38.2016.29
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
25 novembre 2016Italiano59 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2016.29
dc/sc
Lugano
25 novembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 maggio 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione dell’11 aprile 2016 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
dell’11 aprile 2016 la CO 1 ha confermato la precedente decisione del 21
gennaio 2016 (cfr. doc. 13) con la quale ha chiesto ad RI 1 la restituzione di
fr. 3'511.40 a titolo di indennità di disoccupazione versate a torto nel mese
di settembre 2015 in quanto l’amministrazione ha ritenuto che il periodo minimo
di contribuzione non è adempiuto e che l’assicurata non risiede in Svizzera.
Al riguardo l’amministrazione
si è così espressa:
" (…)
Nel caso concreto, l’assicurata si è iscritta al collocamento in
data 10 settembre 2015 rivendicando le indennità di disoccupazione.
Sulla domanda di indennità di disoccupazione l'assicurata ha
indicato di risiedere in __________ a __________, di essere stata alle
dipendenze della società __________ di __________ dall'aprile 2011 all'agosto
2015, società dove ha ricoperto la carica di socia e gerente con firma
individuale fino al 2 marzo 2015.
Fino al 28 febbraio 2015 l'assicurata risultava residente a __________
(Italia).
In sede di opposizione è stato indicato:
" Sino
all'anno 2014, la signora RI 1 era tuttavia anche attiva presso la struttura __________
"__________" di proprietà del signor __________, __________ ..."
Per contro, in uno scritto del 25 novembre 2015 indirizzato al
comune di __________, l'assicurata indica:
" lo
sottoscritta RI 1, titolare del attività __________ denominata "__________"
comunico che a partire dal 12.11.2015 ho cessato l'attività sopra menzionata
..."
Inoltre in uno scritto del 29 dicembre 2015 inviato alla cassa
l'assicurata dichiara:
" ...
Si è vero che abitando in Italia mi sono occupata della gestione del __________,
presso l'immobile di proprietà di sig. __________ con regolare contratto
d'affitto fino alla scadenza dello stesso al 12.11.2015, era lavoro stagionale,
da maggio ad ottobre ..."
Sempre nell'opposizione è stato indicato:
" Nel
frattempo, non riuscendosi ad adattare alle nuove abitudini, il figlio __________
ha deciso di rientrare ad __________, dove intende terminare le scuole
dell'obbligo.
Pertanto, la madre compie settimanalmente il tragitto __________,
fermandosi anche a __________ presso la di lei figlia
..."
Mal si comprende come la spett. CO
1 possa essere arrivata alla conclusione che "(...) lei non dimora in
Svizzera".
E' dunque incontestabile che l'assicurata, settimanalmente si reca
ad __________ per motivi famigliari.
A mente della cassa il contenuto del rapporto di esecuzione della
Polizia Comunale di __________ può essere ritenuto attendibile, in particolar
modo per quanto riguarda i consumi elettrici:
" ...
La lettura __________ per quanto riguarda i consumi elettrici
nell'appartamento, ci hanno dato visione di quest'ultimi unicamente dal
25.09.2015 al 16.11.2015 in quanto il contatore allacciato unicamente nel mese
di settembre, dandoci parimenti un risultato pari a 30 kWh = a CHF 0.72 diurno
e 15 kWh = a CHF 0.21 notturno per un mese di consumo e dunque a nostro modo di
vedere, in-sufficiente anche per una persona sola che vive stabilmente …”
Nel periodo 24 novembre 2015 al 15 dicembre 2015 inoltre sono
stati effettuati dei controlli giornalieri che hanno avvalorato i dati
sopradescritti, l'assicurata non è stata mai vista fare uso dell'appartamento.
Questa tesi trova pure conferma nella lettera già citata dove
l'assicurata dichiara al Comune la presumibile cessazione dell'attività presso
"__________" ed alla scritto del 29 dicembre 2015.
Singolare anche il fatto che una lettera della cassa CO 1 di __________
del 30 novembre 2015, indirizzata all'assicurata, sia ritornata con la
dicitura:
“ II destinatario è
irreperibile all'indirizzo indicato"
Infine da una ricerca effettuata sui social network (Facebook) è
emerso che l'assicurata indica di essere una libera professionista.
In data 25 ottobre 2015 pubblica l'inizio del lavoro quale libero
professionista.
In data 29 dicembre 2015 pubblica il cenone di capodanno presso la
"__________"
In febbraio una serata "__________", nel mese di marzo
2015 pubblica diverse attività sempre presso il B__________B, da "__________"
a "__________", in aprile "__________".
Oltre a queste attività è costantemente pubblicato il __________ a
scopo pubblicitario.
Lo stesso esercizio che l'assicurata dichiarava di aver
abbandonato.
Occorre infine rimarcare che nelle pubblicazioni vi sono diverse
informazioni, dall'orario a con chi e il luogo dove si sta risiedendo.
Fatte le dovute verifiche emerge che l'assicurata è costantemente
presso il __________ "__________" verosimilmente a promuovere e
praticare la sua attività da libera professionista (come indicato sul profilo
di facebook).
Vista la fattispecie appare chiaramente che la soluzione abitativa
in Ticino rappresenta unicamente un luogo di soggiorno fittizio.
Considerata la situazione personale sia prima che dopo
l'iscrizione in disoccupazione (segnatamente il luogo di residenza principale
all'estero), in concreto l'assicurata, a mente della cassa, non ha mai
risieduto effettivamente in Svizzera.
Considerando pure l'ipotesi che vi era solo un rientro
settimanale, come peraltro dichiarato, appare indubbio che il fulcro dei suoi
interessi famigliari e professionali siano all'estero (Italia).
Ragion per cui, vista la giurisprudenza in materia, il diritto
alle indennità deve essere negato.” (Doc. A11)
1.2. Contro la decisione su
opposizione l’assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.
La sua patrocinatrice
postula l’ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio e
chiede implicitamente, in via principale, che venga riconosciuto il diritto
all’indennità di disoccupazione e, in via subordinata, che l’importo chiesto in
restituzione venga condonato.
La rappresentante
dell’assicurata ha innanzitutto ricordato che RI 1 ed __________ hanno avuto
una relazione lunga 17 anni dalla quale sono nati due figli, __________ (2002)
e __________ (1999), e che l’assicurata ha lavorato alle dipendenze della ditta
di proprietà di __________, la __________ di __________, da aprile 2011 al 5
marzo 2015.
Ella svolgeva l’attività
di contabile, deteneva una quota sociale pari a CHF 1'000.-- e ricopriva la
carica di socia e gerente con diritto di firma individuale.
La patrocinatrice della
ricorrente ha poi ricordato che RI 1 era pure attiva presso la struttura __________
“__________” di proprietà di __________, nella __________.
Fatti
I figli __________ e __________
hanno frequentato le scuole dell’obbligo ad __________ dove vivevano con la
madre, mentre il padre lavorava a __________ e raggiungeva i figli per il fine
settimana.
La rappresentante della
ricorrente ha poi così descritto l’evoluzione dei rapporti personali tra
l’assicurata ed __________ negli ultimi anni:
" (…)
La relazione tra il signor __________ e la signora RI 1 è stata
caratterizzata da continui litigi ed incomprensioni, motivo per cui una
continuazione della relazione non era più ragionevolmente perseguibile. Il
procedimento penale aperto nei confronti del signor __________ e la relativa
condanna (già cresciuta in giudicato) per gli incresciosi atti di cui stato
ritenuto responsabile comprova questa complessa e conflittuale relazione.
Gli atti penalmente perseguibili risalgono agli anni 2014 e 2015.
Da qui la decisione di separarsi ed il contestuale trasferimento a
__________ (__________).
A questo proposito occorre precisare che la signora RI 1 aveva
preventivamente dato la disdetta del contratto di lavoro e quindi dei locali
relativi all'attività a __________. Nel mese di marzo 2015, la stessa è pure
uscita dalla società __________ (doc. 3).
A seguito di questa situazione vieppiù conflittuale, la figlia __________
si è trasferita a __________, luogo in cui frequenta il __________ e dove essa
ha in locazione un appartamento il cui contratto è stato sottoscritto dal
padre. La pigione locativa viene pagata direttamente dal di lei padre. Tale
contratto giungeva a scadenza alla fine del 2015, ma è stato prorogato
perlomeno sino alla fine dell'anno scolastico per permetterle di portare a
termine l'anno scolastico con tranquillità.
Per quanto concerne il figlio __________ non riuscendo egli ad
adattarsi alle nuove abitudini, lo stesso ha deciso di rientrare ad __________,
dove è sua intenzione terminare le scuole dell'obbligo.
Ciò posto, la madre compie ogni settimana il tragitto __________,
fermandosi anche a __________ per trovare la di lei figlia. Non vi è pertanto
da meravigliarsi se la signora RI 1 è spesso all'estero.
Ma ciò ancora non costituisce la mancanza di un requisito di cui
all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.
Occorre dire che nel corso dell'anno 2015 la signora RI 1 si è
regolarmente annunciata presso il Comune di __________ (doc. 4). In un primo
momento all'indirizzo __________ (il cui contratto di locazione fa o faceva
capo al signor __________, quale coinquilina), mentre successivamente al numero
civico __________.
Il secondo contratto di locazione è stato sottoscritto dalla
ricorrente per cui è stata soluta la pigione e tre mesi di cauzione, per
complessivi CHF 3650, pagando con mezzi propri (doc. 5).
Occorre qui precisare che la medesima si è annunciata presso il
Consolato Generale di __________ per il cambio indirizzo di residenza,
ritornandole l'atto di origine.
Era il mese di febbraio 2015 (doc. 6).
Tale digressione sulla vita privata della mia patrocinata è
necessaria alfine di meglio illustrare le relazioni interpersonali di ognuno
dei componenti della famiglia. (…)” (Doc. I, pag. 3-4)
La patrocinatrice della
ricorrente ritiene in particolare adempiuto il requisito della residenza in
Svizzera, rilevando:
" (…)
In punto ai consumi di energia elettrica registrati, si osserva
che l'appartamento in locazione è ubicato in un immobile molto recente,
interamente costituito da gradi vetrate. Ora, secondo un'interpretazione della
Polizia delle fatture __________ di __________, il consumo dell'elettricità A
di molto inferiore rispetto ad uno normale. Ciò trova spiegazione che solo con
il calare della sera la signora aveva la necessità di accendere le luci.
A ciò aggiungasi che in quel periodo la signora era spesso fuori
casa per le necessarie ricerche di rito in quanto disoccupata, rientrando
saltuariamente durante la giornata a casa.
D'altra parte va anche detto che la spett. UCO 1 sino ad oggi non
ha prodotto nessuna documentazione a sostegno dei controlli effettuati
quotidianamente presso il domicilio da parte della Polizia comunale di __________.
Oltre a questo, si ricorda che i figli sono ancora minorenni,
costituendo valido e ragionevole motivo per cui la madre si rechi costantemente
presso di loro per visitarli e ciò sebbene siano giovani adolescenti.
Non vi è da stupirsi se durante il fine settimana (poiché così è
da interpretare il termine "settimanalmente" utilizzato da chi
scrive nell'opposizione) la stessa si rechi ad Asti per rendere loro visita.
Diversamente, sarebbe privo di senso, poiché durante la settimana la stessa
trascorrerebbe solo alcune ore con il figlio __________.
Medesimo ragionamento è da applicare alla figlia __________, che
vive a __________, motivo per cui non vi sono grandi tragitti da compiere e non
comportano l'allontanamento dal proprio domicilio di __________.
Inoltre, si rileva pure che la qui ricorrente, a seguito di tutta
la vicenda e delle conseguenze sia economiche che psicologiche che una simile
situazione comporta, è caduta in uno stato depressivo, motivo per cui si è resa
necessaria l'assunzione di medicamenti che la potessero aiutare in tal senso.
La stessa ha iniziato le cure nello scorso mese di gennaio. (doc. 8).
Solo dopo alcuni mesi di trattamento medico, la stessa inizia a
stare meglio. Ella si è pertanto recata presso la sua famiglia a __________ (__________)
per diversi giorni.
Era il mese di marzo.
Fuorviante è anche l'indicazione fornita da CO 1 in punto alle
ricerche svolte sulla piattaforma "facebook". E vero che tuttavia la
stessa si è dichiarata indipendente, tuttavia CO 1 non ha compiutamente svolto
la sua ricerca: la qui ricorrente si è dichiarata indipendente nel corso degli
anni e ciò relativamente a diverse attività, oggi tutte non più attuali.
Non vi è quindi spazio per concludere sic et simpliciter che la
signora RI 1 lavori ancora oggi per la suddetta struttura. I riferimenti alle
pubblicazioni sulla pagina facebook della stessa sono anch'essi imprecisi: ella
si limita a condividere gli eventi del __________.
Essa ha inoltre un contratto di leasing in essere con la spett. __________
(doc----).
Lo stesso verrà a scadere nel mese di aprile 2017, motivo per cui
la stessa si è vista recapitare la fattura relativa all'imposta di circolazione
durante lo scorso mese di gennaio (doc. 9). A ciò aggiungasi che la signora
deve fare fronte a tutte le spese correnti mensili.
Per tutti i motivi suesposti appare quantomai ingiustificato che
il diritto alle indennità venga negato. (…)” (Doc. I pag. 5-6)
1.3. Nella sua risposta del 7
giugno 2016 la Cassa propone di respingere il ricorso in quanto l’assicurata
non risiede in Svizzera, visto in particolare che si reca settimanalmente ad __________
per motivi familiari, ed inoltre non ha adempiuto il periodo di contribuzione
minimo previsto dalla legge.
Su quest’ultimo punto
l’amministrazione ha rilevato:
" (…)
Inoltre, a mente della cassa, non adempie il periodo di
contribuzione perché non pub comprovare la riscossione effettiva dello
stipendio per almeno 12 mesi. Infatti, in base all'estratto del conto corrente
EUR __________ risultano dei versamenti soltanto di acconti stipendio e
soltanto per 10 mesi nei due anni precedenti l'annuncio in disoccupazione.
Doc. 28 Estratti conto
Doc. 29 Libro cassa
Doc. 30 Trattenuta imposta alla
fonte 2013/2015
La contabilità fornita non è stata vidimata da una fiduciaria e
non ä mai stato trasmesso il nominativo della persona che si occupava di
gestire la contabilità.” (Doc. III)
1.4. Il 20 giugno 2016 la rappresentante
dell’assicurata ha notificato quale ulteriore mezzo di prova una dichiarazione
del signor __________, custode della palazzina di __________ (cfr. doc. A13) ed
ha preannunciato l’invio di ulteriori dichiarazioni, nello specifico quelle di __________
e __________ (cfr. doc. V).
L’8 luglio 2016 ella ha
comunicato al Tribunale cantonale delle assicurazioni che la sua mandante non
le ha fatto pervenire le dichiarazioni mancanti (cfr. doc. VII).
Considerandi
2.1
Oggetto del contendere è la
questione a sapere se l’assicurata deve restituire, oppure no, l’importo di
CHF 3'511.40 per indebite prestazioni di disoccupazione percepite nel mese di settembre
2015.
L'art. 95 LADI
regola la restituzione di prestazioni. Secondo il cpv. 1 di questo articolo la
domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA, ad eccezione dei casi di cui
all'articolo 55.
Dal
1° aprile 2011 il tenore dell’art. 95 cpv. 1 LADI è il seguente:
" La domanda
di restituzione è retta dall’articolo 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui agli
articoli 55 e 59cbis capoverso 4."
L'art. 25 cpv. 1 LPGA
stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.
La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e
verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
I principi
giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal
Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1 gennaio 2007 Tribunale
federale) anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto
l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid.
3.1
; DTF 130 V 318, consid. 5).
L'obbligo di restituzione
presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una
revisione della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni
(cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006
p. 218 e DLA 2006 pag. 158).
La riconsiderazione e la
revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha
codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U
408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del
12.
marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio
2005).
Analogamente alla revisione
delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere
alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono
scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una conclusione
giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06 del 25 giugno
2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466
consid. 2 a pag. 469).
Più precisamente le
decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono
essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono
successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano
essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid.
4).
Inoltre, l’amministrazione
può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata
oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la
correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF U 408/06
del 25 giugno 2007).
Questi principi si
applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una
decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa
giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).
Circa l'ulteriore
presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello
dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si veda pure la STFA C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40,
pag. 208.
2.2
Nella presente fattispecie
risulta dagli atti dell’incarto che RI 1, nata nel 1970, ha chiesto l’indennità
di disoccupazione dal 1° settembre 2015 dopo avere lavorato dal mese di aprile
2011.
al 31 agosto 2015 presso la ditta __________ di __________ attiva nel
settore degli accessori elettronici per l’automobile con la funzione di
responsabile Ufficio vendite Estero (cfr. doc. 2 – doc. 6).
Il 25 settembre 2015
l’assicurata è stata sentita da __________ della CO 1, il quale ha allestito un
verbale del seguente tenore:
" Domanda: Lei
dove abita attualmente.
Risposta: In __________
a __________ dal 15 settembre 2015. Si tratta di 2 locali e mezzo. Questo
indirizzo non deve ancora figurare nel vostro sistema informatico, per una denuncia
in corso verso il mio ultimo datore di lavoro.
D: Con chi abita attualmente in __________?
R: Da
sola, in attesa che si tranquillizzi la tensione creatasi negli ultimi tempi
con il mio ex-convivente (ex-datore di lavoro). Non appena possibile si
trasferirà da me mio figlio __________, che attualmente abita a __________ con
una sua parente, dove frequenta la terza media. Per il momento come mobilio ho
acquistato il minimo indispensabile, come ad esempio il materasso; vi farò
avere la ricevuta dell'acquisto e del contratto che ho sottoscritto con __________.
D: Come riceveva lo stipendio?
R: Mi
veniva versato in mano in contanti dal signor __________. Ho ricevuto l'ultimo
stipendio di agosto a inizio settembre. Ho sempre ricevuto lo stipendio e
firmavo
D: Perché i figli vivono a __________?
R: A
febbraio 2015 mi sono trasferita a __________ da __________. I miei figli si
sono trasferiti presso una zia del mio ex-compagno a __________ già da gennaio
di quest'anno per continuare a frequentare le scuole italiane. Mia figlia
continuerà ad abitare a __________, perché ha già raggiunto una sua
indipendenza, mantra appena possibile mio figlio mi raggiungerà a __________.
lo non ho parenti qui e nemmeno in Italia.
D: Quanti dipendenti aveva la società?
R: Quattro,
oltre al mio ex-compagno, alla sottoscritta che era responsabile della gestione
del pacchetto clienti estero, con frequenti viaggi all'estero, lavoravano anche
un tecnico elettronico e poi una segretaria (questa fino a fine 2014). Da
quanto ne so il mio posto di lavoro non è stato preso da nessun altro, perché
la società è in difficoltà.
D: Ha altre osservazioni?
R: No.” (Doc. 8)
Il 1° ottobre 2015 la
Cassa ha riconosciuto all’assicurata il diritto alle indennità di disoccupazione
(cfr. doc. 10).
Il 21 gennaio 2016 la
Cassa ha chiesto la restituzione delle indennità giornaliere versate nel corso
del mese di settembre 2015, sostenendo in particolare che l’assicurata, non
risiede in Svizzera e rilevando:
" (…)
A mente della cassa lei non dimora in Svizzera.
In risposta alla nostra richiesta di informazioni del 9 dicembre
2015, lei dichiara di aver gestito fino al 12 novembre 2015 il __________ ad __________
nell’immobile di proprietà del signor __________, in cui vive anche suo figlio __________.
Alleghiamo la sua dichiarazione.
Inoltre, in base al Rapporto d’esecuzione del 15 dicembre
2015.
della Polizia comunale di __________, che alleghiamo, lei non risulta aver
dimorato in __________ a __________. (…)” (Doc. 13)
Secondo il TCA
l’amministrazione è legittimata a chiedere la restituzione dell’indennità di
disoccupazione dell’importo di fr. 3'511.40 versata nel mese di settembre 2015
(unico oggetto della decisione su opposizione impugnata) se realmente i fatti
emersi dopo il 1° ottobre 2015 permettono di concludere che, in quel mese il
criterio dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non era realizzato (cfr. consid. 2.1).
2.3
Uno dei presupposti da
adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).
L'art. 12 LADI precisa che
"in deroga all'articolo 13 LPGA, gli stranieri senza
permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi
dimorano in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività
lucrativa o in virtù di un permesso stagionale".
In
una sentenza del 20 settembre 1989, pubblicata parzialmente in DTF 115 V 448 e
riprodotta integralmente in D. Cattaneo "Les mesures préventives et de
réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 422-424, il TFA (dal 1° gennaio 2007:
Tribunale federale) ha stabilito che determinante, nel contesto dell'art. 8
cpv. 1 lett. c LADI, non è l'esistenza di un domicilio civile in Svizzera bensì
la residenza effettiva (cfr. DTF 115 V 448-449).
Così, nel caso che era
chiamata a giudicare, la nostra Massima Istanza giudiziaria ha stabilito che un
cittadino svizzero che aveva affittato un appartamento in Francia, ma risiedeva
a Ginevra, adempiva il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. D.
Cattaneo, op. cit., p. 424, n. 685).
In un'altra sentenza del 6
settembre 1999, pubblicata in DTF 125 V 465, il TFA ha stabilito che la
giurisprudenza sviluppata a proposito all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non viola
l'art. 20 lett. a della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale
del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro
la disoccupazione del 21 giugno 1988 (RS 0.822.726.8; RU 1991 1914; in vigore
per la Svizzera dal 17 ottobre 1991).
L’Alta Corte ha pure
ribadito la validità della propria giurisprudenza che subordina il diritto
all'indennità di disoccupazione alla residenza effettiva in Svizzera, così come
all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante
questo tempo, il centro delle proprie relazioni personali:
" (…)
Orbene non si vede come la
suddetta giurisprudenza relativa all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI esigente una
presenza qualificata nel nostro Paese possa essere
contraria alla Convenzione. In effetti, solo restando a diretto contatto con il
mondo del lavoro nel quale intende essere reinserito il disoccupato può dar
prova di un serio e costante impegno nella ricerca di un lavoro. Inoltre la
presenza effettiva garantisce alle autorità competenti la possibilità di
verificare l'idoneità al collocamento e di controllare la disoccupazione.
Ridurre tale presenza a qualche ora al giorno, come richiesto dal ricorrente,
equivarrebbe a non far obbligo agli interessati di mettersi nella situazione di
concretamente poter reperire un impiego. Con un simile sistema verrebbe
garantita solo l'indennizzazione degli assicurati, mentre sarebbe disatteso
l'altro intento contenuto nella Convenzione, quello della promozione del pieno
impiego, intento che può essere concretizzato solo con un disciplinamento che
favorisca la ricerca di un'occupazione. La giurisprudenza di questa Corte che
subordina il diritto all'indennità di disoccupazione, oltre che alla residenza
effettiva in Svizzera, anche all'intenzione di conservarla durante un certo
periodo e di farne - durante questo tempo - il centro delle proprie relazioni
personali non è quindi in contrasto con il diritto convenzionale, questo a
prescindere dal fatto che ciò non esclude necessariamente per l'interessato la
possibilità di avere il domicilio all'estero presso la propria famiglia.” (…)”
In
quell’occasione il TFA, accogliendo il ricorso e rinviando gli atti
all'amministrazione cantonale, ha poi concluso che:
" (…)
Nella fattispecie si pone la questione di sapere se C. fosse nel
periodo determinante effettivamente residente nel nostro Paese, ossia presente
sul mercato del lavoro svizzero.
Orbene, per attestare la sua effettiva residenza in Svizzera il ricorrente
rileva in particolare di avere avuto a disposizione una camera presso il
"Personalhaus" dell'ex-datore di lavoro. A comprova di quanto
affermato esibisce una dichiarazione 18 dicembre 1996 di quest'ultimo, da cui
si evince che l'interessato, quale dipendente della ditta L. SA, abitava
durante tutto l'anno nel "Personalhaus". Per contro, nulla si rileva
per quanto concerne il periodo dopo il licenziamento.
In effetti, nell'incarto manca qualsivoglia documento attestante
una costante presenza sul mercato del lavoro svizzero per consentire al giudice
di statuire. Si rende pertanto necessario un complemento d'istruttoria.
(…)" (cfr. DTF 125 V 465, consid. 6, pag. 469-470)
In una
sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in DLA 2012 Nr. 1 pag. 71,
il Tribunale federale ha concluso che un assicurato non aveva la residenza in
Svizzera, rilevando che, benché alloggiasse per una parte della settimana in
Svizzera, risiedeva la maggior parte del tempo in Francia, dove, da un lato,
percepiva delle prestazioni sociali (reddito di inserimento, assegno di
sostegno familiare e aiuto all’alloggio), dall’altro, dal 2000 aveva preso in
locazione diversi appartamenti con i suoi tre figli di cui aveva l’autorità
parentale e la custodia e dove questi ultimi frequentavano le scuole. Egli
disponeva sì di un pied-à-terre a Ginevra, ma non vi poteva ospitare la propria
famiglia in ragione delle dimensioni modeste dello stesso.
Al
risultato opposto l’Alta Corte è giunta nella sentenza
8C_658/2012 del 15 febbraio 2013 nel caso di un assicurato, in possesso di un
permesso di domicilio (tipo C), che dormiva su un materasso in un appartamento
occupato dai suoi genitori e da sua sorella, senza che vi fossero i suoi
effetti personali.
Il Tribunale
federale ha ritenuto decisive le circostanze che l’indirizzo era stato
annunciato alla polizia degli stranieri, che l’assicurato era presente
nell’abitazione durante un controllo non preannunciato, che l’assicurato ha
lavorato conseguendo un guadagno intermedio e che i genitori e la sorella hanno
confermato per iscritto la presenza nell’appartamento in questione.
In un’altra
sentenza 8C_797/2013 del 21 febbraio 2014, a proposito di un'assicurata che aveva svolto la professione di badante e che è rimasta in disoccupazione soltanto
per un mese e mezzo, il Tribunale federale ha stabilito che l'assicurata
risiedeva in Svizzera rilevando:
" (…)
4.1
L'argomentazione dell'istanza precedente non può essere
seguita. La Corte cantonale ha in particolare ritenuto che l'assicurata aveva
risieduto in Svizzera a partire dall'ottobre 2009 fino a fine gennaio 2012,
ossia durante quasi due anni e mezzo, per poi interrompere questa sua residenza
durante circa due mesi e mezzo e quindi riprenderla a contare da metà aprile 2012. L'istanza precedente ha evidentemente giudicato che l'assicurata durante il periodo da fine
gennaio a metà aprile aveva risieduto a C.________, in Italia. Simile
accertamento appare contrario al diritto federale, per i seguenti motivi.
La ricorrente sostiene di vivere da lungo tempo separata dal
marito, che abita in Italia. L'affermazione appare senz'altro credibile in
considerazione dell'ininterrotta residenza in Svizzera dell'interessata sin
dall'ottobre del 2009. Le ragioni che avrebbero in siffatte circostanze indotto
quest'ultima a interrompere questa sua residenza per la durata di due mesi e
mezzo appaiono alquanto dubbie, visto in particolare che l'insorgente spiega di
aver potuto soggiornare durante il periodo in parola presso la sua amica
Y.________, la quale conferma tale asserzione. Non appare pertanto plausibile
che l'interessata abbia per quel breve periodo ripreso a convivere con suo
marito a C.________, dopo che ciò non era avvenuto durante i due anni e mezzo
precedenti e neppure in seguito. Dal momento che le relazioni coniugali erano
da parecchio tempo turbate, come la ricorrente espone in maniera credibile, il
soggiorno presso un'amica appare assai più probabile, e anche comprensibile,
che non quello presso il marito, considerata la turbata unione coniugale. (…)"
Per una
critica di questa sentenza federale cfr. Daniele Cattaneo, “Assurance-chômage
et droit du travail: quelques cas tessinois” in Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain
Marchand (ed.), Regards croisés sur la droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel
Aubert, Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag.73 seg. (75-76:
“(…) Malheureusement, dans cet arrêt, la Haute Cour a entièrement omis
d’examiner les motivations (pour éventuellement les rejeter) à la base de la
décision sur opposition du service de l’emploi et de l’arrêt cantonal
(notamment le fait que le domicile à l’étranger avait été signalé par l’ancien
employeur de l’assurée, que cet adresse figurait sur les attestations de
l’autorité administrative étrangère et la circonstance que les prélèvements et
payements avaient été faits tout près de la frontière). (…)"). Vedi
pure lo stralcio per intervenuta transazione della successiva causa STCA
38.2014.31
del 2 ottobre 2014 pag. 3: "(…) e che inoltre i rapporti erano
tali per cui un paio di volte ha portato la signora a casa sua a X. per alcuni
giorni, dove dormiva nella casa dell’ex marito, che spesso non c’era visto che
lavorava fuori. (…)".
In un’altra sentenza,
pubblicata in SVR 2014 ALV Nr. 9, il Tribunale federale ha ribadito che il
diritto all’indennità di disoccupazione secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI
presuppone la residenza effettiva in Svizzera, come pure l’intenzione di
conservarla per un certo periodo di tempo e di farne, durante quel periodo il
centro delle proprie relazioni personali.
Questo presupposto è stato
negato nel caso di un assicurato che ha subaffittato uno studio ad una famiglia
di tre persone e che ha dichiarato di avere vissuto in un appartamento con la
sua amica in Francia. L’Alta Corte ha, tra l’altro, sottolineato che appare
difficilmente credibile l’affermazione secondo cui quella all’estero è una
residenza secondaria visto che si tratta di un appartamento di sua proprietà.
In una sentenza
8C_405/2015 del 27 ottobre 2015 il Tribunale federale ha ritenuto che un
assicurato di nazionalità svizzera, sposato e padre di due bambini, che ha
lavorato in Svizzera dal 1° novembre 2012 al 31 dicembre 2013 e che è
proprietario di una villa in Francia dove la famiglia si è trasferita nel 2010
soddisfa il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.
Egli infatti, dopo avere
beneficiato nel settembre 2010 di indennità di disoccupazione quale vero
frontaliere “atipico” già nell’agosto 2012 e quindi ben prima del momento in
cui si è iscritto per il collocamento (dal 1° gennaio 2014) aveva annunciato il
suo ritorno all’indirizzo del padre.
In una sentenza
8C_592/2015 del 23 novembre 2015 il Tribunale federale, confermando la sentenza
del TCA (cfr. qui sotto al consid. 2.5.), ha sottolineato che “è peraltro anche
più probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di
lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera”
dove viveva in un bilocale con il figlio.
Con giudizio 8C_855/2015 del 29
febbraio 2016 l’Alta Corte ha poi stabilito che un’assicurata, dopo essere
stata attiva all’estero in ambito umanitario, si è iscritta in disoccupazione
in Svizzera il 2 giugno 2014, non adempiva la condizione della residenza
effettiva in Svizzera dal suo annuncio per il collocamento al 22 luglio 2014.
Il Tribunale federale ha in particolare sottolineato che, siccome dal 14 giugno
al 22 luglio 2014 ha lasciato la Svizzera per raggiungere all’estero il suo
compagno ed essere seguita dal suo medico curante fino alla fine della gravidanza,
l’assicurata non aveva l’intenzione di creare in Svizzera il centro della sua
vita.
In un’altra sentenza
8C_157/2016 del 24 marzo 2016 il Tribunale federale ha dichiarato
manifestamente inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2015.5
del 3 febbraio 2016 con la
quale il TCA aveva
considerato un assicurato frontaliere. L’Alta Corte ha sviluppato le seguenti
considerazioni:
" (…)
che il
ricorrente non si confronta con le motivazioni del Tribunale cantonale delle
assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al fascicolo e le di lui
dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui egli dovesse essere ritenuto
frontaliere e quindi con diritto di prestazioni in Italia,
che la
Corte cantonale in modo particolare ha concluso come la condivisione
dell’appartamento di due locali e mezzo (60 m2), di cui il conduttore è un
amico, dormendo sul divano del soggiorno, quando nel fine settimana era
regolare il rientro in Italia, non potesse costituire una residenza in Svizzera
a norma dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. recentemente sulla tematica
sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 5), considerazione essenziale
per l’ottenimento delle prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione,
che il
ricorrente non si china in alcun modo su questo aspetto, dilungandosi per
contro sul comportamento di alcuni funzionari ticinesi, questione non oggetto
del litigio (art. 86 cpv. LTF) (…).”
In una sentenza pubblicata
in DTF 138 V 186 il Tribunale federale ha ricordato che nella sua giurisprudenza,
il domicilio (in questo contesto: la residenza abituale “der Wohnort als
gewöhnlicher Aufenthalt”) viene determinato sulla base esclusivamente di
criteri oggettivi riconoscibili a terzi e non di quelli soggettivi (la volontà
interna della persona interessata).
La situazione familiare è
soltanto uno dei diversi indizi da ritenere. Rilevanti sono pure la durata e la
continuità del domicilio prima di iniziare un’occupazione; la durata e la
modalità dell’assenza, il tipo di attività svolta nell’altro Stato come pure
l’intenzione del lavoratore, risultante dall’insieme delle circostanze, di
tornare nel luogo in cui si trovava prima di assumere un’occupazione.
In
una sentenza pubblicata in DTF 141 V 530 e in SVR 2015 IV Nr. 42 il Tribunale
federale si è chinato sulla questione della differenza tra la nozione di
domicilio a norma degli art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 cpv. 1 prima frase CC e quella
di dimora abituale a norma dell’art. 13 cpv. 2 LPGA.
Per dimora abituale ai
sensi dell’art. 13 cpv. 2 LPGA si intende la residenza effettiva in Svizzera e
la volontà di conservarla; il centro dei tutte le relazioni dell’interessato
deve inoltre situarsi in Svizzera.
In quel caso di specie,
concernente una rendita straordinaria dell’assicurazione invalidità, il TF ha
stabilito che la ricorrente non aveva in Svizzera il suo domicilio civile, né
la residenza effettiva che restava in Francia.
Il deposito dei suoi
documenti presso l’Ufficio cantonale della popolazione è peraltro un indizio
insufficiente, in concreto, per determinare la volontà della ricorrente di
rendere la Svizzera il centro delle sue relazioni personali.
La medesima trascorreva le
giornate della settimana nell’istituto in Svizzera scelto dai suoi genitori e
le notti, come pure i fine settimana, in Francia presso i suoi genitori.
In
una sentenza 32.2012.285 del 18 novembre 2013, in materia di assicurazione per
l’invalidità, il TCA ha stabilito che il centro degli interessi di
un’assicurata al beneficio di un assegno per grandi invalidi fosse presso il
suo curatore in Italia e non presso il suo domicilio in Svizzera. Decisiva è
stata considerata la circostanza che tra gennaio e agosto 2013 la polizia
cantonale ha eseguito rispettivamente fatto eseguire dalla polizia comunale di
un Comune svizzero 18 controlli presso l’appartamento di cui l’assicurata è
conduttrice in Svizzera senza mai trovare nessuno.
In una sentenza
2C_498/2015 del 9 novembre 2015 relativa alla stessa assicurata il Tribunale
federale ha confermato una decisione della Sezione alla popolazione del
Dipartimento delle istituzioni del Canton Ticino, confermato dal Tribunale
cantonale amministrativo, che ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio
della cittadina straniera intimandole di lasciare la Svizzera.
L’Alta Corte ha ritenuto
che vi sono sufficienti indizi, sostanzialmente concordi fra loro per
concludere, che il centro degli interessi della ricorrente si trova all’estero
e non in Svizzera (controlli nell’appartamento senza mai trovare nessuno,
appartamento non utilizzato con regolarità, verbale dell’interrogatorio del
curatore e compagno della ricorrente).
2.4
A livello cantonale in una
sentenza 38.2013.35 del 4 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 Nr. 67 pag.
376-377, questa Corte ha negato dal luglio 2012 il diritto a beneficiare delle
indennità di disoccupazione ad un assicurato, ospitato dal 9 giugno 2012 da un
amico in Ticino, la cui famiglia (moglie e due figli in età scolastica)
risiedeva all’estero e il cui statuto è stato modificato da lavoratore frontaliero
a lavoratore dimorante con permesso CE/AELS (tipo B) secondo modalità
inabituali nell’imminenza del licenziamento e per di più quando il datore di
lavoro era già fallito, in quanto il centro dei suoi interessi personali,
soprattutto quelli familiari (figli e sorella che gli metteva pure a
disposizione l'auto) ha continuato a essere all'estero.
Il presupposto dell’art. 8
cpv. 1 lett. c LADI è pure stato negato dal TCA in una sentenza 38.2012.51 del
30.
settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 Nr. 68 pag. 377-379, ad un
assicurato con doppia nazionalità svizzera ed estera, nato in Ticino, dove ha
frequentato le scuole dell’obbligo e il liceo, poiché non aveva la residenza
effettiva in Svizzera, bensì in un Paese estero dove abitava in un proprio appartamento
preso in locazione.
Il TCA è arrivato alla
medesima conclusione in un'altra sentenza 38.2013.73 del 6 agosto 2014,
cresciuta in giudicato incontestata e massimata in RtiD I-2015 Nr. 53 pag.
781-782, relativa al caso di un assicurato che ha abitato presso un'amica in
Svizzera, senza avere con lei nessuna relazione sentimentale, mentre la sua
famiglia risiedeva in Italia a 37 km dal comune svizzero in cui abitava. La
condizione dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI è, invece, stata ammessa
dall’amministrazione e dal Tribunale in un’epoca posteriore quando sua moglie e
i figli hanno lasciato l’Italia dove vivevano per stabilirsi in un altro Stato
estero e in considerazione del fatto che l’assicurato ha dichiarato di avere da
diversi mesi una relazione sentimentale con la sua amica.
Questa
giurisprudenza è poi stata applicata anche in una sentenza 38.2014.15 del 6
ottobre 2014 cresciuta incontestata in giudicato e massimata in RtiD I-2015 Nr.
55.
pag. 784, a proposito di un assicurato che aveva quasi sempre lavorato
soltanto in Italia e che aveva un'abitazione di sua proprietà in tale Paese,
presso il quale ritornava settimanalmente, nonché un appartamento in
comproprietà con la moglie, da cui era separato da molti anni, in un'altra
località, sempre in Italia a pochi chilometri di distanza, dove vivevano la
moglie e i loro due figli.
Alla medesima conclusione
il TCA è giunto pure in una sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014, massimata in
RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782 seg., nella quale è stato confermato il diniego a
un assicurato del diritto a indennità di disoccupazione dal luglio 2013, in quanto il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non era in concreto realizzato.
In primo luogo,
l’assicurato, il quale nell'aprile 2012 si era stabilito in Svizzera per
esercitare un'attività lucrativa dipendente di durata determinata
(1.4.2012-30.6.2013), con possibilità di rinnovo per gli anni successivi, e che
era in possesso di un permesso B, non doveva essere qualificato come falso
frontaliere.
In secondo luogo, anche
ammettendo che l'assicurato fosse risieduto effettivamente in Svizzera nel
periodo successivo all'iscrizione in disoccupazione, visto in particolare il
contratto di locazione per l'appartamento in Ticino del 17 luglio 2013 sebbene
già a dicembre 2012 fosse stato licenziato e liberato dall'obbligo di prestare
la propria attività lavorativa fino al termine del contratto di lavoro del 30
giugno 2013, resta il fatto che l’assicurato non aveva l'intenzione di
risiedere in Svizzera durevolmente e non aveva neppure qui il centro delle
proprie relazioni personali.
Su questo tema B. Rubin in
"Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea,
Schultess Editions Romandes, 2014 pag. 77 e 78 ha sviluppato le seguenti
considerazioni:
" (…)
9.
L'exigence de la
résidence en Suisse permet d'instaurer une corrélation entre le lieu où les
recherches d'emploi sont effectuées et celui où les conseils des professionnels
du placement sont donnés. Cette exigence garantit ainsi l'efficacité du placement.
Elle permet en outre le contrôle du chômage et de l'aptitude au placement (ATF
115.
V 448 consid. lb p. 449 ; FF 1950 11 546). Si l'exportation des prestations
était possible, de tels contrôles seraient très difficiles à effectuer, ce qui
favoriserait les abus (arrêt du 22 octobre 2002 [C 34/02] consid. 3). C'est
seulement en restant en contact étroit avec le monde du travail dans lequel il
désire être réinséré qu'un chômeur peut faire preuve d'efforts sérieux et
constants dans la recherche d'un emploi (arrêt du 30 novembre 1999 [C 183/99]
consid. 2c). C'est à l'assuré qu'il appartient de rendre vraisemblable qu'il
réside en
Suisse (arrêt du 19 septembre 2000 [C 73/00]).
10.
Le domicile
fiscal, le lieu où les papiers d'identité et autres documents officiels ont été
déposés (déclaration d'arrivée) ainsi que d'éventuelles indications dans des
documents officiels ou des décisions judiciaires ne sont que des indices
permettant de déterminer le lieu du domicile (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p.
410; arrêt du 13 mars 2002 [C 149/01]). Pour pouvoir localiser le centre des
intérêts personnels, il convient notamment de chercher à savoir où se trouvent
la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement,
le mobilier et les affaires personnelles. Une visite des lieux est parfois
indispensable (art. 12 let. d PA). Par ailleurs, le lieu où les enfants sont
scolarisés joue un rôle. Le droit à des prestations sociales nécessite souvent
d'être domicilié dans le pays qui les verse, de sorte que cet aspect doit
également être pris en compte (DTA 2012 p. 71 consid. 3.3 p. 74).
11.
II convient de
donner davantage de poids aux critères objectifs tels que le lieu du logement
et celui des activités professionnelles. Les critères subjectifs tels que
l'intention de s'établir et de créer un centre de vie passent au second plan
car ils sont difficiles à vérifier. Il est cependant parfois nécessaire
d'instruire au mieux l'élucidation des aspects subjectifs tels que les motifs
de licenciement ou les raisons d'un changement de domicile (arrêt du 12 avril
2006.
[C 339/05]). Un séjour éphémère ou de pur hasard en Suisse, de même que
l'occupation, dans ce pays, d'un pied-à-terre une à deux fois par semaine, ne
suffisent pas à démontrer que la résidence est en Suisse. Par contre, un séjour
prolongé permanent et inin-terrompu n'est pas indispensable. Mais dans ce cas,
un lien étroit avec le marché du travail suisse est exigé (arrêt du 7 décembre
2007.
[8C_270/2007] consid. 2.2).”
2.5
Nella presente fattispecie,
questo Tribunale osserva innanzitutto che dal profilo del diritto interno un
assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera
ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in
Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di
farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr. consid. 2.1.-2.3.).
Dal verbale del 25
settembre 2015 emerge che l’assicurata ha preso in locazione un appartamento in
__________ a __________ (vedi pure doc. 23: 2,5 locali + posteggio) e che i
suoi due figli minorenni abitano a __________ presso una zia del suo ex
compagno al fine di poter continuare a frequentare le scuole in Italia (cfr.
consid. 2.2).
Il 26 ottobre 2015 __________
ha inviato il seguente scritto all’URC di __________:
" In
riferimento al colloquio telefonico in data 06/10/2015 Martedì mattina con
riferimento la Sig.a RI 1, comunico quanto segue:
La Sig.a, RI 1 dal 01/01/2010 è residente in Italia, in __________.
Lei non ha mai lavorato presso l'ufficio di __________, tanto meno
nell'ultimo anno.
La Sig.a RI 1 è sempre stata la socio garante della __________ con
diritto di firma, dove ha sempre gestito lei tutti i pagamenti della società,
sia con Online banking sia in contanti, come di fatti a tutt'oggi lei ha ancora
a firma in banca presso __________ di __________.
Sono venuto a conoscenza che la Sig. RI 1 ha fatto domanda alla
disoccupazione di __________.
Volevo informare che la stessa ha un’attività in Italia che si chiama
__________, sempre in __________, dove lei ha sempre lavorato sino ad oggi, ed è
ancora residente nello stesso comune.
Lei non ha mai abitato qui a __________, si è fatta solo la
residenza, presso di me, e ha preso un appartamento solo dopo il 17/09/2015.
lo ho accettato di fargli fare la residenza con me, perchè
volevamo ricucire il nostro rapporto in crisi, ma è stato in vano.
Lei oggi vive insieme ai nostri figli __________ ed __________ a __________.
Inoltre sono venuto a conoscenza che lei ha pagato AVS e
quant'altro da sola utilizzando i mezzi da lei conosciuti tramite la nostra
banca e la __________
Volevo informarvi che tutte le buste paghe e contratti di lavoro
sono stati falsificati da lei stessa, circa un mese fa mi ha portato un documento
di colore giallo da firmare, dove io ho firmato, ma non sono stato li a chiedere
per che cosa era, e ho fatto questo anche per quieto vivere.
Comunque sul quel documento giallo vi è la mia vera firma
originale. Controllate gli altri documenti e verificate, se le firme sono
uguali, le firme le ha fatte lei su tutto, anche perché lei dopo che è uscita
dalla società tanto valuto da lei stessa.
Tanto è vero che ha organizzato l'incontro con il notaio __________
di __________ insieme alla contabile.
Il 30 Settembre alle ore 13.30 è venuta in Ufficio la nostra
contabile, dove RI 1 gli ha chiesto di preparare il libro cassa che la CO 1 gli
aveva chiesto.
Il quello momento Io mi sono lamentato di quello che stavano
facendo, dove si sono appropriati del computer, dove io ripetutamente le ho
detto che quello stavano facendo non è legale, mi son sentito dire che mandando
un e-mail all’CO 1 o che per esso sia dal computer della ditta potrebbe avaria
mandata una dipendente.
La __________ non ha dipendenti Segretarie, (comunque vi sono
anche delle prove, che a tempo debito porterò davanti ad un giudice.
Inoltre lei sta facendo un altro lavoro di produzione di borse da
donna insieme ad una sua amica di nome __________ di __________, dove stanno
facendo realizzare dei prototipi nella ditta che si trova vicino al __________
difronte all’__________, credo che si chiami __________
Mi sono accorto che ha sviluppato in questo periodo anche un
lavoro con __________ di __________, come responsabile.” (Doc. 24)
Sentito il 9 dicembre 2015
da __________ dalla Cassa CO 1, __________ ha ribadito che:
" (…)
D: Le risulta
che l'assicurata si sia trasferita a __________ da __________ da febbraio 2015?
R: Assolutamente
no.
D: Dove vive sua figlia?
R: A __________
in __________ presso il mio appartamento, dove convivevamo tutti (io, RI 1 e i
2.
figli) dal 1° gennaio 2015. I nostri due figli hanno iniziato la scuola (__________a
__________ e Scuole media di __________) a gennaio. L'appartamento è occupato
da mia figlia e da RI 1 ed ogni tanto anche da me.
Non è vero
che i figli erano stati portati presso una mia zia a __________. L'unica zia
che ho qui, abita a __________. Mio figlio è stato trasferito da RI 1 da __________
ad __________ dal 18 ottobre 2015, dove frequenta la scuola attualmente (scuola
media __________ ad __________).
D: A suo sapere
l'assicurata risiede in __________ a __________?
R: Sì, solo
dopo il 17 settembre. Qualche volta l'assicurata mi dice di dormire lì, ma non
posso esserne certo. (…)” (Doc. 25)
In uno scritto del 25
novembre 2015 indirizzato al Comune di __________, l’assicurata si è così
espressa:
" La
sottoscritta RI 1 titolare dell’attività agrituristica denominata “__________”
comunico che a partire dal 12.11.2015 ha cessato l’attività sopra menzionata.”
(Doc. 18)
In una lettera del 29
dicembre 2015 alla Cassa di disoccupazione l’assicurata ha in particolare
affermato che:
" (…)
2.
Sì e vero
che abitando in Italia mi sono occupata della gestione del __________ presso
l'immobile di proprietà di sig. __________ con regolare contratto d'affitto
fino alla scadenza dello stesso al 12.11.2015, era lavoro stagionale, da maggio
ad ottobre, che comunque non pregiudicava mio impegno verso la __________, in
quanto gestivo direttamente dall’ufficio perfettamente attrezzato maggior
parte dei contatti telefonici, e mail, e registrazioni contabili.
3.
Nell’appartamento
in __________, a __________, attualmente ci vive la nostra figlia, Katrin.
4.
Il mio
figlio __________ e ritornato con il padre a __________, e frequenta la scuola
di __________. (…)” (Doc. 19)
Il 5 novembre 2015 la
Sezione del lavoro ha invitato la Polizia comunale di __________ ad effettuare
degli accertamenti sulla base di queste indicazioni:
" (…)
L'assicurata si è iscritta in disoccupazione il 1° settembre 2015
indicando di risiedere a __________, in __________ in un appartamento di 2 ½
locali. La stessa è domiciliata a __________ dal 1° marzo 2015, proveniente da __________
(I).
Dalle dichiarazioni fornite in sede d'iscrizione, risulta che i
figli __________ (__________1999) e __________ (__________2002) sono residenti
a __________.
Sulla base di quanto sopra esposto riteniamo vi siano ragionevoli
dubbi circa l'effettiva residenza in Svizzera della signora RI 1, pertanto formuliamo
richiesta d'intervento, invitandovi a procedere a dei controlli nel corso di un
periodo di due settimane, atti ad accertare l'effettiva residenza della signora
RI 1 e a procedere, al termine dei controlli, alla redazione di un rapporto
dettagliato (date e orari) circa le vostre constatazioni. (…)” (Doc. 20)
Nel suo Rapporto
d’esecuzione del 15 dicembre 2015 la Polizia comunale di __________ si è così
espressa:
" (…)
RI 1 è titolare dell'autoveicolo __________ di colore __________
targata TI __________. La lettura __________ per quanto riguarda i consumi
elettrici nell'appartamento, ci hanno dato visione di quest’ultimi unicamente
dal 25.09.2015 al 16.11.2015 in quanto contatore allacciato unicamente nel mese
di settembre, dandoci parimenti un risultato pari a 30 kWh = a CHF. 0.72 diurno
e 15 kWh = a CHF. 0.21 notturno per un mese di consumo e dunque a nostro modo
di vedere, insufficiente anche per una persona sola che vi vive stabilmente.
Di fatto tali risultanze sono state avvalorate dai nostri controlli
giornalieri nel periodo menzionato che ci hanno fatto capire come RI 1 non sia
mai giunta in __________ se non eventualmente per prelevare la posta dalla
casella delle lettere, ma di non aver mai messo piede nell'appartamento e
dunque di non avervi mai effettivamente abitato.
La vettura da lei in uso ed indicata poc'anzi non è mai stata
vista e tanto meno i figli __________ ed __________. Non siamo in grado di
specificare dove madre e figli abbiano risieduto nel frattempo ma dalle
indicazioni forniteci nell'incarto allegato, non si esclude la vicina penisola
come luogo di dimora.
Confermiamo che quanto riportato nel nostro scritto e considerato
a carattere ufficiale ed utilizzabile dai rispettivi uffici amministrativi per
quanto di loro competenza.” (Doc. 21)
Alla luce degli elementi
appena esposti e applicando l’abituale criterio della probabilità
preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF
9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011;
STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo
2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF
125.
V 193 consid. 2 pag. 195), questo Tribunale deve concludere che, a
giusta ragione, la Cassa ha ritenuto che l’assicurata nel mese di settembre
2015.
non aveva il centro delle proprie relazioni di vita in Svizzera, bensì in
Italia, dove vivevano i suoi figli. Ella non aveva neppure il centro delle
relazione professionali nel nostro paese, visto che svolgeva in Italia
un’attività presso un agriturismo.
In particolare la ricorrente
nel mese in questione non aveva così un legame con il Ticino, tale da poterlo
considerare il luogo in cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua
residenza ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.1.), cantonale
(cfr. consid. 2.2.) e della prassi amministrativa (cfr. consid. 2.3.), le quali
esigono come terza condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro
delle relazioni personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF
8C_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”;
STF C 227/05 dell’8 novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137
“Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen” all’estero nella quale l’Alta Corte ha
precisato che non basta avere amici e conoscenti in Svizzera; DTF 133 V 178:
“Esse vi soggiornano piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato
il rapporto di lavoro non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro
luogo di residenza, là dove si trova il centro dei loro interessi”).
2.6
Vista la conclusione alla
quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se
l’assicurata possa derivare il diritto alle prestazioni della LADI sulla base
delle disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V
222; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Rubin, op.cit. p. 683 n.
24).
Il 1° giugno 2002 è
entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera,
da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla
libera circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II
regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (DTF 130 V 145 consid. 3 pag. 146; DTF 128 V 315, con riferimenti [RS
0.142.112
]).
Giusta l'art. 1 cpv. 1
dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante
dello stesso (art. 15 ALC),
in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano
nell'ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71
del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]),
come pure il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che
stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 121 LADI,
entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a, all'ALC e a questi
due regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AlV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C
290/03, DTF 133 V 173).
Una decisione n. 1/2012
del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il
contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo
che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V
88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le
modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Il regolamento (CE) n.
883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il
periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid.
4.1
).
Questi regolamenti sono
stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la
Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; (cfr. B.
Kahil.Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et
d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in
SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1).
L’art. 11 del Regolamento
(CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla
legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che
esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla
legislazione di tale Stato membro.
In materia di
assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio
quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività
lavorativa dipendente (cfr. DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015
consid. 3.1; B. Rubin, op.cit., pag. 683).
Per quel che concerne i
lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole
differenti.
Secondo l’art. 1 lett. f
del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero»
qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato
membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di
massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.
In effetti viene
considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la
settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 175: “(…) dove, di
massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito
il seco ricorda giustamente che il predetto regolamento è applicabile a tutti i
lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero,
indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del
diritto della polizia degli stranieri). (…)”).
Questi assicurati
beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della
LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1
lett. b LADI e STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 in particolare consid. 2.6.)
alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La persona che si
trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso della sua
ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso
dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro
o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia delle
prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se
risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione
dello Stato membro competente.”).
Gli assicurati frontalieri
in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece
chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel
nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del
Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel
corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato
membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale
Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del
lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona
che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a
disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato
la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a
del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase,
riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza
come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività
subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del
luogo di residenza.”; cfr. B. Rubin, op.cit. p. 683).
Da notare che i costi per
il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e
quello di residenza (cfr. B. Rubin, op. cit., p. 684: “L’institution suisse
rembourse, sur domande de l’institution étrangère, la totalité des prestations
versées aux frontaliers durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art.
65.
par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16
novembre 2013 ad un interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo
Quadri denominata “Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di
disoccupazione dei frontalieri”: “(…) Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica
il regolamento (CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo
Stato di residenza, competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati,
delle indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a
secondo della durata del rapporto di lavoro individuale) (…)”).
In una Direttiva del 24
ottobre 2013, denominata Regolamento 883. Fine dello status di "lavoratore
frontaliere vero, atipico", la SECO ha ricordato che:
" Ai sensi
dell'art. 65 paragrafo 5 lett. a) del regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento
883) il versamento delle prestazioni di disoccupazione ai veri lavoratori
frontalieri compete allo Stato di residenza. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha precisato la portata di questa disposizione in una
sentenza dell'11.04.2013 sostenendo che la giurisprudenza Miethe, sviluppata
quando era ancora in vigore il regolamento (CEE) n. 1408/71 (regolamento
1408/1), non è più valida in virtù del regolamento 883. Secondo tale
giurisprudenza, un vero lavoratore frontaliero in disoccupazione che aveva
conservato con lo Stato di occupazione legami personali e professionali
particolarmente stretti poteva, come "lavoratore frontaliero
atipico", beneficiare delle prestazioni in quest'ultimo Stato.
Il versamento delle prestazioni ai veri lavoratori frontalieri in
disoccupazione completa spetta ormai senza eccezioni allo stato di
residenza."
Sul tema e per un
riassunto di casi di applicazione della giurisprudenza Miethe anche relativi al
Canton Ticino, cfr. STF 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 pubblicata in SVR 2014
ALV N. 9; vedi pure DLA 2012 N. 1 pag. 71 seg. e la STCA 38.2015.6 del 25
giugno 2015 consid. 2.15 con successiva sentenza del Tribunale federale
8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4.
In applicazione delle
disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza 38.2014.51 del 15
dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di
disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero
lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria
famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi
personali, soprattutto quelli familiari.
Le medesime argomentazioni
sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA
ha pure confermato il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione in
quanto un’assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava in Italia una volta
per settimana.
Con analoghe
argomentazioni il TCA ha respinto il ricorso di un’assicurata in una sentenza
38.2015.9
del 15 giugno 2015 fondandosi su di un verbale allestito da un
funzionario della Sezione del lavoro e firmato anche dall’interessata da cui
emergeva in particolare che rientrava settimanalmente presso l’abitazione
coniugale e che con la Svizzera aveva legami professionali.
Il successivo ricorso è
stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_521/2015
del 9 settembre 2015, nella quale l’Alta Corte ha sottolineato che “la
ricorrente non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale
cantonale delle assicurazioni, il quale, basandosi sulla di lei audizione del
18.
settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro, ha spiegato le ragioni per
cui ella dovesse essere ritenuta frontaliera e quindi con diritto a prestazioni
in Italia.”.
In una sentenza 38.2015.6
del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero frontaliere un altro
assicurato, in possesso di un permesso di dimora B, visto che egli rientrava in
Italia una volta per settimana.
Il TCA si è fondato sul
contenuto di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro e firmato anche
dall’assicurato oltre che su un Rapporto della polizia cantonale, sulle
dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e sull’estratto
conto attestante i prelevamenti in contanti.
L’assicurato ha contestato
la sentenza cantonale davanti all’Alta Corte.
Il
Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, ha respinto
il ricorso dell’assicurato, ritenendolo manifestamente infondato, sulla base
delle seguenti argomentazioni:
" (…)
L’apprezzamento dei fatti operato dal Tribunale delle assicurazioni non può
essere criticato con successo, anche sotto il profilo dell’applicazione del
diritto federale. Il giudizio è fondato sulle dichiarazioni della prima ora
espresse dal ricorrente e sui fatti accertati. La pronuncia cantonale si
confronta altresì con le censure già sollevate dal ricorrente nel precedente
grado di giudizio. È peraltro anche più probabile che il centro dei propri
interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di
un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera, ove si vedeva costretto, ospitato
dal figlio, a dividere un bilocale con lui. In tale evenienza, non possono
essere date le condizioni per ammettere la residenza in Svizzera del ricorrente.
(…)”
Alla medesima conclusione
il TCA è arrivato sulla base delle stesse argomentazioni sviluppate nelle
decisioni precedenti in una sentenza 38.2015.61 del 16 dicembre 2015, in una
sentenza 38.2015.47 del 20 gennaio 2016, in una sentenza 38.2015.5 del 3
febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.12 del 5 febbraio 2016, in una sentenza
38.2015.76
del 24 marzo 2016 e in una sentenza 38.2015.49 del 18 aprile 2016.
Nella presente fattispecie
la stessa patrocinatrice della ricorrente ha affermato che ella rientra in
Italia “settimanalmente”, durante il fine settimana (cfr. consid. 1.2).
Di conseguenza, dal
profilo del diritto internazionale ella deve essere considerata frontaliera per
cui ha diritto alle prestazioni di disoccupazione in Italia.
Anche da questo profilo
dunque, per il mese di settembre 2015, va negato ad RI 1 il diritto
all’indennità di disoccupazione, ragione per cui la richiesta di restituzione
delle indennità di disoccupazione risulta fondata.
2.7
La patrocinatrice della
ricorrente ha chiesto, a titolo subordinato, di condonare l’importo chiesto in
restituzione. Al riguardo il TCA ricorda che per costante giurisprudenza
federale, è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento
della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto
che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF
9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF
8C_617/2009 del 5 novembre 2009).
2.8
Deve ancora essere verificato
se la ricorrente può essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con
il gratuito patrocinio dell’avv. avv. RA 1 (cfr. doc. I).
La domanda dell’insorgente
di assistenza giudiziaria deve essere intesa solo come richiesta di gratuito
patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in materia di assicurazione
disoccupazione è per principio gratuita (cfr. art. 61 lett. a LPGA; art. 29
cpv. 1 Lptca).
Secondo
l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito
patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza
giudiziaria.
L'art.
2.
della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) -
del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13
maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:
"
L’assistenza giudiziaria
garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura
o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle
autorità giudiziarie e amministrative.”
Inoltre
giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione
dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali;
all’ammissione al gratuito patrocinio.
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Il
TCA, nella presente fattispecie, ritiene che non sia soddisfatto il requisito
della probabilità di esito favorevole (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre
2010; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001; STFA I 446/00 dell'8 febbraio 2001;
STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; STFA 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; DTF
119.
Ia 253 consid. 3b).
Tale
presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue
che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe
al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STF
9C_37/2012+9C_106/2012 del 16 gennaio 2013 consid. 3.2.; STFA del 26 settembre
2000.
nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia
251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e
commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).
A
tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole
non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente
che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di
essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un
ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF 8C_26/2010
del 27 maggio 2010;8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STFA K 75/05 del 9 agosto
2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA
non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid.
2c).
Inoltre,
quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si
eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi,
le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125
II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F.
Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
Nel
caso concreto, alla luce della LADI e della giurisprudenza pubblicata nella
Raccolta ufficiale delle sentenze del Tribunale federale, nel sito www.bger.ch,
rispettivamente www.sentenze.ti.ch, nonché nella Rivista
ticinese di diritto, la presente vertenza appariva, dopo un esame forzatamente
sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione
dell'istanza, in quanto le prospettive di esito favorevole erano
considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.
In effetti, come esposto
ai considerandi precedenti, dalla documentazione agli atti emergeva che, almeno
il presupposto del centro degli interessi personali in Svizzera non era
certamente adempiuto.
Di
primo acchito, dunque, si doveva concludere che il procedimento non aveva
probabilità di esito favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA
38.2014.54
del 2 dicembre 2015; STCA 38.2007.100 del 25 febbraio 2008; STCA
35.2002.12
del 21 maggio 2002; STCA 35.2002.32 del 9 luglio 2002).
In
simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre
presupposti cumulativi, la domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L’istanza tendente alla
concessione del gratuito patrocinio è respinta.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti