38.2017.13
A ragione la Cassa ha negato a un assicurato il diritto a ID dopo il 31 ottobre 2016, in quanto dal 1.11.2016 beneficia di una rendita AVS anticipata
24 aprile 2017Italiano9 min
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Incarto
n.
38.2017.13
DC/sc
Lugano
24 aprile 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1° febbraio 2017 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 30 gennaio 2017 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 30 gennaio 2017 la CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la precedente
decisione del 23 ottobre 2016 (cfr. doc. 10) con la quale ha negato a RI 1 il
diritto all’indennità di disoccupazione dopo il 31 ottobre 2016 in quanto dal
1° novembre 2016 l’assicurato percepisce una rendita AVS anticipata,
argomentando:
" (…)
Le disposizioni in materia di assicurazione contro la
disoccupazione oltre dalle disposizioni in merito alla rendita AVS ordinaria
dispone che se l’assicurato beneficia di una rendita anticipata ai sensi
dell’art. 40 cpv. 1 LAVS, il diritto all’indennità di disoccupazione si
estingue all’inizio del mese in cui egli riscuote per la prima volta tale
rendita.
Nel presente caso la rendita ha avuto inizio dal 1° novembre 2016
e di conseguenze è, dalla stessa data, cessato il diritto alle indennità di
disoccupazione.” (Doc. A)
1.2. Contro la decisione su
opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA.
Dopo avere ricordato di
essere disoccupato dal 2 marzo 2015, di essere nato il __________ 1952 e di
beneficiare di una rendita AVS anticipata di fr. 1'023.-- mensili dal 1°
novembre 2016, egli chiede di poter beneficiare dell’indennità di disoccupazione,
malgrado il percepimento della rendita AVS, rilevando:
" (…)
Il legislatore in quest’ambito ha previsto il termine del diritto
a indennità di disoccupazione quando un assicurato raggiunge l’età ordinaria
dell’AVS (64 anni per le donne e 65 per gli uomini) art. 21 LAVS. Fino a tale
data l’assicurato è obbligato a versare i contributi AVS e AD (art. 3 cpv. 1
LAVS).
Appare quindi chiaro che una rendita anticipata non vada
considerata alla stessa stregua di una rendita ordinaria AVS. Infatti, il
percepire una rendita AVS anticipata comporta pure il pagamento delle quote AVS
d AD fino al raggiungimento dell’età ordinaria AVS. Inoltre, la rendita
anticipata non da diritto alla rendita per figli.
Rilevato pure che la rendita di vecchiaia anticipata comporta una
riduzione della rendita AVS ordinaria del 6.8%, con l’anticipo di un anno.
Tutte queste particolarità della rendita anticipata fanno si che
la stessa non vada considerata alla stregua di una rendita AVS ordinaria.
In tutti i casi sia la rendita ordinaria AVS, che quella
anticipata, non impongono la cessazione del lavoro per il loro percepimento.
Alla stessa stregua la rendita anticipata va considerata in caso di
disoccupazione.
Per evitare una sovrassicurazione, appare evidente che la rendita
anticipata vada dedotta dall’indennità di disoccupazione.
Nella decisione della Cassa disoccupazione vengono citate delle
disposizioni che ripeto:
“ Le
disposizioni in materia di assicurazione contro la disoccupazione oltre alle
disposizioni in merito alla rendita AVS ordinaria dispone che se l’assicurato
beneficia di una rendita anticipata ai sensi dell’art. 40 cpv. 1 LAVS,
il diritto all’indennità di disoccupazione si estingue all’inizio del mese in
cui egli riscuote per prima volta tale rendita.”
Queste disposizioni non trovano conferma nè nella LADI nè nella
rispettiva ordinanza.
Ho sempre considerato l’aiuto sociale l’ultima possibilità di
sopravvivenza. Non vedo perchè mai avrei dovuto considerare questa possibilità
quando il normale diritto alle prestazioni sociali ordinare avrebbe potuto
evitarlo.” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 1°
marzo 2017 la Cassa propone di respingere il ricorso (cfr. doc. III).
Il 3 marzo 2017
l’assicurato conferma quanto esposto nel suo ricorso (cfr. doc. V).
2.1. L’art. 8 cpv. 1 LADI prevede
che l’assicurato ha diritto all’indennità di disoccupazione se:
a. è disoccupato
totalmente o parzialmente (art. 10);
b. ha subìto una perdita
di lavoro computabile (art. 11);
c. risiede in Svizzera
(art. 12);
d. ha
terminato la scuola dell'obbligo, ma non ha raggiunto l'età AVS e non
percepisce ancora una rendita di vecchiaia AVS;
e. ha
compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione
(art. 13 e 14);
f. è idoneo al
collocamento (art. 15) e
g. soddisfa le
prescrizioni sul controllo (art. 17).
In una sentenza
pubblicata in DTF 134 V 418 il Tribunale federale ha ribadito che l’art. 8 cpv.
1 lett. d LADI, deve essere interpretato nel senso che l’assicurato perde il
diritto all’indennità di disoccupazione quando egli raggiunge l’età ordinaria
che dà diritto alla rendita AVS. Ciò vale anche nel caso di differimento della
rendita oppure di anticipazione della stessa:
" (…)
3.1 L'art. 8 al. 1 let.
d LACI prévoit, entre autres conditions du droit à l'indemnité journalière de
l'assurance-chômage, que la personne assurée ne doit pas encore avoir atteint
l'âge donnant droit à une rente de l'assurance-vieillesse et survivants et ne
pas toucher de rente de vieillesse de cette assurance. En d'autres termes, le
droit à l'indemnité de chômage s'éteint dans tous les cas dès que l'assuré
atteint l'âge ordinaire donnant droit à une rente AVS, même si le premier
versement de la rente est différé. Celui qui, en vertu de l'art. 40 LAVS,
anticipe sa rente de vieillesse perd également son droit à l'indemnité de
chômage dès qu'il perçoit sa première rente AVS, même si elle est réduite (cf. ATF 111 V 387 consid. 2a p. 389; arrêt du
Tribunal fédéral des assurances C 116/00 du 22 août 2000, publié in RDAT 2001 I
no 69 p. 283, consid. 1; BORIS RUBIN, Assurance-chômage, 2e éd., p. 118 s.;
THOMAS NUSSBAUMER, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bd. XIV,
Soziale Sicherheit, 2e éd., n. 197 s. p. 2237 s.). Le législateur a considéré
que le versement de prestations cumulées de l'assurance-chômage et de l'AVS
n'était pas indiqué (RUBIN, loc. cit., avec les références). (…)” (DTF
134 V 418 consid. 3.1 pag. 422)
Nella citata sentenza C
116/00 del 22 agosto 2000 l’Alta Corte aveva rilevato:
" (…)
1.- a) Nei considerandi del querelato giudizio, l'autorità di
ricorso cantonale ha correttamente indicato che, ai sensi dell'art. 8 cpv. 1
lett. d LADI, l'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione se ha
terminato la scuola dell'obbligo, ma non ha raggiunto l'età AVS e non
percepisce ancora una rendita di vecchiaia AVS. Pure esattamente il giudice di
prime cure ha rilevato, ricordate le condizioni dell'anticipazione di una
rendita di vecchiaia giusta l'art. 40 cpv. 1 LAVS, che l'introduzione della
possibilità di anticipare di uno o due anni il godimento di una rendita
ordinaria di vecchiaia ha avuto come conseguenza, nella LADI, di dar luogo,
oltre al riconoscimento di un'età pensionabile assoluta, all'istituzione di
un'età di pensionamento individuale e relativa; non è infatti compito della
LADI quello di coprire i rischi connessi ad una perdita di guadagno dovuta all'età
(Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, pag. 74, no.
63 ad art. 2). È stato inoltre precisato in modo pertinente che qualora una
persona faccia uso della possibilità di anticipare il godimento della rendita
di vecchiaia conformemente all'art. 40 cpv. 1 LAVS, il diritto a indennità di
disoccupazione decade dall'inizio del mese in cui la rendita anticipata viene
versata per la prima volta. È esclusa in effetti una contemporanea assegnazione
di indennità di disoccupazione e di una rendita di vecchiaia AVS (Thomas
Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], vol. Soziale Sicherheit, pag. 62 no. 153).
b) Anche l'applicazione dei surricordati principi alla fattispecie
concreta non presta il fianco a critica alcuna.
Il ricorrente percepisce infatti una rendita di vecchiaia AVS a
titolo anticipato sin dal 1° settembre 1999, ragione per cui a partire da
quella data egli non ha più diritto a indennità di disoccupazione. A questo
proposito, nel ricorso di diritto amministrativo l'insorgente nulla adduce che
possa rimettere in forse l'esito del giudizio impugnato.
Vedi pure
B. Rubin, “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess, 2014
pag. 79:
" (…)
14 En ce qui
concerne la limite supérieure, l’art. 8 al. 1 let. d LACI est coordonné avec
l’AVS puisqu’il permet le versement de l’indemnité de chômage jusqu’à ce que
l’assuré atteigne l’âge donnant droit à la rente de vieillesse AVS (âge :
v. l’art. 21 LAVS). Cette limite supérieure vaut également lorsque l’assuré
diffère sa rente, comme le permet l’art. 39 LAVS. Le droit à la rente AVS prend
effet le premier jour du mois suivant celui où l’assuré a atteint l’âge fixé à
l’art. 21 al. 1 LAVS (art. 21 al. 2 LAVS). Le droit à l’indemnité de chômage
prend donc fin au plus tard la veille. Le versement anticipé d’une rente de
vieillesse AVS (au sens de l’art. 40 LAVS) a également pour l’effet d’éteindre
le droit à l’indemnité de chômage (même si la rente est réduite), et ce dès le
début du mois durant lequel l’assuré touche cette rente pour la première fois
(précision entrée en vigueur le 1er janvier 1996). (…)”
2.2. Nella presente fattispecie RI
1 beneficia di una rendita AVS anticipata dal 1° novembre 2016.
Alla luce della
giurisprudenza federale qui sopra riprodotta (cfr. consid. 2.1), a ragione la
Cassa ha negato all’assicurato, a partire da quel momento, il diritto
all’indennità di disoccupazione in applicazione dell’art. 8 cpv. 1 lett. d
LADI.
La decisione su
opposizione del 30 gennaio 2017 deve pertanto essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione agli interessati
Fatti
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
Considerandi
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti