38.2016.54
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13 febbraio 2017Italiano20 min
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Raccomandata
Incarto
n.
38.2016.54
dc/sc
Lugano
13 febbraio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 agosto 2016 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 26 luglio 2016 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 26 luglio 2016 la CassaCO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato la
precedente decisione del 16 marzo 2016 (cfr. pag.54-55) con la quale ha stabilito
nel caso di RI 1 che il mese di settembre 2015 non può essere indennizzato, in
quanto l'assicurato non ha presentato la documentazione richiesta entro il
termine di tre mesi dalla fine del periodo di controllo in questione (cfr. doc.
A).
1.2. Contro la citata decisione su
opposizione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si
è così espresso:
" (…)
La questione riguarda un formulario (IPA) che doveva essere
consegnato nei termini di tre mesi da settembre 2015 alla Cassa disoccupazione
il quale non mi è stato recapitato, probabilmente, perché non avendo, in quel
momento, diritto alla disoccupazione hanno ritenuto opportuno, giustamente, di
non spedirlo. Dopo l'opposizione al non diritto mi è arrivato quello di ottobre,
compilato e consegnato il 27 ottobre 2015.
Tengo a dire che rispetto la decisione della Cassa disoccupazione
ma mi sembra di intravedere una eccessiva formalità in quanto il formulario di
settembre non l'ho mai ricevuto e appena richiestomi dalla Cassa, a mia volte,
l'ho subito richiesto al mio ex consulente, compilato e consegnato 11 14 marzo
2016.
Visto che l'entrata in disoccupazione è iniziata il 1° settembre
2015 ed 11 20 settembre è arrivato il non diritto non ho avuto la possibilità
di essere messo al corrente, dal mio consulente, delle varie formalità
da esplicare a fine mese in quanto tutti gli appuntamenti erano
automaticamente annullati.
Signor Presidente, vista la sua posizione di super partes la sua
decisione in merito sarà serenamente accettata qualsiasi essa sia, a mia discolpa
ho solo la buona fede, ma questa opposizione potrebbe servire a sensibilizzare
la Cassa disoccupazione che la possibile erronea spedizione di documenti,
potrebbe portare a gravissime situazioni per persone che hanno perso il lavo
oltre i 50 anni per qualsiasi motivo.” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 19
settembre 2016 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:
" (…)
6. Il ricorrente, nel suo scritto del 26 agosto 2016, conferma di
non aver ricevuto il formulario "Indicazioni della persona
assicurata" del mese di settembre 2015: suppone che il motivo sia da
attribuire al fatto che, non avendo diritto alle indennità di disoccupazione in
quel periodo, l'autorità ha ritenuto di non spedirlo. Inoltre afferma di
intravvedere nella decisione della Cassa un'eccessiva formalità.
7. Preso atto delle considerazioni del ricorrente, la Cassa ha
proceduto ad un complemento d'informazioni sia con la Segreteria di Stato e
dell'economia di Berna sia con l'Ufficio regionale di collocamento di __________.
L'ufficio regionale di collocamento (capo ufficio Sig. __________),
tramite mail del 07 settembre 2016, ha comunicato alla Cassa che gli assicurati
ricevono le spiegazioni concernenti la procedura per la consegna dei formulari
"Indicazioni della persona assicurata" durante l'incontro
"Diritti & Doveri". Il ricorrente ha partecipato a questa
riunione il 24 agosto 2015 dalle ore 14.00, ricevendo (come tutti i
partecipanti) le informazioni. Oltre a ciò ogni assicurato riceve la brochure informativa.
Durante i colloqui di consulenza, inoltre, l'assicurato riceve
ulteriormente le informazioni concernenti vari aspetti, tra cui la procedura di
consegna dei formulari "Indicazioni della persona assicurata". Per
tale aspetto, però, nel caso concreto, l'Ufficio regionale di collocamento non
può garantirlo. Si può concludere che, essendo prassi comune, verosimile che il
ricorrente abbia ricevuto sia in sede di riunione "Diritti &
Doveri" sia durante il colloquio con il consulente le informazioni del caso.
Per quanto concerne gli accertamenti esperiti nei confronti della
Segreteria di Stato e dell'economia, quest'ultima conferma che il formulario
"Indicazioni della persona assicurata" del mese di settembre 2015 è
stato trasmesso al ricorrente in data 15 settembre 2015. Siccome l'invio è
trasmesso per posta normale (quindi non raccomandata), non può essere
confermata la sua ricezione.
8. In data 27 ottobre 2015 il sig. RI 1 ha consegnato alla Cassa
(depositando il formulario nella bucalettere presente fuori dagli uffici) il
modulo "Indicazioni della persona assicurata" del mese di ottobre
2015.
Ebbene, sulla pagina frontale di tale documento, ove va apposta la
firma dell'assicurato (come successo nel presente caso), si evince chiaramente
la seguente frase:
"Il diritto alle prestazioni assicurative si estingue
qualora non venga fatto valere entro tre mesi dal termine del periodo di
controllo cui si riferisce".
L'indicazione scritto sul formulario "Indicazioni della
persona assicurata" risponde in modo appropriato all'obbligo della Cassa
di rendere attenti gli assicurati circa il rischio di perdere il diritto alle
indennità di disoccupazione in caso d'inosservanza del termine di tre mesi.
Il ricorrente avrebbe dovuto, a quel momento, richiedere
all'Ufficio regionale di collocamento ulteriori informazioni (per esempio
comunicando di non aver ricevuto il documento di settembre 2015, eccetera).
In conclusione, a mente della Cassa, l'assicurato ha ricevuto le
informazioni in modo esplicito ed inequivocabile, quali:
a) procedura per la
consegna del documento "Indicazioni della persona assicurata" durante
l'incontro "Diritti & Doveri" organizzato dall'Ufficio regionale
di collocamento.
b) consegna della
brochure informativa presso gli sportelli dell'Ufficio regionale di collocamento.
c) durante il
colloquio di consulenza presso l'Ufficio regionale di collocamento (nel
presente caso non vi è la certezza assoluta, ma in applicazione della
verosimiglianza preponderante, essendo prassi comune rilasciare nuovamente tale
informazione, verosimile che il ricorrente abbia ottenuto le informazioni anche
in tale sede).
d) leggendo e
vidimando il formulario "Indicazioni della persona assicurata" del
mese di ottobre 2015, ha potuto prendere atto che tale documento aveva una
scadenza.” (Doc. V)
1.4. Il 23 settembre 2016
l’assicurato ha dichiarato di non avere nulla da aggiungere e di rimettersi
alla decisione del Tribunale (cfr. doc. VII).
2.1. L'art. 20 cpv. 1 LADI
stabilisce che il disoccupato fa valere il diritto all’indennità presso una
cassa di sua scelta. Durante il termine quadro per la riscossione della
prestazione (art. 9 cpv. 2) non è ammissibile un mutamento di cassa.
Ai sensi del cpv. 2 di
tale disposto il disoccupato deve presentare alla cassa un attestato di lavoro
del suo ultimo datore di lavoro. Questi lo consegna al disoccupato quando
lascia il servizio. Se l’assicurato diventa disoccupato soltanto più tardi, il
datore di lavoro deve trasmettere l’attestato, su domanda, entro una settimana.
L’art. 20 cpv. 3 LADI
enuncia che il diritto si estingue se non è fatto valere entro tre mesi
dalla fine del periodo di controllo, cui si riferisce. Le indennità che non
sono state riscosse decadono tre anni dopo la fine del periodo di controllo.
Secondo l’art. 29 OADI,
per il primo periodo di controllo durante il termine quadro e in occasione di
ogni nuova disoccupazione dopo un’interruzione di almeno sei mesi, l’assicurato
fa valere il suo diritto consegnando alla cassa:
a. il modulo di domanda
d’indennità debitamente riempito;
b. il doppio del modulo
ufficiale d’iscrizione al collocamento;
c. le attestazioni di
lavoro concernenti i due ultimi anni;
d. il
modulo “indicazioni della persona assicurata”;
e. gli altri documenti
chiesti dalla cassa per valutare il diritto
all’indennità. (cpv.
1)
Al fine di far valere il
suo diritto all’indennità per gli ulteriori periodi di controllo, l’assicurato
presenta alla cassa:
a. il
modulo “indicazioni della persona assicurata”;
b. le attestazioni di
lavoro relative ai guadagni intermedi;
c. altri
documenti chiesti dalla cassa per valutare il diritto all’indennità;
d. .... (cpv. 2)
Se necessario, la cassa
fissa all’assicurato un congruo termine per completare i documenti e lo avverte
riguardo alle conseguenze dell’omissione. (cpv. 3)
Se l’assicurato non può
provare, mediante attestazione, fatti rilevanti per valutare il diritto
all’indennità, la cassa può eccezionalmente tener conto di una dichiarazione
firmata dall’assicurato, se questa appare verosimile. (cpv. 4)
2.2. Il Tribunale federale delle
assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale), in merito al
termine di tre mesi previsto dall’art. 20 cpv. 3 LADI, ha stabilito che questo
termine è perentorio e che per salvaguardare il diritto non basta che
l’assicurato abbia reclamato, senza giustificativi, il pagamento dell’indennità
pretesa (cfr. DTF 113 V 66).
Concretamente, ciò
significa che nei casi in cui la legge prevede un termine di preannuncio, la
mancata osservazione del termine comporta la negazione del diritto per mancanza
di un presupposto formale.
Nella decisione sopra
citata, il TFA ha, in particolare, rilevato che:
" (...) D’autre part, il résulte des dispositions ci-dessus exposées
que le droit au versement de l’indemnité n’est sauvegardé -pour ce qui est des
mois suivant la première période de contrôle- que si l’assuré le fait valoir à
temps au moyen des documents mentionnés à l’art. 29 al. 3 OACI, soit, en règle
ordinaire, par la production de ses cartes de contrôle attestant des jours au
cours desquels il s’est présenté a l’office du travail (art 17 al. 2 LACI et
art. 23 OACI). Cette exigence se justifie par le fait que la caisse doit être
dûment renseignée sur tous les éléments -ou, à tout le moins, sur les éléments
essentiels- qui lui sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause
sur le prétentions du requérant: l’art. 20 al. 3 LACI manquerait son but s’il
suffisait, pour que soit respecté le délai de trois mois, que l’assuré ait
réclamé, sans autres justificatifs, le paiement de l'indemnité prétendue. (...)." (cfr. DTF 113 V pag. 68 e 69)
In una decisione del 29
giugno 1998, pubblicata in DLA 1998, N. 48, pag. 281, la nostra Massima istanza
ha pure stabilito che il congruo termine supplementare previsto dall’art. 29
cpv. 3 OADI può e deve essere accordato soltanto per completare i primi
documenti e non per mascherare la loro mancanza.
Di conseguenza, se
l’assicurato non esercita il proprio diritto all’indennità entro il termine
perentorio di tre mesi fissato dall’art. 20 cpv. 3 LADI, il suo diritto si
estingue.
La Cassa di disoccupazione
non deve né avvertire l’assicurato, né accordargli un termine supplementare.
Se l’amministrazione
contesta di aver ricevuto la domanda di indennità di disoccupazione,
l’assicurato deve addurre la prova di aver consegnato tempestivamente il
certificato di controllo.
Egli sopporta le
conseguenze della mancanza di prove per quanto concerne la consegna del
certificato di controllo entro il termine legale di tre mesi.
L'Alta Corte si è poi
riconfermata nella propria giurisprudenza in una decisione del 30 agosto 1999
pubblicata in DLA 2000 pag. 27.
In quell'occasione l'Alta
Corte ha, in particolare, ribadito che il termine di tre mesi previsto
dall'art. 20 cpv. 3 LADI per fare valere il diritto alle indennità di
disoccupazione è un termine di perenzione e inizia a decorrere alla fine del
periodo di controllo in questione, indipendentemente dal fatto che sia pendente
una procedura di ricorso relativa al diritto alle indennità (STFA C 7/03 del 31
agosto 2004 consid. 3.2 pubblicata in DLA 2005 Nr. 11 pag. 135; DLA 2000 N. 6,
consid. 1c, pag. 29 e 30; STCA 38.2012.66 del 4 novembre 2013).
Ancora, confermando il
precedente giudizio del TCA, in una decisione non pubblicata del 18 settembre
2001, la nostra Massima Istanza ha, in particolare, ribadito che:
" (…)
b) Secondo giurisprudenza, il termine di tre mesi di cui
all'art. 20 cpv. 3 LADI, che comincia a decorrere alla fine di ogni singolo
periodo (DLA 2000 n. 6 pag. 30 consid. 1c e riferimenti ivi citati), è di
natura perentoria (DTF 113 V 68 consid. 1b). La sua mancata osservanza ha per
effetto l'estinzione del diritto all'indennità per il periodo di controllo in
questione (Gerhards, Kommentar zum Arbeits-losenversicherungsgesetz (AVIG),
vol. I, n. 26 ad art. 20), dovendo siffatta scadenza permettere
all'amministrazione di pronunciarsi in breve tempo sul fondamento della domanda
di indennizzo onde prevenire eventuali abusi (DTF 113 V 68 consid. 1b). (…)."
(cfr. STFA del 18 settembre 2001 in re M., C 189/01, consid. 2b)
Fatti
I principi appena
menzionati relativi all’art. 20 cpv. 3 LADI sono stati ricordati dall’Alta
Corte nelle seguenti sentenze: STF 8C_935/2011 del 15 febbraio 2012 consid. 2;
STF 8C_85/2011 del 10 maggio 2011 consid. 3; STF 8C_320/2010 del 14 dicembre
2010 consid. 2; STF 8C_1041/2008 del 12 novembre 2009 consid. 4; STFA C 189/04
del 28 novembre 2005 e nella STFA C 240/04 del 1° dicembre 2005.
2.3. Il termine di perenzione di
cui all’art. 20 cpv. 3 LADI (cfr. consid. 2.3.) può, a determinate condizioni,
essere restituito in applicazione dell’art. 41 LPGA (cfr. STF 8C_935/2011 del
25 febbraio 2012 consid. 2.).
Ai sensi dell’art. 41 LPGA
se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di
agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che
l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione
dell'impedimento e compia l'atto omesso (cfr. pure art. 14 Lptca).
La giurisprudenza sviluppata
in relazione alla restituzione di termini, che ha mantenuto la sua validità
anche nel contesto dell'art. 41 LPGA (cfr. STF C 124/06 del 25 gennaio 2007
consid. 2 in fine; STCA 38.2007.92 del 29 maggio 2008 consid. 2.5.; STCA
38.2005.10 del 13 aprile 2005), prevede che per impedimento senza
colpa bisogna intendere non solo l'impossibilità di agire oggettiva nel senso
della forza maggiore, bensì pure l'impossibilità soggettiva dovuta a
circostanze personali o all'errore scusabile (cfr. DTF 119 II 86 consid. 2a pag. 87).
L'assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. sentenza 1A.238/2006 del 14
dicembre 2006 con riferimento). Una grave malattia contratta improvvisamente
può costituire un impedimento non colposo e può di conseguenza giustificare una
domanda di restituzione dei termini se l'interessato medesimo è stato impedito
di agire entro il termine stabilito e se inoltre egli non è stato in grado
d'incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. DTF 119 II 86 consid. 2a pag. 87; 112 V 255; cfr. inoltre sentenza
9C_209/2012 del 17 ottobre 2012 consid. 3.1). Per la questione dell'impedimento
senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo
patrocinatore, quest'ultimo dovendosi organizzare, segnatamente con la
designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa (cfr.
DTF 119 II 86 consid. 2a pag. 87 con
rinvii), in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di
proprio impedimento (cfr. DTF 99 II 349 consid. 4 pag. 352).
Ad esempio, in una sentenza
9C_749/2012 del 26 novembre 2012, il Tribunale federale ha ritenuto che non
esistessero validi motivi per restituire il termine nel caso di un assicurato
che aveva invocato la malattia del suo patrocinatore, un sindacalista.
Non costituiscono, per
contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto,
rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale
(cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 2002 N. 15 pag.
113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128;
DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216).
La restituzione di un
termine è, poi, pure giustificata allorquando occorre tutelare la buona fede
dell'assicurato, in quanto egli non ha rispettato un determinato termine a
causa di informazioni sbagliate fornite dall'autorità competente (cfr. STFA del
28 novembre 2005 nella causa B., C 189/04, consid. 4.1.; DLA 2000 N. 6 pag.
27).
In particolare, nella già
citata sentenza del 18 settembre 2001, il TFA ha, tra l'altro, osservato:
" (…)
b) Resta ora da determinare se l'interessato possa fare valere
elementi idonei a giustificare la restituzione del termine omesso, atteso come,
secondo la giurisprudenza, un siffatto rimedio possa trovare applicazione pure
nell'ambito dell'art. 20 cpv. 3 LADI (cfr. DTF 114 V 123) e come un'eventuale
restituzione possa imporsi anche a dipendenza di una violazione del principio
della buona fede. (…)."
(cfr. STFA C 189/01del 18 settembre 2001, consid. 3b)
2.4. In una sentenza 38.2012.66
del 4 novembre 2013 il TCA ha respinto il ricorso di un assicurato che aveva
inoltrato tardivamente il formulario, sviluppando in particolare le seguenti considerazioni:
" (…)
In concreto, da una parte, il consulente capogruppo dell’URC di
Lugano, rispondendo al TCA (cfr. doc. XIII), il 29 gennaio 2013 ha indicato che dall’aprile 2011 i formulari “Indicazioni della persona assicurata” - FAUT
vengono spediti agli assicurati ogni mese direttamente dalla Segreteria di
Stato dell’economia - SECO (cfr. doc. XIV, in precedenza erano consegnati dagli
URC; cfr. STCA 38.2007.92 del 29 maggio 2008 consid. 2.9.) e che una copia del
FAUT di febbraio 2012 è stata consegnata all’insorgente, su sua richiesta,
successivamente all’emanazione della decisione su opposizione dell’8 giugno
2012 (cfr. doc. 21, consid. 2.5.), il 18 giugno 2012 (cfr. doc. XIII; XIV).
Dall’altra parte, la Cassa, su invito di questo Tribunale (cfr.
Considerandi
doc. XIX, consid. 1.10.), ha chiarito, interpellando la SECO, che quest’ultima
non ha trasmesso all’assicurato il FAUT di febbraio 2012, in quanto il suo annuncio sarebbe avvenuto successivamente alla trasmissione di massa dei
moduli di febbraio 2012 (cfr. doc. XX; XX1).
La SECO ha, però, precisato di aver spedito al ricorrente il FAUT
di marzo 2012 tramite invio di massa il 15 marzo 2012 e che lo stesso gli è
stato notificato al più tardi il 22 marzo 2012 (cfr. doc. XX; XX1; XX2).
L’insorgente non ha contestato tale asserzione, limitandosi a
indicare, nella osservazioni in merito a tale accertamento, di prendere atto
che il formulario del mese di febbraio 2012 non gli è stato trasmesso (cfr.
doc. XXII).
Il modulo “Indicazioni della persona assicurata per il mese di
marzo 2012”, sulla pagina frontale dove va apposta la firma dell’assicurato,
enuncia espressamente che:
" Il diritto alle prestazioni assicurative si estingue qualora non venga
fatto valere entro tre mesi dal termine del periodo di controllo cui si
riferisce.” (Doc. 23)
Al riguardo va evidenziato che la nostra Massima Istanza se, da un
lato, con la sentenza C 7/03 del 31 agosto 2004, pubblicata in DLA 2005 N. 11
pag. 135, ha stabilito che l’amministrazione deve informare in modo esplicito e
inequivocabile l’assicurato in merito alle conseguenze previste in caso di
ritardo nell’esercizio del diritto all’indennità, ossia se agisce in violazione
dell’art. 20 cpv. 3 LADI (cfr. consid. 2.2.; 2.3.), dall’altro, in particolare
con le sentenze 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010 consid. 6.1. e STFA C 12/05
del 13 aprile 2006 consid. 4.2.2., ha precisato che l’indicazione scritta sui
FAUT risponde in modo appropriato all’obbligo della cassa di rendere attenti
gli assicurati del rischio di perdere il diritto all’indennità di
disoccupazione in caso di negligenza e che l’avvertimento dato preventivamente
in merito alle conseguenze dell’inosservanza del termine di tre mesi è
sufficiente dal profilo del principio della proporzionalità.
Inoltre, come visto sopra (consid. 2.7.), al momento
dell’annullamento dell’iscrizione all’URC del 2 aprile 2012 all’assicurato è
stato indicato che l’inizio dell’eventuale ripresa del diritto a indennità
sarebbe stato determinato dalla data di reiscrizione (cfr. doc. XIV).
L’insorgente, dunque, il quale era tenuto a leggere con
l’attenzione da lui ragionevolmente esigibile il FAUT di marzo 2012 in cui era indicato che l’esercizio del diritto all’indennità di disoccupazione doveva avvenire
entro tre mesi dalla fine del mese in questione e a cui il 2 aprile 2012 l’URC
ha comunicato che un’eventuale nuova iscrizione si sarebbe estesa solo al
periodo successivo alla stessa, escludendo così implicitamente che potesse
valere anche retroattivamente per i mesi precedenti, avrebbe potuto e dovuto
comprendere l’importanza non solo di compilare senza indugio il formulario
“indicazione della persona assicurata” del mese di marzo 2013 e di trasmetterlo
alla Cassa tempestivamente entro la fine del mese di giugno 2012, ma pure,
essendosi iscritto in disoccupazione a decorrere dal 1° febbraio 2012 (cfr. doc.
1; consid. 2.5.), di avvertire, in virtù del suo dovere di collaborare
all’esecuzione della LADI di cui agli art. 28 cpv. 1 e 29 cpv. 1 LPGA,
l’amministrazione della mancanza del FAUT di febbraio 2012 – che, a differenza
di quello di marzo 2012, non gli era stato inviato dalla SECO – e una volta
ricevuto di completarlo e consegnarlo alla Cassa entro la fine di maggio 2012
(cfr. STF 8C_85/2011 del 10 maggio 2011 consid. 5.3.).
L’assicurato, in ogni caso, alla luce del chiaro avviso stampato
sul FAUT di marzo 2012, avrebbe dovuto perlomeno chiedere all’amministrazione
ragguagli in merito al comportamento da adottare per salvaguardare il diritto
all’indennità di disoccupazione di febbraio e marzo 2012.
Al contrario agli atti non risulta, né il ricorrente lo pretende,
che al momento dell’annullamento, all’inizio di aprile 2012, dell’iscrizione
avvenuta il 31 gennaio 2012 (cfr. doc. 1) e nemmeno quando si è nuovamente
annunciato per il collocamento il 27 aprile 2012 (cfr. doc. 13), egli abbia
interpellato la Cassa o l’URC per avere delle delucidazioni al riguardo.
In simili condizioni, occorre concludere, in primo luogo, che
l’amministrazione non ha violato l’art. 27 LPGA.
In secondo luogo, che l’assicurato non era nella condizione di
legittimamente credere di poter consegnare la documentazione necessaria per far
valere il diritto alle indennità di disoccupazione del mese di febbraio 2012, in relazione al quale si era annunciato a fine gennaio 2012, senza limitazione temporale.
La buona fede del ricorrente ai sensi dell’art. 9 Cost. - che tutela essenzialmente la fiducia riposta dal cittadino in
un'assicurazione ricevuta dall'autorità nell'ambito di una situazione concreta (cfr.
STF 8C_275/2012 del 13 luglio 2012 consid. 5.1.;9C_918/2007 del 14 gennaio
2009.
consid. 3.1.; STFA K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STFA C
270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.) -
nel caso di specie non può, perciò, in ogni caso essere tutelata. (…)”
2.5
Nell’evenienza concreta è
incontestato che l’assicurato ha presentato il formulario “Indicazioni della
persona assicurata”, relativo al mese di settembre 2015, unicamente il 16 marzo
2016, e quindi oltre il termine di tre mesi previsto dall’art. 20 cpv. 3 LADI e
29.
OADI (cfr. consid. 2.1.), che scadeva il 31 dicembre 2015.
Vista la natura perentoria
del termine di tre mesi di cui all’art. 20 cpv. 3 LADI (cfr. consid. 2.3.), la
richiesta delle indennità di disoccupazione per il mese di settembre 2015, si
rivela tardiva.
Del resto come visto la
giurisprudenza federale impone di trasmettere il formulario entro tre mesi
dalla fine del periodo di controllo determinante anche se vi è una procedura di
ricorso (o di opposizione ) in corso (cfr. consid. 2.2.).
Inoltre nel caso concreto
il ricorrente è stato posto al corrente della necessità di rispettare tale
termine, sia durante la giornata informativa del 24 agosto 2015, sia attraverso
l’opuscolo che viene consegnato alle persona in cerca di lavoro, sia
soprattutto attraverso le chiare indicazioni che figurano sul retro del
formulario relativo al mese di ottobre tempestivamente inoltrato dal ricorrente
all’amministrazione (cfr. le pertinenti osservazioni della Cassa al consid. 1.3.
e la STCA riprodotta al consid. 2.4.).
In simili condizioni, non
essendo peraltro fatti valere ulteriori motivi per giustificare il ritardo, la
decisione su opposizione del 26 luglio 2016 deve essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti