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Decisione

38.2017.2

Mancate ricerche di lavoro 1-19.11.2016 (periodo di controllo).Ass.doveva svolgere 3 ric./settim.Anche se da 20 a 30.11.16 12 ric., non distribuite durante tutto il mese. Ric.andavano effettuate anche

22 giugno 2017Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31

agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00

del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29

gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre

1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

Nel merito

2.2. Oggetto della

vertenza è la questione di sapere se l’URC ha a ragione o meno sospeso l’assicurato

dal diritto all’indennità di disoccupazione per assenza di ricerche di lavoro

nel periodo dal 1° al 19 novembre 2016.

2.3. Tra gli obblighi

dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato

modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della

professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto

invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio

luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

Alla fine di ogni periodo di

controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali

relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio

1992 nella causa E.R., non pubblicata).

Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

"

L'assicurato deve

finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di

domande d'impiego ordinarie."

L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede

che:

"

L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni

periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo

giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il

termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere

prese in considerazione."

L'art. 26 cpv. 3

OADI stabilisce che:

"

Il servizio competente

verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

La LADI ha, dunque, previsto

che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o

ridurre lo stato di disoccupazione.

Tale principio non è stato

messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr.

Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la

disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).

L'obbligo di ridurre il danno,

valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197

consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische

Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p.

48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per

trovare lavoro.

Se non adempie il suo obbligo

egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI,

secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo

possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF

8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C

221/02 del 3 agosto 2003).

L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI

è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1°

gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione

OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V

228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation

de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).

La

giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità

l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo

che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del

28 giugno 2010).

Per

costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione

deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

In

una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così

sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo

precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA.

Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché

gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere

tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione

in disoccupazione.

L'assicurato deve così, ad

esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal

momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova

occupazione (cfr. STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.1.; STF

8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_544/2014 del 26 novembre

2014 consid. 4.2.; STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2.

pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010,

consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del

26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio

1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici

regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti

sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure

art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre

gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere

sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che

precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,

n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,

op. cit., pag. 17).

2.4. Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare

un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la

qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76

consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

Per

quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non

prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di

riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo

di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide

(cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

L'Alta Corte, pur confermando

tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha

precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche

mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa

esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. STFA C

106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005;

STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

In una sentenza 8C_589/2009

del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria

giurisprudenza e ha rilevato:

"

(…)

3.2 Pour trancher le point de savoir si

l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il

faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches

entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif,

la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en

principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février

2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à

une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches

de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et

bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C

176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2;

RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4.,

pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.;

STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_463/2016 del 20

settembre 2016 consid. 3.2.

Sulle modalità con le quali

bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che

secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il

suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio

competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26

cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.

95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede nessun

modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate

sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di

lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni

periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere

realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella

causa E.R., non pubblicata).

Concretamente ciò significa

che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore

di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile

l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca personale

il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di

lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il

datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul

formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la

ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S.

Considerandi

P., AD 5/87).

Inoltre

deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si

è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella

causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà servirsi

dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la

Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello

sviluppo economico e del lavoro).

In caso di rifiuto del datore

di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque

limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio

competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 pag. 95).

In

una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.5

Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la

durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in

caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).

La sua durata è determinata

secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv. 5

OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la

durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il

prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due

anni.

Nella già

citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato

che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas,

en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de

l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou

encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit

de leur pertinence".

Per quel che attiene

alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art.

30.

cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6

giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per

insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo

successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9

giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione

per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con

proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI/ID D72 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle

sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo,

"Alcuni compiti …”, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte

dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato il

modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005;

STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C

286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del

6.

agosto 2002).

2.6

Nella presente evenienza

dalla documentazione agli atti si evince che RI 1 (__________1965) ha lavorato

presso la __________ di __________ in qualità di muratore/carpentiere dal 1982

al 2016.

Il 5 aprile 2016 egli ha,

infatti, ricevuto la disdetta del contrato di impiego con effetto dal 31 agosto

2016.

a seguito della chiusura dell’attività da parte del datore di lavoro.

L’assicurato ha lavorato

ancora per la __________ in virtù di due contratti di durata determinata dal 1°

al 15 e dal 16 al 20 settembre 2016 al fine di terminare i cantieri attivi

(cfr. doc. 7 pag. 1).

Il ricorrente si è

iscritto in disoccupazione il 21 settembre 2016, dichiarando di ricercare

un’occupazione quale muratore sotto e soprastruttura (cfr. doc. 7 pag. 1).

Dall’”Analisi del profilo

della persona in cerca d’impiego e Piano d’azione” sottoscritto dall’insorgente

il 28 settembre 2016 emerge che il numero minimo di ricerche di lavoro da

effettuare settimanalmente è di tre nelle professioni accordate nella

forma scritta o di persona, prestando la massima attenzione agli annunci

pubblicati sui mezzi di informazione e attivandosi sull’arco di tutto il mese (cfr.

doc. 7 pag. 8).

Il 1° dicembre 2016 l’URC

ha inviato al ricorrente, il quale durante il mese di novembre 2016 ha

comprovato dodici ricerche di lavoro effettuate dal 20 al 30 novembre 2016 in

forma scritta come muratore a tempo pieno (cfr. doc. 1), una Richiesta di

giustificazione, con la quale l’ha invitato a motivare, entro l’8 dicembre 2016,

il fatto di non avere intrapreso sforzi dal 1° al 19 novembre 2016.

Il consulente del

personale ha pure precisato, da un lato, che le giustificazioni pervenute dopo

la data indicata non avrebbero potuto essere tenute in considerazione. Dall’altro,

che in tal caso l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in

suo possesso (cfr. doc. 2).

L’assicurato, con risposta

del 6 dicembre 2016, ha asserito:

" (…)

giustifico l’assenza delle mie ricerche, perché dal 07.11.2016 al 18.11.2016 ho

lavorato presso l’agenzia __________. Visti i miei orari di lavoro, inizio ore

08.00

fine ore 17.00, non sono riuscito a svolgere le mie ricerche di persona,

visto che gli uffici chiudono alle ore 17.00.

Dal 19.11.16 ho iniziato a svolgere le mie

ricerche recuperando le precedenti per un totale di 12 ricerche mensili (come

da contratto).

(…)” (Doc. 3)

Dal profilo

procedurale l’URC ha, in ogni caso, ossequiato il diritto di essere sentito

dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42 LPGA

(al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).

L’amministrazione, con

decisione formale 14 dicembre 2016, indicando che la giustificazione fornita

dal ricorrente non era ammissibile, in quanto nonostante l’impiego tramite

un’agenzia interinale avrebbe potuto attivarsi mediante ricerche in forma

scritta, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per tre

giorni (cfr. doc. 4).

Con decisione su

opposizione del 23 dicembre 2016 l’URC ha confermato il proprio precedente provvedimento

(cfr. doc. A).

2.7

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte evidenzia che l’assicurato ha svolto,

nella forma scritta, dodici ricerche di lavoro tra il 20 e il 30 novembre 2016 in

qualità di muratore a tempo pieno presso ditte di __________, __________, __________,

__________, __________, __________ e __________ (cfr. doc. 1).

Pur avendo compiuto, nel periodo

di controllo del mese di novembre 2016, un numero rilevante di ricerche, le stesse

non sono state ripartite durante tutto l’arco del mese, contrariamente a quanto

previsto dalla giurisprudenza STCA 38.2015.56 del 16 marzo 2016 consid. 2.7.;

STCA 38.2014.22 del 20 agosto 2014 consid. 2.8.; STCA 38.2012.59 del 4 febbraio

2013.

consid. 2.8.; STCA 38.2011.4 del 8 agosto 2011 consid. 2.7.; STCA

38.2007.53

del 25 ottobre 2007; STCA 38.2002.111 del 25 novembre 2002; STCA

38.2002.1

del 29 luglio 2002; D. Cattaneo, op. cit., pag. 27).

In effetti tutti i dodici

sforzi del mese di novembre 2016 volti al reperimento di una nuova occupazione

sono stati effettuati in una decina di giorni dal 20 al 30 novembre 2016,

mentre dal 1° al 19 novembre 2016 non è stata intrapresa alcuna ricerca.

Per quanto attiene alla

circostanza che l’insorgente nell’arco di tempo dal 1° al 19 novembre 2016 ha

lavorato mediante un’agenzia interinale, la __________, con un orario di lavoro

che si estendeva dalle ore 8:00 alle 17:00, conseguendo guadagno intermedio

(cfr. doc. 3; 5; I; A), giova osservare che ai sensi della giurisprudenza

federale le ricerche di lavoro devono essere compiute anche mentre un

assicurato consegue un guadagno intermedio (cfr. STF C 293/06 del 5 marzo 2007

consid. 3.1.3.; STFA C 98/02 del 26 maggio 2003; STFA C 399/99 del 3 agosto

2000; STCA 38.2006.60 del 16 novembre 2006 consid. 2.9.; D. Cattaneo, op. cit.,

pag. 30).

In particolare nella

sentenza C 399/99 l’Alta Corte ha ricordato il principio secondo cui gli

assicurati iscritti in disoccupazione che conseguono un guadagno intermedio

hanno l'obbligo di cercare un'occupazione non più soggetta a guadagno

intermedio, che consenta loro di non più ricorrere all'assicurazione contro la

disoccupazione.

Pertanto il fatto che il

ricorrente, in ossequio del resto all’obbligo di ridurre il danno, svolgesse

un’attività lavorativa non lo esonerava, dal 1° al 19 novembre 2016

dall’intraprendere perlomeno alcuni sforzi volti al reperimento di una nuova

occupazione.

Al riguardo va d’altronde rilevato

che tutte le ricerche compiute dall’assicurato dal 20 al 31 novembre 2016 sono

state svolte per iscritto (cfr. doc. 1).

Egli, quindi,

indipendentemente dalla sua asserzione secondo cui non è riuscito a effettuare

delle ricerche di impiego poiché, quando terminava di lavorare – alle ore 17:00

–, gli uffici erano chiusi (cfr. doc. 3), avrebbe potuto svolgere qualche

ricerca di lavoro alla sera oppure nei fine settimana (5-6 e 12-13 novembre

2016) nella forma scritta, come peraltro indicato dall’URC (cfr. doc. 4).

Ne discende che

l’assicurato ha violato, nel mese di novembre 2016, l'obbligo di ridurre il

danno che la legge gli impone (cfr. consid. 2.3.).

Il ricorrente deve,

dunque, essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base

dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.

2.8

Per quanto

attiene all’entità della sanzione, va ribadito che l’URC ha inflitto

all’assicurato tre giorni di sospensione (cfr. consid. 1.1.).

Normalmente, in base alle

direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di

insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo di controllo ammonta a

tre-quattro giorni di sospensione (cfr. consid. 2.5.).

Il TCA ritiene che in

concreto nella commisurazione della penalità vada considerata la circostanza

che l’assicurato dal 1° al 19 novembre 2016 ha lavorato a tempo pieno alle dipendenze

di un’agenzia interinale (cfr. consid. 2.7.; doc. 3).

In effetti è vero che il

conseguimento del guadagno intermedio non consente di esentare un assicurato

dal compiere ricerche di lavoro (cfr. consid. 2.7.).

E’ altrettanto vero,

tuttavia, che lo svolgimento di un’occupazione deve essere tenuto conto nella

valutazione della colpa, in quanto le possibilità di ricerca di un impiego

mentre viene effettuata un’attività che permette di ottenere guadagno

intermedio sono limitate (cfr. STFA C 98/02 del 26 maggio 2003 consid. 2.1.;

STFA C 399/99 del 3 agosto 2000 consid. 1).

Non va, del resto, dimenticato

che nei restanti giorni del mese di novembre 2016, e meglio dal 20 al 30

novembre 2016, l’insorgente ha comunque effettuato dodici ricerche di impiego

(cfr. doc. 1).

E’, perciò, altamente

verosimile che l’assenza di ricerche di lavoro dal 1° al 19 novembre 2016 sia proprio

da attribuire all’impegno connesso all’esercizio dell’attività lavorativa al

100%.

Di conseguenza a mente di

questa Corte, tutto ben considerato, la sospensione del diritto all'indennità

di disoccupazione di tre giorni inflitta al ricorrente dall'URC a causa delle

insufficienti ricerche di impiego nel mese di novembre 2016 (assenza di

ricerche dal 1° al 19 novembre 2016) non rispetta il principio della

proporzionalità (cfr. consid. 2.5.) e deve pertanto essere ridotta a due giorni

(per un caso analogo cfr. STCA 38.2016.49, 38.2016.66 del 12 aprile 2017: la

sospensione di tre giorni per il mese di maggio 2016 e la sanzione di tre giorni

per il mese luglio 2016 a causa di insufficienti ricerche inflitte a

un’assicurata che in quei periodi di controllo lavorava a tempo parziale conseguendo

un guadagno intermedio sono state ridotte, ciascuna, a due giorni).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto.

§ La

decisione su opposizione del 23 dicembre 2016 emessa dall'URC di __________ è

riformata nel senso che l’assicurato è sospeso dal diritto alle indennità di

disoccupazione per 2 giorni.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti