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Decisione

38.2016.4

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 aprile 2016Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

1.4. Il 17 febbraio 2016

l’insorgente ha in particolare osservato di essere una persona seria e

puntuale, visto che nel suo passato lavorativo ha sempre ricoperto incarichi di

grande responsabilità laddove la puntualità e la serietà erano una condizione

essenziale. Egli ha, inoltre, addotto:

" (…)

Ritengo in ogni caso che una eventuale

attenuazione dell’entità della sanzione nei casi successivi al primo, non

risulterebbe poco ragionevole, anzi sarebbe come attribuire un’attenuante, a

seconda della valutazione del caso, e non come un’attenuante perenne a questo

genere di adempienza (recte: inadempienza).

(…)” (Doc. V)

1.5. L’URC, il 25 febbraio 2016,

ha ribadito la correttezza della sanzione inflitta all’assicurato, indicando:

" (…)

La sospensione dal diritto alle indennità

persegue uno scopo dissuasivo il cui intento è di indurre l’assicurato a

modificare il suo comportamento onde evitare ulteriori sanzioni; auspicio che

nel caso concreto non si è realizzato. Per quanto concerne l’entità della

sanzione, il nostro ufficio ha applicato correttamente la prassi LADI vigente

che, appellandosi alla giurisprudenza, lascia all’organo di esecuzione un certo

margine di apprezzamento, segnatamente nel senso di contemplare un’attenuazione

della sanzione, solamente in riferimento alla prima inadempienza, senza contemplare

eventi successivi. Segnaliamo anche che nel caso concreto non si è tenuto conto

di quanto indicato dall’art. 45 cpv. 5 OADI che recita testualmente “Se

l’assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all’indennità, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento

sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni”, limitandosi

ad applicare il minimo previsto.

(…)” (Doc. VII)

1.6. Il doc. VII è stato trasmesso

per conoscenza all’assicurato (cfr. doc. VIII).

Considerandi

2.1

Oggetto del contendere è la

questione di sapere se a ragione o meno l’URC ha sospeso l’assicurato per dieci

giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione per aver consegnato

tardivamente le ricerche di impiego relative al periodo di controllo del mese

di ottobre 2015.

2.2

Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente

un'occupazione adeguata (cfr. art. 16 cpv. 1 e 2 LADI), se necessario anche

fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori

del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

Alla fine di

ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio

competente le prove documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese

(cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 non pubblicata).

Secondo

l'art. 26 cpv. 1 OADI:

" L'assicurato

deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di

domande d'impiego ordinarie."

L’art.

26.

cpv. 2 OADI, il cui tenore è entrato in vigore il 1° aprile 2011 a seguito della quarta revisione della LADI, prevede che:

" L’assicurato

deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo

di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno

lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine

senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in

considerazione.”

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro

dell'assicurato."

La LADI ha, dunque, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per

evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

Tale

principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta

revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica delle legge

sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).

Se non

adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv.

1.

lett. c LADI secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se

non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr.

STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C

221/02 del 3 agosto 2003).

L’art. 30

cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni

(TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della

Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de

réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 193s.).

2.3

Secondo l'art.

30.

cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità

della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o,

nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La

sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).

La sua

durata è determinata secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità

(cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù

dell'art. 45 cpv. 5 OADI se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto

all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per

determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli

ultimi due anni.

Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale

federale ha ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des

circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être

mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses

démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas

suivies en dépit de leur pertinence".

Per

quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione

fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una

sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo i parametri della SECO e della

Sezione del lavoro contemplano da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche

di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro,

in caso di prima sospensione, con proporzionale aumento per le inadempienze

successive (da 10 a 19 giorni per la seconda volta), visto l'art. 45 cpv. 5

OADI (cfr. Prassi LADI/D72 punto 1.C; 1.D emanata dalla SECO nell’ottobre 2011;

Lista delle sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).

Queste direttive sono

conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli

Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti

sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni

inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate

dal TCA.

Anche il

Tribunale federale delle assicurazioni ha approvato il modo di procedere

dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del

10.

dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio

2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).

2.4

Nel caso concreto l’URC ha

sospeso l’assicurato, iscrittosi in disoccupazione dal 1° febbraio 2015 (cfr.

doc. 7; 40; guadagno assicurato: fr. 9'778.--; cfr. doc. A7), per dieci giorni

dal diritto all'indennità di disoccupazione, in quanto ha inoltrato la prova

delle ricerche di lavoro compiute nel mese di ottobre 2015 soltanto il 6

novembre 2015, ossia oltre il termine legale contemplato dall’art. 26 cpv. 2

OADI (cfr. consid. 2.2.), senza alcuna valida giustificazione.

In una sentenza 38.2011.64

del 24 maggio 2012 questo Tribunale ha stabilito che il nuovo articolo 26 cpv.

2.

OADI è conforme alla legge e si è in particolare così espresso:

" (…)

Alla luce di tutto quanto esposto, in particolare considerato quanto

sottolineato dall’Alta Corte nella sentenza 8C_183/2008 del 27 giugno 2008, pubblicata

in DLA 2009 N. 2 pag. 76, e meglio che il regime di cui all’art. 26 cpv. 2bis

vOADI risultava insoddisfacente, permettendo a certi assicurati di ritardare

sistematicamente la consegna delle ricerche di lavoro fino alla scadenza del

termine supplementare assegnato dall’amministrazione senza dover fornire alcuna

giustificazione (cfr. consid. 2.9., 2.10.), come pure quanto emerso dal Rapporto

esplicativo dell’avanprogetto OADI menzionato dalla SECO nel proprio scritto

del 28 febbraio 2012, nonché dal Rapporto concernente i risultati della

procedura di consultazione in merito alla revisione parziale dell’OADI dell’11

marzo 2011 (cfr. consid. 2.9.), questa Corte ritiene che il nuovo art. 26 cpv.

2.

OADI sia conforme alla legge.

In effetti l’esigenza imposta agli assicurati di inoltrare

all’amministrazione la prova degli sforzi intrapresi per trovare un’occupazione

al più tardi il quinto giorno del mese seguente il periodo di controllo in

questione o il primo giorno lavorativo successivo a tale data deve essere

considerata una condizione per meglio adempiere all’obbligo di controllo degli assicurati

di cui all’art. 17 LADI e permettere al servizio competente di verificare

agevolmente le ricerche effettuate. (…)"

Il Tribunale federale, in

una sentenza 8C_46/2012 dell'8 maggio 2012, ha peraltro applicato questa disposizione dell'ordinanza senza formulare alcuna considerazione circa la sua

conformità alla legge.

In quell'occasione l'Alta

Corte, contrariamente all'autorità cantonale di ricorso, ha concluso che un

assicurato non è stato in grado di comprovare la tempestiva consegna delle

ricerche di lavoro ed ha confermato la sanzione di nove giorni che era stata

inflitta dall'amministrazione, argomentando:

" (…)

La juridiction cantonale a considéré que l'intimé

n'était certes pas parvenu à prouver qu'il avait remis le formulaire de

recherches d'emploi pour juillet 2011 dans le délai échéant au 5 août 2011.

Cependant, il avait toujours remis ses recherches d'emploi dans le délai

prescrit. Il avait du reste été en mesure de fournir - au stade de l'opposition

- une copie du formulaire relatif au mois de juillet 2011. En outre, il n'était

pas exclu que l'administration ait égaré ce formulaire, ce d'autant plus la

conseillère en personnel de l'assuré était absente au début du mois d'août

2011.

De surcroît, il paraissait peu vraisemblable que l'intéressé ait

totalement oublié de remettre ce formulaire, même au moment où il avait

rencontré sa conseillère le 18 août 2011 et qu'il entreprenne cette démarche

seulement au moment où l'OCE l'informe de sa carence. Par ailleurs, il

ressortait du procès-verbal dudit entretien que l'assuré était une personne non

seulement sérieuse et consciencieuse, mais également motivée dans la recherche

d'un emploi, nonobstant une sanction dont il avait fait l'objet en mars 2011

(pour recherches d'emploi insuffisantes sur le plan qualitatif en janvier

2011).

4.

4.1

L'office recourant fait

grief à la juridiction cantonale d'avoir méconnu la portée de l'art. 26 al. 2

OACI en considérant la remise du formulaire de recherches à un employé de l'ORP

comme hautement vraisemblable. Se référant à la jurisprudence du Tribunal

fédéral (arrêts C 3/07 du 3 janvier 2008 et 8C_625/2009 du 26 février 2010), il

estime que le respect du délai prévu par cette disposition aurait dû être

déterminé avec certitude.

4.2

En matière d'indemnités de chômage, l'assuré

supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise

de cartes de contrôle (arrêt C 90/97 du 29 juin 1998 consid. 2a, in DTA 1998 no

48.

p. 284; arrêt C 360/97 du 14 décembre 1998 consid. 2b) ce qui vaut aussi

pour d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité,

notamment la liste de recherches d'emploi (cf. arrêt C 294/99 du 14 décembre

1999.

consid. 2a, in DTA 2000 no 25 p. 122; cf. aussi arrêt 8C_427/2010 du 25

août 2010 consid. 5.1).

4.3

L'ensemble des éléments

retenus dans la décision attaquée ne constitue pas un faisceau d'indices

suffisants de la remise en temps utile des justificatifs de recherches

d'emploi. En fait, la juridiction cantonale s'est fondée sur les seules

déclarations de l'intimé et sur des considérations qui ne reposent sur aucun

élément matériel. Ainsi le dépôt de la copie d'une pièce ne dit rien sur la

remise de l'original à l'autorité. De même, la ponctualité passée d'un assuré

ne laisse pas présumer de l'absence de toute omission future. Sur ce dernier

point, l'argumentation des premiers juges reviendrait, en cas de contestation

de la part de l'assuré, à renoncer systématiquement à sanctionner un premier

manquement. On doit ainsi conclure que l'assuré n'a pas été en mesure d'établir

qu'il avait remis en temps utile (soit jusqu'au 5 août 2011) les justificatifs

de ses recherches d'emploi pour le mois de juillet 2011.

4.4

Il convient par conséquent d'annuler le jugement

entrepris et de confirmer la mesure de suspension prononcée par l'office

recourant, laquelle tient compte du fait qu'il s'agit du deuxième manquement de

l'intéressé. (…)"

Con sentenza 8C_601/2012

del 26 febbraio 2013, pubblicata in DTF 139 V 164, in SVR 2013 ALV Nr. 7 pag. 21 e in DLA 2013 N. 9 pag. 181, il Tribunale federale ha stabilito la

conformità del nuovo art. 26 cpv. 2 OADI alla legge.

L’Alta Corte ha precisato

che le conseguenze connesse alla mancata produzione entro il termine dei

documenti probatori relativi alle ricerche effettuate in un determinato periodo

di controllo non devono necessariamente fondarsi su una base legale formale. In

effetti l’art. 26 cpv. 2 OADI è in definitiva la concretizzazione dei disposti

legali di cui agli art. 17 cpv. 1 e 30 cpv. 1 lett. c LADI (un assicurato deve comprovare

gli sforzi intrapresi al fine di reperire un’occupazione sotto pena di essere

sanzionato).

Inoltre il TF ha deciso

che la sospensione del diritto all'indennità soggiace esclusivamente alle

specifiche disposizioni dell'assicurazione disoccupazione (e non all'art. 43

cpv. 3 LPGA). Ne discende che, salvo motivo scusabile, se le prove non sono

fornite nel termine dell'art. 26 cpv. 2 OADI, una sospensione del diritto

all'indennità può essere pronunciata senza che si debba impartire un termine

supplementare. Poco importa che le prove vengano prodotte ulteriormente, per

esempio nell'ambito di una procedura di opposizione.

2.5

Nella presente

evenienza le ricerche d’impiego del mese di ottobre 2015, in applicazione

dell’art. 26 cpv. 2 OADI, andavano prodotte all’amministrazione entro giovedì 5

novembre 2015.

L'amministrazione,

come visto sopra, ha ritenuto tardiva la consegna delle ricerche di lavoro, in

quanto esse sono state da lei ricevute solo in data 6 novembre 2015 (cfr. doc.

55, timbro ricevuta).

In concreto è incontestato

il fatto che il ricorrente abbia consegnato tardivamente le proprie nove

ricerche d’impiego relative al mese di ottobre 2015 (cfr. doc. 55).

L’assicurato, a seguito

della richiesta di giustificazione inviatagli dal consulente del personale il 6

novembre 2015 (cfr. doc. A2) e consegnatagli nuovamente brevi manu in occasione

del colloquio di consulenza del 13 novembre 2015 (cfr. doc. 47), il 16 novembre

2015.

ha in particolare addotto:

" (…)

La situazione in cui mi trovo non è facile

(il mio consulente Sig. __________ ne è a conoscenza) visto che il mercato del

lavoro in questi tempi è molto difficile ed è per questo che faccio di tutto

per non perdere il lavoro che ho trovato, lavoro senza orari, con molta

difficoltà a fissare gli appuntamenti, con chilometri su chilometri in tutto il

Ticino per soddisfare a pieno le esigenze dei clienti, questo ritmo elevato

dovuto anche alla riduzione del commissionamento alla radice del 36%, mi ha

portato purtroppo a moltissimi impegni lavorativi ad orari impegnativi e a un

errore di forma scritta nella mia agenda telefonica dei termini della consegna

del formulario.

(…)” (Doc. A3).

2.6

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte ritiene che a ragione l’URC ha considerato

che non esistono in concreto valide giustificazioni per la

consegna tardiva delle ricerche di ottobre 2015.

In effetti

il fatto di aver indicato erroneamente nell’agenda telefonica la data della

fine del termine per consegnare le ricerche di lavoro del mese di ottobre 2015

non può rappresentare, anche considerando gli orari impegnativi della sua

attività lavorativa, a tempo pieno dal 1° ottobre 2015, presso __________ di __________

che dal mese di marzo 2015 gli ha permesso di conseguire un guadagno intermedio

(cfr. doc. 5; 3), un valido motivo per non consegnare tempestivamente le

ricerche di lavoro.

Al riguardo è utile

evidenziare che gli assicurati devono prestare la debita attenzione alle date

degli appuntamenti con l’URC, rispettivamente dei termini per la consegna della

documentazione richiesta, in particolar modo dei formulari relativi agli sforzi

intrapresi al fine di reperire un’occupazione.

Non va dimenticato che

l’esigenza imposta agli assicurati di inoltrare all’amministrazione la prova

delle ricerche di impiego svolte al più tardi il quinto giorno del mese

seguente il periodo di controllo in questione o il primo giorno lavorativo

successivo a tale data deve essere considerata una condizione per meglio

adempiere all’obbligo di controllo degli assicurati di cui all’art. 17 LADI e

permettere al servizio competente di verificare agevolmente le ricerche

effettuate (cfr. consid. 2.4.).

Ne discende che il

ricorrente, avendo prodotto in ritardo le ricerche di ottobre 2015 a causa di

una sua disattenzione, ha violato l’art. 26 cpv. 2 OADI e deve,

conseguentemente, essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione

sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.

Infatti, come già esposto

in precedenza (cfr. consid. 2.2.; 2.4.), l’assicurato è tenuto a fare

tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di

disoccupazione.

2.7

Per quanto

attiene all’entità della penalità, va rilevato che nel caso di specie

l’amministrazione ha inflitto all’assicurato dieci giorni di sospensione dal

diritto alle indennità di disoccupazione, in quanto si trattava del secondo

episodio (cfr. doc. A1).

In effetti

con decisione del 10 aprile 2015 l’URC aveva già sospeso il ricorrente dal

diritto all’indennità di disoccupazione per 1 giorno avendo consegnato le

ricerche di lavoro del mese di febbraio 2015 il 6 marzo 2015, ossia oltre il

termine legale, senza una valida giustificazione (cfr. doc. 73).

Relativamente al mese di

ottobre 2015 l’insorgente ha consegnato delle valide ricerche di lavoro con un

giorno di ritardo a seguito di una sua disattenzione (registrazione errata

della data concernente la fine del termine per la consegna delle ricerche, cfr.

consid. 2.6.).

Va poi osservato che il

ricorrente, domiciliato con la moglie e i tre figli (nati nel 199, 2004 e 2009,

cfr. doc. 13) a __________ e che dal mese di marzo 2015 svolgeva un’attività

lavorativa quale consulente di vendita presso la __________ di __________ al

50% con sede di lavoro a __________ ed estensione sul territorio ticinese (cfr.

doc. 5), dal mese di ottobre al mese di dicembre 2015 ha aumentato il grado di

occupazione al 100% con un salario di fr. 4'000.-- lordi mensili (cfr. doc. 1;

3), continuando a conseguire guadagno intermedio.

Come visto in precedenza

(cfr. consid. 2.3.), la SECO prevede da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro durante un periodo di controllo, in caso di prima

sospensione, con proporzionale aumento per le inadempienze successive (da 10 a

19.

giorni per la seconda volta e rinvio al servizio cantonale per decisione

alla terza volta).

Anche nel caso di prove

della ricerca di lavoro inoltrate oltre il termine la SECO contempla una

sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione da 5 a 9 giorni per il

primo invio oltre il termine, da 10 a 19 il secondo invio tardivo e il rinvio

al servizio cantonale per decisione alla terza volta (cfr. punto 1.D; 1.E).

In proposito va ricordato che

il Tribunale federale, in una sentenza 8C_64/2012 del 26 giugno 2012, ha

indicato che il fatto che dall’aprile 2011 la sanzione prevista dall’art. 26

cpv. 2 OADI, ovvero che le ricerche consegnate tardivamente senza valido motivo

non possono più essere prese in considerazione, intervenga già quando le prove

delle ricerche non sono consegnate entro il termine previsto dall’OADI stessa -

senza quindi assegnazione di un termine supplementare come in passato - non

significa ancora che una sanzione di durata identica si imponga all'assicurato

che non effettua ricerche di lavoro in un determinato periodo di controllo e a

quello che compie sforzi sufficienti dal profilo qualitativo e quantitativo e

consegna tuttavia le ricerche con un lieve ritardo.

Inoltre in una sentenza

8C_257/2014 del 10 giugno 2014 l’Alta Corte ha lasciato aperta la questione di

sapere se la direttiva della SECO che prevede la medesima sanzione nel caso di

mancate ricerche in un periodo di controllo e nel caso di consegna tardiva

delle ricerche (Prassi LADI p.to D.72) sia conforme alla legge, rispettivamente

all’ordinanza.

In proposito il TF ha ricordato

che in ogni caso determinante per la commisurazione della durata della

sospensione è unicamente la gravità della colpa di un assicurato da definire

sulla base del suo comportamento generale.

In simili condizioni,

tutto ben considerato - in particolare la circostanza che l’assicurato,

residente a __________, dal mese di ottobre 2015 lavorasse al 100% con sede di

lavoro a __________ ed estensione sul territorio ticinese -, a mente del TCA, alla luce della giurisprudenza federale, si giustifica la riduzione

della sanzione da dieci a sette giorni di penalità.

La decisione

su opposizione dell’11 gennaio 2016 è, dunque, modificata nel senso che il

ricorrente è sospeso per sette giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto e la decisione su opposizione dell’11 gennaio 2016 è modificata nel

senso che l'assicurato è sospeso per 7 giorni dal diritto all'indennità di

disoccupazione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti