38.2016.40
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7 novembre 2016Italiano21 min
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Raccomandata
Incarto
n.
38.2016.40
dc/gm
Lugano
7 novembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 giugno 2016 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 23 maggio 2016 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 27 febbraio
2015, cresciuta incontestata in giudicato, la Sezione del lavoro ha dichiarato RI
1 inidoneo al collocamento dal 1° febbraio al 19 agosto 2013, in quanto durante
il periodo in questione egli aveva già esercitato un’attività lucrativa
indipendente.
Con decisione del 29
aprile 2015 cresciuta incontestata in giudicato, la Cassa __________ ha poi
richiesto all’interessato la restituzione di fr. 17'327.10.
1.2. Con decisione su opposizione
del 23 maggio 2016 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione
del 24 luglio 2015 ed ha rifiutato di condonare all’assicurato l’importo da restituire,
non essendo realizzato il presupposto della buona fede.
Al riguardo l’amministrazione
ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
In concreto emerge dalla documentazione agli atti che il signor RI
1 ha lavorato in qualità di architetto d'interni presso la __________, da
maggio 2011 a fine gennaio 2013, inoltrando poi disdetta in ragione del mancato
versamento dello stipendio di dicembre 2012. Emerge inoltre che egli è stato
attivo quale indipendente nel settore della fornitura di cucine segnatamente
durante il periodo gennaio - giugno 2013 (ovvero prima dell'apertura del proprio
__________ in data 19 agosto 2013), elaborando in particolare delle offerte ed
emettendo delle fatture in relazione a detta attività, ragione per cui è stata
dichiarata la sua inidoneità al collocamento dall'iscrizione in disoccupazione
(cfr. p.to 1). Risulta pure accertato e nemmeno contestato che egli non abbia
compilato correttamente i formulari Indicazioni della persona assicurata (IPA)
relativi ai mesi febbraio 2013 - agosto 2013, consegnandoli poi alla cassa in
vista del versamento delle indennità di disoccupazione.
Eppure la semplice e chiara domanda n. 2 di detti formulari non
lascia alcuno spazio a dubbio esitazioni. Ha infatti il seguente tenore: Ha
esercitato un'attività indipendente? Il signor RI 1 ha invece risposto
negativamente, salvo per quanto attiene ai giorni dal 19 al 31 agosto 2013,
ovvero al periodo dopo l'annullamento della sua iscrizione in disoccupazione.
Il fatto che l'Ufficio delle misure attive (UMA) avesse accolto la
richiesta di indennità speciali del 9 aprile 2013 ai sensi dell'art. 71a LADI
dell'assicurato - le quali sono state versate in luogo delle indennità di
disoccupazione e non ad integrazione delle medesime - non esimeva il medesimo
dal rispondere correttamente alla domanda precitata. Peraltro, dette indennità
erano finalizzate al sostegno durante la progettazione e non allo svolgimento
di un'attività indipendente.
Pure la circostanza che l'assicurato non avrebbe ricevuto il
pagamento di due mensilità oltre alle provvigioni e rimborsi spese dal
precedente datore di lavoro, e nemmeno il rimborso AVS (peraltro formalmente
non chiesto all'UMA) poteva dispensarlo dal compilare correttamente i formulari
IPA in questione.
Per quanto attiene all'affermazione dell'opponente, di essersi "attenuto
alle direttive di cui il consulente URC era pienamente al corrente",
si osserva che - a prescindere dal fatto che nei confronti del consulente il
signor RI 1 parlava in termini di progettazione e non di svolgimento di
un'attività indipendente - la buona fede deve essere negata anche quando
l'avente diritto alle prestazioni ha annunciato all'URC una circostanza
suscettibile di influenzare l'ammontare delle proprie prestazioni, mentre il
canale di informazione previsto per tale informazione è un formulano destinato
unicamente alla Cassa (cfr. BORIS RUBIN, Assurance-chômage, 2014 ad art. 95
LADI nr. 42; STF 8C_448/2007 del 2 aprile 2008).
In conclusione, determinante è il fatto che l'interessato non ha
indicato l'attività indipendente svolta durante il periodo in questione nei
rispettivi IPA e non ha quindi permesso all'amministrazione né di tener conto
del reddito così realizzato, né di valutare tempestivamente la sua idoneità al
collocamento, negata poi con decisione del 29 febbraio 2015, cresciuta
incontestata in giudicato. L'omissione in questione deve essere ritenuta una
negligenza grave che esclude quindi (cfr. p.to 2.3.) il riconoscimento della
buona fede. (…)” (Doc. A)
1.3. Contro la decisione su
opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale
chiede l’accoglimento della sua richiesta di condono e rileva:
" (…)
Si precisa che viene menzionata eventuale malafede alla quale mi
oppongo in modo categorico in quanto l'attività che mi viene contestata è stata
intrapresa e concordata con l'Ufficio delle misure Attive e per iniziare la
procedura ho registrato la ditta e su richiesta di AVS e __________ ho dovuto
presentare le prove di inizio attività anche se all'inizio come presentazione
di preventivi.
Si ricorda inoltre di aver continuato nello svolgimento delle
ricerche di lavoro ed interrotte solo dopo aver ricevuto la comunicazione di
accettazione da parte dell'Ufficio Misure attive e in accordo con il consulente
dell'URC.
Avendo intrapreso la scelta di poter iniziare una attività in
proprio solo ed esclusivamente perchè le indennità di disoccupazione non
coprivano il fabbisogno familiare, avessi saputo della decisione di dover
restituire o di sospendere le stesse, non avrei certamente iniziato la
procedura.
Si contesta pertanto il fatto che nel frattempo avrei fatto
impresa nel periodo contestato ma solo ed esclusivamente rispettato le
procedure del caso; inoltre dopo aver avuto il colloquio con il sig. __________
delle misure attive , il quale mi concesse 40 indennità speciali ad
integrazione e mai riscosse mi concesse appunto un timing del 20 Agosto per
l'inizio attività e totalmente rispettato.
Si richiede pertanto l'annullamento della decisione di negare
l'opposizione in oggetto in quanto avendo rispettato tutte le indicazioni e le
procedure in essere in accordo con il consulente URC e con l'Ufficio Misure
Attive.” (Doc. I)
1.4. Nella sua risposta del 5
luglio 2016 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso e osserva:
" (…)
In merito all'indicazione del signor RI 1, secondo cui nella
decisione su opposizione sarebbe "menzionata eventuale malafede"
si precisa che, per negare la buona fede non è necessario che l'interessato
abbia agito con l'obiettivo di ingannare (cfr. STF C 103/06 del 2 ottobre 2006
consid. 3) e quindi in malafede. Una negligenza grave commessa dall'assicurato,
segnatamente l'omissione di indicare fatti importanti all'amministrazione in
violazione al proprio dovere d'informare (come in concreto) è sufficiente per
non permettere il riconoscimento della buona fede (cfr. al riguardo p. 2 e 3
decisione su opposizione, doc. 34).
Per quanto riguarda la contestazione da parte del ricorrente di
aver "fatto impresa nel periodo contestato" si rammenta che la
decisione di inidoneità al collocamento resa in ragione dell'attività indipendente
in parola (doc. 25) è cresciuta incontestata in giudicato e non è più oggetto
della presente procedura di condono.
In conclusione, si ribadisce come, per negare la buona fede,
decisivo sia fatto che il signor RI 1 non abbia indicato l'attività
indipendente svolta nei rispettivi IPA (doc. 3), circostanza che ha reso
impossibile all'amministrazione sia di tener conto del reddito così realizzato,
sia di valutare tempestivamente l'idoneità al collocamento dell'interessato.”
(Doc. III)
Fatti
1.5. Il 22 luglio 2016 l’Ufficio
controllo abitanti della Città di __________ ha comunicato al TCA che RI 1 è
partito per __________ (__________) il 6 luglio 2016 (cfr. doc. VI).
1.6. L’8 agosto 2016 l’assicurato
ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:
" (…)
In primo luogo vorrei precisare come da allegato dell'Ufficio
delle Misure Attive che il consulente dell'Urc ha sempre seguito passo dopo
passo la procedura per la domanda di poter avviare un'attività indipendente.
La decisione in merito era stata presa dal sottoscritto ed in
comune accordo con il consulente, in quanto l'indennità di disoccupazione non
copriva il fabbisogno minimo familiare.
Sempre in accordo con il consulente Urc, ho iniziato l'attività
parzialmente, ovvero alcuni preventivi e 3 fatture, esclusivamente su richiesta
di Avs e __________ per poter completare l'iscrizione ad esse e non sapendo
certamente che avrebbero annullato il diritto di disoccupazione non avendo
altri mezzi di sostentamento.
Mi furono concesse 40 indennità speciali ad integrazione e
mai ricevute e quando l'attività fu realmente pronta per iniziare ho comunicato
al consulente dell'inizio attività.
Ne consegue che ho rispettato le indicazioni del consulente Urc e
le procedure __________ ed Avs e certamente non ho cercato di sottrarre fondi
non dovuti, anzi, l'attività in pratica è stata esclusivamente finanziata in
modo personale, ovvero da famigliari e in minima parte dalle risorse ottenute
tramite alcuni piccoli lavori.
La domanda di condono fu presentata perchè ho smarrito la prima
comunicazione in merito ed essendo troppo tardi per presentare ricorso fui
costretto a richiedere il condono oltre al fatto che non avevo comunque i fondi
necessari essendo tornato prima in disoccupazione e successivamente al sostegno
sociale.” (Doc. VII)
Egli ha allegato una
decisione dell’Ufficio delle misure attive (UMA) del 6 maggio 2013 con la quale
è stata accolta la domanda di indennità giornaliere speciali inoltrata il 9
aprile 2013 e gli vengono concesse 40 indennità giornaliere nel periodo dal 6
maggio al 30 giugno 2013 per la fase di pianificazione del progetto (cfr. doc.
B).
1.7. Al riguardo la Sezione del
lavoro il 17 agosto 2016 ha formulato le seguenti osservazioni:
" (…)
Si contesta che il signor RI 1 abbia informato tempestivamente il
proprio consulente del personale in merito all'esercizio della sua attività
indipendente.
Come esposto al punto 3 della decisione su opposizione qui
impugnata (doc. 34), il ricorrente, nei confronti del consulente, ha parlato
tutt'al più in termini di progettazione e non di svolgimento di un'attività
indipendente.
A prescindere da eventuali procedure della __________
rispettivamente AVS, peraltro non sostanziate dal ricorrente, si ribadisce come
in ogni caso sia determinante il fatto che l'interessato non ha indicato
l'attività indipendente svolta durante il periodo in questione nei rispettivi
IPA e che l'omissione in questione deve essere ritenuta una negligenza grave
che esclude il riconoscimento della buona fede (cfr. p.to 3 decisione su
opposizione, doc. 34).
Pertanto, si propone la reiezione del ricorso in esame e la
conferma della decisione impugnata.” (Doc. IX)
Considerandi
2.1
Oggetto
del contendere è la questione di sapere se la Sezione del lavoro abbia a
ragione o meno negato a RI 1 il diritto al condono della restituzione della
somma di fr. 17’327.10, corrispondenti alle prestazioni dell’assicurazione
contro la disoccupazione percepite indebitamente per i mesi compresi dal 1°
febbraio al 19 agosto 2013 a causa dell’omessa dichiarazione relativa allo
svolgimento di un’attività lucrativa indipendente da parte del ricorrente nel
medesimo periodo.
2.2
L'art. 95 LADI regola la
restituzione di prestazioni.
Secondo il cpv. 1 di
questo articolo, nel tenore in vigore dal 1° aprile 2011, la domanda di
restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui
all'articolo 55 e 59 c cpv. 4.
L'art. 25 cpv. 1 LPGA
stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.
La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e
verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
La giurisprudenza federale
sviluppata in merito al condono regolato dal vecchio art. 95 LADI conserva
tutta la sua validità anche con l’entrata in vigore dell’art. 25 LPGA (cfr.
STFA C 174/04 del 27 aprile 2005; U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess 2003,
ad art. 25, n. 45).
L'art. 4 OPGA regola il
condono.
Se il beneficiario era in
buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente
o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse (cfr.
art. 4 cpv. 1 OPGA).
Determinante per il
riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di
restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).
Il condono è concesso su
domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi,
deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata
in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).
Sul condono è pronunciata
una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).
L'art. 5 OPGA definisce
cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:
" 1 La grave difficoltà ai
sensi dell’articolo 25 capoverso 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a
norma della legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari
all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) e le
spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i redditi determinanti
secondo la LPC.
2.
Per
il calcolo delle spese riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:
a. per le persone che vivono a casa:
1.
quale
importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale: l’importo massimo
secondo le categorie di cui all’articolo 3b capoverso
1.
lettera a LPC,
2.
quale
pigione di un appartamento: l’importo massimo secondo le categorie di cui
all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC;
b. per
le persone che vivono in un istituto: quale importo per le spese personali,
4800.
franchi l’anno;
c. per
tutti, quale importo forfetario per l’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie: il premio massimo per la rispettiva categoria secondo la
versione vigente dell’ordinanza del DFI3 sui premi medi cantonali dell’assicurazione delle
cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari.
3.
La
franchigia per gli immobili conformemente all’articolo 3c capoverso 1 lettera c
LPC ammonta a 75 000 franchi. Il computo della sostanza nel caso di beneficiari
di una rendita di vecchiaia che vivono in un istituto o un ospedale (art. 3 c
cpv. 1 lett. c LPC) ammonta a un decimo. Nel caso di
persone parzialmente invalide è computato solo il reddito effettivo ottenuto
dall’attività lucrativa. Non è tenuto conto di un’eventuale limitazione
cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto.
4.
Sono
computati come spese supplementari:
a. per le persone sole, 8000 franchi;
b. per i coniugi, 12 000 franchi;
c. per
gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o
dell’AI, 4000 franchi per figlio.”
Secondo la legge, dunque,
perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione, è necessario che
siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:
- l'interessato
ha percepito la prestazione indebita in buona fede;
- la restituzione gli
imporrebbe una grave difficoltà.
Quindi, qualora difetti
una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere accordato.
2.3
La buona fede presuppone che
l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta
ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata da sua
negligenza.
Per quel che concerne la
buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa, intesa come
presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che hanno
determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di
informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave.
Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o
l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve
dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STF 8C_865/2008
del 27 gennaio 2009 consid. 4; STFA del 16 giugno 2003 nella causa C., C
130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N. 38,
consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N. 14,
consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112
V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176, consid. 3c, pag. 180).
2.4
Con l'entrata in vigore della
LPGA al 1° gennaio 2003 il vecchio art. 96 LADI, che regolava l'obbligo di
informare e di annunciare, è stato abrogato.
L'art. 28 LPGA regola la
"Collaborazione nell'esecuzione".
Gli assicurati e il loro
datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all’esecuzione delle varie
leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1 LPGA).
Colui
che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le
informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le
prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).
Chi
pretende prestazioni assicurative deve autorizzare le persone e i servizi,
segnatamente il datore di lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi
ufficiali a fornire nel singolo caso tutte le informazioni, sempre che siano
necessarie per accertare il diritto a prestazioni. Queste persone e questi
servizi sono tenuti a dare le informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).
L'art. 31 LPGA regola la
"Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni".
L’avente diritto, i suoi
congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare
all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi
cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per
l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi
persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle assicurazioni sociali ha
l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che le condizioni
determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche (cfr. art.
31.
cpv. 2 LPGA).
Il dovere di informare
deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di prestazioni.
Devono essere fornite, di
conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare l'adempimento delle
condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità (cfr. STFA C 104/01
del 25 luglio 2001, consid. 2 in fine).
Secondo la giurisprudenza
federale è peraltro irrilevante se le informazioni inveritiere o incomplete
sono causali per l'erogazione delle prestazioni assicurative o del relativo
calcolo (cfr. DTF 123 V 151 consid. 1b; DLA 1993/1994 N. 3 pag. 21).
2.5
Per quanto attiene alle
obiezioni sollevate dall’assicurato in merito all’esercizio effettivo di
un’attività indipendente nel periodo febbraio - agosto 2013 che ha portato dapprima
la Sezione del lavoro a decretare la sua inidoneità al collocamento e
successivamente la Cassa di disoccupazione a formulare la richiesta di
restituzione, il TCA ricorda che i fatti in base ai quali una cassa di
disoccupazione ha preso la decisione di restituzione delle prestazioni
indebitamente riscosse non possono più essere riesaminati in occasione di una
procedura di condono dell’obbligo di restituzione (cfr. DLA 2003 N. 12 pag.
122).
In
effetti, il principio del rimborso di prestazioni percepite, dal profilo
oggettivo, indebitamente, come pure l’entità dell’importo da rimborsare viene
stabilita nella procedura di restituzione.
Nel caso concreto va
comunque sottolineato che l’assicurato, di professione architetto d’interni,
che ha lavorato presso la __________ di __________ dal 10 maggio 2011 al 25
gennaio 2013, è stato sentito da un funzionario dell’Ufficio giuridico della
Sezione del lavoro.
In quell’occasione egli ha
sottoscritto un verbale nel quale figurano in particolare le seguenti indicazioni:
" (…)
L’affiliazione all’AVS è stata effettuata dal 1° aprile 2013, la
richiesta d’iscrizione a registro di commercio dal 18 marzo 2013. Dal 9 aprile
2013.
ho pure stipulato la polizza assicurativa presso __________ per quanto
riguarda la mia attività.
Prendo visione dei documenti formanti il mio incarto, in
particolare delle fatture e delle offerte relative alla fornitura di cucine
durante il periodo da gennaio a giugno 2013 e dichiaro quanto segue.
In pratica ho ereditato il pacchetto clienti della __________ e mi
sono occupato della fornitura di cucine alla __________ di __________,
amministratori e proprietari di diversi stabili. Quindi in buona sostanza ho
proseguito l'attività iniziata con la __________, fin dalla mia iscrizione al
collocamento, tuttavia non disponevo di uno show room e svolgevo l'attività
direttamente dal mio domicilio.
Elaboravo il progetto a domicilio, contattavo i fornitori sia in
Svizzera (apparecchi), sia in __________ (cucine) ed elaboravo la relativa
offerta al committente. Seguivo in seguito il lavoro di montaggio delle cucine
e dei relativi apparecchi.
Non ho informato il consulente URC e la Cassa disoccupazione circa
l'emissione di queste fatture in quanto non credevo fosse necessario visto che
l'attività non era formalmente partita visto che lo show room non era ancora
disponibile ma l'attività la svolgevo dal mio domicilio.
Nel periodo precedente l'annullamento della mia iscrizione
confermo di avere emesso le quattro fatture prodotte dalla cassa per un
ammontare complessivo di CHF 34650.00. Mi sono comunque occupato di elaborare
altre offerte alla __________ e alla __________, società affiliata alla __________.
Il guadagno medio su questa tipologia di cucine è di circa il 20%.
Questo guadagno mi ha permesso di poter far fronte alle prime spese, in
particolare per quanto concerne l'apertura dello show room.
Con l'acquisizione dello show room ho potuto incrementare
parecchio il fatturato e pure la clientela. Non lavoro quindi solo con __________,
anche se quest'ultima rappresenta il 70% del mio fatturato. Il fatturato di
quest'anno è in particolare raddoppiato rispetto allo scorso anno.
Per poter allestire lo show room ho investito un importo di ca CHF
40000.00
Preciso che fino ad agosto 2013 non avevo trovato ancora dei
locali adeguati con un prezzo equo, anche se la ricerca dello stesso era
iniziata fin dalla cessazione dell'attività presso la ditta Ev__________.
Preciso che non ero azionista della società, ma ero l'unico
dipendente. Gli azionisti erano due cittadini domiciliati a __________, i
signori __________ e __________.
Per quanto concerne le ricerche di lavoro preciso che, come
richiesto dal consulente URC, ho effettuato le mie ricerche di lavoro fino a
maggio 2013.” (Doc. 22)
Con decisione del 27
aprile 2015, cresciuta incontestata in giudicato, la Sezione del lavoro ha poi
dichiarato l’assicurato inidoneo al collocamento, argomentando:
" (…)
Nel caso concreto visti i passi intrapresi e considerato che fin
dalla sua iscrizione al collocamento, avvenuta il 1° febbraio 2013,
l’assicurato era già attivo con la propria attività indipendente nel settore
della fornitura di cucine, ancora prima dell’apertura dello show room, non può
essere ritenuto disponibile per il mercato del lavoro alle condizioni normalmente
richieste da un datore di lavoro durante il periodo dal 1° febbraio 2013 al 19
agosto 2013.” (Doc. 25)
La Cassa cantonale di
disoccupazione, il 29 aprile 2015, con decisione cresciuta incontestata in
giudicato, ha chiesto la restituzione di fr. 17'327.10, pari alle indennità di
disoccupazione indebitamente versate nel periodo febbraio - agosto 2013 (cfr.
doc. 26).
Dalla documentazione agli
atti emerge che sui formulari “indicazione della persona assicurata” relativi
al periodo gennaio - agosto l’assicurato ha risposto “no” alla domanda n° 2 “Ha
esercitato un’attività indipendente?” salvo che per il periodo 19 - 31 agosto
2013.
(cfr. doc. 3).
In realtà egli ha
esercitato un’attività indipendente, e avrebbe pertanto dovuto rispondere
positivamente al quesito posto nel formulario.
Questo comportamento
costituisce una grave negligenza che, per costante giurisprudenza, esclude la
buona fede quale presupposto del condono (cfr. STCA 38.2012.64 del 21 gennaio
2013; STCA 38.2011.92 del 18 aprile 2012, STCA 38.2008.29 del 9 dicembre 2008;
STCA 38.2007.2 del 21 marzo 2007).
L’Alta
Corte, in una sentenza C 103/06 del 2 ottobre 2006, ha peraltro ribadito che
per negare la buona fede non è necessario un comportamento doloso, né
fraudolento.
La decisione su
opposizione del 23 maggio 2016 deve così essere confermata, tanto più che il
consulente del personale __________ ha attestato di non essere stato informato
dall’assicurato di avere iniziato un’attività lucrativa già dal 1° febbraio
2013.
(cfr. doc. 23) e neppure il segretario __________ dell’Ufficio delle misure
attive sapeva che quando l’assicurato è stato posto al beneficio di indennità
speciali per la fase di progettazione dal 6 maggio al 30 giugno 2013 (cfr. art.
71.
a seg. LADI; STCA 38.2014.29 del 3 settembre 2014; STCA 38.2012.47-48 del 3
ottobre 2013), il ricorrente aveva in realtà già iniziato la sua attività
indipendente (cfr. doc. 24).
In tale contesto è
comunque utile evidenziare che il Tribunale federale, in una sentenza C 288/06
del 27 marzo 2007, ha stabilito, nel caso di un assicurato sospeso per 20
giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione per avere violato il
proprio obbligo di informare e annunciare, che era irrilevante che lo stesso
avesse informato il consulente del personale presso l’URC in merito al guadagno
intermedio conseguito. In effetti la menzione dell’attività svolta a un organo
incompetente non esonerava l’assicurato dal dovere di informare la competente
cassa di disoccupazione (cfr. al riguardo cfr. anche DLA 2006 N. 5 pag. 69).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti