38.2017.2
Mancate ricerche di lavoro 1-19.11.2016 (periodo di controllo).Ass.doveva svolgere 3 ric./settim.Anche se da 20 a 30.11.16 12 ric., non distribuite durante tutto il mese. Ric.andavano effettuate anche
22 giugno 2017Italiano21 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2017.2
rs
Lugano
22 giugno 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 11 gennaio 2017 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 23 dicembre 2016 emanata
da
Ufficio regionale di collocamento, __________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 23 dicembre 2016 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in
seguito: URC) ha confermato la precedente decisione del 14 dicembre 2016 (cfr.
doc. 4) con cui aveva sospeso RI 1, iscrittosi in disoccupazione il 21
settembre 2016, per tre giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a
causa di mancate ricerche di lavoro nel periodo dal 1° al 19 novembre 2016 (cfr.
doc. A).
1.2. Contro la decisione su
opposizione del 23 dicembre 2016 l’assicurato ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA, chiedendo l’annullamento della stessa o perlomeno la riduzione
della sanzione a un giorno (cfr. doc. I).
A sostegno delle proprie
pretese ricorsuali l’insorgente ha addotto:
" (…)
Non metto in dubbio che mi sia stato
spiegato tutto con la dovuta professionalità, ma con tutte le informazioni
ricevute, in una situazione delicata come essere licenziato dopo 28 anni di
lavoro presso la stessa impresa e non per mia responsabilità, non tutto viene
recepito come dovrebbe essere o come viene chiesto.
Desidero sottolineare il mio immediato
impegno per rientrare al più presto nel mondo del lavoro, iniziando un lavoro
in guadagno intermedio, periodo dove ho commesso lo sbaglio di non fare le
ricerche di lavoro settimanali.
Inoltre se dal 01 al 19 novembre non ho
svolto le ricerche come richiesto, la data che citate al secondo capoverso
punto uno è errata, quando mi è stato contestato l’errore ho immediatamente
corretto il mio agire.
Oggi sto svolgendo in modo corretto le
ricerche di lavoro e sono in attesa di essere richiamato per continuare il
lavoro in guadagno intermedio, che spero si possa trasformare in contratto a
tempo indeterminato. (…)” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 18
gennaio 2017 l'URC ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
In ordine
Fatti
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31
agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
Nel merito
2.2. Oggetto della
vertenza è la questione di sapere se l’URC ha a ragione o meno sospeso l’assicurato
dal diritto all’indennità di disoccupazione per assenza di ricerche di lavoro
nel periodo dal 1° al 19 novembre 2016.
2.3. Tra gli obblighi
dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato
modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della
professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto
invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio
luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo di
controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali
relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio
1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:
"
L'assicurato deve
finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di
domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede
che:
"
L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni
periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il
termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere
prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3
OADI stabilisce che:
"
Il servizio competente
verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."
La LADI ha, dunque, previsto
che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o
ridurre lo stato di disoccupazione.
Tale principio non è stato
messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr.
Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la
disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).
L'obbligo di ridurre il danno,
valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197
consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p.
48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per
trovare lavoro.
Se non adempie il suo obbligo
egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI,
secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo
possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF
8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C
221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI
è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1°
gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione
OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V
228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation
de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).
La
giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità
l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo
che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del
28 giugno 2010).
Per
costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione
deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.
In
una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così
sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo
precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA.
Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché
gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere
tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione
in disoccupazione.
L'assicurato deve così, ad
esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal
momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova
occupazione (cfr. STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.1.; STF
8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_544/2014 del 26 novembre
2014 consid. 4.2.; STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2.
pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010,
consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del
26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio
1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici
regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti
sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure
art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre
gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,
n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).
2.4. Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76
consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
Per
quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non
prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di
riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo
di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide
(cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).
L'Alta Corte, pur confermando
tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha
precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche
mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa
esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. STFA C
106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005;
STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
In una sentenza 8C_589/2009
del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria
giurisprudenza e ha rilevato:
"
(…)
3.2 Pour trancher le point de savoir si
l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il
faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches
entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif,
la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en
principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février
2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à
une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches
de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et
bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C
176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2;
RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4.,
pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.;
STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_463/2016 del 20
settembre 2016 consid. 3.2.
Sulle modalità con le quali
bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il
suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio
competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26
cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.
95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede nessun
modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate
sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di
lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni
periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere
realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella
causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò significa
che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca personale
il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di
lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il
datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul
formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la
ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S.
Considerandi
P., AD 5/87).
Inoltre
deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si
è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella
causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà servirsi
dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la
Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello
sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del datore
di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque
limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio
competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 pag. 95).
In
una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.5
Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la
durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in
caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).
La sua durata è determinata
secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv. 5
OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la
durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il
prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due
anni.
Nella già
citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato
che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas,
en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de
l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou
encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit
de leur pertinence".
Per quel che attiene
alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art.
30.
cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6
giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per
insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo
successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9
giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione
per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con
proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI/ID D72 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle
sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo,
"Alcuni compiti …”, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte
dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato il
modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005;
STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C
286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del
6.
agosto 2002).
2.6
Nella presente evenienza
dalla documentazione agli atti si evince che RI 1 (__________1965) ha lavorato
presso la __________ di __________ in qualità di muratore/carpentiere dal 1982
al 2016.
Il 5 aprile 2016 egli ha,
infatti, ricevuto la disdetta del contrato di impiego con effetto dal 31 agosto
2016.
a seguito della chiusura dell’attività da parte del datore di lavoro.
L’assicurato ha lavorato
ancora per la __________ in virtù di due contratti di durata determinata dal 1°
al 15 e dal 16 al 20 settembre 2016 al fine di terminare i cantieri attivi
(cfr. doc. 7 pag. 1).
Il ricorrente si è
iscritto in disoccupazione il 21 settembre 2016, dichiarando di ricercare
un’occupazione quale muratore sotto e soprastruttura (cfr. doc. 7 pag. 1).
Dall’”Analisi del profilo
della persona in cerca d’impiego e Piano d’azione” sottoscritto dall’insorgente
il 28 settembre 2016 emerge che il numero minimo di ricerche di lavoro da
effettuare settimanalmente è di tre nelle professioni accordate nella
forma scritta o di persona, prestando la massima attenzione agli annunci
pubblicati sui mezzi di informazione e attivandosi sull’arco di tutto il mese (cfr.
doc. 7 pag. 8).
Il 1° dicembre 2016 l’URC
ha inviato al ricorrente, il quale durante il mese di novembre 2016 ha
comprovato dodici ricerche di lavoro effettuate dal 20 al 30 novembre 2016 in
forma scritta come muratore a tempo pieno (cfr. doc. 1), una Richiesta di
giustificazione, con la quale l’ha invitato a motivare, entro l’8 dicembre 2016,
il fatto di non avere intrapreso sforzi dal 1° al 19 novembre 2016.
Il consulente del
personale ha pure precisato, da un lato, che le giustificazioni pervenute dopo
la data indicata non avrebbero potuto essere tenute in considerazione. Dall’altro,
che in tal caso l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in
suo possesso (cfr. doc. 2).
L’assicurato, con risposta
del 6 dicembre 2016, ha asserito:
" (…)
giustifico l’assenza delle mie ricerche, perché dal 07.11.2016 al 18.11.2016 ho
lavorato presso l’agenzia __________. Visti i miei orari di lavoro, inizio ore
08.00
fine ore 17.00, non sono riuscito a svolgere le mie ricerche di persona,
visto che gli uffici chiudono alle ore 17.00.
Dal 19.11.16 ho iniziato a svolgere le mie
ricerche recuperando le precedenti per un totale di 12 ricerche mensili (come
da contratto).
(…)” (Doc. 3)
Dal profilo
procedurale l’URC ha, in ogni caso, ossequiato il diritto di essere sentito
dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42 LPGA
(al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).
L’amministrazione, con
decisione formale 14 dicembre 2016, indicando che la giustificazione fornita
dal ricorrente non era ammissibile, in quanto nonostante l’impiego tramite
un’agenzia interinale avrebbe potuto attivarsi mediante ricerche in forma
scritta, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per tre
giorni (cfr. doc. 4).
Con decisione su
opposizione del 23 dicembre 2016 l’URC ha confermato il proprio precedente provvedimento
(cfr. doc. A).
2.7
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte evidenzia che l’assicurato ha svolto,
nella forma scritta, dodici ricerche di lavoro tra il 20 e il 30 novembre 2016 in
qualità di muratore a tempo pieno presso ditte di __________, __________, __________,
__________, __________, __________ e __________ (cfr. doc. 1).
Pur avendo compiuto, nel periodo
di controllo del mese di novembre 2016, un numero rilevante di ricerche, le stesse
non sono state ripartite durante tutto l’arco del mese, contrariamente a quanto
previsto dalla giurisprudenza STCA 38.2015.56 del 16 marzo 2016 consid. 2.7.;
STCA 38.2014.22 del 20 agosto 2014 consid. 2.8.; STCA 38.2012.59 del 4 febbraio
2013.
consid. 2.8.; STCA 38.2011.4 del 8 agosto 2011 consid. 2.7.; STCA
38.2007.53
del 25 ottobre 2007; STCA 38.2002.111 del 25 novembre 2002; STCA
38.2002.1
del 29 luglio 2002; D. Cattaneo, op. cit., pag. 27).
In effetti tutti i dodici
sforzi del mese di novembre 2016 volti al reperimento di una nuova occupazione
sono stati effettuati in una decina di giorni dal 20 al 30 novembre 2016,
mentre dal 1° al 19 novembre 2016 non è stata intrapresa alcuna ricerca.
Per quanto attiene alla
circostanza che l’insorgente nell’arco di tempo dal 1° al 19 novembre 2016 ha
lavorato mediante un’agenzia interinale, la __________, con un orario di lavoro
che si estendeva dalle ore 8:00 alle 17:00, conseguendo guadagno intermedio
(cfr. doc. 3; 5; I; A), giova osservare che ai sensi della giurisprudenza
federale le ricerche di lavoro devono essere compiute anche mentre un
assicurato consegue un guadagno intermedio (cfr. STF C 293/06 del 5 marzo 2007
consid. 3.1.3.; STFA C 98/02 del 26 maggio 2003; STFA C 399/99 del 3 agosto
2000; STCA 38.2006.60 del 16 novembre 2006 consid. 2.9.; D. Cattaneo, op. cit.,
pag. 30).
In particolare nella
sentenza C 399/99 l’Alta Corte ha ricordato il principio secondo cui gli
assicurati iscritti in disoccupazione che conseguono un guadagno intermedio
hanno l'obbligo di cercare un'occupazione non più soggetta a guadagno
intermedio, che consenta loro di non più ricorrere all'assicurazione contro la
disoccupazione.
Pertanto il fatto che il
ricorrente, in ossequio del resto all’obbligo di ridurre il danno, svolgesse
un’attività lavorativa non lo esonerava, dal 1° al 19 novembre 2016
dall’intraprendere perlomeno alcuni sforzi volti al reperimento di una nuova
occupazione.
Al riguardo va d’altronde rilevato
che tutte le ricerche compiute dall’assicurato dal 20 al 31 novembre 2016 sono
state svolte per iscritto (cfr. doc. 1).
Egli, quindi,
indipendentemente dalla sua asserzione secondo cui non è riuscito a effettuare
delle ricerche di impiego poiché, quando terminava di lavorare – alle ore 17:00
–, gli uffici erano chiusi (cfr. doc. 3), avrebbe potuto svolgere qualche
ricerca di lavoro alla sera oppure nei fine settimana (5-6 e 12-13 novembre
2016) nella forma scritta, come peraltro indicato dall’URC (cfr. doc. 4).
Ne discende che
l’assicurato ha violato, nel mese di novembre 2016, l'obbligo di ridurre il
danno che la legge gli impone (cfr. consid. 2.3.).
Il ricorrente deve,
dunque, essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base
dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.
2.8
Per quanto
attiene all’entità della sanzione, va ribadito che l’URC ha inflitto
all’assicurato tre giorni di sospensione (cfr. consid. 1.1.).
Normalmente, in base alle
direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di
insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo di controllo ammonta a
tre-quattro giorni di sospensione (cfr. consid. 2.5.).
Il TCA ritiene che in
concreto nella commisurazione della penalità vada considerata la circostanza
che l’assicurato dal 1° al 19 novembre 2016 ha lavorato a tempo pieno alle dipendenze
di un’agenzia interinale (cfr. consid. 2.7.; doc. 3).
In effetti è vero che il
conseguimento del guadagno intermedio non consente di esentare un assicurato
dal compiere ricerche di lavoro (cfr. consid. 2.7.).
E’ altrettanto vero,
tuttavia, che lo svolgimento di un’occupazione deve essere tenuto conto nella
valutazione della colpa, in quanto le possibilità di ricerca di un impiego
mentre viene effettuata un’attività che permette di ottenere guadagno
intermedio sono limitate (cfr. STFA C 98/02 del 26 maggio 2003 consid. 2.1.;
STFA C 399/99 del 3 agosto 2000 consid. 1).
Non va, del resto, dimenticato
che nei restanti giorni del mese di novembre 2016, e meglio dal 20 al 30
novembre 2016, l’insorgente ha comunque effettuato dodici ricerche di impiego
(cfr. doc. 1).
E’, perciò, altamente
verosimile che l’assenza di ricerche di lavoro dal 1° al 19 novembre 2016 sia proprio
da attribuire all’impegno connesso all’esercizio dell’attività lavorativa al
100%.
Di conseguenza a mente di
questa Corte, tutto ben considerato, la sospensione del diritto all'indennità
di disoccupazione di tre giorni inflitta al ricorrente dall'URC a causa delle
insufficienti ricerche di impiego nel mese di novembre 2016 (assenza di
ricerche dal 1° al 19 novembre 2016) non rispetta il principio della
proporzionalità (cfr. consid. 2.5.) e deve pertanto essere ridotta a due giorni
(per un caso analogo cfr. STCA 38.2016.49, 38.2016.66 del 12 aprile 2017: la
sospensione di tre giorni per il mese di maggio 2016 e la sanzione di tre giorni
per il mese luglio 2016 a causa di insufficienti ricerche inflitte a
un’assicurata che in quei periodi di controllo lavorava a tempo parziale conseguendo
un guadagno intermedio sono state ridotte, ciascuna, a due giorni).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ La
decisione su opposizione del 23 dicembre 2016 emessa dall'URC di __________ è
riformata nel senso che l’assicurato è sospeso dal diritto alle indennità di
disoccupazione per 2 giorni.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti