38.2016.52
Negato continuaz.erog.sussidi x le spese di pendolare concessi per 6 mesi quando entro questo term.cambiato lavoro a seguito licenz.x ristruttur.In casu negare sussidi facendo valere assenza di iscriz
6 febbraio 2017Italiano26 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2016.52
rs
Lugano
6 febbraio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 agosto 2016 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 25 luglio 2016 emanata da
Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive, 6501
Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione
su opposizione del 25 luglio 2016 la Sezione del lavoro Ufficio delle misure
attive (in seguito: UMA) ha confermato la decisione del 21 giugno 2016 (cfr.
doc. A3) ed ha respinto la richiesta del 6 giugno 2016 di RI 1 di continuare a
ricevere il sussidio per le spese di pendolare, già ottenuto dal 15 marzo al 16
maggio 2016 in virtù della decisione del 31 marzo 2016 che accoglieva la
richiesta per un periodo di sei mesi, anche per il periodo a far tempo dal 17
maggio 2016 in cui ha cambiato datore di lavoro.
L’amministrazione
ha motivato il proprio provvedimento con il fatto che l’assicurato al momento
della domanda del 6 giugno 2016 non era più iscritto – dal 15 marzo 2016 – al
Servizio cantonale di collocamento a seguito dell’annullamento dal sistema
informatico (cfr. doc. A1).
1.2. Contro questa
decisione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale
chiede che venga riconosciuto il diritto alle prestazioni rilevando:
" in data 31
marzo 2016 l’Ufficio delle misure attive (UMA) della Sezione del lavoro di
Bellinzona, ha preso una misura di sostegno nei miei confronti in quanto come
persona disoccupata ho accettato un impiego fuori dal Cantone, assegnandomi per
sei mesi, dal 15 marzo al 15 settembre, un sussidio di Fr. 994.80 per le spese
di soggiornante settimanale.
Ho iniziato la mia attività lavorativa presso
il ristorante __________ di __________ (__________) il 15 marzo, dopo un mese e
mezzo di lavoro la titolare mi ha comunicato che doveva procedere ad una
ristrutturazione del personale e mi ha licenziato con un preavviso di 7 giorni
(disdetta contrattuale nel periodo di prova di tre mesi) per la data del 15
maggio. Fortunatamente sono riuscito a trovare subito un nuovo impiego sempre
in __________ ma a __________ ed a partire dal 17 maggio ho iniziato la nuova
attività, non ho quindi avuto la necessità di iscrivermi in disoccupazione. Ho
comunicato tutto quello che è accaduto alla cassa disoccupazione __________ di __________
competente per il pagamento del sussidio, ed alla Signora __________
dell’Ufficio delle misure attive di Bellinzona che, prima ha sospeso il
pagamento del sussidio e mi ha detto di ripresentare la domanda,
successivamente l’Ufficio ha deciso di revocare la decisione del 31 marzo
precedentemente presa.
Non avendo nessuna responsabilità per
quanto accaduto mi domando cosa avrei dovuto fare se non cercarmi subito un
nuovo lavoro?
Ho avuto la fortuna di non dover
riscrivermi in disoccupazione ed è chiaro che non sono iscritto nel sistema
COLSTA.
Penso che tale decisione sia ingiusta, una
misura di sostegno presa per aiutare un disoccupato nel reinserimento
lavorativo, dovrebbe essere valida sia che io lavori al ristorante __________
che al ristorante __________ di __________.
La mia richiesta è che venga ripristinata
la decisione del 31 marzo 2016.” (Doc. I)
1.3. Nella sua
risposta del 12 settembre 2016 l'UMA propone di respingere il ricorso,
precisando:
" (…)
L’Ufficio delle misure attive
in data 25 luglio 2016 ha emesso la decisione su opposizione confermando la
decisione no. __________ del 21 giugno 2016, specificando di non poter tenere
in considerazione la richiesta in base al nuovo Contratto di lavoro in quanto
il signor RI 1 a decorrere dal 15 marzo 2016 non figurava più iscritto quale
cercatore di impiego all’Ufficio regionale di collocamento di __________ (doc.
13).
In effetti il sussidio è
indirizzato (se sussistono i presupposti) agli assicurati che per evitare la
disoccupazione accettano un’occupazione fuori della regione di domicilio (art.
68 cpv. 1 LADI).
(…)” (Doc. III)
1.4. Pendente causa questa Corte
ha chiesto all’Ufficio regionale di collocamento di __________ (URC) da quando
- nel marzo 2016 - l’assicurato era in disoccupazione, indicando la data
dell’annuncio per il collocamento e la data d’inizio del termine quadro per la
riscossione delle prestazioni (cfr. doc. VII).
L’URC ha risposto con
scritto del 20 gennaio 2017 (cfr.doc. VIII).
1.5. Il doc. VIII è stato
trasmesso per conoscenza alle parti (cfr. doc. IX).
2.1. Il TCA è
chiamato a stabilire se RI 1 ha diritto oppure no ai sussidi per pendolare dal
17 maggio 2016.
Il 1° luglio
2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002,
accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag.
2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Questa revisione
della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda
revisione della legge del 1995.
Questi
provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta
contro la disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio
federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione
contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23
del 12 giugno 2001, pag. 1972):
" (…)
In linea di massima, la presente revisione non
concerne gli URC recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito
sino ad oggi con la revisione del 1995.
Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e
vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata.
(…)"
Per quel che
riguarda i provvedimenti atti a favorire la mobilità geografica (cfr. D.
Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage". Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno 1992 pag. 119-120 e pag. 486-511; A Leu,
"Die Abeitsmarktlichen Massnahmen". Ed. Schultess Juristische Medien
AG. Zurigo. Basilea. Ginevra, 2006 pag. 143 seg.; B. Rubin, "Commentaire
sur l'assurance-chômage". Ed Schultess Juristische Medien AG, Zurigo. Basilea. Ginevra, 2014 pag. 497-504 seg.), inseriti nella Sezione 4
("Provvedimenti speciali") del Capitolo 6 (Provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro") della LADI la terza revisione della legge ha
modificato l'art. 68 LADI.
Questa disposizione legale
ha attualmente il seguente tenore:
" Sussidi per gli assicurati pendolari e soggiornanti settimanali;
presupposti del diritto.
1L'assicurazione
accorda agli assicurati sussidi speciali se:
a. non
è stato possibile procurare loro un'occupazione adeguata nella loro regione di
domicilio; e
b. hanno
adempiuto il periodo di contribuzione ai sensi dell'articolo 13.
2Gli assicurati
interessati ricevono i sussidi, entro il termine quadro, per complessivamente
sei mesi al massimo
3Essi ricevono
sussidi solo nella misura in cui, a causa del lavoro esterno, subiscano perdite
finanziarie rispetto alla loro ultima attività."
Il Consiglio
federale, nel Messaggio concernente la revisione dell'assicurazione contro la
disoccupazione del 28 febbraio 2001 (cfr. FF 2001 p. 1967 seg.), si è al
riguardo così espresso:
" Tutti i presupposti del diritto sono riuniti in un unico articolo. Per
questo motivo gli articoli 68 e 71 sono fusi in un solo articolo.
La nuova lettera b del capoverso 1 sostituisce il
capoverso 2. I sussidi per le spese di pendolare e di soggiornante settimanale
possono essere versati solo nella misura in cui, a cagione del lavoro esterno,
l'assicurato subisca perdite finanziarie rispetto alla sua ultima attività. La
definizione di «ultima attività» va quindi intesa ai sensi
dell'articolo 23 capoverso 1. Il guadagno assicurato di riferimento è pertanto
quello conseguito grazie a una prestazione lavorativa prima di entrare in
disoccupazione.
Le persone esonerate dall'adempimento del periodo di
contribuzione non hanno quindi diritto a questi sussidi.
Fatti
I capoversi 2 e 3 sostituiscono l'articolo 71"
(p. 2014)
La terza
revisione della LADI ha quindi reso più restrittivo il diritto ai sussidi per
gli assicurati pendolari o soggiornanti settimanali nel senso che, a differenza
di quanto accadeva in precedenza (cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 501 e
372-385), le persone che sono esonerate dal periodo di contribuzione non
hanno diritto a questa prestazione (cfr. STCA 38.2007.20 del 4 luglio 2007).
Al riguardo cfr. pure STCA
38.2014.72 del 4 marzo 2015, massimata in RtiD II-2015 N. 63 pag. 309.
2.2. In una sentenza 8C_21/2013
del 30 ottobre 2013, pubblicata in DTF 139 V 531, il Tribunale federale ha
stabilito, da una parte, che occorre che sia dato un rapporto causale tra la
disoccupazione e l’assunzione di un posto esterno. Dall’altra, che per il
mantenimento del posto esterno, rispettivamente dello statuto di soggiornante
settimanale, al di là del periodo di sei mesi non si possono riconoscere
ulteriori sussidi nell’ambito di un nuovo termine quadro per la riscossione
della prestazione, se simili sussidi erano già stati erogati durante sei mesi
nell’ambito del precedente termine quadro.
In questa sentenza, e
meglio al consid. 3.2.2.1, l’Alta Corte ha ricordato la ratio legis dei
sussidi per assicurati pendolari (art. 69 LADI) e soggiornanti settimanali
(art. 70 LADI), rilevando che con tale misura della durata di al massimo sei
mesi si incoraggiano quegli assicurati ai quali non si è potuto assegnare un
impiego adeguato nella loro regione di domicilio ad accettare un’occupazione al
di fuori della zona di domicilio.
L’attribuzione di sussidi
per pendolari e soggiornanti settimanali consente di non svantaggiare gli
assicurati che hanno accettato un lavoro al di fuori della zona di domicilio. Questi
ultimi, tuttavia, non devono essere favoriti a lungo andare rispetto agli altri
lavoratori che pure sono impiegati fuori del luogo di domicilio (cfr. anche Consiglio federale, Messaggio concernente una nuova legge federale
sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per
insolvenza del 2 luglio 1980, p.to 325.3, in FF 1980 N. 42 del 21 ottobre 1980,
pag. 545).
La limitazione della
durata dei sussidi a sei mesi costituisce quindi un correttivo, al fine di impedire
a lungo termine di favorire questi assicurati rispetto agli altri lavoratori
attivi fuori della zona di domicilio.
Le persone legittimate a
rivendicare i sussidi per pendolari e soggiornanti settimanali secondo l’art.
68 cpv. 1 LADI possono essere disoccupati o tutt’al più ancora assicurati che
dopo la perdita del loro posto di lavoro accettano un nuovo impiego al di fuori
della regione di domicilio. In questo senso tra la disoccupazione e l’assunzione
di un posto esterno deve perciò essere dato un nesso di causalità.
Al consid. 3.2.2.2 la
nostra Massima istanza ha poi indicato che la misura dei sussidi per pendolare
è stata pensata quale sostegno provvisorio (“Ueberbrückungshilfe”) e che il periodo
in cui viene riconosciuta tale misura, limitato dal legislatore a sei mesi al
massimo, va utilizzato dall’assicurato per decidere se, al fine di superare in
modo efficiente e durevole la propria disoccupazione con buone possibilità di
successo per il futuro, creare il proprio domicilio nel luogo del nuovo lavoro
oppure cercare una nuova occupazione nel luogo del domicilio avuto fino a quel
momento. La libertà di scegliere dove stabilirsi non viene lesa dalla
limitazione dei sei mesi, in quanto da tale libertà non deriva il diritto di
disporre in ogni domicilio liberamente scelto di un posto di lavoro adeguato,
rispettivamente di beneficiare di un sostegno finanziario durevole in per
un’attività fuori della zona di domicilio.
Nel Messaggio del 1980 menzionato
sopra è stato espressamente indicato che i sussidi per assicurati pendolari e
soggiornanti settimanali, migliorando la mobilità geografica dei lavoratori e
permettendo dunque di approfittare meglio di tutte le possibilità di lavoro
esistenti, non devono condurre a spopolare talune regioni e ad accentuare la
concentrazione eccessiva in altre. E’ per questo motivo che il riconoscimento dei
sussidi è subordinato a severe condizioni e, dal punto di vista temporale, è
limitato a sei mesi (cfr. FF 1980 N. 42 del 21 ottobre 1980, pag. 544)
2.3. Nella Prassi LADI PML p.ti L1
segg. emessa nel gennaio 2014 dalla Segreteria di Stato dell'economica (SECO),
quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire
un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr.
art. 110 LADI; STFA C 195/03 del 19 agosto 2004; STFA C 176/00 del 10 marzo
2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57,
consid. 3° pag. 61), è stato sottolineato che:
" SUSSIDI
PER LE SPESE DI PENDOLARE E PER LE SPESE DI SOGGIORNANTE SETTIMANALE (SPSS)
art. 68-70 LADI; art. 91-95 OADI
OBIETTIVO
L1 Questo provvedimento intende favorire la mobilità
geografica degli assicurati che non hanno trovato un’occupazione adeguata nella
loro regione di domicilio e che, per uscire dalla disoccupazione, hanno
accettato di lavorare al di fuori di questa regione.
PERDITE FINANZIARIE
L2 Conformemente all’art. 68 cpv. 3 LADI, gli SPSS possono
essere versati soltanto se gli assicurati, a causa del lavoro esterno,
subiscono perdite finanziare rispetto alla loro ulti-ma attività.
L3 Secondo l’art. 94 OADI, l’assicurato subisce una perdita
finanziaria qualora, nella sua nuova attività,
a. il guadagno non raggiunga, dopo deduzione delle spese necessarie
(nel limite stabilito dall’ordinanza del DEFR concernente le tariffe di
rimborso delle spese causa-te dalla frequentazione di corsi organizzati
nell’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione, RS 837.056.2), il
guadagno assicurato ottenuto prima della disoccupazione (salario determinante
ai sensi della legislazione sull’AVS; art. 23 cpv. 1 LADI), dedotte le spese
corrispondenti; e
b. le spese necessarie (spese di viaggio, di vitto e di alloggio)
siano più elevate delle spese corrispondenti prima della disoccupazione.
L4 La perdita finanziaria non è calcolata mensilmente, ma
soltanto all’inizio del lavoro esterno.
Definizioni
L5 Il sussidio per le spese di pendolare copre per un
periodo massimo di sei mesi, all’interno del Paese, la parte supplementare
delle spese necessarie e comprovate che l’assicurato deve sostenere rispetto
alla sua ultima attività per lo spostamento giornaliero fra il luogo di
domicilio e il nuovo luogo di lavoro (art. 69 LADI) . Le spese di vitto non
sono computabili anche se sono prese in considerazione nel calcolo della
perdita finanziaria subita.
L6 Il sussidio per le spese di soggiornante settimanale
copre, per un periodo massimo di sei mesi, le spese supplementari, rispetto
all’ultima attività, dell’assicurato che non può rientrare quotidianamente al
suo domicilio. Esso si compone di un’indennità globale per l’alloggio
infrasettimanale e per le spese supplementari di vitto, nonché del rimborso
del-PML SECO-TC Prassi LADI PML/L7-L12
le spese necessarie per un viaggio settimanale andata e ritorno
fra il luogo di domicilio e il luogo di lavoro (all’interno del Paese) (art. 70
LADI).
DESTINATARI
L7 La nozione di «ultima attività» di cui all’art. 68 cpv.
3 LADI va intesa ai sensi dell’art. 23 cpv. 1 LADI. L’art. 94 OADI si riferisce
pertanto al guadagno assicurato conseguito mediante l’attività lucrativa (prima
della disoccupazione).
Gli assicurati esonerati dall’adempimento del periodo di
contribuzione non hanno perciò diritto agli SPSS.
Condizioni
L8 Condizioni per la concessione di SPSS:
- Il richiedente
deve poter comprovare un periodo di contribuzione di almeno dodici mesi (art.
13 LADI).
- Non è stato
possibile procurare all’assicurato alcuna occupazione adeguata ai sensi
dell’art. 16 LADI nella regione di domicilio (art. 68 cpv. 1 lett. a LADI).
- Il richiedente
accetta un’occupazione fuori della propria regione di domicilio per evitare la
disoccupazione.
- L’assicurato
subisce perdite finanziarie rispetto alla sua ultima attività (art. 68 cpv. 3
LADI).
DURATA DELLE PRESTAZIONI
Principio
L9 Conformemente all’art. 68 cpv. 2 LADI, i sussidi possono
essere accordati, entro lo stesso termine quadro, per un massimo di sei mesi
complessivi.
L10 Il termine di sei mesi decorre dalla data in cui l’assicurato
inizia a esercitare l’attività lavorativa fuori della propria regione di
domicilio. Se presenta la sua domanda soltanto dopo tale data, l'assicurato non
potrà più aver diritto alle prestazioni durante i sei mesi (diminuzione
proporzionale al ritardo ai sensi dell’art. 95 cpv. 1 OADI in combinato disposto
con l’art. 81e cpv. 1 OADI).
L11 Non vi può essere alcun prolungamento della durata massima
del versamento, indipendentemente dalle circostanze.
Termine quadro
L12 Il provvedimento può essere accordato più volte per
termine quadro a condizione che la durata totale non superi sei mesi. In caso
di apertura di un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione, è
possibile concedere un sussidio a cavallo dei due termini quadro a condizione
che siano pronunciate due decisioni e che la durata totale della prestazione
non superi sei mesi.
(…)”
Le
direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non
sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011
del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50
consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono
un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso
di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125
consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V
45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57
consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag.
379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid.
2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,
pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
Considerandi
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68
consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.
86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA
1998.
N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;
DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC
1992.
pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag.
91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c,
DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF
110.
V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre
Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988
pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527;
Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",
Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul
Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una sentenza 2C_105/2009
del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato
che:
"
Simili atti servono a favorire
un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento.
Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei
cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa
amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le
istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive
riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in
cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più
specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da
un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i
presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una
determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid.
4.
)."
2.4
Nella presente evenienza
dalla documentazione agli atti emerge che RI 1 si è iscritto in disoccupazione
il 19 ottobre 2015 con effetto dal 26 ottobre 2015 (termine quadro per la
riscossione delle prestazioni: 26 ottobre 2015 – 25 ottobre 2017; cfr. doc.
VIII).
Il 29 marzo 2016
l’assicurato, domiciliato a __________, ha presentato, tramite l’URC di __________,
una domanda di sussidio per le spese di pendolare o soggiornante settimanale
con allegata copia del contratto di lavoro da lui concluso relativo a un
impiego di durata indeterminata presso il Ristorante __________ di __________ (__________)
con inizio al 15 marzo 2016 e un periodo di prova di tre mesi (cfr. doc. 1, 2).
Con decisione del 31 marzo
2016.
l’UMA ha accolto la richiesta di RI 1 riconoscendogli un sussidio per le
spese di soggiornante settimanale per il periodo 15 marzo - 14 settembre 2016
di fr. 994.80 (cfr. doc. 4).
L’UMA, nel provvedimento
in questione, ha indicato:
" (…)
Fattispecie e motivi:
all’assicurato non è stato possibile procurare
un’occupazione adeguata nella regione di domicilio. Per evitare la
disoccupazione a decorrere dal 15 marzo 2016, ha iniziato una nuova attività
fuori Cantone e più precisamente a __________ – distanza chilometrica – km 93.
Considerata la perdita finanziaria la
richiesta è accolta.
Osservazioni:
N.B.: a riguardo dell’invio tardivo
della domanda è stata tenuta in considerazione la data di consegna del
formulario da parte del datore di lavoro (24 marzo 2016).” (Doc. 4)
L’URC, dal canto suo, il 31
marzo 2016 ha annullato dal sistema COLSTA il nominativo dell’assicurato quale
persona in cerca di impiego con effetto dal 15 marzo 2016 avendo trovato
un’occupazione a tempo pieno e a tempo indeterminato a __________ dal 15 marzo
2016.
(cfr. doc. 3; VIII).
Il 7 maggio 2016, nel
periodo di prova, il responsabile del Ristorante __________ di __________ ha
disdetto il contratto di lavoro per il 16 maggio 2016 a causa di
ristrutturazione (cfr. doc. 6).
Il 2 giugno 2016
l’assicurato ha trasmesso all’UMA la lettera di licenziamento del 7 maggio 2016
(cfr. doc. 5).
L’UMA, di conseguenza, con
decisione del 6 giugno 2016 ha interrotto il versamento del sussidio per le
spese di pendolare dal 16 maggio 2016 (cfr. doc. 7).
RI 1 ha reperito un nuovo
impiego dal 17 maggio 2016 presso il Ristorante __________ di __________ (__________).
Dal relativo contratto risulta che è stato previsto un periodo di prova di tre
mesi, mentre non si evince alcunché in merito alla durata del rapporto di
impiego (doc. 9).
Il 6 giugno 2016
l’interessato ha presentato una nuova domanda di sussidio per le spese di
soggiornante settimanale per l’attività svolta a __________ (cfr. doc. 8).
L’UMA, il 21 giugno 2016, ha
respinto tale richiesta. A motivazione del rifiuto è stato indicato che “…
l’assicurato non figura più iscritto in disoccupazione come alla Conferma di
annullamento dal sistema COLSTA emessa dall’URC di __________ in data 31 marzo
2016” (Doc. 11).
Il provvedimento del 21
giugno 2016 è stato confermato con decisione su opposizione del 25 luglio 2016
(cfr. doc. A1; consid. 1.1.).
2.5
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che l’assicurato ha
aperto il termine quadro per la riscossione delle prestazioni nell’ottobre
2015, che il 31 marzo 2016 il suo nominativo è stato stralciato dal sistema
COLSTA con effetto dal 15 marzo 2016 in quanto aveva reperito un impiego a __________
(__________) a tempo pieno e di durata indeterminata e che il 31 marzo 2016 gli
è stato in ogni caso concesso dall’UMA un provvedimento inerente al mercato del
lavoro, e meglio un sussidio di sei mesi - dal 15 marzo al 14 settembre
2016.
- quale soggiornante settimanale per avere accettato un’attività di durata
indeterminata a __________ nel Canton __________ iniziata il 15 marzo 2016
(cfr. consid. 2.4.).
Per motivi indipendenti
dalla volontà dell’insorgente, durante il periodo di prova, e meglio il 7
maggio 2016, il contratto di lavoro con l’esercizio pubblico di __________ è
stato disdetto dal datore di lavoro a far tempo dal 16 maggio 2016, ossia dopo
soli due mesi di occupazione (cfr. consid. 2.4.).
L’assicurato, ossequiando
l’obbligo di ridurre il danno che impone di intraprendere tutto quanto si possa
ragionevolmente pretendere per evitare o abbreviare la disoccupazione (cfr. art.
17.
cpv. 1 LADI; STF 8C_70/2015 del 19 agosto 2015 consid. 4.3.,8C_180/2010 del
4.
agosto 2010 consid. 2.2.), ha reperito una nuova occupazione già dal 17
maggio 2016 sempre nel Cantone __________ a __________, che dista 9 km da __________
(cfr. www.viamichelin.ch).
In simili condizioni, tutto
ben considerato, il TCA ritiene che il modo di procedere dell’amministrazione
che ha respinto la richiesta del 6 giugno 2016 di RI 1, volta ad ottenere la
continuazione dell’erogazione del sussidio per soggiornante settimanale anche
per l’impiego a __________, già solo per il fatto che l’assicurato dal 15 marzo
2016, ovvero da quando ha iniziato il lavoro a __________ per il quale è stato
posto al beneficio dei menzionati sussidi per la durata massima di sei mesi
(dal 15 marzo al 14 settembre 2016), non era più iscritto in disoccupazione,
senza esaminare nello specifico le condizioni di questa misura, non possa
essere tutelato.
In effetti, considerato,
da una parte, che il contratto d’impiego a __________ del ricorrente è stato
disdetto per il 16 maggio 2016, allorché aveva usufruito soltanto di due dei sei
mesi di sussidi riconosciutigli nel marzo 2016, dall’altra, che il medesimo ha
iniziato il nuovo lavoro a __________ il 17 maggio 2016, porre a fondamento del
diniego di beneficiare dei sussidi quale soggiornante settimanale per
l’attività a __________ l’assenza di iscrizione per il collocamento costituisce
un formalismo eccessivo.
Il formalismo eccessivo è
una forma particolare di diniego di giustizia formale vietato dagli art. 29
cpv. 1 Cost. e 6 par. 1 CEDU. Esso è ravvisabile nell'ipotesi in cui per una
determinata procedura sono predisposte delle regole rigide, senza che simile
rigore sia materialmente giustificato. La giurisprudenza ha certo sempre
affermato che le regole di procedura sono necessarie nell'istituzione delle vie
di diritto ai fini di assicurare un decorso della procedura conformemente al
principio della parità di trattamento, nonché per garantire l'applicazione del
diritto materiale. Le esigenze formali non sono quindi in contrasto con l'art.
29.
cpv. 1 Cost.: vi è infatti formalismo eccessivo solo qualora l'applicazione
rigorosa delle regole di procedura non è giustificata da nessun interesse degno
di protezione, diventa un fine a sé stante e impedisce o complica in modo
insostenibile la realizzazione del diritto materiale (cfr. STF 9C_903/2011 del
25.
gennaio 2013 consid. 7.1. e riferimenti ivi menzionati; STF 9C_923/2009 del
10.
maggio 2010 consid. 4.1.1., pubblicata in SVR 2010 IV Nr. 62 pag. 189
segg.).
Al riguardo giova evidenziare
che il ricorrente, qualora non avesse trovato immediatamente una nuova
occupazione, avrebbe potuto riannunciarsi per il collocamento (termine quadro
per la riscossione delle prestazioni: 26 ottobre 2015 - 25 ottobre 2017; cfr.
consid. 2.4.) con la conseguenza che, nel momento in cui fosse stato assunto -
anche dopo un breve periodo di disoccupazione - fuori Cantone,
l’amministrazione, in caso di richiesta, non avrebbe di principio negato il
diritto ai sussidi, bensì avrebbe esaminato se i relativi requisiti erano
ossequiati.
Ne discende che nel
caso di specie negare il diritto ai sussidi per la nuova attività a __________
all’assicurato che, ricevuta la disdetta del contratto di lavoro di __________
dopo soli due mesi di attività per motivi di ristrutturazione e mentre era in
corso la misura riconosciutagli nel marzo 2016 dall’UMA per sei mesi fino a
settembre 2016, ha invece reperito senza ritardo un nuovo impiego, in
conformità all’obbligo di ridurre il danno, unicamente per il fatto che non era
più iscritto nel sistema COLSTA impedisce in modo insostenibile la
realizzazione del diritto materiale.
Più precisamente viene
ostacolata la realizzazione dello scopo dei sussidi per pendolari e
soggiornanti settimanali che è quello di incoraggiare per al massimo sei mesi
quegli assicurati ai quali non si è potuto assegnare un impiego adeguato nella
loro regione di domicilio ad accettare un’occupazione al di fuori della zona di
domicilio (cfr. art. 68 LADI; consid. 2.1.; 2.2.; 2.3.).
In concreto il rifiuto a
priori del sussidio, senza verificare l’adempimento dei specifici presupposti,
per la mancanza di iscrizione all’URC non è, del resto, giustificato da alcun
interesse degno di protezione nella misura in cui i sussidi di cui agli art. 68
segg. LADI costituiscono già una misura provvisoria (“Ueberbrückungshilfe”;
consid.2.2.) con durata di al massimo sei mesi. Tale durata limitata consente
di evitare che il provvedimento in questione contribuisca a spopolare talune
regioni e ad accentuare la concentrazione eccessiva in altre, come pure che a
lungo termine gli assicurati che beneficiano dei sussidi siano favoriti
rispetto agli altri lavoratori attivi fuori della zona di domicilio (cfr.
consid. 2.2.).
La decisione su
opposizione impugnata con cui l’UMA ha confermato nei confronti dell’insorgente
il diniego dei sussidi per soggiornante settimanale in relazione all’attività a
__________, iniziata il 17 maggio 2016, per il motivo che il medesimo non era
più iscritto al collocamento a seguito dell’annullamento dal sistema informatico
deve essere, quindi, annullata.
Gli atti vanno, pertanto, trasmessi
all’UMA perché, indipendentemente dallo stralcio del nominativo del ricorrente dal
sistema COLSTA del marzo 2016, esamini se le condizioni materiali da adempiere
per avere diritto ai sussidi quale soggiornante settimanale (cfr. consid. 2.3.)
richiesti il 6 giugno 2016 sono o meno ossequiate in relazione all’impiego
presso il ristorante __________ di __________ iniziato il 17 maggio 2016.
In proposito è in ogni
caso utile osservare, da un lato, che la durata massima di sei mesi di
riscossione dei sussidi per le spese di pendolare entro il termine quadro
inizia al momento dell’assunzione del lavoro esterno e non al momento di
un’eventuale presentazione tardiva della domanda. In tal caso le prestazioni
non possono più essere versate durante 6 mesi, bensì soltanto pro rata
temporis (cfr. DLA 1987 N. 3 pag. 44; STFA C 136/00 del 28 agosto 2001
consid. 2a; consid. 2.3.: Prassi LADI PML p.to L10).
Dall’altro, che
l’assicurato ha comunque già beneficiato, da metà marzo a metà maggio 2016, di
due mesi di sussidi.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La
decisione su opposizione del 25 luglio 2016 impugnata è annullata.
§§ Gli
atti sono trasmessi all’UMA perché verifichi, indipendentemente dallo stralcio
del nominativo del ricorrente dal sistema COLSTA del marzo 2016, se le
condizioni materiali da adempiere per avere diritto ai sussidi quale
soggiornante settimanale richiesti il 6 giugno 2016 sono o meno ossequiate in
relazione all’impiego presso il ristorante __________ di __________ iniziato il
17 maggio 2016.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti