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Decisione

38.2017.14

Sospensione di 20 giorni per avere rifiutato occupazione assegnata da URC al 100% e di durata indeterminata. Persa la possibilità di reperire nuovo impiego a causa di pretese salariali eccessive. Occu

22 maggio 2017Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i. procura

all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato,

salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24

(guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio

regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata

un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno

assicurato."

(Per un commento, cfr.:

Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 234-250, p.

93-98; G. Gerhards, Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts,

Berna-Stoccarda-Vienna 1996, p. 113-114, n° 92f; D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi dell'assicurato e diritti fondamentali del

cittadino, in RDAT II-2000, p. 505ss.; KIGA des Kantons Aargau,

Arbeitslosenversicherung, Aarau 1996, p. 25-27, vedi pure: DLA 2000, p. 48; 124

V 62 consid. 3b e DTF 122 V 41).

Nella DTF 124 V 62, il TFA

ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art.

16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché

un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un commento, D.

Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: …, p. 506 e Alcuni compiti …,

p. 60).

Tale giurisprudenza è

stata precisata in una sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004 in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non possono essere

combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati ulteriori casi

eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto dalla LADI.

Per completezza va

rilevato che la terza revisione della LADI non ha apportato modifiche all'art.

16 cpv. 2 LADI (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001 pag. 1967 segg.; FF N. 14 del

9 aprile 2002 pag. 2502 segg.).

2.4. Il Tribunale federale ha

stabilito che il disoccupato, nel corso di un colloquio di assunzione, può

discutere del salario con il potenziale datore di lavoro. Egli non deve però

perdere l'opportunità di lavoro offerta, se è evidente che la controparte non è

d'accordo con la richiesta (cfr. STF C 218/06 del 22 febbraio 2007.

In una sentenza

8C_275/2012 del 13 luglio 2012 il Tribunale federale ha approvato l'operato del

TCA, che aveva confermato una sanzione inflitta dalla Sezione del lavoro ad un

assicurato, dopo avere constatato che il salario offerto era adeguato (cfr.

STCA 38.2011.73 del 29 febbraio 2012 consid. 2.12 in fine e consid. 2.13: "Ritenuta l'adeguatezza dell'occupazione assegnatagli presso

X._______, l'assicurato era tenuto, di principio, ad accettarla senza indugio.

(…)", sottolineando in particolare che:

" (…)

Ed è quanto ha appunto fatto in concreto il

ricorrente. Il fatto di non essere a conoscenza delle modalità di calcolo degli

anni di esperienza per la determinazione dell'adeguatezza dello stipendio,

unico argomento sul quale insiste il ricorrente, non giustifica il comportamento

di quest'ultimo che ha contestato lo stipendio offerto senza un valido motivo.

(…)"

2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto

a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace

in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).

In virtù dell'art. 45 cpv.

2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità

entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45 cpv. 3 OADI

stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza

valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un

lavoro idoneo.

2.6. Nella presente fattispecie, risulta

dagli atti dell’incarto che l’URC di __________ il 16 febbraio 2016 ha

assegnato ad RI 1 un’occupazione presso la __________ di __________ (in

seguito: la ditta __________; cfr. Doc. 3).

L’assicurato

aveva peraltro già precedentemente contattato il potenziale datore di lavoro

tramite l’agenzia di lavoro interinale __________ (in seguito: agenzia __________).

Il

17 febbraio 2016 l’assicurato ha così affermato di avere già avuto un colloquio

di selezione con il datore di lavoro il 3 febbraio 2016 (cfr. Doc. 4) e di

essere in attesa di sviluppi.

La

ditta __________ ha comunicato all’URC di __________ in data 12 aprile 2016 di

avere sentito nuovamente l’assicurato il 24 marzo 2016 e che il candidato ha

rifiutato l’offerta di lavoro l’11 aprile 2016 (cfr. Doc. 6).

Il

5 aprile 2016 il consulente del personale __________ della __________ ha

inviato a __________ della ditta __________ un messaggio di posta elettronica

del seguente tenore:

" Ho parlato

con il Sig. RI 1, in virtù del fatto che con i mezzi pubblici non riesce ad

arrivare, ed in parte come aveva anche discusso con il Sig. __________ è

arrivato alla conclusione che la pretesa salariale è compresa tra i 78'000.-

egli 80'000.- annui.

Che in effetti è anche la cifra che mi

aveva accennato a me durante il colloquio.” (cfr. Doc. 5)

__________ ha così

risposto:

" Noi

possiamo arrivare ad un massimo di CHF 70'200.- (bonus escluso). Partendo già

da un livello salariale piuttosto alto per la posizione dovrà dimostrare di

essere più che in grado di svolgere la mansione, in questo caso ci sarà anche

la possibilità di crescita salariale.

Fammi sapere se l’offerta può interessargli,

nel caso provvederò a farvi avere qualcosa di più formale.” (cfr. Doc. 5)

In uno scritto dell’11

maggio 2016 RI 1 ha in particolare rilevato:

" (…) Ho

dovuto chiedere espressamente di parlare con risorse umane con l'intenzione da

parte mia di comprendere al meglio le condizioni contrattuali ed i dettagli in

merito a vacanze 2°pilastro ecc... Sono riuscito finalmente ad incontrare il

Signor __________, manager di Risorse Umane, con cui si è discusso della parte

contrattuale e al quale ho sottoposto la mia pretesa salariale indicativa

basata sul compenso base del mio impiego precedente quantificabile in 74'000

chf annui lordi (18000 meno di quanto ho guadagnato l'anno scorso) *vedi

tabella allegata con salari medi in Ticino.

In quell'occasione ho domandato espressamente al signor __________

di redigere un'offerta scritta (contratto) riguardante la loro offerta che, con

grande delusione, non ho mai ricevuto.

Il 15 aprile mi ha contattato __________ comunicandomi che __________

offriva 70'200 chf annui risposi che ero in attesa di qualcosa di più formale

che indicasse tutte le prestazioni offerte (ev telefono, auto rimborsi pasti,

viaggi, ecc...) e che ufficializzasse la loro offerta che purtroppo non ho mai

ricevuto.

(…)

Ritengo legittimo valutare in maniera approfondita le tematiche

inerenti le spese di trasferta in quanto esse produrrebbero un ribasso

indicativo del 35% del mio salario annuo secondo il seguente calcolo:

37'000 km/anno X 0.50 fr/km = 18'500 chf/anno = ~ 26% del salario

annuo offerto da __________.

GA annuo : 77’952; 70'200-18'500 = 51'700

(51'700 / 77'952) X 100 = 66.32% Livello salariale netto dopo

spese di trasferta. (…)” (cfr. Doc. 14)

Il 17 maggio 2016 __________

della __________ ha così risposto alla Sezione del lavoro:

" (…)

1. Parametri occupazione offerta presso

la ditta Imery__________

di __________

1.1. Impego Indeterminato

1.2. Grado d’occupazione 100%

1.3. Funzione: Capo turno /

impiego su 3 turni

1.4. Salario lordo annuo offerto:

70'200 (bonus escluso)

Considerandi

2.

Carattere generale

2.1

Si ha mostrato interesse

2.2

Distanza

del luogo di lavoro / difficoltà di raggiungere il luogo di lavoro con i mezzi

pubblici / Pretesa salariale del candidato maggiore

2.3

Offerta comunicata a noi, e

trasmessa al Sig. RI 1

2.4

Si ha rifiutato. (…)” (cfr.

Doc. 15)

Al punto 2.2. sono

precisati i motivi di rifiuto dell’occupazione (cfr. Doc. 20/1).

Il 5 agosto 2016 __________

ha precisato quanto segue:

" (…)

Come concordato telefonicamente le inoltro

le informazioni aggiuntive da lei richieste.

I 3 turni di lavoro presso l’azienda __________,

per il reparto interessato, sono così composti:

1° turno- 06:00-14:00

2° turno- 14:00-22:00

3° turno- 22:00-06:00

Il Signor RI 1 avrebbe dovuto fare i tre

turni, dato che è richiesto dalla funzione per cui era stato visto.

Essendo un’assunzione fissa nell’azienda,

le trattative inerenti l’assunzione, e il salario sono state fatte verbalmente

e telefonicamente tra il candidato e la nostra agenzia, la quale si è

coordinata facendo da tramite con l’azienda, dopo i 2 colloqui sostenuti

direttamente in __________ da parte del signor RI 1. Nonostante la volontà

dell’azienda di assumere il signor RI 1, non si è raggiunto un accordo visto le

sue pretese salariali (minimo 78'000.-) superiori all’offerta massima

dell’azienda (70'200.-, bonus escluso), questo motivo sommato alla distanza del

posto di lavoro e alla difficoltà di raggiungere lo stesso con i mezzi

pubblici, hanno fatto si che il signor RI 1 non accettasse l’offerta (sempre

telefonicamente).” (cfr. Doc. 20/1c)

Il 17 agosto 2016 il

consulente del personale della __________, __________, che si è occupato della

pratica dell’assicurato, ha in particolare così risposto alla Sezione del

lavoro:

" (…)

3.

In data 5

aprile 2016 mi è stata richiesta per e-mail, dalla ditta __________, la pretesa

salariale del Sig. RI 1, e mi è stata anche formulata la domanda sulla

possibilità di un'assunzione iniziale interinale che si sarebbe poi tramutata

in assunzione a tempo indeterminato in azienda.

Ho

replicato per e-mail alla ditta dopo aver contattato telefonicamente il Sig. RI

1, riportando la sua pretesa salariale annuale compresa tra i 78000 e gli 80000

CHF, e la ditta __________ mi ha confermato per e-mail che la cifra che poteva

essere offerta corrispondeva ad un salario annuo di CHF 70200 (bonus escluso),

con possibilità di crescita salariale. In caso di interessamento avrebbero

provveduto con un'offerta formole.

4.

Il Sig. RI

1.

ha sostenuto 2 colloqui all'interno dell'azienda dove ha potuto valutare e

discutere direttamente su esigenze della funzione, orari, pretese reciproche,

fare domande e togliersi eventuali dubbi ecc...

L'esigenza

da parte di __________ ero sicuramente quella di integrare nel proprio organico

una persona a tempo indeterminato direttamente in azienda, ma ciò non esclude

che per motivi di prassi aziendale ci possa essere un'esigenza di passare da un

primo periodo interinale per poi assumere a tempo indeterminato la persona.

L'esigenza

di un'assunzione iniziale interinale che si sarebbe poi tramutata in assunzione

a tempo indeterminato in azienda è stata comunicata a noi in data 5 aprile 2016

e riportata al candidato. (…)” (cfr. Doc. 20/2a)

Alla luce di tutto quanto

appena esposto, il TCA deve concludere che l’assicurato ha perso la possibilità

di reperire un nuovo impiego a causa di pretese salariali ritenute eccessive da

parte del potenziale datore di lavoro. In tale ipotesi, secondo la

giurisprudenza federale, riprodotta ai consid. 2.2 e 2.4, anche in assenza di

un rifiuto esplicito dell’occupazione il comportamento dell’assicurato deve

essere sanzionato sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.

Una

sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione entra tuttavia in

considerazione soltanto se l’occupazione in questione era adeguata (cfr.

consid. 2.1. e 2.3.).

2.7

Il TCA è quindi chiamato

innanzitutto a stabilire se l’occupazione in questione poteva oppure no essere

rifiutata sulla base dell’art. 16 cpv. 2 lett. a LADI, secondo cui non è

adeguato ed esula dall’obbligo di accettazione un’occupazione che “non è

conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei

contratti collettivi o normali di lavoro”.

Questo

Tribunale ha, ad esempio, ritenuto non conforme ad un contratto normale di

lavoro un’occupazione presso un call-center in una sentenza 38.2012.24 del 15

ottobre 2012 pubblicata in RtiD I-2013 N. 67 pag. 313-322 (cfr. D. Cattaneo,

“Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas tessinois” in Rèmy

Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand (ed.), Regards croisé sur le droit du

travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess

Editions Romandes, pag. 73 seg. (83-88)).

Nel

caso concreto, va innanzitutto rilevato che l’azienda in questione “attiva nel

settore della ricerca, lo sviluppo, la fabbricazione e la distribuzione di __________”

(cfr. Estratto del registro di commercio) non è legata da un contratto

collettivo del lavoro. Nel settore non esiste neppure un contratto normale di

lavoro.

L’amministrazione

ha sottolineato che il salario di fr. 70'200.- era conforme agli usi e quindi

adeguato in quanto dalla “calcolatrice individuale dei salari 2014 (Salarium),

messa a disposizione dall’Ufficio federale di statistica UST, secondo cui per

la funzione prevista (non sono invece determinanti le competenze di cui dispone

l’interessato), in Ticino, risulta un valore centrale (mediana) di CHF 70'900.--

(recte: 70'980.--) annui lordi, ed un 25% di lavoratori con un salario

inferiore a CHF 64'200.-- annui lordi” (cfr. doc. 26 pag. 5, doc. 24 e

soprattutto doc. 24.1, con il riferimento al “ramo economico la fabbricazione

di prodotti chimici”).

Il

TCA può fare proprie queste considerazioni dell’amministrazione.

Il

salario offerto era dunque conforme agli usi, ciò che peraltro l’assicurato

neppure contesta.

2.8

L’art. 16 cpv. 2 lett. f LADI

prevede che non è considerata adeguata un’occupazione che necessita di un

tragitto di oltre due ore per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro.

Nel

caso concreto, visti i turni di lavoro presso l’azienda (anche di notte;

consid. 2.6), per il ricorrente sarebbe stato impossibile utilizzare i mezzi

pubblici.

Utilizzando

la propria auto (cfr. doc. III Ad 3), l’assicurato avrebbe invece potuto effettuare

il tragitto __________ -__________ e ritorno nei tempi massimi fissati all’art.

16.

cpv. 2 lett. f. LADI.

In

una sentenza C 386/00 del 16 maggio 201 al consid. 3a l’Alta Corte ha stabilito

che l’utilizzo dell’auto privata può essere previsto solo a condizione che la

spesa indotta da tale uso non intacchi il minimo vitale dell’interessato e

della sua famiglia.

Ora,

nella decisione su opposizione, la Sezione del lavoro ha riprodotto una tabella

nella quale a fronte di entrate di fr. 72'600.- annui (salario di fr.

70'200.-- + fr. 2'400.-- di assegni famiglia annui – fr. 200.-- mensili) vi

erano uscite complessive di fr. 70'420.40 per cui il minimo vitale della

famiglia del ricorrente non veniva intaccato accettando l’occupazione in

questione.

Nella

risposta di causa la Sezione del lavoro, ha, da una parte riconosciuta fondata

la contestazione dell’assicurato relativa al computo, fra i redditi,

dell’assegno di famiglia, ma, d’altra parte, lo ha dedotto dall’importo base

computato per il figlio (che è stato ridotto da fr. 4'800.-- a fr. 2'400.--)

rispetto alla decisione su opposizione, secondo quanto stabilito dalla

giurisprudenza (cfr. sentenza della Camera di esecuzioni e fallimenti del

Tribunale d’appello 15.2014.87 del 12 novembre 2014 consid. 8.2).

La nuova tabella contiene

i seguenti dati:

" Costo Importo

annuo:

1.

Minimo vitale per coppia

20'400.00

2.

Per figlio

2'400.00

3.

Affitto e spese accessorie

16'800.00

4.

Oneri sociali AVS/AI/IPG/ID

4'369.95

5.

LPP

2'276.40

6.

LANF non professionale

894.00

7.

CM+costi di malattia e infortuni

sostenuti 7'237.50

8.

Spese di trasferta

9’568.00

9.

Pasti fuori casa

2'300.00

10.

Esigenze accresciute di vitto

1'265.00

11.

Montatura occhiali per i 3 membri della

famiglia 225.00

12.

Dentista RI 1

284.55

Totale

68'020.40”

I primi due dati (fr.

20'400.-- e fr. 2'400.--) sono corretti e risultano dall’applicazione della

“Tabella di calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo

(art. 93 LEF, cfr. doc. 20.4) e precisamente fr. 1'700.-- x 2, per la coppia e fr.

400.

x 12 – fr. 2'400.-- di assegni familiari, per il figlio.

L’affitto e le spese

accessorie (fr. 16'800.--) si evincono dal contratto di locazione (cfr. doc. 22/2).

Gli oneri AVS/AI/IPG/AD

sono pari al 6,225% dallo stipendio di fr. 70'200.--, per complessivi fr.

4'369.25.

La deduzione LPP di fr.

2'276.40 è quella indicata dal datore di lavoro (cfr. doc. 20/3).

Ciò vale pure per i costi

dell’assicurazione infortuni non professionali di fr. 894.-- (cfr. doc. 20/2).

I costi complessivi per

l’assicurazione contro le malattie, comprovati nel 2016 ammontano a fr.

7'237.50 (cfr. doc. 27; per il resto cfr. doc. III Ad 5).

Le spese di trasferta sono

stati fissati applicando la Circolare n. 39/2015 della LEF del 20 novembre 2015

(cfr. doc. 20/5) e precisamente __________ -__________ (80 km) e ritorno (160

km x 230 giorni x fr. 0,26 = fr. 36'800 x 0,26 = fr. 9'568.--.

L’importo per i pasti

fuori casa ammonta a fr. 2'300.-- (10 fr. per pasto per 230 giorni), mentre il

supplemento per le esigenze accresciute di vitto ammonta a fr. 1'265.-- (fr.

5.50

x 230), sempre sulla base della citata Tabella LEF).

Il numero medio di giorni

lavorativi in Ticino è pari a 230 (cfr. sentenza della Camera di esecuzioni e

fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza 15.2015.103 del

9.

marzo 2016, consid. 4.2).

Per quel che riguarda

l’importo di fr. 225.-- all’anno per la montatura per gli occhiali, la Sezione

del lavoro nella decisione su opposizione ha fornito la seguente convincente

spiegazione:

" Per quanto

riguarda il punto 11 (montatura occhiali per 3 membri della famiglia) si

precisa che il costo per l’acquisto di occhiali riconosciuto secondo le

Direttive del Dipartimento della Sanità e della Socialità citate dall’opponente

ammonta a CHF 150.-- per persona ogni due anni, e quindi CHF 225.-- all’anno

per l’intera famiglia. Tuttavia, eventualmente anche ammettendo CHF 450.-- per

l’anno 2016/famiglia la soglia di CHF 72'600.-- non sarebbe superata.”

(cfr. doc. A)

Infine anche l’importo per

le spese di dentista di fr. 284.55 risulta corretto (cfr. doc. 22/6 e doc.

22/10).

In conclusione

l’accettazione dell’impiego a __________ per un salario di fr. 70’200-- non

avrebbe intaccato il minimo di vitale della famiglia fissato a fr. 68'020.40.

L’occupazione in questione

era dunque adeguata e avrebbe dovuto essere accettata dall’assicurato.

Del resto se tale

occupazione fosse successivamente divenuta durevolmente inadeguata (ad esempio

per un imprevisto aumento di costi tale da intaccare il minimo vitale) avrebbe

potuto essere abbandonato senza incorrere in nessuna penalità (cfr. B. Rubin,

“La suspension du droit à l’indemnité de chômage” in DLA 2017 pag. 1 seg. 6).

Siccome l’assicurato ha

rifiutato un’occupazione adeguata, a ragione, la Sezione del lavoro l’ha

sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione sulla base dell’art. 30

cpv. 1 lett. d LADI.

Siccome anche l’entità

della sanzione (20 giorni di sospensione) risulta proporzionata, la decisione

su opposizione dell’11 gennaio 2017 deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti