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Decisione

38.2016.67

A ragione Ufficio misure attive ha respinto la domanda di assegni per il periodo d'introduzione x 2 assicurati. Dopo licenz.da parte di un DL,sono stati riassunti immediatam. da un altro DL con legami

30 marzo 2017Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

I signori __________ e __________ non sono ritenute persone

difficilmente collocabili, l'assegno per il periodo d'introduzione è quindi

stato respinto. Non sono persone ritenute difficilmente collocabili tant'è che

a brevissima distanza dall'iscrizione in disoccupazione (un mese), entrambe

sono state riassunte dalla ricorrente e precisamente dalla stessa persona che

li aveva inizialmente assunti presso la __________, licenziati parzialmente

presso questa azienda per poi riassumerli con un grado d'occupazione del 30%.

Persona quest'ultima che corrisponde verosimilmente al signor __________,

gerente con firma individuale della __________ di __________ e amministratore

unico con firma individuale della RI 1.

Il signor __________ al momento dell'iscrizione in disoccupazione,

precisamente il 10 agosto 2016 informa il consulente del personale sul motivo

dell'iscrizione in disoccupazione: "(...) La PCI si iscrive in AD dal

01.08.2016 dopo aver terminato il lavoro presso la ditta __________ dove era

occupato dal 2007 nella mansione di Elettromeccanico. In data 01.06.2013 gli è

stato sottoposto un nuovo contratto di lavoro, il 27.05.2016 il datore di

lavoro ha consegnato brevi manu la disdetta per la fine di luglio le cause di

questa sono dovute ad un calo di lavoro. Ora il DL gli ha sottoposto un nuovo

contratto al 30% a partire dal 02.08.2016 per un periodo indeterminato. Oggi mi

comunica che avrebbe una possibilità di lavoro presso la ditta RI 1 __________

a partire dal 01.09.2016. Ci informa che il datore di lavoro ha intenzione di

chiedere eventuali aiuti al nostro ufficio per l'inserimento in azienda

(...)"

Si rileva che la __________ di __________ e la ditta RI 1 di __________

non sono estranee tra di loro, tant'è che tra i soci della __________ e la

ditta RI 1 di __________ risultavano iscritti a registro di commercio in

qualità di soci e gerenti con firma individuale rispettivamente amministratrice

unica con firma individuale, i membri della famiglia __________; precisamente

il signor __________ (richiedente dell'API), il padre signor __________ e la

madre signora __________.

E’ ipotizzabile che i signori __________ e __________ si siano

iscritti in disoccupazione unicamente per richiedere l'assegno per il periodo

d'introduzione, visto che di fatto al momento dell'iscrizione sapevano già di

venir assunti a brevissimo presso la ditta RI 1 di __________. Ditta

quest'ultima amministrata dalla stessa persona che li aveva licenziati

parzialmente dalla __________ di __________. (…)” (Doc. III)

1.6. Il 12 gennaio 2017 la ditta

ricorrente ha inoltrato uno scritto al TCA nel quale si è così espressa:

" (…)

Il sig. __________ ed il sig. __________ hanno presentato una

domanda API, confortati dal fatto che nei colloqui intrattenuti con il sig. __________

(URC), sarebbe scaturita la possibilità (considerato che la __________ era ed è

in netta difficolta per quanto riguarda Io stato occupazionale dei due

dipendenti) che la RI 1 di __________ avrebbe assunto con il beneficio degli

aiuti API i già citati dipendenti.

Infatti l'attività della RI 1 di __________, è nettamente diversa,

onde per cui necessita degli aiuti come illustrati dall'URC sig. __________

affine di integrare i due dipendenti in conformità delle necessità della RI 1.

Pure nel colloquio nell'Uff. URC di __________ sig. __________ fu

illustrata ampiamente tutta la posizione e le attività delle due ditte qui

coinvolte lasciando intendere da parte del funzionario che tale richiesta per

gli assegni API avrebbe avuto la possibilità di essere accolta.

Con amara sorpresa in una risposta della Sezione del lavoro Uff.

misure attive il sig. __________ si è fatto garante di un preavviso negativo

espresso unicamente su base soggettiva non suffragata da constatazioni e delle

attività delle due ditte adducendo che __________ e __________ avevano già

maturato sufficiente esperienza nel settore delle riparazione di

elettrodomestici cosa assolutamente inveritiera atta al diniego come nella

decisione scaturita oggetto di ricorso tante che __________ e __________ hanno

interposto opposizione.

Riteniamo che la legge assicurazione contro la disoccupazione

trova ampia applicazione dal fatto che:

- necessita di un'introduzione speciale in azienda

- art. 8 della LADI risulta ampiamente rispettato e tutto quanto

nella LADI legge Federale applicabile nella fattispecie.

A giudizio puramente soggettivo dell'Uff. delle misure attive vi è

stato un diniego ingiustificato e tendenzioso, e non suffragato dalle reali

attività lavorative insite nella ditta RI 1 — __________.

L'Uff. citato si permette di affermare che le due ditte sono di una

unica proprietà solo per il fatto che ii sig. __________ è amministratore unico

della RI 1.

Nell'esposto del 3 gennaio 2017 si cita il sig. __________, e per

quanto ci risulta la persona risulta altamente qualificata quale amministratore

e fiduciario, anche in altre amministrazioni e società, e non spetta

sicuramente al funzionario cantonale ipotizzare uno stato di reato penale a

questa persona.

Del caso daremo incarico al nostro legale di fiducia il mandato

per difendere i nostri interessi.

Si rammenta che la natura giuridica delle due ditte è nettamente

diverse e solo per un puro caso l'amministratore rispettivamente per l'una e

per l'altra diritto di firma si rispecchia nella medesima persona.

L'affermazione poc'anzi citata dall'Uff. misure attive è

gravemente tendenziosa cosi pure in quelle del grado parentale del sig. RI 1.

Il che lascia supporre che l'Uff. delle misure attive per penna

del suo zelante funzionario possa ipotizzare un'indebita e fraudolenta

richiesta di assegni integrativi API, al che ci riserviamo l'azione

amministrativa più opportuna nei suoi confronti.

Si riconfermano gli allegati da 1 a 22 inviati dall'Uff. misure

attive, e per tutti i motivi da noi edotti si chiede piaccia giudicare che gli

assegni API siano accolti come richiesta e versati a chi di diritto e respinte

le risposte di causa dell'Uff. MA, nonché il preavviso dell'URC sig. __________.”

(Doc. V)

Il 19 gennaio 2017

l’amministrazione ha rilevato:

" (…)

L’Ufficio misure attive, preso atto della

replica inoltrata il 12 gennaio 2017 dalla ditta RI 1, non ha nessuna

particolare osservazione da formulare e riconferma quanto contenuto nella

risposta di causa inoltrata al lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni

il 3 gennaio 2017.

Visto quanto precede si chiede piaccia

giudicare come richiesto con la risposta di causa del 3 gennaio 2017. (…)”

(Doc. VII)

Considerandi

In ordine

2.1

Le decisioni formali sono

state emesse dalla funzionaria __________ (cfr. doc. 16 e doc. 17), mentre la

decisione su opposizione è stata firmata dal capoufficio __________ e dal

capogruppo __________ (cfr. doc. 20).

Sono dunque state

rispettate le esigenze di separazione personale e gerarchica tra chi emette la

decisione e chi pronuncia la decisione su opposizione, conformemente a quanto

stabilito dalla giurisprudenza del TCA (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Sentenze

recenti del Tribunale cantonale delle assicurazioni” in Temi scelti di diritto

delle assicurazioni sociali, CFPG e Helbing & Lichtenhahn, 2006, pag. 135

seg. (139-141).

Nel merito

2.2

Il 1°

luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo

2002, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002

pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

Questa

revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti

al mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda

revisione della legge del 1995.

Questi provvedimenti si

sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta contro la

disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio federale,

Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la

disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12

giugno 2001, pag. 1972):

" (…)

In linea di massima, la presente revisione non concerne gli URC

recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con

la revisione del 1995.

Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e vanno pertanto

mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata (…)."

Pertanto, la

giurisprudenza concernente il vecchio Capitolo 6 della LADI, che agli art.

59-75 LADI regolava le "Prestazioni per provvedimenti destinati a

prevenire e a combattere la disoccupazione" (provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua validità anche dopo l'entrata

in vigore della terza revisione della LADI (cfr. la STFA C 209/04 del 10

dicembre 2004, in particolare per quanto riguarda il nuovo tenore dell’art. 59

cpv. 2 LADI, che ha ripreso i concetti che figuravano al vecchio art. 59 cpv. 1

e cpv. 3 LADI, la STFA

C

56/04 del 10 gennaio 2005 e la STFA C 77/04 del 24 dicembre 2004.

2.3

Fra gli scopi principali

dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di "prevenire la

disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la

reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro" (cfr. art. 1a

cpv. 2 LADI).

Per realizzare questo

obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI (Capitolo 6), ha previsto

una serie di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Si tratta di provvedimenti

di formazione (art. 60-62: corsi individuali o collettivi di riqualificazione,

di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di esercitazione; pratiche di

formazione), di provvedimenti di occupazione (art. 64a – 64b: programmi di

occupazione temporanea, pratiche professionali, semestri di motivazione) e di

provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni per il periodo di introduzione,

assegni di formazione, sussidi per gli assicurati pendolari o soggiornanti

settimanali, sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa

indipendente).

Il nuovo art. 59 LADI

fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato del

lavoro e prevede che:

" 1

L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla

disoccupazione.

2.

I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono

volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso

difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono

in particolare:

a. migliorare

l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una

rapida e durevole reintegrazione;

b. promuovere

le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;

c. diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga

durata; o

d. offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali.

3.

Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che

adempiono:

a. i

presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga

altrimenti; e

b. le condizioni specifiche per il provvedimento in

questione.

4.

I servizi competenti collaborano con gli organi

dell’assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati

invalidi."

All'art. 59

cpv. 2 viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il diritto a

prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

è connesso alla situazione del mercato del lavoro: provvedimenti

possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del

mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare l'erogazione di

prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione disoccupazione (cfr.

STFA del 10 dicembre 2004 nella causa F., C 209/04, consid. 2; le STFA del 5

agosto 2003 nelle cause A., C 200/02 e A., C 201/02, consid. 1, la

giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale concernente una

nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e

l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).

2.4

In particolare,

quale provvedimento speciale, agli art. 65 e 66 LADI sono regolamentati

gli assegni per il periodo d’introduzione, l’ammontare e la durata degli

stessi.

Questa misura, che tende a

favorire la reintegrazione professionale dei disoccupati, consiste

nell'attribuzione di assegni per il periodo di introduzione in un nuovo lavoro.

I presupposti del diritto

a ricevere queste prestazioni sono così enumerati all'art. 65 LADI:

" Agli assicurati difficilmente collocabili, che assolvono un periodo

d’introduzione in un’azienda e ricevono un salario ridotto, possono essere

concessi assegni per il periodo d’introduzione se:

a. ...

b. il salario ridotto corrisponde almeno alla prestazione lavorativa fornita

durante questo periodo e

c. l’assicurato, dopo l’introduzione, può contare su un impiego alle

condizioni usuali nel ramo e nella regione, tenuto, se del caso, conto di una

capacità lavorativa durevolmente ridotta."

Nel tenore in vigore fino

al 30 giugno 2003 l’art. 65 lett. a LADI prevedeva, quale ulteriore condizione,

che: “essi adempiono il presupposto giusta l’articolo 60 capoverso 1 lettera

b”.

Al riguardo, nel Messaggio

del Consiglio federale concernente la revisione della legge sull'assicurazione

contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 2.1, in FF 2001 N. 23 del

12.

giugno 2001, pag. 2013 si legge che:

" (…)

Art. 65 Assegni per il periodo d’introduzione

La lettera a è contemplata nella clausola generale prevista

dall’art. 59 capoverso 3, motivo per cui non deve più essere menzionata.

(…)." (cfr. FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2013)

L'OADI, al cpv. 1

dell'art. 90, fino al 31 marzo 2011 così definiva la nozione di

"assicurato difficilmente collocabile":

"

1Un assicurato

è considerato difficilmente collocabile se, tenuto conto della situazione del

mercato del lavoro, ha difficoltà particolarmente gravi per trovarsi un impiego

poiché:

a. è in età avanzata;

b. è impedito fisicamente, psichicamente o

mentalmente;

c. ha cattivi precedenti professionali;

d. ha già riscosso 150 indennità giornaliere."

Dal 1°

aprile 2011 (entrata in vigore della quarta revisione della LADI del 19 marzo

2010) il cpv. 1 dell’art. 90 OADI è invece così formulato:

" 1 Un assicurato è considerato difficilmente collocabile se, tenuto conto

della situazione del mercato del lavoro, ha difficoltà particolarmente gravi

per trovarsi un impiego poiché:

a. è in età avanzata;

b. è impedito

fisicamente, psichicamente o mentalmente;

c. ha requisiti

professionali insufficienti;

d. ha già riscosso 150 indennità

giornaliere;

e. dispone di scarsa

esperienza professionale in un periodo di elevata

disoccupazione

secondo l’articolo 6 capoverso 1ter”

Gli

assegni di introduzione coprono la differenza tra il salario effettivo e il

salario normale che l'assicurato può pretendere al termine del periodo di

introduzione, tenuto conto della sua capacità lavorativa, ma al massimo il 60 %

del salario normale (art. 66 cpv. 1 LADI).

La legge pone dunque una

serie di condizioni affinché possano essere concessi gli assegni dell'art. 65 LADI (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de

réadaptation de l'assurance-chômage", Basilea e Francoforte sul Meno 1992,

p. 467 e seg.).

Innanzitutto

deve trattarsi di assicurati difficilmente collocabili (prima condizione).

Al

riguardo B. Rubin (in “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”; Ed.

Schulthess 2014 pag 483) sottolinea che “une personne qui aurait accepté un

nouvel emploi pour remplacer immédiatement un emploi perdu n’y aurait pas

droit, faute de remplir la condition du chômage“.

Poi,

deve trattarsi di persone che necessitano di un periodo di introduzione in

un'azienda e che ricevono perciò un salario ridotto (seconda condizione).

Inoltre tali assicurati

devono adempiere i presupposti secondo l’art. 8 per quanto la legge non

disponga altrimenti (terza condizione). Il salario ridotto deve corrispondere

almeno alla prestazione lavorativa da loro fornita durante questo periodo

(quarta condizione). Infine, gli assicurati, dopo l'introduzione, devono poter

contare su un impiego alle condizioni usuali, tenuto, se del caso, conto di una

capacità lavorativa durevolmente ridotta (quinta condizione).

Secondo l'art. 66 cpv. 2

LADI, durante il termine quadro, gli assegni di introduzione sono pagati per

sei mesi al massimo; in casi eccezionali, per 12 mesi al massimo.

Gli assicurati che hanno

più di 50 anni hanno diritto agli assegni per il periodo d’introduzione per una

durata di 12 mesi (art. 66 cpv. 2 bis LADI).

Secondo l'art. 90 cpv. 1

bis OADI gli assegni per il periodo di introduzione possono essere versati per

un periodo di dodici mesi al massimo se, in base alla situazione personale

dell'assicurato, si deve dedurre che lo scopo dell'introduzione al lavoro non

possa essere raggiunto in sei mesi.

Dal 1° aprile 2011 l’art.

66.

cpv.2 LADI è stato modificato nel senso che durante il termine quadro, gli

assegni sono pagati per sei mesi al massimo; in casi eccezionali, per 12 mesi

al massimo.

L’art.

66.

cpv. 2 bis precisa tuttavia che gli assicurati che hanno più di 50 anni

hanno diritto agli assegni per il periodo d’introduzione per una durata di 12

mesi.

L’art.

90.

cpv. 1 bis OADI prevede ora che gli assegni per il periodo di introduzione

possono essere versati per un periodo di 12 mesi al massimo se, in base alla

situazione personale dell’assicurato, si deve dedurre che lo scopo

dell’introduzione al lavoro non possa essere raggiunto in sei mesi.

2.5

In una

sentenza C 332/99 del 17 aprile 2000, il TFA ha, tra l’altro, ricordato che:

" (…)

Va inoltre rilevato che gli assegni per il periodo

d'introduzione devono essere vincolati a condizioni severe e rimanere limitati,

per evitare una compressione dei salari, nonché un sussidiamento dei datori di

lavoro (cfr. FF 1980 III pag. 543; Nussbaumer, Arbeitslosen-versicherung, in:

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marg.

583; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. Il, pag.

660, nota 20).

Tali prestazioni possono essere concesse solo se la

collocazione (recte: il collocamento) dell'assicurato è fortemente ostacolata e

in quanto esista una indicazione in rapporto con il mercato del lavoro. Questa

doppia condizione permette di evitare che prestazioni delle assicurazioni

sociali siano fornite a fini che non hanno alcun rapporto con l'assicurazione

disoccupazione, il cui scopo non può per certo essere quello di assumere, in

modo generale, le spese determinate dall'inserimento nelle specialità aziendali

del datore di lavoro, cui incombe in linea di principio siffatto onere nei

processi lavorativi usuali richiesti ai propri dipendenti (DTF 112 V 252

consid. 3b). (…)."

La nostra Massima Istanza

ha così rifiutato il riconoscimento del diritto agli assegni per il periodo di

introduzione ad un architetto, argomentando:

" (…)

Tutta la documentazione agli atti testimonia per

contro con chiarezza che la ricorrente fonda la sua richiesta di prestazioni

non tanto su motivi riferiti ad incapacità o a carenze pratiche professionali

del lavoratore, ma unicamente a temporanei problemi finanziari della ditta. Va

in particolare rilevato che il 26 marzo 1999 - a poco più di un mese

dall'assunzione di X. e in evidente contraddizione con le asserite presunte

carenze di capacità professionali di quest'ultimo - Z e il nuovo dipendente

dell'omonima SA vengono iscritti quali soci gerenti della I. S.a.g.l., ciascuno

con firma individuale e con una quota di fr. 5'000.--.

Orbene, se è vero che gli assegni per il periodo di

introduzione possono essere concessi più volte entro il termine quadro, in

particolare quando dopo la perdita del posto di lavoro è necessario un

ulteriore periodo di introduzione presso il nuovo datore di lavoro (Nussbaumer,

op. cit., cifra marg. 594 in fine), in concreto è di tutta evidenza che X. non

necessitava di questo ulteriore periodo di introduzione, che peraltro non deve

essere confuso con l'abituale periodo di inserimento nel nuovo ambiente

lavorativo a carico del datore di lavoro e non della legge contro la

disoccupazione. Infatti, l'averlo voluto quale socio gerente dimostra, per atti

concludenti, che la Z. SA l'ha considerato, praticamente da subito,

sufficientemente qualificato, responsabile inserito nell'ambiente lavorativo.

Non va neppure dimenticato che la riduzione dell'orario di lavoro dal 100% al

20%, effettuata per il solo mese di giugno 1999, è stata - per ammissione

stessa della ricorrente - una mossa strategica finalizzata all'ottenimento

delle prestazioni sociali. Questo modo di operare è per certo contrario ai

principi stabiliti dalla legge sulla disoccupazione, che tende a favorire

l'inserimento nel mondo lavorativo del disoccupato e non a concedere

finanziamenti gratuiti o facilitazioni equivalenti a ditte in difficoltà

d'ordine finanziario. Si noti infine che la X. SA già beneficia dei sussidi previsti

dalla legge cantonale ticinese sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai

disoccupati nella misura del 50% dall'11 gennaio 1999.

c) Ne consegue che non sono dati i presupposti per

la concessione di assegni di introduzione a favore di X. (…)." (cfr. STFA

C 322/99 del 17 aprile 2000)

Il TCA è arrivato alla

stessa conclusione in una sentenza 38.2014.6 del 14 luglio 2014. In

quell’occasione l’UMA aveva respinto la richiesta di assegni per il periodo

d’introduzione sostenendo, da una parte, che l’assicurato non necessita di un

periodo di introduzione avendo già ricoperto a più riprese la posizione di

gerente diplomato / cuoco e che, d'altra parte, le persone indicate dal datore

di lavoro, non possono occuparsi della formazione del ricorrente in quanto già

impiegati presso altri datori di lavoro.

Questa Corte ha confermato

l’operato dell’amministrazione rilevando:

" Chiamato

ora a pronunciarsi, il TCA constata innanzitutto che per ammissione dello

stesso datore di lavoro, l'assicurato è stato in grado di preparare

autonomamente i pranzi.

Egli era dunque in grado di svolgere l'attività di cuoco, ciò che

non sorprende tenuto conto dell'esperienza professionale di cui dispone.

Inoltre e soprattutto egli non poteva ricevere una formazione del

60-70% durante la giornata, in quanto il responsabile della formazione era

occupato altrove.

In altri termini l'assicurato nello svolgimento della sua attività

come cuoco non è stato costantemente seguito dal responsabile della formazione.

Che il Ristorante, aperto da pochi mesi, avesse quale obiettivi di

proporre pietanze di elevato livello di qualità (cfr. doc. 9) è del tutto

legittimo.

Non spetta tuttavia all'assicurazione contro la disoccupazione

sostenere le aziende che affidano tale compito particolare a persone, che come

il ricorrente, non hanno un'adeguata esperienza e si limitano a fare

"supervisionare" l'attività da persone esterne, negli orari in cui

queste ultime non esercitano la loro abituale occupazione.

Infine va sottolineato che gli assegni per il periodo

d'introduzione sono stati chiesti dal 1° settembre al 30 novembre 2013 (cfr.

doc. IX/1). D'altra parte l'assicurato si è iscritto al Corso di preparazione

agli esami finali di tirocinio nella professione di Cuoco in base all'art. 33

LFPr le cui lezioni teoriche e pratiche hanno avuto inizio nel gennaio 2014

(cfr. doc. IX/3) e che gli permetteranno di conseguire l’attestato nel 2015

(cfr. consid. 1.2).

È pertanto evidente che alla conclusione dell'introduzione, nel

novembre 2013, l'assicurato non poteva contare su un impiego alle condizioni

usuali nel ramo e nella regione, come richiesto dall'art. 65 lett. c LADI.

La decisione su opposizione del 16 gennaio 2014 deve dunque essere

confermata.”

2.6

Nella presente fattispecie,

risulta dagli atti dell’incarto che __________, nato nel 1973 e __________,

nato nel 1976, hanno lavorato presso la ditta __________.

Il 27 maggio 2016 essi

hanno ricevuto una disdetta cautelativa per il 31 luglio 2016 (cfr. doc. 9 e

doc. 12).

Il 29 luglio 2016 la ditta

ha riassunto i due assicurati al 30% e con un contratto a tempo indeterminato

(cfr. doc. 6 e doc. 13).

Il 30 agosto 2016 è stato

sottoscritto un contratto di lavoro a tempo indeterminato tra la ditta RI 1 e __________

(cfr. doc. 7), rispettivamente __________ (cfr. doc. 14).

Il nuovo datore di lavoro

ha nel contempo richiesto per i due dipendenti le indennità per il periodo di

introduzione.

Dall’estratto del Registro

di commercio del Canton Ticino risulta che la RI 1 detiene l’intero capitale

sociale di fr. 20'000.-- della __________ e che gerente della società è __________

(cfr. doc. 18).

Quest’ultimo è pure

amministratore unico della RI 1 (cfr. doc. 18).

Alla luce di questi

elementi e considerate anche le severe condizioni alle quali sono vincolati gli

assegni per il periodo di introduzione (cfr. consid. 2.5 e B. Rubin, op.cit.,

pag. 482 N° 2) il TCA non può che approvare l’operato dell’UMA che si è opposto

al versamento di tale prestazione.

Infatti, vista l’immediata

riassunzione dei due dipendenti, da parte di un nuovo datore di lavoro, che

presenta oltretutto stretti legami di carattere finanziario e personale con il

precedente (cfr. al riguardo consid. 1.5) non è possibile concludere che i due

assicurati fossero difficilmente collocabili.

Può così rimanere aperta

la questione di sapere se, vista la formazione e l’esperienza professionale dei

due assicurati, era realmente necessario un periodo d’introduzione nel nuovo

lavoro di 6 mesi o se non si trattasse piuttosto di un abituale periodo di

inserimento (cfr. consid. 2.5; vedi tuttavia doc. 16 e doc. 17).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti