38.2016.56
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18 gennaio 2017Italiano37 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2016.56
dc/sc
Lugano
18 gennaio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 settembre 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 5 luglio 2016 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Il 28 aprile 2016 la RI 1, attiva
nel settore della vendita di biglietteria aerea e di viaggi organizzati dai tour
operator, ha inoltrato una domanda di lavoro ridotto (perdita di lavoro
probabile del 50%) dei 3 dipendenti per il periodo 1° giugno - 31 agosto 2016.
Alla base del mutato
volume di ordinazioni l’azienda ha indicato “notevole calo di clientela privata
nel terziario, sparizione clientela russa/italiana” (cfr. doc. 5 punto 10a).
La RI 1 ha indicato di
avere introdotto il lavoro ridotto in quanto “negli ultimi anni la cifra
d’affari è considerevolmente diminuita. Abbiamo momentaneamente difficoltà a
sostenere il pagamento degli onorari” (cfr. doc. 5 punto 11a).
La ditta ha infine
indicato “di avere fatto una campagna pubblicitaria con la speranza che serva a
portare nuovi clienti. Soprattutto ci siamo rivolti a ditte e banche” (cfr.
doc. 5 punto 12a)
1.2. Con decisione su opposizione
del 5 luglio 2016, la Sezione del lavoro ha confermato la decisione del 20
maggio 2016 (cfr. doc. 9) con la quale si era opposta al versamento delle
indennità per lavoro ridotto e si è così espressa:
" (…)
Nel caso di specie, l'interessata ha posto alla base della
richiesta di lavoro ridotto i seguenti d motivi: la crisi della piazza
finanziaria __________, l'aumento e la diffusione anche a livello territoriale
degli atti di terrorismo, la temporaneità della richiesta, l'imprevedibilità e
la straordinarietà della perdita di lavoro.
In merito alla temporaneità della perdita di lavoro, si precisa
che come indicato ai considerando 2. il diritto alle indennità per lavoro
ridotto non presuppone solo che la perdita di lavoro sia temporanea. E' infatti
richiesto l'adempimento di ulteriori condizioni, che devono essere realizzate
cumulativamente, conformemente all'art. 31 cpv. 1 LADI. Nel caso concreto,
anche senza considerare il presupposto della temporaneità, i motivi addotti
dall'opponente non sono comunque idonei a ritenere computabile la perdita di
lavoro invocata.
Infatti, alla luce di quanto esposto al precedente considerando,
la perdita di lavoro non presenta un carattere eccezionale o imprevedibile. In
particolare per quanto riguarda la crisi della piazza finanziaria ticinese, si
osserva che è ormai dal 2009 che ha preso avvio il processo relativo allo
scambio di informazioni relativo ai dati bancari dei clienti e pertanto è già
da molti anni che le aziende toccate da questo cambiamento avrebbero dovuto
mettere in atto delle misure atte a far fronte a tale situazione. Pertanto, il
predetto motivo non può più dirsi imprevedibile e nemmeno straordinario.
Alla medesima conclusione si giunge anche per quanto riguarda il
dilagare degli atti terroristici, che oltre, purtroppo, a non avere più un
carattere eccezionale, colpisce allo stesso modo ogni (n.d.r.) operatore del
settore, difficilmente può essere considerata una situazione nuova o
transitoria e pertanto non assume un carattere eccezionale o straordinario.
Infine, a comprova che ì motivi addotti dall'interessata non
possono più essere considerati straordinari e/o imprevedibili, vi è il fatto
che, per gli stessi motivi indicati nel presente preannuncio, l'UG - almeno
transitoriamente - con decisioni del 12 novembre 2015 e del 17 febbraio 2016 ha
riconosciuto le indennità per lavoro ridotto dal 1. dicembre 2015 al 29
febbraio 2016 rispettivamente dal 1. marzo 2016 al 31 maggio 2016.
4. Visto
quanto precede, occorre concludere che in concreto non emergono circostanze
straordinarie. I motivi invocati quale causa del calo di lavoro nel periodo in
questione sono pertanto da ascrivere a circostanze rientranti nel normale
rischio aziendale, per cui la perdita di lavoro invocata non è computabile,
indipendentemente dalla cifra d'affari realizzata (cfr. al proposito STCA
38.2008.67 del 12 febbraio 2009 consid. 2.6.). (…)” (Doc. A1)
1.3. Contro la decisione su
opposizione la RI 1 ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA. Il suo
patrocinatore postula il riconoscimento del diritto ad indennità per lavoro
ridotto.
Dopo avere ricordato, da
una parte, che secondo la legge e la giurisprudenza non è computabile la
perdita di lavoro dovuta a circostanze rientranti nella sfera normale del
rischio aziendale, e che sono quindi escluse le perdite di lavoro che si
verificano a scadenze regolari e in modo ripetuto e sono quindi prevedibili e, d’altra
parte, che il concetto di normalità deve essere definito con riferimento
all’attività specifica espletata dall’azienda, il rappresentante della
ricorrente ritiene che la domanda di lavoro ridotto debba essere accolta sulla
base delle seguenti argomentazioni:
" … la
ricorrente ha fatto valere due motivi alla base della richiesta di indennità
per lavoro ridotto: la crisi della piazza finanziaria di __________ e
l'intensificarsi (e diffusione territoriale) degli atti di terrorismo.
In entrambi i casi si tratta a non averne dubbio di motivi
economici che l'azienda non poteva prevedere e che non rientrano nella sfera
normale del rischio aziendale ai sensi di quanto precede.
5.1.
È sotto gli occhi di chiunque il fatto che la piazza finanziaria __________
deve si trovare un nuovo assetto, ma non è affatto finita: considerare che
la perdita di lavoro non sarebbe computabile significherebbe dare per spacciata
l'economia cittadina (e finanche quella cantonale), ritenendo che le
innegabili difficoltà sarebbero non già temporanee, bensì definitive. Ci si
rifiuta di credere che l'autorità sia di tale avviso. Un'analisi anche solo
sommaria degli accadimenti riferiti al segreto bancario svizzero (con il primo
cedimento a marzo 2009 da parte del Consiglio federale e via via l'adesione
sempre maggiore agli standard OCSE in tema di scambio d'informazioni,
dapprima soltanto su domanda ed ultimamente addirittura su base automatica)
permette di accertare che dal 2009 ad oggi si è verificata una vera e
propria rivoluzione per le banche, le fiduciarie, gli studi legali e tutti gli
attori della piazza __________, rivoluzione che ora (con l'adozione dello
scambio di informazioni automatico e l'accettazione, addirittura, di fornire
informazioni richieste sulla base di dati rubati) può considerarsi volta quasi
al termine.
Vi è stata insomma una situazione temporanea, imprevedibile e
straordinaria, che nei mesi a venire si assesterà invece su nuovi standard
commerciali (e nuove tipologie di clienti) e permetterà anche alla qui
ricorrente di riprendere appieno la sua attività, mantenendo - con l'aiuto
dell'indennità per un breve periodo - i posti di lavoro in questione.
5.2.
Lo stesso discorso vale per quanto concerne l'evoluzione degli
attacchi terroristici. Riallacciandosi alla giurisprudenza riassunta nei
paragrafi precedenti si rammenta che sono perdite di lavoro "normali"
(che non danno diritto all'indennità) quelle che notoriamente si verificano a
scadenze regolari ed in modo ripetuto e che quindi sono prevedibili.
Notoriamente nel settore turistico si verificano a scadenze
regolari perdite dovute ad attacchi terroristici in singole mete, sicché quelle
perdite - si converrebbe con la Sezione del lavoro - non possono giustificare
indennità per lavoro ridotto.
Ciò che si sta verificando negli ultimi due anni è però a non
averne dubbio un'evoluzione unica nella storia del terrorismo islamista,
con attacchi ripetuti su tutto il globo e soprattutto nel cuore dell'Europa -
fino a pochi anni fa colpita soltanto puntualmente - da parte di giovani e meno
giovani cresciuti a fianco delle loro vittime, quindi lontano dai Paesi in cui
il califfato sta portando avanti la sua assurda battaglia (cfr. http://www.quotidiano.netiattentato-parigi-1.1487256);
attentati che vengono messi in atto in nome di quel sedicente Stato islamico
che tanto li seduce e che certamente non esiste da molto tempo - né, si spera,
per tanto tempo durerà.
Successivamente all'emissione della decisione qui impugnata
alla lunga lista di eventi tragici verificatisi negli ultimi due anni si è
purtroppo aggiunto l'orribile attentato di Nizza del 15 luglio 2016. Ad
ulteriore conferma della situazione di assoluta eccezionalità nel panorama
turistico internazionale.
Imprevedibilità, temporaneità ed inevitabilità di questi attacchi
di nuova generazione sono innegabili, come innegabile è che la perdita di
lavoro che ne è risultata per RI 1 sia computabile ai sensi di legge.
Anche qui, considerare il contrario (ovvero che la situazione
attuale sia diventata ormai normale!) significherebbe ritenere che l'Europa e
(l'Occidente in generale) rimarranno per lungo tempo sotto scacco dei
fondamentalisti islamisti: si confida davvero che l'autorità non sia di questo
avviso, anche perché i media riferiscono invero che il sedicente Stato islamico
sta perdendo terreno — e quando verrà finalmente debellato si disperderà
certamente anche la follia dei suoi adepti sparsi per il globo (cfr. http://www.rsi.chinews/mondo/Sirte-Stato-isiamico-accerchiato-7460591.html).
(…)” (Doc. I)
Il rappresentante della
ricorrente chiede infine di verificare, se necessario, i presupposti del
diritto mediante un’analisi aziendale a carico del fondo di compensazione
giusta l’art. 31 cpv 1bis LADI.
1.4. Nella sua risposta del 28
settembre 2016 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso e
osserva:
" (…)
Trascorso un primo periodo di sei mesi
(dicembre 2015 - maggio 2016; doc. 1/1 e doc. 2/1) in cui la richiesta
dell'opponente è stata supportata, per il futuro non è più possibile
intravvedere una situazione eccezionale o straordinaria che possa giustificare
il riconoscimento delle indennità richieste su un lungo periodo.
Le incertezze legate al rischio di
attentati non possono - purtroppo - più essere considerate delle circostanze
straordinarie o passeggere nemmeno in Europa. Al proposito va pure osservato
che nelle proprie informazioni per il pubblico, riguardo ai viaggi in Francia,
il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) indica che "(...) non
vi sia motivo per sconsigliare in generale i viaggi in zone a rischio
attentati. Una tale misura sarebbe sproporzionata tenuto conto che è
impossibile prevedere gli attacchi. Inoltre, un simile provvedimento non
farebbe che fomentare l'insicurezza e la paura, proprio uno degli obiettivi dei
terroristi (...)" (wvvw.eda.adimn.ch, doc. 13).
Diversa potrebbe eventualmente essere
la valutazione per le regioni a rischio di sequestro, ma questo non è il motivo
invocato dalla controparte. Inoltre, in merito alle informazioni contenute nel
sito citato dalla ricorrente (www.quotidiano.net/attentato-parigi-1.1487256;
pagine internet consultabili dall'amministrazione per motivi tecnici solo parzialmente),
emerge chiaramente che il rischio attentati ha preso avvio nel 1995, con
un'impennata nel 2012-2013, dove Medio Oriente e Nord Africa sono i territori
più colpiti. A distanza di tre anni, il fenomeno descritto, non può più dirsi
straordinario, ma una circostanza che interessa tutti gli operatori del
settore, come pure il cambiamento nel tempo delle abitudini dei consumatori che
utilizzano - a dipendenza del tipo di vacanza e destinazione - internet per
organizzare e prenotare le proprie vacanze, senza avvalersi dei servizi
proposti dalle agenzie di viaggio.
Infine, per quanto attiene alla
richiesta di verificare i presupposti del diritto attraverso un'analisi
aziendale a carico del fondo di compensazione (art. 31 cpv. ibis LADI), si
osserva che una simile analisi, oltre ad avere un carattere eccezionale, appare
essere appropriata ad esempio "se si tratta di un'impresa che ha
ripetutamente percepito, durante diversi periodi di controllo e per diversi
anni, indennità per lavoro ridotto (ILR) e presso la quale II prospettato
mantenimento di posti di lavoro è messo in discussione da una nuova riduzione
del lavoro (...)" (FF 2001 2008 e Boris Rubin,
Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, N. 29 e 30 ad art. 31 cpv.
ibis LADI). Nel caso concreto, l'articolo in parola non può dunque
trovare applicazione, considerato che la ditta in parola non ha ripetuta ente
percepito le dette indennità durante diversi periodi di controllo e per diversi
anni (cfr. doc. 3).” (Doc. III)
1.5. Il 29 settembre 2016 il TCA
ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare altri mezzi di
prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.
2.1. I presupposti del diritto
all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art. 31 LADI.
Questa disposizione
prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali,
espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse negativamente, per
potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.
Le condizioni positive sono
enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui tempo
normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno
diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
" a. sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione
contro la disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per
l'obbligo di contribuzione nell'AVS;
b. la perdita di lavoro è
computabile (art. 32);
c. il rapporto di lavoro non è
stato disdetto;
d. la perdita di
lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la
diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di
lavoro."
Secondo il cpv. 1bis in
vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti del diritto di cui al
cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale
a carico del fondo di compensazione.
Fatti
I requisiti appena esposti
devono essere adempiuti nella loro totalità.
Le condizioni negative
sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto
all'indennità per lavoro ridotto:
" a. i lavoratori, la cui
perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è
sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro
occupato nell'azienda di quest'ultimo;
c. le persone che, come soci,
compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo
dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le
decisioni del datore di lavoro, come
anche i loro coniugi occupati nell'azienda."
2.2. Secondo l'art. 32 cpv. 1
LADI:
" Una perdita di lavoro è
computabile se:
a. è dovuta a motivi economici ed è
inevitabile e
b. per ogni periodo di conteggio è di
almeno il 10 per cento delle
ore di lavoro normalmente fornite
in complesso dai lavoratori dell'azienda."
Per l'art. 33 cpv. 1 LADI
non è invece computabile una perdita di lavoro:
" a. se è dovuta a misure
d'organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di
manutenzione, nonché ad altre
interruzioni dell'esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a
circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
b. se è usuale nel ramo, nella
professione o nell'azienda oppure se è causata da oscillazioni
stagionali del grado d'occupazione;
c. in quanto cada in giorni festivi,
sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per
singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze
aziendali;
d. se il lavoratore non accetta il
lavoro ridotto e dev'essere pertanto rimunerato secondo il contratto di
lavoro;
e. in quanto concerne persone
vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di
tirocinio o al servizio di un'organizzazione per lavoro temporaneo
oppure;
f. se è la conseguenza di un conflitto
collettivo di lavoro nell'azienda in cui lavora l'assicurato."
Scopo delle citate norme è
di evitare la traslazione delle spese inerenti i rischi aziendali
all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. Messaggio del Consiglio
federale del 2 luglio 1980, in FF 1980 III pag. 531; cfr. pure il Rapporto
della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, “Efficacia delle
indennità per lavoro ridotto”, in FF N. 10, 16 marzo 1999, pag. 1628-1643).
2.3. Secondo l'art. 33 cpv. 1 LADI
non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze rientranti nella
sfera normale del rischio aziendale. Per "normale rischio aziendale"
si intende il pericolo di subire delle perdite per motivi legati alla sfera
interna dell'azienda (ad esempio: difetti nei macchinari, problemi con il
personale, errori di organizzazione) o per motivi esterni (ad esempio la
situazione del mercato), che ogni impresa ha e che è di conseguenza in grado di
calcolare o di prevenire o combattere con opportune contromisure (cfr. G.
Gerhards: "Kommentar zum Arbeitslosenversicherung (AVIG)", Ed. Paul
Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. I, pag. 426-428; STFA C 264/03 del 2
dicembre 2004; STFA C 189/02 del 15 marzo 2004; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2002
pag. 59, DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 48 e 204;
DLA 1998 pag. 290; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b, pag. 58; DLA 1995 pag.
117, consid. 1b, pag. 119 e 120).
Infatti, la giurisprudenza
federale ha stabilito che le perdite di lavoro che possono colpire ogni datore
di lavoro rientrano nei rischi normali dell’azienda e devono di regola essere
assunti da quest’ultima. Soltanto se esse presentano un carattere eccezionale o
straordinario conferiscono un diritto all’indennità per lavoro ridotto (cfr.
STFA C 121/05 dell’11 agosto 2005; STFA C 189/02 del 15 marzo 2004; SVR 2003
ALV Nr. 9; DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 204,
consid. 2a, pag. 206; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b aa), pag. 58; DLA 1995
pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).
Nella
citata sentenza C 189/02 del 15 marzo 2004, relativa ad una ditta attiva nel
settore delle materie plastiche, più precisamente nella produzione di lastre in
bicarbonato, che aveva introdotto il lavoro ridotto adducendo che la continua
fluttuazione dei prezzi, sia per quanto concerne la materia prima, come pure
per il prodotto finito, avrebbe indotto la clientela a procrastinare le
ordinazioni, l’Alta Corte ha confermato il rifiuto delle prestazioni, affermando:
" (…)
Trattasi segnatamente di perdite di lavoro abituali che, secondo
l'esperienza, sopravvengono periodicamente e possono colpire ogni datore di
lavoro. Ogni azienda deve quindi affrontare tali evenienze ed essere in grado
di prevederle, prevenirle o combatterle con opportuni provvedimenti. Soltanto
se le perdite denotano un carattere eccezionale o straordinario possono dar
diritto al versamento di un'indennità per lavoro ridotto (DLA 1998 no. 50 pag.
291 consid. 1, 1996/1997 no. 11 pag. 58 consid. 2b/aa e
riferimenti; cfr. anche Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, pag. 426 segg., note 64-70).
(…)
Alla pronuncia cantonale deve essere prestata adesione anche nella
misura in cui ha concluso che i motivi addotti dalla società a sostegno della
domanda di indennità per lavoro ridotto - fluttuazione dei prezzi, differimento
delle commesse - rientravano, conformemente alla giurisprudenza, nel normale
rischio aziendale e non erano quindi risarcibili dall'assicurazione contro la
disoccupazione. (…)"
In una sentenza 8C_279/2007
pubblicata in DLA 2008 pag. 158 il Tribunale federale ha stabilito che la
perdita di un cliente importante fa parte del normale rischio aziendale.
In una decisione del 23
febbraio 1999, pubblicata in DLA 1999 N. 35, pag. 204 seg., ha rilevato che la
diminuzione dei pernottamenti nel settore ospedaliero, constatata da parecchio
tempo, costituisce una tendenza generale nel settore della sanità e fa quindi
parte delle circostanze relative ai rischi aziendali normali che una clinica
privata deve assumersi.
Nel caso di una ditta
operante nel ramo dell'informatica, l'Alta Corte ha poi deciso che motivi quali
il calo delle vendite, la diminuzione della percentuale di sconto da parte del
fornitore, le difficoltà di recupero crediti e l'aumento dei costi, rientrano
nel normale rischio aziendale ed ha sottolineato che:
" (…)
Alla luce della crescente situazione concorrenziale che
notoriamente interessa il ramo dell'informatica, dell'elettronica e della
produzione e commercializzazione di prodotti correlati è infatti indiscutibile
che una perdita di lavoro per ragioni come quelle avanzate dall'insorgente può
di principio toccare nello stesso modo ogni datore di lavoro di questo ramo e
non può pertanto dirsi imprevedibile. La medesima, non assumendo un carattere
eccezionale o straordinario nella congiuntura attuale, non è pertanto
computabile, ma va di principio assunta dalla ditta interessata, ove peraltro
si rilevi che occorre evitare che l'intervento dell'assicurazione contro la
disoccupazione ostacoli la concorrenza mediante una ridistribuzione dei costi e
dei redditi a carico delle aziende strutturalmente forti (cfr. DLA 1995 no. 20
pag. 120 consid. 2b). (…)"
(cfr. STFA C 115/99 del 30 agosto 1999, consid. 2)
In un’altra
sentenza C 246/06 del 16 luglio 2007 il Tribunale federale ha accolto un
ricorso della Segreteria di Stato dell'economia (in seguito: SECO) contro una
decisione del TCA che aveva confermato una decisione su opposizione della
Sezione del lavoro che non si era opposta, nel principio, al riconoscimento di
indennità per lavoro ridotto ad una ditta attiva in particolare nella
produzione di bancali in legno.
L'Alta Corte
ha stabilito che le circostanze invocate dall'azienda rientravano nel normale
rischio aziendale, rilevando:
" 5.2 Questa
Corte non condivide le conclusioni dei primi giudici nel ritenere che la
situazione creatasi alla X.________ SA non fosse prevedibile. Infatti, da
quanto precede emerge che la ditta era confrontata con misure di
riorganizzazione aziendale e con lavori di riparazione usuali per un'azienda
che inizia un'attività nuova.
La società da subito si era dovuta confrontare con problemi sia di
produzione quantitativa dei pallet - in quanto i macchinari in dotazione della
società invece di produrre 2'000 unità giornaliere, come aveva valutato il
produttore italiano, leader mondiale del settore, era in grado di sfornare
dalle 600 alle 700 unità - sia perché i macchinari erano sovente guasti.
In sostanza, sin dall'inizio dell'attività della società vi è
stato un problema con il taglio del legno, che produceva scarti superiori a
quelli previsti, e con il funzionamento dei macchinari, che per motivi tecnici
si bloccavano. Nemmeno con i molteplici interventi dei tecnici della ditta
produttrice è stato possibile risolvere tale problema.
Ora, i costi di tali disfunzioni - ossia l'inadeguatezza del
macchinario rispettivamente degli interventi tecnici volti ad ottimizzarne la
produzione dal profilo quantitativo e qualitativo, senza peraltro che il
consiglio di amministrazione ne fosse messo tempestivamente a conoscenza e
potesse quindi intervenire con l'autorevolezza che gli compete per combatterle
in modo efficace, ad esempio procedendo in via giudiziale contro il venditore
degli impianti per inadempimento delle qualità promesse - non possono essere
caricati all'assicurazione contro la disoccupazione, come giustamente sostiene
il seco, perché secondo un consolidato principio giurisprudenziale, condiviso
dalla dottrina, le aritmie di funzionamento affrontate dalla X.________ SA rientrano
nei normali rischi aziendali del datore di lavoro (v. consid. 3.1), atteso
comunque che per l'art. 31 cpv. 1 lett. d LADI la perdita di lavoro deve essere
temporanea (nel senso di pochi mesi e non di oltre 6 mesi).
Non è infatti ragionevolmente sostenibile finanziare con denaro
pubblico i tempi morti, peraltro assai dispersivi dal profilo temporale,
intercorsi in vista del reperimento di finanziamenti esterni. T.________ SA ha
difatti affermato in sede di osservazioni all'opposizione interposta dal seco
avverso la decisione 11 novembre 2005, che le conseguenze di un rifiuto
all'ottenimento del lavoro ridotto sarebbero state con ogni probabilità il
fallimento di T.________ SA in quanto gli azionisti non intendevano effettuare
nuove iniezioni di denaro fresco nella società e gli accordi con l'azionista di
M.________, società italiana attiva nel medesimo settore, dovevano subire
modifiche sostanziali, visto che tutti gli attivi della società sottostavano a
una riserva di proprietà da parte della creditrice e che quindi i proventi di
qualsiasi vendita di attivi dovevano andare esclusivamente all'istituto di
credito.
Se il consiglio d'amministrazione della società è intervenuto in
ritardo (cambiando, dopo circa un anno, due responsabili della produzione) o se
le trattative con finanziatori esterni si sono prolungate (per questioni
burocratiche) oltre i tempi ragionevolmente ipotizzabili, questo non può di
certo determinare un finanziamento con denaro pubblico ad opera delle
assicurazioni sociali quando, come nel caso di specie, vengono a mancare i
presupposti per beneficiare delle indennità per lavoro ridotto. Infatti,
l'azienda si sarebbe dovuta tutelare direttamente contro il venditore dei
macchinari (il produttore S.________, leader mondiale italiano) per farsi
risarcire il danno causato dall'inadempimento contrattuale, ritenuto altresì
che doveva preoccuparsi tempestivamente in vista del reperimento di
finanziamenti esterni alla ditta non essendo ovviamente reputato congruo un
lasso di tempo oltre i sei mesi."
In una sentenza 38.2007.91
del 16 gennaio 2008 il TCA ha negato il diritto ad indennità per lavoro ridotto
ad uno studio fisioterapico che aveva invocato la concorrenza accresciuta,
argomentando:
" Nella
presente fattispecie, la X ha motivato l'introduzione del lavoro ridotto con il
fatto che lo studio di fisioterapia ha subito un calo di clientela. Infatti un
certo numero di pazienti si farebbe curare in Italia, zona di confine, dopo
l'entrata in vigore degli Accordi bilaterali.
Tale fenomeno avrebbe toccato anche altri studi di fisioterapia
(cfr. consid. 1.1).
Secondo il TCA questo motivazione non è tale da permettere il
riconoscimento dal diritto ad indennità per lavoro ridotto. Infatti si tratta
di una circostanza che manifestamente rientra nel rischio normale del datore di
lavoro (cfr. consid. 2.4).
D'altra parte, secondo quanto affermato dallo stesso ricorrente,
la perdita di clientela ha interessato anche le altre ditte attive nel settore
della fisioterapia.
In tale contesto va ricordato che, secondo la giurisprudenza
federale, una concorrenza accresciuta nel settore specifico è una circostanza
che fa parte del normale rischio aziendale (cfr. DLA 1999 pag. 204, DLA 2003
pag. 195).
Alla luce di quanto appena esposto il TCA ritiene che la perdita
di lavoro subita dalla ditta è dunque da ascrivere a circostanze rientranti nel
normale rischio aziendale (cfr. pure la STF C 302/05 del 25 luglio 2007 in
fine, riprodotta al consid. 2.4).
Essa non è dunque computabile alla luce dell'art. 33 cpv. 1 lett.
b LADI."
Sul concetto
di normale rischio aziendale B. Rubin (in Assurance-chômage. Ed. Schulthess,
Zurigo-Basilea-Ginevra 2014) rileva in particolare quanto segue:
" (…)
13 Les risques
économiques peuvent par contre être indemnisés. Certains sont ordinaires comme
le risque commercial (mauvais choix commercial débouchant sur un échec de la
commercialisation d’un produit ou d’un service), le risque de baisse de
compétitivité par rapport à celle de la concurrence, l’inadaptation au progrès
technique ou le risque de ne pas se voir attribuer un marché public.
Les pertes de travail liées à ces risques
ordinaires ne sont pas indemnisables.
L’assurance-chômage ne doit pas intervenir dans
les rapports de concurrence en soutenant les entreprises structurellement
faibles au détriment des entreprises plus fortes (DTA 1995 p. 117 consid. 2b p.
120). Certains risques économiques sont exceptionnels ou extraordinaires. Il en
va ainsi des risques liés à certaines décisions politiques (protectionnisme,
représailles économiques, etc.). Les conséquences d’événements extraordinaires
du type des attentats du 11 septembre 2001 sont également imprévisibles.
Certains risques systémiques, par exemple ceux engendrés par la chute des cours
boursiers (crise financière), peuvent également avoir des conséquences
importantes et presque imprévisibles pour une grande partie des acteurs
économiques. Les graves crises boursières induisent une méfiance sur les
marchés ainsi que des défauts de paiement en chaîne, ce qui peut ralentir l’activité
économique en peu de temps et à une très large échelle.
Considerandi
Les entreprises ne peuvent déterminer leurs
marges en tenant compte de ce genre d’événements car ils surviennent plus ou
moins inopinément. De surcroît, leur impact est incalculable. D’autres risques
sont plus ou moins ordinaires (N 14) tels que l’évolution de la conjoncture,
les défauts de paiements, la perte d’un client important ou encore les risques
de change. Plus le risque est imprévisible, plus la perte de travail qui en
découle sera susceptible d’être prise en considération et pourra déboucher sur
une indemnisation.
(…)
15.
Les tendances
générales et irréversible à court et moyen terme, cous forme par exemple de
modifications de la demande, des modes de consommation et des habitudes, imposent
des mesures de restructuration (DTA 1999 p. 204 consid. 3 p. 208). Si
l’employeur ne tient pas compte des modifications précitées, les pertes de
travail qui résulteraient de l’inadaptation des structures de l’entreprise
n’auraient rien d’exceptionnel ou d’extraordinaire (DTA 1999 p. 204 consid. 3
p. 207). En outre, un «subventionnent» au travers de l’indemnité en cas de RHT
ne ferait que retarder le nécessité d’une restructuration et ne permettrait
donc pas de garantir le maintien des contrats de travail et, par conséquent,
d’atteindre l’objectif premier de cette prestations.
La réservation des voyages par Internet,
effectuée facilement par un grand nombre de personnes depuis le début des
années 2000, empiète sur le travail ordinaire des agences de voyages. Il s’agit
d’une tendance générale et irréversible à court et moyen terme, de sorte que
les pertes de travail dans cette branche représentent de plus en plus un risque
normal d’exploitation. Il en va différemment des pertes de travail qui, dans
cette branche, surviennent abruptement en raison de problèmes internationaux. Généralement,
l’activité reprend une fois lesdits problèmes réglés. (…)"
2.4
Nella Prassi LADI ILR la
Segreteria di Stato dell’economia (SECO) ha formulato le seguenti precisazioni a
proposito dei concetti di “sfera normale del rischio aziendale”, “perdita di
lavoro usuale nel ramo nella professione o nell’azienda” e “oscillazioni
stagionali del grado di occupazione”:
" Sfera
normale del rischio aziendale
(…)
D6 Rientrano
nella sfera normale del rischio aziendale in particolare: le fluttuazioni
regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a lavori di rinnovo o
di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione causate da un aumento
della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della costruzione derivanti
dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o dal ritardo di un
progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente; le perdite di
lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del datore di lavoro o
di un dirigente.
ð Esempi
- Nel
settore della costruzione è risaputo che le perdite di lavoro dovute al ritardo
nell'esecuzione dei lavori in seguito a insolvibilità del committente o a una
procedura di opposizione pendente costituiscono normali rischi aziendali.
- Se
il proseguimento dei lavori è interrotto in seguito a malattia del caposquadra
o se i lavori non possono iniziare in quanto un capomastro straniero giunge in
Svizzera in ritardo, le perdite di lavoro risultanti non sono computabili.
ð Giurisprudenza
DTF
8C_741/2011 dell‘1.5.2012 (La perdita di lavoro dei membri di un gruppo
musicale a causa del decesso del cantante rientra nella sfera normale del
rischio aziendale)
DTF
8C_291/2010 del 19.7.2010 (Concentrandosi su un cliente principale per motivi
finanziari, l’impresa era consapevole di andare incontro a un rischio aziendale
prevedibile. La perdita di lavoro causata dalla perdita di tale cliente non ha
carattere straordinario e rientra nel normale rischio aziendale)
DTF
8C_279/2007 del 17.1.2008 (La relazione commerciale con un cliente principale
comporta, anche se l‘intesa è buona, il rischio prevedibile di un calo del
fatturato nel caso in cui i rapporti dovessero cambiare. Questo notevole
rischio è stato preso in considerazione e rientra nella sfera normale del
rischio aziendale)
DTF
C 237/06 del 6.3.2007 (Le fluttuazioni delle ordinazioni nel corso dell’anno e
il rinvio dei termini su richiesta del committente o per altre ragioni
indipendenti dalla volontà dell’impresa incaricata dell’esecuzione dei lavori
sono usuali nel settore della costruzione. La conseguente perdita di lavoro è
usuale nell’azienda e non è quindi computabile. Questa prassi vale anche in
periodi di situazione economica difficile o di recessione, quando la
possibilità di dare la preferenza ad altri mandati rischia di essere limitata o
non sussiste più. Nel settore della costruzione, le oscillazioni del grado di
occupazione causate da un aumento della concorrenza rientrano nella sfera normale
del rischio aziendale. Questa giurisprudenza si applica per analogia anche ai
rami accessori dell’edilizia)
Perdita
di lavoro usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda
D7 Una
perdita di lavoro non è computabile se è usuale nel ramo, nella professione o
nell’azienda. Sono pertanto escluse dall’indennità per lavoro ridotto le
perdite di lavoro regolari e ricorrenti in quanto si tratta di perdite di
lavoro prevedibili e che possono essere calcolate in anticipo. Una perdita di
lavoro è computabile soltanto se è imputabile a circostanze straordinarie.
D8 Nel
settore della costruzione, in particolare, succede spesso che i termini siano
posticipati su richiesta del committente o per altre ragioni.
D9 Le
fluttuazioni delle ordinazioni nel settore terziario (settore alberghiero,
parrucchieri, scuole guida, ecc.) sono in genere usuali e non giustificano una
perdita di lavoro computabile. In presenza di circostanze straordinarie,
tuttavia, le perdite di lavoro che ne derivano possono dar diritto all'indennità.
D10 I
motivi di esclusione dal diritto all'indennità relativi alla natura usuale
della perdita di lavoro nel ramo, nella professione o nell’azienda e quelli
inerenti alla sfera normale del rischio aziendale (D2 segg.) sono strettamente
legati, per cui spesso è difficile o perfino inutile tentare di differenziarli.
ð Giurisprudenza
DLA
1996/1997 pag. 214 (Le direttive per la riduzione della produzione di Emmental
emanate in base alle istruzioni dell’Ufficio federale dell’agricoltura non
giustificano un diritto all’indennità per lavoro ridotto per le aziende
casearie in quanto la perdita di lavoro che ne deriva è usuale nel ramo e
quindi non è computabile)
DLA
1989.
pag. 121 (I rischi aziendali «normali» non possono essere determinati in
base a un criterio applicabile a tutte le aziende. Tale questione deve essere
valutata caso per caso)
DLA
1987.
pag. 80 (Le tasse sul traffico pesante e le contromisure estere non sono
di per sé usuali nel ramo o nell’azienda per un’impresa di trasporti su strada.
Per contro, un’impresa di questo tipo è normalmente confrontata all’aumento
delle imposte e delle tasse sta-tali o ad altre misure statali che possono
ripercuotersi negativamente sull’andamento delle ordinazioni. Essa sottostà
inoltre alle misure protezionistiche applicate dagli altri Paesi per lottare
contro la concorrenza estera. L'impresa deve prevedere simili rischi e tenerne
conto nella propria strategia aziendale. In queste circostanze, le perdite di
lavoro fanno parte dei rischi usuali nel ramo o nell’azienda)
DTFA
C 244/99 del 30.4.2001 (Il rinvio di termini su richiesta del committente o per
altre ragioni indipendenti dalla volontà del datore di lavoro incaricato
dell’esecuzione dei lavori non costituisce nel settore della costruzione una
circostanza straordinaria, per cui la conseguente perdita di lavoro non è
computabile)
DTFA
C 113/00 del 13.9.2000 (Le difficoltà di pagamento di un cliente, il ritardo
del per-messo di costruzione o del finanziamento del progetto sono usuali nel
ramo della costruzione e rientrano nella sfera normale del rischio aziendale)
Oscillazioni stagionali del grado di occupazione
D11 Una
perdita di lavoro non è computabile se è causata da oscillazioni stagionali del
grado di occupazione.
Tale
non è il caso se l’attività dell'azienda è interrotta in modo inusuale in
seguito a un calo straordinario della domanda. In questo caso, le perdite di
lavoro che risultano inusuali se paragonate a quelle verificatesi negli stessi
periodi degli anni precedenti sono in genere computabili. La questione del
carattere usuale o stagionale va quindi valutata caso per caso sulla base delle
esperienze degli anni precedenti.
Le
oscillazioni del grado di occupazione sono considerate stagionali se la perdita
di lavoro non supera la perdita di lavoro media verificatasi durante gli stessi
periodi dei 2 anni precedenti. (…)”
In data 27 gennaio 2015 la
SECO ha emesso una Direttiva del seguente tenore:
" Ai sensi
dell’articolo 33 capoverso 1 lettera a LADI, le perdita di lavoro rientranti
nella sfera normale del rischio aziendale non sono computabili. Sono
considerate «perdite di lavoro riconducibili alla sfera normale del rischio
aziendale» le perdita di lavoro usuali che avvengono in modo regolare e
ricorrente e che di conseguenza sono prevedibili e possono essere calcolate in
anticipo dall’azienda. Di conseguenza, sono computabili solo nel caso in cui
tali perdite assumono un carattere eccezionale.
Mentre le variazioni del corso di cambio valutario rientrano nella
sfera normale del rischio aziendale, gli effetti derivanti dalla decisione
della Banca nazionale svizzera di abolire la soglia minima di cambio di CHF
1.20
per un euro che aveva permesso di stabilizzazione del franco svizzero
rispetto all’euro dal 2011 assumono un carattere straordinario. Di conseguenza
le perdite di lavoro che ne conseguono possono essere prese in considerazione
per la domanda di lavoro ridotto (IRL).
È importante considerare che un caso del fatturato non
accompagnato da perdite di lavoro non dà diritto all’IRL.
La SECO procederà tempestivamente ad un esame ulteriore della
situazione e, se necessario, alla revoca della presente direttiva in caso di
stabilizzazione del franco svizzero.”
Il 2 marzo 2015 il
consigliere nazionale Marco Romano ha interpellato il Consiglio federale in
questi termini:
" La decisione della Banca nazionale svizzera del 15 gennaio scorso
relativa al tasso minimo di cambio franco/euro rappresenta un'imprevista sfida
per molti settori economici. Il Consiglio federale ha disposto ai cantoni di autorizzare
l'orario ridotto per le aziende che si trovano in difficoltà a causa del tasso
di cambio.
- Qual è l'evoluzione delle
autorizzazioni a livello nazionale?
- Quante ne sono state rilasciate
complessivamente?
- Si notano sostanziali differenze tra
cantoni?
- La misura è garantita a medio
termine?”
Il Consiglio federale ha
così risposto il 9 marzo 2015:
" Grâce à la bonne conjoncture, seules quelques rares entreprises ont
demandé une indemnisation pour réduction de l'horaire de travail, ces deux
dernières années. Au regard de ce niveau très bas, on note actuellement une
progression marquée du nombre de demandes approuvées pour une indemnisation en
raison d'une réduction de l'horaire de travail. Tandis qu'en décembre 2014, les
autorités cantonales avaient approuvé des demandes d'indemnisation en cas de
réduction de l'horaire de travail pour 215 entreprises, ce chiffre est passé à
365.
entreprises pour le mois de janvier 2015 et 568 entreprises pour celui de
février 2015. Le nombre de travailleurs concernés a lui aussi augmenté: il est
passé de 2265 personnes en décembre 2014 à 4970 personnes en janvier 2015, puis
à 9165 personnes en février 2015. Dans les préavis de février 2015, les cantons
de Zurich et de Berne présentent les chiffres les plus élevés, avec chacun près
de 1200 travailleurs concernés. Suivent les cantons du Jura, de Saint-Gall et
du Tessin, avec chacun plus de 800 travailleurs touchés. Nous ne possédons pas
encore les données relatives aux indemnités effectivement versées pour réduction
de l'horaire de travail pour les mois de janvier et février 2015. En principe,
les variations monétaires usuelles ne donnent pas droit à une indemnisation
pour réduction de l'horaire de travail. La situation actuelle doit toutefois
être considérée comme exceptionnelle, raison pour laquelle les pertes de
travail en découlant justifient le droit aux indemnités pour réduction de
l'horaire de travail. Lorsque la situation se sera stabilisée, les variations
monétaires ne justifieront alors plus l'octroi de ces indemnités.”
Le
direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non
sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF
8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138
V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169
consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo
deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste
ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V
286.
consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229
consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF
125.
V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,
pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268
= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice
deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali
in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001;
DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR
1997.
ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag.
267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid.
4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5,
consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116
V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants
d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de
la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la
giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte
limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da
leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una
sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:
" Simili
atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la
parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi
diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o
la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per
le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive
riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in
cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più
specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da
un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i
presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una
determinata prestazione (DTF
133.
II 305 consid. 8.1; 133
V 394 consid. 3.3; 130
V 163 consid. 4.3.1; 128
I 167 consid. 4.3)."
2.5
Nella presente
fattispecie va preliminarmente ricordato che il fatto che la perdita di lavoro
sia probabilmente temporanea ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett. d LADI non è
ancora sufficiente per riconoscere il diritto alle indennità per lavoro
ridotto, in quanto anche le ulteriori condizioni, in particolare quelle della
perdita di lavoro computabile devono essere adempiute (cfr. consid. 2.1).
Inoltre, se
è dovuta a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale, anche
un’oscillazione della cifra d’affari superiore al 25% rispetto alla media del
quadriennio precedente non giustifica il riconoscimento dell’indennità per
lavoro ridotto (cfr. STCA 38.2008.67 del 12 febbraio 2009 consid. 2.6 e
sentenze federali e cantonali citate).
Nel caso
concreto, la RI 1 ha indicato quali ragioni alla base dell’introduzione del
lavoro ridotto il notevole calo della clientela privata nel terziario e la
sparizione della clientela russa/italiana. In particolare la ricorrente ha
evocato la crisi della piazza finanziaria __________ e il rischio di attentati
terroristici.
Chiamato ora
a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che tali circostanze facciano parte
del normale rischio aziendale e non più imprevedibili, soprattutto in
considerazione del fatto che la ditta ha già beneficiato di indennità per
lavoro ridotto nel periodo dal 1° dicembre 2015 al 31 maggio 2016.
Per quel che
riguarda la sparizione della clientela italiana e russa, verosimilmente essa è
ricondotta ad una situazione di concorrenza accresciuta e alle nuove modalità
utilizzate dai consumatori per organizzare i propri soggiorni all’estero (cfr.
consid. 2.3 in fine e 2.4).
Inoltre, la
crisi della piazza finanziaria __________ perdura ormai da anni per cui non si
può affermare che una diminuzione dei viaggi dovuta a questo motivo (per altro
neppure concretamente comprovata) sia attualmente imprevedibile (cfr. consid.
1.
).
Infine, come
sottolineato dall’amministrazione, visto che l’azienda non fa valere di operare
esclusivamente o in maniera preponderante in regioni in cui avvengono attacchi
terroristici, questo fenomeno interessa tutti gli operatori del settore per cui
non può essere considerato straordinario, almeno dopo un certo periodo, come
giustamente sottolineato dall’amministrazione (cfr. consid. 1.3).
La decisione
su opposizione del 5 luglio 2016 deve pertanto essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti