38.2016.4
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13 aprile 2016Italiano20 min
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Raccomandata
Incarto
n.
38.2016.4
rs
Lugano
13 aprile 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 gennaio 2016 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione dell’11 gennaio 2016 emanata
da
Ufficio regionale di collocamento, __________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
dell’11 gennaio 2016 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito:
URC) ha confermato la precedente decisione del 10 dicembre 2015 (cfr. doc. A4)
con cui aveva sospeso RI 1 per dieci giorni dal diritto alle indennità di
disoccupazione a causa della consegna tardiva, il 6 novembre 2015, senza valida
giustificazione, delle ricerche di lavoro concernenti il periodo di controllo
del mese di ottobre 2015 (cfr. doc. A1).
1.2. Contro la decisione su
opposizione dell’11 gennaio 2016 l’assicurato ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA, esprimendosi come segue:
" come da
documentazione completa allegata faccio ricorso contro la decisione presa
dall’ufficio regionale di collocamento nei miei confronti con una sanzione che
ritengo molto severa, visto che nel periodo indicato lavoravo al 100% e
nonostante abbia consegnato il formulario la mattina del giorno 6 novembre 2015
quindi con un giorno di ritardo, non diversi giorni o settimane. Come da
spiegazioni allegate nella documentazione ritengo che una sospensione di due
giorni sia equa per entrambe le parti.
(…)” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 9
febbraio 2016 l’URC ha chiesto di confermare la decisione su opposizione
contestata con argomenti di cui si dirà per quanto occorra, nei considerandi di
diritto (cfr. doc. III).
Fatti
1.4. Il 17 febbraio 2016
l’insorgente ha in particolare osservato di essere una persona seria e
puntuale, visto che nel suo passato lavorativo ha sempre ricoperto incarichi di
grande responsabilità laddove la puntualità e la serietà erano una condizione
essenziale. Egli ha, inoltre, addotto:
" (…)
Ritengo in ogni caso che una eventuale
attenuazione dell’entità della sanzione nei casi successivi al primo, non
risulterebbe poco ragionevole, anzi sarebbe come attribuire un’attenuante, a
seconda della valutazione del caso, e non come un’attenuante perenne a questo
genere di adempienza (recte: inadempienza).
(…)” (Doc. V)
1.5. L’URC, il 25 febbraio 2016,
ha ribadito la correttezza della sanzione inflitta all’assicurato, indicando:
" (…)
La sospensione dal diritto alle indennità
persegue uno scopo dissuasivo il cui intento è di indurre l’assicurato a
modificare il suo comportamento onde evitare ulteriori sanzioni; auspicio che
nel caso concreto non si è realizzato. Per quanto concerne l’entità della
sanzione, il nostro ufficio ha applicato correttamente la prassi LADI vigente
che, appellandosi alla giurisprudenza, lascia all’organo di esecuzione un certo
margine di apprezzamento, segnatamente nel senso di contemplare un’attenuazione
della sanzione, solamente in riferimento alla prima inadempienza, senza contemplare
eventi successivi. Segnaliamo anche che nel caso concreto non si è tenuto conto
di quanto indicato dall’art. 45 cpv. 5 OADI che recita testualmente “Se
l’assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all’indennità, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento
sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni”, limitandosi
ad applicare il minimo previsto.
(…)” (Doc. VII)
1.6. Il doc. VII è stato trasmesso
per conoscenza all’assicurato (cfr. doc. VIII).
Considerandi
2.1
Oggetto del contendere è la
questione di sapere se a ragione o meno l’URC ha sospeso l’assicurato per dieci
giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione per aver consegnato
tardivamente le ricerche di impiego relative al periodo di controllo del mese
di ottobre 2015.
2.2
Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (cfr. art. 16 cpv. 1 e 2 LADI), se necessario anche
fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori
del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di
ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio
competente le prove documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese
(cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 non pubblicata).
Secondo
l'art. 26 cpv. 1 OADI:
" L'assicurato
deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di
domande d'impiego ordinarie."
L’art.
26.
cpv. 2 OADI, il cui tenore è entrato in vigore il 1° aprile 2011 a seguito della quarta revisione della LADI, prevede che:
" L’assicurato
deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo
di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno
lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine
senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in
considerazione.”
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
La LADI ha, dunque, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per
evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Tale
principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta
revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica delle legge
sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).
Se non
adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv.
1.
lett. c LADI secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se
non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr.
STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C
221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30
cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni
(TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della
Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de
réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 193s.).
2.3
Secondo l'art.
30.
cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità
della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o,
nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La
sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).
La sua
durata è determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità
(cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù
dell'art. 45 cpv. 5 OADI se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto
all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per
determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli
ultimi due anni.
Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale
federale ha ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des
circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être
mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses
démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas
suivies en dépit de leur pertinence".
Per
quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione
fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una
sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo i parametri della SECO e della
Sezione del lavoro contemplano da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche
di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro,
in caso di prima sospensione, con proporzionale aumento per le inadempienze
successive (da 10 a 19 giorni per la seconda volta), visto l'art. 45 cpv. 5
OADI (cfr. Prassi LADI/D72 punto 1.C; 1.D emanata dalla SECO nell’ottobre 2011;
Lista delle sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).
Queste direttive sono
conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli
Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti
sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni
inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate
dal TCA.
Anche il
Tribunale federale delle assicurazioni ha approvato il modo di procedere
dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del
10.
dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio
2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).
2.4
Nel caso concreto l’URC ha
sospeso l’assicurato, iscrittosi in disoccupazione dal 1° febbraio 2015 (cfr.
doc. 7; 40; guadagno assicurato: fr. 9'778.--; cfr. doc. A7), per dieci giorni
dal diritto all'indennità di disoccupazione, in quanto ha inoltrato la prova
delle ricerche di lavoro compiute nel mese di ottobre 2015 soltanto il 6
novembre 2015, ossia oltre il termine legale contemplato dall’art. 26 cpv. 2
OADI (cfr. consid. 2.2.), senza alcuna valida giustificazione.
In una sentenza 38.2011.64
del 24 maggio 2012 questo Tribunale ha stabilito che il nuovo articolo 26 cpv.
2.
OADI è conforme alla legge e si è in particolare così espresso:
" (…)
Alla luce di tutto quanto esposto, in particolare considerato quanto
sottolineato dall’Alta Corte nella sentenza 8C_183/2008 del 27 giugno 2008, pubblicata
in DLA 2009 N. 2 pag. 76, e meglio che il regime di cui all’art. 26 cpv. 2bis
vOADI risultava insoddisfacente, permettendo a certi assicurati di ritardare
sistematicamente la consegna delle ricerche di lavoro fino alla scadenza del
termine supplementare assegnato dall’amministrazione senza dover fornire alcuna
giustificazione (cfr. consid. 2.9., 2.10.), come pure quanto emerso dal Rapporto
esplicativo dell’avanprogetto OADI menzionato dalla SECO nel proprio scritto
del 28 febbraio 2012, nonché dal Rapporto concernente i risultati della
procedura di consultazione in merito alla revisione parziale dell’OADI dell’11
marzo 2011 (cfr. consid. 2.9.), questa Corte ritiene che il nuovo art. 26 cpv.
2.
OADI sia conforme alla legge.
In effetti l’esigenza imposta agli assicurati di inoltrare
all’amministrazione la prova degli sforzi intrapresi per trovare un’occupazione
al più tardi il quinto giorno del mese seguente il periodo di controllo in
questione o il primo giorno lavorativo successivo a tale data deve essere
considerata una condizione per meglio adempiere all’obbligo di controllo degli assicurati
di cui all’art. 17 LADI e permettere al servizio competente di verificare
agevolmente le ricerche effettuate. (…)"
Il Tribunale federale, in
una sentenza 8C_46/2012 dell'8 maggio 2012, ha peraltro applicato questa disposizione dell'ordinanza senza formulare alcuna considerazione circa la sua
conformità alla legge.
In quell'occasione l'Alta
Corte, contrariamente all'autorità cantonale di ricorso, ha concluso che un
assicurato non è stato in grado di comprovare la tempestiva consegna delle
ricerche di lavoro ed ha confermato la sanzione di nove giorni che era stata
inflitta dall'amministrazione, argomentando:
" (…)
La juridiction cantonale a considéré que l'intimé
n'était certes pas parvenu à prouver qu'il avait remis le formulaire de
recherches d'emploi pour juillet 2011 dans le délai échéant au 5 août 2011.
Cependant, il avait toujours remis ses recherches d'emploi dans le délai
prescrit. Il avait du reste été en mesure de fournir - au stade de l'opposition
- une copie du formulaire relatif au mois de juillet 2011. En outre, il n'était
pas exclu que l'administration ait égaré ce formulaire, ce d'autant plus la
conseillère en personnel de l'assuré était absente au début du mois d'août
2011.
De surcroît, il paraissait peu vraisemblable que l'intéressé ait
totalement oublié de remettre ce formulaire, même au moment où il avait
rencontré sa conseillère le 18 août 2011 et qu'il entreprenne cette démarche
seulement au moment où l'OCE l'informe de sa carence. Par ailleurs, il
ressortait du procès-verbal dudit entretien que l'assuré était une personne non
seulement sérieuse et consciencieuse, mais également motivée dans la recherche
d'un emploi, nonobstant une sanction dont il avait fait l'objet en mars 2011
(pour recherches d'emploi insuffisantes sur le plan qualitatif en janvier
2011).
4.
4.1
L'office recourant fait
grief à la juridiction cantonale d'avoir méconnu la portée de l'art. 26 al. 2
OACI en considérant la remise du formulaire de recherches à un employé de l'ORP
comme hautement vraisemblable. Se référant à la jurisprudence du Tribunal
fédéral (arrêts C 3/07 du 3 janvier 2008 et 8C_625/2009 du 26 février 2010), il
estime que le respect du délai prévu par cette disposition aurait dû être
déterminé avec certitude.
4.2
En matière d'indemnités de chômage, l'assuré
supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise
de cartes de contrôle (arrêt C 90/97 du 29 juin 1998 consid. 2a, in DTA 1998 no
48.
p. 284; arrêt C 360/97 du 14 décembre 1998 consid. 2b) ce qui vaut aussi
pour d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité,
notamment la liste de recherches d'emploi (cf. arrêt C 294/99 du 14 décembre
1999.
consid. 2a, in DTA 2000 no 25 p. 122; cf. aussi arrêt 8C_427/2010 du 25
août 2010 consid. 5.1).
4.3
L'ensemble des éléments
retenus dans la décision attaquée ne constitue pas un faisceau d'indices
suffisants de la remise en temps utile des justificatifs de recherches
d'emploi. En fait, la juridiction cantonale s'est fondée sur les seules
déclarations de l'intimé et sur des considérations qui ne reposent sur aucun
élément matériel. Ainsi le dépôt de la copie d'une pièce ne dit rien sur la
remise de l'original à l'autorité. De même, la ponctualité passée d'un assuré
ne laisse pas présumer de l'absence de toute omission future. Sur ce dernier
point, l'argumentation des premiers juges reviendrait, en cas de contestation
de la part de l'assuré, à renoncer systématiquement à sanctionner un premier
manquement. On doit ainsi conclure que l'assuré n'a pas été en mesure d'établir
qu'il avait remis en temps utile (soit jusqu'au 5 août 2011) les justificatifs
de ses recherches d'emploi pour le mois de juillet 2011.
4.4
Il convient par conséquent d'annuler le jugement
entrepris et de confirmer la mesure de suspension prononcée par l'office
recourant, laquelle tient compte du fait qu'il s'agit du deuxième manquement de
l'intéressé. (…)"
Con sentenza 8C_601/2012
del 26 febbraio 2013, pubblicata in DTF 139 V 164, in SVR 2013 ALV Nr. 7 pag. 21 e in DLA 2013 N. 9 pag. 181, il Tribunale federale ha stabilito la
conformità del nuovo art. 26 cpv. 2 OADI alla legge.
L’Alta Corte ha precisato
che le conseguenze connesse alla mancata produzione entro il termine dei
documenti probatori relativi alle ricerche effettuate in un determinato periodo
di controllo non devono necessariamente fondarsi su una base legale formale. In
effetti l’art. 26 cpv. 2 OADI è in definitiva la concretizzazione dei disposti
legali di cui agli art. 17 cpv. 1 e 30 cpv. 1 lett. c LADI (un assicurato deve comprovare
gli sforzi intrapresi al fine di reperire un’occupazione sotto pena di essere
sanzionato).
Inoltre il TF ha deciso
che la sospensione del diritto all'indennità soggiace esclusivamente alle
specifiche disposizioni dell'assicurazione disoccupazione (e non all'art. 43
cpv. 3 LPGA). Ne discende che, salvo motivo scusabile, se le prove non sono
fornite nel termine dell'art. 26 cpv. 2 OADI, una sospensione del diritto
all'indennità può essere pronunciata senza che si debba impartire un termine
supplementare. Poco importa che le prove vengano prodotte ulteriormente, per
esempio nell'ambito di una procedura di opposizione.
2.5
Nella presente
evenienza le ricerche d’impiego del mese di ottobre 2015, in applicazione
dell’art. 26 cpv. 2 OADI, andavano prodotte all’amministrazione entro giovedì 5
novembre 2015.
L'amministrazione,
come visto sopra, ha ritenuto tardiva la consegna delle ricerche di lavoro, in
quanto esse sono state da lei ricevute solo in data 6 novembre 2015 (cfr. doc.
55, timbro ricevuta).
In concreto è incontestato
il fatto che il ricorrente abbia consegnato tardivamente le proprie nove
ricerche d’impiego relative al mese di ottobre 2015 (cfr. doc. 55).
L’assicurato, a seguito
della richiesta di giustificazione inviatagli dal consulente del personale il 6
novembre 2015 (cfr. doc. A2) e consegnatagli nuovamente brevi manu in occasione
del colloquio di consulenza del 13 novembre 2015 (cfr. doc. 47), il 16 novembre
2015.
ha in particolare addotto:
" (…)
La situazione in cui mi trovo non è facile
(il mio consulente Sig. __________ ne è a conoscenza) visto che il mercato del
lavoro in questi tempi è molto difficile ed è per questo che faccio di tutto
per non perdere il lavoro che ho trovato, lavoro senza orari, con molta
difficoltà a fissare gli appuntamenti, con chilometri su chilometri in tutto il
Ticino per soddisfare a pieno le esigenze dei clienti, questo ritmo elevato
dovuto anche alla riduzione del commissionamento alla radice del 36%, mi ha
portato purtroppo a moltissimi impegni lavorativi ad orari impegnativi e a un
errore di forma scritta nella mia agenda telefonica dei termini della consegna
del formulario.
(…)” (Doc. A3).
2.6
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte ritiene che a ragione l’URC ha considerato
che non esistono in concreto valide giustificazioni per la
consegna tardiva delle ricerche di ottobre 2015.
In effetti
il fatto di aver indicato erroneamente nell’agenda telefonica la data della
fine del termine per consegnare le ricerche di lavoro del mese di ottobre 2015
non può rappresentare, anche considerando gli orari impegnativi della sua
attività lavorativa, a tempo pieno dal 1° ottobre 2015, presso __________ di __________
che dal mese di marzo 2015 gli ha permesso di conseguire un guadagno intermedio
(cfr. doc. 5; 3), un valido motivo per non consegnare tempestivamente le
ricerche di lavoro.
Al riguardo è utile
evidenziare che gli assicurati devono prestare la debita attenzione alle date
degli appuntamenti con l’URC, rispettivamente dei termini per la consegna della
documentazione richiesta, in particolar modo dei formulari relativi agli sforzi
intrapresi al fine di reperire un’occupazione.
Non va dimenticato che
l’esigenza imposta agli assicurati di inoltrare all’amministrazione la prova
delle ricerche di impiego svolte al più tardi il quinto giorno del mese
seguente il periodo di controllo in questione o il primo giorno lavorativo
successivo a tale data deve essere considerata una condizione per meglio
adempiere all’obbligo di controllo degli assicurati di cui all’art. 17 LADI e
permettere al servizio competente di verificare agevolmente le ricerche
effettuate (cfr. consid. 2.4.).
Ne discende che il
ricorrente, avendo prodotto in ritardo le ricerche di ottobre 2015 a causa di
una sua disattenzione, ha violato l’art. 26 cpv. 2 OADI e deve,
conseguentemente, essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione
sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.
Infatti, come già esposto
in precedenza (cfr. consid. 2.2.; 2.4.), l’assicurato è tenuto a fare
tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di
disoccupazione.
2.7
Per quanto
attiene all’entità della penalità, va rilevato che nel caso di specie
l’amministrazione ha inflitto all’assicurato dieci giorni di sospensione dal
diritto alle indennità di disoccupazione, in quanto si trattava del secondo
episodio (cfr. doc. A1).
In effetti
con decisione del 10 aprile 2015 l’URC aveva già sospeso il ricorrente dal
diritto all’indennità di disoccupazione per 1 giorno avendo consegnato le
ricerche di lavoro del mese di febbraio 2015 il 6 marzo 2015, ossia oltre il
termine legale, senza una valida giustificazione (cfr. doc. 73).
Relativamente al mese di
ottobre 2015 l’insorgente ha consegnato delle valide ricerche di lavoro con un
giorno di ritardo a seguito di una sua disattenzione (registrazione errata
della data concernente la fine del termine per la consegna delle ricerche, cfr.
consid. 2.6.).
Va poi osservato che il
ricorrente, domiciliato con la moglie e i tre figli (nati nel 199, 2004 e 2009,
cfr. doc. 13) a __________ e che dal mese di marzo 2015 svolgeva un’attività
lavorativa quale consulente di vendita presso la __________ di __________ al
50% con sede di lavoro a __________ ed estensione sul territorio ticinese (cfr.
doc. 5), dal mese di ottobre al mese di dicembre 2015 ha aumentato il grado di
occupazione al 100% con un salario di fr. 4'000.-- lordi mensili (cfr. doc. 1;
3), continuando a conseguire guadagno intermedio.
Come visto in precedenza
(cfr. consid. 2.3.), la SECO prevede da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro durante un periodo di controllo, in caso di prima
sospensione, con proporzionale aumento per le inadempienze successive (da 10 a
19.
giorni per la seconda volta e rinvio al servizio cantonale per decisione
alla terza volta).
Anche nel caso di prove
della ricerca di lavoro inoltrate oltre il termine la SECO contempla una
sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione da 5 a 9 giorni per il
primo invio oltre il termine, da 10 a 19 il secondo invio tardivo e il rinvio
al servizio cantonale per decisione alla terza volta (cfr. punto 1.D; 1.E).
In proposito va ricordato che
il Tribunale federale, in una sentenza 8C_64/2012 del 26 giugno 2012, ha
indicato che il fatto che dall’aprile 2011 la sanzione prevista dall’art. 26
cpv. 2 OADI, ovvero che le ricerche consegnate tardivamente senza valido motivo
non possono più essere prese in considerazione, intervenga già quando le prove
delle ricerche non sono consegnate entro il termine previsto dall’OADI stessa -
senza quindi assegnazione di un termine supplementare come in passato - non
significa ancora che una sanzione di durata identica si imponga all'assicurato
che non effettua ricerche di lavoro in un determinato periodo di controllo e a
quello che compie sforzi sufficienti dal profilo qualitativo e quantitativo e
consegna tuttavia le ricerche con un lieve ritardo.
Inoltre in una sentenza
8C_257/2014 del 10 giugno 2014 l’Alta Corte ha lasciato aperta la questione di
sapere se la direttiva della SECO che prevede la medesima sanzione nel caso di
mancate ricerche in un periodo di controllo e nel caso di consegna tardiva
delle ricerche (Prassi LADI p.to D.72) sia conforme alla legge, rispettivamente
all’ordinanza.
In proposito il TF ha ricordato
che in ogni caso determinante per la commisurazione della durata della
sospensione è unicamente la gravità della colpa di un assicurato da definire
sulla base del suo comportamento generale.
In simili condizioni,
tutto ben considerato - in particolare la circostanza che l’assicurato,
residente a __________, dal mese di ottobre 2015 lavorasse al 100% con sede di
lavoro a __________ ed estensione sul territorio ticinese -, a mente del TCA, alla luce della giurisprudenza federale, si giustifica la riduzione
della sanzione da dieci a sette giorni di penalità.
La decisione
su opposizione dell’11 gennaio 2016 è, dunque, modificata nel senso che il
ricorrente è sospeso per sette giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione su opposizione dell’11 gennaio 2016 è modificata nel
senso che l'assicurato è sospeso per 7 giorni dal diritto all'indennità di
disoccupazione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti