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Decisione

38.2016.55

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 aprile 2017Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati

dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1 gennaio 2007 Tribunale

federale) anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto

l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid.

3.1.; DTF 130 V 318, consid. 5).

L'obbligo

di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state

attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V

110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).

La

riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53

LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore

(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K

147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8

febbraio 2005).

Analogamente

alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione

deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in

giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a

indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U

409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14;

DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

Più

precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in

giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore

scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non

potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011

consid. 4).

Inoltre,

l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza

dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2

LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

Questi

principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza

una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di

cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid.

1.1).

Circa

l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione,

ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si

veda pure la STFA C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6

giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.

2.9. Come

visto nei fatti, la Cassa ha chiesto a RI 1 di restituire l’importo di fr. 6'044.45 corrispondenti alle indennità di

disoccupazione percepito in troppo da ottobre 2015 a dicembre 2015, siccome la

Cassa aveva calcolato in un secondo momento un guadagno assicurato più basso

dal quale risultava un’indennità giornaliera inferiore rispetto a quanto

percepito durante tale periodo (cfr. doc. 13; consid. 1.1.).

Per

quanto attiene al principio della restituzione, il TCA ritiene

utile evidenziare che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha

beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non

aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata

erogata in contrasto con la legge. Infatti, è determinante la necessità di

ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è

irrilevante sapere se l’assicurato era in buona fede, oppure no, quando ha

ricevuto l’indebita prestazione. La questione della buona fede è infatti

oggetto di esame nell’ambito della procedura successiva di condono (cfr. DTF

122 V 134, consid. 2e; STFA P 91/02 dell’8 marzo 2004, consid. 3.2.; STFA P

17/02 del 2 dicembre 2002; STFA P 40/99 del 16 maggio 2001; STFA C 25/00 del 20

ottobre 2000; Widmer, Die

Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen,

Tesi, Basilea 1984, pag. 125 e 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).

Al riguardo cfr.

Considerandi

pure STCA 38.2005.23 del 19 maggio 2005, consid. 2.7.

In concreto è incontestato

che il ricorrente non ha risposto correttamente alla domanda riguardante il

legame di parentela con l’ultimo datore di lavoro nel modulo Documenti

necessari (cfr. doc. 20). Inoltre il ricorrente non ha mai messo in

discussione il legame di parentela con __________, socia e presidente della

gerenza al momento del scioglimento del rapporto di lavoro.

Questa circostanza costituisce

in effetti un fatto nuovo che, qualora fosse stato a conoscenza

dell’amministrazione dall’inizio della disoccupazione, l’avrebbe indotta a

prendere una decisione differente, e meglio se la Cassa sin dall’inizio avesse

saputo dal legame fra l’assicurato e il suo ultimo datore di lavoro non avrebbe

preso in considerazione l’accordo salario preso fra di loro, ma sin dall’inizio

avrebbe preso in considerazione solo gli stipendi effettivamente riscossi per

determinare il guadagno assicurato.

2.10

L’art.

25.

cpv. 2 LPGA recita che il diritto di esigere la restituzione si estingue

dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto di assicurazione ha

avuto conoscenza del fatto, al più tardi cinque anni dopo il versamento della

prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto

penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è

determinante.

I

termini enunciati sono termini di perenzione (cfr DTF 133 V 579 consid. 4.1

pag. 582; STF 9C_663/2014 del 23 aprile 2015 consid. 4.3.).

I termini di perenzione

non possono essere né interrotti né sospesi e devono essere applicati d’ufficio

(cfr. DTF 111 V 135, consid. 3b,

pag. 136; cfr. pure Locher,

Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Ed. Stämpfli, Berna 1997, N. 36-37,

pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312).

Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_383/2007 del 15

luglio 2008, ha ribadito che la perenzione va esaminata d’ufficio.

In una sentenza C

17/03 del 2 settembre 2003, pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 5 è stato, poi,

ribadito che per “momento in cui il servizio di pagamento ne ha avuto

conoscenza” a partire dal quale inizia a decorrere il termine di perenzione di

un anno bisogna intendere il momento in cui l’amministrazione, dando prova

dell’attenzione da essa esigibile, avrebbe dovuto riconoscere che i presupposti

per una restituzione erano dati.

Cfr. pure STF

9C_795/2009 del 21 giugno 2010 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12

pag. 35 e in RtiD I-2011 N. 47 pag. 212 segg.

Nel caso di specie, la Cassa ha

manifestamente salvaguardato il termine di perenzione di un anno di cui

all’art. 25 cpv. 2 LPGA. Infatti, da una parte, il termine decorre dal 5

ottobre 2015, data in cui l’assicurato ha risposto in modo inveritiero alla

domanda riguardante il legame di parentela e la Cassa dunque, dando prova

dell’attenzione da essa esigibile, avrebbe potuto riconoscere la necessità di

eseguire ulteriori verifiche per determinare il guadagno assicurato (cfr. doc.

20).

Dall’altra, la decisione

formale mediante la quale la Cassa ha preteso la restituzione delle prestazioni

indebitamente percepita è stata emessa in data 4 aprile 2016 (cfr. 13).

2.11

Occorre ora stabilire se l’importo chiesto in restituzione

sia corretto.

Nel

caso di specie la Cassa ha calcolato l’importo chiesto in restituzione al

ricorrente di fr. 6'044.45 per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2015

tenendo conto della modifica del guadagno assicurato da fr. 5'417 a fr. 1066

(cfr. doc. 13).

L’importo

di fr. 6'044.45 corrisponde alla somma delle indennità di disoccupazione

mensili percepite in troppo dall’insorgente da ottobre a dicembre 2015 (fr.

1'091.60 per ottobre 2015 + fr. 2'383.05 per novembre 2015 + fr. 2'569.80 per

dicembre 2015; cfr. doc. 10-12 e 14-16).

Siccome

l’importo del guadagno assicurato di fr. 1'066 in concreto è risultato essere

inferiore all’ammontare del guadagno assicurato calcolato inizialmente, o

meglio fr. 5'417, a ragione la Cassa ha preteso il rimborso delle indennità di

disoccupazione versati in troppo al ricorrente da ottobre a dicembre 2015 per

complessivi fr. 6’044.45.

2.12

Il ricorrente ha chiesto con

l’inoltro del ricorso, di condonare l’importo chiesto in restituzione. Al

riguardo il TCA ricorda che per costante giurisprudenza federale, è possibile

pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in

giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in

quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26

febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5

novembre 2009).

2.13

In

esito alle considerazioni di cui ai considerandi precedenti, questo Tribunale

non può che confermare la decisione su opposizione impugnata del 5 luglio 2016.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti