38.2016.31
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18 gennaio 2017Italiano23 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2016.31
rs
Lugano
18 gennaio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 maggio 2016 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 22 aprile 2016 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, ____________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 15 marzo
2016 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha sospeso
RI 1 per dieci giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione per non
essersi presentato a un colloquio di consulenza previsto per il 1° febbraio
2016 alle ore 9:00 senza avvisare anticipatamente della sua assenza (cfr. doc.
197=A2).
1.2. A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurato (cfr. doc. 194=A3), l’amministrazione, il 22 aprile
2016, ha emesso una decisione su opposizione con cui ha ridotto la sospensione
inflittagli a nove giorni, evidenziando che l’assicurato aveva già ricevuto da
parte dell’URC una sanzione di un giorno - in assenza di precedenti sospensioni
- a causa della mancata partecipazione al colloquio del 5 agosto 2015 (cfr.
doc.199=A4).
1.3. Con tempestivo ricorso al TCA
l’assicurato ha chiesto che la sanzione sia annullata o perlomeno drasticamente
ridotta.
A sostegno della propria
pretesa ricorsuale egli ha addotto:
" (…)
E’ stata accettata una riduzione di un
giorno e sono esterrefatto per il motivo che, questa decisione così
centellinata, mi conferma che l’apprezzamento è frutto di una valutazione
sommaria, puramente amministrativa e ostentatamente formale. Una persone che si
impegna, che vive con l’assillo della sopravvivenza materiale e che desidera
tutelare la sua dignità di persona per bene non può non sentirsi che un numero;
uno dei tanti numeri insignificanti che da una parte indigna chi subisce questi
modi e dall’altra umiliante.
Ho ammesso le mie colpe ma, come ho
spiegato nelle mie giustificazioni, sono manchevolezze sicuramente non volute
dal sottoscritto. Credo sia facile intuire che mai e poi mai mi sarei
volutamente sottratto all’incontro col collocatore a ca un solo mese dal
termine del diritto alle indennità.
Mi fa male constatare che la decisione
dell’ufficio regionale di collocamento faccia riferimento solo ai numeri
indicati nella tabella. Tralasciando che il giorno di condono possa essere
visto come semplicemente una correzione alla loro svista iniziale di far
riferimento alla tabella D72-3B invece della D72-3A nel documento “Prassi LADI
ID” (come feci notare al collocatore durante l’ultimo incontro), non è stata
presa minimamente in considerazione la situazione umana e finanziaria in cui mi
trovo. Eppure proprio il paragrafo che precede la tabella in questione indica
chiaramente che da questi valori ci si può discostare “…considerando il
comportamento generale dell’assicurato…”. In tal senso ho sempre dimostrato
impegno nel togliermi da questa difficile e degradante situazione, ad esempio
portando ben più delle 8 ricerche minime richieste mensilmente oppure chiedendo
al collocatore un aiuto attivo nella ricerca di un’occupazione. (…)” (Doc. I)
1.4. Nella sua risposta del 5
aprile 2016 l'URC ha ribadito la correttezza della propria decisione di
sospensione con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi
di diritto (cfr. doc. III).
1.5. L’assicurato ha presentato
ulteriori osservazioni in merito alla fattispecie con scritto del 12 giugno
2016 (cfr. doc. V+1/2).
1.6. Il 20 giugno 2016 l’URC ha indicato
di ritenere che in base alle argomentazioni addotte non sussistano nuovi
elementi rilevanti tali da modificare il suo provvedimento (cfr. doc. VII).
1.7. Il doc. VII è stato trasmesso
per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. VIII).
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire
se l’URC, a ragione oppure no, ha sospeso l’assicurato per nove giorni dal
diritto alle indennità di disoccupazione per non essersi presentato al
colloquio di consulenza del 1° febbraio 2016 senza previamente avvertire della
sua assenza.
L'art. 17 cpv. 2 LADI
stabilisce in particolare che l'assicurato deve annunciarsi
personalmente per il collocamento al suo Comune di domicilio o al servizio
competente designato dal Cantone il più presto possibile, ma al più tardi il
primo giorno per il quale pretende l'indennità di disoccupazione, e osservare
da quel momento le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale.
L'art. 17 cpv. 3 lett. b
LADI precisa che, su istruzione dell'ufficio del lavoro competente,
l'assicurato è obbligato a partecipare a colloqui di consulenza e
sedute informative nonché a consultazioni conformemente al capoverso 5.
L'art. 21 OADI
("consulenza e controllo") prevede che:
" Dopo
essersi annunciato, l'assicurato deve presentarsi personalmente per colloqui di
consulenza e di controllo presso il servizio competente, conformemente alle
prescrizioni cantonali. Deve garantire di poter di regola essere contattato
entro un giorno dal servizio competente. (cpv. 1)
Il servizio competente fissa le date dei colloqui di
consulenza e di controllo per ogni assicurato. (cpv. 2)
Registra per ogni assicurato le date in cui si è svolto un
colloquio di consulenza e di controllo e stende un verbale sui risultati di
ciascun colloquio. (cpv. 3)
Tra il 24 dicembre e il 2 gennaio non si svolge alcun
colloquio di consulenza e di controllo. (cpv. 4)"
L'art. 22 OADI precisa
quanto segue a proposito dei "colloqui di consulenza e di controllo":
" Il primo
colloquio di consulenza e di controllo si svolge entro 15 giorni dalla data in
cui l’assicurato si è annunciato per il collocamento al Comune o al servizio
competente. (cpv. 1)
Il servizio competente effettua un colloquio di consulenza e di
controllo con ogni assicurato a intervalli adeguati, ma almeno
ogni due mesi. Durante il colloquio esamina l'idoneità e la
disponibilità al collocamento dell'assicurato. (cpv. 2)
Se l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno da cui ottiene
un guadagno intermedio o un'attività volontaria secondo l'articolo 15 capoverso
4 LADI, il servizio competente lo convoca almeno una volta ogni due mesi a un
colloquio di consulenza e di controllo. (cpv. 3)
Il servizio competente stabilisce d'intesa con l'assicurato
il modo in cui questi può di regola essere contattato entro un giorno. (cpv.
4)."
Secondo l'art. 30 cpv. 1
lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non osserva le
prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamene
non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un
provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l’attuazione
oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile
l’esecuzione o lo scopo.
2.2. In una sentenza del 2
settembre 1999, pubblicata in DLA 2000 pag. 101 segg., il Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha avuto
occasione di ricordare i criteri da applicare per stabilire se e quando un
assicurato deve essere sospeso per non aver partecipato a un colloquio di
consulenza o di controllo.
Fatti
I medesimi criteri sono
applicabili per analogia pure alla mancata presenza a una seduta informativa.
Le principali sentenze
dell'Alta Corte possono essere così riassunte.
Nella decisione C 30/98
dell'8 giugno 1998, non pubblicata, la nostra Massima Istanza, pronunciandosi in merito al ricorso di un'assicurata contro una
sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione
inflittale per non aver presenziato a un colloquio di consulenza, ha stabilito
che essa, avendo semplicemente confuso la data dell'appuntamento, non ha
osservato quanto impostole dall'ufficio competente soltanto per errore e non
per indifferenza o disinteresse. Presentandosi in un altro giorno ha
dimostrato, comunque, di aver preso seriamente il colloquio concordato.
Pertanto, ritenuto pure che per il resto il suo comportamento è sempre stato
puntuale e corretto, l'Alta Corte ha annullato la penalità.
In una successiva sentenza
C 268/98 del 22 dicembre 1998, non pubblicata, il TFA ha nuovamente precisato
che benché i colloqui di controllo e di consulenza abbiano certamente un
significato importante, ciò non basta per concludere che la dimenticanza di un
appuntamento è sempre punibile. Secondo la giurisprudenza federale è dato un
comportamento sanzionabile quando un assicurato non presenzia a un colloquio
per indifferenza o disinteresse, ma non quando egli non rispetta la data
fissata per errore o per disattenzione e, presentandosi più tardi, dimostra che
prende seriamente l'appuntamento.
In quell'occasione la nostra Massima Istanza ha quindi annullato la sanzione, poiché l'assicurato che si era addormentato
e di conseguenza non era intervenuto ad un colloquio previsto alle ore 8.30
della mattina, ma immediatamente dopo il suo risveglio aveva avvisato
telefonicamente l'Ufficio di collocamento scusandosi per la mancata presenza.
Per il resto, aveva sempre avuto un atteggiamento corretto e puntuale.
Per contro, in una
sentenza C 336/98 del 22 dicembre 1998, il TFA ha confermato la sospensione di
1 giorno inflitta ad un assicurato che aveva dimenticato l'appuntamento con
l'Ufficio regionale di collocamento e non si era scusato subito dopo aver
realizzato la sua manchevolezza, ma ha atteso una precisa richiesta da parte
del servizio competente per esporre le proprie motivazioni.
Considerando in ogni caso
che egli è sempre stato corretto e puntuale e che inoltre si trattava del primo
comportamento sanzionabile, l'Alta Corte ha ritenuto che la penalità della
durata minima di 1 giorno, decisa dall'istanza precedente, fosse giustificata.
In una
sentenza 8C_697/2012 del 18 febbraio 2013, pubblicata in DLA 2013 pag. 185
seg., il Tribunale federale ha stabilito che secondo la giurisprudenza il fatto
di non presentarsi a un colloquio di consulenza e di controllo senza giustificazione
non costituisce di per sé un comportamento passibile di sospensione se
l'assicurato nei dodici mesi precedenti a tale inadempimento ha rispettato i
propri obblighi di disoccupato e a posteriori si è scusato spontaneamente per
l'assenza. Nella fattispecie, tuttavia, nel corso dell'anno che ha preceduto la
mancata presenza al colloquio di consulenza e di controllo, per due volte
l'assicurato non aveva soddisfatto i propri obblighi di disoccupato e di
beneficiario di prestazioni, non presentandosi a due colloqui, anche se non è
stato sanzionato al riguardo.
La nostra
Massima Istanza ha, pertanto, accolto il ricorso dell’amministrazione contro il
giudizio di prima istanza che aveva annullato una decisione su opposizione di
sanzione e ha confermato la sospensione di sei giorni inflitta all’assicurato.
Con giudizio
8C_675/2014 del 12 dicembre 2014 la nostra Massima Istanza ha, poi, respinto il
ricorso di un assicurato sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione
per 7 giorni per non avere avvisato, senza valida giustificazione, il proprio
collocatore della sua assenza a un colloquio di consulenza previsto per il 18
luglio 2011 alle ore 10:45, in quanto aveva dovuto recarsi in modo
imprevedibile e straordinario nel luogo dove la figlia stava svolgendo una
colonia per portarle degli effetti personali che aveva dimenticato.
Il TF ha
precisato che per applicare la giurisprudenza secondo cui l’assicurato che ha
dimenticato di recarsi a un appuntamento con l’URC e che si scusa
spontaneamente non va sanzionato nel caso in cui prenda sul serio i suoi
obblighi di disoccupato e di beneficiario di prestazioni occorre che il
medesimo abbia agito spontaneamente e immediatamente.
L’Alta Corte
ha ritenuto che tale giurisprudenza non fosse applicabile in quella
fattispecie, nella misura in cui si doveva ammettere che l’assicurato sapeva
perfettamente che aveva appuntamento con l’URC e che ha deliberatamente atteso
le ore 15:33 del 18 luglio 2011 prima di scusarsi.
A livello
cantonale il TCA, in una sentenza 38.2013.70 del 26 marzo 2014, ha confermato la sospensione di 5 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione inflitta a
un’assicurata per non avere tempestivamente annunciato la sua assenza al
colloquio di consulenza del 18 ottobre 2013 alle ore 9:00 a causa di malattia
(influenza intestinale).
Questa
Corte, in primo luogo, ha osservato che la ricorrente non solo non aveva
avvisato (o direttamente o tramite un conoscente o familiare, visto che aveva
indicato di essersi sentita male mentre era al lavoro il 17 ottobre 2013 e di
essere stata portata a casa nel pomeriggio) ma aveva preso contatto telefonico
con l’amministrazione il 21 ottobre 2013 alle 10:52 soltanto dopo avere
ricevuto la richiesta di giustificazione del 18 ottobre 2013.
In secondo
luogo, il TCA ha rilevato che anche l’entità della sospensione di 5 giorni
doveva essere confermata, in quanto quattro mesi
prima, l’assicurata era già stata sanzionata per non avere iniziato un
provvedimento relativo al mercato del lavoro.
Con sentenza
38.2014.74 questo Tribunale ha ridotto da cinque a tre giorni la sospensione
inflitta a un assicurato che non aveva presenziato a un colloquio di consulenza
senza avvisare anticipatamente della sua assenza e che non aveva sempre
rispettato i propri obblighi di disoccupato già prima del mancato incontro in
questione. Al riguardo il TCA ha precisato, da un lato, che l’assenza
all’appuntamento di venerdì 17 ottobre 2014 alle ore 14:30 era attribuibile al
fatto che il ricorrente fosse malato (stato febbrile con forte mal di testa che
non ha, però, richiesto una visita medica immediata e che non ha impedito
all’assicurato di lavorare il venerdì mattino come d’abitudine, ritenuto il suo
contratto di lavoro al 50%). Dall’altro, che il medesimo ha comunque inviato
un messaggio di posta elettronica al collocatore spiegando il motivo della sua
assenza il lunedì successivo prima di ricevere la Richiesta di giustificazione
inviatagli dall’URC.
In una
sentenza 38.2015.29 del 24 settembre 2015 questa Corte ha confermato la
sanzione di cinque giorni di sospensione dal diritto all’indennità di
disoccupazione comminata a un assicurato che non aveva partecipato a un
colloquio di consulenza fissato per il 2 marzo 2015 per dimenticanza.
L’assicurato
non si era, del resto, scusato spontaneamente, bensì aveva atteso la Richiesta
di giustificazione.
Inoltre il
medesimo era già stato sospeso due volte nell’anno precedente l’assenza del 2
marzo 2015 a causa di ricerche d’impiego qualitativamente insufficienti nel
mese di maggio 2014 e della consegna tardiva delle ricerche di lavoro del mese
di luglio 2014.
Infine con
sentenza 38.2016.17 del 25 maggio 2016 il TCA ha confermato la sospensione di 2
giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione inflitta a un assicurato per
non essersi presentato a un colloquio di consulenza il 16 dicembre 2015 alle
ore 9:30 senza avvisare della sua assenza.
Riguardo
alla giustificazione addotta dall’assicurato, e meglio di avere registrato in
modo errato la data dell’appuntamento nella propria agenda, questo Tribunale ha
precisato che, visti i precedenti episodi di assenza a colloqui di consulenza
avvenuti uno il 5 settembre 2014 per il quale è stato sanzionato con un giorno
di sospensione e l’altro il 17 marzo 2015 per il quale tuttavia non è stato
sanzionato, il medesimo avrebbe dovuto, a maggiore ragione, prestare la massima
attenzione alla data prevista per l’incontro di dicembre 2015 e al relativo
inserimento nell’agenda.
2.3. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace
in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 150).
In virtù dell'art. 45 cpv.
5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro
il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 4 OADI
stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato senza valido motivo ha
abbandonato un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova o ha rifiutato
un’occupazione adeguata.
2.4. Va riconfermato in questa
Considerandi
occasione, conformemente a quanto più volte sottolineato dalla giurisprudenza
federale, che i colloqui di consulenza e di controllo hanno una grande
importanza (cfr. STFA C 268/98 del 22 dicembre 1998; STFA C 327/98 del 22
dicembre 1998; STFA C 336/98 del 22 dicembre 1998).
Infatti, la partecipazione
a un colloquio di consulenza, oltre che essere necessaria per reinserire il
disoccupato nel mondo del lavoro o per proporgli adeguati provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro, ha anche lo scopo di verificare l'idoneità al
collocamento degli assicurati, fondamentale presupposto per ammettere il
diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f e 15 LADI;
cfr. pure 22 cpv. 2 OADI; consid. 2.2.). Per questo motivo gli assicurati
devono portare una particolare attenzione alle date alle quali devono
presentarsi dai consulenti del personale.
La giurisprudenza esige
pertanto dagli assicurati di motivare e giustificare (mediante documenti)
tempestivamente eventuali reali impedimenti (cfr. STCA del 7 agosto 2000 nella
causa D.P.; STCA del 6 aprile 2000 nella causa M.D).
Il compito dei consulenti
durante i colloqui di consulenza è essenziale per una corretta applicazione
della legge. Attraverso il regolare incontro diretto con i disoccupati essi
hanno l'occasione di individuare eventuali comportamenti abusivi. Ecco perché
l'ordinanza impone ai consulenti di verificare l'idoneità al collocamento degli
assicurati e, se necessario, di segnalare il caso alla Sezione del lavoro (cfr.
D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di
collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo
n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 49).
Infine, ma non da ultimo,
il TCA ricorda che i colloqui di controllo hanno sostituito la timbratura. Al momento dell'introduzione della LADI i disoccupati dovevano
"timbrare" due volte alla settimana e dal 1° gennaio 1993 una sola
volta. Tuttavia degli studi scientifici hanno dimostrato che la frequenza di
questo tipo di controlli non riduceva in modo evidente la durata individuale
della disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives de la
LACI", in CGRSS, N° 11/1993 pag. 25). Per questo motivo è stata soppressa
la timbratura ed introdotto il sistema semplificato dei colloqui di consulenza
e di controllo. Ecco perché gli assicurati devono almeno osservare questi
obblighi ridotti e presenziare puntualmente ai colloqui che ai sensi dell'art.
22.
cpv. 2 OADI il servizio competente effettua a intervalli
adeguati, ma almeno ogni due mesi (cfr. consid. 2.2.).
2.5
Nella presente evenienza
l’assicurato non si è presentato al colloquio di consulenza fissato l’11
dicembre 2015 per il 1° febbraio 2016 alle ore 9:00 presso l’URC di __________
(cfr. doc. 50) senza previamente avvertire della sua assenza.
Il 1° febbraio 2016 il
consulente del personale ha trasmesso all’assicurato una ”Richiesta di
giustificazione”, con cui l’ha invitato a motivare, entro l’11 febbraio 2016,
la propria assenza al colloquio e la mancanza di avviso in anticipo,
sottolineando inoltre che giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI tale
comportamento poteva comportare una sospensione dal diritto alle indennità di
disoccupazione (cfr. doc. 208).
L’insorgente, il 3
febbraio 2016, ha risposto come segue alla Richiesta di giustificazione:
" vogliate
accettare le mie scuse per non essermi presentato come da appuntamento del 1°
febbraio u.s.
Purtroppo ho avuto un problema tecnico:
giovedì il mio telefonino ha effettuato l’aggiornamento automatico del sistema.
Non mi sono accorto che da quel momento le notifiche dell’agenda non funzionano
più. Purtroppo mi sono reso conto del malfunzionamento “grazie” alla vostra
lettera di richiesta di giustificazione pervenutami il giorno successivo
all’appuntamento.
Questo tipo di inconveniente può succedere,
dato che, quando mi sono presentato nei vostri uffici al mio penultimo
appuntamento con il consulente URC, dopo avermi annunciato, il ricezionista mi
ha comunicato che a causa di un inconveniente al sistema informatico l’incontro
era rinviato e che la convocazione al successivo appuntamento sarebbe arrivata
per posta. (…)” (Doc. 205 e 206=doc. A1)
Al
riguardo il TCA rileva che l'URC, inviando al ricorrente la "Richiesta di
giustificazione" citata, gli ha dato l'opportunità di giustificare il suo
comportamento e di esprimersi in merito al ventilato provvedimento nei suoi
confronti.
Di conseguenza, dal profilo procedurale, l’URC ha, in ogni caso, ossequiato il diritto
di essere sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e
dall’art. 42 LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).
L’amministrazione, non
ritenendo valida la motivazione fornita dal ricorrente, con decisione formale
del 15 marzo 2016, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione
per dieci giorni per non essersi presentato al colloquio del 1° febbraio 2016
senza dare alcun avviso (cfr. doc. 197=A2; consid. 1.1.).
Con decisione su
opposizione del 22 aprile 2016 l’URC ha poi ridotto a nove giorni la sanzione
inflitta all’assicurato (cfr. doc. 199=A4; consid. 1.2.).
2.6
Nel caso di specie è
incontestato che l’insorgente non ha presenziato al colloquio di consulenza del
1° febbraio 2016.
Al riguardo egli ha
affermato di avere avuto un problema tecnico con il proprio telefonino,
precisando che il sistema di notifica degli appuntamenti inseriti in agenda non
funzionava più e di essersi quindi reso conto del mancato colloquio soltanto
dopo aver ricevuto la Richiesta di giustificazione dell’amministrazione (cfr.
doc. 205 e 206=doc. A1; 194).
Come stabilito dalla
giurisprudenza federale (consid. 2.2.), in ben precise situazioni, una semplice
disattenzione permette di mandare un assicurato esente da sanzioni. Occorre, in
particolare, che il suo comportamento generale dimostri che prende sul serio i
suoi obblighi di disoccupato e di beneficiario di prestazioni.
In concreto l’insorgente,
con decisione del 18 settembre 2015, era già stato sospeso per un giorno dal
diritto all’indennità di disoccupazione per non essersi presentato al colloquio
di consulenza del 5 agosto 2015 alle ore 13:30 a causa di un errore di
registrazione nell’agenda elettronica della data dell’appuntamento (cfr. doc.
210; 214).
Visto il precedente
episodio di assenza a un colloquio di consulenza connesso all’uso del
telefonino per prendere nota del giorno fissato per l’incontro con
l’amministrazione, l’assicurato avrebbe dovuto, a maggiore ragione, prestare la
massima attenzione alla data prevista per l’appuntamento del 1° febbraio 2016,
peraltro comunicatagli già l’11 dicembre 2015 (cfr. doc. 50) e alla scelta di
come annotarla/registrarla al fine di non mancare al colloquio con il
consulente dell’URC.
Quando nei telefonini
avviene l’aggiornamento automatico del sistema (cfr. doc. 205 e 206=doc. A1),
si viene d’altronde di regola avvisati (cfr. www.macitynet.it/disabilitare-le-richieste-aggiornamento-ios-iphone-ipad;
www.androidplanet.it). Pertanto l’insorgente, alla luce, da un lato, dell’esperienza
di agosto 2015, ossia di aver mancato all’incontro con l’URC per un disguido
con il telefonino, dall’altro, del fatto di essere consapevole di aver
registrato i propri appuntamenti (perlomeno quelli con l’URC) nell’agenda del
telefonino, in occasione del preteso aggiornamento - peraltro non minimamente
sostanziato da prove - avrebbe dovuto verificare che tutto funzionasse al
meglio e, constatato che non era così, premurarsi di verificare gli impegni
registrati e, se del caso, annotarli su base cartacea.
Il ricorrente, inoltre, non
si è scusato spontaneamente per non aver partecipato all’appuntamento del 1°
febbraio 2016, bensì ha atteso la “Richiesta di giustificazione”
dell’amministrazione (cfr. doc. 208; 205; 206).
Tale circostanza è stata
d’altronde riconosciuta dal ricorrente stesso (cfr. doc. 206).
In simili
condizioni, questo Tribunale ritiene che, nella presente evenienza, esistono
gli estremi per sanzionare l'assicurato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d
LADI (cfr. consid. 2.1.; 2.2.).
2.7
Per quanto attiene all’entità
della sanzione, come visto (cfr. consid. 1.2.), l’URC ha inflitto al ricorrente
una sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione di nove giorni.
L’amministrazione ha
giustificato tale penalità, asserendo di aver applicato la sanzione minima
prevista dalla lista sospensioni del servizio giuridico della Sezione del
lavoro nel caso di seconda assenza da un colloquio (cfr. doc. 199=A4).
In effetti la “Lista
sospensioni SdL (URC/Ufficio giuridico)” del 23 dicembre 2011, enuncia che la
penalità da infliggere a un assicurato che per la prima volta resta assente
senza valida giustificazione da una giornata di informazione o da un colloquio
di consulenza o di controllo senza avvisare, ma che non ha ricevuto precedenti
sanzioni varia da 1 a 4 giorni. Qualora sia già stato sanzionato per altri
motivi la penalità va da 5 a 8 giorni. Nel caso in cui sia già stato sospeso
dal diritto all’indennità di disoccupazione per non aver partecipato a una
giornata di informazione o a un colloquio di consulenza o di controllo la
sanzione varia da 9 a 15 giorni.
Giova, del resto,
evidenziare che la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), nella Prassi LADI
– ID al p.to D72 dell’ottobre 2011 (= p.to D79 da gennaio 2017), ha precisato
che in caso di mancata presentazione senza un motivo valido alla giornata
d’informazione, al colloquio di consulenza o di controllo debba essere
applicata una sospensione la prima volta di 5-8 giorni e la seconda volta di
9-15. La terza volta l’incarto va rinviato
al servizio cantonale per decisione.
In proposito è altresì
utile osservare che con giudizio 8C_697/2012 del 18 febbraio 2013, pubblicato
in DLA 2013 pag. 185 seg., la nostra Massima Istanza, in un caso concernente un
assicurato che non si era presentato a un colloquio senza giustificazione e che
nel corso dell’anno precedente a tale mancanza per due volte non si era
presentato a colloqui, anche se non era stato sanzionato al riguardo, ha
accolto il ricorso dell’amministrazione contro il giudizio di
prima istanza che aveva annullato una decisione su opposizione di sanzione e ha
confermato la sospensione di sei giorni inflitta all’assicurato (cfr.
consid. 2.2.).
In concreto, ritenuto che
l’assicurato - che non si è presentato al colloquio del 1° febbraio 2016 a
seguito di un disguido con il proprio telefonino non scusandosi spontaneamente
- negli ultimi dodici mesi, e meglio il 18 settembre 2015, è già stato
sanzionato con un giorno di sospensione per non aver partecipato al colloquio
di consulenza del 5 agosto 2015 a causa di un errore di registrazione della
data del colloquio con l’URC nell’agenda elettronica (cfr. consid. 2.6.), la
sospensione di nove giorni inflittagli dall’URC risulta conforme al principio
di proporzionalità (cfr. consid. 2.3.).
Questa soluzione si
giustifica tanto più se si considera che il giudice non può mettere in
discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento
dell’amministrazione (cfr. STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag.
58.
seg.; DTF 137 V 75; STFA C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del
24.
settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con
sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).
La decisione su opposizione
del 22 aprile 2016 deve, conseguentemente, essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti