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Decisione

38.2016.62

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 marzo 2017Italiano69 min

Source ti.ch

Fatti

i coinquilini e il proprietario dello stabile la convenuta precisa di averlo

ritenuto superfluo in quanto già in possesso di sufficiente documentazione. Ciò

nondimeno la convenuta poco più avanti afferma che la "circostanza che i

coinquilini sono spesso assenti durante il fine settimana è un fatto aleatorio

(...) e dunque non è possibile dedurne una regola". Ci permettiamo di

puntualizzare che, invece di prodursi in congetture prive di provati

fondamenti, si sarebbe semplicemente potuto interpellare gli interessati e

verificare se invece una regola possa essere dedotta.

In conclusione non possiamo che riaffermare che il nostro

rappresentato, alla luce della documentazione prodotta, non possa essere

assimilato a un vero frontaliere poiché, ai sensi dell'art. 1 left F del

Regolamento (CE) n. 883/2004, non è dimostrabile che egli rientri in Italia "in

linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana". Per questi

motivi riaffermiamo con maggior convinzione quanto esposto e richiesto nel

ricorso del 28 settembre 2016.” (Doc. V)

Al riguardo la Sezione del

lavoro il 15 novembre 2016 si è così espressa:

" (…)

Riguardo all'interpretazione dei tabulati telefonici (doc. 16)

proposta dall'insorgente, si rinvia al punto 3. paragrafo 4 della risposta di

causa, dal quale emerge che non era in Italia solamente per le vacanze di fine

ottobre e dicembre 2015. In merito all'utilizzo, peraltro strumentale, da parte

della controparte dell'affermazione "Da notare, che dove non viene

indicato che l'assicurato non ha effettuato o ricevuto telefonate in zona

Europa non significa ancora che egli si trovi a __________, potendo il medesimo

non aver effettuato alcuna telefonata, ma potrebbe essere comunque in

Italia", ci si limita a sottolineare che, anche se essa ritiene che le

chiamate effettuate o ricevute in zona Europa non comprovino che egli si

trovasse a __________, dimostrano certamente che l'assicurato non era in

Svizzera, ma all'estero e dunque non era comunque dove egli asseriva di essere

(__________) e con la durata pretesa.

Per quanto attiene gli estratti del conto corrente postale (doc.

15, allegato menzionato) si osserva innanzitutto che, dagli stessi non è stato

possibile dedurre alcunché e per questo motivo non è stata formulata alcuna

osservazione. Anche la deduzione pretesa dal ricorrente, ovvero che i prelievi

effettuati per il carburante rivelerebbero che egli si reca a __________ ogni

due settimane, non trova alcun riscontro concreto con il predetto documento.

Infatti, ad esempio, il 5 gennaio 2015 ha speso CHF 102.95 per il carburante e

22 giorni dopo (27 gennaio 2015) altri CHF 49.80; il 9 febbraio 2015 ha speso

CHF 57.31 per il carburante e il giorno seguente ulteriori CHF 42.29 e poi sino

al 15 giugno 2015 non ha più acquistato carburante. Questo non significa dunque

che egli da febbraio 2015 a giugno 2015 non si sia più recato in Italia o non

abbia più acquistato il carburante. L'assicurato non ha semplicemente

utilizzato la carta del conto corrente postale per effettuare il pagamento del

carburante, bensì un'altra forma di pagamento (ad esempio in contanti). E' per

questo motivo che non è stato ritenuto determinante l'estratto conto corrente

postale.

Riguardo al fatto di non avere interpellato i coinquilini, si

rinvia al punto 3. paragrafo 9 della risposta di causa, dove viene chiaramente

spiegato che anche le eventuali visite della famiglia a __________ non sono

idonee a modificare la natura del soggiorno in Svizzera dell'assicurato e non

cambiano il suo centro degli interessi. L'affermazione, peraltro parziale,

riportata dalla controparte, segnatamente che "l'asserita circostanza

che i coinquilini sono spesso assenti durante il fine settimana è un fatto aleatorio

che dipende dalla volontà di quest'ultimi e dunque non è possibile

dedurne una regola" (parte sottolineata omessa dal ricorrente), è

puramente un'aggiunta al ragionamento iniziale appena esposto e dunque non

determinante. Tuttavia, rimane comunque valido considerato che, la volontà dei

coinquilini potrebbe cambiare e dunque non è possibile dedurne una regola.”

(Doc. IX)

1.5. Il 12 dicembre 2016 il patrocinatore

del ricorrente ha trasmesso al TCA, in forma anonimizzata, copia di una

decisione del 4 novembre 2016 relativa ad un altro assicurato, al quale

l’amministrazione ha riconosciuto lo statuto di falso frontaliere, rilevando:

" (…)

Considerato che egli ha dichiarato di vivere a ……… e di non avere

l'autovettura, considerato il profilo generico d'impiego da lui ricercato

(cuoco, aiuto cucina, gerente/responsabile senza patente), considerato che

l'assicurato era al suo primo mese di disoccupazione, tali ricerche di lavoro

appaiono difficilmente verosimili, essendo distanti circa due ore a tratta dal

suo domicilio.

A fronte delle contestazioni formulate dagli ispettori dell'UG,

egli ha sostenuto di recarsi anche di persona (in zone più vicine alla sua

abitazione), a cercare lavoro, ma non ha mai fornito alcuna prova di questo

attraverso "il timbro" sul formulario delle ricerche di lavoro.

In ultimo, neanche dall'esame dell'estratto del conto corrente

intestato all'assicurato non sono emersi sufficienti elementi a dimostrare, con

verosimiglianza preponderante, che il signor ……… risieda effettivamente sul

territorio svizzero: come risulta dalla lettura dei mesi di luglio, agosto,

settembre ed ottobre 2016, egli preleva metodicamente (ed in contanti) tutto Io

stipendio che gli viene mensilmente versato dal datore di lavoro o

dall'assicurazione infortuni e malattia, fino ad esaurimento della sua

disponibilità economica.

Nonostante le numerose contraddizioni (alle quali il signor ……… ha

comunque fornito la propria versione dei fatti), non sussistono sufficienti

elementi per considerare come inveritiere le sue dichiarazioni che vanno,

pertanto, accolte.

Ne consegue che, vista la sua situazione personale prima e dopo

l'iscrizione in disoccupazione (segnatamente l'assenza di pendolarismo

settimanale), l'interessato va ritenuto un falso lavoratore frontaliero, ed ha

la possibilità di far valere il diritto alle indennità di disoccupazione nello

Stato di residenza o nello Stato dell'ultima attività lavorativa (in

Svizzera).” (Doc. S)

Al riguardo, il 3 gennaio

2017, la Sezione del lavoro ha rilevato:

" Con riferimento

alla documentazione trasmessaci (doc. Xl con allegato S), richiamato quanto

indicato nella risposta di causa 19 ottobre 2016 e le osservazioni 15 novembre

2016, osserviamo quanto segue.

Il caso a cui il rappresentante di controparte fa rifermento non è

- diversamente da quanto preteso - comparabile a quello in esame, e dalla

decisione prodotta non è possibile dedurre alcunché a favore del signor RI 1.

La tipologia del lavoro svolto dagli assicurati, gli orari di lavoro, la

frequenza dei rientri nel luogo di residenza all'estero, la situazione

personale (in particolare abitativa e famigliare), sono differenti e hanno

determinato conclusioni diverse.

Visto quanto precede, ribadiamo la proposta di reiezione del

ricorso in esame e la conferma della decisione impugnata.” (doc. XIII)

Considerandi

2.1

Uno dei presupposti da

adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).

L'art. 12 LADI precisa che

"in deroga all'articolo 13 LPGA, gli stranieri senza

permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi

dimorano in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività

lucrativa o in virtù di un permesso stagionale".

In

una sentenza del 20 settembre 1989, pubblicata parzialmente in DTF 115 V 448 e

riprodotta integralmente in D. Cattaneo "Les mesures préventives et de

réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 422-424, il TFA (dal 1° gennaio 2007:

Tribunale federale) ha stabilito che determinante, nel contesto dell'art. 8

cpv. 1 lett. c LADI, non è l'esistenza di un domicilio civile in Svizzera bensì

la residenza effettiva (cfr. DTF 115 V 448-449).

Così, nel caso che era

chiamata a giudicare, la nostra Massima Istanza giudiziaria ha stabilito che un

cittadino svizzero che aveva affittato un appartamento in Francia, ma risiedeva

a Ginevra, adempiva il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. D. Cattaneo,

op. cit., p. 424, n. 685).

In un'altra sentenza del 6

settembre 1999, pubblicata in DTF 125 V 465, il TFA ha stabilito che la

giurisprudenza sviluppata a proposito all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non viola

l'art. 20 lett. a della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale

del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro

la disoccupazione del 21 giugno 1988 (RS 0.822.726.8; RU 1991 1914; in vigore

per la Svizzera dal 17 ottobre 1991).

L’Alta Corte ha pure

ribadito la validità della propria giurisprudenza che subordina il diritto

all'indennità di disoccupazione alla residenza effettiva in Svizzera, così come

all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante

questo tempo, il centro delle proprie relazioni personali:

" (…)

Orbene non si vede come la

suddetta giurisprudenza relativa all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI esigente una

presenza qualificata nel nostro Paese possa essere

contraria alla Convenzione. In effetti, solo restando a diretto contatto con il

mondo del lavoro nel quale intende essere reinserito il disoccupato può dar

prova di un serio e costante impegno nella ricerca di un lavoro. Inoltre la

presenza effettiva garantisce alle autorità competenti la possibilità di

verificare l'idoneità al collocamento e di controllare la disoccupazione.

Ridurre tale presenza a qualche ora al giorno, come richiesto dal ricorrente,

equivarrebbe a non far obbligo agli interessati di mettersi nella situazione di

concretamente poter reperire un impiego. Con un simile sistema verrebbe

garantita solo l'indennizzazione degli assicurati, mentre sarebbe disatteso

l'altro intento contenuto nella Convenzione, quello della promozione del pieno

impiego, intento che può essere concretizzato solo con un disciplinamento che

favorisca la ricerca di un'occupazione. La giurisprudenza di questa Corte che

subordina il diritto all'indennità di disoccupazione, oltre che alla residenza

effettiva in Svizzera, anche all'intenzione di conservarla durante un certo

periodo e di farne - durante questo tempo - il centro delle proprie relazioni

personali non è quindi in contrasto con il diritto convenzionale, questo a

prescindere dal fatto che ciò non esclude necessariamente per l'interessato la

possibilità di avere il domicilio all'estero presso la propria famiglia. (…)”

In

quell’occasione il TFA, accogliendo il ricorso e rinviando gli atti

all'amministrazione cantonale, ha poi concluso che:

" (…)

Nella fattispecie si pone la questione di sapere se C. fosse nel

periodo determinante effettivamente residente nel nostro Paese, ossia presente

sul mercato del lavoro svizzero.

Orbene, per attestare la sua effettiva residenza in Svizzera il

ricorrente rileva in particolare di avere avuto a disposizione una camera

presso il "Personalhaus" dell'ex-datore di lavoro. A comprova di

quanto affermato esibisce una dichiarazione 18 dicembre 1996 di quest'ultimo,

da cui si evince che l'interessato, quale dipendente della ditta L. SA, abitava

durante tutto l'anno nel "Personalhaus". Per contro, nulla si rileva

per quanto concerne il periodo dopo il licenziamento.

In effetti, nell'incarto manca qualsivoglia documento attestante

una costante presenza sul mercato del lavoro svizzero per consentire al giudice

di statuire. Si rende pertanto necessario un complemento d'istruttoria.

(…)" (cfr. DTF 125 V 465, consid. 6, pag. 469-470)

In una

sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in DLA 2012 Nr. 1 pag. 71,

il Tribunale federale ha concluso che un assicurato non aveva la residenza in

Svizzera, rilevando che, benché alloggiasse per una parte della settimana in

Svizzera, risiedeva la maggior parte del tempo in Francia, dove, da un lato,

percepiva delle prestazioni sociali (reddito di inserimento, assegno di

sostegno familiare e aiuto all’alloggio), dall’altro, dal 2000 aveva preso in

locazione diversi appartamenti con i suoi tre figli di cui aveva l’autorità

parentale e la custodia e dove questi ultimi frequentavano le scuole. Egli

disponeva sì di un pied-à-terre a Ginevra, ma non vi poteva ospitare la propria

famiglia in ragione delle dimensioni modeste dello stesso.

Al

risultato opposto l’Alta Corte è giunta nella sentenza

8C_658/2012 del 15 febbraio 2013 nel caso di un assicurato, in possesso di un

permesso di domicilio (tipo C), che dormiva su un materasso in un appartamento

occupato dai suoi genitori e da sua sorella, senza che vi fossero i suoi

effetti personali.

Il Tribunale

federale ha ritenuto decisive le circostanze che l’indirizzo era stato

annunciato alla polizia degli stranieri, che l’assicurato era presente

nell’abitazione durante un controllo non preannunciato, che l’assicurato ha

lavorato conseguendo un guadagno intermedio e che i genitori e la sorella hanno

confermato per iscritto la presenza nell’appartamento in questione.

In un’altra

sentenza 8C_797/2013 del 21 febbraio 2014, a proposito di un'assicurata che aveva svolto la professione di badante e che è rimasta in disoccupazione soltanto

per un mese e mezzo, il Tribunale federale ha stabilito che l'assicurata

risiedeva in Svizzera rilevando:

" (…)

4.1

L'argomentazione dell'istanza precedente non può essere

seguita. La Corte cantonale ha in particolare ritenuto che l'assicurata aveva

risieduto in Svizzera a partire dall'ottobre 2009 fino a fine gennaio 2012,

ossia durante quasi due anni e mezzo, per poi interrompere questa sua residenza

durante circa due mesi e mezzo e quindi riprenderla a contare da metà aprile 2012. L'istanza precedente ha evidentemente giudicato che l'assicurata durante il periodo da fine

gennaio a metà aprile aveva risieduto a C.________, in Italia. Simile

accertamento appare contrario al diritto federale, per i seguenti motivi.

La ricorrente sostiene di vivere da lungo tempo separata dal

marito, che abita in Italia. L'affermazione appare senz'altro credibile in

considerazione dell'ininterrotta residenza in Svizzera dell'interessata sin

dall'ottobre del 2009. Le ragioni che avrebbero in siffatte circostanze indotto

quest'ultima a interrompere questa sua residenza per la durata di due mesi e

mezzo appaiono alquanto dubbie, visto in particolare che l'insorgente spiega di

aver potuto soggiornare durante il periodo in parola presso la sua amica

Y.________, la quale conferma tale asserzione. Non appare pertanto plausibile

che l'interessata abbia per quel breve periodo ripreso a convivere con suo

marito a C.________, dopo che ciò non era avvenuto durante i due anni e mezzo

precedenti e neppure in seguito. Dal momento che le relazioni coniugali erano

da parecchio tempo turbate, come la ricorrente espone in maniera credibile, il

soggiorno presso un'amica appare assai più probabile, e anche comprensibile,

che non quello presso il marito, considerata la turbata unione coniugale. (…)"

Per una

critica di questa sentenza federale cfr. Daniele Cattaneo, “Assurance-chômage

et droit du travail: quelques cas tessinois” in Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain

Marchand (ed.), Regards croisés sur la droit du travail: Liber Amicorum pour

Gabriel Aubert, Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag.73 seg.

(75-76: “(…) Malheureusement, dans cet arrêt, la Haute Cour a entièrement omis

d’examiner les motivations (pour éventuellement les rejeter) à la base de la

décision sur opposition du service de l’emploi et de l’arrêt cantonal

(notamment le fait que le domicile à l’étranger avait été signalé par l’ancien

employeur de l’assurée, que cet adresse figurait sur les attestations de

l’autorité administrative étrangère et la circonstance que les prélèvements et

payements avaient été faits tout près de la frontière). (…)"). Vedi

pure lo stralcio per intervenuta transazione della successiva causa STCA

38.2014.31

del 2 ottobre 2014 pag. 3: "(…) e che inoltre i rapporti erano

tali per cui un paio di volte ha portato la signora a casa sua a X. per alcuni

giorni, dove dormiva nella casa dell’ex marito, che spesso non c’era visto che

lavorava fuori. (…)".

In un’altra sentenza,

pubblicata in SVR 2014 ALV Nr. 9, il Tribunale federale ha ribadito che il

diritto all’indennità di disoccupazione secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI

presuppone la residenza effettiva in Svizzera, come pure l’intenzione di

conservarla per un certo periodo di tempo e di farne, durante quel periodo il

centro delle proprie relazioni personali.

Questo presupposto è stato

negato nel caso di un assicurato che ha subaffittato uno studio ad una famiglia

di tre persone e che ha dichiarato di avere vissuto in un appartamento con la

sua amica in Francia. L’Alta Corte ha, tra l’altro, sottolineato che appare

difficilmente credibile l’affermazione secondo cui quella all’estero è una

residenza secondaria visto che si tratta di un appartamento di sua proprietà.

In una sentenza

8C_405/2015 del 27 ottobre 2015 il Tribunale federale ha ritenuto che un

assicurato di nazionalità svizzera, sposato e padre di due bambini, che ha lavorato

in Svizzera dal 1° novembre 2012 al 31 dicembre 2013 e che è proprietario di

una villa in Francia dove la famiglia si è trasferita nel 2010 soddisfa il

presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.

Egli infatti, dopo avere

beneficiato nel settembre 2010 di indennità di disoccupazione quale vero

frontaliere “atipico” già nell’agosto 2012 e quindi ben prima del momento in

cui si è iscritto per il collocamento (dal 1° gennaio 2014) aveva annunciato il

suo ritorno all’indirizzo del padre.

In una sentenza

8C_592/2015 del 23 novembre 2015 il Tribunale federale, confermando la sentenza

del TCA (cfr. qui sotto al consid. 2.5.), ha sottolineato che “è peraltro anche

più probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di

lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera”

dove viveva in un bilocale con il figlio.

Con giudizio 8C_855/2015 del 29

febbraio 2016 l’Alta Corte ha poi stabilito che un’assicurata, dopo essere

stata attiva all’estero in ambito umanitario, si è iscritta in disoccupazione

in Svizzera il 2 giugno 2014, non adempiva la condizione della residenza

effettiva in Svizzera dal suo annuncio per il collocamento al 22 luglio 2014.

Il Tribunale federale ha in particolare sottolineato che, siccome dal 14 giugno

al 22 luglio 2014 ha lasciato la Svizzera per raggiungere all’estero il suo

compagno ed essere seguita dal suo medico curante fino alla fine della

gravidanza, l’assicurata non aveva l’intenzione di creare in Svizzera il centro

della sua vita.

In un’altra sentenza

8C_157/2016 del 24 marzo 2016 il Tribunale federale ha dichiarato

manifestamente inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2015.5

del 3 febbraio 2016 con la quale il TCA aveva considerato un assicurato

frontaliere. L’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

che il ricorrente non si confronta con le motivazioni del

Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al

fascicolo e le di lui dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui egli

dovesse essere ritenuto frontaliere e quindi con diritto di prestazioni in

Italia,

che la Corte cantonale in modo particolare ha concluso come la

condivisione dell’appartamento di due locali e mezzo (60 m2), di cui il

conduttore è un amico, dormendo sul divano del soggiorno, quando nel fine

settimana era regolare il rientro in Italia, non potesse costituire una

residenza in Svizzera a norma dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr.

recentemente sulla tematica sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid.

5), considerazione essenziale per l’ottenimento delle prestazioni

dell’assicurazione contro la disoccupazione,

che il ricorrente non si china in alcun modo su questo aspetto,

dilungandosi per contro sul comportamento di alcuni funzionari ticinesi, questione

non oggetto del litigio (art. 86 cpv. LTF) (…).”

In una sentenza pubblicata

in DTF 138 V 186 il Tribunale federale ha ricordato che nella sua

giurisprudenza, il domicilio (in questo contesto: la residenza abituale “der

Wohnort als gewöhnlicher Aufenthalt”) viene determinato sulla base

esclusivamente di criteri oggettivi riconoscibili a terzi e non di quelli

soggettivi (la volontà interna della persona interessata).

La situazione familiare è

soltanto uno dei diversi indizi da ritenere. Rilevanti sono pure la durata e la

continuità del domicilio prima di iniziare un’occupazione; la durata e la

modalità dell’assenza, il tipo di attività svolta nell’altro Stato come pure

l’intenzione del lavoratore, risultante dall’insieme delle circostanze, di tornare

nel luogo in cui si trovava prima di assumere un’occupazione.

In

una sentenza pubblicata in DTF 141 V 530 e in SVR 2015 IV Nr. 42 il Tribunale

federale si è chinato sulla questione della differenza tra la nozione di

domicilio a norma degli art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 cpv. 1 prima frase CC e quella

di dimora abituale a norma dell’art. 13 cpv. 2 LPGA.

Per dimora abituale ai

sensi dell’art. 13 cpv. 2 LPGA si intende la residenza effettiva in Svizzera e

la volontà di conservarla; il centro dei tutte le relazioni dell’interessato

deve inoltre situarsi in Svizzera.

In quel caso di specie,

concernente una rendita straordinaria dell’assicurazione invalidità, il TF ha

stabilito che la ricorrente non aveva in Svizzera il suo domicilio civile, né

la residenza effettiva che restava in Francia.

Il deposito dei suoi

documenti presso l’Ufficio cantonale della popolazione è peraltro un indizio

insufficiente, in concreto, per determinare la volontà della ricorrente di

rendere la Svizzera il centro delle sue relazioni personali.

La medesima trascorreva le

giornate della settimana nell’istituto in Svizzera scelto dai suoi genitori e

le notti, come pure i fine settimana, in Francia presso i suoi genitori.

In

una sentenza 32.2012.285 del 18 novembre 2013, in materia di assicurazione per

l’invalidità, il TCA ha stabilito che il centro degli interessi di

un’assicurata al beneficio di un assegno per grandi invalidi fosse presso il

suo curatore in Italia e non presso il suo domicilio in Svizzera. Decisiva è

stata considerata la circostanza che tra gennaio e agosto 2013 la polizia

cantonale ha eseguito rispettivamente fatto eseguire dalla polizia comunale di

un Comune svizzero 18 controlli presso l’appartamento di cui l’assicurata è

conduttrice in Svizzera senza mai trovare nessuno.

In una sentenza

2C_498/2015 del 9 novembre 2015 relativa alla stessa assicurata il Tribunale

federale ha confermato una decisione della Sezione alla popolazione del

Dipartimento delle istituzioni del Canton Ticino, confermato dal Tribunale cantonale

amministrativo, che ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio della

cittadina straniera intimandole di lasciare la Svizzera.

L’Alta Corte ha ritenuto

che vi sono sufficienti indizi, sostanzialmente concordi fra loro per

concludere, che il centro degli interessi della ricorrente si trova all’estero

e non in Svizzera (controlli nell’appartamento senza mai trovare nessuno,

appartamento non utilizzato con regolarità, verbale dell’interrogatorio del

curatore e compagno della ricorrente).

In una sentenza pubblicata

in DLA 2016 n° 10 pag. 227 il Tribunale federale ha ribadito che l’articolo 8

LADI stabilisce che per aver diritto alle indennità di disoccupazione un

assicurato deve risiedere in Svizzera (cpv. 1 lett. c). Questa condizione vale

anche per i cittadini svizzeri residenti in uno Stato dell’UE. In tal caso si

applicano anche l’ALC e il Regolamento n. 883/2004, benché il diritto

comunitario non specifichi la questione del domicilio e lasci che siano le

legislazioni nazionali a farlo. Se, come nel presente caso, l’assicurato non

risiede in Svizzera e non soddisfa quindi il presupposto di cui all’articolo 8

capoverso 1 lettera c LADI, la competenza sulle prestazioni non è dunque della

Confederazione.

Infine, in una sentenza

8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 il Tribunale federale ha negato ad un

assicurato il diritto alle indennità di disoccupazione nel caso di un

assicurato che, pur avendo il centro delle relazioni personali in Svizzera,

aveva la residenza effettiva in Francia. In quell’occasione l’Alta Corte si è

così espressa:

" 4.1. Les motifs exposés par la

juridiction cantonale sont convaincants. Il n'est pas contesté que le recourant

et sa famille entretiennent des liens privilégiés avec la Suisse, plus

particulièrement à D.________ où réside la mère du recourant, où sont

scolarisés ses enfants et où certains membres de la famille pratiquent des

activités de loisirs. Il n'en demeure pas moins que les premiers juges étaient

fondés à conclure à l'absence d'un domicile en Suisse pendant la période en

cause. En effet, à lui seul, l'existence d'un centre de relations personnelles

à D.________ n'est pas déterminant. Il faut bien plutôt accorder un poids

décisif au fait que la famille résidait dans une villa sise en France. Les

circonstances invoquées par l'intéressé ne suffisent pas à remettre en cause

l'argumentation de la juridiction cantonale. Par ses affirmations, le recourant

ne conteste d'ailleurs pas concrètement les motifs de l'arrêt entrepris, ni

n'indique précisément en quoi l'autorité précédente aurait établi les faits

déterminants de façon manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1

LTF.”

2.2

A livello cantonale in una

sentenza 38.2013.35 del 4 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 Nr. 67 pag.

376-377, questa Corte ha negato dal luglio 2012 il diritto a beneficiare delle

indennità di disoccupazione ad un assicurato, ospitato dal 9 giugno 2012 da un

amico in Ticino, la cui famiglia (moglie e due figli in età scolastica)

risiedeva all’estero e il cui statuto è stato modificato da lavoratore

frontaliero a lavoratore dimorante con permesso CE/AELS (tipo B) secondo

modalità inabituali nell’imminenza del licenziamento e per di più quando il

datore di lavoro era già fallito, in quanto il centro dei suoi interessi

personali, soprattutto quelli familiari (figli e sorella che gli metteva pure a

disposizione l'auto) ha continuato a essere all'estero.

Il presupposto dell’art. 8

cpv. 1 lett. c LADI è pure stato negato dal TCA in una sentenza 38.2012.51 del

30.

settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 Nr. 68 pag. 377-379, ad un

assicurato con doppia nazionalità svizzera ed estera, nato in Ticino, dove ha

frequentato le scuole dell’obbligo e il liceo, poiché non aveva la residenza

effettiva in Svizzera, bensì in un Paese estero dove abitava in un proprio

appartamento preso in locazione.

Il TCA è arrivato alla

medesima conclusione in un'altra sentenza 38.2013.73 del 6 agosto 2014,

cresciuta in giudicato incontestata e massimata in RtiD I-2015 Nr. 53 pag.

781-782, relativa al caso di un assicurato che ha abitato presso un'amica in

Svizzera, senza avere con lei nessuna relazione sentimentale, mentre la sua

famiglia risiedeva in Italia a 37 km dal comune svizzero in cui abitava. La

condizione dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI è, invece, stata ammessa

dall’amministrazione e dal Tribunale in un’epoca posteriore quando sua moglie e

i figli hanno lasciato l’Italia dove vivevano per stabilirsi in un altro Stato

estero e in considerazione del fatto che l’assicurato ha dichiarato di avere da

diversi mesi una relazione sentimentale con la sua amica.

Questa

giurisprudenza è poi stata applicata anche in una sentenza 38.2014.15 del 6

ottobre 2014 cresciuta incontestata in giudicato e massimata in RtiD I-2015 Nr.

55.

pag. 784, a proposito di un assicurato che aveva quasi sempre lavorato

soltanto in Italia e che aveva un'abitazione di sua proprietà in tale Paese,

presso il quale ritornava settimanalmente, nonché un appartamento in

comproprietà con la moglie, da cui era separato da molti anni, in un'altra località,

sempre in Italia a pochi chilometri di distanza, dove vivevano la moglie e i

loro due figli.

Alla medesima conclusione

il TCA è giunto pure in una sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014, massimata in

RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782 seg., nella quale è stato confermato il diniego a

un assicurato del diritto a indennità di disoccupazione dal luglio 2013, in quanto il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non era in concreto realizzato.

In primo luogo,

l’assicurato, il quale nell'aprile 2012 si era stabilito in Svizzera per

esercitare un'attività lucrativa dipendente di durata determinata

(1.4.2012-30.6.2013), con possibilità di rinnovo per gli anni successivi, e che

era in possesso di un permesso B, non doveva essere qualificato come falso

frontaliere.

In secondo luogo, anche

ammettendo che l'assicurato fosse risieduto effettivamente in Svizzera nel

periodo successivo all'iscrizione in disoccupazione, visto in particolare il

contratto di locazione per l'appartamento in Ticino del 17 luglio 2013 sebbene

già a dicembre 2012 fosse stato licenziato e liberato dall'obbligo di prestare

la propria attività lavorativa fino al termine del contratto di lavoro del 30

giugno 2013, resta il fatto che l’assicurato non aveva l'intenzione di

risiedere in Svizzera durevolmente e non aveva neppure qui il centro delle

proprie relazioni personali.

Su questo tema B. Rubin in

"Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea,

Schulthess Editions Romandes, 2014 pag. 77 e 78 ha sviluppato le seguenti

considerazioni:

" (…)

9.

L'exigence de la

résidence en Suisse permet d'instaurer une corrélation entre le lieu où les

recherches d'emploi sont effectuées et celui où les conseils des professionnels

du placement sont donnés. Cette exigence garantit ainsi l'efficacité du

placement. Elle permet en outre le contrôle du chômage et de l'aptitude au

placement (ATF 115 V 448 consid. lb p. 449 ; FF 1950 11 546). Si l'exportation

des prestations était possible, de tels contrôles seraient très difficiles à

effectuer, ce qui favoriserait les abus (arrêt du 22 octobre 2002 [C 34/02]

consid. 3). C'est seulement en restant en contact étroit avec le monde du

travail dans lequel il désire être réinséré qu'un chômeur peut faire preuve

d'efforts sérieux et constants dans la recherche d'un emploi (arrêt du 30

novembre 1999 [C 183/99] consid. 2c). C'est à l'assuré qu'il appartient de

rendre vraisemblable qu'il réside en

Suisse (arrêt du 19 septembre 2000 [C 73/00]).

10.

Le domicile

fiscal, le lieu où les papiers d'identité et autres documents officiels ont été

déposés (déclaration d'arrivée) ainsi que d'éventuelles indications dans des

documents officiels ou des décisions judiciaires ne sont que des indices

permettant de déterminer le lieu du domicile (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p.

410; arrêt du 13 mars 2002 [C 149/01]). Pour pouvoir localiser le centre des

intérêts personnels, il convient notamment de chercher à savoir où se trouvent

la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement,

le mobilier et les affaires personnelles. Une visite des lieux est parfois

indispensable (art. 12 let. d PA). Par ailleurs, le lieu où les enfants sont

scolarisés joue un rôle. Le droit à des prestations sociales nécessite souvent

d'être domicilié dans le pays qui les verse, de sorte que cet aspect doit

également être pris en compte (DTA 2012 p. 71 consid. 3.3 p. 74).

11.

II convient de

donner davantage de poids aux critères objectifs tels que le lieu du logement

et celui des activités professionnelles. Les critères subjectifs tels que

l'intention de s'établir et de créer un centre de vie passent au second plan

car ils sont difficiles à vérifier. Il est cependant parfois nécessaire

d'instruire au mieux l'élucidation des aspects subjectifs tels que les motifs

de licenciement ou les raisons d'un changement de domicile (arrêt du 12 avril

2006.

[C 339/05]). Un séjour éphémère ou de pur hasard en Suisse, de même que

l'occupation, dans ce pays, d'un pied-à-terre une à deux fois par semaine, ne

suffisent pas à démontrer que la résidence est en Suisse. Par contre, un séjour

prolongé permanent et ininterrompu n'est pas indispensable. Mais dans ce cas,

un lien étroit avec le marché du travail suisse est exigé (arrêt du 7 décembre

2007.

[8C_270/2007] consid. 2.2).”

2.3

Nella presente fattispecie,

questo Tribunale osserva innanzitutto che, dal profilo del diritto interno, un

assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera

ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in

Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di

farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr. consid. 2.1.-2.3.).

L’11 gennaio 2016 RI 1,

nato nel 1973, è stato sentito dall’ispettore __________ della Sezione del

lavoro.

In quell’occasione è stato

allestito un “Verbale di audizione”, sottoscritto pure dall’assicurato, del

seguente tenore:

" D: Da che

data è iscritto in disoccupazione?

R: Mi sono

iscritto il 1° dicembre 2015 a seguito del licenziamento ricevuto da parte del

mio datore di lavoro

D: Quando si è

iscritto in disoccupazione, di quale permesso di soggiorno beneficiava?

R: Sono al

beneficio del permesso C dal 2007, quindi al momento del licenziamento ero in

possesso di tale permesso

D: Attualmente sta lavorando?

R: No. Mi sono

iscritto presso diverse agenzie private e spero di poter trovare lavoro al più

presto possibile

D: Quale è

stato il suo ultimo impiego prima di iscriversi in disoccupazione?

R: Ho lavorato

per 12 anni presso la ditta di __________ di __________. Ero occupato quale __________,

lavoro in __________, ecc. Facevo un po’ di tutto.

D: Per quale motivo e da chi è stato disdetto il rapporto di

lavoro?

R: Sono stato

licenziato da parte del datore di lavoro a causa di mancanza di lavoro. Il dl,

oltre a me ha pure licenziato 3 persone compreso me. Ci ha pure comunicato che

nel caso rientra lavoro è possibile una riassunzione nel corso della primavera

2016.

D: In precedenza aveva già lavorato in Svizzera?

(p.f. precisare il datore di lavoro,

la funzione, il tipo di contratto, periodi lavorativi e luogo)

R: Ho lavorato

per __________ nel 1998, __________ dal 1999 al 2004, dal 1995 al 1997 ho

lavorato nel Canton __________, a __________

D: Qual è la

sua formazione professionale, dove e quando si è formato?

R: Sono in

possesso del diploma di scuola media. Ho iniziato poi a 15 anni lavorare nel

settore delle __________.

D: Presso la

ditta __________ (ultimo datore di lavoro) come era organizzato il tempo di

lavoro? (orari di lavoro, ev. turni, periodi di libero)

R: Si lavorava

dal lunedì al venerdì dalle ore 07.00 (7.30 in inverno) e si terminava alle

17.00

(16.30). Giorni di libero il sabato e domenica.

D: Mentre lavorava dove abitava?

(p.f. fornire una breve descrizione

della abitazione, delle condizioni d'uso e da quando vi abita; se disponibile

produrre una copia del contratto d'affitto o ev. accordi scritti)

R: Da quando ho

lavorato presso la ditta __________ ho abitato ad __________ e per ultimo da

aprile 2015 a Personico, che è tuttora la mia abituale dimora.

D: Dopo la fine

del lavoro, dall'inizio della disoccupazione è cambiato qualcosa nella

situazione abitativa?

R: No, abito tutt'ora a __________.

D: E' previsto qualche cambiamento?

R: Per il momento non sono previsti cambiamenti

D: Qual è la sua situazione famigliare?

R: Sono sposato

con __________, nata il __________1973, casalinga. Ho un figlio nato il __________2008

che frequenta le scuole a __________

D: Dove risiedono i suoi famigliari?

R: La famiglia risieda a __________, in Via __________

D: Con quale frequenza rientrava in Italia mentre lavorava?

R: Tutti i

week-end sto con la famiglia. A volte sono loro che vengono a __________, altre

sono io che mi reco in Italia. Di regola, si fa una volta a testa il tragitto

D: Con l'inizio della disoccupazione è cambiato qualcosa?

R: Non è

cambiato nulla, pure ora da disoccupato ci si vede al fine settimana. Le

abitudini sono sempre le stesse a meno di qualche urgenza legata allo stato di

salute dei miei genitori.

Al momento la mia preoccupazione

principale è quella di poter trovare al più presto un'occupazione.

D: Come svolge le sue ricerche di lavoro?

R: Le ricerche

di lavoro vengono svolte sia di persona che in forma scritta. Sono alla ricerca

di un posto di lavoro in tutto il Ticino

D: Di che tipo di lavoro è alla ricerca?

R: Sono alla

ricerca di un posto di lavoro a tempo pieno in tutte le professioni adeguate

alla mia persona, ad esempio come tagliaboschi, imprese edili, ecc.

D: Da quale data e dove risiede in Svizzera?

R: Nel 1995 e

sino a fine 1997 sono stato a __________ e da marzo 1998 sino ad oggi sono

giunto in Ticino, dapprima sono arrivato con il permesso A della durata di 9

mesi, poi dopo le 4 stagioni complete ho beneficiato del permesso ed infine dal

2007.

ho ottenuto il permesso C

D: Vive solo in Svizzera?

R: Vivo assieme

a due amici, che il Signor __________ e __________. Sono entrambi dipendenti

della __________, pure loro sono italiani, di __________ e di __________. __________

è in possesso di un permesso C mentre __________ del permesso B.

Ognuno è indipendente e pertanto non

siamo legati per eventuali rientri in Italia.

D: Come è composta la sua attuale abitazione?

(p.f. fornire una breve descrizione

della abitazione, delle condizioni d'uso e da quando vi abita; se disponibile

produrre una copia del contratto d'affitto o ev. accordi scritti)?

R: La casa è

composta da 3 camere da letto, cucina e salone più ovviamente i servizi. Il

contratto è stato firmato da tutti e tre

D: A quanto ammonta l'affitto mensile?

R: L'affitto è Fr. 770.-- + 120.-- di spese, diviso per le tre

persone

D: Ha stipulato un contratto di locazione?

R: Sì, a dire il vero non so dire per quale durata

D: Si è iscritto all'AIRE, da quando?

R: Sì mi sono

iscritto unicamente in settembre 2015. Tengo a precisare che non sapevo nemmeno

che cosa era l'Aire. Non sono mai stato avvisato da nessuno che bisogna

iscriversi presso questo ente quando si lascia l'Italia. Sono venuto a

conoscenza di questo fatto quando un mio collega di lavoro rientrando in Italia

con la propria auto si è visto fermare in un posto di controllo da parte della

polizia e non potendo dimostrare che abitava in Svizzera gli è stata

sequestrata l'auto.

D: Siete proprietari di immobili in Italia?

R: No, non

posseggo nessun immobile. La moglie con il figlio abitano presso i miei

suoceri.

D: Sua moglie lavora?

R: No, è casalinga

D: Come mai sua

moglie e i suoi figli non sono venuti ad abitare con lei in Svizzera?

R: E' da anni

che si discute di ricongiungere la famiglia in Svizzera. A causa di problemi di

salute di mia suocera, la moglie al momento non si fida a lasciare la mamma a

casa da sola. E' comunque previsto un ricongiungimento famigliare. Mi sono pure

già interessato per eventualmente ritirare il II° pilastro per poter acquistare

qualcosa qua. Mi sono interessato per eventualmente far beneficiare del

permesso di soggiorno per la moglie e figli. Stiamo valutando se far arrivare

la famiglia in Svizzera in concomitanza con l'inizio del nuovo anno scolastico

2016/17

D: Ha fratelli o sorelle?

R: No

D: Ha famigliari che risiedono in Svizzera?

R: Ho una zia che abita a __________

D: Per che motivi rientra in Italia?

R: Per stare con la famiglia

D: Quali legami ha con il territorio svizzero?

R: Conosco una

marea di gente, sia amici che compagni di lavoro. Sono pure stato assiduo

frequentare di una palestra a __________ di cui non ricordo al momento il nome,

dal 1999 al 2004 avevo l'abbonamento annuale.

D: È in possesso di una licenza di condurre Svizzera?

R: Sì dal 2004 sono in possesso della patente Svizzera

D: Ha un veicolo immatricolato in Svizzera?

R: Sì ho una __________

targata __________, mentre in precedenza era targata __________

D: Beneficia di un'assicurazione malattia in Svizzera?

R: Sì, __________

D: Ha un medico curante in Ticino?

R: Sì, prima

andavo dal Dr. __________ a __________, in seguito causa cessazione

dell'attività rivolgo al Dr. __________ ad __________

D: Ha stipulato qualche assicurazione in Ticino?

R: Sì, sono assicurato per l'auto ma non ricordo il nome” (Doc.

8)

Chiamato ora a

pronunciarsi il TCA ricorda preliminarmente che è la data della decisione su

opposizione impugnata (nel presente caso: il 7 settembre 2016) che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni

sociali (cfr. STF 8C_661/2013 del 22

settembre 2014 consid. 3.1.2.; STF 9C_5/2012 del 31 gennaio 2012; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; STFA I 525/04 del 15 aprile

2005.

consid. 2).

Alla luce della

giurisprudenza appena illustrata le dichiarazioni contenute nel “Verbale di

audizione”, assumono un'importanza decisiva.

Applicando

l’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel

settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014

consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo

2011.

consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3

pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195),

questo Tribunale deve concludere che, a giusta ragione, la CO 1 ha ritenuto che

RI 1 ha in Italia il centro delle proprie relazioni di vita.

Il ricorrente, seppure in

possesso di un permesso C, non ha concretizzato un legame con il Ticino, tale

da poterlo considerare il luogo in cui si trova, utilizzando dei criteri

oggettivi, la sua residenza ai sensi della giurisprudenza federale (cfr.

consid. 2.1), cantonale (cfr. consid. 2.2) e della prassi amministrativa (cfr.

consid. 2.3), le quali esigono come terza condizione che si sia creato nel

nostro Paese il centro delle relazioni personali e non soltanto di quelle

professionali (cfr. STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag.

192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8 novembre 2006, consid. 4 non

pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen” all’estero

nella quale l’Alta Corte ha precisato che non basta avere amici e conoscenti in

Svizzera; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano piuttosto per mero scopo

lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro non hanno più motivo di

rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza, là dove si trova il centro

dei loro interessi”).

Il centro delle relazioni

professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione della prima

condizione (residenza effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente

nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465).

Giova ribadire che con

giudizio 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, già citato (cfr. consid. 2.1.), il

Tribunale federale, confermando la sentenza del TCA (cfr. qui sotto al consid.

2.5

), ha sottolineato che “è peraltro anche più probabile che il centro dei

propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di

un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera” dove viveva in un bilocale con il

figlio.

In una sentenza

8C_157/2016 del 24 marzo 2016 l’Alta Corte, ritenendo inammissibile il ricorso

di un assicurato interposto contro una sentenza del TCA con la quale gli era

stato negato il diritto a indennità di disoccupazione, ha inoltre evidenziato

che:

" (…) la

Corte in modo particolare ha concluso come la condivisione dell'appartamento di

due locali e mezzo (60 m 2), di cui il conduttore è un amico,

dormendo sul divano del soggiorno, quando nel fine settimana era regolare il

rientro in Italia, non potesse costituire una residenza in Svizzera a norma

dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. recentemente sulla tematica sentenza

8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 5), condizione essenziale per

l'ottenimento delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione. (…)”

Nella presente fattispecie

il centro delle relazioni personali di RI 1 è a __________ (provincia di __________)

dove vivono la moglie, attualmente casalinga, e il figlio di 9 anni (nato nel

2008) nella casa dei suoi suoceri. In Italia vivono pure i suoi genitori (cfr.

doc. 8: “le abitudini sono sempre le stesse a meno di qualche urgenza legata

allo stato di salute dei miei genitori”).

Rettamente, dunque, nella

decisione su opposizione del 7 settembre 2016 la Cassa ha stabilito che il

presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l’art. 12 LADI non

è in concreto realizzato.

Questa Corte, per inciso,

rileva che la soluzione sarebbe stata differente - e quindi la realizzazione

del presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI sarebbe stata verosimilmente

ammessa - nel caso di un assicurato solo senza figli o con figli adulti, che

avesse dimostrato di avere sufficienti legami con il nostro Paese oltre a

quello professionale, soprattutto qualora il rapporto di lavoro in Svizzera

fosse durato diversi anni (cfr. DTF 138 V 186 (193-194); STF 8C_405/2015 del 27

ottobre 2015; STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015 consid. 2.7.).

2.4

Vista la conclusione alla

quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se

l’assicurata possa derivare il diritto alle prestazioni della LADI sulla base

delle disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V

222; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Rubin, op.cit. p. 683 n.

24).

Il 1° giugno 2002 è

entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera,

da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla

libera circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II regolante

il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (DTF 130 V 145 consid. 3 pag. 146; DTF 128 V 315, con riferimenti [RS

0.142.112

]).

Giusta l'art. 1 cpv. 1

dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante

dello stesso (art. 15 ALC),

in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano

nell'ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71

del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di

sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro

familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]),

come pure il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che

stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo

all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai

lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della

Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 121 LADI,

entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a, all'ALC e a questi

due regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AlV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C

290/03, DTF 133 V 173).

Una decisione n. 1/2012

del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il

contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo

che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento

dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009

del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V

88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le

modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al

coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Il regolamento (CE) n.

883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il

periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid.

4.1

).

Questi regolamenti sono

stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la

Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; (cfr. B.

Kahil.Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et

d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in

SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1).

L’art. 11 del Regolamento

(CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla

legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che

esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla

legislazione di tale Stato membro.

In materia di

assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio

quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività

lavorativa dipendente (cfr. DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015

consid. 3.1; B. Rubin, op.cit., pag. 683).

Per quel che concerne i

lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole

differenti.

Secondo l’art. 1 lett. f

del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero»

qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato

membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di

massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.

In effetti viene

considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la

settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 175: “(…) dove, di

massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito

il seco ricorda giustamente che il predetto regolamento è applicabile a tutti i

lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero,

indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del

diritto della polizia degli stranieri). (…)”).

Questi assicurati

beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della

LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1

lett. b LADI e STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 in particolare consid. 2.6.)

alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La persona che si

trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso della sua

ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso

dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro

o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia delle

prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se

risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione

dello Stato membro competente.”).

Gli assicurati frontalieri

in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece

chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel

nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del

Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel

corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato

membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale

Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del

lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona

che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a

disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato

la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a

del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase,

riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza

come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività

subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del

luogo di residenza.”; cfr. B. Rubin, op.cit. p. 683).

Da notare che i costi per

il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e

quello di residenza (cfr. B. Rubin, op. cit., p. 684: “L’institution suisse

rembourse, sur domande de l’institution étrangère, la totalité des prestations

versées aux frontaliers durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art.

65.

par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16

novembre 2013 ad un interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo

Quadri denominata “Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di

disoccupazione dei frontalieri”: “(…) Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica

il regolamento (CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo

Stato di residenza, competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati,

delle indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a

secondo della durata del rapporto di lavoro individuale) (…)”).

In una Direttiva del 24

ottobre 2013, denominata Regolamento 883. Fine dello status di "lavoratore

frontaliere vero, atipico", la SECO ha ricordato che:

" Ai sensi

dell'art. 65 paragrafo 5 lett. a) del regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento

883) il versamento delle prestazioni di disoccupazione ai veri lavoratori

frontalieri compete allo Stato di residenza. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha precisato la portata di questa disposizione in una

sentenza dell'11.04.2013 sostenendo che la giurisprudenza Miethe, sviluppata

quando era ancora in vigore il regolamento (CEE) n. 1408/71 (regolamento

1408/1), non è più valida in virtù del regolamento 883. Secondo tale

giurisprudenza, un vero lavoratore frontaliero in disoccupazione che aveva

conservato con lo Stato di occupazione legami personali e professionali

particolarmente stretti poteva, come "lavoratore frontaliero

atipico", beneficiare delle prestazioni in quest'ultimo Stato.

Il versamento delle prestazioni ai veri lavoratori frontalieri in

disoccupazione completa spetta ormai senza eccezioni allo stato di

residenza."

Sul tema e per un

riassunto di casi di applicazione della giurisprudenza Miethe anche relativi al

Canton Ticino, cfr. STF 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 pubblicata in SVR 2014

ALV N. 9; vedi pure DLA 2012 N. 1 pag. 71 seg. e la STCA 38.2015.6 del 25

giugno 2015 consid. 2.15 con successiva sentenza del Tribunale federale

8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4.

In una sentenza

8C_577/2015 del 29 novembre 2016 il Tribunale federale ha considerato

frontaliera un’assicurata domiciliata in Francia che rimaneva a Ginevra a

dormire al massimo una o due volte per settimana (“Sur la base de l'ensemble de

ces éléments, il convient d'admettre que la recourante - qui rentrait plusieurs

fois par semaine en France - répondait à la définition de travailleuse

frontalière au sens du règlement”.).

In quell’occasione l’Alta

Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

6.2

Cette disposition du règlement

d'application n o 987/2009 assimile la résidence au centre d'intérêt de la

personne concernée. Elle codifie également les éléments élaborés par la

jurisprudence européenne qui peuvent être pris en compte pour déterminer ledit

centre d'intérêt, comme la durée et la continuité de la présence sur le

territoire des Etats membres concernés ou la situation familiale et les liens

de famille (arrêts de la CJUE du 11 septembre 2014 C-394/13 Ministerstvo

práce a sociálních vecí contre B., point 34; du 16 mai 2013 C-589/10

Wencel, points 49 et 50).

6.3

La recourante soutient que

l'application des critères règlementaires susmentionnés doit conduire à la

reconnaissance de sa résidence en Suisse. Elle met en évidence le fait qu'elle

a passé l'entier de sa vie en Suisse, que son activité professionnelle s'y est

toujours déroulée et que celle-ci était liée au territoire helvétique (elle y

travaillait en qualité de spécialiste de la sécurité au travail).

6.4

Ces éléments ne sont toutefois pas

absolument pertinents dans l'analyse de la condition de résidence pour

l'indemnisation d'un travailleur frontalier au chômage complet.

Par définition, un tel travailleur exerce une

activité dans un Etat membre autre que l'Etat de résidence. Peu importe qu'il

ait auparavant résidé longtemps dans le premier Etat. Admettre le contraire

viderait de sa substance l'art. 65 al. 2 du règlement n° 883/2004. En effet, ce

qui est décisif, à teneur de cette disposition, c'est que la personne, au cours

de sa dernière activité salariée (ou non salariée) résidait dans un Etat membre

autre que l'Etat membre compétent et qu'elle continue à y résider. La résidence

dans l'Etat membre autre que le pays d'emploi peut prendre fin après la

survenance du chômage ou, au contraire, être constituée immédiatement avant la

fin de l'activité. Dans le premier cas, l'Etat de résidence n'est plus

compétent pour le versement des prestations, alors qu'il peut le devenir dans

la seconde éventualité (voir EBERHARD EICHENHOFER, in Europäisches Sozialrecht,

6.

e éd. 2013, n° 8 ad art. 65 du règlement n o 883/2004; SUSANNE

DERN, in VO (EG) Nr. 883/2004, 2012, n° 5 ss ad art. 65).

N'est pas non plus un critère pertinent, dans le

cas particulier tout au moins, le statut fiscal de l'intéressée du moment que,

dans le canton de Genève, les travailleurs frontaliers sont imposés sur les

rémunérations qu'ils perçoivent en Suisse en raison seulement de l'activité

qu'ils y exercent (cf. l'art. 3 al. 1 let. e de la loi [du canton de Genève] du

27.

septembre 2009 sur l'imposition des personnes physiques [LIPP; RS/GE D 3 08]

et art. 7 de la loi [du canton de Genève] du 23 septembre 1994 sur l'imposition

à la source des personnes physiques et morales [LISP; RS/GE D 3 20]). Le statut

fiscal ne peut constituer en l'espèce un indice d'une résidence en Suisse.

Quant à la situation familiale de l'intéressée,

elle plaide plutôt contre l'existence d'une résidence en Suisse (supra consid.

5.

). Il en va de même de la situation en matière de logement (l'acquisition

d'une maison en France étant un indice du caractère permanent de cette

situation). Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner ce qu'il en est de l'exercice

d'activités non lucratives. La recourante se contente d'alléguer, sans autres

précisions, qu'elle a produit la preuve de ses nombreuses activités

associatives déployées sur le sol suisse et le jugement attaqué ne contient à

ce sujet aucune constatation. Au demeurant le fait que la recourante a conservé

avec la Suisse (Etat membre de son dernier emploi) des liens personnels

professionnels et associatifs étroits ne saurait à lui seul être décisif. De

telles circonstances justifient pour un chômeur de se mettre de manière

complémentaire à la disposition des services de l'emploi en Suisse, non pas en

vue d'obtenir dans ce dernier des allocations de chômage, mais uniquement aux

fins d'y bénéficier des services de reclassement (supra consid. 4.3;

arrêt Jeltes e.a. précité, qui modifie la jurisprudence antérieure

rendue sous le régime de l'ancien Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14

juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux

travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur

famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121) et qui

avait une portée plus large; cf. à propos de l'ancienne jurisprudence, arrêt de

la CJCE du 12 juin 1986 C-1/85, Miethe contre Bundesanstalt für Arbeit,

Rec. 1986 1837 point 17; voir aussi l'arrêt 8C_60/2016 du 9 août 2016 consid.

4.2

).

6.5

Par conséquent, même en tenant compte

des critères susmentionnés, si tant est qu'ils soient pertinents dans le cas

d'espèce, on doit admettre que la recourante résidait bel et bien en France dès

la survenance de son chômage et pendant la durée de celui-ci. (…)"

In applicazione delle

disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza 38.2014.51 del 15

dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di

disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero

lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria

famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi

personali, soprattutto quelli familiari.

Le medesime argomentazioni

sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA

ha pure confermato il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione in

quanto un’assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava in Italia una volta

per settimana.

Con analoghe

argomentazioni il TCA ha respinto il ricorso di un’assicurata in una sentenza

38.2015.9

del 15 giugno 2015 fondandosi su di un verbale allestito da un

funzionario della Sezione del lavoro e firmato anche dall’interessata da cui

emergeva in particolare che rientrava settimanalmente presso l’abitazione

coniugale e che con la Svizzera aveva legami professionali.

Il successivo ricorso è

stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_521/2015

del 9 settembre 2015, nella quale l’Alta Corte ha sottolineato che “la

ricorrente non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale cantonale

delle assicurazioni, il quale, basandosi sulla di lei audizione del 18

settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro, ha spiegato le ragioni per cui

ella dovesse essere ritenuta frontaliera e quindi con diritto a prestazioni in

Italia.”.

In una sentenza 38.2015.6

del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero frontaliere un altro

assicurato, in possesso di un permesso di dimora B, visto che egli rientrava in

Italia una volta per settimana.

Il TCA si è fondato sul

contenuto di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro e firmato anche

dall’assicurato oltre che su un Rapporto della polizia cantonale, sulle

dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e sull’estratto

conto attestante i prelevamenti in contanti.

L’assicurato ha contestato

la sentenza cantonale davanti all’Alta Corte.

Il

Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in

RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, ha respinto il ricorso dell’assicurato,

ritenendolo manifestamente infondato, sulla base delle seguenti argomentazioni:

" (…)

L’apprezzamento dei fatti operato dal Tribunale delle assicurazioni non può

essere criticato con successo, anche sotto il profilo dell’applicazione del

diritto federale. Il giudizio è fondato sulle dichiarazioni della prima ora

espresse dal ricorrente e sui fatti accertati. La pronuncia cantonale si

confronta altresì con le censure già sollevate dal ricorrente nel precedente

grado di giudizio. È peraltro anche più probabile che il centro dei propri

interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di

un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera, ove si vedeva costretto, ospitato

dal figlio, a dividere un bilocale con lui. In tale evenienza, non possono

essere date le condizioni per ammettere la residenza in Svizzera del

ricorrente. (…)”

In un’altra sentenza

38.2015.61

del 16 dicembre 2015 il TCA ha negato ad un assicurato il diritto

all’indennità di disoccupazione “Un ricorrente, titolare di un permesso B

dall’aprile 2012, la cui moglie abita in Italia – non lontano dal confine

svizzero – in una casa di loro proprietà e che ha dichiarato, da una parte, di

non avere altri legami con la Svizzera al di fuori di quelli professionali,

dall’altra, di aver abitato in Ticino dal lunedì al venerdì e di aver

soggiornato regolarmente in Italia nella sua abitazione il sabato e la domenica

sia durante lo svolgimento dell’attività lavorativa sia dopo l’iscrizione per

il collocamento non ha diritto alle indennità di disoccupazione in Svizzera

dal marzo 2015 né sulla base del diritto interno, né in virtù del diritto

internazionale. In effetti, in primo luogo, alla luce degli elementi concreto

agli atti va ritenuto che il medesimo abbia mantenuto in Italia il centro delle

proprie relazioni di vita. Non è, pertanto, dato il presupposto della residenza

in Svizzera secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI. In secondo luogo, il

ricorrente deve essere considerato quale lavoratore vero frontaliere che si

trova in disoccupazione completa. Egli deve dunque, chiedere le prestazioni di

disoccupazione nel suo Stato di residenza.”.

Alla medesima conclusione

il TCA è arrivato sulla base delle stesse argomentazioni sviluppate nelle

decisioni precedenti in una sentenza 38.2015.47 del 20 gennaio 2016, in una

sentenza 38.2015.5 del 3 febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.12 del 5

febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.76 del 24 marzo 2016 e in una sentenza

38.2015.49

del 18 aprile 2016.

2.5

Il Regolamento (CE) 883/2004

prevede inoltre all’art. 65 par. 2 terza frase che il disoccupato diverso dal

lavoratore frontaliero, che non ritorna nel suo Stato membro di residenza, si

mette a disposizione degli uffici del lavoro nell’ultimo Stato membro alla cui

legislazione era soggetto (cfr. B. Rubin, op.cit. pag. 683).

Questa disposizione regola

la situazione di taluni assicurati che hanno mantenuto la loro residenza in uno

Stato diverso da quello dell’ultimo impiego (cfr. DTF 131 V 229) e che non sono

dei lavoratori frontalieri.

Questi assicurati hanno un

diritto d’opzione tra le prestazioni dello Stato in cui hanno lavorato e quello

in cui risiedono (cfr. DTF 131 V 228).

Il Tribunale federale ha stabilito

che della categoria dei lavoratori diversi dai frontalieri

(frontalieri "non veri") fanno parte segnatamente i lavoratori stagionali,

i lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i lavoratori

che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri

e i lavoratori occupati da un'impresa frontaliera (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133

V 169 (176-177); STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF

8C_656/2009 del 14 aprile 2010).

Lo statuto

di lavoratore falso frontaliere è stato riconosciuto da questa Corte nelle

sentenze 38.2015.30 del 20 novembre 2015 e STCA 38.2015.53 del 2 dicembre

2015.

relative ad assicurati con permesso B che sono stati attivi

in Svizzera uno come caposquadra minatore dal 2010 al 2013, l’altro quale

carpentiere dal 2011 al 2014 presso il medesimo cantiere e alloggiavano nelle

baracche del cantiere.

Inoltre con

giudizio 38.2015.17 del 23 novembre 2015 il TCA ha considerato lavoratore falso

frontaliere un assicurato con permesso L e in seguito B che ha lavorato in

Svizzera quale macchinista, ragnista, caposquadra con diversi contratti di

durata determinata dal 2011 al 2013 e le cui moglie e figlia minore abitano in

Italia, che dista dal luogo di lavoro in Svizzera 94/95 km, in una casa di loro

proprietà.

Anche con sentenza

38.2015.39

del 9 marzo 2016 questo Tribunale ha qualificato quale lavoratrice

falsa frontaliera un’assicurata al beneficio di un permesso tipo L e attiva

quale cuoca in virtù di contratti d’impiego di durata determinata in ambito

turistico, ciò che implicava, perlomeno nell’alta stagione, un impegno

lavorativo nei giorni feriali e nei giorni festivi, impedendole il rientro

regolare nel suo Stato di residenza.

In una

sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014 massimata in RtiD I-2015 Nr. 54 pag.

782-784 e già citata al consid. 2.2, non è, per contro, stato ritenuto

lavoratore falso frontaliere un assicurato, al beneficio di un permesso B

dall’aprile 2012 e iscrittosi in disoccupazione da giugno 2013, che rivestiva

una posizione dirigenziale (guadagno assicurato di fr. 9'625.--) con contratto

di durata determinata (aprile 2012-giugno 2013), dispensato poi anzitempo, nel

dicembre 2012, dal prestare la propria attività lavorativa. Egli, inoltre, aveva trascorso la maggior parte del tempo tra

dicembre 2012 e giugno 2013 all’estero.

Neppure è

stato riconosciuto lo statuto di falso frontaliere nel giudizio 38.2015.44 del

18.

maggio 2016 concernente un assicurato, in possesso di un permesso di

dimora B dal 1° giugno 2012, che dall’aprile 2010 è stato legato – fino al

licenziamento nel 2014 – alla stessa ditta in qualità dapprima di segretario e

poi come responsabile di specifici settori tramite un contratto d’impiego di

durata indeterminata che prevedeva una durata settimanale del lavoro di

mediamente 42 ore suddivise in cinque giorni lavorativi.

Questa Corte

non ha potuto pronunciarsi in merito alla fattispecie di un assicurato

considerato (in un secondo tempo nella nuova decisione su opposizione emessa

pendente causa davanti al TCA) dalla Sezione del lavoro - visti

la tipologia dell'attività svolta con orari irregolari, la soluzione abitativa

e i rientri sporadici nel suo Paese di residenza - falso

frontaliere, poiché il caso è sfociato in uno stralcio (inc. 38.2015.77). Il Presidente del TCA,

nello stralcio del 13 gennaio 2016, ha in ogni caso citato le sentenze

cantonali da cui emerge un’interpretazione restrittiva della nozione di falso

frontaliere (cfr. STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015; STCA 38.2015.53

del 2 dicembre 2015; STCA 38.2015.17 del 23 novembre 2015).

In tale contesto è utile

ricordare che secondo il Tribunale federale nella categoria dei lavoratori falsi frontalieri fanno parte segnatamente i lavoratori stagionali, i

lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che

esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri e i

lavoratori occupati da un'impresa frontaliera (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V

169.

(176-177); STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF

8C_656/2009 del 14 aprile 2010; decisione U2 della Commissione

ammnistrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale del 12

giugno 2009 riguardante il campo d’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 2,

del regolamento (CE) n. 883/2004 di cui la Svizzera tiene conto dal 1° aprile

2012).

In una sentenza 38.2016.15

del 12 luglio 2016, questo Tribunale ha innanzitutto negato che si trattasse di

un vero frontaliere nel caso di un assicurato che lavorava in Svizzera presso

una ditta di impieghi temporanei. In provincia di X. vivevano nella casa di

proprietà dei genitori sua moglie e due figli che studiavano in provincia di X.

rispettivamente in Provincia di Y..

Il TCA è arrivato a questa

conclusione dopo avere constatato che l’assicurato ha sempre dichiarato di

rientrare in Italia una volta al mese, e che a volte lavorava anche il sabato e

la domenica. Inoltre la persona con cui divideva la camera e i suoi conoscenti

hanno confermato che egli soggiornava in Ticino per almeno un mese intero. Il

patrocinatore del ricorrente ha poi enumerato con precisione le date nelle

quali il ricorrente era rientrato in Italia nel periodo luglio 2014 – dicembre

2015.

e il rientro solo a scadenza mensile si spiega con il fatto che l’assicurato

vive “separato in casa” dalla moglie e che sarebbe in corso una procedura per

formalizzare la separazione presso lo studio di un avvocato.

Infine l’assicurato trascorreva

i fine settimana con i colleghi giocando a carte o a dama, andando nei boschi o

per funghi e la sera andando a mangiare una pizza.

Il TCA ha poi concluso che

ci troviamo in presenza di un falso frontaliere in quanto la situazione del

ricorrente (al beneficio presso X. di impieghi temporanei che talvolta lo

occupavano anche durante i fine settimana) è assimilabile a quella dei

lavoratori stagionali.

2.6

Nella presente fattispecie, è

vero che l’assicurato in sede di audizione ha dichiarato di rientrare in Italia

non settimanalmente ma ogni 15 giorni (“di regola si fa una volta a testa il

tragitto”; cfr. doc. 8). D’altra parte però tenuto conto della sua

situazione familiare complessiva (moglie con figlio di 9 anni che abitano a __________

che dista 88 km da __________ e 97 km da __________; cfr. www.viamichelin.ch;

moglie - casalinga - che accudisce sua madre a causa di problemi di salute e

che non si fida a lasciarla a casa da sola; cfr. doc. 8) ed abitativa

(appartamento a __________ occupato anche da due colleghi, cfr. doc. 6/11) è

verosimile, applicando il criterio della probabilità preponderante, che il

rientro in Italia del ricorrente avvenisse di regola settimanalmente, con visite

saltuarie della moglie e del figlio.

Secondo il TCA RI 1 deve

dunque essere considerato un vero frontaliere come stabilito

dall’amministrazione (cfr. consid. 2.4).

Va comunque rilevato che,

anche volendo per ipotesi, ammettere che il rientro non avveniva

settimanalmente, la conclusione non sarebbe quella auspicata dal rappresentante

del ricorrente.

Vista la tipologia del

lavoro svolto (__________), la durata (per 12 anni presso la stessa ditta), con

un contratto di durata indeterminata, che lo occupava per tutto l’anno dal

lunedì al venerdì (cfr. doc. 3; doc. 6/3; doc. 6/7) l’assicurato non può essere

qualificato come falso frontaliere, analogamente a quanto stabilito da questa

Corte nella STCA 38.2015.44 del 18 maggio 2016 e diversamente da quanto deciso

nella STCA 38.2016.15 del 12 luglio 2016 (cfr. consid. 2.5).

In simili condizioni la

decisione su opposizione del 7 settembre 2016 deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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