38.2017.12
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20 settembre 2017Italiano29 min
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Incarto
n.
38.2017.12
rs
Lugano
20 settembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1° febbraio 2017 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 24 gennaio 2017 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, __________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 22 novembre
2016 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha
sospeso RI 1 per dieci giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a
causa di mancate ricerche di lavoro nel periodo dal 21 giugno al 31 agosto 2016
precedente la disoccupazione iniziata il 1° settembre 2016 (cfr. doc. 39).
1.2. Il 25 novembre 2016 l’URC ha
emesso una nuova decisione con la quale ha annullato e sostituito il precedente
provvedimento, riducendo la penalità a cinque giorni a causa dell’età avanzata
dell’assicurato (cfr. doc. 37).
1.3. A seguito dell’opposizione
interposta da RI 1 (cfr. doc. 36), l’amministrazione, il 24 gennaio 2017, ha
emesso una decisione su opposizione con cui ha confermato il provvedimento del
25 novembre 2016, rilevando in particolare che l’asserzione dell’assicurato
secondo cui non si è attivato tempestivamente nel cercare un nuovo impiego
poiché il datore di lavoro gli avrebbe prospettato la possibilità di continuare
la collaborazione presso un’altra sede non risulta suffragata da alcun elemento
probatorio (cfr. doc. A1).
1.4. Contro la decisione su opposizione
del 24 gennaio 2017 l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel
quale ha chiesto l’annullamento della sanzione inflittagli.
A sostegno della propria
pretesa egli ha addotto:
" (…)
Immediatamente dopo aver ricevuto la mia
lettera di licenziamento a giugno 2016, ho intrapreso delle negoziazioni con la
società __________ che era il mio datore di lavoro, in quanto non avevo
ricevuto i miei salari di maggio e giugno.
E’ stato stipulato un contratto di
compravendita dello studio dentistico nel quale lavoravo (del quale allego
copia) firmato il 1/7/2016.
Nonostante tutto e sapendo che potevano
sorgere difficoltà per finalizzare questo contatto, ho intrapreso altre
ricerche di lavoro. Non capisco perché mi viene rimproverato di non avere fatto
abbastanza per cercare lavoro a luglio e giugno. (…)” (Doc. I)
1.5. Nella sua risposta del 21
febbraio 2017 l’URC ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
Fatti
2.1. Oggetto della vertenza è la
questione di sapere se l’URC ha a ragione o meno sospeso l’assicurato dal
diritto all’indennità di disoccupazione per assenza di ricerche di lavoro dal
21 giugno al 31 agosto 2016.
2.2. Tra gli obblighi dell'assicurato
rientra quello di cercare personalmente un'occupazione
adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato
modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della
professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto
invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio
luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo di
controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali
relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio
1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:
"
L'assicurato deve
finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di
domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede
che:
"
L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni
periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il
termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere
prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3
OADI stabilisce che:
"
Il servizio competente
verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."
La LADI ha, dunque, previsto
che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o
ridurre lo stato di disoccupazione.
Tale principio non è stato
messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr.
Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la
disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).
L'obbligo di ridurre il danno,
valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197
consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p.
48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti
per trovare lavoro.
Se non adempie il suo obbligo
egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI,
secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo
possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF
8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C
221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI
è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1°
gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione
OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V
228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation
de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).
La
giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità
l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo
che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del
28 giugno 2010).
Per
costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione
deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.
In
una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così
sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo
precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA.
Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché
gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere
tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione
in disoccupazione.
L'assicurato deve così, ad
esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal
momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova
occupazione (cfr. STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.1.; STF
8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_544/2014 del 26 novembre
2014 consid. 4.2.; STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2.
pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010,
consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del
26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio
1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici
regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti
sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure
art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre
gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,
n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).
2.3. Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76
consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
Per
quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non
prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di
riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo
di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide
(cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).
L'Alta Corte, pur confermando
tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha
precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche
mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi
amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese
(cfr. STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29
settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
In una sentenza 8C_589/2009
del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria
giurisprudenza e ha rilevato:
"
(…)
3.2 Pour trancher le point de savoir si
l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il
faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches
entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif,
la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en
principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février
2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à
une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches
de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et
bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C
176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2;
RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4.,
pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.;
STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_463/2016 del 20
settembre 2016 consid. 3.2.
Sulle modalità con le quali
bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il
suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio
competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26
cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.
95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede nessun
modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate
sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di
lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni
periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere
realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella
causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò significa
che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca personale
il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di
lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il
datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul
formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la
ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S.
P., AD 5/87).
Inoltre
deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si
è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella
causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà servirsi
dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la
Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello
sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del datore
di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque
limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio
competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 pag. 95).
In
una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.4. Riguardo ai lavoratori
anziani il Tribunale federale delle assicurazioni ha più volte ribadito che
essi non sono esentati dal compiere ricerche di lavoro.
Infatti secondo l'art. 17
cpv. 4 LADI il Consiglio federale può esonerare parzialmente dai loro obblighi
gli assicurati di una certa età. Per principio dunque l'obbligo di cercare
lavoro esiste anche per loro (cfr. STFA C 151/93 del 19 ottobre 1993; RDAT 1986
pag. 174; STFA C 167/93 del 24 novembre 1993).
L'art. 17 cpv. 1 LADI
stabilisce che l'assicurato deve intraprendere tutto ciò che si può
ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione
tenuto conto della sua situazione personale - età, formazione scolastica e
professionale, conoscenze linguistiche - e di quella del mercato del lavoro
(cfr. DTF 120 V 78/79; D. Cattaneo, op. cit.,
pag. 28-29).
Il TCA constata che il TFA
in una sentenza pubblicata in DTF 120 V 74 segg. ha ribadito, trattandosi nel
caso di specie di un lavoratore di 63 anni, la necessità di considerare l'età,
la formazione e la situazione del mercato del lavoro.
La stessa Alta Corte nella
decisione pubblicata in DTF 124 V 225 segg., accogliendo il ricorso di una
Cassa di disoccupazione contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni
sociali del Canton Zurigo che aveva annullato la sanzione di tre giorni di
sospensione inflitta a un'assicurata di 54 anni a causa di insufficienti
ricerche di lavoro in un mese, ha inoltre rilevato che:
" Die Beschwerdegegnerin weist im Monat Juni 1994 lediglich drei
Bewerbungen auf. Dies ist quantitativ ungenügend, verlangen doch einige Kassen
durchschnittlich 10 bis 12 Bemühungen im Monat (Gerhards, a.a.O. N 15 zu
Art. 17). Das Alter der Versicherten erschwert zwar die Erfolgsaussichten,
hindert sie aber nicht daran, intensiver nach einer Stelle Ausschau zu halten
(ARV 1980 Nr.- 45 S. 112 Erw. 2; Gerhards, a.a.O.,. N 14 zu Art.
17). Massgebend ist einzig die ausreichende Intensität der Bemühungen und
nicht deren Erfolg." (DTF 124 V 234)
Anche relativamente
ad assicurati ticinesi il TFA ha implicitamente sancito che nella
commisurazione della sanzione occorre tenere conto dell'età. Infatti nel caso
di due assicurati di 62, rispettivamente 61 anni, i quali erano stati sospesi
dal diritto alle indennità di disoccupazione per mancate ricerche durante un
periodo di controllo, la nostra Massima Istanza ha confermato la penalità
minima di 2 giorni inflitta loro dall'amministrazione e confermata dal TCA
(cfr. STFA C 151/93 del 19 ottobre 1993; STFA C 167/93 del 24 novembre 1993).
L’Alta
Corte, in una sentenza C 319/02 del 4 giugno 2003, concernente un assicurato
nato nel 1939 che era stato sospeso per cinque giorni a causa di insufficienti
ricerche di lavoro nel periodo di controllo del mese di novembre 2000, ha comunque confermato l’entità della sanzione.
Con giudizio
C 275/05 del 6 novembre 2006 la nostra Massima istanza ha, poi, confermato la
sospensione di nove giorni inflitta a un assicurato nato nel 1942 per
insufficienti ricerche di impiego nel periodo di disdetta da luglio a ottobre
2002, sottolineando che soprattutto i disoccupati più anziani, per i quali è
più problematico il reperimento di un posto di lavoro, sono tenuti a effettuare
ricerche di impiego in modo più intenso.
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la
durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in
caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).
La sua durata è determinata
secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv. 5
OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la
durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il
prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due
anni.
Considerandi
Nella già
citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha
ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des
circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être
mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses
démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas
suivies en dépit de leur pertinence".
Per quel che attiene
alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art.
30.
cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6
giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per
insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo
successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9
giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione
per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con
proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI/ID D72 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle
sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo,
"Alcuni compiti …”, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte
dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato il
modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005;
STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C
286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del
6.
agosto 2002).
2.6
Nella presente evenienza
dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurato (__________ 1956) ha
lavorato presso __________, negli studi di __________ e __________, in qualità
di medico dentista a tempo pieno dal 1° dicembre 2014 al 31 agosto 2016 (cfr.
doc. 14; 16).
Il 20 giugno 2016 egli ha,
infatti, ricevuto la disdetta del contratto di impiego per il 31 agosto 2016 a
causa di motivi economici (cfr. doc. 21).
Il ricorrente si è
iscritto in disoccupazione l’11 luglio 2016 con effetto dal 1° settembre 2016
(cfr. doc. 27) indicando di cercare un’occupazione al 100% quale medico
dentista (cfr. doc. 30).
Dall’”Analisi del profilo
della persona in cerca d’impiego e Piano d’azione” sottoscritto dall’insorgente
il 12 luglio 2016 emerge che il numero minimo di ricerche di lavoro da
effettuare settimanalmente era di tre (cfr. doc. 30).
L’11 novembre 2016 l’URC
ha annullato il nominativo dell’assicurato dalla banca dati COLSTA con effetto
dall’8 novembre 2016, in quanto ha iniziato un’attività in proprio quale
dentista a __________ e a __________ reperita nei mesi di settembre e ottobre
2016.
(Fribourg; cfr. doc. 1, 2, 32, 33).
Sempre
l’11 novembre 2016 l’URC ha inviato all’insorgente una Richiesta di
giustificazione con la quale l’ha invitato a motivare, entro il 21 novembre
2016, il fatto di non avere intrapreso sforzi volti al reperimento di un
impiego dal 21 giugno al 31 agosto 2016.
Il consulente del
personale ha pure precisato che tale comportamento avrebbe potuto portare ad
una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione e che, da un lato,
le giustificazioni pervenute dopo la data indicata non avrebbero potuto essere
tenute in considerazione. Dall’altro, che in tal caso l’autorità cantonale
avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso (cfr. doc. 44).
Il ricorrente non ha dato
seguito alla Richiesta di giustificazione.
Dal profilo
procedurale l’URC ha, in ogni caso, ossequiato il diritto di essere sentito
dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42 LPGA
(al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).
L’amministrazione, con
decisione del 22 novembre 2016, ha quindi sospeso l’assicurato per dieci giorni
dal diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 39; consid. 1.1.).
Il 25 novembre 2016 l’URC
ha emesso una nuova decisione con la quale ha annullato e sostituito il
precedente provvedimento, riducendo la penalità a cinque giorni a causa
dell’età superiore ai 60 anni (cfr. doc. 37; consid. 1.2.).
La decisione del 25
novembre 2016 è stata confermata con decisione su opposizione del 24 gennaio
2017.
(cfr. doc. A1; consid. 1.3.).
2.7
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte rileva che dalle carte processuali emerge
che effettivamente il ricorrente, nel lasso di tempo 21 giugno – 31 agosto 2016,
non ha svolto ricerche di lavoro, ad eccezione dello sforzo intrapreso al fine
di riprendere uno studio dentistico di __________.
A quest’ultimo riguardo
nell’opposizione del 12 dicembre 2016 l’assicurato ha indicato che:
" (…) in
mancanza del pagamento dei miei salari di giugno, luglio e agosto 2016 era
stato concordato tra me e __________ un subentro in uno degli studi del gruppo
che mi impiegava.
A fine agosto, questo accordo è scaduto per
accordi non raggiunti.
(…)” (Doc. 36)
Nel ricorso è poi stato
specificato che
" (…) Immediatamente
dopo aver ricevuto la mia lettera di licenziamento a giugno 2016, ho intrapreso
delle negoziazioni con la società __________ che era il mio datore di lavoro,
in quanto non avevo ricevuto i miei salari di maggio e giugno.
E’ stato stipulato un contratto di compravendita dello studio
dentistico nel quale lavoravo (del quale allego copia) firmato il 1/7/2016.
(…)” (Doc. I)
Agli atti risulta, in
effetti, un “Contrat d’achat d’un cabinet dentaire” relativo alla ripresa dello
studio dentistico di __________ appartenente al gruppo __________ da parte
dell’assicurato con effetto dal 1° agosto 2016 sottoscritto dalle parti il 1°
luglio 2016.
A mano è stata apposta la
condizione che il contratto dipendeva dalla firma dell’affitto commerciale dei
locali adibiti a studio dentistico (cfr. doc. A2).
Nell’impugnativa
l’insorgente, dopo aver indicato che il 1° luglio 2016 era stato stipulato il
contratto di cui sopra, ha però evidenziato di aver comunque saputo che “potevano
sorgere difficoltà per finalizzare questo contratto” (doc. I).
2.8
L'Alta Corte ha stabilito che
non deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione
l'assicurato che, pur non compiendo un numero di ricerche di lavoro
sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un
determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre
termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione (cfr. STF 8C_40/2016 del 21
aprile 2016 consid. 2.4.; DLA 1990 pag. 132; STCA del 13 febbraio 1997 nella
causa M. C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).
Secondo la giurisprudenza
federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché un contratto di
lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso la volontà
concordata delle parti, non bastando invece che le trattative facciano sorgere
la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr. STF 8C_219/2012
del 30 luglio 2012 consid. 4.1.; DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA C
275/03 del 3 febbraio 2004, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa
M.V.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).
In particolare, nella
sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg. l'Alta Corte ha fornito al
riguardo le seguenti precisazioni:
" Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art. 44 lit. b AVIV setzt
für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und Erwartungen erweckende
Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle erst dann als
zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende übereinstimmende
gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber und Arbeitnehmer (Art. 1 OR) ein
Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR tatsächlich zustande gekommen ist
(unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März 1987, C 110/86). (...)"
Decisivo
è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non
necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA C 197/03 dell11 ottobre 2004):
" Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig erwogen hat,
begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein schriftlicher
Arbeitsvertrag vorlag, keine Unzumutbarkeit, am Arbeitsplatz zu verbleiben."
2.9
In concreto è vero che il
ricorrente e la __________, il 1° luglio 2016, hanno concluso un contratto di
cessione di uno studio dentistico con effetto dal 1° agosto 2016 (cfr. doc. A2;
consid. 2.8.).
E’ altrettanto vero,
tuttavia, in primo luogo, che tale accordo era sottoposto alla condizione del
rinnovo dell’affitto commerciale con il proprietario dei locali adibiti a
studio dentistico.
In secondo luogo e
soprattutto, che il contratto con la __________ è stato sottoscritto il 1°
luglio 2016 e l’11 luglio 2016 l’assicurato si è annunciato per il collocamento
a far tempo dal 1° settembre 2016.
Il 12 luglio 2016,
inoltre, ha avuto luogo un incontro con una funzionaria dell’URC ed è stato
allestito il documento “Analisi del profilo della persona in cerca d’impiego e
Piano d’azione”. In tale occasione l’insorgente non ha indicato alcunché in
merito alla conclusione di un contratto di ripresa di uno studio dentistico.
Al contrario, da una
parte, è stato annotato che egli avrebbe terminato la sua attività quale
dentista dipendente il 31 agosto 2016 e che cercava un impiego al 100% dal 1°
settembre 2016 (cfr. doc. 27 segg.). Dall’altra, egli, firmando il documento,
si è detto d’accordo di effettuare il numero minimo di tre ricerche alla
settimana (cfr. doc. 30).
Tenendo, poi, conto
dell’affermazione ricorsuale secondo cui l’assicurato sapeva che, nonostante la
firma il 1° luglio 2016 del contratto di compravendita dello studio dentistico,
potevano sorgere delle difficoltà per finalizzare tale accordo (cfr. doc. I), occorre
concludere, in applicazione dell’abituale criterio della
probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF
8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio
2014.
consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10
marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177
consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2
pag. 195), che il ricorrente era consapevole del fatto che l’accordo con
l’ex datrice di lavoro non avrebbe condotto ad alcuna attività lavorativa
effettiva perlomeno dall’11 luglio 2016, e dunque non soltanto da fine agosto
2016.
come invece indicato nell’opposizione (cfr. doc. 36).
Ne discende che il
ricorrente dal 1° al 10 luglio 2016 poteva legittimamente credere di non dovere
compiere ulteriori ricerche di impiego.
Nel periodo dall’11
luglio al 31 agosto 2016 precedente la disoccupazione, però, come pure
nell’arco di tempo dal 21 al 30 giugno 2016 antecedente alla conclusione
del contratto con la __________, in cui si sono svolte al massimo delle
trattative finalizzate all’eventuale ripresa di uno studio dentistico, avrebbe
dovuto effettuare ricerche di lavoro quantitativamente e qualitativamente
valide.
Ciò vale a maggiore
ragione per l’arco di tempo dall’11 luglio al 31 agosto 2016, in cui
l’insorgente aveva già ricevuto da parte dell’URC debite istruzioni circa gli
sforzi da intraprendere, e meglio almeno tre ricerche alla settimana (cfr. doc.
29).
2.10
Per quanto attiene all’affermazione
dell’assicurato secondo cui nei periodi determinanti avrebbe svolto anche
ulteriori ricerche (cfr. doc. 36; I), va osservato che, considerato che il medesimo ha avuto a più riprese (a seguito della richiesta di
giustificazione da parte dell’URC, in sede di opposizione e in sede ricorsuale)
la possibilità di elencare dettagliatamente le ricerche che avrebbe effettuato
nel periodo determinante, come pure di comprovarle, la sua omissione configura
una violazione del dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa
che limita la portata del principio inquisitorio reggente la procedura
nell’ambito delle assicurazioni sociali e che comprende in particolare
l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile -
le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti
invocati (cfr. art. 61 lett. c LPGA; art. 16 cpv. 1 Lptca; SVR
2001.
KV N. 50 pag. 145; DLA 2001 N. 12 pag. 145, STFA C 271/02 del 9 maggio
2003; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; DTF 125 V 195 consid. 2; STFA C 107/04
del 9 giugno 2005 consid., 3; STFA H 223/03 del 21 gennaio 2005 consid.
4.3.1
).
In proposito giova evidenziare
che l’Alta Corte, in una sentenza C 234/04 del 21 marzo 2005, ha accolto il ricorso dell’Ufficio del lavoro inoltrato contro una sentenza del Tribunale
cantonale con cui gli atti erano stati rinviati all’amministrazione per
effettuare ulteriori accertamenti in relazione a ricerche di lavoro che
l’assicurato aveva asserito di aver compiuto, ma in merito alle quali, nonostante
avesse avuto la possibilità prima della decisione formale di sospensione,
durante la procedura di opposizione e dinanzi al Tribunale cantonale, di
fornire indicazioni precise, era rimasto vago.
Contestualmente il TFA ha
rilevato:
"
(…)
4.2
Ob trotz vorgängiger behördlicher
Aufforderung erst einsprache- oder beschwerdeweise gemachte Angaben zu
erfolgten Arbeitsbemühungen überhaupt berücksichtigt werden dürften, muss nicht
näher geprüft werden. Denn der Versicherte hat es nach dem Gesagten auch noch im
Einsprache- und im kantonalen Verfahren bei vagen und in dieser Form nicht
überprüfbaren Hinweisen auf stattgefundene Kontakte mit möglichen Arbeitgebern
bewenden lassen. Damit ist er seiner gesetzlichen Obliegenheit, die geltend
gemachten Bemühungen um eine neue Stelle nachzuweisen, nicht nachgekommen und
hat die Folgen zu tragen (vgl. auch Art. 43 Abs. 3 ATSG). Wollte man unter
diesen Umständen von der Verwaltung verlangen, dem Leistungsansprecher nochmals
die Gelegenheit zur Auflistung stattgefundener Bemühungen in nachprüfbarer Form
einzuräumen, wie dies das kantonale Gericht im angefochtenen Entscheid getan
hat, hiesse das auch den von den Behörden zu beachtenden Untersuchungsgrundsatz
überstrapazieren." (STFA del
21.
marzo 2005 C 234/04 consid. 4.2)
L’assicurato deve, perciò,
sopportare le conseguenze della carenza di prove riguardo alle asserite
ricerche che avrebbe compiuto nei mesi di giugno, luglio e agosto 2016 (cfr.
DTF 125 V 195 consid. 2; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STFA H 223/03 del 21 gennaio
2005.
consid. 4.3.1.).
Le ricerche che l’insorgente
ha indicato di avere compiuto nel lasso di tempo in questione senza
precisazione alcuna non vanno, quindi, considerate valide ai fini della
presente vertenza.
In proposito cfr. STCA
38.2015.16
del 21 maggio 2015 consid. 2.9.; STCA 38.2011.5 del 22 giugno 2011;
STCA 38.2007.15 del 7 maggio 2007.
2.11
Alla luce di
tutto quanto esposto, il ricorrente ha svolto una ricerca di lavoro (trattative
con la ex datrice di lavoro) dal 21 al 30 giugno 2016 e nessuna ricerca dall’11
luglio al 31 agosto 2016.
Egli
ha, pertanto, violato l’obbligo di ridurre il danno e deve essere sospeso dal
diritto alle indennità di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI
(cfr. consid. 2.2.).
2.12
Per quanto concerne l’entità
della sanzione, l’URC ha inflitto all’assicurato, in prima battuta dieci giorni
di sospensione dal diritto alle indennità per disoccupazione (2 giorni di
sospensione a causa di mancate ricerche nel mese di giugno 2016 + 4 giorni di
sospensione a causa di mancate ricerche di lavoro nel mese di luglio 2016 + 4
giorni di sospensione per mancate ricerche nel mese di agosto 2016; cfr. doc.
39; consid. 1.1.), poi ridotti a cinque giorni per tenere conto dell’età avanzata
(cfr. doc. 37; consid.1.2.).
Nella decisione su
opposizione la parte resistente ha indicato:
" (…)
Rileviamo inoltre che l’entità della sanzione, riveduta in un secondo momento,
è stata computata in modo errato, essendo stata applicata una riduzione della
metà, senza tenere conto che al momento dell’infrazione contestata non aveva
ancora compiuto 60 anni e che la riduzione doveva quindi essere solamente di un
terzo. Ne risulta che è stato sospeso in misura attenuata rispetto a quanto
dovuto.” (Doc. A1)
Normalmente, in base alle
direttive in vigore, la sanzione inflitta dall’amministrazione in caso di mancate
ricerche di lavoro durante un mese antecedente la disoccupazione ammonta ad un
minimo di quattro giorni di sospensione.
Nel caso di specie, considerato,
da un lato, che nel periodo dal 21 al 30 giugno 2016 l’assicurato ha comunque
effettuato uno sforzo volto al reperimento di un’attività lavorativa
intrattenendo delle trattative con la sua ex datrice di lavoro per la ripresa
di uno studio dentistico, dall’altro, che dal 1° al 10 luglio 2016 egli poteva,
a seguito della conclusione del contratto con la __________ il 1° luglio 2016,
ritenere legittimamente che avrebbe ripreso lo studio dentistico di __________
(cfr. consid. 2.9.), si sarebbe prospettata - senza tenere conto dell’età
avanzata - una sospensione di 8 giorni (1 giorno per il periodo dal 21 al 30
giugno + 3 giorni per il lasso di tempo dall’11 al 31 luglio 2016 + 4 giorni
per agosto 2016).
Visto, però, che
l’assicurato nell’estate 2016 aveva 59 anni (60 anni il 2 ottobre 2016) si
giustifica una riduzione della sanzione (cfr. consid. 2.4.; STCA 38.2012.49 del
18.
ottobre 2012; STCA 38.2006.87 del 22 gennaio 2007).
La penalità di cinque
giorni inflitta dall’amministrazione si rivela, dunque, conforme al principio
della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.).
Questa soluzione si
giustifica tanto più se si considera che il giudice non può mettere in
discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento
dell’amministrazione (cfr. STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag.
58.
seg.; DTF 137 V 75; STFA C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del
24.
settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con
sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).
La
decisione su opposizione del 24 gennaio 2017 deve, conseguentemente, essere
confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti