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Decisione

38.2016.29

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 novembre 2016Italiano59 min

Source ti.ch

Fatti

I figli __________ e __________

hanno frequentato le scuole dell’obbligo ad __________ dove vivevano con la

madre, mentre il padre lavorava a __________ e raggiungeva i figli per il fine

settimana.

La rappresentante della

ricorrente ha poi così descritto l’evoluzione dei rapporti personali tra

l’assicurata ed __________ negli ultimi anni:

" (…)

La relazione tra il signor __________ e la signora RI 1 è stata

caratterizzata da continui litigi ed incomprensioni, motivo per cui una

continuazione della relazione non era più ragionevolmente perseguibile. Il

procedimento penale aperto nei confronti del signor __________ e la relativa

condanna (già cresciuta in giudicato) per gli incresciosi atti di cui stato

ritenuto responsabile comprova questa complessa e conflittuale relazione.

Gli atti penalmente perseguibili risalgono agli anni 2014 e 2015.

Da qui la decisione di separarsi ed il contestuale trasferimento a

__________ (__________).

A questo proposito occorre precisare che la signora RI 1 aveva

preventivamente dato la disdetta del contratto di lavoro e quindi dei locali

relativi all'attività a __________. Nel mese di marzo 2015, la stessa è pure

uscita dalla società __________ (doc. 3).

A seguito di questa situazione vieppiù conflittuale, la figlia __________

si è trasferita a __________, luogo in cui frequenta il __________ e dove essa

ha in locazione un appartamento il cui contratto è stato sottoscritto dal

padre. La pigione locativa viene pagata direttamente dal di lei padre. Tale

contratto giungeva a scadenza alla fine del 2015, ma è stato prorogato

perlomeno sino alla fine dell'anno scolastico per permetterle di portare a

termine l'anno scolastico con tranquillità.

Per quanto concerne il figlio __________ non riuscendo egli ad

adattarsi alle nuove abitudini, lo stesso ha deciso di rientrare ad __________,

dove è sua intenzione terminare le scuole dell'obbligo.

Ciò posto, la madre compie ogni settimana il tragitto __________,

fermandosi anche a __________ per trovare la di lei figlia. Non vi è pertanto

da meravigliarsi se la signora RI 1 è spesso all'estero.

Ma ciò ancora non costituisce la mancanza di un requisito di cui

all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.

Occorre dire che nel corso dell'anno 2015 la signora RI 1 si è

regolarmente annunciata presso il Comune di __________ (doc. 4). In un primo

momento all'indirizzo __________ (il cui contratto di locazione fa o faceva

capo al signor __________, quale coinquilina), mentre successivamente al numero

civico __________.

Il secondo contratto di locazione è stato sottoscritto dalla

ricorrente per cui è stata soluta la pigione e tre mesi di cauzione, per

complessivi CHF 3650, pagando con mezzi propri (doc. 5).

Occorre qui precisare che la medesima si è annunciata presso il

Consolato Generale di __________ per il cambio indirizzo di residenza,

ritornandole l'atto di origine.

Era il mese di febbraio 2015 (doc. 6).

Tale digressione sulla vita privata della mia patrocinata è

necessaria alfine di meglio illustrare le relazioni interpersonali di ognuno

dei componenti della famiglia. (…)” (Doc. I, pag. 3-4)

La patrocinatrice della

ricorrente ritiene in particolare adempiuto il requisito della residenza in

Svizzera, rilevando:

" (…)

In punto ai consumi di energia elettrica registrati, si osserva

che l'appartamento in locazione è ubicato in un immobile molto recente,

interamente costituito da gradi vetrate. Ora, secondo un'interpretazione della

Polizia delle fatture __________ di __________, il consumo dell'elettricità A

di molto inferiore rispetto ad uno normale. Ciò trova spiegazione che solo con

il calare della sera la signora aveva la necessità di accendere le luci.

A ciò aggiungasi che in quel periodo la signora era spesso fuori

casa per le necessarie ricerche di rito in quanto disoccupata, rientrando

saltuariamente durante la giornata a casa.

D'altra parte va anche detto che la spett. UCO 1 sino ad oggi non

ha prodotto nessuna documentazione a sostegno dei controlli effettuati

quotidianamente presso il domicilio da parte della Polizia comunale di __________.

Oltre a questo, si ricorda che i figli sono ancora minorenni,

costituendo valido e ragionevole motivo per cui la madre si rechi costantemente

presso di loro per visitarli e ciò sebbene siano giovani adolescenti.

Non vi è da stupirsi se durante il fine settimana (poiché così è

da interpretare il termine "settimanalmente" utilizzato da chi

scrive nell'opposizione) la stessa si rechi ad Asti per rendere loro visita.

Diversamente, sarebbe privo di senso, poiché durante la settimana la stessa

trascorrerebbe solo alcune ore con il figlio __________.

Medesimo ragionamento è da applicare alla figlia __________, che

vive a __________, motivo per cui non vi sono grandi tragitti da compiere e non

comportano l'allontanamento dal proprio domicilio di __________.

Inoltre, si rileva pure che la qui ricorrente, a seguito di tutta

la vicenda e delle conseguenze sia economiche che psicologiche che una simile

situazione comporta, è caduta in uno stato depressivo, motivo per cui si è resa

necessaria l'assunzione di medicamenti che la potessero aiutare in tal senso.

La stessa ha iniziato le cure nello scorso mese di gennaio. (doc. 8).

Solo dopo alcuni mesi di trattamento medico, la stessa inizia a

stare meglio. Ella si è pertanto recata presso la sua famiglia a __________ (__________)

per diversi giorni.

Era il mese di marzo.

Fuorviante è anche l'indicazione fornita da CO 1 in punto alle

ricerche svolte sulla piattaforma "facebook". E vero che tuttavia la

stessa si è dichiarata indipendente, tuttavia CO 1 non ha compiutamente svolto

la sua ricerca: la qui ricorrente si è dichiarata indipendente nel corso degli

anni e ciò relativamente a diverse attività, oggi tutte non più attuali.

Non vi è quindi spazio per concludere sic et simpliciter che la

signora RI 1 lavori ancora oggi per la suddetta struttura. I riferimenti alle

pubblicazioni sulla pagina facebook della stessa sono anch'essi imprecisi: ella

si limita a condividere gli eventi del __________.

Essa ha inoltre un contratto di leasing in essere con la spett. __________

(doc----).

Lo stesso verrà a scadere nel mese di aprile 2017, motivo per cui

la stessa si è vista recapitare la fattura relativa all'imposta di circolazione

durante lo scorso mese di gennaio (doc. 9). A ciò aggiungasi che la signora

deve fare fronte a tutte le spese correnti mensili.

Per tutti i motivi suesposti appare quantomai ingiustificato che

il diritto alle indennità venga negato. (…)” (Doc. I pag. 5-6)

1.3. Nella sua risposta del 7

giugno 2016 la Cassa propone di respingere il ricorso in quanto l’assicurata

non risiede in Svizzera, visto in particolare che si reca settimanalmente ad __________

per motivi familiari, ed inoltre non ha adempiuto il periodo di contribuzione

minimo previsto dalla legge.

Su quest’ultimo punto

l’amministrazione ha rilevato:

" (…)

Inoltre, a mente della cassa, non adempie il periodo di

contribuzione perché non pub comprovare la riscossione effettiva dello

stipendio per almeno 12 mesi. Infatti, in base all'estratto del conto corrente

EUR __________ risultano dei versamenti soltanto di acconti stipendio e

soltanto per 10 mesi nei due anni precedenti l'annuncio in disoccupazione.

Doc. 28 Estratti conto

Doc. 29 Libro cassa

Doc. 30 Trattenuta imposta alla

fonte 2013/2015

La contabilità fornita non è stata vidimata da una fiduciaria e

non ä mai stato trasmesso il nominativo della persona che si occupava di

gestire la contabilità.” (Doc. III)

1.4. Il 20 giugno 2016 la rappresentante

dell’assicurata ha notificato quale ulteriore mezzo di prova una dichiarazione

del signor __________, custode della palazzina di __________ (cfr. doc. A13) ed

ha preannunciato l’invio di ulteriori dichiarazioni, nello specifico quelle di __________

e __________ (cfr. doc. V).

L’8 luglio 2016 ella ha

comunicato al Tribunale cantonale delle assicurazioni che la sua mandante non

le ha fatto pervenire le dichiarazioni mancanti (cfr. doc. VII).

Considerandi

2.1

Oggetto del contendere è la

questione a sapere se l’assicurata deve restituire, oppure no, l’importo di

CHF 3'511.40 per indebite prestazioni di disoccupazione percepite nel mese di settembre

2015.

L'art. 95 LADI

regola la restituzione di prestazioni. Secondo il cpv. 1 di questo articolo la

domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA, ad eccezione dei casi di cui

all'articolo 55.

Dal

1° aprile 2011 il tenore dell’art. 95 cpv. 1 LADI è il seguente:

" La domanda

di restituzione è retta dall’articolo 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui agli

articoli 55 e 59cbis capoverso 4."

L'art. 25 cpv. 1 LPGA

stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.

La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e

verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

I principi

giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal

Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1 gennaio 2007 Tribunale

federale) anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto

l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid.

3.1

; DTF 130 V 318, consid. 5).

L'obbligo di restituzione

presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una

revisione della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni

(cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006

p. 218 e DLA 2006 pag. 158).

La riconsiderazione e la

revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha

codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U

408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del

12.

marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio

2005).

Analogamente alla revisione

delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere

alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono

scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una conclusione

giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06 del 25 giugno

2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466

consid. 2 a pag. 469).

Più precisamente le

decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono

essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono

successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano

essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid.

4).

Inoltre, l’amministrazione

può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata

oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la

correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF U 408/06

del 25 giugno 2007).

Questi principi si

applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una

decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa

giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).

Circa l'ulteriore

presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello

dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si veda pure la STFA C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40,

pag. 208.

2.2

Nella presente fattispecie

risulta dagli atti dell’incarto che RI 1, nata nel 1970, ha chiesto l’indennità

di disoccupazione dal 1° settembre 2015 dopo avere lavorato dal mese di aprile

2011.

al 31 agosto 2015 presso la ditta __________ di __________ attiva nel

settore degli accessori elettronici per l’automobile con la funzione di

responsabile Ufficio vendite Estero (cfr. doc. 2 – doc. 6).

Il 25 settembre 2015

l’assicurata è stata sentita da __________ della CO 1, il quale ha allestito un

verbale del seguente tenore:

" Domanda: Lei

dove abita attualmente.

Risposta: In __________

a __________ dal 15 settembre 2015. Si tratta di 2 locali e mezzo. Questo

indirizzo non deve ancora figurare nel vostro sistema informatico, per una denuncia

in corso verso il mio ultimo datore di lavoro.

D: Con chi abita attualmente in __________?

R: Da

sola, in attesa che si tranquillizzi la tensione creatasi negli ultimi tempi

con il mio ex-convivente (ex-datore di lavoro). Non appena possibile si

trasferirà da me mio figlio __________, che attualmente abita a __________ con

una sua parente, dove frequenta la terza media. Per il momento come mobilio ho

acquistato il minimo indispensabile, come ad esempio il materasso; vi farò

avere la ricevuta dell'acquisto e del contratto che ho sottoscritto con __________.

D: Come riceveva lo stipendio?

R: Mi

veniva versato in mano in contanti dal signor __________. Ho ricevuto l'ultimo

stipendio di agosto a inizio settembre. Ho sempre ricevuto lo stipendio e

firmavo

D: Perché i figli vivono a __________?

R: A

febbraio 2015 mi sono trasferita a __________ da __________. I miei figli si

sono trasferiti presso una zia del mio ex-compagno a __________ già da gennaio

di quest'anno per continuare a frequentare le scuole italiane. Mia figlia

continuerà ad abitare a __________, perché ha già raggiunto una sua

indipendenza, mantra appena possibile mio figlio mi raggiungerà a __________.

lo non ho parenti qui e nemmeno in Italia.

D: Quanti dipendenti aveva la società?

R: Quattro,

oltre al mio ex-compagno, alla sottoscritta che era responsabile della gestione

del pacchetto clienti estero, con frequenti viaggi all'estero, lavoravano anche

un tecnico elettronico e poi una segretaria (questa fino a fine 2014). Da

quanto ne so il mio posto di lavoro non è stato preso da nessun altro, perché

la società è in difficoltà.

D: Ha altre osservazioni?

R: No.” (Doc. 8)

Il 1° ottobre 2015 la

Cassa ha riconosciuto all’assicurata il diritto alle indennità di disoccupazione

(cfr. doc. 10).

Il 21 gennaio 2016 la

Cassa ha chiesto la restituzione delle indennità giornaliere versate nel corso

del mese di settembre 2015, sostenendo in particolare che l’assicurata, non

risiede in Svizzera e rilevando:

" (…)

A mente della cassa lei non dimora in Svizzera.

In risposta alla nostra richiesta di informazioni del 9 dicembre

2015, lei dichiara di aver gestito fino al 12 novembre 2015 il __________ ad __________

nell’immobile di proprietà del signor __________, in cui vive anche suo figlio __________.

Alleghiamo la sua dichiarazione.

Inoltre, in base al Rapporto d’esecuzione del 15 dicembre

2015.

della Polizia comunale di __________, che alleghiamo, lei non risulta aver

dimorato in __________ a __________. (…)” (Doc. 13)

Secondo il TCA

l’amministrazione è legittimata a chiedere la restituzione dell’indennità di

disoccupazione dell’importo di fr. 3'511.40 versata nel mese di settembre 2015

(unico oggetto della decisione su opposizione impugnata) se realmente i fatti

emersi dopo il 1° ottobre 2015 permettono di concludere che, in quel mese il

criterio dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non era realizzato (cfr. consid. 2.1).

2.3

Uno dei presupposti da

adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).

L'art. 12 LADI precisa che

"in deroga all'articolo 13 LPGA, gli stranieri senza

permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi

dimorano in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività

lucrativa o in virtù di un permesso stagionale".

In

una sentenza del 20 settembre 1989, pubblicata parzialmente in DTF 115 V 448 e

riprodotta integralmente in D. Cattaneo "Les mesures préventives et de

réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 422-424, il TFA (dal 1° gennaio 2007:

Tribunale federale) ha stabilito che determinante, nel contesto dell'art. 8

cpv. 1 lett. c LADI, non è l'esistenza di un domicilio civile in Svizzera bensì

la residenza effettiva (cfr. DTF 115 V 448-449).

Così, nel caso che era

chiamata a giudicare, la nostra Massima Istanza giudiziaria ha stabilito che un

cittadino svizzero che aveva affittato un appartamento in Francia, ma risiedeva

a Ginevra, adempiva il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. D.

Cattaneo, op. cit., p. 424, n. 685).

In un'altra sentenza del 6

settembre 1999, pubblicata in DTF 125 V 465, il TFA ha stabilito che la

giurisprudenza sviluppata a proposito all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non viola

l'art. 20 lett. a della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale

del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro

la disoccupazione del 21 giugno 1988 (RS 0.822.726.8; RU 1991 1914; in vigore

per la Svizzera dal 17 ottobre 1991).

L’Alta Corte ha pure

ribadito la validità della propria giurisprudenza che subordina il diritto

all'indennità di disoccupazione alla residenza effettiva in Svizzera, così come

all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante

questo tempo, il centro delle proprie relazioni personali:

" (…)

Orbene non si vede come la

suddetta giurisprudenza relativa all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI esigente una

presenza qualificata nel nostro Paese possa essere

contraria alla Convenzione. In effetti, solo restando a diretto contatto con il

mondo del lavoro nel quale intende essere reinserito il disoccupato può dar

prova di un serio e costante impegno nella ricerca di un lavoro. Inoltre la

presenza effettiva garantisce alle autorità competenti la possibilità di

verificare l'idoneità al collocamento e di controllare la disoccupazione.

Ridurre tale presenza a qualche ora al giorno, come richiesto dal ricorrente,

equivarrebbe a non far obbligo agli interessati di mettersi nella situazione di

concretamente poter reperire un impiego. Con un simile sistema verrebbe

garantita solo l'indennizzazione degli assicurati, mentre sarebbe disatteso

l'altro intento contenuto nella Convenzione, quello della promozione del pieno

impiego, intento che può essere concretizzato solo con un disciplinamento che

favorisca la ricerca di un'occupazione. La giurisprudenza di questa Corte che

subordina il diritto all'indennità di disoccupazione, oltre che alla residenza

effettiva in Svizzera, anche all'intenzione di conservarla durante un certo

periodo e di farne - durante questo tempo - il centro delle proprie relazioni

personali non è quindi in contrasto con il diritto convenzionale, questo a

prescindere dal fatto che ciò non esclude necessariamente per l'interessato la

possibilità di avere il domicilio all'estero presso la propria famiglia.” (…)”

In

quell’occasione il TFA, accogliendo il ricorso e rinviando gli atti

all'amministrazione cantonale, ha poi concluso che:

" (…)

Nella fattispecie si pone la questione di sapere se C. fosse nel

periodo determinante effettivamente residente nel nostro Paese, ossia presente

sul mercato del lavoro svizzero.

Orbene, per attestare la sua effettiva residenza in Svizzera il ricorrente

rileva in particolare di avere avuto a disposizione una camera presso il

"Personalhaus" dell'ex-datore di lavoro. A comprova di quanto

affermato esibisce una dichiarazione 18 dicembre 1996 di quest'ultimo, da cui

si evince che l'interessato, quale dipendente della ditta L. SA, abitava

durante tutto l'anno nel "Personalhaus". Per contro, nulla si rileva

per quanto concerne il periodo dopo il licenziamento.

In effetti, nell'incarto manca qualsivoglia documento attestante

una costante presenza sul mercato del lavoro svizzero per consentire al giudice

di statuire. Si rende pertanto necessario un complemento d'istruttoria.

(…)" (cfr. DTF 125 V 465, consid. 6, pag. 469-470)

In una

sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in DLA 2012 Nr. 1 pag. 71,

il Tribunale federale ha concluso che un assicurato non aveva la residenza in

Svizzera, rilevando che, benché alloggiasse per una parte della settimana in

Svizzera, risiedeva la maggior parte del tempo in Francia, dove, da un lato,

percepiva delle prestazioni sociali (reddito di inserimento, assegno di

sostegno familiare e aiuto all’alloggio), dall’altro, dal 2000 aveva preso in

locazione diversi appartamenti con i suoi tre figli di cui aveva l’autorità

parentale e la custodia e dove questi ultimi frequentavano le scuole. Egli

disponeva sì di un pied-à-terre a Ginevra, ma non vi poteva ospitare la propria

famiglia in ragione delle dimensioni modeste dello stesso.

Al

risultato opposto l’Alta Corte è giunta nella sentenza

8C_658/2012 del 15 febbraio 2013 nel caso di un assicurato, in possesso di un

permesso di domicilio (tipo C), che dormiva su un materasso in un appartamento

occupato dai suoi genitori e da sua sorella, senza che vi fossero i suoi

effetti personali.

Il Tribunale

federale ha ritenuto decisive le circostanze che l’indirizzo era stato

annunciato alla polizia degli stranieri, che l’assicurato era presente

nell’abitazione durante un controllo non preannunciato, che l’assicurato ha

lavorato conseguendo un guadagno intermedio e che i genitori e la sorella hanno

confermato per iscritto la presenza nell’appartamento in questione.

In un’altra

sentenza 8C_797/2013 del 21 febbraio 2014, a proposito di un'assicurata che aveva svolto la professione di badante e che è rimasta in disoccupazione soltanto

per un mese e mezzo, il Tribunale federale ha stabilito che l'assicurata

risiedeva in Svizzera rilevando:

" (…)

4.1

L'argomentazione dell'istanza precedente non può essere

seguita. La Corte cantonale ha in particolare ritenuto che l'assicurata aveva

risieduto in Svizzera a partire dall'ottobre 2009 fino a fine gennaio 2012,

ossia durante quasi due anni e mezzo, per poi interrompere questa sua residenza

durante circa due mesi e mezzo e quindi riprenderla a contare da metà aprile 2012. L'istanza precedente ha evidentemente giudicato che l'assicurata durante il periodo da fine

gennaio a metà aprile aveva risieduto a C.________, in Italia. Simile

accertamento appare contrario al diritto federale, per i seguenti motivi.

La ricorrente sostiene di vivere da lungo tempo separata dal

marito, che abita in Italia. L'affermazione appare senz'altro credibile in

considerazione dell'ininterrotta residenza in Svizzera dell'interessata sin

dall'ottobre del 2009. Le ragioni che avrebbero in siffatte circostanze indotto

quest'ultima a interrompere questa sua residenza per la durata di due mesi e

mezzo appaiono alquanto dubbie, visto in particolare che l'insorgente spiega di

aver potuto soggiornare durante il periodo in parola presso la sua amica

Y.________, la quale conferma tale asserzione. Non appare pertanto plausibile

che l'interessata abbia per quel breve periodo ripreso a convivere con suo

marito a C.________, dopo che ciò non era avvenuto durante i due anni e mezzo

precedenti e neppure in seguito. Dal momento che le relazioni coniugali erano

da parecchio tempo turbate, come la ricorrente espone in maniera credibile, il

soggiorno presso un'amica appare assai più probabile, e anche comprensibile,

che non quello presso il marito, considerata la turbata unione coniugale. (…)"

Per una

critica di questa sentenza federale cfr. Daniele Cattaneo, “Assurance-chômage

et droit du travail: quelques cas tessinois” in Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain

Marchand (ed.), Regards croisés sur la droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel

Aubert, Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag.73 seg. (75-76:

“(…) Malheureusement, dans cet arrêt, la Haute Cour a entièrement omis

d’examiner les motivations (pour éventuellement les rejeter) à la base de la

décision sur opposition du service de l’emploi et de l’arrêt cantonal

(notamment le fait que le domicile à l’étranger avait été signalé par l’ancien

employeur de l’assurée, que cet adresse figurait sur les attestations de

l’autorité administrative étrangère et la circonstance que les prélèvements et

payements avaient été faits tout près de la frontière). (…)"). Vedi

pure lo stralcio per intervenuta transazione della successiva causa STCA

38.2014.31

del 2 ottobre 2014 pag. 3: "(…) e che inoltre i rapporti erano

tali per cui un paio di volte ha portato la signora a casa sua a X. per alcuni

giorni, dove dormiva nella casa dell’ex marito, che spesso non c’era visto che

lavorava fuori. (…)".

In un’altra sentenza,

pubblicata in SVR 2014 ALV Nr. 9, il Tribunale federale ha ribadito che il

diritto all’indennità di disoccupazione secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI

presuppone la residenza effettiva in Svizzera, come pure l’intenzione di

conservarla per un certo periodo di tempo e di farne, durante quel periodo il

centro delle proprie relazioni personali.

Questo presupposto è stato

negato nel caso di un assicurato che ha subaffittato uno studio ad una famiglia

di tre persone e che ha dichiarato di avere vissuto in un appartamento con la

sua amica in Francia. L’Alta Corte ha, tra l’altro, sottolineato che appare

difficilmente credibile l’affermazione secondo cui quella all’estero è una

residenza secondaria visto che si tratta di un appartamento di sua proprietà.

In una sentenza

8C_405/2015 del 27 ottobre 2015 il Tribunale federale ha ritenuto che un

assicurato di nazionalità svizzera, sposato e padre di due bambini, che ha

lavorato in Svizzera dal 1° novembre 2012 al 31 dicembre 2013 e che è

proprietario di una villa in Francia dove la famiglia si è trasferita nel 2010

soddisfa il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.

Egli infatti, dopo avere

beneficiato nel settembre 2010 di indennità di disoccupazione quale vero

frontaliere “atipico” già nell’agosto 2012 e quindi ben prima del momento in

cui si è iscritto per il collocamento (dal 1° gennaio 2014) aveva annunciato il

suo ritorno all’indirizzo del padre.

In una sentenza

8C_592/2015 del 23 novembre 2015 il Tribunale federale, confermando la sentenza

del TCA (cfr. qui sotto al consid. 2.5.), ha sottolineato che “è peraltro anche

più probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di

lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera”

dove viveva in un bilocale con il figlio.

Con giudizio 8C_855/2015 del 29

febbraio 2016 l’Alta Corte ha poi stabilito che un’assicurata, dopo essere

stata attiva all’estero in ambito umanitario, si è iscritta in disoccupazione

in Svizzera il 2 giugno 2014, non adempiva la condizione della residenza

effettiva in Svizzera dal suo annuncio per il collocamento al 22 luglio 2014.

Il Tribunale federale ha in particolare sottolineato che, siccome dal 14 giugno

al 22 luglio 2014 ha lasciato la Svizzera per raggiungere all’estero il suo

compagno ed essere seguita dal suo medico curante fino alla fine della gravidanza,

l’assicurata non aveva l’intenzione di creare in Svizzera il centro della sua

vita.

In un’altra sentenza

8C_157/2016 del 24 marzo 2016 il Tribunale federale ha dichiarato

manifestamente inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2015.5

del 3 febbraio 2016 con la

quale il TCA aveva

considerato un assicurato frontaliere. L’Alta Corte ha sviluppato le seguenti

considerazioni:

" (…)

che il

ricorrente non si confronta con le motivazioni del Tribunale cantonale delle

assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al fascicolo e le di lui

dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui egli dovesse essere ritenuto

frontaliere e quindi con diritto di prestazioni in Italia,

che la

Corte cantonale in modo particolare ha concluso come la condivisione

dell’appartamento di due locali e mezzo (60 m2), di cui il conduttore è un

amico, dormendo sul divano del soggiorno, quando nel fine settimana era

regolare il rientro in Italia, non potesse costituire una residenza in Svizzera

a norma dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. recentemente sulla tematica

sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 5), considerazione essenziale

per l’ottenimento delle prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione,

che il

ricorrente non si china in alcun modo su questo aspetto, dilungandosi per

contro sul comportamento di alcuni funzionari ticinesi, questione non oggetto

del litigio (art. 86 cpv. LTF) (…).”

In una sentenza pubblicata

in DTF 138 V 186 il Tribunale federale ha ricordato che nella sua giurisprudenza,

il domicilio (in questo contesto: la residenza abituale “der Wohnort als

gewöhnlicher Aufenthalt”) viene determinato sulla base esclusivamente di

criteri oggettivi riconoscibili a terzi e non di quelli soggettivi (la volontà

interna della persona interessata).

La situazione familiare è

soltanto uno dei diversi indizi da ritenere. Rilevanti sono pure la durata e la

continuità del domicilio prima di iniziare un’occupazione; la durata e la

modalità dell’assenza, il tipo di attività svolta nell’altro Stato come pure

l’intenzione del lavoratore, risultante dall’insieme delle circostanze, di

tornare nel luogo in cui si trovava prima di assumere un’occupazione.

In

una sentenza pubblicata in DTF 141 V 530 e in SVR 2015 IV Nr. 42 il Tribunale

federale si è chinato sulla questione della differenza tra la nozione di

domicilio a norma degli art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 cpv. 1 prima frase CC e quella

di dimora abituale a norma dell’art. 13 cpv. 2 LPGA.

Per dimora abituale ai

sensi dell’art. 13 cpv. 2 LPGA si intende la residenza effettiva in Svizzera e

la volontà di conservarla; il centro dei tutte le relazioni dell’interessato

deve inoltre situarsi in Svizzera.

In quel caso di specie,

concernente una rendita straordinaria dell’assicurazione invalidità, il TF ha

stabilito che la ricorrente non aveva in Svizzera il suo domicilio civile, né

la residenza effettiva che restava in Francia.

Il deposito dei suoi

documenti presso l’Ufficio cantonale della popolazione è peraltro un indizio

insufficiente, in concreto, per determinare la volontà della ricorrente di

rendere la Svizzera il centro delle sue relazioni personali.

La medesima trascorreva le

giornate della settimana nell’istituto in Svizzera scelto dai suoi genitori e

le notti, come pure i fine settimana, in Francia presso i suoi genitori.

In

una sentenza 32.2012.285 del 18 novembre 2013, in materia di assicurazione per

l’invalidità, il TCA ha stabilito che il centro degli interessi di

un’assicurata al beneficio di un assegno per grandi invalidi fosse presso il

suo curatore in Italia e non presso il suo domicilio in Svizzera. Decisiva è

stata considerata la circostanza che tra gennaio e agosto 2013 la polizia

cantonale ha eseguito rispettivamente fatto eseguire dalla polizia comunale di

un Comune svizzero 18 controlli presso l’appartamento di cui l’assicurata è

conduttrice in Svizzera senza mai trovare nessuno.

In una sentenza

2C_498/2015 del 9 novembre 2015 relativa alla stessa assicurata il Tribunale

federale ha confermato una decisione della Sezione alla popolazione del

Dipartimento delle istituzioni del Canton Ticino, confermato dal Tribunale

cantonale amministrativo, che ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio

della cittadina straniera intimandole di lasciare la Svizzera.

L’Alta Corte ha ritenuto

che vi sono sufficienti indizi, sostanzialmente concordi fra loro per

concludere, che il centro degli interessi della ricorrente si trova all’estero

e non in Svizzera (controlli nell’appartamento senza mai trovare nessuno,

appartamento non utilizzato con regolarità, verbale dell’interrogatorio del

curatore e compagno della ricorrente).

2.4

A livello cantonale in una

sentenza 38.2013.35 del 4 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 Nr. 67 pag.

376-377, questa Corte ha negato dal luglio 2012 il diritto a beneficiare delle

indennità di disoccupazione ad un assicurato, ospitato dal 9 giugno 2012 da un

amico in Ticino, la cui famiglia (moglie e due figli in età scolastica)

risiedeva all’estero e il cui statuto è stato modificato da lavoratore frontaliero

a lavoratore dimorante con permesso CE/AELS (tipo B) secondo modalità

inabituali nell’imminenza del licenziamento e per di più quando il datore di

lavoro era già fallito, in quanto il centro dei suoi interessi personali,

soprattutto quelli familiari (figli e sorella che gli metteva pure a

disposizione l'auto) ha continuato a essere all'estero.

Il presupposto dell’art. 8

cpv. 1 lett. c LADI è pure stato negato dal TCA in una sentenza 38.2012.51 del

30.

settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 Nr. 68 pag. 377-379, ad un

assicurato con doppia nazionalità svizzera ed estera, nato in Ticino, dove ha

frequentato le scuole dell’obbligo e il liceo, poiché non aveva la residenza

effettiva in Svizzera, bensì in un Paese estero dove abitava in un proprio appartamento

preso in locazione.

Il TCA è arrivato alla

medesima conclusione in un'altra sentenza 38.2013.73 del 6 agosto 2014,

cresciuta in giudicato incontestata e massimata in RtiD I-2015 Nr. 53 pag.

781-782, relativa al caso di un assicurato che ha abitato presso un'amica in

Svizzera, senza avere con lei nessuna relazione sentimentale, mentre la sua

famiglia risiedeva in Italia a 37 km dal comune svizzero in cui abitava. La

condizione dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI è, invece, stata ammessa

dall’amministrazione e dal Tribunale in un’epoca posteriore quando sua moglie e

i figli hanno lasciato l’Italia dove vivevano per stabilirsi in un altro Stato

estero e in considerazione del fatto che l’assicurato ha dichiarato di avere da

diversi mesi una relazione sentimentale con la sua amica.

Questa

giurisprudenza è poi stata applicata anche in una sentenza 38.2014.15 del 6

ottobre 2014 cresciuta incontestata in giudicato e massimata in RtiD I-2015 Nr.

55.

pag. 784, a proposito di un assicurato che aveva quasi sempre lavorato

soltanto in Italia e che aveva un'abitazione di sua proprietà in tale Paese,

presso il quale ritornava settimanalmente, nonché un appartamento in

comproprietà con la moglie, da cui era separato da molti anni, in un'altra

località, sempre in Italia a pochi chilometri di distanza, dove vivevano la

moglie e i loro due figli.

Alla medesima conclusione

il TCA è giunto pure in una sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014, massimata in

RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782 seg., nella quale è stato confermato il diniego a

un assicurato del diritto a indennità di disoccupazione dal luglio 2013, in quanto il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non era in concreto realizzato.

In primo luogo,

l’assicurato, il quale nell'aprile 2012 si era stabilito in Svizzera per

esercitare un'attività lucrativa dipendente di durata determinata

(1.4.2012-30.6.2013), con possibilità di rinnovo per gli anni successivi, e che

era in possesso di un permesso B, non doveva essere qualificato come falso

frontaliere.

In secondo luogo, anche

ammettendo che l'assicurato fosse risieduto effettivamente in Svizzera nel

periodo successivo all'iscrizione in disoccupazione, visto in particolare il

contratto di locazione per l'appartamento in Ticino del 17 luglio 2013 sebbene

già a dicembre 2012 fosse stato licenziato e liberato dall'obbligo di prestare

la propria attività lavorativa fino al termine del contratto di lavoro del 30

giugno 2013, resta il fatto che l’assicurato non aveva l'intenzione di

risiedere in Svizzera durevolmente e non aveva neppure qui il centro delle

proprie relazioni personali.

Su questo tema B. Rubin in

"Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea,

Schultess Editions Romandes, 2014 pag. 77 e 78 ha sviluppato le seguenti

considerazioni:

" (…)

9.

L'exigence de la

résidence en Suisse permet d'instaurer une corrélation entre le lieu où les

recherches d'emploi sont effectuées et celui où les conseils des professionnels

du placement sont donnés. Cette exigence garantit ainsi l'efficacité du placement.

Elle permet en outre le contrôle du chômage et de l'aptitude au placement (ATF

115.

V 448 consid. lb p. 449 ; FF 1950 11 546). Si l'exportation des prestations

était possible, de tels contrôles seraient très difficiles à effectuer, ce qui

favoriserait les abus (arrêt du 22 octobre 2002 [C 34/02] consid. 3). C'est

seulement en restant en contact étroit avec le monde du travail dans lequel il

désire être réinséré qu'un chômeur peut faire preuve d'efforts sérieux et

constants dans la recherche d'un emploi (arrêt du 30 novembre 1999 [C 183/99]

consid. 2c). C'est à l'assuré qu'il appartient de rendre vraisemblable qu'il

réside en

Suisse (arrêt du 19 septembre 2000 [C 73/00]).

10.

Le domicile

fiscal, le lieu où les papiers d'identité et autres documents officiels ont été

déposés (déclaration d'arrivée) ainsi que d'éventuelles indications dans des

documents officiels ou des décisions judiciaires ne sont que des indices

permettant de déterminer le lieu du domicile (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p.

410; arrêt du 13 mars 2002 [C 149/01]). Pour pouvoir localiser le centre des

intérêts personnels, il convient notamment de chercher à savoir où se trouvent

la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement,

le mobilier et les affaires personnelles. Une visite des lieux est parfois

indispensable (art. 12 let. d PA). Par ailleurs, le lieu où les enfants sont

scolarisés joue un rôle. Le droit à des prestations sociales nécessite souvent

d'être domicilié dans le pays qui les verse, de sorte que cet aspect doit

également être pris en compte (DTA 2012 p. 71 consid. 3.3 p. 74).

11.

II convient de

donner davantage de poids aux critères objectifs tels que le lieu du logement

et celui des activités professionnelles. Les critères subjectifs tels que

l'intention de s'établir et de créer un centre de vie passent au second plan

car ils sont difficiles à vérifier. Il est cependant parfois nécessaire

d'instruire au mieux l'élucidation des aspects subjectifs tels que les motifs

de licenciement ou les raisons d'un changement de domicile (arrêt du 12 avril

2006.

[C 339/05]). Un séjour éphémère ou de pur hasard en Suisse, de même que

l'occupation, dans ce pays, d'un pied-à-terre une à deux fois par semaine, ne

suffisent pas à démontrer que la résidence est en Suisse. Par contre, un séjour

prolongé permanent et inin-terrompu n'est pas indispensable. Mais dans ce cas,

un lien étroit avec le marché du travail suisse est exigé (arrêt du 7 décembre

2007.

[8C_270/2007] consid. 2.2).”

2.5

Nella presente fattispecie,

questo Tribunale osserva innanzitutto che dal profilo del diritto interno un

assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera

ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in

Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di

farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr. consid. 2.1.-2.3.).

Dal verbale del 25

settembre 2015 emerge che l’assicurata ha preso in locazione un appartamento in

__________ a __________ (vedi pure doc. 23: 2,5 locali + posteggio) e che i

suoi due figli minorenni abitano a __________ presso una zia del suo ex

compagno al fine di poter continuare a frequentare le scuole in Italia (cfr.

consid. 2.2).

Il 26 ottobre 2015 __________

ha inviato il seguente scritto all’URC di __________:

" In

riferimento al colloquio telefonico in data 06/10/2015 Martedì mattina con

riferimento la Sig.a RI 1, comunico quanto segue:

La Sig.a, RI 1 dal 01/01/2010 è residente in Italia, in __________.

Lei non ha mai lavorato presso l'ufficio di __________, tanto meno

nell'ultimo anno.

La Sig.a RI 1 è sempre stata la socio garante della __________ con

diritto di firma, dove ha sempre gestito lei tutti i pagamenti della società,

sia con Online banking sia in contanti, come di fatti a tutt'oggi lei ha ancora

a firma in banca presso __________ di __________.

Sono venuto a conoscenza che la Sig. RI 1 ha fatto domanda alla

disoccupazione di __________.

Volevo informare che la stessa ha un’attività in Italia che si chiama

__________, sempre in __________, dove lei ha sempre lavorato sino ad oggi, ed è

ancora residente nello stesso comune.

Lei non ha mai abitato qui a __________, si è fatta solo la

residenza, presso di me, e ha preso un appartamento solo dopo il 17/09/2015.

lo ho accettato di fargli fare la residenza con me, perchè

volevamo ricucire il nostro rapporto in crisi, ma è stato in vano.

Lei oggi vive insieme ai nostri figli __________ ed __________ a __________.

Inoltre sono venuto a conoscenza che lei ha pagato AVS e

quant'altro da sola utilizzando i mezzi da lei conosciuti tramite la nostra

banca e la __________

Volevo informarvi che tutte le buste paghe e contratti di lavoro

sono stati falsificati da lei stessa, circa un mese fa mi ha portato un documento

di colore giallo da firmare, dove io ho firmato, ma non sono stato li a chiedere

per che cosa era, e ho fatto questo anche per quieto vivere.

Comunque sul quel documento giallo vi è la mia vera firma

originale. Controllate gli altri documenti e verificate, se le firme sono

uguali, le firme le ha fatte lei su tutto, anche perché lei dopo che è uscita

dalla società tanto valuto da lei stessa.

Tanto è vero che ha organizzato l'incontro con il notaio __________

di __________ insieme alla contabile.

Il 30 Settembre alle ore 13.30 è venuta in Ufficio la nostra

contabile, dove RI 1 gli ha chiesto di preparare il libro cassa che la CO 1 gli

aveva chiesto.

Il quello momento Io mi sono lamentato di quello che stavano

facendo, dove si sono appropriati del computer, dove io ripetutamente le ho

detto che quello stavano facendo non è legale, mi son sentito dire che mandando

un e-mail all’CO 1 o che per esso sia dal computer della ditta potrebbe avaria

mandata una dipendente.

La __________ non ha dipendenti Segretarie, (comunque vi sono

anche delle prove, che a tempo debito porterò davanti ad un giudice.

Inoltre lei sta facendo un altro lavoro di produzione di borse da

donna insieme ad una sua amica di nome __________ di __________, dove stanno

facendo realizzare dei prototipi nella ditta che si trova vicino al __________

difronte all’__________, credo che si chiami __________

Mi sono accorto che ha sviluppato in questo periodo anche un

lavoro con __________ di __________, come responsabile.” (Doc. 24)

Sentito il 9 dicembre 2015

da __________ dalla Cassa CO 1, __________ ha ribadito che:

" (…)

D: Le risulta

che l'assicurata si sia trasferita a __________ da __________ da febbraio 2015?

R: Assolutamente

no.

D: Dove vive sua figlia?

R: A __________

in __________ presso il mio appartamento, dove convivevamo tutti (io, RI 1 e i

2.

figli) dal 1° gennaio 2015. I nostri due figli hanno iniziato la scuola (__________a

__________ e Scuole media di __________) a gennaio. L'appartamento è occupato

da mia figlia e da RI 1 ed ogni tanto anche da me.

Non è vero

che i figli erano stati portati presso una mia zia a __________. L'unica zia

che ho qui, abita a __________. Mio figlio è stato trasferito da RI 1 da __________

ad __________ dal 18 ottobre 2015, dove frequenta la scuola attualmente (scuola

media __________ ad __________).

D: A suo sapere

l'assicurata risiede in __________ a __________?

R: Sì, solo

dopo il 17 settembre. Qualche volta l'assicurata mi dice di dormire lì, ma non

posso esserne certo. (…)” (Doc. 25)

In uno scritto del 25

novembre 2015 indirizzato al Comune di __________, l’assicurata si è così

espressa:

" La

sottoscritta RI 1 titolare dell’attività agrituristica denominata “__________”

comunico che a partire dal 12.11.2015 ha cessato l’attività sopra menzionata.”

(Doc. 18)

In una lettera del 29

dicembre 2015 alla Cassa di disoccupazione l’assicurata ha in particolare

affermato che:

" (…)

2.

Sì e vero

che abitando in Italia mi sono occupata della gestione del __________ presso

l'immobile di proprietà di sig. __________ con regolare contratto d'affitto

fino alla scadenza dello stesso al 12.11.2015, era lavoro stagionale, da maggio

ad ottobre, che comunque non pregiudicava mio impegno verso la __________, in

quanto gestivo direttamente dall’ufficio perfettamente attrezzato maggior

parte dei contatti telefonici, e mail, e registrazioni contabili.

3.

Nell’appartamento

in __________, a __________, attualmente ci vive la nostra figlia, Katrin.

4.

Il mio

figlio __________ e ritornato con il padre a __________, e frequenta la scuola

di __________. (…)” (Doc. 19)

Il 5 novembre 2015 la

Sezione del lavoro ha invitato la Polizia comunale di __________ ad effettuare

degli accertamenti sulla base di queste indicazioni:

" (…)

L'assicurata si è iscritta in disoccupazione il 1° settembre 2015

indicando di risiedere a __________, in __________ in un appartamento di 2 ½

locali. La stessa è domiciliata a __________ dal 1° marzo 2015, proveniente da __________

(I).

Dalle dichiarazioni fornite in sede d'iscrizione, risulta che i

figli __________ (__________1999) e __________ (__________2002) sono residenti

a __________.

Sulla base di quanto sopra esposto riteniamo vi siano ragionevoli

dubbi circa l'effettiva residenza in Svizzera della signora RI 1, pertanto formuliamo

richiesta d'intervento, invitandovi a procedere a dei controlli nel corso di un

periodo di due settimane, atti ad accertare l'effettiva residenza della signora

RI 1 e a procedere, al termine dei controlli, alla redazione di un rapporto

dettagliato (date e orari) circa le vostre constatazioni. (…)” (Doc. 20)

Nel suo Rapporto

d’esecuzione del 15 dicembre 2015 la Polizia comunale di __________ si è così

espressa:

" (…)

RI 1 è titolare dell'autoveicolo __________ di colore __________

targata TI __________. La lettura __________ per quanto riguarda i consumi

elettrici nell'appartamento, ci hanno dato visione di quest’ultimi unicamente

dal 25.09.2015 al 16.11.2015 in quanto contatore allacciato unicamente nel mese

di settembre, dandoci parimenti un risultato pari a 30 kWh = a CHF. 0.72 diurno

e 15 kWh = a CHF. 0.21 notturno per un mese di consumo e dunque a nostro modo

di vedere, insufficiente anche per una persona sola che vi vive stabilmente.

Di fatto tali risultanze sono state avvalorate dai nostri controlli

giornalieri nel periodo menzionato che ci hanno fatto capire come RI 1 non sia

mai giunta in __________ se non eventualmente per prelevare la posta dalla

casella delle lettere, ma di non aver mai messo piede nell'appartamento e

dunque di non avervi mai effettivamente abitato.

La vettura da lei in uso ed indicata poc'anzi non è mai stata

vista e tanto meno i figli __________ ed __________. Non siamo in grado di

specificare dove madre e figli abbiano risieduto nel frattempo ma dalle

indicazioni forniteci nell'incarto allegato, non si esclude la vicina penisola

come luogo di dimora.

Confermiamo che quanto riportato nel nostro scritto e considerato

a carattere ufficiale ed utilizzabile dai rispettivi uffici amministrativi per

quanto di loro competenza.” (Doc. 21)

Alla luce degli elementi

appena esposti e applicando l’abituale criterio della probabilità

preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF

9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011;

STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo

2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF

125.

V 193 consid. 2 pag. 195), questo Tribunale deve concludere che, a

giusta ragione, la Cassa ha ritenuto che l’assicurata nel mese di settembre

2015.

non aveva il centro delle proprie relazioni di vita in Svizzera, bensì in

Italia, dove vivevano i suoi figli. Ella non aveva neppure il centro delle

relazione professionali nel nostro paese, visto che svolgeva in Italia

un’attività presso un agriturismo.

In particolare la ricorrente

nel mese in questione non aveva così un legame con il Ticino, tale da poterlo

considerare il luogo in cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua

residenza ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.1.), cantonale

(cfr. consid. 2.2.) e della prassi amministrativa (cfr. consid. 2.3.), le quali

esigono come terza condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro

delle relazioni personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF

8C_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”;

STF C 227/05 dell’8 novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137

“Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen” all’estero nella quale l’Alta Corte ha

precisato che non basta avere amici e conoscenti in Svizzera; DTF 133 V 178:

“Esse vi soggiornano piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato

il rapporto di lavoro non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro

luogo di residenza, là dove si trova il centro dei loro interessi”).

2.6

Vista la conclusione alla

quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se

l’assicurata possa derivare il diritto alle prestazioni della LADI sulla base

delle disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V

222; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Rubin, op.cit. p. 683 n.

24).

Il 1° giugno 2002 è

entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera,

da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla

libera circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II

regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (DTF 130 V 145 consid. 3 pag. 146; DTF 128 V 315, con riferimenti [RS

0.142.112

]).

Giusta l'art. 1 cpv. 1

dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante

dello stesso (art. 15 ALC),

in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano

nell'ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71

del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di

sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro

familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]),

come pure il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che

stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo

all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai

lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della

Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 121 LADI,

entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a, all'ALC e a questi

due regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AlV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C

290/03, DTF 133 V 173).

Una decisione n. 1/2012

del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il

contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo

che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento

dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009

del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V

88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le

modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al

coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Il regolamento (CE) n.

883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il

periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid.

4.1

).

Questi regolamenti sono

stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la

Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; (cfr. B.

Kahil.Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et

d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in

SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1).

L’art. 11 del Regolamento

(CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla

legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che

esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla

legislazione di tale Stato membro.

In materia di

assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio

quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività

lavorativa dipendente (cfr. DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015

consid. 3.1; B. Rubin, op.cit., pag. 683).

Per quel che concerne i

lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole

differenti.

Secondo l’art. 1 lett. f

del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero»

qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato

membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di

massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.

In effetti viene

considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la

settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 175: “(…) dove, di

massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito

il seco ricorda giustamente che il predetto regolamento è applicabile a tutti i

lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero,

indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del

diritto della polizia degli stranieri). (…)”).

Questi assicurati

beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della

LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1

lett. b LADI e STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 in particolare consid. 2.6.)

alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La persona che si

trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso della sua

ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso

dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro

o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia delle

prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se

risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione

dello Stato membro competente.”).

Gli assicurati frontalieri

in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece

chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel

nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del

Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel

corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato

membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale

Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del

lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona

che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a

disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato

la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a

del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase,

riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza

come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività

subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del

luogo di residenza.”; cfr. B. Rubin, op.cit. p. 683).

Da notare che i costi per

il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e

quello di residenza (cfr. B. Rubin, op. cit., p. 684: “L’institution suisse

rembourse, sur domande de l’institution étrangère, la totalité des prestations

versées aux frontaliers durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art.

65.

par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16

novembre 2013 ad un interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo

Quadri denominata “Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di

disoccupazione dei frontalieri”: “(…) Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica

il regolamento (CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo

Stato di residenza, competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati,

delle indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a

secondo della durata del rapporto di lavoro individuale) (…)”).

In una Direttiva del 24

ottobre 2013, denominata Regolamento 883. Fine dello status di "lavoratore

frontaliere vero, atipico", la SECO ha ricordato che:

" Ai sensi

dell'art. 65 paragrafo 5 lett. a) del regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento

883) il versamento delle prestazioni di disoccupazione ai veri lavoratori

frontalieri compete allo Stato di residenza. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha precisato la portata di questa disposizione in una

sentenza dell'11.04.2013 sostenendo che la giurisprudenza Miethe, sviluppata

quando era ancora in vigore il regolamento (CEE) n. 1408/71 (regolamento

1408/1), non è più valida in virtù del regolamento 883. Secondo tale

giurisprudenza, un vero lavoratore frontaliero in disoccupazione che aveva

conservato con lo Stato di occupazione legami personali e professionali

particolarmente stretti poteva, come "lavoratore frontaliero

atipico", beneficiare delle prestazioni in quest'ultimo Stato.

Il versamento delle prestazioni ai veri lavoratori frontalieri in

disoccupazione completa spetta ormai senza eccezioni allo stato di

residenza."

Sul tema e per un

riassunto di casi di applicazione della giurisprudenza Miethe anche relativi al

Canton Ticino, cfr. STF 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 pubblicata in SVR 2014

ALV N. 9; vedi pure DLA 2012 N. 1 pag. 71 seg. e la STCA 38.2015.6 del 25

giugno 2015 consid. 2.15 con successiva sentenza del Tribunale federale

8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4.

In applicazione delle

disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza 38.2014.51 del 15

dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di

disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero

lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria

famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi

personali, soprattutto quelli familiari.

Le medesime argomentazioni

sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA

ha pure confermato il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione in

quanto un’assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava in Italia una volta

per settimana.

Con analoghe

argomentazioni il TCA ha respinto il ricorso di un’assicurata in una sentenza

38.2015.9

del 15 giugno 2015 fondandosi su di un verbale allestito da un

funzionario della Sezione del lavoro e firmato anche dall’interessata da cui

emergeva in particolare che rientrava settimanalmente presso l’abitazione

coniugale e che con la Svizzera aveva legami professionali.

Il successivo ricorso è

stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_521/2015

del 9 settembre 2015, nella quale l’Alta Corte ha sottolineato che “la

ricorrente non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale

cantonale delle assicurazioni, il quale, basandosi sulla di lei audizione del

18.

settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro, ha spiegato le ragioni per

cui ella dovesse essere ritenuta frontaliera e quindi con diritto a prestazioni

in Italia.”.

In una sentenza 38.2015.6

del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero frontaliere un altro

assicurato, in possesso di un permesso di dimora B, visto che egli rientrava in

Italia una volta per settimana.

Il TCA si è fondato sul

contenuto di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro e firmato anche

dall’assicurato oltre che su un Rapporto della polizia cantonale, sulle

dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e sull’estratto

conto attestante i prelevamenti in contanti.

L’assicurato ha contestato

la sentenza cantonale davanti all’Alta Corte.

Il

Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, ha respinto

il ricorso dell’assicurato, ritenendolo manifestamente infondato, sulla base

delle seguenti argomentazioni:

" (…)

L’apprezzamento dei fatti operato dal Tribunale delle assicurazioni non può

essere criticato con successo, anche sotto il profilo dell’applicazione del

diritto federale. Il giudizio è fondato sulle dichiarazioni della prima ora

espresse dal ricorrente e sui fatti accertati. La pronuncia cantonale si

confronta altresì con le censure già sollevate dal ricorrente nel precedente

grado di giudizio. È peraltro anche più probabile che il centro dei propri

interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di

un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera, ove si vedeva costretto, ospitato

dal figlio, a dividere un bilocale con lui. In tale evenienza, non possono

essere date le condizioni per ammettere la residenza in Svizzera del ricorrente.

(…)”

Alla medesima conclusione

il TCA è arrivato sulla base delle stesse argomentazioni sviluppate nelle

decisioni precedenti in una sentenza 38.2015.61 del 16 dicembre 2015, in una

sentenza 38.2015.47 del 20 gennaio 2016, in una sentenza 38.2015.5 del 3

febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.12 del 5 febbraio 2016, in una sentenza

38.2015.76

del 24 marzo 2016 e in una sentenza 38.2015.49 del 18 aprile 2016.

Nella presente fattispecie

la stessa patrocinatrice della ricorrente ha affermato che ella rientra in

Italia “settimanalmente”, durante il fine settimana (cfr. consid. 1.2).

Di conseguenza, dal

profilo del diritto internazionale ella deve essere considerata frontaliera per

cui ha diritto alle prestazioni di disoccupazione in Italia.

Anche da questo profilo

dunque, per il mese di settembre 2015, va negato ad RI 1 il diritto

all’indennità di disoccupazione, ragione per cui la richiesta di restituzione

delle indennità di disoccupazione risulta fondata.

2.7

La patrocinatrice della

ricorrente ha chiesto, a titolo subordinato, di condonare l’importo chiesto in

restituzione. Al riguardo il TCA ricorda che per costante giurisprudenza

federale, è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento

della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto

che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF

9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF

8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

2.8

Deve ancora essere verificato

se la ricorrente può essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con

il gratuito patrocinio dell’avv. avv. RA 1 (cfr. doc. I).

La domanda dell’insorgente

di assistenza giudiziaria deve essere intesa solo come richiesta di gratuito

patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in materia di assicurazione

disoccupazione è per principio gratuita (cfr. art. 61 lett. a LPGA; art. 29

cpv. 1 Lptca).

Secondo

l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito

patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza

giudiziaria.

L'art.

2.

della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) -

del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13

maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:

"

L’assistenza giudiziaria

garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura

o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle

autorità giudiziarie e amministrative.”

Inoltre

giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione

dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali;

all’ammissione al gratuito patrocinio.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Il

TCA, nella presente fattispecie, ritiene che non sia soddisfatto il requisito

della probabilità di esito favorevole (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre

2010; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001; STFA I 446/00 dell'8 febbraio 2001;

STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; STFA 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; DTF

119.

Ia 253 consid. 3b).

Tale

presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue

che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe

al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STF

9C_37/2012+9C_106/2012 del 16 gennaio 2013 consid. 3.2.; STFA del 26 settembre

2000.

nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia

251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e

commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).

A

tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole

non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente

che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di

essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF 8C_26/2010

del 27 maggio 2010;8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STFA K 75/05 del 9 agosto

2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA

non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid.

2c).

Inoltre,

quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si

eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi,

le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125

II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F.

Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel

caso concreto, alla luce della LADI e della giurisprudenza pubblicata nella

Raccolta ufficiale delle sentenze del Tribunale federale, nel sito www.bger.ch,

rispettivamente www.sentenze.ti.ch, nonché nella Rivista

ticinese di diritto, la presente vertenza appariva, dopo un esame forzatamente

sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione

dell'istanza, in quanto le prospettive di esito favorevole erano

considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

In effetti, come esposto

ai considerandi precedenti, dalla documentazione agli atti emergeva che, almeno

il presupposto del centro degli interessi personali in Svizzera non era

certamente adempiuto.

Di

primo acchito, dunque, si doveva concludere che il procedimento non aveva

probabilità di esito favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA

38.2014.54

del 2 dicembre 2015; STCA 38.2007.100 del 25 febbraio 2008; STCA

35.2002.12

del 21 maggio 2002; STCA 35.2002.32 del 9 luglio 2002).

In

simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre

presupposti cumulativi, la domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L’istanza tendente alla

concessione del gratuito patrocinio è respinta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti