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38.2016.44

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 novembre 2016Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

I disposti afferenti

all’indennità di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non contemplano una norma

corrispondente.

Ciò non comporta,

tuttavia, in caso di disoccupazione, il riconoscimento automatico del diritto

alle relative indennità al coniuge del datore di lavoro, alle persone che hanno

una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e ai loro coniugi.

Con decisione pubblicata

in DTF 123 V 234 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha infatti

esteso l’applicabilità dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI all’assegnazione

dell’indennità di disoccupazione (cfr. STF C 292/05 del 16 febbraio 2007

consid. 3) e ha stabilito, in particolare, che il lavoratore in posizione

professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto

all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società

anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della

ditta.

Nelle sentenze pubblicate

in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130, e in

SVR 1997 ALV Nr. 101, il TFA ha, inoltre, deciso che un dipendente membro del

consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art. 716a-716b

del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai sensi

dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.

Per un membro del

consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è pertanto escluso

senza che sia necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui

esercitate all'interno della società (cfr. STFA C 160/05 del 24 gennaio 2006; STFA

C 102/04 del 15 giugno 2005).

Questa giurisprudenza è

stata confermata in una sentenza 8C_279/2010 del 8 giugno 2010 nella quale il

Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

Il primo giudice ha infine correttamente precisato che per

stabilire se un impiegato possa esercitare un influsso considerevole ai sensi

dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (e, quindi, dell'art. 51 cpv. 2 LADI), deve

essere esaminato di quali poteri decisionali egli disponga concretamente sulla

base della struttura aziendale interna, non essendo per contro determinanti i

soli criteri formali. Segnatamente, non è ammissibile negare, in modo generico,

il diritto alle indennità a lavoratori esercitanti mansioni dirigenziali per il

solo fatto che essi detengono una procura o un altro mandato commerciale e sono

iscritti nel registro di commercio. D'altro canto però, possono di principio

vedersi rifiutare le prestazioni anche salariati che non fruiscono formalmente

di un diritto di firma e non figurano a registro di commercio, ma che in realtà

partecipano in modo decisivo alla formazione della volontà sociale (DTF

120 V 525 consid. 3b e riferimenti).

Da questa regola la giurisprudenza ha escluso solo i membri del

consiglio d'amministrazione che collaborano nell'azienda, per il motivo che la

legge conferisce a tale organo esecutivo attribuzioni, in parte inalienabili,

che per definizione comportano la facoltà di influire in modo diretto sulle

decisioni del datore di lavoro, foss'anche solo nella forma della suprema

direzione o dell'alta vigilanza sugli incaricati della gestione (art. 716-716b

CO). Di conseguenza, l'appartenenza di un salariato al consiglio

d'amministrazione è una circostanza che lo esclude automaticamente, giusta

l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, dal diritto all'indennità per lavoro ridotto (e,

quindi, anche d'insolvenza), senza che nemmeno occorra esperire ulteriori

accertamenti ai sensi della dianzi citata giurisprudenza in DTF

120 V 525 con riferimento alla concreta posizione dell'interessato in seno

all'azienda (DTF

122 V 273 consid. 3; DLA 2004 no. 21 pag. 198 consid. 3.2 [C 113/03]).

3.

Come già rilevato dal primo giudice, nella fattispecie in esame è

pacifico che la ricorrente ha ricoperto, dal 3 dicembre 2007 al 6 maggio 2008,

la carica di membro del consiglio di amministrazione della A.________ SA. Ne

discende che deve essere esclusa, giusta l'art. 51 cpv. 2 LADI e la

giurisprudenza menzionata, dalle chieste prestazioni, di modo che a ragione la

precedente istanza ha confermato il provvedimento amministrativo di diniego.

(…)"

Essa è stata ribadita in

una sentenza 8C_172/2013 del 23 gennaio 2014.

Lo scopo

della giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non è unicamente quello di

sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il rischio

di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in

favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a

quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr. STF

8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 4.3.; STF C 292/05 del 16 febbraio 2007

consid. 3; DLA 2003 N. 22 pag. 240).

Questi principi

sono stati riconfermati in una sentenza 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016, nella

quale il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

4.2. Dans

plusieurs arrêts (en dernier lieu l'arrêt 8C_295/2014 du 7 avril 2015 consid.

4), le Tribunal fédéral a rappelé les motifs qui ont présidé au développement

de cette jurisprudence. Pour des raisons de conflits d'intérêts évidents, la

loi exclut du cercle des bénéficiaires de l'indemnité en cas de réduction de

travail les personnes qui occupent dans l'entreprise une position dirigeante

leur permettant de déterminer elles-mêmes l'ampleur de la diminution de leur

activité (cf. art. 31 al. 3 let. c LACI [RS 837.0]). Il en va de même des

conjoints de ces personnes qui travaillent dans l'entreprise. Dans l'arrêt ATF 123 V 234, le Tribunal fédéral a identifié un risque de contournement de

cette clause d'exclusion lorsque dans un contexte économique difficile, ces

mêmes personnes procèdent à leur propre licenciement et revendiquent

l'indemnité de chômage tout en conservant leurs liens avec l'entreprise. Dans

une telle configuration, en effet, il est toujours possible pour elles de se

faire réengager dans l'entreprise ultérieurement et d'en reprendre les activités

dans le cadre de son but social. La même chose vaut pour le conjoint de la

personne qui se trouve dans une position assimilable à un employeur lorsque,

bien que licencié par ladite entreprise, il conserve des liens avec celle-ci au

travers de sa situation de conjoint d'un dirigeant d'entreprise. Cette

possibilité d'un réengagement dans l'entreprise - même si elle est seulement

hypothétique et qu'elle découle d'une pure situation de fait - justifie la

négation du droit à l'indemnité de chômage. Ce droit peut toutefois être

reconnu lorsque le dirigeant démontre qu'il a coupé tous les liens qu'il

entretenait avec l'entreprise (en raison de la fermeture de celle-ci ou en cas

de démission de la fonction dirigeante) ou, s'agissant du conjoint licencié, lorsque

celui-ci a travaillé dans une autre entreprise que celle dans laquelle son mari

ou sa femme occupe une position assimilable à un employeur. Bien que cette

jurisprudence puisse paraître très sévère, il y a lieu de garder à l'esprit que

l'assurance-chômage n'a pas pour vocation à indemniser la perte ou les

fluctuations de gain liées à une activité indépendante mais uniquement la perte

de travail, déterminable et contrôlable, du travailleur ayant un simple statut

de salarié qui, à la différence de celui occupant une position décisionnelle,

n'a pas le pouvoir d'influencer la perte de travail qu'il subit et pour

laquelle il demande l'indemnité de chômage (sur l'ensemble de cette

problématique, voir BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage,

2014, ad art. 10 n° 18 ss; également du même auteur, Droit à l'indemnité de

chômage des personnes occupant une position assimilable à celle d'un employeur,

in DTA 2013 n° 1, p. 1-12).

5.

En résumé, les premiers juges ont retenu que rien

au dossier ne laissait supposer qu'une fermeture de C.________ AG était

envisagée. En outre, la conjointe du recourant était toujours inscrite au

registre du commerce en tant que présidente du conseil d'administration de la

société. Par conséquent, cette dernière occupait toujours une fonction

dirigeante auprès de la société qui continuait d'exister. L'épouse du recourant

était donc à même de le réengager ou, du moins, d'influencer une décision dans

ce sens, de sorte qu'un risque d'abus ne pouvait être exclu au sens de la

jurisprudence précitée. Par ailleurs, le recourant n'avait pas conclu de

contrat de travail avec une autre société depuis la résiliation de ses rapports

de travail. Par conséquent, la demande d'indemnités de l'assurance-chômage

faisait suite à celle-ci et l'on ne pouvait retenir une rupture des liens entre

le recourant et la société au sein de laquelle son épouse occupait une position

assimilable à celle d'un employeur. De ce fait, un risque de contournement de

la clause d'exclusion de l'art. 31 al. 3 let. c LACI et de la jurisprudence y

relative ne pouvait être écarté au regard des circonstances du cas d'espèce.

6.

En l'occurrence, les moyens soulevés par le

recourant ne justifient pas que l'on s'écarte de la solution retenue par les

juges cantonaux, qui correspond à la jurisprudence claire et constante du

Tribunal fédéral. Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'est pas

décisif que son épouse ne soit pas actionnaire majoritaire de la société ou

qu'elle n'ait pas participé, pour des raisons d'incapacité de travail, à la

séance du conseil d'administration au cours de laquelle le licenciement du

recourant a été décidé. De même, le fait que la société aurait engagé un autre

personne pour remplacer le recourant au début août 2015 n'est pas non plus

déterminant. En sa qualité de présidente du conseil d'administration de la

société C.________ AG toujours active, B.________ a gardé à tout moment la

faculté de réengager son mari. (…)"

2.2. Nella presente fattispecie

emerge dagli atti che RI 1, nato nel 1954, di professione pilota d’aerei di

linea, si è iscritto per il collocamento dal 1° marzo 2016 dopo avere lavorato

da ultimo per la compagnia aerea __________ dal 2005 (cfr. doc. C) al 2016.

Egli è stato licenziato il

27 dicembre 2015 per il 29 febbraio 2016 a “causa di prestazioni non adeguate”

(cfr. “domanda d’indennità di disoccupazione” e “attestato del datore di

lavoro”).

Nel periodo 1° gennaio

2011 – 29 febbraio 2016 l’assicurato è stato attivo presso __________, ma

formalmente dipendente dalla ditta __________ (cfr. doc. F in particolare punto

12: “Einsatzort nach Einsatzplan __________”).

La __________ è una

società, creata nel 2006, della quale socio gerente con firma individuale è la

moglie dell’assicurato. La società fino al 2012 aveva il seguente scopo:

" (…)

L'esercizio dell'attività d'impresa di

pulizia e sgombero, può svolgere servizi di custodia e di manutenzione di case,

nonché comperare e vendere prodotti alimentari; può mettere a disposizione di

terzi il proprio personale di fiducia per qualsiasi tipo di attività per posti

fissi, temporanei e a tempo parziale; può partecipare a tutti gli affari o

concludere contratti che siano adatti a favorire lo scopo della società o che

siano in rapporto con essi; può detenere, acquistare e vendere partecipazioni e

quote di ogni tipo di società ed impresa. (…)”

(doc. E)

Il 18 luglio 2012 lo scopo

della società è stato così modificato:

" (…)

Esercizio dell'attività d'impresa di

pulizia e sgombero; servizi di custodia e di manutenzione di case in generale;

compravendita di prodotti alimentari di ogni genere; gestione e fornitura di

prestazioni attinenti alla navigazione aerea e in particolare l'assunzione di

personale di volo. La società può mettere a disposizione di terzi il proprio

personale per qualsiasi tipo di attività commerciale e non commerciale, per

posti fissi, temporanei e a tempo parziale. Essa può inoltre partecipare a

tutti gli affari o concludere contratti che siano adatti a favorire lo scopo

della società o che siano direttamente o indirettamente in rapporto con essi;

può detenere, acquistare e vendere partecipazioni e quote di ogni tipo di

società e impresa in Svizzera e all'estero; può aprire succursali in Svizzera e

all'estero. (…)” (doc. E)

Infine, una nuova modifica

ha avuto luogo il 22 giugno 2016:

" (…)

Esercizio dell'attività d'impresa di pulizia e sgombero; servizi

di custodia e di manutenzione di case in generale; compravendita di prodotti

alimentari di ogni genere. La società può partecipare a tutti gli affari o concludere

contratti che siano adatti a favorire lo scopo della società o che siano

direttamente o indirettamente in rapporto con essi; può detenere, acquistare e

vendere partecipazioni e quote di ogni tipo di società e impresa in Svizzera e

all'estero; può aprire succursali in Svizzera e all'estero.” (doc. E)

Dagli atti risulta inoltre

che la ditta __________ ha sottoscritto un contratto con la ditta __________

(cfr. doc. D), come ditta prestanome, la quale ha funto da intermediaria con la

__________. Nell’opposizione del 17 marzo 2016 contro la decisione negativa del

16 marzo 2016 (cfr. doc. 16), l’assicurato ha così riassunto le ragioni di

questa particolare costruzione contrattuale:

" (…)

E' vero che il mio contratto di lavoro era con la "__________.",

ditta della mia moglie. In pratica non svolgevo mai un lavoro in quella Sagl.

nel senso che; il mio campo di lavoro; come pilota comandante, era di eseguire

voli di linea per la compagnia __________.

Nel 2011, già volando per __________ dal 2005, ho dovuto cambiare

da un contratto __________ a un contratto di __________. Così, non essendo in

regola con la legislazione Svizzera, avendo mio punto di riferimento qui in

Ticino con più di 129 giorni annuali, vuol dire abitare – Famiglia, tempo

libero eccetera.

Dopo lunghe ricerche, assieme all’ufficio AVS e il Dipartimento

giuridico delle Imposte del Cantone Ticino a Bellinzona, è stata trovata la

soluzione di integrarmi in una ditta con sede in svizzera. Quella ditta poi

stipulava il contratto con la __________, e la __________ come __________ a suo

turno ha un contratto con la compagnia aerea __________.

Come esisteva già la ditta __________, essa era la più vicina di

stipulare un contratto di lavoro con la submenzionata ditta. Chiaramente avrei

potuto fare quel contratto con qualsiasi ditta che non ha niente da fare con

me. Ma era il più logico e semplice da fare (non essere informato dalle

possibile conseguenze da andare incontro, come si vede adesso). (…)” (Doc. 15)

Il 12 aprile 2016 RI 1 è

stato sentito dalla Cassa. In quell’occasione è stato allestito un verbale del

seguente tenore:

" (…)

Volevo specificare un paio di cose in merito alla sua lettera,

probabilmente ci sono stati dei "malintesi".

In primo luogo voglio dire che __________ non mi ha imposto nulla,

è stata una mia scelta di mettermi in regola per la legislazione Svizzera o

meglio, quando sono stato assunto da __________ era il 2005 e avevo un

contratto direttamente con la loro sede a __________, ho subito capito che i

contributi e queste cose non venivano riversati alla Svizzera e dunque volevo

rendere il mio contratto regolare anche per il paese dove vivevo, mi hanno

allora offerto un contratto tramite __________; lo stesso però era stipulato

quale indipendente, anche in questo caso non ero assicurato nel modo corretto

(Assicurazione infortuni, trattenute di legge ecc...); a questo punto mi sono

informato per sapere come potevo muovermi per pagare regolarmente i contributi

di legge e assicurarmi nel modo corretto; __________ mi ha costretto (vd.

lettera allegata) a farmi integrare in una ditte a garanzia limitata.

A questo punto, visto che la ditta di mia moglie era già

costituita e attiva, abbiamo unicamente cambiato lo scopo societario e così la

soluzione è stata la più veloce e semplice da applicare.

1. Si, vi è

un contratto di prestito tra __________ e __________, chiaramente ci sarà anche

un contratto tra __________ e __________ ma io non posso esserne in possesso;

Considerandi

2.

I

contatti avuti con i vari uffici (AVS, ecc...) sono stati tutti orali per

telefono;

3.

Ho usato

solamente un termine errato, intendevo dire che ho lavorato per __________ ma

come pilota;

4.

Si, gli

stipendi mi venivano versati su un conto, ho portato la comprova.” (Doc. 7)

Il 29 aprile 2016 __________,

capo gruppo dell’Ufficio delle prestazioni della CO 1 si è rivolta alla SECO

ponendo i seguenti quesiti:

" (…)

· Vista la particolarità della fattispecie è

possibile stabilire che al momento attuale l'assicurato non può più svolgere

tale attività e per questo motivo, anche se la ditta per la quale

"lavorava" era delle moglie, può essere riconosciuto il diritto alle

indennità?

· Per poter riconoscere il diritto, va

richiesto all'assicurato di modificare nuovamente lo scopo societario della __________?

· Nel caso affermativo, il diritto andrebbe

riconosciuto solamente in seguito alla modifica?” (Doc. 12)

Il 10 maggio 2016 la

giurista della SECO, __________, ha così risposta:

" (…)

Un assicurato con una posizione analoga a quella di un datore di

lavoro ha diritto all'ID soltanto se ha lasciato definitivamente l'azienda o se

ha cessato definitivamente di occupare tale posi-zione. Ciò deve poter essere

dimostrato in base a criteri chiari che non lasciano sussistere alcun dubbio.

La disdetta dei rapporti di lavoro non permette di concludere che l'assicurato

non occupa più una posizione analoga a quella di un datore di lavoro (cfr.

Prassi LADI ID B25). Anche se perde il proprio impiego nell'azienda della

moglie, il marito non ha diritto all'ID in quanto la moglie può influenzare

considerevolmente l'andamento degli affari dell'azienda e riassumerlo in

qualsiasi momento (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C

150/04 del 7 dicembre 2004). La giurisprudenza relativa alle persone che

occupano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro non intende solamente

limitare gli abusi comprovati ma già il rischio di abuso inerente al versamento

di ID a tali persone (cfr. DTF 123 V 234).

Nella fattispecie, il cambiamento dello scopo non esclude la possibilità

della moglie dell'interessato di influenzare in modo significativo le decisioni

della ditta e quindi di riassumere l'assicurato in qualsiasi momento, anche

come semplice dipendente, e di modificare nuovamente lo scopo della società

quando vuole. Di conseguenza sussiste il rischio di un abuso e l'assicurato

deve essere escluso dal diritto all'indennità di disoccupazione.” (Doc. 2)

Chiamato ora a

pronunciarsi, questo Tribunale, ritiene che vista l’estrema particolarità del

caso (assicurato di 62 anni che ha sempre svolto l’attività di pilota d’aerei,

assunzione presso la società della moglie attiva in un settore – quello delle pulizie

– del tutto differente esclusivamente per comodità, anziché creare una nuova

società), il rischio di abuso non esista più dal momento in cui lo scopo della

società è stato modificato nel giugno 2016 eliminando quello di “gestione e

fornitura di prestazioni attinenti alla navigazione aerea e in particolare

l’assunzione di personale di volo”). Sul tema STCA 38.2015.28 del 7 luglio

2015; STCA 38.2006.22 del 24 luglio 2006; STCA 38.2006.29 del 1° febbraio 2007.

Infatti, come giustamente

rilevato nel ricorso, la moglie, quale titolare di __________, non potrebbe

riassumere il marito “senza la sua contestuale riassunzione quale pilota presso

un’altra Compagnia”.

L’assicurato, in sede di

opposizione, ha peraltro dichiarato che “dopo lunghe ricerche, assieme

all’ufficio AVS e il Dipartimento giuridico delle Imposte del Cantone Ticino a

Bellinzona, è stata trovata la soluzione di integrarmi in una ditta con sede in

Svizzera.” (cfr. doc. 15).

La rappresentante

dell’assicurato ha poi sottolineato che RI 1 sta concretamente cercando

un’occupazione quale pilota “come peraltro a conoscenza dalla Cassa CO 1” (cfr.

consid. 1.2 e Doc. I pag. 4: “Il suo impiego in forze a __________ è terminato

ed egli ha già intrapreso le ricerche in vista di una nuova assunzione quale

pilota a tempo pieno presso un’altra compagnia di volo”). Queste

affermazioni non sono state contestate dalla Cassa (cfr. STF 9C_696/2009 del 15

marzo 2010: “la teneur de ces allégations n’a pas véritablement été remise en

cause par le service recourant qui n’a pas exigé que la preuve soit administrée

à leur propos.”; STCA 38.2016.5 del 29 settembre 2016; STCA 39.2010.13-14 del

21.

marzo 2011).

Infine,

vista la formazione del ricorrente e la piccola dimensione della ditta è inverosimile

che l’assicurato venga impiegato nella società della moglie, la quale lavora a

tempo pieno e svolge anche l’attività di direttrice (cfr. Doc. 8-5,

dall’organigramma risulta che vi è pure un’impiegata di pulizie a tempo

parziale ed altro personale stagionale).

Per costante

giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle

decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la

decisione impugnata è stata resa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno

modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto

amministrativo (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2; STFA C 43/00 del 30 settembre

2002; STFA I 490/00 del 3 dicembre 2001; DLA 2000 pag. 74; DTF 121 V 366

consid. 1b e sentenze ivi citate).

Eccezionalmente, il

giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti

intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in

modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263), siano suscettibili di

influenzare il giudizio e i diritti procedurali delle parti, in particolare il

diritto di essere sentito, siano ossequiati (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2.1.;

RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582

consid. 3; STCA 10 gennaio 1996 nella causa G.R. consid. 2.6.).

Nella presente

fattispecie, subito dopo la decisione su opposizione e ancora prima dell’inoltro

del ricorso, lo scopo sociale della RI 1 è stato modificato.

Questa fondamentale

circostanza, sulla quale le parti hanno potuto esprimersi, deve dunque essere

presa in considerazione.

Di conseguenza, la

decisione su opposizione del 30 maggio 2016 è modificata nel senso che RI 1 dal

28.

giugno 2016 - data della pubblicazione nel FUSC (cfr. doc. E pag. 2) - ha

diritto all’indennità di disoccupazione, se gli altri presupposti del diritto

sono adempiuti.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto e la decisione su opposizione del 30 maggio 2016 è modificata nel

senso che dal 28 giugno 2016 RI 1 può per principio beneficiare di indennità di

disoccupazione.

§ Gli

atti sono rinviati alla Cassa CO 1 affinché, se sono dati gli ulteriori

presupposti, versi all'assicurato le indennità di disoccupazione richieste.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa CO 1 verserà a RI

1 fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti