38.2016.7
Ric.c/dec.su opp.(inviata con posta A)che ha confermata sosp.45gg x aver fornito a DL motivo di disdetta.Nel term.x risp.Cassa indicato opp.tardiva,a torto entrati nel merito.TCA esamina d'uff.tempest
18 aprile 2016Italiano13 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2016.7
rs
Lugano
18 aprile 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1° febbraio 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 15 dicembre 2015 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione dell’11 agosto
2015 la CO 1 (in seguito la Cassa) ha sospeso RI 1 per 45 giorni dal diritto
all’indennità di disoccupazione giusta gli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44
cpv. 1 lett. a OADI, in quanto la disoccupazione sarebbe imputabile
all’assicurato il quale con il suo comportamento avrebbe fornito al datore di
lavoro un motivo di disdetta del rapporto di impiego.
La Cassa, al riguardo, ha
indicato in particolare che dalla documentazione in suo possesso risultava che
il datore di lavoro aveva licenziato l’assicurato per giusta causa con effetto
immediato (cfr. doc. 174).
1.2. RI 1 ha contestato la
decisione dell’11 agosto 2015 con opposizione del 15 settembre 2015, pervenuta
alla Cassa il 16 settembre 2015, rilevando che le motivazioni addotte per
giustificare il licenziamento con effetto immediato sono pretestuose e
finalizzate a interrompere un rapporto di lavoro a tempo determinato prima
della scadenza prevista (contratto di lavoro quale dirigente della __________
di __________ con retribuzione di fr. 150'000 annui in dodici mensilità
concluso nel 2007 per dieci anni. In seguito ciascuno dei contraenti avrebbe potuto
recedere dal contratto rispettando un termine di disdetta di sei mesi. Prima
della scadenza dei dieci anni ciascuno dei contraenti avrebbe potuto recedere
dal contratto qualora si fosse verificata una causa che non consentisse la
prosecuzione del rapporto; cfr. doc. 92; 81).
1.3. Con decisione su opposizione
del 15 dicembre 2015 la Cassa ha respinto l’opposizione di RI 1 e ha quindi
confermato il proprio provvedimento di sospensione dell’11 agosto 2015 (cfr.
doc. B).
1.4. Contro la decisione su opposizione
l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al
TCA nel quale ha chiesto l’annullamento della sanzione, facendo valere
segnatamente che non è riscontrabile alcun suo comportamento che possa aver
legittimato il licenziamento con effetto immediato, poiché in tal senso nulla è
stato provato dall’ex datore di lavoro e che, pertanto, non può essere
penalizzato dalla sospensione del diritto all’indennità in quanto licenziato
senza alcuna colpa propria (cfr. doc. I).
1.5. Il 10 marzo 2016 la Cassa ha
inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:
" (…)
A seguito di un riesame della pratica da
parte della Cassa è emerso che la stessa è incorsa in un errore. Infatti,
l’opposizione presentata dal signor RI 1 non rispetta i termini di legge (art.
52 cpv. 1 LPGA). La decisione contestata in sede di opposizione è datata 11 agosto
2015 ed è stata notificata all’assicurato, per ammissione dello stesso, il
giorno seguente. Tenuto conto delle ferie giudiziarie estive (art. 38 cpv. 4
LPGA), il termine per inoltrare l’opposizione è scaduto quindi il 14 settembre
2015 (cfr. STCA del 22.09.2015, inc. n. 31.2015.10), l’assicurato ha invece
spedito l’opposizione per lettera raccomandata solo il 15 settembre 2015.
Preso atto della tardività
dell’opposizione, con la presente la Cassa chiede a cod. Lod. Tribunale, in
ossequio degli art. 53 cpv. 3 LPGA e art. 6 Lptca e della giurisprudenza
applicabile alla materia, di riformare la decisione su opposizione del 15
dicembre 2015, dichiarando l’irricevibilità dell’opposizione e quindi la
conferma della decisione datata 11 agosto 2015 (cfr. doc. V).
1.6. L’avv. RA 1, per conto di RI
1, il 24 marzo 2016, ha osservato che la decisione dell’11 agosto 2015 emessa
dalla Cassa è stata trasmessa all’assicurato tramite posta ordinaria, posta A e
che quest’ultimo l’ha ricevuta il 12 agosto 2015, come indicato a causa di un
errore di battitura nell’opposizione, bensì il 21 agosto 2015. La parte
ricorrente ha rilevato che di conseguenza il termine di trenta giorni per
impugnare la decisione dell’11 agosto 2015 è scaduto il 20 settembre 2015 e che
pertanto l’opposizione inviata il 15 settembre 2015 si rivela tempestiva.
Inoltre è stato precisato
che, a prescindere dalla tempestività dell’opposizione, visto che la Cassa non
ha emesso una nuova decisione su opposizione prima della risposta inviata al
TCA non può più riformare tale decisione, né rinviare tale onere al TCA (cfr.
doc. VII).
1.7. Il doc. VII è stato trasmesso
per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. VIII).
2.1. La questione della tempestività
dell’opposizione interposta il 15 settembre 2015 da RI 1 contro la decisione di
sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1
lett. a LADI emessa dalla Cassa l’11 agosto 2015, trattandosi di un presupposto
processuale che va esaminato d’ufficio, va risolta in via preliminare (cfr.
STFA U 74/04 del 17 marzo 2006 consid. 1; STF 9C_381/2015 del 17 dicembre 2015
consid. 1, destinata alla pubblicazione).
2.2. Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1
LPGA, a cui rinvia l’art. 1 LADI, le decisioni emesse in virtù dell'art. 49
LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione
all'istanza che le ha notificate.
Giusta l'art. 40 cpv. 1
LPGA il termine legale non può essere prorogato.
Secondo l'art. 39 cpv. 1
LPGA le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a
lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza
diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
Se la parte si rivolge in
tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato
rispettato (cpv. 2).
L'art. 38 cpv. 1 LPGA
prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere
notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
Se l'ultimo giorno del
termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto
federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È
determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il
suo rappresentante (cpv. 3).
Fatti
I termini stabiliti dalla
legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno
precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15
luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).
Il termine di ricorso in
caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a
decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V
305; STFA I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 pag. 217, Mosimann,
in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pagg. 130 segg.).
Se
il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso
tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110 V 37
consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9,
p. 479).
2.3. Nel caso concreto la
decisione di sospensione in applicazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. a LADI è
stata emanata dalla Cassa l’11 agosto 2015 e inviata all’assicurato tramite
posta prioritaria (Posta A; cfr. doc. 174).
L’assicurato, nella sua
opposizione del 15 settembre 2015, pervenuta alla Cassa il 16 settembre 2015,
ha chiaramente indicato che il provvedimento contestato dell’11 agosto 2015 gli
è stato notificato in data 12 agosto 2015 (cfr. doc. 81).
Il ricorrente, il 24 marzo
2016, presentando le proprie osservazioni allo scritto del 10 marzo 2016 con
cui la Cassa ha evidenziato di aver commesso un errore non considerando
l’opposizione tardiva ed entrando, quindi, nel merito del ricorso (cfr. doc. V;
consid. 1.5.), ha però asserito di aver ricevuto la decisione dell’11 agosto
2015 non il 12 agosto 2015, bensì il 21 agosto 2015 e che l’indicazione
sull’opposizione del 12 agosto 2015 quale data della notifica della stessa
sarebbe da imputare ad un errore di battitura (cfr. doc. VII; consid. 1.6.).
Al riguardo va ricordato
che per costante giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la
preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l'assicurato ha dato
nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni
fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni
dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF 8C_399/2014 del 22
maggio 2015 consid. 4.2 ; STCA 38.2009.74 dell'8 marzo 2010; SVR 2008 UV Nr.
12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c;
RAMI 1998 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992
nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U.
Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217,
n. 546).
In
concreto non vi è alcun valido motivo per non considerare affidabile la
dichiarazione effettuata in prima battuta nell’opposizione in cui l’assicurato
ha indicato che la decisione dell’11 agosto 2015 gli è stata notificata in data
12 agosto 2015 (cfr. doc. 81; STCA 36.2016.8 del 7 aprile 2016).
Il provvedimento amministrativo,
essendo stato notificato il 12 agosto 2015, ovvero durante la sospensione dei
termini ex art. 38 cpv. 4 lett. b LPGA (dal 15 luglio al 15 agosto 2015), il
termine per interporre opposizione di trenta giorni ha iniziato a decorrere il
primo giorno dopo la scadenza della sospensione, e meglio il 16 agosto 2015 (per
il calcolo del termine di ricorso viene infatti computato il primo giorno
dopo la scadenza della sospensione dei termini; cfr. STF 9C_674/2015 del 28
settembre 2015; DTF 131 V 305; DTF 132 II 153; Zünd/Pfiffner Rauber, Gesetz über das
Sozialversicherungs-gericht des Kantons Zürich, 2009, § 13 n. 107) e veniva quindi
a scadere il giorno di lunedì 14 settembre 2015.
Consegnata all’ufficio
Considerandi
postale martedì 15 settembre 2015 (cfr. doc. 86; busta d'impostazione agli
atti) l’opposizione risulta tardiva (cfr. STF 9C_674/2015 del 28 settembre 2015
in cui il Tribunale federale non è entrato nel merito di un ricorso inoltrato
il 15 settembre 2015 contro un giudizio emesso in ambito di prestazioni
complementari dal Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone Zurigo il
cui tentativo di notifica ha avuto luogo il 17 luglio 2015 e l’effettiva
notifica a fine luglio 2015).
2.4
Occorre ora esaminare se
l’assicurato può prevalersi della restituzione del termine.
Ai sensi dell'art. 41
LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua
colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che
l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione
dell'impedimento e compia l'atto omesso.
Di analogo tenore è l’art.
14.
Lptca relativo alla restituzione per inosservanza.
Prima dell'entrata in
vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione di un
termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce
un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione,
sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA C 366/99
del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106
consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b,
pag. 125).
Per "impedimento non
colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza
maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze
personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere
valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere
rimproverata una negligenza.
L’assenza di colpa deve
essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF
8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21
novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a).
La
giurisprudenza federale ammette in particolare che il decesso o una grave
malattia contratta improvvisamente possa costituire un impedimento non colposo.
Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro
il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato
impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura
necessari (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.;
RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a;
cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).
Deve
ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero
costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente
nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei
requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2
luglio 2003).
2.5
Nel caso di
specie, tutto ben considerato, questa Corte ritiene che non sono dati i
presupposti stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza per restituire il
termine per interporre opposizione contro la decisione dell’11 agosto 2015.
In effetti questa Corte
non ravvede alcun valido motivo che renda scusabile l’inoltro tardivo
dell’opposizione.
Il ricorrente non ha
d’altronde invocato ragioni particolari in tal senso.
2.6
In simili condizioni, occorre
concludere che l'opposizione inoltrata contro la decisione dell’11 agosto 2015
tardivamente il 15 settembre 2015 dall’assicurato è irricevibile (cfr. su
questo tema la STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014 in cui l’Alta Corte ha considerato inammissibile un ricorso depositato il 13 giugno 2014 contro
un giudizio del TCA del 30 aprile 2014, notificato a un assicurato il 9 maggio
2014, ritenuto, da una parte, che il termine di trenta giorni per impugnare la
sentenza cantonale era scaduto il 10 giugno 2014, dall’altra, che l’insorgente
non aveva fatto valere elementi suscettibili di giustificare una restituzione
del termine inosservato e le seguenti sentenze cantonali STCA 38.2015.40 del 6
luglio 2015; STCA 38.2013.22 del 15 luglio 2013; STCA 38.2007.102 del 31
gennaio 2008; STCA 35.2007.58 del 20 giugno 2007; STCA 38.2007.73 del 3 ottobre
2007).
Rivelandosi l’opposizione
del 15 settembre 2015 irricevibile, la Cassa a torto è entrata nel merito della
stessa (cfr. STF 9C_711/2009 del 26 febbraio 2010).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
§ La
decisione su opposizione del 15 dicembre 2015 è riformata nel senso che
l’opposizione del 15 settembre 2015 va ritenuta irricevibile.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti