38.2017.19
Rettamamente URC ha negato il diritto a esportazione delle prestazioni. Dal profilo del diritto interno non adempie art.8 cpv.1 lett.c LADI. Neppure secondo il diritto internazionale. Trasferimento al
24 aprile 2017Italiano23 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2017.19
DC/sc
Lugano
24 aprile 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 febbraio 2017 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 13 febbraio 2017 emanata
da
Ufficio regionale di collocamento, __________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 13 febbraio 2017 l’URC di __________ ha confermato la precedente decisione
del 26 gennaio 2017 (cfr. doc. A10) con la quale ha negato ad RI 1 il diritto e
esportazione delle prestazioni, argomentando:
" (…)
3. Nel caso
concreto in data 10.01.2017 abbiamo ricevuto dall'assicurato la seguente
comunicazione per e-mail: “[...] La informo che alla fine ho presso giorni
liberi al lavoro perchè ho bisogno urgentemente di andare in __________ dal
lunedì 16 al giovedì 19 di gennaio. Il problema di questa urgenza è perchè ho
bisogno il casellario giudiziario __________ per tramutare il cambio di
permesso B al permesso G perchè in massimo 2 settimane mi buttano fuori del
appartamento di __________ e purtroppo non ho soldi per potere affittare un
altro appartamento, Il signor RI 1 in data 13.01.2017 ci ha scritto di aver
saputo dalla cassa di disoccupazione della possibilità di chiedere l'esportazione
delle prestazioni e pertanto avrebbe chiesto all’URC di poterne beneficiare. In
data 23.01.2017 ha presentato la richiesta ufficiale di esportazione delle
prestazioni in Italia (__________– __________).
L'assicurato in data 24.01.2017 ha
notificato al Comune di __________ la partenza definitiva dalla Svizzera per
trasferirsi a __________ (IT-__________) con effetto il 29.01.2017.
In data 29.01,2017 ha richiesto
all'ufficio stranieri la modifica del permesso di dimora CE/AELS (permesso B)
in permesso per frontalieri CE/AELS (permesso G) poiché continua l'attività
lavorativa presso __________ (negozio di __________).
4. In
conclusione nel caso concreto, il motivo principale della richiesta da parte
dell'assicurato, è dettata dalla necessità di risparmiare sulle spese di
affitto trasferendosi oltreconfine (circolare ID 883 - G41).” (Doc. A1)
1.2. Contro la decisione su
opposizione RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA.
Egli afferma di avere
cercato lavoro in Italia e rileva in particolare:
" (…)
In data 10.01.2017 ho notificato per e-mail (allegato 1) alla mia
consulente, la Signora __________, la mia decisione del cambio di residenza, da
__________, a __________, Italia, spiegando che era mia intenzione cercare un
impiego sul __________, dove la stagione turistica sta per iniziare, così da
poter concludere con la disoccupazione.
Pur sapendo che in febbraio molti alberghi sono ancora chiusi, ho
svolto le mie ricerche di lavoro e mi sono iscritto all'ufficio di collocamento
italiano in data 30.01.2017 (allegato 2), cioè il giorno dopo la mia partenza
definitiva dalla Svizzera (allegato 3). Allego inoltre copia delle ricerche di
lavoro che ho svolto in Italia. Come detto alla Signora __________, ho un
contratto di lavoro con occupazione al 20% presso la __________ di __________
ma sono alla ricerca di un impiego a tempo pieno (che ho sempre dichiarato
anche sul formulario della cassa disoccupazione).
Il 10.01.2017 ho inviato un'e-mail alla Signora __________
chiedendo l'esportazione e il giorno 13.01.2017 il responsabile di gruppo, il
Signor __________, mi ha inviato il formulario per la domanda di prestazioni in
caso di ricerca di lavoro all'estero, tuttavia non mi è chiaro il motivo per
cui il 26 gennaio la mia domanda stata respinta.
Inoltre il 6 febbraio 2017 ho ricevuto dall’URC una richiesta di
giustificazione per non essermi presentato al colloquio di consulenza,
nonostante fossi già residente in Italia. Infatti ho telefonato all'URC e mi è
stato confermato di non dovermi giustificare.
(…)
Credo di avere tutti i requisiti per richiedere l'esportazione
della disoccupazione all'estero, e non mi è chiaro il motivo per cui cambiare
il mio permesso B con un permesso G sia un problema. Giustamente, finché avrò
un lavoro presso la __________ di __________ avrò bisogno di un permesso, e per
trovare un lavoro a tempo pieno devo continuare con la mia occupazione a tempo
parziale.
Alla luce di quanto esposto, vi chiedo dunque di accettare la mia
richiesta di esportazione delle indennità all’estero. (…)” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 6
marzo 2017 l’URC di __________ propone di respingere il ricorso e osserva in
particolare:
" (…)
L’assicurato non ha mai svolto ricerche in Italia prima della
richiesta di esportazione. Con l’opposizione del 07.02.2017 ha allegato
ricerche svolte per e-mail nel settore alberghiero in zona __________ che
potevano anche essere svolte dalla Svizzera.
In conclusione nel caso concreto, il motivo principale della
richiesta da parte dell’assicurato, è dettata dalla necessità di risparmiare
sulle spese di affitto trasferendosi oltreconfine (circolare ID 883 – G41).”
(Doc. III)
2.1. L’art. 121 LADI, in vigore
dal 1° giugno 2002, stabilisce che "per le persone designate nell'articolo
2 del Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno
1971 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all’interno della Comunità in relazione con le prestazioni previste
nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo
d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche l'Accordo del 21
giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone
(ALC), nella versione dei Protocolli del 26 ottobre 2004 e del 27 maggio 2008
relativi all’estensione dell’Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità
europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro
versione aggiornata, nonché la Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva
dell’Associazione europea di libero scambio nella versione dell’Accordo del 21
giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l’appendice 2
dell’allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione
aggiornata." (cfr. al riguardo, U. Kieser,
"Arbeitslosenversicherung" in PJA 2003 pag. 283 seg. (284)).
Come rileva correttamente la SECO nella Circolare relativa alle ripercussioni, in materia di assicurazione contro la
disoccupazione, dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e
dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’AELS (C-AD-LCP)
del dicembre 2004 le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul
diritto nazionale nel caso in cui quest'ultimo sia in contraddizione con le
disposizioni del diritto comunitario (cfr. B3, pag. 15).
Fatti
I Reg.CEE 1408/71 e 574/72
sono stati sostituiti con effetto per la Svizzera dal 1° aprile 2012 dai
Regolamenti 883/2004 e 987/2009 (cfr. Circolare relativa alle ripercussioni dei
regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009 sull’assicurazione contro la
disoccupazione (Circ. ID 883) emessa dalla SECO nell’aprile 2012).
L'articolo 64 del
Regolamento Nr. 883/2004 regola il principio dell'esportazione delle
prestazioni di disoccupazione in uno Stato membro diverso dallo Stato
competente (“disoccupati che si recano in un altro Stato membro”), previsto in
modo generale all'art. 8 lett. d ALC e stabilisce che:
" 1. La
persona che si trova in disoccupazione completa e che soddisfa
le condizioni richieste dalla
legislazione dello Stato membro competente per avere diritto alle prestazioni e
che si reca in un altro Stato membro per cercarvi un’occupazione, conserva il
diritto alle prestazioni di disoccupazione in denaro alle condizioni e nei
limiti sottoindicati:
a) prima
della partenza, il disoccupato deve essere stato iscritto come richiedente lavoro
e deve essere rimasto a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro
competente per almeno quattro settimane dall’inizio della disoccupazione. Gli
uffici o le istituzioni competenti possono tuttavia autorizzare la sua partenza
prima della scadenza di tale termine;
b) il
disoccupato deve iscriversi come richiedente lavoro presso gli uffici del lavoro
dello Stato membro in cui si reca, essere sottoposto ai controlli ivi predisposti
e rispettare le condizioni stabilite dalla legislazione di detto Stato membro.
Questa condizione si considera soddisfatta per il periodo che precede l’iscrizione
se quest’ultima avviene entro sette giorni dalla data in cui l’interessato ha
cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro che
ha lasciato. In casi eccezionali, gli uffici o le istituzioni competenti
possono prorogare tale termine;
c) il
diritto alle prestazioni è mantenuto per un periodo di tre mesi, a decorrere dalla
data in cui il disoccupato ha cessato di essere a disposizione degli uffici del
lavoro dello Stato membro che ha lasciato, purché la durata totale dell’erogazione
delle prestazioni non superi la durata complessiva del periodo in cui ha
diritto alle prestazioni a norma della legislazione di tale Stato membro; gli
uffici o le istituzioni competenti possono prorogare il periodo di tre mesi
fino ad un massimo di sei mesi;
d) le
prestazioni sono erogate dall’istituzione competente, secondo la legislazione che
essa applica ed a suo carico.
2. Se l’interessato
ritorna nello Stato membro competente alla scadenza del periodo durante il
quale egli ha diritto alle prestazioni in virtù del paragrafo 1, lettera c), o prima
di tale scadenza, egli continua ad avere diritto alle prestazioni ai sensi
della legislazione di detto Stato membro. Egli perde ogni diritto a prestazione
a norma della legislazione dello Stato membro competente se non vi ritorna alla
scadenza di tale periodo o prima di tale scadenza, fatte salve disposizioni più
favorevoli di detta legislazione. In casi eccezionali gli uffici o le
istituzioni competenti possono consentire all’interessato di ritornare in una
data posteriore senza perdita del diritto.
3. Salvo
disposizioni più favorevoli previste dalla legislazione dello Stato membro competente,
tra due periodi di occupazione il periodo massimo complessivo per il quale il
diritto alle prestazioni è conservato a norma del paragrafo 1 è pari a tre
mesi; gli uffici o le istituzioni competenti possono prorogare tale periodo
fino ad un massimo di sei mesi.
4. Le modalità
degli scambi di informazioni, di cooperazione e di reciproca assistenza fra le
istituzioni e gli uffici dello Stato membro competente e dello Stato membro in
cui la persona si reca per cercare un’occupazione sono definite nel regolamento
di applicazione.”
L’art. 55
Reg.CE 987/2009 (“Condizioni e limiti del mantenimento del diritto alle
prestazioni per la persona disoccupata che si reca in un altro Stato membro”) stabilisce
quanto segue:
" 1. Per
beneficiare dell'articolo 64 o dell'articolo 65bis del regolamento
di base, la persona disoccupata che si
reca in un altro Stato membro informa l'istituzione competente prima della sua
partenza e le chiede di rilasciargli un documento attestante che la stessa
continua ad avere diritto alle prestazioni alle condizioni di cui all'articolo
64, paragrafo, 1 lettera b), del regolamento di base.
Detta istituzione informa la persona
interessata degli obblighi che le incombono e le trasmette tale documento, che
indica le informazioni seguenti:
a) la data
in cui la persona disoccupata ha cessato di essere a disposizione degli uffici
del lavoro dello Stato competente;
b) il
periodo concesso ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera b), del
regolamento di base per l'iscrizione come persona in cerca di occupazione nello
Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata;
c) il
periodo massimo durante il quale il diritto alle prestazioni può essere
mantenuto ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), del regolamento
di base;
d) i fatti che possono modificare il diritto alle
prestazioni.
2. La persona
disoccupata si iscrive come persona in cerca di occupazione presso gli uffici
del lavoro dello Stato membro in cui si reca conformemente all'articolo 64,
paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base e trasmette all'istituzione di
tale Stato membro il documento di cui al paragrafo 1. Se la persona disoccupata
ha informato l'istituzione competente ai sensi del paragrafo 1 ma non fornisce
il documento in questione, l'istituzione dello Stato membro in cui la persona
disoccupata si è recata si rivolge all'istituzione competente per ottenere le
informazioni necessarie.
3. Gli uffici del
lavoro dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata per cercare
un lavoro informano la stessa dei suoi obblighi.
4. L'istituzione
dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata invia
immediatamente all'istituzione competente un documento con l'indicazione della
data d'iscrizione della persona disoccupata presso gli uffici del lavoro e del
suo nuovo indirizzo.
Qualora, nel periodo durante il quale la
persona disoccupata conserva il diritto alle prestazioni, si verifichino fatti
che possono modificare tale diritto, l'istituzione dello Stato membro in cui la
persona disoccupata si è recata trasmette immediatamente all'istituzione
competente e alla persona interessata un documento contenente le informazioni
pertinenti.
A richiesta dell'istituzione competente,
l'istituzione dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata
trasmette mensilmente le informazioni pertinenti sull'evoluzione della
situazione della persona disoccupata, precisando in particolare se quest'ultima
è sempre iscritta presso gli uffici del lavoro e se si conforma alle procedure
di controllo predisposte.
5. L'istituzione
dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata procede o fa
procedere al controllo come se si trattasse di una persona disoccupata che
beneficia di prestazioni in forza della legislazione che essa applica. Ove
necessario, la stessa informa immediatamente l'istituzione competente del
sopravvenire di fatti di cui al paragrafo 1, lettera d).
6. Le autorità
competenti o le istituzioni competenti di due o più Stati membri possono
definire tra loro procedure e termini di tempo specifici relativi al variare
della situazione della persona disoccupata nonché altre misure dirette ad agevolare
la ricerca di lavoro delle persone disoccupate che si rechino in uno di questi
Stati membri ai sensi dell'articolo 64 del regolamento di base.
7. I paragrafi da
2-6 si applicano mutatis mutandis alla situazione di cui all'articolo 65bis,
paragrafo 3, del regolamento di base.”
2.2. Nella Circolare
relativa alle ripercussioni dei Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009
sull’assicurazione contro la disoccupazione (Circ. ID 883), in vigore dal 1° giugno
2016, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) ha invece stabilito in
particolare che:
" (…)
Scopo
G1 L’esportazione
delle prestazioni permette all’assicurato di esportare il suo diritto alle
prestazioni al fine di cercare lavoro in un altro Stato membro senza dover
essere sempre a disposizione dell’ufficio di collocamento svizzero (URC).
G2 Questa
regolamentazione costituisce una deroga - limitata nel tempo - al divieto svizzero
di esportare le prestazioni e sospende la clausola della residenza di cui
all’articolo 8 capoverso 1 lettera c e 12 LADI.
G2a L’art.
64 RB stabilisce il diritto all’esportazione delle prestazioni per un periodo
di tre mesi. La Svizzera ha rinunciato alla possibilità di prolungare
l’esportazione delle prestazioni fino a un massimo di sei mesi.
G3 L’esportazione
delle prestazioni è consentita soltanto se il soggiorno all’estero persegue lo
scopo di metter fine alla disoccupazione tramite l’assunzione di un impiego.
L’esportazione delle prestazioni non è consentita qualora sia già previsto
l’inizio di un’attività lavorativa autonoma.
Competenze
G4 Durante
l’esportazione le prestazioni continuano a essere versate dalla cassa svizzera
competente secondo la legislazione svizzera. All’istituzione dello Stato membro
nel quale l’assicurato cerca un impiego spetta solamente lo svolgimento dei
Considerandi
controlli relativi alla persona in cerca d’impiego (art. 64 par. 1 lett. b RB).
Scambio di informazioni e collaborazione con altre istituzioni
G5 Durante
l’esportazione delle prestazioni, le autorità e le istituzioni dell’AD dei diversi
Stati membri e della Svizzera sono tenuti a una stretta collaborazione. Possono
comunicare direttamente fra loro (art. 76 par. 3 RB). A tal fine vengono messi
a disposizione diversi moduli (moduli U) per la trasmissione fra autorità (cfr.
B69 segg.).
(…)
Permesso di soggiorno di cittadini UE/AELS
G9a I
cittadini UE/AELS che desiderano esportare le loro prestazioni, al momento
della par-tenza hanno bisogno di un permesso di dimora in corso di validità
(che vale al con-tempo come permesso di lavoro) per la Svizzera. È irrilevante
se tale permesso scade durante l’esportazione delle prestazioni. Una persona
che dopo aver cercato invano un lavoro all’estero si reiscrive all’URC per
continuare a riscuotere le prestazioni, deve disporre di un permesso di dimora
(nuovamente) valido. Sussiste infatti il diritto di pro-roga.
(…)
Esportazione delle prestazioni e guadagno intermedio
G13a Anche
le persone che conseguono un guadagno intermedio in Svizzera possono in linea
di principio esportare il loro diritto alle prestazioni. Il guadagno intermedio
viene mantenuto durante l’esportazione. Se si rinuncia al guadagno intermedio a
causa dell’esportazione delle prestazioni, occorre valutare un eventuale
sanzionamento.
ð
Esempio
La signora CH (nazionalità svizzera) è
professoressa all’Università di Berna, dove tiene una lezione ogni lunedì
(occupazione al 20%). Dopo aver perso il suo impiego al 60% all’Università di
Zurigo, si annuncia alla disoccupazione e chiede un’esportazione delle
prestazioni in Germania.
Soluzione: siccome le probabilità di
trovare una cattedra (a tempo parziale) in Germania sono buone, l’esportazione
delle prestazioni viene autorizzata. La signora CH mantiene la sua occupazione
al 20% presso l’Università di Berna (=GI).
(…)
G41 L’URC verifica inoltre se:
· il soggiorno all’estero persegue lo scopo
di metter fine alla disoccupazione tramite l’assunzione di un impiego
all’estero. Non è possibile esportare le prestazioni per assumere un’attività
lavorativa autonoma all’estero. L’esportazione delle prestazioni può essere
negata solamente quando sussistono dubbi fondati sulla serietà della ricerca;
· si è concluso il periodo di attesa di
quattro settimane di cui all’articolo 64 RB oppure se tale periodo può
eventualmente essere ridotto (G55 segg.).
ð Esempio
Il signor CH (nazionalità svizzera)
percepisce l’ID in Svizzera e, per risparmiare sulle spese di affitto, vorrebbe
trasferirsi oltreconfine con la famiglia. La cassa lo informa del fatto che
trasferendosi all’estero perderà il diritto all’ID poiché non sarebbe più
soddisfatto il requisito della residenza in Svizzera. Il signor CH richiede
quindi l’esportazione delle prestazioni ma intende continuare a cercare un
lavoro in Svizzera.
Soluzione: poiché nel caso presente il
soggiorno all’estero non persegue lo scopo di metter fine alla disoccupazione
tramite l’assunzione di un impiego all’estero, l’esportazione delle prestazioni
non può essere autorizzata.”
Le direttive
amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il
giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012
consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF
137.
V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1
pag. 181).
Quest’ultimo
deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste
ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V
286.
consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229
consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF
125.
V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,
pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268
= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice
deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali
in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001;
DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR
1997.
ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag.
267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid.
4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag.
514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117
V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16
consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid.
1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois,
"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.
77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en
droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les
mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.
296-297).
Secondo la
giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte
limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da
leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una
sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:
" Simili atti
servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità
di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed
obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa
amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le
istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive
riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in
cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più
specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da
un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i
presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una
determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."
2.3
Nella presente fattispecie
risulta dagli atti dell’incarto che RI 1, cittadino __________, nato nel 1989,
allora domiciliato a __________, si è iscritto in disoccupazione il 18 maggio 2015
cercando un’attività salariata a tempo pieno quale impiegato di fotografia,
fiorista, commesso di vendita e agente Call Center.
Dall’8 luglio 2015 al 20
agosto 2015 egli ha frequentato la misura TRIS (Tecniche ricerca impiego e
sostegno al collocamento). Nel Rapporto finale figura in particolare la
seguente indicazione:
" Il signor RI
1.
è motivato nella ricerca di lavoro. Cerca lavoro in diversi settori,
orientandosi maggiormente in quello dei fioristi essendo l’ultima attività
lavorativa che ha svolto in Ticino.
Si presenta di persona, scrive lettere sia cartacee sia via email.
Cerca annunci consultando i quotidiani e siti internet.
Non si limita alla ricerca di lavoro in Ticino ma apre le sue
ricerche anche alla parte francese della Svizzera.” (Doc. 160)
Dopo un periodo di stage
d’orientamento dal 2 al 16 dicembre 2015 (doc. doc. 31-38) l’assicurato dal 17
dicembre 2015 lavora a tempo parziale come __________ presso il __________ di __________
della __________ (cfr. doc. 53), (doc. 39: “Informo che assumiamo il signor RI
1.
È davvero molto bravo!”) e fa capo al guadagno intermedio.
Il 10 gennaio 2017
l’assicurato ha inviato alla sua consulente del personale, __________, uno
scritto del seguente tenore:
" La informo
che alla fine ho presso giorni liberi al lavoro perchè ho bisogno urgentemente
di andare in __________ dal lunedì 16 al giovedì 19 di gennaio. Il problema di
questa urgenza è perchè ho bisogno il casellario giudiziario spagnolo per
tramutare il cambio di permesso B al permesso G perchè in massimo 2 settimane
mi buttano fuori del appartamento di __________ e purtroppo non ho soldi per
potere affittare un altro appartamento.
Già sono informato che prima di notificare la mia partenza dalla
svizzera dovrei compilare il formulario U2 per potere esportare per massimo 3
mesi la disoccupazione Svizzera e dopo notificarlo in Italia. La Cassa __________
mi ha informato che è lei che deve darmi questo formulario e dopo lei deve
notificarglielo a loro.
La ringrazierei tantissimo tutto il suo aiuto che possa darmi
perché purtroppo non ho un’altra opzione e mi trovo in una situazione critica
che devo risolvere in poco tempo.” (Doc. 178)
L’11 gennaio 2017 la
consulente del personale ha risposto al ricorrente che non è possibile ottenere
l’esportazione delle prestazioni per agevolare una persona a mantenere o
cambiare il permesso di soggiorno, ma soltanto quando una persona intende
recarsi all’estero per cercare lavoro (cfr. doc. 177).
Dal 29 gennaio 2017
l’assicurato ha trasferito definitivamente il proprio domicilio da __________ a
__________ (in provincia di __________) (cfr. doc. 182 e doc. A3).
Con la decisione qui
impugnata la Cassa di disoccupazione ha respinto la richiesta di esportazione
delle prestazioni nel periodo dal 29 gennaio 2017 al 28 aprile 2017.
Chiamato a pronunciarsi,
il TCA rileva innanzitutto che, dal profilo interno, l’assicurato non soddisfa
più il requisito dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l’art. 12
LADI (domicilio in Svizzera) per poter beneficiare del diritto all’indennità di
disoccupazione.
Inoltre, nel suo scritto
del 10 gennaio 2017, l’assicurato ha esplicitamente fatto riferimento alla
necessità di lasciare l’appartamento di __________ per motivi legati ai costi
dell’alloggio.
D’altra parte l’assicurato
continua a essere impiegato in Svizzera, presso la __________, e a questo scopo
ha chiesto la modifica del permesso B al permesso G, e nel nostro paese è
intenzionato ad ampliare il tempo di lavoro svolto (cfr. verbale del colloquio
di consulenza del 3 gennaio 2017: “mi informa che ha avuto un colloquio con la
signora __________, __________ di __________, e si sentiranno nei prossimi mesi
qualora avesse bisogno”).
Fino al mese di gennaio
2017.
le ricerche di lavoro sono state peraltro svolte esclusivamente in
Svizzera (cfr. in particolare per il periodo novembre 2016 – gennaio 2017, doc.
153-158).
All’opposizione del 7
febbraio 2017 l’assicurato ha allegato alcune ricerche di lavoro compiute in
Italia nel settore della ristorazione nei primi giorni del mese, nelle quali ha
indicato che sta lavorando presso la __________ il 20%, ma che sta cercando un
lavoro al 100%. Altre ricerche sono poi state compiute fino all’inoltro del
ricorso del 20 febbraio 2017 (cfr. doc. A12).
Alla luce di questi elementi
il TCA ritiene che, seppure dal profilo del diritto internazionale l’assicurato
abbia il diritto alle prestazioni della LADI dopo il 29 gennaio 2017.
Egli si è infatti
trasferito all’estero non per motivi legati alla ricerca di un lavoro, ma bensì
principalmente per contenere i costi dell’alloggio, continuando a rimanere
occupato in Svizzera.
Vista l’estrema vicinanza
dal confine con la Svizzera della località nella quale l’assicurato ha spostato
il proprio domicilio (provincia di __________) occorre una particolare prudenza
nel riconoscere il diritto alle prestazioni LADI a titolo di esportazione delle
prestazioni. Del resto, come giustamente sottolineato dall’URC di __________,
se l’intenzione dell’assicurato fosse stata realmente quella di trovare un
lavoro esclusivamente in Italia, non si capisce perchè non abbia svolto tali
ricerche allorché era domiciliato a __________.
In simili condizioni, la
decisione su opposizione del 13 febbraio 2017 deve essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti