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38.2016.73

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 maggio 2017Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

38.2016.73

rs

Lugano

22 maggio 2017

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 dicembre 2016 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 22 dicembre 2016 emanata

da

Ufficio regionale di collocamento, __________

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione

del 22 dicembre 2016 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in

seguito: URC) ha confermato la precedente decisione del 13 dicembre 2016 (cfr.

doc. C=4) con cui aveva sospeso RI 1 per tre giorni dal diritto alle indennità

di disoccupazione a causa di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di controllo

del mese di novembre 2016 (cfr. doc. A).

1.2. Contro la decisione su

opposizione del 22 dicembre 2016 l’assicurato, rappresentato dall’RA 1, ha

inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha addotto:

" (…)

In effetti, da quanto indicato da parte

dell’URC, l’assicurato era stato debitamente informato in merito al suo obbligo

alle ricerche di lavoro che prevedeva indicativamente 3 ricerche di lavoro

settimanali.

Da parte nostra riteniamo, vista la

situazione personale del signor RI 1, che lo stesso abbia fatto tutto quanto si

poteva da lui pretendere. In effetti il signor RI 1 è risultato essere in

malattia al 100% dal 20.03.2015 e la __________ ha ritenuto abile al 50% dal

1.11.2016 e abile al 100% dal 1.12.2016 il nostro associato (Doc. D).

Riteniamo quindi che lo stesso, a

differenza di quanto indicato sulla propria decisione su opposizione da parte

dell’URC, abbia ragionevolmente effettuato tutto quanto di suo dovere.

Di fatto RI 1 ha effettivamente ed

indicativamente effettuato le proprie ricerche di lavoro.

Vista la patologia e la fattispecie

venutesi a creare chiediamo che il ricorso venga accolto tenendo in

considerazione la buonafede e il fatto che l’associato ha fatto tutto quanto si

poteva da lui ragionevolmente pretendere. (…)” (Doc. I)

1.3. Nella sua risposta del 2 gennaio

2017 l’URC ha postulato la reiezione dell’impugnativa, rilevando:

" (…)

In occasione del primo colloquio tenutosi

il 18 novembre 2016 sono stati allestiti l’analisi del profilo della persona in

cerca d’impiego ed il Piano d’azione che riguarda la modalità ed il numero di

ricerche di lavoro da effettuare settimanalmente (doc. 7 pagina 7). Sullo

stesso sono state convenute con l’assicurato che andavano effettuate un minimo

di 3 ricerche di lavoro alla settimana. Il signor RI 1 fino al 17 novembre 2016

(e prima di aver sostenuto il primo colloquio) aveva effettuato spontaneamente

6 ricerche di lavoro in modo corretto; poi come abbiamo già indicato nella

nostra lettera di opposizione, dopo il primo colloquio ha interrotto le

ricerche fino al 30.11.2016.

Così facendo l’assicurato ha interrotto gli

sforzi nella ricerca di un posto di lavoro e questo soprattutto dopo aver avuto

il primo colloquio ed aver partecipato il 7 novembre 2016 alla giornata

informativa “Diritti & Doveri”.

Ribadiamo nuovamente che il fatto di essere

inabile al 50% fino al 30 novembre 2016 non legittimava l’assicurato a poter

decidere di sua iniziativa di continuare o meno a ricercare lavoro.

Alla luce di quanto sopra riteniamo che la

sospensione per ricerche insufficienti emanata (3 giorni) nei confronti

dell’assicurato sia da ritenere corretta. (…)” (Doc. III)

1.4. L’assicurato, tramite il

proprio rappresentante, si è pronunciato nuovamente in merito alla fattispecie

con scritto del 13 gennaio 2017 (cfr. doc. V).

1.5. L’URC, il 19 gennaio 2017, ha

comunicato in particolare che a suo modo di vedere le ulteriori considerazioni

della parte ricorrente non modificano la sostanza di quanto espresso nella

risposta di causa (cfr. doc. VII).

1.6. Il doc. VII è stato trasmesso

per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. VIII).

Considerandi

In ordine

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31.

agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00

del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29

gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190.

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre

1999.

Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

Nel merito

2.2

Oggetto della

vertenza è la questione di sapere se l’URC ha a ragione o meno sospeso l’assicurato

dal diritto all’indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di

lavoro nel periodo di controllo di novembre 2016.

2.3

Tra gli obblighi

dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato

modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della

professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto

invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio

luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

Alla fine di ogni periodo di

controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali

relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio

1992.

nella causa E.R., non pubblicata).

Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

"

L'assicurato deve

finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di

domande d'impiego ordinarie."

L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede

che:

"

L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni

periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo

giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il

termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere

prese in considerazione."

L'art. 26 cpv. 3

OADI stabilisce che:

"

Il servizio competente

verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

La LADI ha, dunque, previsto

che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o

ridurre lo stato di disoccupazione.

Tale principio non è stato

messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr.

Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la

disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).

L'obbligo di ridurre il danno,

valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197

consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische

Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p.

48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti

per trovare lavoro.

Se non adempie il suo obbligo

egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI,

secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo

possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF

8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C

221/02 del 3 agosto 2003).

L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI

è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1°

gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione

OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V

228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation

de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).

La

giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità

l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo

che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del

28.

giugno 2010).

Per

costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione

deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

In

una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così

sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo

precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA.

Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché

gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere

tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione

in disoccupazione.

L'assicurato deve così, ad

esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal

momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova

occupazione (cfr. STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.1.; STF

8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_544/2014 del 26 novembre

2014.

consid. 4.2.; STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2.

pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010,

consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del

26.

marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio

1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici

regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti

sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure

art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre

gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere

sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che

precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,

n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,

op. cit., pag. 17).

2.4

Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare

un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la

qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76

consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

Per

quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non

prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di

riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo

di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide

(cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

L'Alta Corte, pur confermando

tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha

precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche

mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi

amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese

(cfr. STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29

settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

In una sentenza 8C_589/2009

del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria

giurisprudenza e ha rilevato:

"

(…)

3.2

Pour trancher le point de savoir si

l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il

faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches

entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif,

la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en

principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février

2007.

consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à

une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches

de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et

bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C

176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2;

RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4.,

pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.;

STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_463/2016 del 20

settembre 2016 consid. 3.2.

Sulle modalità con le quali

bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che

secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il

suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio

competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26

cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.

95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede nessun

modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate

sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di

lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni

periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere

realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella

causa E.R., non pubblicata).

Concretamente ciò significa

che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione

la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro

interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta

ricerca.

In caso di ricerca personale

il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di

lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il

datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul

formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la

ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S.

P., AD 5/87).

Inoltre

deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si

è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella

causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà servirsi

dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la

Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello

sviluppo economico e del lavoro).

In caso di rifiuto del datore

di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque

limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio

competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 pag. 95).

In

una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.5

Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la

durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in

caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).

La sua durata è determinata

secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv. 5

OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la

durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il

prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due

anni.

Nella già

citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha

ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des

circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être

mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses

démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas

suivies en dépit de leur pertinence".

Per quel che attiene

alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art.

30.

cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6

giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per

insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo

successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9

giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione

per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con

proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI/ID D72 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle

sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo,

"Alcuni compiti …”, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte

dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato il

modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005;

STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C

286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del

6.

agosto 2002).

2.6

Nella presente evenienza

dalla documentazione agli atti si evince che RI 1 è stato alle dipendenze della

__________ in qualità di manovale edile/carpentiere dall’aprile 2000 al 31

ottobre 2016. Egli è stato licenziato dalla SA (cfr. doc. 7 pag. 1; 3).

L’assicurato è stato

inabile al lavoro al 100% e al 50% per alcuni periodi a far tempo dal mese di

marzo/aprile 2015, incapace al lavoro al 100% da aprile a ottobre 2016 e al 50%

nel mese di novembre 2016 (cfr. doc. 3, 7 pag. 1; I; D).

Il ricorrente si è

iscritto in disoccupazione con effetto dal 1° novembre 2016 dichiarandosi

disponibile per un impiego con grado di occupazione del 50% quale manovale

edile, operaio edile, aiuto giardiniere, ausiliario di pulizie, operaio di

fabbrica e in attività adeguate (cfr. doc. 7 pag. 7).

Dall’”Analisi del profilo

della persona in cerca d’impiego e Piano d’azione” firmato dall’assicurato il

18.

novembre 2016 emerge, da una parte, che i problemi di salute non limitavano

in alcun modo la sua restante capacità lavorativa del 50%. Dall’altra, che il

numero minimo di ricerche di lavoro da effettuare settimanalmente era di tre, di

persona e in forma scritta, rispondendo a offerte di lavoro pubblicate sui

quotidiani, candidandosi mediante Internet, compiendo ricerche spontanee e

tramite conoscenze personali (cfr. doc. 7 pag. 5, 7).

Il 2 dicembre 2016 l’URC

ha inviato al ricorrente, il quale durante il mese di novembre 2016 ha

comprovato sette ricerche di lavoro ritenute quantitativamente insufficienti

dall’amministrazione, una Richiesta di giustificazione, con la quale l’ha

invitato a motivare, entro il 9 dicembre 2016, il proprio comportamento.

La consulente del

personale ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale

avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente

l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione del

diritto alle indennità di disoccupazione nel caso in cui un assicurato non

faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 2).

L’assicurato ha risposto il

7.

dicembre 2016, inviando una lettera in cui ha dapprima rilevato che dal 20

marzo 2015, con periodi di inabilità lavorativa al 50%, poi al 100%, in quest’ultimo

caso fino al 31 ottobre 2016, e poi ulteriormente al 50% dal 1° al 30 novembre 2016,

ha avuto diversi seri problemi di salute.

Egli ha inoltre asserito

che “essendo stato inabile al lavoro al 50% durante il mese di novembre 2016

(precedentemente al 100%) ho effettuato ricerche di lavoro quanto più mi è

stato possibile.” (cfr. doc. 3).

L’8 dicembre 2016

l’insorgente ha aggiunto, da un lato, di aver cercato nei suoi atti istruzioni

scritte consegnate dal consulente durante il primo colloquio ma di non avere

trovato alcunché.

Dall’altro, di ricordarsi

che in occasione del colloquio gli era stato indicato di compiere sei ricerche

di lavoro al mese. Egli ha precisato che questo numero era stato concordato

ritenuta la sua situazione di malattia (cfr. doc. 3).

Dal profilo

procedurale l’URC ha, in ogni caso, ossequiato il diritto di essere sentito

dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42 LPGA

(al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).

L’amministrazione, con

decisione formale del 13 dicembre 2016, specificando che la giustificazione

fornita dal ricorrente non appariva rilevante per la valutazione del caso, l’ha

sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per tre giorni, ritenendo

che il medesimo avesse violato il proprio obbligo di cercare lavoro come indicato

nell’accordo obiettivi sottoscritto durante il colloquio di iscrizione all’URC

(cfr. doc. C=4; consid. 1.1.).

Con decisione su

opposizione del 22 dicembre 2016 l’URC ha confermato il proprio precedente

provvedimento (cfr. doc. A; consid. 1.1.).

2.7

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie questa Corte osserva che dalle carte processuali, in

particolare dal formulario “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare

lavoro” relativo al mese di novembre 2016 pervenuto all’URC il 2 dicembre 2016,

emerge che l’assicurato ha compiuto di persona sei ricerche di lavoro dal 7 al

17.

novembre 2016, e meglio il 7 novembre presso la __________ di __________

quale magazziniere, il 9 presso __________ di __________ come tutto fare, l’11

presso __________ di __________ in qualità di magazziniere, il 14 presso la __________

di __________ quale magazziniere, il 15 presso __________ di __________ come

tutto fare e il 17 presso __________ quale magazziniere, e una di persona il 28

novembre 2016 presso __________ di __________ in qualità di tutto fare (cfr.

doc. 1).

Come visto sopra (cfr.

consid. 2.6.), l’URC e l’assicurato il 18 novembre 2016 hanno concordato che

quest’ultimo avrebbe effettuato tre ricerche d’impiego alla settimana, di

persona e in forma scritta, rispondendo a offerte di lavoro pubblicate sui

quotidiani, candidandosi mediante Internet, nonché compiendo ricerche spontanee

e tramite conoscenze personali (cfr. doc. 7 pag. 7)

In simili condizioni risulta

che l’assicurato, per il lasso di tempo dal 18 al 30 novembre 2016, in cui ha

intrapreso un solo sforzo volto al reperimento di un’occupazione, è stato debitamente

informato in merito ai suoi obblighi.

Ciò è stato peraltro

riconosciuto dalla parte ricorrente nell’impugnativa (cfr. doc. I; consid.

1.2

).

Per

inciso giova segnalare che l'Alta Corte ha comunque stabilito che il dovere di effettuare delle valide ricerche di impiego

rappresenta una regola di comportamento elementare, la quale deve essere

seguita anche senza una precedente informazione o - in caso di insufficienti

ricerche - avvertimento da parte dell’amministrazione. Gli assicurati, d’altronde,

devono intraprendere sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione già prima

della disoccupazione e pure nel periodo di disdetta (cfr. DTF 139 V 524;

STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.; STFA C 14/06 del 6

settembre 2006 consid. 2.2; STFA C 138/05 del 3 luglio 2006 già citata; STFA C

50/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.1.; STFA C 144/05 del 1° dicembre 2005

consid. 5.2.1.).

Pertanto sarebbe in ogni

caso da escludere una violazione da parte dell’amministrazione del dovere di

consulenza e di informazione contemplato dall’art. 27 LPGA (cfr. tra le tante:

STCA 38.2016.37 del 23 marzo 2017 consid. 2.9. segg.; STCA 38.2016.22 del 27

settembre 2016 consid. 2.8. segg.).

In merito all’asserzione

del ricorrente secondo cui sarebbe stato impedito a svolgere un numero maggiore

di ricerche di lavoro a causa della sua incapacità lavorativa (cfr. consid.

2.6

), va osservato, in primo luogo, che il medesimo, in occasione

dell’allestimento dell’”Analisi del profilo della persona in cerca d’impiego e

Piano d’azione” del 18 novembre 2016 ha sì indicato di essere inabile al lavoro,

tuttavia egli ha chiaramente precisato che l’incapacità lavorativa corrispondeva

a un grado del 50% (cfr. doc. 7 pag. 5) - come si evince pure dalla

comunicazione del 24 ottobre 2016 della __________ (cfr. doc. D).

Inoltre l’insorgente non

ha sollevato alcuna obiezione - connessa alle sue condizioni di salute - verso

il dovere di intraprendere tre ricerche d’impiego alla settimana.

Un’incapacità lavorativa parziale

non impediva all’assicurato di compiere sufficienti ricerche d’impiego,

considerato in particolare che il medesimo poteva, a tal fine, organizzarsi

autonomamente, ossia poteva decidere liberamente quando nell’arco della

giornata e in che giorni intraprendere gli sforzi volti al reperimento di

un’occupazione, come pure le modalità di ricerca (di persona, per iscritto

ecc.; cfr. doc. 7 pag. 7).

Non va d’altronde

dimenticato che il ricorrente ha dichiarato una disponibilità lavorativa dal 1°

novembre 2016 del 50% (cfr. doc. 7 pag. 7), per cui era ragionevolmente

esigibile dal medesimo che svolgesse, anche nell’arco di tempo dal 18 al 30

novembre 2016, valide ricerche di impiego.

Al riguardo è utile

rilevare che in una sentenza 38.2007.101 del 6 marzo 2008 il TCA ha confermato

una sospensione di dodici giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione a

causa di mancate ricerche di lavoro nel periodo antecedente l’iscrizione in

disoccupazione (tre mesi da maggio a luglio 2007) inflitta a un’assicurata la

quale si era giustificata facendo valere, segnatamente, motivi di salute.

Questo Tribunale ha

stabilito che lo stato di salute dell’assicurata non la legittimava a esimersi

dal compiere perlomeno qualche ricerca di lavoro nei mesi da maggio a luglio

2007, visto che dal certificato medico agli atti non risultava un’inabilità

lavorativa totale in qualsiasi attività professionale.

Ne discende che il

ricorrente nel mese di novembre 2016, svolgendo unicamente sette ricerche (sei

dal 7 al 17 e una il 28 novembre 2016; cfr. doc. 1), in particolare una sola

ricerca nel periodo dal 18 al 30 novembre, successivo all’accordo del 18

novembre 2016 sul numero di ricerche da effettuare settimanalmente, non ha

rispettato le istruzioni impartitegli dall’amministrazione e accettate dal medesimo.

L’insorgente deve, quindi,

essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art.

30.

cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).

2.8

Per quanto

concerne l’entità della sanzione, va ribadito che nel caso di specie

l’URC, in relazione al mese di novembre 2016, ha inflitto all’assicurato tre

giorni di sospensione (cfr. consid. 1.1.).

Normalmente, in base alle

direttive in vigore, la sanzione applicata dall'amministrazione in caso di

insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo di controllo ammonta a

tre-quattro giorni di sospensione (cfr. consid. 2.5.).

Tutto ben considerato, alla

luce della prassi appena esposta, la sanzione di tre giorni inflitta al

ricorrente risulta conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid.

2.5

).

Questa soluzione si

giustifica tanto più se si considera che il giudice non può mettere in

discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento

dell’amministrazione (cfr. STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag.

58.

seg.; DTF 137 V 75; STFA C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del

24.

settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con

sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).

La

decisione su opposizione del 22 dicembre 2016 deve, conseguentemente, essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti