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Decisione

38.2016.5

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

4 aprile 2016Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I requisiti appena esposti

devono essere adempiuti nella loro totalità.

Le condizioni negative

sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto

all'indennità per lavoro ridotto:

" a. i lavoratori, la cui

perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è

sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del datore di lavoro

occupato nell'azienda di quest'ultimo;

c. le persone che, come soci,

compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo

dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le

decisioni del datore di lavoro, come

anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

2.2. Secondo l'art. 32 cpv. 1

LADI:

" Una perdita di lavoro è

computabile se:

a. è dovuta a motivi economici ed è

inevitabile e

b. per ogni periodo di conteggio è di

almeno il 10 per cento delle

ore di lavoro normalmente fornite

in complesso dai lavoratori dell'azienda."

Per l'art. 33 cpv. 1 LADI

non è invece computabile una perdita di lavoro:

" a. se è dovuta a misure

d'organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di

manutenzione, nonché ad altre

interruzioni dell'esercizio, usuali e ricorrenti, oppure

a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del

datore di

lavoro;

b. se è usuale nel ramo, nella

professione o nell'azienda oppure se è causata da oscillazioni

stagionali del grado d'occupazione;

c. in quanto cada in giorni festivi,

sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per

singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze

aziendali;

d. se il lavoratore non accetta il

lavoro ridotto e dev'essere pertanto rimunerato secondo il contratto di

lavoro;

e. in quanto concerne persone

vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di

tirocinio o al servizio di un'organizzazione per lavoro temporaneo

oppure;

f. se è la conseguenza di un

conflitto collettivo di lavoro nell'azienda in cui lavora

l'assicurato."

Scopo delle citate norme è

di evitare la traslazione delle spese inerenti i rischi aziendali

all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. Messaggio del Consiglio

federale del 2 luglio 1980, in FF 1980 III pag. 531; cfr. pure il Rapporto

della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, “Efficacia delle

indennità per lavoro ridotto”, in FF N. 10, 16 marzo 1999, pag. 1628-1643).

2.3. Secondo l'art. 33 cpv. 1 LADI

non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze rientranti nella

sfera normale del rischio aziendale. Per "normale rischio aziendale"

si intende il pericolo di subire delle perdite per motivi legati alla sfera interna

dell'azienda (ad esempio: difetti nei macchinari, problemi con il personale,

errori di organizzazione) o per motivi esterni (ad esempio la situazione del

mercato), che ogni impresa ha e che è di conseguenza in grado di calcolare o di

prevenire o combattere con opportune contromisure (cfr. G. Gerhards:

"Kommentar zum Arbeitslosenversicherung (AVIG)", Ed. Paul Haupt Berna

e Stoccarda, 1987, Vol. I, pag. 426-428; STFA C 264/03 del 2 dicembre 2004;

STFA C 189/02 del 15 marzo 2004; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2002 pag. 59, DLA 2000

pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 48 e 204; DLA 1998 pag. 290;

DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b, pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag.

119 e 120).

Infatti, la giurisprudenza

federale ha stabilito che le perdite di lavoro che possono colpire ogni datore

di lavoro rientrano nei rischi normali dell’azienda e devono di regola essere

assunti da quest’ultima. Soltanto se esse presentano un carattere eccezionale o

straordinario conferiscono un diritto all’indennità per lavoro ridotto (cfr.

STFA C 121/05 dell’11 agosto 2005; STFA C 189/02 del 15 marzo 2004; SVR 2003

ALV Nr. 9; DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 204,

consid. 2a, pag. 206; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b aa), pag. 58; DLA 1995

pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).

Nella

citata sentenza C 189/02 del 15 marzo 2004, relativa ad una ditta attiva nel

settore delle materie plastiche, più precisamente nella produzione di lastre in

bicarbonato, che aveva introdotto il lavoro ridotto adducendo che la continua

fluttuazione dei prezzi, sia per quanto concerne la materia prima, come pure

per il prodotto finito, avrebbe indotto la clientela a procrastinare le

ordinazioni, l’Alta Corte ha confermato il rifiuto delle prestazioni, affermando:

" (…)

Trattasi segnatamente di perdite di lavoro abituali che, secondo

l'esperienza, sopravvengono periodicamente e possono colpire ogni datore di

lavoro. Ogni azienda deve quindi affrontare tali evenienze ed essere in grado

di prevederle, prevenirle o combatterle con opportuni provvedimenti. Soltanto

se le perdite denotano un carattere eccezionale o straordinario possono dar

diritto al versamento di un'indennità per lavoro ridotto (DLA 1998 no. 50 pag.

291 consid. 1, 1996/1997 no. 11 pag. 58 consid. 2b/aa e

riferimenti; cfr. anche Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, pag. 426 segg., note 64-70).

(…)

Alla pronuncia cantonale deve essere prestata adesione anche nella

misura in cui ha concluso che i motivi addotti dalla società a sostegno della

domanda di indennità per lavoro ridotto - fluttuazione dei prezzi, differimento

delle commesse - rientravano, conformemente alla giurisprudenza, nel normale

rischio aziendale e non erano quindi risarcibili dall'assicurazione contro la

disoccupazione. (…)"

Nel settore dell’edilizia

la costante giurisprudenza ha stabilito che differimenti di termini voluti dal

committente o causati eventualmente da altri motivi non imputabili alle imprese

incaricate dell'esecuzione dei lavori non sono insoliti nel ramo, ragione per

cui l'assicurazione contro la disoccupazione non è tenuta a rispondere delle

conseguenze degli stessi sull'occupazione delle maestranze (STFA inedita 6

settembre 1985 nella causa P.; STFA AD 214/87 del 12 ottobre 1988).

In una sentenza pubblicata

in DLA 1998 n. 50 pag. 290 seg. l'Alta Corte ha ricordato che la perdita di

lavoro dovuta alla congiuntura molto sfavorevole, che obbliga un'impresa di

costruzioni ad adeguarsi alla volontà dei diversi committenti senza avere la

possibilità di esercitare un influsso sull'inizio dei lavori, rientra nella

sfera normale del rischio aziendale.

A causa delle difficoltà

che attraversa notoriamente, già da parecchi anni, il settore edilizio, la

perdita di lavoro invocata può colpire allo stesso modo ogni datore di lavoro

di questo ramo economico. Tale perdita non assume pertanto un carattere

eccezionale nella congiuntura attuale.

In una decisione

pubblicata in DLA 1995 N. 20 pag. 117 il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale

federale, TF) ha sottolineato che è innegabile che nell'edilizia le perdite di

lavoro dovute alla necessità di differire lavori a causa dell'insolvenza del committente,

da un lato, e al ritardo di un progetto in seguito ad una procedura

d'opposizione pendente e alla forte concorrenza, costituiscono rischi normali

dell'azienda ed ha rilevato in particolare quanto segue:

«En ce qui concerne les variations du taux d'occupation dues à une

situation concurrentielle tendue, la Cour de céans a jugé que la perte du travail qui en résulte

est susceptible de toucher chaque employeur d'une même

branche économique (arrêt non publié M. du 29 juin 1989, C 25/89). Par ailleurs, il faut éviter que l'intervention de l'assu­rance-chômage entrave la concurrence par une redistribution des coûts et des revenus des entreprises

structurellement fortes à celles qui le sont moins (sur ces questions, cf. Brügger, Die Kurzarbeits­entschädig als arbeitslosenversicherungsrechtliche Präventiv­massnahme, th. Berne 1993, p. 70). Or, en l'espèce, la recourante produit un tableau comparatif de

soumissions présentées par onze

entreprises, relatives à la construction d'un trottoir. Certes, en admettant que ce document soit représentatif de

la situation régnant sur l'ensemble du marché de la construction dans la région

concernée, on constate que l'offre la plus avantageuse est

sensiblement inférieure à l'offre présentée par la

recourante. Il n'en demeure pas

moins que Ia ­proposition de

cette dernière se situe parmi les quatre offres les plus élevées présentées en

l'occurrence, de sorte que la perte du marché en cause ne saurait être attribuée à

d'éventuelles manoeuvres de «dumping» pratiquées par

les entreprises concurrentes. On doit bien plutôt admettre que la diminution du taux d'occupation subie par la

recourante est due à une situation concurrentielle tendue, dont l'assurance-chômage n'a pas à répondre.»

Questa giurisprudenza è stata confermata anche successivamente (cfr. STFA

C 8/03 del 4 dicembre 2003; STFA C 248/03 del 19 dicembre 2003).

2.4. Nella Prassi LADI ILR la

Segreteria di Stato dell’economia (SECO) ha formulato le seguenti precisazioni

a proposito dei concetti di “sfera normale del rischio aziendale”, “perdita di

lavoro usuale nel ramo nella professione o nell’azienda” e “oscillazioni

stagionali del grado di occupazione”:

" Sfera

normale del rischio aziendale

(…)

D6 Rientrano

nella sfera normale del rischio aziendale in particolare: le fluttuazioni

regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a lavori di rinnovo o

di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione causate da un aumento

della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della costruzione derivanti

dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o dal ritardo di un

progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente; le perdite di

lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del datore di lavoro o

di un dirigente.

ð Esempi

- Nel

settore della costruzione è risaputo che le perdite di lavoro dovute al ritardo

nell'esecuzione dei lavori in seguito a insolvibilità del committente o a una

procedura di opposizione pendente costituiscono normali rischi aziendali.

- Se

il proseguimento dei lavori è interrotto in seguito a malattia del caposquadra

o se i lavori non possono iniziare in quanto un capomastro straniero giunge in

Svizzera in ritardo, le perdite di lavoro risultanti non sono computabili.

ð Giurisprudenza

DTF

8C_741/2011 dell‘1.5.2012 (La perdita di lavoro dei membri di un gruppo

musicale a causa del decesso del cantante rientra nella sfera normale del

rischio aziendale)

DTF

8C_291/2010 del 19.7.2010 (Concentrandosi su un cliente principale per motivi

finanziari, l’impresa era consapevole di andare incontro a un rischio aziendale

prevedibile. La perdita di lavoro causata dalla perdita di tale cliente non ha

carattere straordinario e rientra nel normale rischio aziendale)

DTF

8C_279/2007 del 17.1.2008 (La relazione commerciale con un cliente principale

comporta, anche se l‘intesa è buona, il rischio prevedibile di un calo del

fatturato nel caso in cui i rapporti dovessero cambiare. Questo notevole

rischio è stato preso in considerazione e rientra nella sfera normale del

rischio aziendale)

Considerandi

DTF

C 237/06 del 6.3.2007 (Le fluttuazioni delle ordinazioni nel corso dell’anno e

il rinvio dei termini su richiesta del committente o per altre ragioni indipendenti

dalla volontà dell’impresa incaricata dell’esecuzione dei lavori sono usuali

nel settore della costruzione. La conseguente perdita di lavoro è usuale

nell’azienda e non è quindi computabile. Questa prassi vale anche in periodi di

situazione economica difficile o di recessione, quando la possibilità di dare

la preferenza ad altri mandati rischia di essere limitata o non sussiste più.

Nel settore della costruzione, le oscillazioni del grado di occupazione causate

da un aumento della concorrenza rientrano nella sfera normale del rischio

aziendale. Questa giurisprudenza si applica per analogia anche ai rami

accessori dell’edilizia)

Perdita

di lavoro usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda

D7 Una

perdita di lavoro non è computabile se è usuale nel ramo, nella professione o

nell’azienda. Sono pertanto escluse dall’indennità per lavoro ridotto le

perdite di lavoro regolari e ricorrenti in quanto si tratta di perdite di lavoro

prevedibili e che possono essere calcolate in anticipo. Una perdita di lavoro è

computabile soltanto se è imputabile a circostanze straordinarie.

D8 Nel

settore della costruzione, in particolare, succede spesso che i termini siano

posticipati su richiesta del committente o per altre ragioni.

D9 Le

fluttuazioni delle ordinazioni nel settore terziario (settore alberghiero,

parrucchieri, scuole guida, ecc.) sono in genere usuali e non giustificano una

perdita di lavoro computabile. In presenza di circostanze straordinarie,

tuttavia, le perdite di lavoro che ne derivano possono dar diritto

all'indennità.

D10 I

motivi di esclusione dal diritto all'indennità relativi alla natura usuale

della perdita di lavoro nel ramo, nella professione o nell’azienda e quelli

inerenti alla sfera normale del rischio aziendale (D2 segg.) sono strettamente

legati, per cui spesso è difficile o perfino inutile tentare di differenziarli.

ð Giurisprudenza

DLA

1996/1997 pag. 214 (Le direttive per la riduzione della produzione di Emmental

emanate in base alle istruzioni dell’Ufficio federale dell’agricoltura non

giustificano un diritto all’indennità per lavoro ridotto per le aziende

casearie in quanto la perdita di lavoro che ne deriva è usuale nel ramo e

quindi non è computabile)

DLA

1989.

pag. 121 (I rischi aziendali «normali» non possono essere determinati in

base a un criterio applicabile a tutte le aziende. Tale questione deve essere

valutata caso per caso)

DLA

1987.

pag. 80 (Le tasse sul traffico pesante e le contromisure estere non sono

di per sé usuali nel ramo o nell’azienda per un’impresa di trasporti su strada.

Per contro, un’im-presa di questo tipo è normalmente confrontata all’aumento

delle imposte e delle tasse sta-tali o ad altre misure statali che possono

ripercuotersi negativamente sull’andamento delle ordinazioni. Essa sottostà

inoltre alle misure protezionistiche applicate dagli altri Paesi per lottare

contro la concorrenza estera. L'impresa deve prevedere simili rischi e tenerne

conto nella propria strategia aziendale. In queste circostanze, le perdite di

lavoro fanno parte dei rischi usuali nel ramo o nell’azienda)

DTFA

C 244/99 del 30.4.2001 (Il rinvio di termini su richiesta del committente o per

altre ragioni indipendenti dalla volontà del datore di lavoro incaricato

dell’esecuzione dei lavori non costituisce nel settore della costruzione una

circostanza straordinaria, per cui la conse-guente perdita di lavoro non è

computabile)

DTFA

C 113/00 del 13.9.2000 (Le difficoltà di pagamento di un cliente, il ritardo

del per-messo di costruzione o del finanziamento del progetto sono usuali nel

ramo della costru-zione e rientrano nella sfera normale del rischio aziendale)

Oscillazioni stagionali del grado di occupazione

D11 Una

perdita di lavoro non è computabile se è causata da oscillazioni stagionali del

grado di occupazione.

Tale

non è il caso se l’attività dell'azienda è interrotta in modo inusuale in

seguito a un calo straordinario della domanda. In questo caso, le perdite di

lavoro che risultano inusuali se paragonate a quelle verificatesi negli stessi

periodi degli anni precedenti sono in genere computabili. La questione del

carattere usuale o stagionale va quindi valutata caso per caso sulla base delle

esperienze degli anni precedenti.

Le

oscillazioni del grado di occupazione sono considerate stagionali se la perdita

di lavoro non supera la perdita di lavoro media verificatasi durante gli stessi

periodi dei 2 anni precedenti. (…)”

In data 27 gennaio 2015 la

SECO ha emesso una Direttiva del seguente tenore:

" Ai sensi

dell’articolo 33 capoverso 1 lettera a LADI, le perdita di lavoro rientranti

nella sfera normale del rischio aziendale non sono computabili. Sono

considerate «perdite di lavoro riconducibili alla sfera normale del rischio

aziendale» le perdita di lavoro usuali che avvengono in modo regolare e

ricorrente e che di conseguenza sono prevedibili e possono essere calcolate in

anticipo dall’azienda. Di conseguenza, sono computabili solo nel caso in cui

tali perdite assumono un carattere eccezionale.

Mentre le variazioni del corso di cambio valutario rientrano nella

sfera normale del rischio aziendale, gli effetti derivanti dalla decisione

della Banca nazionale svizzera di abolire la soglia minima di cambio di CHF

1.20

per un euro che aveva permesso di stabilizzazione del franco svizzero

rispetto all’euro dal 2011 assumono un carattere straordinario. Di conseguenza

le perdite di lavoro che ne conseguono possono essere prese in considerazione

per la domanda di lavoro ridotto (IRL).

È importante considerare che un caso del fatturato non

accompagnato da perdite di lavoro non dà diritto all’IRL.

La SECO procederà tempestivamente ad un esame ulteriore della

situazione e, se necessario, alla revoca della presente direttiva in caso di

stabilizzazione del franco svizzero.”

Il 2 marzo 2015 il

consigliere nazionale Marco Romano ha interpellato il Consiglio federale in

questi termini:

" La decisione della Banca nazionale svizzera del 15 gennaio scorso

relativa al tasso minimo di cambio franco/euro rappresenta un'imprevista sfida

per molti settori economici. Il Consiglio federale ha disposto ai cantoni di

autorizzare l'orario ridotto per le aziende che si trovano in difficoltà a

causa del tasso di cambio.

- Qual è l'evoluzione delle

autorizzazioni a livello nazionale?

- Quante ne sono state rilasciate

complessivamente?

- Si notano sostanziali differenze tra

cantoni?

- La misura è garantita a medio

termine?”

Il Consiglio federale ha

così risposto il 9 marzo 2015:

" Grâce à la

bonne conjoncture, seules quelques rares entreprises ont demandé une

indemnisation pour réduction de l'horaire de travail, ces deux dernières

années. Au regard de ce niveau très bas, on note actuellement une progression

marquée du nombre de demandes approuvées pour une indemnisation en raison d'une

réduction de l'horaire de travail. Tandis qu'en décembre 2014, les autorités

cantonales avaient approuvé des demandes d'indemnisation en cas de réduction de

l'horaire de travail pour 215 entreprises, ce chiffre est passé à 365

entreprises pour le mois de janvier 2015 et 568 entreprises pour celui de

février 2015. Le nombre de travailleurs concernés a lui aussi augmenté: il est

passé de 2265 personnes en décembre 2014 à 4970 personnes en janvier 2015, puis

à 9165 personnes en février 2015. Dans les préavis de février 2015, les cantons

de Zurich et de Berne présentent les chiffres les plus élevés, avec chacun près

de 1200 travailleurs concernés. Suivent les cantons du Jura, de Saint-Gall et

du Tessin, avec chacun plus de 800 travailleurs touchés. Nous ne possédons pas

encore les données relatives aux indemnités effectivement versées pour

réduction de l'horaire de travail pour les mois de janvier et février 2015. En

principe, les variations monétaires usuelles ne donnent pas droit à une

indemnisation pour réduction de l'horaire de travail. La situation actuelle

doit toutefois être considérée comme exceptionnelle, raison pour laquelle les

pertes de travail en découlant justifient le droit aux indemnités pour

réduction de l'horaire de travail. Lorsque la situation se sera stabilisée, les

variations monétaires ne justifieront alors plus l'octroi de ces indemnités.”

Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012

consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF

137.

V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1

pag. 181).

Quest’ultimo

deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste

ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V

286.

consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF

125.

V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,

pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268

= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice

deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali

in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001;

DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR

1997.

ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag.

267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid.

4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5,

consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116

V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants

d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de

la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",

Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul

Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la

giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte

limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da

leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una

sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:

" Simili

atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la

parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi

diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o

la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per

le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive

riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in

cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più

specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da

un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i

presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una

determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."

2.5

Nella presente fattispecie

l’impresa di costruzioni RI 1 ha fatto valere due motivi alla base della

richiesta di indennità per lavoro ridotto: il posticipo di lavori (__________e __________)

e i problemi di commercializzazione dovuti al cambio della valuta, accompagnati

da motivi tecnici relativi a modifiche del progetto (__________).

Chiamato ora a

pronunciarsi il TCA, per quel che concerne i primi due cantieri, non può che

confermare la valutazione dell’amministrazione. Infatti, per costante giurisprudenza

federale (cfr. consid. 2.3) e secondo le direttive della SECO (cfr. consid. 2.4

in particolare punti D6 e D8) i differimenti di termini dovuti a modifiche dei

progetti o per altre ragioni non specificate, fanno parte del normale rischio

aziendale e sono abituali nell’edilizia. Esse non sono dunque computabili.

Invece, per quel che

concerne il cantiere __________ ad __________, agli atti figura uno scritto

dell’11 novembre 2015 dell’arch. __________, del seguente tenore:

" L’inizio dei

lavori summenzionati ha subito una dilazione di circa 3 / 4 mesi per motivi

tecnici (fase esecutiva) e problemi di commercializzazione dovuta al tasso di

cambio € / CHF.” (Doc. 2/4)

Il 23 novembre 2015

l’impresa di costruzioni RI 1 al riguardo ha poi precisato:

" (…)

Come da lettera dello Studio d’Architettura __________, i motivi

sono dovuti alla commercializzazione dovuta al cambio della valuta, mentre i

motivi tecnici sono solamente modifiche di progetto, e per questo attualmente

non sono in possesso della licenzia edilizia.

Tuttavia la lettera in vostro possesso conferma che l’inizio

lavori da capomastro subiscono un ritardo per entrambe le cose, ma confermano

che i lavori sono stati deliberati alla nostra impresa. Il contratto d’appalto

verrà firmato all’inizio lavori con licenzia edilizia. (…)” (Doc. 4)

In simili condizioni il

TCA condivide la conclusione della Sezione del lavoro secondo cui, non essendo

terminata la procedura per l’ottenimento della licenzia edilizia (sulla

necessità della licenza edilizia, cfr. art. 1 della legge edilizia cantonale

del 13 marzo 1991; sulle varianti cfr. art. 16 LE e M. Lucchini, “Compendio

giuridico per l’edilizia”. Ed. Helbing & Lichtenhan, Basilea 2015 pag.

108-113), i lavori non avrebbero comunque potuto iniziare, indipendentemente

dalla questione relativa al cambio della valuta.

Anche in questo caso si

tratta quindi di normale rischio aziendale e quindi di una perdita di lavoro

non computabile.

Alla luce di quanto appena

esposto, la decisione su opposizione dell’11 gennaio 2016 deve essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti