38.2016.30
A ragione la Cassa ha sospeso x 31gg un assicurato x avere fornito a DL motivo di disdetta.Licenz.con effetto immediato(diverbio e ferim.collega,errore prof.,violaz.norme sicurezza)confermato da TAF.
8 settembre 2016Italiano17 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2016.30
dc/sc
Lugano
8 settembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 maggio 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 15 aprile 2016 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 15 aprile 2016 la CO 1 ha confermato la decisione con la quale aveva
sospeso RI 1 per 31 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione (cfr.
doc. 23), per avere fornito al proprio datore di lavoro un motivo di disdetta
del rapporto di impiego.
Al riguardo la Cassa ha
rilevato:
" (…)
Dopo aver attentamente esaminato l’incarto, risulta che il Sig. RI
1 è stato licenziato con delle argomentazioni ben precise che coinvolgono in
prima persona le colpe dell’assicurato in seguito a prestazioni insufficienti
per assenze sul posto di lavoro, tra l’altro confermate dallo stesso
assicurato.
Inoltre lo stesso ha accettato una risoluzione del rapporto di
lavoro intempestiva in quanto ha sottoscritto la disdetta con un preavviso di
soli 3 giorni quando da contratto firmato, il preavviso doveva essere almeno di
un periodo molto più lungo.
Inoltre la sentenza del Tribunale Amministrativo Federale, emanata
in data 10 giugno 2015, accoglie il ricorso presentato dall’avv. RA 1 ma
principalmente per un errore procedurale del licenziamento anche se
effettivamente il Sig. RI 1 non viene reintegrato nell’azienda __________.
Infatti l’assicurato ha ammesso le sue colpe nel lavoro che è stato male
eseguito.
Pertanto in simili condizioni si ritiene corretta la decisione
dalla Sezione di __________ che ha applicato le disposizioni di legge,
comminando una sospensione di 31 giorni che è esattamente il minimo dei giorni
relativi alla colpa grave (da 31 a 60 giorni). (…)” (doc. A)
1.2. Contro questa decisione
l’assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.
Il suo patrocinatore
chiede la revoca della sanzione (subordinatamente la riduzione della sanzione a
1 giorno di penalità) sostenendo che l’assicurato è rimato disoccupato per
esclusiva colpa del datore di lavoro:
" (…)
Nel caso concreto, diversamente da quanto ritenuto nella decisione
impugnata, il licenziamento pronunciato nei confronti dell’opponente è illegale,
ritenuto che non vi erano motivi oggettivi sufficienti per la disdetta
ordinaria e i motivi gravi per la disdetta immediata. Il Tribunale
amministrativo federale ha anche accertato che vi è stata una importante
violazione formale delle norme legali, in particolare poiché faceva difetto il
requisito dell’avvertimento preliminare e una grave violazione del principio di
proporzionalità. Pertanto, al ricorrente è stato riconosciuto un versamento di
un’indennità di ben 8 mesi, raramente riconosciuta dai nostri Tribunali. Si
noti che l’assenza dell’avvertimento, ignorata dall’istanza di opposizione e
anche da quella che l’ha preceduta, rende oggettiva l’insorgenza della
disoccupazione poiché il ricorrente non è stato preventivamente avvisato e non
ha avuto la facoltà di migliorarsi, atteso che l’avvertimento rappresenta una
misura di protezione del lavoratore che, nel caso concreto, è stata omessa non
per motivi imputabili al lavoratore.
Pertanto, è chiaro che il ricorrente è disoccupato a causa
dell’atteggiamento del datore di lavoro che ha disatteso le più fondamentali
norme di procedura.
Pertanto, la decisione impugnata deve essere annullata con
conseguente annullamento della sospensione per trentuno giorni. (…)” (doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 10
giugno 2016 la Cassa propone di respingere il ricorso sostenendo che
l’assicurato “come confermato dalla sentenza del TAF ha dato con il suo comportamento
uno o più motivi per rescindere il contratto di lavoro” (cfr. doc. III).
1.4. Il 14 giugno 2016 il rappresentante
dell’assicurato ha sottolineato che il licenziamento è stato ritenuto abusivo
(cfr. doc. V).
Al riguardo la Cassa ha
rilevato che in realtà dalla sentenza del TAF emerge che il ricorrente ha
violato i doveri contrattuali e ha avuto delle manchevolezze nelle prestazioni
(cfr. doc. VII).
Il rappresentante
dell’assicurato ha replicato ribadendo che:
" … il
licenziamento era illegale poiché non è stato preceduto dall’avvertimento
previsto dal CCL __________ e dalla LPS. Pertanto, esso non avrebbe potuto essere
pronunciato e da qui il riconoscimento delle otto mensilità a titolo di
risarcimento.” (doc. IX)
2.1. Secondo
l'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità
se è disoccupato per propria colpa.
In questa evenienza
competenti ad emettere una decisione di sospensione sono le casse di
disoccupazione (cfr. art. 30 cpv. 2 LADI).
La disoccupazione è ad
esempio imputabile all'assicurato che, con il suo comportamento, in particolare
violando gli obblighi contrattuali di lavoro, ha fornito al proprio datore di
lavoro un motivo di disdetta del rapporto di lavoro (cfr. art. 44 cpv. 1 lett.
a OADI).
La giurisprudenza ha
stabilito che, un assicurato è da considerarsi disoccupato per colpa propria ai
sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI se l'insorgenza della disoccupazione non
è ascrivibile a fattori oggettivi bensì trova origine in un comportamento
evitabile dell'interessato, per il quale l'assicurazione contro la
disoccupazione non si assume la responsabilità (DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.;
DLA 1998 nr. 9 pag. 44 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 8C_22/2016
del 3 marzo 2016; STF C 221/02 del 4 agosto 2003, consid. 2.3).
La sospensione del diritto
alle indennità di disoccupazione per colpa propria dell'assicurato non
presuppone uno scioglimento del rapporto di lavoro per cause gravi ai sensi
dell'art. 337 e 346 cpv. 2 CO, essendo sufficiente che il comportamento
generale o il carattere dell'interessato abbia dato luogo alla disdetta (DLA 2016
Nr. 3 pag. 58 seg.; STF 8C_366/2015 del 14 agosto 2015; STF 8C_268/2015 del 6
agosto 2015; STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015; STF C 143/06 del 3 ottobre
2007; STF C 254/06 del 26 novembre 2007).
Neppure è dunque
necessario che vi siano delle inadempienze a livello professionale (DLA 2016
Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245). Una sospensione può
tuttavia essere pronunciata unicamente se il comportamento in questione è
chiaramente comprovato (v. ancora DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245) e, secondo
l'art. 20 lett. b e c della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione
internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la
protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988, se vi è dolo perlomeno
eventuale (DTF 124 V 234 consid. 3b p. 236; STF 8C_370/2014
dell’11 giugno 2015; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015, STFA C 53/00 del 17
ottobre 2000; Th. Nussbaumer, "Arbeitslosenversicherung", in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit,
2ed., Basilea 2007, p. 2426-2427 cifre marg. 830-831).
La terza revisione della
LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 ed entrata in vigore il 1°
luglio 2003, non ha modificato il principio secondo cui devono essere
sanzionati gli assicurati che sono disoccupati per loro colpa, avendo dato al
datore di lavoro motivo di disdire il rapporto di impiego di cui agli art. 30
cpv. 1 lett. a LADI e art. 44 cpv. 1 lett. a OADI (cfr. Messaggio concernente
la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28
febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2007).
2.2. La costante giurisprudenza
federale ha stabilito che, ove occorre esaminare se il lavoratore ha con il suo
comportamento, segnatamente mediante violazione dei suoi obblighi contrattuali,
fornito al datore di lavoro un motivo di licenziamento, la sospensione del
diritto alle indennità potrà essere decisa solo se sarà nettamente stabilita
una colpa del lavoratore.
Tale è il caso soltanto
quando le accuse del datore di lavoro sono chiaramente credibili.
Ciò significa
concretamente che quando una controversia oppone l'assicurato al suo datore di
lavoro, le sole affermazioni di quest'ultimo non bastano per ammettere una
colpa contestata dell'assicurato e non confermata da altre prove (ad es.
deposizioni testimoniali) o indizi in grado di convincere l'amministrazione o
il giudice (cfr. STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; STF 8C_446/2015 del 29
dicembre 2015; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015; STF 8C_370/2014 dell’11
giugno 2015; STFA C 120/03 del 13 novembre 2003, consid. 2.2; STFA C 281/02 del
24 settembre 2003 consid. 1.2; DLA 1999 N. 8, consid. 7b, pag. 39; DLA 1995 N.
18, consid. 1, pag. 108; DTF 112 V 242, consid. 1, pag. 245 e i rinvii ivi
menzionati).
2.3. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto
a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua
durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI e
DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al principio
della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150;
sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 278/01 del 17 marzo 2003,
consid. 1.3).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI
stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza
valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un
lavoro idoneo.
2.4. Nella presente fattispecie RI
1, nato nel 1966, ha lavorato dal 1° agosto 2006 al 28 febbraio 2015 presso le __________
con la funzione di artigiano speciale. Egli è stato licenziato il 15 aprile
2014 per il 31 agosto 2014 ed il contratto è stato prolungato fino al 28
febbraio 2015 a seguito di una malattia del dipendente (cfr. doc.5).
Quale
motivazione della disdetta, il datore di lavoro ha indicato “ripetute mancanze
nelle prestazioni” e “il suo comportamento” (cfr. doc. 6).
L’assicurato ha contestato
il licenziamento. Con sentenza del 10 giugno 2015 il Tribunale amministrativo
federale (TAF) ha ammesso il ricorso ai sensi dei considerandi in quanto “il
requisito formale della minaccia di licenziamento preventiva non è adempiuto e
il licenziamento è stato adottato in violazione della LPers e del CCL __________”
(cfr. doc. 26, pag.16) e gli ha riconosciuto un’indennità pari a 8 mesi di
salario.
Il TAF, nella sua
sentenza, ha invece stabilito che i motivi alla base della disdetta del
contratto di lavoro erano invece validi.
In tale contesto il
Tribunale ha dapprima così riassunto le circostanze che stanno alla base della
decisione delle __________ di sciogliere il contratto di lavoro:
" (…)
B. Con
formulario standard del 31 marzo 2010, le __________ hanno costatato
un'irregolarità nell'attività lavorativa di RI 1, segnatamente l'aggiramento
del dispositivo di sicurezza dei cavalletti di sollevamento dei carri. In
proposito il datore di lavoro ha evidenziato come in futuro non sarebbe stato
più tollerato un comportamento simile rispettivamente ci si sarebbe attesi in
futuro il rispetto delle prescrizioni e delle direttive lavorative.
C. Il 3
ottobre 2012 il datore di lavoro ha notificato all'interessato formale
"richiamo" circa le proprie prestazioni insufficienti. In
particolare, le __________ hanno evidenziato "diverse saldature" di
placche antiusura sulle boccole delle sale, eseguite "in modo
inaccettabile". Nuovamente le __________ hanno chiesto maggiore impegno e
senso di responsabilità al collaboratore.
D. In data 21
gennaio 2013, RI 1 è stato coinvolto in un diverbio con un collega, nel quadro
del quale l'interessato ha ferito una terza persona non coinvolta, lanciando –
in un impeto di rabbia – una pistola ad aria compressa verso il suo
antagonista. Il collega è stato in seguito inabile al lavoro a causa di un
taglio alla testa dal 21 gennaio al 4 febbraio 2013. Conseguentemente, il 6
febbraio 2013, le __________ hanno notificato ad RI 1 una minaccia di
licenziamento "da attuarsi qualora il suo comportamento insoddisfacente
dovesse perdurare".
E. Il 14
gennaio 2014 le __________ hanno riscontrato che il collaboratore era incorso
nuovamente in un errore nell'esecuzione dei propri lavori, in particolare un
errore classificato secondo le norme di sicurezza aziendali di "gravità
1", ovvero "molto grave".
F. Il 5
febbraio seguente le __________ hanno contestato all'interessato una nuova
violazione delle norme di sicurezza nel quadro di un servizio di sostituzione
di uno spessore della sala che necessitava l'alzamento del carro.
G. Con lettera
raccomandata del 28 febbraio 2014 le __________ hanno trasmesso ad RI 1 bozza
decisionale di rescissione unilaterale del contratto di lavoro, esonerandolo
dalla propria attività lavorativa a far tempo dal 3 marzo 2014 e per la durata
dell'intero periodo di disdetta, nel quale il salario avrebbe dovuto essere versato.
H. Con
osservazioni spedite il 31 marzo 2014, il ricorrente ha preso posizione, in
ossequio del proprio diritto di essere sentito, sulle considerazioni delle __________.
Fatti
I. Con
decisione formale del 15 aprile 2014, le __________ (in seguito anche autorità
di prima istanza o autorità __________) hanno disdetto unilateralmente il
contratto di lavoro conRI 1. A sostegno della misura di licenziamento le __________
hanno fatto riferimento ad errori commessi nonché violazioni di norme di
sicurezza commessi il 14 gennaio 2014 e il 5 febbraio precedenti. L'autorità __________
ha specificato che il lavoratore aveva ricevuto il dovuto avvertimento con la
minaccia di licenziamento del 6 febbraio 2013. (…)” (doc. 26, pag. 2-3)
Il TAF ha poi respinto le
obiezioni del patrocinatore dell’assicurato, rilevando:
" (…)
9.2 Dall'istruttoria
emerge che le __________ fondano la disdetta contrattuale su due aspetti. In
primo luogo, per l'esecuzione incorretta alla coppiglia nel quadro di lavori di
riparazione/revisione, e in secondo luogo per l'incorretto uso del sollevatore __________
con colpa cosciente.
9.2.1 Con
riferimento all'esecuzione delle coppiglie, dall'istruttoria è emerso che le
istruzioni sono apposte e disponibili nei vari locali lavorativi (cfr. incarto
di prima istanza). Inoltre dal colloquio del 27 febbraio 2014 in merito
all'accaduto, il ricorrente ha riconosciuto indirettamente l'errore rilevando
di non essersi accorto dello stato della coppiglia e sottolineando quindi che
esso sarebbe "stato un errore di distrazione" (cfr. appunto relativo
al colloquio del 27 febbraio 2014 pag. 2). Nel proprio atto ricorsuale, il
ricorrente ha evidenziato che la ridotta qualità delle saldature fosse
riconducibile pure a problemi di salute alla spalla e al peggioramento della
vista. Agli atti non emerge però che durante il periodo in cui si sono
verificate le incorrette esecuzioni, egli avesse problemi di salute
particolarmente marcati tali da impedire l'esecuzione corretta del lavoro
quotidiano; se così fosse stato il ricorrente avrebbe comunque dovuto rendere
attento il datore di lavoro circa il proprio stato di salute cagionevole.
Dall'incarto emerge invece solamente un certificato di inabilità al lavoro dal
30 aprile al 5 settembre 2014 per problematiche alla spalla, per un periodo
quindi ben diverso da quello degli accadimenti a lui imputati (cfr. referto
radiologico del 24 maggio 2014). Pure il certificato medico dello specialista
in oftalmologia non comprova e sostanzia le problematiche alla vista, sostenute
dal ricorrente; e anzi mai viene menzionata una problematica per l'esecuzione
di determinate attività specifiche (cfr. certificato medico del 28 luglio
2014).
9.2.2 Con
riferimento al secondo episodio, lo stesso ricorrente riconosce di aver eluso
la sicurezza allo scopo di velocizzare il lavoro. Le __________ hanno
notificato un quasi infortunio, alla luce della grave violazione alle norme di
sicurezza (cfr. incarto di prima istanza con rilievo fotografico). Dagli atti
di causa, emerge inoltre che il ricorrente abbia ottenuto l'attestato per
l'utilizzo e la manutenzione dei sollevatori (cfr. attestato del 16 gennaio
2013), per cui egli era cosciente della istruzioni (cfr. incarto di prima
istanza), delle direttive di sicurezza e della pericolosità che una violazione
di queste ultime provoca (cfr. Istruzioni per l'uso dei sollevatori).
Considerandi
9.3
A
fronte di quanto sopra il Tribunale ritiene che il ricorrente abbia violato i
propri doveri contrattuali e abbia avuto delle manchevolezze nelle prestazioni
di modo che i motivi di disdetta ordinaria giusta l'art. 10 cpv. 3 let. b e 182
let. b CCL __________, sono adempiuti. Conseguentemente le allegazioni del
ricorrente devono essere respinte. (…)” (doc. 26, pag. 17-18)
2.5
Chiamato ora a pronunciarsi questo
Tribunale, alla luce delle motivazioni della disdetta del contratto di lavoro,
confermate pure dal TAF, ritiene che, con il suo comportamento, l'assicurato
abbia provocato il suo licenziamento (cfr. consid. 2.1.).
In
particolare vanno segnalati il diverbio e il ferimento di un collega nel
gennaio del 2013, un nuovo errore professionale avvenuto il 14 gennaio 2014 e
una violazione delle norme di sicurezza avvenuta all’inizio del mese di
febbraio 2014 (cfr. consid. 2.4).
In simili
condizioni questo Tribunale ritiene pertanto che il ricorrente ha contribuito
colpevolmente a causare la perdita della sua occupazione (cfr. in particolare
DLA 2012 Nr. 13 pag. 294, nella quale il Tribunale federale ha ricordato che
basta il dolo eventuale ; STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015: “Sous
l'angle du droit de l'assurance-chômage, l'intention, respectivement le dol
éventuel, ne doit pas se rapporter à l'acte fautif qui est en cause mais au
fait d'être licencié: il y a chômage fautif si l'assuré adopte
intentionnellement un comportement en vue d'être licencié ou s'il peut prévoir
que son comportement peut avoir pour conséquence un licenciement et qu'il
accepte de courir ce risque (arrêt 8C_872/2011, précité, consid. 4;
arrêt C 282/00 du 11 janvier 2001 consid. 2b)”).
Visto
lo scopo della sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione (cfr.
consid. 2.1), il fatto che il TAF abbia concluso che il datore di lavoro non ha
rispettato le norme procedurali (avvertimento) prima di procedere al
licenziamento, non è decisivo. Ciò che importa è che RI 1 ha dovuto fare
ricorso all’assicurazione contro la disoccupazione per delle ragioni a lui
imputabili (cfr. consid. 2.1.).
Di
conseguenza l’assicurato deve essere sospeso dal diritto all'indennità di
disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI in relazione con
l'art. 44 lett. a OADI (DLA 2012 Nr. 13 pag. 294; STF 8C_829/2009 del 17
dicembre 2009).
Anche l'entità della
sanzione (31 giorni di sospensione) si rivela proporzionata alla gravità della
colpa, tenuto conto dello scioglimento del rapporto di lavoro con effetto
immediato (cfr STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015 consid. 4.3:
“En lieu et place d'une faute grave, le tribunal cantonal a retenu une faute
moyenne (art. 45 al. 3 let. c OACI). Il a pris en considération le fait que
l'assuré n'avait pas été licencié immédiatement et que le juge pénal n'avait
pas retenu à son encontre une violation grave des règles de la circulation
routière”) e del precedente avvertimento (cfr. STCA 38.2015.38 del 10 settembre
2015.
; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg. ; STF 8C_268/2015 del 6 agosto
2015.
; STF 8C_22/2015 del 3 marzo 2016).
In
tale contesto si ricorda, peraltro, che il giudice non può mettere in
discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento
dell’amministrazione (cfr. STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag.
58.
seg.; DTF 137 V 75; STFA C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del
24.
settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con
sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).
Alla luce di tutto quanto
esposto, la decisione su opposizione del 15 aprile 2016 deve, quindi, essere
confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti