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Decisione

38.2016.40

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 novembre 2016Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

1.5. Il 22 luglio 2016 l’Ufficio

controllo abitanti della Città di __________ ha comunicato al TCA che RI 1 è

partito per __________ (__________) il 6 luglio 2016 (cfr. doc. VI).

1.6. L’8 agosto 2016 l’assicurato

ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:

" (…)

In primo luogo vorrei precisare come da allegato dell'Ufficio

delle Misure Attive che il consulente dell'Urc ha sempre seguito passo dopo

passo la procedura per la domanda di poter avviare un'attività indipendente.

La decisione in merito era stata presa dal sottoscritto ed in

comune accordo con il consulente, in quanto l'indennità di disoccupazione non

copriva il fabbisogno minimo familiare.

Sempre in accordo con il consulente Urc, ho iniziato l'attività

parzialmente, ovvero alcuni preventivi e 3 fatture, esclusivamente su richiesta

di Avs e __________ per poter completare l'iscrizione ad esse e non sapendo

certamente che avrebbero annullato il diritto di disoccupazione non avendo

altri mezzi di sostentamento.

Mi furono concesse 40 indennità speciali ad integrazione e

mai ricevute e quando l'attività fu realmente pronta per iniziare ho comunicato

al consulente dell'inizio attività.

Ne consegue che ho rispettato le indicazioni del consulente Urc e

le procedure __________ ed Avs e certamente non ho cercato di sottrarre fondi

non dovuti, anzi, l'attività in pratica è stata esclusivamente finanziata in

modo personale, ovvero da famigliari e in minima parte dalle risorse ottenute

tramite alcuni piccoli lavori.

La domanda di condono fu presentata perchè ho smarrito la prima

comunicazione in merito ed essendo troppo tardi per presentare ricorso fui

costretto a richiedere il condono oltre al fatto che non avevo comunque i fondi

necessari essendo tornato prima in disoccupazione e successivamente al sostegno

sociale.” (Doc. VII)

Egli ha allegato una

decisione dell’Ufficio delle misure attive (UMA) del 6 maggio 2013 con la quale

è stata accolta la domanda di indennità giornaliere speciali inoltrata il 9

aprile 2013 e gli vengono concesse 40 indennità giornaliere nel periodo dal 6

maggio al 30 giugno 2013 per la fase di pianificazione del progetto (cfr. doc.

B).

1.7. Al riguardo la Sezione del

lavoro il 17 agosto 2016 ha formulato le seguenti osservazioni:

" (…)

Si contesta che il signor RI 1 abbia informato tempestivamente il

proprio consulente del personale in merito all'esercizio della sua attività

indipendente.

Come esposto al punto 3 della decisione su opposizione qui

impugnata (doc. 34), il ricorrente, nei confronti del consulente, ha parlato

tutt'al più in termini di progettazione e non di svolgimento di un'attività

indipendente.

A prescindere da eventuali procedure della __________

rispettivamente AVS, peraltro non sostanziate dal ricorrente, si ribadisce come

in ogni caso sia determinante il fatto che l'interessato non ha indicato

l'attività indipendente svolta durante il periodo in questione nei rispettivi

IPA e che l'omissione in questione deve essere ritenuta una negligenza grave

che esclude il riconoscimento della buona fede (cfr. p.to 3 decisione su

opposizione, doc. 34).

Pertanto, si propone la reiezione del ricorso in esame e la

conferma della decisione impugnata.” (Doc. IX)

Considerandi

2.1

Oggetto

del contendere è la questione di sapere se la Sezione del lavoro abbia a

ragione o meno negato a RI 1 il diritto al condono della restituzione della

somma di fr. 17’327.10, corrispondenti alle prestazioni dell’assicurazione

contro la disoccupazione percepite indebitamente per i mesi compresi dal 1°

febbraio al 19 agosto 2013 a causa dell’omessa dichiarazione relativa allo

svolgimento di un’attività lucrativa indipendente da parte del ricorrente nel

medesimo periodo.

2.2

L'art. 95 LADI regola la

restituzione di prestazioni.

Secondo il cpv. 1 di

questo articolo, nel tenore in vigore dal 1° aprile 2011, la domanda di

restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui

all'articolo 55 e 59 c cpv. 4.

L'art. 25 cpv. 1 LPGA

stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.

La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e

verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

La giurisprudenza federale

sviluppata in merito al condono regolato dal vecchio art. 95 LADI conserva

tutta la sua validità anche con l’entrata in vigore dell’art. 25 LPGA (cfr.

STFA C 174/04 del 27 aprile 2005; U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess 2003,

ad art. 25, n. 45).

L'art. 4 OPGA regola il

condono.

Se il beneficiario era in

buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente

o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse (cfr.

art. 4 cpv. 1 OPGA).

Determinante per il

riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di

restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).

Il condono è concesso su

domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi,

deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata

in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).

Sul condono è pronunciata

una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).

L'art. 5 OPGA definisce

cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:

" 1 La grave difficoltà ai

sensi dell’articolo 25 capoverso 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a

norma della legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari

all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) e le

spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i redditi determinanti

secondo la LPC.

2.

Per

il calcolo delle spese riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:

a. per le persone che vivono a casa:

1.

quale

importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale: l’importo massimo

secondo le categorie di cui all’articolo 3b capoverso

1.

lettera a LPC,

2.

quale

pigione di un appartamento: l’importo massimo secondo le categorie di cui

all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC;

b. per

le persone che vivono in un istituto: quale importo per le spese personali,

4800.

franchi l’anno;

c. per

tutti, quale importo forfetario per l’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie: il premio massimo per la rispettiva categoria secondo la

versione vigente dell’ordinanza del DFI3 sui premi medi cantonali dell’assicurazione delle

cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari.

3.

La

franchigia per gli immobili conformemente all’articolo 3c capoverso 1 lettera c

LPC ammonta a 75 000 franchi. Il computo della sostanza nel caso di beneficiari

di una rendita di vecchiaia che vivono in un istituto o un ospedale (art. 3 c

cpv. 1 lett. c LPC) ammonta a un decimo. Nel caso di

persone parzialmente invalide è computato solo il reddito effettivo ottenuto

dall’attività lucrativa. Non è tenuto conto di un’eventuale limitazione

cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto.

4.

Sono

computati come spese supplementari:

a. per le persone sole, 8000 franchi;

b. per i coniugi, 12 000 franchi;

c. per

gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o

dell’AI, 4000 franchi per figlio.”

Secondo la legge, dunque,

perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione, è necessario che

siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:

- l'interessato

ha percepito la prestazione indebita in buona fede;

- la restituzione gli

imporrebbe una grave difficoltà.

Quindi, qualora difetti

una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere accordato.

2.3

La buona fede presuppone che

l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta

ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata da sua

negligenza.

Per quel che concerne la

buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa, intesa come

presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che hanno

determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di

informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave.

Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o

l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve

dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STF 8C_865/2008

del 27 gennaio 2009 consid. 4; STFA del 16 giugno 2003 nella causa C., C

130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N. 38,

consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N. 14,

consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112

V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176, consid. 3c, pag. 180).

2.4

Con l'entrata in vigore della

LPGA al 1° gennaio 2003 il vecchio art. 96 LADI, che regolava l'obbligo di

informare e di annunciare, è stato abrogato.

L'art. 28 LPGA regola la

"Collaborazione nell'esecuzione".

Gli assicurati e il loro

datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all’esecuzione delle varie

leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1 LPGA).

Colui

che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le

informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le

prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).

Chi

pretende prestazioni assicurative deve autorizzare le persone e i servizi,

segnatamente il datore di lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi

ufficiali a fornire nel singolo caso tutte le informazioni, sempre che siano

necessarie per accertare il diritto a prestazioni. Queste persone e questi

servizi sono tenuti a dare le informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).

L'art. 31 LPGA regola la

"Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni".

L’avente diritto, i suoi

congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare

all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi

cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per

l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi

persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle assicurazioni sociali ha

l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che le condizioni

determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche (cfr. art.

31.

cpv. 2 LPGA).

Il dovere di informare

deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di prestazioni.

Devono essere fornite, di

conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare l'adempimento delle

condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità (cfr. STFA C 104/01

del 25 luglio 2001, consid. 2 in fine).

Secondo la giurisprudenza

federale è peraltro irrilevante se le informazioni inveritiere o incomplete

sono causali per l'erogazione delle prestazioni assicurative o del relativo

calcolo (cfr. DTF 123 V 151 consid. 1b; DLA 1993/1994 N. 3 pag. 21).

2.5

Per quanto attiene alle

obiezioni sollevate dall’assicurato in merito all’esercizio effettivo di

un’attività indipendente nel periodo febbraio - agosto 2013 che ha portato dapprima

la Sezione del lavoro a decretare la sua inidoneità al collocamento e

successivamente la Cassa di disoccupazione a formulare la richiesta di

restituzione, il TCA ricorda che i fatti in base ai quali una cassa di

disoccupazione ha preso la decisione di restituzione delle prestazioni

indebitamente riscosse non possono più essere riesaminati in occasione di una

procedura di condono dell’obbligo di restituzione (cfr. DLA 2003 N. 12 pag.

122).

In

effetti, il principio del rimborso di prestazioni percepite, dal profilo

oggettivo, indebitamente, come pure l’entità dell’importo da rimborsare viene

stabilita nella procedura di restituzione.

Nel caso concreto va

comunque sottolineato che l’assicurato, di professione architetto d’interni,

che ha lavorato presso la __________ di __________ dal 10 maggio 2011 al 25

gennaio 2013, è stato sentito da un funzionario dell’Ufficio giuridico della

Sezione del lavoro.

In quell’occasione egli ha

sottoscritto un verbale nel quale figurano in particolare le seguenti indicazioni:

" (…)

L’affiliazione all’AVS è stata effettuata dal 1° aprile 2013, la

richiesta d’iscrizione a registro di commercio dal 18 marzo 2013. Dal 9 aprile

2013.

ho pure stipulato la polizza assicurativa presso __________ per quanto

riguarda la mia attività.

Prendo visione dei documenti formanti il mio incarto, in

particolare delle fatture e delle offerte relative alla fornitura di cucine

durante il periodo da gennaio a giugno 2013 e dichiaro quanto segue.

In pratica ho ereditato il pacchetto clienti della __________ e mi

sono occupato della fornitura di cucine alla __________ di __________,

amministratori e proprietari di diversi stabili. Quindi in buona sostanza ho

proseguito l'attività iniziata con la __________, fin dalla mia iscrizione al

collocamento, tuttavia non disponevo di uno show room e svolgevo l'attività

direttamente dal mio domicilio.

Elaboravo il progetto a domicilio, contattavo i fornitori sia in

Svizzera (apparecchi), sia in __________ (cucine) ed elaboravo la relativa

offerta al committente. Seguivo in seguito il lavoro di montaggio delle cucine

e dei relativi apparecchi.

Non ho informato il consulente URC e la Cassa disoccupazione circa

l'emissione di queste fatture in quanto non credevo fosse necessario visto che

l'attività non era formalmente partita visto che lo show room non era ancora

disponibile ma l'attività la svolgevo dal mio domicilio.

Nel periodo precedente l'annullamento della mia iscrizione

confermo di avere emesso le quattro fatture prodotte dalla cassa per un

ammontare complessivo di CHF 34650.00. Mi sono comunque occupato di elaborare

altre offerte alla __________ e alla __________, società affiliata alla __________.

Il guadagno medio su questa tipologia di cucine è di circa il 20%.

Questo guadagno mi ha permesso di poter far fronte alle prime spese, in

particolare per quanto concerne l'apertura dello show room.

Con l'acquisizione dello show room ho potuto incrementare

parecchio il fatturato e pure la clientela. Non lavoro quindi solo con __________,

anche se quest'ultima rappresenta il 70% del mio fatturato. Il fatturato di

quest'anno è in particolare raddoppiato rispetto allo scorso anno.

Per poter allestire lo show room ho investito un importo di ca CHF

40000.00

Preciso che fino ad agosto 2013 non avevo trovato ancora dei

locali adeguati con un prezzo equo, anche se la ricerca dello stesso era

iniziata fin dalla cessazione dell'attività presso la ditta Ev__________.

Preciso che non ero azionista della società, ma ero l'unico

dipendente. Gli azionisti erano due cittadini domiciliati a __________, i

signori __________ e __________.

Per quanto concerne le ricerche di lavoro preciso che, come

richiesto dal consulente URC, ho effettuato le mie ricerche di lavoro fino a

maggio 2013.” (Doc. 22)

Con decisione del 27

aprile 2015, cresciuta incontestata in giudicato, la Sezione del lavoro ha poi

dichiarato l’assicurato inidoneo al collocamento, argomentando:

" (…)

Nel caso concreto visti i passi intrapresi e considerato che fin

dalla sua iscrizione al collocamento, avvenuta il 1° febbraio 2013,

l’assicurato era già attivo con la propria attività indipendente nel settore

della fornitura di cucine, ancora prima dell’apertura dello show room, non può

essere ritenuto disponibile per il mercato del lavoro alle condizioni normalmente

richieste da un datore di lavoro durante il periodo dal 1° febbraio 2013 al 19

agosto 2013.” (Doc. 25)

La Cassa cantonale di

disoccupazione, il 29 aprile 2015, con decisione cresciuta incontestata in

giudicato, ha chiesto la restituzione di fr. 17'327.10, pari alle indennità di

disoccupazione indebitamente versate nel periodo febbraio - agosto 2013 (cfr.

doc. 26).

Dalla documentazione agli

atti emerge che sui formulari “indicazione della persona assicurata” relativi

al periodo gennaio - agosto l’assicurato ha risposto “no” alla domanda n° 2 “Ha

esercitato un’attività indipendente?” salvo che per il periodo 19 - 31 agosto

2013.

(cfr. doc. 3).

In realtà egli ha

esercitato un’attività indipendente, e avrebbe pertanto dovuto rispondere

positivamente al quesito posto nel formulario.

Questo comportamento

costituisce una grave negligenza che, per costante giurisprudenza, esclude la

buona fede quale presupposto del condono (cfr. STCA 38.2012.64 del 21 gennaio

2013; STCA 38.2011.92 del 18 aprile 2012, STCA 38.2008.29 del 9 dicembre 2008;

STCA 38.2007.2 del 21 marzo 2007).

L’Alta

Corte, in una sentenza C 103/06 del 2 ottobre 2006, ha peraltro ribadito che

per negare la buona fede non è necessario un comportamento doloso, né

fraudolento.

La decisione su

opposizione del 23 maggio 2016 deve così essere confermata, tanto più che il

consulente del personale __________ ha attestato di non essere stato informato

dall’assicurato di avere iniziato un’attività lucrativa già dal 1° febbraio

2013.

(cfr. doc. 23) e neppure il segretario __________ dell’Ufficio delle misure

attive sapeva che quando l’assicurato è stato posto al beneficio di indennità

speciali per la fase di progettazione dal 6 maggio al 30 giugno 2013 (cfr. art.

71.

a seg. LADI; STCA 38.2014.29 del 3 settembre 2014; STCA 38.2012.47-48 del 3

ottobre 2013), il ricorrente aveva in realtà già iniziato la sua attività

indipendente (cfr. doc. 24).

In tale contesto è

comunque utile evidenziare che il Tribunale federale, in una sentenza C 288/06

del 27 marzo 2007, ha stabilito, nel caso di un assicurato sospeso per 20

giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione per avere violato il

proprio obbligo di informare e annunciare, che era irrilevante che lo stesso

avesse informato il consulente del personale presso l’URC in merito al guadagno

intermedio conseguito. In effetti la menzione dell’attività svolta a un organo

incompetente non esonerava l’assicurato dal dovere di informare la competente

cassa di disoccupazione (cfr. al riguardo cfr. anche DLA 2006 N. 5 pag. 69).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti