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Decisione

38.2016.52

Negato continuaz.erog.sussidi x le spese di pendolare concessi per 6 mesi quando entro questo term.cambiato lavoro a seguito licenz.x ristruttur.In casu negare sussidi facendo valere assenza di iscriz

6 febbraio 2017Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I capoversi 2 e 3 sostituiscono l'articolo 71"

(p. 2014)

La terza

revisione della LADI ha quindi reso più restrittivo il diritto ai sussidi per

gli assicurati pendolari o soggiornanti settimanali nel senso che, a differenza

di quanto accadeva in precedenza (cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 501 e

372-385), le persone che sono esonerate dal periodo di contribuzione non

hanno diritto a questa prestazione (cfr. STCA 38.2007.20 del 4 luglio 2007).

Al riguardo cfr. pure STCA

38.2014.72 del 4 marzo 2015, massimata in RtiD II-2015 N. 63 pag. 309.

2.2. In una sentenza 8C_21/2013

del 30 ottobre 2013, pubblicata in DTF 139 V 531, il Tribunale federale ha

stabilito, da una parte, che occorre che sia dato un rapporto causale tra la

disoccupazione e l’assunzione di un posto esterno. Dall’altra, che per il

mantenimento del posto esterno, rispettivamente dello statuto di soggiornante

settimanale, al di là del periodo di sei mesi non si possono riconoscere

ulteriori sussidi nell’ambito di un nuovo termine quadro per la riscossione

della prestazione, se simili sussidi erano già stati erogati durante sei mesi

nell’ambito del precedente termine quadro.

In questa sentenza, e

meglio al consid. 3.2.2.1, l’Alta Corte ha ricordato la ratio legis dei

sussidi per assicurati pendolari (art. 69 LADI) e soggiornanti settimanali

(art. 70 LADI), rilevando che con tale misura della durata di al massimo sei

mesi si incoraggiano quegli assicurati ai quali non si è potuto assegnare un

impiego adeguato nella loro regione di domicilio ad accettare un’occupazione al

di fuori della zona di domicilio.

L’attribuzione di sussidi

per pendolari e soggiornanti settimanali consente di non svantaggiare gli

assicurati che hanno accettato un lavoro al di fuori della zona di domicilio. Questi

ultimi, tuttavia, non devono essere favoriti a lungo andare rispetto agli altri

lavoratori che pure sono impiegati fuori del luogo di domicilio (cfr. anche Consiglio federale, Messaggio concernente una nuova legge federale

sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per

insolvenza del 2 luglio 1980, p.to 325.3, in FF 1980 N. 42 del 21 ottobre 1980,

pag. 545).

La limitazione della

durata dei sussidi a sei mesi costituisce quindi un correttivo, al fine di impedire

a lungo termine di favorire questi assicurati rispetto agli altri lavoratori

attivi fuori della zona di domicilio.

Le persone legittimate a

rivendicare i sussidi per pendolari e soggiornanti settimanali secondo l’art.

68 cpv. 1 LADI possono essere disoccupati o tutt’al più ancora assicurati che

dopo la perdita del loro posto di lavoro accettano un nuovo impiego al di fuori

della regione di domicilio. In questo senso tra la disoccupazione e l’assunzione

di un posto esterno deve perciò essere dato un nesso di causalità.

Al consid. 3.2.2.2 la

nostra Massima istanza ha poi indicato che la misura dei sussidi per pendolare

è stata pensata quale sostegno provvisorio (“Ueberbrückungshilfe”) e che il periodo

in cui viene riconosciuta tale misura, limitato dal legislatore a sei mesi al

massimo, va utilizzato dall’assicurato per decidere se, al fine di superare in

modo efficiente e durevole la propria disoccupazione con buone possibilità di

successo per il futuro, creare il proprio domicilio nel luogo del nuovo lavoro

oppure cercare una nuova occupazione nel luogo del domicilio avuto fino a quel

momento. La libertà di scegliere dove stabilirsi non viene lesa dalla

limitazione dei sei mesi, in quanto da tale libertà non deriva il diritto di

disporre in ogni domicilio liberamente scelto di un posto di lavoro adeguato,

rispettivamente di beneficiare di un sostegno finanziario durevole in per

un’attività fuori della zona di domicilio.

Nel Messaggio del 1980 menzionato

sopra è stato espressamente indicato che i sussidi per assicurati pendolari e

soggiornanti settimanali, migliorando la mobilità geografica dei lavoratori e

permettendo dunque di approfittare meglio di tutte le possibilità di lavoro

esistenti, non devono condurre a spopolare talune regioni e ad accentuare la

concentrazione eccessiva in altre. E’ per questo motivo che il riconoscimento dei

sussidi è subordinato a severe condizioni e, dal punto di vista temporale, è

limitato a sei mesi (cfr. FF 1980 N. 42 del 21 ottobre 1980, pag. 544)

2.3. Nella Prassi LADI PML p.ti L1

segg. emessa nel gennaio 2014 dalla Segreteria di Stato dell'economica (SECO),

quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire

un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr.

art. 110 LADI; STFA C 195/03 del 19 agosto 2004; STFA C 176/00 del 10 marzo

2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57,

consid. 3° pag. 61), è stato sottolineato che:

" SUSSIDI

PER LE SPESE DI PENDOLARE E PER LE SPESE DI SOGGIORNANTE SETTIMANALE (SPSS)

art. 68-70 LADI; art. 91-95 OADI

OBIETTIVO

L1 Questo provvedimento intende favorire la mobilità

geografica degli assicurati che non hanno trovato un’occupazione adeguata nella

loro regione di domicilio e che, per uscire dalla disoccupazione, hanno

accettato di lavorare al di fuori di questa regione.

PERDITE FINANZIARIE

L2 Conformemente all’art. 68 cpv. 3 LADI, gli SPSS possono

essere versati soltanto se gli assicurati, a causa del lavoro esterno,

subiscono perdite finanziare rispetto alla loro ulti-ma attività.

L3 Secondo l’art. 94 OADI, l’assicurato subisce una perdita

finanziaria qualora, nella sua nuova attività,

a. il guadagno non raggiunga, dopo deduzione delle spese necessarie

(nel limite stabilito dall’ordinanza del DEFR concernente le tariffe di

rimborso delle spese causa-te dalla frequentazione di corsi organizzati

nell’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione, RS 837.056.2), il

guadagno assicurato ottenuto prima della disoccupazione (salario determinante

ai sensi della legislazione sull’AVS; art. 23 cpv. 1 LADI), dedotte le spese

corrispondenti; e

b. le spese necessarie (spese di viaggio, di vitto e di alloggio)

siano più elevate delle spese corrispondenti prima della disoccupazione.

L4 La perdita finanziaria non è calcolata mensilmente, ma

soltanto all’inizio del lavoro esterno.

Definizioni

L5 Il sussidio per le spese di pendolare copre per un

periodo massimo di sei mesi, all’interno del Paese, la parte supplementare

delle spese necessarie e comprovate che l’assicurato deve sostenere rispetto

alla sua ultima attività per lo spostamento giornaliero fra il luogo di

domicilio e il nuovo luogo di lavoro (art. 69 LADI) . Le spese di vitto non

sono computabili anche se sono prese in considerazione nel calcolo della

perdita finanziaria subita.

L6 Il sussidio per le spese di soggiornante settimanale

copre, per un periodo massimo di sei mesi, le spese supplementari, rispetto

all’ultima attività, dell’assicurato che non può rientrare quotidianamente al

suo domicilio. Esso si compone di un’indennità globale per l’alloggio

infrasettimanale e per le spese supplementari di vitto, nonché del rimborso

del-PML SECO-TC Prassi LADI PML/L7-L12

le spese necessarie per un viaggio settimanale andata e ritorno

fra il luogo di domicilio e il luogo di lavoro (all’interno del Paese) (art. 70

LADI).

DESTINATARI

L7 La nozione di «ultima attività» di cui all’art. 68 cpv.

3 LADI va intesa ai sensi dell’art. 23 cpv. 1 LADI. L’art. 94 OADI si riferisce

pertanto al guadagno assicurato conseguito mediante l’attività lucrativa (prima

della disoccupazione).

Gli assicurati esonerati dall’adempimento del periodo di

contribuzione non hanno perciò diritto agli SPSS.

Condizioni

L8 Condizioni per la concessione di SPSS:

- Il richiedente

deve poter comprovare un periodo di contribuzione di almeno dodici mesi (art.

13 LADI).

- Non è stato

possibile procurare all’assicurato alcuna occupazione adeguata ai sensi

dell’art. 16 LADI nella regione di domicilio (art. 68 cpv. 1 lett. a LADI).

- Il richiedente

accetta un’occupazione fuori della propria regione di domicilio per evitare la

disoccupazione.

- L’assicurato

subisce perdite finanziarie rispetto alla sua ultima attività (art. 68 cpv. 3

LADI).

DURATA DELLE PRESTAZIONI

Principio

L9 Conformemente all’art. 68 cpv. 2 LADI, i sussidi possono

essere accordati, entro lo stesso termine quadro, per un massimo di sei mesi

complessivi.

L10 Il termine di sei mesi decorre dalla data in cui l’assicurato

inizia a esercitare l’attività lavorativa fuori della propria regione di

domicilio. Se presenta la sua domanda soltanto dopo tale data, l'assicurato non

potrà più aver diritto alle prestazioni durante i sei mesi (diminuzione

proporzionale al ritardo ai sensi dell’art. 95 cpv. 1 OADI in combinato disposto

con l’art. 81e cpv. 1 OADI).

L11 Non vi può essere alcun prolungamento della durata massima

del versamento, indipendentemente dalle circostanze.

Termine quadro

L12 Il provvedimento può essere accordato più volte per

termine quadro a condizione che la durata totale non superi sei mesi. In caso

di apertura di un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione, è

possibile concedere un sussidio a cavallo dei due termini quadro a condizione

che siano pronunciate due decisioni e che la durata totale della prestazione

non superi sei mesi.

(…)”

Le

direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non

sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011

del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50

consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono

un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso

di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125

consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V

45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57

consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag.

379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid.

2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

Considerandi

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68

consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.

86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA

1998.

N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;

DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC

1992.

pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag.

91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c,

DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF

110.

V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre

Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988

pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527;

Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",

Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul

Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una sentenza 2C_105/2009

del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato

che:

"

Simili atti servono a favorire

un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento.

Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei

cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa

amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le

istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive

riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in

cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più

specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da

un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i

presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una

determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid.

4.

)."

2.4

Nella presente evenienza

dalla documentazione agli atti emerge che RI 1 si è iscritto in disoccupazione

il 19 ottobre 2015 con effetto dal 26 ottobre 2015 (termine quadro per la

riscossione delle prestazioni: 26 ottobre 2015 – 25 ottobre 2017; cfr. doc.

VIII).

Il 29 marzo 2016

l’assicurato, domiciliato a __________, ha presentato, tramite l’URC di __________,

una domanda di sussidio per le spese di pendolare o soggiornante settimanale

con allegata copia del contratto di lavoro da lui concluso relativo a un

impiego di durata indeterminata presso il Ristorante __________ di __________ (__________)

con inizio al 15 marzo 2016 e un periodo di prova di tre mesi (cfr. doc. 1, 2).

Con decisione del 31 marzo

2016.

l’UMA ha accolto la richiesta di RI 1 riconoscendogli un sussidio per le

spese di soggiornante settimanale per il periodo 15 marzo - 14 settembre 2016

di fr. 994.80 (cfr. doc. 4).

L’UMA, nel provvedimento

in questione, ha indicato:

" (…)

Fattispecie e motivi:

all’assicurato non è stato possibile procurare

un’occupazione adeguata nella regione di domicilio. Per evitare la

disoccupazione a decorrere dal 15 marzo 2016, ha iniziato una nuova attività

fuori Cantone e più precisamente a __________ – distanza chilometrica – km 93.

Considerata la perdita finanziaria la

richiesta è accolta.

Osservazioni:

N.B.: a riguardo dell’invio tardivo

della domanda è stata tenuta in considerazione la data di consegna del

formulario da parte del datore di lavoro (24 marzo 2016).” (Doc. 4)

L’URC, dal canto suo, il 31

marzo 2016 ha annullato dal sistema COLSTA il nominativo dell’assicurato quale

persona in cerca di impiego con effetto dal 15 marzo 2016 avendo trovato

un’occupazione a tempo pieno e a tempo indeterminato a __________ dal 15 marzo

2016.

(cfr. doc. 3; VIII).

Il 7 maggio 2016, nel

periodo di prova, il responsabile del Ristorante __________ di __________ ha

disdetto il contratto di lavoro per il 16 maggio 2016 a causa di

ristrutturazione (cfr. doc. 6).

Il 2 giugno 2016

l’assicurato ha trasmesso all’UMA la lettera di licenziamento del 7 maggio 2016

(cfr. doc. 5).

L’UMA, di conseguenza, con

decisione del 6 giugno 2016 ha interrotto il versamento del sussidio per le

spese di pendolare dal 16 maggio 2016 (cfr. doc. 7).

RI 1 ha reperito un nuovo

impiego dal 17 maggio 2016 presso il Ristorante __________ di __________ (__________).

Dal relativo contratto risulta che è stato previsto un periodo di prova di tre

mesi, mentre non si evince alcunché in merito alla durata del rapporto di

impiego (doc. 9).

Il 6 giugno 2016

l’interessato ha presentato una nuova domanda di sussidio per le spese di

soggiornante settimanale per l’attività svolta a __________ (cfr. doc. 8).

L’UMA, il 21 giugno 2016, ha

respinto tale richiesta. A motivazione del rifiuto è stato indicato che “…

l’assicurato non figura più iscritto in disoccupazione come alla Conferma di

annullamento dal sistema COLSTA emessa dall’URC di __________ in data 31 marzo

2016” (Doc. 11).

Il provvedimento del 21

giugno 2016 è stato confermato con decisione su opposizione del 25 luglio 2016

(cfr. doc. A1; consid. 1.1.).

2.5

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che l’assicurato ha

aperto il termine quadro per la riscossione delle prestazioni nell’ottobre

2015, che il 31 marzo 2016 il suo nominativo è stato stralciato dal sistema

COLSTA con effetto dal 15 marzo 2016 in quanto aveva reperito un impiego a __________

(__________) a tempo pieno e di durata indeterminata e che il 31 marzo 2016 gli

è stato in ogni caso concesso dall’UMA un provvedimento inerente al mercato del

lavoro, e meglio un sussidio di sei mesi - dal 15 marzo al 14 settembre

2016.

- quale soggiornante settimanale per avere accettato un’attività di durata

indeterminata a __________ nel Canton __________ iniziata il 15 marzo 2016

(cfr. consid. 2.4.).

Per motivi indipendenti

dalla volontà dell’insorgente, durante il periodo di prova, e meglio il 7

maggio 2016, il contratto di lavoro con l’esercizio pubblico di __________ è

stato disdetto dal datore di lavoro a far tempo dal 16 maggio 2016, ossia dopo

soli due mesi di occupazione (cfr. consid. 2.4.).

L’assicurato, ossequiando

l’obbligo di ridurre il danno che impone di intraprendere tutto quanto si possa

ragionevolmente pretendere per evitare o abbreviare la disoccupazione (cfr. art.

17.

cpv. 1 LADI; STF 8C_70/2015 del 19 agosto 2015 consid. 4.3.,8C_180/2010 del

4.

agosto 2010 consid. 2.2.), ha reperito una nuova occupazione già dal 17

maggio 2016 sempre nel Cantone __________ a __________, che dista 9 km da __________

(cfr. www.viamichelin.ch).

In simili condizioni, tutto

ben considerato, il TCA ritiene che il modo di procedere dell’amministrazione

che ha respinto la richiesta del 6 giugno 2016 di RI 1, volta ad ottenere la

continuazione dell’erogazione del sussidio per soggiornante settimanale anche

per l’impiego a __________, già solo per il fatto che l’assicurato dal 15 marzo

2016, ovvero da quando ha iniziato il lavoro a __________ per il quale è stato

posto al beneficio dei menzionati sussidi per la durata massima di sei mesi

(dal 15 marzo al 14 settembre 2016), non era più iscritto in disoccupazione,

senza esaminare nello specifico le condizioni di questa misura, non possa

essere tutelato.

In effetti, considerato,

da una parte, che il contratto d’impiego a __________ del ricorrente è stato

disdetto per il 16 maggio 2016, allorché aveva usufruito soltanto di due dei sei

mesi di sussidi riconosciutigli nel marzo 2016, dall’altra, che il medesimo ha

iniziato il nuovo lavoro a __________ il 17 maggio 2016, porre a fondamento del

diniego di beneficiare dei sussidi quale soggiornante settimanale per

l’attività a __________ l’assenza di iscrizione per il collocamento costituisce

un formalismo eccessivo.

Il formalismo eccessivo è

una forma particolare di diniego di giustizia formale vietato dagli art. 29

cpv. 1 Cost. e 6 par. 1 CEDU. Esso è ravvisabile nell'ipotesi in cui per una

determinata procedura sono predisposte delle regole rigide, senza che simile

rigore sia materialmente giustificato. La giurisprudenza ha certo sempre

affermato che le regole di procedura sono necessarie nell'istituzione delle vie

di diritto ai fini di assicurare un decorso della procedura conformemente al

principio della parità di trattamento, nonché per garantire l'applicazione del

diritto materiale. Le esigenze formali non sono quindi in contrasto con l'art.

29.

cpv. 1 Cost.: vi è infatti formalismo eccessivo solo qualora l'applicazione

rigorosa delle regole di procedura non è giustificata da nessun interesse degno

di protezione, diventa un fine a sé stante e impedisce o complica in modo

insostenibile la realizzazione del diritto materiale (cfr. STF 9C_903/2011 del

25.

gennaio 2013 consid. 7.1. e riferimenti ivi menzionati; STF 9C_923/2009 del

10.

maggio 2010 consid. 4.1.1., pubblicata in SVR 2010 IV Nr. 62 pag. 189

segg.).

Al riguardo giova evidenziare

che il ricorrente, qualora non avesse trovato immediatamente una nuova

occupazione, avrebbe potuto riannunciarsi per il collocamento (termine quadro

per la riscossione delle prestazioni: 26 ottobre 2015 - 25 ottobre 2017; cfr.

consid. 2.4.) con la conseguenza che, nel momento in cui fosse stato assunto -

anche dopo un breve periodo di disoccupazione - fuori Cantone,

l’amministrazione, in caso di richiesta, non avrebbe di principio negato il

diritto ai sussidi, bensì avrebbe esaminato se i relativi requisiti erano

ossequiati.

Ne discende che nel

caso di specie negare il diritto ai sussidi per la nuova attività a __________

all’assicurato che, ricevuta la disdetta del contratto di lavoro di __________

dopo soli due mesi di attività per motivi di ristrutturazione e mentre era in

corso la misura riconosciutagli nel marzo 2016 dall’UMA per sei mesi fino a

settembre 2016, ha invece reperito senza ritardo un nuovo impiego, in

conformità all’obbligo di ridurre il danno, unicamente per il fatto che non era

più iscritto nel sistema COLSTA impedisce in modo insostenibile la

realizzazione del diritto materiale.

Più precisamente viene

ostacolata la realizzazione dello scopo dei sussidi per pendolari e

soggiornanti settimanali che è quello di incoraggiare per al massimo sei mesi

quegli assicurati ai quali non si è potuto assegnare un impiego adeguato nella

loro regione di domicilio ad accettare un’occupazione al di fuori della zona di

domicilio (cfr. art. 68 LADI; consid. 2.1.; 2.2.; 2.3.).

In concreto il rifiuto a

priori del sussidio, senza verificare l’adempimento dei specifici presupposti,

per la mancanza di iscrizione all’URC non è, del resto, giustificato da alcun

interesse degno di protezione nella misura in cui i sussidi di cui agli art. 68

segg. LADI costituiscono già una misura provvisoria (“Ueberbrückungshilfe”;

consid.2.2.) con durata di al massimo sei mesi. Tale durata limitata consente

di evitare che il provvedimento in questione contribuisca a spopolare talune

regioni e ad accentuare la concentrazione eccessiva in altre, come pure che a

lungo termine gli assicurati che beneficiano dei sussidi siano favoriti

rispetto agli altri lavoratori attivi fuori della zona di domicilio (cfr.

consid. 2.2.).

La decisione su

opposizione impugnata con cui l’UMA ha confermato nei confronti dell’insorgente

il diniego dei sussidi per soggiornante settimanale in relazione all’attività a

__________, iniziata il 17 maggio 2016, per il motivo che il medesimo non era

più iscritto al collocamento a seguito dell’annullamento dal sistema informatico

deve essere, quindi, annullata.

Gli atti vanno, pertanto, trasmessi

all’UMA perché, indipendentemente dallo stralcio del nominativo del ricorrente dal

sistema COLSTA del marzo 2016, esamini se le condizioni materiali da adempiere

per avere diritto ai sussidi quale soggiornante settimanale (cfr. consid. 2.3.)

richiesti il 6 giugno 2016 sono o meno ossequiate in relazione all’impiego

presso il ristorante __________ di __________ iniziato il 17 maggio 2016.

In proposito è in ogni

caso utile osservare, da un lato, che la durata massima di sei mesi di

riscossione dei sussidi per le spese di pendolare entro il termine quadro

inizia al momento dell’assunzione del lavoro esterno e non al momento di

un’eventuale presentazione tardiva della domanda. In tal caso le prestazioni

non possono più essere versate durante 6 mesi, bensì soltanto pro rata

temporis (cfr. DLA 1987 N. 3 pag. 44; STFA C 136/00 del 28 agosto 2001

consid. 2a; consid. 2.3.: Prassi LADI PML p.to L10).

Dall’altro, che

l’assicurato ha comunque già beneficiato, da metà marzo a metà maggio 2016, di

due mesi di sussidi.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La

decisione su opposizione del 25 luglio 2016 impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono trasmessi all’UMA perché verifichi, indipendentemente dallo stralcio

del nominativo del ricorrente dal sistema COLSTA del marzo 2016, se le

condizioni materiali da adempiere per avere diritto ai sussidi quale

soggiornante settimanale richiesti il 6 giugno 2016 sono o meno ossequiate in

relazione all’impiego presso il ristorante __________ di __________ iniziato il

17 maggio 2016.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti