38.2016.71
Negato condono di ID chieste in restituzione, in quanto emersa attività indipendente. Rispondendo “NO” alla domanda se ha esercitato un’attività indipendente, ricorrente ha commesso una negligenza gra
17 maggio 2017Italiano26 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2016.71
KE/sc
Lugano
17 maggio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Kathrin Erne, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 dicembre 2016 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 21 novembre 2016 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 15 dicembre
2014 (cfr. doc. 11/4), confermata dalla decisione su opposizione del 22 aprile
2015 (cfr. doc. 11/3) cresciuta incontestata in giudicato, la Cassa __________ (in
seguito: la Cassa) ha chiesto a RI 1 la restituzione della somma di fr. 2'833.20
corrispondenti a indennità di disoccupazione versate indebitamente relative ai
mesi da febbraio ad ottobre 2013, in quanto egli aveva realizzato un guadagno
intermedio.
Ciò è avvenuto a seguito
del riesame del suo incarto sulla base del rapporto dell’Ufficio
dell’ispettorato del lavoro (in seguito: UIL) dal quale è emerso che
l’assicurato aveva esercitato un’attività indipendente presso il suo domicilio
a __________ in qualità di tatuatore.
1.2. Con decisione su opposizione
del 21 novembre 2016 l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro (in seguito:
UG) ha confermato la precedente decisione del 20 maggio 2015 ed ha rifiutato di
condonare all’assicurato l’importo da restituire, non essendo realizzato il
presupposto della buona fede.
Al riguardo
l’amministrazione ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
In sede di verbale di audizione 27 febbraio 2014, svoltosi presso
l’UIL, l’assicurato ha dichiarato che in tutto il periodo di disoccupazione (e
fino all’esaurimento del diritto, dal 31.01.2013 al 22.11.2013), egli ha svolto
circa quatto/cinque tatuaggi al mese, per un totale di circa 70 tatuaggi dall’inizio
della sua attività.
Quanto al reddito derivante dalla suddetta attività, il signor RI
1 ha altresì sottolineato di aver percepito un compenso per il materiale
utilizzato, precisando che “(…) Quanto da me finora incassato si aggira
mensilmente a fr. 120.-/ fr. 150 (…)”; tale importo, infatti, è stato anche
annunciato dall’assicurato in sede di dichiarazione d’imposta delle persone
fisiche del 2013, per la somma di fr. 1'500.-- alla voce “Attività accessoria”.
Come detto, tale attività lavorativa non dichiarata è emersa su
segnalazione dell’UG che, a sua volta, ha ricevuto l’informazione dall’UIL.
Il signor RI 1 non ha indicato tale attività sugli appositi
formulari che, nella decisione su opposizione del 22 aprile 2015 della Cassa,
essa ha definito quali redditi derivanti da guadagno intermedio per attività
economica indipendente, ai sensi dell’art. 24 della Legge sull’assicurazione
contro la disoccupazione (LADI).
Eppure la semplice e chiara domanda n. 2 di detti formulari non
lascia alcuno spazio a dubbi o esitazioni. Ha infatti il seguente tenore: Ha
esercitato un’attività indipendente? Il signor RI 1 ha invece risposto
negativamente.
Pure la circostanza che l’assicurato non avrebbe ricevuto alcun
compenso, ad eccezione del pagamento del materiale o di qualche cena, poteva
dispensarlo dal compilare correttamente i formulari IPA in questione.
(…)
Anche nel caso concreto, ammesso e non concesso che egli non abbia
chiesto alcun compenso per i tatuaggi effettuati, sarebbe in ogni caso stato
possibile rinunciarvi per l’assicurato, in quanto egli percepiva le indennità
di disoccupazione durante il periodo in questione. Il suo comportamento è
pertanto da ritenersi una negligenza grave e la buona fede deve essere negata.
Visto quanto sopra, appara sufficientemente accertato che
l’attività da tatuatore presso il suo domicilio non è stata mai annunciata
all’autorità competente durante tutto il periodo di disoccupazione considerato.
Tale omissione non appare giustificabile e deve essere assimilata a una grave negligenza,
per cui la buona fede non può che essere esclusa e di conseguenza anche il
condono dell’obbligo di restituzione delle indennità percepite a torto.” (cfr.
doc. A)
1.3. Contro la decisione su
opposizione, il 12 dicembre 2016 l’assicurato ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA nel quale chiede l’accoglimento della sua richiesta di condono e
rileva:
" (…)
Tengo di nuovo a sottolineare di aver sempre agito in buona fede e
che non esiste la grave negligenza di cui mi accusa nel non aver compilato i
formulari IPA come descritto nella decisione su opposizione.
In tal senso vorrei precisare che, in primo luogo, mi sono quasi
sentito costretto ad inserire la somma di fr. 1'500.-- quale attività
accessoria nella dichiarazione d’imposta 2013, poiché nel timore di essere
perseguito anche fiscalmente. In realtà, ribadisco di aver effettuato tatutaggi
per hobby in cambio di una somma totale stimata di fr. 1'500.-- circa che si
compone di cene, materiale per i tatuaggi stessi, piccole somme in denaro. Tale
importo, a mio avviso, non è dunque da ritenersi un’entrata da attività
indipendente, in quanto, oltre ad essere un hobby, si trattava per me di una
passione che volevo sviluppare, considerando che, in Svizzera, non esiste
nessuna formazione preposta.
La segnalazione dell’attività non dichiarata è giunta dall’UIL.
Vorrei precisare che in seguito all’accaduto, nell’autunno 2015, discutendo
telefonicamente con un responsabile della __________ di __________, mi veniva
spiegato che, sulla base del buon senso, la richiesta di restituzione in
oggetto non aveva ragione di esistere.
In conclusione, torno a dire che la decisione ricevuta dall’UG mi
sembra smodata e poco credibile. Non ritengo di aver agito in mancanza di buona
fede e con grave negligenza. Mi si nega completamente la possibilità di
svolgere una qualsiasi attività di hobby e non viene tenuta in considerazione
la mia delicata situazione econimica.” (cfr. doc. I)
1.4. Nella sua risposta del 18 gennaio
2017 l’UG della Sezione del lavoro ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc.
III).
1.5. Il 6 febbraio 2017 l’assicurato
ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:
" (…)
Ho iniziato con la passione del disegno, che ho sviluppato
iniziando ad approfondire l’arte del tatuaggio. Mi sono informato su come poter
eventualmente svolgere questo hobby e, informandomi mediante ricerche, ho
appreso che in Svizzera non esistono corsi o apprendistati in merito.
Sulla base di ciò, non ho comunque voluto arrendermi ed ho compreso
che l’unica maniera per poter migliorare era quella di praticare su me stesso e
sui miei amici. Trattandosi di “prove”, tutte le persone coinvolte erano
consce, informate, consapevoli e d’accordo che il buon risultato non era
necessariamente garantito, visto che si trattava di un vero e proprio
apprendistato basato sulla pratica. Ci tengo a sottolineare che, ad ogni modo,
le norme igieniche sono sempre stata rispettate e che tutti sono sempre rimasti
soddisfatti dei risultati.
Detto ciò, vorrei tornare a ribadire che si trattava di un hobby e
non di un lavoro vero e proprio. Tant’è vero che sono stato retribuito solo per
il materiale o tramite cene. Quando ho ricevuto le lettere di __________ di __________,
mi sono stupito nel constatare che hanno quantificato il mio guadagno prendendo
in considerazione i prezzi dei tatuaggi di professionisti su internet. Parlando
telefonicamente con il responsabile __________, ho spiegato che questi prezzi
non sono paragonabili ai lavori da me eseguiti.” (cfr. doc. V)
Infine, l’assicurato
chiede di essere sentito di persona per risolvere la questione (cfr. doc. V).
1.6. Con scritto del 20 febbraio
2017 l’UG della Sezione del lavoro ha rinunciato a formulare ulteriori osservazioni
(cfr. doc. VII).
1.7. Il doc. VII è stato trasmesso
per conoscenza all’assicurato (cfr. doc. VIII).
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se l’UG della Sezione del lavoro abbia a ragione o meno
negato a RI 1 il diritto al condono della restituzione della somma di fr.
2'833.20 corrispondente alle prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione percepite indebitamente per i mesi compresi da febbraio a
ottobre 2013 a causa dell’omessa dichiarazione dell’attività indipendente quale
tatuatore esercitata nei mesi in questione.
2.2. L'art. 95 LADI regola la
restituzione di prestazioni.
Secondo il cpv. 1 di questo articolo, nel tenore in vigore dal 1° aprile 2011,
la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di
cui all'articolo 55 e 59c cpv. 4.
L'art. 25 cpv. 1 LPGA
stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.
La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e
verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
La giurisprudenza federale
sviluppata in merito al condono regolato dal vecchio art. 95 LADI conserva
tutta la sua validità anche con l’entrata in vigore dell’art. 25 LPGA (cfr.
STFA C 174/04 del 27 aprile 2005; U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess 2003,
ad art 25, n. 45).
L'art. 4 OPGA regola il
condono.
Se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà,
l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle
prestazioni indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).
Determinante per il
riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di
restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).
Il condono è concesso su
domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi,
deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata
in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).
Sul condono è pronunciata
una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).
L'art. 5 OPGA definisce cosa
si intende con "gravi difficoltà" e recita:
" 1
La grave difficoltà ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 LPGA è data quando le
spese riconosciute a norma della legge federale del 19 marzo 1965 sulle
prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i
redditi determinanti secondo la LPC.
2 Per il calcolo delle spese riconosciute ai sensi del
capoverso 1 sono computati:
a. per le persone che vivono a casa:
quale importo destinato alla copertura
del fabbisogno vitale: l’importo massimo secondo le categorie di cui
all’articolo 3b capoverso 1 lettera a LPC, quale pigione di un appartamento:
l’importo massimo secondo le categorie di cui all’articolo 5 capoverso 1
lettera b LPC;
b. per le persone
che vivono in un istituto: quale importo per le spese personali, 4800 franchi
l’anno;
c. per tutti, quale
importo forfetario per l’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie: il premio massimo per la rispettiva categoria secondo la
versione vigente dell’ordinanza del DFI3 sui premi medi cantonali
dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni
complementari.
3 La franchigia per gli immobili conformemente
all’articolo 3c capoverso 1 lettera c LPC ammonta a 75 000 franchi. Il computo
della sostanza nel caso di beneficiari di una rendita di vecchiaia che vivono
in un istituto o un ospedale (art. 3c cpv. 1 lett. c LPC) ammonta a un decimo.
Nel caso di persone parzialmente invalide è computato solo il reddito effettivo
ottenuto dall’attività lucrativa. Non è tenuto conto di un’eventuale
limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto.
4 Sono computati come spese supplementari:
a. per le persone sole, 8000 franchi;
b. per i coniugi, 12 000 franchi;
c. per gli orfani e
per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, 4000
franchi per figlio.”
Secondo la legge, dunque,
perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione, è necessario che
siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:
- l'interessato ha
percepito la prestazione indebita in buona fede;
- la restituzione gli
imporrebbe una grave difficoltà.
Quindi, qualora difetti
una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere accordato.
2.3. La buona fede presuppone che
l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta
ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata da sua
negligenza.
Per quel che concerne la
buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa, intesa come
presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che hanno
determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di
informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave.
Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o
l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve
dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STF 8C_865/2008 del 27 gennaio
2009 consid. 4; STFA del 16 giugno 2003 nella causa C., C 130/02, consid. 2.3;
DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258;
DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73;
DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF
110 V 176, consid. 3c, pag. 180).
2.4. Con l'entrata in vigore della
LPGA al 1° gennaio 2003 il vecchio art. 96 LADI, che regolava l'obbligo di
informare e di annunciare, è stato abrogato.
L'art. 28 LPGA regola la
"Collaborazione nell'esecuzione".
Gli assicurati e il loro
datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all’esecuzione delle varie
leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1 LPGA).
Colui che rivendica
prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni
necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni
assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).
Chi pretende prestazioni
assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il
datore di lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire
nel singolo caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per
accertare il diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti
a dare le informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).
L'art. 31 LPGA regola la
"Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni".
L’avente diritto, i suoi
congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare
all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi
cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per
l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi persona o
servizio che partecipa all’esecuzione delle assicurazioni sociali ha l’obbligo
di informare l’assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per
l’erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).
Il dovere di informare
deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di prestazioni.
Devono essere fornite, di
conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare l'adempimento delle
condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità (cfr. STFA C 104/01
del 25 luglio 2001, consid. 2 in fine).
In merito all’estensione
dell’obbligo di informare e annunciare così si esprime Gerhards:
" Die Auskunftspflicht ist umfassend. - Sie bezieht sich auf
"alle erforderlichen Auskünfte" (96 I, III). Was dabei im einzelnen
"erforderlich" ist, bestimmt dabei die anfragende Stelle bzw. richtet
sich nach der Informationsbedarf dieser Stelle.
Ebenso umfassend ist die Pflicht der Vorlage von
Unterlagen. - Es müssen alle Unterlagen vorgelegt werden, welche die anfragende
Stelle zur Erfüllung ihrer Aufgabe (im ALV-Bereich) benötigt (s. "die
nötigen Unterlagen").
Anderseits dürfen von der berechtigten Stelle
keine Auskünfte und Unterlagen verlangt werden, die nicht
"erforderlich" oder "nötig" sind. Das Auskunftsrecht darf
also nicht schikanös ausgeübt werden. (...).
Die Meldepflicht des Versicherten gegenüber der
Kasse (vgl. oben
N. 28) ist umfassend (vgl. "alles
melden"), soweit die Erfüllung der Meldepflicht wichtig ist für die:
- Anspruchsberechtigung des Versicherten (s.
Anspruchs- Voraussetzungen)
- Leistungsbemessung (s. Höhe und Dauer)." (cfr.
G. Gehrards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Vol. II,
pag. 792-793, N. 20, 21, 22 e 30).
Il dovere di informare
deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di prestazioni.
Devono essere fornite, di
conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare l'adempimento delle
condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità (cfr. STFA C 104/01
del 25 luglio 2001, consid. 2 in fine).
Secondo la giurisprudenza
federale è peraltro irrilevante se le informazioni inveritiere o incomplete
sono causali per l'erogazione delle prestazioni assicurative o del relativo
calcolo (cfr. DTF 123 V 151 consid. 1b; DLA 1993/1994 N. 3 pag. 21).
In una sentenza
8C_807/2007 del 18 agosto 2008 l’Alta Corte ha respinto il ricorso di un
assicurato al quale era stato negato il condono della restituzione della somma
di fr. 5'776.30, chiesta, in quanto era emerso che egli aveva lavorato senza
annunciare tale attività.
All’assicurato è stata
negata la buona fede, poiché, anche se, come da lui sostenuto, avesse
effettivamente avvertito il suo consulente in merito a tale occupazione, aveva
comunque risposto sempre negativamente alla domanda di sapere se esercitava
un’attività lucrativa dipendente o indipendente, ossia una questione
determinante per il calcolo dell’indennità da parte della cassa di
disoccupazione.
Nulla, poi, consentiva di
concludere che il suo consulente gli avesse suggerito di rispondere
negativamente alla domanda relativa all’esercizio di un’attività lavorativa.
L’assicurato, del resto,
non poteva ragionevolmente credere che la cassa fosse al corrente della sua
attività. In assenza di attestati di guadagno intermedio o certificati di
salario forniti dall’assicurato, la cassa non poteva conoscere l’importo
effettivamente conseguito, di modo che l’assicurato non aveva validi motivi per
pensare che le indennità di disoccupazione versategli erano state calcolate
tenendo conto del reddito in questione.
In un’altra sentenza 8C_218/2015
del 7 settembre 2015 il TF ha ricordato che la LADI non prevede lo scambio
generale di informazioni tra l’URC e le varie casse di disoccupazione. Anche se
sia gli URC che le casse sono degli organi esecutivi dell’assicurazione contro
la disoccupazione, si tratta di due autorità distinte con compiti e competenze
differenti. Inoltre non si può dedurre dal verbale del 17 maggio 2010 che il
consulente dell’URC avrebbe indicato all’assicurato che non occorreva segnalare
Fatti
i guadagni intermedi. Il consulente sapeva che l’assicurato svolgeva dei
“piccoli mandati”, ma poteva partire dal presupposto che l’assicurato
compilasse il formulario nel modo corretto. In assenza di un sospetto di frode,
non si può esigere dagli URC che trasmettano sistematicamente alle Casse di
disoccupazione tutti gli elementi di cui vengono a conoscenza durante lo
svolgimento delle loro funzioni, anche se gli stessi possono far pensare che
l’assicurato consegue un guadagno intermedio.
2.5. Nella presente evenienza,
dalle carte processuali emerge che RI 1, nato nel 1990, si è iscritto in
disoccupazione il 31 gennaio 2013, dichiarando di cercare un’occupazione a
tempo pieno in qualità di lattoniere di carrozzeria, venditore o agente di
sicurrezza (cfr. doc. 2/1). La Cassa ha aperto un termine quadro dal 31 gennaio
2013 al 30 gennaio 2015 con un guadagno assicurato ammontante a fr. 2'805.--
con il diritto a 200 indennità di disoccupazione (cfr. doc. 11/23 pag. 60).
In data 3 dicembre 2013 la
Cassa gli ha comunicato che aveva esaurito il suo diritto alle indennità di
disoccupazione con il 22 novembre 2013, poiché aveva percepito il numero dei
giorni massimi previsti (200) dalla legge (cfr. doc. 11/20).
Il 27 gennaio 2014
l’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro ha trasmesso una
segnalazione all’UIL dalla quale risulta che RI 1 effettuerebbe tatuaggi presso
il proprio domicilio alla sera. Durante il sopralluogo del 12 febbraio 2014 non
è stata trovata nessuna insegna sulla casa né altro (cfr. doc. 11/7). Il 27
febbraio 2014 il ricorrente è poi stato sentito dall’ispettore __________ della
Sezione del lavoro.
In quell’occasione è stato
allestito un “Verbale di audizione”, sottoscritto pure dell’assicurato, del
seguente tenore:
" (…)
8. Dalle informazioni in nostro possesso, risulta che lei non è
iscritto quale indipendente. Ciò corrisponde al vero?
Adr.: Sì, non sono iscritto quale indipendente.
9. Dalle informazioni in nostro possesso, risulta che lei si
occupa di fare tatuaggi. Ciò corrisponde al vero, se sì, quando è iniziata
esattamente?
Adr.: Sì, è il mio hobby.
Ho fatto un corso nel 2012 a __________ (__________) verso il mese
di dicembre, della durata di tre mesi, dal lunedì al venerdì dalle ore 1900
alle ore 2100, il sabato dalle ore 0900 alle ore 2000 e la domenica dalle ore
0900 alle ore 1200.
Durante il periodo del corso, ho fatto qualche tatuaggio ad amici
presso il mio domicilio.
Da circa un anno mi sto impegnando di più a fare tatuaggi.
10. Quanto è costato il corso a __________?
Adr.: Siccome è un mio amico che ha tenuto il corso, che è
proprietario di uno studio, l’ho fatto gratuitamente.
11. Lei ha informato il comune di __________ ed è stato
autorizzato dallo stesso per svolgere le sue prestazioni di tatuare presso il
suo domicilio?
Adr.: Non ho inoltrato nessuna richiesta al comune di __________.
12. Lei ha in affitto locale/locali per fare tatuaggi? Se sì, dove
esattamente?
Adr.: Non ho preso in affitto nessun locale, i tatuaggi li faccio
presso il mio domicilio di __________, dove in cantina ho un locale hobby.
13. Dalle informazioni in nostro possesso, risulta che lei
pubblicizza in facebook, la sua attività di tatuatore. Ciò corrisponde al vero,
e sotto quale nome?
Adr.: Sì, pubblicizzo in facebook il mio hobby di tatuatore sotto
il nome “__________”.
A questo momento del verbale di audizione, al signor RI 1
vengono mostrate delle fotografie, nelle quali si vede lui mentre è intento a
fare un tatuaggio.
14. Lei si riconosce in queste fotografie?
Adr.: Sì, riconosco di essere io la persona sulle fotografie.
15. Lei è in possesso di un’autoclave per fare tatuaggi? Se sì,
ricorda dove è stata acquistata?
Adr.: No, utilizzo attrezzatura mono uso, con disinfettanti
appositi.
16. Dove lei si occupa di fare tatuaggi, il/i locale/i sono
totalmente separati dalla casa dove lei abita, ed inoltre vi è a disposizione
un lavello con acqua calda?
Adr.: In cantina vi è il lavello con acqua calda.
17. Lei ha tenuto e/o tiene un tariffario?
Adr.: No.
18. Lei ha una cartoteca dei suoi clienti? Mi può dire quanti sono?
Adr.: Non tengo una cartoteca, sono comunque una decina di
persone, tutti i miei amici.
19. Da quando ha iniziato e fino alla data odierna, quanti
tatuaggi ha fatto?
Adr.: Avrò fatto una settantina di tatuaggi, anche se non ricordo
esattamente il numero.
20. Con quale modalità di pagamento i suoi clienti hanno pagato i
tatuaggi da lei fatti?
(In contanti con ricevuta, accrediti bancari e/o postali e/o
altro)
Adr.: Io non ho mai fatto richiesta di soldi.
A volte i miei amici, come pure gli amici dei miei amici, mi
lasciano un compenso, mi pagano in contanti il materiale utilizzato e/o una
cena in pizzeria. Quanto da me finora incassato si aggira mensilmente a fr.
120.--/ fr. 150.--.
Vengo aiutato economicamente da mio padre e da mia sorella per
l’acquisto del materiale necessario.
21. Lei ha tenuto e/o tiene una contabilità circa l’attività quale
tatuatore? Sesì, con quale modalità?
Adr.: Non ho mai tenuto una contabilità.
22. Tenuto conto che finora non ha tenuto una contabilità, mi può
dire a quanto ammonta il suo guadagno mensile circa, per le sue prestazioni di
tatuatore?
Adr.: Non ho nessun guadagno.
Mi alleno a casa per poi eventualmente aprire uno studio.
23. Lei ha informato l’URC di __________ e/o il suo collocatore
del personale, __________, di aver frequentato il corso a __________, come pure
che fa tatuaggi presso il suo domicilio.
Adr.: No.
24. Mi può dire in media quanti tatuaggi ha fatto mensilmente?
Adr.: Dal mese di gennaio 2013 ad oggi avrò fatto mensilmente in
media tra i quatto e cinque. Negli ultimi due mesi e fino alla data odierna, ne
avrò fatti in media una decina.
25. Quanto da lei finora incassato per le sue prestazioni di
Considerandi
tatuatore sono stata annunciate alle autorità cantonali, quali: AVS, __________,
Ufficio tassazione, ecc.?
Adr.: No.
26.
Lei ha stipulato un’eventuale assicurazione in caso di danni
alle persone?
Adr.: No.” (cfr. doc. 11/8).
Malgrado quanto appena
esposto, nei formulari “Indicazioni della persona assicurata” (IPA) relativi ai
mesi da febbraio a ottobre 2013 l’assicurato ha risposto negativamente alla
domanda se ha esercitato un’attività indipendente (cfr. doc. 11/20)
2.6
Chiamato a pronunciarsi in
merito alla domanda di condono e se RI 1 era in buona fede allorché ha omesso
di indicare nei formulari IPA l’attività indipendente svolta in qualità di
tatuatore supponendo che si tratti solo di un hobby il quale non deve essere
annunciato, il TCA, attentamente esaminata la documentazione agli atti, ritiene
che, a giusta ragione, la Sezione del lavoro ha negato la buona fede
all’assicurato.
Dapprima è utile
evidenziare che l’assicurato ha disatteso i suoi obblighi di cui agli art. 28 e
31.
LPGA (cfr. consid. 2.4.).
Non comunicando il
guadagno intermedio conseguito dall’attività indipendente in qualità di tatuatore
afferente al periodo da febbraio ad ottobre 2016 allorquando egli era iscritto
in disoccupazione, egli ha impedito alla Cassa di verificare in che misura
potevano essergli assegnate le indennità di disoccupazione per l’arco di tempo
da febbraio ad ottobre 2016 (cfr. art. 28 cpv. 2 LADI).
Invece all’assicurato sarebbe
dovuto risultare chiaro e logico che la sua attività come tatuatore era da
considerare quale attività indipendente e non solo come un passatempo, come da
lui sostenuto.
Questa Corte rileva
innanzitutto che RI 1 ha lavorato presso lo __________ come tatuatore dal 28
maggio al 28 agosto 2012 in qualità di tatuatore (cfr. doc. 2/4). Poi dal mese
di dicembre 2012, per la durata di tre mesi circa, dal lunedì al venerdì dalle
ore 1900 alle ore 2100, il sabato dalle ore 0900 alle ore 2000 e la domenica
dalle ore 0900 alle ore 1200, ha frequentato un corso presso uno Studio di un
suo amico a __________ (__________), per imparare a fare tatuaggi (cfr. doc.
11/8 pag. 21). Inoltre egli ha indicato che si tratta di “una passione che
vuole sviluppare” e di “un vero e proprio apprendistato basato sulla
pratica”. Nel questionario concernente la domanda di condono del 17 maggio
2015.
ha addirittura precisato che “considerando che non trovo lavoro come
carrozziere da diversi anni e che non ho mai chiesto assistenza, senza ricevere
indennità alcuna, da quest’anno ho deciso di avviare un’attività indipendente
come tatuatore” (cfr. doc. 13).
Oltre a ciò si osserva che
un hobby è un’occupazione, diversa da quella a cui si è tenuto
professionalmente, alla quale ci si dedica nelle ore libere, per svago con
impegno e passione (cfr. http://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/hobby).
Visto quanto esposto,
secondo questo Tribunale l’attività svolta non può essere considerata
unicamente un hobby. Il ricorrente aveva già in precedenza lavorato in qualità
di tatuatore per cinque mesi. Poi, proprio nel periodo prima della
disoccupazione, egli ha svolto un corso serale per sviluppare l’attività del
tatuaggio indirizzandosi in tal modo per eseguire l’attività in via
professionale.
La questione del guadagno
conseguito o meno non è determinante (cfr. DLA 1998 no. 14 pag. 70 nella quale
l’Alta Corte ha stabilito che costituisce una grave negligenza il fatto di
lavorare - seppur a titolo gratiuito - regolarmente a metà tempo e per quasi un
anno senza annunciarlo alla cassa di disoccupazione). È decisivo il fatto che
egli abbia lavorato nel periodo durante il quale era iscritto alla
disoccupazione, senza annunciarlo alla Cassa.
Si osserva inoltre che
l’assicurato durante la disoccupazione ha lavorato il 14 e il 26 marzo 2013
come lattoniere di carrozzeria presso __________ (cfr. doc. 11/23 pag. 125). In
quell’occasione il datore di lavoro ha dovuto attestare il guadagno intermedio
conseguito. Perciò l’assicurato era ben consapevole che le attività da
dipendente o indipendente svolte durante il periodo di disoccupazione vanno
annunciate alla Cassa, come peraltro ha pure fatto nell’IPA relativo al mese
nel quale ha lavorato. Quindi risulta inspiegalbile come mai non abbia indicato
la sua attività quale tatuatore o non si fosse nemmeno informato presso il suo
consulente del personale.
Infine si rileva che
l’assicurato ha indicato la somma di fr. 1'500.- quale attività accessoria
nella dichiarazione d’imposta 2013 (cfr. doc. 13/1).
2.7
Alla luce di quanto sopra
esposto, il TCA, non potendo riconoscere la buona fede del ricorrente, primo
presupposto per ottenere un eventuale condono, deve confermare la decisione su
opposizione del 21 novembre 2016.
A proposito delle modalità
della restituzione, un'eventuale soluzione confacente alle esigenze
dell'assicurato deve essere concordata con la Cassa di disoccupazione (cfr.
doc. III e doc. VIII).
Questo tema non è, comunque,
oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è tenuto ad occuparsene
(cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e; STCA 39.2009.1 del 10 settembre 2009 consid.
2.13
; STCA 39.2005.10 del 22 marzo 2006 consid. 2.21.).
2.8
Il ricorrente, nel ricorso,
ha chiesto di poter esporre la sua posizione tramite un incontro (cfr. doc. I).
Giusta l’art. 6 n. 1 CEDU,
ogni persona ha il diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine
ragionevole, davanti ad un tribunale indipendente e imparziale costituito per
legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di
carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga
rivolta.
Nel campo di applicazione
dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle
assicurazioni sociali e dell’assistenza so ciale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2
novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3, la pubblicità
del dibattimento, imposta dall’altr. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella
Costituzione svizzera all’art. 30 cpv. 3 dev’essere principalmente garantita
nella procedura di ricorso di prima istanza (STF 8C_504/2010 del 2 febbraio
2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di
assicurazioni sociali presuppone l’esistenza di una richiesta chiara ed
inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima
istanza (cfr. STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del
29.
maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).
Una semplice richiesta di
assunzione delle prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella
misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di
un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di
vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente
– o di un interrogatorio delle parti o di testimoni, oppur richieste di
sopralluogo, non bastano per creare un simili obbligo (cfr. STF 9C_87/2013 del
18.
marzo 2013 consid. 4.1.; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid.6.3.;
SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
L’Alta Corte ha, inoltre,
stabilito che il rifiuto di differire un’udienza pubblica fondato su motivi
obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con
l’art. 6 n.1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF
8C_504/2010 succitata).
Nella concreta evenienza -
contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale - l’insorgente non ha
formulato un’esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né una
richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle
risultanze probatorie, ma ha semplicemente chiesto di poter esporre la sua
posizione sulla fattispecie (cfr. doc. I).
Egli ha quindi postulato
l’assunzione di una nuova prova.
Del resto, la
documentazione già presente nell’incarto consente al TCA di emanare il proprio
giudizio, di modo che l’audizione dell’assicurato si rivela superflua.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti