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Decisione

38.2016.30

A ragione la Cassa ha sospeso x 31gg un assicurato x avere fornito a DL motivo di disdetta.Licenz.con effetto immediato(diverbio e ferim.collega,errore prof.,violaz.norme sicurezza)confermato da TAF.

8 settembre 2016Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I. Con

decisione formale del 15 aprile 2014, le __________ (in seguito anche autorità

di prima istanza o autorità __________) hanno disdetto unilateralmente il

contratto di lavoro conRI 1. A sostegno della misura di licenziamento le __________

hanno fatto riferimento ad errori commessi nonché violazioni di norme di

sicurezza commessi il 14 gennaio 2014 e il 5 febbraio precedenti. L'autorità __________

ha specificato che il lavoratore aveva ricevuto il dovuto avvertimento con la

minaccia di licenziamento del 6 febbraio 2013. (…)” (doc. 26, pag. 2-3)

Il TAF ha poi respinto le

obiezioni del patrocinatore dell’assicurato, rilevando:

" (…)

9.2 Dall'istruttoria

emerge che le __________ fondano la disdetta contrattuale su due aspetti. In

primo luogo, per l'esecuzione incorretta alla coppiglia nel quadro di lavori di

riparazione/revisione, e in secondo luogo per l'incorretto uso del sollevatore __________

con colpa cosciente.

9.2.1 Con

riferimento all'esecuzione delle coppiglie, dall'istruttoria è emerso che le

istruzioni sono apposte e disponibili nei vari locali lavorativi (cfr. incarto

di prima istanza). Inoltre dal colloquio del 27 febbraio 2014 in merito

all'accaduto, il ricorrente ha riconosciuto indirettamente l'errore rilevando

di non essersi accorto dello stato della coppiglia e sottolineando quindi che

esso sarebbe "stato un errore di distrazione" (cfr. appunto relativo

al colloquio del 27 febbraio 2014 pag. 2). Nel proprio atto ricorsuale, il

ricorrente ha evidenziato che la ridotta qualità delle saldature fosse

riconducibile pure a problemi di salute alla spalla e al peggioramento della

vista. Agli atti non emerge però che durante il periodo in cui si sono

verificate le incorrette esecuzioni, egli avesse problemi di salute

particolarmente marcati tali da impedire l'esecuzione corretta del lavoro

quotidiano; se così fosse stato il ricorrente avrebbe comunque dovuto rendere

attento il datore di lavoro circa il proprio stato di salute cagionevole.

Dall'incarto emerge invece solamente un certificato di inabilità al lavoro dal

30 aprile al 5 settembre 2014 per problematiche alla spalla, per un periodo

quindi ben diverso da quello degli accadimenti a lui imputati (cfr. referto

radiologico del 24 maggio 2014). Pure il certificato medico dello specialista

in oftalmologia non comprova e sostanzia le problematiche alla vista, sostenute

dal ricorrente; e anzi mai viene menzionata una problematica per l'esecuzione

di determinate attività specifiche (cfr. certificato medico del 28 luglio

2014).

9.2.2 Con

riferimento al secondo episodio, lo stesso ricorrente riconosce di aver eluso

la sicurezza allo scopo di velocizzare il lavoro. Le __________ hanno

notificato un quasi infortunio, alla luce della grave violazione alle norme di

sicurezza (cfr. incarto di prima istanza con rilievo fotografico). Dagli atti

di causa, emerge inoltre che il ricorrente abbia ottenuto l'attestato per

l'utilizzo e la manutenzione dei sollevatori (cfr. attestato del 16 gennaio

2013), per cui egli era cosciente della istruzioni (cfr. incarto di prima

istanza), delle direttive di sicurezza e della pericolosità che una violazione

di queste ultime provoca (cfr. Istruzioni per l'uso dei sollevatori).

Considerandi

9.3

A

fronte di quanto sopra il Tribunale ritiene che il ricorrente abbia violato i

propri doveri contrattuali e abbia avuto delle manchevolezze nelle prestazioni

di modo che i motivi di disdetta ordinaria giusta l'art. 10 cpv. 3 let. b e 182

let. b CCL __________, sono adempiuti. Conseguentemente le allegazioni del

ricorrente devono essere respinte. (…)” (doc. 26, pag. 17-18)

2.5

Chiamato ora a pronunciarsi questo

Tribunale, alla luce delle motivazioni della disdetta del contratto di lavoro,

confermate pure dal TAF, ritiene che, con il suo comportamento, l'assicurato

abbia provocato il suo licenziamento (cfr. consid. 2.1.).

In

particolare vanno segnalati il diverbio e il ferimento di un collega nel

gennaio del 2013, un nuovo errore professionale avvenuto il 14 gennaio 2014 e

una violazione delle norme di sicurezza avvenuta all’inizio del mese di

febbraio 2014 (cfr. consid. 2.4).

In simili

condizioni questo Tribunale ritiene pertanto che il ricorrente ha contribuito

colpevolmente a causare la perdita della sua occupazione (cfr. in particolare

DLA 2012 Nr. 13 pag. 294, nella quale il Tribunale federale ha ricordato che

basta il dolo eventuale ; STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015: “Sous

l'angle du droit de l'assurance-chômage, l'intention, respectivement le dol

éventuel, ne doit pas se rapporter à l'acte fautif qui est en cause mais au

fait d'être licencié: il y a chômage fautif si l'assuré adopte

intentionnellement un comportement en vue d'être licencié ou s'il peut prévoir

que son comportement peut avoir pour conséquence un licenciement et qu'il

accepte de courir ce risque (arrêt 8C_872/2011, précité, consid. 4;

arrêt C 282/00 du 11 janvier 2001 consid. 2b)”).

Visto

lo scopo della sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione (cfr.

consid. 2.1), il fatto che il TAF abbia concluso che il datore di lavoro non ha

rispettato le norme procedurali (avvertimento) prima di procedere al

licenziamento, non è decisivo. Ciò che importa è che RI 1 ha dovuto fare

ricorso all’assicurazione contro la disoccupazione per delle ragioni a lui

imputabili (cfr. consid. 2.1.).

Di

conseguenza l’assicurato deve essere sospeso dal diritto all'indennità di

disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI in relazione con

l'art. 44 lett. a OADI (DLA 2012 Nr. 13 pag. 294; STF 8C_829/2009 del 17

dicembre 2009).

Anche l'entità della

sanzione (31 giorni di sospensione) si rivela proporzionata alla gravità della

colpa, tenuto conto dello scioglimento del rapporto di lavoro con effetto

immediato (cfr STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015 consid. 4.3:

“En lieu et place d'une faute grave, le tribunal cantonal a retenu une faute

moyenne (art. 45 al. 3 let. c OACI). Il a pris en considération le fait que

l'assuré n'avait pas été licencié immédiatement et que le juge pénal n'avait

pas retenu à son encontre une violation grave des règles de la circulation

routière”) e del precedente avvertimento (cfr. STCA 38.2015.38 del 10 settembre

2015.

; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg. ; STF 8C_268/2015 del 6 agosto

2015.

; STF 8C_22/2015 del 3 marzo 2016).

In

tale contesto si ricorda, peraltro, che il giudice non può mettere in

discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento

dell’amministrazione (cfr. STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag.

58.

seg.; DTF 137 V 75; STFA C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del

24.

settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con

sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).

Alla luce di tutto quanto

esposto, la decisione su opposizione del 15 aprile 2016 deve, quindi, essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti