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Decisione

38.2016.47

URC ha negato assunzione dei costi di un corso di specializzazione frequentato da un architetto. Corso non giustificato. Assicurato dispone di una formazione tale ed esperienza professionale sufficien

20 marzo 2017Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

i corsi, cfr. STCA 38.2003.83 del 3 febbraio 2004 e STCA 38.2004.12 del 2

aprile 2004).

Nel merito

2.2. Il TCA è chiamato a stabilire

se il corso denominato __________ frequentato dal ricorrente nel 2016 debba o

meno essere finanziato dall’assicurazione contro la disoccupazione.

Il 1° luglio 2003 è

entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata

dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502

segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

Questa revisione della

LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del

lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda revisione della

legge del 1995.

Questi provvedimenti si

sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta contro la

disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio federale,

Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la

disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12

giugno 2001, pag. 1972):

" (…)

In linea di massima, la presente revisione non concerne gli URC

recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con

la revisione del 1995.

Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e vanno pertanto

mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata. (…)"

Anche la quarta revisione

della LADI del 19 marzo 2010, in vigore dal 1° aprile 2011, non ha apportato

sostanziali modifiche ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

Pertanto, la

giurisprudenza concernente il vecchio Capitolo 6 della LADI, che agli art.

59-75 LADI regolava le "Prestazioni per provvedimenti destinati a prevenire

e a combattere la disoccupazione" (provvedimenti inerenti al mercato del

lavoro), mantiene pienamente la sua validità anche dopo l'entrata in vigore

della terza e della quarta revisione della LADI (cfr. STF 8C_222/2016 del 30

giugno 2016 consid. 2.1.; SVR 2005 ALV Nr. 6; SVR 2005 ALV Nr. 9; DTF 131 V

286; STFA 209/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 77/04 del 24 dicembre 2004; STFA

C 56/04 del 10 gennaio 2005).

2.3. Fra gli scopi principali

dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di "prevenire la

disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la

reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro" (cfr. art. 1a

cpv. 2 LADI).

Per

realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI (Capitolo

6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Si

tratta di provvedimenti di formazione (art. 60-62: corsi individuali o

collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende

di esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione

(art. 64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali,

semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni

per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli

assicurati pendolari o soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del

promovimento dell'attività lucrativa indipendente).

Il

nuovo art. 59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti

al mercato del lavoro e prevede che:

"

1 L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di

persone minacciate dalla disoccupazione.

Considerandi

2.

I

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la

reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi

inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:

a. migliorare l’idoneità al

collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole

reintegrazione;

b. promuovere le qualifiche

professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;

c. diminuire il rischio di una disoccupazione di

lunga durata; o

d. offrire la possibilità di acquisire esperienze

professionali.

3.

Possono

partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli

articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:

a. i presupposti del diritto

secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e

b. le condizioni specifiche per il provvedimento

in questione.

4.

I

servizi competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità

nella reintegrazione dei disoccupati invalidi."

All'art. 59 cpv. 2 viene dunque ribadito il principio fondamentale

secondo cui il diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti

inerenti al mercato del lavoro è connesso alla situazione del

mercato del lavoro: provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono

direttamente imposti dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che

permette di evitare l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con

l'assicurazione disoccupazione (cfr. STFA C 209/04, consid. 2 del 10 dicembre

2004; le STFA C 200/02 e C 201/02, consid. 1 del 5 agosto 2003, la

giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale concernente una

nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e

l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).

Il

nuovo art. 60 LADI concerne più specificatamente la partecipazione a

provvedimenti di formazione e stabilisce che:

"

1.

Per provvedimenti di formazione si intendono

segnatamente corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di

perfezionamento o di reintegrazione nonché aziende di esercitazione e pratiche

di formazione.

2.

Per la

partecipazione ai corsi possono pretendere prestazioni:

a. gli assicurati secondo l’articolo 59b

capoverso 1;

b. le persone direttamente

minacciate dalla disoccupazione secondo l’articolo 62 capoverso 2.

3.

Chi

intende partecipare a un corso di propria iniziativa deve previamente

presentare al servizio competente una domanda motivata corredata degli atti

necessari.

4.

Nella

misura in cui lo esiga il corso, durante il medesimo il partecipante non deve

necessariamente essere idoneo al collocamento.

5.

I

provvedimenti di formazione ai sensi della presente legge devono essere

impostati o scelti, per quanto possibile, secondo i principi della legge

federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr). Il

coordinamento dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e di quelli

previsti dalla LFPr ha lo scopo di promuovere un mercato del lavoro uniforme e

trasparente."

2.4

In conformità con il

principio fondamentale secondo il quale provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro possono essere messi in atto solo se sono direttamente

imposti dallo stato del mercato, legge e giurisprudenza hanno posto una serie

di condizioni che devono essere cumulativamente rispettate (cfr. DLA 1999 N.

12, consid. 1, pag. 65-66 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 1998 N. 38,

consid. 1, pag. 214 e N. 39, consid. 1, pag. 220-221; DLA 1993/94 N. 6, consid.

1, pag. 44 e N. 24, consid. 2a, pag. 173; DLA 1988 N. 4, consid, 1c, pag. 31;

DLA 1987 N. 12, consid. 2c, pag. 114; cfr. inoltre D.

Cattaneo, "Les mésures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

1992, Basilea e Francoforte sul Meno, pag. 317 n° 461), affinché l'assicurato

che partecipa a un provvedimento di formazione abbia diritto a ricevere le

prestazioni di cui agli art. 59b, 60 cpv. 2, 62 cpv. 2 e 3 LADI e 85 OADI.

Innanzitutto

deve trattarsi di una riqualificazione, di un perfezionamento o di una

reintegrazione professionale (cfr. DTF 111 V 271 = DLA 1985 N. 20. pag. 157;

DTF 108 V 163) e non di una formazione di base (cfr. DLA 1998 N. 39, consid.

1b. pag. 221; DLA 1996/1997, N. 24, consid. 1b, pag. 142; DTF 111 V 398,

consid. 2b, pag. 400-401 e 111 V 271 consid. 1c, pag. 273), nel senso di

"nuova" formazione (cfr. DTF 104 V 119; DTF 103 V 105; DLA 1986 N.

17, consid. 2b, pag. 66; DLA 1980 pag. 53;) oppure di conclusione della prima

formazione (cfr. DLA 1987 N. 12, pag. 111; sentenza non pubblicata Blanc dell'8

gennaio 1980 citata in DTF 108 V 166) o di un perfezionamento professionale

generale che sarebbe comunque stato effettuato dall'assicurato anche senza

disoccupazione o minaccia di disoccupazione (cfr. DLA 1996/1997 N. 24, consid.

1, pag. 142-143 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 1979 pag. 108).

Non deve

neppure trattarsi di provvedimenti usuali nelle professioni o nelle aziende per

l'introduzione di nuovi collaboratori (cfr. art. 81 cpv. 2 OADI e DLA 1986 N.

16, pag. 60; cfr. pure la possibilità, a determinate condizioni, degli assegni

di formazione SVR 1999 ALV Nr. 24, pag. 57).

Inoltre

l'assicurato deve essere disoccupato o direttamente minacciato di

disoccupazione (art. 59 cpv. 1; cfr. DLA 1973 N. 6) e non deve essere possibile

assegnargli un'occupazione adeguata secondo l'art. 16 LADI (art. 59 cpv. 2

LADI; cfr. STFA del 28 aprile 1987 nella causa S. contro UCL e TCA; DLA 1985 N.

21, pag. 164).

L'assicurato

deve poi soddisfare le condizioni relative al termine quadro di contribuzione o

deve esserne esonerato (cfr. art. 59 cpv. 3 lett. a LADI che rinvia all'art. 8

LADI e l'eccezione dell'art. 59d LADI).

Ma,

soprattutto, il corso in questione deve migliorare l'idoneità al collocamento

di colui che intende frequentarlo (art. 59 cpv. 1 lett. a LADI; cfr. DTF 128 V

197-198; DLA 1999 N. 12, pag. 64; DLA 1998 N. 38, pag. 212, N 39, pag. 218 e N.

28, pag. 153; DLA 1993/1994 N. 23, pag. 167; DLA 1988 N. 4, pag. 30; DLA 1987

N. 12, pag. 111; DLA 1986 N. 16, pag. 60, N. 17, pag. 64 e N. 36, pag. 172; DLA

1985.

pag. 176 e 179).

Riguardo ai

criteri a cui devono rispondere i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

cfr. pure STF 8C_392/2016 del 28 novembre 2016 consid. 3.1.

Le spese

derivanti dalla frequentazione di un corso di perfezionamento, di

riqualificazione o di reintegrazione professionali possono poi essere assunte

soltanto se la frequentazione del corso è ordinata o approvata dall'autorità

(cfr. art. 60 cpv. 2 LADI), la quale apporterà il suo consenso soltanto se il

corso è ben strutturato e l'insegnamento impartito in modo serio (cfr. art. 81

cpv. 1 OADI: "... soltanto se esso è organizzato secondo un programma

prestabilito e tenuto da persone qualificate") e se inoltre l'assicurato

possiede le "capacità ed attitudini" (cfr. art. 83 OADI) necessarie

per seguirlo con profitto (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA 1987 N. 12, pag.

111; DLA 1986 N. 16, pag. 60).

Infine le

spese derivanti dalla frequentazione di un corso possono essere assunte

soltanto se esse appaiono proporzionate rispetto allo scopo che si vuole

raggiungere mediante la frequentazione del corso, e cioè, in particolare, se

non esistono altre possibilità, più economiche, per migliorare ugualmente e

nella stessa misura l'idoneità al collocamento dell'assicurato (cfr. DLA 1998

N. 13, pag. 67; DLA 1993/1994 N. 24, pag. 171; STFA del 19 marzo 1986 nella

causa UFIAML contro P., Paradiso e TCA, pag. 12 e ss. pubblicata in DLA 1986 N.

31, consid. 4b, pag. 125; DLA 1986 N. 17, pag. 64; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N.

36, pag. 172).

L'accertamento

dei presupposti per l'erogazione di prestazioni secondo gli art. 62 cpv. 2 e 3

LADI e 85 OADI ha luogo in modo prospettivo, cioè nel momento in cui la domanda

è deposta (cfr. DLA 1991 N. 12, consid. 3, pag. 106; DTF 112 V 398 = DLA 1986

N. 36, pag. 172).

2.5

A proposito del criterio della

difficile collocabilità da ossequiare per avere diritto a provvedimenti

individuali inerenti al mercato del lavoro, il TCA precisa che tale condizione

significa che un assicurato non deve poter ottenere un nuovo impiego già con la

formazione di cui dispone.

Il Tribunale federale, in una

sentenza 8C_222/2016 del 30 giugno 2016 con cui ha accolto il ricorso di un

Ufficio di collocamento del Canton San Gallo, ritenendo, contrariamente al

Tribunale cantonale, che in quel caso di specie il corso di francese richiesto

da un assicurato che era attivo nel settore della manutenzione di aeroplani

(ultima occupazione quale “Head of Key Account Management”) non era

giustificato da un’indicazione del mercato del lavoro, ha innanzitutto ribadito

che determinante è sapere se il mercato del lavoro offra di principio degli

impieghi per le persone con le stesse qualifiche dell’assicurato e se per

motivi personali quest’ultimo sia svantaggiato nel concorso per tali posti di

lavoro.

L’Alta Corte

ha, poi, deciso che dal profilo oggettivo, vista l’ampia e lunga esperienza

professionale dell’assicurato, vi era una grande offerta di impieghi. Anche

senza il corso di francese egli, nel suo ramo professionale, aveva buone

possibilità sul mercato del lavoro. Dal punto di vista soggettivo egli non

risultava svantaggiato a causa delle insufficienti conoscenze della lingua

francese, siccome grazie alle sue competenze scritte e orali in inglese l’assicurato

disponeva di buone conoscenze di una lingua straniera.

Inoltre la

Prassi LADI PML del gennaio 2014 ai punti A16 segg. relativi all’indicazione

proveniente dal mercato del lavoro prevede che:

" A16

Le prestazioni dell’AD a titolo di riqualificazione, perfezionamento o

reintegrazione vengono versate soltanto se la situazione del mercato del lavoro

esige l’adozione di un simile provvedimento. I criteri di valutazione da

considerare in relazione all’indicazione del mercato del lavoro sono numerosi;

il seguente elenco non è esaustivo.

A17 Motivazione dell'assicurato. La richiesta

dell’assicurato di partecipare a un provvedimento è motivata dal suo desiderio,

indipendente dalla disoccupazione, di realizzare un progetto professionale o si

tratta di un provvedimento adeguato per porre termine alla disoccupazione?

A18 Età dell’assicurato. In particolare per quanto

riguarda i giovani disoccupati occorre evitare che chiedano prestazioni dell’AD

per la loro formazione di base.

A19 Secondo la giurisprudenza del TFA, sono pure esclusi

i provvedimenti di formazione che, normalmente, sono parte integrante di una

formazione di base o che servono a completarla, come ad esempio, gli stage

obbligatori nell’ambito degli studi di medicina o il periodo di pratica per gli

avvocati al termine degli studi di diritto.

A20 Adeguatezza del provvedimento. Il rapporto fra tempo

e mezzi finanziari impiegati, da un lato, e gli obiettivi del provvedimento,

dall’altro, deve essere ragionevole. Di regola, la durata di un provvedimento

di formazione o di occupazione non dovrebbe superare i 12 mesi. La domanda di

partecipazione a un PML va rifiutata se il provvedimento è «sovradimensionato»,

vale a dire se lo scopo ricercato, ossia il miglioramento dell’idoneità al

collocamento, può essere raggiunto anche con un provvedimento meno costoso e/o

più breve.

A21 PML all’estero. Secondo la giurisprudenza del TFA, i

provvedimenti all’estero sono autorizzati soltanto a titolo eccezionale e in

presenza di validi motivi. In particolare, se in Svizzera non vi è alcuna

possibilità di raggiungere l’obiettivo prefissato in modo adeguato e

conveniente.

A22 Stato di salute dell'assicurato: l'AD non può versare

prestazioni finanziarie se l’assicurato è difficilmente collocabile non per

ragioni inerenti al mercato del lavoro bensì per motivi di salute. Se la

capacità lavorativa è pregiudicata da motivi di salute, il caso rientra infatti

nell’ambito di competenza dell’assicurazione per l’invalidità (AI). L’AD può

finanziare i provvedimenti soltanto fino al termine dei pertinenti accertamenti

da parte dell’AI. Tali provvedimenti devono tuttavia tenere conto delle

condizioni del mercato del lavoro e delle possibilità dell’assicurato. Se l’AI

rifiuta il diritto alle prestazioni dell’assicurato, quest’ultimo continua a

poter beneficiare dell’offerta ordinaria delle prestazioni dell’AD.”

Sulla

portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag.

125; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007

consid. 4.3).

In dottrina B. Rubin in

"Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage". Ed. Schulthess 2014, a proposito di questo criterio, così si esprime:

"

(…)

DIFFICULTÉS

DE PLACEMENT

13.

Le droit à une mesure de marché du travail est réservé aux assurés

dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de

l'emploi (art. 59 al. 2 LACI). Cela signifie deux choses.

14.

Premièrement, en présence de possibilité de placement, une mesure ne

se justifie pas. Lorsque la

formation et l'expérience professionnelle suffisent à permettre à un assuré de

retrouver un emploi dans son domaine, il n'existe pas de droit à participer à

une mesure de perfectionnement ou à changer de cap professionnellement. Dans ce

cas, il n'y a pas d'indication du marché du travail justifiant un

perfectionnement ou une nouvelle formation (DTA 1999 n 64; 1985 p. 164; arrêts

du 28 mai 2013 [8C_202/2013]; 10 décembre 2004 [C 209/04]).

Un assuré qui n'effectue Pas suffisamment

de recherches d'emploi ne peut prétendre obtenir l'assentiment à la

fréquentation d'une mesure. Un assuré qui quitte un emploi pour en conclure un

autre qui nécessite de suivre un cours précis ne pourra le mettre à charge de

l'assurance-chômage (DTA 1993/1994 p. 167).

Lorsqu'un assuré dépose une demande de cours

alors qu'il se sait déjà engagé, il convient de déterminer si l'assuré

réunissait les conditions ordinaires relatives à l'attribution d'une mesuré de

marché du travail (mesure visant à l'intégration professionnelle ; amélioration

des chances d'être engagé; indication du marché du travail) et si la

fréquentation de la mesure était

une condition de l'engagement ou était susceptible de le faciliter. La Haute

Cour a nié le droit à une

mesure dans le cas d'un assuré dont

l'employabilité était déjà suffisante (arrêt du 4 octobre 2001 [C 139/01]).

Elle a adopté la solution opposée dans le cas d'une assurée qui voulait se

réorienter

après plus d une année de postulations

infructueuses dans son ancien secteur d'activité (arrêt du 26 novembre 2008 [8C

301/2008]).

15.

Deuxièmement, les difficultés de placement doivent

être dues au marché du travail et non à d'autres facteurs, comme des problèmes:

- de santé (DTA 1998 p. 212 consid. 4 p. 217), et ce même si

l'Ai a prononcé un refus de prestations (DTA 1985 p. 168 consid. 2 p. 171);

- de reconnaissance de diplôme

(DTA 1988 p. 30);

- de diplômes non

suffisamment orientés vers la pratique professionnelle;

ou encore

- de disponibilité

restreinte due à un choix de l'assuré (exemples: volonté de ne travailler qu'à

un taux très partiel; désir de changement d'activité [N 14 ci-dessus])." (pag. 472-473)

2.6

A titolo di "provvedimenti

di formazione" la LADI versa delle prestazioni in caso di corsi di

riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione.

Il

perfezionamento professionale è quella formazione professionale che amplia o

completa le conoscenze già acquisite in una professione. Lo scopo del perfezionamento

è di permettere all'assicurato di restare attivo nello stesso genere di

mestiere esercitato in precedenza. L'assicurazione contro la disoccupazione

finanzia, a titolo di perfezionamento, solamente le misure o i corsi che

facilitano l'adattamento di un assicurato ai progressi industriali e tecnici,

permettendogli così di poter essere di nuovo pienamente attivo nella sua

professione originaria (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319 n° 464).

La

riconversione professionale per definizione prepara i disoccupati ad essere

attivi in un altro settore professionale rispetto a quello iniziale (cfr. D.

Cattaneo, op. cit. pag. 318-320 seg.; DLA 1996/1997 N. 24, consid. 1, pag.

142-143; DLA 1993/94 N. 6, consid. 1, pag. 44, N. 22, consid. 1, pag. 163-165; e

N. 39, consid. 2, pag. 262-263).

In

linea di principio la riconversione professionale deve essere di breve durata,

poiché l'assicurato possiede già una formazione di base completa - teorica o

anche soltanto pratica - nella professione nella quale non riesce a trovare

un'occupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319).

una formazione di base, né una nuova formazione completa possono invece essere

finanziate sulla base degli art. 59 seg. LADI.

Tali

formazioni possono essere assunte dall’assicurazione contro la disoccupazione

soltanto alle condizioni fissate agli art. 66a LADI (cfr. SVR 1999 ALV N. 24,

consid. 1 e 2a, pag. 57-58).

La

delimitazione tra formazione di base, perfezionamento professionale e

riconversione è fluttuante, visto che una medesima misura può presentare le

caratteristiche di tutte e tre le categorie menzionate. Ciò che è determinante,

dunque, è la natura degli aspetti che predominano in un caso concreto, tenuto

conto di tutte le circostanze (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 321 n° 468; DTF

111.

V 274-275; STF 8C_48/2008 del 16 maggio 2008 consid. 3.2.).

Il diritto alle prestazioni

dell'assicurazione contro la disoccupazione è escluso se la formazione viene

intrapresa per soddisfare un'aspirazione personale indipendentemente dalla

situazione del mercato del lavoro (cfr. DLA 1998 N° 28 pag. 53; STF C 176/03

del 2 settembre 2004 – "Les circonstances démontrent

ainsi que le recourant n'a pas entendu suivre le cours litigieux parce qu'il se

trouvait dans une situation de chômage provoquée par une situation économique

défavorable mais par convenance personnelle. La mesure

requise n'est donc pas directement commandée par la situation du marché du

travail et l'on ne saurait admettre que le placement de l'assuré était

impossible ou très difficile pour ce motif." – STFA C 201/02 del 5 agosto

2003).

2.7

La

riqualificazione, il perfezionamento o la reintegrazione professionale devono

inoltre migliorare l'idoneità al collocamento (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. a

LADI).

Per poter essere finanziato

dall'assicurazione contro la disoccupazione non è sufficiente che un corso,

tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, apra la prospettiva di un

eventuale vantaggio teorico, possibile, ma poco probabile nel caso concreto.

Occorre invece che, secondo tutta probabilità, l'idoneità al collocamento sia

effettivamente migliorata nel caso particolare, tramite un perfezionamento

svolto in vista di uno scopo professionale preciso (cfr. D. Cattaneo, op. cit.,

pag. 362 n° 556; DLA 1991 N. 30; DLA 1988 N. 30).

In diverse sentenze il TFA ha

chiaramente affermato che non è importante stabilire se, grazie al corso

l'assicurato migliora le possibilità di assumere un impiego dipendente o quelle

di cominciare un'attività indipendente: decisivo è unicamente il fatto che dopo

il corso l'assicurato avrà più opportunità di porre fine alla disoccupazione

(cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 366 n° 564; STFA C 11/02 del 22 marzo 2004,

consid. 3.3.; DLA 1987 N. 111; DTF 111 V 38).

B. Rubin,

nell'opera già citata, al riguardo rileva che:

"

AMÉLIORATION DES CHANCES

DE TROUVER UN EMPLOI EN FONCTION DES INDICATIONS DU MARCHÉ DU TRAVAIL

12.

Le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le

perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la situation du

marché du travail, laquelle doit être constamment observée par l'autorité (ATF

111.

V 398). Des mesures de marché du travail ne doivent être mises en œuvre que

si elles sont directement commandées par l'état de ce marché.

L'assurance-chômage a pour

tâche seulement de combattre dans des cas

particuliers le chômage effectif ou imminent, par des mesures concrètes de

reclassement et de perfectionnement.

Il doit s'agir de mesures permettant à

l'assuré de remettre à jour ses connaissances professionnelles et de s'adapter

au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du

travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses

aptitudes professionnelles existantes (ATF 128 V 192 consid. 7b/aa p. 197). La mesure entreprise doit notamment être

spécifiquement destinée à améliorer l'aptitude au placement. Elle peut par exemple consister en

un complément nécessaire à la prise d'un

emploi précis par un assuré déjà formé dans le domaine (DTA 1998 p. 218). La

mesure sollicitée doit en outre être necessaire et adéquate. Elle ne saurait

avoir pour objectif principal d'améliorer le niveau de formation de l'assuré ou

sa situation économique et sociale. Son rôle n'est pas non plus de satisfaire

une convenance personnelle ou un désir d'épanouissement professionnel (DTA 1991

p. 109 consid. lb p. 111).

L'assurance-chômage a vocation à lutter contre

le chômage, non à encourager l'intégration professionnelle dans des métiers en

déclin, saturés ou peu représentés sur le marché du travail qui entre en

considération (arrêt du 14 janvier 2005 [C 147/04])." (pag.

473)

2.8

Nell’evenienza concreta,

dalle carte processuali emerge che RI 1, nato il __________ 1964, nel giugno

1986.

ha conseguito il diploma di architetto STS, dal 1992 è iscritto all’albo

OTIA (Ordine ticinese degli ingegneri e architetti) in qualità di architetto

STS sezione architettura edilizia, nel luglio 2001 è stato autorizzato a

esercitare con il titolo di Architetto SUP (Scuola Universitaria Professionale

SUPSI) e nel 2003 ha ottenuto il diploma cantonale di __________ (cfr. doc. 6;

7).

Dal Curriculum vitae

dell’assicurato (cfr. doc. 7) risulta poi che dal marzo 1987 al marzo 1991 egli

ha lavorato alle dipendenze di studi di architettura e nel 1992 ha iniziato la

propria attività indipendente, dal gennaio 1993 a __________ unitamente alla __________.

Per il quadriennio

2004-2008 il ricorrente è stato incaricato dal __________ quale perito __________

in materia di locazione. Dal 2006 a perlomeno il mese di ottobre 2015 egli ha

svolto tale funzione per il __________.

Dal novembre 2006 al

dicembre 2015 l’insorgente è stato incaricato annualmente dal __________ quale __________

responsabile dell’Edilizia Privata a tempo pieno, direttore __________ (cfr.

doc. 7; A6; A3).

Nel periodo di attività

presso il __________ egli ha frequentato nel 2013 il corso __________ e nel

2015.

il __________, come pure il corso per __________ (cfr. doc. 7).

L’assicurato, di lingua

madre italiana, dispone di conoscenze buone della lingua francese (minime nello

scritto) e sufficienti del tedesco e dell’inglese (minime nello scritto; cfr.

doc. 7).

Il ricorrente ha sempre

mantenuto lo studio d’architettura a __________ con la __________, indicando tuttavia

di non parteciparvi attivamente (cfr. doc. I pag. 7__________).

L’assicurato si è iscritto

in disoccupazione a decorrere dal 7 gennaio 2016 alla ricerca di un impiego

quale architetto o funzionario tecnico (cfr. doc. A6).

Il 6 aprile 2016

l’insorgente ha chiesto di essere autorizzato a frequentare presso la S__________

che si sarebbe svolto da aprile a ottobre 2016, per un totale di 16 giorni,

pari a 144 ore di lezione, oltre agli esami in novembre 2016. La quota di

iscrizione del corso ammontava a fr. 7'000.--, a cui andavano aggiunte le tasse

degli esami e le spese per il materiale didattico (cfr. doc. 1).

Nella richiesta egli, alla

domanda “Quali nuovi sbocchi professionali pensa di avere frequentando

questo corso?”, ha risposto:

" Nell’edilizia

c’è l’obbligo di ottenere il “__________” dello stabile. Questo attestato mi

permetterebbe di essere assunto da ditte private, pubbliche o ampliare

l’attività indipendente.” (Doc. 1)

Il 26 aprile 2016 l’URC ha

formulato una valutazione negativa alla domanda dell’assicurato, in quanto il

suo collocamento non sarebbe intralciato considerevolmente per ragioni inerenti

al mercato del lavoro e il corso non migliorerebbe sostanzialmente la sua idoneità

al collocamento in prospettiva di un obiettivo professionale concreto (cfr.

doc. 1).

Con decisione del 28

aprile 2016 l’amministrazione ha respinto la richiesta del ricorrente relativa

alla frequentazione del corso organizzato dalla __________ e denominato __________,

poiché lo stesso non risulta indispensabile ai fini del collocamento, considerate

le sue attuali qualifiche e l’esperienza maturata (cfr. doc. 2, consid. 1.1.).

Tale provvedimento è stato

confermato con la decisione su opposizione del 14 giugno 2016 (cfr. doc. A6;

consid. 1.1.).

2.9

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte ritiene che l’operato dell’URC che ha

negato all’assicurato il finanziamento del corso organizzato dalla __________

debba essere confermato.

Tale corso, infatti, non

risulta essere giustificato da un’indicazione del mercato del lavoro.

Il ricorrente dispone di

una formazione quale architetto STS/SUP e del diploma cantonale di __________,

nonché di un’esperienza professionale svolta durante numerosi anni, come

indipendente, come dipendente presso studi d’architettura, quale __________

responsabile dell’edilizia e quale perito __________ in materia di locazione,

sufficienti per reperire - benché abbia 52 anni - un impiego indipendentemente

dalla formazione come __________, avendo peraltro già seguito nel 2013 e nel

2015.

i corsi __________ - antincendio __________. L’obiettivo di __________ è quello di proporre corsi

pratici che siano di supporto alla teoria, ovvero che diano indicazioni

relative a come le novità legali siano calate nella realtà del lavoro connesso

alla __________ (cfr. __________).

Il collocamento del

ricorrente non è, dunque, intralciato per motivi inerenti al mercato del

lavoro.

Il certificato di

competenza antincendio, che ha peraltro una validità di cinque anni che può

essere prolungata contro pagamento a condizione di disporre di attestati di

formazione continua (cfr. doc. D), non costituisce, di conseguenza, una misura

necessaria al reinserimento dell’insorgente nel mercato del lavoro.

Del resto nel settembre

2016.

l’URC ha segnalato all’assicurato un concorso per un impiego presso il

Cantone Ticino quale __________. Fra i requisiti richiesti

(ingegnere/architetto SUP/STS, buone conoscenze delle procedure edilizie,

ambientali, pianificatorie e delle procedure federali di approvazione dei

piani, buone conoscenze del diritto amministrativo ecc.) non figurava la

formazione __________ di __________ (cfr. doc. VII1).

Il concorso svolto

dall’insorgente ha avuto esito favorevole.

Egli, nel novembre 2016, è

in effetti stato nominato dal __________ presso il __________ quale

collaboratore tecnico-amministrativo al 100% con attribuzione all’__________ a

partire dal 1° febbraio 2017 (cfr. doc. V; B3).

In simili condizioni nel

caso di specie la questione di sapere se il corso di __________ era atto a

migliorare o meno l’idoneità al collocamento dell’assicurato può restare

insoluta.

Al riguardo giova in ogni

caso rilevare che, anche se non va negato che il corso di specialista

antincendio frequentato dall’insorgente, architetto STS/SUP, presso la __________

sia un complemento utile al fine del reperimento di un’occupazione, il fatto

che tale specializzazione possa migliorare le prospettive di assunzione non è decisivo.

Ogni provvedimento professionale,

infatti, in pratica apporta, grazie alle conoscenze aggiuntive ad esso legate,

vantaggi sul mercato del lavoro (cfr. STF 2016 8C_222/2016 del 30 giugno 2016

consid. 4; SVR 2005 ALV Nr. 6).

Per quanto attiene

all’asserzione ricorsuale secondo cui i responsabili dell’URC hanno assegnato

all’assicurato da subito dei POT che non avevano niente a che vedere con il suo

ambito professionale e che comunque non permettevano una qualsiasi nuova

formazione (cfr. doc. I pag. 3), il TCA osserva che, secondo

la giurisprudenza, spetta ai consulenti degli URC decidere di volta in volta

quali siano i provvedimenti più idonei per il singolo assicurato (cfr. art. 85

cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STCA 38.2015.34

del 7 settembre 2015 consid. 2.5.; STCA 38.2009.72 del 22 febbraio 2010; STCA

38.2007.107

del 4 marzo 2008; STCA 38.2007.8 del 31 luglio 2007; STCA

38.2000.74

del 5 ottobre 2000 e STFA C 121/92 del 13 maggio 1993).

Per i motivi qui sopra

esposti la decisione su opposizione del 14 giugno 2016 deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia

di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti