38.2016.44
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25 novembre 2016Italiano31 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2016.44
dc/gm
Lugano
25 novembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 giugno 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 30 maggio 2016 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 30 maggio 2016 la CO 1 ha confermato (doc. H) il rifiuto delle indennità di
disoccupazione a RI 1, in quanto la moglie è socia e gerente unica con firma
individuale della __________, presso la quale l’assicurato ha lavorato per
diversi anni.
Al riguardo
l’amministrazione si è così espressa:
" (…)
2. Nell'evenienza
concreta emerge che l'opponente è stato impiegato presso la __________ dal 1°
gennaio 2011 al 29 febbraio 2016 in qualità di pilota. In data 27 dicembre 2015
l'ex datore di lavoro ha intimato la rescissione del rapporto di lavoro per il
29 febbraio 2016 causa di prestazioni inadeguate. La moglie dell'assicurato è
tuttora socia e gerente unica con firma individuale della società.
Preso atto
delle osservazioni formulate dal Signor RI 1 nella sua opposizione del 17 marzo
2016 la Cassa ha proceduto ad ulteriori verifiche.
Dagli
accertamenti esperiti la Cassa ha potuto constatare che l'opponente ha
effettivamente proceduto dal 2011 ad affiliarsi come salariato presso la ditta
della moglie, la __________. La società stessa ha sottoscritto un contratto di
lavoro con la ditta __________, come ditta prestanome, che, a sua volta, ha
stipulato un contratto di lavoro con __________.
L'assicurato,
convocato in data 12 aprile 2016, presso gli uffici della Cassa, dichiara di
aver deciso personalmente di regolarizzare la sua situazione quale salariato
tramite la società della moglie, ma nulla gli è stato imposto. Ha fatto questa
scelta perché si è accorto che sua situazione a livello di contributi sociali
personali non era correttamente definita. La prima opzione che ha valutato era
di sottoscrivere un contratto tramite __________ (__________), ma questo
implicava che il contratto fosse stipulato come indipendente. La ditta __________
Io ha quindi invitato a farsi integrare da una ditta a garanzia limitata. Ha
quindi sottoscritto un contratto di lavoro con la __________, società della
moglie già esistente, cambiando unicamente lo scopo societario della società in
ditta di pulizie, attuando così la soluzione più semplice e veloce al problema
di poter versare i contributi in Svizzera.
Nella
presente fattispecie il cambiamento dello scopo della società non esclude la
possibilità da parte della moglie dell'assicurato di poter influenzare in modo
significativo le decisioni della ditta stessa e quindi di poter riassumere
l'assicurato in qualsiasi momento, anche come semplice dipendente e di
modificare nuovamente lo scopo della ditta quando lo desiderasse. Di
conseguenza sussiste il rischio di un abuso e l'assicurato deve essere escluso
dal diritto all'indennità di disoccupazione. (…)” (cfr. doc. B)
1.2. Contro questa decisione
l’assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA. La sua
patrocinatrice ha innanzitutto così illustrato i motivi per cui è stato stipulato
un contratto di lavoro con la __________:
" (…)
1.
RI 1, nato __________ 1954, è pilota di aerei di linea, con la
qualifica di comandante, ed ha svolto la sua professione sull'arco di diversi
anni per differenti compagnie di navigazione, come __________, __________ e __________.
L'ultima in ordine di tempo è __________, (in seguito __________),
presso la quale ha lavorato a partire dal 2005 fino a fine febbraio 2016.
Con __________, RI 1 aveva sottoscritto un contratto di lavoro di
diritto irlandese, a partire dall'8 agosto 2005 (doc. C: contratto di lavoro
con __________).
Tale contratto, per conto di __________, è stato in seguito
ripreso da un broker, cioè un intermediario nel settore delle compagnie di
navigazione aerea, la società __________ (in seguito __________), (doc. D:
contratto di intermediazione con __________).
Prove: doc. C:
contratto di lavoro con __________; doc. D: contratto di intermediazione con __________.
2.
L'interessato, che da sempre risiede in Ticino con la famiglia,
nell'intento di regolare la sua situazione in merito al versamento dei
contributi sociali in Svizzera, dopo aver raccolto il parere verbale presso
diverse istanze cantonali competenti, ha sottoscritto, in data 22 dicembre
2010, un contratto di lavoro con la __________ (doc. F: contratto di lavoro
22.12.2010 con __________), società che la moglie aveva costituito da tempo
quale impresa di pulizie.
Infatti, per poter usufruire di un rapporto contrattuale quale
salariato dipendente, RI 1 ha ritenuto che il modo più semplice fosse avvalersi
proprio della società della moglie, che di conseguenza ha modificato lo scopo
sociale, aggiungendo segnatamente la possibilità di assumere personale di volo
(doc. E: estratto 28.06.2016 del Registro di commercio di __________).
In sostanza, RI 1 ha sottoscritto un contratto di lavoro in
qualità di pilota con __________ e la società __________ ha fatto da
intermediaria con __________.
Nonostante la complicata costellazione contrattuale, ciò che
importa evidenziare che l'interessato è sempre stato legato unicamente a __________,
quale pilota comandante, come si evince peraltro proprio dal contratto con __________,
dove è chiaro il riferimento a tale compagnia di navigazione: "Einsatzort
nach Einsatzplan __________.
Concretamente, egli aveva la sua base all'aeroporto di __________,
essendo il suo domicilio in Ticino, a __________.
Prove: doc. E:
estratto Registro di commercio della __________; doc. F: contratto di lavoro
22.12.2010 con __________. (…)”
(Doc. I pag. 2)
La rappresentante
dell’assicurato ha poi sottolineato che dal 22 giugno 2016 “è stata iscritta a
Registro di commercio la modifica degli statuti di __________, la quale ha
provveduto a far cancellare dal suo scopo sociale l’attività legata alla
gestione e fornitura di prestazioni attinenti alla navigazione aerea e in
particolare l’assunzione di personale di volo. Tale modifica è stata la
conseguenza diretta della rescissione del rapporto contrattuale con RI 1.
Pertanto la società è ritornata a svolgere la propria attività esclusivamente
nell’ambito dell’impresa di pulizia, per il quale peraltro era stata costituita
originariamente” (cfr. doc. I pag. 4).
La
patrocinatrice dell’assicurato postula il riconoscimento del diritto
all’indennità di disoccupazione dal 1° marzo 2016 in quanto il suo impegno
presso __________ si è concluso a seguito della disdetta del contratto di
lavoro del 22 dicembre 2015 per il 29 febbraio 2016 da parte di __________
(cfr. doc. G), ma decisa dalla compagnia aerea.
Inoltre,
il fatto che la moglie dell’assicurato fosse titolare della ditta non è in
concreto rilevante in quanto “RI 1 si è avvalso della società della moglie unicamente
per poter stipulare un contratto di base al diritto svizzero, onde
regolarizzare il versamento degli oneri sociali come salariato” e “l’assicurato
è ricorso a questo espediente “per mettersi in regola” con il pagamento
dei contributi di legge, ma nulla è cambiato al suo rapporto professionale, che
intratteneva, già in precedenza, con la compagnia __________, di fatto unica
vera datrice di lavoro” (cfr. doc. I pag. 5).
Infine
la rappresentante dell’assicurato nega che in concreto vi sia un rischio di
abuso per i seguenti motivi:
" (…)
Il ricorrente ha perso il proprio impiego presso __________, e di
riflesso presso la ditta di cui la moglie è titolare. Non v'è chi non veda come
quest'ultima non è affatto in grado di riassumere il marito, in ogni momento,
nell'ambito di competenze che gli è proprio, senza la sua contestuale
riassunzione quale pilota presso un'altra compagnia di
navigazione.
Anche se lo volesse, la titolare di __________ non potrebbe
impiegare il marito presso la propria ditta nella professione che ha sempre
svolto, e cioè quella di pilota d'aerei, in assenza di una corrispondente
assunzione presso una compagnia di navigazione aerea. Altrettanto inverosimile
che lo possa impiegare per svolgere mansioni di pulizia, come tutto il
rimanente personale alle sue dipendenze.
Quale pilota con il grado di comandante, egli aspira unicamente ad
un impiego a tempo pieno presso una un'altra compagnia di navigazione aerea e
sicuramente non in veste di dipendente della ditta di pulizie della moglie.
RI 1 sta pertanto concretamente ricercando un'analoga occupazione,
come peraltro a conoscenza della Cassa __________ competente.
Egli si trova costretto a ricorrere al libero mercato e a proporre
la propria candidatura presso compagnie di navigazione in Svizzera e
all'Estero.
Non è quindi data alcuna possibilità di influenza della ditta
della moglie in questo ambito di competenza.
Il ricorrente sottolinea di non aver mai lavorato alle dirette
dipendenze della ditta della moglie, ma di aver sempre prestato la sua attività
professionale per __________, realtà totalmente estranea alla società a garanzia
limitata.
Con la disdetta del rapporto di lavoro, egli ha interrotto ogni
legame con __________ e conseguentemente con __________.
Non appaiono pertanto date quelle circostanze concrete (non
potendo risultare determinanti i soli criteri formali) per cui egli possa di
fatto esercitare un qualsivoglia potere di decisione nei confronti di detta
società, neppure in qualità di marito della titolare della stessa.
L'affermazione, contenuta nella decisione avversata, generica e
priva di ogni riferimento al caso di specie, secondo cui la moglie
dell'assicurato potrebbe influenzare in modo significativo le decisioni della
ditta, nel senso di riassumere l'assicurato in qualsiasi momento, anche come semplice
dipendente, è pertanto del tutto inconsistente.
Inoltre, con la partenza di RI 1, unico pilota ad essere stato
assunto da __________, la medesima ha fatto cancellare dal proprio scopo
l'attività di gestione e fornitura di prestazioni attinenti alla navigazione
aerea e in particolare l'assunzione di personale di volo, e ciò per ovvi
motivi.
Risulta evidente, infatti, che __________ non è più intenzionata a
svolgere un'attività in questo ambito, dopo la rescissione del contratto di
lavoro con il ricorrente.
Di conseguenza per RI 1 non c'è più alcuna possibilità di essere
riassunto dalla ditta della moglie in qualità di pilota, come in precedenza. La
sua uscita dalla ditta è da considerarsi definitiva.
Il rischio che venga ancora perseguito da parte del ricorrente lo
scopo sociale sopra descritto, ora decaduto, non appare concretamente dato e
dimostrato.
La giurisprudenza dell'Alta Corte federale più sopra citata non
trova pertanto applicazione nel caso di specie, in assenza di rischio d'abuso,
risultando la disoccupazione di RI 1 perfettamente controllabile.
Affermare il contrario è un puro eccesso di formalismo.
La situazione del ricorrente, come sufficientemente dettagliata, è
diversa sotto tutti i punti di vista da quella contemplata da una tale prassi
giurisprudenziale.
Non è pertanto ammissibile negare in modo generico al ricorrente
il diritto alle indennità di disoccupazione per il solo fatto che al momento
della sua assunzione si trovava in una posizione particolare nei confronti
della datrice di lavoro, e ciò soprattutto in considerazione del fatto che è
esclusa in realtà ogni decisiva partecipazione da parte sua alla formazione
della volontà sociale. (…)” (cfr. doc. I pag. 6-7)
1.3. Nella sua risposta del 14
luglio 2016 la Cassa propone di respingere il ricorso.
Dopo
avere ricordato che, secondo la giurisprudenza federale e cantonale, per i
membri del consiglio di amministrazione e per i loro coniugi il diritto alle
prestazioni è escluso senza che sia necessario determinare più concretamente le
responsabilità da loro esercitate in seno alla società, l’amministrazione si è
così espressa:
" (…)
Nell'evenienza concreta emerge che il ricorrente è stato impiegato
della società __________ dal 01 gennaio 2011 al 29 febbraio 2016 in qualità di
pilota. In data 27 dicembre 2015 la società ha disdetto il contratto di lavoro
del ricorrente con effetto al 29 febbraio 2016 (cfr. domanda d'indennità di
disoccupazione 02.03.2016, attestato del datore di lavoro 02.03.2016 e lettera
di disdetta 22.12.2015).
La lettera di licenziamento è stata vidimata dalla moglie del
ricorrente: infatti, dall'estratto del Registro di commercio dalla __________,
si evince che la moglie del ricorrente, __________, è iscritta in qualità di
socia e gerente con firma individuale ed in possesso della totalità delle
quote.
È pertanto pacifico che la Signora __________, in qualità di socia
e gerente con firma individuale, goda di un notevole potere decisionale ai
sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
Ai sensi della giurisprudenza sopraccitata, la posizione occupata
dalla moglie in seno alla società è una circostanza che la esclude
automaticamente, giusta l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, dal diritto
all'indennità di disoccupazione.
Si ribadisce che l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI si applica anche in
casi in cui non vi è un abuso effettivo delle prestazioni di disoccupazione e
che, in un caso come quello in esame - dove la moglie della persona che
richiede le prestazioni di disoccupazione è socia e gerente con firma
individuale e possiede il 100% del capitale sociale - non è necessario che la
Cassa esperisca ulteriori accertamenti in merito al potere decisionale della
moglie in seno alla società. Infatti, quale socia e gerente con firma
individuale, la moglie del ricorrente gode ex lege di un notevole potere
decisionale ai sensi della precitata disposizione, con la conseguenza di
escludere il marito dal diritto alla prestazione di disoccupazione fintanto che
ella ricopre tale posizione nella società. (…)” (cfr. doc. III)
1.4. Il 25 agosto 2016 la
patrocinatrice del ricorrente ha comunicato al TCA di non avvalersi della
facoltà di presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. V) e l’8
novembre 2016 ha chiesto ragguagli in merito al ricorso (cfr. doc. VII).
2.1. Fondamentale
presupposto per il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione
è, tra l’altro, che l’assicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente
(cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a) che rinviano all' art. 10 LADI).
L’art. 31 cpv. 3 LADI
prevede che non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto:
a. i lavoratori, la
cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è
sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del
datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo;
c. le persone che,
come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo
dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni
del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell’azienda.
Fatti
I disposti afferenti
all’indennità di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non contemplano una norma
corrispondente.
Ciò non comporta,
tuttavia, in caso di disoccupazione, il riconoscimento automatico del diritto
alle relative indennità al coniuge del datore di lavoro, alle persone che hanno
una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e ai loro coniugi.
Con decisione pubblicata
in DTF 123 V 234 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha infatti
esteso l’applicabilità dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI all’assegnazione
dell’indennità di disoccupazione (cfr. STF C 292/05 del 16 febbraio 2007
consid. 3) e ha stabilito, in particolare, che il lavoratore in posizione
professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto
all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società
anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della
ditta.
Nelle sentenze pubblicate
in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130, e in
SVR 1997 ALV Nr. 101, il TFA ha, inoltre, deciso che un dipendente membro del
consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art. 716a-716b
del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai sensi
dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
Per un membro del
consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è pertanto escluso
senza che sia necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui
esercitate all'interno della società (cfr. STFA C 160/05 del 24 gennaio 2006; STFA
C 102/04 del 15 giugno 2005).
Questa giurisprudenza è
stata confermata in una sentenza 8C_279/2010 del 8 giugno 2010 nella quale il
Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
Il primo giudice ha infine correttamente precisato che per
stabilire se un impiegato possa esercitare un influsso considerevole ai sensi
dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (e, quindi, dell'art. 51 cpv. 2 LADI), deve
essere esaminato di quali poteri decisionali egli disponga concretamente sulla
base della struttura aziendale interna, non essendo per contro determinanti i
soli criteri formali. Segnatamente, non è ammissibile negare, in modo generico,
il diritto alle indennità a lavoratori esercitanti mansioni dirigenziali per il
solo fatto che essi detengono una procura o un altro mandato commerciale e sono
iscritti nel registro di commercio. D'altro canto però, possono di principio
vedersi rifiutare le prestazioni anche salariati che non fruiscono formalmente
di un diritto di firma e non figurano a registro di commercio, ma che in realtà
partecipano in modo decisivo alla formazione della volontà sociale (DTF
120 V 525 consid. 3b e riferimenti).
Da questa regola la giurisprudenza ha escluso solo i membri del
consiglio d'amministrazione che collaborano nell'azienda, per il motivo che la
legge conferisce a tale organo esecutivo attribuzioni, in parte inalienabili,
che per definizione comportano la facoltà di influire in modo diretto sulle
decisioni del datore di lavoro, foss'anche solo nella forma della suprema
direzione o dell'alta vigilanza sugli incaricati della gestione (art. 716-716b
CO). Di conseguenza, l'appartenenza di un salariato al consiglio
d'amministrazione è una circostanza che lo esclude automaticamente, giusta
l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, dal diritto all'indennità per lavoro ridotto (e,
quindi, anche d'insolvenza), senza che nemmeno occorra esperire ulteriori
accertamenti ai sensi della dianzi citata giurisprudenza in DTF
120 V 525 con riferimento alla concreta posizione dell'interessato in seno
all'azienda (DTF
122 V 273 consid. 3; DLA 2004 no. 21 pag. 198 consid. 3.2 [C 113/03]).
3.
Come già rilevato dal primo giudice, nella fattispecie in esame è
pacifico che la ricorrente ha ricoperto, dal 3 dicembre 2007 al 6 maggio 2008,
la carica di membro del consiglio di amministrazione della A.________ SA. Ne
discende che deve essere esclusa, giusta l'art. 51 cpv. 2 LADI e la
giurisprudenza menzionata, dalle chieste prestazioni, di modo che a ragione la
precedente istanza ha confermato il provvedimento amministrativo di diniego.
(…)"
Essa è stata ribadita in
una sentenza 8C_172/2013 del 23 gennaio 2014.
Lo scopo
della giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non è unicamente quello di
sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il rischio
di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in
favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a
quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr. STF
8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 4.3.; STF C 292/05 del 16 febbraio 2007
consid. 3; DLA 2003 N. 22 pag. 240).
Questi principi
sono stati riconfermati in una sentenza 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016, nella
quale il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
4.2. Dans
plusieurs arrêts (en dernier lieu l'arrêt 8C_295/2014 du 7 avril 2015 consid.
4), le Tribunal fédéral a rappelé les motifs qui ont présidé au développement
de cette jurisprudence. Pour des raisons de conflits d'intérêts évidents, la
loi exclut du cercle des bénéficiaires de l'indemnité en cas de réduction de
travail les personnes qui occupent dans l'entreprise une position dirigeante
leur permettant de déterminer elles-mêmes l'ampleur de la diminution de leur
activité (cf. art. 31 al. 3 let. c LACI [RS 837.0]). Il en va de même des
conjoints de ces personnes qui travaillent dans l'entreprise. Dans l'arrêt ATF 123 V 234, le Tribunal fédéral a identifié un risque de contournement de
cette clause d'exclusion lorsque dans un contexte économique difficile, ces
mêmes personnes procèdent à leur propre licenciement et revendiquent
l'indemnité de chômage tout en conservant leurs liens avec l'entreprise. Dans
une telle configuration, en effet, il est toujours possible pour elles de se
faire réengager dans l'entreprise ultérieurement et d'en reprendre les activités
dans le cadre de son but social. La même chose vaut pour le conjoint de la
personne qui se trouve dans une position assimilable à un employeur lorsque,
bien que licencié par ladite entreprise, il conserve des liens avec celle-ci au
travers de sa situation de conjoint d'un dirigeant d'entreprise. Cette
possibilité d'un réengagement dans l'entreprise - même si elle est seulement
hypothétique et qu'elle découle d'une pure situation de fait - justifie la
négation du droit à l'indemnité de chômage. Ce droit peut toutefois être
reconnu lorsque le dirigeant démontre qu'il a coupé tous les liens qu'il
entretenait avec l'entreprise (en raison de la fermeture de celle-ci ou en cas
de démission de la fonction dirigeante) ou, s'agissant du conjoint licencié, lorsque
celui-ci a travaillé dans une autre entreprise que celle dans laquelle son mari
ou sa femme occupe une position assimilable à un employeur. Bien que cette
jurisprudence puisse paraître très sévère, il y a lieu de garder à l'esprit que
l'assurance-chômage n'a pas pour vocation à indemniser la perte ou les
fluctuations de gain liées à une activité indépendante mais uniquement la perte
de travail, déterminable et contrôlable, du travailleur ayant un simple statut
de salarié qui, à la différence de celui occupant une position décisionnelle,
n'a pas le pouvoir d'influencer la perte de travail qu'il subit et pour
laquelle il demande l'indemnité de chômage (sur l'ensemble de cette
problématique, voir BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage,
2014, ad art. 10 n° 18 ss; également du même auteur, Droit à l'indemnité de
chômage des personnes occupant une position assimilable à celle d'un employeur,
in DTA 2013 n° 1, p. 1-12).
5.
En résumé, les premiers juges ont retenu que rien
au dossier ne laissait supposer qu'une fermeture de C.________ AG était
envisagée. En outre, la conjointe du recourant était toujours inscrite au
registre du commerce en tant que présidente du conseil d'administration de la
société. Par conséquent, cette dernière occupait toujours une fonction
dirigeante auprès de la société qui continuait d'exister. L'épouse du recourant
était donc à même de le réengager ou, du moins, d'influencer une décision dans
ce sens, de sorte qu'un risque d'abus ne pouvait être exclu au sens de la
jurisprudence précitée. Par ailleurs, le recourant n'avait pas conclu de
contrat de travail avec une autre société depuis la résiliation de ses rapports
de travail. Par conséquent, la demande d'indemnités de l'assurance-chômage
faisait suite à celle-ci et l'on ne pouvait retenir une rupture des liens entre
le recourant et la société au sein de laquelle son épouse occupait une position
assimilable à celle d'un employeur. De ce fait, un risque de contournement de
la clause d'exclusion de l'art. 31 al. 3 let. c LACI et de la jurisprudence y
relative ne pouvait être écarté au regard des circonstances du cas d'espèce.
6.
En l'occurrence, les moyens soulevés par le
recourant ne justifient pas que l'on s'écarte de la solution retenue par les
juges cantonaux, qui correspond à la jurisprudence claire et constante du
Tribunal fédéral. Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'est pas
décisif que son épouse ne soit pas actionnaire majoritaire de la société ou
qu'elle n'ait pas participé, pour des raisons d'incapacité de travail, à la
séance du conseil d'administration au cours de laquelle le licenciement du
recourant a été décidé. De même, le fait que la société aurait engagé un autre
personne pour remplacer le recourant au début août 2015 n'est pas non plus
déterminant. En sa qualité de présidente du conseil d'administration de la
société C.________ AG toujours active, B.________ a gardé à tout moment la
faculté de réengager son mari. (…)"
2.2. Nella presente fattispecie
emerge dagli atti che RI 1, nato nel 1954, di professione pilota d’aerei di
linea, si è iscritto per il collocamento dal 1° marzo 2016 dopo avere lavorato
da ultimo per la compagnia aerea __________ dal 2005 (cfr. doc. C) al 2016.
Egli è stato licenziato il
27 dicembre 2015 per il 29 febbraio 2016 a “causa di prestazioni non adeguate”
(cfr. “domanda d’indennità di disoccupazione” e “attestato del datore di
lavoro”).
Nel periodo 1° gennaio
2011 – 29 febbraio 2016 l’assicurato è stato attivo presso __________, ma
formalmente dipendente dalla ditta __________ (cfr. doc. F in particolare punto
12: “Einsatzort nach Einsatzplan __________”).
La __________ è una
società, creata nel 2006, della quale socio gerente con firma individuale è la
moglie dell’assicurato. La società fino al 2012 aveva il seguente scopo:
" (…)
L'esercizio dell'attività d'impresa di
pulizia e sgombero, può svolgere servizi di custodia e di manutenzione di case,
nonché comperare e vendere prodotti alimentari; può mettere a disposizione di
terzi il proprio personale di fiducia per qualsiasi tipo di attività per posti
fissi, temporanei e a tempo parziale; può partecipare a tutti gli affari o
concludere contratti che siano adatti a favorire lo scopo della società o che
siano in rapporto con essi; può detenere, acquistare e vendere partecipazioni e
quote di ogni tipo di società ed impresa. (…)”
(doc. E)
Il 18 luglio 2012 lo scopo
della società è stato così modificato:
" (…)
Esercizio dell'attività d'impresa di
pulizia e sgombero; servizi di custodia e di manutenzione di case in generale;
compravendita di prodotti alimentari di ogni genere; gestione e fornitura di
prestazioni attinenti alla navigazione aerea e in particolare l'assunzione di
personale di volo. La società può mettere a disposizione di terzi il proprio
personale per qualsiasi tipo di attività commerciale e non commerciale, per
posti fissi, temporanei e a tempo parziale. Essa può inoltre partecipare a
tutti gli affari o concludere contratti che siano adatti a favorire lo scopo
della società o che siano direttamente o indirettamente in rapporto con essi;
può detenere, acquistare e vendere partecipazioni e quote di ogni tipo di
società e impresa in Svizzera e all'estero; può aprire succursali in Svizzera e
all'estero. (…)” (doc. E)
Infine, una nuova modifica
ha avuto luogo il 22 giugno 2016:
" (…)
Esercizio dell'attività d'impresa di pulizia e sgombero; servizi
di custodia e di manutenzione di case in generale; compravendita di prodotti
alimentari di ogni genere. La società può partecipare a tutti gli affari o concludere
contratti che siano adatti a favorire lo scopo della società o che siano
direttamente o indirettamente in rapporto con essi; può detenere, acquistare e
vendere partecipazioni e quote di ogni tipo di società e impresa in Svizzera e
all'estero; può aprire succursali in Svizzera e all'estero.” (doc. E)
Dagli atti risulta inoltre
che la ditta __________ ha sottoscritto un contratto con la ditta __________
(cfr. doc. D), come ditta prestanome, la quale ha funto da intermediaria con la
__________. Nell’opposizione del 17 marzo 2016 contro la decisione negativa del
16 marzo 2016 (cfr. doc. 16), l’assicurato ha così riassunto le ragioni di
questa particolare costruzione contrattuale:
" (…)
E' vero che il mio contratto di lavoro era con la "__________.",
ditta della mia moglie. In pratica non svolgevo mai un lavoro in quella Sagl.
nel senso che; il mio campo di lavoro; come pilota comandante, era di eseguire
voli di linea per la compagnia __________.
Nel 2011, già volando per __________ dal 2005, ho dovuto cambiare
da un contratto __________ a un contratto di __________. Così, non essendo in
regola con la legislazione Svizzera, avendo mio punto di riferimento qui in
Ticino con più di 129 giorni annuali, vuol dire abitare – Famiglia, tempo
libero eccetera.
Dopo lunghe ricerche, assieme all’ufficio AVS e il Dipartimento
giuridico delle Imposte del Cantone Ticino a Bellinzona, è stata trovata la
soluzione di integrarmi in una ditta con sede in svizzera. Quella ditta poi
stipulava il contratto con la __________, e la __________ come __________ a suo
turno ha un contratto con la compagnia aerea __________.
Come esisteva già la ditta __________, essa era la più vicina di
stipulare un contratto di lavoro con la submenzionata ditta. Chiaramente avrei
potuto fare quel contratto con qualsiasi ditta che non ha niente da fare con
me. Ma era il più logico e semplice da fare (non essere informato dalle
possibile conseguenze da andare incontro, come si vede adesso). (…)” (Doc. 15)
Il 12 aprile 2016 RI 1 è
stato sentito dalla Cassa. In quell’occasione è stato allestito un verbale del
seguente tenore:
" (…)
Volevo specificare un paio di cose in merito alla sua lettera,
probabilmente ci sono stati dei "malintesi".
In primo luogo voglio dire che __________ non mi ha imposto nulla,
è stata una mia scelta di mettermi in regola per la legislazione Svizzera o
meglio, quando sono stato assunto da __________ era il 2005 e avevo un
contratto direttamente con la loro sede a __________, ho subito capito che i
contributi e queste cose non venivano riversati alla Svizzera e dunque volevo
rendere il mio contratto regolare anche per il paese dove vivevo, mi hanno
allora offerto un contratto tramite __________; lo stesso però era stipulato
quale indipendente, anche in questo caso non ero assicurato nel modo corretto
(Assicurazione infortuni, trattenute di legge ecc...); a questo punto mi sono
informato per sapere come potevo muovermi per pagare regolarmente i contributi
di legge e assicurarmi nel modo corretto; __________ mi ha costretto (vd.
lettera allegata) a farmi integrare in una ditte a garanzia limitata.
A questo punto, visto che la ditta di mia moglie era già
costituita e attiva, abbiamo unicamente cambiato lo scopo societario e così la
soluzione è stata la più veloce e semplice da applicare.
1. Si, vi è
un contratto di prestito tra __________ e __________, chiaramente ci sarà anche
un contratto tra __________ e __________ ma io non posso esserne in possesso;
Considerandi
2.
I
contatti avuti con i vari uffici (AVS, ecc...) sono stati tutti orali per
telefono;
3.
Ho usato
solamente un termine errato, intendevo dire che ho lavorato per __________ ma
come pilota;
4.
Si, gli
stipendi mi venivano versati su un conto, ho portato la comprova.” (Doc. 7)
Il 29 aprile 2016 __________,
capo gruppo dell’Ufficio delle prestazioni della CO 1 si è rivolta alla SECO
ponendo i seguenti quesiti:
" (…)
· Vista la particolarità della fattispecie è
possibile stabilire che al momento attuale l'assicurato non può più svolgere
tale attività e per questo motivo, anche se la ditta per la quale
"lavorava" era delle moglie, può essere riconosciuto il diritto alle
indennità?
· Per poter riconoscere il diritto, va
richiesto all'assicurato di modificare nuovamente lo scopo societario della __________?
· Nel caso affermativo, il diritto andrebbe
riconosciuto solamente in seguito alla modifica?” (Doc. 12)
Il 10 maggio 2016 la
giurista della SECO, __________, ha così risposta:
" (…)
Un assicurato con una posizione analoga a quella di un datore di
lavoro ha diritto all'ID soltanto se ha lasciato definitivamente l'azienda o se
ha cessato definitivamente di occupare tale posi-zione. Ciò deve poter essere
dimostrato in base a criteri chiari che non lasciano sussistere alcun dubbio.
La disdetta dei rapporti di lavoro non permette di concludere che l'assicurato
non occupa più una posizione analoga a quella di un datore di lavoro (cfr.
Prassi LADI ID B25). Anche se perde il proprio impiego nell'azienda della
moglie, il marito non ha diritto all'ID in quanto la moglie può influenzare
considerevolmente l'andamento degli affari dell'azienda e riassumerlo in
qualsiasi momento (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C
150/04 del 7 dicembre 2004). La giurisprudenza relativa alle persone che
occupano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro non intende solamente
limitare gli abusi comprovati ma già il rischio di abuso inerente al versamento
di ID a tali persone (cfr. DTF 123 V 234).
Nella fattispecie, il cambiamento dello scopo non esclude la possibilità
della moglie dell'interessato di influenzare in modo significativo le decisioni
della ditta e quindi di riassumere l'assicurato in qualsiasi momento, anche
come semplice dipendente, e di modificare nuovamente lo scopo della società
quando vuole. Di conseguenza sussiste il rischio di un abuso e l'assicurato
deve essere escluso dal diritto all'indennità di disoccupazione.” (Doc. 2)
Chiamato ora a
pronunciarsi, questo Tribunale, ritiene che vista l’estrema particolarità del
caso (assicurato di 62 anni che ha sempre svolto l’attività di pilota d’aerei,
assunzione presso la società della moglie attiva in un settore – quello delle pulizie
– del tutto differente esclusivamente per comodità, anziché creare una nuova
società), il rischio di abuso non esista più dal momento in cui lo scopo della
società è stato modificato nel giugno 2016 eliminando quello di “gestione e
fornitura di prestazioni attinenti alla navigazione aerea e in particolare
l’assunzione di personale di volo”). Sul tema STCA 38.2015.28 del 7 luglio
2015; STCA 38.2006.22 del 24 luglio 2006; STCA 38.2006.29 del 1° febbraio 2007.
Infatti, come giustamente
rilevato nel ricorso, la moglie, quale titolare di __________, non potrebbe
riassumere il marito “senza la sua contestuale riassunzione quale pilota presso
un’altra Compagnia”.
L’assicurato, in sede di
opposizione, ha peraltro dichiarato che “dopo lunghe ricerche, assieme
all’ufficio AVS e il Dipartimento giuridico delle Imposte del Cantone Ticino a
Bellinzona, è stata trovata la soluzione di integrarmi in una ditta con sede in
Svizzera.” (cfr. doc. 15).
La rappresentante
dell’assicurato ha poi sottolineato che RI 1 sta concretamente cercando
un’occupazione quale pilota “come peraltro a conoscenza dalla Cassa CO 1” (cfr.
consid. 1.2 e Doc. I pag. 4: “Il suo impiego in forze a __________ è terminato
ed egli ha già intrapreso le ricerche in vista di una nuova assunzione quale
pilota a tempo pieno presso un’altra compagnia di volo”). Queste
affermazioni non sono state contestate dalla Cassa (cfr. STF 9C_696/2009 del 15
marzo 2010: “la teneur de ces allégations n’a pas véritablement été remise en
cause par le service recourant qui n’a pas exigé que la preuve soit administrée
à leur propos.”; STCA 38.2016.5 del 29 settembre 2016; STCA 39.2010.13-14 del
21.
marzo 2011).
Infine,
vista la formazione del ricorrente e la piccola dimensione della ditta è inverosimile
che l’assicurato venga impiegato nella società della moglie, la quale lavora a
tempo pieno e svolge anche l’attività di direttrice (cfr. Doc. 8-5,
dall’organigramma risulta che vi è pure un’impiegata di pulizie a tempo
parziale ed altro personale stagionale).
Per costante
giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle
decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la
decisione impugnata è stata resa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno
modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto
amministrativo (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2; STFA C 43/00 del 30 settembre
2002; STFA I 490/00 del 3 dicembre 2001; DLA 2000 pag. 74; DTF 121 V 366
consid. 1b e sentenze ivi citate).
Eccezionalmente, il
giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti
intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in
modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263), siano suscettibili di
influenzare il giudizio e i diritti procedurali delle parti, in particolare il
diritto di essere sentito, siano ossequiati (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2.1.;
RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582
consid. 3; STCA 10 gennaio 1996 nella causa G.R. consid. 2.6.).
Nella presente
fattispecie, subito dopo la decisione su opposizione e ancora prima dell’inoltro
del ricorso, lo scopo sociale della RI 1 è stato modificato.
Questa fondamentale
circostanza, sulla quale le parti hanno potuto esprimersi, deve dunque essere
presa in considerazione.
Di conseguenza, la
decisione su opposizione del 30 maggio 2016 è modificata nel senso che RI 1 dal
28.
giugno 2016 - data della pubblicazione nel FUSC (cfr. doc. E pag. 2) - ha
diritto all’indennità di disoccupazione, se gli altri presupposti del diritto
sono adempiuti.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione su opposizione del 30 maggio 2016 è modificata nel
senso che dal 28 giugno 2016 RI 1 può per principio beneficiare di indennità di
disoccupazione.
§ Gli
atti sono rinviati alla Cassa CO 1 affinché, se sono dati gli ulteriori
presupposti, versi all'assicurato le indennità di disoccupazione richieste.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa CO 1 verserà a RI
1 fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti