38.2016.58
Ricerche di lavoro non compiute durante il periodo antecedente l'iscrizione in disoccupazione dopo maternità. Sospensione ridotta a 4 giorni dal TCA
10 maggio 2017Italiano20 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto n.
Fatti
38.2016.58
KE/RS/sc
Lugano
10 maggio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Kathrin Erne, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’11 settembre 2016 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 25 agosto 2016 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, __________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 25 agosto 2016 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in
seguito: URC) ha confermato la decisione dell’8 luglio 2016 (cfr. doc. 38) con
cui aveva sospeso RI 1 per nove giorni dal diritto alle indennità di
disoccupazione a causa di mancate ricerche di lavoro nel periodo precedente
l’iscrizione in disoccupazione, ossia dall’11 aprile al 14 giugno 2016 (cfr.
doc. A1).
1.2. Contro la decisione su
opposizione del 25 agosto 2016 l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso
al TCA, indicando di non aver potuto compiere ricerche di lavoro da aprile a
giugno 2016 a causa della sua difficile gravidanza e del suo relativo stato di
“malessere e depressione”. Al riguardo ella ha allegato il certificato medico
del Dr. med. __________ (cfr. doc. A2), ribadendo inoltre che subito dopo il
congedo non era in grado di cercare lavoro, né di impegnarsi per lavorare (cfr.
doc. I).
1.3. L’URC, in risposta, ha
postulato la reiezione dell’impugnativa precisando che la ricorrente solo in
sede di ricorso ha prodotto un certificato medico a comprova della sua tesi
(cfr. doc. III).
1.4. In data 7 ottobre 2016 la
ricorrente ha inoltrato le sue osservazioni sottolineando un'altra volta che,
dopo il taglio cesareo (gennaio 2016) che è stato traumatico e pesante, il suo
stato psicologico non le permetteva di esercitare un’attività lucrativa (cfr.
doc. V). Oltre a ciò la ricorrente ha allegato un ulteriore certificato medico
della Dott. med. __________ (cfr. doc. B).
1.5. L’URC ha preso nota delle
osservazioni della ricorrente del 7 ottobre 2016 ma non ha aggiunto ulteriori considerazioni
(cfr. doc. VII).
1.6. Il doc. VII è stato trasmesso
per conoscenza alla ricorrente (cfr. doc. VIII).
Considerandi
2.1
Oggetto della vertenza è la
questione di sapere se l’URC ha a ragione o meno sospeso l’assicurata dal
diritto all’indennità di disoccupazione per mancate ricerche di lavoro nel
lasso di tempo dall’11 aprile al 14 giugno 2016 precedente l’iscrizione in
disoccupazione.
2.2
Tra gli obblighi
dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata
(secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato modificato dalla
quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della professione
precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto invariato in
occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio luogo di
domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove
documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del
29.
gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OADI:
" L'assicurato
deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di
domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI
prevede che:
" L’assicurato
deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo
al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo
successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido
motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in
considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI
stabilisce che:
" Il
servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
La LADI ha, dunque,
previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per
evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Tale principio non è stato
messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr.
Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la
disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).
L'obbligo di ridurre il
danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V
197.
consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p.
48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti
per trovare lavoro.
Se non adempie il suo
obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il
suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF
8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C
221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1°
gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione
OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V
228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte
sul Meno 1992, p. 193s.).
La giurisprudenza ha
stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che
non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede
l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno
2010).
Per costante giurisprudenza,
chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve attivarsi per cercare
un nuovo impiego.
In una sentenza C 138/05
del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato che l'obbligo di
cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige
anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge
stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono
discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi
sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione.
L'assicurato deve così, ad
esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal
momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova
occupazione (cfr. STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.1.; STF
8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_544/2014 del 26 novembre
2014.
consid. 4.2.; STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2.
pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1;
STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo
2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR
1998.
ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di
collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo
n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16ss.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a
OADI).
Inoltre gli assicurati con
un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare
da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del
rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre
1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo, op. cit., pag. 17).
2.3
Per stabilire se un
assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non
è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche
effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con
riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
Per quel che attiene
all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero
minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La giurisprudenza
cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale
regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno
comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la
STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).
L'Alta Corte, pur
confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio
2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante
ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la
prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al
mese (cfr. STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29
settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
In una sentenza
8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria
giurisprudenza e ha rilevato:
" (…)
3.2
Pour trancher le point de savoir si l'assuré
a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir
compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises
(ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence
considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe
suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février
2007.
consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à
une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches
de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et
bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05
du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"
Al riguardo cfr. pure STF
8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4., pubblicata in DTF 139 V 524;
STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.; STF 8C_192/2016 del 22
settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.
Sulle modalità con le
quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo
impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente
le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv.
2.
bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V
74).
La legge non prevede nessun
modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate
sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di
lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni
periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere
realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella
causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò
significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca
personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei
datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è
necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo
"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra
forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del
28.1.1987
nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre deve essere
indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto
per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P.,
pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà
servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1°
luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio
federale dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del
datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà
comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al
servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 pag. 95).
In una sentenza del 20
marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola
l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro
esclusivamente per telefono.
2.4
Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in
caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. cfr.
art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace
in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
5.
OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la
durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il
prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due
anni.
Nella già
citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha
ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des
circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être
mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses
démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas
suivies en dépit de leur pertinence".
Per
quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione
fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una
sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4
giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo
successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9
giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione
per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con
proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 5 OADI
(cfr. Prassi LADI/ID D72 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle sospensioni SdL
n. 464 del 23 dicembre 2011).
Queste direttive sono
conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti …”, pag. 43-44) e
le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente
confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato
il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile
2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA
C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01
del 6 agosto 2002).
2.5
Nella presente evenienza,
dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurata ha lavorato presso lo
__________ di __________ in qualità di apprendista impiegata di commercio con
maturità integrata dal 1° settembre 2013 al 30 giugno 2015 (cfr. doc. 5).
In data 4 gennaio 2016 ha
partorito la figlia __________ (cfr. doc. 10). Dopo il periodo di maternità, il
15.
giugno 2016 RI 1 si è iscritta in disoccupazione (cfr. doc. 4).
Al momento dell’annuncio
per il collocamento, l’URC ha constatato che l’assicurata, per quanto concerne
il periodo precedente l’annuncio in disoccupazione, e precisamente il lasso di
tempo dall’11 aprile al 14 giugno 2016, non ha svolto nessuna ricerca di lavoro
(cfr. doc. 18, 25 e 32).
Il consulente del
personale, il 16 giugno 2016, le ha quindi consegnato una “Richiesta di
giustificazione” con la quale l’ha invitata a motivare, entro il 27 giugno
2016, il fatto di non avere intrapreso nessuno sforzo, dal profilo
quantitativo, al fine di reperire una nuova occupazione dall’11 aprile al 14
giugno 2016, allegando l’eventuale documentazione a sostegno delle proprie
dichiarazioni.
Il consulente del
personale ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale
avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente
l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un
assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere
un’occupazione adeguata (cfr. doc. 33).
L’assicurata ha così
risposto:
" Il
4.01.2016
è nata nostra figlia __________, purtroppo per noi due il parto non è
stato uno dei più facile e felice. Ci sono state molte complicazioni tachicardia
da parte mia e sofferenza fetale da parte della mia piccola. Alla fine per
vivere mi hanno fatto un cesareo d’urgenza.
Per me totalmente traumatico. Solo ora dopo circa 5 mesi posso
dire che mi sto riprendendo fisicamente e psicologicamente. Non avevo testa per
cercare lavoro, ne ero lucida per occuparmi al 100% di nostra figlia.” (cfr.
doc. 35)
Dal profilo procedurale
l’URC ha, in ogni caso, ossequiato il diritto di essere sentito dell’insorgente
garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42 (al riguardo cfr. DTF
136.
V 115-116; DTF 136 V 124).
L’amministrazione, con
decisione formale dell’8 luglio 2016, indicando che le motivazioni presentate
in risposta alla Richiesta di giustificazione non potevano essere accettate in
quanto non documentate, ha sospeso la ricorrente dal diritto alle indennità di
disoccupazione per nove giorni (cfr. doc. 38, consid. 1.1.).
Nella decisione su
opposizione del 25 agosto 2016, l’URC ha osservato che l’incapacità lavorativa precedente
l’iscrizione non è stata annunciata tempestivamente, in primis durante il primo
colloquio, in seguito alla richiesta di giustificazione dove non ha supportato
la sua tesi con dei certificati validi. Neanche nella procedura di opposizione
l’assicurata ha portato alcuna documentazione a sostegno delle sue affermazioni
(cfr. doc. A1).
2.6
In concreto l’URC ha sanzionato
la ricorrente per le mancate ricerche di lavoro che l’assicurata avrebbe dovuto
intraprendere dall’11 aprile al 14 giugno 2016 (cfr. consid. 2.5.).
In effetti dalle carte
processuali emerge che l’insorgente non ha svolto nessuna ricerca durante tale
periodo (cfr. doc. 25, 32 e 37).
Secondo il TCA, l’URC ha correttamente
verificato le ricerche dell’assicurata, che ha partorito il 4 gennaio 2016,
dall’11 aprile 2016, poiché il periodo da prendere in considerazione per
l’esame delle ricerche di lavoro nel caso di assicurate che si iscrivono alla
disoccupazione subito dopo il congedo di maternità di 14 settimane parte dalla
15a settimana dopo il parto (cfr. Prassi LADI ID emesse dalla SECO, pto. B 314
valido da ottobre 2014 e pto. C 184 valdio da gennaio 2016; B. Rubin, La
suspension du droit à l’indemnité de chômage, in DTA 2017 pag. 7).
L’assicurata ha motivato
il fatto di non avere compiuto nessuna ricerca di lavoro dall’11 aprile al 14
giugno 2016, asserendo che in quel periodo le sue condizioni (”difficile
gravidanza e relativo stato di malessere, depressione”) non le permettevano di
lavorare (cfr. doc. I).
A comprova della sua
affermazione, la ricorrente ha allegato al ricorso dell’11 settembre 2016 il
certificato medico del 7 settembre 2016 con il quale il Dr. med. __________
certifica che la signora __________, causa gravidanza complicata, non ha potuto
effettuare la ricerca di posti di lavoro dall’11 aprile al 15 giugno 2016 (cfr.
doc. A2).
Oltre a ciò, unitamente
alle osservazioni inoltrate il 7 ottobre 2016 (cfr. doc. V) RI 1 ha allegato un
ulteriore certificato medico del 5 ottobre 2016 della Dr. med. __________:
" Certifico
di aver seguito durante la gravidanza la paziente a margine che ha poi
partorito alla Clinica __________ di __________ mediante taglio cesareo il 4
gennaio 2016, alle ore 13.24, assistita dalla Dr.ssa __________.
Ho rivisto la paziente per il controllo post-parto l’8 marzo 2016.
La paziente ha poi sviluppato una sindrome di stress post-traumatico per aver
vissuto il taglio cesareo e le condizioni in cui questo è avvenuto.
L’incapacità lavorativa conseguente non è quindi di origine
ginecologica.” (cfr. doc. B)
Le prove inoltrate dalla
ricorrente l’11 settembre 2016 con il ricorso, rispettivamente il 7 ottobre
2016.
con le osservazioni vanno prese in considerazione.
Attentamente esaminate le
carte processuali, il TCA ritiene che RI 1, nella prima parte del periodo
considerato dall’URC, non fosse nello stato di ricercare un’occupazione ritenuto
in particolare il trauma connesso al parto difficile del 4 gennaio 2016 (cfr.
certificati medici del Dr. med. __________ e della Dr. med. __________, doc. A2
e B), circostanza immediatamente dichiarata nella sua risposta alla richiesta
di giustificazione (cfr. doc. 35).
D’altra parte va pure
considerato che la ricorrente, allorché ha compilato il formulario “Analisi del
profilo della persona in cerca d’impiego e Piano d’azione” in data 16 giugno
2016.
presso l’URC, alla domanda riguardo il suo stato di salute, ha
espressamente specificato di non avere problemi di salute che limitano la sua
disponibilità al collocamento (cfr. doc. 17 e 18).
La disponibilità
lavorativa indicata dalla ricorrente è del 50% (cfr. doc. 20).
Nemmeno dal Verbale del
colloquio di consulenza del 20 giugno 2016 risulta un accenno ad un’incapacità
lavorativa da parte della ricorrente (cfr. doc. 23).
Ora, se il 16 giugno 2016
l’assicurata ha dichiarato di non avere disturbi di salute che limitano la sua
disponibilità lavorativa del 50%, secondo l’usuale principio della probabilità
preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF
9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo
2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1°
marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag.
360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195) occorre concludere che anche nell’arco
di tempo immediatamente precedente la medesima non era totalmente inabile al
lavoro.
Ne discende, tutto ben
considerato, che la ricorrente nel mese precedente l’iscrizione alla
disoccupazione avrebbe potuto e dovuto svolgere perlomeno qualche ricerca di
lavoro.
Pertanto l’assicurata, dal
15.
maggio al 14 giugno 2016, non avendo svolto nessuna ricerca di impiego, ha
violato l’obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge (cfr. consid. 2.2.).
La ricorrente deve,
quindi, essere sospesa dal diritto all’indennità di disoccupazione giusta
l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.
2.7
Per quanto concerne l’entità
della penalità, l’URC ha inflitto all’assicurata nove giorni di sospensione dal
diritto alle indennità di disoccupazione per mancate ricerche di un’occupazione
dall’11 aprile al 14 giugno 2016 (3 giorni per il mese di aprile 2016 + 4
giorni per il mese di maggio 2016 + 2 giorni per il mese di giugno 2016; cfr.
doc. 37).
Normalmente, in base alle
direttive in vigore, la sanzione inflitta dall’amministrazione in caso di mancate
ricerche di lavoro durante un mese antecedente la disoccupazione ammonta a un
minimo di quattro giorni di sospensione (cfr. consid. 2.4.).
Nel caso di specie, come
visto (cfr. consid. 2.7.), dall’11 aprile al 14 maggio 2016 la ricorrente non
era tenuta a cercare un’occupazione a causa del suo stato psicologico connesso
al parto difficile del 4 gennaio 2016.
Di conseguenza, a mente di
questa Corte, tutto ben considerato, la sospensione dal diritto all’indennità
di disoccupazione di nove giorni inflitta alla ricorrente dall’URC di __________
non rispetta il principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.3.) e deve
pertanto essere ridotta a 4 giorni.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
La decisione su opposizione del 25 agosto 2016 emessa dall’URC di __________
è riformata nel senso che RI 1 è sospesa dal diritto alle indennità di
disoccupazione per 4 giorni.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti