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Decisione

38.2017.19

Rettamamente URC ha negato il diritto a esportazione delle prestazioni. Dal profilo del diritto interno non adempie art.8 cpv.1 lett.c LADI. Neppure secondo il diritto internazionale. Trasferimento al

24 aprile 2017Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I Reg.CEE 1408/71 e 574/72

sono stati sostituiti con effetto per la Svizzera dal 1° aprile 2012 dai

Regolamenti 883/2004 e 987/2009 (cfr. Circolare relativa alle ripercussioni dei

regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009 sull’assicurazione contro la

disoccupazione (Circ. ID 883) emessa dalla SECO nell’aprile 2012).

L'articolo 64 del

Regolamento Nr. 883/2004 regola il principio dell'esportazione delle

prestazioni di disoccupazione in uno Stato membro diverso dallo Stato

competente (“disoccupati che si recano in un altro Stato membro”), previsto in

modo generale all'art. 8 lett. d ALC e stabilisce che:

" 1. La

persona che si trova in disoccupazione completa e che soddisfa

le condizioni richieste dalla

legislazione dello Stato membro competente per avere diritto alle prestazioni e

che si reca in un altro Stato membro per cercarvi un’occupazione, conserva il

diritto alle prestazioni di disoccupazione in denaro alle condizioni e nei

limiti sottoindicati:

a) prima

della partenza, il disoccupato deve essere stato iscritto come richiedente lavoro

e deve essere rimasto a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro

competente per almeno quattro settimane dall’inizio della disoccupazione. Gli

uffici o le istituzioni competenti possono tuttavia autorizzare la sua partenza

prima della scadenza di tale termine;

b) il

disoccupato deve iscriversi come richiedente lavoro presso gli uffici del lavoro

dello Stato membro in cui si reca, essere sottoposto ai controlli ivi predisposti

e rispettare le condizioni stabilite dalla legislazione di detto Stato membro.

Questa condizione si considera soddisfatta per il periodo che precede l’iscrizione

se quest’ultima avviene entro sette giorni dalla data in cui l’interessato ha

cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro che

ha lasciato. In casi eccezionali, gli uffici o le istituzioni competenti

possono prorogare tale termine;

c) il

diritto alle prestazioni è mantenuto per un periodo di tre mesi, a decorrere dalla

data in cui il disoccupato ha cessato di essere a disposizione degli uffici del

lavoro dello Stato membro che ha lasciato, purché la durata totale dell’erogazione

delle prestazioni non superi la durata complessiva del periodo in cui ha

diritto alle prestazioni a norma della legislazione di tale Stato membro; gli

uffici o le istituzioni competenti possono prorogare il periodo di tre mesi

fino ad un massimo di sei mesi;

d) le

prestazioni sono erogate dall’istituzione competente, secondo la legislazione che

essa applica ed a suo carico.

2. Se l’interessato

ritorna nello Stato membro competente alla scadenza del periodo durante il

quale egli ha diritto alle prestazioni in virtù del paragrafo 1, lettera c), o prima

di tale scadenza, egli continua ad avere diritto alle prestazioni ai sensi

della legislazione di detto Stato membro. Egli perde ogni diritto a prestazione

a norma della legislazione dello Stato membro competente se non vi ritorna alla

scadenza di tale periodo o prima di tale scadenza, fatte salve disposizioni più

favorevoli di detta legislazione. In casi eccezionali gli uffici o le

istituzioni competenti possono consentire all’interessato di ritornare in una

data posteriore senza perdita del diritto.

3. Salvo

disposizioni più favorevoli previste dalla legislazione dello Stato membro competente,

tra due periodi di occupazione il periodo massimo complessivo per il quale il

diritto alle prestazioni è conservato a norma del paragrafo 1 è pari a tre

mesi; gli uffici o le istituzioni competenti possono prorogare tale periodo

fino ad un massimo di sei mesi.

4. Le modalità

degli scambi di informazioni, di cooperazione e di reciproca assistenza fra le

istituzioni e gli uffici dello Stato membro competente e dello Stato membro in

cui la persona si reca per cercare un’occupazione sono definite nel regolamento

di applicazione.”

L’art. 55

Reg.CE 987/2009 (“Condizioni e limiti del mantenimento del diritto alle

prestazioni per la persona disoccupata che si reca in un altro Stato membro”) stabilisce

quanto segue:

" 1. Per

beneficiare dell'articolo 64 o dell'articolo 65bis del regolamento

di base, la persona disoccupata che si

reca in un altro Stato membro informa l'istituzione competente prima della sua

partenza e le chiede di rilasciargli un documento attestante che la stessa

continua ad avere diritto alle prestazioni alle condizioni di cui all'articolo

64, paragrafo, 1 lettera b), del regolamento di base.

Detta istituzione informa la persona

interessata degli obblighi che le incombono e le trasmette tale documento, che

indica le informazioni seguenti:

a) la data

in cui la persona disoccupata ha cessato di essere a disposizione degli uffici

del lavoro dello Stato competente;

b) il

periodo concesso ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera b), del

regolamento di base per l'iscrizione come persona in cerca di occupazione nello

Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata;

c) il

periodo massimo durante il quale il diritto alle prestazioni può essere

mantenuto ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), del regolamento

di base;

d) i fatti che possono modificare il diritto alle

prestazioni.

2. La persona

disoccupata si iscrive come persona in cerca di occupazione presso gli uffici

del lavoro dello Stato membro in cui si reca conformemente all'articolo 64,

paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base e trasmette all'istituzione di

tale Stato membro il documento di cui al paragrafo 1. Se la persona disoccupata

ha informato l'istituzione competente ai sensi del paragrafo 1 ma non fornisce

il documento in questione, l'istituzione dello Stato membro in cui la persona

disoccupata si è recata si rivolge all'istituzione competente per ottenere le

informazioni necessarie.

3. Gli uffici del

lavoro dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata per cercare

un lavoro informano la stessa dei suoi obblighi.

4. L'istituzione

dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata invia

immediatamente all'istituzione competente un documento con l'indicazione della

data d'iscrizione della persona disoccupata presso gli uffici del lavoro e del

suo nuovo indirizzo.

Qualora, nel periodo durante il quale la

persona disoccupata conserva il diritto alle prestazioni, si verifichino fatti

che possono modificare tale diritto, l'istituzione dello Stato membro in cui la

persona disoccupata si è recata trasmette immediatamente all'istituzione

competente e alla persona interessata un documento contenente le informazioni

pertinenti.

A richiesta dell'istituzione competente,

l'istituzione dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata

trasmette mensilmente le informazioni pertinenti sull'evoluzione della

situazione della persona disoccupata, precisando in particolare se quest'ultima

è sempre iscritta presso gli uffici del lavoro e se si conforma alle procedure

di controllo predisposte.

5. L'istituzione

dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata procede o fa

procedere al controllo come se si trattasse di una persona disoccupata che

beneficia di prestazioni in forza della legislazione che essa applica. Ove

necessario, la stessa informa immediatamente l'istituzione competente del

sopravvenire di fatti di cui al paragrafo 1, lettera d).

6. Le autorità

competenti o le istituzioni competenti di due o più Stati membri possono

definire tra loro procedure e termini di tempo specifici relativi al variare

della situazione della persona disoccupata nonché altre misure dirette ad agevolare

la ricerca di lavoro delle persone disoccupate che si rechino in uno di questi

Stati membri ai sensi dell'articolo 64 del regolamento di base.

7. I paragrafi da

2-6 si applicano mutatis mutandis alla situazione di cui all'articolo 65bis,

paragrafo 3, del regolamento di base.”

2.2. Nella Circolare

relativa alle ripercussioni dei Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009

sull’assicurazione contro la disoccupazione (Circ. ID 883), in vigore dal 1° giugno

2016, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) ha invece stabilito in

particolare che:

" (…)

Scopo

G1 L’esportazione

delle prestazioni permette all’assicurato di esportare il suo diritto alle

prestazioni al fine di cercare lavoro in un altro Stato membro senza dover

essere sempre a disposizione dell’ufficio di collocamento svizzero (URC).

G2 Questa

regolamentazione costituisce una deroga - limitata nel tempo - al divieto svizzero

di esportare le prestazioni e sospende la clausola della residenza di cui

all’articolo 8 capoverso 1 lettera c e 12 LADI.

G2a L’art.

64 RB stabilisce il diritto all’esportazione delle prestazioni per un periodo

di tre mesi. La Svizzera ha rinunciato alla possibilità di prolungare

l’esportazione delle prestazioni fino a un massimo di sei mesi.

G3 L’esportazione

delle prestazioni è consentita soltanto se il soggiorno all’estero persegue lo

scopo di metter fine alla disoccupazione tramite l’assunzione di un impiego.

L’esportazione delle prestazioni non è consentita qualora sia già previsto

l’inizio di un’attività lavorativa autonoma.

Competenze

G4 Durante

l’esportazione le prestazioni continuano a essere versate dalla cassa svizzera

competente secondo la legislazione svizzera. All’istituzione dello Stato membro

nel quale l’assicurato cerca un impiego spetta solamente lo svolgimento dei

Considerandi

controlli relativi alla persona in cerca d’impiego (art. 64 par. 1 lett. b RB).

Scambio di informazioni e collaborazione con altre istituzioni

G5 Durante

l’esportazione delle prestazioni, le autorità e le istituzioni dell’AD dei diversi

Stati membri e della Svizzera sono tenuti a una stretta collaborazione. Possono

comunicare direttamente fra loro (art. 76 par. 3 RB). A tal fine vengono messi

a disposizione diversi moduli (moduli U) per la trasmissione fra autorità (cfr.

B69 segg.).

(…)

Permesso di soggiorno di cittadini UE/AELS

G9a I

cittadini UE/AELS che desiderano esportare le loro prestazioni, al momento

della par-tenza hanno bisogno di un permesso di dimora in corso di validità

(che vale al con-tempo come permesso di lavoro) per la Svizzera. È irrilevante

se tale permesso scade durante l’esportazione delle prestazioni. Una persona

che dopo aver cercato invano un lavoro all’estero si reiscrive all’URC per

continuare a riscuotere le prestazioni, deve disporre di un permesso di dimora

(nuovamente) valido. Sussiste infatti il diritto di pro-roga.

(…)

Esportazione delle prestazioni e guadagno intermedio

G13a Anche

le persone che conseguono un guadagno intermedio in Svizzera possono in linea

di principio esportare il loro diritto alle prestazioni. Il guadagno intermedio

viene mantenuto durante l’esportazione. Se si rinuncia al guadagno intermedio a

causa dell’esportazione delle prestazioni, occorre valutare un eventuale

sanzionamento.

ð

Esempio

La signora CH (nazionalità svizzera) è

professoressa all’Università di Berna, dove tiene una lezione ogni lunedì

(occupazione al 20%). Dopo aver perso il suo impiego al 60% all’Università di

Zurigo, si annuncia alla disoccupazione e chiede un’esportazione delle

prestazioni in Germania.

Soluzione: siccome le probabilità di

trovare una cattedra (a tempo parziale) in Germania sono buone, l’esportazione

delle prestazioni viene autorizzata. La signora CH mantiene la sua occupazione

al 20% presso l’Università di Berna (=GI).

(…)

G41 L’URC verifica inoltre se:

· il soggiorno all’estero persegue lo scopo

di metter fine alla disoccupazione tramite l’assunzione di un impiego

all’estero. Non è possibile esportare le prestazioni per assumere un’attività

lavorativa autonoma all’estero. L’esportazione delle prestazioni può essere

negata solamente quando sussistono dubbi fondati sulla serietà della ricerca;

· si è concluso il periodo di attesa di

quattro settimane di cui all’articolo 64 RB oppure se tale periodo può

eventualmente essere ridotto (G55 segg.).

ð Esempio

Il signor CH (nazionalità svizzera)

percepisce l’ID in Svizzera e, per risparmiare sulle spese di affitto, vorrebbe

trasferirsi oltreconfine con la famiglia. La cassa lo informa del fatto che

trasferendosi all’estero perderà il diritto all’ID poiché non sarebbe più

soddisfatto il requisito della residenza in Svizzera. Il signor CH richiede

quindi l’esportazione delle prestazioni ma intende continuare a cercare un

lavoro in Svizzera.

Soluzione: poiché nel caso presente il

soggiorno all’estero non persegue lo scopo di metter fine alla disoccupazione

tramite l’assunzione di un impiego all’estero, l’esportazione delle prestazioni

non può essere autorizzata.”

Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012

consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF

137.

V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1

pag. 181).

Quest’ultimo

deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste

ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V

286.

consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF

125.

V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,

pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268

= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice

deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali

in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001;

DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR

1997.

ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag.

267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid.

4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag.

514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117

V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16

consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid.

1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois,

"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.

77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en

droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les

mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.

296-297).

Secondo la

giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte

limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da

leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una

sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:

" Simili atti

servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità

di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed

obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa

amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le

istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive

riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in

cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più

specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da

un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i

presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una

determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."

2.3

Nella presente fattispecie

risulta dagli atti dell’incarto che RI 1, cittadino __________, nato nel 1989,

allora domiciliato a __________, si è iscritto in disoccupazione il 18 maggio 2015

cercando un’attività salariata a tempo pieno quale impiegato di fotografia,

fiorista, commesso di vendita e agente Call Center.

Dall’8 luglio 2015 al 20

agosto 2015 egli ha frequentato la misura TRIS (Tecniche ricerca impiego e

sostegno al collocamento). Nel Rapporto finale figura in particolare la

seguente indicazione:

" Il signor RI

1.

è motivato nella ricerca di lavoro. Cerca lavoro in diversi settori,

orientandosi maggiormente in quello dei fioristi essendo l’ultima attività

lavorativa che ha svolto in Ticino.

Si presenta di persona, scrive lettere sia cartacee sia via email.

Cerca annunci consultando i quotidiani e siti internet.

Non si limita alla ricerca di lavoro in Ticino ma apre le sue

ricerche anche alla parte francese della Svizzera.” (Doc. 160)

Dopo un periodo di stage

d’orientamento dal 2 al 16 dicembre 2015 (doc. doc. 31-38) l’assicurato dal 17

dicembre 2015 lavora a tempo parziale come __________ presso il __________ di __________

della __________ (cfr. doc. 53), (doc. 39: “Informo che assumiamo il signor RI

1.

È davvero molto bravo!”) e fa capo al guadagno intermedio.

Il 10 gennaio 2017

l’assicurato ha inviato alla sua consulente del personale, __________, uno

scritto del seguente tenore:

" La informo

che alla fine ho presso giorni liberi al lavoro perchè ho bisogno urgentemente

di andare in __________ dal lunedì 16 al giovedì 19 di gennaio. Il problema di

questa urgenza è perchè ho bisogno il casellario giudiziario spagnolo per

tramutare il cambio di permesso B al permesso G perchè in massimo 2 settimane

mi buttano fuori del appartamento di __________ e purtroppo non ho soldi per

potere affittare un altro appartamento.

Già sono informato che prima di notificare la mia partenza dalla

svizzera dovrei compilare il formulario U2 per potere esportare per massimo 3

mesi la disoccupazione Svizzera e dopo notificarlo in Italia. La Cassa __________

mi ha informato che è lei che deve darmi questo formulario e dopo lei deve

notificarglielo a loro.

La ringrazierei tantissimo tutto il suo aiuto che possa darmi

perché purtroppo non ho un’altra opzione e mi trovo in una situazione critica

che devo risolvere in poco tempo.” (Doc. 178)

L’11 gennaio 2017 la

consulente del personale ha risposto al ricorrente che non è possibile ottenere

l’esportazione delle prestazioni per agevolare una persona a mantenere o

cambiare il permesso di soggiorno, ma soltanto quando una persona intende

recarsi all’estero per cercare lavoro (cfr. doc. 177).

Dal 29 gennaio 2017

l’assicurato ha trasferito definitivamente il proprio domicilio da __________ a

__________ (in provincia di __________) (cfr. doc. 182 e doc. A3).

Con la decisione qui

impugnata la Cassa di disoccupazione ha respinto la richiesta di esportazione

delle prestazioni nel periodo dal 29 gennaio 2017 al 28 aprile 2017.

Chiamato a pronunciarsi,

il TCA rileva innanzitutto che, dal profilo interno, l’assicurato non soddisfa

più il requisito dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l’art. 12

LADI (domicilio in Svizzera) per poter beneficiare del diritto all’indennità di

disoccupazione.

Inoltre, nel suo scritto

del 10 gennaio 2017, l’assicurato ha esplicitamente fatto riferimento alla

necessità di lasciare l’appartamento di __________ per motivi legati ai costi

dell’alloggio.

D’altra parte l’assicurato

continua a essere impiegato in Svizzera, presso la __________, e a questo scopo

ha chiesto la modifica del permesso B al permesso G, e nel nostro paese è

intenzionato ad ampliare il tempo di lavoro svolto (cfr. verbale del colloquio

di consulenza del 3 gennaio 2017: “mi informa che ha avuto un colloquio con la

signora __________, __________ di __________, e si sentiranno nei prossimi mesi

qualora avesse bisogno”).

Fino al mese di gennaio

2017.

le ricerche di lavoro sono state peraltro svolte esclusivamente in

Svizzera (cfr. in particolare per il periodo novembre 2016 – gennaio 2017, doc.

153-158).

All’opposizione del 7

febbraio 2017 l’assicurato ha allegato alcune ricerche di lavoro compiute in

Italia nel settore della ristorazione nei primi giorni del mese, nelle quali ha

indicato che sta lavorando presso la __________ il 20%, ma che sta cercando un

lavoro al 100%. Altre ricerche sono poi state compiute fino all’inoltro del

ricorso del 20 febbraio 2017 (cfr. doc. A12).

Alla luce di questi elementi

il TCA ritiene che, seppure dal profilo del diritto internazionale l’assicurato

abbia il diritto alle prestazioni della LADI dopo il 29 gennaio 2017.

Egli si è infatti

trasferito all’estero non per motivi legati alla ricerca di un lavoro, ma bensì

principalmente per contenere i costi dell’alloggio, continuando a rimanere

occupato in Svizzera.

Vista l’estrema vicinanza

dal confine con la Svizzera della località nella quale l’assicurato ha spostato

il proprio domicilio (provincia di __________) occorre una particolare prudenza

nel riconoscere il diritto alle prestazioni LADI a titolo di esportazione delle

prestazioni. Del resto, come giustamente sottolineato dall’URC di __________,

se l’intenzione dell’assicurato fosse stata realmente quella di trovare un

lavoro esclusivamente in Italia, non si capisce perchè non abbia svolto tali

ricerche allorché era domiciliato a __________.

In simili condizioni, la

decisione su opposizione del 13 febbraio 2017 deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia

di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti