38.2017.14
Sospensione di 20 giorni per avere rifiutato occupazione assegnata da URC al 100% e di durata indeterminata. Persa la possibilità di reperire nuovo impiego a causa di pretese salariali eccessive. Occu
22 maggio 2017Italiano25 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2017.14
DC/sc
Lugano
22 maggio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 febbraio 2017 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione dell’11 gennaio 2017 emanata
da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione dell’11
gennaio 2017 la Sezione del lavoro ha modificato la precedente decisione del 19
maggio 2016 (cfr. doc. 18/10) ed ha ridotto da 35 a 20 giorni la durata della
sospensione inflitta ad RI 1, nato nel 1979, domiciliato a __________, per
avere rifiutato un’occupazione a tempo pieno e a durata indeterminata, quale
capo turno presso la ditta __________ di __________, assegnatagli il 16
febbraio 2016.
L’amministrazione ha
ritenuto che l’assicurato non è stato assunto in quanto ha rifiutato la
proposta salariale del potenziale datore di lavoro presentata all’__________ di
__________ (società mediatrice per conto del ricorrente).
Secondo la Sezione del
lavoro dal profilo salariale l’occupazione offerta era adeguata, inoltre era
esigibile che egli si recasse al lavoro con la propria autovettura.
La Sezione del lavoro ha
infine considerato maggiormente adeguata alle circostanze del caso concreto una
sospensione di 20 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione (cfr. doc.
A1).
1.2. Contro la decisione su
opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale
chiede l’annullamento della sanzione.
Egli sostiene che non gli
è stato offerto nessun impiego, che non aveva la disponibilità di un
autoveicolo, che l’accettazione del lavoro in questione avrebbe compromesso il
minimo vitale e che, comunque, la sua prudenza era dettata dai margini di
manovra molto limitati (cfr. doc. I).
1.3. Nella sua risposta del 28
febbraio 2017 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso.
L’amministrazione sostiene
che il ricorrente, già nel processo di selezione, avrebbe dovuto accettare
l’impiego, che l’impiego offerto rispettava i criteri fissati all’art. 16 cpv.
2 lett. f LADI e non intaccava il minimo esistenziale della sua famiglia.
La Sezione del lavoro ha
poi concluso sottolineando “come non risulti in
alcun modo giustificabile che un assicurato, a scapito del suo obbligo di
ridurre il danno dell’assicurazione contro la disoccupazione, non accetti senza
indugio un’occupazione per un salario annuo lordo di CHF 70'200.-- dopo aver
cercato invano un’occupazione per oltre 7 mesi (doc. 2/2)” e che
comunque “nella denegata ipotesi che il
fabbisogno vitale del figlio non fosse stato coperto, il ricorrente avrebbe
potuto chiedere l’assegno integrativo (AFI) per il medesimo.” (cfr. doc.
III).
1.4. Il 10 marzo 2017 l’assicurato
ha rilevato di non avere ottenuto dall’azienda, malgrado le numerose richieste,
le informazioni fondamentali per valutare l’adeguatezza dell’impiego e che tali
informazioni sono arrivate solo dopo l’inchiesta dell’Ufficio giuridico.
Egli ha poi effettuato
alcune puntualizzazioni sul calcolo del minimo vitale effettuato dalla Sezione
del lavoro (cfr. doc. V).
Al riguardo la Sezione del
lavoro ha preso posizione il 22 marzo 2017 chiedendo la conferma della
decisione su opposizione impugnata.
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire
se l’assicurato deve essere sospeso o meno dal diritto alle indennità di
disoccupazione per avere rifiutato l’occupazione assegnatagli dall’URC di __________
presso __________ di __________ (cfr. doc. 3).
In virtù dell'art. 17 cpv.
2 LADI, il disoccupato è tenuto ad accettare un'occupazione adeguata
propostagli.
Secondo l'art. 30 cpv. 1
lett. d LADI (nella versione in vigore dal 1° luglio 2003 a seguito della terza revisione della LADI del 22 marzo 2002) l'assicurato è sospeso dal diritto
all'indennità se "non osserva le prescrizioni di controllo e le istruzioni
del servizio competente, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata
oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o
ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso
o reso impossibile l'esecuzione o lo scopo".
La terza revisione della
LADI in vigore dal 1° luglio 2003, ha abrogato l'art. 30a LADI che trattava
della privazione del diritto alle prestazioni, ma non ha sostanzialmente modificato
l'art. 30 LADI che regola la sospensione dal diritto alle indennità. Nella
lett. d, tuttavia, è stata prevista anche l'evenienza relativa al rifiuto di un
impiego non assegnato ufficialmente, che precedentemente al 1° luglio 2003
rientrava nel campo d'applicazione della lett. c (in tale contesto l'art. 44
cpv. 2 OADI, secondo cui per ricerca di lavoro insufficiente si intende
segnatamente anche il rifiuto senza valido motivo di un'occupazione adeguata
non assegnata ufficialmente, è stato abrogato con effetto dal 1° luglio 2003).
Al riguardo, nel Messaggio
del Consiglio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione del 28 febbraio 2001, pubblicato sul Foglio federale N. 23 del
12 giugno 2001, si legge che:
" (…)
1.2.3.11
Inasprimento della definizione di adeguatezza
La commissione
peritale valuta essenzialmente buona la vigente normativa che, nel confronto
internazionale, risulta abbastanza severa. I problemi riscontrati non risiedono
di fatto nella legge ma piuttosto nelle diverse applicazioni cantonali,
soprattutto da parte delle autorità giudiziarie. Questa conseguenza del
federalismo non può tuttavia essere corretta a livello di legge, ma tutt’al più
nell’ambito della funzione di sorveglianza. A tal fine occorrerebbe che, più
sovente, gli uffici di compensazione impugnino le decisioni sbagliate dei
tribunali cantonali dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni.
(…)
Art 30 Sospensione del diritto all’indennità
Capoverso 1: prevede
che il diritto di un assicurato potrà essere sospeso se non accetta un impiego
adeguato che ha trovato egli stesso; lo stesso vale per i provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro.
Visto che in futuro
saranno soppresse le indennità giornaliere speciali, è necessario adeguare
anche la lettera g.
La modifica di cui al
capoverso 3 ultimo periodo è puramente formale.
Art. 30a Privazione del diritto alle prestazioni (abrogato)
Questa disposizione si
è rivelata impossibile da applicare nella pratica: infatti era sufficiente che
l’assicurato manifestasse l’intenzione di partecipare a un provvedimento
inerente al mercato del lavoro per ripristinare il suo diritto. L’articolo è
quindi abrogato e il suo oggetto è trasferito, per analogia, nell’articolo 15
(cfr. commento
dell’art. 15).
(…)." (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001, pagg. 1979, 2007 e 2008)
2.2. La costante giurisprudenza
federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il comportamento di un
disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di
lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle
trattative con il futuro datore di lavoro, l'assicurato deve esprimere
chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il contratto per
porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STFA del 29 novembre 2005 nella
causa V. C 81/05; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 p. 167; DLA 1982
p. 43).
In una sentenza C 83/02
del 12 marzo 2003, l'Alta Corte, confermando che l'obbligo di ridurre il danno
è valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione, ha osservato che
tale principio:
" (…) è
violato non soltanto quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per
trovare un lavoro o quando rifiuta un'occupazione adeguata, ma per esempio
anche quando, nelle trattative con il futuro datore di lavoro, omette di
dichiararsi espressamente disposto ad accettare l'occupazione, sebbene le
circostanze gliene offrano la possibilità (DTF 122 V 38 consid. 3b con
riferimenti). Va inoltre ribadito che le situazioni di inadeguatezza elencate
all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché
un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (DTF 124 V 62).
(…)" (cfr. STFA del 12 marzo 2003 nella causa M.-B., C 83/02)
Allo stesso modo deve
essere considerata la mancata o la tardiva comparsa dell'assicurato presso il
potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).
Questo principio è stato
ancora confermato, ad esempio, in una sentenza C 108/04 del 3 maggio 2005,
nella quale l'Alta Corte ha rilevato:
" Les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont réunis
également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers
avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec
le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût
pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b et les références; DTA 1986
n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],
Soziale Sicherheit, ch. 704)."
In una sentenza C 10/06 del 28 giugno 2006 il TFA ha applicato questa
giurisprudenza nel caso di un assicurato che aveva iniziato una trattativa con
un potenziale datore di lavoro, ma l'aveva in seguito abbandonata.
Su queste
questioni, vedi in particolare: G. Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad
art. 30, nota 26, p. 368 e H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die
obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Zurigo
1998, Ad art. 30, p. 83; D. Cattaneo, Alcuni compiti degli Uffici regionali di
collocamento alla luce della giurisprudenza. Appunti sociali, fascicolo
n. 3, Pregassona 2000, p. 71 segg..
La nostra Massima istanza,
in una sentenza del 19 ottobre 1998 pubblicata in DLA 1999 N. 30, p. 193, visto
l'obbligo di accettare senza indugio qualsiasi occupazione, ha rilevato che,
quando gli viene assegnata ufficialmente un'occupazione, l'assicurato deve
mettersi in condizione di accettare l'impiego se è conforme agli usi
professionali e non assumere un atteggiamento che possa indurre ad una sua
mancata assunzione (circa la critica di J. Chopard secondo la quale la giurisprudenza
federale sarebbe contraria all'art. 21 cifra 1 della Conv. OIL N. 168, cfr. D.
Cattaneo, op. cit., p. 72 nota 95 e la giurisprudenza ivi citata).
2.3. L’art 16 cpv. 1 LADI prevede
che "al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è tenuto di norma ad
accettare senza indugio qualsiasi occupazione".
L'art. 16 cpv. 2 LADI
stabilisce poi che:
"
non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di
accettazione un'occupazione che:
a. non è conforme agli
usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti
collettivi o normali di lavoro;
b. non tiene
convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente
dell'assicurato;
c. non è conforme
all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;
d. compromette
considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione,
sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;
e. è svolta in un'azienda
in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;
f. necessita di un
tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il
rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di
lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile l'adempimento
dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte dell'assicurato;
g. implica da parte del
lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito
dell'occupazione garantita;
h. è svolta in un'azienda
che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove
assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;
Fatti
i. procura
all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato,
salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24
(guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio
regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata
un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno
assicurato."
(Per un commento, cfr.:
Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 234-250, p.
93-98; G. Gerhards, Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts,
Berna-Stoccarda-Vienna 1996, p. 113-114, n° 92f; D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi dell'assicurato e diritti fondamentali del
cittadino, in RDAT II-2000, p. 505ss.; KIGA des Kantons Aargau,
Arbeitslosenversicherung, Aarau 1996, p. 25-27, vedi pure: DLA 2000, p. 48; 124
V 62 consid. 3b e DTF 122 V 41).
Nella DTF 124 V 62, il TFA
ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art.
16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché
un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un commento, D.
Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: …, p. 506 e Alcuni compiti …,
p. 60).
Tale giurisprudenza è
stata precisata in una sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004 in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non possono essere
combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati ulteriori casi
eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto dalla LADI.
Per completezza va
rilevato che la terza revisione della LADI non ha apportato modifiche all'art.
16 cpv. 2 LADI (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001 pag. 1967 segg.; FF N. 14 del
9 aprile 2002 pag. 2502 segg.).
2.4. Il Tribunale federale ha
stabilito che il disoccupato, nel corso di un colloquio di assunzione, può
discutere del salario con il potenziale datore di lavoro. Egli non deve però
perdere l'opportunità di lavoro offerta, se è evidente che la controparte non è
d'accordo con la richiesta (cfr. STF C 218/06 del 22 febbraio 2007.
In una sentenza
8C_275/2012 del 13 luglio 2012 il Tribunale federale ha approvato l'operato del
TCA, che aveva confermato una sanzione inflitta dalla Sezione del lavoro ad un
assicurato, dopo avere constatato che il salario offerto era adeguato (cfr.
STCA 38.2011.73 del 29 febbraio 2012 consid. 2.12 in fine e consid. 2.13: "Ritenuta l'adeguatezza dell'occupazione assegnatagli presso
X._______, l'assicurato era tenuto, di principio, ad accettarla senza indugio.
(…)", sottolineando in particolare che:
" (…)
Ed è quanto ha appunto fatto in concreto il
ricorrente. Il fatto di non essere a conoscenza delle modalità di calcolo degli
anni di esperienza per la determinazione dell'adeguatezza dello stipendio,
unico argomento sul quale insiste il ricorrente, non giustifica il comportamento
di quest'ultimo che ha contestato lo stipendio offerto senza un valido motivo.
(…)"
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto
a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace
in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI
stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza
valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un
lavoro idoneo.
2.6. Nella presente fattispecie, risulta
dagli atti dell’incarto che l’URC di __________ il 16 febbraio 2016 ha
assegnato ad RI 1 un’occupazione presso la __________ di __________ (in
seguito: la ditta __________; cfr. Doc. 3).
L’assicurato
aveva peraltro già precedentemente contattato il potenziale datore di lavoro
tramite l’agenzia di lavoro interinale __________ (in seguito: agenzia __________).
Il
17 febbraio 2016 l’assicurato ha così affermato di avere già avuto un colloquio
di selezione con il datore di lavoro il 3 febbraio 2016 (cfr. Doc. 4) e di
essere in attesa di sviluppi.
La
ditta __________ ha comunicato all’URC di __________ in data 12 aprile 2016 di
avere sentito nuovamente l’assicurato il 24 marzo 2016 e che il candidato ha
rifiutato l’offerta di lavoro l’11 aprile 2016 (cfr. Doc. 6).
Il
5 aprile 2016 il consulente del personale __________ della __________ ha
inviato a __________ della ditta __________ un messaggio di posta elettronica
del seguente tenore:
" Ho parlato
con il Sig. RI 1, in virtù del fatto che con i mezzi pubblici non riesce ad
arrivare, ed in parte come aveva anche discusso con il Sig. __________ è
arrivato alla conclusione che la pretesa salariale è compresa tra i 78'000.-
egli 80'000.- annui.
Che in effetti è anche la cifra che mi
aveva accennato a me durante il colloquio.” (cfr. Doc. 5)
__________ ha così
risposto:
" Noi
possiamo arrivare ad un massimo di CHF 70'200.- (bonus escluso). Partendo già
da un livello salariale piuttosto alto per la posizione dovrà dimostrare di
essere più che in grado di svolgere la mansione, in questo caso ci sarà anche
la possibilità di crescita salariale.
Fammi sapere se l’offerta può interessargli,
nel caso provvederò a farvi avere qualcosa di più formale.” (cfr. Doc. 5)
In uno scritto dell’11
maggio 2016 RI 1 ha in particolare rilevato:
" (…) Ho
dovuto chiedere espressamente di parlare con risorse umane con l'intenzione da
parte mia di comprendere al meglio le condizioni contrattuali ed i dettagli in
merito a vacanze 2°pilastro ecc... Sono riuscito finalmente ad incontrare il
Signor __________, manager di Risorse Umane, con cui si è discusso della parte
contrattuale e al quale ho sottoposto la mia pretesa salariale indicativa
basata sul compenso base del mio impiego precedente quantificabile in 74'000
chf annui lordi (18000 meno di quanto ho guadagnato l'anno scorso) *vedi
tabella allegata con salari medi in Ticino.
In quell'occasione ho domandato espressamente al signor __________
di redigere un'offerta scritta (contratto) riguardante la loro offerta che, con
grande delusione, non ho mai ricevuto.
Il 15 aprile mi ha contattato __________ comunicandomi che __________
offriva 70'200 chf annui risposi che ero in attesa di qualcosa di più formale
che indicasse tutte le prestazioni offerte (ev telefono, auto rimborsi pasti,
viaggi, ecc...) e che ufficializzasse la loro offerta che purtroppo non ho mai
ricevuto.
(…)
Ritengo legittimo valutare in maniera approfondita le tematiche
inerenti le spese di trasferta in quanto esse produrrebbero un ribasso
indicativo del 35% del mio salario annuo secondo il seguente calcolo:
37'000 km/anno X 0.50 fr/km = 18'500 chf/anno = ~ 26% del salario
annuo offerto da __________.
GA annuo : 77’952; 70'200-18'500 = 51'700
(51'700 / 77'952) X 100 = 66.32% Livello salariale netto dopo
spese di trasferta. (…)” (cfr. Doc. 14)
Il 17 maggio 2016 __________
della __________ ha così risposto alla Sezione del lavoro:
" (…)
1. Parametri occupazione offerta presso
la ditta Imery__________
di __________
1.1. Impego Indeterminato
1.2. Grado d’occupazione 100%
1.3. Funzione: Capo turno /
impiego su 3 turni
1.4. Salario lordo annuo offerto:
70'200 (bonus escluso)
Considerandi
2.
Carattere generale
2.1
Si ha mostrato interesse
2.2
Distanza
del luogo di lavoro / difficoltà di raggiungere il luogo di lavoro con i mezzi
pubblici / Pretesa salariale del candidato maggiore
2.3
Offerta comunicata a noi, e
trasmessa al Sig. RI 1
2.4
Si ha rifiutato. (…)” (cfr.
Doc. 15)
Al punto 2.2. sono
precisati i motivi di rifiuto dell’occupazione (cfr. Doc. 20/1).
Il 5 agosto 2016 __________
ha precisato quanto segue:
" (…)
Come concordato telefonicamente le inoltro
le informazioni aggiuntive da lei richieste.
I 3 turni di lavoro presso l’azienda __________,
per il reparto interessato, sono così composti:
1° turno- 06:00-14:00
2° turno- 14:00-22:00
3° turno- 22:00-06:00
Il Signor RI 1 avrebbe dovuto fare i tre
turni, dato che è richiesto dalla funzione per cui era stato visto.
Essendo un’assunzione fissa nell’azienda,
le trattative inerenti l’assunzione, e il salario sono state fatte verbalmente
e telefonicamente tra il candidato e la nostra agenzia, la quale si è
coordinata facendo da tramite con l’azienda, dopo i 2 colloqui sostenuti
direttamente in __________ da parte del signor RI 1. Nonostante la volontà
dell’azienda di assumere il signor RI 1, non si è raggiunto un accordo visto le
sue pretese salariali (minimo 78'000.-) superiori all’offerta massima
dell’azienda (70'200.-, bonus escluso), questo motivo sommato alla distanza del
posto di lavoro e alla difficoltà di raggiungere lo stesso con i mezzi
pubblici, hanno fatto si che il signor RI 1 non accettasse l’offerta (sempre
telefonicamente).” (cfr. Doc. 20/1c)
Il 17 agosto 2016 il
consulente del personale della __________, __________, che si è occupato della
pratica dell’assicurato, ha in particolare così risposto alla Sezione del
lavoro:
" (…)
3.
In data 5
aprile 2016 mi è stata richiesta per e-mail, dalla ditta __________, la pretesa
salariale del Sig. RI 1, e mi è stata anche formulata la domanda sulla
possibilità di un'assunzione iniziale interinale che si sarebbe poi tramutata
in assunzione a tempo indeterminato in azienda.
Ho
replicato per e-mail alla ditta dopo aver contattato telefonicamente il Sig. RI
1, riportando la sua pretesa salariale annuale compresa tra i 78000 e gli 80000
CHF, e la ditta __________ mi ha confermato per e-mail che la cifra che poteva
essere offerta corrispondeva ad un salario annuo di CHF 70200 (bonus escluso),
con possibilità di crescita salariale. In caso di interessamento avrebbero
provveduto con un'offerta formole.
4.
Il Sig. RI
1.
ha sostenuto 2 colloqui all'interno dell'azienda dove ha potuto valutare e
discutere direttamente su esigenze della funzione, orari, pretese reciproche,
fare domande e togliersi eventuali dubbi ecc...
L'esigenza
da parte di __________ ero sicuramente quella di integrare nel proprio organico
una persona a tempo indeterminato direttamente in azienda, ma ciò non esclude
che per motivi di prassi aziendale ci possa essere un'esigenza di passare da un
primo periodo interinale per poi assumere a tempo indeterminato la persona.
L'esigenza
di un'assunzione iniziale interinale che si sarebbe poi tramutata in assunzione
a tempo indeterminato in azienda è stata comunicata a noi in data 5 aprile 2016
e riportata al candidato. (…)” (cfr. Doc. 20/2a)
Alla luce di tutto quanto
appena esposto, il TCA deve concludere che l’assicurato ha perso la possibilità
di reperire un nuovo impiego a causa di pretese salariali ritenute eccessive da
parte del potenziale datore di lavoro. In tale ipotesi, secondo la
giurisprudenza federale, riprodotta ai consid. 2.2 e 2.4, anche in assenza di
un rifiuto esplicito dell’occupazione il comportamento dell’assicurato deve
essere sanzionato sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.
Una
sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione entra tuttavia in
considerazione soltanto se l’occupazione in questione era adeguata (cfr.
consid. 2.1. e 2.3.).
2.7
Il TCA è quindi chiamato
innanzitutto a stabilire se l’occupazione in questione poteva oppure no essere
rifiutata sulla base dell’art. 16 cpv. 2 lett. a LADI, secondo cui non è
adeguato ed esula dall’obbligo di accettazione un’occupazione che “non è
conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei
contratti collettivi o normali di lavoro”.
Questo
Tribunale ha, ad esempio, ritenuto non conforme ad un contratto normale di
lavoro un’occupazione presso un call-center in una sentenza 38.2012.24 del 15
ottobre 2012 pubblicata in RtiD I-2013 N. 67 pag. 313-322 (cfr. D. Cattaneo,
“Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas tessinois” in Rèmy
Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand (ed.), Regards croisé sur le droit du
travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess
Editions Romandes, pag. 73 seg. (83-88)).
Nel
caso concreto, va innanzitutto rilevato che l’azienda in questione “attiva nel
settore della ricerca, lo sviluppo, la fabbricazione e la distribuzione di __________”
(cfr. Estratto del registro di commercio) non è legata da un contratto
collettivo del lavoro. Nel settore non esiste neppure un contratto normale di
lavoro.
L’amministrazione
ha sottolineato che il salario di fr. 70'200.- era conforme agli usi e quindi
adeguato in quanto dalla “calcolatrice individuale dei salari 2014 (Salarium),
messa a disposizione dall’Ufficio federale di statistica UST, secondo cui per
la funzione prevista (non sono invece determinanti le competenze di cui dispone
l’interessato), in Ticino, risulta un valore centrale (mediana) di CHF 70'900.--
(recte: 70'980.--) annui lordi, ed un 25% di lavoratori con un salario
inferiore a CHF 64'200.-- annui lordi” (cfr. doc. 26 pag. 5, doc. 24 e
soprattutto doc. 24.1, con il riferimento al “ramo economico la fabbricazione
di prodotti chimici”).
Il
TCA può fare proprie queste considerazioni dell’amministrazione.
Il
salario offerto era dunque conforme agli usi, ciò che peraltro l’assicurato
neppure contesta.
2.8
L’art. 16 cpv. 2 lett. f LADI
prevede che non è considerata adeguata un’occupazione che necessita di un
tragitto di oltre due ore per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro.
Nel
caso concreto, visti i turni di lavoro presso l’azienda (anche di notte;
consid. 2.6), per il ricorrente sarebbe stato impossibile utilizzare i mezzi
pubblici.
Utilizzando
la propria auto (cfr. doc. III Ad 3), l’assicurato avrebbe invece potuto effettuare
il tragitto __________ -__________ e ritorno nei tempi massimi fissati all’art.
16.
cpv. 2 lett. f. LADI.
In
una sentenza C 386/00 del 16 maggio 201 al consid. 3a l’Alta Corte ha stabilito
che l’utilizzo dell’auto privata può essere previsto solo a condizione che la
spesa indotta da tale uso non intacchi il minimo vitale dell’interessato e
della sua famiglia.
Ora,
nella decisione su opposizione, la Sezione del lavoro ha riprodotto una tabella
nella quale a fronte di entrate di fr. 72'600.- annui (salario di fr.
70'200.-- + fr. 2'400.-- di assegni famiglia annui – fr. 200.-- mensili) vi
erano uscite complessive di fr. 70'420.40 per cui il minimo vitale della
famiglia del ricorrente non veniva intaccato accettando l’occupazione in
questione.
Nella
risposta di causa la Sezione del lavoro, ha, da una parte riconosciuta fondata
la contestazione dell’assicurato relativa al computo, fra i redditi,
dell’assegno di famiglia, ma, d’altra parte, lo ha dedotto dall’importo base
computato per il figlio (che è stato ridotto da fr. 4'800.-- a fr. 2'400.--)
rispetto alla decisione su opposizione, secondo quanto stabilito dalla
giurisprudenza (cfr. sentenza della Camera di esecuzioni e fallimenti del
Tribunale d’appello 15.2014.87 del 12 novembre 2014 consid. 8.2).
La nuova tabella contiene
i seguenti dati:
" Costo Importo
annuo:
1.
Minimo vitale per coppia
20'400.00
2.
Per figlio
2'400.00
3.
Affitto e spese accessorie
16'800.00
4.
Oneri sociali AVS/AI/IPG/ID
4'369.95
5.
LPP
2'276.40
6.
LANF non professionale
894.00
7.
CM+costi di malattia e infortuni
sostenuti 7'237.50
8.
Spese di trasferta
9’568.00
9.
Pasti fuori casa
2'300.00
10.
Esigenze accresciute di vitto
1'265.00
11.
Montatura occhiali per i 3 membri della
famiglia 225.00
12.
Dentista RI 1
284.55
Totale
68'020.40”
I primi due dati (fr.
20'400.-- e fr. 2'400.--) sono corretti e risultano dall’applicazione della
“Tabella di calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo
(art. 93 LEF, cfr. doc. 20.4) e precisamente fr. 1'700.-- x 2, per la coppia e fr.
400.
x 12 – fr. 2'400.-- di assegni familiari, per il figlio.
L’affitto e le spese
accessorie (fr. 16'800.--) si evincono dal contratto di locazione (cfr. doc. 22/2).
Gli oneri AVS/AI/IPG/AD
sono pari al 6,225% dallo stipendio di fr. 70'200.--, per complessivi fr.
4'369.25.
La deduzione LPP di fr.
2'276.40 è quella indicata dal datore di lavoro (cfr. doc. 20/3).
Ciò vale pure per i costi
dell’assicurazione infortuni non professionali di fr. 894.-- (cfr. doc. 20/2).
I costi complessivi per
l’assicurazione contro le malattie, comprovati nel 2016 ammontano a fr.
7'237.50 (cfr. doc. 27; per il resto cfr. doc. III Ad 5).
Le spese di trasferta sono
stati fissati applicando la Circolare n. 39/2015 della LEF del 20 novembre 2015
(cfr. doc. 20/5) e precisamente __________ -__________ (80 km) e ritorno (160
km x 230 giorni x fr. 0,26 = fr. 36'800 x 0,26 = fr. 9'568.--.
L’importo per i pasti
fuori casa ammonta a fr. 2'300.-- (10 fr. per pasto per 230 giorni), mentre il
supplemento per le esigenze accresciute di vitto ammonta a fr. 1'265.-- (fr.
5.50
x 230), sempre sulla base della citata Tabella LEF).
Il numero medio di giorni
lavorativi in Ticino è pari a 230 (cfr. sentenza della Camera di esecuzioni e
fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza 15.2015.103 del
9.
marzo 2016, consid. 4.2).
Per quel che riguarda
l’importo di fr. 225.-- all’anno per la montatura per gli occhiali, la Sezione
del lavoro nella decisione su opposizione ha fornito la seguente convincente
spiegazione:
" Per quanto
riguarda il punto 11 (montatura occhiali per 3 membri della famiglia) si
precisa che il costo per l’acquisto di occhiali riconosciuto secondo le
Direttive del Dipartimento della Sanità e della Socialità citate dall’opponente
ammonta a CHF 150.-- per persona ogni due anni, e quindi CHF 225.-- all’anno
per l’intera famiglia. Tuttavia, eventualmente anche ammettendo CHF 450.-- per
l’anno 2016/famiglia la soglia di CHF 72'600.-- non sarebbe superata.”
(cfr. doc. A)
Infine anche l’importo per
le spese di dentista di fr. 284.55 risulta corretto (cfr. doc. 22/6 e doc.
22/10).
In conclusione
l’accettazione dell’impiego a __________ per un salario di fr. 70’200-- non
avrebbe intaccato il minimo di vitale della famiglia fissato a fr. 68'020.40.
L’occupazione in questione
era dunque adeguata e avrebbe dovuto essere accettata dall’assicurato.
Del resto se tale
occupazione fosse successivamente divenuta durevolmente inadeguata (ad esempio
per un imprevisto aumento di costi tale da intaccare il minimo vitale) avrebbe
potuto essere abbandonato senza incorrere in nessuna penalità (cfr. B. Rubin,
“La suspension du droit à l’indemnité de chômage” in DLA 2017 pag. 1 seg. 6).
Siccome l’assicurato ha
rifiutato un’occupazione adeguata, a ragione, la Sezione del lavoro l’ha
sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione sulla base dell’art. 30
cpv. 1 lett. d LADI.
Siccome anche l’entità
della sanzione (20 giorni di sospensione) risulta proporzionata, la decisione
su opposizione dell’11 gennaio 2017 deve essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti