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Decisione

38.2016.53

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6 febbraio 2017Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi crediti salariali non verranno versati.

Giurisprudenza

DTF 8C_682/2009 del 23.10.2009

(Durante gli ultimi 6 mesi del rapporto di lavoro l’assicurato si

è limitato a rivendicare il salario solo oralmente, dato che il datore di

lavoro era anche suo genero. Si tratta di una grave negligenza, anche se

sussisteva un rapporto di parentela)

TFA C231/06 del 5.12.2006 (Non si può pretendere che l’assicurato

avvii una procedura immediatamente dopo l'estinzione del termine di mora di 30

giorni per il versamento del salario).

TFA C 109/04del 9.6.2005

(Non basta formulare oralmente diversi solleciti durante il

rapporto di lavoro per dedurre un indebitamento manifesto del datore di lavoro

ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 lett. b LADI).

TFA C 91/01del 4.9.2001

(Non è ammissibile che l’assicurato, nei 3 mesi seguenti la fine

del rapporto di lavoro, non abbia intrapreso nulla per recuperare il proprio

salario aspettando semplicemente la dichiarazione di fallimento)

La Cassa di disoccupazione non può invece far dipendere il diritto

dell’assicurato all’II dalla condizione che egli abbia contestato la

graduatoria (DTF 123 V 75)."

2.4. Le direttive amministrative

non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle

assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2

pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1;

DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid.

5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57

consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag.

379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid.

2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68

consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.

86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA

1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;

DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992

pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF

117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114

V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267

consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois,

"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.

77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527;

Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una sentenza

2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive,

ha ricordato che:

"

Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del

diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e

non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli

amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa

tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime

verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di

legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione

corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non

si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la

stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento

a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."

2.5. Nell’evenienza concreta dalla

documentazione agli atti emerge che l’assicurato ha lavorato alle dipendenze

della ditta __________, dal 1° ottobre 2015 fino al 31 gennaio 2016 senza mai

ricevere il salario concordato di 8000 fr. mensili (cfr. doc. 15).

Il 7 gennaio 2016 egli ha

inviato alla ditta uno scritto nel quale si è così espresso:

" Oggetto:

Sollecito pagamento stipendi dei mesi di Ottobre, Novembre, Dicembre 2015

Questo documento per portare in evidenza che, ad oggi non si è

avuta alcuna comunicazione dei pagamenti ormai scaduti, tantomeno garanzia che

siano pagati.

Pertanto, come da contratto di lavoro e in norma alle regole

sindacali, mi vedo costretto a rivendicare il dovuto come da oggetto, nelle

Considerandi

sedi competenti e nelle forme opportune.” (Doc. 16)

Il 25 gennaio 2016 egli ha

poi sciolto il contratto di lavoro, affermando:

" Lo

scrivente RI 1, assunto da __________ in ottobre 2015 mediante contratto

stipulato e sottoscritto dalle parti; si avvale dell’Art. 337a del CO, in

quanto la __________ risulta a tutt’oggi inadempiente al versamento degli

stipendi ed emolumenti fino a dora dovuti, in dettaglio i mesi di ottobre,

novembre, dicembre 2015 e gennaio 2016.

Come da oggetto, questa comunicazione indica la rescissione del

contratto di lavoro tra le parti, a partire dal 31 gennaio 2016.

Sarà mia cura rivendicare quanto dovuto presso le istituzioni

idonee allo scopo.” (Doc. 16)

Il 10 maggio 2016 RI 1 è

stato sentito, insieme al suo rappresentante dalla funzionaria della Cassa, __________.

In quell’occasione è stato allestito un verbale del seguente tenore:

" (…)

3) In data

1° agosto 2015 ha firmato il contratto con la ditta __________ che stabiliva

l'inizio dell'attività lavorativa al 1° ottobre 2015. Il contratto stato

controfirmato dal signor __________. Quest'attività presso la ditta __________

le è stata proposta direttamente dal signor __________? Nel caso affermativo,

come sono avvenuti i contatti tra lei e il signor __________?

Devo premettere che prima lavoravo

alla ditta __________: ad un certo punto l'azionista principale della società è

deceduto. (__________). Sono state rilevate le attività (capannone, macchinari,

eccetera) da una successiva società denominata __________. La società __________

mi ha assunto ed i contatti li ho avuti con il sig. __________. Infine, per

quanto concerne il mio ultimo datore di lavoro, i contatti sono avvenuti per il

tramite del Sig. __________. Quando ho iniziato l'attività lavorativa erano nel

frattempo però già stati licenziati alcuni dipendenti in seguito ad insolvenza

del datore di lavoro. La mia assunzione andava a sostituire una serie di

collaboratori che, per i motivi precedentemente esposti, avevano dimissionato.

La società realizzava per conto di terzi "fotografie a 360°"

realizzate con procedure particolari e montate successivamente sui computer. Le

fotografie poi potevano essere acquisiti dagli interessati.

4) In data

09.

luglio 2013 aveva firmato un contratto con la ditta __________ il cui

l'amministratore unico era il signor __________. In data 17 aprile 2014 ha

presentato domanda d'insolvenza (tramite l'RA 1 di __________) poiché la data,

dove era stato assunto in data 01 agosto 2013, non le aveva pagato gli ultimi 4

mesi di stipendio. Ha percepito dalla nostra Cassa l'importo di fr. 23'058.60.

È corretto quanto sopra?

Si è corretto.

5) Lo

stipendio pattuito con la ditta __________ era di fr. 8'000.00 mensili pagabile

entro il 5° giorno del mese successivo. Visti gli antecedenti da lei avuti

presso la ditta __________, considerato che il 5 novembre 2015, successivamente

il

5.

dicembre 2015, e il 5 gennaio 2016 non riceveva gli stipendi, è corretto che

solo il 7 gennaio 2016 ha inoltrato una lettera di rivendicazione salariale e

unicamente il 25 gennaio 2016 si è licenziato?

Inizialmente non ero a conoscenza che

il sig. __________ facesse parte della società __________ e, inoltre, è da

considerarsi prettamente il fiduciario della società. Prendo atto che mi è

stato fatto presente che il sig. __________ amministratore unico della ditta __________

mentre è direttore della succursale __________. Faccio presente però che è

stato direttore da metà agosto a dicembre 2015, presumibilmente.

Non ho intrapreso subito la contestazione

degli stipendi non retribuiti in quanto, in base a quanto sostenuto dal mio

collega Sig. __________, degli __________ (azionisti della società) avrebbero

dovuto iniettare del capitale nella società. Vorrei sottolineare come comunque,

almeno verbalmente, ho rivendicato il mio salario al Sig. __________. Solo in

data 07 gennaio 2016, non avendo ricevuto nulla, ho proceduto con un primo

sollecito raccomandato. (…)” (Doc. 13)

Alla luce di quanto appena

esposto, viste le circostanze nelle quali è stato assunto (in sostituzione di

dipendenti che avevano lasciato l’impiego per l’insolvenza del datore di lavoro)

e considerati i precedenti (beneficio di indennità per insolvenza in due

occasioni in relazioni a società nelle quali operava, a titolo diverso, __________

e nelle quali egli ha lavorato per un periodo comunque ben superiore ai quattro

mesi ,cfr. doc. 3 e 2) il TCA ritiene che l’assicurato avrebbe dovuto attivarsi

immediatamente presso il nuovo datore di lavoro per ottenere il salario dovuto

(ad esempio tramite la richiesta di acconti e, alla fine di ogni mese, tramite

solleciti nella forma scritta). Egli invece ha rivendicato per iscritto gli

stipendi, per la prima volta, all’inizio del mese di gennaio 2016.

In simili condizioni questo

Tribunale ritiene che l’assicurato abbia commesso una negligenza grave in

relazione all’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI (al

riguardo cfr. STF 8C_211/2014 del 17 luglio 2014; STF 8C_364/2012 del 24 agosto

2012; STCA 38.2014.45 del 1° dicembre 2014 STCA 38.2014.4 del 23 gennaio 2014;

STCA 38.2010.28 del 25 agosto 2010; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010),

almeno per quel che concerne il salario dei mesi di ottobre e novembre 2015.

La giurisprudenza esige,

infatti, che il dipendente metta in atto tutte le misure possibili per

rivendicare il salario (cfr. in particolare STFA C 297/02 del 2 aprile 2003;

STFA C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STFA C 271/05 del 30 marzo 2006;

“Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung; Lohnklage”) il più presto

possibile (cfr. STFA C 323/02 del 17 aprile 2003; STFA C 25/05 del 13 dicembre

2005).

Diversa è invece la

situazione a proposito dei salari di dicembre 2015 e di gennaio 2016, in

relazione ai quali gli sforzi compiuti dal ricorrente durante e dopo la fine

del rapporto di lavoro, sono stati sufficienti e comunque certamente non tali

da configurare una grave negligenza (cfr. la giurisprudenza riprodotta al

consid. 2.2).

Per questi due mesi RI 1

ha così diritto all’indennità per insolvenza se gli altri presupposti fissati

dalla legge sono adempiuti.

La decisione

su opposizione emessa dalla Cassa il 16 agosto 2016 deve essere modificata di

conseguenza.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§

La decisione su opposizione del 16 agosto 2016 è modificata nel senso che

l’assicurato ha per principio diritto all’indennità per insolvenza per i salari

di dicembre 2015 e gennaio 2016.

§§ Gli

atti sono rinviati alla Cassa affinché esamini le altre condizioni per il

diritto all’indennità per insolvenza nei mesi in questione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa cantonale di

assicurazione contro la disoccupazione rifonderà a RI 1 fr. 800.-- a titolo di

ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti