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Decisione

38.2016.64

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 marzo 2017Italiano61 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi per cui la moglie non può (ancora) stabilirsi in Svizzera non sono

determinanti ai fini della presente valutazione (cfr. Prassi LADI ID B141).

4. Visto

quanto precede, si contesta che l'assicurato avrebbe riportato in Ticino il

proprio domicilio prima che gli fosse comunicato il licenziamento, come invece

da egli affermato (cfr. ricorso pag. 3, doc. l). (…)” (Doc. III)

1.4. Il 1° dicembre 2016 il

patrocinatore dell’assicurato ha inviato al TCA una richiesta di assumere le

seguenti prove:

" (…)

Il Signor RI 1, al fine di poter dimostrare tutto quanto da egli

esposto negli allegati di causa, in particolar modo per dimostrare, nell'ambito

della valutazione del presupposto della residenza effettiva in Svizzera, che il

suo effettivo centro degli affetti, degli interessi e degli affari è in

Svizzera e non in Italia, come invece preteso da controparte in virtù del

principio della "probabilità preponderante", desidera che

vengano raccolte le testimonianze di alcune fra le numerosissime persone che

egli frequenta in Ticino sia per gli affetti che per affari ed interessi di

varia natura, e meglio:

Persone della famiglia di RI 1

- __________

(fratello) e la moglie __________, __________;

- __________

(sorella) e il marito __________; - __________ (figlio) con il quale convive a __________;

- __________ (figlio) e la moglie __________;

- __________

(madre), __________.

Persone con le quali RI 1 ha vincoli di amicizia stretta e

che frequenta regolarmente per attività commerciali e per il tempo libero

- __________,

direttrice del __________;

- __________,

frequentatore del __________;

- __________;

- __________;

- __________;

- __________;

- __________;

- __________;

- __________;

- __________;

- __________;

- __________;

- __________;

- __________.

Persone che RI 1 frequenta con sua moglie nel tempo libero

- __________

- __________

- __________

- __________

- __________

- __________

- __________

- __________

- __________

- __________

- __________

- __________

- __________

- __________” (Doc. V)

Al riguardo la Sezione del

lavoro, il 7 dicembre 2016, si è così espressa:

" (…)

Il fatto che il ricorrente intrattenga, da solo o con la moglie,

relazioni di varia natura ed intensità con persone della famiglia o della

cerchia di amicizie che egli frequenta per attività commerciali e per il tempo

libero, non è contestato.

Non si ritiene quindi utile né tantomeno necessario procedere

all'assunzione delle testimonianze proposte.

Il signor RI 1 ha vissuto e mantenuto per 37 anni a __________ (__________)

la sua residenza primaria, unitamente alla moglie __________. Mentre

l'assicurato asserisce ora di aver spostato la propria residenza in Ticino,

presso la madre prima ed assieme al figlio poi, la moglie mantiene la residenza

primaria in Italia.

Decisivo è quindi il fatto, che, a prescindere dalle probabili

relazioni personali tenute in Ticino, non è possibile riconoscere al ricorrente

lo spostamento del proprio centro di interessi di vita e delle relazioni

personali nel nostro cantone, peraltro in concomitanza con la richiesta di

indennità di disoccupazione, mentre la moglie, persona con la quale il

ricorrente conserva presumibilmente i rapporti più stretti, mantiene - per definizione

- il proprio centro di interessi di vita in Italia.” (Doc. VII)

Considerandi

2.1

Uno dei presupposti da

adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).

L'art. 12 LADI precisa che

"in deroga all'articolo 13 LPGA, gli stranieri senza

permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi

dimorano in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività

lucrativa o in virtù di un permesso stagionale".

In

una sentenza del 20 settembre 1989, pubblicata parzialmente in DTF 115 V 448 e

riprodotta integralmente in D. Cattaneo "Les mesures préventives et de

réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 422-424, il TFA (dal 1° gennaio 2007:

Tribunale federale) ha stabilito che determinante, nel contesto dell'art. 8

cpv. 1 lett. c LADI, non è l'esistenza di un domicilio civile in Svizzera bensì

la residenza effettiva (cfr. DTF 115 V 448-449).

Così, nel caso che era

chiamata a giudicare, la nostra Massima Istanza giudiziaria ha stabilito che un

cittadino svizzero che aveva affittato un appartamento in Francia, ma risiedeva

a Ginevra, adempiva il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. D.

Cattaneo, op. cit., p. 424, n. 685).

In un'altra sentenza del 6

settembre 1999, pubblicata in DTF 125 V 465, il TFA ha stabilito che la

giurisprudenza sviluppata a proposito all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non viola

l'art. 20 lett. a della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale

del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro

la disoccupazione del 21 giugno 1988 (RS 0.822.726.8; RU 1991 1914; in vigore

per la Svizzera dal 17 ottobre 1991).

L’Alta Corte ha pure

ribadito la validità della propria giurisprudenza che subordina il diritto

all'indennità di disoccupazione alla residenza effettiva in Svizzera, così come

all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante

questo tempo, il centro delle proprie relazioni personali:

" (…)

Orbene non si vede come la

suddetta giurisprudenza relativa all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI esigente una

presenza qualificata nel nostro Paese possa essere

contraria alla Convenzione. In effetti, solo restando a diretto contatto con il

mondo del lavoro nel quale intende essere reinserito il disoccupato può dar

prova di un serio e costante impegno nella ricerca di un lavoro. Inoltre la

presenza effettiva garantisce alle autorità competenti la possibilità di

verificare l'idoneità al collocamento e di controllare la disoccupazione.

Ridurre tale presenza a qualche ora al giorno, come richiesto dal ricorrente,

equivarrebbe a non far obbligo agli interessati di mettersi nella situazione di

concretamente poter reperire un impiego. Con un simile sistema verrebbe

garantita solo l'indennizzazione degli assicurati, mentre sarebbe disatteso

l'altro intento contenuto nella Convenzione, quello della promozione del pieno

impiego, intento che può essere concretizzato solo con un disciplinamento che

favorisca la ricerca di un'occupazione. La giurisprudenza di questa Corte che

subordina il diritto all'indennità di disoccupazione, oltre che alla residenza

effettiva in Svizzera, anche all'intenzione di conservarla durante un certo

periodo e di farne - durante questo tempo - il centro delle proprie relazioni

personali non è quindi in contrasto con il diritto convenzionale, questo a

prescindere dal fatto che ciò non esclude necessariamente per l'interessato la

possibilità di avere il domicilio all'estero presso la propria famiglia. (…)”

In

quell’occasione il TFA, accogliendo il ricorso e rinviando gli atti

all'amministrazione cantonale, ha poi concluso che:

" (…)

Nella fattispecie si pone la questione di sapere se C. fosse nel

periodo determinante effettivamente residente nel nostro Paese, ossia presente

sul mercato del lavoro svizzero.

Orbene, per attestare la sua effettiva residenza in Svizzera il

ricorrente rileva in particolare di avere avuto a disposizione una camera

presso il "Personalhaus" dell'ex-datore di lavoro. A comprova di

quanto affermato esibisce una dichiarazione 18 dicembre 1996 di quest'ultimo,

da cui si evince che l'interessato, quale dipendente della ditta L. SA, abitava

durante tutto l'anno nel "Personalhaus". Per contro, nulla si rileva

per quanto concerne il periodo dopo il licenziamento.

In effetti, nell'incarto manca qualsivoglia documento attestante

una costante presenza sul mercato del lavoro svizzero per consentire al giudice

di statuire. Si rende pertanto necessario un complemento d'istruttoria.

(…)" (cfr. DTF 125 V 465, consid. 6, pag. 469-470)

In una

sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in DLA 2012 Nr. 1 pag. 71,

il Tribunale federale ha concluso che un assicurato non aveva la residenza in

Svizzera, rilevando che, benché alloggiasse per una parte della settimana in

Svizzera, risiedeva la maggior parte del tempo in Francia, dove, da un lato,

percepiva delle prestazioni sociali (reddito di inserimento, assegno di

sostegno familiare e aiuto all’alloggio), dall’altro, dal 2000 aveva preso in

locazione diversi appartamenti con i suoi tre figli di cui aveva l’autorità

parentale e la custodia e dove questi ultimi frequentavano le scuole. Egli

disponeva sì di un pied-à-terre a Ginevra, ma non vi poteva ospitare la propria

famiglia in ragione delle dimensioni modeste dello stesso.

Al

risultato opposto l’Alta Corte è giunta nella sentenza

8C_658/2012 del 15 febbraio 2013 nel caso di un assicurato, in possesso di un

permesso di domicilio (tipo C), che dormiva su un materasso in un appartamento

occupato dai suoi genitori e da sua sorella, senza che vi fossero i suoi

effetti personali.

Il Tribunale

federale ha ritenuto decisive le circostanze che l’indirizzo era stato

annunciato alla polizia degli stranieri, che l’assicurato era presente

nell’abitazione durante un controllo non preannunciato, che l’assicurato ha

lavorato conseguendo un guadagno intermedio e che i genitori e la sorella hanno

confermato per iscritto la presenza nell’appartamento in questione.

In un’altra

sentenza 8C_797/2013 del 21 febbraio 2014, a proposito di un'assicurata che aveva svolto la professione di badante e che è rimasta in disoccupazione soltanto

per un mese e mezzo, il Tribunale federale ha stabilito che l'assicurata

risiedeva in Svizzera rilevando:

" (…)

4.1

L'argomentazione dell'istanza precedente non può essere

seguita. La Corte cantonale ha in particolare ritenuto che l'assicurata aveva

risieduto in Svizzera a partire dall'ottobre 2009 fino a fine gennaio 2012,

ossia durante quasi due anni e mezzo, per poi interrompere questa sua residenza

durante circa due mesi e mezzo e quindi riprenderla a contare da metà aprile 2012. L'istanza precedente ha evidentemente giudicato che l'assicurata durante il periodo da fine

gennaio a metà aprile aveva risieduto a C.________, in Italia. Simile

accertamento appare contrario al diritto federale, per i seguenti motivi.

La ricorrente sostiene di vivere da lungo tempo separata dal

marito, che abita in Italia. L'affermazione appare senz'altro credibile in

considerazione dell'ininterrotta residenza in Svizzera dell'interessata sin

dall'ottobre del 2009. Le ragioni che avrebbero in siffatte circostanze indotto

quest'ultima a interrompere questa sua residenza per la durata di due mesi e

mezzo appaiono alquanto dubbie, visto in particolare che l'insorgente spiega di

aver potuto soggiornare durante il periodo in parola presso la sua amica

Y.________, la quale conferma tale asserzione. Non appare pertanto plausibile

che l'interessata abbia per quel breve periodo ripreso a convivere con suo

marito a C.________, dopo che ciò non era avvenuto durante i due anni e mezzo

precedenti e neppure in seguito. Dal momento che le relazioni coniugali erano

da parecchio tempo turbate, come la ricorrente espone in maniera credibile, il

soggiorno presso un'amica appare assai più probabile, e anche comprensibile,

che non quello presso il marito, considerata la turbata unione coniugale. (…)"

Per una

critica di questa sentenza federale cfr. Daniele Cattaneo, “Assurance-chômage

et droit du travail: quelques cas tessinois” in Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain

Marchand (ed.), Regards croisés sur la droit du travail: Liber Amicorum pour

Gabriel Aubert, Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag.73 seg.

(75-76: “(…) Malheureusement, dans cet arrêt, la Haute Cour a entièrement omis

d’examiner les motivations (pour éventuellement les rejeter) à la base de la

décision sur opposition du service de l’emploi et de l’arrêt cantonal (notamment

le fait que le domicile à l’étranger avait été signalé par l’ancien employeur

de l’assurée, que cet adresse figurait sur les attestations de l’autorité

administrative étrangère et la circonstance que les prélèvements et payements

avaient été faits tout près de la frontière). (…)"). Vedi pure lo

stralcio per intervenuta transazione della successiva causa STCA 38.2014.31 del

2.

ottobre 2014 pag. 3: "(…) e che inoltre i rapporti erano tali per cui un

paio di volte ha portato la signora a casa sua a X. per alcuni giorni, dove

dormiva nella casa dell’ex marito, che spesso non c’era visto che lavorava

fuori. (…)".

In un’altra sentenza,

pubblicata in SVR 2014 ALV Nr. 9, il Tribunale federale ha ribadito che il

diritto all’indennità di disoccupazione secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI

presuppone la residenza effettiva in Svizzera, come pure l’intenzione di

conservarla per un certo periodo di tempo e di farne, durante quel periodo il

centro delle proprie relazioni personali.

Questo presupposto è stato

negato nel caso di un assicurato che ha subaffittato uno studio ad una famiglia

di tre persone e che ha dichiarato di avere vissuto in un appartamento con la

sua amica in Francia. L’Alta Corte ha, tra l’altro, sottolineato che appare

difficilmente credibile l’affermazione secondo cui quella all’estero è una

residenza secondaria visto che si tratta di un appartamento di sua proprietà.

In una sentenza

8C_405/2015 del 27 ottobre 2015 il Tribunale federale ha ritenuto che un

assicurato di nazionalità svizzera, sposato e padre di due bambini, che ha

lavorato in Svizzera dal 1° novembre 2012 al 31 dicembre 2013 e che è

proprietario di una villa in Francia dove la famiglia si è trasferita nel 2010

soddisfa il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.

Egli infatti, dopo avere

beneficiato nel settembre 2010 di indennità di disoccupazione quale vero

frontaliere “atipico” già nell’agosto 2012 e quindi ben prima del momento in

cui si è iscritto per il collocamento (dal 1° gennaio 2014) aveva annunciato il

suo ritorno all’indirizzo del padre.

In una sentenza

8C_592/2015 del 23 novembre 2015 il Tribunale federale, confermando la sentenza

del TCA (cfr. qui sotto al consid. 2.5.), ha sottolineato che “è peraltro anche

più probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di

lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera”

dove viveva in un bilocale con il figlio.

Con giudizio 8C_855/2015 del 29

febbraio 2016 l’Alta Corte ha poi stabilito che un’assicurata, dopo essere

stata attiva all’estero in ambito umanitario, si è iscritta in disoccupazione

in Svizzera il 2 giugno 2014, non adempiva la condizione della residenza

effettiva in Svizzera dal suo annuncio per il collocamento al 22 luglio 2014.

Il Tribunale federale ha in particolare sottolineato che, siccome dal 14 giugno

al 22 luglio 2014 ha lasciato la Svizzera per raggiungere all’estero il suo

compagno ed essere seguita dal suo medico curante fino alla fine della

gravidanza, l’assicurata non aveva l’intenzione di creare in Svizzera il centro

della sua vita.

In un’altra sentenza

8C_157/2016 del 24 marzo 2016 il Tribunale federale ha dichiarato

manifestamente inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2015.5

del 3 febbraio 2016 con la quale il TCA aveva considerato un assicurato

frontaliere. L’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

che il ricorrente non si confronta con le motivazioni del

Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al

fascicolo e le di lui dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui egli

dovesse essere ritenuto frontaliere e quindi con diritto di prestazioni in

Italia,

che la Corte cantonale in modo particolare ha concluso come la

condivisione dell’appartamento di due locali e mezzo (60 m2), di cui il

conduttore è un amico, dormendo sul divano del soggiorno, quando nel fine

settimana era regolare il rientro in Italia, non potesse costituire una

residenza in Svizzera a norma dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr.

recentemente sulla tematica sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid.

5), considerazione essenziale per l’ottenimento delle prestazioni

dell’assicurazione contro la disoccupazione,

che il ricorrente non si china in alcun modo su questo aspetto,

dilungandosi per contro sul comportamento di alcuni funzionari ticinesi,

questione non oggetto del litigio (art. 86 cpv. LTF) (…).”

In una sentenza pubblicata

in DTF 138 V 186 il Tribunale federale ha ricordato che nella sua

giurisprudenza, il domicilio (in questo contesto: la residenza abituale “der

Wohnort als gewöhnlicher Aufenthalt”) viene determinato sulla base

esclusivamente di criteri oggettivi riconoscibili a terzi e non di quelli

soggettivi (la volontà interna della persona interessata).

La situazione familiare è

soltanto uno dei diversi indizi da ritenere. Rilevanti sono pure la durata e la

continuità del domicilio prima di iniziare un’occupazione; la durata e la

modalità dell’assenza, il tipo di attività svolta nell’altro Stato come pure

l’intenzione del lavoratore, risultante dall’insieme delle circostanze, di

tornare nel luogo in cui si trovava prima di assumere un’occupazione.

In

una sentenza pubblicata in DTF 141 V 530 e in SVR 2015 IV Nr. 42 il Tribunale

federale si è chinato sulla questione della differenza tra la nozione di

domicilio a norma degli art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 cpv. 1 prima frase CC e quella

di dimora abituale a norma dell’art. 13 cpv. 2 LPGA.

Per dimora abituale ai

sensi dell’art. 13 cpv. 2 LPGA si intende la residenza effettiva in Svizzera e

la volontà di conservarla; il centro dei tutte le relazioni dell’interessato

deve inoltre situarsi in Svizzera.

In quel caso di specie,

concernente una rendita straordinaria dell’assicurazione invalidità, il TF ha

stabilito che la ricorrente non aveva in Svizzera il suo domicilio civile, né

la residenza effettiva che restava in Francia.

Il deposito dei suoi

documenti presso l’Ufficio cantonale della popolazione è peraltro un indizio

insufficiente, in concreto, per determinare la volontà della ricorrente di rendere

la Svizzera il centro delle sue relazioni personali.

La medesima trascorreva le

giornate della settimana nell’istituto in Svizzera scelto dai suoi genitori e

le notti, come pure i fine settimana, in Francia presso i suoi genitori.

In

una sentenza 32.2012.285 del 18 novembre 2013, in materia di assicurazione per

l’invalidità, il TCA ha stabilito che il centro degli interessi di

un’assicurata al beneficio di un assegno per grandi invalidi fosse presso il

suo curatore in Italia e non presso il suo domicilio in Svizzera. Decisiva è

stata considerata la circostanza che tra gennaio e agosto 2013 la polizia

cantonale ha eseguito rispettivamente fatto eseguire dalla polizia comunale di

un Comune svizzero 18 controlli presso l’appartamento di cui l’assicurata è

conduttrice in Svizzera senza mai trovare nessuno.

In una sentenza

2C_498/2015 del 9 novembre 2015 relativa alla stessa assicurata il Tribunale

federale ha confermato una decisione della Sezione alla popolazione del

Dipartimento delle istituzioni del Canton Ticino, confermato dal Tribunale

cantonale amministrativo, che ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio

della cittadina straniera intimandole di lasciare la Svizzera.

L’Alta Corte ha ritenuto

che vi sono sufficienti indizi, sostanzialmente concordi fra loro per

concludere, che il centro degli interessi della ricorrente si trova all’estero

e non in Svizzera (controlli nell’appartamento senza mai trovare nessuno,

appartamento non utilizzato con regolarità, verbale dell’interrogatorio del curatore

e compagno della ricorrente).

In una sentenza pubblicata

in DLA 2016 n° 10 pag. 227 il Tribunale federale ha ribadito che l’articolo 8

LADI stabilisce che per aver diritto alle indennità di disoccupazione un

assicurato deve risiedere in Svizzera (cpv. 1 lett. c). Questa condizione vale

anche per i cittadini svizzeri residenti in uno Stato dell’UE. In tal caso si

applicano anche l’ALC e il Regolamento n. 883/2004, benché il diritto

comunitario non specifichi la questione del domicilio e lasci che siano le

legislazioni nazionali a farlo. Se, come nel presente caso, l’assicurato non

risiede in Svizzera e non soddisfa quindi il presupposto di cui all’articolo 8

capoverso 1 lettera c LADI, la competenza sulle prestazioni non è dunque della

Confederazione.

Infine, in una sentenza

8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 il Tribunale federale ha negato ad un

assicurato il diritto alle indennità di disoccupazione nel caso di un

assicurato che, pur avendo il centro delle relazioni personali in Svizzera,

aveva la residenza effettiva in Francia. In quell’occasione l’Alta Corte si è

così espressa:

" 4.1. Les motifs exposés par la

juridiction cantonale sont convaincants. Il n'est pas contesté que le recourant

et sa famille entretiennent des liens privilégiés avec la Suisse, plus

particulièrement à D.________ où réside la mère du recourant, où sont

scolarisés ses enfants et où certains membres de la famille pratiquent des

activités de loisirs. Il n'en demeure pas moins que les premiers juges étaient

fondés à conclure à l'absence d'un domicile en Suisse pendant la période en

cause. En effet, à lui seul, l'existence d'un centre de relations personnelles

à D.________ n'est pas déterminant. Il faut bien plutôt accorder un poids

décisif au fait que la famille résidait dans une villa sise en France. Les

circonstances invoquées par l'intéressé ne suffisent pas à remettre en cause

l'argumentation de la juridiction cantonale. Par ses affirmations, le recourant

ne conteste d'ailleurs pas concrètement les motifs de l'arrêt entrepris, ni

n'indique précisément en quoi l'autorité précédente aurait établi les faits

déterminants de façon manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1

LTF.”

2.2

A livello cantonale in una

sentenza 38.2013.35 del 4 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 Nr. 67 pag.

376-377, questa Corte ha negato dal luglio 2012 il diritto a beneficiare delle

indennità di disoccupazione ad un assicurato, ospitato dal 9 giugno 2012 da un

amico in Ticino, la cui famiglia (moglie e due figli in età scolastica)

risiedeva all’estero e il cui statuto è stato modificato da lavoratore

frontaliero a lavoratore dimorante con permesso CE/AELS (tipo B) secondo

modalità inabituali nell’imminenza del licenziamento e per di più quando il

datore di lavoro era già fallito, in quanto il centro dei suoi interessi

personali, soprattutto quelli familiari (figli e sorella che gli metteva pure a

disposizione l'auto) ha continuato a essere all'estero.

Il presupposto dell’art. 8

cpv. 1 lett. c LADI è pure stato negato dal TCA in una sentenza 38.2012.51 del

30.

settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 Nr. 68 pag. 377-379, ad un

assicurato con doppia nazionalità svizzera ed estera, nato in Ticino, dove ha

frequentato le scuole dell’obbligo e il liceo, poiché non aveva la residenza

effettiva in Svizzera, bensì in un Paese estero dove abitava in un proprio

appartamento preso in locazione.

Il TCA è arrivato alla

medesima conclusione in un'altra sentenza 38.2013.73 del 6 agosto 2014,

cresciuta in giudicato incontestata e massimata in RtiD I-2015 Nr. 53 pag.

781-782, relativa al caso di un assicurato che ha abitato presso un'amica in

Svizzera, senza avere con lei nessuna relazione sentimentale, mentre la sua

famiglia risiedeva in Italia a 37 km dal comune svizzero in cui abitava. La

condizione dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI è, invece, stata ammessa

dall’amministrazione e dal Tribunale in un’epoca posteriore quando sua moglie e

i figli hanno lasciato l’Italia dove vivevano per stabilirsi in un altro Stato

estero e in considerazione del fatto che l’assicurato ha dichiarato di avere da

diversi mesi una relazione sentimentale con la sua amica.

Questa

giurisprudenza è poi stata applicata anche in una sentenza 38.2014.15 del 6

ottobre 2014 cresciuta incontestata in giudicato e massimata in RtiD I-2015 Nr.

55.

pag. 784, a proposito di un assicurato che aveva quasi sempre lavorato

soltanto in Italia e che aveva un'abitazione di sua proprietà in tale Paese,

presso il quale ritornava settimanalmente, nonché un appartamento in

comproprietà con la moglie, da cui era separato da molti anni, in un'altra

località, sempre in Italia a pochi chilometri di distanza, dove vivevano la

moglie e i loro due figli.

Alla medesima conclusione

il TCA è giunto pure in una sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014, massimata in

RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782 seg., nella quale è stato confermato il diniego a

un assicurato del diritto a indennità di disoccupazione dal luglio 2013, in quanto il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non era in concreto realizzato.

In primo luogo, l’assicurato,

il quale nell'aprile 2012 si era stabilito in Svizzera per esercitare

un'attività lucrativa dipendente di durata determinata (1.4.2012-30.6.2013),

con possibilità di rinnovo per gli anni successivi, e che era in possesso di un

permesso B, non doveva essere qualificato come falso frontaliere.

In secondo luogo, anche

ammettendo che l'assicurato fosse risieduto effettivamente in Svizzera nel

periodo successivo all'iscrizione in disoccupazione, visto in particolare il

contratto di locazione per l'appartamento in Ticino del 17 luglio 2013 sebbene

già a dicembre 2012 fosse stato licenziato e liberato dall'obbligo di prestare

la propria attività lavorativa fino al termine del contratto di lavoro del 30

giugno 2013, resta il fatto che l’assicurato non aveva l'intenzione di

risiedere in Svizzera durevolmente e non aveva neppure qui il centro delle

proprie relazioni personali.

Su questo tema B. Rubin in

"Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea,

Schulthess Editions Romandes, 2014 pag. 77 e 78 ha sviluppato le seguenti

considerazioni:

" (…)

9.

L'exigence de la

résidence en Suisse permet d'instaurer une corrélation entre le lieu où les

recherches d'emploi sont effectuées et celui où les conseils des professionnels

du placement sont donnés. Cette exigence garantit ainsi l'efficacité du

placement. Elle permet en outre le contrôle du chômage et de l'aptitude au

placement (ATF 115 V 448 consid. lb p. 449 ; FF 1950 11 546). Si l'exportation

des prestations était possible, de tels contrôles seraient très difficiles à

effectuer, ce qui favoriserait les abus (arrêt du 22 octobre 2002 [C 34/02]

consid. 3). C'est seulement en restant en contact étroit avec le monde du

travail dans lequel il désire être réinséré qu'un chômeur peut faire preuve

d'efforts sérieux et constants dans la recherche d'un emploi (arrêt du 30

novembre 1999 [C 183/99] consid. 2c). C'est à l'assuré qu'il appartient de

rendre vraisemblable qu'il réside en

Suisse (arrêt du 19 septembre 2000 [C 73/00]).

10.

Le domicile fiscal,

le lieu où les papiers d'identité et autres documents officiels ont été déposés

(déclaration d'arrivée) ainsi que d'éventuelles indications dans des documents

officiels ou des décisions judiciaires ne sont que des indices permettant de

déterminer le lieu du domicile (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p. 410; arrêt du 13

mars 2002 [C 149/01]). Pour pouvoir localiser le centre des intérêts

personnels, il convient notamment de chercher à savoir où se trouvent la

famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le

mobilier et les affaires personnelles. Une visite des lieux est parfois

indispensable (art. 12 let. d PA). Par ailleurs, le lieu où les enfants sont

scolarisés joue un rôle. Le droit à des prestations sociales nécessite souvent

d'être domicilié dans le pays qui les verse, de sorte que cet aspect doit

également être pris en compte (DTA 2012 p. 71 consid. 3.3 p. 74).

11.

II convient de

donner davantage de poids aux critères objectifs tels que le lieu du logement

et celui des activités professionnelles. Les critères subjectifs tels que

l'intention de s'établir et de créer un centre de vie passent au second plan

car ils sont difficiles à vérifier. Il est cependant parfois nécessaire

d'instruire au mieux l'élucidation des aspects subjectifs tels que les motifs

de licenciement ou les raisons d'un changement de domicile (arrêt du 12 avril

2006.

[C 339/05]). Un séjour éphémère ou de pur hasard en Suisse, de même que

l'occupation, dans ce pays, d'un pied-à-terre une à deux fois par semaine, ne

suffisent pas à démontrer que la résidence est en Suisse. Par contre, un séjour

prolongé permanent et ininterrompu n'est pas indispensable. Mais dans ce cas,

un lien étroit avec le marché du travail suisse est exigé (arrêt du 7 décembre

2007.

[8C_270/2007] consid. 2.2).”

2.3

Nella presente fattispecie,

questo Tribunale osserva innanzitutto che, dal profilo del diritto interno, un

assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera

ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in

Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di

farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr. consid. 2.1.-2.3.).

RI 1, nato nel 1954,

cittadino svizzero, si è iscritto in disoccupazione il 1° luglio 2016. Egli ha

lavorato dal 2002 presso le __________ in qualità di assistente di direzione e

di responsabile acquisti.

Il 31 marzo 2016 ha

ricevuto la disdetta del rapporto di lavoro per il 30 giugno 2016 (cfr. doc.

11/1). Il 27 giugno 2016 lo stesso datore di lavoro l’ha riassunto al 50% (doc.

doc. 16/2). Il ricorrente è dunque parzialmente senza lavoro ai sensi dell’art.

10.

cpv. 2 lett. b LADI.

Dall’ “Analisi del profilo

della persona in cerca d’impiego e Piano d’azione”, del 30 giugno 2016,

sottoscritto dall’assicurato e dalla consulente del personale dell’URC di __________

__________, risulta in particolare quanto segue:

" (…)

L’assicurato conferma di aver spostato il proprio domicilio in CH

da marzo 2016, avendo lasciato precedentemente la CH in data 31.12.2006.

Conferma di far rientro settimanalmente in Italia (__________), dove

attualmente dimora la moglie.

È tutt’oggi iscritto a Registro di commercio per la società __________,

attività che mi comunica sia “dormiente”.

Ha partecipato alla giornata informativa di “Diritti e Doveri” e

comunica di non avere domande in merito.” (doc. 5 pag. 1-2)

Il 19 luglio 2016 RI 1 è

stato sentito dall’ispettore __________ della Sezione del lavoro. In

quell’occasione è stato allestito un “Verbale d’audizione” del seguente tenore:

" (…)

D: Da che data è iscritto in disoccupazione?

R: Mi sono

iscritto in disoccupazione dal 22 giugno 2016. Sono alla ricerca di

un'occupazione a tempo pieno

D: Quando si è

iscritto in disoccupazione, di quale permesso di soggiorno beneficiava?

R: Sono

cittadino Svizzero

D: Attualmente sta lavorando?

R: Si,

attualmente lavoro in ragione del 50 %. Presso la __________

D: Quale è

stato il suo ultimo impiego prima di iscriversi in disoccupazione? (per quale

datore di lavoro, da quando a quando, dove e con quale funzione)

R: Sono 14 anni

che lavoro presso le __________

D: Per quale motivo e da chi è stato disdetto il rapporto di

lavoro?

R: In data 31

marzo 2016 ho ricevuto la disdetta dovuta a riorganizzazione interna.

D: In precedenza aveva già lavorato in Svizzera?

(p.f. precisare il datore di lavoro,

la funzione, il tipo di contratto, periodi lavorativi e luogo)

R: Ho sempre lavorato in Svizzera

D: Qual è la

sua formazione professionale, dove e quando si è formato?

R: Sono

rilegatore artigianale. Sono alla ricerca di responsabile acquisti ed

assistente di direzione.

Sono comunque aperto ad accettare

qualsiasi lavoro adeguato alla mia persona.

D: Come mai sua

moglie e i suoi figli non sono venuti ad abitare con lei in Svizzera?

R: I miei figli

abitano già in Ticino con le rispettive famiglie, mentre con mia moglie stiamo

pianificando il rientro non appena sarà in pensione

D: Ha

famigliari che risiedono in Svizzera?

R: Si, tutti i

miei parenti abitano in Ticino.

D: Per che motivi rientra in Italia?

R: Per stare con la mia famiglia, in particolare mia moglie.

D: Quali legami ha con il territorio svizzero?

R: Mi sono

trasferito in Italia quando mi sono sposato perché mia moglie è cittadina

italiana. Mia moglie, come pure io abbiamo sempre lavorato in Ticino a __________.

Tutti i nostri interessi, a parte l'abitazione sono sempre e sono tutt'ora

rivolti al Ticino, dove appunto abbiamo sempre lavorato ed abbiamo oltre ai

parenti anche il centro della nostra vita sociale.

D: È in

possesso di una licenza di condurre Svizzera?

R: Si sono in

possesso in licenza di condurre Svizzera.

D: Ha un veicolo immatricolato in Svizzera?

R: Ho una vettura immatricolata in Svizzera __________

D: Beneficia di

un'assicurazione malattia in Svizzera?

R: Si, sono

assicurato presso __________

D: Ha un medico curante in Ticino?

R: Dr. __________ di __________

D: Ha stipulato qualche assicurazione in Ticino?

R: Ho assicurato l'auto e basta

D: Mi può indicare di cosa si occupa la ditta __________?

R La ditta è

stata costituita nel 2006. Inizialmente la ditta era di un

mio dipendente e si occupava della

composizione e stesura di libri di medicina. Alla morte del socio e gerente,

Signor __________, nel 2006 ho rilevato la società assieme al Signor __________,

titolare della __________. La ditta __________ da diversi anni è inattiva.

Pochi giorni fa con il Signor __________ ci siamo trovati per definire cosa

fare con la società, si era pure pensato di chiuderla ma ora visto la

situazione in cui mi trovo devo valutare attentamente come agire.” (Doc. 9)

Fra gli atti dell’incarto

figura un “Certificato di domicilio” rilasciato il 6 aprile 2016 dall’Ufficio

controllo abitanti del Comune di __________ dal quale emerge che __________,

coniugato dal __________ 1979 con __________, nato a __________ il __________

1954, dal 1° marzo 2016 è domiciliato in quel Comune, proveniente dall’Italia

(cfr. doc. 11/3).

Dal 15 settembre 2016 si

sarebbe trasferito insieme al figlio a __________ (cfr. contratto di locazione,

doc 13).

Chiamato ora a

pronunciarsi il TCA ricorda preliminarmente che è la data della decisione su

opposizione impugnata (nel presente caso: il 29 settembre 2016) che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni

sociali (cfr. STF 8C_661/2013 del 22

settembre 2014 consid. 3.1.2.; STF 9C_5/2012 del 31 gennaio 2012; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; STFA I 525/04 del 15 aprile

2005.

consid. 2).

Alla luce della

giurisprudenza appena illustrata le dichiarazioni contenute nell’ “Analisi del

profilo della persona in cerca d’impiego” e nel “Verbale di audizione”, e in

particolare quella secondo cui egli soggiorna normalmente in Italia il fine

settimana, assumono un'importanza decisiva.

Applicando

l’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel

settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014

consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo

2011.

consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3

pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195),

questo Tribunale deve concludere che, a giusta ragione, la Sezione del lavoro

ha ritenuto che RI 1 ha in Italia il centro delle proprie relazioni di vita.

Il ricorrente, cittadino

svizzero che dopo il matrimonio avvenuto nel 1979 ha deciso di stabilirsi in

Italia con la moglie a 1,5 km di distanza dal Confine con la Svizzera, non ha più

concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo in

cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi

della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.1), cantonale (cfr. consid. 2.2)

e della prassi amministrativa (cfr. consid. 2.3), le quali esigono come terza

condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni

personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C_592/2015 del 23

novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8

novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer

Lebensbeziehungen” all’estero nella quale l’Alta Corte ha precisato che non

basta avere amici e conoscenti in Svizzera; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano

piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro

non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza,

là dove si trova il centro dei loro interessi”).

Il centro delle relazioni

professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione della prima

condizione (residenza effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente

nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465).

Giova ribadire che con

giudizio 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, già citato (cfr. consid. 2.1.), il

Tribunale federale, confermando la sentenza del TCA (cfr. qui sotto al consid.

2.5

), ha sottolineato che “è peraltro anche più probabile che il centro dei

propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di

un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera” dove viveva in un bilocale con il

figlio.

In una sentenza

8C_157/2016 del 24 marzo 2016 l’Alta Corte, ritenendo inammissibile il ricorso

di un assicurato interposto contro una sentenza del TCA con la quale gli era

stato negato il diritto a indennità di disoccupazione, ha inoltre evidenziato

che:

" (…) la

Corte in modo particolare ha concluso come la condivisione dell'appartamento di

due locali e mezzo (60 m 2), di cui il conduttore è un amico,

dormendo sul divano del soggiorno, quando nel fine settimana era regolare il

rientro in Italia, non potesse costituire una residenza in Svizzera a norma

dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. recentemente sulla tematica sentenza

8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 5), condizione essenziale per

l'ottenimento delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione. (…)”

Nella presente fattispecie

il centro delle relazioni personali di RI 1, è ad __________ (in provincia di __________),

dove ha una casa di sua proprietà e dove vive con la moglie, da quasi 40 anni (e

precisamente dal 1979).

Significativo è peraltro

il fatto che egli ha trasferito il domicilio a __________ dal 1° marzo 2016, verosimilmente

dopo avere saputo che non sarebbe più stato occupato a tempo pieno presso la

ditta __________ (cfr. la lettera di disdetta del 30 marzo 2016 nella quale si

fa riferimento a “quanto discusso verbalmente nelle scorse settimane” e cioè

che “la situazione congiunturale sfavorevolmente che costringe ad una

riorganizzazione interna”, cfr. doc. 11/1), sebbene sua madre, non

autosufficiente, di cui si prende cura con i fratelli e un aiuto domiciliare

sia rimasta vedova nel marzo 2015 (doc. doc. 11).

A nulla di diverso può portare

il fatto che l’assicurato abbia parenti (in particolare i figli maggiorenni) ed

amici in Svizzera o che effettui delle attività extra lavorative nel nostro

paese. Visto che lui e la moglie hanno scelto di risiedere a meno di due chilo-metri

dal confine, e di lavorare in Svizzera, è nella natura delle cose che rimangano

in Svizzera dopo il lavoro o che rientrino nel fine settimana per delle serate,

delle visite o per delle escursioni.

In tale contesto si ricorda

peraltro che il principio della priorità della dichiarazione della prima ora

prevede che, in presenza di due diverse versioni, la preferenza deve essere

accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando

ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo

tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se

esse le contraddicono (cfr. STF 8C_752/2016 del 3 febbraio 2017; STF 9C_762/2016

del 18 gennaio 2017;STF 8C_637/2016 del 13 dicembre 2016; SVR 2008 UV Nr. 12;

RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI

1988.

U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non

pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

Ora, sull’ “Analisi del

profilo della persona in cerca d’impiego” del 30 giugno 2016 l’assicurato ha

affermato di fare rientro settimanalmente a __________ (Italia).

Rettamente, dunque, nella

decisione su opposizione del 29 settembre 2016 la Sezione del lavoro ha

stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con

l’art. 12 LADI non è in concreto realizzato.

Questa Corte, per inciso,

rileva che la soluzione sarebbe stata differente - e quindi la realizzazione

del presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI sarebbe stata verosimilmente

ammessa - nel caso di un assicurato solo senza figli o con figli adulti, che

avesse dimostrato di avere sufficienti legami con il nostro Paese oltre a

quello professionale, soprattutto qualora il rapporto di lavoro in Svizzera

fosse durato diversi anni (cfr. DTF 138 V 186 (193-194); STF 8C_405/2015 del 27

ottobre 2015; STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015 consid. 2.7.).

2.4

Vista la conclusione alla

quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se

l’assicurata possa derivare il diritto alle prestazioni della LADI sulla base

delle disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V

222; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Rubin, op.cit. p. 683 n.

24).

Il 1° giugno 2002 è

entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera,

da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla

libera circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II regolante

il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (DTF 130 V 145 consid. 3 pag. 146; DTF 128 V 315, con riferimenti [RS

0.142.112

]).

Giusta l'art. 1 cpv. 1

dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante

dello stesso (art. 15 ALC),

in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano

nell'ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71

del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di

sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro

familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]),

come pure il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che

stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati,

ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della

Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 121 LADI,

entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a, all'ALC e a questi

due regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AlV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C

290/03, DTF 133 V 173).

Una decisione n. 1/2012

del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il

contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo

che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento

dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009

del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V

88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le

modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al

coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Il regolamento (CE) n.

883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il

periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).

Questi regolamenti sono

stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la

Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; (cfr. B.

Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et

d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in

SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1).

L’art. 11 del Regolamento

(CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla

legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che

esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla

legislazione di tale Stato membro.

In materia di

assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio

quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività

lavorativa dipendente (cfr. DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015

consid. 3.1; B. Rubin, op.cit., pag. 683).

Per quel che concerne i

lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole

differenti.

Secondo l’art. 1 lett. f

del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero»

qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato

membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di

massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.

In effetti viene

considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la

settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 175: “(…) dove, di

massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito

il seco ricorda giustamente che il predetto regolamento è applicabile a tutti i

lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero,

indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del

diritto della polizia degli stranieri). (…)”).

Questi assicurati

beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della

LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1

lett. b LADI e STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 in particolare consid. 2.6.)

alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La persona che si

trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso della sua

ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso

dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro

o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia delle

prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se

risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione

dello Stato membro competente.”).

Gli assicurati frontalieri

in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece

chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel

nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del

Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel

corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato

membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale

Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del

lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona

che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a disposizione

degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua

ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a del

Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase,

riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza

come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività

subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del

luogo di residenza.”; cfr. B. Rubin, op.cit. p. 683).

Da notare che i costi per

il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e

quello di residenza (cfr. B. Rubin, op. cit., p. 684: “L’institution suisse

rembourse, sur domande de l’institution étrangère, la totalité des prestations

versées aux frontaliers durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art.

65.

par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16

novembre 2013 ad un interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo

Quadri denominata “Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di

disoccupazione dei frontalieri”: “(…) Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica

il regolamento (CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo

Stato di residenza, competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati,

delle indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a

secondo della durata del rapporto di lavoro individuale) (…)”).

In una Direttiva del 24

ottobre 2013, denominata Regolamento 883. Fine dello status di "lavoratore

frontaliere vero, atipico", la SECO ha ricordato che:

" Ai sensi

dell'art. 65 paragrafo 5 lett. a) del regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento

883) il versamento delle prestazioni di disoccupazione ai veri lavoratori

frontalieri compete allo Stato di residenza. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha precisato la portata di questa disposizione in una

sentenza dell'11.04.2013 sostenendo che la giurisprudenza Miethe, sviluppata

quando era ancora in vigore il regolamento (CEE) n. 1408/71 (regolamento

1408/1), non è più valida in virtù del regolamento 883. Secondo tale

giurisprudenza, un vero lavoratore frontaliero in disoccupazione che aveva

conservato con lo Stato di occupazione legami personali e professionali

particolarmente stretti poteva, come "lavoratore frontaliero

atipico", beneficiare delle prestazioni in quest'ultimo Stato.

Il versamento delle prestazioni ai veri lavoratori frontalieri in

disoccupazione completa spetta ormai senza eccezioni allo stato di

residenza."

Sul tema e per un

riassunto di casi di applicazione della giurisprudenza Miethe anche relativi al

Canton Ticino, cfr. STF 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 pubblicata in SVR 2014

ALV N. 9; vedi pure DLA 2012 N. 1 pag. 71 seg. e la STCA 38.2015.6 del 25 giugno

2015.

consid. 2.15 con successiva sentenza del Tribunale federale 8C_592/2015

del 23 novembre 2015 consid. 4.

In una sentenza

8C_577/2015 del 29 novembre 2016 (pubblicata in DLA 2016 Nr. 16 pag. 315 seg.) il

Tribunale federale ha considerato frontaliera un’assicurata domiciliata in

Francia che rimaneva a Ginevra a dormire al massimo una o due volte per

settimana (“Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il convient d'admettre

que la recourante - qui rentrait plusieurs fois par semaine en France - répondait

à la définition de travailleuse frontalière au sens du règlement”.).

In quell’occasione l’Alta

Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

6.2

Cette disposition du règlement

d'application n o 987/2009 assimile la résidence au centre d'intérêt de la

personne concernée. Elle codifie également les éléments élaborés par la

jurisprudence européenne qui peuvent être pris en compte pour déterminer ledit

centre d'intérêt, comme la durée et la continuité de la présence sur le

territoire des Etats membres concernés ou la situation familiale et les liens

de famille (arrêts de la CJUE du 11 septembre 2014 C-394/13 Ministerstvo

práce a sociálních vecí contre B., point 34; du 16 mai 2013 C-589/10

Wencel, points 49 et 50).

6.3

La recourante soutient que

l'application des critères règlementaires susmentionnés doit conduire à la

reconnaissance de sa résidence en Suisse. Elle met en évidence le fait qu'elle

a passé l'entier de sa vie en Suisse, que son activité professionnelle s'y est

toujours déroulée et que celle-ci était liée au territoire helvétique (elle y

travaillait en qualité de spécialiste de la sécurité au travail).

6.4

Ces éléments ne sont toutefois pas

absolument pertinents dans l'analyse de la condition de résidence pour

l'indemnisation d'un travailleur frontalier au chômage complet.

Par définition, un tel travailleur exerce une

activité dans un Etat membre autre que l'Etat de résidence. Peu importe qu'il

ait auparavant résidé longtemps dans le premier Etat. Admettre le contraire

viderait de sa substance l'art. 65 al. 2 du règlement n° 883/2004. En effet, ce

qui est décisif, à teneur de cette disposition, c'est que la personne, au cours

de sa dernière activité salariée (ou non salariée) résidait dans un Etat membre

autre que l'Etat membre compétent et qu'elle continue à y résider. La résidence

dans l'Etat membre autre que le pays d'emploi peut prendre fin après la

survenance du chômage ou, au contraire, être constituée immédiatement avant la

fin de l'activité. Dans le premier cas, l'Etat de résidence n'est plus

compétent pour le versement des prestations, alors qu'il peut le devenir dans

la seconde éventualité (voir EBERHARD EICHENHOFER, in Europäisches Sozialrecht,

6.

e éd. 2013, n° 8 ad art. 65 du règlement n o 883/2004; SUSANNE

DERN, in VO (EG) Nr. 883/2004, 2012, n° 5 ss ad art. 65).

N'est pas non plus un critère pertinent, dans le

cas particulier tout au moins, le statut fiscal de l'intéressée du moment que,

dans le canton de Genève, les travailleurs frontaliers sont imposés sur les rémunérations

qu'ils perçoivent en Suisse en raison seulement de l'activité qu'ils y exercent

(cf. l'art. 3 al. 1 let. e de la loi [du canton de Genève] du 27 septembre 2009

sur l'imposition des personnes physiques [LIPP; RS/GE D 3 08] et art. 7 de la

loi [du canton de Genève] du 23 septembre 1994 sur l'imposition à la source des

personnes physiques et morales [LISP; RS/GE D 3 20]). Le statut fiscal ne peut

constituer en l'espèce un indice d'une résidence en Suisse.

Quant à la situation familiale de l'intéressée,

elle plaide plutôt contre l'existence d'une résidence en Suisse (supra consid.

5.

). Il en va de même de la situation en matière de logement (l'acquisition

d'une maison en France étant un indice du caractère permanent de cette

situation). Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner ce qu'il en est de l'exercice

d'activités non lucratives. La recourante se contente d'alléguer, sans autres

précisions, qu'elle a produit la preuve de ses nombreuses activités

associatives déployées sur le sol suisse et le jugement attaqué ne contient à

ce sujet aucune constatation. Au demeurant le fait que la recourante a conservé

avec la Suisse (Etat membre de son dernier emploi) des liens personnels

professionnels et associatifs étroits ne saurait à lui seul être décisif. De telles

circonstances justifient pour un chômeur de se mettre de manière complémentaire

à la disposition des services de l'emploi en Suisse, non pas en vue d'obtenir

dans ce dernier des allocations de chômage, mais uniquement aux fins d'y

bénéficier des services de reclassement (supra consid. 4.3; arrêt Jeltes

e.a. précité, qui modifie la jurisprudence antérieure rendue sous le

régime de l'ancien Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971

relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs

salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se

déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121) et qui avait une portée

plus large; cf. à propos de l'ancienne jurisprudence, arrêt de la CJCE du 12

juin 1986 C-1/85, Miethe contre Bundesanstalt für Arbeit, Rec. 1986 1837

point 17; voir aussi l'arrêt 8C_60/2016 du 9 août 2016 consid. 4.2.3).

6.5

Par conséquent, même en tenant compte

des critères susmentionnés, si tant est qu'ils soient pertinents dans le cas

d'espèce, on doit admettre que la recourante résidait bel et bien en France dès

la survenance de son chômage et pendant la durée de celui-ci. (…)"

In applicazione delle

disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza 38.2014.51 del 15

dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di

disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero

lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria

famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi

personali, soprattutto quelli familiari.

Le medesime argomentazioni

sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA

ha pure confermato il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione in

quanto un’assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava in Italia una volta

per settimana.

Con analoghe

argomentazioni il TCA ha respinto il ricorso di un’assicurata in una sentenza

38.2015.9

del 15 giugno 2015 fondandosi su di un verbale allestito da un

funzionario della Sezione del lavoro e firmato anche dall’interessata da cui

emergeva in particolare che rientrava settimanalmente presso l’abitazione

coniugale e che con la Svizzera aveva legami professionali.

Il successivo ricorso è

stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_521/2015

del 9 settembre 2015, nella quale l’Alta Corte ha sottolineato che “la

ricorrente non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale

cantonale delle assicurazioni, il quale, basandosi sulla di lei audizione del

18.

settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro, ha spiegato le ragioni per

cui ella dovesse essere ritenuta frontaliera e quindi con diritto a prestazioni

in Italia.”.

In una sentenza 38.2015.6

del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero frontaliere un altro

assicurato, in possesso di un permesso di dimora B, visto che egli rientrava in

Italia una volta per settimana.

Il TCA si è fondato sul

contenuto di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro e firmato anche

dall’assicurato oltre che su un Rapporto della polizia cantonale, sulle

dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e sull’estratto

conto attestante i prelevamenti in contanti.

L’assicurato ha contestato

la sentenza cantonale davanti all’Alta Corte.

Il

Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in

RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, ha respinto il ricorso dell’assicurato,

ritenendolo manifestamente infondato, sulla base delle seguenti argomentazioni:

" (…)

L’apprezzamento dei fatti operato dal Tribunale delle assicurazioni non può

essere criticato con successo, anche sotto il profilo dell’applicazione del

diritto federale. Il giudizio è fondato sulle dichiarazioni della prima ora espresse

dal ricorrente e sui fatti accertati. La pronuncia cantonale si confronta

altresì con le censure già sollevate dal ricorrente nel precedente grado di

giudizio. È peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi

fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più

spaziosa e non in Svizzera, ove si vedeva costretto, ospitato dal figlio, a

dividere un bilocale con lui. In tale evenienza, non possono essere date le

condizioni per ammettere la residenza in Svizzera del ricorrente. (…)”

In un’altra sentenza

38.2015.61

del 16 dicembre 2015 il TCA ha negato ad un assicurato il diritto

all’indennità di disoccupazione “Un ricorrente, titolare di un permesso B

dall’aprile 2012, la cui moglie abita in Italia – non lontano dal confine

svizzero – in una casa di loro proprietà e che ha dichiarato, da una parte, di

non avere altri legami con la Svizzera al di fuori di quelli professionali,

dall’altra, di aver abitato in Ticino dal lunedì al venerdì e di aver

soggiornato regolarmente in Italia nella sua abitazione il sabato e la domenica

sia durante lo svolgimento dell’attività lavorativa sia dopo l’iscrizione per

il collocamento non ha diritto alle indennità di disoccupazione in Svizzera

dal marzo 2015 né sulla base del diritto interno, né in virtù del diritto

internazionale. In effetti, in primo luogo, alla luce degli elementi concreto

agli atti va ritenuto che il medesimo abbia mantenuto in Italia il centro delle

proprie relazioni di vita. Non è, pertanto, dato il presupposto della residenza

in Svizzera secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI. In secondo luogo, il

ricorrente deve essere considerato quale lavoratore vero frontaliere che si

trova in disoccupazione completa. Egli deve dunque, chiedere le prestazioni di

disoccupazione nel suo Stato di residenza.”.

Alla medesima conclusione

il TCA è arrivato sulla base delle stesse argomentazioni sviluppate nelle

decisioni precedenti in una sentenza 38.2015.47 del 20 gennaio 2016, in una

sentenza 38.2015.5 del 3 febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.12 del 5

febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.76 del 24 marzo 2016 e in una sentenza

38.2015.49

del 18 aprile 2016.

2.5

Nella presente fattispecie lo

stesso assicurato ha affermato di rientrare a casa sua “settimanalmente”.

Di conseguenza, dal

profilo del diritto internazionale, egli deve essere considerato un frontaliere

vero per cui ha diritto alle prestazioni di disoccupazione in Italia.

In

tale contesto il TCA ricorda che la vecchia giurisprudenza sul vero

frontaliere, ma atipico, non è più applicabile (cfr. consid. 2.4. e STF

8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 4.2).

Anche da questo profilo

dunque va negato a RI 1 il diritto all’indennità di disoccupazione.

La decisione su

opposizione del 29 settembre 2016 impugnata deve, conseguentemente, essere

confermata.

2.6

A titolo abbondanziale va

segnalato che in una sentenza C-655/13 del 5 febbraio 2015 nella causa Mertens,

la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) ha stabilito che la nozione di

lavoratore frontaliero in disoccupazione parziale non esige che il lavoratore

continui ad esercitare la propria attività lucrativa nella stessa impresa nella

quale lavorava a tempo pieno (per un commento di questa sentenza, cfr. Europe. Actualité du droit de l’Union européenne. Ed. Lexis Nexis, Rivista

mensile, aprile 2015, pag. 21).

B.

Kahil-Wolff, citando questa recente sentenza, sottolinea che “la notion de

chômage partiel inclut des situations de travail a temps partiel” (cfr. “La

coordination européenne des systemes nationaux de sécurité sociale” in Soziale

Sicherheit / Sécurité sociale, Ed Helbing Lichtenhahn 2016 pag. 233 n. 90) e

che “à noter qu’une personne qui travaille encore à temps partiel n’est pas au

chômage complet et échappe à la règle redoutée” (cfr. “Le Réglement UE

465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements en termes

d’assujettissement aux assurances sociales”, in SZS/RSAS 2015, pag. 438 seg. (n.

2.

pag. 443)).

Come ricordato anche dalla

SECO (cfr. consid. 1.5), il Tribunale federale ha stabilito che la nozione di

disoccupazione parziale nel contesto del diritto internazionale non

corrispondeva in precedenza a quella dell’art. 10 cpv. 2 lett. b LADI bensì a

quella di lavoro ridotto secondo gli art. 31 seg. LADI (cfr. DTF 133 V 137

consid. 7.3 pag. 146-147:

" Nach Gemeinschaftsrecht bedeutet Vollarbeitslosigkeit einen

Erwerbsausfall infolge Auflösung des Arbeitsverhältnisses und Teilarbeitslosigkeit

einen vorübergehenden Arbeitsausfall bei andauerndem Arbeitsverhältnis,

insbesondere bei Kurzarbeit (IMHOF, a.a.O., S. 53; EICHENHOFE, a.a.O., N. 5 zu

Art. 71 der Verordnung Nr. 1408/71).“

La

nuova giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (la quale

sebbene riferita al Regolamento (CEE) 1408/71 vale pure nel contesto del

Regolamento (CE) 883/2004; cfr. STF 8C_602/2015 del 7 gennaio 2016, consid.

1.3.3

), è ininfluente per la presente vertenza (cfr. per un caso analogo la

STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016).

Essa apporta infatti una

modifica sostanziale, rispetto all’interpretazione precedente, che potrebbe

peraltro avere pesanti effetti finanziari sull’assicurazione contro la

disoccupazione per cui non può essere ritenuta vincolante per la Svizzera (cfr.

art. 16 cpv. 2 ALC; STF 9C_381/2015 del 17 dicembre 2015 consid. 6.3.3. -

6.5.2

; STF 2C_716/2014 del 26 novembre 2015 consid. 3.1 - 3.2; DTF 133 V 367

consid. 8.2 pag. 373; DTF 132 V 423 consid. 9.2 pag. 437; Borella/Grisanti, “La

rilevanza della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee

per il giudice svizzero nell’applicazione dell’Accordo sulla libera

circolazione delle persone” in: Corti/Mini/Postizzi [a cura di], Diritto senza

devianza, Studi in onore di Marco Borghi, Basilea/Ginevra/Monaco 2006, pag. 205

segg.; J. Racine, “Der Einfluss des Europäischen Gerichtshof auf die Schweiz”

in plädoyer 6/15 pag. 41 seg.; M. Oesch, “Der Einfluss des EU-Rechts auf die

Schweiz – von Gerichtsdolmetschern, Gerichtsgutachtern und Notaren”, in SJZ

2016.

pag. 53 segg. (55-56)).

Spetterà al Comitato misto

stabilire se e quando tale giurisprudenza verrà semmai in futuro recepita nel

nostro paese (cfr. art. 16 cpv. 2 terza frase ALC, Borella/Grisanti, op.cit.,

pag. 212; B. Kahil-Wolff, op.cit., in SBVR pag. 236 n. 37; DTF 141 V 530

consid. 7.4.3 pag. 544).

2.7

Il patrocinatore

dell’assicurato ha chiesto l’audizione di alcuni testi.

Considerato

che i documenti già presenti nell’incarto consentono al TCA di emanare il

proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’assunzione delle ulteriori

prove richieste non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini

della risoluzione della vertenza.

Di

conseguenza la richiesta di audizione del ricorrente deve essere respinta.

A tale proposito va

rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza,

qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il

giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato

(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove

(cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del

24.

gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06

del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid.

3.2

; STFA H 411/01 del 5 marzo 2003; STFA H 102/01 dell'11 gennaio 2002; STFA

H 103/01 dell'11 gennaio 2002; STFA H 299/99 dell'11 gennaio 2002; STFA U

257/01 del 26 novembre 2001; STFA U 82/01 del 15 novembre 2001; RCC 1986 p. 202

consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F.

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti