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Decisione

38.2016.31

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 gennaio 2017Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I medesimi criteri sono

applicabili per analogia pure alla mancata presenza a una seduta informativa.

Le principali sentenze

dell'Alta Corte possono essere così riassunte.

Nella decisione C 30/98

dell'8 giugno 1998, non pubblicata, la nostra Massima Istanza, pronunciandosi in merito al ricorso di un'assicurata contro una

sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione

inflittale per non aver presenziato a un colloquio di consulenza, ha stabilito

che essa, avendo semplicemente confuso la data dell'appuntamento, non ha

osservato quanto impostole dall'ufficio competente soltanto per errore e non

per indifferenza o disinteresse. Presentandosi in un altro giorno ha

dimostrato, comunque, di aver preso seriamente il colloquio concordato.

Pertanto, ritenuto pure che per il resto il suo comportamento è sempre stato

puntuale e corretto, l'Alta Corte ha annullato la penalità.

In una successiva sentenza

C 268/98 del 22 dicembre 1998, non pubblicata, il TFA ha nuovamente precisato

che benché i colloqui di controllo e di consulenza abbiano certamente un

significato importante, ciò non basta per concludere che la dimenticanza di un

appuntamento è sempre punibile. Secondo la giurisprudenza federale è dato un

comportamento sanzionabile quando un assicurato non presenzia a un colloquio

per indifferenza o disinteresse, ma non quando egli non rispetta la data

fissata per errore o per disattenzione e, presentandosi più tardi, dimostra che

prende seriamente l'appuntamento.

In quell'occasione la nostra Massima Istanza ha quindi annullato la sanzione, poiché l'assicurato che si era addormentato

e di conseguenza non era intervenuto ad un colloquio previsto alle ore 8.30

della mattina, ma immediatamente dopo il suo risveglio aveva avvisato

telefonicamente l'Ufficio di collocamento scusandosi per la mancata presenza.

Per il resto, aveva sempre avuto un atteggiamento corretto e puntuale.

Per contro, in una

sentenza C 336/98 del 22 dicembre 1998, il TFA ha confermato la sospensione di

1 giorno inflitta ad un assicurato che aveva dimenticato l'appuntamento con

l'Ufficio regionale di collocamento e non si era scusato subito dopo aver

realizzato la sua manchevolezza, ma ha atteso una precisa richiesta da parte

del servizio competente per esporre le proprie motivazioni.

Considerando in ogni caso

che egli è sempre stato corretto e puntuale e che inoltre si trattava del primo

comportamento sanzionabile, l'Alta Corte ha ritenuto che la penalità della

durata minima di 1 giorno, decisa dall'istanza precedente, fosse giustificata.

In una

sentenza 8C_697/2012 del 18 febbraio 2013, pubblicata in DLA 2013 pag. 185

seg., il Tribunale federale ha stabilito che secondo la giurisprudenza il fatto

di non presentarsi a un colloquio di consulenza e di controllo senza giustificazione

non costituisce di per sé un comportamento passibile di sospensione se

l'assicurato nei dodici mesi precedenti a tale inadempimento ha rispettato i

propri obblighi di disoccupato e a posteriori si è scusato spontaneamente per

l'assenza. Nella fattispecie, tuttavia, nel corso dell'anno che ha preceduto la

mancata presenza al colloquio di consulenza e di controllo, per due volte

l'assicurato non aveva soddisfatto i propri obblighi di disoccupato e di

beneficiario di prestazioni, non presentandosi a due colloqui, anche se non è

stato sanzionato al riguardo.

La nostra

Massima Istanza ha, pertanto, accolto il ricorso dell’amministrazione contro il

giudizio di prima istanza che aveva annullato una decisione su opposizione di

sanzione e ha confermato la sospensione di sei giorni inflitta all’assicurato.

Con giudizio

8C_675/2014 del 12 dicembre 2014 la nostra Massima Istanza ha, poi, respinto il

ricorso di un assicurato sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione

per 7 giorni per non avere avvisato, senza valida giustificazione, il proprio

collocatore della sua assenza a un colloquio di consulenza previsto per il 18

luglio 2011 alle ore 10:45, in quanto aveva dovuto recarsi in modo

imprevedibile e straordinario nel luogo dove la figlia stava svolgendo una

colonia per portarle degli effetti personali che aveva dimenticato.

Il TF ha

precisato che per applicare la giurisprudenza secondo cui l’assicurato che ha

dimenticato di recarsi a un appuntamento con l’URC e che si scusa

spontaneamente non va sanzionato nel caso in cui prenda sul serio i suoi

obblighi di disoccupato e di beneficiario di prestazioni occorre che il

medesimo abbia agito spontaneamente e immediatamente.

L’Alta Corte

ha ritenuto che tale giurisprudenza non fosse applicabile in quella

fattispecie, nella misura in cui si doveva ammettere che l’assicurato sapeva

perfettamente che aveva appuntamento con l’URC e che ha deliberatamente atteso

le ore 15:33 del 18 luglio 2011 prima di scusarsi.

A livello

cantonale il TCA, in una sentenza 38.2013.70 del 26 marzo 2014, ha confermato la sospensione di 5 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione inflitta a

un’assicurata per non avere tempestivamente annunciato la sua assenza al

colloquio di consulenza del 18 ottobre 2013 alle ore 9:00 a causa di malattia

(influenza intestinale).

Questa

Corte, in primo luogo, ha osservato che la ricorrente non solo non aveva

avvisato (o direttamente o tramite un conoscente o familiare, visto che aveva

indicato di essersi sentita male mentre era al lavoro il 17 ottobre 2013 e di

essere stata portata a casa nel pomeriggio) ma aveva preso contatto telefonico

con l’amministrazione il 21 ottobre 2013 alle 10:52 soltanto dopo avere

ricevuto la richiesta di giustificazione del 18 ottobre 2013.

In secondo

luogo, il TCA ha rilevato che anche l’entità della sospensione di 5 giorni

doveva essere confermata, in quanto quattro mesi

prima, l’assicurata era già stata sanzionata per non avere iniziato un

provvedimento relativo al mercato del lavoro.

Con sentenza

38.2014.74 questo Tribunale ha ridotto da cinque a tre giorni la sospensione

inflitta a un assicurato che non aveva presenziato a un colloquio di consulenza

senza avvisare anticipatamente della sua assenza e che non aveva sempre

rispettato i propri obblighi di disoccupato già prima del mancato incontro in

questione. Al riguardo il TCA ha precisato, da un lato, che l’assenza

all’appuntamento di venerdì 17 ottobre 2014 alle ore 14:30 era attribuibile al

fatto che il ricorrente fosse malato (stato febbrile con forte mal di testa che

non ha, però, richiesto una visita medica immediata e che non ha impedito

all’assicurato di lavorare il venerdì mattino come d’abitudine, ritenuto il suo

contratto di lavoro al 50%). Dall’altro, che il medesimo ha comunque inviato

un messaggio di posta elettronica al collocatore spiegando il motivo della sua

assenza il lunedì successivo prima di ricevere la Richiesta di giustificazione

inviatagli dall’URC.

In una

sentenza 38.2015.29 del 24 settembre 2015 questa Corte ha confermato la

sanzione di cinque giorni di sospensione dal diritto all’indennità di

disoccupazione comminata a un assicurato che non aveva partecipato a un

colloquio di consulenza fissato per il 2 marzo 2015 per dimenticanza.

L’assicurato

non si era, del resto, scusato spontaneamente, bensì aveva atteso la Richiesta

di giustificazione.

Inoltre il

medesimo era già stato sospeso due volte nell’anno precedente l’assenza del 2

marzo 2015 a causa di ricerche d’impiego qualitativamente insufficienti nel

mese di maggio 2014 e della consegna tardiva delle ricerche di lavoro del mese

di luglio 2014.

Infine con

sentenza 38.2016.17 del 25 maggio 2016 il TCA ha confermato la sospensione di 2

giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione inflitta a un assicurato per

non essersi presentato a un colloquio di consulenza il 16 dicembre 2015 alle

ore 9:30 senza avvisare della sua assenza.

Riguardo

alla giustificazione addotta dall’assicurato, e meglio di avere registrato in

modo errato la data dell’appuntamento nella propria agenda, questo Tribunale ha

precisato che, visti i precedenti episodi di assenza a colloqui di consulenza

avvenuti uno il 5 settembre 2014 per il quale è stato sanzionato con un giorno

di sospensione e l’altro il 17 marzo 2015 per il quale tuttavia non è stato

sanzionato, il medesimo avrebbe dovuto, a maggiore ragione, prestare la massima

attenzione alla data prevista per l’incontro di dicembre 2015 e al relativo

inserimento nell’agenda.

2.3. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace

in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 150).

In virtù dell'art. 45 cpv.

5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro

il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45 cpv. 4 OADI

stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato senza valido motivo ha

abbandonato un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova o ha rifiutato

un’occupazione adeguata.

2.4. Va riconfermato in questa

Considerandi

occasione, conformemente a quanto più volte sottolineato dalla giurisprudenza

federale, che i colloqui di consulenza e di controllo hanno una grande

importanza (cfr. STFA C 268/98 del 22 dicembre 1998; STFA C 327/98 del 22

dicembre 1998; STFA C 336/98 del 22 dicembre 1998).

Infatti, la partecipazione

a un colloquio di consulenza, oltre che essere necessaria per reinserire il

disoccupato nel mondo del lavoro o per proporgli adeguati provvedimenti

inerenti al mercato del lavoro, ha anche lo scopo di verificare l'idoneità al

collocamento degli assicurati, fondamentale presupposto per ammettere il

diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f e 15 LADI;

cfr. pure 22 cpv. 2 OADI; consid. 2.2.). Per questo motivo gli assicurati

devono portare una particolare attenzione alle date alle quali devono

presentarsi dai consulenti del personale.

La giurisprudenza esige

pertanto dagli assicurati di motivare e giustificare (mediante documenti)

tempestivamente eventuali reali impedimenti (cfr. STCA del 7 agosto 2000 nella

causa D.P.; STCA del 6 aprile 2000 nella causa M.D).

Il compito dei consulenti

durante i colloqui di consulenza è essenziale per una corretta applicazione

della legge. Attraverso il regolare incontro diretto con i disoccupati essi

hanno l'occasione di individuare eventuali comportamenti abusivi. Ecco perché

l'ordinanza impone ai consulenti di verificare l'idoneità al collocamento degli

assicurati e, se necessario, di segnalare il caso alla Sezione del lavoro (cfr.

D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di

collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo

n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 49).

Infine, ma non da ultimo,

il TCA ricorda che i colloqui di controllo hanno sostituito la timbratura. Al momento dell'introduzione della LADI i disoccupati dovevano

"timbrare" due volte alla settimana e dal 1° gennaio 1993 una sola

volta. Tuttavia degli studi scientifici hanno dimostrato che la frequenza di

questo tipo di controlli non riduceva in modo evidente la durata individuale

della disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives de la

LACI", in CGRSS, N° 11/1993 pag. 25). Per questo motivo è stata soppressa

la timbratura ed introdotto il sistema semplificato dei colloqui di consulenza

e di controllo. Ecco perché gli assicurati devono almeno osservare questi

obblighi ridotti e presenziare puntualmente ai colloqui che ai sensi dell'art.

22.

cpv. 2 OADI il servizio competente effettua a intervalli

adeguati, ma almeno ogni due mesi (cfr. consid. 2.2.).

2.5

Nella presente evenienza

l’assicurato non si è presentato al colloquio di consulenza fissato l’11

dicembre 2015 per il 1° febbraio 2016 alle ore 9:00 presso l’URC di __________

(cfr. doc. 50) senza previamente avvertire della sua assenza.

Il 1° febbraio 2016 il

consulente del personale ha trasmesso all’assicurato una ”Richiesta di

giustificazione”, con cui l’ha invitato a motivare, entro l’11 febbraio 2016,

la propria assenza al colloquio e la mancanza di avviso in anticipo,

sottolineando inoltre che giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI tale

comportamento poteva comportare una sospensione dal diritto alle indennità di

disoccupazione (cfr. doc. 208).

L’insorgente, il 3

febbraio 2016, ha risposto come segue alla Richiesta di giustificazione:

" vogliate

accettare le mie scuse per non essermi presentato come da appuntamento del 1°

febbraio u.s.

Purtroppo ho avuto un problema tecnico:

giovedì il mio telefonino ha effettuato l’aggiornamento automatico del sistema.

Non mi sono accorto che da quel momento le notifiche dell’agenda non funzionano

più. Purtroppo mi sono reso conto del malfunzionamento “grazie” alla vostra

lettera di richiesta di giustificazione pervenutami il giorno successivo

all’appuntamento.

Questo tipo di inconveniente può succedere,

dato che, quando mi sono presentato nei vostri uffici al mio penultimo

appuntamento con il consulente URC, dopo avermi annunciato, il ricezionista mi

ha comunicato che a causa di un inconveniente al sistema informatico l’incontro

era rinviato e che la convocazione al successivo appuntamento sarebbe arrivata

per posta. (…)” (Doc. 205 e 206=doc. A1)

Al

riguardo il TCA rileva che l'URC, inviando al ricorrente la "Richiesta di

giustificazione" citata, gli ha dato l'opportunità di giustificare il suo

comportamento e di esprimersi in merito al ventilato provvedimento nei suoi

confronti.

Di conseguenza, dal profilo procedurale, l’URC ha, in ogni caso, ossequiato il diritto

di essere sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e

dall’art. 42 LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).

L’amministrazione, non

ritenendo valida la motivazione fornita dal ricorrente, con decisione formale

del 15 marzo 2016, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione

per dieci giorni per non essersi presentato al colloquio del 1° febbraio 2016

senza dare alcun avviso (cfr. doc. 197=A2; consid. 1.1.).

Con decisione su

opposizione del 22 aprile 2016 l’URC ha poi ridotto a nove giorni la sanzione

inflitta all’assicurato (cfr. doc. 199=A4; consid. 1.2.).

2.6

Nel caso di specie è

incontestato che l’insorgente non ha presenziato al colloquio di consulenza del

1° febbraio 2016.

Al riguardo egli ha

affermato di avere avuto un problema tecnico con il proprio telefonino,

precisando che il sistema di notifica degli appuntamenti inseriti in agenda non

funzionava più e di essersi quindi reso conto del mancato colloquio soltanto

dopo aver ricevuto la Richiesta di giustificazione dell’amministrazione (cfr.

doc. 205 e 206=doc. A1; 194).

Come stabilito dalla

giurisprudenza federale (consid. 2.2.), in ben precise situazioni, una semplice

disattenzione permette di mandare un assicurato esente da sanzioni. Occorre, in

particolare, che il suo comportamento generale dimostri che prende sul serio i

suoi obblighi di disoccupato e di beneficiario di prestazioni.

In concreto l’insorgente,

con decisione del 18 settembre 2015, era già stato sospeso per un giorno dal

diritto all’indennità di disoccupazione per non essersi presentato al colloquio

di consulenza del 5 agosto 2015 alle ore 13:30 a causa di un errore di

registrazione nell’agenda elettronica della data dell’appuntamento (cfr. doc.

210; 214).

Visto il precedente

episodio di assenza a un colloquio di consulenza connesso all’uso del

telefonino per prendere nota del giorno fissato per l’incontro con

l’amministrazione, l’assicurato avrebbe dovuto, a maggiore ragione, prestare la

massima attenzione alla data prevista per l’appuntamento del 1° febbraio 2016,

peraltro comunicatagli già l’11 dicembre 2015 (cfr. doc. 50) e alla scelta di

come annotarla/registrarla al fine di non mancare al colloquio con il

consulente dell’URC.

Quando nei telefonini

avviene l’aggiornamento automatico del sistema (cfr. doc. 205 e 206=doc. A1),

si viene d’altronde di regola avvisati (cfr. www.macitynet.it/disabilitare-le-richieste-aggiornamento-ios-iphone-ipad;

www.androidplanet.it). Pertanto l’insorgente, alla luce, da un lato, dell’esperienza

di agosto 2015, ossia di aver mancato all’incontro con l’URC per un disguido

con il telefonino, dall’altro, del fatto di essere consapevole di aver

registrato i propri appuntamenti (perlomeno quelli con l’URC) nell’agenda del

telefonino, in occasione del preteso aggiornamento - peraltro non minimamente

sostanziato da prove - avrebbe dovuto verificare che tutto funzionasse al

meglio e, constatato che non era così, premurarsi di verificare gli impegni

registrati e, se del caso, annotarli su base cartacea.

Il ricorrente, inoltre, non

si è scusato spontaneamente per non aver partecipato all’appuntamento del 1°

febbraio 2016, bensì ha atteso la “Richiesta di giustificazione”

dell’amministrazione (cfr. doc. 208; 205; 206).

Tale circostanza è stata

d’altronde riconosciuta dal ricorrente stesso (cfr. doc. 206).

In simili

condizioni, questo Tribunale ritiene che, nella presente evenienza, esistono

gli estremi per sanzionare l'assicurato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d

LADI (cfr. consid. 2.1.; 2.2.).

2.7

Per quanto attiene all’entità

della sanzione, come visto (cfr. consid. 1.2.), l’URC ha inflitto al ricorrente

una sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione di nove giorni.

L’amministrazione ha

giustificato tale penalità, asserendo di aver applicato la sanzione minima

prevista dalla lista sospensioni del servizio giuridico della Sezione del

lavoro nel caso di seconda assenza da un colloquio (cfr. doc. 199=A4).

In effetti la “Lista

sospensioni SdL (URC/Ufficio giuridico)” del 23 dicembre 2011, enuncia che la

penalità da infliggere a un assicurato che per la prima volta resta assente

senza valida giustificazione da una giornata di informazione o da un colloquio

di consulenza o di controllo senza avvisare, ma che non ha ricevuto precedenti

sanzioni varia da 1 a 4 giorni. Qualora sia già stato sanzionato per altri

motivi la penalità va da 5 a 8 giorni. Nel caso in cui sia già stato sospeso

dal diritto all’indennità di disoccupazione per non aver partecipato a una

giornata di informazione o a un colloquio di consulenza o di controllo la

sanzione varia da 9 a 15 giorni.

Giova, del resto,

evidenziare che la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), nella Prassi LADI

– ID al p.to D72 dell’ottobre 2011 (= p.to D79 da gennaio 2017), ha precisato

che in caso di mancata presentazione senza un motivo valido alla giornata

d’informazione, al colloquio di consulenza o di controllo debba essere

applicata una sospensione la prima volta di 5-8 giorni e la seconda volta di

9-15. La terza volta l’incarto va rinviato

al servizio cantonale per decisione.

In proposito è altresì

utile osservare che con giudizio 8C_697/2012 del 18 febbraio 2013, pubblicato

in DLA 2013 pag. 185 seg., la nostra Massima Istanza, in un caso concernente un

assicurato che non si era presentato a un colloquio senza giustificazione e che

nel corso dell’anno precedente a tale mancanza per due volte non si era

presentato a colloqui, anche se non era stato sanzionato al riguardo, ha

accolto il ricorso dell’amministrazione contro il giudizio di

prima istanza che aveva annullato una decisione su opposizione di sanzione e ha

confermato la sospensione di sei giorni inflitta all’assicurato (cfr.

consid. 2.2.).

In concreto, ritenuto che

l’assicurato - che non si è presentato al colloquio del 1° febbraio 2016 a

seguito di un disguido con il proprio telefonino non scusandosi spontaneamente

- negli ultimi dodici mesi, e meglio il 18 settembre 2015, è già stato

sanzionato con un giorno di sospensione per non aver partecipato al colloquio

di consulenza del 5 agosto 2015 a causa di un errore di registrazione della

data del colloquio con l’URC nell’agenda elettronica (cfr. consid. 2.6.), la

sospensione di nove giorni inflittagli dall’URC risulta conforme al principio

di proporzionalità (cfr. consid. 2.3.).

Questa soluzione si

giustifica tanto più se si considera che il giudice non può mettere in

discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento

dell’amministrazione (cfr. STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag.

58.

seg.; DTF 137 V 75; STFA C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del

24.

settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con

sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).

La decisione su opposizione

del 22 aprile 2016 deve, conseguentemente, essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti