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Decisione

38.2016.7

Ric.c/dec.su opp.(inviata con posta A)che ha confermata sosp.45gg x aver fornito a DL motivo di disdetta.Nel term.x risp.Cassa indicato opp.tardiva,a torto entrati nel merito.TCA esamina d'uff.tempest

18 aprile 2016Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I termini stabiliti dalla

legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno

precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15

luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).

Il termine di ricorso in

caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a

decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V

305; STFA I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 pag. 217, Mosimann,

in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pagg. 130 segg.).

Se

il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso

tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110 V 37

consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9,

p. 479).

2.3. Nel caso concreto la

decisione di sospensione in applicazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. a LADI è

stata emanata dalla Cassa l’11 agosto 2015 e inviata all’assicurato tramite

posta prioritaria (Posta A; cfr. doc. 174).

L’assicurato, nella sua

opposizione del 15 settembre 2015, pervenuta alla Cassa il 16 settembre 2015,

ha chiaramente indicato che il provvedimento contestato dell’11 agosto 2015 gli

è stato notificato in data 12 agosto 2015 (cfr. doc. 81).

Il ricorrente, il 24 marzo

2016, presentando le proprie osservazioni allo scritto del 10 marzo 2016 con

cui la Cassa ha evidenziato di aver commesso un errore non considerando

l’opposizione tardiva ed entrando, quindi, nel merito del ricorso (cfr. doc. V;

consid. 1.5.), ha però asserito di aver ricevuto la decisione dell’11 agosto

2015 non il 12 agosto 2015, bensì il 21 agosto 2015 e che l’indicazione

sull’opposizione del 12 agosto 2015 quale data della notifica della stessa

sarebbe da imputare ad un errore di battitura (cfr. doc. VII; consid. 1.6.).

Al riguardo va ricordato

che per costante giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la

preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l'assicurato ha dato

nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni

fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni

dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF 8C_399/2014 del 22

maggio 2015 consid. 4.2 ; STCA 38.2009.74 dell'8 marzo 2010; SVR 2008 UV Nr.

12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c;

RAMI 1998 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992

nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U.

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217,

n. 546).

In

concreto non vi è alcun valido motivo per non considerare affidabile la

dichiarazione effettuata in prima battuta nell’opposizione in cui l’assicurato

ha indicato che la decisione dell’11 agosto 2015 gli è stata notificata in data

12 agosto 2015 (cfr. doc. 81; STCA 36.2016.8 del 7 aprile 2016).

Il provvedimento amministrativo,

essendo stato notificato il 12 agosto 2015, ovvero durante la sospensione dei

termini ex art. 38 cpv. 4 lett. b LPGA (dal 15 luglio al 15 agosto 2015), il

termine per interporre opposizione di trenta giorni ha iniziato a decorrere il

primo giorno dopo la scadenza della sospensione, e meglio il 16 agosto 2015 (per

il calcolo del termine di ricorso viene infatti computato il primo giorno

dopo la scadenza della sospensione dei termini; cfr. STF 9C_674/2015 del 28

settembre 2015; DTF 131 V 305; DTF 132 II 153; Zünd/Pfiffner Rauber, Gesetz über das

Sozialversicherungs-gericht des Kantons Zürich, 2009, § 13 n. 107) e veniva quindi

a scadere il giorno di lunedì 14 settembre 2015.

Consegnata all’ufficio

Considerandi

postale martedì 15 settembre 2015 (cfr. doc. 86; busta d'impostazione agli

atti) l’opposizione risulta tardiva (cfr. STF 9C_674/2015 del 28 settembre 2015

in cui il Tribunale federale non è entrato nel merito di un ricorso inoltrato

il 15 settembre 2015 contro un giudizio emesso in ambito di prestazioni

complementari dal Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone Zurigo il

cui tentativo di notifica ha avuto luogo il 17 luglio 2015 e l’effettiva

notifica a fine luglio 2015).

2.4

Occorre ora esaminare se

l’assicurato può prevalersi della restituzione del termine.

Ai sensi dell'art. 41

LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua

colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che

l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione

dell'impedimento e compia l'atto omesso.

Di analogo tenore è l’art.

14.

Lptca relativo alla restituzione per inosservanza.

Prima dell'entrata in

vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione di un

termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce

un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione,

sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA C 366/99

del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106

consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b,

pag. 125).

Per "impedimento non

colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza

maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze

personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere

valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere

rimproverata una negligenza.

L’assenza di colpa deve

essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF

8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21

novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a).

La

giurisprudenza federale ammette in particolare che il decesso o una grave

malattia contratta improvvisamente possa costituire un impedimento non colposo.

Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro

il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato

impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura

necessari (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.;

RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a;

cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

Deve

ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero

costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente

nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei

requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2

luglio 2003).

2.5

Nel caso di

specie, tutto ben considerato, questa Corte ritiene che non sono dati i

presupposti stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza per restituire il

termine per interporre opposizione contro la decisione dell’11 agosto 2015.

In effetti questa Corte

non ravvede alcun valido motivo che renda scusabile l’inoltro tardivo

dell’opposizione.

Il ricorrente non ha

d’altronde invocato ragioni particolari in tal senso.

2.6

In simili condizioni, occorre

concludere che l'opposizione inoltrata contro la decisione dell’11 agosto 2015

tardivamente il 15 settembre 2015 dall’assicurato è irricevibile (cfr. su

questo tema la STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014 in cui l’Alta Corte ha considerato inammissibile un ricorso depositato il 13 giugno 2014 contro

un giudizio del TCA del 30 aprile 2014, notificato a un assicurato il 9 maggio

2014, ritenuto, da una parte, che il termine di trenta giorni per impugnare la

sentenza cantonale era scaduto il 10 giugno 2014, dall’altra, che l’insorgente

non aveva fatto valere elementi suscettibili di giustificare una restituzione

del termine inosservato e le seguenti sentenze cantonali STCA 38.2015.40 del 6

luglio 2015; STCA 38.2013.22 del 15 luglio 2013; STCA 38.2007.102 del 31

gennaio 2008; STCA 35.2007.58 del 20 giugno 2007; STCA 38.2007.73 del 3 ottobre

2007).

Rivelandosi l’opposizione

del 15 settembre 2015 irricevibile, la Cassa a torto è entrata nel merito della

stessa (cfr. STF 9C_711/2009 del 26 febbraio 2010).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

§ La

decisione su opposizione del 15 dicembre 2015 è riformata nel senso che

l’opposizione del 15 settembre 2015 va ritenuta irricevibile.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti