38.2017.1
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26 aprile 2017Italiano31 min
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Raccomandata
Incarto
n.
38.2017.1
dc/sc
Lugano
26 aprile 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 gennaio 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 7 dicembre 2016 emanata da
Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive, 6501
Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 7 dicembre 2016 l'Ufficio delle misure attive (in seguito: UMA) ha
confermato la decisione del 31 ottobre 2016 (cfr. doc. 3) con la quale ha
negato a RI 1, nata nel 1975, di nazionalità __________, il diritto ad assegni
di formazione per portare a termine, con una formazione biennale dal 1° ottobre
2016 al 30 settembre 2018 l’apprendistato (interrotto il 31 luglio 2015) quale
operatrice sociosanitaria presso la F__________ a __________, argomentando:
" (…)
a) L’opponente è
collocabile nella professione di “assistente di cura”
Dal 1.10.2015 al 31.8.2016 ha lavorato come assistente di cura
presso la __________. Lo confermano il contratto di lavoro firmato dalle parti
il 18.9.2015 come pure il certificato di lavoro del 31.8.2016 rilasciato datore
di lavoro. In entrambi i documenti è indicato che l’opponente è stata attiva
nella funzione di assistente di cura.
Il 17.7.2015, la Divisione della formazione professionale ha
riconosciuto per iscritto all'opponente quanto segue: "Il percorso
formativo effettuato presso la Scuola cantonale __________ di __________ dalla
signora RI 1, __________, è ritenuto equivalente al certificato di assistente
di cura ottenibile nel Canton Ticino al termine di tre semestri di
formazione." L'opponente ha consegnato questo scritto all'Ufficio
regionale di collocamento di __________ il 28.8.2015 in occasione di un
colloquio di consulenza.
Il certificato di assistente di cura è un diploma cantonale
riconosciuto dalle case per anziani in Ticino. La funzione di "assistente
di cura" è anche menzionata nell'allegato. 2 "Classificazioni delle
funzioni" (art. 24 CCL ROCA) del contratto collettivo di lavoro per il
personale occupato presso le Case per anziani del Canton Ticino (CCL ROCA).
b) La base legale
per la concessione dell'assegno di formazione è l'art. 66a LADI
La base legale da prendere in considerazione per la richiesta
degli assegni di formazione è l'art. 66a LADI, sotto la Sezione 4:
Provvedimenti speciali.
La base legale indicata nell'opposizione, e cioè l'art. 60 LADI,
regola invece l'assegnazione dei "provvedimenti di formazione" ai
sensi della LADI, segnatamente corsi individuali o collettivi di
riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione nonché aziende di
esercitazione e pratiche di formazione.” (Doc. A)
1.2. Contro questa decisione
l’assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA. Il suo patrocinatore
chiede in via principale che venga concesso l’assegno per la formazione e in
via subordinata un prestito di studio e sottolinea che la ricorrente ha sempre
lavorato come apprendista:
" 1. La
ricorrente ha lavorato in qualità d’apprendista presso la __________
.
2. La signora RI
1 ha sempre svolto l'attività come apprendista con il salario
corrispondente all'apprendistato e non è vero, come pretende far credere l'UMA
che ella abbia lavorato come operatrice socio sanitaria.
3. La signora RI
1 ha avuto qualche difficoltà con la formazione perché il suo conoscimento
della lingua italiana scritta non era sufficiente, per tanto si è adoperata per
aggiornarsi iscrivendosi al corso d'italiano presso la Scuola __________ DOC.
C.
4. Considerando
il settore socio sanitario è sempre alla ricerca di persone formate, la scelta
di svolgere l'apprendistato in questo settore è più che mai giustificata.
5. In data 17
ottobre 2016, la ricorrente ha ufficializzato la richiesta di assegni di
formazione LADI per ottenere il finanziamento necessario per portare a termine,
con una formazione biennale dall'1.10.2016 al 30.9.2018, l'apprendistato quale
operatrice sociosanitaria presso la F__________ a __________, dove ha già
lavorato quale assistente di cura non qualificata fino al 31.8.2016. Da notare
come il datore di lavoro, dopo averla come ausiliaria, ha deciso di farle il
contratto di tirocinio con l'appoggio della Divisione della Formazione, il che
vuol dire che a livello di lavoro ha dimostrato una grande sensibilità nonché
capacità.
6. Non
corrisponde al vero quanto asserito dall'UMA: "In data 31 ottobre 2016,
l'Ufficio misure attive ha respinto la richiesta perché ha ritenuto che:
- la signora RI 1 collocabile nel
mercato del lavoro nell'attuale professione "assistente di cura" come
nella precedente professione;
- non vi è una prospettiva favorevole
per svolgere con successo la formazione." Senza un diploma, in questo
settore è impossibile trovare una occupazione, infatti la signora RI 1, come
risulta dall'URC ha fatto ricerche per poter lavorare e il risultato, non certo
entusiasmante, è stato nullo, soltanto risposte negative nel migliori dei casi,
perché negli altri casi nemmeno una risposta.
7. Secondo
l'articolo 66a cpv. 1 LADI (Legge federale sull'assicurazione contro la
disoccupazione)
"L'assicurazione può concedere
assegni per una formazione di una durata massima di 3 anni ai disoccupati che:
hanno almeno 30 anni e non dispongono di una formazione professionale completa
o hanno notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell'ambito della loro
professione". Secondo noi, la ricorrente adempie in pieno i requisiti per
poter beneficiare degli assegni per la formazione.” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 20
gennaio 2017 l’UMA propone di respingere il ricorso e osserva:
" (…)
A titolo abbondanziale, precisiamo tuttavia che i dati a nostra
disposizione, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente ai punti 1 e
2, confermano che i periodi di formazione e di lavoro della signora RI 1
risultano suddivisi nel seguente modo:
• dall'1.9.2013
al 31.8.2014: 1° anno di apprendistato quale "operatrice
sociosanitaria" presso la __________, con uno stipendio mensile lordo di
fr. 1'372 (salario di apprendista) completato da un assegno di formazione
finanziato dalla Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) di
fr. 2128, per un totale mensile lordo di fr. 3'500 (vedi allegato 5);
• dall'1.9.2014
al 31.7.2015: 2° anno di apprendistato quale "operatrice
sociosanitaria" presso la __________, con uno stipendio mensile lordo di
fr. 1'472 (salario di apprendista) completato da un assegno di formazione
finanziato dalla Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) di
fr. 2'028, per un totale mensile lordo di fr. 3500 (vedi allegato 6);
• interruzione
dell'apprendistato presso la __________, con effetto 31.7.2015 (vedi allegato
7), in seguito al mancato superamento dell'anno scolastico (vedi allegati 8 e
9);
• dall'1.10.2015
al 31.8.2016 attività lavorativa quale "assistente di cura" presso la
__________, con uno stipendio mensile lordo di fr. 4231.60 (vedi allegato 10).
Per quest'ultimo periodo,
contrariamente a quanto affermato nell'atto di causa ai punti 5 e 6, ribadiamo
che la ricorrente ha lavorato in qualità di "assistente di cura" qualificata
(vedi allegato 11), considerato che i precedenti periodi di formazione
finanziati dalla LADI le hanno permesso di otte-nere l'equivalenza del relativo
attestato riconosciuto dalla Divisione della formazione professionale in data
17.7.2015 (vedi allegato 12). (…)” (Doc. III)
1.4. Il 30 gennaio 2017 il
rappresentante dell’assicurata si è così espresso:
" …
richiamiamo l’attenzione sulla risposta di causa inviata dall’Ufficio delle
misure attive in data 20 gennaio 2017 che presentano delle affermazioni non
vere sia in fatto che in diritto.
Riteniamo totalmente inutile nonché una perdita di tempo
argomentare su quanto esposto dall’Ufficio delle misure attive, poiché sta di
fatto che la ricorrente non ha in mano nessun attestato federale di capacità e
non per colpa sua ma perchè i differenti datori di lavoro hanno cercato
soltanto di coprire una posizione all’interno dell’organigramma finché hanno
trovato la persona diplomata e naturalmente in seguito la ricorrente avanzata e
per questo è stata sempre licenziata, anche perchè è la parte più debole,
pertanto contestiamo i ragionamenti tendenziosi e arbitrari dell’UMA.” (Doc. V)
Il 2 febbraio 2017 l’UMA
ha osservato che da tale scritto non emergono nuovo elementi (cfr. doc. VII).
In ordine
2.1. Il patrocinatore
dell’assicurata ha chiesto in via subordinata che a RI 1 venga concesso un
prestito di studio.
Su tale questione il TCA
non può pronunciarsi.
Infatti, secondo la
giurisprudenza, la decisione impugnata costituisce il presupposto e il
contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF
8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164;
DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e
giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Ora, nel presente caso, la
decisione su opposizione del 7 dicembre 2016 concerne solo il rifiuto degli
assegni di formazione e unicamente questo aspetto può essere esaminato dal TCA.
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire
se l'assicurata ha diritto oppure no agli assegni per la formazione quale operatrice
socio-sanitaria.
Il 1° luglio 2003 è
entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata
dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502
segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Questa revisione della
LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda revisione della
legge del 1995.
Questi provvedimenti si
sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta contro la
disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio federale,
Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12
giugno 2001, pag. 1972):
" (…)
In linea di massima, la presente revisione non concerne gli URC
recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con
la revisione del 1995.
Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e vanno pertanto
mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata. (…)"
Anche la quarta revisione
della LADI del 19 marzo 2011, in vigore dal 1° aprile 2011 non ha apportato
sostanziali modifiche ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
Pertanto, la
giurisprudenza concernente il vecchio Capitolo 6 della LADI, che agli art.
59-75 LADI regolava le "Prestazioni per provvedimenti destinati a
prevenire e a combattere la disoccupazione" (provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua validità anche dopo l'entrata
in vigore della terza revisione della LADI (cfr. STFA 209/04 del 10 dicembre
2004; STFA C 77/04 del 24 dicembre 2004; STFA
C 56/04 del 10 gennaio 2005).
2.3. Fra gli scopi principali
dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di "prevenire la
disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la
reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro" (cfr. art. 1a
cpv. 2 LADI).
Per realizzare questo
obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI (Capitolo 6), ha previsto
una serie di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Si tratta di provvedimenti
di formazione (art. 60: corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di
perfezionamento o di reintegrazione; aziende di esercitazione; pratiche di
formazione), di provvedimenti di occupazione (art. 64a - 64b: programmi di
occupazione temporanea, pratiche professionali, semestri di motivazione) e di
provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni per il periodo di introduzione,
assegni di formazione, sussidi per gli assicurati pendolari o soggiornanti
settimanali, sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa
indipendente).
Il nuovo art. 59 LADI
fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro e prevede che:
" 1
L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla
disoccupazione.
1bis I provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro comprendono i provvedimenti di formazione (Sezione 2), i
provvedimenti di occupazione (Sezione 3) e i provvedimenti speciali (Sezione
4).
1ter Le persone direttamente
minacciate dalla disoccupazione possono pretendere unicamente le prestazioni di
cui all’articolo 60.3.
2 I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono
volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso
difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono
in particolare:
a. migliorare
l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una
rapida e durevole reintegrazione;
b. promuovere
le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;
c. diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga
durata; o
d. offrire la possibilità di acquisire esperienze
professionali.
3 Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che
adempiono:
a. i
presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga
altrimenti; e
b. le condizioni specifiche per il provvedimento in
questione.
3bis Gli assicurati che hanno più
di 50 anni e che adempiono le condizioni di cui al capoverso 3 possono
partecipare a provvedimenti di formazione e di occupazione fino alla
conclusione del loro termine quadro per la riscossione della prestazione,
indipendentemente dal loro diritto all’indennità di disoccupazione.
4 I servizi competenti collaborano con gli organi
dell’assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati
invalidi."
2.4. All'art. 59
cpv. 2 LADI viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il
diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato
del lavoro è connesso alla situazione del mercato del lavoro:
provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti
dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare
l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione
disoccupazione (cfr. STFA C 56/04 del 10 gennaio 2005, consid. 2; STFA C 209/04 del 10 dicembre 2004, consid. 2; le STFA C 200/02 e C
201/02 del 5 agosto 2003, consid. 1, la giurisprudenza ivi citata e il
Messaggio del Consiglio federale concernente una nuova legge federale
sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per
insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).
In una
sentenza 8C_48/2008 del 16 maggio 2008 al riguardo il Tribunale federale si è
così espresso:
" 3.2 Le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le
perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la situation du
marché du travail: des mesures relatives au marché du travail ne doivent être
mises en oeuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce
marché. Cette condition permet d'éviter l'allocation de prestations qui n'ont
aucun rapport avec l'assurance-chômage. La loi, qui consacrait ce principe à l'art.
59 al. 1 et 3 aLACI, l'exprime désormais à l'art. 59 al. 2 LACI, dans sa teneur
en vigueur depuis le 1er juillet 2003. Toutefois, les principes
jurisprudentiels (ATF 112 V 397 consid. 1a p. 398, 111 V 271 consid. 2b p. 274 et 398 consid. 2b p.
400; DTA 2005 p. 280 consid. 1.2, C 48/05, et les arrêts cités) développés sous
l'empire des dispositions régissant les mesures relatives au marché du travail
- dans leur version en vigueur jusqu'au 30 juin 2003 - restent applicables (DTA
2005 p. 280 consid. 1.1, précité).
En revanche, la formation de base et la promotion
générale du perfectionnement professionnel n'incombent pas à
l'assurance-chômage. La limite entre la formation de base ainsi que le
perfectionnement professionnel en général, d'une part, le reclassement et le
perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage, d'autre part,
n'est souvent pas nette (ATF 108 V 163 consid. 2c p. 165 s.). Il doit s'agir dans ce dernier cas de
mesures permettant à l'assuré de s'adapter au progrès industriel et technique,
ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité
lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes. Etant
donné qu'une seule et même mesure peut présenter des traits caractéristiques de
ces deux domaines, et que la formation professionnelle générale favorise
d'habitude également l'aptitude au placement de l'assuré sur le marché du
travail, sont décisifs les aspects qui prédominent au regard de toutes les
circonstances du cas particulier (ATF 111 V 271 consid. 2c p. 274 s. et 398 consid. 2b p. 400, 108 V 163 consid. 2c
p. 165 s. et les références). Par ailleurs, un cours n'est pris en charge par
l'assurance-chômage que si la formation envisagée est indispensable à l'assuré
pour remédier à son chômage (ATF 111 V 398 consid. 2c p. 401 s.)."
Il
diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione è dunque
escluso se la formazione viene intrapresa per soddisfare un'aspirazione
personale indipendentemente dalla situazione del mercato del lavoro (cfr. DLA
1998 N° 28 pag. 53; STF C 176/03 del 2 settembre 2004 – "Les circonstances démontrent ainsi que le recourant n'a pas entendu
suivre le cours litigieux parce qu'il se trouvait dans une situation de chômage
provoquée par une situation économique défavorable mais par convenance
personnelle. La mesure requise n'est donc pas directement
commandée par la situation du marché du travail et l'on ne saurait admettre que
le placement de l'assuré était impossible ou très difficile pour ce
motif." – STFA C 201/02 del 5 agosto 2003).
2.5. Quale
provvedimento speciale, agli art. 66a e 66c LADI sono regolamentati gli
assegni di formazione, l’ammontare e la durata degli stessi.
Questa misura, che tende a
favorire la reintegrazione professionale dei disoccupati che hanno almeno 30
anni e che non dispongono di una formazione professionale completa o hanno
notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito della loro professione,
consiste nel concedere assegni per una formazione di una durata massima di tre
anni.
L’art.
66a LADI ha il seguente tenore:
"
1L’assicurazione
può concedere assegni per una formazione di una durata massima di tre anni ai
disoccupati che:
a. …
b. hanno almeno 30 anni e
c. non dispongono di una formazione professionale completa o hanno notevoli
difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito della loro professione.
2L’ufficio di
compensazione può, in casi giustificati, autorizzare una deroga alla durata
della formazione e al limite di età di cui al capoverso 1.
3Gli assicurati che
hanno conseguito un diploma universitario o di una scuola professionale
superiore o che, pur senza ottenere un diploma hanno seguito una formazione di
almeno tre anni in uno di questi centri di formazione non ricevono assegni di
formazione.
4Gli assegni di
formazione sono accordati unicamente qualora vi sia un contratto di formazione
che prevede un programma di formazione e un corrispondente attestato al termine
della formazione."
Nel tenore in vigore fino
al 30 giugno 2003 l’art. 66a lett. a LADI prevedeva, quale ulteriore
presupposto, che: "adempiono una delle condizioni di cui all’articolo 60
capoverso 1 lettera b;".
L’art. 66b LADI, abrogato
con effetto dal 1° luglio 2003, poneva invece quali condizioni materiali che:
"Gli assegni sono concessi unicamente qualora vi sia un
contratto di formazione che prevede un programma di formazione e un
corrispondente attestato al termine della formazione. (cpv. 1)" e che:
"La formazione deve corrispondere alle capacità dell’assicurato e
migliorarne l’idoneità al collocamento. (cpv. 2)".
A proposito di queste
modifiche, nel Messaggio concernente la revisione della legge
sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio
federale ha precisato che:
" Art. 66a Assegni di formazione
La lettera a è contemplata nella clausola generale
prevista dall’articolo 59 capoverso 3, motivo per cui non deve più essere
menzionata nel capoverso 1.
Al fine di garantire una prassi uniforme a livello
svizzero, il capoverso 2 statuisce che le domande concernenti gli assicurati di
età inferiore a 30 anni e le domande per una durata di formazione più lunga in
casi fondati possono essere autorizzate dall’ufficio di compensazione e non più
dai Cantoni.
Il capoverso 4 è stato ripreso dall’articolo 66b al
fine di riunire in un unico articolo tutti i presupposti del diritto.
Art. 66b Condizioni
materiali (abrogato)
Il capoverso 1 diventa l’articolo 66a capoverso
4. Il capoverso 2 è già contemplato negli obiettivi dei provvedimenti inerenti
al mercato del lavoro dell’articolo 59 capoverso 2 e può quindi essere stralciato."
(cfr. FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag.
2013, pto 2.1)
L’art.
66c LADI stabilisce che:
" 1Il
datore di lavoro paga al lavoratore un salario pari almeno al corrispondente
salario d’apprendista e che tenga adeguatamente conto della sua esperienza
professionale. Versa gli usuali contributi dell’assicurazione sociale sul
salario e deduce al lavoratore la quota a suo carico.
2Gli assegni di formazione corrispondono alla
differenza fra il salario effettivo ed un importo massimo stabilito dal Consiglio
federale.
3La cassa paga al datore di lavoro, su presentazione di
un conteggio mensile, gli assegni di formazione, la quota dei contributi del
datore di lavoro alle assicurazioni sociali sugli assegni di formazione e
l’intero contributo del datore di lavoro alla previdenza professionale.
4Il termine quadro è prolungato sino alla conclusione
della formazione autorizzata."
Secondo l’art. 90a OADI:
" 1 Sono
scuole professionali superiori le scuole tecniche superiori (STS), le scuole
superiori per i quadri dell’economia e dell’amministrazione (SSQEA), le scuole
superiori delle arti applicate, le scuole superiori di economia domestica,
altri centri di formazione riconosciuti come scuole professionali superiori
svizzere o estere nonché le scuole aventi una durata di formazione equivalente
e subordinate alla sovranità cantonale.
2 Se per la formazione auspicata è rilasciato un
attestato federale di capacità (AFC), il contratto di formazione è concluso,
conformemente alla legge federale del 19 aprile 1978 sulla formazione
professionale, in forma di contratto di tirocinio. In caso di rilascio di un
attestato cantonale, il contratto di formazione è concluso nella forma prevista
dal diritto cantonale applicabile in materia.
3 Il salario è calcolato in base al salario
dell’ultimo anno della formazione professionale di base secondo l’uso locale
nel ramo economico interessato. Se l’assicurato non ha esperienza nella
professione in questione o in una professione affine, il salario è calcolato in
base al salario del corrispondente anno di formazione professionale di base
secondo l’uso locale nel ramo economico interessato.
4 L’importo massimo conformemente all’articolo 66c
capoverso 2 LADI ammonta a 3500 franchi mensili. Le borse di studio assegnate
sono computate nell’importo degli assegni per la formazione, per quanto non
servano a coprire le spese familiari di mantenimento.
5 Per l’assicurato vale il termine
quadro per la riscossione della prestazione conformemente all’articolo 9
capoversi 1 e 2 LADI. Con l’inizio della formazione, detto termine è prolungato
fino alla conclusione della formazione per la quale è stato accordato
l’assegno. Il termine quadro prolungato è soppresso il giorno in cui
l’assicurato interrompe o conclude la formazione. Se adempie i presupposti di
cui all’articolo 8 LADI, il giorno successivo l’assicurato può aprire un nuovo
termine quadro per la riscossione della prestazione.
6 …
7 Le domande di assegni per la
formazione devono essere presentate al servizio cantonale otto settimane prima dell’inizio
della misura.
8 Il servizio cantonale comunica la
sua decisione all’assicurato di regola quattro settimane dopo la consegna della
domanda."
2.6. Nella Prassi LADI PML del
gennaio 2014 p.ti F1-F6, che corrisponde alla Circolare sui provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro (PML) del gennaio 2013 p.ti F1-F6, la Segreteria
di Stato dell'economica (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve
adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le
istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 195/03 del 19 agosto 2004; STFA
C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001,
consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3° pag. 61), ha sottolineato in particolare
che:
" ASSEGNI
DI FORMAZIONE (AFO)
art. 66a e 66c LADI; art. 90a OADI
SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE
F1 Gli
assegni di formazione intendono permettere agli assicurati che hanno almeno 30
anni di acquisire una formazione di base o di adattare la loro formazione alle
esigenze del mercato del lavoro. Non possono tuttavia essere concessi in
correlazione con un altro PML. Inoltre, per il periodo durante il quale sono
versati gli AFO, l'assicurato non può conseguire alcun guadagno intermedio
(GI).
F2 Il
criterio determinante per la concessione degli AFO è l'interesse
dell'assicurato ad acquisire una formazione professionale al termine della
quale viene rilasciato un attestato federale di capacità (AFC) o un certificato
cantonale equivalente.
DESTINATARI
F3 Gli
assegni di formazione possono essere concessi agli assicurati che adempiono le
seguenti condizioni cumulative:
· Sono disoccupati e hanno svolto, entro il
termine quadro per il periodo di contribuzione, un'occupazione soggetta a
contribuzione per almeno dodici mesi o sono esonerati dall'adempimento del
periodo di contribuzione (cfr. art. 59 cpv. 3 LADI).
· Hanno almeno 30 anni al momento in cui
viene versato il primo AFO. È fatta salva la regolamentazione derogatoria prevista
alla cifra marginale F11.
· Non dispongono di una formazione
professionale completa o hanno notevoli difficoltà nel trovare un impiego
nell'ambito della loro professione (art. 66a cpv. 1 lett. c LADI).
F4 L'assicurato
non dispone di una formazione professionale se non è in grado di esibire un
documento ufficiale che certifichi la sua formazione o le sue conoscenze
professionali (AFC, diploma, ecc.).
F5 L'assicurato
ha notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell'ambito della sua professione
se, a causa della situazione sul mercato del lavoro, non può essergli assegnata
alcuna occupazione nel campo della sua formazione e se ha cercato invano
un'occupazione nell'ambito della sua professione originaria.
F6 Gli
AFO possono essere accordati agli assicurati nell'ambito di un impiego fisso
che sia però a tempo parziale. Questa possibilità è riservata agli assicurati
iscritti a tempo parziale alla disoccupazione e il cui tasso di occupazione per
la formazione professionale corrisponde a tale tempo parziale."
2.7. In una sentenza del 19
gennaio 2001, pubblicata in DTF 127 V 57, il Tribunale federale ha deciso, da
una parte, che l'assicurato titolare di un diploma di un istituto universitario
non riconosciuto sul mercato del lavoro svizzero può pretendere assegni di
formazione nella misura in cui adempie gli altri presupposti cui è subordinato
il diritto a queste prestazioni.
Dall’altra, che il metodo
di calcolo degli assegni di formazione predisposto dalla cifra F 34 (a
decorrere dal 1° gennaio 2000 dalla cifra F 33) della Circolare sui
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML) emanata dalla SECO - la
quale fa dipendere l'importo delle prestazioni dalla situazione economica
rispettivamente dell'assicurato e del suo coniuge - è in contrasto con gli art.
66c cpv. 2 LADI e 90a cpv. 4 OADI, in quanto introduce nuovi criteri estranei
al testo di legge.
La Prassi LADI PML valida
dal gennaio 2014 prevede al p.to F25 che per calcolare l’importo mensile da
determinare, il servizio competente si basa unicamente sul salario che
l’assicurato percepirà presumibilmente subito dopo aver terminato la sua
formazione, al massimo tuttavia fr. 3'500 in conformità a quanto contemplato
dagli art. 66c cpv. 2 LADI e 90a cpv. 4 OADI.
Questa Corte, in una
sentenza 38.2013.46 del 19 febbraio 2014, pubblicata in RtiD II-2014 N. 89 pag.
391, ha stabilito che a ragione a un giovane assicurato che all’estero ha conseguito l’attestato di
aiuto-cuoco e ha lavorato per dodici anni nella ristorazione è stato negato il
diritto ad assegni di formazione per un apprendistato completo in una nuova
professione richiesti dopo essersi licenziato da un impiego quale cuoco che
aveva reperito in Svizzera da dieci mesi. Il suo collocamento non era, infatti,
reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro disponendo di una lunga
esperienza nel settore della ristorazione e avendo peraltro spontaneamente
abbandonato l’ultimo posto di lavoro per intraprendere una lunga formazione in
un altro settore professionale. Si tratta di una scelta del tutto legittima,
atta a soddisfare un desiderio personale, che non deve però andare a carico
dell’assicurazione contro la disoccupazione. Una misura così incisiva come
quella del sostegno, a spese dell’assicurazione contro la disoccupazione, per
un nuovo apprendistato completo, non è certo stata concepita per delle giovani
persone (l’assicurato, al momento della domanda, non aveva ancora compiuto i 30
anni) in possesso di una formazione professionale conseguita all’estero che
viene in Svizzera a lavorare per alcuni mesi e poi abbandona il proprio impiego
e chiede di farsi sovvenzionare un apprendistato completo in un’altra attività
nel nostro Paese.
A
carico dell’assicurato sono state poste tasse e spese procedurali per
complessivi fr. 500.–, in quanto il ricorso è stato interposto, se non in modo
temerario, almeno per leggerezza.
In un’altra sentenza
38.2015.79 dell’8 settembre 2016 il TCA ha confermato l’operato dell’UMA che aveva
rifiutato ad un assicurato gli assegni per la formazione quale disegnatore AFC.
Questo Tribunale ha
ritenuto che l’assicurato, di nazionalità brasiliana che non aveva reperito
nella Svizzera tedesca un’occupazione adeguata a causa delle scarse conoscenze
nella lingua tedesca e non per carenze nella sua formazione o per le esperienze
professionali precedenti (assistente di produzione, assistente tecnico di
materiali industriali) non risulta difficilmente collocabile in Ticino. Le
possibilità di impiego nel nostro Cantone erano del resto aumentate con le
conoscenze nella lingua tedesca acquisite grazie a quattro corsi finanziati
dall’assicurazione contro la disoccupazione.
2.8. Chiamata a pronunciarsi in
merito al caso concreto, questa Corte ritiene utile ricordare subito che secondo l'art. 59 cpv. 2 LADI i provvedimenti relativi al
mercato del lavoro sono volti a provvedere alla reintegrazione di assicurati il
cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato di lavoro (cfr.
consid. 2.3).
Dal sito internet
orientamento.ch, risulta che il diploma cantonale di assistente di cura viene
rilasciato dopo una formazione di 1,5 anni.
Tale formazione è così
impartita:
" La
formazione è offerta dalla Scuola superiore medico-tecnica (SSMT) di Lugano (è
possibile frequentare le lezioni anche presso la sottosede di Giubiasco).
Il corso è articolato in 10 moduli con lezioni
organizzate di regola in 2 sere la settimana e due sabati mattina al mese.
Complessivamente la formazione comprende 520 ore di lezione in classe e 6 mesi
di pratica professionale.
Il periodo di pratica professionale (modulo 10) deve
essere effettuato in una struttura o servizio sociosanitario riconosciuto come
azienda formatrice dalla Divisione della formazione professionale (DFP) e
terminare al massimo entro 2 anni dalla fine della formazione teorica. Può
essere svolta in due periodi: da luglio a dicembre o da gennaio a giugno.”
L’attività di assistente
di cura viene così descritta:
" L’assistente di
cura (AC), cura ed assiste l’utente durante le attività della vita quotidiana e
opera al fine di mantenere puliti e ordinati i suoi vestiti ed i suoi spazi
abitativi. Lavora in istituti di cure acute, di lungo degenza o a domicilio,
agisce considerando le risorse a disposizione e le sue azioni sono orientate al
mantenimento dell’autonomia dell’utente nel proprio ambiente di vita. Svolge la
sua attività di curante sotto la supervisione di personale infermieristico
diplomato e collabora con altri professionisti della salute.”
Infine, le possibilità di
impiego sono le seguenti:
" L'assistente di cura lavora presso ospedali, cliniche, case per
anziani, stabilimenti medico-sociali, foyer per persone handicappate, centri di
riabilitazione, ecc.
Fa parte di una équipe e collabora principalmente con infermieri,
operatori sociosanitari, operatori socioassistenziali impiegati d'economia
domestica.
Gli orari di lavoro possono essere irregolari e includere il
finesettimana e i giorni festivi.
Il mercato del lavoro nel settore delle cure è favorevole.
In questo settore il lavoro a tempo parziale è molto diffuso.”
L’attestato federale di
capacità (AFC) quale operatrice sociosanitaria può invece essere conseguito
secondo le seguenti modalità:
" Esistono due possibilità di formazione.
Durata: 3 anni. Formazione professionale di base (tirocinio)
in azienda. Per persone adulte formazione pratica professionale negli istituti
di cura o servizi di assistenza a domicilio e formazione teorica alla Scuola
cantonale degli operatori sociali (SCOS) a Mendrisio (1600 ore/lezioni sui tre
anni: 16 settimane nei primi due anni, 9 nel terzo). A complemento si
frequentano i corsi interaziendali (34 giorni nel corso dei tre anni)
organizzati da FORMAS.
Durata: 4 anni. Scuola a tempo pieno
(anno base + 3 anni). Frequenza della Scuola specializzata per le
professioni sanitarie e sociali (SSPSS) nella sede di Giubiasco. Formazione con
maturità professionale integrata. Anno base: corsi teorici (materie di maturità
professionale sanitaria e sociale, conoscenze professionali, ginnastica e
sport) e stage di osservazione di 2 settimane in un istituto di cura, atelier
di apprendimento pratico. 1° anno: corsi teorici (materie di maturità,
competenze professionali, ginnastica), atelier pratici, corsi interaziendali, 7
settimane di stage pratico. 2° e 3° anno: corsi teorici (materie di maturità,
competenze professionali, ginnastica) e stage di 20 settimane nell'assistenza
sanitaria in case per anziani, ospedali e cliniche (rientro a scuola 1 giorno
alla settimana). Corsi interaziendali: 34 giorni suddivisi su 4 anni.”
Chi sceglie la seconda
opzione (formazione a tempo pieno alla SSPSS) ottiene pure l’attestato di maturità
professionale federale.
L’attività di operatrice
sociosanitaria viene così descritta:
" L'operatore sociosanitario e l'operatrice sociosanitaria (OSS) lavorano
in case per anziani, servizi di assistenza e cura a domicilio, ospedali,
cliniche e istituti di riabilitazione. Assistono, sostengono e curano, in modo
autonomo e responsabile, gli utenti di queste strutture nelle attività della
vita quotidiana.
Gli operatori sociosanitari sono inseriti in équipe
pluridisciplinari nelle quali vi è una ripartizione dei compiti e delle
responsabilità basata su competenze professionali. La loro attività mira a
mantenere e migliorare il benessere e lo stato di salute di pazienti e utenti.”
Fatte queste
premesse di carattere generale, nella presente fattispecie dagli atti
dell’incarto emerge che l’assicurata dal 1° settembre 2014 al 31 luglio 2015 ha
frequentato un apprendistato quale operatrice sociosanitaria presso la __________
e in seguito presso la __________, beneficiando degli assegni di formazione
previsti dalla LADI (inizialmente previsti dal 1° settembre 2013 al 31 agosto
2016, cfr. doc. 5 e doc. 6).
Il tirocinio
non è stato portato a termine in quanto il contratto di tirocinio è stato
consensualmente sciolto con l’ultimo datore di lavoro.
Il 9 giugno
2015 la Scuola cantonale operatori sociali (SCOS) aveva allestito per la
Divisione della formazione professionale un Rapporto (2° semestre) del seguente
tenore:
" Si riscontrano delle notevoli difficoltà linguistiche che probabilmente
influiscono anche sulle importanti difficoltà di apprendimento riscontrate
nella formazione in generale. Le 3 insufficienze evidenziate in pagella e
l’assegnazione della nota appena sufficiente in altre materie confermano i
problemi ai apprendimento durante tutto l’anno scolastico.
Tenuto conto delle osservazioni e dei giudizi
sopra indicati, il Consiglio di classe propone:
- Il riorientamento professionale.” (Doc. 9)
La Divisione della
formazione, il 17 luglio 2015, ha attestato che:
" (…)
Il percorso formativo effettuato presso la __________ di __________
dalla signora RI 1, __________, è ritenuto equivalente al certificato di
assistente di cura ottenibile nel Canton Ticino al termine di tre semestri di
formazione.”
Dal 1° ottobre 2015 al 31
agosto 2016 l’assicurata ha lavorato mediante un contratto di lavoro di durata
determinata quale assistente di cura presso la __________ (cfr. doc. 11).
In quella struttura la
ricorrente ha percepito un salario di fr. 4'231.60 mensili (cfr. doc. 10).
Il 17 ottobre 2016 l’assicurata
ha chiesto gli assegni di formazione per portare a termine gli ultimi due anni
di formazione per ottenere l’AFC come operatrice sociosanitaria. Ella ha
precisato di avere già iniziato il nuovo periodo formativo il 1° ottobre 2016
presso la __________ (cfr. doc. 1 con allegati il contratto di tirocinio e la
dichiarazione del SCOS di __________ che attesta che la ricorrente frequenta il
2° anno di formazione).
Il 18 ottobre 2016 l’URC
di __________ ha preavvisato negativamente la richiesta con la seguente
motivazione:
" (…)
La signora RI 1 ha svolto la professione di Assistente di cura dal
01.10.2015 al 31.08.2016 e in questo campo, così come per la cameriera
(professionale volta in precedenza per molti anni), il mercato del lavoro offre
impiego). (…)” (Doc. 2)
Per costante
giurisprudenza spetta ai consulenti degli URC di decidere di volta in
volta quali sono i provvedimenti più idonei per il singolo assicurato (cfr.
art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STCA
38.2013.46 del 19 febbraio 2014 consid. 2.6., pubblicata in RtiD II-2014 N. 89
pag. 391; STCA 38.2012.54 del 15 maggio 2013; STCA 38.2009.72 del 22 febbraio
2010; STCA 38.2009.90 del 21 gennaio 2010; STCA 38.2007.107 del 4 marzo 2008;
STCA 38.2007.8 del 31 luglio 2007; STCA 38.2000.74 del 5 ottobre 2000 e STFA C
121/92 del 13 maggio 1993).
Alla luce di quanto qui
sopra esposto il TCA condivide le motivazioni che stanno alla base del
preavviso negativo e successivamente della decisione su opposizione impugnata.
Infatti l’assicurata,
grazie alla formazione precedentemente svolta, peraltro finanziata
dall’assicurazione contro la disoccupazione, dispone del titolo necessario per
lavorare quale assistente di cura.
La ricorrente ha pure
esercitato un’attività lucrativa in quella professione nello stesso istituto
presso il quale ha ripreso un tirocinio, nel periodo dal 1° ottobre 2015 al 31
agosto 2016. Siccome l’assicurata può reperire un impiego come assistente di
cura, occorre concludere che il suo collocamento non è intralciato per motivi
inerenti al mercato del lavoro (cfr. consid. 2.6).
In conclusione lo
svolgimento del tirocinio per diventare operatrice sociosanitaria corrisponde a
una scelta, peraltro del tutto legittima dell’assicurata, atta a soddisfare un
desiderio personale, che non deve però andare a carico dell'assicurazione
contro la disoccupazione (cfr. consid. 2.3).
La decisione su
opposizione del 7 dicembre 2016 deve così essere confermata senza dovere
esaminare se gli altri presupposti del diritto sono o no realizzati.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Per quanto ricevibile, il
ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati
Fatti
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
Considerandi
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti