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Decisione

38.2016.54

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 febbraio 2017Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I principi appena

menzionati relativi all’art. 20 cpv. 3 LADI sono stati ricordati dall’Alta

Corte nelle seguenti sentenze: STF 8C_935/2011 del 15 febbraio 2012 consid. 2;

STF 8C_85/2011 del 10 maggio 2011 consid. 3; STF 8C_320/2010 del 14 dicembre

2010 consid. 2; STF 8C_1041/2008 del 12 novembre 2009 consid. 4; STFA C 189/04

del 28 novembre 2005 e nella STFA C 240/04 del 1° dicembre 2005.

2.3. Il termine di perenzione di

cui all’art. 20 cpv. 3 LADI (cfr. consid. 2.3.) può, a determinate condizioni,

essere restituito in applicazione dell’art. 41 LPGA (cfr. STF 8C_935/2011 del

25 febbraio 2012 consid. 2.).

Ai sensi dell’art. 41 LPGA

se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di

agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che

l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione

dell'impedimento e compia l'atto omesso (cfr. pure art. 14 Lptca).

La giurisprudenza sviluppata

in relazione alla restituzione di termini, che ha mantenuto la sua validità

anche nel contesto dell'art. 41 LPGA (cfr. STF C 124/06 del 25 gennaio 2007

consid. 2 in fine; STCA 38.2007.92 del 29 maggio 2008 consid. 2.5.; STCA

38.2005.10 del 13 aprile 2005), prevede che per impedimento senza

colpa bisogna intendere non solo l'impossibilità di agire oggettiva nel senso

della forza maggiore, bensì pure l'impossibilità soggettiva dovuta a

circostanze personali o all'errore scusabile (cfr. DTF 119 II 86 consid. 2a pag. 87).

L'assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. sentenza 1A.238/2006 del 14

dicembre 2006 con riferimento). Una grave malattia contratta improvvisamente

può costituire un impedimento non colposo e può di conseguenza giustificare una

domanda di restituzione dei termini se l'interessato medesimo è stato impedito

di agire entro il termine stabilito e se inoltre egli non è stato in grado

d'incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. DTF 119 II 86 consid. 2a pag. 87; 112 V 255; cfr. inoltre sentenza

9C_209/2012 del 17 ottobre 2012 consid. 3.1). Per la questione dell'impedimento

senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo

patrocinatore, quest'ultimo dovendosi organizzare, segnatamente con la

designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa (cfr.

DTF 119 II 86 consid. 2a pag. 87 con

rinvii), in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di

proprio impedimento (cfr. DTF 99 II 349 consid. 4 pag. 352).

Ad esempio, in una sentenza

9C_749/2012 del 26 novembre 2012, il Tribunale federale ha ritenuto che non

esistessero validi motivi per restituire il termine nel caso di un assicurato

che aveva invocato la malattia del suo patrocinatore, un sindacalista.

Non costituiscono, per

contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto,

rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale

(cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 2002 N. 15 pag.

113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128;

DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216).

La restituzione di un

termine è, poi, pure giustificata allorquando occorre tutelare la buona fede

dell'assicurato, in quanto egli non ha rispettato un determinato termine a

causa di informazioni sbagliate fornite dall'autorità competente (cfr. STFA del

28 novembre 2005 nella causa B., C 189/04, consid. 4.1.; DLA 2000 N. 6 pag.

27).

In particolare, nella già

citata sentenza del 18 settembre 2001, il TFA ha, tra l'altro, osservato:

" (…)

b) Resta ora da determinare se l'interessato possa fare valere

elementi idonei a giustificare la restituzione del termine omesso, atteso come,

secondo la giurisprudenza, un siffatto rimedio possa trovare applicazione pure

nell'ambito dell'art. 20 cpv. 3 LADI (cfr. DTF 114 V 123) e come un'eventuale

restituzione possa imporsi anche a dipendenza di una violazione del principio

della buona fede. (…)."

(cfr. STFA C 189/01del 18 settembre 2001, consid. 3b)

2.4. In una sentenza 38.2012.66

del 4 novembre 2013 il TCA ha respinto il ricorso di un assicurato che aveva

inoltrato tardivamente il formulario, sviluppando in particolare le seguenti considerazioni:

" (…)

In concreto, da una parte, il consulente capogruppo dell’URC di

Lugano, rispondendo al TCA (cfr. doc. XIII), il 29 gennaio 2013 ha indicato che dall’aprile 2011 i formulari “Indicazioni della persona assicurata” - FAUT

vengono spediti agli assicurati ogni mese direttamente dalla Segreteria di

Stato dell’economia - SECO (cfr. doc. XIV, in precedenza erano consegnati dagli

URC; cfr. STCA 38.2007.92 del 29 maggio 2008 consid. 2.9.) e che una copia del

FAUT di febbraio 2012 è stata consegnata all’insorgente, su sua richiesta,

successivamente all’emanazione della decisione su opposizione dell’8 giugno

2012 (cfr. doc. 21, consid. 2.5.), il 18 giugno 2012 (cfr. doc. XIII; XIV).

Dall’altra parte, la Cassa, su invito di questo Tribunale (cfr.

Considerandi

doc. XIX, consid. 1.10.), ha chiarito, interpellando la SECO, che quest’ultima

non ha trasmesso all’assicurato il FAUT di febbraio 2012, in quanto il suo annuncio sarebbe avvenuto successivamente alla trasmissione di massa dei

moduli di febbraio 2012 (cfr. doc. XX; XX1).

La SECO ha, però, precisato di aver spedito al ricorrente il FAUT

di marzo 2012 tramite invio di massa il 15 marzo 2012 e che lo stesso gli è

stato notificato al più tardi il 22 marzo 2012 (cfr. doc. XX; XX1; XX2).

L’insorgente non ha contestato tale asserzione, limitandosi a

indicare, nella osservazioni in merito a tale accertamento, di prendere atto

che il formulario del mese di febbraio 2012 non gli è stato trasmesso (cfr.

doc. XXII).

Il modulo “Indicazioni della persona assicurata per il mese di

marzo 2012”, sulla pagina frontale dove va apposta la firma dell’assicurato,

enuncia espressamente che:

" Il diritto alle prestazioni assicurative si estingue qualora non venga

fatto valere entro tre mesi dal termine del periodo di controllo cui si

riferisce.” (Doc. 23)

Al riguardo va evidenziato che la nostra Massima Istanza se, da un

lato, con la sentenza C 7/03 del 31 agosto 2004, pubblicata in DLA 2005 N. 11

pag. 135, ha stabilito che l’amministrazione deve informare in modo esplicito e

inequivocabile l’assicurato in merito alle conseguenze previste in caso di

ritardo nell’esercizio del diritto all’indennità, ossia se agisce in violazione

dell’art. 20 cpv. 3 LADI (cfr. consid. 2.2.; 2.3.), dall’altro, in particolare

con le sentenze 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010 consid. 6.1. e STFA C 12/05

del 13 aprile 2006 consid. 4.2.2., ha precisato che l’indicazione scritta sui

FAUT risponde in modo appropriato all’obbligo della cassa di rendere attenti

gli assicurati del rischio di perdere il diritto all’indennità di

disoccupazione in caso di negligenza e che l’avvertimento dato preventivamente

in merito alle conseguenze dell’inosservanza del termine di tre mesi è

sufficiente dal profilo del principio della proporzionalità.

Inoltre, come visto sopra (consid. 2.7.), al momento

dell’annullamento dell’iscrizione all’URC del 2 aprile 2012 all’assicurato è

stato indicato che l’inizio dell’eventuale ripresa del diritto a indennità

sarebbe stato determinato dalla data di reiscrizione (cfr. doc. XIV).

L’insorgente, dunque, il quale era tenuto a leggere con

l’attenzione da lui ragionevolmente esigibile il FAUT di marzo 2012 in cui era indicato che l’esercizio del diritto all’indennità di disoccupazione doveva avvenire

entro tre mesi dalla fine del mese in questione e a cui il 2 aprile 2012 l’URC

ha comunicato che un’eventuale nuova iscrizione si sarebbe estesa solo al

periodo successivo alla stessa, escludendo così implicitamente che potesse

valere anche retroattivamente per i mesi precedenti, avrebbe potuto e dovuto

comprendere l’importanza non solo di compilare senza indugio il formulario

“indicazione della persona assicurata” del mese di marzo 2013 e di trasmetterlo

alla Cassa tempestivamente entro la fine del mese di giugno 2012, ma pure,

essendosi iscritto in disoccupazione a decorrere dal 1° febbraio 2012 (cfr. doc.

1; consid. 2.5.), di avvertire, in virtù del suo dovere di collaborare

all’esecuzione della LADI di cui agli art. 28 cpv. 1 e 29 cpv. 1 LPGA,

l’amministrazione della mancanza del FAUT di febbraio 2012 – che, a differenza

di quello di marzo 2012, non gli era stato inviato dalla SECO – e una volta

ricevuto di completarlo e consegnarlo alla Cassa entro la fine di maggio 2012

(cfr. STF 8C_85/2011 del 10 maggio 2011 consid. 5.3.).

L’assicurato, in ogni caso, alla luce del chiaro avviso stampato

sul FAUT di marzo 2012, avrebbe dovuto perlomeno chiedere all’amministrazione

ragguagli in merito al comportamento da adottare per salvaguardare il diritto

all’indennità di disoccupazione di febbraio e marzo 2012.

Al contrario agli atti non risulta, né il ricorrente lo pretende,

che al momento dell’annullamento, all’inizio di aprile 2012, dell’iscrizione

avvenuta il 31 gennaio 2012 (cfr. doc. 1) e nemmeno quando si è nuovamente

annunciato per il collocamento il 27 aprile 2012 (cfr. doc. 13), egli abbia

interpellato la Cassa o l’URC per avere delle delucidazioni al riguardo.

In simili condizioni, occorre concludere, in primo luogo, che

l’amministrazione non ha violato l’art. 27 LPGA.

In secondo luogo, che l’assicurato non era nella condizione di

legittimamente credere di poter consegnare la documentazione necessaria per far

valere il diritto alle indennità di disoccupazione del mese di febbraio 2012, in relazione al quale si era annunciato a fine gennaio 2012, senza limitazione temporale.

La buona fede del ricorrente ai sensi dell’art. 9 Cost. - che tutela essenzialmente la fiducia riposta dal cittadino in

un'assicurazione ricevuta dall'autorità nell'ambito di una situazione concreta (cfr.

STF 8C_275/2012 del 13 luglio 2012 consid. 5.1.;9C_918/2007 del 14 gennaio

2009.

consid. 3.1.; STFA K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STFA C

270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.) -

nel caso di specie non può, perciò, in ogni caso essere tutelata. (…)”

2.5

Nell’evenienza concreta è

incontestato che l’assicurato ha presentato il formulario “Indicazioni della

persona assicurata”, relativo al mese di settembre 2015, unicamente il 16 marzo

2016, e quindi oltre il termine di tre mesi previsto dall’art. 20 cpv. 3 LADI e

29.

OADI (cfr. consid. 2.1.), che scadeva il 31 dicembre 2015.

Vista la natura perentoria

del termine di tre mesi di cui all’art. 20 cpv. 3 LADI (cfr. consid. 2.3.), la

richiesta delle indennità di disoccupazione per il mese di settembre 2015, si

rivela tardiva.

Del resto come visto la

giurisprudenza federale impone di trasmettere il formulario entro tre mesi

dalla fine del periodo di controllo determinante anche se vi è una procedura di

ricorso (o di opposizione ) in corso (cfr. consid. 2.2.).

Inoltre nel caso concreto

il ricorrente è stato posto al corrente della necessità di rispettare tale

termine, sia durante la giornata informativa del 24 agosto 2015, sia attraverso

l’opuscolo che viene consegnato alle persona in cerca di lavoro, sia

soprattutto attraverso le chiare indicazioni che figurano sul retro del

formulario relativo al mese di ottobre tempestivamente inoltrato dal ricorrente

all’amministrazione (cfr. le pertinenti osservazioni della Cassa al consid. 1.3.

e la STCA riprodotta al consid. 2.4.).

In simili condizioni, non

essendo peraltro fatti valere ulteriori motivi per giustificare il ritardo, la

decisione su opposizione del 26 luglio 2016 deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti