38.2017.15
Negato dt a ind. per insolvenza. Sforzi compiuti x ottenere quanto dovutogli insufficienti. Ass. intrapreso vie esecutive (PE) quasi 7 mesi dopo conclus.rapp. di lavoro durato 6 mesi e durante il qual
5 marzo 2018Italiano29 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2017.15
dc/sc
Lugano
5 marzo 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1 febbraio 2017 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 16 gennaio 2017 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 16 gennaio 2017 (cfr. doc. A) la CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la
decisione del 16 dicembre 2016 (cfr. doc. 19-20) con la quale aveva negato a RI
1 il diritto a beneficiare delle indennità per insolvenza argomentando:
" (…)
2. Nell'evenienza
concreta emerge che l'opponente è stato impiegato presso il __________ di __________
dal 01 gennaio 2015 al 30 giugno 2015 in qualità di responsabile dello __________.
La società è stata sciolta in seguito
a fallimento pronunciato con decreto della Pretura del Distretto di __________
in data 31 ottobre 2016 a far data dal 02 novembre 2016. Tale decreto di
fallimento è stato annullato con decreto della Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino in data 05 dicembre 2016. La
situazione è stata pertanto ristabilita come in precedenza.
Nell'opposizione del 22 dicembre 2016
il sig. RI 1 ha confermato che in effetti la società non è fallita, ma ha
richiesto di essere posto al beneficio di prestazioni d'insolvenza in seguito a
manifesto indebitamento.
3. La Cassa ha
proceduto a richiedere ulteriori informazioni alla Pretura di __________, la
quale con scritto del 04 gennaio 2017 ha confermato come nessuna causa promossa
dai creditori sia stata stralciata per mancato versamento dell'anticipo. Allo
stato attuale non può essere concesso il diritto alle indennità di insolvenza
per fallimento o manifesto indebitamento della società __________.
4. La Cassa
sottolinea inoltre come l'opponente, dalla cessazione del rapporto di lavoro
avvenuta il 30 giugno 2015, non abbia sufficientemente tutelato i suoi
interessi salariali. (…)” (Doc. II/1)
1.2. Contro la citata decisione su
opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale chiede
il versamento dell’indennità per insolvenza e rileva:
" (…)
In effetti contro il __________ ho inoltrato Istanza di Fallimento
e l'AU del __________ ha già chiesto un rinvio alla Pretura di __________.
Nel corso del mese di Febbraio 2017 è comunque prevista
un'ulteriore udienza.
Contrariamente a quanto affermato dalla Cassa Insolvenza che
sostiene nelle motivazioni il ritardo del mio sollecito, faccio presente invece
che ho tempestivamente sollecitato il pagamento delle mie spettanze, da prima
più volte verbalmente e in seguito con lettera intestata all'__________ datata
25 Agosto 2015, neanche due mesi dalla scadenza del contratto, scaduto appunto il
30 Giugno 2015.
Visto quanto sopra e vista l'evidente situazione debitoria e
fallimentare del __________ chiedo che il mio ricorso venga accettato ed io
stesso messo al beneficio delle indennità di insolvenza.
Invito codesto Tribunale a volersi far rilasciare l'intera
documentazione presso la Pretura di __________, l'Ufficio Esecuzione e
Fallimenti di __________ ed il mio incarto presso la Cassa Insolvenza.” (Doc.
I)
1.3. Nella sua risposta del 20
marzo 2017 la Cassa propone di respingere il ricorso e sottolinea quanto segue:
" (…)
Il ricorrente contesta integralmente le motivazioni della Cassa,
sottolineando sia la situazione debitoria e fallimentare del __________ sia il
fatto di aver tutelato adeguatamente e tempestivamente i suoi crediti
salariali.
La Cassa prende atto delle argomentazioni del ricorrente, ma
riconferma come non siano soddisfatti i presupposti per beneficiare
dell'indennità d'insolvenza.
La Cassa ha proceduto a richiedere ulteriori informazioni alla
Pretura di __________, la quale con scritto del 04 gennaio 2017, ha confermato
come nessuna causa promossa dai creditori sia stata stralciata per mancato
versamento dell'anticipo. Allo stato attuale non può essere concesso il diritto
alle indennità di insolvenza per fallimento o manifesto indebitamento della
società __________.
Per quanto concerne gli sforzi intrapresi al fine di tutelare i
propri crediti salariali, la Cassa constata come il Sig. RI 1 abbia proceduto
alla rivendicazione salariale tramite lettera del 25 agosto 2015 (attività
lavorativa cessata il 30 giugno 2015) ed unicamente in data 29 gennaio 2016 ha
intrapreso le vie esecutive.
A mente della Cassa, in base a quanto esposto in precedenza, il
ricorrente avrebbe dovuto maggiormente tutelare i suoi interessi salariali.
Da quanto precede la Cassa trae il convincimento che il ricorrente
non abbia salvaguardato i suoi interessi in ma 'era incisiva: così facendo non
ha ottemperato ai requisiti posti dall'art. 55 cpv. 1 LADI. (…)” (Doc. V)
1.4. Il 22 marzo 2017 il TCA ha
assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri
mezzi di prova (cfr. doc. VI).
Il 2 aprile 2017 il
ricorrente ha in particolare ricordato di avere inoltrato un’istanza di
fallimento presso la Pretura di __________ e che è stata fissata un’udienza per
il 29 marzo 2017, poi posticipata al 27 aprile 2017 (cfr. doc. VII).
Il 20 aprile 2017 la Cassa
ha preso atto di tale comunicazione (cfr. doc. IX).
Il 2 maggio 2017 il TCA ha
chiesto all’assicurato di indicare quale esito ha avuto l’udienza del 27 aprile
2017 presso la Pretura di Locarno-Città (cfr. doc. XI).
L’assicurato ha risposto
che l’udienza è stata fissata per l’8 giugno 2017 precisando che:
" (…)
Detta proroga è stata da me concessa poiché ho verificato la
pesante situazione debitoria del __________, l’inconsistenza dei suoi beni in
caso di fallimento ma soprattutto grazie alle ulteriori rassicurazioni del Sig.
__________ di provare in tutti i modi in detto periodo a sistemare la pendenza
(mi ha confermato che ha due importanti incontri che potrebbero dargli una
grossa mano finanziaria).
Non mi resta che dire speriamo perché la situazione sta diventando
pesante anche per le mie finanze.” (Doc. XIV)
Il 23 giugno 2017 il
ricorrente ha comunicato che l’udienza è stata ulteriormente rinviata e una
nuova udienza è stata fissata per il 2 agosto 2017 sottolineando quanto segue:
" (…)
Certo che se avessi almeno un risconto positivo da Voi, il mio
atteggiamento nei confronti del sig. __________ cambierebbe totalmente e in
quel caso sarei pronto a chiudere definitivamente la procedura con il
fallimento.” (Doc. XV)
L’11 luglio 2017 la Cassa
si è riconfermata integralmente nella risposta di causa (cfr. doc. XVII).
Il 16 agosto 2017 il TCA
ha chiesto all’assicurato di comunicare qual è stato l’esito dell’udienza del 2
agosto 2017 (cfr. doc. XIX).
Il ricorrente ha
comunicato che l’udienza è stata posticipata al 2 settembre 2017 (cfr. doc.
XX).
L’11 settembre 2017 il TCA
ha chiesto all’assicurato qual è stato l’esito di tale udienza (cfr. doc.
XXII).
Dopo un colloquio telefonico
del 27 settembre 2017, il segretario del TCA ha sollecitato una risposta il 4
ottobre 2017 (cfr. doc. XXIII).
Il 5 ottobre 2017
l’assicurato ha comunicato che nel corso dell’udienza del 2 settembre 2017 “è
stato confermato l’ulteriore rinvio della stessa all’8 novembre 2017” (cfr.
doc. XXIV).
Il 15 novembre 2017 il TCA
ha chiesto all’assicurato di comunicare quale esito ha avuto l’udienza dell’8
novembre 2017 (cfr. doc. XXVI).
Il 7 dicembre 2017 l’assicurato
ha risposto che l’udienza è stata rinviata al 24 gennaio 2018 alle ore 14:30
(cfr. doc. XXVIII).
1.5. Il 5 gennaio 2018 RI 1 ha
inviato al segretario del TCA un messaggio di posta elettronica del seguente
tenore:
" … come ha
potuto sapere, il __________ è fallito, tant’è che la mia udienza prevista a
Gennaio è stata annullata.
Come mi devo comportare adesso per accedere al fondo cassa e
recuperare, seppur in parte, i soldi non percepiti?” (Doc. XXX)
Il 17 gennaio 2018 la
Cassa si è al riguardo così espressa:
" (…)
La Cassa prende atto come, con decisione della Pretura di __________,
la società __________ sia stata dichiarata fallita a far data dal 03 gennaio
2018. In considerazione di ciò potrebbero risultare soddisfatti i presupposti
sanciti dall’art. 51 LADI, sempre che non vi siano dei ricorsi contro la
sentenza della Pretura di __________. Per quanto concerne gli sforzi intrapresi
al fine di tutelare i propri crediti salariali, la Cassa si riconferma
integralmente su quanto esposto nella risposta di causa del 20 marzo 2017. A
mente della Cassa, il fatto di aver atteso quasi sette mesi dalla fine del
rapporto di lavoro (30 giugno 2015) per intraprendere le vie esecutive (29
gennaio 2016), dimostra come il qui ricorrente non abbia sufficientemente
tutelato i suoi interessi salariali.
Si chiede che il ricorso venga respinto e la decisione impugnata
confermata.” (Doc. XXXII)
Il 7 febbraio 2018
l’assicurato ha formulato le seguenti osservazioni:
" (…)
In effetti ho dovuto disdire il rapporto di lavoro, dopo
numerosissimi solleciti orali e personali nei confronti dell’ex-datore di
lavoro, a norma dell’Art. 337 del Codice delle Obbligazioni.
Fatta questa doverosa premessa mi permetto contestare
integralmente quanto descritto dalla cassa nei loro scritti al vostro
indirizzo.
Ho pure appreso che il __________ è definitivamente fallita.
Per quanto riguarda un mio ulteriore commento vi rimando a quanto
già indicato nel mio ricorso ed in particolare richiamo la mia richiesta di
intervento di questo Tribunale nei confronti dei vari uffici (Pretura, Cassa
AVS, LPP, Ufficio Registro di Commercio, Ministero Pubblico, ecc.) per
verificare a suo tempo l’effettiva situazione fallimentare del __________.
Proprio per questa situazione ribadisco come, a mio modesto
parere, vi siano i presupposti affinché io possa beneficiare del pagamento
delle indennità di insolvenza così come prescritto dai disposti di legge.
Qualora codesto tribunale lo ritenga necessario chiedo un’audizione con la
presenza dell’amministratore unico, signor __________, il quale potrà
confermare che lo avevo sollecitato più volte. Lui stesso mi aveva sempre
rassicurato che mi avrebbe pagato a giorni. Questo non è avvenuto ragione per
la quale ho dovuto rivendicare il tutto all’insolvenza.
Vi ringrazio per la cortese attenzione che vorrete porre al mio
incarto, mi scuso per l’ulteriore lavoro che vi creo, contesto eventuali spese
e/o ripetibili a mio carico mentre resto fiducioso in attesa di una vostra
risposta in merito.” (Doc. XXXIV)
Il 14 febbraio 2018 la
Cassa ha riconfermato integralmente quanto esposto nel suo scritto del 20 marzo
2017 (cfr. doc. XXXVI).
2.1. Oggetto del contendere è ora
esclusivamente la questione di sapere se correttamente o meno la Cassa ha
negato a RI 1 il diritto a percepire indennità per insolvenza, in quanto egli
ha violato l’obbligo di ridurre il danno.
La società __________ è infatti
stata definitivamente dichiarata fallita il 3 gennaio 2018 per cui il
presupposto dell’art. 51 LADI è invece adempiuto (cfr. consid. 1.1 e 1.5).
L'art. 55 cpv. 1 LADI
stabilisce che:
" Il
lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni
provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di
lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura.
Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa
del suo diritto."
In una sentenza pubblicata
in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha
sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore,
menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del
rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o non versa interamente
- il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita. L'obbligo
di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo scioglimento
del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo caso. Non si
esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio un'esecuzione contro
il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro quest'ultimo. Occorre
invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e riconoscibile per il
datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale.
Contravviene al proprio
obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per
insolvenza, l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere
il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del
proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia
che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi
finanziari.
In una sentenza C 121/03
del 2 settembre 2003 l'Alta Corte ha stabilito che aveva gravemente violato
l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che aveva rivendicato il versamento
del salario soltanto oralmente durante il rapporto di lavoro e che era stato
gravemente negligente nel periodo successivo non avendo intensificato le
modalità con le quali fare valere le sue pretese.
In una sentenza C 231/06
del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg., l'Alta Corte ha
stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata,
contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di lavoro viene
sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di versare le
prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo di
diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave:
occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se
l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti
necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni
caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza
del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il
suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o
intentando un'azione legale contro di lui.
In un'altra sentenza C
254/05 del 2 marzo 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 52 seg., la nostra Massima
Istanza ha sottolineato che:
" Non si può
esigere che l'assicurato, per adempiere l'obbligo di diminuire il danno, receda
immediatamente dal rapporto di lavoro, conformemente all'articolo 337a CO, in
quanto non gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per le pretese
derivanti da tale rapporto. Tuttavia egli agisce a proprio rischio se, invece
di cercare una nuova occupazione, resta al servizio del precedente datore di
lavoro, senza percepire il rispettivo salario, oltre il limite di quattro mesi
previsto dall'articolo 52 capoverso 1 LADI.
L'assicurato deve fare valere in modo chiaro e inequivocabile i
suoi crediti salariali nei confronti del datore di lavoro già durante l'attuale
rapporto di lavoro. Egli è tenuto a intraprendere ulteriori passi se si sono
verificati notevoli ritardi nel versamento del salario e se deve effettivamente
attendersi di subire una perdita di salario. Nella fattispecie occorre
presumere che l'assicurato, il quale aveva pochi contatti personali con il
datore di lavoro, non fosse a conoscenza della precarietà della sua situazione
finanziaria."
In quel caso l'Alta Corte
ha così negato l'esistenza di una grave negligenza.
In una sentenza
8C_801/2011 dell’11 giugno 2012 il Tribunale federale ha confermato il rifiuto
dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata che aveva lasciato trascorrere
nove mesi prima di far valere le sue pretese salariali.
In una sentenza
8C_364/2012 del 24 agosto 2012 il Tribunale federale ha ribadito la necessità
di rivendicare le pretese salariali nella forma scritta e di mettere in atto
tutte le misure previste dal diritto esecutivo per esercitare una pressione
sull’ex datore di lavoro al fine di ottenere i salari arretrati.
In una sentenza
8C_831/2012 del 5 febbraio 2013, la nostra Alta Corte ha confermato il rifiuto
dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata, la quale, inizialmente ha
adempiuto all’obbligo di diminuire il danno tutelando i suoi interessi
salariali avviando diverse procedure di esecuzione, alle quali è poi però
seguito un periodo di inattività di 13 mesi.
In una sentenza
8C_956/2012 del 19 agosto 2013 l'Alta Corte ha concluso che un assicurato aveva
violato l'obbligo di ridurre il danno in quanto egli era rimasto inattivo per
più di sei mesi (“L'absence de réaction de l'assuré durant un tel laps de
temps constitue, au regard de la jurisprudence (arrêts 8C_630/2011 du 3 octobre
2011, C 367/01 du 12 avril 2002 et C 91/01 du 4 septembre 2001), une violation
de l'obligation de réduire le dommage”) .
Il
Tribunale federale ha peraltro sottolineato che delle rivendicazioni orali sono
insufficienti (« Supposées avérées, ces interventions orales ne suffisent
pas pour satisfaire à l'obligation de réduire le dommage (voir à cet égard les
arrêts C 121/03 et C 145/03 du 2 septembre 2003, et C 367/01 du 12 avril 2002) .»).
In
una sentenza 8C_66/2013 del 18 novembre 2013, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr . 4
pag. 9, il Tribunale federale ha considerato che l’assicurato ha violato
l’obbligo di ridurre il danno in quanto ha atteso cinque mesi prima di fare
valere le proprie pretese salariali per via giudiziaria.
In una sentenza
8C_211/2014 del 17 luglio 2014, pubblicata in
DLA 2014 p. 226 seg., la nostra Massima Istanza ha ritenuto
insufficienti ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI gli sforzi messi in atto da
un’assicurata che, tra la comminatoria di fallimento del suo ex datore di
lavoro emanata dall’Ufficio fallimenti dietro sua domanda e la procedura di
fallimento promossa da un altro creditore, ma alla quale ha anch’ella aderito,
ha lasciato trascorrere nove mesi e mezzo senza compiere i necessari atti
esecutivi volti a recuperare il suo credito salariale.
Nella
medesima sentenza, il Tribunale federale ha stabilito che affinché sussista il diritto all’indennità per insolvenza
per pretese salariali scoperte, l’assicurato deve portare avanti in modo
continuativo e sistematico i provvedimenti contro il datore di lavoro, che
devono sfociare in uno degli stadi della procedura d’esecuzione forzata
richiesti dalla legge. Il lavoratore deve infatti comportarsi nei confronti del
datore di lavoro come se l’istituto dell’indennità per insolvenza non
esistesse. Questo requisito non permette una situazione di inattività di lunga
durata.
2.2. La
Segreteria di Stato per l’economia (in seguito SECO), quale autorità di
sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del
diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00
dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA
C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61),
nella pubblicazione della Prassi LADI II A1 valida dal marzo 2015 si è così
espressa:
" (…)
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
art. 55 LADI
OBBLIGO DI RIDURRE IL DANNO
B35 Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di
pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi
diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d’averlo
surrogato nella procedura. Questa condizione, alla quale è subordinato il
diritto all’II, attua l’obbligo generale dell’assicurato di ridurre il danno.
Dal momento in cui la cassa subentra nella procedura, la persona
assicurata è invece tenuta ad assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella
difesa del suo diritto.
B36 Per soddisfare l’obbligo di ridurre il danno, l’assicurato
deve adoperarsi già durante il rapporto di lavoro per recuperare i salari non
versati (richiamo scritto, precetto esecutivo, ecc.). L’assicurato non deve
necessariamente inoltrare un precetto esecutivo oppure un’azione nei confronti
del datore di lavoro. Deve però dimostrare in modo inequivocabile e
riconoscibile per il datore di lavoro, la serietà della sua pretesa salariale
(DTF C 367/01 del 12.4.2002).
B37 Se il fallimento viene pronunciato dopo la risoluzione del
rapporto di lavoro, il lavoratore al quale non è stato versato il salario a
causa di difficoltà economiche riscontrate del datore di lavoro è tenuto a
intraprendere quanto necessario per recuperare il credito onde evitare di
perdere il diritto all’II.
B38 La cassa valuta in base alle circostanze del caso concreto in
che misura ci si può aspettare che l’assicurato intraprenda quanto necessario
per recuperare il suo salario.
La cassa giudicherà con più severità gli sforzi per adempiere
l'obbligo di ridurre il danno forniti dall'assicurato dopo la risoluzione del
contratto di lavoro (soprattutto la rapidità con cui intraprende tali sforzi).
Un giudizio più severo è giustificato dal fatto che, non essendo più vincolato
dal rapporto di lavoro, il lavoratore non ha più alcuna ragione per non
pretendere il salario non versato. In questa fase è infatti molto probabile che
Fatti
i suoi crediti salariali non verranno versati.
Giurisprudenza
DTF 8C_682/2009 del 23.10.2009
(Durante gli ultimi 6 mesi del rapporto di lavoro l’assicurato si
è limitato a rivendicare il salario solo oralmente, dato che il datore di
lavoro era anche suo genero. Si tratta di una grave negligenza, anche se
sussisteva un rapporto di parentela)
TFA C231/06 del 5.12.2006 (Non si può pretendere che l’assicurato
avvii una procedura immediatamente dopo l'estinzione del termine di mora di 30
giorni per il versamento del salario).
TFA C 109/04del 9.6.2005
(Non basta formulare oralmente diversi solleciti durante il
rapporto di lavoro per dedurre un indebitamento manifesto del datore di lavoro
ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 lett. b LADI).
TFA C 91/01del 4.9.2001
(Non è ammissibile che l’assicurato, nei 3 mesi seguenti la fine
del rapporto di lavoro, non abbia intrapreso nulla per recuperare il proprio
salario aspettando semplicemente la dichiarazione di fallimento)
La Cassa di disoccupazione non può invece far dipendere il diritto
dell’assicurato all’II dalla condizione che egli abbia contestato la
graduatoria (DTF 123 V 75)."
2.3. Le direttive amministrative
non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle
assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2
pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1;
DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid.
5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57
consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag.
379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid.
2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,
pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68
consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.
86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA
1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;
DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992
pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF
117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114
V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267
consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois,
"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.
77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la
Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una sentenza
2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive,
ha ricordato che:
"
Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del
diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e
non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli
amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa
tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime
verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di
legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione
corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non
si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la
stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento
a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."
2.4. Nell’evenienza concreta risulta
dagli atti dell’incarto che RI 1 ha lavorato al 50% per la __________ dal 1°
gennaio al 30 giugno 2015 con la mansione di “responsabile dello __________ e
degli __________, nonché responsabile dell’__________, in collaborazione con il
__________ ed il __________, in carica durante il periodo di assunzione” (doc.
35).
Durante i sei mesi di
lavoro il ricorrente non ha mai ottenuto lo stipendio pattuito.
Il 25 agosto 2015 RI 1 ha
inviato alla __________ uno scritto, per posta raccomandata, del seguente
tenore:
" Richiamato
il contratto di lavoro 2 gennaio 2015 giunto a scadenza determinata il 30
giugno 2015, con la presente sono a rivendicare le spettanze salariali quivi
pattuite.
Nonostante le numerose richieste verbali e le promesse del
Presidente __________, a oggi, il sottoscritto non ha percepito nessuno degli
stipendi mensili previsti. Vi chiedo quindi di voler versare entro il 31 agosto
p.v. la somma di CHF 15'000.00 sulla seguente relazione bancaria a me intestata
presso l’Istituto __________ di __________ __________.
Non solo, non o neppure godute delle 2 settimane di ferie previste
contrattualmente, per cui, essendo venuto meno il rapporto di lavoro, le stesse
dovranno essere indennizzate finanziariamente. L’importo così risultante dovrà
essere accreditato alla medesima scadenza sopra indicata, sul suddetto conto.
La presente a valere quale formale messa in mora, nel senso che da
oggi, sulle somme dovute decorreranno gli interessi al tasso usuale del 5%
annuo.
Qualora non dovessi constatare l’avvenuto pagamento di quanto mi
spetta, procederò senza ulteriore indugio all’incasso forzato, addebitandovi le
relative spese.
Rimanendo comunque a disposizione per discutere la mia
liquidazione anche di persona e nella viva speranza di non dover far capo alle
Autorità Giudiziarie elvetiche, vogliate gradire i miei migliori saluti.” (Doc.
27)
Considerandi
Il 24 gennaio 2016
l’assicurato ha fatto spiccare un precetto esecutivo contro il quale il datore
di lavoro ha formulato un’opposizione (cfr. doc. 38 e 39).
Il 30 giugno 2016 RI 1 ha
promosso un’istanza presso il Pretore della Giurisdizione di __________ con la
quale ha chiesto il “rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dalla
parte convenuta contro il precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di
esecuzione di __________ per l’importo di fr. 15'000.--oltre interessi al 5%
dal 1° settembre 2015”. (doc. 21).
Il 26 agosto 2016 il
Pretore ha accolto l’istanza rilevando:
" (…)
3.
RI 1 fonda la
propria pretesa sul “Contratto di lavoro” sottoscritto fra le parti in
data 2 gennaio 2015, per un’attività al 50%, a tempo determinato (1. gennaio –
30.
giugno 2015), in veste di “responsabile dello scouting e degli
osservatori, nonché responsabile dell’area tecnica” (doc. A).
Ora. Un contratto di lavoro
sottoscritto dal datore di lavoro vale in linea di massima come riconoscimento
di debito nell’esecuzione volta alla riscossione del salario pattuito (qui fr.
2'500.-- mensili netti), sempre che il datore di lavoro non sostenga in modo
convincente che il lavoratore non ha fornito la sua prestazione lavorativa nel
periodo per cui chiede il salario (TF 19 ottobre 2010, inc.5A_513/2010,
consid. 3.2 con rinvii; Stähelin, Basler Kommentar SchKG I, n. 126 ad art. 82
LEF).
Secondo la giurisprudenza della Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, il contratto di lavoro
giustifica il rigetto dell’opposizione solo per il salario netto. La
dottrina è orientata nello stesso senso (CEF 7 maggio 2015, inc. 14.2015.21,
consid. 5.2. con rif.).
4.
Nel caso che
ci occupa, il contratto di lavoro (doc. A) parla di un “salario netto
fissato in CHF 2'500.-- netti, per 6 mensilità”, indicando poi – invero in
modo un po’ confuso – che dallo stipendio lordo (il cui ammontare non è però
riportato) “verranno dedotti gli usuali contributi di legge e oneri sociali
(AVS/AI/IPG/AI), nonché l’assicurazione malattia, infortunio e LPP, come pure
le imposte alla fonte”.
Alla luce di siffatta formulazione del
titolo il rigetto, non vi è ragione per non ammettere l’istanza per l’importo
totale di fr. 15'000.-- (fr. 2'500.-- x 6 mesi), oltre interessi, trattandosi
di un salario netto.
Le argomentazioni addotte dalla __________
nelle sue osservazioni 3 agosto 2016 sono rimaste a livello di puro parlato.
Nessun riscontro probatorio (manco a livello di semplice verosimiglianza) è
stato fornito a supporto di tali allegazioni, le quali – pertanto – non sono
sufficienti per far ritenere siccome non tutelabile l’istanza dell’escutente.
In particolare, dallo scritto testé citato, non si comprende se il lavoratore
abbia o non (o perlomeno abbia parzialmente) prestato la propria attività. In
altre parole, non si capisce se realmente la convenuta sostenga che nei sei
mesi di durata del contratto RI 1 non ha fornito la sua prestazione lavorativa;
tanto più che, se così fosse, non si vede per quale motivo la datrice di lavoro
abbia riconosciuto al qui istante 2'000.- Euro quale “rimborso spese per
trasferte effettuate” (v. osservazioni 3 agosto 2016 convenuta). (…)” (Doc.
23-24)
Il 15 novembre 2016 il
ricorrente ha infine insinuato il suo credito di fr. 15'000.-- + interessi del
5% nel fallimento della __________ (cfr. doc. 29 e doc. 26).
2.5
Chiamato ora a pronunciarsi,
il TCA ritiene che gli sforzi compiuti dall’assicurato per ottenere quanto
dovutogli dalla __________ siano insufficienti e che quindi la Cassa ha
correttamente negato al ricorrente il diritto all’indennità per insolvenza.
In effetti l’assicurato,
che durante i sei mesi di lavoro (gennaio – giugno 2015) non aveva ricevuto
nessun salario, ha atteso fino al 25 agosto 2015 per sollecitare tramite
lettera raccomandata il versamento di quanto gli spettava entro il 31 agosto
2015.
Sebbene in quello scritto
egli avesse preannunciato che avrebbe “proceduto senza ulteriore indugio
all’incasso forzato”, egli ha poi ancora atteso quasi cinque mesi prima di fare
spiccare un precetto esecutivo a fine gennaio 2016.
Le vie esecutive sono
dunque state intraprese soltanto quasi sette mesi dopo la conclusione di un
rapporto di lavoro, durato sei mesi e nel corso del quale l’assicurato non
aveva ricevuto nessuna retribuzione.
In simili condizioni,
questo Tribunale ritiene che l’assicurato abbia commesso una negligenza grave in
relazione all’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI (al
riguardo cfr. STF 8C_211/2014 del 17 luglio 2014; STF 8C_364/2012 del 24 agosto
2012; STCA 38.2014.45 del 1° dicembre 2014 STCA 38.2014.4 del 23 gennaio 2014;
STCA 38.2010.28 del 25 agosto 2010; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010).
La giurisprudenza esige,
infatti, che il dipendente metta in atto tutte le misure possibili per
rivendicare il salario (cfr. in particolare STFA C 297/02 del 2 aprile 2003;
STFA C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STFA C 271/05 del 30 marzo 2006;
“Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung; Lohnklage”) il più presto
possibile (cfr. STFA C 323/02 del 17 aprile 2003; STFA C 25/05 del 13 dicembre
2005).
Secondo questo Tribunale
una maggiore incisività si imponeva visto che l’assicurato non aveva ottenuto
il salario già durante il rapporto di lavoro (cfr. STF 8C_749/2016 del 22
novembre 2017; STF 8C_573/2016 del 18 ottobre 2017; STF 8C_850/2016 del 9 marzo
2017; STCA 38.2017.89 del 20 dicembre 2017; STCA 38.2017.46 del 9 agosto 2017;
STCA 38.2017.28 del 24 maggio 2017; STCA 38.2017.17 del 10 maggio 2017).
Non avrebbe comunque
dovuto più esserci alcuna esitazione dopo la conclusione dello stesso, (cfr.
STCA 38.2017.17 del 10 maggio 2017; STF 8C_749/2016 del 22 novembre 2017) e,
soprattutto, dopo il 31 agosto 2015.
2.6
L’assicurato ha proposto
nuovi mezzi di prova (in particolare l’audizione dell’amministratore unico __________
e il richiamo dell’incarto presso la Pretura di __________ e presso l’Ufficio
esecuzioni di __________).
Considerato
che i documenti già presenti all’incarto consentono al TCA di emanare il
proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’assunzione delle ulteriori
prove richieste non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini
della risoluzione della vertenza.
Di
conseguenza la richiesta di prove deve essere respinta.
A tale proposito va
rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice,
in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato
(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr.
STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017; STF 9C_582/2017 del 14 novembre 2017; STF
9C_68/2017 del 18 aprile 2017; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF
9C_469/2011 del 18 giugno 2012; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9;
STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid.
5.3
; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 1),
senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e
sentenza ivi citata).
2.7
In conclusione, valutati
tutti gli elementi presenti nell’incarto e alla luce della giurisprudenza
citata, il ricorrente non ha diritto all’indennità per insolvenza.
La
decisione su opposizione emessa dalla CO 1 il 16 gennaio 2017 deve,
conseguentemente, essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti