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Decisione

38.2016.33

Ricorso del 19 maggio 2016 consegnato alla cancelleria del TCA il 23 maggio 2016 contro la dec.su opp. del 15 aprile 2016 è irricevibile in quanto tardivo. Non validi motivi che giustificano restituzi

30 giugno 2016Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I termini stabiliti dalla

legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno

precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15

luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).

Dopo l'entrata in vigore

della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in relazione all’art. 20 PA,

il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la

sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza

della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del 2 novembre 2006;

Pratique VSI 1998 p. 217, Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG,

2003, pp. 130s).

Se il termine di ricorso è

spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la

decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110 V 37 consid. 2;

Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, p. 479).

2.3. Nella concreta evenienza la

decisione su opposizione del 15 aprile 2016 è stata ritirata dalla parte

ricorrente il 20 aprile 2016, come indicato sia dalla Cassa che dalla __________

(cfr. doc. III; V).

Il termine di 30 giorni ha

iniziato a decorrere il 21 aprile 2016 ed è scaduto venerdì 20 maggio 2016.

Il ricorso è stato consegnato

a mano alla cancelleria del TCA soltanto lunedì 23 maggio 2016 (cfr. timbro di

entrata + annotazione al doc. I) ed è dunque tardivo.

2.4. Occorre ora esaminare se il

ricorrente può prevalersi della restituzione del termine.

Ai sensi dell'art. 41

LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua

colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che

l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione

dell'impedimento e compia l'atto omesso.

Di analogo tenore è l’art.

14 Lptca relativo alla restituzione per inosservanza.

Prima dell'entrata in

vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione di un

termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce

un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia

in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA C 366/99 del

18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106

consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b,

pag. 125).

Per "impedimento non

colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza

maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze

personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere

valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere

rimproverata una negligenza.

L’assenza di colpa deve

essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF

8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21

novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 segg.;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo

1998, n. 151).

Considerandi

La

giurisprudenza federale ammette in particolare che il decesso o una grave

malattia contratta improvvisamente possa costituire un impedimento non colposo.

Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro

il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato

impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura

necessari (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.;

RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a;

cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

Per

la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce

l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se

integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con

la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa

in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio

impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).

Deve

ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero

costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente

nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei

requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2

luglio 2003).

2.5

Nel caso di

specie, tutto ben considerato, questa Corte ritiene che, non sono dati i

presupposti per restituire il termine per interporre ricorso contro la

decisione su opposizione del 15 aprile 2016.

In effetti questa Corte

non ravvede alcun valido motivo che renda scusabile l’inoltro tardivo del

ricorso.

Il fatto che il ritardo

sia da collegare a un disguido sopravvenuto all’interno della __________ non

consente di sovvertire l’esito della vertenza.

Al riguardo giova osservare

che la procura è stata conferita dal ricorrente alla SA già il 15 febbraio 2016

(cfr. doc. V). Inoltre la decisione su opposizione è stata ritirata il 20

aprile 2016 proprio dallo studio in questione (cfr. doc. V).

Pertanto, pur considerando

alcuni giorni di riflessione da parte dell’assicurato (cfr. doc. V), la parte insorgente

aveva il tempo sufficiente per agire tempestivamente, ossia preparare il

ricorso senza attendere gli ultimi giorni del relativo termine scaduto il 20 maggio

2016, quando poi la consulente che si è occupata del caso era assente.

In ogni caso quest’ultima,

in ragione della propria assenza, avrebbe dovuto organizzarsi, segnatamente con

la designazione immediata di un sostituto interno alla società o eventualmente

esterno, visto che la __________ collabora con specialisti che operano

normalmente in team (cfr. __________; consid. 2.4.; STF 8C_767/2008 del 12

gennaio 2009, pubblicata in SVR 2009 UV Nr. 25 pag. 90).

Va, infine,

rilevato che, per costante giurisprudenza, gli assicurati devono

sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali

hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. STF 8C_563/2010

del 29 settembre 2010 consid. 2.2.; STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA

2002.

pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio

2008.

confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA

38.2014.42

del 20 novembre 2014 consid. 2.6.; STCA 35.2006.39 del 7 settembre

2006.

consid. 2.7.; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003).

2.6

In simili condizioni, occorre

concludere che il ricorso inoltrato da RI 1 contro la decisione del 15 aprile

2016.

tardivamente il 23 maggio 2016 è irricevibile (cfr. su questo tema le STF

8C_465/2014 dell’8 luglio 2014 in cui l’Alta Corte ha considerato inammissibile

un ricorso depositato il 13 giugno 2014 contro un giudizio del TCA del

30.

aprile 2014, notificato a un assicurato il 9 maggio 2014, ritenuto, da una

parte, che il termine di trenta giorni per impugnare la sentenza cantonale era

scaduto il 10 giugno 2014, dall’altra, che l’insorgente non aveva fatto

valere elementi suscettibili di giustificare una restituzione del termine

inosservato; STCA 38.2015.40 del 6 luglio 2015; STCA 38.2007.73 del 3 ottobre 2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni