38.2016.33
Ricorso del 19 maggio 2016 consegnato alla cancelleria del TCA il 23 maggio 2016 contro la dec.su opp. del 15 aprile 2016 è irricevibile in quanto tardivo. Non validi motivi che giustificano restituzi
30 giugno 2016Italiano12 min
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Raccomandata
Incarto
n.
38.2016.33
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Lugano
30 giugno 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 19 maggio 2016 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 15 aprile 2016 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 15 aprile 2016 la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato la
precedente decisione del 28 gennaio 2016 (cfr. doc. 27) con la quale a RI 1,
iscrittosi in disoccupazione il 4 novembre 2015, è stato negato il diritto
all’indennità di disoccupazione non avendo adempiuto il periodo di
contribuzione. Al riguardo la Cassa ha, in particolare, precisato che il lavoro
svolto presso la ditta “__________di __________ dal 7 luglio 2014 al 2 novembre
2015 risulta essere a tutti gli effetti un’attività autonoma che non può essere
considerata nel periodo di contribuzione (cfr. doc. A1).
1.2. Contro la decisione su
opposizione l'assicurato ha inoltrato un ricorso al TCA datato 19 maggio 2016 e
consegnato a mano alla cancelleria di questo Tribunale il 23 maggio 2016 (cfr.
doc. I).
1.3. Il 23 maggio 2016 il TCA ha intimato
il ricorso di RI 1 alla Cassa per presentare la risposta di causa, invitandola
pure a prendere posizione in merito alla tempestività dell’impugnativa (cfr.
doc. II).
1.4. Con lettera del 6 luglio 2015
la Cassa ha così risposto:
" (…)
Il sig. RI 1 ha ritirato la nostra
decisione in quanto è stata recapitata mercoledì 20 aprile 2016 alle ore 8.07.
In conformità dell’art. 60 cpv. 1 LPGA – “Termine
di ricorso: il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l’opposizione è
esclusa”.
Secondo il capoverso 2, gli articoli 38-41
sono applicabili per analogia.
Giusta l’art. 40 cpv. 1 LPGA il termine
legale non può essere prorogato.
L’assicurato aveva trenta giorni di tempo
per inoltrare ricorso e, più precisamente, fino al 19 maggio 2016.
Egli ha datato il suo ricorso 19 maggio
2016, tuttavia lo ha consegnato a mano al vostro spettabile Tribunale in data
23 maggio 2016.
Se il termine di ricorso è spirato, il
giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione
contestata cresce in giudicato.
Visto quanto sopra, si ritiene che il
ricorso sia chiaramente irricevibile, in quanto intempestivo.” (Doc. III)
1.5. __________, della __________,
a nome dell’assicurato il 24 giugno 2016 ha comunicato:
" (…)
- In
data 15.02.2016, il signor RI 1 ha conferito procura alla nostra società,
affinché potessimo rappresentarlo nelle questioni relative alla sua richiesta
di disoccupazione
- La
decisione su opposizione emessa dall’CO 1 di __________ in data 15.04.2016, e
ritirata dal nostro studio in data 20.04.2016, ha richiesto alcuni giorni di
riflessione da parte del signor RI 1, per decidere come proseguire
- Purtroppo
si è verificato un disguido da parte nostra. La sottoscritta, responsabile di
seguire la pratica, è stata assente dal lavoro, nei giorni in cui il termine di
ricorso alla decisione su opposizione, scadeva
- Il
signor RI 1 ha reagito a questa assenza, intervenendo personalmente ad
inoltrare il ricorso alla decisione su opposizione, purtroppo a termini scaduti
Chiediamo pertanto
che ci sia concessa la possibilità di riaprire la pratica e poter valutare se
interporre ricorso alla decisione su opposizione. Vi preghiamo di annullare la
crescita in giudicato.” (Doc. V)
1.6. Il doc. V è stato trasmesso
per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. VI).
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
Nel merito
2.2. Questa Corte deve verificare
la tempestività del ricorso inoltrato da RI 1.
Secondo l'art. 60 cpv. 1
LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione
della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.
Secondo il capoverso 2,
gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.
Giusta l'art. 40 cpv. 1
LPGA il termine legale non può essere prorogato.
Ai sensi dell'art. 39 cpv.
1 LPGA le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a
lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza
diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
Se la parte si rivolge a
un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato
(cpv. 2).
L'art. 38 cpv. 1 LPGA
prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere
notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
Se l'ultimo giorno del
termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto
federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È
determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il
suo rappresentante (cpv. 3).
Fatti
I termini stabiliti dalla
legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno
precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15
luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).
Dopo l'entrata in vigore
della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in relazione all’art. 20 PA,
il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la
sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza
della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del 2 novembre 2006;
Pratique VSI 1998 p. 217, Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG,
2003, pp. 130s).
Se il termine di ricorso è
spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la
decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110 V 37 consid. 2;
Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, p. 479).
2.3. Nella concreta evenienza la
decisione su opposizione del 15 aprile 2016 è stata ritirata dalla parte
ricorrente il 20 aprile 2016, come indicato sia dalla Cassa che dalla __________
(cfr. doc. III; V).
Il termine di 30 giorni ha
iniziato a decorrere il 21 aprile 2016 ed è scaduto venerdì 20 maggio 2016.
Il ricorso è stato consegnato
a mano alla cancelleria del TCA soltanto lunedì 23 maggio 2016 (cfr. timbro di
entrata + annotazione al doc. I) ed è dunque tardivo.
2.4. Occorre ora esaminare se il
ricorrente può prevalersi della restituzione del termine.
Ai sensi dell'art. 41
LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua
colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che
l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione
dell'impedimento e compia l'atto omesso.
Di analogo tenore è l’art.
14 Lptca relativo alla restituzione per inosservanza.
Prima dell'entrata in
vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione di un
termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce
un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia
in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA C 366/99 del
18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106
consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b,
pag. 125).
Per "impedimento non
colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza
maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze
personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere
valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere
rimproverata una negligenza.
L’assenza di colpa deve
essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF
8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21
novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 segg.;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo
1998, n. 151).
Considerandi
La
giurisprudenza federale ammette in particolare che il decesso o una grave
malattia contratta improvvisamente possa costituire un impedimento non colposo.
Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro
il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato
impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura
necessari (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.;
RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a;
cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).
Per
la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce
l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se
integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con
la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa
in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio
impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).
Deve
ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero
costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente
nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei
requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2
luglio 2003).
2.5
Nel caso di
specie, tutto ben considerato, questa Corte ritiene che, non sono dati i
presupposti per restituire il termine per interporre ricorso contro la
decisione su opposizione del 15 aprile 2016.
In effetti questa Corte
non ravvede alcun valido motivo che renda scusabile l’inoltro tardivo del
ricorso.
Il fatto che il ritardo
sia da collegare a un disguido sopravvenuto all’interno della __________ non
consente di sovvertire l’esito della vertenza.
Al riguardo giova osservare
che la procura è stata conferita dal ricorrente alla SA già il 15 febbraio 2016
(cfr. doc. V). Inoltre la decisione su opposizione è stata ritirata il 20
aprile 2016 proprio dallo studio in questione (cfr. doc. V).
Pertanto, pur considerando
alcuni giorni di riflessione da parte dell’assicurato (cfr. doc. V), la parte insorgente
aveva il tempo sufficiente per agire tempestivamente, ossia preparare il
ricorso senza attendere gli ultimi giorni del relativo termine scaduto il 20 maggio
2016, quando poi la consulente che si è occupata del caso era assente.
In ogni caso quest’ultima,
in ragione della propria assenza, avrebbe dovuto organizzarsi, segnatamente con
la designazione immediata di un sostituto interno alla società o eventualmente
esterno, visto che la __________ collabora con specialisti che operano
normalmente in team (cfr. __________; consid. 2.4.; STF 8C_767/2008 del 12
gennaio 2009, pubblicata in SVR 2009 UV Nr. 25 pag. 90).
Va, infine,
rilevato che, per costante giurisprudenza, gli assicurati devono
sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali
hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. STF 8C_563/2010
del 29 settembre 2010 consid. 2.2.; STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA
2002.
pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio
2008.
confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA
38.2014.42
del 20 novembre 2014 consid. 2.6.; STCA 35.2006.39 del 7 settembre
2006.
consid. 2.7.; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003).
2.6
In simili condizioni, occorre
concludere che il ricorso inoltrato da RI 1 contro la decisione del 15 aprile
2016.
tardivamente il 23 maggio 2016 è irricevibile (cfr. su questo tema le STF
8C_465/2014 dell’8 luglio 2014 in cui l’Alta Corte ha considerato inammissibile
un ricorso depositato il 13 giugno 2014 contro un giudizio del TCA del
30.
aprile 2014, notificato a un assicurato il 9 maggio 2014, ritenuto, da una
parte, che il termine di trenta giorni per impugnare la sentenza cantonale era
scaduto il 10 giugno 2014, dall’altra, che l’insorgente non aveva fatto
valere elementi suscettibili di giustificare una restituzione del termine
inosservato; STCA 38.2015.40 del 6 luglio 2015; STCA 38.2007.73 del 3 ottobre 2007).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente La
segretaria
Daniele Cattaneo Stefania
Cagni