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Decisione

38.2016.48

A ragione URC ha ritenuto oppos.contro l'assegnaz. di un programma di occupazione temporanea irricevibile. Oppos. possibile contro la sanzione per mancata partecip. a un corso. Abbond.:ricorr.rich.di

8 settembre 2016Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

38.2016.48

rs

Lugano

8 settembre 2016

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 luglio 2016 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 5 luglio 2016 emanata da

Ufficio regionale di collocamento, __________

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. In data 27 giugno 2016

l'Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha

assegnato a __________ un programma d’occupazione temporanea (POT) presso

l’Associazione __________, nel periodo dal 6 luglio al 4 novembre 2016. L’amministrazione

ha così indicato i rimedi giuridici:

" Contro la

presente decisione è possibile inoltrare opposizione scritta, ma solamente per

le eventuali disposizioni riguardanti il riconoscimento del rimborso delle

spese di viaggio, vitto, alloggio e materiale didattico, entro 30 giorni dalla

notifica a:

Ufficio

regionale di collocamento

____________________ "

(Doc. VIII1)

1.2. Il 5 luglio 2016 l’assicurato

si è opposto all’ordine di frequentare il programma d’occupazione temporanea in

questione (cfr. doc. VIII/2).

1.3. Con decisione su opposizione

del 5 luglio 2016 l’amministrazione ha dichiarato l’opposizione irricevibile

(cfr. doc. A1).

1.4. Contro la decisione su

opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha

chiesto di non essere obbligato ad accettare il POT assegnatogli in quanto non

adeguato (cfr. doc. I).

1.5. Nella sua risposta del 25

luglio 2016 l’URC ha proposto di confermare la decisione su opposizione del 5 luglio

2016, osservando:

" (…) sulla

decisione di assegnazione del 27 giugno 2016 sono indicati i rimedi giuridici

che specificano che è possibile inoltrare opposizione scritta solamente per le

disposizioni riguardanti il riconoscimento del rimborso delle spese di viaggio,

vitto e alloggio. Non è data la facoltà di presentare opposizione contro la

decisione di una misura d’occupazione. Qualora l’assicurato non intenda

frequentare o rinunci a partecipare al programma occupazionale può comunicare

in forma scritta i motivi della propria decisione all’URC che, se li riterrà

non adeguati, procederà sottoponendo il caso per decisione all’Ufficio

giuridico della Sezione del lavoro. Contro la decisione dell’Ufficio giuridico

della Sezione del lavoro è data la facoltà di presentare opposizione.

A seguito del rifiuto di partecipazione

alla misura il nostro Ufficio ha nel frattempo provveduto a revocare la decisione

(11.7.2016) e ha già sottoposto il caso per decisione in data 6 luglio 2016

all’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro. (…)” (Doc. III)

1.6. Il 25 luglio 2016

l’insorgente ha inviato un ulteriore scritto al TCA (cfr. doc. IV) il quale è

stato inviato per conoscenza all’URC (cfr. doc. VI).

1.7. L’URC, il 30 agosto 2016, su

richiesta di questa Corte (cfr. doc. VII), ha trasmesso copia della decisione

di assegnazione del POT del 27 giugno 2016 e dell’opposizione (cfr. doc. VIII +

1 e 2).

1.8. Il doc. VIII + 1 e 2 è stato

inviato per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. IX).

Considerandi

In ordine

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31.

agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00

del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29

gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190.

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre

1999.

Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

Nel merito

2.2

In virtù dell’art. 17 cpv. 3

LADI, l’assicurato è tenuto ad accettare un’occupazione adeguata propostagli.

E’ obbligato, su istruzione dell’ufficio del lavoro competente, a:

a. partecipare

a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro atti a migliorare la sua

idoneità al collocamento;

b. partecipare

a colloqui di consulenza e sedute informative nonché a consultazioni

conformemente al capoverso 5, e

c. fornire i documenti

necessari per valutare l’idoneità al collocamento o l’adeguatezza di

un’occupazione.

Secondo l’art. 85 cpv. 1

lett. c LADI i servizi cantonali decidono sull’adeguatezza di un’occupazione,

assegnano agli assicurati un’occupazione adeguata e impartiscono loro

istruzioni giusta l’articolo 17 cpv. 3.

L’art. 85b cpv. 1 LADI

stabilisce ancora che i Cantoni istituiscono uffici regionali di collocamento a

cui affidano segnatamente compiti del servizio cantonale.

2.3

Secondo l'art. 30 cpv. 1

lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità "se non

osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente,

segnatamente non accetta un’occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a

un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l’attuazione

oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile

l’esecuzione o lo scopo".

Il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza

revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata dal popolo il 24 novembre

2002.

(cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno

2003.

pag. 1728 segg.).

Questa

revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti

al mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda

revisione della legge del 1995.

Si tratta infatti di uno

strumento dimostratosi valido e pertanto è stato mantenuto, anche se

leggermente migliorato (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge

sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28.2.2001, p.to 1.1.2., in FF

2001.

pag. 1972).

In particolare è stata

rivista la sistematica degli articoli relativi ai provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro.

Al riguardo il TFA, in una

sentenza pubblicata in DTF 131 V 286 si è così espresso:

" (...)

2.1

Nell'ambito della terza revisione della legge, i

Capitoli 6 e 7 del Titolo terzo della LADI (art. 59-75) sono stati sottoposti a

una ri­organizzazione sistematica e, parzialmente, anche redazionale (cfr. la sentenza

del 24 dicembre 2004 in re B., C 77/04, consid. 3.2). II Messaggio 28 febbraio

2001.

del Consiglio federale concernente la revisione della legge

sull'assicurazione contro la disoccupazione non prevedeva modifiche sostanziali

fondamentali (FF 2001 1967 segg.; cfr, pure la sentenza citata del 24 dicembre 2004 in re B., con­sid. 3.2). La riforma si proponeva in particolare di innalzare il pe­riodo

contributivo, di ridurre la durata massima di riscossione dell'indennità di

disoccupazione come pure di conseguire, grazie a una migliore efficienza degli uffici

regionali di collocamento e ai prov­vedimenti inerenti al mercato del lavoro,

dei risparmi da contrapporre ai maggiori on derivanti dagli Accordi bilaterali

(Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la

Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione

delle persone [sentenza citata del 24 dicembre 2004 in re B., consid. 3.4])."

Anche la

quarta revisione della LADI del 19 marzo 2011, in vigore dal 1° aprile 2011, non ha apportato sostanziali modifiche ai provvedimenti inerenti

al mercato del lavoro

La giurisprudenza relativa

ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, sviluppata prima della terza

revisione della LADI, resta dunque sempre applicabile (cfr. DLA 2005 pag. 280

seg.).

2.4

Il Tribunale federale delle

assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale: TF), in una

decisione del 10 settembre 1997, pubblicata in SVR 1998 ALV Nr. 12, pag. 37, ha stabilito che qualora la precedente istanza sia ingiustamente entrata nel merito di un rimedio

giuridico, il Tribunale federale delle assicurazioni annulla la decisione di

tale istanza ed accerta che non si può entrare nel merito del rimedio giuridico

in mancanza di un presupposto processuale.

Se un ufficio del lavoro

pronuncia la sospensione del diritto alle indennità poiché l’assicurato ha

disatteso le istruzioni del competente ufficio del lavoro di frequentare un

corso di perfezionamento, nell’ambito dell’esame della decisione in merito ai

giorni di sospensione va esaminata pure la questione di sapere se le istruzioni

furono date a ragione. Se però le istruzioni dell’ufficio del lavoro vengono

esaminate a titolo preliminare in questo procedimento, non vi è interesse degno

di protezione a che le istruzioni volte a frequentare un corso di perfezionamento

possano essere impugnate a titolo indipendente.

Nel caso di specie si

trattava di statuire su una decisione di un Tribunale cantonale che era entrato

nel merito di un ricorso, inoltrato da un assicurato, contro una decisione che

lo obbligava a frequentare un corso.

Il Tribunale cantonale era

entrato nel merito ritenendo che altrimenti non si sarebbe mai potuto stabilire

se, in casi analoghi, l’obbligo di frequentare il corso fosse o meno

giustificato.

In quell’occasione il TFA

ha concluso che, a torto, l’autorità cantonale era entrata nel merito della

vertenza e, in particolare, ha rilevato che:

" (...) Dieser Auffassung des kantonalen Gerichts kann nicht gefolgt

werden. In der Verfügung vom 30. September 1996 wurde der Beschwerdeführer

richtigerweise darauf hingewiesen, dass das Nichtbefolgen von Weisungen des

Arbeitsamtes gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG i.V.m. Art. 45 Abs. 2 AVIV

Kürzungen der Arbeitslosen-entschädigung in Form von Einstelltagen zur Folge

habe. Die angeführten Gesetzbestimmungen gelangen zur Anwendung, wenn ein

Versicherter entgegen der Weisung des Arbeitsamtes eine zumutbare Arbeit nicht

annimmt. In beiden Fällen (Missachtung der Weisung, einen Kurs zu besuchen und

Missachtung eine zumutbare Arbeit anzunehmen), hat die kantonale Amtstelle die

Einstellung in der Bezugsberechtigung zu verfügen (Art 30 Abs. 2 AVIG). Gegen

solche Verfügungen steht dem Versicherten nach Art. 100 AVIG der Beschwerdeweg

offen. Im Rahmen eines Anfechtungsverfahrens, welches im Anschluss an den Erlass

einer Einstellungsverfügung wegen Nichtannahme einer zumutbaren zugewiesenen

Arbeit angestrengt wird, ist jeweils zu prüfen, ob die entsprechende Weisung

des Arbeitsamtes rechtmässig, ob also namentlich die zugewiesene Arbeit

zumutbar war. Gleiches gilt für Fälle wie den vorliegenden: Verfügt die

kantonale Amtstelle eine Einstellung in der Bezugsberechtigung, weil der

Versicherte die Weisung des zuständigen Arbeitsamtes, einen Weiterbildungskurs

zu besuchen, missachtet hat, ist im Rahmen der Überprüfung der Verfügung über

die Einstelltage insbesondere auch zu prüfen, ob die fragliche Weisung zu Recht

ergangen ist. Es verhält sich demzufolge nicht so, dass im Falle des

Nichteintretens auf die Beschwerde vom 3. Oktober 1996 nie ein

Gerichtsentscheid zur Frage der Rechtmässigkeit der Weisung des KIGA vom 30.

September 1996 hätte ergehen können. Das kantonale Gericht ist unter diesen

Umständen zu Unrecht auf die Beschwerde eingetreten." (cfr. SVR

1998.

ALV Nr. 12, consid. 3. d), pag. 38)

Questa giurisprudenza è

stata confermata in un’altra sentenza, pubblicata in DLA 2004 pag. 282 seg.,

nella quale l'Alta Corte ha ribadito che un assicurato tenuto a seguire un

corso di perfezionamento o a partecipare a un programma di occupazione

temporanea non ha alcun interesse legittimo a contestare la relativa decisione

di assegnazione. Se, ingiustificatamente, egli non si conforma a questa

decisione, il suo diritto all'indennità viene sospeso. Soltanto dopo che egli

avrà interposto ricorso contro la decisione di sospensione, il Tribunale

verificherà, a titolo pregiudiziale, se l'assegnazione al corso o al programma

di occupazione temporanea sia stata pronunciata a giusta ragione.

Al riguardo cfr. pure STFA

C 221/03 del 18 dicembre 2003.

2.5

Nell’evenienza concreta, alla

luce della giurisprudenza federale qui sopra riprodotta (cfr. consid. 2.4.), il

TCA deve concludere che, a ragione, l’amministrazione non è entrata nel merito

dell’opposizione inoltrata dall’assicurato contro la decisione con la quale gli

è stato assegnato un provvedimento inerente al mercato del lavoro.

Un’opposizione può,

infatti, essere interposta soltanto contro un'eventuale sanzione inflitta a

seguito della mancata partecipazione al corso.

Un assicurato può, invece,

contestare le prestazioni fornitegli durante la frequentazione della misura

inerente al mercato del lavoro, alla quale accetta comunque di partecipare

(cfr. STFA del 6 dicembre 1999, nella causa M.M.; STCA 38.2015.18 del 2 giugno

2015; STCA 38.2011.72 del 30 novembre 2011).

L'URC di __________ nella

sua decisione del 27 giugno 2016 ha del resto precisamente indicato che:

"Contro la presente decisione è possibile inoltrare opposizione scritta,

ma solamente per le eventuali disposizioni riguardanti il riconoscimento del

rimborso delle spese di viaggio, vitto, alloggio e materiale didattico (…)"

(cfr. consid. 1.1; doc. VIII1).

Di conseguenza la

decisione su opposizione del 5 luglio 2016 deve essere confermata.

A titolo abbondanziale

riguardo alla richiesta del ricorrente di poter frequentare corsi formativi

mirati al suo miglioramento professionale (cfr. doc. I), giova ricordare che

secondo la giurisprudenza, spetta ai consulenti degli URC di decidere di volta

in volta quali sono i provvedimenti più idonei per il singolo assicurato (cfr.

art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STCA

38.2015.34

del 7 settembre 2015 consid. 2.5.; 38.2009.72 del 22 febbraio 2010;

STCA 38.2009.90 del 21 gennaio 2010; STFA C 121/92 del 13 maggio 1993).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti