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Decisione

38.2017.10

A ragione la SdL-UMA ha effettuato la revis.di una dec.con cui aveva attribuito a un diped.di una Sagl assegni per il periodo di introduzione.E' infatti emerso che il dipend. era anche proprietario in

31 marzo 2017Italiano50 min

Source ti.ch

Fatti

I presupposti del diritto

a ricevere queste prestazioni sono così enumerati all'art. 65 LADI:

" Agli assicurati difficilmente collocabili, che assolvono un periodo

d’introduzione in un’azienda e ricevono un salario ridotto, possono essere

concessi assegni per il periodo d’introduzione se:

a. ...

b. il salario ridotto corrisponde almeno alla prestazione lavorativa fornita

durante questo periodo e

c. l’assicurato, dopo l’introduzione, può contare su un impiego alle

condizioni usuali nel ramo e nella regione, tenuto, se del caso, conto di una

capacità lavorativa durevolmente ridotta."

Nel tenore in vigore fino

al 30 giugno 2003 l’art. 65 lett. a LADI prevedeva, quale ulteriore condizione,

che: “essi adempiono il presupposto giusta l’articolo 60 capoverso 1 lettera b”.

Al riguardo, nel Messaggio

del Consiglio federale concernente la revisione della legge sull'assicurazione

contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 2.1, in FF 2001 N. 23 del

12 giugno 2001, pag. 2013 si legge che:

" (…)

Art. 65 Assegni per il periodo d’introduzione

La lettera a è contemplata nella clausola generale prevista

dall’art. 59 capoverso 3, motivo per cui non deve più essere menzionata.

(…)." (cfr. FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2013)

L'OADI, al cpv. 1

dell'art. 90, fino al 31 marzo 2011 così definiva la nozione di

"assicurato difficilmente collocabile":

"

1Un assicurato

è considerato difficilmente collocabile se, tenuto conto della situazione del

mercato del lavoro, ha difficoltà particolarmente gravi per trovarsi un impiego

poiché:

a. è in età avanzata;

b. è impedito fisicamente, psichicamente o

mentalmente;

c. ha cattivi precedenti professionali;

d. ha già riscosso 150 indennità giornaliere."

Dal 1°

aprile 2011 (entrata in vigore della quarta revisione della LADI del 19 marzo

2010) il cpv. 1 dell’art. 90 OADI è invece così formulato:

" 1 Un assicurato è considerato difficilmente collocabile se, tenuto conto

della situazione del mercato del lavoro, ha difficoltà particolarmente gravi

per trovarsi un impiego poiché:

a. è in età avanzata;

b. è impedito

fisicamente, psichicamente o mentalmente;

c. ha requisiti

professionali insufficienti;

d. ha già riscosso 150

indennità giornaliere;

e. dispone di scarsa

esperienza professionale in un periodo di elevata

disoccupazione

secondo l’articolo 6 capoverso 1ter”

Gli

assegni di introduzione coprono la differenza tra il salario effettivo e il

salario normale che l'assicurato può pretendere al termine del periodo di

introduzione, tenuto conto della sua capacità lavorativa, ma al massimo il 60 %

del salario normale (art. 66 cpv. 1 LADI).

La legge pone dunque una

serie di condizioni affinché possano essere concessi gli assegni dell'art. 65 LADI (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de

réadaptation de l'assurance-chômage", Basilea e Francoforte sul Meno 1992,

p. 467 e seg.).

Innanzitutto

deve trattarsi di assicurati difficilmente collocabili (prima condizione).

Al

riguardo B. Rubin (in “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”; Ed.

Schulthess 2014 pag 483) sottolinea che “une personne qui aurait accepté un

nouvel emploi pour remplacer immédiatement un emploi perdu n’y aurait pas

droit, faute de remplir la condition du chômage“.

Poi,

deve trattarsi di persone che necessitano di un periodo di introduzione in

un'azienda e che ricevono perciò un salario ridotto (seconda condizione).

Inoltre tali assicurati

devono adempiere i presupposti secondo l’art. 8 per quanto la legge non

disponga altrimenti (terza condizione). Il salario ridotto deve corrispondere

almeno alla prestazione lavorativa da loro fornita durante questo periodo

(quarta condizione). Infine, gli assicurati, dopo l'introduzione, devono poter

contare su un impiego alle condizioni usuali, tenuto, se del caso, conto di una

capacità lavorativa durevolmente ridotta (quinta condizione).

Secondo l'art. 66 cpv. 2

LADI, durante il termine quadro, gli assegni di introduzione sono pagati per

sei mesi al massimo; in casi eccezionali, per 12 mesi al massimo.

Gli assicurati che hanno

più di 50 anni hanno diritto agli assegni per il periodo d’introduzione per una

durata di 12 mesi (art. 66 cpv. 2 bis LADI).

Secondo l'art. 90 cpv. 1

bis OADI gli assegni per il periodo di introduzione possono essere versati per

un periodo di dodici mesi al massimo se, in base alla situazione personale

dell'assicurato, si deve dedurre che lo scopo dell'introduzione al lavoro non

possa essere raggiunto in sei mesi.

Dal 1° aprile 2011 l’art.

66 cpv. 2 LADI è stato modificato nel senso che durante il termine quadro, gli

assegni sono pagati per sei mesi al massimo; in casi eccezionali, per 12 mesi

al massimo.

L’art.

66 cpv. 2 bis precisa tuttavia che gli assicurati che hanno più di 50 anni

hanno diritto agli assegni per il periodo d’introduzione per una durata di 12

mesi.

L’art.

90 cpv. 1 bis OADI prevede ora che gli assegni per il periodo di introduzione

possono essere versati per un periodo di 12 mesi al massimo se, in base alla

situazione personale dell’assicurato, si deve dedurre che lo scopo

dell’introduzione al lavoro non possa essere raggiunto in sei mesi.

2.4. In una

sentenza C 332/99 del 17 aprile 2000, il TFA ha, tra l’altro, ricordato che:

" (…)

Va inoltre rilevato che gli assegni per il periodo

d'introduzione devono essere vincolati a condizioni severe e rimanere limitati,

per evitare una compressione dei salari, nonché un sussidiamento dei datori di

lavoro (cfr. FF 1980 III pag. 543; Nussbaumer, Arbeitslosen-versicherung, in:

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marg.

583; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. Il, pag.

660, nota 20).

Tali prestazioni possono essere concesse solo se la

collocazione (recte: il collocamento) dell'assicurato è fortemente ostacolata e

in quanto esista una indicazione in rapporto con il mercato del lavoro. Questa

doppia condizione permette di evitare che prestazioni delle assicurazioni

sociali siano fornite a fini che non hanno alcun rapporto con l'assicurazione

disoccupazione, il cui scopo non può per certo essere quello di assumere, in

modo generale, le spese determinate dall'inserimento nelle specialità aziendali

del datore di lavoro, cui incombe in linea di principio siffatto onere nei

processi lavorativi usuali richiesti ai propri dipendenti (DTF 112 V 252

consid. 3b). (…)."

La nostra Massima Istanza

ha così rifiutato il riconoscimento dal diritto agli assegni per il periodo di

introduzione ad un architetto, argomentando:

" (…)

Tutta la documentazione agli atti testimonia per

contro con chiarezza che la ricorrente fonda la sua richiesta di prestazioni

non tanto su motivi riferiti ad incapacità o a carenze pratiche professionali

del lavoratore, ma unicamente a temporanei problemi finanziari della ditta. Va

in particolare rilevato che il 26 marzo 1999 - a poco più di un mese

dall'assunzione di X. e in evidente contraddizione con le asserite presunte

carenze di capacità professionali di quest'ultimo - Z e il nuovo dipendente

dell'omonima SA vengono iscritti quali soci gerenti della I. S.a.g.l., ciascuno

con firma individuale e con una quota di fr. 5'000.--.

Orbene, se è vero che gli assegni per il periodo di

introduzione possono essere concessi più volte entro il termine quadro, in

particolare quando dopo la perdita del posto di lavoro è necessario un

ulteriore periodo di introduzione presso il nuovo datore di lavoro (Nussbaumer,

op. cit., cifra marg. 594 in fine), in concreto è di tutta evidenza che X. non

necessitava di questo ulteriore periodo di introduzione, che peraltro non deve

essere confuso con l'abituale periodo di inserimento nel nuovo ambiente

lavorativo a carico del datore di lavoro e non della legge contro la

disoccupazione. Infatti, l'averlo voluto quale socio gerente dimostra, per atti

concludenti, che la Z. SA l'ha considerato, praticamente da subito, sufficientemente

qualificato, responsabile inserito nell'ambiente lavorativo. Non va neppure

dimenticato che la riduzione dell'orario di lavoro dal 100% al 20%, effettuata

per il solo mese di giugno 1999, è stata - per ammissione stessa della

ricorrente - una mossa strategica finalizzata all'ottenimento delle prestazioni

sociali. Questo modo di operare è per certo contrario ai principi stabiliti

dalla legge sulla disoccupazione, che tende a favorire l'inserimento nel mondo

lavorativo del disoccupato e non a concedere finanziamenti gratuiti o

facilitazioni equivalenti a ditte in difficoltà d'ordine finanziario. Si noti

infine che la X. SA già beneficia dei sussidi previsti dalla legge cantonale

ticinese sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati nella

misura del 50% dall'11 gennaio 1999.

c) Ne consegue che non sono dati i presupposti per

la concessione di assegni di introduzione a favore di X. (…)."

(cfr. STFA C 322/99 del 17 aprile 2000)

In una sentenza C 157/01

dell’11 dicembre 2001 il TFA ha stabilito che le condizioni per riconoscere il

diritto ad assegni per il periodo di introduzione era adempiuto in presenza di

un inganno compiuto da una richiedente delle prestazioni riguardo al vero

datore di lavoro, argomentando:

" (…)

2.- a) En l'espèce, il ressort du dossier que la

décision du 22 décembre 1999 de l'Office cantonal de l'emploi, service

d'insertion professionnelle, relative aux allocations d'initiation au travail a

été signée par X.________ en faveur, d'une part, de Y.________, fille de sa

compagne, et, d'autre part, de l'Association R.________ dont il est, de son

propre aveu, "quasiment le seul membre actif" (procès-verbaux de la

séance du 1er février 2001 de la commission et du 6 juillet 2000 devant le

Secrétariat général du Département cantonal genevois de justice et police et

des transports). De même, est-il établi qu'en réalité ladite association

n'était qu'un prête-nom pour l'atelier H.________ qui était le véritable

employeur de Y.________.

En effet, si c'est bien l'Association R.________,

représentée par X.________, qui a engagé l'assurée par courrier du 29 novembre

1999, celle-ci n'a jamais exercé d'activité au sein de cette association. Au

demeurant, l'Association R.________ ne s'est jamais occupée de formation en

gestion administrative et en informatique.

La recourante reconnaît d'ailleurs que Y.________

a travaillé pour l'atelier H.________ dont le responsable, P.________

H.________, était chargé de son initiation et de sa formation dans le domaine

de l'informatique. Ses allégations selon lesquelles son propre rôle était de

s'occuper de l'organisation administrative de l'atelier H.________ ne changent

rien à cet égard. Il est manifeste que l'Association R.________ n'a jamais

employé Y.________, ni ne l'a initiée à quelque activité que ce soit, sans

parler de l'absence de toute intention de l'engager à la fin de sa période

d'initiation au travail (art. 65 let. c LACI).

Il s'ensuit que les conditions du droit aux

allocations d'initiation au travail n'étaient, en ce qui concerne la recourante,

pas remplies. (…)"

In una sentenza 38.2016.67

e 38.2017.68 del 30 marzo 2017 il TCA ha negato a due assicurati il diritto

agli assegni per il periodo d’introduzione, rilevando:

" (…)

Dall’estratto del Registro di commercio del Canton Ticino risulta

che la X. _________ detiene l’intero capitale sociale di fr. 20'000.-- della Z._________

e che gerente della società è Y. _________ (cfr. doc. 18).

Quest’ultimo è pure amministratore unico della X. _________ (cfr.

doc. 18).

Alla luce di questi elementi e considerato anche le severe

condizioni alle quali sono vincolati gli assegni per il periodo di introduzione

(cfr. consid. 2.5 e B. Rubin, op.cit., pag. 482 N° 2) il TCA non può che

approvare l’operato dell’UMA che si è opposto al versamento di tale prestazione.

Infatti, vista l’immediata riassunzione dei due dipendenti, da

parte di un nuovo datore di lavoro, che presenta oltretutto stretti legami di

carattere finanziario e personale con il precedente (cfr. al riguardo consid.

1.5) non è possibile concludere che i due assicurati fossero difficilmente

collocabili.

Può così rimanere aperta la questione di sapere se vista la

formazione e l’esperienza professionale dei due assicurati, era realmente

necessario un periodo d’introduzione nel nuovo lavoro di 6 mesi o se non si

trattasse piuttosto di un abituale periodo di inserimento (cfr. consid. 2.5,

vedi tuttavia doc. 16 e doc. 17). (…)”

Il TCA ha negato il

diritto alle prestazioni anche in una sentenza 38.2014.6 del 14 luglio 2014. In

quell’occasione l’UMA aveva respinto la richiesta di assegni per il periodo

d’introduzione sostenendo, da una parte, che l’assicurato non necessita di un

periodo di introduzione avendo già ricoperto a più riprese la posizione di

gerente diplomato / cuoco e che, d'altra parte, le persone indicate dal datore

di lavoro non potevano occuparsi della formazione del ricorrente in quanto già

impiegati presso altri datori di lavoro.

Questa Corte ha approvato

l’operato dell’amministrazione rilevando:

" Chiamato

ora a pronunciarsi, il TCA constata innanzitutto che per ammissione dello

stesso datore di lavoro, l'assicurato è stato in grado di preparare

autonomamente i pranzi.

Egli era dunque in grado di svolgere l'attività di cuoco, ciò che

non sorprende tenuto conto dell'esperienza professionale di cui dispone.

Inoltre e soprattutto egli non poteva ricevere una formazione del

60-70% durante la giornata, in quanto il responsabile della formazione era

occupato altrove.

In altri termini l'assicurato nello svolgimento della sua attività

come cuoco non è stato costantemente seguito dal responsabile della formazione.

Che il Ristorante, aperto da pochi mesi, avesse quale obiettivi di

proporre pietanze di elevato livello di qualità (cfr. doc. 9) è del tutto

legittimo.

Non spetta tuttavia all'assicurazione contro la disoccupazione

sostenere le aziende che affidano tale compito particolare a persone, che come

il ricorrente, non hanno un'adeguata esperienza e si limitano a fare

"supervisionare" l'attività da persone esterne, negli orari in cui

queste ultime non esercitano la loro abituale occupazione.

Infine va sottolineato che gli assegni per il periodo

d'introduzione sono stati chiesti dal 1° settembre al 30 novembre 2013 (cfr.

doc. IX/1). D'altra parte l'assicurato si è iscritto al Corso di preparazione

agli esami finali di tirocinio nella professione di Cuoco in base all'art. 33

LFPr le cui lezioni teoriche e pratiche hanno avuto inizio nel gennaio 2014

(cfr. doc. IX/3) e che gli permetteranno di conseguire l’attestato nel 2015

(cfr. consid. 1.2).

È pertanto evidente che alla conclusione dell'introduzione, nel

novembre 2013, l'assicurato non poteva contare su un impiego alle condizioni

usuali nel ramo e nella regione, come richiesto dall'art. 65 lett. c LADI.

La decisione su opposizione del 16 gennaio 2014 deve dunque essere

confermata.”

2.5. Secondo l'art. 31 cpv. 3

lett. c LADI, non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto le persone

che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale

supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le

decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati

nell'azienda.

Questa normativa è stata

introdotta nella legge per ovviare a possibili abusi in una situazione

particolare "in cui gli interessi in gioco si sovrappongono" (cfr.

Messaggio concernente una nuova legge federale su l'assicurazione obbligatoria

contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980, Ed.

separata pag. 62, Gerhards, “Kommentar...” Vol. I, pag. 408

no. 43; Beatrice Brügger, Die Kurzarbeitsentschädigung als

arbeitslosenversicherungsrechtliche Präventivmassnahme, Berna 1993, pag. 37).

In una sentenza del 9 marzo 1987, pubblicata in

DTF 113 V 74, il TFA (dal 1° gennaio 2007: tribunale federale, TF) ha precisato

che, contrariamente alla giurisprudenza relativa al vecchio art. 31 cpv. 1

lett. c OADI, il diritto è escluso per le persone menzionate dall'art. 31 cpv.

3 lett. c LADI.

In una sentenza pubblicata

in DTF 120 V 521 e in SVR 1995 ALV Nr. 36, l’Alta Corte ha stabilito che, per

giudicare se un dipendente, membro di un organo dirigente di un'impresa è

escluso dal diritto all'indennità in virtù dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI,

bisogna determinare di quale potere decisionale egli dispone effettivamente, in

Considerandi

funzione della struttura interna dell'azienda. Secondo la nostra Massima Istanza

non è ammissibile rifiutare il diritto all'indennità a un dirigente per il solo

motivo che egli è autorizzato a rappresentare la ditta con la sua firma ed è

iscritto al registro di commercio. Nel caso che era chiamato ad esaminare il

TFA ha così riconosciuto il diritto all'indennità a due vicedirettori, visto

che le loro competenze erano limitate a certi settori tecnici.

Le sentenze sopra

menzionate sono poi state ulteriormente confermate dall’Alta Corte in una

decisione pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr.

23, pag. 130.

Nelle sentenze pubblicate

in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130, e in

SVR 1997 ALV Nr. 101, il TFA ha stabilito che un dipendente membro del

consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art. 716a-716b

del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai sensi

dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.

Per un membro del

consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è pertanto escluso

senza che sia necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui

esercitate all'interno della società (cfr. STFA C 160/05 del 24 gennaio 2006;

STFA C 102/04 del 15 giugno 2005; STF 8C_838/2008 del 3 febbraio 2009; STF 8C_279/2010

del 8 giugno 2010).

Sempre secondo la

giurisprudenza federale la posizione di socio gerente di una Sagl (cfr. art.

809-818 CO) è equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione

di una SA (cfr. STF 8C_776/2011 del 14 novembre 2012; STF 8C_729/2014 del 18

novembre 2014; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STFA C 37/02 del 22 novembre

2002.

e STFA C 71/01 del 30 agosto 2001; STF 8C_84/2008 del 3 marzo 2009,

pubblicata in DLA 2009 N. 9 pag. 177; STCA 38.2013.51 del 23 gennaio 2014; in

un altro contesto cfr. pure la STF 9C_424/2016 del 26 gennaio 2017).

In una sentenza

8C_191/2014 del 4 giugno 2014 la nostra Massima Istanza ha stabilito, nel caso

di una piccola impresa Sagl creata principalmente per continuare a impiegare

l’assicurato in progetti di un’altra società, che può non essere sufficiente

cancellarsi dal registro di commercio come socio o dirigente della Sagl per

eludere quanto espresso nell’articolo 31 cpv. 3 lett. c LADI. L’assicurato in

quella fattispecie non aveva diritto alle indennità per lavoro ridotto poiché,

malgrado non rivestisse più una posizione ufficiale in seno alla Sagl, era

rimasto partecipe in modo determinante alle decisioni della Sagl nel senso di

una persona esercitante un’attività analoga a quella di un datore di lavoro.

Il TF, con giudizio

8C_401/2015 del 5 aprile 2016, pubblicato in DLA 2016 N.5 pag. 132, ha

stabilito che a ragione era stata chiesta la restituzione d’indennità di

disoccupazione percepite, in quanto il ricorrente, anche se non era più

iscritto a RC quale socio e gerente della Sagl sua ex datrice di lavoro,

continuava a disporre di un potere decisionale che escludeva il diritto a

prestazioni LADI.

L’Alta Corte ha, in particolare,

osservato che lo stretto legame di parentela tra l’interessato e la madre a cui

aveva ceduto la sua parte sociale ed era diventata l’unica socia gerente

costituiva un serio indizio che consentiva di ritenere che l’insorgente

occupava, per il tramite della madre, una posizione di fatto analoga a quella

di un datore di lavoro.

In una sentenza

8C_230/2016 del 25 agosto 2016 la nostra Massima Istanza ha confermato un

giudizio di questa Corte con cui è stato negato il diritto a indennità di

disoccupazione a un’assicurata che, benché non fosse più iscritta a RC avendo

ritrasferito quote e gestione nelle mani del padre che avrebbe contribuito

finanziariamente alla costituzione dell’azienda, aveva mantenuto in seno alla

Sagl un ruolo dirigenziale e ne era la persona di riferimento.

Al proposito B. Rubin, in

“Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess 2014 pag. 99 ha

sviluppato le seguenti considerazioni:

" Dans une Sàrl, les associés qui n’occupent pas la fonction de gérant

ne sont pas d’emblée exclus du droit.

Une examen de leur pouvoir effectif d’influencer

les décision de l’entreprise est nécessaire (arrêt du 19 décembre 2006 [C 267/05] consid. 4).

26.

Pour les

personnes licenciées qui ne font pas formellement partie d’un organe dirigeant

mais qui disposent encore d’une part sociale, leur droit ne pourra être exclu

que si leur part est importante (en principe d’au mois 30%) ou si la

possibilité d’influencer les décisions est considérable pour d’autres motifs,

par exemple en raison de liens de parenté avec d’autres personnes jouissant

d’un pouvoir décisionnel important (arrêts du 13 février 2009

[8C_1044/2008] ; 10 avril 2006 [C 61/05] ; 27 janvier 2005 [C

45/04] ; 14 mars 2003 [C 120/02].”

In

una sentenza 38.2016.65 del 6 marzo 2017 il TCA ha escluso il diritto

all’indennità per insolvenza nel caso di un assicurato che deteneva un terzo del

capitale sociale di una Sagl, costituita da una società anonima, la quale aveva

sottoscritto con il ricorrente e altri due soci a tale scopo un mandato

fiduciario.

In quell’occasione il TCA

si è così espresso:

" (…)

Da questo documento risulta con evidenza, come sostenuto a ragione

dall’amministrazione (cfr. doc. 62-63), che X. _________, attraverso la Z. _________,

era di fatto compartecipe finanziario in ragione di un terzo della B. _________

(cfr. doc. 45 – 47; le affermazioni del rappresentante del ricorrente nello

scritto del 1° settembre 2014 inviato al datore di lavoro nel quale evidenzia

“come grazie al fondamentale apporto – finanziario lavorativo – del mio

mandante la B. _________ ha potuto essere costituita e da dicembre 2013 a

maggio 2014, su 38 fatture solo 2 non sono state frutto della sua

intermediazione. Il tutto senza sinora essere stato retribuito come da

contratto di lavoro 20 dicembre 2013.”, doc. 43 e le precisazioni dello stesso

assicurato del 1° luglio 2016, “Di fatto come socio ho contribuito unicamente a

versare 1/3 del capitale sociale (andato perso, visto che le quote sono

detenute dalla Z. _________), e ad apporre il mio avvallo presso la banca dove

abbiamo aperto il conto.”, doc. 52).

Già solo per questa importante partecipazione finanziaria

superiore al 30% (cfr. Rubin op.cit al consid. 2.4 in fine), che oltretutto non

risulta esplicitamente, X. _________, anche se non era formalmente iscritto

come socio gerente, non ha diritto all’indennità per insolvenza. (…)”

A proposito della

partecipazione finanziaria importante come motivo per escludere il diritto alle

prestazioni vedi pure: STF 8C_1044/2008 del 13 febbraio 2009; STCA 38.2016.12

del 5 settembre 2016; STCA 38.2012.27 del 24 settembre 2012; STCA 38.2008.3 del

12.

marzo 2008.

2.6

Nell’evenienza concreta dagli

atti dell’incarto si evince quanto segue.

Sulla “Domanda per

l’ottenimento degli Assegni per il Periodo di Introduzione” figura che __________

deve essere introdotto quale consulente di assicurazioni dal 1° luglio al 30

settembre 2016, che la responsabile dell’introduzione è __________, che

l’azienda, composta da due dipendenti, si occupa di brocheraggio assicurativo

specializzata nelle assicurazioni di viaggi, che l’introduzione è necessaria

perché l’assicurato non ha nessuna esperienza nel ramo assicurazione e vendite

e che i responsabili della formazione sono __________, __________ e la __________

di __________ (doc. 1).

La ditta ha così enumerato

i dettagli, le competenze e le mansioni richieste al neo dipendente:

" Gestione

delle polizze assicurative di viaggio, in collaborazione con __________ portale

web che si occupa esclusivamente di vendita di viaggi turistici. La formazione

viene effettuata a __________ con la __________. Dal mese di settembre 2016

inizierà con gestione delle polizze assicurative relative alla cassa malattia,

con relativa formazione a __________ del Sig. __________, e dalla __________

di __________. Dal primo trimestre 2017 inizierà con la gestione delle polizze

assicurative generali e degli oneri sociali privati e aziendali. In questo caso

la formazione sarà effettuata esclusivamente a __________ con il Sig. __________.

Nella seconda parte del 2017 inizierà con la gestione di polizze assicurative

sul ramo vita, la formazione viene effettuata a __________ dalla __________.”

(Doc. 1)

__________ è stato assunto

dalla RI 1 come consulente di assicurazioni, al 100% e a tempo indeterminato, a

partire dal 1° luglio 2016 e con uno stipendio mensile lordo di fr. 6'500.--.

Il contratto di lavoro è

stato sottoscritto dall’assicurato e dalla gerente __________ (cfr. doc. G).

Il 20 settembre 2016 la

gerente della RI 1, __________, ha inviato all’URC di __________ uno scritto

del seguente tenore:

" Con

riferimento al nostro collaboratore citato a margine, vogliate cortesemente

prendere nota che il Sig. __________ è stato licenziato il 16 settembre 2016

con effetto immediato. Non è più nostro dipendente.

Vogliate cortesemente prendere nota che lo stesso non beneficia

più di nessun sussidio nè Federale, nè Cantonale. Ci legge in copia l’Ufficio

Misure Attive di Bellinzona, che provvederà ad estinguere il sussidio

predisposto.

Rimaniamo volentieri a vostra completa disposizione per ogni

chiarimento in merito.” (Doc 4)

L’11 ottobre 2016 la

stessa gerente ha poi fornito all’UMA le seguenti precisazioni:

" (…)

Nel merito del licenziamento il Sig. __________, in qualità di

azionista fiduciario della __________ nella misura del 50%, ha chiesto il

reintegro di __________ e l’assunzione di __________ con pratica di richiesta

di sussidio RILOCC.

In particolar modo, il problema principale è che l’assunzione di __________

è stata proposta da __________ dopo la risposta negativa di sussidio RILOCC da

parte di quest’ultimo. Dopo il colloquio con __________ e il contatto con il

Sig. __________ dell’URC di __________, chiaramente __________ non era idonea

per il sussidio RILOCC e soprattutto non poteva percepire lo stipendio indicato

da __________ di CHF 6.500.00. Abbiamo ritenuto che non fosse corretto nè nei

nostri confronti e nè nei confronti dello Stato da parte di __________ e __________,

in quanto quest’ultima è totalmente incapace di stare in azienda, di ricevere

formazione e di produrre.

Quando abbiamo ricevuto la richiesta del legale di __________ e __________,

con minacce di denunce penali, con l’applicazione di __________ abbiamo chiesto

a quest’ultimo di dissociarsi dalla richieste, in quanto anche lui era

d’accordo con la nostra posizione, ma questo non è avvenuto, pertanto abbiamo

proceduto al licenziamento per gravi motivi.” (Doc. 5)

Nel Rapporto finale

d’attività API dell’11 ottobre 2016 __________ si è poi così espressa:

" Persona poco

aperta al rispetto della gerarchia in azienda, poca dimestichezza con gli

ordini da eseguire, confusione nel gestire il proprio tempo nell’ottenimento

degli ordini da evadere.

In conclusione, persona poco propensa in questa professione, la

descrizione su C.V. non corrisponde alla realtà professionale, in quanto non è

capace ad autogestire pratiche amministrative di nessun genere.” (Doc. 6)

Il 18 ottobre 2016 l’avv. __________

ha inviato all’UMA uno scritto nel quale ha in particolare rilevato che:

" (…)

3.1

La RI 1 è stata costituita a titolo fiduciario (Doc. B)

su consiglio e consulenza del signor __________. Quale gerente, il medesimo ha

proposto la signora __________, già amministratrice della __________.

3.2

Ai miei assistiti, entrambi disoccupati, il duo __________ -__________

ha pure proposto di partecipare agli aiuti offerti dalla RILOCC. Un incarto in

questo senso, avente come soggetto il signor __________, è stato portato avanti

dal duo indicato. Incarto questo che ha permesso di beneficiare di due

contributi __________ (Doc. C).

Interessante notare, in questo contesto, che tutto l'aspetto

burocratico di questa procedura RILOCC è stato assunto dall'onnipresente

signora __________ che, fungendo da amministratrice della __________, tramite

contratto di mandato del 17 giugno 2016 (Doc. D), si è assunta i

seguenti compiti: Mandato contabile nella gestione degli stipendi. La

gestione del dipendente __________, in particolare la gestione dei sussidi

cantonali e federali, come pure la gestione della busta paga ordinaria mensile

e gestione dell'introito finale lordo.

3.3

nella fase iniziale, la RI 1, non poteva ancora contare su

delle entrate capaci di far fronte al pagamento dei salari ed in modo

particolare a quello del Signor __________. In questo contesto è stato quindi

proposto al mio assistito il seguente modus operandi:

3.3.1

Il

signor __________ versava alla RI 1 parte dei suoi risparmi che, come

determinato davanti al PP, venivano registrate in contabilità come provvigioni __________

(Doc. C). La RI 1, infatti, a mente dei miei assistiti non aveva

provvigioni in scadenza nel corso dei mesi appena indicati.

3.3.2

I

risparmi così versati venivano poi ritornati al signor __________ sotto forma

di salario i cui conteggi (Doc. F) ai sensi del mandato firmato (Doc.

D) venivano allestiti dalla Signora __________.

3.3.3

Questo

esotico sistema di pagamento del salario ha avuto come oggetto i mesi di luglio

e di agosto del 2016 (Doc. F). Per il mese di settembre 2016 invece, i

CHF 3'000.00 versati dal signor __________ (gli ultimi suoi risparmi sic) non

sono stati mai ritornati al medesimo ma sono spariti in, sino ad oggi non ben

precisati, pagamenti di fatture (Doc. C). Quali, e in favore di chi, non

è al momento dato sapere.

3.4

Tengo a precisare che il sig. __________ e il sig. __________

mi hanno contattato, nella mia veste di legale, per difficoltà sorte in ambito

lavorativo (il signor __________ era infatti stato diffidato dalla __________

ad entrare negli uffici locati in via __________ a __________) e anche perché

non si sentivano rassicurati dalle informazioni che venivano date loro dal duo __________

-__________ in materia RILOCC. Il Signor __________ ha infatti sempre indicato

che la struttura creata non creava nessun problema e che l'ottenimento dei

sussidi era perfettamente legale. È solo quando ho segnalato la possibile

implicazione dell'art. 6 del regolamento RILOCC e di transenna dell'illegale

riscossione dei sussidi, che prima __________ e poi __________, si sono

accaniti nei confronti del signor __________, arrivando persino a licenziarlo

per motivi gravi (Doc. A e F)

Spero di aver potuto chiarire i retroscena di questa incresciosa

pratica che, oltre ad essere sfociata in una querela penale, ha avuto, ad oggi

come risvolto, il blocco e la paralizzazione di una società nata, negli auspici

dei miei clienti, quale strumento per poter uscire dalla non facile condizione

di disoccupati di lunga durata. Ovviamente le intenzioni dei signori __________

e __________ non erano quelle di commettere degli illeciti e né tanto meno di

approfittare di servizi offerti dallo stato. In ambito di RI 1 i miei assistiti

sono solo vittime, oggi senza più nessuna risorsa economica, di persone senza

scrupoli.” (Doc. 9)

La RI 1 è stata costituita

il 12 maggio 2016, davanti al notaio avv. RA 1, dove è comparsa __________, che

ha agito per sè e per la __________ di cui è amministratrice unica.

Le 200 quote sociali di

fr. 100.-- ciascuna sono state sottoscritte a titolo fiduciario dalla __________

(cfr. doc. 9/b).

Gerente della RI 1 è __________

(cfr. doc. 9/c).

__________ e __________

hanno sporto una querela penale, consegnata all’UMA il 12 ottobre 2016

dall’avv. __________, nei confronti di __________ e __________, __________ e

ignoti per esercizio abusivo di professioni fiduciarie, art. 105 e 106 LADI,

vari reati di tipo finanziario (doc. 9/G).

Ai fini della presente

vertenza risultano rilevanti i seguenti passaggi della querela penale:

" (…)

- I sottoscritti __________ e __________, entrambi padri di

famiglia, disoccupati e alla ricerca di un occupazione hanno deciso di avviare

un'attività di brokeraggio assicurativo e sono entrati in contatto con il

signor __________, il quale ha proposto taro una struttura societaria per poter

rientrare nel mondo del lavoro e anche per beneficiare dei sussidi offerti

dalla RILOCC. Alle loro puntuali osservazioni e domande tendenti a sapere se

l'operazione fosse legale e conforme alla RILOCC, il Signor __________ e sempre

stato rassicurante, confermando che non vi erano problemi;

- II signor __________ ha presentato ai signori __________ e __________

la __________, una società attiva nel campo dei viaggi presso la quale il

medesimo è occupato, e la signora __________, una persona fidata e di sua

conoscenza;

- È stato proposto di costituire, a titolo fiduciario, una

società a garanzia limitata, la __________, cosa che è stata realizzata

sottoscrivendo l'allegato mandato fiduciario e versando, ad operazione

terminata, la cifra di CHF 7500.09 direttamente al signor __________. La __________

è stata costituita in data 12.05.2016 con rogito dell'avvocato e notaio RA 1;

- Quale gerente della __________ è stata nominata, su proposta

del signor __________, la signora __________;

(…)

- La neo costituita RI 1, non avendo ovviamente ancora nessuna

entrata, non poteva farsi carico degli stipendi concordati e comunicati all'URC

in vista del programma di reinserimento. I medesimi venivano quindi versati

attingendo ai risparmi dei signor __________. L'importo veniva da quest'ultimo

versato sul conto della società, per poi essergli restituito dalla società, a

titolo di salario, pochi giorni dopo;

(…)

- Nella stessa comunicazione del 5 settembre, viste le

rimostranze espresse dal signor __________ nei confronti di quanto scritto, lo

stesso veniva diffidato a frequentare ulteriormente gli uffici di RI 1 e ad

agire a qualsivoglia titolo in nome e per conto della Società;

(…)

- A seguito della diffida spiccata nei confronti del signor __________,

il signor __________ ha da subito agito per tentare di guadagnare la

collaborazione professionale del signor __________, passando con disinvoltura

dalle lusinghe alle minacce, più o meno velate. Nello specifico, il signor __________

si è offerto di erogare la formazione in ambito assicurativo al signor __________,

prospettandogli anche la possibilità di venire introdotto presso numerosi

clienti, sia del signor __________ che delta signora __________, per offrire

loro le necessarie coperture assicurative; nel contempo, il signor __________

ha tentato costantemente di convincere il signor __________ ad agire contro il

signor __________ „ ad esempio suggerendogli di dare disdetta delle varie

polizze assicurative sottoscritte dal signor __________ tramite il signor __________

prima della costituzione della Società: questo perché la disdetta avrebbe

originato lo storno delle provvigioni già percepite dal Signor __________

stesso. Durante questi tentativi, il signor __________ era solito ripetere che,

se non avesse agito come da lui richiesto, il signor __________ sarebbe stato

considerato d'accordo col signor __________ e licenziato per gravi motivi

perché, a dire del signor __________, operante contro gli interessi della

Società. Oltre a ciò, si aggiungono le ripetute minacce di ingenti addebiti per

non meglio precisati lavori in nome e per conto della RI 1; (…)” (Doc. 9/G)

2.7

Da quanto esposto nei

considerandi precedenti (cfr. consid. 1.2, consid. 1.5, consid. 2.6.) risulta

che __________ è di fatto proprietario in misura del 50% della RI 1, costituita

a titolo fiduciario dalla __________ (per un caso analogo cfr. la STCA

38.2016.65

dell’8 marzo 2017 riprodotta al consid. 2.6 in fine).

Questa importante

partecipazione finanziaria gli permette di influenzare risolutivamente le

decisioni del datore di lavoro e non gli permetterebbe di beneficiare

dell’indennità di disoccupazione, conformemente alla giurisprudenza federale

citata (cfr. consid. 2.5).

Contrariamente al parere

del patrocinatore della società ricorrente, questa circostanza esclude pure il

diritto alle prestazioni per il periodo d’introduzione (cfr. art. 59 cpv. 3

lett a LADI; STCA 38.2015.80 e 38.2016.19 del 21 novembre 2016 e B. Rubin,

op.cit. pag. 452 n° 14 e pag. 48 n° 5).

È anzi proprio questo uno

dei settori più a rischio di abusi. Non a caso il diritto alle prestazioni

della LADI per questo provvedimento specifico è stato sottoposto dal

legislatore a condizioni severe (cfr. consid. 2.4 e B. Rubin, op.cit. pag. 482

n° 2 e SECO Prassi LADI PML J23 “gli API non possono essere utilizzati per

favorire economicamente aziende o regioni”).

L’importante

partecipazione finanziaria dell’assicurato nella ditta è emersa soltanto in

data 11 ottobre 2016.

Si tratta di un fatto

nuovo rilevante atto a giustificare la revoca della decisione del 7 luglio 2016

sulla base dell’art. 53 cpv. 1 LPGA.

Secondo l’art. 53 cpv. 1

LPGA infatti l’amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una

decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi

mezzi di prova atti a indurre a una conclusione giuridica differente (STF U

409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14;

DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

La decisione su

opposizione del 6 dicembre 2016 deve pertanto essere confermata, già per questo

motivo, senza dovere approfondire le ulteriori argomentazioni sviluppate

dall’UMA nella risposta di causa (cfr. consid. 1.6, in fine).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti