38.2016.64
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13 marzo 2017Italiano61 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2016.64
dc/sc
Lugano
13 marzo 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 novembre 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 29 settembre 2016 emanata
da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 29 settembre 2016 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente
decisione del 22 luglio 2016 (cfr. doc. 10) con la quale ha negato a RI 1 il
diritto a beneficiare di indennità di disoccupazione in quanto l’assicurato non
risiede in Svizzera (cfr. doc. A).
1.2. Contro questa decisione
l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso
al TCA. Il suo patrocinatore chiede che venga riconosciuto il diritto alle
prestazioni in Svizzera.
Al riguardo egli
sottolinea innanzitutto che RI 1 è un cittadino svizzero che risiede
effettivamente in Svizzera e che ha nel nostro paese il centro delle proprie
relazioni personali e aggiunge:
" (…)
In effetti anche la moglie del qui ricorrente lavora da tantissimi
anni a __________, presso la __________, i figli maggiorenni vivono e lavorano
in Ticino e tutte le relazioni sociali vengono allacciate e mantenute con
persone, enti, associazioni ed altro, presenti ed attive sul nostro territorio
cantonale.
Già in occasione della propria opposizione del 17/18 agosto 2016,
il Signor RI 1 aveva provveduto ad allegare, a mero titolo esemplificativo,
copia di documentazione comprovante i suoi impegni post lavorativi, di
carattere ludico e culturale, nel __________.
A dimostrazione che anche la moglie del qui ricorrente, oltre alla
propria vita professionale, ha, da innumerevoli anni, anche la propria rete di
contatti sociali, ludici, sportivi, culturali e medici nel __________, si
allega al presente ricorso, quale Doc. B, un plico di documenti giustificativi
contenente i Doc. B1-B30, presi "a campione" fra tutti quelli
in possesso del ricorrente.
Tutto ciò permette di dimostrare, con meridiana evidenza, che
l'autorità cantonale ha valutato in modo inesatto la reale situazione personale
del qui ricorrente e, di conseguenza, ha adottato in modo errato delle norme di
legge, emettendo una decisione che risulta quindi essere arbitraria e che, come
tale, ha da essere annullata. (…)” (Doc. I pag. 2-3)
Il patrocinatore del
ricorrente rileva inoltre che RI 1 non può essere considerato un vero
frontaliere in quanto “egli prima che gli fosse comunicato il licenziamento
aveva riportato il proprio domicilio in Svizzera” (cfr. doc. I pag. 3) inoltre
ha in Ticino “i suoi legami professionali (con il proprio datore di lavoro __________),
sociali (ad esempio, ma non solo, con l'associazione __________ per la quale
impartisce anche seminari), famigliari (con la propria madre domiciliata nel
Comune di __________, con i propri due figli maggiorenni, in particolar modo
con il figlio __________ con il quale condivide addirittura la casa a __________
e con la propria moglie, che pure lavora a __________ presso la __________ e
che quindi vede e frequenta quotidianamente nel nostro Cantone nelle ore
post-lavorative)” (cfr. doc. I pag. 3-4).
Secondo il patrocinatore
dell’assicurato non basta, per negare che l’assicurato risiede in Svizzera, constatare
che “il ricorrente è comproprietario, con la moglie, di una casa in Italia,
appena fuori la dogana” (cfr. doc. I pag. 4).
Secondo il rappresentante
dell’assicurato la Sezione del lavoro ha “omesso, da parte dell'autorità
giudicante, un serio ed attento esame della reale situazione dal profilo
lavorativo, sociale e famigliare del qui ricorrente, con la conseguenza che la
decisione presa risulta essere arbitraria e pertanto va annullata” in quanto
“il Signor RI 1 mantiene qui in Ticino i rapporti con la propria moglie, la
quale, come detto, lavora a __________, ha i propri legami sociali e famigliari
a __________ (con i suoi due figli, con la suocera e, non da ultimo, con il
proprio marito) e che rientra in Italia a tarda sera unicamente per non
lasciare incustodita l'abitazione che possiede appena oltre la frontiera di __________
e che, da __________, raggiunge in pochi minuti d'auto.” (cfr. doc. I pag. 4).
1.3. Nella sua risposta del 16
novembre 2016 la Cassa propone di respingere il ricorso e rileva in
particolare:
" (…)
Secondo la documentazione
prodotta, il signor RI 1 risultava essere residente nel Comune di __________
dal 1 marzo 2016 (cfr. Attestazione di domicilio 23 giugno 2016, doc. 3/1,
11/3), mentre dal 15 settembre 2016 starebbe insieme a __________ (figlio
dell'assicurato) a __________, __________, in una casa contigua con 4 locali
adibita ad abitazione famigliare per 2 persone (cfr. contratto di locazione 30
agosto 2016, doc. 13). È tuttavia necessario concludere che la residenza ai
sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI dell'assicurato si trovi in Italia. Si
contesta quindi quanto affermato dal ricorrente, ovvero di aver in Svizzera la
dimora abituale ed il centro delle proprie relazioni personali e sociali.
Occorre infatti sottolineare che l'opponente dal 1979 ha vissuto
in Italia, a circa 1.5 km di distanza dal confine con la Svizzera, dove vive
tuttora la moglie nell'appartamento di loro proprietà e dove egli, pur
soggiornando parzialmente in Ticino per accudire la madre, torna
settimanalmente per stare con la sua famiglia, ed in particolare sua moglie,
persona, con la quale egli conserva presumibilmente i rapporti più stretti.
3.2. D'altra
parte appare vero che il signor RI 1 abbia conservato un legame di una certa
intensità con il nostro cantone, segnatamente tramite il lavoro svolto ad oggi
presso la ditta __________ a Lugano ed essendo membro dell'associazione __________
(che dispone di un centro a __________ dove egli terrebbe delle classi) nonché
per il fatto di avere legami familiari in Ticino, in particolare con i figli
(di cui __________ figura, come detto, quale coinquilino della summenzionata
casa a __________).
Tuttavia, occorre accordare maggior
importanza al fatto che la moglie risieda tuttora in Italia nella propria
abitazione, nonostante il fatto che anche essa sia attiva professionalmente a __________,
rispettivamente vi si rechi per vari corsi o trattamenti. Pertanto, secondo
l'abituale criterio della probabilità preponderante valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali, necessario concludere che l'interessato ha mantenuto il
centro delle proprie relazioni personali nella Provincia di __________, a __________,
anche dopo la notifica ufficiale della sua dimora in Svizzera, avvenuta poco
tempo prima dell'annuncio in disoccupazione, ossia nel mese della disdetta del
rapporto di lavoro svolto a tempo pieno.
Non è dunque possibile ammettere che
egli abbia costituito a __________ (__________) prima - dove ha indicato di
avere soggiornato da marzo a metà settembre 2016 nella casa della madre - ed a __________
poi - dove alloggia unitamente al figlio maggiorenne - la sua residenza
primaria, che presuppone, occorre rammentarlo, la creazione nel nostro paese
del centro delle relazioni personali. La dimora in Svizzera deve quindi essere
considerata residenza secondaria, finalizzata alla riscossione delle indennità
di disoccupazione, ritenuto peraltro come la costituzione della residenza
secondaria coincida con il momento quando gli è stata comunicata la disdetta
parziale del suo rapporto di lavoro con la __________, ovvero ben prima
della notifica formale del 31 marzo 2016 (doc. 11/1).
Al riguardo si rammenta, come il
Tribunale cantonale delle assicurazioni, ricordando l'importanza che il luogo
dove risiede la famiglia riveste al riguardo, abbia avuto ripetutamente
occasione di confermare, come già per la mancanza di un centro degli interessi
personali in Svizzera l'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non risulti adempiuto (cfr.
segnatamente STCA 38.2014.51 del 15 dicembre 2014 riguardante un assicurato
titolare di un permesso di domicilio C CE/AELS, proprietario di un appartamento
e veicolo immatricolato in Svizzera, con moglie e figli residenti in Italia;
38.2014.13 del 30 marzo 2015 riguardante un'assicurata con centro degli
interessi personali, soprattutto quelli familiari (madre) in Italia, così come
38.2015.13 del 22 giugno 2015 riguardante un assicurato con famiglia (in
particolare moglie e madre) in Italia).
In sede di opposizione (cfr. p.to 6
doc. 11) l'assicurato aveva prospettato che sarebbe rientrato in Ticino con la
moglie una volta entrambi pensionati, ovvero dopo 3 anni, quando sarebbe stata
estinta l'ipoteca. L'interessato ha poi indicato i motivi, di natura economica,
che rendevano necessario mantenere in Italia la residenza primaria, ovvero:
“
- L'imposta
comunale sulla prima casa attualmente esente, diventerebbe una spesa in più in
quanto la casa diventerebbe seconda abitazione e quindi soggetta a una tassa
maggiorata;
- Mia
moglie ha un'automobile acquistata con un finanziamento che durerà fino a marzo
2017 e fino ad allora deve mantenere la residenza in Italia;
- Abbiamo
acceso un'ipoteca sull'appartamento che possediamo a __________. Tale ipoteca
verrà estinta nell'ottobre 2019 e nel frattempo è richiesta la residenza in
Italia.
- La
sottoscrizione obbligatoria della Cassa Malati per mia moglie sarebbe un altro
costo aggiuntivo".
Ora, da una parte viene affermato che
la moglie mantiene la residenza primaria (e con questo il centro delle proprie
relazioni di vita, "Lebensmittelpunkt") in Italia, dove rientra
peraltro giornalmente, mentre dall'altra parte essa indica, al fine di poter
confermare l'asserito centro degli interessi del marito in Svizzera, di aver
gran parte degli interessi in Svizzera. Di fronte ad una simile contraddizione,
ritenuto che una separazione infrasettimanale della dimora dei coniugi fatta
per motivi prettamente economici non rende plausibile né tanto mento
ammissibile il riconoscimento di una reale scissione del centro degli interessi
di vita dei medesimi è necessario collocare detto centro per entrambi i coniugi
in Italia, dove essi vivono da lunghi anni nell'immobile di loro proprietà in
cui l'assicurato fa ritorno settimanalmente (cfr. Analisi del profilo 30 giugno
2016 Parte A p.to 2, doc. 5).
In tale contesto si rammenta poi, che
Fatti
i motivi per cui la moglie non può (ancora) stabilirsi in Svizzera non sono
determinanti ai fini della presente valutazione (cfr. Prassi LADI ID B141).
4. Visto
quanto precede, si contesta che l'assicurato avrebbe riportato in Ticino il
proprio domicilio prima che gli fosse comunicato il licenziamento, come invece
da egli affermato (cfr. ricorso pag. 3, doc. l). (…)” (Doc. III)
1.4. Il 1° dicembre 2016 il
patrocinatore dell’assicurato ha inviato al TCA una richiesta di assumere le
seguenti prove:
" (…)
Il Signor RI 1, al fine di poter dimostrare tutto quanto da egli
esposto negli allegati di causa, in particolar modo per dimostrare, nell'ambito
della valutazione del presupposto della residenza effettiva in Svizzera, che il
suo effettivo centro degli affetti, degli interessi e degli affari è in
Svizzera e non in Italia, come invece preteso da controparte in virtù del
principio della "probabilità preponderante", desidera che
vengano raccolte le testimonianze di alcune fra le numerosissime persone che
egli frequenta in Ticino sia per gli affetti che per affari ed interessi di
varia natura, e meglio:
Persone della famiglia di RI 1
- __________
(fratello) e la moglie __________, __________;
- __________
(sorella) e il marito __________; - __________ (figlio) con il quale convive a __________;
- __________ (figlio) e la moglie __________;
- __________
(madre), __________.
Persone con le quali RI 1 ha vincoli di amicizia stretta e
che frequenta regolarmente per attività commerciali e per il tempo libero
- __________,
direttrice del __________;
- __________,
frequentatore del __________;
- __________;
- __________;
- __________;
- __________;
- __________;
- __________;
- __________;
- __________;
- __________;
- __________;
- __________;
- __________.
Persone che RI 1 frequenta con sua moglie nel tempo libero
- __________
- __________
- __________
- __________
- __________
- __________
- __________
- __________
- __________
- __________
- __________
- __________
- __________
- __________” (Doc. V)
Al riguardo la Sezione del
lavoro, il 7 dicembre 2016, si è così espressa:
" (…)
Il fatto che il ricorrente intrattenga, da solo o con la moglie,
relazioni di varia natura ed intensità con persone della famiglia o della
cerchia di amicizie che egli frequenta per attività commerciali e per il tempo
libero, non è contestato.
Non si ritiene quindi utile né tantomeno necessario procedere
all'assunzione delle testimonianze proposte.
Il signor RI 1 ha vissuto e mantenuto per 37 anni a __________ (__________)
la sua residenza primaria, unitamente alla moglie __________. Mentre
l'assicurato asserisce ora di aver spostato la propria residenza in Ticino,
presso la madre prima ed assieme al figlio poi, la moglie mantiene la residenza
primaria in Italia.
Decisivo è quindi il fatto, che, a prescindere dalle probabili
relazioni personali tenute in Ticino, non è possibile riconoscere al ricorrente
lo spostamento del proprio centro di interessi di vita e delle relazioni
personali nel nostro cantone, peraltro in concomitanza con la richiesta di
indennità di disoccupazione, mentre la moglie, persona con la quale il
ricorrente conserva presumibilmente i rapporti più stretti, mantiene - per definizione
- il proprio centro di interessi di vita in Italia.” (Doc. VII)
Considerandi
2.1
Uno dei presupposti da
adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).
L'art. 12 LADI precisa che
"in deroga all'articolo 13 LPGA, gli stranieri senza
permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi
dimorano in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività
lucrativa o in virtù di un permesso stagionale".
In
una sentenza del 20 settembre 1989, pubblicata parzialmente in DTF 115 V 448 e
riprodotta integralmente in D. Cattaneo "Les mesures préventives et de
réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 422-424, il TFA (dal 1° gennaio 2007:
Tribunale federale) ha stabilito che determinante, nel contesto dell'art. 8
cpv. 1 lett. c LADI, non è l'esistenza di un domicilio civile in Svizzera bensì
la residenza effettiva (cfr. DTF 115 V 448-449).
Così, nel caso che era
chiamata a giudicare, la nostra Massima Istanza giudiziaria ha stabilito che un
cittadino svizzero che aveva affittato un appartamento in Francia, ma risiedeva
a Ginevra, adempiva il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. D.
Cattaneo, op. cit., p. 424, n. 685).
In un'altra sentenza del 6
settembre 1999, pubblicata in DTF 125 V 465, il TFA ha stabilito che la
giurisprudenza sviluppata a proposito all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non viola
l'art. 20 lett. a della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale
del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro
la disoccupazione del 21 giugno 1988 (RS 0.822.726.8; RU 1991 1914; in vigore
per la Svizzera dal 17 ottobre 1991).
L’Alta Corte ha pure
ribadito la validità della propria giurisprudenza che subordina il diritto
all'indennità di disoccupazione alla residenza effettiva in Svizzera, così come
all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante
questo tempo, il centro delle proprie relazioni personali:
" (…)
Orbene non si vede come la
suddetta giurisprudenza relativa all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI esigente una
presenza qualificata nel nostro Paese possa essere
contraria alla Convenzione. In effetti, solo restando a diretto contatto con il
mondo del lavoro nel quale intende essere reinserito il disoccupato può dar
prova di un serio e costante impegno nella ricerca di un lavoro. Inoltre la
presenza effettiva garantisce alle autorità competenti la possibilità di
verificare l'idoneità al collocamento e di controllare la disoccupazione.
Ridurre tale presenza a qualche ora al giorno, come richiesto dal ricorrente,
equivarrebbe a non far obbligo agli interessati di mettersi nella situazione di
concretamente poter reperire un impiego. Con un simile sistema verrebbe
garantita solo l'indennizzazione degli assicurati, mentre sarebbe disatteso
l'altro intento contenuto nella Convenzione, quello della promozione del pieno
impiego, intento che può essere concretizzato solo con un disciplinamento che
favorisca la ricerca di un'occupazione. La giurisprudenza di questa Corte che
subordina il diritto all'indennità di disoccupazione, oltre che alla residenza
effettiva in Svizzera, anche all'intenzione di conservarla durante un certo
periodo e di farne - durante questo tempo - il centro delle proprie relazioni
personali non è quindi in contrasto con il diritto convenzionale, questo a
prescindere dal fatto che ciò non esclude necessariamente per l'interessato la
possibilità di avere il domicilio all'estero presso la propria famiglia. (…)”
In
quell’occasione il TFA, accogliendo il ricorso e rinviando gli atti
all'amministrazione cantonale, ha poi concluso che:
" (…)
Nella fattispecie si pone la questione di sapere se C. fosse nel
periodo determinante effettivamente residente nel nostro Paese, ossia presente
sul mercato del lavoro svizzero.
Orbene, per attestare la sua effettiva residenza in Svizzera il
ricorrente rileva in particolare di avere avuto a disposizione una camera
presso il "Personalhaus" dell'ex-datore di lavoro. A comprova di
quanto affermato esibisce una dichiarazione 18 dicembre 1996 di quest'ultimo,
da cui si evince che l'interessato, quale dipendente della ditta L. SA, abitava
durante tutto l'anno nel "Personalhaus". Per contro, nulla si rileva
per quanto concerne il periodo dopo il licenziamento.
In effetti, nell'incarto manca qualsivoglia documento attestante
una costante presenza sul mercato del lavoro svizzero per consentire al giudice
di statuire. Si rende pertanto necessario un complemento d'istruttoria.
(…)" (cfr. DTF 125 V 465, consid. 6, pag. 469-470)
In una
sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in DLA 2012 Nr. 1 pag. 71,
il Tribunale federale ha concluso che un assicurato non aveva la residenza in
Svizzera, rilevando che, benché alloggiasse per una parte della settimana in
Svizzera, risiedeva la maggior parte del tempo in Francia, dove, da un lato,
percepiva delle prestazioni sociali (reddito di inserimento, assegno di
sostegno familiare e aiuto all’alloggio), dall’altro, dal 2000 aveva preso in
locazione diversi appartamenti con i suoi tre figli di cui aveva l’autorità
parentale e la custodia e dove questi ultimi frequentavano le scuole. Egli
disponeva sì di un pied-à-terre a Ginevra, ma non vi poteva ospitare la propria
famiglia in ragione delle dimensioni modeste dello stesso.
Al
risultato opposto l’Alta Corte è giunta nella sentenza
8C_658/2012 del 15 febbraio 2013 nel caso di un assicurato, in possesso di un
permesso di domicilio (tipo C), che dormiva su un materasso in un appartamento
occupato dai suoi genitori e da sua sorella, senza che vi fossero i suoi
effetti personali.
Il Tribunale
federale ha ritenuto decisive le circostanze che l’indirizzo era stato
annunciato alla polizia degli stranieri, che l’assicurato era presente
nell’abitazione durante un controllo non preannunciato, che l’assicurato ha
lavorato conseguendo un guadagno intermedio e che i genitori e la sorella hanno
confermato per iscritto la presenza nell’appartamento in questione.
In un’altra
sentenza 8C_797/2013 del 21 febbraio 2014, a proposito di un'assicurata che aveva svolto la professione di badante e che è rimasta in disoccupazione soltanto
per un mese e mezzo, il Tribunale federale ha stabilito che l'assicurata
risiedeva in Svizzera rilevando:
" (…)
4.1
L'argomentazione dell'istanza precedente non può essere
seguita. La Corte cantonale ha in particolare ritenuto che l'assicurata aveva
risieduto in Svizzera a partire dall'ottobre 2009 fino a fine gennaio 2012,
ossia durante quasi due anni e mezzo, per poi interrompere questa sua residenza
durante circa due mesi e mezzo e quindi riprenderla a contare da metà aprile 2012. L'istanza precedente ha evidentemente giudicato che l'assicurata durante il periodo da fine
gennaio a metà aprile aveva risieduto a C.________, in Italia. Simile
accertamento appare contrario al diritto federale, per i seguenti motivi.
La ricorrente sostiene di vivere da lungo tempo separata dal
marito, che abita in Italia. L'affermazione appare senz'altro credibile in
considerazione dell'ininterrotta residenza in Svizzera dell'interessata sin
dall'ottobre del 2009. Le ragioni che avrebbero in siffatte circostanze indotto
quest'ultima a interrompere questa sua residenza per la durata di due mesi e
mezzo appaiono alquanto dubbie, visto in particolare che l'insorgente spiega di
aver potuto soggiornare durante il periodo in parola presso la sua amica
Y.________, la quale conferma tale asserzione. Non appare pertanto plausibile
che l'interessata abbia per quel breve periodo ripreso a convivere con suo
marito a C.________, dopo che ciò non era avvenuto durante i due anni e mezzo
precedenti e neppure in seguito. Dal momento che le relazioni coniugali erano
da parecchio tempo turbate, come la ricorrente espone in maniera credibile, il
soggiorno presso un'amica appare assai più probabile, e anche comprensibile,
che non quello presso il marito, considerata la turbata unione coniugale. (…)"
Per una
critica di questa sentenza federale cfr. Daniele Cattaneo, “Assurance-chômage
et droit du travail: quelques cas tessinois” in Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain
Marchand (ed.), Regards croisés sur la droit du travail: Liber Amicorum pour
Gabriel Aubert, Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag.73 seg.
(75-76: “(…) Malheureusement, dans cet arrêt, la Haute Cour a entièrement omis
d’examiner les motivations (pour éventuellement les rejeter) à la base de la
décision sur opposition du service de l’emploi et de l’arrêt cantonal (notamment
le fait que le domicile à l’étranger avait été signalé par l’ancien employeur
de l’assurée, que cet adresse figurait sur les attestations de l’autorité
administrative étrangère et la circonstance que les prélèvements et payements
avaient été faits tout près de la frontière). (…)"). Vedi pure lo
stralcio per intervenuta transazione della successiva causa STCA 38.2014.31 del
2.
ottobre 2014 pag. 3: "(…) e che inoltre i rapporti erano tali per cui un
paio di volte ha portato la signora a casa sua a X. per alcuni giorni, dove
dormiva nella casa dell’ex marito, che spesso non c’era visto che lavorava
fuori. (…)".
In un’altra sentenza,
pubblicata in SVR 2014 ALV Nr. 9, il Tribunale federale ha ribadito che il
diritto all’indennità di disoccupazione secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI
presuppone la residenza effettiva in Svizzera, come pure l’intenzione di
conservarla per un certo periodo di tempo e di farne, durante quel periodo il
centro delle proprie relazioni personali.
Questo presupposto è stato
negato nel caso di un assicurato che ha subaffittato uno studio ad una famiglia
di tre persone e che ha dichiarato di avere vissuto in un appartamento con la
sua amica in Francia. L’Alta Corte ha, tra l’altro, sottolineato che appare
difficilmente credibile l’affermazione secondo cui quella all’estero è una
residenza secondaria visto che si tratta di un appartamento di sua proprietà.
In una sentenza
8C_405/2015 del 27 ottobre 2015 il Tribunale federale ha ritenuto che un
assicurato di nazionalità svizzera, sposato e padre di due bambini, che ha
lavorato in Svizzera dal 1° novembre 2012 al 31 dicembre 2013 e che è
proprietario di una villa in Francia dove la famiglia si è trasferita nel 2010
soddisfa il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.
Egli infatti, dopo avere
beneficiato nel settembre 2010 di indennità di disoccupazione quale vero
frontaliere “atipico” già nell’agosto 2012 e quindi ben prima del momento in
cui si è iscritto per il collocamento (dal 1° gennaio 2014) aveva annunciato il
suo ritorno all’indirizzo del padre.
In una sentenza
8C_592/2015 del 23 novembre 2015 il Tribunale federale, confermando la sentenza
del TCA (cfr. qui sotto al consid. 2.5.), ha sottolineato che “è peraltro anche
più probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di
lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera”
dove viveva in un bilocale con il figlio.
Con giudizio 8C_855/2015 del 29
febbraio 2016 l’Alta Corte ha poi stabilito che un’assicurata, dopo essere
stata attiva all’estero in ambito umanitario, si è iscritta in disoccupazione
in Svizzera il 2 giugno 2014, non adempiva la condizione della residenza
effettiva in Svizzera dal suo annuncio per il collocamento al 22 luglio 2014.
Il Tribunale federale ha in particolare sottolineato che, siccome dal 14 giugno
al 22 luglio 2014 ha lasciato la Svizzera per raggiungere all’estero il suo
compagno ed essere seguita dal suo medico curante fino alla fine della
gravidanza, l’assicurata non aveva l’intenzione di creare in Svizzera il centro
della sua vita.
In un’altra sentenza
8C_157/2016 del 24 marzo 2016 il Tribunale federale ha dichiarato
manifestamente inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2015.5
del 3 febbraio 2016 con la quale il TCA aveva considerato un assicurato
frontaliere. L’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
che il ricorrente non si confronta con le motivazioni del
Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al
fascicolo e le di lui dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui egli
dovesse essere ritenuto frontaliere e quindi con diritto di prestazioni in
Italia,
che la Corte cantonale in modo particolare ha concluso come la
condivisione dell’appartamento di due locali e mezzo (60 m2), di cui il
conduttore è un amico, dormendo sul divano del soggiorno, quando nel fine
settimana era regolare il rientro in Italia, non potesse costituire una
residenza in Svizzera a norma dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr.
recentemente sulla tematica sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid.
5), considerazione essenziale per l’ottenimento delle prestazioni
dell’assicurazione contro la disoccupazione,
che il ricorrente non si china in alcun modo su questo aspetto,
dilungandosi per contro sul comportamento di alcuni funzionari ticinesi,
questione non oggetto del litigio (art. 86 cpv. LTF) (…).”
In una sentenza pubblicata
in DTF 138 V 186 il Tribunale federale ha ricordato che nella sua
giurisprudenza, il domicilio (in questo contesto: la residenza abituale “der
Wohnort als gewöhnlicher Aufenthalt”) viene determinato sulla base
esclusivamente di criteri oggettivi riconoscibili a terzi e non di quelli
soggettivi (la volontà interna della persona interessata).
La situazione familiare è
soltanto uno dei diversi indizi da ritenere. Rilevanti sono pure la durata e la
continuità del domicilio prima di iniziare un’occupazione; la durata e la
modalità dell’assenza, il tipo di attività svolta nell’altro Stato come pure
l’intenzione del lavoratore, risultante dall’insieme delle circostanze, di
tornare nel luogo in cui si trovava prima di assumere un’occupazione.
In
una sentenza pubblicata in DTF 141 V 530 e in SVR 2015 IV Nr. 42 il Tribunale
federale si è chinato sulla questione della differenza tra la nozione di
domicilio a norma degli art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 cpv. 1 prima frase CC e quella
di dimora abituale a norma dell’art. 13 cpv. 2 LPGA.
Per dimora abituale ai
sensi dell’art. 13 cpv. 2 LPGA si intende la residenza effettiva in Svizzera e
la volontà di conservarla; il centro dei tutte le relazioni dell’interessato
deve inoltre situarsi in Svizzera.
In quel caso di specie,
concernente una rendita straordinaria dell’assicurazione invalidità, il TF ha
stabilito che la ricorrente non aveva in Svizzera il suo domicilio civile, né
la residenza effettiva che restava in Francia.
Il deposito dei suoi
documenti presso l’Ufficio cantonale della popolazione è peraltro un indizio
insufficiente, in concreto, per determinare la volontà della ricorrente di rendere
la Svizzera il centro delle sue relazioni personali.
La medesima trascorreva le
giornate della settimana nell’istituto in Svizzera scelto dai suoi genitori e
le notti, come pure i fine settimana, in Francia presso i suoi genitori.
In
una sentenza 32.2012.285 del 18 novembre 2013, in materia di assicurazione per
l’invalidità, il TCA ha stabilito che il centro degli interessi di
un’assicurata al beneficio di un assegno per grandi invalidi fosse presso il
suo curatore in Italia e non presso il suo domicilio in Svizzera. Decisiva è
stata considerata la circostanza che tra gennaio e agosto 2013 la polizia
cantonale ha eseguito rispettivamente fatto eseguire dalla polizia comunale di
un Comune svizzero 18 controlli presso l’appartamento di cui l’assicurata è
conduttrice in Svizzera senza mai trovare nessuno.
In una sentenza
2C_498/2015 del 9 novembre 2015 relativa alla stessa assicurata il Tribunale
federale ha confermato una decisione della Sezione alla popolazione del
Dipartimento delle istituzioni del Canton Ticino, confermato dal Tribunale
cantonale amministrativo, che ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio
della cittadina straniera intimandole di lasciare la Svizzera.
L’Alta Corte ha ritenuto
che vi sono sufficienti indizi, sostanzialmente concordi fra loro per
concludere, che il centro degli interessi della ricorrente si trova all’estero
e non in Svizzera (controlli nell’appartamento senza mai trovare nessuno,
appartamento non utilizzato con regolarità, verbale dell’interrogatorio del curatore
e compagno della ricorrente).
In una sentenza pubblicata
in DLA 2016 n° 10 pag. 227 il Tribunale federale ha ribadito che l’articolo 8
LADI stabilisce che per aver diritto alle indennità di disoccupazione un
assicurato deve risiedere in Svizzera (cpv. 1 lett. c). Questa condizione vale
anche per i cittadini svizzeri residenti in uno Stato dell’UE. In tal caso si
applicano anche l’ALC e il Regolamento n. 883/2004, benché il diritto
comunitario non specifichi la questione del domicilio e lasci che siano le
legislazioni nazionali a farlo. Se, come nel presente caso, l’assicurato non
risiede in Svizzera e non soddisfa quindi il presupposto di cui all’articolo 8
capoverso 1 lettera c LADI, la competenza sulle prestazioni non è dunque della
Confederazione.
Infine, in una sentenza
8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 il Tribunale federale ha negato ad un
assicurato il diritto alle indennità di disoccupazione nel caso di un
assicurato che, pur avendo il centro delle relazioni personali in Svizzera,
aveva la residenza effettiva in Francia. In quell’occasione l’Alta Corte si è
così espressa:
" 4.1. Les motifs exposés par la
juridiction cantonale sont convaincants. Il n'est pas contesté que le recourant
et sa famille entretiennent des liens privilégiés avec la Suisse, plus
particulièrement à D.________ où réside la mère du recourant, où sont
scolarisés ses enfants et où certains membres de la famille pratiquent des
activités de loisirs. Il n'en demeure pas moins que les premiers juges étaient
fondés à conclure à l'absence d'un domicile en Suisse pendant la période en
cause. En effet, à lui seul, l'existence d'un centre de relations personnelles
à D.________ n'est pas déterminant. Il faut bien plutôt accorder un poids
décisif au fait que la famille résidait dans une villa sise en France. Les
circonstances invoquées par l'intéressé ne suffisent pas à remettre en cause
l'argumentation de la juridiction cantonale. Par ses affirmations, le recourant
ne conteste d'ailleurs pas concrètement les motifs de l'arrêt entrepris, ni
n'indique précisément en quoi l'autorité précédente aurait établi les faits
déterminants de façon manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1
LTF.”
2.2
A livello cantonale in una
sentenza 38.2013.35 del 4 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 Nr. 67 pag.
376-377, questa Corte ha negato dal luglio 2012 il diritto a beneficiare delle
indennità di disoccupazione ad un assicurato, ospitato dal 9 giugno 2012 da un
amico in Ticino, la cui famiglia (moglie e due figli in età scolastica)
risiedeva all’estero e il cui statuto è stato modificato da lavoratore
frontaliero a lavoratore dimorante con permesso CE/AELS (tipo B) secondo
modalità inabituali nell’imminenza del licenziamento e per di più quando il
datore di lavoro era già fallito, in quanto il centro dei suoi interessi
personali, soprattutto quelli familiari (figli e sorella che gli metteva pure a
disposizione l'auto) ha continuato a essere all'estero.
Il presupposto dell’art. 8
cpv. 1 lett. c LADI è pure stato negato dal TCA in una sentenza 38.2012.51 del
30.
settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 Nr. 68 pag. 377-379, ad un
assicurato con doppia nazionalità svizzera ed estera, nato in Ticino, dove ha
frequentato le scuole dell’obbligo e il liceo, poiché non aveva la residenza
effettiva in Svizzera, bensì in un Paese estero dove abitava in un proprio
appartamento preso in locazione.
Il TCA è arrivato alla
medesima conclusione in un'altra sentenza 38.2013.73 del 6 agosto 2014,
cresciuta in giudicato incontestata e massimata in RtiD I-2015 Nr. 53 pag.
781-782, relativa al caso di un assicurato che ha abitato presso un'amica in
Svizzera, senza avere con lei nessuna relazione sentimentale, mentre la sua
famiglia risiedeva in Italia a 37 km dal comune svizzero in cui abitava. La
condizione dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI è, invece, stata ammessa
dall’amministrazione e dal Tribunale in un’epoca posteriore quando sua moglie e
i figli hanno lasciato l’Italia dove vivevano per stabilirsi in un altro Stato
estero e in considerazione del fatto che l’assicurato ha dichiarato di avere da
diversi mesi una relazione sentimentale con la sua amica.
Questa
giurisprudenza è poi stata applicata anche in una sentenza 38.2014.15 del 6
ottobre 2014 cresciuta incontestata in giudicato e massimata in RtiD I-2015 Nr.
55.
pag. 784, a proposito di un assicurato che aveva quasi sempre lavorato
soltanto in Italia e che aveva un'abitazione di sua proprietà in tale Paese,
presso il quale ritornava settimanalmente, nonché un appartamento in
comproprietà con la moglie, da cui era separato da molti anni, in un'altra
località, sempre in Italia a pochi chilometri di distanza, dove vivevano la
moglie e i loro due figli.
Alla medesima conclusione
il TCA è giunto pure in una sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014, massimata in
RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782 seg., nella quale è stato confermato il diniego a
un assicurato del diritto a indennità di disoccupazione dal luglio 2013, in quanto il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non era in concreto realizzato.
In primo luogo, l’assicurato,
il quale nell'aprile 2012 si era stabilito in Svizzera per esercitare
un'attività lucrativa dipendente di durata determinata (1.4.2012-30.6.2013),
con possibilità di rinnovo per gli anni successivi, e che era in possesso di un
permesso B, non doveva essere qualificato come falso frontaliere.
In secondo luogo, anche
ammettendo che l'assicurato fosse risieduto effettivamente in Svizzera nel
periodo successivo all'iscrizione in disoccupazione, visto in particolare il
contratto di locazione per l'appartamento in Ticino del 17 luglio 2013 sebbene
già a dicembre 2012 fosse stato licenziato e liberato dall'obbligo di prestare
la propria attività lavorativa fino al termine del contratto di lavoro del 30
giugno 2013, resta il fatto che l’assicurato non aveva l'intenzione di
risiedere in Svizzera durevolmente e non aveva neppure qui il centro delle
proprie relazioni personali.
Su questo tema B. Rubin in
"Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea,
Schulthess Editions Romandes, 2014 pag. 77 e 78 ha sviluppato le seguenti
considerazioni:
" (…)
9.
L'exigence de la
résidence en Suisse permet d'instaurer une corrélation entre le lieu où les
recherches d'emploi sont effectuées et celui où les conseils des professionnels
du placement sont donnés. Cette exigence garantit ainsi l'efficacité du
placement. Elle permet en outre le contrôle du chômage et de l'aptitude au
placement (ATF 115 V 448 consid. lb p. 449 ; FF 1950 11 546). Si l'exportation
des prestations était possible, de tels contrôles seraient très difficiles à
effectuer, ce qui favoriserait les abus (arrêt du 22 octobre 2002 [C 34/02]
consid. 3). C'est seulement en restant en contact étroit avec le monde du
travail dans lequel il désire être réinséré qu'un chômeur peut faire preuve
d'efforts sérieux et constants dans la recherche d'un emploi (arrêt du 30
novembre 1999 [C 183/99] consid. 2c). C'est à l'assuré qu'il appartient de
rendre vraisemblable qu'il réside en
Suisse (arrêt du 19 septembre 2000 [C 73/00]).
10.
Le domicile fiscal,
le lieu où les papiers d'identité et autres documents officiels ont été déposés
(déclaration d'arrivée) ainsi que d'éventuelles indications dans des documents
officiels ou des décisions judiciaires ne sont que des indices permettant de
déterminer le lieu du domicile (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p. 410; arrêt du 13
mars 2002 [C 149/01]). Pour pouvoir localiser le centre des intérêts
personnels, il convient notamment de chercher à savoir où se trouvent la
famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le
mobilier et les affaires personnelles. Une visite des lieux est parfois
indispensable (art. 12 let. d PA). Par ailleurs, le lieu où les enfants sont
scolarisés joue un rôle. Le droit à des prestations sociales nécessite souvent
d'être domicilié dans le pays qui les verse, de sorte que cet aspect doit
également être pris en compte (DTA 2012 p. 71 consid. 3.3 p. 74).
11.
II convient de
donner davantage de poids aux critères objectifs tels que le lieu du logement
et celui des activités professionnelles. Les critères subjectifs tels que
l'intention de s'établir et de créer un centre de vie passent au second plan
car ils sont difficiles à vérifier. Il est cependant parfois nécessaire
d'instruire au mieux l'élucidation des aspects subjectifs tels que les motifs
de licenciement ou les raisons d'un changement de domicile (arrêt du 12 avril
2006.
[C 339/05]). Un séjour éphémère ou de pur hasard en Suisse, de même que
l'occupation, dans ce pays, d'un pied-à-terre une à deux fois par semaine, ne
suffisent pas à démontrer que la résidence est en Suisse. Par contre, un séjour
prolongé permanent et ininterrompu n'est pas indispensable. Mais dans ce cas,
un lien étroit avec le marché du travail suisse est exigé (arrêt du 7 décembre
2007.
[8C_270/2007] consid. 2.2).”
2.3
Nella presente fattispecie,
questo Tribunale osserva innanzitutto che, dal profilo del diritto interno, un
assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera
ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in
Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di
farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr. consid. 2.1.-2.3.).
RI 1, nato nel 1954,
cittadino svizzero, si è iscritto in disoccupazione il 1° luglio 2016. Egli ha
lavorato dal 2002 presso le __________ in qualità di assistente di direzione e
di responsabile acquisti.
Il 31 marzo 2016 ha
ricevuto la disdetta del rapporto di lavoro per il 30 giugno 2016 (cfr. doc.
11/1). Il 27 giugno 2016 lo stesso datore di lavoro l’ha riassunto al 50% (doc.
doc. 16/2). Il ricorrente è dunque parzialmente senza lavoro ai sensi dell’art.
10.
cpv. 2 lett. b LADI.
Dall’ “Analisi del profilo
della persona in cerca d’impiego e Piano d’azione”, del 30 giugno 2016,
sottoscritto dall’assicurato e dalla consulente del personale dell’URC di __________
__________, risulta in particolare quanto segue:
" (…)
L’assicurato conferma di aver spostato il proprio domicilio in CH
da marzo 2016, avendo lasciato precedentemente la CH in data 31.12.2006.
Conferma di far rientro settimanalmente in Italia (__________), dove
attualmente dimora la moglie.
È tutt’oggi iscritto a Registro di commercio per la società __________,
attività che mi comunica sia “dormiente”.
Ha partecipato alla giornata informativa di “Diritti e Doveri” e
comunica di non avere domande in merito.” (doc. 5 pag. 1-2)
Il 19 luglio 2016 RI 1 è
stato sentito dall’ispettore __________ della Sezione del lavoro. In
quell’occasione è stato allestito un “Verbale d’audizione” del seguente tenore:
" (…)
D: Da che data è iscritto in disoccupazione?
R: Mi sono
iscritto in disoccupazione dal 22 giugno 2016. Sono alla ricerca di
un'occupazione a tempo pieno
D: Quando si è
iscritto in disoccupazione, di quale permesso di soggiorno beneficiava?
R: Sono
cittadino Svizzero
D: Attualmente sta lavorando?
R: Si,
attualmente lavoro in ragione del 50 %. Presso la __________
D: Quale è
stato il suo ultimo impiego prima di iscriversi in disoccupazione? (per quale
datore di lavoro, da quando a quando, dove e con quale funzione)
R: Sono 14 anni
che lavoro presso le __________
D: Per quale motivo e da chi è stato disdetto il rapporto di
lavoro?
R: In data 31
marzo 2016 ho ricevuto la disdetta dovuta a riorganizzazione interna.
D: In precedenza aveva già lavorato in Svizzera?
(p.f. precisare il datore di lavoro,
la funzione, il tipo di contratto, periodi lavorativi e luogo)
R: Ho sempre lavorato in Svizzera
D: Qual è la
sua formazione professionale, dove e quando si è formato?
R: Sono
rilegatore artigianale. Sono alla ricerca di responsabile acquisti ed
assistente di direzione.
Sono comunque aperto ad accettare
qualsiasi lavoro adeguato alla mia persona.
D: Come mai sua
moglie e i suoi figli non sono venuti ad abitare con lei in Svizzera?
R: I miei figli
abitano già in Ticino con le rispettive famiglie, mentre con mia moglie stiamo
pianificando il rientro non appena sarà in pensione
D: Ha
famigliari che risiedono in Svizzera?
R: Si, tutti i
miei parenti abitano in Ticino.
D: Per che motivi rientra in Italia?
R: Per stare con la mia famiglia, in particolare mia moglie.
D: Quali legami ha con il territorio svizzero?
R: Mi sono
trasferito in Italia quando mi sono sposato perché mia moglie è cittadina
italiana. Mia moglie, come pure io abbiamo sempre lavorato in Ticino a __________.
Tutti i nostri interessi, a parte l'abitazione sono sempre e sono tutt'ora
rivolti al Ticino, dove appunto abbiamo sempre lavorato ed abbiamo oltre ai
parenti anche il centro della nostra vita sociale.
D: È in
possesso di una licenza di condurre Svizzera?
R: Si sono in
possesso in licenza di condurre Svizzera.
D: Ha un veicolo immatricolato in Svizzera?
R: Ho una vettura immatricolata in Svizzera __________
D: Beneficia di
un'assicurazione malattia in Svizzera?
R: Si, sono
assicurato presso __________
D: Ha un medico curante in Ticino?
R: Dr. __________ di __________
D: Ha stipulato qualche assicurazione in Ticino?
R: Ho assicurato l'auto e basta
D: Mi può indicare di cosa si occupa la ditta __________?
R La ditta è
stata costituita nel 2006. Inizialmente la ditta era di un
mio dipendente e si occupava della
composizione e stesura di libri di medicina. Alla morte del socio e gerente,
Signor __________, nel 2006 ho rilevato la società assieme al Signor __________,
titolare della __________. La ditta __________ da diversi anni è inattiva.
Pochi giorni fa con il Signor __________ ci siamo trovati per definire cosa
fare con la società, si era pure pensato di chiuderla ma ora visto la
situazione in cui mi trovo devo valutare attentamente come agire.” (Doc. 9)
Fra gli atti dell’incarto
figura un “Certificato di domicilio” rilasciato il 6 aprile 2016 dall’Ufficio
controllo abitanti del Comune di __________ dal quale emerge che __________,
coniugato dal __________ 1979 con __________, nato a __________ il __________
1954, dal 1° marzo 2016 è domiciliato in quel Comune, proveniente dall’Italia
(cfr. doc. 11/3).
Dal 15 settembre 2016 si
sarebbe trasferito insieme al figlio a __________ (cfr. contratto di locazione,
doc 13).
Chiamato ora a
pronunciarsi il TCA ricorda preliminarmente che è la data della decisione su
opposizione impugnata (nel presente caso: il 29 settembre 2016) che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni
sociali (cfr. STF 8C_661/2013 del 22
settembre 2014 consid. 3.1.2.; STF 9C_5/2012 del 31 gennaio 2012; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; STFA I 525/04 del 15 aprile
2005.
consid. 2).
Alla luce della
giurisprudenza appena illustrata le dichiarazioni contenute nell’ “Analisi del
profilo della persona in cerca d’impiego” e nel “Verbale di audizione”, e in
particolare quella secondo cui egli soggiorna normalmente in Italia il fine
settimana, assumono un'importanza decisiva.
Applicando
l’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel
settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014
consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo
2011.
consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3
pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195),
questo Tribunale deve concludere che, a giusta ragione, la Sezione del lavoro
ha ritenuto che RI 1 ha in Italia il centro delle proprie relazioni di vita.
Il ricorrente, cittadino
svizzero che dopo il matrimonio avvenuto nel 1979 ha deciso di stabilirsi in
Italia con la moglie a 1,5 km di distanza dal Confine con la Svizzera, non ha più
concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo in
cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi
della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.1), cantonale (cfr. consid. 2.2)
e della prassi amministrativa (cfr. consid. 2.3), le quali esigono come terza
condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni
personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C_592/2015 del 23
novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8
novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer
Lebensbeziehungen” all’estero nella quale l’Alta Corte ha precisato che non
basta avere amici e conoscenti in Svizzera; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano
piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro
non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza,
là dove si trova il centro dei loro interessi”).
Il centro delle relazioni
professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione della prima
condizione (residenza effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente
nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465).
Giova ribadire che con
giudizio 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, già citato (cfr. consid. 2.1.), il
Tribunale federale, confermando la sentenza del TCA (cfr. qui sotto al consid.
2.5
), ha sottolineato che “è peraltro anche più probabile che il centro dei
propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di
un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera” dove viveva in un bilocale con il
figlio.
In una sentenza
8C_157/2016 del 24 marzo 2016 l’Alta Corte, ritenendo inammissibile il ricorso
di un assicurato interposto contro una sentenza del TCA con la quale gli era
stato negato il diritto a indennità di disoccupazione, ha inoltre evidenziato
che:
" (…) la
Corte in modo particolare ha concluso come la condivisione dell'appartamento di
due locali e mezzo (60 m 2), di cui il conduttore è un amico,
dormendo sul divano del soggiorno, quando nel fine settimana era regolare il
rientro in Italia, non potesse costituire una residenza in Svizzera a norma
dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. recentemente sulla tematica sentenza
8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 5), condizione essenziale per
l'ottenimento delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione. (…)”
Nella presente fattispecie
il centro delle relazioni personali di RI 1, è ad __________ (in provincia di __________),
dove ha una casa di sua proprietà e dove vive con la moglie, da quasi 40 anni (e
precisamente dal 1979).
Significativo è peraltro
il fatto che egli ha trasferito il domicilio a __________ dal 1° marzo 2016, verosimilmente
dopo avere saputo che non sarebbe più stato occupato a tempo pieno presso la
ditta __________ (cfr. la lettera di disdetta del 30 marzo 2016 nella quale si
fa riferimento a “quanto discusso verbalmente nelle scorse settimane” e cioè
che “la situazione congiunturale sfavorevolmente che costringe ad una
riorganizzazione interna”, cfr. doc. 11/1), sebbene sua madre, non
autosufficiente, di cui si prende cura con i fratelli e un aiuto domiciliare
sia rimasta vedova nel marzo 2015 (doc. doc. 11).
A nulla di diverso può portare
il fatto che l’assicurato abbia parenti (in particolare i figli maggiorenni) ed
amici in Svizzera o che effettui delle attività extra lavorative nel nostro
paese. Visto che lui e la moglie hanno scelto di risiedere a meno di due chilo-metri
dal confine, e di lavorare in Svizzera, è nella natura delle cose che rimangano
in Svizzera dopo il lavoro o che rientrino nel fine settimana per delle serate,
delle visite o per delle escursioni.
In tale contesto si ricorda
peraltro che il principio della priorità della dichiarazione della prima ora
prevede che, in presenza di due diverse versioni, la preferenza deve essere
accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando
ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo
tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se
esse le contraddicono (cfr. STF 8C_752/2016 del 3 febbraio 2017; STF 9C_762/2016
del 18 gennaio 2017;STF 8C_637/2016 del 13 dicembre 2016; SVR 2008 UV Nr. 12;
RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI
1988.
U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non
pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).
Ora, sull’ “Analisi del
profilo della persona in cerca d’impiego” del 30 giugno 2016 l’assicurato ha
affermato di fare rientro settimanalmente a __________ (Italia).
Rettamente, dunque, nella
decisione su opposizione del 29 settembre 2016 la Sezione del lavoro ha
stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con
l’art. 12 LADI non è in concreto realizzato.
Questa Corte, per inciso,
rileva che la soluzione sarebbe stata differente - e quindi la realizzazione
del presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI sarebbe stata verosimilmente
ammessa - nel caso di un assicurato solo senza figli o con figli adulti, che
avesse dimostrato di avere sufficienti legami con il nostro Paese oltre a
quello professionale, soprattutto qualora il rapporto di lavoro in Svizzera
fosse durato diversi anni (cfr. DTF 138 V 186 (193-194); STF 8C_405/2015 del 27
ottobre 2015; STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015 consid. 2.7.).
2.4
Vista la conclusione alla
quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se
l’assicurata possa derivare il diritto alle prestazioni della LADI sulla base
delle disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V
222; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Rubin, op.cit. p. 683 n.
24).
Il 1° giugno 2002 è
entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera,
da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla
libera circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II regolante
il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (DTF 130 V 145 consid. 3 pag. 146; DTF 128 V 315, con riferimenti [RS
0.142.112
]).
Giusta l'art. 1 cpv. 1
dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante
dello stesso (art. 15 ALC),
in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano
nell'ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71
del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]),
come pure il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che
stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati,
ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 121 LADI,
entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a, all'ALC e a questi
due regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AlV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C
290/03, DTF 133 V 173).
Una decisione n. 1/2012
del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il
contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo
che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V
88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le
modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Il regolamento (CE) n.
883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il
periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).
Questi regolamenti sono
stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la
Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; (cfr. B.
Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et
d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in
SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1).
L’art. 11 del Regolamento
(CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla
legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che
esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla
legislazione di tale Stato membro.
In materia di
assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio
quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività
lavorativa dipendente (cfr. DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015
consid. 3.1; B. Rubin, op.cit., pag. 683).
Per quel che concerne i
lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole
differenti.
Secondo l’art. 1 lett. f
del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero»
qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato
membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di
massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.
In effetti viene
considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la
settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 175: “(…) dove, di
massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito
il seco ricorda giustamente che il predetto regolamento è applicabile a tutti i
lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero,
indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del
diritto della polizia degli stranieri). (…)”).
Questi assicurati
beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della
LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1
lett. b LADI e STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 in particolare consid. 2.6.)
alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La persona che si
trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso della sua
ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso
dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro
o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia delle
prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se
risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione
dello Stato membro competente.”).
Gli assicurati frontalieri
in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece
chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel
nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del
Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel
corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato
membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale
Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del
lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona
che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a disposizione
degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua
ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a del
Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase,
riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza
come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività
subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del
luogo di residenza.”; cfr. B. Rubin, op.cit. p. 683).
Da notare che i costi per
il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e
quello di residenza (cfr. B. Rubin, op. cit., p. 684: “L’institution suisse
rembourse, sur domande de l’institution étrangère, la totalité des prestations
versées aux frontaliers durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art.
65.
par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16
novembre 2013 ad un interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo
Quadri denominata “Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di
disoccupazione dei frontalieri”: “(…) Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica
il regolamento (CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo
Stato di residenza, competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati,
delle indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a
secondo della durata del rapporto di lavoro individuale) (…)”).
In una Direttiva del 24
ottobre 2013, denominata Regolamento 883. Fine dello status di "lavoratore
frontaliere vero, atipico", la SECO ha ricordato che:
" Ai sensi
dell'art. 65 paragrafo 5 lett. a) del regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento
883) il versamento delle prestazioni di disoccupazione ai veri lavoratori
frontalieri compete allo Stato di residenza. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha precisato la portata di questa disposizione in una
sentenza dell'11.04.2013 sostenendo che la giurisprudenza Miethe, sviluppata
quando era ancora in vigore il regolamento (CEE) n. 1408/71 (regolamento
1408/1), non è più valida in virtù del regolamento 883. Secondo tale
giurisprudenza, un vero lavoratore frontaliero in disoccupazione che aveva
conservato con lo Stato di occupazione legami personali e professionali
particolarmente stretti poteva, come "lavoratore frontaliero
atipico", beneficiare delle prestazioni in quest'ultimo Stato.
Il versamento delle prestazioni ai veri lavoratori frontalieri in
disoccupazione completa spetta ormai senza eccezioni allo stato di
residenza."
Sul tema e per un
riassunto di casi di applicazione della giurisprudenza Miethe anche relativi al
Canton Ticino, cfr. STF 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 pubblicata in SVR 2014
ALV N. 9; vedi pure DLA 2012 N. 1 pag. 71 seg. e la STCA 38.2015.6 del 25 giugno
2015.
consid. 2.15 con successiva sentenza del Tribunale federale 8C_592/2015
del 23 novembre 2015 consid. 4.
In una sentenza
8C_577/2015 del 29 novembre 2016 (pubblicata in DLA 2016 Nr. 16 pag. 315 seg.) il
Tribunale federale ha considerato frontaliera un’assicurata domiciliata in
Francia che rimaneva a Ginevra a dormire al massimo una o due volte per
settimana (“Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il convient d'admettre
que la recourante - qui rentrait plusieurs fois par semaine en France - répondait
à la définition de travailleuse frontalière au sens du règlement”.).
In quell’occasione l’Alta
Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
6.2
Cette disposition du règlement
d'application n o 987/2009 assimile la résidence au centre d'intérêt de la
personne concernée. Elle codifie également les éléments élaborés par la
jurisprudence européenne qui peuvent être pris en compte pour déterminer ledit
centre d'intérêt, comme la durée et la continuité de la présence sur le
territoire des Etats membres concernés ou la situation familiale et les liens
de famille (arrêts de la CJUE du 11 septembre 2014 C-394/13 Ministerstvo
práce a sociálních vecí contre B., point 34; du 16 mai 2013 C-589/10
Wencel, points 49 et 50).
6.3
La recourante soutient que
l'application des critères règlementaires susmentionnés doit conduire à la
reconnaissance de sa résidence en Suisse. Elle met en évidence le fait qu'elle
a passé l'entier de sa vie en Suisse, que son activité professionnelle s'y est
toujours déroulée et que celle-ci était liée au territoire helvétique (elle y
travaillait en qualité de spécialiste de la sécurité au travail).
6.4
Ces éléments ne sont toutefois pas
absolument pertinents dans l'analyse de la condition de résidence pour
l'indemnisation d'un travailleur frontalier au chômage complet.
Par définition, un tel travailleur exerce une
activité dans un Etat membre autre que l'Etat de résidence. Peu importe qu'il
ait auparavant résidé longtemps dans le premier Etat. Admettre le contraire
viderait de sa substance l'art. 65 al. 2 du règlement n° 883/2004. En effet, ce
qui est décisif, à teneur de cette disposition, c'est que la personne, au cours
de sa dernière activité salariée (ou non salariée) résidait dans un Etat membre
autre que l'Etat membre compétent et qu'elle continue à y résider. La résidence
dans l'Etat membre autre que le pays d'emploi peut prendre fin après la
survenance du chômage ou, au contraire, être constituée immédiatement avant la
fin de l'activité. Dans le premier cas, l'Etat de résidence n'est plus
compétent pour le versement des prestations, alors qu'il peut le devenir dans
la seconde éventualité (voir EBERHARD EICHENHOFER, in Europäisches Sozialrecht,
6.
e éd. 2013, n° 8 ad art. 65 du règlement n o 883/2004; SUSANNE
DERN, in VO (EG) Nr. 883/2004, 2012, n° 5 ss ad art. 65).
N'est pas non plus un critère pertinent, dans le
cas particulier tout au moins, le statut fiscal de l'intéressée du moment que,
dans le canton de Genève, les travailleurs frontaliers sont imposés sur les rémunérations
qu'ils perçoivent en Suisse en raison seulement de l'activité qu'ils y exercent
(cf. l'art. 3 al. 1 let. e de la loi [du canton de Genève] du 27 septembre 2009
sur l'imposition des personnes physiques [LIPP; RS/GE D 3 08] et art. 7 de la
loi [du canton de Genève] du 23 septembre 1994 sur l'imposition à la source des
personnes physiques et morales [LISP; RS/GE D 3 20]). Le statut fiscal ne peut
constituer en l'espèce un indice d'une résidence en Suisse.
Quant à la situation familiale de l'intéressée,
elle plaide plutôt contre l'existence d'une résidence en Suisse (supra consid.
5.
). Il en va de même de la situation en matière de logement (l'acquisition
d'une maison en France étant un indice du caractère permanent de cette
situation). Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner ce qu'il en est de l'exercice
d'activités non lucratives. La recourante se contente d'alléguer, sans autres
précisions, qu'elle a produit la preuve de ses nombreuses activités
associatives déployées sur le sol suisse et le jugement attaqué ne contient à
ce sujet aucune constatation. Au demeurant le fait que la recourante a conservé
avec la Suisse (Etat membre de son dernier emploi) des liens personnels
professionnels et associatifs étroits ne saurait à lui seul être décisif. De telles
circonstances justifient pour un chômeur de se mettre de manière complémentaire
à la disposition des services de l'emploi en Suisse, non pas en vue d'obtenir
dans ce dernier des allocations de chômage, mais uniquement aux fins d'y
bénéficier des services de reclassement (supra consid. 4.3; arrêt Jeltes
e.a. précité, qui modifie la jurisprudence antérieure rendue sous le
régime de l'ancien Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971
relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs
salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se
déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121) et qui avait une portée
plus large; cf. à propos de l'ancienne jurisprudence, arrêt de la CJCE du 12
juin 1986 C-1/85, Miethe contre Bundesanstalt für Arbeit, Rec. 1986 1837
point 17; voir aussi l'arrêt 8C_60/2016 du 9 août 2016 consid. 4.2.3).
6.5
Par conséquent, même en tenant compte
des critères susmentionnés, si tant est qu'ils soient pertinents dans le cas
d'espèce, on doit admettre que la recourante résidait bel et bien en France dès
la survenance de son chômage et pendant la durée de celui-ci. (…)"
In applicazione delle
disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza 38.2014.51 del 15
dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di
disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero
lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria
famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi
personali, soprattutto quelli familiari.
Le medesime argomentazioni
sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA
ha pure confermato il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione in
quanto un’assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava in Italia una volta
per settimana.
Con analoghe
argomentazioni il TCA ha respinto il ricorso di un’assicurata in una sentenza
38.2015.9
del 15 giugno 2015 fondandosi su di un verbale allestito da un
funzionario della Sezione del lavoro e firmato anche dall’interessata da cui
emergeva in particolare che rientrava settimanalmente presso l’abitazione
coniugale e che con la Svizzera aveva legami professionali.
Il successivo ricorso è
stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_521/2015
del 9 settembre 2015, nella quale l’Alta Corte ha sottolineato che “la
ricorrente non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale
cantonale delle assicurazioni, il quale, basandosi sulla di lei audizione del
18.
settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro, ha spiegato le ragioni per
cui ella dovesse essere ritenuta frontaliera e quindi con diritto a prestazioni
in Italia.”.
In una sentenza 38.2015.6
del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero frontaliere un altro
assicurato, in possesso di un permesso di dimora B, visto che egli rientrava in
Italia una volta per settimana.
Il TCA si è fondato sul
contenuto di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro e firmato anche
dall’assicurato oltre che su un Rapporto della polizia cantonale, sulle
dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e sull’estratto
conto attestante i prelevamenti in contanti.
L’assicurato ha contestato
la sentenza cantonale davanti all’Alta Corte.
Il
Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in
RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, ha respinto il ricorso dell’assicurato,
ritenendolo manifestamente infondato, sulla base delle seguenti argomentazioni:
" (…)
L’apprezzamento dei fatti operato dal Tribunale delle assicurazioni non può
essere criticato con successo, anche sotto il profilo dell’applicazione del
diritto federale. Il giudizio è fondato sulle dichiarazioni della prima ora espresse
dal ricorrente e sui fatti accertati. La pronuncia cantonale si confronta
altresì con le censure già sollevate dal ricorrente nel precedente grado di
giudizio. È peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi
fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più
spaziosa e non in Svizzera, ove si vedeva costretto, ospitato dal figlio, a
dividere un bilocale con lui. In tale evenienza, non possono essere date le
condizioni per ammettere la residenza in Svizzera del ricorrente. (…)”
In un’altra sentenza
38.2015.61
del 16 dicembre 2015 il TCA ha negato ad un assicurato il diritto
all’indennità di disoccupazione “Un ricorrente, titolare di un permesso B
dall’aprile 2012, la cui moglie abita in Italia – non lontano dal confine
svizzero – in una casa di loro proprietà e che ha dichiarato, da una parte, di
non avere altri legami con la Svizzera al di fuori di quelli professionali,
dall’altra, di aver abitato in Ticino dal lunedì al venerdì e di aver
soggiornato regolarmente in Italia nella sua abitazione il sabato e la domenica
sia durante lo svolgimento dell’attività lavorativa sia dopo l’iscrizione per
il collocamento non ha diritto alle indennità di disoccupazione in Svizzera
dal marzo 2015 né sulla base del diritto interno, né in virtù del diritto
internazionale. In effetti, in primo luogo, alla luce degli elementi concreto
agli atti va ritenuto che il medesimo abbia mantenuto in Italia il centro delle
proprie relazioni di vita. Non è, pertanto, dato il presupposto della residenza
in Svizzera secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI. In secondo luogo, il
ricorrente deve essere considerato quale lavoratore vero frontaliere che si
trova in disoccupazione completa. Egli deve dunque, chiedere le prestazioni di
disoccupazione nel suo Stato di residenza.”.
Alla medesima conclusione
il TCA è arrivato sulla base delle stesse argomentazioni sviluppate nelle
decisioni precedenti in una sentenza 38.2015.47 del 20 gennaio 2016, in una
sentenza 38.2015.5 del 3 febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.12 del 5
febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.76 del 24 marzo 2016 e in una sentenza
38.2015.49
del 18 aprile 2016.
2.5
Nella presente fattispecie lo
stesso assicurato ha affermato di rientrare a casa sua “settimanalmente”.
Di conseguenza, dal
profilo del diritto internazionale, egli deve essere considerato un frontaliere
vero per cui ha diritto alle prestazioni di disoccupazione in Italia.
In
tale contesto il TCA ricorda che la vecchia giurisprudenza sul vero
frontaliere, ma atipico, non è più applicabile (cfr. consid. 2.4. e STF
8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 4.2).
Anche da questo profilo
dunque va negato a RI 1 il diritto all’indennità di disoccupazione.
La decisione su
opposizione del 29 settembre 2016 impugnata deve, conseguentemente, essere
confermata.
2.6
A titolo abbondanziale va
segnalato che in una sentenza C-655/13 del 5 febbraio 2015 nella causa Mertens,
la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) ha stabilito che la nozione di
lavoratore frontaliero in disoccupazione parziale non esige che il lavoratore
continui ad esercitare la propria attività lucrativa nella stessa impresa nella
quale lavorava a tempo pieno (per un commento di questa sentenza, cfr. Europe. Actualité du droit de l’Union européenne. Ed. Lexis Nexis, Rivista
mensile, aprile 2015, pag. 21).
B.
Kahil-Wolff, citando questa recente sentenza, sottolinea che “la notion de
chômage partiel inclut des situations de travail a temps partiel” (cfr. “La
coordination européenne des systemes nationaux de sécurité sociale” in Soziale
Sicherheit / Sécurité sociale, Ed Helbing Lichtenhahn 2016 pag. 233 n. 90) e
che “à noter qu’une personne qui travaille encore à temps partiel n’est pas au
chômage complet et échappe à la règle redoutée” (cfr. “Le Réglement UE
465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements en termes
d’assujettissement aux assurances sociales”, in SZS/RSAS 2015, pag. 438 seg. (n.
2.
pag. 443)).
Come ricordato anche dalla
SECO (cfr. consid. 1.5), il Tribunale federale ha stabilito che la nozione di
disoccupazione parziale nel contesto del diritto internazionale non
corrispondeva in precedenza a quella dell’art. 10 cpv. 2 lett. b LADI bensì a
quella di lavoro ridotto secondo gli art. 31 seg. LADI (cfr. DTF 133 V 137
consid. 7.3 pag. 146-147:
" Nach Gemeinschaftsrecht bedeutet Vollarbeitslosigkeit einen
Erwerbsausfall infolge Auflösung des Arbeitsverhältnisses und Teilarbeitslosigkeit
einen vorübergehenden Arbeitsausfall bei andauerndem Arbeitsverhältnis,
insbesondere bei Kurzarbeit (IMHOF, a.a.O., S. 53; EICHENHOFE, a.a.O., N. 5 zu
Art. 71 der Verordnung Nr. 1408/71).“
La
nuova giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (la quale
sebbene riferita al Regolamento (CEE) 1408/71 vale pure nel contesto del
Regolamento (CE) 883/2004; cfr. STF 8C_602/2015 del 7 gennaio 2016, consid.
1.3.3
), è ininfluente per la presente vertenza (cfr. per un caso analogo la
STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016).
Essa apporta infatti una
modifica sostanziale, rispetto all’interpretazione precedente, che potrebbe
peraltro avere pesanti effetti finanziari sull’assicurazione contro la
disoccupazione per cui non può essere ritenuta vincolante per la Svizzera (cfr.
art. 16 cpv. 2 ALC; STF 9C_381/2015 del 17 dicembre 2015 consid. 6.3.3. -
6.5.2
; STF 2C_716/2014 del 26 novembre 2015 consid. 3.1 - 3.2; DTF 133 V 367
consid. 8.2 pag. 373; DTF 132 V 423 consid. 9.2 pag. 437; Borella/Grisanti, “La
rilevanza della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee
per il giudice svizzero nell’applicazione dell’Accordo sulla libera
circolazione delle persone” in: Corti/Mini/Postizzi [a cura di], Diritto senza
devianza, Studi in onore di Marco Borghi, Basilea/Ginevra/Monaco 2006, pag. 205
segg.; J. Racine, “Der Einfluss des Europäischen Gerichtshof auf die Schweiz”
in plädoyer 6/15 pag. 41 seg.; M. Oesch, “Der Einfluss des EU-Rechts auf die
Schweiz – von Gerichtsdolmetschern, Gerichtsgutachtern und Notaren”, in SJZ
2016.
pag. 53 segg. (55-56)).
Spetterà al Comitato misto
stabilire se e quando tale giurisprudenza verrà semmai in futuro recepita nel
nostro paese (cfr. art. 16 cpv. 2 terza frase ALC, Borella/Grisanti, op.cit.,
pag. 212; B. Kahil-Wolff, op.cit., in SBVR pag. 236 n. 37; DTF 141 V 530
consid. 7.4.3 pag. 544).
2.7
Il patrocinatore
dell’assicurato ha chiesto l’audizione di alcuni testi.
Considerato
che i documenti già presenti nell’incarto consentono al TCA di emanare il
proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’assunzione delle ulteriori
prove richieste non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini
della risoluzione della vertenza.
Di
conseguenza la richiesta di audizione del ricorrente deve essere respinta.
A tale proposito va
rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza,
qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il
giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione
che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e
che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato
(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove
(cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del
24.
gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06
del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid.
3.2
; STFA H 411/01 del 5 marzo 2003; STFA H 102/01 dell'11 gennaio 2002; STFA
H 103/01 dell'11 gennaio 2002; STFA H 299/99 dell'11 gennaio 2002; STFA U
257/01 del 26 novembre 2001; STFA U 82/01 del 15 novembre 2001; RCC 1986 p. 202
consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F.
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti