38.2016.47
URC ha negato assunzione dei costi di un corso di specializzazione frequentato da un architetto. Corso non giustificato. Assicurato dispone di una formazione tale ed esperienza professionale sufficien
20 marzo 2017Italiano31 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2016.47
rs
Lugano
20 marzo 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 luglio 2016 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 14 giugno 2016 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, __________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 14 giugno 2016 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in
seguito: URC) ha confermato la propria decisione del 28 aprile 2016 (cfr. doc.
2) con la quale ha respinto la domanda di RI 1 di poter frequentare, a spese
dell’assicurazione contro la disoccupazione, il corso organizzato dalla __________
e denominato __________, in quanto lo stesso non risulta indispensabile ai fini
del collocamento, considerando le sue attuali qualifiche e l’esperienza
maturata.
Nella decisione su
opposizione l’amministrazione ha precisato:
" (…)
Nel caso specifico, il signor RI 1 ha conseguito nel 1986 il
diploma di architetto STS poi convertito in architetto SUP. Durante un
trentennio, come si rileva dal suo dettagliato CV, ha operato in vari studi
d’architettura e attualmente è co-proprietario __________ dello studio __________,
a far tempo dal 1992. Parallelamente dal 2005 al 321 dicembre 2015 ha svolto la
funzione di responsabile dell’edilizia privata presso il __________.
Dispone quindi di una vasta e solida esperienza ed inoltre occorre
sottolineare che, anche senza la frequenza del corso richiesto, il mercato del
lavoro attualmente è spesso alla ricerca di architetti, quindi questa
professione non è per nulla minacciata. (…)” (Doc. A6)
1.2. Contro la decisione su
opposizione del 14 giugno 2016 l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al
TCA, chiedendo il riconoscimento da parte dell’assicurazione contro la
disoccupazione dei costi relativi al corso __________ per __________.
A sostegno delle proprie
pretese ricorsuali egli ha segnatamente addotto di ritenere corretto
nell’applicazione della legge di concedere l’opportunità ai professionisti che
hanno superato i 50 anni, come nel suo caso, di riqualificarsi facilitando il
loro inserimento nel mondo del lavoro.
Egli ha indicato che al
contrario i responsabili dell’URC, invece di valutare seriamente le sue
proposte di formazione, gli hanno subito assegnato dei programmi occupazionali
che non avevano niente a che vedere con il suo ambito professionale e che
comunque non permettevano una qualsiasi nuova formazione.
Al riguardo l’insorgente
ha rilevato che il __________ è stato annullato, visto che la durata della
trasferta dal domicilio con i mezzi pubblici superava le due ore e che non
disponeva di un veicolo privato, e sostituito con il POT presso il __________
di __________ che però era in concomitanza con il corso __________.
Il ricorrente ha
evidenziato che l’amministrazione sarebbe stata disposta a versargli indennità
giornaliere, spese di trasferta e di vitto per un POT che non gli serviva, ma
gli ha negato il finanziamento del corso __________ utile per il reinserimento
nel mondo del lavoro.
Riguardo specificatamente
al corso __________ egli ha asserito che a comprova dell’interesse che in
Ticino ha suscitato tale corso per __________ vi è il fatto che inizialmente
gli è stato comunicato che lo stesso era completo e che ha potuto frequentarlo
unicamente perché un partecipante ha dovuto rinunciarvi.
A mente dell’insorgente,
inoltre, che ha puntualizzato di essere ancora disoccupato dopo sei mesi di
ricerca attiva di ricollocamento, le opportunità di impiego offerte da tale
corso sono certe e reali, per nulla scollegate dalle esigenze del mercato del lavoro
ticinese, in quanto i tecnici antincendio riconosciuti in Ticino non sono tanti
(6 nella regione del locarnese) e le loro verifiche sono richieste dalla legge
edilizia e da altre leggi.
Egli ha precisato che lo
specialista in protezione antincendio non è una specializzazione, ma a tutti
gli effetti una nuova professione certificata da un diploma federale, con
possibilità di assunzione non solamente in studi di architettura o di
ingegneria, ma anche in industrie di produzione ed enti pubblici (cfr. doc. I).
1.3. Con la risposta di causa del
15 luglio 2016 l’URC ha proposto di respingere l’impugnativa con motivazioni
sostanzialmente analoghe a quelle esposte nella decisione su opposizione
impugnata (cfr. doc. III).
1.4. Il 23 novembre 2016 il
ricorrente ha comunicato, da una parte, che la sua candidatura per un impiego
al 100% presso il __________ ha avuto esito positivo e di essere stato nominato
dal __________ quale collaboratore tecnico-amministrativo con effetto dal 1°
febbraio 2017. Dall’altra, che il corso __________ è terminato il 14 novembre
2016 con gli esami orali svolti a __________ del cui esito non era ancora al corrente.
Egli ha pure indicato di
non poter dire se la frequentazione del corso antincendio abbia avuto un peso
nella decisione di assumerlo, ciò non toglie di essere convinto di aver fatto
la scelta giusta e che il corso in questione potrà comunque procurargli delle
opportunità per il futuro (cfr. doc. V; B1-3).
1.5. L’URC, il 30 novembre 2016,
ha in particolare annesso i requisiti che sono stati richiesti per la nomina
dell’assicurato quale collaboratore tecnico-amministrativo presso i __________
del __________, rilevando che tra gli stessi non figura il diploma __________
(cfr. doc. VII + 1/2).
1.6. L’insorgente ha presentato
ulteriori osservazioni il 6 dicembre 2016 (cfr. doc. IX + C1-2) e il 19
dicembre 2016, allegando lo scritto del 16 dicembre 2016 con cui l’__________
l’ha informato di aver superato l’esame di __________ con attestato
professionale federale (cfr. doc. X + D).
1.7. I doc. IX e X con i relativi
annessi sono stati trasmessi per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc.
XI).
In ordine
2.1. L'assicurato ha frequentato
il corso organizzato dalla __________ denominato __________ dall’aprile al
novembre 2016 (cfr. doc. 1; A5; B1; B2; D).
Questo Tribunale entra,
pertanto, nel merito del ricorso (per dei casi in cui il TCA ha invece
dichiarato irricevibili i ricorsi in quanto gli assicurati non avevano seguito
Fatti
i corsi, cfr. STCA 38.2003.83 del 3 febbraio 2004 e STCA 38.2004.12 del 2
aprile 2004).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire
se il corso denominato __________ frequentato dal ricorrente nel 2016 debba o
meno essere finanziato dall’assicurazione contro la disoccupazione.
Il 1° luglio 2003 è
entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata
dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502
segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Questa revisione della
LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda revisione della
legge del 1995.
Questi provvedimenti si
sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta contro la
disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio federale,
Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12
giugno 2001, pag. 1972):
" (…)
In linea di massima, la presente revisione non concerne gli URC
recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con
la revisione del 1995.
Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e vanno pertanto
mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata. (…)"
Anche la quarta revisione
della LADI del 19 marzo 2010, in vigore dal 1° aprile 2011, non ha apportato
sostanziali modifiche ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
Pertanto, la
giurisprudenza concernente il vecchio Capitolo 6 della LADI, che agli art.
59-75 LADI regolava le "Prestazioni per provvedimenti destinati a prevenire
e a combattere la disoccupazione" (provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro), mantiene pienamente la sua validità anche dopo l'entrata in vigore
della terza e della quarta revisione della LADI (cfr. STF 8C_222/2016 del 30
giugno 2016 consid. 2.1.; SVR 2005 ALV Nr. 6; SVR 2005 ALV Nr. 9; DTF 131 V
286; STFA 209/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 77/04 del 24 dicembre 2004; STFA
C 56/04 del 10 gennaio 2005).
2.3. Fra gli scopi principali
dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di "prevenire la
disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la
reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro" (cfr. art. 1a
cpv. 2 LADI).
Per
realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI (Capitolo
6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Si
tratta di provvedimenti di formazione (art. 60-62: corsi individuali o
collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende
di esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione
(art. 64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali,
semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni
per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli
assicurati pendolari o soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del
promovimento dell'attività lucrativa indipendente).
Il
nuovo art. 59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti
al mercato del lavoro e prevede che:
"
1 L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di
persone minacciate dalla disoccupazione.
Considerandi
2.
I
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la
reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi
inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:
a. migliorare l’idoneità al
collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole
reintegrazione;
b. promuovere le qualifiche
professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;
c. diminuire il rischio di una disoccupazione di
lunga durata; o
d. offrire la possibilità di acquisire esperienze
professionali.
3.
Possono
partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli
articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:
a. i presupposti del diritto
secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e
b. le condizioni specifiche per il provvedimento
in questione.
4.
I
servizi competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità
nella reintegrazione dei disoccupati invalidi."
All'art. 59 cpv. 2 viene dunque ribadito il principio fondamentale
secondo cui il diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro è connesso alla situazione del
mercato del lavoro: provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono
direttamente imposti dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che
permette di evitare l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con
l'assicurazione disoccupazione (cfr. STFA C 209/04, consid. 2 del 10 dicembre
2004; le STFA C 200/02 e C 201/02, consid. 1 del 5 agosto 2003, la
giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale concernente una
nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e
l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).
Il
nuovo art. 60 LADI concerne più specificatamente la partecipazione a
provvedimenti di formazione e stabilisce che:
"
1.
Per provvedimenti di formazione si intendono
segnatamente corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di
perfezionamento o di reintegrazione nonché aziende di esercitazione e pratiche
di formazione.
2.
Per la
partecipazione ai corsi possono pretendere prestazioni:
a. gli assicurati secondo l’articolo 59b
capoverso 1;
b. le persone direttamente
minacciate dalla disoccupazione secondo l’articolo 62 capoverso 2.
3.
Chi
intende partecipare a un corso di propria iniziativa deve previamente
presentare al servizio competente una domanda motivata corredata degli atti
necessari.
4.
Nella
misura in cui lo esiga il corso, durante il medesimo il partecipante non deve
necessariamente essere idoneo al collocamento.
5.
I
provvedimenti di formazione ai sensi della presente legge devono essere
impostati o scelti, per quanto possibile, secondo i principi della legge
federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr). Il
coordinamento dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e di quelli
previsti dalla LFPr ha lo scopo di promuovere un mercato del lavoro uniforme e
trasparente."
2.4
In conformità con il
principio fondamentale secondo il quale provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro possono essere messi in atto solo se sono direttamente
imposti dallo stato del mercato, legge e giurisprudenza hanno posto una serie
di condizioni che devono essere cumulativamente rispettate (cfr. DLA 1999 N.
12, consid. 1, pag. 65-66 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 1998 N. 38,
consid. 1, pag. 214 e N. 39, consid. 1, pag. 220-221; DLA 1993/94 N. 6, consid.
1, pag. 44 e N. 24, consid. 2a, pag. 173; DLA 1988 N. 4, consid, 1c, pag. 31;
DLA 1987 N. 12, consid. 2c, pag. 114; cfr. inoltre D.
Cattaneo, "Les mésures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,
1992, Basilea e Francoforte sul Meno, pag. 317 n° 461), affinché l'assicurato
che partecipa a un provvedimento di formazione abbia diritto a ricevere le
prestazioni di cui agli art. 59b, 60 cpv. 2, 62 cpv. 2 e 3 LADI e 85 OADI.
Innanzitutto
deve trattarsi di una riqualificazione, di un perfezionamento o di una
reintegrazione professionale (cfr. DTF 111 V 271 = DLA 1985 N. 20. pag. 157;
DTF 108 V 163) e non di una formazione di base (cfr. DLA 1998 N. 39, consid.
1b. pag. 221; DLA 1996/1997, N. 24, consid. 1b, pag. 142; DTF 111 V 398,
consid. 2b, pag. 400-401 e 111 V 271 consid. 1c, pag. 273), nel senso di
"nuova" formazione (cfr. DTF 104 V 119; DTF 103 V 105; DLA 1986 N.
17, consid. 2b, pag. 66; DLA 1980 pag. 53;) oppure di conclusione della prima
formazione (cfr. DLA 1987 N. 12, pag. 111; sentenza non pubblicata Blanc dell'8
gennaio 1980 citata in DTF 108 V 166) o di un perfezionamento professionale
generale che sarebbe comunque stato effettuato dall'assicurato anche senza
disoccupazione o minaccia di disoccupazione (cfr. DLA 1996/1997 N. 24, consid.
1, pag. 142-143 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 1979 pag. 108).
Non deve
neppure trattarsi di provvedimenti usuali nelle professioni o nelle aziende per
l'introduzione di nuovi collaboratori (cfr. art. 81 cpv. 2 OADI e DLA 1986 N.
16, pag. 60; cfr. pure la possibilità, a determinate condizioni, degli assegni
di formazione SVR 1999 ALV Nr. 24, pag. 57).
Inoltre
l'assicurato deve essere disoccupato o direttamente minacciato di
disoccupazione (art. 59 cpv. 1; cfr. DLA 1973 N. 6) e non deve essere possibile
assegnargli un'occupazione adeguata secondo l'art. 16 LADI (art. 59 cpv. 2
LADI; cfr. STFA del 28 aprile 1987 nella causa S. contro UCL e TCA; DLA 1985 N.
21, pag. 164).
L'assicurato
deve poi soddisfare le condizioni relative al termine quadro di contribuzione o
deve esserne esonerato (cfr. art. 59 cpv. 3 lett. a LADI che rinvia all'art. 8
LADI e l'eccezione dell'art. 59d LADI).
Ma,
soprattutto, il corso in questione deve migliorare l'idoneità al collocamento
di colui che intende frequentarlo (art. 59 cpv. 1 lett. a LADI; cfr. DTF 128 V
197-198; DLA 1999 N. 12, pag. 64; DLA 1998 N. 38, pag. 212, N 39, pag. 218 e N.
28, pag. 153; DLA 1993/1994 N. 23, pag. 167; DLA 1988 N. 4, pag. 30; DLA 1987
N. 12, pag. 111; DLA 1986 N. 16, pag. 60, N. 17, pag. 64 e N. 36, pag. 172; DLA
1985.
pag. 176 e 179).
Riguardo ai
criteri a cui devono rispondere i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
cfr. pure STF 8C_392/2016 del 28 novembre 2016 consid. 3.1.
Le spese
derivanti dalla frequentazione di un corso di perfezionamento, di
riqualificazione o di reintegrazione professionali possono poi essere assunte
soltanto se la frequentazione del corso è ordinata o approvata dall'autorità
(cfr. art. 60 cpv. 2 LADI), la quale apporterà il suo consenso soltanto se il
corso è ben strutturato e l'insegnamento impartito in modo serio (cfr. art. 81
cpv. 1 OADI: "... soltanto se esso è organizzato secondo un programma
prestabilito e tenuto da persone qualificate") e se inoltre l'assicurato
possiede le "capacità ed attitudini" (cfr. art. 83 OADI) necessarie
per seguirlo con profitto (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA 1987 N. 12, pag.
111; DLA 1986 N. 16, pag. 60).
Infine le
spese derivanti dalla frequentazione di un corso possono essere assunte
soltanto se esse appaiono proporzionate rispetto allo scopo che si vuole
raggiungere mediante la frequentazione del corso, e cioè, in particolare, se
non esistono altre possibilità, più economiche, per migliorare ugualmente e
nella stessa misura l'idoneità al collocamento dell'assicurato (cfr. DLA 1998
N. 13, pag. 67; DLA 1993/1994 N. 24, pag. 171; STFA del 19 marzo 1986 nella
causa UFIAML contro P., Paradiso e TCA, pag. 12 e ss. pubblicata in DLA 1986 N.
31, consid. 4b, pag. 125; DLA 1986 N. 17, pag. 64; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N.
36, pag. 172).
L'accertamento
dei presupposti per l'erogazione di prestazioni secondo gli art. 62 cpv. 2 e 3
LADI e 85 OADI ha luogo in modo prospettivo, cioè nel momento in cui la domanda
è deposta (cfr. DLA 1991 N. 12, consid. 3, pag. 106; DTF 112 V 398 = DLA 1986
N. 36, pag. 172).
2.5
A proposito del criterio della
difficile collocabilità da ossequiare per avere diritto a provvedimenti
individuali inerenti al mercato del lavoro, il TCA precisa che tale condizione
significa che un assicurato non deve poter ottenere un nuovo impiego già con la
formazione di cui dispone.
Il Tribunale federale, in una
sentenza 8C_222/2016 del 30 giugno 2016 con cui ha accolto il ricorso di un
Ufficio di collocamento del Canton San Gallo, ritenendo, contrariamente al
Tribunale cantonale, che in quel caso di specie il corso di francese richiesto
da un assicurato che era attivo nel settore della manutenzione di aeroplani
(ultima occupazione quale “Head of Key Account Management”) non era
giustificato da un’indicazione del mercato del lavoro, ha innanzitutto ribadito
che determinante è sapere se il mercato del lavoro offra di principio degli
impieghi per le persone con le stesse qualifiche dell’assicurato e se per
motivi personali quest’ultimo sia svantaggiato nel concorso per tali posti di
lavoro.
L’Alta Corte
ha, poi, deciso che dal profilo oggettivo, vista l’ampia e lunga esperienza
professionale dell’assicurato, vi era una grande offerta di impieghi. Anche
senza il corso di francese egli, nel suo ramo professionale, aveva buone
possibilità sul mercato del lavoro. Dal punto di vista soggettivo egli non
risultava svantaggiato a causa delle insufficienti conoscenze della lingua
francese, siccome grazie alle sue competenze scritte e orali in inglese l’assicurato
disponeva di buone conoscenze di una lingua straniera.
Inoltre la
Prassi LADI PML del gennaio 2014 ai punti A16 segg. relativi all’indicazione
proveniente dal mercato del lavoro prevede che:
" A16
Le prestazioni dell’AD a titolo di riqualificazione, perfezionamento o
reintegrazione vengono versate soltanto se la situazione del mercato del lavoro
esige l’adozione di un simile provvedimento. I criteri di valutazione da
considerare in relazione all’indicazione del mercato del lavoro sono numerosi;
il seguente elenco non è esaustivo.
A17 Motivazione dell'assicurato. La richiesta
dell’assicurato di partecipare a un provvedimento è motivata dal suo desiderio,
indipendente dalla disoccupazione, di realizzare un progetto professionale o si
tratta di un provvedimento adeguato per porre termine alla disoccupazione?
A18 Età dell’assicurato. In particolare per quanto
riguarda i giovani disoccupati occorre evitare che chiedano prestazioni dell’AD
per la loro formazione di base.
A19 Secondo la giurisprudenza del TFA, sono pure esclusi
i provvedimenti di formazione che, normalmente, sono parte integrante di una
formazione di base o che servono a completarla, come ad esempio, gli stage
obbligatori nell’ambito degli studi di medicina o il periodo di pratica per gli
avvocati al termine degli studi di diritto.
A20 Adeguatezza del provvedimento. Il rapporto fra tempo
e mezzi finanziari impiegati, da un lato, e gli obiettivi del provvedimento,
dall’altro, deve essere ragionevole. Di regola, la durata di un provvedimento
di formazione o di occupazione non dovrebbe superare i 12 mesi. La domanda di
partecipazione a un PML va rifiutata se il provvedimento è «sovradimensionato»,
vale a dire se lo scopo ricercato, ossia il miglioramento dell’idoneità al
collocamento, può essere raggiunto anche con un provvedimento meno costoso e/o
più breve.
A21 PML all’estero. Secondo la giurisprudenza del TFA, i
provvedimenti all’estero sono autorizzati soltanto a titolo eccezionale e in
presenza di validi motivi. In particolare, se in Svizzera non vi è alcuna
possibilità di raggiungere l’obiettivo prefissato in modo adeguato e
conveniente.
A22 Stato di salute dell'assicurato: l'AD non può versare
prestazioni finanziarie se l’assicurato è difficilmente collocabile non per
ragioni inerenti al mercato del lavoro bensì per motivi di salute. Se la
capacità lavorativa è pregiudicata da motivi di salute, il caso rientra infatti
nell’ambito di competenza dell’assicurazione per l’invalidità (AI). L’AD può
finanziare i provvedimenti soltanto fino al termine dei pertinenti accertamenti
da parte dell’AI. Tali provvedimenti devono tuttavia tenere conto delle
condizioni del mercato del lavoro e delle possibilità dell’assicurato. Se l’AI
rifiuta il diritto alle prestazioni dell’assicurato, quest’ultimo continua a
poter beneficiare dell’offerta ordinaria delle prestazioni dell’AD.”
Sulla
portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag.
125; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007
consid. 4.3).
In dottrina B. Rubin in
"Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage". Ed. Schulthess 2014, a proposito di questo criterio, così si esprime:
"
(…)
DIFFICULTÉS
DE PLACEMENT
13.
Le droit à une mesure de marché du travail est réservé aux assurés
dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de
l'emploi (art. 59 al. 2 LACI). Cela signifie deux choses.
14.
Premièrement, en présence de possibilité de placement, une mesure ne
se justifie pas. Lorsque la
formation et l'expérience professionnelle suffisent à permettre à un assuré de
retrouver un emploi dans son domaine, il n'existe pas de droit à participer à
une mesure de perfectionnement ou à changer de cap professionnellement. Dans ce
cas, il n'y a pas d'indication du marché du travail justifiant un
perfectionnement ou une nouvelle formation (DTA 1999 n 64; 1985 p. 164; arrêts
du 28 mai 2013 [8C_202/2013]; 10 décembre 2004 [C 209/04]).
Un assuré qui n'effectue Pas suffisamment
de recherches d'emploi ne peut prétendre obtenir l'assentiment à la
fréquentation d'une mesure. Un assuré qui quitte un emploi pour en conclure un
autre qui nécessite de suivre un cours précis ne pourra le mettre à charge de
l'assurance-chômage (DTA 1993/1994 p. 167).
Lorsqu'un assuré dépose une demande de cours
alors qu'il se sait déjà engagé, il convient de déterminer si l'assuré
réunissait les conditions ordinaires relatives à l'attribution d'une mesuré de
marché du travail (mesure visant à l'intégration professionnelle ; amélioration
des chances d'être engagé; indication du marché du travail) et si la
fréquentation de la mesure était
une condition de l'engagement ou était susceptible de le faciliter. La Haute
Cour a nié le droit à une
mesure dans le cas d'un assuré dont
l'employabilité était déjà suffisante (arrêt du 4 octobre 2001 [C 139/01]).
Elle a adopté la solution opposée dans le cas d'une assurée qui voulait se
réorienter
après plus d une année de postulations
infructueuses dans son ancien secteur d'activité (arrêt du 26 novembre 2008 [8C
301/2008]).
15.
Deuxièmement, les difficultés de placement doivent
être dues au marché du travail et non à d'autres facteurs, comme des problèmes:
- de santé (DTA 1998 p. 212 consid. 4 p. 217), et ce même si
l'Ai a prononcé un refus de prestations (DTA 1985 p. 168 consid. 2 p. 171);
- de reconnaissance de diplôme
(DTA 1988 p. 30);
- de diplômes non
suffisamment orientés vers la pratique professionnelle;
ou encore
- de disponibilité
restreinte due à un choix de l'assuré (exemples: volonté de ne travailler qu'à
un taux très partiel; désir de changement d'activité [N 14 ci-dessus])." (pag. 472-473)
2.6
A titolo di "provvedimenti
di formazione" la LADI versa delle prestazioni in caso di corsi di
riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione.
Il
perfezionamento professionale è quella formazione professionale che amplia o
completa le conoscenze già acquisite in una professione. Lo scopo del perfezionamento
è di permettere all'assicurato di restare attivo nello stesso genere di
mestiere esercitato in precedenza. L'assicurazione contro la disoccupazione
finanzia, a titolo di perfezionamento, solamente le misure o i corsi che
facilitano l'adattamento di un assicurato ai progressi industriali e tecnici,
permettendogli così di poter essere di nuovo pienamente attivo nella sua
professione originaria (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319 n° 464).
La
riconversione professionale per definizione prepara i disoccupati ad essere
attivi in un altro settore professionale rispetto a quello iniziale (cfr. D.
Cattaneo, op. cit. pag. 318-320 seg.; DLA 1996/1997 N. 24, consid. 1, pag.
142-143; DLA 1993/94 N. 6, consid. 1, pag. 44, N. 22, consid. 1, pag. 163-165; e
N. 39, consid. 2, pag. 262-263).
In
linea di principio la riconversione professionale deve essere di breve durata,
poiché l'assicurato possiede già una formazione di base completa - teorica o
anche soltanto pratica - nella professione nella quale non riesce a trovare
un'occupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319).
Né
una formazione di base, né una nuova formazione completa possono invece essere
finanziate sulla base degli art. 59 seg. LADI.
Tali
formazioni possono essere assunte dall’assicurazione contro la disoccupazione
soltanto alle condizioni fissate agli art. 66a LADI (cfr. SVR 1999 ALV N. 24,
consid. 1 e 2a, pag. 57-58).
La
delimitazione tra formazione di base, perfezionamento professionale e
riconversione è fluttuante, visto che una medesima misura può presentare le
caratteristiche di tutte e tre le categorie menzionate. Ciò che è determinante,
dunque, è la natura degli aspetti che predominano in un caso concreto, tenuto
conto di tutte le circostanze (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 321 n° 468; DTF
111.
V 274-275; STF 8C_48/2008 del 16 maggio 2008 consid. 3.2.).
Il diritto alle prestazioni
dell'assicurazione contro la disoccupazione è escluso se la formazione viene
intrapresa per soddisfare un'aspirazione personale indipendentemente dalla
situazione del mercato del lavoro (cfr. DLA 1998 N° 28 pag. 53; STF C 176/03
del 2 settembre 2004 – "Les circonstances démontrent
ainsi que le recourant n'a pas entendu suivre le cours litigieux parce qu'il se
trouvait dans une situation de chômage provoquée par une situation économique
défavorable mais par convenance personnelle. La mesure
requise n'est donc pas directement commandée par la situation du marché du
travail et l'on ne saurait admettre que le placement de l'assuré était
impossible ou très difficile pour ce motif." – STFA C 201/02 del 5 agosto
2003).
2.7
La
riqualificazione, il perfezionamento o la reintegrazione professionale devono
inoltre migliorare l'idoneità al collocamento (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. a
LADI).
Per poter essere finanziato
dall'assicurazione contro la disoccupazione non è sufficiente che un corso,
tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, apra la prospettiva di un
eventuale vantaggio teorico, possibile, ma poco probabile nel caso concreto.
Occorre invece che, secondo tutta probabilità, l'idoneità al collocamento sia
effettivamente migliorata nel caso particolare, tramite un perfezionamento
svolto in vista di uno scopo professionale preciso (cfr. D. Cattaneo, op. cit.,
pag. 362 n° 556; DLA 1991 N. 30; DLA 1988 N. 30).
In diverse sentenze il TFA ha
chiaramente affermato che non è importante stabilire se, grazie al corso
l'assicurato migliora le possibilità di assumere un impiego dipendente o quelle
di cominciare un'attività indipendente: decisivo è unicamente il fatto che dopo
il corso l'assicurato avrà più opportunità di porre fine alla disoccupazione
(cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 366 n° 564; STFA C 11/02 del 22 marzo 2004,
consid. 3.3.; DLA 1987 N. 111; DTF 111 V 38).
B. Rubin,
nell'opera già citata, al riguardo rileva che:
"
AMÉLIORATION DES CHANCES
DE TROUVER UN EMPLOI EN FONCTION DES INDICATIONS DU MARCHÉ DU TRAVAIL
12.
Le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le
perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la situation du
marché du travail, laquelle doit être constamment observée par l'autorité (ATF
111.
V 398). Des mesures de marché du travail ne doivent être mises en œuvre que
si elles sont directement commandées par l'état de ce marché.
L'assurance-chômage a pour
tâche seulement de combattre dans des cas
particuliers le chômage effectif ou imminent, par des mesures concrètes de
reclassement et de perfectionnement.
Il doit s'agir de mesures permettant à
l'assuré de remettre à jour ses connaissances professionnelles et de s'adapter
au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du
travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses
aptitudes professionnelles existantes (ATF 128 V 192 consid. 7b/aa p. 197). La mesure entreprise doit notamment être
spécifiquement destinée à améliorer l'aptitude au placement. Elle peut par exemple consister en
un complément nécessaire à la prise d'un
emploi précis par un assuré déjà formé dans le domaine (DTA 1998 p. 218). La
mesure sollicitée doit en outre être necessaire et adéquate. Elle ne saurait
avoir pour objectif principal d'améliorer le niveau de formation de l'assuré ou
sa situation économique et sociale. Son rôle n'est pas non plus de satisfaire
une convenance personnelle ou un désir d'épanouissement professionnel (DTA 1991
p. 109 consid. lb p. 111).
L'assurance-chômage a vocation à lutter contre
le chômage, non à encourager l'intégration professionnelle dans des métiers en
déclin, saturés ou peu représentés sur le marché du travail qui entre en
considération (arrêt du 14 janvier 2005 [C 147/04])." (pag.
473)
2.8
Nell’evenienza concreta,
dalle carte processuali emerge che RI 1, nato il __________ 1964, nel giugno
1986.
ha conseguito il diploma di architetto STS, dal 1992 è iscritto all’albo
OTIA (Ordine ticinese degli ingegneri e architetti) in qualità di architetto
STS sezione architettura edilizia, nel luglio 2001 è stato autorizzato a
esercitare con il titolo di Architetto SUP (Scuola Universitaria Professionale
SUPSI) e nel 2003 ha ottenuto il diploma cantonale di __________ (cfr. doc. 6;
7).
Dal Curriculum vitae
dell’assicurato (cfr. doc. 7) risulta poi che dal marzo 1987 al marzo 1991 egli
ha lavorato alle dipendenze di studi di architettura e nel 1992 ha iniziato la
propria attività indipendente, dal gennaio 1993 a __________ unitamente alla __________.
Per il quadriennio
2004-2008 il ricorrente è stato incaricato dal __________ quale perito __________
in materia di locazione. Dal 2006 a perlomeno il mese di ottobre 2015 egli ha
svolto tale funzione per il __________.
Dal novembre 2006 al
dicembre 2015 l’insorgente è stato incaricato annualmente dal __________ quale __________
responsabile dell’Edilizia Privata a tempo pieno, direttore __________ (cfr.
doc. 7; A6; A3).
Nel periodo di attività
presso il __________ egli ha frequentato nel 2013 il corso __________ e nel
2015.
il __________, come pure il corso per __________ (cfr. doc. 7).
L’assicurato, di lingua
madre italiana, dispone di conoscenze buone della lingua francese (minime nello
scritto) e sufficienti del tedesco e dell’inglese (minime nello scritto; cfr.
doc. 7).
Il ricorrente ha sempre
mantenuto lo studio d’architettura a __________ con la __________, indicando tuttavia
di non parteciparvi attivamente (cfr. doc. I pag. 7__________).
L’assicurato si è iscritto
in disoccupazione a decorrere dal 7 gennaio 2016 alla ricerca di un impiego
quale architetto o funzionario tecnico (cfr. doc. A6).
Il 6 aprile 2016
l’insorgente ha chiesto di essere autorizzato a frequentare presso la S__________
che si sarebbe svolto da aprile a ottobre 2016, per un totale di 16 giorni,
pari a 144 ore di lezione, oltre agli esami in novembre 2016. La quota di
iscrizione del corso ammontava a fr. 7'000.--, a cui andavano aggiunte le tasse
degli esami e le spese per il materiale didattico (cfr. doc. 1).
Nella richiesta egli, alla
domanda “Quali nuovi sbocchi professionali pensa di avere frequentando
questo corso?”, ha risposto:
" Nell’edilizia
c’è l’obbligo di ottenere il “__________” dello stabile. Questo attestato mi
permetterebbe di essere assunto da ditte private, pubbliche o ampliare
l’attività indipendente.” (Doc. 1)
Il 26 aprile 2016 l’URC ha
formulato una valutazione negativa alla domanda dell’assicurato, in quanto il
suo collocamento non sarebbe intralciato considerevolmente per ragioni inerenti
al mercato del lavoro e il corso non migliorerebbe sostanzialmente la sua idoneità
al collocamento in prospettiva di un obiettivo professionale concreto (cfr.
doc. 1).
Con decisione del 28
aprile 2016 l’amministrazione ha respinto la richiesta del ricorrente relativa
alla frequentazione del corso organizzato dalla __________ e denominato __________,
poiché lo stesso non risulta indispensabile ai fini del collocamento, considerate
le sue attuali qualifiche e l’esperienza maturata (cfr. doc. 2, consid. 1.1.).
Tale provvedimento è stato
confermato con la decisione su opposizione del 14 giugno 2016 (cfr. doc. A6;
consid. 1.1.).
2.9
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte ritiene che l’operato dell’URC che ha
negato all’assicurato il finanziamento del corso organizzato dalla __________
debba essere confermato.
Tale corso, infatti, non
risulta essere giustificato da un’indicazione del mercato del lavoro.
Il ricorrente dispone di
una formazione quale architetto STS/SUP e del diploma cantonale di __________,
nonché di un’esperienza professionale svolta durante numerosi anni, come
indipendente, come dipendente presso studi d’architettura, quale __________
responsabile dell’edilizia e quale perito __________ in materia di locazione,
sufficienti per reperire - benché abbia 52 anni - un impiego indipendentemente
dalla formazione come __________, avendo peraltro già seguito nel 2013 e nel
2015.
i corsi __________ - antincendio __________. L’obiettivo di __________ è quello di proporre corsi
pratici che siano di supporto alla teoria, ovvero che diano indicazioni
relative a come le novità legali siano calate nella realtà del lavoro connesso
alla __________ (cfr. __________).
Il collocamento del
ricorrente non è, dunque, intralciato per motivi inerenti al mercato del
lavoro.
Il certificato di
competenza antincendio, che ha peraltro una validità di cinque anni che può
essere prolungata contro pagamento a condizione di disporre di attestati di
formazione continua (cfr. doc. D), non costituisce, di conseguenza, una misura
necessaria al reinserimento dell’insorgente nel mercato del lavoro.
Del resto nel settembre
2016.
l’URC ha segnalato all’assicurato un concorso per un impiego presso il
Cantone Ticino quale __________. Fra i requisiti richiesti
(ingegnere/architetto SUP/STS, buone conoscenze delle procedure edilizie,
ambientali, pianificatorie e delle procedure federali di approvazione dei
piani, buone conoscenze del diritto amministrativo ecc.) non figurava la
formazione __________ di __________ (cfr. doc. VII1).
Il concorso svolto
dall’insorgente ha avuto esito favorevole.
Egli, nel novembre 2016, è
in effetti stato nominato dal __________ presso il __________ quale
collaboratore tecnico-amministrativo al 100% con attribuzione all’__________ a
partire dal 1° febbraio 2017 (cfr. doc. V; B3).
In simili condizioni nel
caso di specie la questione di sapere se il corso di __________ era atto a
migliorare o meno l’idoneità al collocamento dell’assicurato può restare
insoluta.
Al riguardo giova in ogni
caso rilevare che, anche se non va negato che il corso di specialista
antincendio frequentato dall’insorgente, architetto STS/SUP, presso la __________
sia un complemento utile al fine del reperimento di un’occupazione, il fatto
che tale specializzazione possa migliorare le prospettive di assunzione non è decisivo.
Ogni provvedimento professionale,
infatti, in pratica apporta, grazie alle conoscenze aggiuntive ad esso legate,
vantaggi sul mercato del lavoro (cfr. STF 2016 8C_222/2016 del 30 giugno 2016
consid. 4; SVR 2005 ALV Nr. 6).
Per quanto attiene
all’asserzione ricorsuale secondo cui i responsabili dell’URC hanno assegnato
all’assicurato da subito dei POT che non avevano niente a che vedere con il suo
ambito professionale e che comunque non permettevano una qualsiasi nuova
formazione (cfr. doc. I pag. 3), il TCA osserva che, secondo
la giurisprudenza, spetta ai consulenti degli URC decidere di volta in volta
quali siano i provvedimenti più idonei per il singolo assicurato (cfr. art. 85
cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STCA 38.2015.34
del 7 settembre 2015 consid. 2.5.; STCA 38.2009.72 del 22 febbraio 2010; STCA
38.2007.107
del 4 marzo 2008; STCA 38.2007.8 del 31 luglio 2007; STCA
38.2000.74
del 5 ottobre 2000 e STFA C 121/92 del 13 maggio 1993).
Per i motivi qui sopra
esposti la decisione su opposizione del 14 giugno 2016 deve essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti