38.2016.53
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6 febbraio 2017Italiano29 min
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Incarto
n.
38.2016.53
dc/sc
Lugano
6 febbraio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 31 agosto 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 16 agosto 2016 emanata da
Cassa cantonale di assicurazione contro la
disoccupazione, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 16 agosto 2016 (cfr. doc. A2) la Cassa cantonale di assicurazione contro la
disoccupazione (in seguito: la Cassa) ha confermato la decisione dell’8
febbraio 2016 (cfr. doc. 7) con la quale aveva negato a RI 1 il diritto a
beneficiare delle indennità per insolvenza ex art. 55 cpv. 1 LADI, per non
avere rispettato l’obbligo di ridurre il danno, non avendo rivendicato i propri
crediti salariali in modo sufficientemente tempestivo.
L’amministrazione ha così
motivato la propria decisione:
" (…)
3. Nell'evenienza
concreta emerge che l'opponente è stato impiegato presso la ditta __________ di
__________ dal 01 ottobre 2015 al 31 gennaio 2016 in qualità di direttore
tecnico.
Nell'opposizione del 31 maggio 2016
il sig. RI 1 ha comunicato come la Cassa non possa rimproverargli di aver agito
con leggerezza solo per il fatto di aver assunto l'attività lavorativa presso __________
nonostante delle precedenti esperienze lavorative avute con il Sig. __________.
(…)
Nel presente caso l'opponente sapeva
o avrebbe dovuto sapere della precaria situazione (finanziaria) della ditta.
Dal verbale del 10 maggio 2016 si evince come l'opponente abbia affermato che
la sua assunzione era stata prevista per sostituire una serie di collaboratori
che, in seguito ad insolvenza del datore di lavoro, avevano dimissionato.
Durante tutto il periodo lavorativo
il Sig. RI 1 non ha percepito alcun salario, neanche un acconto.
In via abbondanziale giova ricordare
come, precedentemente alla ditta __________ di __________, l'opponente abbiamo
lavorato presso le seguenti società:
a) __________
(fallimento), di cui il Sig. __________ era consulente della società: la Cassa
ha riconosciuto indennità d'insolvenza per CHF 26728.10 (salari non retribuiti
per il periodo dal 01.06.2012 al 30.09.2012)
b) __________
(manifesto indebitamento), di cui il sig. __________ era amministratore unico:
la Cassa ha riconosciuto indennità d'insolvenza per CHF 23'058.60 (salari non
retribuiti per il periodo dal 01.01.2014 al 11.04.2014).
A mente della Cassa, viste le
precedenti esperienze lavorative, l'opponente avrebbe dovuto maggiormente
tutelare i suoi interessi salariali. Infatti, in considerazione delle due
precedenti esperienze lavorative, del fatto che le tre società sono
riconducibili al Sig. __________, del fatto che la sua assunzione presso la __________
sia avvenuta in sostituzione di personale dimissionario (in seguito ad
insolvenza del datore di lavoro) e del fatto che senza versamento degli elevati
stipendi sarebbe incorso in una grossa perdita finanziaria, il Sig. RI 1 doveva
concretamente attendersi un maggiore rischio di perdita dei salari dovuti. (…)”
(Doc. A2)
1.2. Contro la citata decisione su
opposizione l’assicurato, rappresentato dal Sindacato RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA. Il suo patrocinatore chiede il versamento
dell’indennità per insolvenza, sostenendo che non vi è stata nessuna violazione
dell’obbligo di ridurre il danno.
Egli ricorda innanzitutto
che l’assicurato ha lavorato come direttore tecnico presso la filiale di __________
__________, dal 1° ottobre 2015 con uno stipendio lordo di fr. 8000.-- e che ha
disdetto il contratto di lavoro con effetto immediato, sulla base dell’art. 337a
CO, in data 31 gennaio 2016, non avendo mai ricevuto lo stipendio malgrado i
ripetuti richiami.
Il rappresentante
dell’assicurato precisa poi di avere inoltrato istanza di fallimento il 22
febbraio 2016. La convenuta non ha partecipato all’udienza di discussione del 9
marzo 2016 e l’istante ha comunicato di non voler anticipare i costi previsti,
cosicché la causa è stata stralciata dai ruoli.
Il patrocinatore dell’assicurato
ritiene inoltre che, contrariamente al parere della Cassa, non possa essere
negato all’assicurato il diritto all’indennità per l’insolvenza, a causa delle
esperienze negative, dal profilo dell’incasso del salario, già vissute in
passato lavorando con __________, in quanto non vi è affinità giuridica tra la __________
e quest’ultimo, che ha rivestito la carica di direttore dal 3 agosto al 16
dicembre 2015 “cosicché ogni decisione di carattere strategico e finanziario è
demandata al Consiglio di Amministrazione della sede principale, del quale egli
non fa parte” (doc. I pag. 4):
" (…)
Ebbene, nella controversia in esame, il fatto che __________ fosse
un consulente della __________ c'entra come "cavoli a
merenda", saputo che a seguito, il repentino decesso dell'azionista
principale (sig. __________) la società ha attraversato un periodo di
"smarrimento" cosicché s'è verificato una sospensione dei pagamenti
concernente il salario, di guisa che, RI 1 il 30 settembre 2012 ha cessato
l'attività e solo nell'aprile 2013 la società è stata sciolta in seguito a
fallimento.
Quanto all'attività svolta, a far tempo dal 1° agosto 2013, presso
la __________, (che ha rilevato da __________: capannone, macchinari, ecc).
vero è che, al tempo, __________ era, come lo è tuttora, amministratore
unico della società e che la Cassa, durante il periodo 01.01.2014 – 11.04.2014,
gli ha versato a titolo d'indennità Fr. 23'058.60, ebbene, prima di dispensare
critiche, l'interrogativo da porsi sarebbe quello da sapere:
tenuto conto che la società è tuttora attiva (iscritta al RC),
quali passi la Cassa ha intrapreso, nella qualità di cessionaria delle pretese
salariali dell'assicurato, per il ricupero dell'indennità corrisposta? (…)”
(Doc. I pag. 7)
Il rappresentante del
ricorrente precisa che RI 1 ha sollecitato verbalmente nel corso del mese di
novembre 2015 il versamento del salario, ricevendo la risposta che alcuni
azionisti di nazionalità __________ avrebbero provveduto ad iniettare capitale
nella società, e ,in assenza di un riscontro positivo, ha inviato un primo
sollecito scritto il 7 gennaio 2016 ed il 25 gennaio ha rescisso il contratto
con effetto al 31 gennaio 2016:
" (…)
Riguardo all'attività presso la __________, di cui __________, da
agosto a metà dicembre 2015, ha ricoperto la carica di direttore, RI 1 ha
riferito:
" Non
ho intrapreso subito la contestazione degli stipendi non retribuiti in quanto,
in base a quanto sostenuto dal mio collega Sig. __________, degli __________
(azionisti della società) avrebbero dovuto iniettare del capitale nella
società.
Vorrei sottolineare come comunque,
almeno verbalmente, ho rivendicato il mio salario al Sig. __________.
Solo in data 07 gennaio 2016, non
avendo ricevuto nulla, ho proceduto con un primo sollecito raccomandato."
Prove: richiamo
incarto da CPCAD (verbale di audizione, 10.05. 2016)
9.
Per quanto surriferito, si ritiene che all'assicurato non possa
essere rimproverata una colpa intenzionale o grave negligenza, saputo che __________
è una:
• succursale
straniera con sede legale in __________ e sede operativa in Svizzera"
• la sede
principale ha un capitale sociale di EUR 14'435'486.00 (corrispondenti a CHF
15'880'000.00).
• fino al 30 giugno 2015 quotata alla Borsa __________
fattori questi ultimi (capitale sociale e quotazione in borsa) che
non potevano fargli presagire, non essendo essa una delle tante "Società
bucalettere" attive nel nostro Cantone, che il datore di lavoro non fosse
in grado di adempiere i suoi obblighi finanziari.
Sia come sia, è indiscusso che il ricorrente in data 7 gennaio e
25 gennaio 2016 abbia rivendicato le pretese salariali nella forma scritta,
richiesta che è avvenuta, quindi, a distanza di soli due mesi da quando ha
maturato il diritto a ricevere la mercede di ottobre (1° mese di lavoro).
Mal si comprende, dunque, come si possa ritenere che l'assicurato
abbia contravvenuto al proprio obbligo di ridurre il danno non avendo egli
rinunciato a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, essendo
comprovato che tre settimane dopo la fine del rapporto di lavoro (22 febbraio
2016) ha adito le vie legali con richiesta, ex art. 190 cpv. 1 cfr. 2 LEF, di
fallimento senza preventiva esecuzione.
Per quanto surriferito, il ricorrente ritiene che non una delle
sentenze dell'Alto Tribunale tornerebbe applicabile al caso di specie, cosicché
da potergli rimproverare una colpa intenzionale o una grave negligenza (cfr. ad
esempio la giurisprudenza citata in STCA n. inc. 38.2014.62, decisione del
26.01.2015).%.” (Doc. I pag. 7-9)
1.3. Nella risposta di causa del
16 settembre 2016 la Cassa, riconfermandosi nella propria decisione su
opposizione, ha chiesto la reiezione del ricorso, rilevando:
" (…)
La Cassa ritiene che il ricorrente sapeva o avrebbe dovuto sapere
della precaria situazione (finanziaria) della ditta. Dal verbale del 10 maggio
2016 si evince come il Sig. RI 1 abbia affermato che la sua assunzione era
stata prevista per sostituire una serie
di collaboratori che, in seguito ad insolvenza del datore di
lavoro, avevano dimissionato.
Durante tutto il periodo lavorativo il Sig. RI 1 non ha percepito
alcun salario, neanche un acconto. In via abbondanziale giova ricordare come,
precedentemente alla ditta __________ di __________, il ricorrente abbia
lavorato presso le seguenti società:
a) __________
(fallimento), di cui il Sig. __________ era consulente: presso tale società il
Sig. RI 1 ha lavorato dal 01.10.2011 al 30.09.2012 ricevendo un salario di CHF
6'250.00 (mensili) sino al 31.05.2012.
La Cassa ha riconosciuto indennità d'insolvenza
per CHF 26'728.10 (salari non retribuiti per il periodo dal 01.06.2012 al
30.09.2012).
b) __________
(manifesto indebitamento), di cui il sig. __________ era amministratore unico:
presso tale società il Sig. RI 1 ha lavorato dal 01.08.2013 all'11.04.2014
ricevendo un salario di CHF 6'250.00 (mensili) sino al 31.12.2013.
La Cassa ha riconosciuto indennità
d'insolvenza per CHF 23'058.60 (salari non retribuiti per il periodo dal
01.01.2014 al 11.04.2014).
3. In virtù
dell'art. 55 cpv. 1 LADI, il lavoratore, nella procedura di fallimento o di
pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi
diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la Cassa gli comunichi di
averlo surrogato nella procedura. Successivamente, deve assistere la cassa, in
ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.
Nell'ambito della riduzione del danno,
l'assicurato deve fare tutto il possibile per salvaguardare i propri diritti
salariali. Durante il rapporto di lavoro, l'assicurato deve, in maniera chiara
ed inequivocabile, far valere i propri crediti salariali. Egli deve adoperarsi
ancor di più se si tratta di importanti importi e vi è quindi da prevedere una
notevole perdita salariale (STF del 6 febbraio 2006, C 270/05; STF del 20 luglio
2005, C 264/04; STF del 14 ottobre 2004, C 114/04 e STF del 4 luglio 2002, C
33/02)".
A mente della Cassa, ritenuto che
senza il versamento degli elevati stipendi sarebbe incorso in una grossa
perdita finanziaria e viste le precedenti esperienze lavorative, l'opponente
avrebbe dovuto maggiormente tutelare i suoi interessi salariali.
Infatti, in considerazione delle due
precedenti esperienze lavorative, del fatto che le tre società sono
riconducibili al Sig. __________ e del fatto che la sua assunzione presso la __________
era avvenuta in sostituzione di personale dimissionario (in seguito ad
insolvenza del datore di lavoro), il Sig. RI 1 doveva concretamente attendersi
un maggiore rischio di perdita dei salari dovuti.
Da quanto precede la Cassa trae il
convincimento che il ricorrente non abbia salvaguardato i suoi interessi in
maniera incisiva, in considerazione anche delle passate esperienze.
Così facendo non ha ottemperato ai
requisiti posti dall'art. 55 cpv. 1 LADI e il diritto alle indennità per
insolvenza va quindi negato. (…)” (Doc. III)
1.4. Il 27 settembre 2016 il rappresentante
del ricorrente si è riconfermato nelle argomentazioni addotte e ha chiesto
l’accoglimento del gravame (cfr. doc. V).
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se correttamente oppure no la Cassa ha negato a RI 1 il
diritto a percepire indennità per insolvenza , sostenendo che egli ha violato
l’obbligo di ridurre il danno.
Ai
sensi dell'art. 51 cpv. 1 LADI:
" I
lavoratori soggetti all'obbligo di contribuzione, al servizio di datori di
lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura d'esecuzione forzata o che
occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all'indennità per insolvenza,
se:
a. il loro
datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano
crediti salariali oppure
b. il fallimento
non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del
datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese o
c. hanno presentato,
contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti
salariali."
L'art. 51 cpv. 1 lett. b è
stato introdotto nella legge in occasione della prima revisione della LADI del
5 ottobre 1990, in vigore dal 1° gennaio 1992.
2.2. L'art. 55 cpv. 1 LADI
stabilisce che:
" Il
lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni
provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di
lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura.
Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa
del suo diritto."
In una sentenza pubblicata
in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha
sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore,
menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del
rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o non versa interamente
- il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita. L'obbligo
di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo scioglimento
del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo caso. Non si
esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio un'esecuzione contro
il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro quest'ultimo. Occorre
invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e riconoscibile per il
datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale.
Contravviene al proprio
obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per
insolvenza, l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere
il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del
proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia
che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi
finanziari.
In una sentenza C 121/03
del 2 settembre 2003 l'Alta Corte ha stabilito che aveva gravemente violato
l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che aveva rivendicato il versamento
del salario soltanto oralmente durante il rapporto di lavoro e che era stato
gravemente negligente nel periodo successivo non avendo intensificato le
modalità con le quali fare valere le sue pretese
In una sentenza C 231/06
del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg., l'Alta Corte ha
stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata,
contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di lavoro viene
sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di versare le
prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo di
diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave:
occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se
l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti
necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni
caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza
del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il
suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o
intentando un'azione legale contro di lui.
In un'altra sentenza C
254/05 del 2 marzo 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 52 seg., la nostra Massima
Istanza ha sottolineato che:
" Non si può
esigere che l'assicurato, per adempiere l'obbligo di diminuire il danno, receda
immediatamente dal rapporto di lavoro, conformemente all'articolo 337a CO, in
quanto non gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per le pretese
derivanti da tale rapporto. Tuttavia egli agisce a proprio rischio se, invece
di cercare una nuova occupazione, resta al servizio del precedente datore di
lavoro, senza percepire il rispettivo salario, oltre il limite di quattro mesi
previsto dall'articolo 52 capoverso 1 LADI.
L'assicurato deve fare valere in modo chiaro e inequivocabile i
suoi crediti salariali nei confronti del datore di lavoro già durante l'attuale
rapporto di lavoro. Egli è tenuto a intraprendere ulteriori passi se si sono
verificati notevoli ritardi nel versamento del salario e se deve effettivamente
attendersi di subire una perdita di salario. Nella fattispecie occorre
presumere che l'assicurato, il quale aveva pochi contatti personali con il
datore di lavoro, non fosse a conoscenza della precarietà della sua situazione
finanziaria."
In quel caso l'Alta Corte
ha così negato l'esistenza di una grave negligenza.
In una sentenza
8C_801/2011 dell’11 giugno 2012 il Tribunale federale ha confermato il rifiuto
dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata che aveva lasciato trascorrere
nove mesi prima di far valere le sue pretese salariali.
In una sentenza
8C_364/2012 del 24 agosto 2012 il Tribunale federale ha ribadito la necessità
di rivendicare le pretese salariali nella forma scritta e di mettere in atto
tutte le misure previste dal diritto esecutivo per esercitare una pressione
sull’ex datore di lavoro al fine di ottenere i salari arretrati.
In una sentenza
8C_831/2012 del 5 febbraio 2013, la nostra Alta Corte ha confermato il rifiuto
dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata, la quale, inizialmente ha
adempiuto all’obbligo di diminuire il danno tutelando i suoi interessi
salariali avviando diverse procedure di esecuzione, alle quali è poi però
seguito un periodo di inattività di 13 mesi.
In una sentenza
8C_956/2012 del 19 agosto 2013 l'Alta Corte ha concluso che un assicurato aveva
violato l'obbligo di ridurre il danno in quanto egli era rimasto inattivo per
più di sei mesi (“L'absence de réaction de l'assuré durant un tel laps de
temps constitue, au regard de la jurisprudence (arrêts 8C_630/2011 du 3 octobre
2011, C 367/01 du 12 avril 2002 et C 91/01 du 4 septembre 2001), une violation
de l'obligation de réduire le dommage”) .
Il
Tribunale federale ha peraltro sottolineato che delle rivendicazioni orali sono
insufficienti (« Supposées avérées, ces interventions orales ne suffisent
pas pour satisfaire à l'obligation de réduire le dommage (voir à cet égard les
arrêts C 121/03 et C 145/03 du 2 septembre 2003, et C 367/01 du 12 avril 2002) ».
)
In
una sentenza 8C_66/2013 del 18 novembre 2013, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr . 4
pag. 9, il Tribunale federale ha considerato che l’assicurato ha violato
l’obbligo di ridurre il danno in quanto ha atteso cinque mesi prima di fare
valere le proprie pretese salariali per via giudiziaria.
In una sentenza
8C_211/2014 del 17 luglio 2014, pubblicata in
DLA 2014 p. 226 seg., la nostra Massima Istanza ha ritenuto
insufficienti ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI gli sforzi messi in atto da
un’assicurata che, tra la comminatoria di fallimento del suo ex datore di
lavoro emanata dall’Ufficio fallimenti dietro sua domanda e la procedura di
fallimento promossa da un altro creditore, ma alla quale ha anch’ella aderito,
ha lasciato trascorrere nove mesi e mezzo senza compiere i necessari atti
esecutivi volti a recuperare il suo credito salariale.
Nella
medesima sentenza, il Tribunale federale ha stabilito che affinché sussista il diritto all’indennità per insolvenza
per pretese salariali scoperte, l’assicurato deve portare avanti in modo
continuativo e sistematico i provvedimenti contro il datore di lavoro, che
devono sfociare in uno degli stadi della procedura d’esecuzione forzata
richiesti dalla legge. Il lavoratore deve infatti comportarsi nei confronti del
datore di lavoro come se l’istituto dell’indennità per insolvenza non
esistesse. Questo requisito non permette una situazione di inattività di lunga
durata.
2.3. La Segreteria di Stato per l’economia (in seguito SECO), quale autorità di sorveglianza che deve
adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le
istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004,
consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8
agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), nella
pubblicazione della Prassi LADI II A1 valida dal marzo 2015 si è così espressa:
" (…)
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
art. 55 LADI
OBBLIGO DI RIDURRE IL DANNO
B35 Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di
pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi
diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi
d’averlo surrogato nella procedura. Questa condizione, alla quale è subordinato
il diritto all’II, attua l’obbligo generale dell’assicurato di ridurre il
danno.
Dal momento in cui la cassa subentra nella procedura, la persona
assicurata è invece tenuta ad assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella
difesa del suo diritto.
B36 Per soddisfare l’obbligo di ridurre il danno, l’assicurato
deve adoperarsi già durante il rapporto di lavoro per recuperare i salari non
versati (richiamo scritto, precetto esecutivo, ecc.). L’assicurato non deve
necessariamente inoltrare un precetto esecutivo oppure un’azione nei confronti
del datore di lavoro. Deve però dimostrare in modo inequivocabile e riconoscibile
per il datore di lavoro, la serietà della sua pretesa salariale (DTF C
367/01del 12.4.2002).
B37 Se il fallimento viene pronunciato dopo la risoluzione del
rapporto di lavoro, il lavoratore al quale non è stato versato il salario a
causa di difficoltà economiche riscontrate del datore di lavoro è tenuto a
intraprendere quanto necessario per recuperare il credito onde evitare di
perdere il diritto all’II.
B38 La cassa valuta in base alle circostanze del caso concreto in
che misura ci si può aspettare che l’assicurato intraprenda quanto necessario
per recuperare il suo salario.
La cassa giudicherà con più severità gli sforzi per adempiere
l'obbligo di ridurre il danno forniti dall'assicurato dopo la risoluzione del
contratto di lavoro (soprattutto la rapidità con cui intraprende tali sforzi).
Un giudizio più severo è giustificato dal fatto che, non essendo più vincolato
dal rapporto di lavoro, il lavoratore non ha più alcuna ragione per non
pretendere il salario non versato. In questa fase è infatti molto probabile che
Fatti
i suoi crediti salariali non verranno versati.
Giurisprudenza
DTF 8C_682/2009 del 23.10.2009
(Durante gli ultimi 6 mesi del rapporto di lavoro l’assicurato si
è limitato a rivendicare il salario solo oralmente, dato che il datore di
lavoro era anche suo genero. Si tratta di una grave negligenza, anche se
sussisteva un rapporto di parentela)
TFA C231/06 del 5.12.2006 (Non si può pretendere che l’assicurato
avvii una procedura immediatamente dopo l'estinzione del termine di mora di 30
giorni per il versamento del salario).
TFA C 109/04del 9.6.2005
(Non basta formulare oralmente diversi solleciti durante il
rapporto di lavoro per dedurre un indebitamento manifesto del datore di lavoro
ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 lett. b LADI).
TFA C 91/01del 4.9.2001
(Non è ammissibile che l’assicurato, nei 3 mesi seguenti la fine
del rapporto di lavoro, non abbia intrapreso nulla per recuperare il proprio
salario aspettando semplicemente la dichiarazione di fallimento)
La Cassa di disoccupazione non può invece far dipendere il diritto
dell’assicurato all’II dalla condizione che egli abbia contestato la
graduatoria (DTF 123 V 75)."
2.4. Le direttive amministrative
non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle
assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2
pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1;
DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid.
5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57
consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag.
379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid.
2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,
pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68
consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.
86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA
1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;
DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992
pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF
117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114
V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267
consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois,
"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.
77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527;
Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una sentenza
2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive,
ha ricordato che:
"
Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del
diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e
non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli
amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa
tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime
verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di
legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione
corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non
si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la
stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento
a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."
2.5. Nell’evenienza concreta dalla
documentazione agli atti emerge che l’assicurato ha lavorato alle dipendenze
della ditta __________, dal 1° ottobre 2015 fino al 31 gennaio 2016 senza mai
ricevere il salario concordato di 8000 fr. mensili (cfr. doc. 15).
Il 7 gennaio 2016 egli ha
inviato alla ditta uno scritto nel quale si è così espresso:
" Oggetto:
Sollecito pagamento stipendi dei mesi di Ottobre, Novembre, Dicembre 2015
Questo documento per portare in evidenza che, ad oggi non si è
avuta alcuna comunicazione dei pagamenti ormai scaduti, tantomeno garanzia che
siano pagati.
Pertanto, come da contratto di lavoro e in norma alle regole
sindacali, mi vedo costretto a rivendicare il dovuto come da oggetto, nelle
Considerandi
sedi competenti e nelle forme opportune.” (Doc. 16)
Il 25 gennaio 2016 egli ha
poi sciolto il contratto di lavoro, affermando:
" Lo
scrivente RI 1, assunto da __________ in ottobre 2015 mediante contratto
stipulato e sottoscritto dalle parti; si avvale dell’Art. 337a del CO, in
quanto la __________ risulta a tutt’oggi inadempiente al versamento degli
stipendi ed emolumenti fino a dora dovuti, in dettaglio i mesi di ottobre,
novembre, dicembre 2015 e gennaio 2016.
Come da oggetto, questa comunicazione indica la rescissione del
contratto di lavoro tra le parti, a partire dal 31 gennaio 2016.
Sarà mia cura rivendicare quanto dovuto presso le istituzioni
idonee allo scopo.” (Doc. 16)
Il 10 maggio 2016 RI 1 è
stato sentito, insieme al suo rappresentante dalla funzionaria della Cassa, __________.
In quell’occasione è stato allestito un verbale del seguente tenore:
" (…)
3) In data
1° agosto 2015 ha firmato il contratto con la ditta __________ che stabiliva
l'inizio dell'attività lavorativa al 1° ottobre 2015. Il contratto stato
controfirmato dal signor __________. Quest'attività presso la ditta __________
le è stata proposta direttamente dal signor __________? Nel caso affermativo,
come sono avvenuti i contatti tra lei e il signor __________?
Devo premettere che prima lavoravo
alla ditta __________: ad un certo punto l'azionista principale della società è
deceduto. (__________). Sono state rilevate le attività (capannone, macchinari,
eccetera) da una successiva società denominata __________. La società __________
mi ha assunto ed i contatti li ho avuti con il sig. __________. Infine, per
quanto concerne il mio ultimo datore di lavoro, i contatti sono avvenuti per il
tramite del Sig. __________. Quando ho iniziato l'attività lavorativa erano nel
frattempo però già stati licenziati alcuni dipendenti in seguito ad insolvenza
del datore di lavoro. La mia assunzione andava a sostituire una serie di
collaboratori che, per i motivi precedentemente esposti, avevano dimissionato.
La società realizzava per conto di terzi "fotografie a 360°"
realizzate con procedure particolari e montate successivamente sui computer. Le
fotografie poi potevano essere acquisiti dagli interessati.
4) In data
09.
luglio 2013 aveva firmato un contratto con la ditta __________ il cui
l'amministratore unico era il signor __________. In data 17 aprile 2014 ha
presentato domanda d'insolvenza (tramite l'RA 1 di __________) poiché la data,
dove era stato assunto in data 01 agosto 2013, non le aveva pagato gli ultimi 4
mesi di stipendio. Ha percepito dalla nostra Cassa l'importo di fr. 23'058.60.
È corretto quanto sopra?
Si è corretto.
5) Lo
stipendio pattuito con la ditta __________ era di fr. 8'000.00 mensili pagabile
entro il 5° giorno del mese successivo. Visti gli antecedenti da lei avuti
presso la ditta __________, considerato che il 5 novembre 2015, successivamente
il
5.
dicembre 2015, e il 5 gennaio 2016 non riceveva gli stipendi, è corretto che
solo il 7 gennaio 2016 ha inoltrato una lettera di rivendicazione salariale e
unicamente il 25 gennaio 2016 si è licenziato?
Inizialmente non ero a conoscenza che
il sig. __________ facesse parte della società __________ e, inoltre, è da
considerarsi prettamente il fiduciario della società. Prendo atto che mi è
stato fatto presente che il sig. __________ amministratore unico della ditta __________
mentre è direttore della succursale __________. Faccio presente però che è
stato direttore da metà agosto a dicembre 2015, presumibilmente.
Non ho intrapreso subito la contestazione
degli stipendi non retribuiti in quanto, in base a quanto sostenuto dal mio
collega Sig. __________, degli __________ (azionisti della società) avrebbero
dovuto iniettare del capitale nella società. Vorrei sottolineare come comunque,
almeno verbalmente, ho rivendicato il mio salario al Sig. __________. Solo in
data 07 gennaio 2016, non avendo ricevuto nulla, ho proceduto con un primo
sollecito raccomandato. (…)” (Doc. 13)
Alla luce di quanto appena
esposto, viste le circostanze nelle quali è stato assunto (in sostituzione di
dipendenti che avevano lasciato l’impiego per l’insolvenza del datore di lavoro)
e considerati i precedenti (beneficio di indennità per insolvenza in due
occasioni in relazioni a società nelle quali operava, a titolo diverso, __________
e nelle quali egli ha lavorato per un periodo comunque ben superiore ai quattro
mesi ,cfr. doc. 3 e 2) il TCA ritiene che l’assicurato avrebbe dovuto attivarsi
immediatamente presso il nuovo datore di lavoro per ottenere il salario dovuto
(ad esempio tramite la richiesta di acconti e, alla fine di ogni mese, tramite
solleciti nella forma scritta). Egli invece ha rivendicato per iscritto gli
stipendi, per la prima volta, all’inizio del mese di gennaio 2016.
In simili condizioni questo
Tribunale ritiene che l’assicurato abbia commesso una negligenza grave in
relazione all’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI (al
riguardo cfr. STF 8C_211/2014 del 17 luglio 2014; STF 8C_364/2012 del 24 agosto
2012; STCA 38.2014.45 del 1° dicembre 2014 STCA 38.2014.4 del 23 gennaio 2014;
STCA 38.2010.28 del 25 agosto 2010; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010),
almeno per quel che concerne il salario dei mesi di ottobre e novembre 2015.
La giurisprudenza esige,
infatti, che il dipendente metta in atto tutte le misure possibili per
rivendicare il salario (cfr. in particolare STFA C 297/02 del 2 aprile 2003;
STFA C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STFA C 271/05 del 30 marzo 2006;
“Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung; Lohnklage”) il più presto
possibile (cfr. STFA C 323/02 del 17 aprile 2003; STFA C 25/05 del 13 dicembre
2005).
Diversa è invece la
situazione a proposito dei salari di dicembre 2015 e di gennaio 2016, in
relazione ai quali gli sforzi compiuti dal ricorrente durante e dopo la fine
del rapporto di lavoro, sono stati sufficienti e comunque certamente non tali
da configurare una grave negligenza (cfr. la giurisprudenza riprodotta al
consid. 2.2).
Per questi due mesi RI 1
ha così diritto all’indennità per insolvenza se gli altri presupposti fissati
dalla legge sono adempiuti.
La decisione
su opposizione emessa dalla Cassa il 16 agosto 2016 deve essere modificata di
conseguenza.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§
La decisione su opposizione del 16 agosto 2016 è modificata nel senso che
l’assicurato ha per principio diritto all’indennità per insolvenza per i salari
di dicembre 2015 e gennaio 2016.
§§ Gli
atti sono rinviati alla Cassa affinché esamini le altre condizioni per il
diritto all’indennità per insolvenza nei mesi in questione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa cantonale di
assicurazione contro la disoccupazione rifonderà a RI 1 fr. 800.-- a titolo di
ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti