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Decisione

38.2016.68

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18 luglio 2017Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati

dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1 gennaio 2007 Tribunale

federale) anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto

l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid.

3.1.; DTF 130 V 318, consid. 5).

L'obbligo

di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state

attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V

110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).

La

riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53

LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore

(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K

147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8

febbraio 2005).

Analogamente

alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione

deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in

giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a

indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U

409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14;

DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

Più

precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in

giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore

scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non

potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011

consid. 4).

Inoltre,

l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza

dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2

LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

Questi

principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza

una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di

cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid.

1.1).

Circa

l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione,

ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si

veda pure la STFA C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6

giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.

2.5. L’art. 28 LADI regola il

diritto all’indennità giornaliera nel caso di capacità lavorativa

temporaneamente inesistente o ridotta (cfr. STF 9C_361/2011 dell’11 novembre

2011 consid. 5.2.; STF 8C_841/2009 del 22 dicembre 2009 consid. 4.3.,

pubblicata in SVR 2010 ALV Nr. 5 pag. 11; STFA C 344/05 dell’11 dicembre 2006;

STFA C 286/05 del 24 gennaio 2006).

Il cpv. 1 di questa

disposizione stabilisce che gli assicurati la cui capacità lavorativa o la cui

idoneità al collocamento è temporaneamente inesistente o ridotta per malattia

(art. 3 LPGA), infortunio (art. 4 LPGA) o gravidanza e che non possono pertanto

adempiere le prescrizioni di controllo hanno diritto all’intera indennità

giornaliera purché soddisfino gli altri presupposti. Questo diritto dura al

massimo sino al trentesimo giorno dopo l’inizio dell’incapacità totale o parziale

al lavoro ed è limitato a 44 indennità giornaliere entro il termine quadro.

Il cpv. 2 prevede che le

indennità giornaliere dell'assicurazione contro le malattie o gli infortuni, se

compensative della perdita di guadagno, sono dedotte dall’indennità di

disoccupazione.

Il cpv. 3 enuncia che il

Consiglio federale disciplina i particolari, stabilisce segnatamente il termine

per l'esercizio del diritto e le conseguenze di un esercizio tardivo.

Giusta il cpv. 4 i

disoccupati, la cui capacità lavorativa continua ad essere temporaneamente

ridotta dopo esaurimento del loro diritto secondo il capoverso 1 e che

percepiscono indennità giornaliere di un’assicurazione, hanno diritto, in

quanto tale capacità ridotta non impedisca il loro collocamento e ove adempiano

gli altri presupposti, all'intera indennità giornaliera, se la capacità

lavorativa è di almeno il 75 per cento, e a un’indennità giornaliera ridotta

del 50 per cento, se la capacità lavorativa è di almeno il 50 per cento.

Il cpv. 5, infine, prevede

che il disoccupato deve comprovare la sua incapacità, rispettivamente la sua

capacità lavorativa con un certificato medico. Il servizio cantonale o la cassa

può in ogni caso ordinare una visita da parte di un medico di fiducia, a spese

dell'assicurazione contro la disoccupazione.

L'art. 28 cpv. 1 LADI

deroga, dunque, a uno dei principi fondamentali dell'assicurazione contro la

disoccupazione, ovvero al concetto secondo cui le relative prestazioni possono

essere erogate a un assicurato solo se questi è idoneo al collocamento. Tale

disposto prevede infatti una regolamentazione specifica per i casi di capacità

lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta a seguito di malattia,

infortunio o gravidanza. Il senso e lo scopo di questa eccezione consiste nell'evitare,

nonostante l'inidoneità al collocamento e la conseguente mancanza dei

presupposti per pretendere le prestazioni dell'assicurazione contro la

disoccupazione, i casi di rigore e nel colmare le lacune relative a quelle

situazioni particolari che rischiano di non essere coperte né

dall'assicurazione contro la disoccupazione, né dall'assicurazione malattie o

infortuni.

Ai fini di migliorare la

sicurezza sociale dei disoccupati è stata quindi prevista, nel caso di capacità

lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta a causa di malattia,

infortunio o maternità, una pretesa a indennità giornaliere limitata nel tempo

(cfr. DTF 136 V 95 consid. 5.2.; STF 8C_841/2009 del 22 dicembre 2009 consid.

4.4., pubblicata in SVR 2010 ALV Nr. 5 pag. 11; DTF 128 V 149 consid. 3b=SVR

2003 KV Nr. 8 pag. 37; DLA 2001 pag. 165 consid. 6b; STF 9C_361/2011 dell’11

novembre 2011 consid., 5.2.; STFA del 14 aprile 2001 nella causa H., C 303/02).

Il cpv. 1 dell'art. 28

LADI sottolinea, perciò, in particolare il carattere sussidiario dell'obbligo

di indennizzare dell'assicurazione disoccupazione (cfr. STF

8C_295/2007+8C_327/2007 del 30 maggio 2008 consid. 5.2.).

La fattispecie di cui

all’art. 28 LADI non deve essere confusa con quella di cui agli art. 15 cpv. 2

LADI e 15 cpv. 3 OADI.

La nostra Massima Istanza

ha ricordato che questi due ultimi disposti sono applicabili in caso di

impedimento durevole e importante della capacità lavorativa e di guadagno (cfr.

DTF 136 V 95 consid. 5.2.; DLA 2006 N. 10 pag. 141; STF 8C_904/2014 del 3 marzo

2015 consid. 2.2.2.; STF 8C_651/2009 del 24 marzo 2015 consid. 3.2.). L'art. 15

cpv. 3 OADI contempla l'obbligo, per l'assicurazione contro la disoccupazione,

di anticipare prestazioni a titolo preventivo, qualora un impedito non sia manifestamente

inidoneo al collocamento (cfr. STF 8C_919/2015 del 21 luglio 2016 consid. 2;

STF 8C_53/2014 del 26 agosto 2014 = SVR 2014 ALV Nr. 12 pag. 37 = DLA 2014 N. 9

pag. 210) e soddisfi gli altri presupposti del diritto. Queste prestazioni sono

soggette a restituzione (art. 95 LADI) nel caso in cui l'assicurazione per

l'invalidità conceda successivamente una rendita.

Un impedimento della

capacità lavorativa e di guadagno è durevole se permane almeno un anno (cfr. B.

Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea

2014, ad art. 15, N. 76).

Per contro l'art. 28 LADI,

come già precisato, è applicabile in caso di incapacità lavorativa temporanea.

Ai sensi dell’art. 42 cpv.

1 OADI, relativo al diritto all’indennità giornaliera in caso di incapacità al

lavoro temporanea, l’assicurato che si trova temporaneamente in una situazione

di incapacità al lavoro totale o parziale e intende far valere il diritto

all’indennità giornaliera deve annunciare la sua incapacità lavorativa all’URC

entro una settimana dall’inizio della medesima.

Il cpv. 2 prevede che

l’assicurato annuncia l’incapacità al lavoro tardivamente senza valido motivo e

che no ha indicato tale incapacità neppure nel modulo “Indicazioni della

persona assicurata” perde il diritto all’indennità giornaliera per i giorni di

incapacità al lavoro precedenti l’annuncio.

2.6. Nella presente evenienza

dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurato è stato alle dipendenze

dell’impresa di pittura __________ di __________ quale aiuto pittore dal 1°

gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 (cfr. doc. 10 inc. 38.2016.68) e ha

beneficiato di indennità giornaliere per perdita di guadagno a causa di

malattia dal giugno 2014 fino al 31 dicembre 2015 (cfr. doc. 21, 16, 10 inc.

38.2016.68).

Il 21 settembre 2015

l’insorgente si è iscritto in disoccupazione a far tempo dal 1° gennaio 2016

indicando una disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc. 1).

Il Dr. med. __________,

FMH in medicina generale, il 24 novembre 2015, ha certificato che l’assicurato

era abile nella misura massima possibile dal 1° gennaio 2016 (cfr. doc. 25 inc.

38.2016.68).

Il ricorrente è, quindi,

stato ritenuto idoneo al collocamento con disponibilità al 100% dal 1° gennaio

2016 dalla Cassa (cfr. doc. 26 inc. 38.2016.68), la quale gli ha versato le

relative indennità di disoccupazione nella misura completa del 100% dal mese di

gennaio al mese di luglio 2016 (cfr. doc. 29-48 inc. 38.2016.68).

Il 31 agosto 2016

l’assicurato ha consegnato alla Cassa un nuovo certificato medico datato 25

agosto 2016 in cui il Dr. med. __________ ha indicato un’inabilità al lavoro

del 50% dal 2 aprile 2015 al 7 agosto 2016 e del 75% dall’8 agosto 2016 (cfr.

doc. 49 inc. 38.2016.68).

La Cassa, il 5 settembre

2016, ha conseguentemente reso attento il ricorrente che a seguito del

certificato del 25 agosto 2016 si vedeva costretta a chiedere la restituzione

delle indennità di disoccupazione versate in eccesso da gennaio a luglio 2016.

Al medesimo è stata data la possibilità di formulare le proprie considerazioni

al riguardo (cfr. doc. 50 inc. 38.2016.68).

Il 12 settembre 2016 è

pervenuto alla Cassa il seguente scritto del 9 settembre 2016 del Dr. med. __________:

" (…)

Il signor RI 1 è abile nella misura massima

possibile a partire dal 01.01.2016 con le restrizioni descritte ne certificato

del 24.11.2015.

Presenta un’inabilità del 50% dal

02.04.2016 (e non 02.04.2015 come per errore sia stato scritto nel certificato

del 25.08.2016).

Questa inabilità si protrae fino al

07.08.2016. Due stage con un lavoro fisicamente medi e non troppo pesanti sono

Considerandi

stati interrotti a causa di un’esacerbazione dei dolori a livello

cervico-brachiale. Dal 08.08.2016 presenta un’abilità lavorativa 100% per un

lavoro molto leggero e un’inabilità al 75% per lavori medi. Non è idoneo per

lavori pesanti.” (Doc. 51 inc. 38.2016.68)

Il medico curante

dell’assicurato, il 12 settembre 2016, ha ribadito che quest’ultimo presentava

una capacità lavorativa del 100% dal 1° gennaio al 1° aprile 2016 e

un’inabilità al lavoro del 50% dal 2 aprile al 7 agosto 2016 (cfr. doc. 52 inc.

38.2016

).

La Cassa, il 12 settembre

2016.

stesso, ha emesso un ordine di restituzione di fr. 5'045.90, pari a parte

delle indennità di disoccupazione percepite dal ricorrente dal 2 maggio al 31

luglio 2016. A seguito dell’inabilità lavorativa al 50% dal 2 aprile 2016 la

parte resistente ha, infatti, applicato l’art. 28 LADI, riconoscendo, dunque,

all’assicurato un’indennità giornaliera intera per i primi trenta giorni (dal 2

aprile al 1° maggio 2016) e in seguito unicamente l’indennità corrispondente

alla capacità lavorativa residua del 50% (cfr. doc. 54, 56 inc. 38.2016.68;

consid. 1.2.).

All’opposizione interposta

contro il provvedimento del 12 settembre 2016 l’insorgente ha allegato un

ulteriore certificato medico del 20 settembre 2016 nel quale il Dr. med. __________,

precisando che il medesimo sostituiva il precedente del 9 settembre 2016 non

allestito in modo chiaro, ha attestato, da una parte, che RI 1 era abile nella

misura massima possibile dal 1° gennaio 2016, dall’altra, che l’inabilità

lavorativa del 50% dal 2 aprile al 7 agosto 2016 si riferiva a lavori medi “perché

invece in quelli molto leggeri è abile al 100%” (cfr. doc. 68 inc.

38.2016

).

Con decisione su opposizione

del 4 novembre 2016 la Cassa ha confermato il proprio provvedimento del 12

settembre 2016 (cfr. doc. A inc. 38.2016.68; consid. 1.2).

Nel ricorso l’insorgente

sostiene che i certificati medici sui quali si è fondata la Cassa per

richiedergli la restituzione di parte delle indennità percepite nei mesi di maggio,

giugno e luglio 2016 fossero errati (cfr. doc. I inc. 38.2016.68; consid.

1.3

).

All’impugnativa è stata

allegata la seguente attestazione del 22 novembre 2016 del Dr. med. __________:

" Con la

presente desidero puntualizzare quanto segue, in quanto i certificati da me

redatti in data 12.09.2016 e 20.09.2016 hanno creato un malinteso:

Il signor RI 1 risulta abile in forma

completa (100%) dal 01.01.2016 a tutt’ora e pure a medio termine per “attività

molto leggere” (come da me scritto nel certificato del 20.09.2016) con i limiti

funzionali ben descritti nel certificato del 12.09.2016.

In un’attività che non rispetti le

descritte limitazioni funzionali (vedasi mio certificato del 12.09.2016) ho

ipotizzato un’esigibilità ridotta al 50% dal 02.04.2016 fino al 07.08.2016.

Ricapitolando non ritengo il signor RI 1

inabile al 50% ma bensì con i limiti funzionali già descritti nel certificato

iniziale del 12.09.2016 abile al 100% dal 01.01.2016 a tutt’ora.” (Doc. A1 inc.

38.2016

)

2.7

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte, quanto al principio della

restituzione, evidenzia che è tenuto al rimborso ogni assicurato che ha

beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva

diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata

in contrasto con la legge.

Infatti è determinante la

necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A

questo stadio è irrilevante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no

quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è

infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono

(cfr. DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2.;

STFA P 17/02 del 2 dicembre 2002; STFA P 40/99 del 16 maggio 2001; STFA C 25/00

del 20 ottobre 2000; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener

Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).

In concreto l’assicurato

ha beneficiato d’indennità di disoccupazione intere (al 100%) dal gennaio al

luglio 2016, poiché la Cassa l’ha ritenuto idoneo al collocamento con un grado

di disponibilità al 100% sulla base di un certificato medico del 24 novembre

2015.

nel quale il Dr. med. __________ ha indicato che il medesimo era abile

nella misura massima possibile dal 1° gennaio 2016 (cfr. consid. 2.6.).

Alla fine di agosto 2016

alla Cassa è, però, pervenuto un attestato medico del curante dell’insorgente

da cui risulta, in particolare, un’inabilità al lavoro del 50% dal 2 aprile

2015.

- data poi corretta nel 2 aprile 2016 - al 7 agosto 2016 (cfr. consid.

2.6

).

L’incapacità lavorativa

del 50% dal 2 aprile al 7 agosto 2016 è stata ribadita dal Dr. med. __________,

senza specifiche precisazioni, nei certificati del 9 e del 12 settembre 2016

(cfr. consid. 2.6.).

Attentamente esaminate le

carte processuali il TCA ritiene che non vi siano validi motivi per dubitare

dell’attendibilità del contenuto dei certificati medici del 25 agosto, 9 e 12

settembre 2016.

E’ vero, da un lato, che

il Dr. med. __________, il 20 settembre 2016, ossia posteriormente

all’emanazione dell’ordine di restituzione del 12 settembre 2016, ha redatto un

nuovo attestato in cui ha specificato che lo stesso sostituiva il precedente

del 9 settembre 2016, non allestito in modo chiaro, e che l’inabilità

lavorativa del 50% dal 2 aprile al 7 agosto 2016 si riferiva a lavori medi,

perché nei lavori leggeri l’assicurato era abile al 100% (cfr. doc. 68 inc.

38.2016

).

Dall’altro, che il medico,

il 22 novembre 2016, dopo che è stata emessa la decisione su reclamo del 4

novembre 2016 con cui è stato confermato l’ordine di restituzione, ha dichiarato

che il ricorrente era abile in forma completa (al 100%), dal 1° gennaio 2016 a

quel momento, per attività molto leggere e che l’incapacità al lavoro del 50%

dal 2 aprile 2016 era per attività che non rispettavano le limitazioni

funzionali descritte il 12 settembre 2016 (cfr. doc. A1 inc. 38.2016.69).

E’ altrettanto vero,

tuttavia, che se effettivamente l’assicurato, dal 1° gennaio al 7 agosto 2016, fosse

stato sempre abile al lavoro al 100% in attività molto leggere, non si comprende

il motivo per il quale nel certificato del 9 settembre 2016 il lasso di tempo

dal 1° gennaio all’8 agosto 2016 sia stato suddiviso in tre periodi dal 1°

gennaio al 1° aprile 2016, dal 2 aprile al 7 agosto 2016 e dall’8 agosto 2016 e

sia stato indicato che dal 1° gennaio 2016 il ricorrente era abile nella misura

massima possibile, dal 2 aprile al 7 agosto 2016 era incapace al lavoro al 50%

e dall’8 agosto 2016 era abile al 100% per un lavoro molto leggero (cfr. doc.

51.

inc. 38.2016.68).

Lo stesso ragionamento

vale per il certificato medico del 12 settembre 2016, in modo ancora più

evidente, visto che si tratta di un formulario prestampato.

Per il lasso di tempo dal

1° gennaio al 1° aprile 2016 il medico curante ha indicato che l’assicurato era

abile al lavoro al 100%, per il periodo dal 2 aprile al 7 agosto 2016 inabile

al lavoro al 50% senza aggiungere alcunché, mentre per l’arco di tempo dall’8

agosto 2016 è stato annotata un’inabilità lavorativa al 75% per lavori medi e

un’abilità lavorativa al 100% per lavori molto leggeri (cfr. doc. 52 inc.

38.2016

).

Nel caso in cui

l’assicurato fosse stato abile al 100% in attività molto leggere anche dal 2

aprile al 7 agosto 2016, è infatti altamente verosimile che il medico,

analogamente a quanto effettuato per il periodo dall’8 agosto 2016, avrebbe

indicato già nei mesi di agosto e settembre 2016 che, anche per il lasso di

tempo 2 aprile – 7 agosto 2016, il medesimo era incapace al lavoro al 50% per

lavori di intensità media e abile al 100% per impieghi leggeri.

In simili condizioni, il

TCA deve concludere che l’assicurato dal 1° gennaio al 1° aprile 2016 era abile

al lavoro al 100% (cfr. doc. 25 inc. 38.2016.68), mentre, come attestato nelle

certificazioni del 25 agosto, 9 e 12 settembre 2016 del Dr. med. __________

(cfr. doc. 49; 51; 52 inc. 38.2016.68), dal 2 aprile al 7 agosto 2016 era

inabile al 50%.

2.8

Questo Tribunale ricorda che

ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 LADI gli assicurati la cui capacità lavorativa o

la cui idoneità al collocamento è temporaneamente inesistente o ridotta,

segnatamente, per malattia e che non possono pertanto adempiere le prescrizioni

di controllo hanno diritto all’intera indennità giornaliera purché soddisfino

gli altri presupposti.

Questo diritto dura,

tuttavia, al massimo sino al trentesimo giorno dopo l’inizio dell’incapacità

totale o parziale al lavoro ed è limitato a 44 indennità giornaliere entro il

termine quadro (cfr. consid. 2.5.).

Per avere diritto a

indennità anche successivamente al periodo di trenta giorni un assicurato deve

dimostrare, nel caso in cui non percepisca prestazioni da altre assicurazioni,

di avere ritrovato un’abilità al lavoro almeno in misura del 20% oppure di

almeno il 50% se beneficiava di indennità da parte di un’altra assicurazione

(cfr. art. 28 cpv. 4 LADI).

Nel caso di specie al

ricorrente, ritenuto che dal 1° gennaio al 1° aprile 2016 era abile al lavoro

al 100%, mentre dal 2 aprile al 7 agosto 2016 ha presentato un’incapacità

lavorativa del 50% (cfr. consid. 2.7.), dal 2 aprile 2016 doveva essere

applicato l’art. 28 LADI.

L’assicurato aveva così

diritto a indennità giornaliere al 100% dal 2 aprile 2016 per trenta giorni (art.

28.

cpv. 1 LADI), ovvero fino al 1° maggio 2016.

Dal 2 maggio 2016, vista

l’abilità lavorativa del 50%, egli aveva diritto a indennità di disoccupazione

in virtù unicamente della sua residua capacità al lavoro.

La Cassa è venuta a

conoscenza dell’abilità lavorativa ridotta del ricorrente soltanto a fine

agosto 2016 quando ha ricevuto il certificato medico del 25 agosto 2016 del Dr.

med__________ (cfr. consid. 2.6.).

L’insorgente nel periodo

determinante (maggio-luglio 2016) ha così beneficiato di indennità di

disoccupazione calcolate sulla base di un’abilità al lavoro del 100% e non,

invece, della sua capacità lavorativa ridotta al 50%.

Di conseguenza egli ha

percepito effettivamente a torto parte delle prestazioni LADI relative a questo

lasso di tempo.

In esito a

quanto precede il TCA ritiene che nella presente evenienza siano senz’altro

adempiuti i presupposti di una revisione processuale ex art. 53 cpv. 1 LPGA

delle decisioni iniziali con le quali sono state attribuite all’assicurato le

indennità di disoccupazione intere per il periodo maggio – luglio 2016 (in

proposito, si veda la giurisprudenza citata al consid. 2.4.; STF 8C_600/2015

dell’11 maggio 2016 consid. 4.3.).

L’abilità

lavorativa ridotta al 50% del ricorrente costituisce, infatti, un fatto nuovo

che, qualora fosse stato portato a conoscenza dell’amministrazione, l’avrebbe

indotta a prendere una decisione differente.

Ne discende

che in concreto sono realizzate le condizioni per quanto attiene al principio

della restituzione di prestazioni percepite indebitamente durante il periodo maggio

- luglio 2016 (cfr. STCA 38.2015.21 del 14 settembre 2016 consid. 2.6.; STCA

38.2015.36

del 9 novembre 2015 consid. 2.6.; STCA 38.2013.77 del 1° settembre

2014.

consid. 2.7.).

2.9

Per quanto concerne l’importo

da restituire, la Cassa ha chiesto all’assicurato il rimborso di fr. 5'045.90.

Questo ammontare è stato

ottenuto sommando gli importi da rimborsare relativi al mese di maggio 2016 di

fr. 1'707.85 (fr. 3'673 indennità percepite – fr. 1'965.15 indennità spettanti

n ragione dell’inabilità al lavoro del 50%), al mese di giugno 2016 di fr.

1'707.85 (fr. 3'775 indennità percepite – fr. 2'067.15 indennità spettanti) e al

mese di luglio 2016 di fr. 1'630.20 (fr. 3'726.20 indennità percepite – fr.

2'096 indennità spettanti; cfr. doc. 56 inc. 38.2016.68).

Considerato, da un lato,

che le indennità di disoccupazione intere percepite a torto nei mesi di maggio,

giugno e luglio 2016 ammontano complessivamente a fr. 11’174.20 (fr. 3'673 +

fr. 3'775 + fr. 3'726.20; cfr. doc. 56 inc. 38.2016.68), dall’altro, che le

indennità di diritto spettanti per questi mesi all’assicurato riconteggiate

dalla Cassa in fr. 6'128.30 (fr. fr. 1'965.15 + fr. 2'067.15 + fr. 2'096; cfr.

doc. 56 inc. 38.2016.68) corrispondono alla sua capacità lavorativa residua del

50%, l’entità dell’importo di fr. 5'045.90 (fr. 11'174.20 – fr. 6'128.30) chiesto

in restituzione non presta il fianco a critiche e risulta, dunque, corretto.

L’insorgente, del resto,

non ha formulato alcuna censura in merito specificatamente alla quantificazione

dell’ammontare da rimborsare.

2.10

Alla luce di tutto quanto precede,

la decisione su opposizione del 4 novembre 2016 impugnata relativa alla

richiesta di restituzione di fr. 5'045.90 deve essere confermata.

2.11

L'assicurato, vincente in

causa per quanto attiene al ricorso contro la decisione su opposizione del 4

novembre 2016 relativa al diniego di indennità di disoccupazione intere dal 2

maggio al 7 agosto 2016 (cfr. consid. 2.3.), rappresentato da un sindacato, ha

diritto all'importo di fr. 700.-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 61 cpv. 1

lett. g LPGA; 30 Lptca; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Le cause 38.2016.68 e

38.2016.69 sono congiunte

2. Il ricorso contro la

decisione su opposizione del 4 novembre 2016 relativa al diniego del diritto a

indennità di disoccupazione intere dal 2 maggio al 7 agosto 2016 è accolto,

nel senso che tale provvedimento è annullato.

3. Il ricorso contro la

decisione su opposizione del 4 novembre 2016 relativa alla richiesta di

restituzione di fr. 5'045.90 è respinto.

4. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa verserà

all’assicurato l’importo di fr. 700.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

5. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni