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Decisione

38.2016.58

Ricerche di lavoro non compiute durante il periodo antecedente l'iscrizione in disoccupazione dopo maternità. Sospensione ridotta a 4 giorni dal TCA

10 maggio 2017Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

38.2016.58

KE/RS/sc

Lugano

10 maggio 2017

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Kathrin Erne, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’11 settembre 2016 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 25 agosto 2016 emanata da

Ufficio regionale di collocamento, __________

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione

del 25 agosto 2016 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in

seguito: URC) ha confermato la decisione dell’8 luglio 2016 (cfr. doc. 38) con

cui aveva sospeso RI 1 per nove giorni dal diritto alle indennità di

disoccupazione a causa di mancate ricerche di lavoro nel periodo precedente

l’iscrizione in disoccupazione, ossia dall’11 aprile al 14 giugno 2016 (cfr.

doc. A1).

1.2. Contro la decisione su

opposizione del 25 agosto 2016 l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso

al TCA, indicando di non aver potuto compiere ricerche di lavoro da aprile a

giugno 2016 a causa della sua difficile gravidanza e del suo relativo stato di

“malessere e depressione”. Al riguardo ella ha allegato il certificato medico

del Dr. med. __________ (cfr. doc. A2), ribadendo inoltre che subito dopo il

congedo non era in grado di cercare lavoro, né di impegnarsi per lavorare (cfr.

doc. I).

1.3. L’URC, in risposta, ha

postulato la reiezione dell’impugnativa precisando che la ricorrente solo in

sede di ricorso ha prodotto un certificato medico a comprova della sua tesi

(cfr. doc. III).

1.4. In data 7 ottobre 2016 la

ricorrente ha inoltrato le sue osservazioni sottolineando un'altra volta che,

dopo il taglio cesareo (gennaio 2016) che è stato traumatico e pesante, il suo

stato psicologico non le permetteva di esercitare un’attività lucrativa (cfr.

doc. V). Oltre a ciò la ricorrente ha allegato un ulteriore certificato medico

della Dott. med. __________ (cfr. doc. B).

1.5. L’URC ha preso nota delle

osservazioni della ricorrente del 7 ottobre 2016 ma non ha aggiunto ulteriori considerazioni

(cfr. doc. VII).

1.6. Il doc. VII è stato trasmesso

per conoscenza alla ricorrente (cfr. doc. VIII).

Considerandi

2.1

Oggetto della vertenza è la

questione di sapere se l’URC ha a ragione o meno sospeso l’assicurata dal

diritto all’indennità di disoccupazione per mancate ricerche di lavoro nel

lasso di tempo dall’11 aprile al 14 giugno 2016 precedente l’iscrizione in

disoccupazione.

2.2

Tra gli obblighi

dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata

(secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato modificato dalla

quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della professione

precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto invariato in

occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio luogo di

domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

Alla fine di ogni periodo

di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove

documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del

29.

gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).

Secondo l'art. 26 cpv. 1

OADI:

" L'assicurato

deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di

domande d'impiego ordinarie."

L'art. 26 cpv. 2 OADI

prevede che:

" L’assicurato

deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo

al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo

successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido

motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in

considerazione."

L'art. 26 cpv. 3 OADI

stabilisce che:

" Il

servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro

dell'assicurato."

La LADI ha, dunque,

previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per

evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

Tale principio non è stato

messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr.

Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la

disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).

L'obbligo di ridurre il

danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V

197.

consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische

Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p.

48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti

per trovare lavoro.

Se non adempie il suo

obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c

LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il

suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF

8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C

221/02 del 3 agosto 2003).

L’art. 30 cpv. 1 lett. c

LADI è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1°

gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione

OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V

228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte

sul Meno 1992, p. 193s.).

La giurisprudenza ha

stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che

non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede

l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno

2010).

Per costante giurisprudenza,

chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve attivarsi per cercare

un nuovo impiego.

In una sentenza C 138/05

del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato che l'obbligo di

cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige

anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge

stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono

discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi

sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione.

L'assicurato deve così, ad

esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal

momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova

occupazione (cfr. STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.1.; STF

8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_544/2014 del 26 novembre

2014.

consid. 4.2.; STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2.

pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1;

STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo

2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR

1998.

ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di

collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo

n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16ss.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a

OADI).

Inoltre gli assicurati con

un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare

da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del

rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre

1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo, op. cit., pag. 17).

2.3

Per stabilire se un

assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non

è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche

effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con

riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

Per quel che attiene

all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero

minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La giurisprudenza

cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale

regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno

comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la

STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

L'Alta Corte, pur

confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio

2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante

ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la

prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al

mese (cfr. STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29

settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

In una sentenza

8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria

giurisprudenza e ha rilevato:

" (…)

3.2

Pour trancher le point de savoir si l'assuré

a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir

compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises

(ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence

considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe

suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février

2007.

consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à

une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches

de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et

bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05

du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

Al riguardo cfr. pure STF

8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4., pubblicata in DTF 139 V 524;

STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.; STF 8C_192/2016 del 22

settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.

Sulle modalità con le

quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che

secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo

impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente

le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv.

2.

bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V

74).

La legge non prevede nessun

modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate

sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di

lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni

periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere

realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella

causa E.R., non pubblicata).

Concretamente ciò

significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore

di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile

l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca

personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei

datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è

necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo

"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra

forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del

28.1.1987

nella causa S. P., AD 5/87).

Inoltre deve essere

indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto

per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P.,

pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà

servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1°

luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio

federale dello sviluppo economico e del lavoro).

In caso di rifiuto del

datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà

comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al

servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 pag. 95).

In una sentenza del 20

marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola

l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro

esclusivamente per telefono.

2.4

Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in

caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. cfr.

art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace

in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv.

5.

OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la

durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il

prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due

anni.

Nella già

citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha

ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des

circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être

mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses

démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas

suivies en dépit de leur pertinence".

Per

quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione

fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una

sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4

giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo

successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9

giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione

per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con

proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 5 OADI

(cfr. Prassi LADI/ID D72 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle sospensioni SdL

n. 464 del 23 dicembre 2011).

Queste direttive sono

conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti …”, pag. 43-44) e

le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente

confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato

il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile

2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA

C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01

del 6 agosto 2002).

2.5

Nella presente evenienza,

dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurata ha lavorato presso lo

__________ di __________ in qualità di apprendista impiegata di commercio con

maturità integrata dal 1° settembre 2013 al 30 giugno 2015 (cfr. doc. 5).

In data 4 gennaio 2016 ha

partorito la figlia __________ (cfr. doc. 10). Dopo il periodo di maternità, il

15.

giugno 2016 RI 1 si è iscritta in disoccupazione (cfr. doc. 4).

Al momento dell’annuncio

per il collocamento, l’URC ha constatato che l’assicurata, per quanto concerne

il periodo precedente l’annuncio in disoccupazione, e precisamente il lasso di

tempo dall’11 aprile al 14 giugno 2016, non ha svolto nessuna ricerca di lavoro

(cfr. doc. 18, 25 e 32).

Il consulente del

personale, il 16 giugno 2016, le ha quindi consegnato una “Richiesta di

giustificazione” con la quale l’ha invitata a motivare, entro il 27 giugno

2016, il fatto di non avere intrapreso nessuno sforzo, dal profilo

quantitativo, al fine di reperire una nuova occupazione dall’11 aprile al 14

giugno 2016, allegando l’eventuale documentazione a sostegno delle proprie

dichiarazioni.

Il consulente del

personale ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale

avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente

l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un

assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere

un’occupazione adeguata (cfr. doc. 33).

L’assicurata ha così

risposto:

" Il

4.01.2016

è nata nostra figlia __________, purtroppo per noi due il parto non è

stato uno dei più facile e felice. Ci sono state molte complicazioni tachicardia

da parte mia e sofferenza fetale da parte della mia piccola. Alla fine per

vivere mi hanno fatto un cesareo d’urgenza.

Per me totalmente traumatico. Solo ora dopo circa 5 mesi posso

dire che mi sto riprendendo fisicamente e psicologicamente. Non avevo testa per

cercare lavoro, ne ero lucida per occuparmi al 100% di nostra figlia.” (cfr.

doc. 35)

Dal profilo procedurale

l’URC ha, in ogni caso, ossequiato il diritto di essere sentito dell’insorgente

garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42 (al riguardo cfr. DTF

136.

V 115-116; DTF 136 V 124).

L’amministrazione, con

decisione formale dell’8 luglio 2016, indicando che le motivazioni presentate

in risposta alla Richiesta di giustificazione non potevano essere accettate in

quanto non documentate, ha sospeso la ricorrente dal diritto alle indennità di

disoccupazione per nove giorni (cfr. doc. 38, consid. 1.1.).

Nella decisione su

opposizione del 25 agosto 2016, l’URC ha osservato che l’incapacità lavorativa precedente

l’iscrizione non è stata annunciata tempestivamente, in primis durante il primo

colloquio, in seguito alla richiesta di giustificazione dove non ha supportato

la sua tesi con dei certificati validi. Neanche nella procedura di opposizione

l’assicurata ha portato alcuna documentazione a sostegno delle sue affermazioni

(cfr. doc. A1).

2.6

In concreto l’URC ha sanzionato

la ricorrente per le mancate ricerche di lavoro che l’assicurata avrebbe dovuto

intraprendere dall’11 aprile al 14 giugno 2016 (cfr. consid. 2.5.).

In effetti dalle carte

processuali emerge che l’insorgente non ha svolto nessuna ricerca durante tale

periodo (cfr. doc. 25, 32 e 37).

Secondo il TCA, l’URC ha correttamente

verificato le ricerche dell’assicurata, che ha partorito il 4 gennaio 2016,

dall’11 aprile 2016, poiché il periodo da prendere in considerazione per

l’esame delle ricerche di lavoro nel caso di assicurate che si iscrivono alla

disoccupazione subito dopo il congedo di maternità di 14 settimane parte dalla

15a settimana dopo il parto (cfr. Prassi LADI ID emesse dalla SECO, pto. B 314

valido da ottobre 2014 e pto. C 184 valdio da gennaio 2016; B. Rubin, La

suspension du droit à l’indemnité de chômage, in DTA 2017 pag. 7).

L’assicurata ha motivato

il fatto di non avere compiuto nessuna ricerca di lavoro dall’11 aprile al 14

giugno 2016, asserendo che in quel periodo le sue condizioni (”difficile

gravidanza e relativo stato di malessere, depressione”) non le permettevano di

lavorare (cfr. doc. I).

A comprova della sua

affermazione, la ricorrente ha allegato al ricorso dell’11 settembre 2016 il

certificato medico del 7 settembre 2016 con il quale il Dr. med. __________

certifica che la signora __________, causa gravidanza complicata, non ha potuto

effettuare la ricerca di posti di lavoro dall’11 aprile al 15 giugno 2016 (cfr.

doc. A2).

Oltre a ciò, unitamente

alle osservazioni inoltrate il 7 ottobre 2016 (cfr. doc. V) RI 1 ha allegato un

ulteriore certificato medico del 5 ottobre 2016 della Dr. med. __________:

" Certifico

di aver seguito durante la gravidanza la paziente a margine che ha poi

partorito alla Clinica __________ di __________ mediante taglio cesareo il 4

gennaio 2016, alle ore 13.24, assistita dalla Dr.ssa __________.

Ho rivisto la paziente per il controllo post-parto l’8 marzo 2016.

La paziente ha poi sviluppato una sindrome di stress post-traumatico per aver

vissuto il taglio cesareo e le condizioni in cui questo è avvenuto.

L’incapacità lavorativa conseguente non è quindi di origine

ginecologica.” (cfr. doc. B)

Le prove inoltrate dalla

ricorrente l’11 settembre 2016 con il ricorso, rispettivamente il 7 ottobre

2016.

con le osservazioni vanno prese in considerazione.

Attentamente esaminate le

carte processuali, il TCA ritiene che RI 1, nella prima parte del periodo

considerato dall’URC, non fosse nello stato di ricercare un’occupazione ritenuto

in particolare il trauma connesso al parto difficile del 4 gennaio 2016 (cfr.

certificati medici del Dr. med. __________ e della Dr. med. __________, doc. A2

e B), circostanza immediatamente dichiarata nella sua risposta alla richiesta

di giustificazione (cfr. doc. 35).

D’altra parte va pure

considerato che la ricorrente, allorché ha compilato il formulario “Analisi del

profilo della persona in cerca d’impiego e Piano d’azione” in data 16 giugno

2016.

presso l’URC, alla domanda riguardo il suo stato di salute, ha

espressamente specificato di non avere problemi di salute che limitano la sua

disponibilità al collocamento (cfr. doc. 17 e 18).

La disponibilità

lavorativa indicata dalla ricorrente è del 50% (cfr. doc. 20).

Nemmeno dal Verbale del

colloquio di consulenza del 20 giugno 2016 risulta un accenno ad un’incapacità

lavorativa da parte della ricorrente (cfr. doc. 23).

Ora, se il 16 giugno 2016

l’assicurata ha dichiarato di non avere disturbi di salute che limitano la sua

disponibilità lavorativa del 50%, secondo l’usuale principio della probabilità

preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF

9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo

2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1°

marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag.

360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195) occorre concludere che anche nell’arco

di tempo immediatamente precedente la medesima non era totalmente inabile al

lavoro.

Ne discende, tutto ben

considerato, che la ricorrente nel mese precedente l’iscrizione alla

disoccupazione avrebbe potuto e dovuto svolgere perlomeno qualche ricerca di

lavoro.

Pertanto l’assicurata, dal

15.

maggio al 14 giugno 2016, non avendo svolto nessuna ricerca di impiego, ha

violato l’obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge (cfr. consid. 2.2.).

La ricorrente deve,

quindi, essere sospesa dal diritto all’indennità di disoccupazione giusta

l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.

2.7

Per quanto concerne l’entità

della penalità, l’URC ha inflitto all’assicurata nove giorni di sospensione dal

diritto alle indennità di disoccupazione per mancate ricerche di un’occupazione

dall’11 aprile al 14 giugno 2016 (3 giorni per il mese di aprile 2016 + 4

giorni per il mese di maggio 2016 + 2 giorni per il mese di giugno 2016; cfr.

doc. 37).

Normalmente, in base alle

direttive in vigore, la sanzione inflitta dall’amministrazione in caso di mancate

ricerche di lavoro durante un mese antecedente la disoccupazione ammonta a un

minimo di quattro giorni di sospensione (cfr. consid. 2.4.).

Nel caso di specie, come

visto (cfr. consid. 2.7.), dall’11 aprile al 14 maggio 2016 la ricorrente non

era tenuta a cercare un’occupazione a causa del suo stato psicologico connesso

al parto difficile del 4 gennaio 2016.

Di conseguenza, a mente di

questa Corte, tutto ben considerato, la sospensione dal diritto all’indennità

di disoccupazione di nove giorni inflitta alla ricorrente dall’URC di __________

non rispetta il principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.3.) e deve

pertanto essere ridotta a 4 giorni.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

La decisione su opposizione del 25 agosto 2016 emessa dall’URC di __________

è riformata nel senso che RI 1 è sospesa dal diritto alle indennità di

disoccupazione per 4 giorni.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti