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Decisione

38.2017.15

Negato dt a ind. per insolvenza. Sforzi compiuti x ottenere quanto dovutogli insufficienti. Ass. intrapreso vie esecutive (PE) quasi 7 mesi dopo conclus.rapp. di lavoro durato 6 mesi e durante il qual

5 marzo 2018Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi crediti salariali non verranno versati.

Giurisprudenza

DTF 8C_682/2009 del 23.10.2009

(Durante gli ultimi 6 mesi del rapporto di lavoro l’assicurato si

è limitato a rivendicare il salario solo oralmente, dato che il datore di

lavoro era anche suo genero. Si tratta di una grave negligenza, anche se

sussisteva un rapporto di parentela)

TFA C231/06 del 5.12.2006 (Non si può pretendere che l’assicurato

avvii una procedura immediatamente dopo l'estinzione del termine di mora di 30

giorni per il versamento del salario).

TFA C 109/04del 9.6.2005

(Non basta formulare oralmente diversi solleciti durante il

rapporto di lavoro per dedurre un indebitamento manifesto del datore di lavoro

ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 lett. b LADI).

TFA C 91/01del 4.9.2001

(Non è ammissibile che l’assicurato, nei 3 mesi seguenti la fine

del rapporto di lavoro, non abbia intrapreso nulla per recuperare il proprio

salario aspettando semplicemente la dichiarazione di fallimento)

La Cassa di disoccupazione non può invece far dipendere il diritto

dell’assicurato all’II dalla condizione che egli abbia contestato la

graduatoria (DTF 123 V 75)."

2.3. Le direttive amministrative

non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle

assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2

pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1;

DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid.

5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57

consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag.

379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid.

2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68

consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.

86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA

1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;

DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992

pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF

117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114

V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267

consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois,

"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.

77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una sentenza

2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive,

ha ricordato che:

"

Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del

diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e

non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli

amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa

tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime

verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di

legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione

corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non

si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la

stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento

a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."

2.4. Nell’evenienza concreta risulta

dagli atti dell’incarto che RI 1 ha lavorato al 50% per la __________ dal 1°

gennaio al 30 giugno 2015 con la mansione di “responsabile dello __________ e

degli __________, nonché responsabile dell’__________, in collaborazione con il

__________ ed il __________, in carica durante il periodo di assunzione” (doc.

35).

Durante i sei mesi di

lavoro il ricorrente non ha mai ottenuto lo stipendio pattuito.

Il 25 agosto 2015 RI 1 ha

inviato alla __________ uno scritto, per posta raccomandata, del seguente

tenore:

" Richiamato

il contratto di lavoro 2 gennaio 2015 giunto a scadenza determinata il 30

giugno 2015, con la presente sono a rivendicare le spettanze salariali quivi

pattuite.

Nonostante le numerose richieste verbali e le promesse del

Presidente __________, a oggi, il sottoscritto non ha percepito nessuno degli

stipendi mensili previsti. Vi chiedo quindi di voler versare entro il 31 agosto

p.v. la somma di CHF 15'000.00 sulla seguente relazione bancaria a me intestata

presso l’Istituto __________ di __________ __________.

Non solo, non o neppure godute delle 2 settimane di ferie previste

contrattualmente, per cui, essendo venuto meno il rapporto di lavoro, le stesse

dovranno essere indennizzate finanziariamente. L’importo così risultante dovrà

essere accreditato alla medesima scadenza sopra indicata, sul suddetto conto.

La presente a valere quale formale messa in mora, nel senso che da

oggi, sulle somme dovute decorreranno gli interessi al tasso usuale del 5%

annuo.

Qualora non dovessi constatare l’avvenuto pagamento di quanto mi

spetta, procederò senza ulteriore indugio all’incasso forzato, addebitandovi le

relative spese.

Rimanendo comunque a disposizione per discutere la mia

liquidazione anche di persona e nella viva speranza di non dover far capo alle

Autorità Giudiziarie elvetiche, vogliate gradire i miei migliori saluti.” (Doc.

27)

Considerandi

Il 24 gennaio 2016

l’assicurato ha fatto spiccare un precetto esecutivo contro il quale il datore

di lavoro ha formulato un’opposizione (cfr. doc. 38 e 39).

Il 30 giugno 2016 RI 1 ha

promosso un’istanza presso il Pretore della Giurisdizione di __________ con la

quale ha chiesto il “rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dalla

parte convenuta contro il precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di

esecuzione di __________ per l’importo di fr. 15'000.--oltre interessi al 5%

dal 1° settembre 2015”. (doc. 21).

Il 26 agosto 2016 il

Pretore ha accolto l’istanza rilevando:

" (…)

3.

RI 1 fonda la

propria pretesa sul “Contratto di lavoro” sottoscritto fra le parti in

data 2 gennaio 2015, per un’attività al 50%, a tempo determinato (1. gennaio –

30.

giugno 2015), in veste di “responsabile dello scouting e degli

osservatori, nonché responsabile dell’area tecnica” (doc. A).

Ora. Un contratto di lavoro

sottoscritto dal datore di lavoro vale in linea di massima come riconoscimento

di debito nell’esecuzione volta alla riscossione del salario pattuito (qui fr.

2'500.-- mensili netti), sempre che il datore di lavoro non sostenga in modo

convincente che il lavoratore non ha fornito la sua prestazione lavorativa nel

periodo per cui chiede il salario (TF 19 ottobre 2010, inc.5A_513/2010,

consid. 3.2 con rinvii; Stähelin, Basler Kommentar SchKG I, n. 126 ad art. 82

LEF).

Secondo la giurisprudenza della Camera

di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, il contratto di lavoro

giustifica il rigetto dell’opposizione solo per il salario netto. La

dottrina è orientata nello stesso senso (CEF 7 maggio 2015, inc. 14.2015.21,

consid. 5.2. con rif.).

4.

Nel caso che

ci occupa, il contratto di lavoro (doc. A) parla di un “salario netto

fissato in CHF 2'500.-- netti, per 6 mensilità”, indicando poi – invero in

modo un po’ confuso – che dallo stipendio lordo (il cui ammontare non è però

riportato) “verranno dedotti gli usuali contributi di legge e oneri sociali

(AVS/AI/IPG/AI), nonché l’assicurazione malattia, infortunio e LPP, come pure

le imposte alla fonte”.

Alla luce di siffatta formulazione del

titolo il rigetto, non vi è ragione per non ammettere l’istanza per l’importo

totale di fr. 15'000.-- (fr. 2'500.-- x 6 mesi), oltre interessi, trattandosi

di un salario netto.

Le argomentazioni addotte dalla __________

nelle sue osservazioni 3 agosto 2016 sono rimaste a livello di puro parlato.

Nessun riscontro probatorio (manco a livello di semplice verosimiglianza) è

stato fornito a supporto di tali allegazioni, le quali – pertanto – non sono

sufficienti per far ritenere siccome non tutelabile l’istanza dell’escutente.

In particolare, dallo scritto testé citato, non si comprende se il lavoratore

abbia o non (o perlomeno abbia parzialmente) prestato la propria attività. In

altre parole, non si capisce se realmente la convenuta sostenga che nei sei

mesi di durata del contratto RI 1 non ha fornito la sua prestazione lavorativa;

tanto più che, se così fosse, non si vede per quale motivo la datrice di lavoro

abbia riconosciuto al qui istante 2'000.- Euro quale “rimborso spese per

trasferte effettuate” (v. osservazioni 3 agosto 2016 convenuta). (…)” (Doc.

23-24)

Il 15 novembre 2016 il

ricorrente ha infine insinuato il suo credito di fr. 15'000.-- + interessi del

5% nel fallimento della __________ (cfr. doc. 29 e doc. 26).

2.5

Chiamato ora a pronunciarsi,

il TCA ritiene che gli sforzi compiuti dall’assicurato per ottenere quanto

dovutogli dalla __________ siano insufficienti e che quindi la Cassa ha

correttamente negato al ricorrente il diritto all’indennità per insolvenza.

In effetti l’assicurato,

che durante i sei mesi di lavoro (gennaio – giugno 2015) non aveva ricevuto

nessun salario, ha atteso fino al 25 agosto 2015 per sollecitare tramite

lettera raccomandata il versamento di quanto gli spettava entro il 31 agosto

2015.

Sebbene in quello scritto

egli avesse preannunciato che avrebbe “proceduto senza ulteriore indugio

all’incasso forzato”, egli ha poi ancora atteso quasi cinque mesi prima di fare

spiccare un precetto esecutivo a fine gennaio 2016.

Le vie esecutive sono

dunque state intraprese soltanto quasi sette mesi dopo la conclusione di un

rapporto di lavoro, durato sei mesi e nel corso del quale l’assicurato non

aveva ricevuto nessuna retribuzione.

In simili condizioni,

questo Tribunale ritiene che l’assicurato abbia commesso una negligenza grave in

relazione all’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI (al

riguardo cfr. STF 8C_211/2014 del 17 luglio 2014; STF 8C_364/2012 del 24 agosto

2012; STCA 38.2014.45 del 1° dicembre 2014 STCA 38.2014.4 del 23 gennaio 2014;

STCA 38.2010.28 del 25 agosto 2010; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010).

La giurisprudenza esige,

infatti, che il dipendente metta in atto tutte le misure possibili per

rivendicare il salario (cfr. in particolare STFA C 297/02 del 2 aprile 2003;

STFA C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STFA C 271/05 del 30 marzo 2006;

“Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung; Lohnklage”) il più presto

possibile (cfr. STFA C 323/02 del 17 aprile 2003; STFA C 25/05 del 13 dicembre

2005).

Secondo questo Tribunale

una maggiore incisività si imponeva visto che l’assicurato non aveva ottenuto

il salario già durante il rapporto di lavoro (cfr. STF 8C_749/2016 del 22

novembre 2017; STF 8C_573/2016 del 18 ottobre 2017; STF 8C_850/2016 del 9 marzo

2017; STCA 38.2017.89 del 20 dicembre 2017; STCA 38.2017.46 del 9 agosto 2017;

STCA 38.2017.28 del 24 maggio 2017; STCA 38.2017.17 del 10 maggio 2017).

Non avrebbe comunque

dovuto più esserci alcuna esitazione dopo la conclusione dello stesso, (cfr.

STCA 38.2017.17 del 10 maggio 2017; STF 8C_749/2016 del 22 novembre 2017) e,

soprattutto, dopo il 31 agosto 2015.

2.6

L’assicurato ha proposto

nuovi mezzi di prova (in particolare l’audizione dell’amministratore unico __________

e il richiamo dell’incarto presso la Pretura di __________ e presso l’Ufficio

esecuzioni di __________).

Considerato

che i documenti già presenti all’incarto consentono al TCA di emanare il

proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’assunzione delle ulteriori

prove richieste non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini

della risoluzione della vertenza.

Di

conseguenza la richiesta di prove deve essere respinta.

A tale proposito va

rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice,

in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato

(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr.

STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017; STF 9C_582/2017 del 14 novembre 2017; STF

9C_68/2017 del 18 aprile 2017; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF

9C_469/2011 del 18 giugno 2012; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9;

STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid.

5.3

; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 1),

senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e

sentenza ivi citata).

2.7

In conclusione, valutati

tutti gli elementi presenti nell’incarto e alla luce della giurisprudenza

citata, il ricorrente non ha diritto all’indennità per insolvenza.

La

decisione su opposizione emessa dalla CO 1 il 16 gennaio 2017 deve,

conseguentemente, essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti