38.2016.70
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
6 settembre 2017Italiano49 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2016.70
rs
Lugano
6 settembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 dicembre 2016 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 29 novembre 2016 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1 dall’ottobre 2013 lavora
come indipendente e dal 2014 al 31 luglio 2016, quando è stato licenziato, è
stato attivo anche come dipendente con paga oraria presso la __________ di __________
dal settembre 2014 al dicembre 2015 e in seguito, dal gennaio al luglio 2016, presso
la __________ di __________, il cui presidente del consiglio di amministrazione
con firma individuale riveste pure la carica di amministratore unico con firma
individuale presso la __________ (cfr. doc. I;III; V; A1; estratti RC).
Il 26 luglio 2016 l’assicurato
si è iscritto in disoccupazione con effetto dal 1° agosto 2016 dichiarando una
disponibilità lavorativa del 50% (cfr. doc. 7).
1.2. Con il conteggio del 29
settembre 2016 la Cassa disoccupazione CO 1 (in seguito la Cassa) ha
riconosciuto a RI 1 un’indennità di disoccupazione di fr. 1'676.10 per il mese
di agosto 2016 (cfr. doc. XXI1).
Con conteggio del 20 ottobre
2016 non gli è stata accordata alcuna indennità per il mese di settembre 2016
(cfr. doc. XXI2).
La Cassa, con conteggio
del 1° novembre 2016, ha riconosciuto all’assicurato un’indennità di
disoccupazione di fr. 1'063.45 per il mese di ottobre 2016 (cfr. doc. XXI3).
1.3. A seguito delle opposizioni
interposte da RI 1 (cfr. doc. 38; 39; 18=XXI4), la Cassa, il 29 novembre 2016,
ha emesso una decisione su opposizione con la quale ha modificato a favore
dell’assicurato i conteggi di settembre e ottobre 2016, stabilendo che egli ha
diritto a un’indennità compensativa di fr. 132.70 per settembre 2016 e a ulteriori
fr. 497.35 per ottobre 2016.
La Cassa, nella decisione
su opposizione, ha in particolare osservato:
" (…)
Nella sua opposizione del 16 ottobre 2016
l’assicurato contesta l’importo dell’indennità di CHF 79.-- derivante dalla sua
attività dipendente. Il guadagno assicurato degli ultimi sei mesi in base alle
buste paga fornite dall’assicurato ammonta a CHF 2341.55 (CHF 14'049.35 : 6),
degli ultimi 12 mesi a CHF 2512.-- (CHF 30'143.90 : 12). Quest’ultimo è più
elevato e dev’essere considerato per il calcolo dell’indennità di
disoccupazione. Il salario dell’assicurato variava in relazione alle ore di
lavoro e corrispondeva ad un grado di occupazione del 58.6%. L’assicurato si è
iscritto alla Cassa disoccupazione idoneo al collocamento per un’attività al
50%. Di conseguenza, il guadagno assicurato ammonta a CHF 2143.35 (CHF 2512.--:
58.60 x 50). L’assicurato ha dunque diritto ad un’indennità giornaliera di CHF
79.-- (CHF 2143.35 : 21.7 x 0.8). L’importo dell’indennità giornaliera è dunque
stato calcolato correttamente dalla Cassa disoccupazione.
(…) Il reddito proveniente da un’attività
lucrativa indipendente esercitata a titolo di guadagno intermedio è computato
nel periodo di controllo durante il quale il lavoro è stato fornito (principio
di sopravvenienza). Il momento in cui l’assicurato realizza il suo credito è
pertanto irrilevante.
5. Il reddito computabile è calcolato deducendo
dal reddito lordo le spese comprovate per il materiale e la merce. Una quota
forfetaria del 20% è dedotta dall’importo restante per le altre spese
professionali. Sono considerate spese per il materiale e la merce le spese che
variano proporzionalmente al reddito lordo, ad esempio gli acquisti di pittura
per un pittore o di vestiti per un negozio di moda. Possono essere dedotte
unicamente le spese legate all'acquisizione del reddito lordo nel periodo di
controllo esaminato (mar. C147 segg. prassi LADI). Le spese di investimento,
come ad esempio l'acquisto di apparecchiature, di veicoli, di beni mobili e
immobili, non possono essere dedotte. L'assicurato ha diritto ad una deduzione
forfetaria del 20% a prescindere dall'effettivo ammontare delle spese
professionali e senza dover comprovarle.
Il guadagno accessorio medio dei 12 ultimi mesi prima
dell'iscrizione dell'assicurato alla Cassa disoccupazione ammonta a CHF
3'306.85. E' solo preso in considerazione come guadagno intermedio l'ammontare
eccedente questo reddito medio. Secondo gli attestati di guadagno intermedio
forniti, l'assicurato ha un reddito della sua attività lucrativa indipendente
di CHF 6'643.-- per il mese di settembre e di CHF 4148.-- per il mese di
ottobre. Le spese indicate di CHF 87.20 e di CHF 129.60 non possono essere
approvate, dato che si tratta di spese per una pubblicità nel __________ e per
una imposta personale. Queste spese sono contenute nella quota forfetaria di
20%. Tuttavia, la quota non è stata dedotta correttamente dal reddito lordo
indicato, ma solamente dalla differenza eccedente dal guadagno accessorio. Il
calcolo deve quindi essere modificato come segue. Dal reddito lordo indicato
viene dedotta la quota forfetaria di 20% che equivale per il mese di settembre
ad un guadagno parziale computabile di 5314.40 e per il mese di ottobre ad un
totale di CHF 3318.40. Dopo deduzione del reddito medio di CHF 3306.85, risulta
un guadagno intermedio di CHF 2007.55 per settembre rispettivamente di CHF
11.55 per ottobre.
Calcolo per settembre in base al marginale C135 prassi LADI:
Guadagno assicurato CHF 2143.-- : 21.7 x 22 = CHF 2173.--
Guadagno intermedio CHF 2007.15
Perdita di guadagno / indennità compensativa CHF 165.85 x 0.8 =
132.70
Di conseguenza, l'assicurato ha diritto ad una indennità
compensativa di CHF 132.70 (= 1.7 ID giornaliere).
Calcolo per ottobre in base al marginale C135 prassi LADI:
Giorni controllati CHF 2143.-- : 21.7 x 21 = CHF 2074.--
Guadagno intermedio CHF 11.55
Perdita di guadagno / indennità compensativa CHF 2062.45 x 0.8 =
1649.95
La Cassa disoccupazione ha già versato CHF 1152.60 e deve dunque
all'assicurato la differenza di CHF 497.35 (= 6.3 ID giornaliere). (…)"
(Doc. A1)
1.4. RI 1 ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA nel quale ha contestato l’importo delle indennità di
disoccupazione riconosciutegli, facendo valere in particolare:
" (…)
- Verifica del grado di occupazione:
Contratto di assunzione al 80% il 30.9.14
(allegato 2) chf. 65'000.-- annuali al 100%.
Sulla base di questo contratto, è stato
modificato il salario mensile in orario dal 17.11.14 per chf. 34.95 ora
(allegato 2.), su cui sono stati pagati i contributi sociali.
L’orario di lavoro al 50% è stato stabilito
in modo consensuale come segue:
Lunedì 8h, Mercoledì 8h, Venerdì 4h. Orario
medio settimanale aziendale 40h.
E non a orario “variabile” come cerca di
far passare la cassa (pag. 2/5).
In supporto di questo vi allego gli ultimi
12 conteggi orari mensili 8.2015 / 7.2016 (allegato 2.2) inviati alla
fiduciaria per l’allestimento dei fogli stipendio.
Orari che sono facilmente verificabili in
cifre assolute con gli attestati stipendio sia elettronici che di conteggio
(allegato 2.3).
Tutto questo è stato anche inviato alla
cassa in sede di reclamo. Lascio quindi giudicare a voi matematicamente e
oggettivamente il grado di occupazione e mi/vi domando come sia possibile
arrivare al 58.60% calcolato dalla cassa, che poi ridotto al 50% = grado di
collocamento, è stato estremamente penalizzante dal punto di vista finanziario
per il calcolo dell’indennità giornaliera.
Semmai avrò lavorato meno del
cinquanta percento, specialmente gli ultimi mesi del 2016 per accordi
verbali intercorsi con il datore di lavoro. Affermazione e calcoli verificabili
dalle schede di ricapitolazione mensile salari (allegate 2.3) = ore per salario
orario = salario mensile lordo. Vedi schede.
- Verifica delle indennità giornaliere
attività dipendente:
Sulla base dei conteggi stipendio (allegato
2.3) vi allego una tabella da me allestita (allegato 5) che calcola l’indennità
giornaliera che a norma dell’art. 37 OADI “miglior guadagno medio su sei o
dodici mesi” che ammonta a chf 98.89 e non a chf 79.-- come calcolato dalla
cassa.
- Verifica delle indennità giornaliere
da attività indipendente (allegato 6)
Questo punto è di grande importanza, visto
che è utilizzato come base per il calcolo del salario intermedio e quindi delle
indennità da versare.
Su richiesta della cassa ho fornito un
elenco degli importi fatturati/incassati nel periodo 1.8.15 – 31.7.16 da cui
risulta un importo totale di chf 39'682.--.
Premetto che non ho mai ricevuto un
documento che attestasse l’importo medio preso in considerazione. Calcolo della
cassa chf 3'306.85 (pag.4/5) su base 12 mesi, che contesto in applicazione
dell’art. 37 OADI, che sulla base di quest’ultimo risulta per gli ultimi 6 mesi
più favorevoli di chf 5'023.--.
Vi chiedo altresì se questo importo non
deve essere in qualche modo aggiornato nel periodo di indennità visto che su
quest’ultimo viene calcolata l’eccedenza per il computo del guadagno
intermedio.
Altro punto da giudicare è quali costi è
possibile computare prima della deduzione forfettaria del 20%. Finora ho
dedotto solo i costi relativi alle inserzioni pubblicitarie per la ricerca di
clientela e cioè ca. chf 130.-- mensili.
Anche questi minimi costi pubblicitari non
sono mai stati presi in considerazione dalla cassa e oggetto anche di commento
al punto 5 pag.4/5 della decisione. (…)” (Doc. I)
1.5. Nella sua risposta del 18
dicembre 2016 la Cassa ha proposto la reiezione dell’impugnativa con argomenti
di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc.
III).
1.6. L’assicurato si è pronunciato
nuovamente in merito alla fattispecie con scritto del 22 dicembre 2016 (cfr.
doc. V).
1.7. Il 3 gennaio 2017 la Cassa ha
comunicato di riconfermarsi nella propria risposta di causa e di non avere
ulteriori osservazioni da formulare (cfr. doc. VII).
1.8. Il ricorrente, il 7 marzo
2017, ha informato il TCA di avere interposto opposizione contro i conteggi del
13 dicembre 2016, del 6 gennaio 2017 e del 15 febbraio 2017 relativi,
rispettivamente, al mese di novembre 2016, al mese di dicembre 2016 e al mese
di gennaio 2017 (cfr. doc. IX).
1.9. Pendente causa questo
Tribunale ha interpellato la Cassa come segue:
(…) vogliate per cortesia spiegare le ragioni
per le quali avete ritenuto RI 1 attivo nell’occupazione dipendente svolta
fino al 31 luglio 2016 nella misura del 58,6%, allorché dagli stipendi mensili
degli ultimi dodici mesi prima della disoccupazione (doc. 5) e tenuto conto di
una retribuzione oraria lorda di fr. 34,95 risulta che il medesimo ha lavorato
per un numero di ore mensili medio inferiore a 80, ossia per meno del
50% (da contratto il 50% è di 20 ore alla settimana, pari a 80 ore al mese). (…)”
(Doc. XI)
La parte resistente ha
risposto con scritti del 6 aprile e del 2 maggio 2017.
In particolare il 2 maggio
2017 la Cassa ha affermato:
" (…) in
seguito all’ottenimento delle informazioni richieste ai datori di lavoro (__________
e __________), abbiamo potuto provvedere a ricalcolare il guadagno assicurato
dell’assicurato in oggetto.
Il guadagno assicurato ricalcolato ammonta
a fr. 2'512.--.
La Cassa ha dovuto scorporare dal salario
mensile base indicato sulle tabelle, l’importo della 13ma e festività, ciò che
ha portato a un grado di occupazione del 39.48% invece del 58.6% calcolato in
precedenza, ciò che diminuiva il salario assicurato da 2'512.-- a fr. 2'143.--,
in quanto l’assicurato si era iscritto nella misura del 50%.
La tabella salariale dei datori di lavoro
presentata dall’assicurato indicava l’importo mensile quale base e questo ha
portato all’errore nella tabella di calcolo.
La Cassa provvederà a versare la differenza
retroattivamente dal 01.08.2016 al 31.03.2017, sulla base del guadagno
assicurato di fr. 2'512.--, non appena l’assicurato dichiara di essere
d’accordo con questo calcolo e di ritenere chiusa la vertenza. (…)” (Doc. XIV)
1.10. Nel frattempo, il 10 aprile
2017, l’assicurato ha comunicato al TCA di avere inoltrato opposizione contro i
conteggi dell’8 marzo 2017 e del 5 aprile 2017 relativi al mese di febbraio
2017 e al mese di maggio 2017.
Egli ha, inoltre, allegato
copia della “Conferma d’annullamento dal sistema COLSTA” dal 1° aprile 2017, in
quanto ha reperito un impiego quale contabile presso __________ (cfr. doc.
XII+B).
1.11. Il 10 maggio 2017 l’assicurato
ha indicato che l’importo di fr. 2'512.-- riconosciuto dalla Cassa quale
guadagno assicurato a seguito dell’intervento del TCA non è ancora il più
favorevole secondo l’art. 37 OADI, che corrisponde invece a fr. 2'682.40
tenendo conto dei salari del periodo di sei mesi da agosto 2015 a gennaio 2016.
Egli ha, quindi, concluso
di non poter accettare quanto proposto dalla Cassa.
Il medesimo ha inoltre
osservato che deve essere ancora chiarito l’importo del guadagno intermedio, in
particolare in relazione alle spese deducibili (cfr. doc. XVI).
1.12. La Cassa, il 24 maggio 2017,
ha confermato la propria posizione presentata con lettera del 2 maggio 2017 e
ha precisato di non avere ulteriori osservazioni in merito (cfr. doc. XVIII).
1.13. Il doc. XVIII è stato inviato
per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. XIX).
1.14. Il 25 agosto 2017 questa Corte
ha richiamato copia di alcuni documenti dalla Cassa (cfr. doc. XX) che sono
stati prodotti senza indugio dalla parte resistente (cfr. doc. XXI +1-4).
1.15. I doc. XX e XXI con allegati
sono stati trasmessi per conoscenza all’insorgente (doc. XXII).
2.1. Questa Corte rileva
innanzitutto che il ricorrente, nel suo scritto del 22 dicembre 2016, ha
censurato il fatto che la risposta di causa sia stata firmata dal medesimo
funzionario, __________, che ha allestito i conteggi della Cassa e che ha
ricevuto le sue opposizioni (cfr. doc. V nota 6).
Al riguardo va rilevato
che ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA, applicabile al settore
dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. art. 1 cpv. 1 LADI; 1 LPGA)
le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro
trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.
L'art. 52 cpv. 2 LPGA
stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine
adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi
giuridici.
In concreto le opposizioni
interposte contro i conteggi delle indennità di disoccupazione sono in ogni
caso state trattate dalla giurista della Cassa, __________, che ha firmato la
decisione su opposizione del 29 novembre 2016 impugnata (cfr. doc. A1).
Ne discende una
separazione personale e gerarchica tra colui che ha deciso in prima battuta e
colei che ha esaminato le opposizioni ed emanato la decisione su opposizione
del 29 novembre 2016.
In proposito giova
osservare, in primo luogo, che il Tribunale federale, in una sentenza
9C_412/2007 del 9 luglio 2008 consid. 2, relativa al settore dei contributi
AVS, ha deciso che:
" (…)
2.
Come in sede cantonale, la ricorrente contesta, dal
profilo formale, l'agire della Cassa che, a suo parere, avrebbe affidato la
trattazione dell'intera vertenza al medesimo funzionario, e più precisamente al
capo servizio ispettorato M.________. Per quanto accertato in maniera
sostenibile e pertanto vincolante dai primi giudici, che hanno rilevato una
separazione personale e gerarchica tra chi (M.________) ha adottato le decisioni
e chi (R.________, capo ufficio contributi) ha esaminato l'opposizione, questo
Tribunale non vede tuttavia motivo per sanzionare l'operato
dell'amministrazione (sull'opportunità di operare una separazione personale e
gerarchica nella procedura di decisione e di decisione su opposizione cfr. SVR
2005 AHV no. 9 pag. 30 [H 53/04], consid. 1.3.1 con riferimenti nonché la
sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 6/04 del 16 febbraio
2005, consid. 4.1).”
In secondo luogo, che
proprio nell’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione il TCA ha
stabilito che la soluzione di separazione personale e gerarchica tra colui che
decide e colui che esamina l'opposizione, anche se appartenenti al medesimo
ufficio, ad esempio all’Ufficio regionale di collocamento, è conforme all'art.
52 cpv. 1 LPGA e all'art. 127 cpv. 2 vOADI in vigore fino al 31 marzo 2011 (“i
Cantoni possono conferire ai servizi cantonali la competenza in materia di
opposizioni contro decisioni emanate dagli URC nel quadro dell'articolo 85b
LADI.
(cpv. 1) In tutti gli
altri casi è competente in materia di opposizioni l'autorità che ha emanato la
decisione. (cpv. 2)”; cfr. STCA 38.2003.89 del 27 maggio 2004; STCA 38.2003.28
del 24 marzo 2003; STCA 38.2003.34 del 6 giugno 2003; STCA 38.2003.30 del 18
agosto 2003; STCA 38.2003.32 dell'8 settembre 2003; STCA 38.2003.49 del 24
novembre 2003; STCA 38.2003.51 del 9 febbraio 2004).
In simili condizioni, nel
caso di specie non vi è motivo per sanzionare da questo profilo l’operato della
Cassa (cfr. pure STCA 42.2012.18 del 14 agosto 2013).
2.2. Questa Corte constata poi che
nella decisione su opposizione impugnata la Cassa si è esplicitamente
pronunciata in merito alle indennità di disoccupazione relative ai mesi di
settembre e ottobre 2016 (cfr. doc. A1).
RI 1 nel ricorso sostiene,
tuttavia, di avere impugnato anche il conteggio del mese di agosto 2016 (cfr.
doc. I).
In effetti dalle carte
processuali risulta che con lo scritto del 16 ottobre 2016 l’assicurato ha
contestato il conteggio del 29 settembre 2016 relativo al mese di agosto 2016,
formulando obiezioni circa il calcolo del guadagno assicurato e quindi
dell’indennità giornaliera, come pure del guadagno intermedio derivante dalla sua
attività indipendente (cfr. doc. 18=XXI4).
L'oggetto impugnato non
viene stabilito esclusivamente sulla base del contenuto effettivo di una
decisione. Esso è, infatti, costituito sia dai rapporti giuridici sui quali
l'amministrazione si è pronunciata nel provvedimento, che da quelli su cui a
torto l'amministrazione ha omesso di esprimersi nella decisione (cfr. STF
9C_309/2011 del 12 dicembre 2011 consid. 3.2.; STFA U 105/03 del 23 dicembre
2003 consid. 4.2.).
La giurisprudenza del
Tribunale federale ha, inoltre, stabilito che l'oggetto della lite è il
rapporto giuridico che - nell'ambito dell'oggetto della contestazione
determinato dalla decisione - costituisce, sulla base delle conclusioni del
ricorso, l'oggetto della decisione effettivamente impugnata. Secondo questa
definizione l'oggetto impugnato e l'oggetto della lite sono identici allorché
la decisione amministrativa è impugnata nel suo insieme. Per contro, qualora il
ricorso riguardi solo una parte dei rapporti giuridici determinati dalla
decisione, i rapporti giuridici non contestati rientrano nella nozione di
oggetto impugnato, ma non in quello di oggetto della lite (cfr. STF 8C_784/2016
del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_208/2013 del 3 luglio 2013 consid. 2.1.;
STF 8C_690/2007 del 27 febbraio 2008 consid. 2.3.1.; DTF 131 V 164 consid. 2.1.;
DTF 125 V 413 consid. 1b e 2 = SVR 2001 IV Nr. 27 pag. 83).
Nel caso di specie
l'oggetto impugnato include le indennità di disoccupazione dei mesi di
settembre e ottobre 2016, stabilite espressamente nella decisione su
opposizione del 29 novembre 2016, e le indennità di disoccupazione del mese di
agosto 2016.
La decisione su
opposizione del 29 novembre 2016 indica, infatti, chiaramente di riferirsi, tra
l’altro, all’opposizione del 16 ottobre 2016 (cfr. doc. A1) con la quale, come
visto sopra, l’assicurato ha contestato il conteggio di agosto 2016.
La Cassa avrebbe, perciò,
dovuto esprimersi esplicitamente anche riguardo all’indennità di
disoccupazione di agosto 2016 nella decisione su opposizione del 29
novembre 2016.
In ogni caso, alla luce di
quanto esposto sopra in merito al concetto di oggetto impugnato, anche tale
rapporto giuridico è in concreto parte dell'oggetto impugnato.
Visto, poi, che
l’insorgente ha inoltrato ricorso contro la decisione su opposizione del 29
novembre 2016 nel suo insieme, l'oggetto della lite coincide con l'oggetto
impugnato.
In proposito cfr. STCA
42.2016.16 del 5 aprile 2017 consid. 2.1.; STCA 39.2003.18 del 6 dicembre 2004
consid. 2.2.
Di conseguenza il TCA
entra nel merito del ricorso sia per quanto attiene al diniego d’indennità di
disoccupazione per il mese di settembre 2016, e la correttezza dell’importo
dell’indennità assegnata al ricorrente per il mese di ottobre 2016, sia in
relazione alla correttezza dell’ammontare dell’indennità di disoccupazione
riconosciutagli per il mese di agosto 2016.
2.3. L’art. 22 cpv.
1 LADI stabilisce che l’indennità giornaliera intera ammonta all’80 per
cento del guadagno assicurato. L’assicurato riceve inoltre un supplemento
corrispondente agli assegni legali per i figli e per la loro formazione,
convertiti in un importo giornaliero, ai quali avrebbe diritto nell’ambito di
un rapporto di lavoro. Il supplemento è pagato soltanto se durante la
disoccupazione all’assicurato non sono versati gli assegni per i figli e per lo
stesso figlio non sussiste alcun diritto di una persona che eserciti
un'attività lucrativa.
Giusta il cpv. 2 della
disposizione appena citata, ricevono un’indennità giornaliera pari al 70 per
cento del guadagno assicurato gli assicurati che:
a non
hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli di età inferiore ai 25
anni;
b. beneficiano
di un’indennità giornaliera intera, il cui importo supera i 140 franchi; e
c. non
riscuotono una rendita di invalidità corrispondente almeno a un grado di
invalidità del 40 per cento.
Il Consiglio federale
adegua l’aliquota minima di cui al capoverso 2 lettera b di regola ogni due
anni all’inizio dell’anno civile, secondo i principi dell’AVS (art. 22 cpv. 3
LADI).
2.4. Secondo
l’art. 23 cpv. 1 LADI il guadagno assicurato corrisponde al salario
determinante nel senso della legislazione sull’AVS, normalmente riscosso
durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro,
compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per
inconvenienti connessi al lavoro. L’importo massimo del guadagno assicurato
(art. 18 LPGA) corrisponde a quello dell’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni. Il guadagno non è considerato assicurato se non raggiunge un limite
minimo. Il Consiglio federale stabilisce il periodo di calcolo e il limite
minimo.
In
virtù e nell’ambito della delega legislativa, in particolare per quanto attiene
al periodo di calcolo per il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha
stabilito che il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli
ultimi sei mesi di contribuzione (art. 11) che precedono il termine quadro per
la riscossione della prestazione (art. 37 cpv. 1 OADI).
Il
guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici
mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della
prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso
1 (cfr. art. 37 cpv. 2 OADI).
Il
periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di
guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell’annuncio alla
disoccupazione. A quel momento, l’assicurato deve aver versato contributi per
almeno dodici mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione (cfr.
art. 37 cpv. 3 OADI).
Il
Consiglio federale ha pure stabilito che per periodi che, secondo l’art. 13
cpv. 2 lett. b-d LADI, sono computati come periodi di contribuzione, è
determinante il salario che l’assicurato avrebbe normalmente ottenuto (cfr. art.
39 OADI).
L’art.
13 cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che sono computati quali periodi di
contribuzione i periodi in cui l’assicurato è vincolato da un rapporto di
lavoro, ma, per malattia (art. 3 LPGA) o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve
salario e non paga quindi i contributi.
2.5. Secondo
l’art. 24 cpv. 1 LADI è considerato guadagno intermedio il reddito proveniente
da un’attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene
entro un periodo di controllo. L’assicurato ha diritto alla compensazione della
perdita di guadagno. Il tasso d’indennità è determinato secondo l’articolo 22.
Il Consiglio federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito
proveniente da un’attività lucrativa indipendente.
In
virtù dell’art. 24 cpv. 3 LADI, il cui tenore non è stato modificato a far
tempo dal 1° aprile 2011, è considerata perdita di guadagno la differenza tra
il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente
almeno all’aliquota usuale per la professione e il luogo, e il guadagno
assicurato. Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3) non è preso in
considerazione.
Il
guadagno intermedio, ai sensi dell'art. 24 LADI, deve essere inteso nel senso
di salario lordo (cfr. SVR 1995 ALV Nr. 48 nella quale, a proposito del
guadagno intermedio si parla di "Bruttomonatslohn" o di
"Bruttolohn"; STCA 38.2005.52 dell’8 settembre 2005 consid. 1.6. e
2.4.).
In
una sentenza pubblicata in SVR 1994, ALV Nr. 20, p. 45 seg., in DTF 127 V 479;
122 V 433; 120 V 233 seg. e in 8C_721/2010, il Tribunale federale delle
assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che
tutte le forme di attività dipendente, comprese in passato sotto le diverse
norme relative al lavoro a tempo parziale (art. 18 cpv. 1 in relazione con
l'art. 22 seg. LADI), al guadagno intermedio (vecchio art. 24 LADI), e del
lavoro sostitutivo (vecchio art. 25 LADI), costituiscono l'oggetto del nuovo
art. 24 LADI (cfr. consid. 2.5.).
In
tale contesto, dopo avere precisato che decisiva è la perdita di guadagno e non
la perdita di lavoro, la nostra Massima istanza ha stabilito che l'assicurato
ha diritto all'indennizzo della perdita di guadagno secondo l'art. 24 cpv. 1 a
3 LADI fino a quando non assume, nel periodo di controllo in questione,
un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, e segnatamente dell'art. 16
cpv. 1 lett. e LADI.
Pertanto,
secondo il TFA, se durante il periodo di controllo litigioso l'assicurato
accetta - specialmente riguardo al salario - un'occupazione adeguata, cioè
un'attività che gli procuri un guadagno corrispondente almeno all'indennità di
disoccupazione, ogni guadagno intermedio non è più ammissibile (cfr. ad esempio
SVR 1994 ALV Nr. 20 p. 46-47).
In
una sentenza pubblicata in DTF 121 V 51 = SVR 1995, ALV Nr. 48, il TFA ha
stabilito che nel caso di assicurati impiegati con salario mensile il guadagno
giornaliero lordo si determina mediante il divisore 21,7. Se il guadagno
giornaliero lordo è inferiore all’indennità giornaliera lorda si tratta di guadagno
intermedio; i presupposti per una compensazione della differenza secondo l’art.
24 cpv. 2 e 3 sono quindi adempiuti.
Sul
tema cfr. pure STFA C 287/05 del 21 agosto 2006 e C 170/04 del 16 febbraio
2005.
2.6. Riguardo all’art. 24 cpv. 1
ultima frase LADI (“Il Consiglio federale determina in che modo deve essere
calcolato il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente”) giova
osservare che giusta l’art. 41a cpv. 5 OADI il reddito
proveniente da un'attività lucrativa indipendente è computato nel
periodo di controllo durante il quale il lavoro è stato fornito. Le spese
comprovate per il materiale e la merce sono dedotte dal reddito lordo. Una
quota forfetaria del 20 per cento è dedotta dall'importo restante per le altre
spese professionali.
Con
sentenza 8C_631/2015 del 29 gennaio 2016, pubblicata in DTF 142 V 162 e SVR
2016 ALV Nr. 6 pag. 15, il Tribunale federale ha stabilito che è contrario al
diritto federale, nell'ambito del calcolo del guadagno intermedio, dedurre dai
redditi lordi provenienti da un'attività lucrativa indipendente ulteriori spese
oltre quelle previste in modo esaustivo all'art. 41a cpv. 5 seconda frase OADI
(in aggiunta alla deduzione della quota forfettaria del 20%), ossia le spese
comprovate per il materiale e la merce, come per esempio le spese supplementari
d'alloggio e di viaggio in caso di soggiorno professionale all'estero.
La SECO, nella Prassi LADI
ID valida dal gennaio 2013 punti C144 segg., ha indicato:
" Guadagno
intermedio proveniente da un’attività lucrativa indipendente
C 144 Un’attività indipendente intrapresa al fine di
ridurre il pregiudizio è equiparata ad un’attività lucrativa dipendente a
condizione che l’assicurato continui ad adempiere i presupposti del diritto
all’indennità, segnatamente quello dell’idoneità al collocamento (B235 segg.)
C145 Il reddito proveniente da un’attività lucrativa
indipendente esercitata a titolo di guadagno intermedio è computato nel periodo
di controllo durante il quale il lavoro è stato fornito (principio di sopravvenienza).
Il momento in cui l’assicurato realizza il suo credito è per-tanto irrilevante.
ð Giurisprudenza
DLA 1998 n. 25 pag. 131 (Se un
assicurato consegue un guadagno intermedio esercitando un’attività
indipendente, il reddito proveniente da tale attività va computato nel periodo
in cui la prestazione pecuniaria è stata fornita [principio di sopravvenienza])
C146 Il presupposto della conformità agli usi professionali
e locali si applica parimenti al guadagno intermedio proveniente da un’attività
lucrativa indipendente. In linea di massima, si determina se il salario è
conforme agli usi professionali e locali dopo aver dedotto le spese autorizzate
secondo la C147.
C147 Il reddito computabile è calcolato deducendo dal
reddito lordo le spese comprovate per il materiale e la merce. Una quota
forfetaria del 20 % è dedotta dall’importo restante per le altre spese
professionali.
Sono considerate spese per il materiale e la merce le spese che
variano proporzionalmente al reddito lordo, ad esempio gli acquisti di pittura
per un pittore o di vestiti per un negozio di moda. Possono essere dedotte unicamente
le spese per il materiale e la merce legate all’acquisizione del reddito lordo
nel periodo di controllo esaminato.
L'assicurato ha diritto a una deduzione forfetaria del 20 % a
prescindere dall’effettivo ammontare delle spese professionali e senza dover
comprovarle.
Le spese di investimento, come ad esempio l’acquisto di
apparecchiature, di veicoli, di beni mobili e immobili, non possono essere
dedotte.
ð Esempio
Reddito
lordo CHF 5000 (per le 50 paia di scarpe vendute)
Spese per il materiale/merce CHF
2000 (per le 50 paia di scarpe acquistate)
Totale intermedio
CHF 3000
Deduzione forfetaria
CHF 600 (20 % di CHF 3000)
GI computabile
CHF 2400”
Sulla
portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag.
125; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007
consid. 4.3.
In proposito cfr. pure
SECO, Audit Letter 2016/2 del settembre 2016 pag. 11.
Con guadagno
accessorio ai sensi dell’art. 24 cpv. 3 2° frase LADI si intende ogni guadagno
che un assicurato trae da un’attività dipendente esercitata fuori del tempo
normale di lavoro o da un’attività esercitata fuori del quadro ordinario di
un’attività lucrativa indipendente.
La nozione
di accessorio riferita al guadagno deve essere intesa in rapporto a quello che
deriva da un’attività principale. Siccome non è soggetto a contribuzione e non
rientra nel calcolo delle indennità di disoccupazione, il guadagno accessorio
deve restare in un rapporto di proporzione debole con il reddito dell’attività
principale. Se il guadagno accessorio regolarmente si avvicina o supera il
guadagno principale, l’attività non è più accessoria, così come il relativo
guadagno. E’ l’aumento considerevole del guadagno accessorio che deve essere
considerato quale guadagno intermedio e computato in tale misura nel calcolo
dell’indennità di disoccupazione.
Va
considerato guadagno accessorio, in particolare, quello conseguito tramite
un’attività che viene esercitata già prima della disoccupazione in aggiunta a
un’occupazione a tempo pieno e che continua dopo il sopraggiungere della
disoccupazione – senza uno specifico aumento (cfr. STF 8C_86/2017 del 19 maggio
2017 consid. 3; STF 8C_600/2015 dell’11 maggio 2016 consid. 2.2.; STF 8C_75/2015 del 14 gennaio 2016 consid. 2.2.; STF 8C_654/2015 del 14
dicembre 2015 consid. 4; DTF 123 V 230 consid. 3c).
2.7. Nella presente evenienza
dalla documentazione agli atti emerge che RI 1 dal 2013 ha svolto un’attività
indipendente quale contabile e consulente per servizi alle aziende (cfr. doc.
A1; III).
Il 30 settembre 2014
l’assicurato ha concluso con la __________ di __________ un contratto di lavoro
a tempo indeterminato in qualità di responsabile amministrativo e finanziario
all’80% con inizio dal 22 settembre 2014. La retribuzione è stata stabilita in
fr. 4'400.-- al mese per tredici mensilità (cfr. doc. A2),
Nel mese di novembre 2014
il contratto di impiego è stato modificato nel senso che lo stipendio da
mensile è diventato orario. Lo stipendio lordo orario è stato fissato in fr.
34.95, inclusa l’indennità tredicesima, vacanze e festivi (cfr. doc. A2.1).
Con effetto dal 1° gennaio
2016 l’insorgente, per motivi amministrativi dovuti al cambiamento di ragione
sciale, egli è stato riassunto nella medesima posizione e alle stesse
condizioni salariali dalla __________ di __________ (cfr. doc. 15).
Il 20 giugno 2016 la __________
ha disdetto il rapporto di lavoro per il 31 luglio 2016 a seguito di un cambiamento
di organizzazione (cfr. doc. 15).
Il 26 luglio 2016
l’assicurato si è annunciato per il collocamento a far tempo dal 1° agosto 2016
dichiarando una disponibilità lavorativa del 50% quale impiegato di commercio o
contabile (cfr. doc. 7; 15).
La Sezione del lavoro,
dopo avere sentito il ricorrente il 29 agosto 2016, con decisione del 13
settembre 2016 l’ha ritenuto idoneo al collocamento con una disponibilità
lavorativa del 50%, rilevando:
" (…) Dal
22.09.2014 l’assicurato ha reperito un impiego salariato a tempo parziale (50%)
presso la __________, complementare all’attività indipendente. Il rapporto di
lavoro è stato sciolto causa riorganizzazione aziendale e l’attività
indipendente continua nella stessa misura.
Presso la __________ era di norma occupato
il lunedì, mercoledì e venerdì, mentre l’attività indipendente la esercitava
durante il tempo restante.
Visto quanto precede e considerato in
particolate che l’attività indipendente continua nella stessa misura e il
signor RI 1, per quanto riguarda i giorni e gli orari di lavoro, non pone particolari
condizioni per l’esercizio di un’attività salariata al 50%, deve essere
ritenuto idoneo al collocamento per attività a metà tempo. (…)” (Doc. 15)
La Cassa, tenendo conto di
un guadagno assicurato di
fr. 2'143.--, con
conteggio del 29 settembre 2016, ha riconosciuto all’insorgente, per il mese di
agosto 2016, un’indennità di disoccupazione di fr 1'676.10 (cfr. doc. XXI1).
Per il mese di settembre
2016 con conteggio del 20 ottobre 2016 la parte resistente, ritenuto anche un
guadagno intermedio lordo di fr. 2'668.90, non gli ha assegnato alcuna
indennità di disoccupazione (cfr. doc. XXI2).
Per il mese di ottobre
2016, con conteggio del 1° novembre 2016, la Cassa, considerato un guadagno
intermedio lordo di fr. 672.90, ha attribuito al ricorrente un’indennità di
disoccupazione di fr. 1'063.45 (cfr. doc. XXI3).
L’assicurato ha contestato
tali conteggi, in particolare censurando il calcolo del guadagno assicurato, in
quanto sarebbe errato averlo ridotto a fr. 2'143.-- - visto che ricerca
un’occupazione al 50% - ritenendo che lavorasse quale dipendente in misura del
58% quando invece lavorava anche meno del 50%, come pure il calcolo del
guadagno intermedio (cfr. doc. XXI4 =18; 38; 39).
Con decisione su
opposizione del 29 novembre 2017 la Cassa ha riconosciuto il diritto
dell’assicurato a un’indennità di fr. 132.70 per il mese di settembre 2016 e a
un’indennità di ulteriori fr. 497.35 per il mese di ottobre 2016.
La parte resistente ha
confermato il calcolo del guadagno assicurato, ma ha corretto il guadagno
intermedio riducendolo a fr. 2'007.15 per settembre 2016 e a fr. 11.55 per
ottobre 2016 (cfr. doc. A1; XXI2; XXI3).
2.8. Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte rileva che la Cassa, in prima battuta, e
meglio con i conteggi delle indennità di disoccupazione di agosto, settembre e
ottobre 2016 (cfr. consid. 1.2.) e con la decisione su opposizione del 29
novembre 2016, ha calcolato un’indennità giornaliera di fr. 79.-- procedendo
come segue:
" (…) Il
guadagno assicurato degli ultimi sei mesi in base alle buste paga fornite
dall’assicurato ammonta a CHF 2341.55 (CHF 14'049.35 : 6), degli ultimi 12 mesi
a CHF 2512.-- (CHF 30'143.90 : 12). Quest’ultimo è più elevato e dev’essere
considerato per il calcolo dell’indennità dio disoccupazione. Il salario
dell’assicurato variava in relazione alle ore di lavoro e corrispondeva ad un
grado di occupazione del 58.6 %. L’assicurato si è iscritto alla cassa
disoccupazione idoneo al collocamento per un’attività al 50%. Di conseguenza,
il guadagno assicurato ammonta a CHF 2143.35 (CHF 2512.--: 58.60 x 50).
L’assicurato ha dunque diritto ad un’indennità giornaliera di CHF 79.-- (CHF
2143 : 21.7 x 0.8). (…)” (Doc. A1 pag. 3)
L’assicurato, già con
l’opposizione del 16 ottobre 2016, ha contestato il fatto di avere lavorato
quale dipendente in misura del 58%. Al riguardo egli ha indicato di avere avuto
un grado di occupazione dell’80% dal 22 settembre al 22 novembre 2014 e da
quest’ultima data fino al 31 luglio 2016 la sua retribuzione era basata su un
orario al 50% (cfr. consid. 2.7.; doc. XXI4+allegato).
Nel ricorso l’insorgente
ha precisato che l’orario di lavoro al 50% è stato stabilito in modo
consensuale al lunedì 8 ore, al mercoledì 8 ore e al venerdì 4 ore e che l’orario
medio settimanale aziendale era di 40 ore (pari a 160 ore al mese; cfr. doc.
I).
Egli ha, inoltre,
puntualizzato di avere semmai lavorato meno del 50% (cfr. doc. XXI4; I).
In sede di istruttoria il
TCA ha esaminato attentamente gli stipendi percepiti dall’assicurato negli
ultimi dodici mesi prima della disoccupazione, ossia da agosto 2015 a luglio
2016 (cfr. doc. 5). Dagli stessi, tenendo conto di una retribuzione mensile di
fr. 34.95 (cfr. consid. 2.7.), è emerso che il ricorrente ha lavorato
effettivamente per un numero di ore mensili medio inferiore a 80, ossia con un
grado di occupazione di meno del 50% (da contratto il 50% è di 20 ore alla
settimana, corrispondenti a 80 ore al mese; cfr. doc. XI).
Questo Tribunale ha,
quindi, chiesto alla Cassa di spiegare le ragioni per le quali ha ritenuto
l’assicurato attivo nell’occupazione dipendente svolta fino al 31 luglio 2016
nella misura del 58,6% (cfr. doc. XI).
La parte resistente, il 2
maggio 2017, rispondendo al TCA ha affermato di avere ricalcolato il grado di
occupazione prima della disoccupazione nell’attività dipendente e che il
medesimo corrisponde in effetti al 39.48% e non al 58.6%. Il guadagno
assicurato è di conseguenza così stato aumentato da fr. 2'143 a fr. 2'512.--
(cfr. doc. XIV).
Questa Corte osserva che
il guadagno assicurato di fr. 2'512.-- è stato calcolato dividendo la somma
degli stipendi percepiti da agosto 2015 a luglio 2016 (cfr. art. 37 cpv. 2
OADI; consid. 2.4.) - per un totale di fr. 30'143.-- (cfr. doc. 5; A1; XVI) -
per dodici mesi.
Visto che il grado di
occupazione è risultato essere del 39.48%, e dunque inferiore al 50%, il
guadagno assicurato non è stato ridotto per adeguarlo alla disponibilità
lavorativa dichiarata al momento dell’iscrizione in disoccupazione del 50%
(cfr. consid. 2.7.).
Tale modo di procedere è corretto
(cfr. consid. 2.4.).
La censura espressa dall’insorgente
il 10 maggio 2017, e meglio che l’importo del guadagno assicurato a lui più
favorevole, in applicazione dell’art. 37 OADI, sarebbe la somma di fr.
2'682.40, ottenuta sommando sei mesi di stipendio (cfr. doc. XVI), è del resto infondata.
L’art. 37 cpv. 1 OADI
prevede sì che il guadagno assicurato è calcolato in
base al salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione, tuttavia questi
sei mesi sono quelli che precedono il termine quadro per la riscossione della
prestazione (cfr. consid. 2.4.).
L’assicurato, per contro,
non si è riferito agli ultimi sei mesi prima dell’inizio del termine quadro per
la riscossione di prestazioni al 1° agosto 2016, ovvero da febbraio a luglio
2016, bensì erroneamente ai sei mesi precedenti da agosto 2015 a gennaio 2016,
in cui ha guadagnato complessivamente fr. 16'094.53. Dalla divisione di tale
importo per sei mesi risulta l’ammontare di fr. 2'682.40 (cfr. doc. C1).
In casu, come stabilito
dalla Cassa a seguito dell’accertamento esperito dal TCA, va tenuto conto del guadagno
assicurato di fr. 2'512.-- calcolato in base al salario medio degli ultimi
dodici mesi ai sensi dell’art. 37 cpv. 2 OADI (cfr. consid. 2.4.).
Il
guadagno assicurato determinato in base al salario medio degli ultimi sei mesi
di contribuzione prima del termine quadro per la riscossione della prestazione
- da febbraio a luglio 2016 - giusta l’art. 37 cpv. 1 OADI ammonta, infatti, a
fr. 2'341.65 (salari complessivi fr. 14'049.90 : 6 mesi; cfr. doc. 5; C1), che
risulta inferiore all’importo di fr. 2'512.--.
Ne discende che il diritto
dell’insorgente a indennità di disoccupazione per i mesi di agosto, settembre e
ottobre 2016 andrà stabilito facendo capo a un guadagno assicurato di fr.
2'512.--.
2.9. Per quanto attiene al
guadagno intermedio, il TCA osserva che la Cassa ha tenuto conto a tale titolo
dell’incremento di reddito ottenuto dall’attività indipendente esercitata dal
ricorrente rispetto al periodo precedente alla disoccupazione in cui il reddito
medio mensile ammontava a fr. 3'306.85 (cfr. doc. A1), calcolato sulla base dei
redditi da attività indipendente mensili dichiarati dall’assicurato da agosto
2015 a luglio 2016 per complessivi fr. 39'682.-- (cfr. doc. 35; I).
In particolare per
settembre 2016 è stato fatto riferimento a un reddito lordo da attività
indipendente di fr. 6'643.--, come dichiarato nell’Attestato di guadagno intermedio
del 3 ottobre 2016 (cfr. doc. 50), da cui è stata dedotta la quota forfetaria
del 20% a titolo di spese, ottenendo la somma di fr. 5'314.40.
Quale guadagno intermedio
è poi stato considerato l’ammontare di fr. 2'007.55, pari all’aumento del reddito
da attività indipendente rispetto alla media mensile dei redditi da attività
indipendente per il periodo agosto 2015 – luglio 2016 (fr. 5'314.40 – fr.
3'306.85).
Per ottobre 2016 la Cassa
ha utilizzato il reddito lordo da attività indipendente di fr. 4'148.--
dichiarato nell’Attestato di guadagno intermedio del 3 novembre 2016 (cfr. doc.
56), da cui è stata decurtata la quota forfetaria del 20% a titolo di spese,
ottenendo la somma di fr. 3'318.40.
A titolo di guadagno
intermedio è stato tenuto conto dell’importo di fr. 11.55, corrispondente
all’incremento del reddito da attività indipendente rispetto alla media mensile
dei redditi da attività indipendente per il periodo agosto 2015 – luglio 2016
(fr. 3'318.40 – fr. 3'306.85).
Per il mese di agosto 2016
la Cassa non ha considerato alcun guadagno intermedio (cfr. doc. XXI1), siccome
il reddito lordo da attività indipendente risultante dall’Attestato di guadagno
intermedio del 1° settembre 2017 di fr. 2'500.-- (cfr. doc. 43) si rivela
inferiore alla media mensile dei redditi da attività indipendente per il
periodo agosto 2015 – luglio 2016 di fr. 3'306.85.
Questa Corte, al riguardo,
ritiene utile dapprima rilevare che la nostra Massima Istanza, in una sentenza
8C_619/2009 del 23 giugno 2010, ha confermato quanto deciso dalla Cassa e dalla
Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale cantonale del Canton Vaud, e
meglio che nel caso di un’assicurata che si era iscritta in disoccupazione
dichiarando di cercare un impiego all’80% - il restante 20% essendo dedicato a
una fondazione e alla propria attività indipendente - l’aumento del reddito da
attività indipendente dall’inizio della disoccupazione, che si era rilevato
importante e durevole, non era stato considerato quale guadagno intermedio,
bensì aveva condotto alla diminuzione del tasso della perdita di lavoro da
prendere in considerazione dall’80% al 62.06%.
In concreto il ricorrente,
che si è annunciato per il collocamento con effetto dal 1° agosto 2016, , come
visto, ha conseguito un reddito da attività indipendente nel mese di agosto
2016 di fr. 2'500.-- (cfr. doc. 43) inferiore alla media mensile dell’anno
precedente di fr. 3'306.85, nel mese di settembre 2016 di fr. 6'643.-- (cfr.
doc. 50) e nel mese di ottobre 2016 di fr. 4'148.-- (cfr. doc. 56), ossia di
circa fr. 2'500.-- inferiore al reddito di settembre 2016.
Di conseguenza in casu, a
differenza del caso giudicato dal TF nella sentenza 8C_619/2009 del 23 giugno
2010, non si può concludere che l’attività indipendente sia stata estesa in
modo importante e duraturo.
Non risulta, perciò,
censurabile il modo di operare della Cassa che ha tenuto conto, ai fini della
determinazione del diritto dell’assicurato a indennità di disoccupazione, dell’incremento
della sua attività indipendente dopo la disoccupazione a titolo di guadagno intermedio.
2.10. L’insorgente ha contestato il
calcolo del guadagno intermedio dei mesi di settembre e ottobre 2016, da un
lato, affermando che per determinare la media mensile del reddito da attività
indipendente conseguito prima della disoccupazione si sarebbe dovuta
utilizzare, in applicazione all’art. 37 OADI, la media dei redditi degli ultimi
sei mesi di fr. 5'023.-- a lui più favorevole e non quella dei dodici mesi da
agosto 2015 a luglio 2016 di fr. 3'306.85.
Dall’altro, asserendo che
la parte resistente non ha tenuto conto dei costi relativi alle inserzioni
pubblicitarie, bensì unicamente della deduzione forfetaria del 20% (cfr. doc.
I).
In relazione al conteggio
della media mensile dei redditi da attività indipendente prima della
disoccupazione va osservato, come indicato dalla Cassa (cfr. doc. III), che
l’art. 37 OADI, riguardando il periodo per il calcolo del guadagno assicurato, non
trova applicazione in questo contesto, (cfr. consid. 2.4.).
Il riferimento ai dodici
mesi prima della disoccupazione dell’agosto 2016, in concreto, non risulta
peraltro censurabile, ritenuto che l’assicurato esercita l’attività
indipendente di contabile e consulente per servizi alle aziende dal 2013 (cfr.
consid. 2.7.).
Per quanto concerne,
invece, le spese deducibili dal reddito lordo da attività indipendente al fine
di determinare il guadagno intermedio l’art. 41a cpv. 5 OADI enuncia:
" Il reddito
proveniente da un'attività lucrativa indipendente è computato nel periodo di
controllo durante il quale il lavoro è stato fornito. Le spese comprovate per
il materiale e la merce sono dedotte dal reddito lordo. Una quota forfettaria
del 20 per cento è dedotta dall'importo restante per le altre spese
professionali.”
Come già esposto sopra
(cfr. consid. 2.6.), il Tribunale federale, nella sentenza 8C_631/2015 del 29
gennaio 2016, pubblicata in DTF 142 V 162 e SVR 2016 ALV Nr. 6 pag. 15, ha
stabilito che è contrario al diritto federale dedurre dai redditi lordi
provenienti da un'attività lucrativa indipendente ulteriori spese oltre quelle
previste in modo esaustivo all'art. 41a cpv. 5 seconda frase OADI (in aggiunta
alla deduzione della quota forfettaria del 20%), ossia le spese comprovate per
il materiale e la merce, come per esempio le spese supplementari d'alloggio e
di viaggio in caso di soggiorno professionale all'estero.
Pertanto nel caso di
specie a ragione la Cassa non ha tenuto conto delle spese per le inserzioni
pubblicitarie sui quotidiani.
Nei nuovi conteggi che la
parte resistente allestirà, a seguito dell’aumento del guadagno assicurato a
fr. 2'512.-- rispetto ai primi conteggi effettuati (cfr. consid. 2.8.),
andranno, dunque, considerate, a titolo di spese da dedurre dal reddito lordo
da attività indipendente al fine di stabilire l’importo del guadagno intermedio
per settembre e ottobre 2016, oltre alla quota forfetaria del 20%, eventuali
costi - che il ricorrente dovrà debitamente comprovare - assunti da
quest’ultimo per il materiale (per la merce è assai poco verosimile che ve ne
siano stati alla luce dell’attività esercitata dal medesimo).
2.11. Nel ricorso, infine,
l’insorgente, in relazione al computo e al calcolo del guadagno intermedio
derivante dalla sua attività indipendente, ha asserito di non avere “mai
ricevuto nemmeno un minimo consulenza da parte della Cassa” (cfr. doc. I
pag. 2).
Tale obiezione non
consente in ogni caso di sovvertire l’esito della presente vertenza.
L’art.
27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:
" 1Gli
assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei
limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate
sui loro diritti e obblighi.
2Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla
consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia
gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i
loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono
ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di
emolumenti e stabilirne la tariffa.
3Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi
congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li
informa immediatamente."
L'art. 27 LPGA sancisce,
in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,
generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo
e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che
conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia
(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA C 192/04 del 14 settembre
2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31;
STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; STFA C 157/05 del
28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und
Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof,
"Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und
Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R.
Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les
organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag.
524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", ad art. 27 pag.
317 e pag. 318-321).
In materia di
assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha
apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di
informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle
disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag.
95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003
pag. 307).
Il capoverso 1 dell’art.
27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti
di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su
richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene
fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive,
inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF
131 V 476 consid. 4.1. = SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).
Per quanto concerne il
diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che
ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca,
gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. DLA 2007
pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza
dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da
non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA.
Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve
riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).
Inoltre tale diritto
non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto
rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve
riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la
persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.
Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).
Il TF, con sentenza C
36/06 e C 39/06 del 16 aprile 2007, pubblicata in DTF 133 V 249, in DLA 2007 N.
10 pag. 193 e SVR 2007 ALV Nr. 20, ha, tuttavia, stabilito che fintanto che,
nel prestare l'usuale attenzione, non può riconoscere che la situazione in cui
si trova la persona assicurata è tale da pregiudicarne il diritto alle
prestazioni, l'assicuratore non ha un obbligo di informazione e di consulenza
ai sensi dell'art. 27 LPGA.
Dall’art. 27 LPGA nemmeno
si può dedurre che, prima di emettere una decisione negativa, occorre concedere
all’assicurato l’occasione di modificare la sua situazione nel caso in cui,
viste le circostanze, egli non adempia uno dei presupposti da cui dipende il
diritto all’indennità di disoccupazione.
Al riguardo
giova, del resto, evidenziare che in una sentenza 8C_455/2008 del 24 ottobre
2008 consid. 3.2. l’Alta Corte ha stabilito che dall’art. 27 LPGA non può
essere dedotto l’obbligo per l’amministrazione di dare a un assicurato
l’occasione di modificare la propria situazione, se alla luce delle circostanze
del caso concreto non adempie una delle condizioni che danno diritto
all’indennità di disoccupazione. Pertanto in quel caso di specie è stato deciso
che l’amministrazione non aveva violato l’art. 27 LPGA non attirando
l’attenzione dell’assicurato sul fatto che una disponibilità del 10% era
insufficiente per riconoscergli il diritto all’indennità di disoccupazione. Il
TF ha precisato che la soluzione opposta condurrebbe a degli abusi, incitando
gli assicurati ad aumentare fittiziamente il proprio grado di disponibilità in
modo contrario alla situazione reale.
In una sentenza 8C_437/201
del 10 gennaio 2017 il TF, confermando un giudizio di questo Tribunale di
inidoneità al collocamento di un assicurato impegnato in una propria attività
lavorativa indipendente, ha poi ricordato che per prassi costante dall'art. 27
LPGA (informazione e consulenza) gli organi delle singole assicurazioni sociali
non sono tenuti a incitare o a fare in modo che l'assicurato abbia a modificare
il suo comportamento personale o professionale al fine di ottenere prestazioni,
o, le maggiori indennità possibili.
2.12. Nella presente
evenienza, anche qualora, per ipotesi, il ricorrente fosse stato informato in
modo errato o non fosse stato debitamente informato, in violazione dell’art. 27
LPGA, circa le conseguenze dell’esercizio di un’attività indipendente durante
la disoccupazione sull’entità dell’importo delle indennità di disoccupazione
spettantegli e/o circa le modalità di calcolo del relativo reddito, ciò non
implicherebbe automaticamente che all’assicurato vada riconosciuto il diritto
alle indennità di disoccupazione come da lui richiesto (cfr. STFA C 301/05
dell’8 maggio 2006 consid. 2.4.2.).
Infatti,
un’informazione sbagliata fornita da un’autorità permette, solo a determinate
condizioni, la tutela della buona fede di un assicurato.
La
violazione dell’art. 27 cpv. 2 LPGA va equiparata al rilascio di
un’informazione errata (cfr. DTF 131 V 472, consid. 5=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag.
31; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 5), conformemente a quanto
riconosciuto dalla giurisprudenza per i casi in cui l'autorità omette di
fornire informazioni che la legge le impone di dare in una fattispecie
particolare (cfr. Pratique VSI 2003 pag. 207; DLA 2003 pag. 127).
Il diritto
alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., che consente al
cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa
eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal
principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una
lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti
1. l'autorità
deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone
determinate;
2. l'autorità
ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;
3. l'assicurato
non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione
ricevuta;
4. l'informazione
errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che
gli è pregiudizievole;
5. la
legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data.
(cfr. STF
9C_753/201 del 3 aprile 2017 consid. 6.1.; STF 8C_306/2015 del 25 agosto 2015
consid. 3.2.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STFA K 107/05
del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005 consid.
3.3.1.; STFA C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2; STFA C 25/02 del 29 agosto
2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata).
Esaminando
la condizione secondo cui l'informazione errata deve avere indotto l'assicurato
ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio
occorre verificare che l’informazione sia stata causale per il comportamento
dell’assicurato. Esiste un nesso causale tra l’informazione dell’autorità e
l’agire dell’assicurato quando può essere ammesso che in assenza di tale
informazione l’assicurato si sarebbe comportato differentemente (cfr. STFA C
344/00 del 6 settembre 2001 consid. 3.bb).
Tale
presupposto è stato riconosciuto dal Tribunale federale in una sentenza C 25/02
del 29 agosto 2002, relativa a una vertenza di restituzione di prestazioni
erogate a un assicurato che aveva ceduto la propria attività - nella cui fase
di progettazione aveva ricevuto dall’assicurazione contro la disoccupazione
delle indennità giornaliere speciali - alla moglie, per la quale aveva
continuato a lavorare. L’assicurato, sulla base delle informazioni che ha
indicato di avere ricevuto da un collocatore prima dell’annuncio in
disoccupazione, ossia che trasferendo la ditta alla moglie avrebbe avuto
diritto alle indennità di disoccupazione, e dei successivi versamenti di tali
prestazioni, ha rinunciato a liquidare la ditta individuale. Se avesse ricevuto
la corretta informazione, egli avrebbe potuto interrompere definitivamente
l’attività e beneficiare del prolungamento del termine quadro per l’eventuale
versamento di altre indennità giornaliere ai sensi dell’art. 71d cpv. 2 LADI e
95e cpv. 2 OADI. La sua buona fede è stata quindi tutelata.
L’Alta Corte
non ha, invece, considerato ossequiata questa condizione in una sentenza C
177/04 del 25 ottobre 2005. In quel caso l’assicurato aveva effettivamente
ricevuto un’informazione erronea circa il momento in cui avrebbe dovuto
richiedere le indennità speciali ai fini del promovimento di un’attività
lucrativa indipendente ai sensi degli art. 71a segg. LADI. Tuttavia egli aveva
avviato la propria attività già precedentemente alla disoccupazione. Anche nel
caso in cui avesse inoltrato la domanda di indennità tempestivamente, egli non
avrebbe quindi avuto in ogni caso diritto alle prestazioni dell’assicurazione
contro la disoccupazione, siccome la fase di progettazione era già stata
ultimata. L’assicurato, dunque, non ha subito alcun pregiudizio a seguito
dell’errata informazione da parte dell’autorità.
Al riguardo
cfr. pure STF 8C_619/2009 del 23 giugno 2010 consid. 3.4.).
2.13. In
concreto questa Corte ritiene che non sarebbe comunque soddisfatto il
presupposto secondo cui l’errata o la mancata informazione deve avere indotto
l’assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza
pregiudizio.
In concreto,
infatti, non si vede in cosa possa essere consistito il comportamento
pregiudizievole assunto dall’insorgente, nella misura in cui la conoscenza (corretta)
delle conseguenze dell’esercizio di un’attività indipendente durante la
disoccupazione sulla determinazione dell’entità dell’indennità di
disoccupazione non deve avere effetti sul comportamento che l'assicurato è
tenuto ad adottare.
L'atteggiamento
dell'assicurato non poteva essere diverso a seconda che sapesse o meno che l’incremento
dell’attività indipendente durante la disoccupazione avrebbe avuto degli effetti
sull’importo dell’indennità di disoccupazione a cui ha diritto. Egli doveva, in
effetti, comunque fare il suo possibile per ridurre il danno nei confronti
dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STCA 38.2015.75 del 13 giugno
2016; consid. 2.10.; STCA 38.2015.4 del 16 aprile 2015 consid. 2.8.).
In proposito
va ricordato che l'obbligo della riduzione del danno è un importante principio
del diritto delle assicurazioni sociali, in particolare dell'assicurazione
contro la disoccupazione (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979
p. 323; STF 8C_619/2009 del 23 giugno 2010 consid. 3.3.2; DTF 129 V 460; DTF
123 V 39; STFA C 213/03 del 6 gennaio 2004).
In simili
condizioni, occorre concludere che, non potendo l’assicurato essere tutelato
nella propria buona fede, il guadagno intermedio derivante dall’estensione nei
mesi di settembre e ottobre 2016 dell’attività indipendente esercitata dal
ricorrente deve essere considerato, al fine di stabilire il suo diritto
a indennità di disoccupazione nei due mesi menzionati, nella misura indicata al
consid. 2.10.
2.14. Alla luce di
tutto quanto esposto, la decisione su opposizione impugnata deve essere
annullata e gli atti rinviati alla Cassa affinché operi dei nuovi calcoli delle
indennità di disoccupazione spettanti all’assicurato nei mesi di agosto,
settembre e ottobre 2016.
A tale fine
la parte resistente terrà conto di un guadagno assicurato di fr. 2'512.--, come
stabilito al consid. 2.8.
Inoltre per
Fatti
i mesi di settembre e ottobre 2016 la Cassa considererà un guadagno intermedio
Considerandi
derivante dall’incremento, in questi due mesi, dell’attività indipendente
svolta dall’insorgente nella misura che sarà determinata seguendo le
indicazioni formulate al consid. 2.10.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto ai sensi dei considerandi e la decisione su opposizione del 29
novembre 2016 è annullata.
§ L’incarto
è rinviato alla Cassa per determinare nuovamente, sulla base di quanto indicato
ai consid. 2.8. e 2.10, l’importo delle indennità di disoccupazione spettanti
all’assicurato nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2016.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti