38.2016.67
A ragione Ufficio misure attive ha respinto la domanda di assegni per il periodo d'introduzione x 2 assicurati. Dopo licenz.da parte di un DL,sono stati riassunti immediatam. da un altro DL con legami
30 marzo 2017Italiano28 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2016.67 +
38.2017.18
dc/gm
Lugano
30 marzo 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 dicembre 2016 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 9 novembre 2016 emanata da
Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. La RI 1 di __________, attiva
nel settore di arredamenti cucina, elettrodomestici, rappresentanze ufficiali e
riparazioni/servizio tecnico, ha assunto __________ a partire dal 1° settembre
2016 con la funzione di addetto alle riparazioni, manutenzioni, servizio
esterno, lavori d’officina e con una retribuzione mensile lorda di fr. 6'500.-
(cfr. Doc. 8/1).
La
ditta, in data 20 settembre 2016, ha inoltrato una domanda per l’ottenimento di
assegni per il periodo di introduzione (cfr. Doc. 8).
L’URC
di __________ ha formulato un preavviso negativo così motivato:
" (…)
La PCI si iscrive in disoccupazione per la prima volta il
01.08.2016 con diritto a 400 ID con GI a 6500 fr.
La PCI lavorava presso la __________ di sua proprietà fino al 2013
in seguito cessata al Signor __________ e alla RI 1.
La PCI era il responsabile tecnico, commerciale e vendita per le
macchine del Caffè.
La richiesta API fatta dalla nuova azienda vuole un periodo di
introduzione di sei mesi per colmare le lacune che ha la PCI nelle nuove
funzioni come tecnico di grandi apparecchi.
Considerato quanto visto e tenuto conto della situazione si
ritiene che la PCI non è difficilmente collocabile (più di tre mesi in
disoccupazione) e pertanto preavvisiamo negativamente l’aiuto.” (Doc. 9)
L’11 ottobre 2016
l’Ufficio delle misure attive (in seguito: UMA) ha respinto la domanda in
quanto l’assicurato “ha già le conoscenze per poter operare autonomamente nella
nuova funzione” (cfr. Doc. 10).
Contro
questa decisione __________ ha inoltrato una tempestiva opposizione (cfr. Doc.
17).
1.2. La RI 1 ha pure assunto, a
partire dal 1° settembre 2016, __________ con la funzione di addetto alle
riparazioni, manutenzione, servizio esterno, lavori d’officina e con una
retribuzione mensile lorda di fr. 4'500.- (cfr. Doc. 1/1).
Anche
per questo dipendente la ditta ha inoltrato una domanda per l’ottenimento degli
assegni per il periodo di introduzione (cfr. Doc. 1).
L’URC
di __________ ha formulato un preavviso negativo così motivato:
" (…)
PCI al suo secondo TQ (2005 – 2007 – e 01.08.2016 – 31.07.2016)
con 400ID.
La PCI ha lavorato per __________ dal 2007 occupandosi della
riparazione e messa in funzione delle macchine del caffè e piccoli
elettrodomestici.
Nella nuova attività si dovrà occupare della riparazione di grandi
elettrodomestici (frighi, lavastoviglie,…).
Tenuto conto di quanto visto e considerato che è iscritto
unicamente da un mese in disoccupazione si preavvisa contrariamente l’aiuto in
quanto non è ritenuto difficilmente collocabile.” (Doc. 2)
L’11 ottobre 2016
l’Ufficio delle misure attive ha respinto la domanda in quanto l’assicurato “ha
già le competenze per poter operare autonomamente nella nuova funzione” (cfr.
Doc. 3).
Contro
questa decisione __________ ha inoltrato una tempestiva opposizione (cfr. Doc.
16).
Anche
la ditta RI 1 ha inoltrato una tempestiva opposizione contro le decisioni
relative ai due dipendenti (cfr. Doc. 15).
1.3. Con la decisione su
opposizione del 9 novembre 2016 l’UMA ha respinto l’opposizione della ditta RI
1, rilevando:
" (…)
Nel caso specifico il sussidio è stato respinto per due motivi: il
primo espresso sulla decisione contestata e riferito alle competenze dei
signori __________ e __________, il secondo non menzionato riguarda perlopiù un
aspetto giuridico sul non adempimento delle condizioni definite dall'articolo
90 OADI di cui si dirà in seguito.
Dalle verifiche effettuate risulta che i signori __________ e __________,
prima dell'iscrizione in disoccupazione (agosto 2016), lavoravano già presso lo
stesso datore di lavoro che poi li ha riassunti e richiesto il sussidio
contestato. Infatti la __________ risulta essere di proprietà della ditta RI 1.
Il licenziamento dalla __________ è avvenuto in maggio con effetto
fine di luglio 2016. A contare dal 1° settembre entrambe le persone citate sono
poi state riassunte dalla ditta RI 1.
Per poter beneficiare dell'assegno per il periodo d'introduzione
(API), l'azienda deve assumere persone ritenute difficilmente collocabili ai
sensi dell'articolo 90 dell'OADI e che necessitano di un'introduzione speciale
per poter svolgere il nuovo compito in azienda.
L'articolo 90 OADI definisce che una persona è ritenuta
difficilmente collocabile se:
a. è in età avanzata;
b. è impedito fisicamente, psichicamente o mentalmente;
c. ha requisiti professionali insufficienti;
d. ha già riscosso 150 indennità giornaliere.
Considerato che di fatto i signori __________ e __________ non
sono ritenute persone difficilmente collocabili, l'assegno per il periodo
d'introduzione è stato respinto. Non sono persone ritenute difficilmente
collocabili tant'è che a brevissima distanza dall'iscrizione in disoccupazione
(un mese), entrambe sono state riassunte dallo stesso datore di lavoro che li
aveva licenziati quando lavoravano presso la __________. Stesso datore di lavoro
perché di fatto la concessionaria citata è di proprietà della ditta RI 1. Le
lettere di licenziamento prima e quelle di riassunzione poi, sono firmate dalla
stessa persona. (…)” (Doc. A)
1.4. Contro la decisione su
opposizione, il datore di lavoro ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel
quale rileva:
" (…)
L'ufficio delle misure attive si avvale di funzionari dello Stato
che accolgono le richieste, fanno il preavviso emettono una decisione, ed
infine avverso ad un'opposizione, non possono far altro che emettere la
sentenza in consonanza della loro prima decisione.
Si constata che gli stessi funzionari abbiano a sentenziare in seconda
istanza su decisioni da loro prese nella prima. Si contesta pertanto in primis
tale procedura.
Non di meno l'Uff. regionale di collocamento sig. __________ si
permette di fare a caso un preavviso negativo sottolineando che __________ e __________
erano già addentro nell'attività.
Valutazione assolutamente fuori posto e scontrosa della realtà e
delle capacità degli stessi nel campo lavorativo e non circostanziata dai fatti
ma puramente soggettiva da parte dello zelante funzionario.
Si contesta pure l'affermazione (cit) che i siqg. __________ e __________
prima dell'iscrizione (agosto 2016) lavoravano già presso lo stesso datore di
lavoro.
La RI 1 __________, e la __________ in __________, sono due ditte
completamente separate indipendenti nella forma giuridica e nella realtà e
nelle attività.
Il gioco soggettivo da parte di funzionari nel classificare le
capacità e conoscenze lavorative a tavolino compromettono le decisioni ai meri
fini di non concedere indennità e supporto a chi come nel concreto ne ha fatto
richiesta.
Pure l'assonanza fra le due ditte non deve essere interpretata
come singola attività, sebbene che nulla osta alla RI 1 di possedere quote o
partecipazioni di altre ditte avente una propria ragione giuridica, ma separata
nell'attività e nella parentela.
Quindi non si trova riscontro nelle rispettive leggi od ordinanze
ODI / LADI a suffragio del diniego.
Chiaramente il cambiamento quasi sostanziale rispetto alla
precedente occupazione è evidente tanto più che l'attività per i due dipendenti
necessita un periodo d'introduzione e assestamento di almeno dodici mesi.
È puramente una falsità affermare che __________ e __________ sono
stati licenziati e riassunti dal medesimo datore di lavoro.
Si ribadisce quindi le ben distinte persone giuridiche e
l'attività indipendentemente chi fosse l'amministratore l'azionista gli
azionisti o proprietari delle quote.
Non c'è bisogno di evidenziare il funzionamento delle SA e Sagl ne
di chi le amministra, ma il solo fatto di essere in un certo qual modo separate
nella forma e nell'attività e nel domicilio non giustifica le argomentazioni
edotte nella decisione impugnata dai soliti funzionari __________ - __________.
Senza presunzione di causa siamo disposti ad un confronto delle
attività della nostra ditta e quella precedente dei due dipendenti così da
permettere e rimettere in giudizio il preavviso del solerte funzionario __________,
che dietro la sua scrivania durante un colloquio aveva fatto intendere
considerando il caso specifico la possibilità dell'aiuto API.
Evidentemente non si tratta di persone over 50, ma pur sempre
difficilmente collocabili in funzione dell'occupazione lavorativa precedente
rispetto alla nuova attività.
Sarebbe come dire ad un meccanico o a un elettromeccanico di
prestare servizio di riparazione o manutenzione su apparecchiature a lui
sconosciute o mai trattate, ad esempio quelle apparecchiature e prodotti che
comportano la nostra attività.
Paragone assolutamente sostenibile anche se scientificamente le
due professioni si fregiano giustamente dei titoli professionali citati, per
cui nessuna ditta assumerebbe un dipendente senza un periodo di
introduzione-istruzione e formazione specifica nel campo.
Per questi motivi e ai sensi dei considerandi si chiede che:
La presente opposizione e la richiesta degli assegni API vengano
accolte, a far tempo 1 settembre 2016,per un periodo di almeno 6 mesi
lavorativi considerando tutte le interposte richieste e argomentazioni, ed è
quindi accordato il giusto supporto e contributo finanziario.” (Doc. I)
1.5. Nella sua risposta del 3
gennaio 2017, l’UMA chiede di respingere il ricorso e rileva:
" (…)
Nello specifico i signori __________ e __________ sono stati
licenziati cautelativamente il 27 maggio 2016 con effetto 31 luglio 2016 dalla
ditta __________ di __________, per poi essere riassunti parzialmente al 30%a
dalla stessa azienda a contare dal 2 agosto 2016. Dal 1° settembre i signori in
questione sono stati assunti al 100% presso la RI 1.
Fatti
I signori __________ e __________ non sono ritenute persone
difficilmente collocabili, l'assegno per il periodo d'introduzione è quindi
stato respinto. Non sono persone ritenute difficilmente collocabili tant'è che
a brevissima distanza dall'iscrizione in disoccupazione (un mese), entrambe
sono state riassunte dalla ricorrente e precisamente dalla stessa persona che
li aveva inizialmente assunti presso la __________, licenziati parzialmente
presso questa azienda per poi riassumerli con un grado d'occupazione del 30%.
Persona quest'ultima che corrisponde verosimilmente al signor __________,
gerente con firma individuale della __________ di __________ e amministratore
unico con firma individuale della RI 1.
Il signor __________ al momento dell'iscrizione in disoccupazione,
precisamente il 10 agosto 2016 informa il consulente del personale sul motivo
dell'iscrizione in disoccupazione: "(...) La PCI si iscrive in AD dal
01.08.2016 dopo aver terminato il lavoro presso la ditta __________ dove era
occupato dal 2007 nella mansione di Elettromeccanico. In data 01.06.2013 gli è
stato sottoposto un nuovo contratto di lavoro, il 27.05.2016 il datore di
lavoro ha consegnato brevi manu la disdetta per la fine di luglio le cause di
questa sono dovute ad un calo di lavoro. Ora il DL gli ha sottoposto un nuovo
contratto al 30% a partire dal 02.08.2016 per un periodo indeterminato. Oggi mi
comunica che avrebbe una possibilità di lavoro presso la ditta RI 1 __________
a partire dal 01.09.2016. Ci informa che il datore di lavoro ha intenzione di
chiedere eventuali aiuti al nostro ufficio per l'inserimento in azienda
(...)"
Si rileva che la __________ di __________ e la ditta RI 1 di __________
non sono estranee tra di loro, tant'è che tra i soci della __________ e la
ditta RI 1 di __________ risultavano iscritti a registro di commercio in
qualità di soci e gerenti con firma individuale rispettivamente amministratrice
unica con firma individuale, i membri della famiglia __________; precisamente
il signor __________ (richiedente dell'API), il padre signor __________ e la
madre signora __________.
E’ ipotizzabile che i signori __________ e __________ si siano
iscritti in disoccupazione unicamente per richiedere l'assegno per il periodo
d'introduzione, visto che di fatto al momento dell'iscrizione sapevano già di
venir assunti a brevissimo presso la ditta RI 1 di __________. Ditta
quest'ultima amministrata dalla stessa persona che li aveva licenziati
parzialmente dalla __________ di __________. (…)” (Doc. III)
1.6. Il 12 gennaio 2017 la ditta
ricorrente ha inoltrato uno scritto al TCA nel quale si è così espressa:
" (…)
Il sig. __________ ed il sig. __________ hanno presentato una
domanda API, confortati dal fatto che nei colloqui intrattenuti con il sig. __________
(URC), sarebbe scaturita la possibilità (considerato che la __________ era ed è
in netta difficolta per quanto riguarda Io stato occupazionale dei due
dipendenti) che la RI 1 di __________ avrebbe assunto con il beneficio degli
aiuti API i già citati dipendenti.
Infatti l'attività della RI 1 di __________, è nettamente diversa,
onde per cui necessita degli aiuti come illustrati dall'URC sig. __________
affine di integrare i due dipendenti in conformità delle necessità della RI 1.
Pure nel colloquio nell'Uff. URC di __________ sig. __________ fu
illustrata ampiamente tutta la posizione e le attività delle due ditte qui
coinvolte lasciando intendere da parte del funzionario che tale richiesta per
gli assegni API avrebbe avuto la possibilità di essere accolta.
Con amara sorpresa in una risposta della Sezione del lavoro Uff.
misure attive il sig. __________ si è fatto garante di un preavviso negativo
espresso unicamente su base soggettiva non suffragata da constatazioni e delle
attività delle due ditte adducendo che __________ e __________ avevano già
maturato sufficiente esperienza nel settore delle riparazione di
elettrodomestici cosa assolutamente inveritiera atta al diniego come nella
decisione scaturita oggetto di ricorso tante che __________ e __________ hanno
interposto opposizione.
Riteniamo che la legge assicurazione contro la disoccupazione
trova ampia applicazione dal fatto che:
- necessita di un'introduzione speciale in azienda
- art. 8 della LADI risulta ampiamente rispettato e tutto quanto
nella LADI legge Federale applicabile nella fattispecie.
A giudizio puramente soggettivo dell'Uff. delle misure attive vi è
stato un diniego ingiustificato e tendenzioso, e non suffragato dalle reali
attività lavorative insite nella ditta RI 1 — __________.
L'Uff. citato si permette di affermare che le due ditte sono di una
unica proprietà solo per il fatto che ii sig. __________ è amministratore unico
della RI 1.
Nell'esposto del 3 gennaio 2017 si cita il sig. __________, e per
quanto ci risulta la persona risulta altamente qualificata quale amministratore
e fiduciario, anche in altre amministrazioni e società, e non spetta
sicuramente al funzionario cantonale ipotizzare uno stato di reato penale a
questa persona.
Del caso daremo incarico al nostro legale di fiducia il mandato
per difendere i nostri interessi.
Si rammenta che la natura giuridica delle due ditte è nettamente
diverse e solo per un puro caso l'amministratore rispettivamente per l'una e
per l'altra diritto di firma si rispecchia nella medesima persona.
L'affermazione poc'anzi citata dall'Uff. misure attive è
gravemente tendenziosa cosi pure in quelle del grado parentale del sig. RI 1.
Il che lascia supporre che l'Uff. delle misure attive per penna
del suo zelante funzionario possa ipotizzare un'indebita e fraudolenta
richiesta di assegni integrativi API, al che ci riserviamo l'azione
amministrativa più opportuna nei suoi confronti.
Si riconfermano gli allegati da 1 a 22 inviati dall'Uff. misure
attive, e per tutti i motivi da noi edotti si chiede piaccia giudicare che gli
assegni API siano accolti come richiesta e versati a chi di diritto e respinte
le risposte di causa dell'Uff. MA, nonché il preavviso dell'URC sig. __________.”
(Doc. V)
Il 19 gennaio 2017
l’amministrazione ha rilevato:
" (…)
L’Ufficio misure attive, preso atto della
replica inoltrata il 12 gennaio 2017 dalla ditta RI 1, non ha nessuna
particolare osservazione da formulare e riconferma quanto contenuto nella
risposta di causa inoltrata al lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni
il 3 gennaio 2017.
Visto quanto precede si chiede piaccia
giudicare come richiesto con la risposta di causa del 3 gennaio 2017. (…)”
(Doc. VII)
Considerandi
In ordine
2.1
Le decisioni formali sono
state emesse dalla funzionaria __________ (cfr. doc. 16 e doc. 17), mentre la
decisione su opposizione è stata firmata dal capoufficio __________ e dal
capogruppo __________ (cfr. doc. 20).
Sono dunque state
rispettate le esigenze di separazione personale e gerarchica tra chi emette la
decisione e chi pronuncia la decisione su opposizione, conformemente a quanto
stabilito dalla giurisprudenza del TCA (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Sentenze
recenti del Tribunale cantonale delle assicurazioni” in Temi scelti di diritto
delle assicurazioni sociali, CFPG e Helbing & Lichtenhahn, 2006, pag. 135
seg. (139-141).
Nel merito
2.2
Il 1°
luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo
2002, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002
pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Questa
revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti
al mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda
revisione della legge del 1995.
Questi provvedimenti si
sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta contro la
disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio federale,
Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12
giugno 2001, pag. 1972):
" (…)
In linea di massima, la presente revisione non concerne gli URC
recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con
la revisione del 1995.
Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e vanno pertanto
mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata (…)."
Pertanto, la
giurisprudenza concernente il vecchio Capitolo 6 della LADI, che agli art.
59-75 LADI regolava le "Prestazioni per provvedimenti destinati a
prevenire e a combattere la disoccupazione" (provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua validità anche dopo l'entrata
in vigore della terza revisione della LADI (cfr. la STFA C 209/04 del 10
dicembre 2004, in particolare per quanto riguarda il nuovo tenore dell’art. 59
cpv. 2 LADI, che ha ripreso i concetti che figuravano al vecchio art. 59 cpv. 1
e cpv. 3 LADI, la STFA
C
56/04 del 10 gennaio 2005 e la STFA C 77/04 del 24 dicembre 2004.
2.3
Fra gli scopi principali
dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di "prevenire la
disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la
reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro" (cfr. art. 1a
cpv. 2 LADI).
Per realizzare questo
obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI (Capitolo 6), ha previsto
una serie di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Si tratta di provvedimenti
di formazione (art. 60-62: corsi individuali o collettivi di riqualificazione,
di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di esercitazione; pratiche di
formazione), di provvedimenti di occupazione (art. 64a – 64b: programmi di
occupazione temporanea, pratiche professionali, semestri di motivazione) e di
provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni per il periodo di introduzione,
assegni di formazione, sussidi per gli assicurati pendolari o soggiornanti
settimanali, sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa
indipendente).
Il nuovo art. 59 LADI
fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro e prevede che:
" 1
L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla
disoccupazione.
2.
I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono
volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso
difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono
in particolare:
a. migliorare
l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una
rapida e durevole reintegrazione;
b. promuovere
le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;
c. diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga
durata; o
d. offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali.
3.
Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che
adempiono:
a. i
presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga
altrimenti; e
b. le condizioni specifiche per il provvedimento in
questione.
4.
I servizi competenti collaborano con gli organi
dell’assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati
invalidi."
All'art. 59
cpv. 2 viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il diritto a
prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
è connesso alla situazione del mercato del lavoro: provvedimenti
possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del
mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare l'erogazione di
prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione disoccupazione (cfr.
STFA del 10 dicembre 2004 nella causa F., C 209/04, consid. 2; le STFA del 5
agosto 2003 nelle cause A., C 200/02 e A., C 201/02, consid. 1, la
giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale concernente una
nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e
l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).
2.4
In particolare,
quale provvedimento speciale, agli art. 65 e 66 LADI sono regolamentati
gli assegni per il periodo d’introduzione, l’ammontare e la durata degli
stessi.
Questa misura, che tende a
favorire la reintegrazione professionale dei disoccupati, consiste
nell'attribuzione di assegni per il periodo di introduzione in un nuovo lavoro.
I presupposti del diritto
a ricevere queste prestazioni sono così enumerati all'art. 65 LADI:
" Agli assicurati difficilmente collocabili, che assolvono un periodo
d’introduzione in un’azienda e ricevono un salario ridotto, possono essere
concessi assegni per il periodo d’introduzione se:
a. ...
b. il salario ridotto corrisponde almeno alla prestazione lavorativa fornita
durante questo periodo e
c. l’assicurato, dopo l’introduzione, può contare su un impiego alle
condizioni usuali nel ramo e nella regione, tenuto, se del caso, conto di una
capacità lavorativa durevolmente ridotta."
Nel tenore in vigore fino
al 30 giugno 2003 l’art. 65 lett. a LADI prevedeva, quale ulteriore condizione,
che: “essi adempiono il presupposto giusta l’articolo 60 capoverso 1 lettera
b”.
Al riguardo, nel Messaggio
del Consiglio federale concernente la revisione della legge sull'assicurazione
contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 2.1, in FF 2001 N. 23 del
12.
giugno 2001, pag. 2013 si legge che:
" (…)
Art. 65 Assegni per il periodo d’introduzione
La lettera a è contemplata nella clausola generale prevista
dall’art. 59 capoverso 3, motivo per cui non deve più essere menzionata.
(…)." (cfr. FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2013)
L'OADI, al cpv. 1
dell'art. 90, fino al 31 marzo 2011 così definiva la nozione di
"assicurato difficilmente collocabile":
"
1Un assicurato
è considerato difficilmente collocabile se, tenuto conto della situazione del
mercato del lavoro, ha difficoltà particolarmente gravi per trovarsi un impiego
poiché:
a. è in età avanzata;
b. è impedito fisicamente, psichicamente o
mentalmente;
c. ha cattivi precedenti professionali;
d. ha già riscosso 150 indennità giornaliere."
Dal 1°
aprile 2011 (entrata in vigore della quarta revisione della LADI del 19 marzo
2010) il cpv. 1 dell’art. 90 OADI è invece così formulato:
" 1 Un assicurato è considerato difficilmente collocabile se, tenuto conto
della situazione del mercato del lavoro, ha difficoltà particolarmente gravi
per trovarsi un impiego poiché:
a. è in età avanzata;
b. è impedito
fisicamente, psichicamente o mentalmente;
c. ha requisiti
professionali insufficienti;
d. ha già riscosso 150 indennità
giornaliere;
e. dispone di scarsa
esperienza professionale in un periodo di elevata
disoccupazione
secondo l’articolo 6 capoverso 1ter”
Gli
assegni di introduzione coprono la differenza tra il salario effettivo e il
salario normale che l'assicurato può pretendere al termine del periodo di
introduzione, tenuto conto della sua capacità lavorativa, ma al massimo il 60 %
del salario normale (art. 66 cpv. 1 LADI).
La legge pone dunque una
serie di condizioni affinché possano essere concessi gli assegni dell'art. 65 LADI (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de
réadaptation de l'assurance-chômage", Basilea e Francoforte sul Meno 1992,
p. 467 e seg.).
Innanzitutto
deve trattarsi di assicurati difficilmente collocabili (prima condizione).
Al
riguardo B. Rubin (in “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”; Ed.
Schulthess 2014 pag 483) sottolinea che “une personne qui aurait accepté un
nouvel emploi pour remplacer immédiatement un emploi perdu n’y aurait pas
droit, faute de remplir la condition du chômage“.
Poi,
deve trattarsi di persone che necessitano di un periodo di introduzione in
un'azienda e che ricevono perciò un salario ridotto (seconda condizione).
Inoltre tali assicurati
devono adempiere i presupposti secondo l’art. 8 per quanto la legge non
disponga altrimenti (terza condizione). Il salario ridotto deve corrispondere
almeno alla prestazione lavorativa da loro fornita durante questo periodo
(quarta condizione). Infine, gli assicurati, dopo l'introduzione, devono poter
contare su un impiego alle condizioni usuali, tenuto, se del caso, conto di una
capacità lavorativa durevolmente ridotta (quinta condizione).
Secondo l'art. 66 cpv. 2
LADI, durante il termine quadro, gli assegni di introduzione sono pagati per
sei mesi al massimo; in casi eccezionali, per 12 mesi al massimo.
Gli assicurati che hanno
più di 50 anni hanno diritto agli assegni per il periodo d’introduzione per una
durata di 12 mesi (art. 66 cpv. 2 bis LADI).
Secondo l'art. 90 cpv. 1
bis OADI gli assegni per il periodo di introduzione possono essere versati per
un periodo di dodici mesi al massimo se, in base alla situazione personale
dell'assicurato, si deve dedurre che lo scopo dell'introduzione al lavoro non
possa essere raggiunto in sei mesi.
Dal 1° aprile 2011 l’art.
66.
cpv.2 LADI è stato modificato nel senso che durante il termine quadro, gli
assegni sono pagati per sei mesi al massimo; in casi eccezionali, per 12 mesi
al massimo.
L’art.
66.
cpv. 2 bis precisa tuttavia che gli assicurati che hanno più di 50 anni
hanno diritto agli assegni per il periodo d’introduzione per una durata di 12
mesi.
L’art.
90.
cpv. 1 bis OADI prevede ora che gli assegni per il periodo di introduzione
possono essere versati per un periodo di 12 mesi al massimo se, in base alla
situazione personale dell’assicurato, si deve dedurre che lo scopo
dell’introduzione al lavoro non possa essere raggiunto in sei mesi.
2.5
In una
sentenza C 332/99 del 17 aprile 2000, il TFA ha, tra l’altro, ricordato che:
" (…)
Va inoltre rilevato che gli assegni per il periodo
d'introduzione devono essere vincolati a condizioni severe e rimanere limitati,
per evitare una compressione dei salari, nonché un sussidiamento dei datori di
lavoro (cfr. FF 1980 III pag. 543; Nussbaumer, Arbeitslosen-versicherung, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marg.
583; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. Il, pag.
660, nota 20).
Tali prestazioni possono essere concesse solo se la
collocazione (recte: il collocamento) dell'assicurato è fortemente ostacolata e
in quanto esista una indicazione in rapporto con il mercato del lavoro. Questa
doppia condizione permette di evitare che prestazioni delle assicurazioni
sociali siano fornite a fini che non hanno alcun rapporto con l'assicurazione
disoccupazione, il cui scopo non può per certo essere quello di assumere, in
modo generale, le spese determinate dall'inserimento nelle specialità aziendali
del datore di lavoro, cui incombe in linea di principio siffatto onere nei
processi lavorativi usuali richiesti ai propri dipendenti (DTF 112 V 252
consid. 3b). (…)."
La nostra Massima Istanza
ha così rifiutato il riconoscimento del diritto agli assegni per il periodo di
introduzione ad un architetto, argomentando:
" (…)
Tutta la documentazione agli atti testimonia per
contro con chiarezza che la ricorrente fonda la sua richiesta di prestazioni
non tanto su motivi riferiti ad incapacità o a carenze pratiche professionali
del lavoratore, ma unicamente a temporanei problemi finanziari della ditta. Va
in particolare rilevato che il 26 marzo 1999 - a poco più di un mese
dall'assunzione di X. e in evidente contraddizione con le asserite presunte
carenze di capacità professionali di quest'ultimo - Z e il nuovo dipendente
dell'omonima SA vengono iscritti quali soci gerenti della I. S.a.g.l., ciascuno
con firma individuale e con una quota di fr. 5'000.--.
Orbene, se è vero che gli assegni per il periodo di
introduzione possono essere concessi più volte entro il termine quadro, in
particolare quando dopo la perdita del posto di lavoro è necessario un
ulteriore periodo di introduzione presso il nuovo datore di lavoro (Nussbaumer,
op. cit., cifra marg. 594 in fine), in concreto è di tutta evidenza che X. non
necessitava di questo ulteriore periodo di introduzione, che peraltro non deve
essere confuso con l'abituale periodo di inserimento nel nuovo ambiente
lavorativo a carico del datore di lavoro e non della legge contro la
disoccupazione. Infatti, l'averlo voluto quale socio gerente dimostra, per atti
concludenti, che la Z. SA l'ha considerato, praticamente da subito,
sufficientemente qualificato, responsabile inserito nell'ambiente lavorativo.
Non va neppure dimenticato che la riduzione dell'orario di lavoro dal 100% al
20%, effettuata per il solo mese di giugno 1999, è stata - per ammissione
stessa della ricorrente - una mossa strategica finalizzata all'ottenimento
delle prestazioni sociali. Questo modo di operare è per certo contrario ai
principi stabiliti dalla legge sulla disoccupazione, che tende a favorire
l'inserimento nel mondo lavorativo del disoccupato e non a concedere
finanziamenti gratuiti o facilitazioni equivalenti a ditte in difficoltà
d'ordine finanziario. Si noti infine che la X. SA già beneficia dei sussidi previsti
dalla legge cantonale ticinese sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai
disoccupati nella misura del 50% dall'11 gennaio 1999.
c) Ne consegue che non sono dati i presupposti per
la concessione di assegni di introduzione a favore di X. (…)." (cfr. STFA
C 322/99 del 17 aprile 2000)
Il TCA è arrivato alla
stessa conclusione in una sentenza 38.2014.6 del 14 luglio 2014. In
quell’occasione l’UMA aveva respinto la richiesta di assegni per il periodo
d’introduzione sostenendo, da una parte, che l’assicurato non necessita di un
periodo di introduzione avendo già ricoperto a più riprese la posizione di
gerente diplomato / cuoco e che, d'altra parte, le persone indicate dal datore
di lavoro, non possono occuparsi della formazione del ricorrente in quanto già
impiegati presso altri datori di lavoro.
Questa Corte ha confermato
l’operato dell’amministrazione rilevando:
" Chiamato
ora a pronunciarsi, il TCA constata innanzitutto che per ammissione dello
stesso datore di lavoro, l'assicurato è stato in grado di preparare
autonomamente i pranzi.
Egli era dunque in grado di svolgere l'attività di cuoco, ciò che
non sorprende tenuto conto dell'esperienza professionale di cui dispone.
Inoltre e soprattutto egli non poteva ricevere una formazione del
60-70% durante la giornata, in quanto il responsabile della formazione era
occupato altrove.
In altri termini l'assicurato nello svolgimento della sua attività
come cuoco non è stato costantemente seguito dal responsabile della formazione.
Che il Ristorante, aperto da pochi mesi, avesse quale obiettivi di
proporre pietanze di elevato livello di qualità (cfr. doc. 9) è del tutto
legittimo.
Non spetta tuttavia all'assicurazione contro la disoccupazione
sostenere le aziende che affidano tale compito particolare a persone, che come
il ricorrente, non hanno un'adeguata esperienza e si limitano a fare
"supervisionare" l'attività da persone esterne, negli orari in cui
queste ultime non esercitano la loro abituale occupazione.
Infine va sottolineato che gli assegni per il periodo
d'introduzione sono stati chiesti dal 1° settembre al 30 novembre 2013 (cfr.
doc. IX/1). D'altra parte l'assicurato si è iscritto al Corso di preparazione
agli esami finali di tirocinio nella professione di Cuoco in base all'art. 33
LFPr le cui lezioni teoriche e pratiche hanno avuto inizio nel gennaio 2014
(cfr. doc. IX/3) e che gli permetteranno di conseguire l’attestato nel 2015
(cfr. consid. 1.2).
È pertanto evidente che alla conclusione dell'introduzione, nel
novembre 2013, l'assicurato non poteva contare su un impiego alle condizioni
usuali nel ramo e nella regione, come richiesto dall'art. 65 lett. c LADI.
La decisione su opposizione del 16 gennaio 2014 deve dunque essere
confermata.”
2.6
Nella presente fattispecie,
risulta dagli atti dell’incarto che __________, nato nel 1973 e __________,
nato nel 1976, hanno lavorato presso la ditta __________.
Il 27 maggio 2016 essi
hanno ricevuto una disdetta cautelativa per il 31 luglio 2016 (cfr. doc. 9 e
doc. 12).
Il 29 luglio 2016 la ditta
ha riassunto i due assicurati al 30% e con un contratto a tempo indeterminato
(cfr. doc. 6 e doc. 13).
Il 30 agosto 2016 è stato
sottoscritto un contratto di lavoro a tempo indeterminato tra la ditta RI 1 e __________
(cfr. doc. 7), rispettivamente __________ (cfr. doc. 14).
Il nuovo datore di lavoro
ha nel contempo richiesto per i due dipendenti le indennità per il periodo di
introduzione.
Dall’estratto del Registro
di commercio del Canton Ticino risulta che la RI 1 detiene l’intero capitale
sociale di fr. 20'000.-- della __________ e che gerente della società è __________
(cfr. doc. 18).
Quest’ultimo è pure
amministratore unico della RI 1 (cfr. doc. 18).
Alla luce di questi
elementi e considerate anche le severe condizioni alle quali sono vincolati gli
assegni per il periodo di introduzione (cfr. consid. 2.5 e B. Rubin, op.cit.,
pag. 482 N° 2) il TCA non può che approvare l’operato dell’UMA che si è opposto
al versamento di tale prestazione.
Infatti, vista l’immediata
riassunzione dei due dipendenti, da parte di un nuovo datore di lavoro, che
presenta oltretutto stretti legami di carattere finanziario e personale con il
precedente (cfr. al riguardo consid. 1.5) non è possibile concludere che i due
assicurati fossero difficilmente collocabili.
Può così rimanere aperta
la questione di sapere se, vista la formazione e l’esperienza professionale dei
due assicurati, era realmente necessario un periodo d’introduzione nel nuovo
lavoro di 6 mesi o se non si trattasse piuttosto di un abituale periodo di
inserimento (cfr. consid. 2.5; vedi tuttavia doc. 16 e doc. 17).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti