38.2016.62
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15 marzo 2017Italiano69 min
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Raccomandata
Incarto
n.
38.2016.62
dc/sc
Lugano
15 marzo 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 settembre 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 7 settembre 2016 emanata
da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 7 settembre 2016 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente
decisione del 26 gennaio 2016 (cfr. doc. 9) con la quale ha negato a RI 1 il
diritto a beneficiare delle indennità di disoccupazione in quanto l’assicurato
non risiede in Svizzera (cfr. doc. 9).
1.2. Contro questa decisione
l’assicurato, rappresentato dal RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al
TCA. Il suo patrocinatore ritiene innanzitutto che RI 1 non possa essere
considerato un vero frontaliere in quanto egli non rientra in Italia almeno una
volta alla settimana, argomentando:
" (…)
10. Nel verbale di audizione dell'11 gennaio 2016 si può
leggere:
"(...) D: Con quale frequenza rientrava in Italia mentre
lavorava?
R: Tutti i week-end sto con la famiglia. A volte sono loro che
vengono a __________, altre sono io che mi reco in Italia. Di regola si fa una
volte a testa il tragitto.
D: Con l'inizio della disoccupazione è cambiato qualcosa?
R: Non è cambiato nulla (...)". Dalle risposte fornite
durante l'audizione appare dunque chiaro che il Signor RI 1 si recava a __________
ogni due o tre settimane. Questo fatto si evince chiaramente sia dai tabulati
telefonici - dove risultano chiamate fatte e ricevute all'estero con un
intervallo fra queste di almeno due settimane - che dall'estratto del conto
corrente postale, sul quale oltretutto non figura nessun prelievo effettuato
all'estero in generale né tantomeno a __________ in particolare. La
documentazione fornita conferma dunque senza dubbio la veridicità delle
affermazioni della prima ora che il ricorrente ha fornito in occasione della
citata audizione. Occorre nuovamente sottolineare come l'Ufficio giuridico non
abbia mai contestato la frequenza bisettimanale delle visite, né ha voluto
approfondire la questione consultando i coinquilini e i proprietari
dell'appartamento di __________, pur disponendo della necessaria
autorizzazione. (…)” (Doc. I pag. 3)
Il rappresentante
dell’assicurato sostiene che RI 1 deve essere ritenuto un falso frontaliere e,
che comunque, a torto la Sezione del lavoro ha considerato che egli non ha in
Svizzera il centro delle sue relazioni personali:
" (…)
16. Dimostrato che il ricorrente debba essere considerato un
falso lavoratore frontaliero e abbia quindi diritto a percepire le indennità di
disoccupazione in Svizzera, desideriamo comunque contestare l'interpretazione
che vuole che il centro degli interessi personali del nostro rappresentato si
trovi in Italia. In primo luogo l'unico motivo per cui il ricorrente non ha
sinora richiesto il ricongiungimento familiare risiede nel fado che la moglie
debba accudire la propria madre ammalata. In secondo luogo va sottolineato come
né il Signor RI 1 né sua moglie abbiano concluso un contratto di affitto a __________
e tantomeno siano proprietari di un immobile, come già constatato invece il
Signor RI 1 dispone di un appartamento di 4 locali e mezzo a __________ che
durante il fine settimana viene spesso liberato dai due coinquilini e nel quale
occupa comunque un'ampia camera matrimoniale. Asserire che il centro degli
interessi personali del nostro rappresentato si trovi a __________, dove quando
vi si reca viene ospitato dai suoceri (sic!), piuttosto che a casa propria a __________
appare quindi come un'evidente forzatura. (…)” (Doc. I pag. 4-5)
1.3. Nella sua risposta del 19
ottobre 2016 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso e rileva in
particolare:
" (…)
Diversamente da quanto sostenuto dalla controparte,
l'amministrazione ha chiaramente indicato, nella decisione su opposizione, i
motivi per cui si ritiene rilevante il fatto che l'assicurato rientri ogni
settimana e che comunque appare piuttosto verosimile, che sia egli a rientrare
ogni fine settimana a __________ e non la moglie con il figlio piccolo a
recarsi a __________ (cfr. doc. 23 punto 4.). Inoltre, contrariamente da quanto
affermato dal signor RI 1, i tabulati telefonici rivelerebbero l'esatto
contrario di quanta affermato dal medesimo (rientro ogni due settimane).
Infatti, dal 25 ottobre 2015 al 30 ottobre 2015, il 2, 3, 7 e 30 novembre 2015,
il 4, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 24 e 27 dicembre 2015, il 5, 12, 14, 19, 25,
28 gennaio 2016, il 1., 3, 4, febbraio 2016 e dal 16 al 19 e il 24 e 26 febbraio
2016, il 3, 4, 7, 22 marzo 2016, il 5 e il 7 marzo 2016 (doc. 16), risultano
delle chiamate effettuate dall'Europa e quindi presumibilmente dall'Italia
oppure ricevute in Europa e dunque non ogni due settimane, come pretende il
ricorrente. Come visto, vi sono anche sei giorni consecutivi di presenza in
Italia. Da notare, che dove non viene indicato che l'assicurato non ha
effettuato o ricevuto telefonate in zona Europa non significa ancora che egli
si trovi a __________, potendo il medesimo non aver effettuato alcuna
telefonata, ma potrebbe essere comunque in Italia.
Come detto con l'opposizione il centro degli interessi si trova in
Italia, ritenuto in particolare che le persone con le quali l'assicurato
conserva presumibilmente i rapporti più stretti, come la moglie e il figlio,
abitino a __________, peraltro presso i suoceri. Non è dunque possibile
ammettere che egli abbia costituito a __________ - dove soggiorna unitamente a
due ex colleghi di lavoro - la sua residenza primaria, che presuppone, occorre
rammentarlo, la creazione nel nostro Paese del centro delle relazioni personali
(Lebensmittelpunkt, Schwerpunkt aller Lebensbeziehungen) e non soltanto di
quelle professionali (cfr. al proposito STCA 38.2015.61 del 16 dicembre 2015,
consid. 2.4. e riferimenti citati).
(…)
Riguardo ai motivi del mancato trasferimento della moglie e del
figlio, di per sé non determinanti a fini della questione in esame, si rinvia
alla querelata decisione (punto 3., penultimo paragrafo).
In merito alla tesi secondo cui collocare il centro degli
interessi del richiedente in Italia (a __________) sarebbe "un'evidente
forzatura" si osserva quanto segue. La moglie e il figlio (8 anni) del
signor RI 1 risiedono a titolo principale in Italia, si recherebbero
occasionalmente a __________ alcuni fine settimana al mese. Tuttavia,
l'appartamento di __________ è condiviso dall'assicurato con altre 2 persone,
non vi è una regola precisa nel rientro all'estero di questi ultimi nel fine
settimana e per recarsi in Svizzera durante il fine settimana la moglie
dovrebbe trovare un'adeguata soluzione di assistenza per la madre (suocera
dell'assicurato). Ora, appare ben più verosimile che il fulcro degli interessi
vitali dell'assicurato si collochino dove risiedono stabilmente i famigliari
più stretti (moglie e figlio in età scolare), piuttosto che nel luogo di lavoro
in appartamento condiviso con altri conduttori. La residenza a __________
chiaramente connessa allo svolgimento dell'attività lavorativa in settimana in
Svizzera e non è il luogo principale di residenza.
Come detto con la contestata decisione (punto 4, penultimo
paragrafo) tenuto conto del tipo di attività svolta dall'interessato, egli va
considerato alla stregua di un vero lavoratore frontaliero. Inoltre, le
eventuali visite della famiglia a __________ non sono idonee a modificare la
natura del suo soggiorno in Svizzera ed esse non cambiano il centro degli
interessi dell'assicurato. A questo si aggiunge anche il fatto che,
condividendo l'appartamento con altre due persone, appare più verosimile che
sia l'interessato a rientrare in Italia, piuttosto che far spostare la moglie
con un figlio piccolo a __________. A ciò si aggiunge che, l'asserita
circostanza che i coinquilini sono spesso assenti durante il fine settimana è
un fatto aleatorio che dipende dalla volontà di quest'ultimi e dunque non è
possibile dedurne una regola. Infatti, se essi, per qualsiasi motivo
decidessero di non più rientrare il fine settimana, la famiglia non potrebbe –
ammesso che lo abbia mai fatto – recarsi a __________ nemmeno per uno o due
fine settimana al mese. Anche per questo motivo, le eventuali visite della
famiglia non sono idonee a modificare la natura del soggiorno del signor RI 1
in Svizzera e non modificano il suo centro degli interessi.
E' importante evidenziare che le dichiarazioni rilasciate
dall'assicurato paiono cambiare nel tempo. Infatti, egli in occasione della
compilazione del formulano risposte verifica residenza in Svizzera,
consegnato alla Cassa, alla domanda no. 9 relativa ai rientri presso la sua
famiglia nel periodo in cui lavorava (ultimo datore di lavoro) egli ha
risposto: "vacanze o urgenze" e alla domanda no. 10 relativa
agli spostamenti presso la famiglia dalla data di iscrizione in disoccupazione
egli ha risposto: "urgenze" (doc. 6/12). La versione si è poi
modificata in occasione del verbale di audizione 11 gennaio 2016 (doc. 8)
riguardo agli spostamenti ha dichiarato: "(...) D: Con quale frequenza
rientrava in Italia mentre lavorava?
R: Tutti i week-end sto con la famiglia. A volte sono loro che
vengono a Personico, altre sono io che mi reco in Italia. Di regola, si fa una
volta a testa il tragitto
D: Con l'inizio della disoccupazione è cambiato qualcosa?
R: Non è cambiato nulla, pure ora da disoccupato ci si vede al
fine settimana. Le abitudini sono sempre le stesse a meno di qualche urgenza
legata allo stato di salute dei miei genitori.
Al momento la mia preoccupazione principale è quella di poter
trovare al più presto un'occupazione (...)". Nel predetto verbale non si
parla di urgenze ma di una certa regolarità e inoltre le affermazioni
rilasciate alla Cassa sono anche in contrasto, come visto, con i tabulati
telefonici (cfr. doc. 16).
4. Infine, ammesso
e non concesso che egli rientri solo due fine settimana al mese, egli non può
essere ritenuto — come preteso ora con il ricorso in esame - un falso
lavoratore frontaliero. Di fatto il Tribunale cantonale delle assicurazioni (in
seguito: TCA), negando il diritto all'indennità di disoccupazione, con sentenza
38.2015.44 del 18 maggio 2016 (consid. 2.11.), per un caso analogo, ha
stabilito che un assicurato con moglie e madre all'estero e dunque anche il
centro degli interessi all'estero, il quale non rientrava settimanalmente
presso queste ultime, non poteva essere ritenuto un falso lavoratore
frontaliero in quanto "la situazione del ricorrente non sia
assimilabile a quella delle categorie professionali, segnatamente dei
lavoratori stagionali, dei lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali,
dei lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di
vari Stati membri e dei lavoratori occupati da un'impresa frontaliera, il cui
luogo di lavoro si trova in uno Stato differente rispetto a quello di residenza
e che rientrano nella categoria dei falsi frontalieri che possono beneficiare
del diritto di opzione, ossia possono scegliere di mettersi a disposizione
degli organi competenti in ambito di assicurazione contro la disoccupazione del
Paese in cui hanno esercitato l'ultima attività lavorativa oppure de/Paese di
residenza (cfr. consid. 2.7.; 2.8.)".
Nel caso in rassegna, l'interessato il 2
febbraio 2004 ha stipulato un contratto di lavoro con la ditta __________, in __________,
di durata indeterminata in qualità di tagliapietre (doc. 6/7), con orari
regolari, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.00/7.30 alle ore 16.30/17.00 (doc.
8, pag. 2). Dunque la situazione lavorativa dell'interessato, dal 2004 al 2015,
risulta essere stabile con tempi di lavoro regolari, suddivisi sui giorni
feriali della settimana e alquanto diversa dalle condizioni professionali degli
stagionali, dei lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali,
dei lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di
vari Stati membri e dei lavoratori occupati da un'impresa frontaliera ai quali
è possibile riconoscere lo statuto falso lavoratore frontaliere (cfr. art. 65
par. 2 del Regolamento (CE) 883/2004).
Visto quanto precede, al signor RI 1 non
può nemmeno essere riconosciuto lo statuto di falso lavoratore frontaliero.
5. Riguardo alla
richiesta, in via subordinata, di anticipare le prestazioni contro la
disoccupazione in virtù dell'art. 6 cpv. 1 lett. a del Regolamento (CE)
987/2009, si osserva che al momento attuale, non siamo in presenza di una
contestazione tra due Stati, nel senso del predetto articolo (Circ.ID 883/2004
e 987/2009 marg. A87).” (Doc. III)
1.4. Il 26 ottobre 2016 il
patrocinatore dell’assicurato ha inviato le seguenti osservazioni:
" (…)
Riguardo l'analisi dei tabulati telefonici forniti, ci permettiamo
di osservare che non dovrebbe certo destare meraviglia che durante il periodo
delle vacanze – a fine ottobre e a dicembre – il nostro rappresentato si sia
trovato all'estero per più giorni; tolti questi periodi la frequenza bisettimanale
delle visite in Italia è d'altronde facilmente verificabile. Puntualizziamo poi
che così come la convenuta afferma che il fatto "che l'assicurato non ha
effettuato o ricevuto telefonate in zona Europa non significa ancora che egli
si trovi a __________ ", il fatto di ricevere una chiamata in zona Europa
non significhi ancora che egli si trovi per forza a __________. Nessuna
osservazione è poi stata fatta dalla convenuta riguardo gli estratti del conto
corrente postale prodotti, dai quali si può evincere – controllando gli
acquisti fatti alle stazioni di benzina lungo il tragitto – che la frequenza
bisettimanale delle visite è regolare sull'arco di un anno e mezzo. Giova
inoltre ripetere che da questi non figurano prelievi effettuati all'estero, né
tantomeno a __________.
Riguardo il fatto che non sono state raccolte informazioni presso
Fatti
i coinquilini e il proprietario dello stabile la convenuta precisa di averlo
ritenuto superfluo in quanto già in possesso di sufficiente documentazione. Ciò
nondimeno la convenuta poco più avanti afferma che la "circostanza che i
coinquilini sono spesso assenti durante il fine settimana è un fatto aleatorio
(...) e dunque non è possibile dedurne una regola". Ci permettiamo di
puntualizzare che, invece di prodursi in congetture prive di provati
fondamenti, si sarebbe semplicemente potuto interpellare gli interessati e
verificare se invece una regola possa essere dedotta.
In conclusione non possiamo che riaffermare che il nostro
rappresentato, alla luce della documentazione prodotta, non possa essere
assimilato a un vero frontaliere poiché, ai sensi dell'art. 1 left F del
Regolamento (CE) n. 883/2004, non è dimostrabile che egli rientri in Italia "in
linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana". Per questi
motivi riaffermiamo con maggior convinzione quanto esposto e richiesto nel
ricorso del 28 settembre 2016.” (Doc. V)
Al riguardo la Sezione del
lavoro il 15 novembre 2016 si è così espressa:
" (…)
Riguardo all'interpretazione dei tabulati telefonici (doc. 16)
proposta dall'insorgente, si rinvia al punto 3. paragrafo 4 della risposta di
causa, dal quale emerge che non era in Italia solamente per le vacanze di fine
ottobre e dicembre 2015. In merito all'utilizzo, peraltro strumentale, da parte
della controparte dell'affermazione "Da notare, che dove non viene
indicato che l'assicurato non ha effettuato o ricevuto telefonate in zona
Europa non significa ancora che egli si trovi a __________, potendo il medesimo
non aver effettuato alcuna telefonata, ma potrebbe essere comunque in
Italia", ci si limita a sottolineare che, anche se essa ritiene che le
chiamate effettuate o ricevute in zona Europa non comprovino che egli si
trovasse a __________, dimostrano certamente che l'assicurato non era in
Svizzera, ma all'estero e dunque non era comunque dove egli asseriva di essere
(__________) e con la durata pretesa.
Per quanto attiene gli estratti del conto corrente postale (doc.
15, allegato menzionato) si osserva innanzitutto che, dagli stessi non è stato
possibile dedurre alcunché e per questo motivo non è stata formulata alcuna
osservazione. Anche la deduzione pretesa dal ricorrente, ovvero che i prelievi
effettuati per il carburante rivelerebbero che egli si reca a __________ ogni
due settimane, non trova alcun riscontro concreto con il predetto documento.
Infatti, ad esempio, il 5 gennaio 2015 ha speso CHF 102.95 per il carburante e
22 giorni dopo (27 gennaio 2015) altri CHF 49.80; il 9 febbraio 2015 ha speso
CHF 57.31 per il carburante e il giorno seguente ulteriori CHF 42.29 e poi sino
al 15 giugno 2015 non ha più acquistato carburante. Questo non significa dunque
che egli da febbraio 2015 a giugno 2015 non si sia più recato in Italia o non
abbia più acquistato il carburante. L'assicurato non ha semplicemente
utilizzato la carta del conto corrente postale per effettuare il pagamento del
carburante, bensì un'altra forma di pagamento (ad esempio in contanti). E' per
questo motivo che non è stato ritenuto determinante l'estratto conto corrente
postale.
Riguardo al fatto di non avere interpellato i coinquilini, si
rinvia al punto 3. paragrafo 9 della risposta di causa, dove viene chiaramente
spiegato che anche le eventuali visite della famiglia a __________ non sono
idonee a modificare la natura del soggiorno in Svizzera dell'assicurato e non
cambiano il suo centro degli interessi. L'affermazione, peraltro parziale,
riportata dalla controparte, segnatamente che "l'asserita circostanza
che i coinquilini sono spesso assenti durante il fine settimana è un fatto aleatorio
che dipende dalla volontà di quest'ultimi e dunque non è possibile
dedurne una regola" (parte sottolineata omessa dal ricorrente), è
puramente un'aggiunta al ragionamento iniziale appena esposto e dunque non
determinante. Tuttavia, rimane comunque valido considerato che, la volontà dei
coinquilini potrebbe cambiare e dunque non è possibile dedurne una regola.”
(Doc. IX)
1.5. Il 12 dicembre 2016 il patrocinatore
del ricorrente ha trasmesso al TCA, in forma anonimizzata, copia di una
decisione del 4 novembre 2016 relativa ad un altro assicurato, al quale
l’amministrazione ha riconosciuto lo statuto di falso frontaliere, rilevando:
" (…)
Considerato che egli ha dichiarato di vivere a ……… e di non avere
l'autovettura, considerato il profilo generico d'impiego da lui ricercato
(cuoco, aiuto cucina, gerente/responsabile senza patente), considerato che
l'assicurato era al suo primo mese di disoccupazione, tali ricerche di lavoro
appaiono difficilmente verosimili, essendo distanti circa due ore a tratta dal
suo domicilio.
A fronte delle contestazioni formulate dagli ispettori dell'UG,
egli ha sostenuto di recarsi anche di persona (in zone più vicine alla sua
abitazione), a cercare lavoro, ma non ha mai fornito alcuna prova di questo
attraverso "il timbro" sul formulario delle ricerche di lavoro.
In ultimo, neanche dall'esame dell'estratto del conto corrente
intestato all'assicurato non sono emersi sufficienti elementi a dimostrare, con
verosimiglianza preponderante, che il signor ……… risieda effettivamente sul
territorio svizzero: come risulta dalla lettura dei mesi di luglio, agosto,
settembre ed ottobre 2016, egli preleva metodicamente (ed in contanti) tutto Io
stipendio che gli viene mensilmente versato dal datore di lavoro o
dall'assicurazione infortuni e malattia, fino ad esaurimento della sua
disponibilità economica.
Nonostante le numerose contraddizioni (alle quali il signor ……… ha
comunque fornito la propria versione dei fatti), non sussistono sufficienti
elementi per considerare come inveritiere le sue dichiarazioni che vanno,
pertanto, accolte.
Ne consegue che, vista la sua situazione personale prima e dopo
l'iscrizione in disoccupazione (segnatamente l'assenza di pendolarismo
settimanale), l'interessato va ritenuto un falso lavoratore frontaliero, ed ha
la possibilità di far valere il diritto alle indennità di disoccupazione nello
Stato di residenza o nello Stato dell'ultima attività lavorativa (in
Svizzera).” (Doc. S)
Al riguardo, il 3 gennaio
2017, la Sezione del lavoro ha rilevato:
" Con riferimento
alla documentazione trasmessaci (doc. Xl con allegato S), richiamato quanto
indicato nella risposta di causa 19 ottobre 2016 e le osservazioni 15 novembre
2016, osserviamo quanto segue.
Il caso a cui il rappresentante di controparte fa rifermento non è
- diversamente da quanto preteso - comparabile a quello in esame, e dalla
decisione prodotta non è possibile dedurre alcunché a favore del signor RI 1.
La tipologia del lavoro svolto dagli assicurati, gli orari di lavoro, la
frequenza dei rientri nel luogo di residenza all'estero, la situazione
personale (in particolare abitativa e famigliare), sono differenti e hanno
determinato conclusioni diverse.
Visto quanto precede, ribadiamo la proposta di reiezione del
ricorso in esame e la conferma della decisione impugnata.” (doc. XIII)
Considerandi
2.1
Uno dei presupposti da
adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).
L'art. 12 LADI precisa che
"in deroga all'articolo 13 LPGA, gli stranieri senza
permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi
dimorano in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività
lucrativa o in virtù di un permesso stagionale".
In
una sentenza del 20 settembre 1989, pubblicata parzialmente in DTF 115 V 448 e
riprodotta integralmente in D. Cattaneo "Les mesures préventives et de
réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 422-424, il TFA (dal 1° gennaio 2007:
Tribunale federale) ha stabilito che determinante, nel contesto dell'art. 8
cpv. 1 lett. c LADI, non è l'esistenza di un domicilio civile in Svizzera bensì
la residenza effettiva (cfr. DTF 115 V 448-449).
Così, nel caso che era
chiamata a giudicare, la nostra Massima Istanza giudiziaria ha stabilito che un
cittadino svizzero che aveva affittato un appartamento in Francia, ma risiedeva
a Ginevra, adempiva il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. D. Cattaneo,
op. cit., p. 424, n. 685).
In un'altra sentenza del 6
settembre 1999, pubblicata in DTF 125 V 465, il TFA ha stabilito che la
giurisprudenza sviluppata a proposito all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non viola
l'art. 20 lett. a della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale
del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro
la disoccupazione del 21 giugno 1988 (RS 0.822.726.8; RU 1991 1914; in vigore
per la Svizzera dal 17 ottobre 1991).
L’Alta Corte ha pure
ribadito la validità della propria giurisprudenza che subordina il diritto
all'indennità di disoccupazione alla residenza effettiva in Svizzera, così come
all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante
questo tempo, il centro delle proprie relazioni personali:
" (…)
Orbene non si vede come la
suddetta giurisprudenza relativa all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI esigente una
presenza qualificata nel nostro Paese possa essere
contraria alla Convenzione. In effetti, solo restando a diretto contatto con il
mondo del lavoro nel quale intende essere reinserito il disoccupato può dar
prova di un serio e costante impegno nella ricerca di un lavoro. Inoltre la
presenza effettiva garantisce alle autorità competenti la possibilità di
verificare l'idoneità al collocamento e di controllare la disoccupazione.
Ridurre tale presenza a qualche ora al giorno, come richiesto dal ricorrente,
equivarrebbe a non far obbligo agli interessati di mettersi nella situazione di
concretamente poter reperire un impiego. Con un simile sistema verrebbe
garantita solo l'indennizzazione degli assicurati, mentre sarebbe disatteso
l'altro intento contenuto nella Convenzione, quello della promozione del pieno
impiego, intento che può essere concretizzato solo con un disciplinamento che
favorisca la ricerca di un'occupazione. La giurisprudenza di questa Corte che
subordina il diritto all'indennità di disoccupazione, oltre che alla residenza
effettiva in Svizzera, anche all'intenzione di conservarla durante un certo
periodo e di farne - durante questo tempo - il centro delle proprie relazioni
personali non è quindi in contrasto con il diritto convenzionale, questo a
prescindere dal fatto che ciò non esclude necessariamente per l'interessato la
possibilità di avere il domicilio all'estero presso la propria famiglia. (…)”
In
quell’occasione il TFA, accogliendo il ricorso e rinviando gli atti
all'amministrazione cantonale, ha poi concluso che:
" (…)
Nella fattispecie si pone la questione di sapere se C. fosse nel
periodo determinante effettivamente residente nel nostro Paese, ossia presente
sul mercato del lavoro svizzero.
Orbene, per attestare la sua effettiva residenza in Svizzera il
ricorrente rileva in particolare di avere avuto a disposizione una camera
presso il "Personalhaus" dell'ex-datore di lavoro. A comprova di
quanto affermato esibisce una dichiarazione 18 dicembre 1996 di quest'ultimo,
da cui si evince che l'interessato, quale dipendente della ditta L. SA, abitava
durante tutto l'anno nel "Personalhaus". Per contro, nulla si rileva
per quanto concerne il periodo dopo il licenziamento.
In effetti, nell'incarto manca qualsivoglia documento attestante
una costante presenza sul mercato del lavoro svizzero per consentire al giudice
di statuire. Si rende pertanto necessario un complemento d'istruttoria.
(…)" (cfr. DTF 125 V 465, consid. 6, pag. 469-470)
In una
sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in DLA 2012 Nr. 1 pag. 71,
il Tribunale federale ha concluso che un assicurato non aveva la residenza in
Svizzera, rilevando che, benché alloggiasse per una parte della settimana in
Svizzera, risiedeva la maggior parte del tempo in Francia, dove, da un lato,
percepiva delle prestazioni sociali (reddito di inserimento, assegno di
sostegno familiare e aiuto all’alloggio), dall’altro, dal 2000 aveva preso in
locazione diversi appartamenti con i suoi tre figli di cui aveva l’autorità
parentale e la custodia e dove questi ultimi frequentavano le scuole. Egli
disponeva sì di un pied-à-terre a Ginevra, ma non vi poteva ospitare la propria
famiglia in ragione delle dimensioni modeste dello stesso.
Al
risultato opposto l’Alta Corte è giunta nella sentenza
8C_658/2012 del 15 febbraio 2013 nel caso di un assicurato, in possesso di un
permesso di domicilio (tipo C), che dormiva su un materasso in un appartamento
occupato dai suoi genitori e da sua sorella, senza che vi fossero i suoi
effetti personali.
Il Tribunale
federale ha ritenuto decisive le circostanze che l’indirizzo era stato
annunciato alla polizia degli stranieri, che l’assicurato era presente
nell’abitazione durante un controllo non preannunciato, che l’assicurato ha
lavorato conseguendo un guadagno intermedio e che i genitori e la sorella hanno
confermato per iscritto la presenza nell’appartamento in questione.
In un’altra
sentenza 8C_797/2013 del 21 febbraio 2014, a proposito di un'assicurata che aveva svolto la professione di badante e che è rimasta in disoccupazione soltanto
per un mese e mezzo, il Tribunale federale ha stabilito che l'assicurata
risiedeva in Svizzera rilevando:
" (…)
4.1
L'argomentazione dell'istanza precedente non può essere
seguita. La Corte cantonale ha in particolare ritenuto che l'assicurata aveva
risieduto in Svizzera a partire dall'ottobre 2009 fino a fine gennaio 2012,
ossia durante quasi due anni e mezzo, per poi interrompere questa sua residenza
durante circa due mesi e mezzo e quindi riprenderla a contare da metà aprile 2012. L'istanza precedente ha evidentemente giudicato che l'assicurata durante il periodo da fine
gennaio a metà aprile aveva risieduto a C.________, in Italia. Simile
accertamento appare contrario al diritto federale, per i seguenti motivi.
La ricorrente sostiene di vivere da lungo tempo separata dal
marito, che abita in Italia. L'affermazione appare senz'altro credibile in
considerazione dell'ininterrotta residenza in Svizzera dell'interessata sin
dall'ottobre del 2009. Le ragioni che avrebbero in siffatte circostanze indotto
quest'ultima a interrompere questa sua residenza per la durata di due mesi e
mezzo appaiono alquanto dubbie, visto in particolare che l'insorgente spiega di
aver potuto soggiornare durante il periodo in parola presso la sua amica
Y.________, la quale conferma tale asserzione. Non appare pertanto plausibile
che l'interessata abbia per quel breve periodo ripreso a convivere con suo
marito a C.________, dopo che ciò non era avvenuto durante i due anni e mezzo
precedenti e neppure in seguito. Dal momento che le relazioni coniugali erano
da parecchio tempo turbate, come la ricorrente espone in maniera credibile, il
soggiorno presso un'amica appare assai più probabile, e anche comprensibile,
che non quello presso il marito, considerata la turbata unione coniugale. (…)"
Per una
critica di questa sentenza federale cfr. Daniele Cattaneo, “Assurance-chômage
et droit du travail: quelques cas tessinois” in Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain
Marchand (ed.), Regards croisés sur la droit du travail: Liber Amicorum pour
Gabriel Aubert, Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag.73 seg.
(75-76: “(…) Malheureusement, dans cet arrêt, la Haute Cour a entièrement omis
d’examiner les motivations (pour éventuellement les rejeter) à la base de la
décision sur opposition du service de l’emploi et de l’arrêt cantonal
(notamment le fait que le domicile à l’étranger avait été signalé par l’ancien
employeur de l’assurée, que cet adresse figurait sur les attestations de
l’autorité administrative étrangère et la circonstance que les prélèvements et
payements avaient été faits tout près de la frontière). (…)"). Vedi
pure lo stralcio per intervenuta transazione della successiva causa STCA
38.2014.31
del 2 ottobre 2014 pag. 3: "(…) e che inoltre i rapporti erano
tali per cui un paio di volte ha portato la signora a casa sua a X. per alcuni
giorni, dove dormiva nella casa dell’ex marito, che spesso non c’era visto che
lavorava fuori. (…)".
In un’altra sentenza,
pubblicata in SVR 2014 ALV Nr. 9, il Tribunale federale ha ribadito che il
diritto all’indennità di disoccupazione secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI
presuppone la residenza effettiva in Svizzera, come pure l’intenzione di
conservarla per un certo periodo di tempo e di farne, durante quel periodo il
centro delle proprie relazioni personali.
Questo presupposto è stato
negato nel caso di un assicurato che ha subaffittato uno studio ad una famiglia
di tre persone e che ha dichiarato di avere vissuto in un appartamento con la
sua amica in Francia. L’Alta Corte ha, tra l’altro, sottolineato che appare
difficilmente credibile l’affermazione secondo cui quella all’estero è una
residenza secondaria visto che si tratta di un appartamento di sua proprietà.
In una sentenza
8C_405/2015 del 27 ottobre 2015 il Tribunale federale ha ritenuto che un
assicurato di nazionalità svizzera, sposato e padre di due bambini, che ha lavorato
in Svizzera dal 1° novembre 2012 al 31 dicembre 2013 e che è proprietario di
una villa in Francia dove la famiglia si è trasferita nel 2010 soddisfa il
presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.
Egli infatti, dopo avere
beneficiato nel settembre 2010 di indennità di disoccupazione quale vero
frontaliere “atipico” già nell’agosto 2012 e quindi ben prima del momento in
cui si è iscritto per il collocamento (dal 1° gennaio 2014) aveva annunciato il
suo ritorno all’indirizzo del padre.
In una sentenza
8C_592/2015 del 23 novembre 2015 il Tribunale federale, confermando la sentenza
del TCA (cfr. qui sotto al consid. 2.5.), ha sottolineato che “è peraltro anche
più probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di
lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera”
dove viveva in un bilocale con il figlio.
Con giudizio 8C_855/2015 del 29
febbraio 2016 l’Alta Corte ha poi stabilito che un’assicurata, dopo essere
stata attiva all’estero in ambito umanitario, si è iscritta in disoccupazione
in Svizzera il 2 giugno 2014, non adempiva la condizione della residenza
effettiva in Svizzera dal suo annuncio per il collocamento al 22 luglio 2014.
Il Tribunale federale ha in particolare sottolineato che, siccome dal 14 giugno
al 22 luglio 2014 ha lasciato la Svizzera per raggiungere all’estero il suo
compagno ed essere seguita dal suo medico curante fino alla fine della
gravidanza, l’assicurata non aveva l’intenzione di creare in Svizzera il centro
della sua vita.
In un’altra sentenza
8C_157/2016 del 24 marzo 2016 il Tribunale federale ha dichiarato
manifestamente inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2015.5
del 3 febbraio 2016 con la quale il TCA aveva considerato un assicurato
frontaliere. L’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
che il ricorrente non si confronta con le motivazioni del
Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al
fascicolo e le di lui dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui egli
dovesse essere ritenuto frontaliere e quindi con diritto di prestazioni in
Italia,
che la Corte cantonale in modo particolare ha concluso come la
condivisione dell’appartamento di due locali e mezzo (60 m2), di cui il
conduttore è un amico, dormendo sul divano del soggiorno, quando nel fine
settimana era regolare il rientro in Italia, non potesse costituire una
residenza in Svizzera a norma dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr.
recentemente sulla tematica sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid.
5), considerazione essenziale per l’ottenimento delle prestazioni
dell’assicurazione contro la disoccupazione,
che il ricorrente non si china in alcun modo su questo aspetto,
dilungandosi per contro sul comportamento di alcuni funzionari ticinesi, questione
non oggetto del litigio (art. 86 cpv. LTF) (…).”
In una sentenza pubblicata
in DTF 138 V 186 il Tribunale federale ha ricordato che nella sua
giurisprudenza, il domicilio (in questo contesto: la residenza abituale “der
Wohnort als gewöhnlicher Aufenthalt”) viene determinato sulla base
esclusivamente di criteri oggettivi riconoscibili a terzi e non di quelli
soggettivi (la volontà interna della persona interessata).
La situazione familiare è
soltanto uno dei diversi indizi da ritenere. Rilevanti sono pure la durata e la
continuità del domicilio prima di iniziare un’occupazione; la durata e la
modalità dell’assenza, il tipo di attività svolta nell’altro Stato come pure
l’intenzione del lavoratore, risultante dall’insieme delle circostanze, di tornare
nel luogo in cui si trovava prima di assumere un’occupazione.
In
una sentenza pubblicata in DTF 141 V 530 e in SVR 2015 IV Nr. 42 il Tribunale
federale si è chinato sulla questione della differenza tra la nozione di
domicilio a norma degli art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 cpv. 1 prima frase CC e quella
di dimora abituale a norma dell’art. 13 cpv. 2 LPGA.
Per dimora abituale ai
sensi dell’art. 13 cpv. 2 LPGA si intende la residenza effettiva in Svizzera e
la volontà di conservarla; il centro dei tutte le relazioni dell’interessato
deve inoltre situarsi in Svizzera.
In quel caso di specie,
concernente una rendita straordinaria dell’assicurazione invalidità, il TF ha
stabilito che la ricorrente non aveva in Svizzera il suo domicilio civile, né
la residenza effettiva che restava in Francia.
Il deposito dei suoi
documenti presso l’Ufficio cantonale della popolazione è peraltro un indizio
insufficiente, in concreto, per determinare la volontà della ricorrente di
rendere la Svizzera il centro delle sue relazioni personali.
La medesima trascorreva le
giornate della settimana nell’istituto in Svizzera scelto dai suoi genitori e
le notti, come pure i fine settimana, in Francia presso i suoi genitori.
In
una sentenza 32.2012.285 del 18 novembre 2013, in materia di assicurazione per
l’invalidità, il TCA ha stabilito che il centro degli interessi di
un’assicurata al beneficio di un assegno per grandi invalidi fosse presso il
suo curatore in Italia e non presso il suo domicilio in Svizzera. Decisiva è
stata considerata la circostanza che tra gennaio e agosto 2013 la polizia
cantonale ha eseguito rispettivamente fatto eseguire dalla polizia comunale di
un Comune svizzero 18 controlli presso l’appartamento di cui l’assicurata è
conduttrice in Svizzera senza mai trovare nessuno.
In una sentenza
2C_498/2015 del 9 novembre 2015 relativa alla stessa assicurata il Tribunale
federale ha confermato una decisione della Sezione alla popolazione del
Dipartimento delle istituzioni del Canton Ticino, confermato dal Tribunale cantonale
amministrativo, che ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio della
cittadina straniera intimandole di lasciare la Svizzera.
L’Alta Corte ha ritenuto
che vi sono sufficienti indizi, sostanzialmente concordi fra loro per
concludere, che il centro degli interessi della ricorrente si trova all’estero
e non in Svizzera (controlli nell’appartamento senza mai trovare nessuno,
appartamento non utilizzato con regolarità, verbale dell’interrogatorio del
curatore e compagno della ricorrente).
In una sentenza pubblicata
in DLA 2016 n° 10 pag. 227 il Tribunale federale ha ribadito che l’articolo 8
LADI stabilisce che per aver diritto alle indennità di disoccupazione un
assicurato deve risiedere in Svizzera (cpv. 1 lett. c). Questa condizione vale
anche per i cittadini svizzeri residenti in uno Stato dell’UE. In tal caso si
applicano anche l’ALC e il Regolamento n. 883/2004, benché il diritto
comunitario non specifichi la questione del domicilio e lasci che siano le
legislazioni nazionali a farlo. Se, come nel presente caso, l’assicurato non
risiede in Svizzera e non soddisfa quindi il presupposto di cui all’articolo 8
capoverso 1 lettera c LADI, la competenza sulle prestazioni non è dunque della
Confederazione.
Infine, in una sentenza
8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 il Tribunale federale ha negato ad un
assicurato il diritto alle indennità di disoccupazione nel caso di un
assicurato che, pur avendo il centro delle relazioni personali in Svizzera,
aveva la residenza effettiva in Francia. In quell’occasione l’Alta Corte si è
così espressa:
" 4.1. Les motifs exposés par la
juridiction cantonale sont convaincants. Il n'est pas contesté que le recourant
et sa famille entretiennent des liens privilégiés avec la Suisse, plus
particulièrement à D.________ où réside la mère du recourant, où sont
scolarisés ses enfants et où certains membres de la famille pratiquent des
activités de loisirs. Il n'en demeure pas moins que les premiers juges étaient
fondés à conclure à l'absence d'un domicile en Suisse pendant la période en
cause. En effet, à lui seul, l'existence d'un centre de relations personnelles
à D.________ n'est pas déterminant. Il faut bien plutôt accorder un poids
décisif au fait que la famille résidait dans une villa sise en France. Les
circonstances invoquées par l'intéressé ne suffisent pas à remettre en cause
l'argumentation de la juridiction cantonale. Par ses affirmations, le recourant
ne conteste d'ailleurs pas concrètement les motifs de l'arrêt entrepris, ni
n'indique précisément en quoi l'autorité précédente aurait établi les faits
déterminants de façon manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1
LTF.”
2.2
A livello cantonale in una
sentenza 38.2013.35 del 4 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 Nr. 67 pag.
376-377, questa Corte ha negato dal luglio 2012 il diritto a beneficiare delle
indennità di disoccupazione ad un assicurato, ospitato dal 9 giugno 2012 da un
amico in Ticino, la cui famiglia (moglie e due figli in età scolastica)
risiedeva all’estero e il cui statuto è stato modificato da lavoratore
frontaliero a lavoratore dimorante con permesso CE/AELS (tipo B) secondo
modalità inabituali nell’imminenza del licenziamento e per di più quando il
datore di lavoro era già fallito, in quanto il centro dei suoi interessi
personali, soprattutto quelli familiari (figli e sorella che gli metteva pure a
disposizione l'auto) ha continuato a essere all'estero.
Il presupposto dell’art. 8
cpv. 1 lett. c LADI è pure stato negato dal TCA in una sentenza 38.2012.51 del
30.
settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 Nr. 68 pag. 377-379, ad un
assicurato con doppia nazionalità svizzera ed estera, nato in Ticino, dove ha
frequentato le scuole dell’obbligo e il liceo, poiché non aveva la residenza
effettiva in Svizzera, bensì in un Paese estero dove abitava in un proprio
appartamento preso in locazione.
Il TCA è arrivato alla
medesima conclusione in un'altra sentenza 38.2013.73 del 6 agosto 2014,
cresciuta in giudicato incontestata e massimata in RtiD I-2015 Nr. 53 pag.
781-782, relativa al caso di un assicurato che ha abitato presso un'amica in
Svizzera, senza avere con lei nessuna relazione sentimentale, mentre la sua
famiglia risiedeva in Italia a 37 km dal comune svizzero in cui abitava. La
condizione dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI è, invece, stata ammessa
dall’amministrazione e dal Tribunale in un’epoca posteriore quando sua moglie e
i figli hanno lasciato l’Italia dove vivevano per stabilirsi in un altro Stato
estero e in considerazione del fatto che l’assicurato ha dichiarato di avere da
diversi mesi una relazione sentimentale con la sua amica.
Questa
giurisprudenza è poi stata applicata anche in una sentenza 38.2014.15 del 6
ottobre 2014 cresciuta incontestata in giudicato e massimata in RtiD I-2015 Nr.
55.
pag. 784, a proposito di un assicurato che aveva quasi sempre lavorato
soltanto in Italia e che aveva un'abitazione di sua proprietà in tale Paese,
presso il quale ritornava settimanalmente, nonché un appartamento in
comproprietà con la moglie, da cui era separato da molti anni, in un'altra località,
sempre in Italia a pochi chilometri di distanza, dove vivevano la moglie e i
loro due figli.
Alla medesima conclusione
il TCA è giunto pure in una sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014, massimata in
RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782 seg., nella quale è stato confermato il diniego a
un assicurato del diritto a indennità di disoccupazione dal luglio 2013, in quanto il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non era in concreto realizzato.
In primo luogo,
l’assicurato, il quale nell'aprile 2012 si era stabilito in Svizzera per
esercitare un'attività lucrativa dipendente di durata determinata
(1.4.2012-30.6.2013), con possibilità di rinnovo per gli anni successivi, e che
era in possesso di un permesso B, non doveva essere qualificato come falso
frontaliere.
In secondo luogo, anche
ammettendo che l'assicurato fosse risieduto effettivamente in Svizzera nel
periodo successivo all'iscrizione in disoccupazione, visto in particolare il
contratto di locazione per l'appartamento in Ticino del 17 luglio 2013 sebbene
già a dicembre 2012 fosse stato licenziato e liberato dall'obbligo di prestare
la propria attività lavorativa fino al termine del contratto di lavoro del 30
giugno 2013, resta il fatto che l’assicurato non aveva l'intenzione di
risiedere in Svizzera durevolmente e non aveva neppure qui il centro delle
proprie relazioni personali.
Su questo tema B. Rubin in
"Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea,
Schulthess Editions Romandes, 2014 pag. 77 e 78 ha sviluppato le seguenti
considerazioni:
" (…)
9.
L'exigence de la
résidence en Suisse permet d'instaurer une corrélation entre le lieu où les
recherches d'emploi sont effectuées et celui où les conseils des professionnels
du placement sont donnés. Cette exigence garantit ainsi l'efficacité du
placement. Elle permet en outre le contrôle du chômage et de l'aptitude au
placement (ATF 115 V 448 consid. lb p. 449 ; FF 1950 11 546). Si l'exportation
des prestations était possible, de tels contrôles seraient très difficiles à
effectuer, ce qui favoriserait les abus (arrêt du 22 octobre 2002 [C 34/02]
consid. 3). C'est seulement en restant en contact étroit avec le monde du
travail dans lequel il désire être réinséré qu'un chômeur peut faire preuve
d'efforts sérieux et constants dans la recherche d'un emploi (arrêt du 30
novembre 1999 [C 183/99] consid. 2c). C'est à l'assuré qu'il appartient de
rendre vraisemblable qu'il réside en
Suisse (arrêt du 19 septembre 2000 [C 73/00]).
10.
Le domicile
fiscal, le lieu où les papiers d'identité et autres documents officiels ont été
déposés (déclaration d'arrivée) ainsi que d'éventuelles indications dans des
documents officiels ou des décisions judiciaires ne sont que des indices
permettant de déterminer le lieu du domicile (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p.
410; arrêt du 13 mars 2002 [C 149/01]). Pour pouvoir localiser le centre des
intérêts personnels, il convient notamment de chercher à savoir où se trouvent
la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement,
le mobilier et les affaires personnelles. Une visite des lieux est parfois
indispensable (art. 12 let. d PA). Par ailleurs, le lieu où les enfants sont
scolarisés joue un rôle. Le droit à des prestations sociales nécessite souvent
d'être domicilié dans le pays qui les verse, de sorte que cet aspect doit
également être pris en compte (DTA 2012 p. 71 consid. 3.3 p. 74).
11.
II convient de
donner davantage de poids aux critères objectifs tels que le lieu du logement
et celui des activités professionnelles. Les critères subjectifs tels que
l'intention de s'établir et de créer un centre de vie passent au second plan
car ils sont difficiles à vérifier. Il est cependant parfois nécessaire
d'instruire au mieux l'élucidation des aspects subjectifs tels que les motifs
de licenciement ou les raisons d'un changement de domicile (arrêt du 12 avril
2006.
[C 339/05]). Un séjour éphémère ou de pur hasard en Suisse, de même que
l'occupation, dans ce pays, d'un pied-à-terre une à deux fois par semaine, ne
suffisent pas à démontrer que la résidence est en Suisse. Par contre, un séjour
prolongé permanent et ininterrompu n'est pas indispensable. Mais dans ce cas,
un lien étroit avec le marché du travail suisse est exigé (arrêt du 7 décembre
2007.
[8C_270/2007] consid. 2.2).”
2.3
Nella presente fattispecie,
questo Tribunale osserva innanzitutto che, dal profilo del diritto interno, un
assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera
ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in
Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di
farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr. consid. 2.1.-2.3.).
L’11 gennaio 2016 RI 1,
nato nel 1973, è stato sentito dall’ispettore __________ della Sezione del
lavoro.
In quell’occasione è stato
allestito un “Verbale di audizione”, sottoscritto pure dall’assicurato, del
seguente tenore:
" D: Da che
data è iscritto in disoccupazione?
R: Mi sono
iscritto il 1° dicembre 2015 a seguito del licenziamento ricevuto da parte del
mio datore di lavoro
D: Quando si è
iscritto in disoccupazione, di quale permesso di soggiorno beneficiava?
R: Sono al
beneficio del permesso C dal 2007, quindi al momento del licenziamento ero in
possesso di tale permesso
D: Attualmente sta lavorando?
R: No. Mi sono
iscritto presso diverse agenzie private e spero di poter trovare lavoro al più
presto possibile
D: Quale è
stato il suo ultimo impiego prima di iscriversi in disoccupazione?
R: Ho lavorato
per 12 anni presso la ditta di __________ di __________. Ero occupato quale __________,
lavoro in __________, ecc. Facevo un po’ di tutto.
D: Per quale motivo e da chi è stato disdetto il rapporto di
lavoro?
R: Sono stato
licenziato da parte del datore di lavoro a causa di mancanza di lavoro. Il dl,
oltre a me ha pure licenziato 3 persone compreso me. Ci ha pure comunicato che
nel caso rientra lavoro è possibile una riassunzione nel corso della primavera
2016.
D: In precedenza aveva già lavorato in Svizzera?
(p.f. precisare il datore di lavoro,
la funzione, il tipo di contratto, periodi lavorativi e luogo)
R: Ho lavorato
per __________ nel 1998, __________ dal 1999 al 2004, dal 1995 al 1997 ho
lavorato nel Canton __________, a __________
D: Qual è la
sua formazione professionale, dove e quando si è formato?
R: Sono in
possesso del diploma di scuola media. Ho iniziato poi a 15 anni lavorare nel
settore delle __________.
D: Presso la
ditta __________ (ultimo datore di lavoro) come era organizzato il tempo di
lavoro? (orari di lavoro, ev. turni, periodi di libero)
R: Si lavorava
dal lunedì al venerdì dalle ore 07.00 (7.30 in inverno) e si terminava alle
17.00
(16.30). Giorni di libero il sabato e domenica.
D: Mentre lavorava dove abitava?
(p.f. fornire una breve descrizione
della abitazione, delle condizioni d'uso e da quando vi abita; se disponibile
produrre una copia del contratto d'affitto o ev. accordi scritti)
R: Da quando ho
lavorato presso la ditta __________ ho abitato ad __________ e per ultimo da
aprile 2015 a Personico, che è tuttora la mia abituale dimora.
D: Dopo la fine
del lavoro, dall'inizio della disoccupazione è cambiato qualcosa nella
situazione abitativa?
R: No, abito tutt'ora a __________.
D: E' previsto qualche cambiamento?
R: Per il momento non sono previsti cambiamenti
D: Qual è la sua situazione famigliare?
R: Sono sposato
con __________, nata il __________1973, casalinga. Ho un figlio nato il __________2008
che frequenta le scuole a __________
D: Dove risiedono i suoi famigliari?
R: La famiglia risieda a __________, in Via __________
D: Con quale frequenza rientrava in Italia mentre lavorava?
R: Tutti i
week-end sto con la famiglia. A volte sono loro che vengono a __________, altre
sono io che mi reco in Italia. Di regola, si fa una volta a testa il tragitto
D: Con l'inizio della disoccupazione è cambiato qualcosa?
R: Non è
cambiato nulla, pure ora da disoccupato ci si vede al fine settimana. Le
abitudini sono sempre le stesse a meno di qualche urgenza legata allo stato di
salute dei miei genitori.
Al momento la mia preoccupazione
principale è quella di poter trovare al più presto un'occupazione.
D: Come svolge le sue ricerche di lavoro?
R: Le ricerche
di lavoro vengono svolte sia di persona che in forma scritta. Sono alla ricerca
di un posto di lavoro in tutto il Ticino
D: Di che tipo di lavoro è alla ricerca?
R: Sono alla
ricerca di un posto di lavoro a tempo pieno in tutte le professioni adeguate
alla mia persona, ad esempio come tagliaboschi, imprese edili, ecc.
D: Da quale data e dove risiede in Svizzera?
R: Nel 1995 e
sino a fine 1997 sono stato a __________ e da marzo 1998 sino ad oggi sono
giunto in Ticino, dapprima sono arrivato con il permesso A della durata di 9
mesi, poi dopo le 4 stagioni complete ho beneficiato del permesso ed infine dal
2007.
ho ottenuto il permesso C
D: Vive solo in Svizzera?
R: Vivo assieme
a due amici, che il Signor __________ e __________. Sono entrambi dipendenti
della __________, pure loro sono italiani, di __________ e di __________. __________
è in possesso di un permesso C mentre __________ del permesso B.
Ognuno è indipendente e pertanto non
siamo legati per eventuali rientri in Italia.
D: Come è composta la sua attuale abitazione?
(p.f. fornire una breve descrizione
della abitazione, delle condizioni d'uso e da quando vi abita; se disponibile
produrre una copia del contratto d'affitto o ev. accordi scritti)?
R: La casa è
composta da 3 camere da letto, cucina e salone più ovviamente i servizi. Il
contratto è stato firmato da tutti e tre
D: A quanto ammonta l'affitto mensile?
R: L'affitto è Fr. 770.-- + 120.-- di spese, diviso per le tre
persone
D: Ha stipulato un contratto di locazione?
R: Sì, a dire il vero non so dire per quale durata
D: Si è iscritto all'AIRE, da quando?
R: Sì mi sono
iscritto unicamente in settembre 2015. Tengo a precisare che non sapevo nemmeno
che cosa era l'Aire. Non sono mai stato avvisato da nessuno che bisogna
iscriversi presso questo ente quando si lascia l'Italia. Sono venuto a
conoscenza di questo fatto quando un mio collega di lavoro rientrando in Italia
con la propria auto si è visto fermare in un posto di controllo da parte della
polizia e non potendo dimostrare che abitava in Svizzera gli è stata
sequestrata l'auto.
D: Siete proprietari di immobili in Italia?
R: No, non
posseggo nessun immobile. La moglie con il figlio abitano presso i miei
suoceri.
D: Sua moglie lavora?
R: No, è casalinga
D: Come mai sua
moglie e i suoi figli non sono venuti ad abitare con lei in Svizzera?
R: E' da anni
che si discute di ricongiungere la famiglia in Svizzera. A causa di problemi di
salute di mia suocera, la moglie al momento non si fida a lasciare la mamma a
casa da sola. E' comunque previsto un ricongiungimento famigliare. Mi sono pure
già interessato per eventualmente ritirare il II° pilastro per poter acquistare
qualcosa qua. Mi sono interessato per eventualmente far beneficiare del
permesso di soggiorno per la moglie e figli. Stiamo valutando se far arrivare
la famiglia in Svizzera in concomitanza con l'inizio del nuovo anno scolastico
2016/17
D: Ha fratelli o sorelle?
R: No
D: Ha famigliari che risiedono in Svizzera?
R: Ho una zia che abita a __________
D: Per che motivi rientra in Italia?
R: Per stare con la famiglia
D: Quali legami ha con il territorio svizzero?
R: Conosco una
marea di gente, sia amici che compagni di lavoro. Sono pure stato assiduo
frequentare di una palestra a __________ di cui non ricordo al momento il nome,
dal 1999 al 2004 avevo l'abbonamento annuale.
D: È in possesso di una licenza di condurre Svizzera?
R: Sì dal 2004 sono in possesso della patente Svizzera
D: Ha un veicolo immatricolato in Svizzera?
R: Sì ho una __________
targata __________, mentre in precedenza era targata __________
D: Beneficia di un'assicurazione malattia in Svizzera?
R: Sì, __________
D: Ha un medico curante in Ticino?
R: Sì, prima
andavo dal Dr. __________ a __________, in seguito causa cessazione
dell'attività rivolgo al Dr. __________ ad __________
D: Ha stipulato qualche assicurazione in Ticino?
R: Sì, sono assicurato per l'auto ma non ricordo il nome” (Doc.
8)
Chiamato ora a
pronunciarsi il TCA ricorda preliminarmente che è la data della decisione su
opposizione impugnata (nel presente caso: il 7 settembre 2016) che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni
sociali (cfr. STF 8C_661/2013 del 22
settembre 2014 consid. 3.1.2.; STF 9C_5/2012 del 31 gennaio 2012; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; STFA I 525/04 del 15 aprile
2005.
consid. 2).
Alla luce della
giurisprudenza appena illustrata le dichiarazioni contenute nel “Verbale di
audizione”, assumono un'importanza decisiva.
Applicando
l’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel
settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014
consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo
2011.
consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3
pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195),
questo Tribunale deve concludere che, a giusta ragione, la CO 1 ha ritenuto che
RI 1 ha in Italia il centro delle proprie relazioni di vita.
Il ricorrente, seppure in
possesso di un permesso C, non ha concretizzato un legame con il Ticino, tale
da poterlo considerare il luogo in cui si trova, utilizzando dei criteri
oggettivi, la sua residenza ai sensi della giurisprudenza federale (cfr.
consid. 2.1), cantonale (cfr. consid. 2.2) e della prassi amministrativa (cfr.
consid. 2.3), le quali esigono come terza condizione che si sia creato nel
nostro Paese il centro delle relazioni personali e non soltanto di quelle
professionali (cfr. STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag.
192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8 novembre 2006, consid. 4 non
pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen” all’estero
nella quale l’Alta Corte ha precisato che non basta avere amici e conoscenti in
Svizzera; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano piuttosto per mero scopo
lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro non hanno più motivo di
rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza, là dove si trova il centro
dei loro interessi”).
Il centro delle relazioni
professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione della prima
condizione (residenza effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente
nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465).
Giova ribadire che con
giudizio 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, già citato (cfr. consid. 2.1.), il
Tribunale federale, confermando la sentenza del TCA (cfr. qui sotto al consid.
2.5
), ha sottolineato che “è peraltro anche più probabile che il centro dei
propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di
un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera” dove viveva in un bilocale con il
figlio.
In una sentenza
8C_157/2016 del 24 marzo 2016 l’Alta Corte, ritenendo inammissibile il ricorso
di un assicurato interposto contro una sentenza del TCA con la quale gli era
stato negato il diritto a indennità di disoccupazione, ha inoltre evidenziato
che:
" (…) la
Corte in modo particolare ha concluso come la condivisione dell'appartamento di
due locali e mezzo (60 m 2), di cui il conduttore è un amico,
dormendo sul divano del soggiorno, quando nel fine settimana era regolare il
rientro in Italia, non potesse costituire una residenza in Svizzera a norma
dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. recentemente sulla tematica sentenza
8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 5), condizione essenziale per
l'ottenimento delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione. (…)”
Nella presente fattispecie
il centro delle relazioni personali di RI 1 è a __________ (provincia di __________)
dove vivono la moglie, attualmente casalinga, e il figlio di 9 anni (nato nel
2008) nella casa dei suoi suoceri. In Italia vivono pure i suoi genitori (cfr.
doc. 8: “le abitudini sono sempre le stesse a meno di qualche urgenza legata
allo stato di salute dei miei genitori”).
Rettamente, dunque, nella
decisione su opposizione del 7 settembre 2016 la Cassa ha stabilito che il
presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l’art. 12 LADI non
è in concreto realizzato.
Questa Corte, per inciso,
rileva che la soluzione sarebbe stata differente - e quindi la realizzazione
del presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI sarebbe stata verosimilmente
ammessa - nel caso di un assicurato solo senza figli o con figli adulti, che
avesse dimostrato di avere sufficienti legami con il nostro Paese oltre a
quello professionale, soprattutto qualora il rapporto di lavoro in Svizzera
fosse durato diversi anni (cfr. DTF 138 V 186 (193-194); STF 8C_405/2015 del 27
ottobre 2015; STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015 consid. 2.7.).
2.4
Vista la conclusione alla
quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se
l’assicurata possa derivare il diritto alle prestazioni della LADI sulla base
delle disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V
222; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Rubin, op.cit. p. 683 n.
24).
Il 1° giugno 2002 è
entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera,
da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla
libera circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II regolante
il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (DTF 130 V 145 consid. 3 pag. 146; DTF 128 V 315, con riferimenti [RS
0.142.112
]).
Giusta l'art. 1 cpv. 1
dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante
dello stesso (art. 15 ALC),
in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano
nell'ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71
del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]),
come pure il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che
stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 121 LADI,
entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a, all'ALC e a questi
due regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AlV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C
290/03, DTF 133 V 173).
Una decisione n. 1/2012
del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il
contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo
che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V
88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le
modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Il regolamento (CE) n.
883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il
periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid.
4.1
).
Questi regolamenti sono
stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la
Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; (cfr. B.
Kahil.Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et
d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in
SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1).
L’art. 11 del Regolamento
(CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla
legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che
esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla
legislazione di tale Stato membro.
In materia di
assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio
quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività
lavorativa dipendente (cfr. DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015
consid. 3.1; B. Rubin, op.cit., pag. 683).
Per quel che concerne i
lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole
differenti.
Secondo l’art. 1 lett. f
del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero»
qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato
membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di
massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.
In effetti viene
considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la
settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 175: “(…) dove, di
massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito
il seco ricorda giustamente che il predetto regolamento è applicabile a tutti i
lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero,
indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del
diritto della polizia degli stranieri). (…)”).
Questi assicurati
beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della
LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1
lett. b LADI e STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 in particolare consid. 2.6.)
alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La persona che si
trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso della sua
ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso
dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro
o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia delle
prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se
risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione
dello Stato membro competente.”).
Gli assicurati frontalieri
in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece
chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel
nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del
Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel
corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato
membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale
Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del
lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona
che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a
disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato
la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a
del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase,
riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza
come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività
subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del
luogo di residenza.”; cfr. B. Rubin, op.cit. p. 683).
Da notare che i costi per
il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e
quello di residenza (cfr. B. Rubin, op. cit., p. 684: “L’institution suisse
rembourse, sur domande de l’institution étrangère, la totalité des prestations
versées aux frontaliers durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art.
65.
par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16
novembre 2013 ad un interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo
Quadri denominata “Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di
disoccupazione dei frontalieri”: “(…) Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica
il regolamento (CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo
Stato di residenza, competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati,
delle indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a
secondo della durata del rapporto di lavoro individuale) (…)”).
In una Direttiva del 24
ottobre 2013, denominata Regolamento 883. Fine dello status di "lavoratore
frontaliere vero, atipico", la SECO ha ricordato che:
" Ai sensi
dell'art. 65 paragrafo 5 lett. a) del regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento
883) il versamento delle prestazioni di disoccupazione ai veri lavoratori
frontalieri compete allo Stato di residenza. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha precisato la portata di questa disposizione in una
sentenza dell'11.04.2013 sostenendo che la giurisprudenza Miethe, sviluppata
quando era ancora in vigore il regolamento (CEE) n. 1408/71 (regolamento
1408/1), non è più valida in virtù del regolamento 883. Secondo tale
giurisprudenza, un vero lavoratore frontaliero in disoccupazione che aveva
conservato con lo Stato di occupazione legami personali e professionali
particolarmente stretti poteva, come "lavoratore frontaliero
atipico", beneficiare delle prestazioni in quest'ultimo Stato.
Il versamento delle prestazioni ai veri lavoratori frontalieri in
disoccupazione completa spetta ormai senza eccezioni allo stato di
residenza."
Sul tema e per un
riassunto di casi di applicazione della giurisprudenza Miethe anche relativi al
Canton Ticino, cfr. STF 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 pubblicata in SVR 2014
ALV N. 9; vedi pure DLA 2012 N. 1 pag. 71 seg. e la STCA 38.2015.6 del 25
giugno 2015 consid. 2.15 con successiva sentenza del Tribunale federale
8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4.
In una sentenza
8C_577/2015 del 29 novembre 2016 il Tribunale federale ha considerato
frontaliera un’assicurata domiciliata in Francia che rimaneva a Ginevra a
dormire al massimo una o due volte per settimana (“Sur la base de l'ensemble de
ces éléments, il convient d'admettre que la recourante - qui rentrait plusieurs
fois par semaine en France - répondait à la définition de travailleuse
frontalière au sens du règlement”.).
In quell’occasione l’Alta
Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
6.2
Cette disposition du règlement
d'application n o 987/2009 assimile la résidence au centre d'intérêt de la
personne concernée. Elle codifie également les éléments élaborés par la
jurisprudence européenne qui peuvent être pris en compte pour déterminer ledit
centre d'intérêt, comme la durée et la continuité de la présence sur le
territoire des Etats membres concernés ou la situation familiale et les liens
de famille (arrêts de la CJUE du 11 septembre 2014 C-394/13 Ministerstvo
práce a sociálních vecí contre B., point 34; du 16 mai 2013 C-589/10
Wencel, points 49 et 50).
6.3
La recourante soutient que
l'application des critères règlementaires susmentionnés doit conduire à la
reconnaissance de sa résidence en Suisse. Elle met en évidence le fait qu'elle
a passé l'entier de sa vie en Suisse, que son activité professionnelle s'y est
toujours déroulée et que celle-ci était liée au territoire helvétique (elle y
travaillait en qualité de spécialiste de la sécurité au travail).
6.4
Ces éléments ne sont toutefois pas
absolument pertinents dans l'analyse de la condition de résidence pour
l'indemnisation d'un travailleur frontalier au chômage complet.
Par définition, un tel travailleur exerce une
activité dans un Etat membre autre que l'Etat de résidence. Peu importe qu'il
ait auparavant résidé longtemps dans le premier Etat. Admettre le contraire
viderait de sa substance l'art. 65 al. 2 du règlement n° 883/2004. En effet, ce
qui est décisif, à teneur de cette disposition, c'est que la personne, au cours
de sa dernière activité salariée (ou non salariée) résidait dans un Etat membre
autre que l'Etat membre compétent et qu'elle continue à y résider. La résidence
dans l'Etat membre autre que le pays d'emploi peut prendre fin après la
survenance du chômage ou, au contraire, être constituée immédiatement avant la
fin de l'activité. Dans le premier cas, l'Etat de résidence n'est plus
compétent pour le versement des prestations, alors qu'il peut le devenir dans
la seconde éventualité (voir EBERHARD EICHENHOFER, in Europäisches Sozialrecht,
6.
e éd. 2013, n° 8 ad art. 65 du règlement n o 883/2004; SUSANNE
DERN, in VO (EG) Nr. 883/2004, 2012, n° 5 ss ad art. 65).
N'est pas non plus un critère pertinent, dans le
cas particulier tout au moins, le statut fiscal de l'intéressée du moment que,
dans le canton de Genève, les travailleurs frontaliers sont imposés sur les
rémunérations qu'ils perçoivent en Suisse en raison seulement de l'activité
qu'ils y exercent (cf. l'art. 3 al. 1 let. e de la loi [du canton de Genève] du
27.
septembre 2009 sur l'imposition des personnes physiques [LIPP; RS/GE D 3 08]
et art. 7 de la loi [du canton de Genève] du 23 septembre 1994 sur l'imposition
à la source des personnes physiques et morales [LISP; RS/GE D 3 20]). Le statut
fiscal ne peut constituer en l'espèce un indice d'une résidence en Suisse.
Quant à la situation familiale de l'intéressée,
elle plaide plutôt contre l'existence d'une résidence en Suisse (supra consid.
5.
). Il en va de même de la situation en matière de logement (l'acquisition
d'une maison en France étant un indice du caractère permanent de cette
situation). Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner ce qu'il en est de l'exercice
d'activités non lucratives. La recourante se contente d'alléguer, sans autres
précisions, qu'elle a produit la preuve de ses nombreuses activités
associatives déployées sur le sol suisse et le jugement attaqué ne contient à
ce sujet aucune constatation. Au demeurant le fait que la recourante a conservé
avec la Suisse (Etat membre de son dernier emploi) des liens personnels
professionnels et associatifs étroits ne saurait à lui seul être décisif. De
telles circonstances justifient pour un chômeur de se mettre de manière
complémentaire à la disposition des services de l'emploi en Suisse, non pas en
vue d'obtenir dans ce dernier des allocations de chômage, mais uniquement aux
fins d'y bénéficier des services de reclassement (supra consid. 4.3;
arrêt Jeltes e.a. précité, qui modifie la jurisprudence antérieure
rendue sous le régime de l'ancien Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14
juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121) et qui
avait une portée plus large; cf. à propos de l'ancienne jurisprudence, arrêt de
la CJCE du 12 juin 1986 C-1/85, Miethe contre Bundesanstalt für Arbeit,
Rec. 1986 1837 point 17; voir aussi l'arrêt 8C_60/2016 du 9 août 2016 consid.
4.2
).
6.5
Par conséquent, même en tenant compte
des critères susmentionnés, si tant est qu'ils soient pertinents dans le cas
d'espèce, on doit admettre que la recourante résidait bel et bien en France dès
la survenance de son chômage et pendant la durée de celui-ci. (…)"
In applicazione delle
disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza 38.2014.51 del 15
dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di
disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero
lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria
famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi
personali, soprattutto quelli familiari.
Le medesime argomentazioni
sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA
ha pure confermato il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione in
quanto un’assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava in Italia una volta
per settimana.
Con analoghe
argomentazioni il TCA ha respinto il ricorso di un’assicurata in una sentenza
38.2015.9
del 15 giugno 2015 fondandosi su di un verbale allestito da un
funzionario della Sezione del lavoro e firmato anche dall’interessata da cui
emergeva in particolare che rientrava settimanalmente presso l’abitazione
coniugale e che con la Svizzera aveva legami professionali.
Il successivo ricorso è
stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_521/2015
del 9 settembre 2015, nella quale l’Alta Corte ha sottolineato che “la
ricorrente non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale cantonale
delle assicurazioni, il quale, basandosi sulla di lei audizione del 18
settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro, ha spiegato le ragioni per cui
ella dovesse essere ritenuta frontaliera e quindi con diritto a prestazioni in
Italia.”.
In una sentenza 38.2015.6
del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero frontaliere un altro
assicurato, in possesso di un permesso di dimora B, visto che egli rientrava in
Italia una volta per settimana.
Il TCA si è fondato sul
contenuto di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro e firmato anche
dall’assicurato oltre che su un Rapporto della polizia cantonale, sulle
dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e sull’estratto
conto attestante i prelevamenti in contanti.
L’assicurato ha contestato
la sentenza cantonale davanti all’Alta Corte.
Il
Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in
RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, ha respinto il ricorso dell’assicurato,
ritenendolo manifestamente infondato, sulla base delle seguenti argomentazioni:
" (…)
L’apprezzamento dei fatti operato dal Tribunale delle assicurazioni non può
essere criticato con successo, anche sotto il profilo dell’applicazione del
diritto federale. Il giudizio è fondato sulle dichiarazioni della prima ora
espresse dal ricorrente e sui fatti accertati. La pronuncia cantonale si
confronta altresì con le censure già sollevate dal ricorrente nel precedente
grado di giudizio. È peraltro anche più probabile che il centro dei propri
interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di
un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera, ove si vedeva costretto, ospitato
dal figlio, a dividere un bilocale con lui. In tale evenienza, non possono
essere date le condizioni per ammettere la residenza in Svizzera del
ricorrente. (…)”
In un’altra sentenza
38.2015.61
del 16 dicembre 2015 il TCA ha negato ad un assicurato il diritto
all’indennità di disoccupazione “Un ricorrente, titolare di un permesso B
dall’aprile 2012, la cui moglie abita in Italia – non lontano dal confine
svizzero – in una casa di loro proprietà e che ha dichiarato, da una parte, di
non avere altri legami con la Svizzera al di fuori di quelli professionali,
dall’altra, di aver abitato in Ticino dal lunedì al venerdì e di aver
soggiornato regolarmente in Italia nella sua abitazione il sabato e la domenica
sia durante lo svolgimento dell’attività lavorativa sia dopo l’iscrizione per
il collocamento non ha diritto alle indennità di disoccupazione in Svizzera
dal marzo 2015 né sulla base del diritto interno, né in virtù del diritto
internazionale. In effetti, in primo luogo, alla luce degli elementi concreto
agli atti va ritenuto che il medesimo abbia mantenuto in Italia il centro delle
proprie relazioni di vita. Non è, pertanto, dato il presupposto della residenza
in Svizzera secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI. In secondo luogo, il
ricorrente deve essere considerato quale lavoratore vero frontaliere che si
trova in disoccupazione completa. Egli deve dunque, chiedere le prestazioni di
disoccupazione nel suo Stato di residenza.”.
Alla medesima conclusione
il TCA è arrivato sulla base delle stesse argomentazioni sviluppate nelle
decisioni precedenti in una sentenza 38.2015.47 del 20 gennaio 2016, in una
sentenza 38.2015.5 del 3 febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.12 del 5
febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.76 del 24 marzo 2016 e in una sentenza
38.2015.49
del 18 aprile 2016.
2.5
Il Regolamento (CE) 883/2004
prevede inoltre all’art. 65 par. 2 terza frase che il disoccupato diverso dal
lavoratore frontaliero, che non ritorna nel suo Stato membro di residenza, si
mette a disposizione degli uffici del lavoro nell’ultimo Stato membro alla cui
legislazione era soggetto (cfr. B. Rubin, op.cit. pag. 683).
Questa disposizione regola
la situazione di taluni assicurati che hanno mantenuto la loro residenza in uno
Stato diverso da quello dell’ultimo impiego (cfr. DTF 131 V 229) e che non sono
dei lavoratori frontalieri.
Questi assicurati hanno un
diritto d’opzione tra le prestazioni dello Stato in cui hanno lavorato e quello
in cui risiedono (cfr. DTF 131 V 228).
Il Tribunale federale ha stabilito
che della categoria dei lavoratori diversi dai frontalieri
(frontalieri "non veri") fanno parte segnatamente i lavoratori stagionali,
i lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i lavoratori
che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri
e i lavoratori occupati da un'impresa frontaliera (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133
V 169 (176-177); STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF
8C_656/2009 del 14 aprile 2010).
Lo statuto
di lavoratore falso frontaliere è stato riconosciuto da questa Corte nelle
sentenze 38.2015.30 del 20 novembre 2015 e STCA 38.2015.53 del 2 dicembre
2015.
relative ad assicurati con permesso B che sono stati attivi
in Svizzera uno come caposquadra minatore dal 2010 al 2013, l’altro quale
carpentiere dal 2011 al 2014 presso il medesimo cantiere e alloggiavano nelle
baracche del cantiere.
Inoltre con
giudizio 38.2015.17 del 23 novembre 2015 il TCA ha considerato lavoratore falso
frontaliere un assicurato con permesso L e in seguito B che ha lavorato in
Svizzera quale macchinista, ragnista, caposquadra con diversi contratti di
durata determinata dal 2011 al 2013 e le cui moglie e figlia minore abitano in
Italia, che dista dal luogo di lavoro in Svizzera 94/95 km, in una casa di loro
proprietà.
Anche con sentenza
38.2015.39
del 9 marzo 2016 questo Tribunale ha qualificato quale lavoratrice
falsa frontaliera un’assicurata al beneficio di un permesso tipo L e attiva
quale cuoca in virtù di contratti d’impiego di durata determinata in ambito
turistico, ciò che implicava, perlomeno nell’alta stagione, un impegno
lavorativo nei giorni feriali e nei giorni festivi, impedendole il rientro
regolare nel suo Stato di residenza.
In una
sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014 massimata in RtiD I-2015 Nr. 54 pag.
782-784 e già citata al consid. 2.2, non è, per contro, stato ritenuto
lavoratore falso frontaliere un assicurato, al beneficio di un permesso B
dall’aprile 2012 e iscrittosi in disoccupazione da giugno 2013, che rivestiva
una posizione dirigenziale (guadagno assicurato di fr. 9'625.--) con contratto
di durata determinata (aprile 2012-giugno 2013), dispensato poi anzitempo, nel
dicembre 2012, dal prestare la propria attività lavorativa. Egli, inoltre, aveva trascorso la maggior parte del tempo tra
dicembre 2012 e giugno 2013 all’estero.
Neppure è
stato riconosciuto lo statuto di falso frontaliere nel giudizio 38.2015.44 del
18.
maggio 2016 concernente un assicurato, in possesso di un permesso di
dimora B dal 1° giugno 2012, che dall’aprile 2010 è stato legato – fino al
licenziamento nel 2014 – alla stessa ditta in qualità dapprima di segretario e
poi come responsabile di specifici settori tramite un contratto d’impiego di
durata indeterminata che prevedeva una durata settimanale del lavoro di
mediamente 42 ore suddivise in cinque giorni lavorativi.
Questa Corte
non ha potuto pronunciarsi in merito alla fattispecie di un assicurato
considerato (in un secondo tempo nella nuova decisione su opposizione emessa
pendente causa davanti al TCA) dalla Sezione del lavoro - visti
la tipologia dell'attività svolta con orari irregolari, la soluzione abitativa
e i rientri sporadici nel suo Paese di residenza - falso
frontaliere, poiché il caso è sfociato in uno stralcio (inc. 38.2015.77). Il Presidente del TCA,
nello stralcio del 13 gennaio 2016, ha in ogni caso citato le sentenze
cantonali da cui emerge un’interpretazione restrittiva della nozione di falso
frontaliere (cfr. STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015; STCA 38.2015.53
del 2 dicembre 2015; STCA 38.2015.17 del 23 novembre 2015).
In tale contesto è utile
ricordare che secondo il Tribunale federale nella categoria dei lavoratori falsi frontalieri fanno parte segnatamente i lavoratori stagionali, i
lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che
esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri e i
lavoratori occupati da un'impresa frontaliera (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V
169.
(176-177); STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF
8C_656/2009 del 14 aprile 2010; decisione U2 della Commissione
ammnistrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale del 12
giugno 2009 riguardante il campo d’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 2,
del regolamento (CE) n. 883/2004 di cui la Svizzera tiene conto dal 1° aprile
2012).
In una sentenza 38.2016.15
del 12 luglio 2016, questo Tribunale ha innanzitutto negato che si trattasse di
un vero frontaliere nel caso di un assicurato che lavorava in Svizzera presso
una ditta di impieghi temporanei. In provincia di X. vivevano nella casa di
proprietà dei genitori sua moglie e due figli che studiavano in provincia di X.
rispettivamente in Provincia di Y..
Il TCA è arrivato a questa
conclusione dopo avere constatato che l’assicurato ha sempre dichiarato di
rientrare in Italia una volta al mese, e che a volte lavorava anche il sabato e
la domenica. Inoltre la persona con cui divideva la camera e i suoi conoscenti
hanno confermato che egli soggiornava in Ticino per almeno un mese intero. Il
patrocinatore del ricorrente ha poi enumerato con precisione le date nelle
quali il ricorrente era rientrato in Italia nel periodo luglio 2014 – dicembre
2015.
e il rientro solo a scadenza mensile si spiega con il fatto che l’assicurato
vive “separato in casa” dalla moglie e che sarebbe in corso una procedura per
formalizzare la separazione presso lo studio di un avvocato.
Infine l’assicurato trascorreva
i fine settimana con i colleghi giocando a carte o a dama, andando nei boschi o
per funghi e la sera andando a mangiare una pizza.
Il TCA ha poi concluso che
ci troviamo in presenza di un falso frontaliere in quanto la situazione del
ricorrente (al beneficio presso X. di impieghi temporanei che talvolta lo
occupavano anche durante i fine settimana) è assimilabile a quella dei
lavoratori stagionali.
2.6
Nella presente fattispecie, è
vero che l’assicurato in sede di audizione ha dichiarato di rientrare in Italia
non settimanalmente ma ogni 15 giorni (“di regola si fa una volta a testa il
tragitto”; cfr. doc. 8). D’altra parte però tenuto conto della sua
situazione familiare complessiva (moglie con figlio di 9 anni che abitano a __________
che dista 88 km da __________ e 97 km da __________; cfr. www.viamichelin.ch;
moglie - casalinga - che accudisce sua madre a causa di problemi di salute e
che non si fida a lasciarla a casa da sola; cfr. doc. 8) ed abitativa
(appartamento a __________ occupato anche da due colleghi, cfr. doc. 6/11) è
verosimile, applicando il criterio della probabilità preponderante, che il
rientro in Italia del ricorrente avvenisse di regola settimanalmente, con visite
saltuarie della moglie e del figlio.
Secondo il TCA RI 1 deve
dunque essere considerato un vero frontaliere come stabilito
dall’amministrazione (cfr. consid. 2.4).
Va comunque rilevato che,
anche volendo per ipotesi, ammettere che il rientro non avveniva
settimanalmente, la conclusione non sarebbe quella auspicata dal rappresentante
del ricorrente.
Vista la tipologia del
lavoro svolto (__________), la durata (per 12 anni presso la stessa ditta), con
un contratto di durata indeterminata, che lo occupava per tutto l’anno dal
lunedì al venerdì (cfr. doc. 3; doc. 6/3; doc. 6/7) l’assicurato non può essere
qualificato come falso frontaliere, analogamente a quanto stabilito da questa
Corte nella STCA 38.2015.44 del 18 maggio 2016 e diversamente da quanto deciso
nella STCA 38.2016.15 del 12 luglio 2016 (cfr. consid. 2.5).
In simili condizioni la
decisione su opposizione del 7 settembre 2016 deve essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti