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Decisione

38.2016.37

Sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione di 18 gg per insufficienti e mancate ricerche di lavoro durante l'attività stagionale. 4° TQ. Non violazione del dovere di informazione e consu

23 marzo 2017Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

i giorni di sospensione corrispondono a 22 e sono, quindi, stati ridotti al numero

massimo ammissibile, ossia 18 giorni (cfr. doc. 8).

Tutto ben considerato, la

sanzione di 18 giorni inflitta alla ricorrente risulta conforme al principio

della proporzionalità (cfr. consid. 2.4.). In effetti, anche ritenendo, in

virtù di quanto esposto sopra, che per le insufficienti ricerche di lavoro dei

mesi di settembre e ottobre 2015 avrebbero potuto essere irrogati 3 giorni

invece di 4 per mese, il numero complessivo di giorni di sospensione

ammonterebbe comunque a 20 giorni che supera il limite massimo ammissibile di

Considerandi

18.

giorni.

Questa soluzione si

giustifica tanto più se si considera che il giudice non può mettere in

discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento

dell’amministrazione (cfr. STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag.

58.

seg.; DTF 137 V 75; STFA C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del

24.

settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con

sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).

La

decisione su opposizione dell’11 maggio 2016 deve, conseguentemente, essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti