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Decisione

38.2016.60

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 giugno 2017Italiano52 min

Source ti.ch

Fatti

i salari in contanti. (…) Fatti tali controlli i contratti la cassa ritiene

verosimile la contabilità __________ cosicché con questi dati calcola un

guadagno assicurato di fr. 2'522.-- per ultimi 12 mesi per il sottoscritto.

Come dicevo più sopra la differenza di interpretazione per il calcolo del

guadagno assicurato tra Cassa CO 1 ed il sottoscritto sta negli stipendi

arretrati.

·

Rischio aziendale

Vero è che ho ammesso di contenere gli stipendi per difficoltà

finanziare, ma ho anche sempre pensato di poter recuperare questi arretrati di

paga, e in parte nel corso del 2015 ci sono riuscito, non più comprando vino ed

altri articoli ma consumando una cospicua parte dei nostri stock la __________

ha venduto stock di merce ricavando liquidi per rimborsare tra l’altro buona

parte dei salari non versati. Ancora nel dettaglio:

Il calcolo effettuato dalla cassa CO 1, a pag. 6 della decisione

su opposizione per ottenere il salario mensile per 2015 del sottoscritto, è

sbagliato:

a) per

cominciare la cassa prende il saldo finale al 31.12.2015 del conto stipendi da

versare, lo suddivide tra RI 1 e __________ ed il totale è del 105% del saldo a

fine 2015 (67.5% + 37.5% = 105%)

b) poi al

salario versato secondo dichiarazioni AVS-AD e la nostra contabilità per i 10

mesi del 2015 (e cioè fr. 50'000.--) la cassa sottrae il saldo totale del conto

stipendi da versare (il famoso 105% suddiviso fra RI 1 e __________). Questo

importo però, come abbiamo già detto si è formato negli anni a riguarda il

periodo 2011/2015. Vale a dire che la CO 1 ha sottratto importi di stipendi che

riguardavano gli anni 2011-2012 e 13 che non contano per il calcolo del salario

determinante del periodo 2014/2015.

Se applico questo calcolo con logica e con esattezza per il 2015

devo sottrarre e/o aggiungere la differenza tra il saldo al 1.11.2015 e il

saldo al 1.1.2015 (eventualmente all’1.1.2014) cioè il movimento relativo al

periodo sui 24 mesi in oggetto.

La quota che mi concerne sarebbe quindi il 66.6% di fr. 8'000.--

(50'464 - 42'464) fr. 5'328.-- o addirittura 66.6% di fr. 16'600 (59'064 -

42'464) fr. 11'055.60 da aggiungere ai 50'000.-- dichiarati per 10 mesi.

La cassa della __________ disporrebbe di altre migliaia di fr. per

saldare ulteriori salari arretrati ma restiamo in attesa della liquidazione

della Sagl stessa.

Quindi deduco che i salari Grotto __________ del periodo in

oggetto, alla fine sono stati versati integralmente. Anzi in questo periodo,

determinante per il calcolo delle indennità di disoccupazione la Sagl ha, sotto

forma di pagamento di stipendi arretrati ai fratelli __________ rimborsato fr.

8'000.-- / 16'600.-- in più di quanto dichiarato alle assicurazioni sociale

nello stesso lasso di tempo. (…)” (cfr. doc. I)

1.3. Con scritto del 16 settembre

2016 RI 1 ha trasmesso al TCA la decisione su opposizione del 18 luglio 2016

come richiestogli con lettera del 12 settembre 2016 (cfr. doc. III).

1.4. In risposta, la Cassa ha

postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

1.5. Il doc. V è stato trasmesso

al ricorrente con la possibilità di presentare eventuali altri mezzi di prova

(cfr. doc. VI). Egli è rimasto silente.

in

diritto

2.1. Oggetto del contendere è

innanzitutto la questione di sapere se l’assicurato abbia o meno diritto

all’indennità di disoccupazione per il lasso di tempo 2 novembre 2015 - 8

gennaio 2016.

Fondamentale presupposto

per il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione è, tra

l’altro, che l’assicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente (cfr. art.

8 cpv. 1 lett. a) che rinviano all' art. 10 LADI).

L’art. 31 cpv. 3 LADI

prevede che non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto:

a.

i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di

lavoro non è sufficientemente controllabile;

b.

il coniuge del datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo;

c.

le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo

decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare

risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi

occupati nell’azienda.

I disposti afferenti

all’indennità di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non contemplano una norma

corrispondente.

Ciò non comporta,

tuttavia, in caso di disoccupazione, il riconoscimento automatico del diritto

alle relative indennità al coniuge del datore di lavoro, alle persone che hanno

una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e ai loro coniugi.

Con decisione pubblicata

in DTF 123 V 234 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha infatti

esteso l’applicabilità dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI all’assegnazione

dell’indennità di disoccupazione (cfr. STF C 292/05 del 16 febbraio 2007

consid. 3) e ha stabilito, in particolare, che il lavoratore in posizione

professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto

all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società

anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della

ditta.

Lo scopo della

giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non è unicamente quello di

sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il rischio

di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in

favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a

quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr. STF

8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 4.3.; STF C 292/05 del 16 febbraio 2007

consid. 3; DLA 2003 N. 22 pag. 240).

Nelle sentenze pubblicate

in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130, e in

SVR 1997 ALV Nr. 101, il TFA ha stabilito che un dipendente membro del

consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art. 716a-716b

del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai sensi

dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.

Per un membro del

consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è escluso senza che

sia necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui

esercitate all'interno della società (cfr. STF 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016;

STF 8C_172/2013 del 23 gennaio 2014; STF 8C_279/2010 dell’8 giugno 2010; STFA C

160/05 del 24 gennaio 2006; STFA C 102/04 del 15 giugno 2005).

Lo scopo della

giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non è unicamente quello di

sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il rischio

di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in

favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a

quella di un datore di lavoro o in favore di loro coniugi (cfr. STF 8C_163/2016

del 17 ottobre 2016; STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 4.3.; STF C

292/05 del 16 febbraio 2007 consid. 3; DLA 2003 N. 22 pag. 240).

Sempre secondo la

giurisprudenza federale, la posizione di socio gerente di una Sagl (cfr. art.

809-818 CO) è equiparabile a quella di un membro del consiglio di

amministrazione di una SA (cfr. STF 8C_776/2011 del 14 novembre 2012; STF

8C_729/2014 del 18 novembre 2014; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STFA C 37/02

del 22 novembre 2002 e STFA C 71/01 del 30 agosto 2001; STF 8C:84/2008 del 3

marzo 2009, pubblicata in DLA 2009 N. 9 pag. 177; STCA 38.2013.51 del 23

gennaio 2014; in un altro contesto cfr. pure la STF 9C_424/2016 del 26 gennaio

2017).

In una sentenza

8C_191/2014 del 4 giugno 2014 la nostra Massima Istanza ha stabilito, nel caso

di una piccola impresa Sagl creata principalmente per continuare a impiegare

l’assicurato in progetti di un’altra società, che può non essere sufficiente

cancellarsi dal registro di commercio come socio o dirigente della Sagl per

eludere quanto espresso nell’articolo 31 cpv. 3 lett. c LADI. L’assicurato in

quella fattispecie non aveva diritto alle indennità per lavoro ridotto poiché,

malgrado non rivestisse più una posizione ufficiale in seno alla Sagl, era

rimasto partecipe in modo determinante alle decisioni della Sagl nel senso di

una persona esercitante un’attività analoga a quella di un datore di lavoro.

Il TF, con giudizio

8C_401/2015 del 5 aprile 2016, pubblicato in DLA 2016 N. 5 pag. 132, ha

stabilito che a ragione era stata chiesta la restituzione d’indennità di

disoccupazione percepite, in quanto il ricorrente, anche se non era più

iscritto a RC quale socio e gerente della Sagl sua ex datrice di lavoro,

continuava a disporre di un potere decisionale che escludeva il diritto a

prestazioni LADI.

L’Alta Corte ha, in

particolare, osservato che lo stretto legame di parentela tra l’interessato e

la madre a cui aveva ceduto la sua parte sociale ed era diventata l’unica socia

gerente costituiva un serio indizio che consentiva di ritenere che l’insorgente

occupava, per il tramite della madre, una posizione di fatto analoga a quella

di un datore di lavoro.

In una sentenza

8C_230/2016 del 25 agosto 2016 la nostra Massima Istanza ha confermato un

giudizio di questa Corte con cui è stato negato il diritto a indennità di

disoccupazione a un’assicurata che, benché non fosse più iscritta a RC avendo

ritrasferito quote e gestione nelle mani del padre che avrebbe contribuito

finanziariamente alla costituzione dell’azienda, aveva mantenuto in seno alla

Sagl un ruolo dirigenziale e ne era la persona di riferimento.

Al proposito B. Rubin, in

“Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess 2014 pag. 99,

ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" Dans une Sàrl, les associés qui n’occupent pas la fonction de gérant

ne sont pas d’emblée exclus du droit.

Une examen de leur pouvoir effectif d’influencer

les décision de l’entreprise est nécessaire (arrêt du 19 décembre 2006 [C 267/05] consid. 4).

26 Pour les

personnes licenciées qui ne font pas formellement partie d’un organe dirigeant

mais qui disposent encore d’une part sociale, leur droit ne pourra être exclu

que si leur part est importante (en principe d’au mois 30%) ou si la

possibilité d’influencer les décisions est considérable pour d’autres motifs,

par exemple en raison de liens de parenté avec d’autres personnes jouissant

d’un pouvoir décisionnel important (arrêts du 13 février 2009

[8C_1044/2008] ; 10 avril 2006 [C 61/05] ; 27 janvier 2005 [C

45/04] ; 14 mars 2003 [C 120/02].”

In

una sentenza 38.2016.65 del 6 marzo 2017 il TCA ha escluso il diritto

all’indennità per insolvenza nel caso di un assicurato che deteneva un terzo

del capitale sociale di una Sagl, costituita da una società anonima, la quale

aveva sottoscritto con il ricorrente e altri due soci a tale scopo un mandato

fiduciario.

In

quell’occasione il TCA si è così espresso:

" (…)

Da questo documento risulta con evidenza, come sostenuto a ragione

dall’amministrazione (cfr. doc. 62-63), che X. _________, attraverso la Z. _________,

era di fatto compartecipe finanziario in ragione di un terzo della B. _________

(cfr. doc. 45 – 47; le affermazioni del rappresentante del ricorrente nello

scritto del 1° settembre 2014 inviato al datore di lavoro nel quale evidenzia

“come grazie al fondamentale apporto – finanziario lavorativo – del mio

mandante la B. _________ ha potuto essere costituita e da dicembre 2013 a

maggio 2014, su 38 fatture solo 2 non sono state frutto della sua

intermediazione. Il tutto senza sinora essere stato retribuito come da

contratto di lavoro 20 dicembre 2013.”, doc. 43 e le precisazioni dello stesso

assicurato del 1° luglio 2016, “Di fatto come socio ho contribuito unicamente a

versare 1/3 del capitale sociale (andato perso, visto che le quote sono

detenute dalla Z. _________), e ad apporre il mio avvallo presso la banca dove

abbiamo aperto il conto.”, doc. 52).

Già solo per questa importante partecipazione finanziaria

superiore al 30% (cfr. Rubin op.cit al consid. 2.4 in fine), che oltretutto non

risulta esplicitamente, X. _________, anche se non era formalmente iscritto

come socio gerente, non ha diritto all’indennità per insolvenza. (…)”

A proposito della

partecipazione finanziaria importante come motivo per escludere il diritto alle

prestazioni vedi pure: STF 8C_1044/2008 del 13 febbraio 2009; STCA 38.2016.12

del 5 settembre 2016; STCA 38.2012.27 del 24 settembre 2012; STCA 38.2008.3 del

12 marzo 2008.

2.2. La situazione è differente

quando il salariato, trovandosi in una posizione assimilabile a quella di un

datore di lavoro, lascia definitivamente l'impresa a causa della sua chiusura;

in questo caso non è ravvisabile un comportamento volto ad eludere la legge. Lo

stesso vale nel caso in cui l'impresa continua ad esistere ma il salariato, a

seguito della rottura del contratto di lavoro, interrompe definitivamente tutti

i legami con la società. In entrambi i casi, l'assicurato può, in principio,

pretendere l'indennità di disoccupazione (cfr. STFA C 87/02 del 7 giugno 2004;

STFA C 275/04 del 10 novembre 2005 consid. 3.2).

Questo principio è stato

riconfermato nella STF 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016, nella quale il

Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

Ce droit peut toutefois être reconnu lorsque le

dirigeant démontre qu'il a coupé tous les liens qu'il entretenait avec

l'entreprise (en raison de la fermeture de celle-ci ou en cas de démission de

la fonction dirigeante) ou, s'agissant du conjoint licencié, lorsque celui-ci a

travaillé dans une autre entreprise que celle dans laquelle son mari ou sa femme

occupe une position assimilable à un employeur. Bien que cette jurisprudence

puisse paraître très sévère, il y a lieu de garder à l'esprit que

l'assurance-chômage n'a pas pour vocation à indemniser la perte ou les

fluctuations de gain liées à une activité indépendante mais uniquement la perte

de travail, déterminable et contrôlable, du travailleur ayant un simple statut

de salarié qui, à la différence de celui occupant une position décisionnelle,

n'a pas le pouvoir d'influencer la perte de travail qu'il subit et pour

laquelle il demande l'indemnité de chômage (sur l'ensemble de cette

problématique, voir BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage,

2014, ad art. 10 n° 18 ss; également du même auteur, Droit à l'indemnité de

chômage des personnes occupant une position assimilable à celle d'un employeur,

in DTA 2013 n° 1, p. 1-12). (…)"

Il rischio d’abuso non

esiste dunque più quando l’assicurato in questione dimostra di avere rotto ogni

legame con la ditta.

Con giudizio 8C_511/2014

del 19 agosto 2015 la nostra Massima Istanza ha precisato che

" (…)

5.1. La jurisprudence, selon laquelle le salarié

se trouvant dans une position assimilable à celle de l’employeur peut en

principe prétendre des indemnités de chômage lorsqu’il quitte définitivement

l’entreprise en raison de la fermeture de celle-ci ou lorsqu’il rompt

détinitivement tout lien avec la société, est stricte. Elle exclut de

considérer qu’un assuré a défintivement quitté son ancienne entreprise en

raison de la fermeture de celle-ci tant qu’elle n’est pas entrée en liquidation

(cfr. DTA 2001 p. 218, C 355/00, consid. 3; STF 8C_172/2013 del 23 gennaio 2014

consid. 3.2;8C_492/2008 del 21 gennaio 2009 consid. 3.2), voire, selon les

circonstances, pendant la durée de la procédure de liquidaiton de la societé,

il y a lieu de mentionner le cas de l’assuré qui est titulaire d’une large part

du capital social et dont le conjoint est inscrit au registre du commerce (SVR

2007 ALV nr. 21 p. 69, C 180/06, consid. 3.4; DTA 2002 nr. 28 p. 183, C 373/00

consid. 3c) et celui du conjoint d’une associée-gérante d’une Sàrl qui a cessé

d’exploiter l’entreprise mais qui n’est pas inscrite “en liquidation” au

registre du commerce (STF 8C_492/2008 del 21 gennaio 2009 consid. 3). En

revanche, en cas de suspension de la faillite faute d’actifs, il ne reste la

plupart du temps plus rien à liquider, partant, il n’y a aucun risque d’abus.

C’est pourquoi le fait d’avoir occupé durablement une position assimilable à

celle d’un employeur ne constitue pas un motif valable pour dénier à l’assuré

concerné le droit à l’indemnité de chômage (DTA 2007 nr. 6 p. 115, C 267/04,

consid. 4.3.).”

Cfr. pure al riguardo la

sentenza 8C_481/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 4.2.

Secondo la giurisprudenza

federale, in effetti, al membro del consiglio di amministrazione e al socio

gerente cui è affidata la liquidazione della SA e/o della Sagl non va

riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione, ritenuta la loro

posizione analoga a quella di un datore di lavoro, fino al momento in cui la

società viene cancellata dal Registro di commercio (cfr. STF 8C_481/2010 del 15

febbraio 2011 consid. 4.2.; STFA C 298/05 del 13 aprile 2006; C 295/03 del 10

febbraio 2005; C 83/03 del 14 luglio 2003).

In una sentenza C 324/05

del 2 giugno 2006 l’Alta Corte ha altresì confermato il giudizio del Tribunale

delle assicurazioni sociali di Basilea Città con cui era stata annullata la

decisione della Cassa di negare a un assicurato il diritto alle prestazioni, in

quanto, visto che al momento dell’iscrizione in disoccupazione - coincidente

con l’apertura del fallimento della società - egli ne era ancora il presidente

del CdA con firma collettiva a due, la sua posizione era stata ritenuta analoga

a quella di un datore di lavoro.

Il TFA ha, in particolare,

sottolineato che con l’apertura del fallimento il potere degli organi della

società viene limitato.

Di conseguenza il caso

dell’assicurato, che non era liquidatore della società, non presentava più

alcun rischio di abuso. L’assicurato, inoltre, appena saputo, mediante la

decisione formale della Cassa, del rifiuto delle indennità, aveva richiesto la

cancellazione della propria iscrizione a RC.

In una sentenza C 210/03

del 16 giugno 2004, il Tribunale federale ha negato la rottura definitiva di

tutti i legami con la società nel caso di un ricorrente che aveva perso alla

fine di settembre 2001 la sua occupazione presso la Sagl, ma che è rimasto

iscritto nel Registro di commercio in qualità di socio e gerente con diritto di

firma individuale nella suddetta società.

Il TCA, con giudizio 38.2006.29 del 1° febbraio

2007, ha accolto un ricorso di un assicurato, socio e gerente di una Sagl

costituita per gestire un esercizio pubblico, che aveva chiesto il

riconoscimento del diritto alle indennità, sostenendo che dal 9 dicembre 2005

la fattispecie non presentava più un rischio di abuso. Gli atti sono stati

rinviati alla Cassa affinché, se dati gli ulteriori presupposti, versasse

all’assicurato le indennità di disoccupazione richieste.

In

tale evenienza, questa Corte ha costatato quanto segue:

" (…)

Il TCA rileva innanzitutto che la __________, il cui

scopo sociale, come visto, è la gestione di un esercizio pubblico, è stata

costituita nel mese di giugno 2003, ovvero poco prima dell’inizio della gestione

del __________ di __________ da far risalire al mese di agosto-settembre 2003

(cfr. doc. 4, 8).

Inoltre

il contratto di impiego dell’assicurato, quale gerente del __________, è stato

sottoscritto il 3 luglio 2003, data che coincide con quella dell’iscrizione a

RC della __________ (cfr. doc. 4; estratto RC).

Anche

la sede della società, nel 2003 e fino al luglio 2006, era in __________ a

__________, dove è sito il __________ menzionato.

Pertanto,

allorché i dipendenti dell’esercizio pubblico sono stati licenziati con effetto

dalla fine di settembre 2005 a causa di problemi economici e il locale è stato

chiuso il 26 agosto 2005 (cfr. doc. 1, 3, 8, 14), lo scopo sociale della

__________ non poteva più essere perseguito. La società non aveva conseguentemente

l’opportunità di svolgere una propria attività.

Questa conclusione appare tanto più fondata se si

considera che da un accertamento esperito da questa Corte pendente causa è

emerso che il contratto di locazione tra i proprietari dello stabile dove è

sito il __________ di __________, signori __________ e __________, e il

ricorrente - concluso il 3 luglio 2003 con la clausola che era autorizzata la

sublocazione alla __________ - è stato sciolto con effetto dal 23 settembre

2005, quando ha avuto luogo la riconsegna ai proprietari dei locali del

ristorante.

La __________, pertanto, a decorrere dal 23

settembre 2005, nemmeno disponeva più dei locali dove eventualmente gestire un

esercizio pubblico. (…)

L’assicurato, del resto, il 15 dicembre 2005, rispondendo

a dei quesiti postigli dalla Cassa il 12 dicembre 2005 prima dell’emanazione

della decisione formale del 22 dicembre 2005, ha indicato:

" l’__________

si occupava del __________ di __________. Il 26 agosto 2005 il ristorante ha

cessato la sua attività, è stato chiuso e i contratti con il personale sono

stati disdetti. La mia attività di gerente della società e del __________ è

cessata con disdetta con effetto dal 30 settembre 2005 (copia in suo possesso).

L’autorizzazione a gestire l’esercizio è stata revocata dall’ufficio permessi

alla stessa data. L’__________ attualmente è inattiva e sarà messa in

liquidazione quanto prima." (Doc. 8)

La società è stata effettivamente posta in

scioglimento dal 4 luglio 2006 (cfr. estratto RC).

In simili condizioni, è evidente che l’assicurato

non avrebbe più potuto essere riassunto quale gerente dell’esercizio pubblico

di __________ dopo che il locale, non solo è stato chiuso, ma è stato pure

riconsegnato ai proprietari dell’immobile che l’hanno dato in gestione a terzi

già dal gennaio 2006.

Va altresì evidenziato che la società era in

condizioni finanziarie tali (perdita da bilancio 2005 fr. 48'253.81; attivi

liquidi fr. 11'233.55; cfr. doc. A3) da non permetterle neppure di considerare

l’eventuale presa in gestione di un altro esercizio pubblico.”

In

una sentenza 38.2015.28 del 7 luglio 2016 questo Tribunale, nel caso di

un’assicurata che aveva lavorato come direttrice e contabile presso l’albergo

di proprietà di suo marito fino al 31 dicembre 2014, ha stabilito che anche se

la ditta era stata radiata solo il 9 aprile 2015 all’assicurata doveva essere

riconosciuta il diritto alle indennità a partire dal 1° febbraio 2014 poiché

l’Albergo non era più operativo essendo stato demolito e venduto nel gennaio 2014.

2.3. Nell’evenienza concreta,

dalla documentazione agli atti emerge che RI 1, nato il __________ 1951, il 12

giugno 2001 (data FUSC __________2001) è stato iscritto a Registro di commercio

quale socio e gerente con una quota di fr. 19'000.-- su un capitale di fr.

20'000.-- e diritto di firma individuale della __________. La quota rimanente

di fr. 1'000.-- è stata in possesso dalla __________, __________, senza diritto

di firma, nella quale dal 1996 al 2004 __________, fratello del ricorrente, è

stato iscritto quale socio e gerente con firma individuale (cfr. estratto RC).

Sempre il 12 giugno 2001 è stato concesso a __________, fratello del

ricorrente, una procura individuale per conto della __________.

L’iscrizione della società

a RC ha avuto luogo al 12 giugno 2001 (data FUSC __________2001; cfr. estratto

RC reperibile in internet sul sito www.zefix.ch).

Scopo sociale della __________

era “l’acquisto, la vendita e la gestione di ristoranti e bar, nonché il

commercio e l’intermediazione di prodotto alimentari di ogni genere.”

Come si evince poi dal

formulario “Attestato del datore di lavoro”, compilato da __________ il 1°

novembre 2015, RI 1 è stato alle dipendenze della __________ in qualità di oste

e gerente del grotto __________ dal 2004 fino al 2015. La disdetta del rapporto

di lavoro gli è stata notificata per iscritto il 28 agosto 2015 con decorrenza

dal 31 ottobre 2015 per motivo di cessazione d’attività. Il suo ultimo salario

mensile ammontava a fr. 5'000.-- (cfr. doc. 4).

Con lettera del 31 ottobre

2015 RI 1 ha pure inoltrato alla __________ le sue dimissioni irrevocabili come

“gestore titolare dalla __________” (cfr. doc. 6). Poi, con lettera del

30 novembre 2015, il ricorrente ha chiesto la cancellazione quale gerente della

società __________ all’Ufficio del RC, poiché l’assemblea dei soci non aveva

provveduto alla sua sostituzione (cfr. doc. 7).

In data 5 novembre 2015

l’assicurato si è annunciato all’Ufficio regionale di collocamento (in seguito:

URC) di __________ rivendicando il diritto alle indennità di disoccupazione dal

1° novembre 2015 e alla ricerca di un’occupazione a tempo pieno (cfr. doc. 2).

Il 20 gennaio 2016 (data

FUSC 25.01.2016) l’iscrizione del ricorrente a RC è stata modificata, nel senso

che lo stesso, a partire da quel momento, era socio senza diritto di firma. Di

conseguenza la società era rimasta priva di gerenza. Poi l’8 febbraio 2016

(data FUSC 11.02.2016) RI 1 è stato radiato dall’estratto RC e __________ è

diventata socia con la quota di fr. 19'000.--. Con decreto della Pretura del

Distretto di __________ del 5 settembre 2016, è stato dichiarato lo

scioglimento della società e ordinata la liquidazione in via di fallimento

(art. 731b cpv. 1 cfr. 3 CO). In seguito la procedura di fallimento è stata

sospesa per mancanza di attivo con decreto della Pretura del Distretto di __________

del 27 ottobre 2016 e infine il 17 maggio 2017 (data FUSC 22.05.2017) la

ragione sociale è stata radiata d’ufficio in applicazione delle disposizioni

dell’art. 159 cpv. 5 lett. c ORC (cfr. estratto RC reperibile in internet, www.zefix.ch).

2.4. Questa Corte, chiamata ora a

pronunciarsi, condivide la soluzione alla quale è giunta la Cassa che ha negato

all’assicurato il diritto alle indennità di disoccupazione dal 2 novembre 2015

all’8 gennaio 2016 a causa della sua posizione analoga a quella di un datore di

lavoro.

Preliminarmente il TCA

osserva che il ricorrente non contesta di avere avuto una posizione analoga a

un datore di lavoro all’interno della __________ essendo stato socio e gerente

della stessa fino al 20 gennaio 2016. L’insorgente sostiene unicamente di aver

abbandonato definitivamente la __________ allorché è stato disdetto il suo

contratto di lavoro con effetto dal 31 ottobre 2015. Inoltre osserva che nei mesi

di novembre e dicembre 2015 “non c’era più nessun’attività lucrativa, non

c’era più né lavoro, né guadagno” (cfr. doc. I).

Il TCA rileva che la __________,

il cui scopo sociale, come visto, è la gestione di esercizi pubblici, è stata

costituita nel mese di giugno 2001. Nella stessa data è stato iscritto anche il

ricorrente in qualità di socio e gerente della stessa. Egli è rimasto socio

Considerandi

fino all’8 febbraio 2016, data in cui è stato radiato dal RC. Dagli scritti

dell’assicurato e dall’attestato del datore di lavoro (cfr. doc. A1, A2 e 4)

emerge che il grotto __________ è stato chiuso il 31 ottobre 2015 a causa di

cessazione dell’esercizio pubblico. Il contratto di locazione tra i proprietari

dello stabile dove era sito il grotto __________ e la __________ è stato

disdetto con effetto dal 31 dicembre 2015. I conduttori hanno però ottenuto una

proroga di tre anni del contratto di locazione. Solo l’8 gennaio 2016 il grotto

è stato riconsegnato ai proprietari (cfr. doc. 9).

In casu il rischio di

abuso e meglio il rischio che venisse elusa la regolamentazione in materia di

indennità per lavoro ridotto, in particolare l’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, che

contempla la preclusione di tali prestazioni, tra l’altro, alle persone che, come

soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo

dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni

del datore di lavoro, come anche ai loro coniugi occupati nell'azienda, può

essere escluso definitivamente solo con la riconsegna ai proprietari

dell’immobile grotto __________ a __________, quando la __________ nemmeno

disponeva più dei locali dove gestire l’esercizio pubblico (cfr. consid. 2.4. e

2.5

).

In simili condizioni, infatti

è evidente che l’assicurato non avrebbe più potuto essere riassunto quale gerente

del grotto __________ dopo che il locale è stato riconsegnato ai proprietari

dell’immobile.

Va altresì evidenziato che la società era in condizioni

finanziarie tali (perdita da bilancio 2015 fr. 26'611.15; attivi liquidi fr.

7'312.35; cfr. doc. A29) da non permetterle neppure di considerare l’eventuale

presa in gestione di un altro esercizio pubblico.

La dimissione dalla carica

di gerente della __________, chiesta al RC con lettera del 31 ottobre 2015, non

è invece sufficiente per fare cessare la posizione analoga ad un datore di

lavoro. Il ricorrente è infatti rimasto socio semplice della __________ e in

tale qualità egli poteva comunque svolgere un ruolo attivo e decisionale in

seno alla __________ (cfr. consid. 2.2.).

Per dei casi analoghi

giudicati da questo Tribunale, cfr. STCA 38.2006.29 del 1° febbraio 2007 citate

al consid. 2.4., STCA 38.2006.22 del 24 luglio 2006, STCA 38.2004.75 del 24

gennaio 2005.

La decisione su

opposizione impugnata per quel che riguarda l’inizio del diritto alle indennità

di disoccupazione, deve così essere confermata.

2.5

Il TCA è inoltre chiamato a

stabilire se l’entità del guadagno assicurato è stato correttamente fissato

oppure no.

Secondo l’art. 23 cpv. 1

LADI è considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della

legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel

corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali

periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro.

L’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a quello

dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il guadagno non è

considerato assicurato se non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale

stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.

In virtù e nell’ambito

della delega legislativa, in particolare per quanto attiene al periodo di

calcolo per il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha stabilito che il

guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi sei mesi

di contribuzione (art. 11) che precedono il termine quadro per la riscossione

della prestazione (art. 37 cpv. 1 OADI).

Il guadagno assicurato è

calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici mesi di contribuzione

che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione se tale

salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso 1 (cfr. art. 37

cpv. 2 OADI).

Il periodo di calcolo

decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di guadagno computabile,

indipendentemente dalla data dell’annuncio alla disoccupazione. A quel momento,

l’assicurato deve aver versato contributi per almeno dodici mesi durante il

termine quadro per il periodo di contribuzione (cfr. art. 37 cpv. 3 OADI).

Il Consiglio federale ha

pure stabilito che per periodi che, secondo l’art. 13 cpv. 2 lett. b-d LADI,

sono computati come periodi di contribuzione, è determinante il salario che

l’assicurato avrebbe normalmente ottenuto (cfr. art. 39 OADI).

L’art. 13 cpv. 2 lett. c

LADI stabilisce che sono computati quali periodi di contribuzione i periodi in

cui l’assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro, ma, per malattia (art. 3

LPGA) o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve salario e non paga quindi i

contributi.

2.6

Per costante giurisprudenza,

determinanti ai fini del calcolo del guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23

LADI sono i redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il

periodo di calcolo (cfr. DTF 123 V 72 consid. 3; DLA 1995 Nr. 15 pag. 81

consid. 2c).

Il Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), in una

sentenza C 180/01 del 5 giugno 2002, pubblicata in DTF 128 V 189, ha confermato

il principio secondo il quale il guadagno assicurato è stabilito in funzione

dei redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo

di calcolo. Soltanto in casi eccezionali e giustificati il guadagno assicurato

è determinato fondandosi sull'accordo salariale tra il datore di lavoro e il

lavoratore. Più precisamente è possibile derogare al reddito effettivamente

percepito unicamente qualora possa essere escluso un abuso nel senso di accordi

in merito a salari fittizi.

Al riguardo cfr. pure STF

8C_921/2013 del 15 aprile 2014; STFA C 9/02 del 19 novembre 2002.

In una sentenza C 284/05

del 25 aprile 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 46 (vedi pure la sentenza C

183/06 del 16 luglio 2007), l'Alta Corte ha stabilito che la mancanza della

prova del salario esatto non comporta la negazione del diritto all'indennità di

disoccupazione, ma deve essere presa in considerazione nel calcolo del guadagno

determinante.

Inoltre con sentenza

8C_913/2011 del 10 aprile 2012, pubblicata in DLA 2012 N. 11 pag. 288, il

Tribunale federale, chinandosi su una fattispecie in cui litigiosa era soltanto

la questione concernente la determinazione del guadagno assicurato, mentre non

era più contestato l’adempimento del periodo di contribuzione riconosciuto

tramite l’esercizio da parte dell’assicurato di un’attività lavorativa, ha

deciso che in quel caso, siccome non era definibile l’entità del salario

(difettavano libri contabili tenuti in maniera regolare e trasparente,

giustificativi di pagamenti bancari, postali o in contanti oppure testimonianze

che permettessero di stabilire il reddito come richiesto dalla legge), il

guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI non era determinabile in modo

sufficientemente attendibile.

Ciò ha comportato il

diniego della pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione.

In proposito cfr. pure STF

8C_387/2015 dell’11 agosto 2015 consid. 3 in fine; STF 8C_75/2013 del 25 giugno

2013.

consid. 3.5.

La nostra Massima Istanza,

in una sentenza 8C_743/2008 del 9 febbraio 2009, pubblicata in SVR 2009 ALV Nr.

8.

pag. 27, ha poi stabilito che nel caso in cui il lavoratore rinunci

temporaneamente al pagamento del salario concordato con lo scopo di sostenere

la ditta di recente fondata dal suo datore di lavoro e che, nel prosieguo, in

ragione dell’insolvenza della ditta, non riesce a incassare il salario,

quest’ultimo non può essere preso in considerazione per fissare il guadagno

assicurato.

Il Tribunale federale, con

giudizio 8C_840/2010 del 14 gennaio 2011, si è chinato sulla questione

dell’entità del guadagno assicurato (fissato dalla Cassa in fr. 4'134.-- e

contestato dall’assicurato che ha chiesto di considerare a tale titolo un

importo di fr. 8'900.--) di una persona che si è iscritta in disoccupazione il

26.

aprile 2006 dopo che il 10 aprile 2006, a seguito della dichiarazione di

fallimento della società, è stato disdetto il rapporto di lavoro che la legava

dal settembre 2004 alla SA di cui era socio gerente e da cui non riceveva lo

stipendio da settembre 2005.

L’Alta Corte ha deciso

che, siccome non si trattava di un rapporto d’impiego di lunga durata e

l’assicurato rivestiva in seno alla società una posizione che gli permetteva di

influenzare in modo determinante le decisioni del datore di lavoro, andava

tenuto conto ai fini del calcolo del guadagno assicurato dello stipendio

effettivamente pagato.

Nel giudizio appena

menzionato il TF ha fatto riferimento a una sentenza C 14/94 del 31 maggio

1994, concernente l’entità del guadagno assicurato di un’assicurata, dal 1986

alle dipendenze di una società, che il 20 settembre 1991, dopo che dal giugno

1991.

non riceveva più il salario, è stata licenziata senza termine di disdetta

a seguito del fallimento della ditta e che il 23 settembre 1991 si è annunciata

al collocamento rivendicando delle indennità di disoccupazione.

Il guadagno assicurato

della persona in questione che beneficiava di un rapporto di lavoro di lunga

durata e non era socia o membro di un organo dirigente della ditta è stato

stabilito tenendo in considerazione il salario convenuto contrattualmente.

La nostra Massima Istanza,

con giudizio 8C_921/2013 del 15 aprile 2014, massimato in RtiD II-2014 N. 90

pag. 396 segg, ha poi confermato una sentenza emessa il 18 novembre 2013 da

questo Tribunale relativa a un assicurato socio e gerente con diritto di firma

individuale e una quota di fr. 1'000.-- di una Sagl sin dalla sua fondazione

fino al luglio 2012, quando è rimasto solo socio senza diritto di firma, che

fino al 1° giugno 2012 è stato pure alle dipendenze della società (il 31 maggio

2012.

ha disdetto il rapporto di lavoro con effetto immediato a causa del

mancato pagamento degli stipendi dal mese di febbraio 2012) e al quale è stato

negato il diritto alle indennità di disoccupazione, non essendo stato in grado

di comprovare il versamento effettivo di un salario superiore a fr. 500.--

durante il periodo di calcolo (1° dicembre 2011 – 31 maggio 2012 oppure 1°

giugno 2011 – 31 maggio 2012).

L’assicurato, in effetti,

per sua stessa ammissione non ha percepito alcun salario per i mesi da febbraio

a maggio 2012.

Inoltre il TCA ha ritenuto

che la questione di sapere se i salari del 2011 e lo stipendio per il mese di

gennaio 2012 siano stati effettivamente versati all'interessato poteva rimanere

irrisolta.

Decisivo essendo il fatto

che gli stessi, come riconosciuto dall'insorgente, erano stati interamente e

direttamente immessi nella società, vista la difficile situazione finanziaria

di quest'ultima, poi fallita nell'agosto 2012.

Tale modo di procedere dell'insorgente

risultava analogo, dal profilo della finalità e del risultato, al comportamento

di un assicurato che per sostenere la ditta del suo datore di lavoro rinuncia,

anche solo temporaneamente, al salario che in seguito non riesce più a incassare

a causa dell'insolvenza della società.

Questa Corte cantonale ha,

quindi, considerato che doveva essere fatta astrazione da un eventuale

effettivo incasso dei salari reinvestiti direttamente nella società.

In concreto, poi, il TCA

ha applicato il principio secondo il quale il guadagno assicurato ai sensi

dell'art. 23 LADI è determinato in funzione dei redditi effettivamente

percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo e non

l'eccezione prevista dalla giurisprudenza, ritenuto che non poteva essere

escluso un rischio di abuso.

Determinante era la

circostanza che l'interessato quale socio e gerente con firma individuale fino

al luglio 2012 poteva influenzare in maniera rilevante le decisioni del datore

di lavoro. Il suo ruolo in seno alla società implicava l'assunzione di un

rischio imprenditoriale che non poteva essere scaricato sull'assicurazione

disoccupazione la cui finalità era quella di garantire un'adeguata

compensazione della perdita di guadagno ai salariati. Il fatto di avere reinvestito

i redditi salariali direttamente nella società confermava, del resto, il potere

decisionale dell'insorgente all'interno della stessa.

Di conseguenza secondo

questo Tribunale il guadagno assicurato del ricorrente per il periodo

febbraio-maggio 2012, in cui non aveva ricevuto alcuna remunerazione, era pari

a fr. 0.--, mentre per i mesi precedenti non risultava determinabile in modo

sufficientemente attendibile, siccome, anche nel caso in cui l’assicurato abbia

utilizzato i salari pure per se stesso e per i propri bisogni, sarebbe comunque

impossibile stabilire l’ammontare esatto della remunerazione che, nel caso di

corresponsione effettiva, è rimasto a sua disposizione.

In simili condizioni, il

TCA ha deciso che a ragione l'amministrazione aveva negato all’assicurato il

riconoscimento di prestazioni LADI.

Il TF ha stabilito che

l’accertamento di questa Corte, secondo cui nel periodo in questione precedente

l'annuncio in disoccupazione non è stato versato alcun salario, non risultava

essere stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del

diritto, né si fondava su una valutazione arbitraria o comunque incompleta

delle prove. L’Alta Corte, al riguardo, ha evidenziato che non bisognava in

sostanza dimenticare che il ricorrente, pur detenendo una quota del solo 5%,

aveva sempre gestito la società da solo.

Questa Corte, con sentenza

38.2011.3

del 5 settembre 2011, pubblicata in RtiD I-2012 N. 83 pag. 460, si è

pronunciata in relazione al caso di una socia e gerente di una Sagl con diritto

di firma individuale dalla fondazione della società nel 1988 e in possesso di

una quota sociale di fr. 19’000.– (su un totale di fr. 20’000.–) che, dal 1988

al 31 marzo 2010, è pure stata alle dipendenze – senza percepire salario negli

anni 2009/2010 – della Sagl, poi radiata d’ufficio nell’agosto 2010 a seguito

di fallimento sospeso per mancanza di attivo, e nel mese di agosto 2010 si è

iscritta in disoccupazione, ha deciso che a ragione la Cassa le aveva negato il

diritto a indennità di disoccupazione, ritenuto che il suo guadagno assicurato

per gli anni 2009/2010, non avendo la stessa percepito alcun salario, era pari

a fr. 0.--.

Il TCA ha motivato il

proprio giudizio, rilevando che in quel caso di specie era applicabile il

principio generale secondo cui determinanti ai fini del calcolo del guadagno

assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI sono i redditi effettivamente percepiti

sotto forma di salario durante il periodo di calcolo. Non entrava, invece, in

linea di conto l’applicazione dell’eccezione contemplata dalla giurisprudenza,

che prevede di prendere come riferimento il salario concordato, ma soltanto

allorché un abuso (nel senso di un accordo in merito a salari fittizi) può

essere escluso. Infatti, in quella specifica evenienza un rischio di abuso, già

dal profilo oggettivo, non poteva essere negato, in quanto quale socia e

gerente della Sagl la ricorrente poteva influenzare in maniera rilevante le

decisioni del datore di lavoro. Il suo ruolo in seno alla società implicava

l’assunzione di un rischio imprenditoriale che non poteva essere scaricato

sull’assicurazione contro la disoccupazione. L’asserzione della ricorrente

secondo cui, per una sua precisa scelta, avrebbe girato gli stipendi

spettantile ai collaboratori occupati della società a causa della carenza di

liquidità della ditta per salvaguardare posti di lavoro e sperando in una

ripresa non le è stata di alcun ausilio: tale dichiarazione ha confermato, al

contrario, il suo potere decisionale all’interno della Sagl e perciò il fatto

che la stessa si fosse addossata un rischio imprenditoriale che non andava

posto a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione.

Questa Corte, con giudizio

38.2015.10

del 3 dicembre 2015 ha confermato la decisione della Cassa in

relazione a un caso di un socio e gerente di una Sagl che vantava un credito

nei confronti della Sagl per stipendi non pagati.

In tale evenienza, il TCA

ha ricordato che determinanti ai fini del calcolo del guadagno assicurato ai

sensi dell’art. 23 LADI sono i redditi effettivamente percepiti sotto forma di

salario durante il periodo di calcolo.

In effetti, la Cassa non

ha tenuto conto di un documento intitolato “atto di cessione” con cui la Sagl

aveva ceduto all’assicurato un credito inerenti lavori di capomastro, a saldo

degli stipendi arretrati, poiché dagli atti non risultava l’effettiva

riscossione dell’importo ceduto.

Il TCA, con giudizio

38.2015

-65 del 24 ottobre 2016, si è pronunciato in relazione ad un

ricorrente che in seno ad una società ha ricoperto il ruolo di presidente con

firma individuale dal 2004 ad aprile 2009 e di amministratore unico fino al 27

luglio 2011, ossia una posizione analoga a un datore di lavoro.

Successivamente è entrato

nella sua stessa carica il figlio, il quale stava frequentando durante questo

periodo l’Università nella Svizzera tedesca. Il TCA ha quindi ritenuto in

applicazione del principio della probabilità preponderante che l’assicurato non

abbia lasciato definitivamente la società alla fine di luglio 2011, quando è

stata radiata la sua iscrizione a RC, bensì abbia continuato a rivestire un

ruolo analogo a quello di un datore di lavoro e a influenzarne in modo

significativo le decisioni anche in seguito. Il TCA ha perciò concluso che un

rischio di abuso, già dal profilo oggettivo, non poteva essere escluso.

Pertanto doveva essere fatto riferimento al salario effettivamente percepito

nel periodo di calcolo in questione, e non a quello concordato.

Infine con una sentenze

38.2016.55

del 24 aprile 2017, questo Tribunale ha confermato il modus operandi

della Cassa, la quale aveva calcolato il guadagno assicurato tenendo conto dei

redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario, poiché l’assicurato

era imparentato con la gerenza della Sagl che era il suo datore di lavoro. La

situazione familiare escludeva l’applicazione dell’eccezione contemplata dalla

giurisprudenza, poiché non poteva essere escluso un abuso, nel senso di un

accordo in merito a salari fittizi.

2.7

La Prassi LADI sull’indennità

di disoccupazione (Prassi LADI ID) edite dalla direzione del lavoro della SECO,

nella versione in vigore da ottobre 2012 (pt. B144 e B145), rispettivamente da

gennaio 2013 (pt. C1 e C2), prevedono in relazione al salario determinante e la

percezione effettiva di esso quanto segue:

" (…)

Persone che occupano una posizione analoga a quella di un

datore di lavoro

B146 Per le

persone che, prima della disoccupazione, occupavano una posizione analoga a

quella di un datore di lavoro e per i loro coniugi o partner registrati la

cassa deve in ogni caso verificare il versamento effettivo del salario.

B147 Le

ricevute di versamento sul conto postale o bancario sono in genere sufficienti,

nell’ambito di tali verifiche da parte della cassa, a dimostrare il versamento

del salario e l’esistenza di un’attività soggetta a contribuzione.

B148 Se il

salario è stato versato in contanti, una dichiarazione fiscale corredata dei

certificati di salario ottenuti presso l’amministrazione fiscale, le ricevute

di salario o gli estratti di libri forniti da una fiduciaria, unitamente a un

estratto del conto individuale AVS, possono essere accettati a prova del

versamento del salario. Se gli importi indicati sui documenti non corrispondono

a quanto figura nell’estratto del conto individuale AVS, per il calcolo del

guadagno assicurato viene preso in considerazione l’importo meno elevato.

L’assicurato

il cui salario è versato in contanti può anche dimostrare con altri mezzi la

riscossione effettiva del salario.

La

riscossione del salario non può essere dimostrata soltanto con il conteggio

mensile dello stipendio, la ricevuta di salario, il contratto di lavoro, la

conferma della disdetta o l’inoltro del credito nell’ambito della procedura

fallimentare. Questi documenti sono semplici allegazioni di parte, la cui

veridicità può essere garantita unicamente dall’assicurato.

Se i

giustificativi presentati non permettono di stabilire chiaramente i salari

effettivamente versati nel periodo in questione, l’assicurato deve subire le

conseguenze dell’assenza di prove e il diritto all’ID deve essergli negato per

mancato adempimento del periodo di contribuzione. La prova della percezione

effettiva del salario è determinante per stabilire l’esistenza di un periodo di

contribuzione e per determinare il guadagno assicurato. In assenza di una

simile prova, il calcolo del guadagno assicurato non sarebbe possibile.”

Il

tenore dei p.ti C1, C2, B144- B148 della Prassi LADI ID sopra citati è rimasto

peraltro invariato anche nella versione valida dal 1° gennaio 2017 (http://www.area-lavoro.ch/dateien/

Kreisschreiben/Prassi_LADI_ID_gennaio_2017.pdf).

2.8

Dagli atti si evince che RI 1

è stato iscritto il 12 giugno 2001 a RC quale socio e gerente con diritto di

firma individuale della __________ (data FUSC __________2001; cfr. estratto RC

reperibile in internet, www.zefix.ch). L’insorgente è stato impiegato

dalla __________ in qualità di oste e gerente del grotto __________ dal 2004

fino al 31 ottobre 2015. Il suo ultimo salario mensile ammontava a fr. 5'000.--

(cfr. doc. 4).

La Cassa, ha riconosciuto

all’assicurato un guadagno assicurato ammontante a fr. 2'522.- a partire dal 9

gennaio 2016, tenendo conto della contabilità della __________ (doc. A3 - A32) fino

al 31 ottobre 2015.

Il ricorrente contesta

l’operato della Cassa adducendo in primis che il calcolo del guadagno

assicurato dovrebbe essere stabilito sulla base del salario soggetto a

contributi AVS conseguiti negli ultimi anni, dato che egli è stato assicurato ininterrottamente

dal 2005 fino al 2015 per fr. 60'000.-- annui.

A suo dire, nella

fattispecie in questione i salari in sospeso per il periodo 2014-2015 sarebbero

stati interamente saldati. Nel 2015 la __________ avrebbe venduto dello stock

di merce per ricavare della liquidità per rimborsare tra l’altro una buona

parte dei salari non versati. Inoltre sostiene che l’importo di fr. 42'464 che risulta

dalla contabilità 2015 (stipendi da versare) si sarebbe formato durante gli

anni 2011-2015 e non solo durante l’anno 2015.

Egli ammette che nei

momenti difficili la società ha “penalizzato esclusivamente i titolari ed i

dirigenti, con trattenute salariali, versando per contro regolarmente gli

stipendi integrali ai dipendenti.” I salari da incassare da parte sua

sarebbero stati versati ancora prima della chiusura, il 1° novembre 2015, del grotto

__________ (cfr. doc. I).

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte rileva, dapprima, che per determinare il

guadagno assicurato di RI 1 deve essere fatto riferimento al salario

effettivamente ottenuto nel periodo di calcolo e non a quello concordato,

poiché essendo stato socio e gerente della __________, egli rivestiva una

posizione analoga ad un datore di lavoro e perciò poteva influenzare in modo

rilevante le decisioni del datore di lavoro (cfr. consid. 2.6).

Ai sensi dell’art. 37 cpv.

1.

OADI il periodo di calcolo per il guadagno assicurato corrisponde agli ultimi

sei mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione

della prestazione.

Il guadagno assicurato è

calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici mesi di contribuzione

che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione, se tale

salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso 1 (cfr. art. 37

cpv. 2 OADI).

Inoltre il periodo di

calcolo decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di guadagno

computabile, indipendentemente dalla data di annuncio alla disoccupazione (art.

37.

cpv. 3 OADI; STF C 155/06 del 3 agosto 2007, consid. 3.1.).

In concreto i periodi di

calcolo previsti all’art. 37 cpv. 1 e 2 OADI decorrono rispettivamente dal 1°

maggio al 31 ottobre 2015 e dal 1° novembre 2014 al 31 ottobre 2015 (cfr. doc.

21).

Nella sua decisione dell’11

febbraio 2016 la Cassa ha indicato quanto segue:

" (…)

In base alla contabilità 2015 della società risultano a passivo

fr. 42'464 a titolo di stipendi da versare.

In considerazione che lei era occupato per la società al 100% e

che suo fratello __________, che dispone di una procura individuale, era

occupato al 71%, è plausibile che abbiate versato regolarmente lo stipendio

agli altri dipendenti della società e che lo stipendio da versare si riferisca

a lei e suo fratello.

In ragione della proporzione del suo grado di occupazione e di

quello di suo fratello, consideriamo che il 62.5% dello stipendio ancora da

versare vada dedotto dal suo stipendio di fr. 5'000.-- lordi mensili. Da cui

risulta che per l’anno 2015 ha plausibilmente percepito uno stipendio lordo di

fr. 2'346.-- (calcolo = [(salario mensile x 10 mesi) - fr. 26'540.--] / 10

mesi). In base al certificato di salario per l’anno 2014 consideriamo uno

stipendio mensile percepito di fr. 3'399.35 (calcolo = fr. 40'792.-- /12 mesi).

(…)

In base a queste disposizioni il suo guadagno ammonta a fr.

2'522.--, ovvero allo stipendio mensile percepito negli ultimi 12 mesi di

occupazione.” (cfr. doc. 11)

La Cassa, per determinare

i redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario, ha verificato il versamento

effettivo del salario. Di regola è sufficiente la ricevuta del pagamento, ma

nel caso concreto gli stipendi sono stati versati in contanti (cfr. doc. I).

Come prova del versamento

del salario, il ricorrente ha inoltrato la contabilità della società __________

dal 2011 al 2015, corredata dai conteggi salariali del 2015 e del 2015, le

schede salariali 2014 e 2015 e l’estratto del conto individuale AVS (cfr. doc.

A3 - A32, doc. 15 - 18).

La riscossione del salario

non può essere dimostrata soltanto con i conteggi mensili dello stipendio, dato

che essi sono solamente allegazioni di parte, la cui veridicità può essere

garantita unicamente dall’assicurato (cfr. consid. 2.7.). Lo stesso vale per le

schede salariali le quali sono firmate dall’insorgente stesso.

È vero che dalla

contabilità, e meglio dalla “contabilità 2015 __________ Salari” risulta

che il ricorrente ha ricevuto ogni mese, da gennaio a ottobre 2015, fr.

4'000.-- come stipendio mensile dalla società __________ (cfr. doc. A12).

D’altra parte però detta

contabilità non è stata allestita da una fiduciaria esterna, come invece è prescritto

dalla direttiva SECO B 148 per poter essere accettata a prova del versamento

del salario (cfr. consid. 2.7.).

Oltre a ciò, si osserva

che la __________ era un’azienda familiare gestita dal ricorrente come socio e

gerente e da suo fratello __________ munito di una procura individuale (cfr.

consid. 2.6.). Inoltre la __________ che deteneva fr. 1'000.-- del capitale

sociale senza diritto di firma era gestita fino al 3 agosto 2004 (data FUSC __________2004)

da __________ come socio e gerente con diritto di firma individuale (cfr.

estratto RC reperibile in internet, www.zefix.ch).

Inoltre dall’estratto del

conto individuale AVS di RI 1 risulta che la __________ negli ultimi anni, e

meglio nel 2012, 2013 e 2014 gli ha sempre versato uno stipendio annuo pari a

fr. 60'000.-- (cfr. doc. 18).

Dalle affermazioni del

ricorrente stesso risulta che la __________ non godeva di una buona situazione

economica negli anni 2014-2015: “Vero è che le mensilità versatemi durante

detto periodo sono state a volte parziali. Questo è dovuto al saldo dei debiti

aziendali precontratti e al cattivo andamento dell’attività lavorativa (oltre

al generale declino del ramo della ristorazione nella nostra zona di confine,

ricordo inoltre l’estate piovosissima del 2014 e quella torrida del 2015): lo

stipendio non è stato pagato integralmente solo per difficoltà di liquidità

della società. Tengo a sottolineare come nei momenti difficili la nostra

ditta ha penalizzato esclusivamente i titolari e i dirigenti, con trattenute

salariali, versando per contro regolarmente gli stipendi integrali ai

dipendenti.” (cfr. doc. A1) “La __________ non svolge più attività

dal 31 ottobre 2016 (recte: 2015) e non ne riavvierà più alcuna, data la nostra

età e la débâcle finanziaria in seguito alla chiusura forzata.” (cfr. doc.

A2; sottolineatura è del redattore).

Ora, alla luce di tutto

quanto esposto e in applicazione dell’usuale principio della probabilità

preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF

9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo

2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1°

marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag.

360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), il TCA ritiene che l’importo di fr.

42'464.-- che risulta dai passivi della “Contabilità 2015 __________” sotto la

voce stipendi da versare (cfr. doc. A30) si riferisca, contrariamente a quanto

sostenuto dall’insorgente (cfr. doc. I, consid. 2.11.), a “trattenute salariali”

dell’anno 2015, e meglio prima della chiusura del grotto __________ del 31

ottobre 2015.

Si osserva inoltre che il

comportamento del ricorrente se, da una parte, va lodato, dall’altra, rivela

proprio il carattere contrario alla finalità dell’assicurazione contro la

disoccupazione, che è quella di garantire un’adeguata compensazione della

perdita di guadagno, segnatamente, in caso di disoccupazione ai salariati (cfr.

art. 1a LADI; 10 LPGA), ma non il rischio imprenditoriale (vedi al riguardo

l’art. 114 cpv. 2 lett. c Cost. fed., secondo cui chi esercita un’attività

indipendente può assicurarsi facoltativamente, il quale non è ancora stato concretizzato

dal legislatore, cfr. STF 8C_311/2011 del 12 dicembre 2011 consid. 4.4., pubblicata in DTF 138 V 50; D. Cattaneo, “Nouveautés en

matière d’assurance-chômage” in Quoi de neuf en droit social? Ed.

Stämpfli SA, Berna 2009 pag. 67 seg. 110).

Cfr. al riguardo STCA

38.2013.3

del 18 novembre 2013, confermata dal TF con giudizio 8C_921/2013 del

15.

aprile 2014 e massimata in RtiD II-2014 N. 90 pag. 396 segg. e STCA

38.2011.3

del 5 settembre 2011, pubblicata in RtiD I-2012 N. 83 pag. 460,

entrambe citati al consid. 2.9..

Anche per quanto riguarda

la suddivisione dell’importo di fr. 42'464.-- (di stipendio da versare) tra RI

1.

e __________, il TCA approva il calcolo della Cassa. L’importo è stato diviso

in proporzione del loro stipendio dichiarato nella “contabilità 2015 __________

Salari”, e meglio fr. 4'000.-- mensili in favore di RI 1 e fr. 2'400.-- in

favore di __________ (cfr. doc. A12).

Mettendo in relazione i

due stipendi fra di loro risulta che il 62,5% (4'000.- di 6'400.-) di fr.

42'464.--, ossia fr. 26'540.-- è a carico del ricorrente, mentre il 37,5%

(2'400.-- di 6'400.--), ossia fr. 15'924.-- è a carico del suo fratello. Perciò

va messo in deduzione l’importo di fr. 26'540.-- quale trattenuta salariale non

percepita da RI 1 durante l’anno 2015.

Tenuto conto di un salario

mensile di fr. 5'000.--, come risulta dall’attestato del datore di lavoro e dei

conteggi salariali inoltrati (cfr. doc. 4 e 15) moltiplicato per dieci mesi

(gennaio - ottobre 2015) da uno stipendio totale ricevuto nel 2015 di fr.

50'000.-- e dedotto il salario non percepito (fr. 26'540.--) si ottiene un

salario effettivamente percepito ammontante a fr. 23'460.--.

Dividendo questo importo

fra i dieci mesi, si arriva a un salario mensile di fr. 2'346.-- (cfr. doc.

21). In base al certificato di salario per l’anno 2014, la Cassa ha considerato

uno stipendio mensile percepito di fr. 3'399.35 (calcolo = fr. 40'792.-- / 12

mesi; cfr. doc. 11). Il totale di fr. 30'258.70 (10 x fr. 2'346.-- + 2 x fr.

3'399.35) diviso per il periodo di calcolo (12 mesi) equivale al guadagno

assicurato ammontante a fr. 2'522.-- (cfr. doc. B).

Infine va rilevato che la

Cassa, tenendo conto di dodici mensilità per il calcolo del guadagno

assicurato, ha applicato la giurisprudenza, poiché l’importo calcolato relativo

ai mesi di novembre e dicembre 2014 è superiore alle mensilità calcolate per i

dieci mesi relativi all’anno 2015 e perciò risulta più favorevole

all’assicurato il calcolo in base agli ultimi dodici mesi di contribuzione

(cfr. art. 37 cpv. 2 OADI).

D’altronde l’insorgente,

nel ricorso del 9 settembre 2016, sostiene unicamente che la deduzione di fr.

26'540.--, e meglio gli stipendi da versare ammontanti a fr. 42'464.-- non si

riferiscono all’anno 2015, ma agli anni precedenti. Egli non ha invece mai

sollevato altre obiezioni riguardo al calcolo del guadagno assicurato

effettuato dalla Cassa.

Ne discende che il

guadagno assicurato del ricorrente ammonta a fr. 2'522.--.

La decisione su opposizione del 18 luglio 2016 deve dunque essere

integralmente confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti