Lexipedia

Decisione

38.2017.17

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 maggio 2017Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

38.2017.17

DC/sc

Lugano

10 maggio 2017

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 febbraio 2017 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione dell’11 gennaio 2017 emanata

da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione

dell’11 gennaio 2017 (cfr. doc. A1) la CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato

la decisione del 25 novembre 2016 (cfr. doc. A2) con la quale aveva negato a RI

1 il diritto a beneficiare delle indennità per insolvenza ex art. 55 cpv. 1

LADI, per non avere rispettato l’obbligo di ridurre il danno, non avendo

rivendicato i propri crediti salariali per il periodo 1° luglio – 31 ottobre

2015 in modo sufficientemente tempestivo.

L’amministrazione ha così

motivato la propria decisione:

" (…)

Nel presente caso, l’opponente, ha proceduto a tutelare i suoi

interessi salariali tramite due solleciti di pagamento (30 agosto 2015 e 15

ottobre 2015), mai vidimati dal datore di lavoro per ricevuta. Successivamente

è intervenuto sollecitando e richiedendo informazioni per mail; in data 28

giugno 2016, per il tramite del proprio rappresentante legale, ha inoltrato

all’Ufficio di esecuzioni di __________ la domanda di esecuzione nei confronti

della società.

Dallo scritto di posta elettronica del 09 febbraio 2016 si rileva

come il Sig. __________ (in rappresentanza della società) confermasse

all’opponente “… in questo momento, a differenza anche del recente passato,

non dispongo di un flusso di liquidità che mi consenta di assumere un impegno

di rientro certo delle tue spettanze …”.

Il Sig. RI 1 non ha percepito il salario dal 01 luglio al 31

ottobre 2015, pertanto per ben 4 mesi. Durante il rapporto di lavoro ha

proceduto a due solleciti, mai vidimati dalla società. Terminata l’attività

lavorativa ha proceduto a sollecitare il versamento degli stipendi per mail e,

unicamente in data 28 giugno 2016, a far spiccare un precetto esecutivo.

A mente della Cassa, mal si comprende il motivo per cui, dopo i

due solleciti infruttuosi ed il mail del 09 febbraio 2016 (dove appariva chiara

l’impossibilità di ottenere il pagamento degli stipendi arretrati), il Sig. RI

1 non sia intervenuto in maniera incisiva. (…)”

(Doc. A1)

1.2. Contro la citata decisione su

opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale

chiede il versamento dell’indennità per insolvenza, ritenendo di non avere violato

l’obbligo di ridurre il danno.

Egli sostiene innanzitutto

che l’interruzione del versamento degli stipendi era dovuto alla mancanza dei

pagamenti di un importante cliente, che questa situazione si era già registrata

in passato e che l’unica possibilità per recuperare i soldi era quella di

rivolgersi al “gestore occulto” della società (dott. __________).

Il ricorrente ha poi

illustrato nei dettagli le difficoltà riscontrate per ottenere gli stipendi

arretrati e sottolineato che la società “già durante gli ultimi mesi del suo

rapporto lavorativo (da luglio ad ottobre) non aveva più fondi a disposizione,

non era mai stata proprietaria di immobili o comunque di qualcosa a garanzia

dei creditori. Era sostanzialmente in una situazione di forte insolvenza”.

Infine l’assicurato

sottolinea di avere diritto all’indennità per insolvenza, anche se risiede

all’estero (cfr. doc. I).

1.3. Nella sua risposta del 3

marzo 2017 la Cassa propone di respingere il ricorso e ribadisce che il

ricorrente non ha salvaguardato i suoi interessi in maniera incisiva (cfr. doc.

III).

1.4. Il 6 marzo 2017 il TCA ha assegnato

alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di

prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.

Considerandi

2.1

Oggetto del contendere è la

questione di sapere se correttamente oppure no la Cassa ha negato a RI 1 il

diritto a percepire indennità per insolvenza , sostenendo che egli ha violato

l’obbligo di ridurre il danno.

Ai

sensi dell'art. 51 cpv. 1 LADI:

" I

lavoratori soggetti all'obbligo di contribuzione, al servizio di datori di

lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura d'esecuzione forzata o che

occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all'indennità per insolvenza,

se:

a. il loro

datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano

crediti salariali oppure

b. il fallimento

non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del

datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese o

c. hanno

presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per

crediti salariali."

L'art. 51 cpv. 1 lett. b è

stato introdotto nella legge in occasione della prima revisione della LADI del

5.

ottobre 1990, in vigore dal 1° gennaio 1992.

2.2

L'art. 55 cpv. 1 LADI

stabilisce che:

" Il

lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni

provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di

lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura.

Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa

del suo diritto."

In una sentenza pubblicata

in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha

sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore,

menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del

rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o non versa inte­ramente

- il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita. L'obbligo

di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo scioglimento

del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo caso. Non si

esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio un'esecuzione contro

il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro quest'ultimo. Occorre

invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e riconoscibile per il

datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale.

Contravviene al proprio

obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per

insolvenza, l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere

il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del

proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia

che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi

finanziari.

In una sentenza C 121/03

del 2 settembre 2003 l'Alta Corte ha stabilito che aveva gravemente violato

l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che aveva rivendicato il versamento

del salario soltanto oralmente durante il rapporto di lavoro e che era stato

gravemente negligente nel periodo successivo non avendo intensificato le

modalità con le quali fare valere le sue pretese

In una sentenza C 231/06

del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg., l'Alta Corte ha

stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata,

contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di lavoro viene

sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di versare le

prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo di

diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave:

occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se

l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti

necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni

caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza

del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il

suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o

intentando un'azione legale contro di lui.

In un'altra sentenza C

254/05 del 2 marzo 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 52 seg., la nostra Massima

Istanza ha sottolineato che:

" Non si può

esigere che l'assicurato, per adempiere l'obbligo di diminuire il danno, receda

immediatamente dal rapporto di lavoro, conformemente all'articolo 337a CO, in

quanto non gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per le pretese

derivanti da tale rapporto. Tuttavia egli agisce a proprio rischio se, invece

di cercare una nuova occupazione, resta al servizio del precedente datore di

lavoro, senza percepire il rispettivo salario, oltre il limite di quattro mesi

previsto dall'articolo 52 capoverso 1 LADI.

L'assicurato deve fare valere in modo chiaro e inequivocabile i

suoi crediti salariali nei confronti del datore di lavoro già durante l'attuale

rapporto di lavoro. Egli è tenuto a intraprendere ulteriori passi se si sono

verificati notevoli ritardi nel versamento del salario e se deve effettivamente

attendersi di subire una perdita di salario. Nella fattispecie occorre

presumere che l'assicurato, il quale aveva pochi contatti personali con il

datore di lavoro, non fosse a conoscenza della precarietà della sua situazione

finanziaria."

In quel caso l'Alta Corte

ha così negato l'esistenza di una grave negligenza.

In una sentenza

8C_801/2011 dell’11 giugno 2012 il Tribunale federale ha confermato il rifiuto

dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata che aveva lasciato trascorrere

nove mesi prima di far valere le sue pretese salariali.

In una sentenza

8C_364/2012 del 24 agosto 2012 il Tribunale federale ha ribadito la necessità

di rivendicare le pretese salariali nella forma scritta e di mettere in atto

tutte le misure previste dal diritto esecutivo per esercitare una pressione

sull’ex datore di lavoro al fine di ottenere i salari arretrati.

In una sentenza

8C_831/2012 del 5 febbraio 2013, la nostra Alta Corte ha confermato il rifiuto

dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata, la quale, inizialmente ha

adempiuto all’obbligo di diminuire il danno tutelando i suoi interessi

salariali avviando diverse procedure di esecuzione, alle quali è poi però seguito

un periodo di inattività di 13 mesi.

In una sentenza

8C_956/2012 del 19 agosto 2013 l'Alta Corte ha concluso che un assicurato aveva

violato l'obbligo di ridurre il danno in quanto egli era rimasto inattivo per

più di sei mesi (“L'absence de réaction de l'assuré durant un tel laps de

temps constitue, au regard de la jurisprudence (arrêts 8C_630/2011 du 3 octobre

2011, C 367/01 du 12 avril 2002 et C 91/01 du 4 septembre 2001), une violation

de l'obligation de réduire le dommage”) .

Il

Tribunale federale ha peraltro sottolineato che delle rivendicazioni orali sono

insufficienti (« Supposées avérées, ces interventions orales ne suffisent

pas pour satisfaire à l'obligation de réduire le dommage (voir à cet égard les

arrêts C 121/03 et C 145/03 du 2 septembre 2003, et C 367/01 du 12 avril 2002) ».

)

In

una sentenza 8C_66/2013 del 18 novembre 2013, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr . 4

pag. 9, il Tribunale federale ha considerato che l’assicurato ha violato

l’obbligo di ridurre il danno in quanto ha atteso cinque mesi prima di fare

valere le proprie pretese salariali per via giudiziaria.

In una sentenza

8C_211/2014 del 17 luglio 2014, pubblicata in

DLA 2014 p. 226 seg., la nostra Massima Istanza ha ritenuto

insufficienti ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI gli sforzi messi in atto da

un’assicurata che, tra la comminatoria di fallimento del suo ex datore di

lavoro emanata dall’Ufficio fallimenti dietro sua domanda e la procedura di

fallimento promossa da un altro creditore, ma alla quale ha anch’ella aderito,

ha lasciato trascorrere nove mesi e mezzo senza compiere i necessari atti

esecutivi volti a recuperare il suo credito salariale.

Nella

medesima sentenza, il Tribunale federale ha stabilito che affinché sussista il diritto all’indennità per insolvenza

per pretese salariali scoperte, l’assicurato deve portare avanti in modo

continuativo e sistematico i provvedimenti contro il datore di lavoro, che

devono sfociare in uno degli stadi della procedura d’esecuzione forzata

richiesti dalla legge. Il lavoratore deve infatti comportarsi nei confronti del

datore di lavoro come se l’istituto dell’indennità per insolvenza non

esistesse. Questo requisito non permette una situazione di inattività di lunga

durata.

2.3

La Segreteria di Stato per l’economia (in seguito SECO), quale autorità di sorveglianza che deve

adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le

istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004,

consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8

agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), nella

pubblicazione della Prassi LADI II A1 valida dal marzo 2015 si è così espressa:

" (…)

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO

art. 55 LADI

OBBLIGO DI RIDURRE IL DANNO

B35 Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di

pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi

diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi

d’averlo surrogato nella procedura. Questa condizione, alla quale è subordinato

il diritto all’II, attua l’obbligo generale dell’assicurato di ridurre il

danno.

Dal momento in cui la cassa subentra nella procedura, la persona

assicurata è invece tenuta ad assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella

difesa del suo diritto.

B36 Per soddisfare l’obbligo di ridurre il danno, l’assicurato

deve adoperarsi già durante il rapporto di lavoro per recuperare i salari non

versati (richiamo scritto, precetto esecutivo, ecc.). L’assicurato non deve

necessariamente inoltrare un precetto esecutivo oppure un’azione nei confronti

del datore di lavoro. Deve però dimostrare in modo inequivocabile e

riconoscibile per il datore di lavoro, la serietà della sua pretesa salariale

(DTF C 367/01 del 12.4.2002).

B37 Se il fallimento viene pronunciato dopo la risoluzione del

rapporto di lavoro, il lavoratore al quale non è stato versato il salario a

causa di difficoltà economiche riscontrate del datore di lavoro è tenuto a

intraprendere quanto necessario per recuperare il credito onde evitare di

perdere il diritto all’II.

B38 La cassa valuta in base alle circostanze del caso concreto in

che misura ci si può aspettare che l’assicurato intraprenda quanto necessario

per recuperare il suo salario.

La cassa giudicherà con più severità gli sforzi per adempiere

l'obbligo di ridurre il danno forniti dall'assicurato dopo la risoluzione del

contratto di lavoro (soprattutto la rapidità con cui intraprende tali sforzi).

Un giudizio più severo è giustificato dal fatto che, non essendo più vincolato dal

rapporto di lavoro, il lavoratore non ha più alcuna ragione per non pretendere

il salario non versato. In questa fase è infatti molto probabile che i suoi

crediti salariali non verranno versati.

Giurisprudenza

DTF 8C_682/2009 del 23.10.2009

(Durante gli ultimi 6 mesi del rapporto di lavoro l’assicurato si

è limitato a rivendicare il salario solo oralmente, dato che il datore di

lavoro era anche suo genero. Si tratta di una grave negligenza, anche se

sussisteva un rapporto di parentela)

TFA C231/06 del 5.12.2006 (Non si può pretendere che l’assicurato

avvii una procedura immediatamente dopo l'estinzione del termine di mora di 30

giorni per il versamento del salario).

TFA C 109/04del 9.6.2005

(Non basta formulare oralmente diversi solleciti durante il

rapporto di lavoro per dedurre un indebitamento manifesto del datore di lavoro

ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 lett. b LADI).

TFA C 91/01del 4.9.2001

(Non è ammissibile che l’assicurato, nei 3 mesi seguenti la fine

del rapporto di lavoro, non abbia intrapreso nulla per recuperare il proprio

salario aspettando semplicemente la dichiarazione di fallimento)

La Cassa di disoccupazione non può invece far dipendere il diritto

dell’assicurato all’II dalla condizione che egli abbia contestato la

graduatoria (DTF 123 V 75)."

2.4

Le direttive amministrative

non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle

assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2

pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1;

DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid.

5.1

; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57

consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag.

379.

e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid.

2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68

consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.

86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA

1998.

N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;

DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992

pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF

117.

V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114

V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267

consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois,

"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.

77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527;

Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una sentenza 2C_105/2009

del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato

che:

"

Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del

diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e

non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli

amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa

tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime

verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di

legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione

corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non

si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la

stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento

a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."

2.5

Nell’evenienza concreta,

dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurato ha lavorato alle

dipendenze della ditta __________ di __________ dal 1° marzo 2014 al 31 ottobre

2015.

in qualità di impiegato di commercio.

Egli ha ricevuto il

salario fino al 30 giugno 2015 e ha chiesto l’indennità per insolvenza per il

periodo luglio – ottobre 2015.

Nella lettera di disdetta

inviata il 1° ottobre 2015 dall’assicurato stesso figura l’indicazione secondo

cui “le parti prendono atto che il dipendente ha un credito di n° 4 stipendi, a

partire da luglio 2015 il cui ammontare è pari a fr. 11'568.--”.

Durante il rapporto di

lavoro RI 1 ha dapprima sollecitato per iscritto il versamento degli stipendi

il 30 agosto 2015, entro il 5 settembre 2015.

Successivamente, il 15

ottobre 2015, egli ha ancora sollecitato il versamento del salario per i mesi

di luglio, agosto e settembre 2015 entro il 20 ottobre 2015.

Il 28 ottobre 2015, non

ricevendo nessun riscontro, il ricorrente ha inviato a __________ uno scritto

di posta elettronica del seguente tenore:

" Non ti

chiedo come va perché so che il momento non è dei migliori e mi dispiace.

Come già altre volte ti ho detto, in famiglia ho vissuto

situazioni di difficoltà legate a preoccupazioni aziendali e per questo so

quanto questi problemi assorbano tutte le energie di una persona.

Vorrei però sapere se adesso ci troviamo in una situazione simile

a quella dei primi mesi del 2015 o se la cosa è diversa.

All’inizio del 2015, in cui ho dovuto far fronte alla mancanza di

stipendio per alcuni mesi, ho resistito, intaccando parte dei miei risparmi per

vivere ma io e te ci vedevamo, mi tenevi al corrente di quanto stava capitando,

rassicurandomi che la cosa si sarebbe sistemata e così è stato almeno fino a

giugno; ora però è diverso, ti ho scritto, telefonato ma ad oggi non siamo

riusciti ad incontrarci e questo rende le cose un po’ diverse.

Come anticipo spese per viaggi e quant’altro, sono sotto di 1'000

euro, la carta di credito che mi avevi dato è quasi sempre vuota e il credito

dei miei stipendi parte da luglio.

Il tutto è reso ancor più difficile nel momento in cui non ricevo

notizie da parte tua sullo stato delle cose e sui tempi di un’eventuale

soluzione.

Penso che la nostra collaborazione iniziata nel 2004, nonché

l’affetto che mi lega alla tua persona e alla tua famiglia possano meritare una

telefonata ed una chiacchierata sincera. Se durante la settimana sei

impossibilitato a vedermi per i molteplici impegni posso tranquillamente venire

a __________ anche nel week-end.

Aspetto una tua telefonata.” (Doc. 19)

Il 9 febbraio 2016

l’assicurato ha poi nuovamente contattato __________:

" Ti scrivo

ancora una volta per chiederti di vederci e capire come possiamo procedere,

capisco che sia un momento difficile ma lo è anche per me e non so più come

fare a spiegarti che ho bisogno di sistemare la situazione.

Come abbiamo fatto anche in passato, non pretendo di chiudere il

100% di quanto dovuto in una sola volta ma penso che potremmo concordare un

“piano di rientro” distribuito su un periodo definito.

In questo momento devo dedicare molte energie e tempo per crearmi

un’alternativa seria al mio futuro e non ho dubbi che tu ti renda conto di

quanto sia faticoso continuare a chiederti di vederci o almeno sentirci senza

che ciò abbia un esito positivo.

Entrambi stiamo attraversando un periodo complicato e faticoso, ciò

nonostante non penso di meritarmi questa mancanza di comunicazione.” (Doc. 20)

Questa volta __________ ha

subito così risposto:

" Mi rendo

conto della tua frustrazione legata al fatto che non ti sto dando un riscontro

preciso in relazione alla tua richiesta.

Il problema è semplice, in questo momento, a differenza anche del

recente passato, non dispongo di un flusso di “liquidità” che mi consenta di

assumere un impegno di rientro certo delle tue spettanze.

Dobbiamo quindi trovare una soluzione alternativa.

Ti propongo di incontrarci giovedì pomeriggio, a partire dalle

14:00 e possibilmente non oltre le 16:00, per cercare una soluzione.” (Doc. 20)

Il 28 giugno 2016

l’assicurato ha poi inoltrato una Domanda di esecuzione.

Con decreto della Pretura

di __________ del 30 dicembre 2016 è stato dichiarato lo scioglimento della

succursale di __________ della __________ e ordinata la liquidazione in via di

fallimento (cfr. doc. A13)

2.6

Chiamato ora a pronunciarsi,

questo Tribunale ritiene che gli sforzi compiuti dall’assicurato per ottenere

quanto dovutogli dalla __________ siano insufficienti e che quindi la Cassa ha correttamente

negato al ricorrente il diritto alle indennità per insolvenza.

In effetti, l’assicurato dopo

un primo sollecito (datato 30 agosto 2015) ed un altro sollecito del 15 ottobre

2015.

con fissazione di termini per il pagamento del salario, ha fatto spiccare

il precetto esecutivo soltanto nel giugno 2016, vale a dire 8 mesi dopo.

Si tratta di un periodo

troppo lungo, secondo la giurisprudenza federale qui sopra riprodotta (cfr.

consid. 2.2).

Questa soluzione si

giustifica tanto più se si considera che già all’inizio del 2015 l’assicurato

aveva avuto delle difficoltà ad ottenere il salario che gli spettava e che il

28.

ottobre 2015 ha scritto a __________, da lui definito “fondatore e gestore

effettivo di __________” (cfr. doc. I pag. 2), senza esito alcuno.

Anche all’inizio di

febbraio 2016 non è stata peraltro trovata nessuna soluzione (cfr. consid. 2.4).

In simili condizioni il

TCA ritiene che l’assicurato abbia commesso una negligenza grave in relazione

all’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI (al riguardo

cfr. STF 8C_211/2014 del 17 luglio 2014; STF 8C_364/2012 del 24 agosto 2012;

STCA 38.2014.45 del 1° dicembre 2014 STCA 38.2014.4 del 23 gennaio 2014; STCA

38.2010.28

del 25 agosto 2010; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010).

La giurisprudenza esige,

infatti, che il dipendente metta in atto tutte le misure possibili per

rivendicare il salario (cfr. in particolare STFA C 297/02 del 2 aprile 2003;

STFA C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STFA C 271/05 del 30 marzo 2006;

“Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung; Lohnklage”) il più presto

possibile (cfr. STFA C 323/02 del 17 aprile 2003; STFA C 25/05 del 13 dicembre

2005).

Nel caso concreto il

ricorrente, per molti mesi, ha invece dato credito alle promesse (cfr. consid.

1.

), non mantenute, del suo ex datore di lavoro.

Alla luce di tutto quanto

appena esposto, a ragione, la Cassa ha quindi negato al ricorrente il diritto all’indennità per insolvenza.

La decisione

su opposizione emessa dalla CO 1 l’11 gennaio 2017 deve, conseguentemente,

essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti