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Decisione

38.2016.49

Sosp. di 3 gg x insuff. ricerche di lavoro nel periodo di controllo di 5/16 ridotta a 2gg. e sosp. di 3 gg x insuff.ric.nel periodo di controolo di 7/16 ridotte entrambe a 2 ciascuna in quanto l'assic

12 aprile 2017Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

I potenziali datori di

lavoro hanno attestato che le tre ricerche menzionate sono avvenute il 22

luglio 2016 (cfr. doc. A2 inc. 38.2016.66).

Complessivamente, quindi, risultano

essere state svolte dodici ricerche di lavoro.

Le stesse, tuttavia, non

sono state ripartite durante tutto l’arco del mese, contrariamente a quanto

previsto dalla giurisprudenza STCA 38.2015.56 del 16 marzo 2016 consid. 2.7.;

STCA 38.2014.22 del 20 agosto 2014 consid. 2.8.; STCA 38.2012.59 del 4 febbraio

2013 consid. 2.8.; STCA 38.2011.4 del 8 agosto 2011 consid. 2.7.; STCA

38.2007.53 del 25 ottobre 2007; STCA 38.2002.111 del 25 novembre 2002; STCA

38.2002.1 del 29 luglio 2002; D. Cattaneo, op. cit., pag. 27).

In effetti, a prescindere

dai primi giorni del mese di luglio 2016 in cui l’assicurata si trovava

all’estero in vacanza beneficiando di cinque giorni di esonero (cfr. consid.

2.8.; doc. A3 inc. 38.2016.66), non sono stati intrapresi sforzi dal 23 al 31

luglio 2016.

Al riguardo giova ribadire

che lo svolgimento di un’attività lavorativa al 50% con conseguimento di

guadagno intermedio (cfr. doc. A4 inc. 38.2016.66) non esonerava la ricorrente

dal compiere ulteriori ricerche di una nuova occupazione anche negli ultimi

nove giorni del mese di luglio 2016 (cfr. consid. 2.9.).

Considerandi

Per inciso va, infine,

osservato, in relazione all’asserzione dell’insorgente, ripetuta più volte, di

dovere effettuare i “timbri” (cfr. doc. A4; A2; I inc. 38.2016.66), che il TCA

ha già avuto modo di ricordare che la legge impone agli assicurati non di

raccogliere firme o timbri, bensì di compiere sforzi validi per trovare un

nuovo lavoro (cfr. STCA 38.2012.72 del 27 febbraio 2013 consid. 2.10.; STCA

38.2008.72

del 18 marzo 2009 consid. 2.7.; RDAT I-1994, pag. 206-207).

Ne discende che

l’assicurata ha violato, nel mese di luglio 2016, l'obbligo di ridurre il danno

che la legge gli impone (cfr. consid. 2.4.).

Pertanto la ricorrente

deve essere sospesa dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art.

30.

cpv. 1 lett. c LADI.

2.12

Per quanto

attiene all’entità della sanzione relativa al mese

di luglio 2016, va ribadito che l’URC

ha inflitto all’assicurata tre giorni di sospensione (cfr. consid. 1.7.).

Tutto ben considerato,

ritenuto lo svolgimento dell’attività lavorativa di cameriera di sala al a

tempo parziale con turni irregolari (cfr. doc. V inc. 38.2016.49) e il fatto

che prima di iniziare tale impiego la ricorrente abbia sempre avuto un

comportamento corretto per quanto riguarda, in particolare, le ricerche di

lavoro che venivano effettuate anche in misura maggiore di quella concordata

(cfr. doc. 8 inc. 38.2016.66), la sospensione del diritto all'indennità di

disoccupazione di tre giorni inflitta alla ricorrente dall'URC a causa di

insufficienti ricerche di impiego nel mese di luglio 2016 non rispetta il

principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.6.) e deve, pertanto, essere

ridotta a due giorni.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. I

ricorsi sono parzialmente accolti.

§ La

decisione su opposizione del 13 luglio 2016 emessa dall'URC di __________ è

riformata nel senso che l’assicurata è sospesa dal diritto alle indennità di

disoccupazione per 2 giorni.

§§ La

decisione su opposizione del 21 novembre 2016 emessa dall'URC di __________ è

riformata nel senso che l’assicurata è sospesa dal diritto alle indennità di

disoccupazione per 2 giorni

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti