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Decisione

38.2016.65

Resituz.d'indenn.x insolvenza a causa della posiz.del ricorr.nella Sagl presso cui era alle dipend.Capitale soc.della Sagl era detenuto da una SA che aveva sottoscritto a titolo fiduciario 33,5% quote

6 marzo 2017Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

I principi

giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal

Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1 gennaio 2007 Tribunale

federale) anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto

l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid.

3.1.; DTF 130 V 318, consid. 5).

L'obbligo di restituzione

presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione

della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni (cfr.

sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p.

218 e DLA 2006 pag. 158).

La riconsiderazione e la

revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha

codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U

408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del

12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio

2005).

Analogamente alla

revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve

procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato

quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una

conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06 del 25

giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466

consid. 2 a pag. 469).

Più precisamente le

decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono

essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono

successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano

essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid.

4).

Inoltre, l’amministrazione

può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata

oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la

correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF U 408/06

del 25 giugno 2007).

Questi principi si

applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una

decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa

giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).

Circa l'ulteriore

presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello

dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si veda pure la STFA C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40,

pag. 208.

2.2. Nella decisione dell’8 agosto

2016 la Cassa ha precisato di avere in un primo tempo versato l’indennità per

insolvenza e di avere successivamente chiesto la restituzione dopo avere

compiuto degli accertamenti resisi necessari in quanto la società ha contestato

il riconoscimento del diritto a tale prestazione visto che l’assicurato era

azionista al 33% e che aveva un ruolo decisionale all’interno della società

(cfr. doc. 83).

Se così fosse la Cassa

potrebbe effettivamente chiedere la restituzione alla luce di quanto esposto al

consid. 2.1. (cfr. STF 8C_191/2014 del 4 giugno 2014).

2.3. Ai sensi dell’art. 51 cpv. 1

LADI:

" I

lavoratori soggetti all’obbligo di contribuzione, al servizio di datori di

lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura d’esecuzione forzata o che

occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all’indennità per insolvenza,

se:

a. il loro datore

di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti

salariali oppure

b. il fallimento

non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del

datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese o

c. hanno

presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per

crediti salariali.”

L’art. 51 cpv. 1 lett. b è

stato introdotto nella legge in occasione della prima revisione della LADI del

5 ottobre 1990, in vigore dal 1° gennaio 1992.

Il cpv. 2 di questa

disposizione stabilisce poi che non hanno diritto all’indennità per insolvenza

le persone che, in qualità di soci, di membri di un organo dirigente

dell’azienda o finanziariamente partecipi della società, prendono parte alle

decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole,

nonché i loro coniugi che lavorano nell’azienda.

Il contenuto dell’art. 51

cpv. 2 LADI è identico a quello dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.

In una decisone del 21

maggio 1997, pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 107, ha, tra l’altro, affermato che

la giurisprudenza emanata relativamente all’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI è

applicabile pure al diritto all’indennità per insolvenza di cui all’art. 51

LADI.

2.4. Secondo l'art. 31 cpv. 3

lett. c LADI, non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto le persone

che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale

supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le

decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati

nell'azienda.

Questa normativa è stata

introdotta nella legge per ovviare a possibili abusi in una situazione

particolare "in cui gli interessi in gioco si sovrappongono" (cfr.

Messaggio concernente una nuova legge federale su l'assicurazione obbligatoria

contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980, Ed.

separata pag. 62, Gerhards, “Kommentar...” Vol. I, pag. 408

no. 43; Beatrice Brügger, Die Kurzarbeitsentschädigung als

arbeitslosenversicherungsrechtliche Präventivmassnahme, Berna 1993, pag. 37).

In una sentenza del 9 marzo 1987, pubblicata in

DTF 113 V 74, il TFA (dal 1° gennaio 2007: tribunale federale, TF) ha precisato

che, contrariamente alla giurisprudenza relativa al vecchio art. 31 cpv. 1

lett. c OADI, il diritto è escluso per le persone menzionate dall'art. 31 cpv.

3 lett. c LADI.

In una sentenza pubblicata

in DTF 120 V 521 e in SVR 1995 ALV Nr. 36, l’Alta Corte ha stabilito che, per

giudicare se un dipendente, membro di un organo dirigente di un'impresa è

escluso dal diritto all'indennità in virtù dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI,

bisogna determinare di quale potere decisionale egli dispone effettivamente, in

funzione della struttura interna dell'azienda. Secondo la nostra Massima Istanza

non è ammissibile rifiutare il diritto all'indennità a un dirigente per il solo

motivo che egli è autorizzato a rappresentare la ditta con la sua firma ed è

iscritto al registro di commercio. Nel caso che era chiamato ad esaminare il

TFA ha così riconosciuto il diritto all'indennità a due vicedirettori, visto

che le loro competenze erano limitate a certi settori tecnici.

Le sentenze sopra

menzionate sono poi state ulteriormente confermate dall’Alta Corte in una

decisione pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr.

23, pag. 130.

Nelle sentenze pubblicate

in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130, e in

SVR 1997 ALV Nr. 101, il TFA ha stabilito che un dipendente membro del

consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art. 716a-716b

del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai sensi

dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.

Per un membro del

consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è pertanto escluso

senza che sia necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui

esercitate all'interno della società (cfr. STFA C 160/05 del 24 gennaio 2006;

STFA C 102/04 del 15 giugno 2005; STF 8C_838/2008 del 3 febbraio 2009; STF 8C_279/2010

del 8 giugno 2010).

Sempre secondo la

giurisprudenza federale la posizione di socio gerente di una Sagl (cfr. art.

809-818 CO) è equiparabile a quella di un membro del consiglio di

amministrazione di una SA (cfr. STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STFA C 37/02

del 22 novembre 2002 e STFA C 71/01 del 30 agosto 2001; STF 8C_84/2008 del 3

marzo 2009, pubblicata in DLA 2009 N. 9 pag. 177; STCA 38.2013.51 del 23

gennaio 2014; in un altro contesto cfr. pure la STF 9C_424/2016 del 26 gennaio

2017).

Ad esempio, nella STF

8C_776/2011 del 14 novembre 2012 l’Alta Corte ha rilevato:

" (…)

Pour les membres du conseil d'administration, le

droit aux prestations peut dès lors être exclu sans qu'il soit nécessaire de

déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la

société (ATF 122 V 270 consid. 3 p. 273; DTA 2004 no 21 p. 196 consid. 3.2, C 113/03). Il

en va de même, dans une société à responsabilité limitée, des associés,

respectivement des associés-gérants lorsqu'il en a été désigné, lesquels

occupent collectivement une position comparable à celle du conseil

d'administration d'une société anonyme (arrêts 8C_140/2010 du 12 octobre 2010,

consid. 4.2; C 37/02 du 22 novembre 2002, consid. 4).

3.3

3.3.1 Le recourant reproche à la juridiction

cantonale une appréciation arbitraire des preuves, en tant qu'elle n'a pas pris

en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la

décision. Selon l'intéressé, la juridiction précédente s'est contentée de

retenir qu'il disposait ex lege d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31

al. 3 let. c LACI du fait qu'il était toujours inscrit au registre du commerce

en qualité d'associé de la Sàrl. Les premiers juges auraient dû tenir compte

des circonstances concrètes, à savoir le fait qu'il ne participe plus aux assemblées

générales et ne s'occupe plus des affaires de la société, ce qui aurait permis

d'inférer qu'il ne disposait plus d'influence sur le processus de décision. Au

surplus, la part sociale de l'intéressé (2'000 fr.) est de faible valeur et ne

lui permet que d'avoir une garantie quant à la perception du loyer mensuel des

locaux dont il est le propriétaire.

3.3.2 En l'occurrence, le recours ne contient

toutefois aucune démonstration du caractère arbitraire de l'état de fait du

jugement attaqué. En effet, le recourant n'expose pas en quoi l'appréciation

des preuves par les premiers juges est manifestement insoutenable. Son

argumentation tend plutôt à substituer sa propre appréciation à celle de

l'autorité précédente.

Au demeurant, on ne voit guère que ses allégations

soient de nature à remettre en cause le jugement attaqué. En effet, le

parallélisme établi par la jurisprudence entre l'indemnité en cas de réduction

de l'horaire de travail et le droit à l'indemnité de chômage repose sur le fait

qu'un travailleur licencié disposant d'un pouvoir d'influer sur les décisions

de la société peut, à tout moment, décider de son propre réengagement, de sorte

que la perte de travail est comparable à une réduction de l'horaire de travail

avec cessation momentanée d'activité. La jurisprudence en cause a pour but

d'écarter un risque d'abus consistant notamment, de la part d'un assuré

jouissant d'une situation comparable à un employeur, à décider à la fois de son

licenciement et de son réengagement, ou à fixer le salaire déterminant le gain

assuré (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb p. 238; cf. BORIS RUBIN, Assurance-chômage, 2ème éd.,

2006, p. 122). C'est parce qu'elle considère que ce risque d'abus est d'emblée

réalisé en ce qui concerne, dans une Sàrl, les associés, respectivement les

associés-gérants lorsqu'il en a été désigné, lesquels disposent ex lege d'un

pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI, que la

jurisprudence exclut leur droit à prestations sans qu'il soit nécessaire de

déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la

société (arrêt 8C_140/2010 du 12 octobre 2010, consid. 4.3.2). Aussi, tant que

sa qualité d'associé n'a pas pris fin, le droit de l'intéressé aux prestations

peut être exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les

liens qu'il maintient avec la société. (…)

Questa giurisprudenza è

stata confermata in una sentenza 8C_729/2014 del 18 novembre 2014 :

" (…)

Keine Prüfung des Einzelfalles ist erforderlich,

wenn sich die massgebliche Entscheidungsbefugnis bereits aus dem Gesetz selbst

(zwingend) ergibt. Dies gilt insbesondere für die Gesellschafter einer GmbH

(Art. 810 ff. OR) sowie die mitarbeitenden Verwaltungsräte einer AG, für welche

das Gesetz in Art. 716-716b OR verschiedene, nicht übertrag- und entziehbare,

die Entscheidungen des Arbeitgebers bestimmende oder massgeblich beeinflussende

Aufgaben vorschreibt (BGE 123 V 234 E. 7a S. 237; 122 V 270 E. 3 S. 273; vgl. auch THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung,

in: Soziale Sicherheit, SBVR Bd. XIV, 2. Aufl. 2007, S. 2316 Rz. 463).

3.

Streitig und zu prüfen ist, ob die Vorinstanz

Bundesrecht verletzte, indem sie einen Leistungsanspruch der Beschwerdeführerin

auf Arbeitslosenentschädigung verneinte und demzufolge die Rückforderung der in

der Zeit vom 11. März bis 31. Dezember 2013 erbrachten Arbeitslosentaggelder

Considerandi

als rechtens erachtete.

3.1

Das kantonale Gericht bestätigt

gestützt auf Judikatur und Literatur die Auffassung der Arbeitslosenkasse,

wonach der Beschwerdeführerin als Gesellschafterin einer GmbH mit einer 50%igen

Beteiligung auch nach der Auflösung des Arbeitsverhältnisses per Ende Dezember

2012.

von Gesetzes wegen eine arbeitgeberähnliche Stellung zugekommen war. Eine

tatsächliche oder beabsichtigte Einflussnahme auf das Geschick der Firma sei

dabei irrelevant, denn die Rechtsprechung gemäss BGE 123 V 234 wolle nicht nur dem ausgewiesenen Missbrauch an sich begegnen,

sondern bereits das abstrakte Risiko eines Rechtsmissbrauchs, welches der

Auszahlung von Arbeitslosentaggeldern an arbeitgeberähnliche Personen inhärent

sei, verhindern.

3.2

Den vorinstanzlichen Erwägungen ist

vollumfänglich beizupflichten. Die Einwendungen der Beschwerdeführerin vermögen

daran nichts zu ändern. Diese zielen darauf hin, die Verwaltung habe ihren

konkreten Einzelfall zu wenig abgeklärt und damit den Sachverhalt fehlerhaft

festgestellt. Sie beruft sich dabei auf BGE 120 V 521 E. 3b S. 526. Demnach sei in jedem Fall zu prüfen, welche

Entscheidbefugnisse einer Person aufgrund der internen betrieblichen Struktur

zukomme. Sie übersieht dabei, dass bei einzelnen Gesellschaftsformen, wie auch

der GmbH, die massgebende Einflussmöglichkeit und damit die arbeitgeberähnliche

Funktion jedes Gesellschafters bereits von Gesetzes wegen gegeben ist (vgl. E.

2.

hievor). In diesen Fällen kann somit die Abklärung der konkreten

Entscheidbefugnisse aufgrund der internen betrieblichen Struktur unterbleiben.

Es ist irrelevant, ob sich eine solche Einflussmöglichkeit auch aus dem

Arbeitsvertrag ergibt. Das Arbeitsverhältnis war vorliegend unabhängig von der

Eigenschaft als Gesellschafterin. So blieb die Beschwerdeführerin auch nach

Auflösung des Arbeitsvertrages weiterhin als einzelzeichnungsberechtigte

Gesellschafterin im Handelsregister eingetragen. Ob es sich dabei um eine

blosse "pro forma" Berechtigung gehandelt haben mag, wie in der

Beschwerde geltend gemacht, kann und muss nicht weiter geprüft werden, da

dieser Aspekt auf die Anspruchsberechtigung auf Arbeitslosenentschädigung

keinen Einfluss hat. Wenn die Vorinstanz die Beschwerdeführerin von einem

entsprechenden Anspruch wegen der fortdauernden arbeitgeberähnlichen Stellung

in der GmbH ausschloss, ist dies nach dem Gesagten rechtens. Für die hier

strittige Frage ist es zudem nicht von Belang, ob sie von Drittpersonen richtig

beraten wurde. Damit sind die Voraussetzungen für eine Wiedererwägung erfüllt,

hat die Beschwerdeführerin doch die streitigen Leistungen zweifellos zu Unrecht

bezogen und ist deren Umfang erheblich (BGE 130 V 318 E. 5.2 in fine S. 320; 129 V 110 E. 1.1). Unrechtmässig bezogene Leistungen sind

zurückzuerstatten (Art. 25 Abs. 1 ATSG). (…)”

In una sentenza

8C_191/2014 del 4 giugno 2014 la nostra Massima Istanza ha stabilito, nel caso

di una piccola impresa Sagl creata principalmente per continuare a impiegare

l’assicurato in progetti di un’altra società, che può non essere sufficiente

cancellarsi dal registro di commercio come socio o dirigente della Sagl per

eludere quanto espresso nell’articolo 31 cpv. 3 lett. c LADI. L’assicurato in

quella fattispecie non aveva diritto alle indennità per lavoro ridotto poiché,

malgrado non rivestisse più una posizione ufficiale in seno alla Sagl, era

rimasto partecipe in modo determinante alle decisioni della Sagl nel senso di

una persona esercitante un’attività analoga a quella di un datore di lavoro.

Il TF, con giudizio

8C_401/2015 del 5 aprile 2016, pubblicato in DLA 2016 N.5 pag. 132, ha

stabilito che a ragione era stata chiesta la restituzione d’indennità di

disoccupazione percepite, in quanto il ricorrente, anche se non era più

iscritto a RC quale socio e gerente della Sagl sua ex datrice di lavoro,

continuava a disporre di un potere decisionale che escludeva il diritto a

prestazioni LADI.

L’Alta Corte ha, in

particolare, osservato che lo stretto legame di parentela tra l’interessato e

la madre a cui aveva ceduto la sua parte sociale ed era diventata l’unica socia

gerente costituiva un serio indizio che consentiva di ritenere che l’insorgente

occupava, per il tramite della madre, una posizione di fatto analoga a quella

di un datore di lavoro.

In una sentenza

8C_230/2016 del 25 agosto 2016 la nostra Massima Istanza ha confermato un

giudizio di questa Corte con cui è stato negato il diritto a indennità di

disoccupazione a un’assicurata che, benché non fosse più iscritta a RC avendo

ritrasferito quote e gestione nelle mani del padre che avrebbe contribuito

finanziariamente alla costituzione dell’azienda, aveva mantenuto in seno alla

Sagl un ruolo dirigenziale e ne era la persona di riferimento.

Al proposito B. Rubin, in

“Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess 2014 pag. 99 ha

sviluppato le seguenti considerazioni:

" Dans une Sàrl, les associés qui n’occupent pas la fonction de gérant

ne sont pas d’emblée exclus du droit.

Une examen de leur pouvoir effectif d’influencer

les décision de l’entreprise est nécessaire (arrêt du 19 décembre 2006 [C 267/05] consid. 4).

26.

Pour les

personnes licenciées qui ne font pas formellement partie d’un organe dirigeant

mais qui disposent encore d’une part sociale, leur droit ne pourra être exclu

que si leur part est importante (en principe d’au mois 30%) ou si la

possibilité d’influencer les décisions est considérable pour d’autres motifs,

par exemple en raison de liens de parenté avec d’autres personnes jouissant

d’un pouvoir décisionnel important (arrêts du 13 février 2009

[8C_1044/2008] ; 10 avril 2006 [C 61/05] ; 27 janvier 2005 [C

45/04] ; 14 mars 2003 [C 120/02].”

A

proposito della partecipazione finanziaria importante come motivo per escludere

il diritto alle prestazioni vedi pure: STF 8C_1044/2008 del 13 febbraio 2009;

STCA 38.2016.12 del 5 settembre 2016; STCA 38.2012.27 del 24 settembre 2012;

STCA 38.2008.3 del 12 marzo 2008.

2.5

Nell’evenienza concreta dagli

atti dell’incarto emerge che RI 1 “era stato assunto il 10 dicembre 2013 con un

contratto a ore ed un salario orario di 25.00 lordo. Ha terminato l’attività il

30.06

, non aveva mai percepito alcun salario” (cfr. doc. 93).

Dall’estratto del Registro

di commercio si evince che la __________ ha il seguente scopo:

" L'esercizio

di attività commerciali in genere, l'import ed export, il commercio

all'ingrosso, al dettaglio e tramite piattaforme internet di prodotti mobiliari.

La vendita, noleggio e la locazione, la riparazione e l'assistenza, la

produzione e l'assemblaggio di macchine, attrezzature, prodotti e impianti per

la pulizia domestica e industriale, generatori d'aria calda e prodotti affini,

generatori di corrente, compressori e loro accessori. La società può costituire

catene di distribuzione di beni, servizi, di produzione, di vendita mediante la

stipula di contratti di franchising o affiliazione commerciale (sia in qualità

di affiliante che di affiliato) connesse all'oggetto sociale. La vendita di

materiale monouso e per la pulizia a studi medici e farmaceutici. L'acquisto,

la vendita, la detenzione, la gestione e l'amministrazione di beni immobili. La

società può compiere tutte le attività, comprese le operazioni commerciali e

finanziarie, connesse con l'oggetto sociale; assumere interessenze e

partecipazioni in altre società o imprese, in Svizzera e all'estero, sia

direttamente che indirettamente.”

Il capitale sociale di fr.

20'000.-- è interamente detenuto dalla __________.

Iscritto come gerente nel

periodo determinante (la richiesta di restituzione dell’indennità per

insolvenza si riferisce ai mesi marzo-giugno 2014) era __________, __________.

La __________,

rappresentata da __________, e RI 1 il 4 luglio 2013 hanno sottoscritto un

mandato fiduciario il cui punto 1 ha il seguente tenore:

" (…)

1.

Il mandante

ratifica l’incarico verbale dato al fiduciario di sottoscrivere, detenere ed

amministrare, in via fiduciaria per conto del mandante, n. 67 (sessantasette)

quote sociali da CHF 100.00 (cento ciascuna, per un importo nominale

complessivo di CHF 6'700.00 (seimilasettecento/00), pari al 33,5% del capitale

sociale della costiuenda

__________

con sede a __________, Via __________ (in seguito “bene fiduciario”).

Il mandante dichiara di essere l’avente economicamente diritto

della __________ e garantisce che:

a. gli averi

messi a disposizione della medesima sono di sua personale pertinenza (e

pertanto non scaturiscono da un precedente rapporto fiduciario con terzi)

b. tali averi

sono di provenienza lecita, in relazione alle “Direttive della Commissione

federale delle banche relative al riciclaggio di capitali”, richiamati gli art.

305.

bis e ter del codice penale svizzero e la “Legge federale relative alla

lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario”, del 10 ottobre

1907, che dichiara di conoscere

c. gli averi

che la società gestirà nell’ambito della propria attività saranno anch’essi di

provenienza lecita, in relazione alle medesime norme di cui sopra

d. non

richiederà al fiduciario di compiere operazioni in contrasto con le leggi

vigenti. (…)” (documentazione pag. 31-33)

Da questo documento risulta

con evidenza, come sostenuto a ragione dall’amministrazione (cfr. doc. 62-63),

che RI 1, attraverso la __________, era di fatto compartecipe finanziario in

ragione di un terzo della __________ (cfr. doc. 45 – 47; le affermazioni del

rappresentante del ricorrente nello scritto del 1° settembre 2014 inviato al

datore di lavoro nel quale evidenzia “come grazie al fondamentale apporto –

finanziario lavorativo – del mio mandante la __________ ha potuto essere

costituita e da dicembre 2013 a maggio 2014, su 38 fatture solo 2 non sono

state frutto della sua intermediazione. Il tutto senza sinora essere stato

retribuito come da contratto di lavoro 20 dicembre 2013.”, doc. 43 e le

precisazioni dello stesso assicurato del 1° luglio 2016, “Di fatto come

socio ho contribuito unicamente a versare 1/3 del capitale sociale (andato

perso, visto che le quote sono detenute dalla __________), e ad apporre il mio

avvallo presso la banca dove abbiamo aperto il conto.”, doc. 52).

Già solo per questa

importante partecipazione finanziaria superiore al 30% (cfr. Rubin op.cit al

consid. 2.4 in fine), che oltretutto non risulta esplicitamente, RI 1, anche se

non era formalmente iscritto come socio gerente, non ha diritto all’indennità

per insolvenza.

Inoltre, dagli atti

dell’incarto emerge che i poteri dell’assicurato all’interno della società

andavano ben oltre a quelli di un semplice venditore dipendente.

Ad esempio il 4 luglio

2013.

è stato stipulato un “contratto fiduciario di gerente di Sagl”, tra RI 1 e

due altre persone (art. 1, Fiducianti e Mancanti) e la __________ (fiduciario e

mandatario) relativo alla __________.

L’art. 3 stabilisce che il

fiduciario e mandatario mette a disposizione dei fiducianti e mandanti quale

gerente della società “__________, __________, __________”.

Secondo l’art. 5 i

fiducianti e mandanti dichiarano in particolare di essere gli aventi

economicamente diritto dalla società e garantiscono che “gli averi messi a

disposizione della medesima sono di loro personale pertinenza (e pertanto non

scaturiscono di un precedente rapporto fiduciario con terzi)” (lett. a).

L’art. 10 del Contratto

fiduciario di gerente di Sagl, dedicato alle Istruzioni, prevede che:

" Il

Fiduciario e Mandatario non sarà autorizzato ad adottare nessuna decisione o

misura concernente la gestione degli affari della Società se non dopo aver

ricevuto istruzioni precise da parte dei Fiducianti e Mandanti, così come

previsto ai cpv. 1 e 2 di questo medesimo articolo.

Il Fiduciario e Mandatario avrà ciò nonostante la facoltà di aire

di sua iniziativa in caso di forza maggiore o qualora l’interesse della

Società, dei Fiducianti e Mandanti e/o di terzi, esigano un intervento

immediato senza che sia possibile un preventivo accordo fra Fiducianti e

Mandanti e Fiduciario e Mandatario.

Il Fiduciario e Mandatario dovrà ispirarsi in tali eventualità

alle presumibili intenzioni dei Fiducianti e Mandanti, che dovranno in ogni

caso essere opportunamente informati delle decisioni adottate al più preso

possibile.” (cfr. doc. 34-40)

Il gerente della Sagl

poteva dunque prendere decisioni relative alla Sagl soltanto dopo avere ricevuto

precise istruzioni dai tre soci effettivi (cfr. lo scritto della __________ del

22.

aprile 2016: “il nostro studio, rispettivamente il Signor __________, non

erano autorizzati ad adottare decisioni o misure concernenti la gestione degli

affari, senza prima aver ricevuto istruzioni da parte dei soci, tra i quali il

Signor RI 1.”, doc. 91-92).

Anche questo elemento

conferma che il ruolo di RI 1 all’interno della Sagl in questione andava ben

oltre quello del semplice dipendente.

Ciò emerge pure dalle

risposte fornite dal gerente __________ il 24 maggio 2016 ai seguenti quesiti

posti dalla Cassa:

" (…)

· Che ruolo e quali mansioni svolgeva, nel

dettaglio, l’assicurato presso la vostra società?

Il signor RI 1 aveva un permesso G di confinante, con un contratto

di lavoro con la mansione di venditore a ore e su chiamata. Da parte mia non è

mai stato chiamato per tali mansioni. Le attività come da elenco da lui redatto

e che le allego, non sono mai state considerate in rapporto al contratto di

lavoro come venditore. Direi che si possono considerare ore che un socio ha

impiegato per l’organizzazione della propria azienda.

·

Il Signor RI 1 era autorizzato a firmare, a nome della società,

documenti ufficiali? Nel caso affermativo, quali?

Non era organo societario, ma lui e gli altri soci, avevano

delegato il sottoscritto per il tramite del mandato fiduciario che le ho

inviato. Mi sembra chiara la sua qualifica di socio, nonché avente diritto

economico (esiste un mandato debitamente sottoscritto dal RI 1, come pure

lettere e domanda d’esecuzione, nelle quali viene indicata la richiesta di

rimborso del proprio capitale sociale, e quindi palesemente socio).

·

L’assicurato era a conoscenza della situazione finanziaria della

ditta? Nel caso affermativo, per quale motivo?

Confermo che era a conoscenza della situazione finanziaria della

società in quanto socio. Oltre ciò la Banca aveva riconosciuto una linea di

credito della società, con garanzia dei soci e postergazioni dei loro crediti

verso la società (una persona che non aveva interessi societari non avrebbe mai

garantito personalmente). Allego anche una distinta dei lavori che RI 1

rivendicava (oltre 200 ore medie mensili.

Per una persona che aveva un’attività al 100% in Italia mi

sembrano parecchio eccessive.

·

Il signora RI 1 ha partecipato a decisioni strategiche prese

dall’azienda?

Direi di sì. Ha contribuito anche a creare dei business plan da

consegnare alla banca per poter ottenere una linea di credito (queste ore le ha

inserite nel suo conteggio che le allego). Non sono a conoscenza delle riunioni

che faceva con gli altri soci. Da parte mia mi attenevo alle istruzioni dei

clienti (chiaramente nel rispetto delle leggi).” (cfr. doc. 41-42)

Tali risposte sono state

dettagliatamente contestate dall’assicurato (cfr. doc. 65-71). Da tale

documento emerge comunque un ruolo importante dell’assicurato all’interno della

società di cui era compartecipe finanziario (cfr. doc. 66: “riteniamo a quel

momento di avere portato un bel fatturato alla società”), indipendentemente dal

fatto che, secondo quanto affermato del ricorrente la costituzione della ditta

era stata promossa da un altro socio (__________, definito “il vero unico

titolare di __________”, cfr. doc. 65).

Secondo questo Tribunale

il diritto all’indennità per insolvenza andava pertanto negato e, a ragione,

con la decisione su opposizione impugnata la Cassa ne ha chiesto la

restituzione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di giustizia,

mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti