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Decisione

38.2016.70

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 settembre 2017Italiano49 min

Source ti.ch

Fatti

i mesi di settembre e ottobre 2016 la Cassa considererà un guadagno intermedio

Considerandi

derivante dall’incremento, in questi due mesi, dell’attività indipendente

svolta dall’insorgente nella misura che sarà determinata seguendo le

indicazioni formulate al consid. 2.10.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto ai sensi dei considerandi e la decisione su opposizione del 29

novembre 2016 è annullata.

§ L’incarto

è rinviato alla Cassa per determinare nuovamente, sulla base di quanto indicato

ai consid. 2.8. e 2.10, l’importo delle indennità di disoccupazione spettanti

all’assicurato nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2016.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti