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Decisione

38.2016.71

Negato condono di ID chieste in restituzione, in quanto emersa attività indipendente. Rispondendo “NO” alla domanda se ha esercitato un’attività indipendente, ricorrente ha commesso una negligenza gra

17 maggio 2017Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i guadagni intermedi. Il consulente sapeva che l’assicurato svolgeva dei

“piccoli mandati”, ma poteva partire dal presupposto che l’assicurato

compilasse il formulario nel modo corretto. In assenza di un sospetto di frode,

non si può esigere dagli URC che trasmettano sistematicamente alle Casse di

disoccupazione tutti gli elementi di cui vengono a conoscenza durante lo

svolgimento delle loro funzioni, anche se gli stessi possono far pensare che

l’assicurato consegue un guadagno intermedio.

2.5. Nella presente evenienza,

dalle carte processuali emerge che RI 1, nato nel 1990, si è iscritto in

disoccupazione il 31 gennaio 2013, dichiarando di cercare un’occupazione a

tempo pieno in qualità di lattoniere di carrozzeria, venditore o agente di

sicurrezza (cfr. doc. 2/1). La Cassa ha aperto un termine quadro dal 31 gennaio

2013 al 30 gennaio 2015 con un guadagno assicurato ammontante a fr. 2'805.--

con il diritto a 200 indennità di disoccupazione (cfr. doc. 11/23 pag. 60).

In data 3 dicembre 2013 la

Cassa gli ha comunicato che aveva esaurito il suo diritto alle indennità di

disoccupazione con il 22 novembre 2013, poiché aveva percepito il numero dei

giorni massimi previsti (200) dalla legge (cfr. doc. 11/20).

Il 27 gennaio 2014

l’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro ha trasmesso una

segnalazione all’UIL dalla quale risulta che RI 1 effettuerebbe tatuaggi presso

il proprio domicilio alla sera. Durante il sopralluogo del 12 febbraio 2014 non

è stata trovata nessuna insegna sulla casa né altro (cfr. doc. 11/7). Il 27

febbraio 2014 il ricorrente è poi stato sentito dall’ispettore __________ della

Sezione del lavoro.

In quell’occasione è stato

allestito un “Verbale di audizione”, sottoscritto pure dell’assicurato, del

seguente tenore:

" (…)

8. Dalle informazioni in nostro possesso, risulta che lei non è

iscritto quale indipendente. Ciò corrisponde al vero?

Adr.: Sì, non sono iscritto quale indipendente.

9. Dalle informazioni in nostro possesso, risulta che lei si

occupa di fare tatuaggi. Ciò corrisponde al vero, se sì, quando è iniziata

esattamente?

Adr.: Sì, è il mio hobby.

Ho fatto un corso nel 2012 a __________ (__________) verso il mese

di dicembre, della durata di tre mesi, dal lunedì al venerdì dalle ore 1900

alle ore 2100, il sabato dalle ore 0900 alle ore 2000 e la domenica dalle ore

0900 alle ore 1200.

Durante il periodo del corso, ho fatto qualche tatuaggio ad amici

presso il mio domicilio.

Da circa un anno mi sto impegnando di più a fare tatuaggi.

10. Quanto è costato il corso a __________?

Adr.: Siccome è un mio amico che ha tenuto il corso, che è

proprietario di uno studio, l’ho fatto gratuitamente.

11. Lei ha informato il comune di __________ ed è stato

autorizzato dallo stesso per svolgere le sue prestazioni di tatuare presso il

suo domicilio?

Adr.: Non ho inoltrato nessuna richiesta al comune di __________.

12. Lei ha in affitto locale/locali per fare tatuaggi? Se sì, dove

esattamente?

Adr.: Non ho preso in affitto nessun locale, i tatuaggi li faccio

presso il mio domicilio di __________, dove in cantina ho un locale hobby.

13. Dalle informazioni in nostro possesso, risulta che lei

pubblicizza in facebook, la sua attività di tatuatore. Ciò corrisponde al vero,

e sotto quale nome?

Adr.: Sì, pubblicizzo in facebook il mio hobby di tatuatore sotto

il nome “__________”.

A questo momento del verbale di audizione, al signor RI 1

vengono mostrate delle fotografie, nelle quali si vede lui mentre è intento a

fare un tatuaggio.

14. Lei si riconosce in queste fotografie?

Adr.: Sì, riconosco di essere io la persona sulle fotografie.

15. Lei è in possesso di un’autoclave per fare tatuaggi? Se sì,

ricorda dove è stata acquistata?

Adr.: No, utilizzo attrezzatura mono uso, con disinfettanti

appositi.

16. Dove lei si occupa di fare tatuaggi, il/i locale/i sono

totalmente separati dalla casa dove lei abita, ed inoltre vi è a disposizione

un lavello con acqua calda?

Adr.: In cantina vi è il lavello con acqua calda.

17. Lei ha tenuto e/o tiene un tariffario?

Adr.: No.

18. Lei ha una cartoteca dei suoi clienti? Mi può dire quanti sono?

Adr.: Non tengo una cartoteca, sono comunque una decina di

persone, tutti i miei amici.

19. Da quando ha iniziato e fino alla data odierna, quanti

tatuaggi ha fatto?

Adr.: Avrò fatto una settantina di tatuaggi, anche se non ricordo

esattamente il numero.

20. Con quale modalità di pagamento i suoi clienti hanno pagato i

tatuaggi da lei fatti?

(In contanti con ricevuta, accrediti bancari e/o postali e/o

altro)

Adr.: Io non ho mai fatto richiesta di soldi.

A volte i miei amici, come pure gli amici dei miei amici, mi

lasciano un compenso, mi pagano in contanti il materiale utilizzato e/o una

cena in pizzeria. Quanto da me finora incassato si aggira mensilmente a fr.

120.--/ fr. 150.--.

Vengo aiutato economicamente da mio padre e da mia sorella per

l’acquisto del materiale necessario.

21. Lei ha tenuto e/o tiene una contabilità circa l’attività quale

tatuatore? Sesì, con quale modalità?

Adr.: Non ho mai tenuto una contabilità.

22. Tenuto conto che finora non ha tenuto una contabilità, mi può

dire a quanto ammonta il suo guadagno mensile circa, per le sue prestazioni di

tatuatore?

Adr.: Non ho nessun guadagno.

Mi alleno a casa per poi eventualmente aprire uno studio.

23. Lei ha informato l’URC di __________ e/o il suo collocatore

del personale, __________, di aver frequentato il corso a __________, come pure

che fa tatuaggi presso il suo domicilio.

Adr.: No.

24. Mi può dire in media quanti tatuaggi ha fatto mensilmente?

Adr.: Dal mese di gennaio 2013 ad oggi avrò fatto mensilmente in

media tra i quatto e cinque. Negli ultimi due mesi e fino alla data odierna, ne

avrò fatti in media una decina.

25. Quanto da lei finora incassato per le sue prestazioni di

Considerandi

tatuatore sono stata annunciate alle autorità cantonali, quali: AVS, __________,

Ufficio tassazione, ecc.?

Adr.: No.

26.

Lei ha stipulato un’eventuale assicurazione in caso di danni

alle persone?

Adr.: No.” (cfr. doc. 11/8).

Malgrado quanto appena

esposto, nei formulari “Indicazioni della persona assicurata” (IPA) relativi ai

mesi da febbraio a ottobre 2013 l’assicurato ha risposto negativamente alla

domanda se ha esercitato un’attività indipendente (cfr. doc. 11/20)

2.6

Chiamato a pronunciarsi in

merito alla domanda di condono e se RI 1 era in buona fede allorché ha omesso

di indicare nei formulari IPA l’attività indipendente svolta in qualità di

tatuatore supponendo che si tratti solo di un hobby il quale non deve essere

annunciato, il TCA, attentamente esaminata la documentazione agli atti, ritiene

che, a giusta ragione, la Sezione del lavoro ha negato la buona fede

all’assicurato.

Dapprima è utile

evidenziare che l’assicurato ha disatteso i suoi obblighi di cui agli art. 28 e

31.

LPGA (cfr. consid. 2.4.).

Non comunicando il

guadagno intermedio conseguito dall’attività indipendente in qualità di tatuatore

afferente al periodo da febbraio ad ottobre 2016 allorquando egli era iscritto

in disoccupazione, egli ha impedito alla Cassa di verificare in che misura

potevano essergli assegnate le indennità di disoccupazione per l’arco di tempo

da febbraio ad ottobre 2016 (cfr. art. 28 cpv. 2 LADI).

Invece all’assicurato sarebbe

dovuto risultare chiaro e logico che la sua attività come tatuatore era da

considerare quale attività indipendente e non solo come un passatempo, come da

lui sostenuto.

Questa Corte rileva

innanzitutto che RI 1 ha lavorato presso lo __________ come tatuatore dal 28

maggio al 28 agosto 2012 in qualità di tatuatore (cfr. doc. 2/4). Poi dal mese

di dicembre 2012, per la durata di tre mesi circa, dal lunedì al venerdì dalle

ore 1900 alle ore 2100, il sabato dalle ore 0900 alle ore 2000 e la domenica

dalle ore 0900 alle ore 1200, ha frequentato un corso presso uno Studio di un

suo amico a __________ (__________), per imparare a fare tatuaggi (cfr. doc.

11/8 pag. 21). Inoltre egli ha indicato che si tratta di “una passione che

vuole sviluppare” e di “un vero e proprio apprendistato basato sulla

pratica”. Nel questionario concernente la domanda di condono del 17 maggio

2015.

ha addirittura precisato che “considerando che non trovo lavoro come

carrozziere da diversi anni e che non ho mai chiesto assistenza, senza ricevere

indennità alcuna, da quest’anno ho deciso di avviare un’attività indipendente

come tatuatore” (cfr. doc. 13).

Oltre a ciò si osserva che

un hobby è un’occupazione, diversa da quella a cui si è tenuto

professionalmente, alla quale ci si dedica nelle ore libere, per svago con

impegno e passione (cfr. http://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/hobby).

Visto quanto esposto,

secondo questo Tribunale l’attività svolta non può essere considerata

unicamente un hobby. Il ricorrente aveva già in precedenza lavorato in qualità

di tatuatore per cinque mesi. Poi, proprio nel periodo prima della

disoccupazione, egli ha svolto un corso serale per sviluppare l’attività del

tatuaggio indirizzandosi in tal modo per eseguire l’attività in via

professionale.

La questione del guadagno

conseguito o meno non è determinante (cfr. DLA 1998 no. 14 pag. 70 nella quale

l’Alta Corte ha stabilito che costituisce una grave negligenza il fatto di

lavorare - seppur a titolo gratiuito - regolarmente a metà tempo e per quasi un

anno senza annunciarlo alla cassa di disoccupazione). È decisivo il fatto che

egli abbia lavorato nel periodo durante il quale era iscritto alla

disoccupazione, senza annunciarlo alla Cassa.

Si osserva inoltre che

l’assicurato durante la disoccupazione ha lavorato il 14 e il 26 marzo 2013

come lattoniere di carrozzeria presso __________ (cfr. doc. 11/23 pag. 125). In

quell’occasione il datore di lavoro ha dovuto attestare il guadagno intermedio

conseguito. Perciò l’assicurato era ben consapevole che le attività da

dipendente o indipendente svolte durante il periodo di disoccupazione vanno

annunciate alla Cassa, come peraltro ha pure fatto nell’IPA relativo al mese

nel quale ha lavorato. Quindi risulta inspiegalbile come mai non abbia indicato

la sua attività quale tatuatore o non si fosse nemmeno informato presso il suo

consulente del personale.

Infine si rileva che

l’assicurato ha indicato la somma di fr. 1'500.- quale attività accessoria

nella dichiarazione d’imposta 2013 (cfr. doc. 13/1).

2.7

Alla luce di quanto sopra

esposto, il TCA, non potendo riconoscere la buona fede del ricorrente, primo

presupposto per ottenere un eventuale condono, deve confermare la decisione su

opposizione del 21 novembre 2016.

A proposito delle modalità

della restituzione, un'eventuale soluzione confacente alle esigenze

dell'assicurato deve essere concordata con la Cassa di disoccupazione (cfr.

doc. III e doc. VIII).

Questo tema non è, comunque,

oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è tenuto ad occuparsene

(cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e; STCA 39.2009.1 del 10 settembre 2009 consid.

2.13

; STCA 39.2005.10 del 22 marzo 2006 consid. 2.21.).

2.8

Il ricorrente, nel ricorso,

ha chiesto di poter esporre la sua posizione tramite un incontro (cfr. doc. I).

Giusta l’art. 6 n. 1 CEDU,

ogni persona ha il diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine

ragionevole, davanti ad un tribunale indipendente e imparziale costituito per

legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di

carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga

rivolta.

Nel campo di applicazione

dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle

assicurazioni sociali e dell’assistenza so ciale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2

novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3, la pubblicità

del dibattimento, imposta dall’altr. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella

Costituzione svizzera all’art. 30 cpv. 3 dev’essere principalmente garantita

nella procedura di ricorso di prima istanza (STF 8C_504/2010 del 2 febbraio

2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di

assicurazioni sociali presuppone l’esistenza di una richiesta chiara ed

inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima

istanza (cfr. STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del

29.

maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di

assunzione delle prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella

misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di

un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di

vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente

– o di un interrogatorio delle parti o di testimoni, oppur richieste di

sopralluogo, non bastano per creare un simili obbligo (cfr. STF 9C_87/2013 del

18.

marzo 2013 consid. 4.1.; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid.6.3.;

SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta Corte ha, inoltre,

stabilito che il rifiuto di differire un’udienza pubblica fondato su motivi

obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con

l’art. 6 n.1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF

8C_504/2010 succitata).

Nella concreta evenienza -

contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale - l’insorgente non ha

formulato un’esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né una

richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle

risultanze probatorie, ma ha semplicemente chiesto di poter esporre la sua

posizione sulla fattispecie (cfr. doc. I).

Egli ha quindi postulato

l’assunzione di una nuova prova.

Del resto, la

documentazione già presente nell’incarto consente al TCA di emanare il proprio

giudizio, di modo che l’audizione dell’assicurato si rivela superflua.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti