38.2017.20
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27 settembre 2017Italiano30 min
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Incarto
n.
38.2017.20
rs
Lugano
27 settembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 febbraio 2017 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 21 febbraio 2017 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 21 febbraio 2017 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in
seguito: URC) ha confermato la precedente decisione del 31 gennaio 2017 (cfr. doc.
4) con cui aveva sospeso RI 1 per sei giorni dal diritto alle indennità di
disoccupazione a causa di mancate ricerche di lavoro nel periodo dal 18 giugno
al 31 luglio 2016 precedente la disoccupazione iniziata il 19 settembre 2016
(cfr. doc. A1).
1.2. Contro la decisione su
opposizione del 21 febbraio 2017 l’assicurato ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA, facendo valere che:
" (…) a mio
modo di vedere, vengo ingiustamente ed eccessivamente penalizzato.
Come ampiamente descritto sulla decisione
di opposizione il mio ex datore di lavoro si era impegnato a cercarmi un
impiego e di conseguenza avevo ritenuto che fosse sufficiente il suo impegno in
mio favore.
Purtroppo, secondo il parere dell’Ufficio
Regionale di Collocamento di __________, questo non è stato sufficiente e loro
hanno deciso di respingere la mia opposizione.
Dalla lettura della loro decisione non vedo
e non comprendo il motivo per il quale non sia stata tenuta in considerazione
la mia buona fede.
Per questo motivo, oltre ad autorizzarvi a
chiedere la visione del mio incarto completo, vi chiedo di voler accettare il
mio ricorso tenendo in considerazione la mia buona fede anche considerando che,
essendo pure la prima volta che entro in disoccupazione e non conoscendo la
legge disoccupazione (non sono un impiegato d’ufficio e neppure un avvocato ma
un semplice elettricista) ritengo che io non debba essere penalizzato con così
tanti giorni di sospensione. (…)” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 3
marzo 2017 l’URC ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. L’8 marzo 2017 l’assicurato
si è nuovamente pronunciato in merito alla fattispecie (cfr. doc. VI).
1.5. Il doc. VI è stato trasmesso
per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. VII).
In ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H
212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98
del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del
22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014
del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
Nel merito
2.2. Oggetto della vertenza è la
questione di sapere se l’URC ha a ragione o meno sospeso l’assicurato dal
diritto all’indennità di disoccupazione per assenza di ricerche di lavoro dal
18 giugno al 31 luglio 2016.
2.3. Tra gli obblighi
dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato
modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della
professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto
invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio
luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo di
controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali
relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio
1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:
"
L'assicurato deve finalizzare
Fatti
i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande
d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede
che:
"
L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni
periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il
termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere
prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3
OADI stabilisce che:
"
Il servizio competente
verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."
La LADI ha, dunque, previsto
che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o
ridurre lo stato di disoccupazione.
Tale principio non è stato
messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr.
Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la
disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).
L'obbligo di ridurre il danno,
valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197
consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p.
48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti
per trovare lavoro.
Se non adempie il suo obbligo
egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI,
secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo
possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF
8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C
221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI
è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1°
gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione
OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V
228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation
de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).
La
giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità
l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo
che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del
28 giugno 2010).
Per
costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione
deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.
In
una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così
sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo
precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA.
Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché
gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere
tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione
in disoccupazione.
L'assicurato deve così, ad
esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal
momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova
occupazione (cfr. STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.1.; STF
8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_544/2014 del 26 novembre
2014 consid. 4.2.; STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2.
pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010,
consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del
26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio
1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici
regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti
sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure
art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre
gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. STF 8C_863/2014 del 16 marzo 2015,
pubblicata in DTF 141 V 365; Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29
dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).
2.4. Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76
consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
Per
quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non
prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di
riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo
di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide
(cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).
L'Alta Corte, pur confermando
tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha
precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche
mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi
amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese
(cfr. STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29
settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
In una sentenza 8C_589/2009
del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria
giurisprudenza e ha rilevato:
"
(…)
3.2 Pour trancher le point de savoir si
l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il
faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches
entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif,
la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en
principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février
2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à
une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches
de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et
bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C
176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2;
RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4.,
pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.;
STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_463/2016 del 20
settembre 2016 consid. 3.2.
Sulle modalità con le quali
bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il
suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio
competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26
cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.
95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede nessun
modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate
sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di
lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni
periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere
realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella
causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò significa che,
in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione
la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro
interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta
ricerca.
In caso di ricerca personale
il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di
lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il
datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul
formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la
ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S.
P., AD 5/87).
Inoltre
deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si
è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella
causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà servirsi
dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la
Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello
sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del datore
di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque
limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio
competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 pag. 95).
In
una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la
durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in
caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).
La sua durata è determinata
secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv. 5
OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la
durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il
prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due
anni.
Nella già
citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha
ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des
circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être
mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses
démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas
suivies en dépit de leur pertinence".
Per quel che attiene alla
sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30
cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6
giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per
insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo
successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9
giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione
per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con
proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI/ID D72 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle
sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo,
"Alcuni compiti …”, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte
dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato il
modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005;
STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C
286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del
6 agosto 2002).
2.6. Nella presente evenienza,
dalla documentazione agli atti si evince che RI 1, nel mese di agosto 2016, ha
concluso presso la __________ di __________ il proprio apprendistato quale
elettricista di montaggio, svolto in virtù di un contratto di durata
determinata scadente il 31 agosto 2016.
L’assicurato ha conseguito
il relativo attestato federale di capacità (cfr. doc. 4; A1).
Il datore di lavoro non ha
proposto al ricorrente un contratto di lavoro al termine del tirocinio (cfr.
doc. 4).
L’insorgente si è, dunque,
iscritto in disoccupazione con effetto dal 19 settembre 2016 (cfr. doc. A1).
Al
momento dell’annuncio per il collocamento il ricorrente ha indicato di non
avere svolto alcuna ricerca di impiego nei mesi di giugno e luglio 2016
antecedenti la disoccupazione (cfr. doc. 2).
La
consulente del personale, il 14 novembre 2016, gli ha pertanto inviato una
“Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitato a motivare, entro il 21
novembre 2016, il fatto di non avere intrapreso ricerche di impiego nei mesi di
giugno e luglio 2016, allegando l’eventuale documentazione a sostegno delle
proprie dichiarazioni.
La
collocatrice ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità
cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando
espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la
sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per
ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 2).
L’assicurato,
il 22 novembre 2016, ha risposto come segue:
"
Con il foglio che vi allego,
dimostro che il mio ex datore di lavoro (__________) ha contattato diverse
ditte in Ticino, in Svizzera interna.” (Doc. 3)
In effetti il ricorrente
ha annesso alla sua risposta del 22 novembre 2016 uno scritto del 30 giugno
2016 indirizzato dalla __________ al medesimo da cui risulta:
" (…) con la
presente le comunichiamo che durante il mese di giugno 2016 abbiamo contattato
diverse ditte di impianti elettrici in Ticino, come pure in Svizzera interna,
per un suo possibile impiego in qualità di Elettricista di montaggio AFC
diplomato.
Abbiamo lasciato le sue referenze, quindi,
nel caso in cui dovessero necessitare di nuovi collaboratori, potrebbe venire
contattato direttamente. (…)” (Doc. 3)
Dal profilo procedurale l’URC ha ossequiato il diritto di essere
sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42
LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).
L’amministrazione,
non ritenendo valide le giustificazioni addotte dall’assicurato, con decisione
formale del 31 gennaio 2017, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di
disoccupazione per sei giorni (cfr. doc. 4; consid. 1.1.).
Tale provvedimento è stato
confermato con decisione su opposizione del 21 febbraio 2017 (cfr. doc. A1;
consid. 1.1.).
2.7. Come esposto
precedentemente (cfr. consid. 2.3.), gli assicurati devono compiere delle
ricerche di lavoro prima di controllare la disoccupazione.
Ciò vale anche per gli
assicurati che stanno terminando un tirocinio.
Sulla questione di principio relativa alle ricerche di lavoro
durante l'apprendistato, questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che vi
è un obbligo di cercare lavoro negli ultimi mesi di tirocinio, (cfr. STCA
38.99.332 del 17 aprile 2000, sentenza nella quale il TCA ha confermato una
sanzione di 4 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione
per insufficienti ricerche di lavoro negli ultimi tre mesi di tirocinio; STCA
38.2001.213 del 14 febbraio 2002, sentenza nella quale il TCA ha ridotto da 6
giorni a 4 giorni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione la
sanzione inflitta ad un’assicurata per mancate ricerche di lavoro negli ultimi
tre mesi di tirocinio; D. Cattaneo, op. cit., pag. 19).
Il TCA nelle sentenze citate aveva fatto espressamente riferimento
all'art. 22 cpv. 6 della v.legge sulla formazione professionale secondo cui
"il maestro di tirocinio comunica all'apprendista, entro tre mesi dalla
fine del tirocinio, se potrà successivamente essere occupato
nell'azienda". Tale normativa è stata abrogata a decorrere dal 31 dicembre
2003. In effetti il 1° gennaio 2004 è entrata in vigore la nuova legge sulla
formazione professionale, la quale non contempla più quanto previsto all’art.
22 cpv. 6 della v.legge.
Tuttavia, a mente di questa Corte, il principio dell’obbligo di
cercare un impiego adeguato nell’ultimo periodo di apprendistato rimane
invariato, siccome la formazione professionale ha di regola una durata
determinata (cfr. art. 17 legge sulla formazione professionale; STCA 38.2005.94
del 2 febbraio 2006).
Va, pure, evidenziato che
un assicurato al beneficio di un contratto di durata determinata deve cercare
un nuovo impiego negli ultimi tre mesi di attività (cfr. fra le tante: STF 8C_863/2014
del 16 marzo 2015, pubblicata in DTF 141 V 365; STFA C 200/03 del 15 dicembre
2003; STCA 38.2012.6 del 26 aprile 2012 consid. 2.7.; STCA 38.2010.75 del 4
maggio 2011).
Giova, inoltre, rilevare
che con STCA 38.2009.1 del 16 febbraio 2009 questa Corte ha stabilito che un
assicurato - che si era iscritto in disoccupazione il 1° ottobre 2008 al
termine del tirocinio, benché non avesse superato gli esami finali - non aveva
svolto delle ricerche di impiego nei mesi di luglio, agosto e dal 1° all’11
settembre 2008, mentre ne aveva compiute di insufficienti dal 12 al 30
settembre 2008.
La sospensione è stata
ridotta da dodici a undici giorni, in quanto dal 12 al 30 settembre 2008
l’assicurato aveva comunque intrapreso degli sforzi volti al reperimento di
un’occupazione, anche se non validi dal profilo qualitativo.
Con giudizio 38.2010.75
del 4 maggio 2011 il TCA ha, poi, confermato una sospensione di dodici giorni
dal diritto all’indennità di disoccupazione inflitta a un assicurato che non
aveva svolto ricerche di lavoro negli ultimi tre mesi di apprendistato
precedenti l’annuncio per il collocamento.
Al riguardo cfr. pure STCA
38.2012.72 del 27 febbraio 2013.
2.8. Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte rileva che dalle carte processuali emerge,
innanzitutto, che l’URC ha esaminato gli eventuali sforzi intrapresi
dall’assicurato al fine di reperire un’occupazione nel periodo dal 18 giugno al
18 settembre 2016, lasso di tempo corrispondente ai tre mesi precedenti
la data da cui ha richiesto le prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione, ossia il 19 settembre 2016 (cfr. consid. 2.6.).
Tale modo di operare
risulta corretto, visto che il ricorrente, prima di annunciarsi per il
collocamento, ha svolto l’apprendistato di installatore elettricista
beneficiando di un contratto di durata determinata. Egli, quindi, era tenuto a
cercare un nuovo impiego negli ultimi tre mesi di attività (cfr. consid. 2.6.;
2.7.).
Dagli atti di causa si
evince, poi, che effettivamente il ricorrente, nel lasso di tempo dal 18 giugno
al 31 luglio 2016, non ha svolto personalmente alcuna ricerca di lavoro (cfr.
doc. 2; 5; I).
Egli, al riguardo, ha
indicato che il datore di lavoro gli aveva assicurato il suo impegno nel
cercargli un nuovo impiego e di avere ritenuto che tale aiuto fosse sufficiente
(cfr. doc. 5; I).
Come visto sopra (cfr.
consid. 2.6.), la __________, il 30 giugno 2016, ha attestato di avere
contattato nel mese di giugno 2016 diverse ditte di impianti elettrici in
Ticino e in Svizzera interna fornendo le referenze dell’insorgente per un suo
possibile impiego quale elettricista di montaggio AFC diplomato (cfr. doc. 3).
In proposito giova
osservare che l’ex datore di lavoro dell’assicurato ha dichiarato unicamente di
essersi attivato nel mese di giugno 2016 presso altre ditte del medesimo settore
professionale segnalando il suo nominativo.
Di conseguenza per il mese
di luglio 2016 non risultano, in ogni caso, effettuate ricerche di impiego né
personalmente dal ricorrente, né tramite la __________.
Per l’arco di tempo dal 18
al 30 giugno 2016 è utile rilevare, da un lato, che risulta plausibile che il
datore di lavoro, non continuando a tenere l’assicurato alle proprie dipendenze
dopo aver svolto il tirocinio (cfr. consid. 2.7.) si sia attivato presso altre
aziende del ramo degli impianti elettrici al fine di tentare di reperirgli un
impiego.
Dall’altro, che però l’art.
17 cpv. 1 LADI enuncia che è compito dell’assicurato cercare lavoro.
Pertanto il ricorrente
avrebbe dovuto, parallelamente all’intervento dell’ex datore di lavoro,
intraprendere comunque qualche sforzo di lavoro.
Da quanto precede discende
che l’insorgente dal 18 al 30 giugno 2016 e nel mese di luglio 2016 ha violato
l’obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge (cfr. consid. 2.3.).
Tale violazione implica,
di principio, la sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione sulla
base dell’art. 30 cpv. 1 lett. c (cfr. consid. 2.3.).
2.9. Il ricorrente ha fatto valere
di essere stato in buona fede, in particolare poiché, essendo la prima volta
che ricorreva all’assicurazione contro la disoccupazione, non conosceva la
relativa legge, né era pienamente consapevole dei suoi obblighi quale
disoccupato. In proposito egli ha pure evidenziato di non essere un avvocato o
un impiegato d’ufficio, bensì un elettricista (cfr. doc. I; V).
Questo
Tribunale deve, perciò, esaminare se l’eventuale non conoscenza dell’obbligo di
effettuare un determinato numero di ricerche di lavoro qualitativamente
sufficienti nel periodo precedente l’iscrizione in disoccupazione possa
costituire, nel caso di specie, un valido motivo per non sanzionare
l’insorgente in relazione al periodo 18 giugno – 31 luglio 2016.
L'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il
seguente tenore:
"
1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle
singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad
informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.
Considerandi
2.
Ognuno ha diritto, di
regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi.
Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli
interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per
le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può
prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.
3.
Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti
possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa
immediatamente."
L'art. 27 LPGA sancisce, in
particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale
e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e
individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene
fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su
questi aspetti cfr. in particolare STFA C 192/04 del 14 settembre 2005
consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9
pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6;
STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG
und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof,
"Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und
Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R.
Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les
organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag.
524.
seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar",
2.
ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, ad art. 27 pag. 400 e pag. 402-407).
In materia di assicurazione
contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli
miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più
limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr.
DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato
generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).
Il
capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e
permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve
avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e
d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli
informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C
241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr.
9.
pag. 31; DLA 2002 pag. 194).
Per
quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va
segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli
fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr.
DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di
competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse
fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore
della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la
consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).
Inoltre
tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno
stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza
deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la
persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.
Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 29 pag. 405).
Questo
Tribunale, in una sentenza 38.2003.55 del 20 novembre 2003, massimata e
parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186, chinandosi su un caso di
mancate ricerche di lavoro prima dell'iscrizione in disoccupazione, ha
stabilito che anche dopo l'entrata in vigore della LPGA e conformemente alla
giurisprudenza del TFA deve essere sanzionato con una sospensione dal diritto
all'indennità di disoccupazione l'assicurato che non ha intrapreso sforzi al
fine di reperire un impiego prima di annunciarsi per il collocamento anche se
egli ignorava questo obbligo, riservata l'ipotesi in cui egli si è rivolto
all'amministrazione per chiedere informazioni sui suoi diritti e doveri.
A quest’ultimo riguardo va
evidenziato che l’Alta Corte ha confermato che il dovere di informazione e di
consulenza giusta l’art. 27 cpv. 2 LPGA deve essere ossequiato
dall’amministrazione qualora un assicurato entri in contatto con lei per
ottenere delle delucidazioni o comunque quale richiedente di determinate
prestazioni.
In particolare il
Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza C 192/04 del 14
settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato ritenuto
inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione
della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato
all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell’Ufficio
regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per
poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli assicurati
devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il
diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’Ufficio regionale di collocamento
avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a breve scadenza
non permetteva di collocarlo.
Il
TFA ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’Ufficio regionale di collocamento e
rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno
avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza
preponderante era disposto a posticiparlo.
In
caso affermativo, l’amministrazione avrebbe dovuto rispondere della sua
omissione - implicante la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare,
quindi, a quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione.
In
proposito cfr. pure STF 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010; STFA C 301/05 dell’8
maggio 2006; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005.
Inoltre,
in una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, l’Alta Corte ha precisato che
l’obbligo di cercare un’occupazione adeguata nel periodo precedente la
disoccupazione vige anche con l’entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è
ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati
non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a
intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all’iscrizione in
disoccupazione.
2.10
In
concreto non è ravvisabile una violazione del diritto all’informazione e
consulenza ex art. 27 LPGA da parte dell’URC.
In primo
luogo, non risulta che l’assicurato abbia contattato l’amministrazione nel
periodo antecedente la richiesta di prestazioni LADI a partire dal 19 settembre
2016.
per ottenere delucidazioni circa i diritti e gli obblighi dei disoccupati.
In
secondo luogo, in ogni caso l'Alta Corte ha stabilito che il
dovere di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una regola di
comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza una
precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche - avvertimento da
parte dell’amministrazione. Gli assicurati, del resto, devono intraprendere
sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della disoccupazione e
pure nel periodo di disdetta (cfr. STFA C 14/06 del 6 settembre 2006
consid. 2.2; STFA C 138/05 del 3 luglio 2006 già citata; STFA C 50/06 del 23
maggio 2006 consid. 2.1.; STFA C 144/05 del 1° dicembre 2005 consid. 5.2.1.).
Nella
sentenza C 14/06 del 6 settembre 2006, appena menzionata, la nostra Massima
istanza ha deciso che non era stato violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA nel caso di
un assicurato sanzionato per insufficienti ricerche dal profilo quantitativo.
In
particolare è stato stabilito che un assicurato nulla può dedurre a suo favore
dalla circostanza che un consulente del personale non indichi già al momento
dell’annuncio in disoccupazione il numero delle ricerche da effettuare,
ma attenda il primo colloquio di consulenza.
Inoltre
nel giudizio 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013, pubblicato in DTF 139 V 524 e già
citato sopra, l’Alta Corte ha ribadito che un assicurato non può discolparsi
dal non avere compiuto ricerche di lavoro o dall’averne effettuate di
insufficienti nel periodo antecedente la disoccupazione asserendo di non avere
saputo di dovere cercare seriamente un’occupazione già a questo momento e di
non essere stato reso attento a tale obbligo.
In proposito cfr. pure STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.; STF
8C_768/2014 del 23 febbraio 2015 consid. 2.2.2.
L’insorgente non può,
conseguentemente, trarre vantaggio alcuno, ai fini della presente lite,
da un’eventuale non conoscenza del dovere di effettuare un determinato numero
di ricerche di lavoro qualitativamente valide nel periodo dal 18 giugno al 31
luglio 2016 antecedente l’iscrizione in disoccupazione (cfr. STCA 38.2016.22
del 27 settembre 2016 consid. 2.9.; STCA 38.2014.73 del 26 marzo 2015 consid.
2.11
; STCA 38.2014.22 del 20 agosto 2014 consid. 2.10.).
2.11
Alla
luce di tutto quanto esposto, il ricorrente deve essere sospeso dal diritto
all’indennità di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI per non
avere compiuto personalmente ricerche di lavoro nel periodo dal 18 giugno al 31
luglio 2016.
2.12
Per quanto concerne l’entità
della penalità, l’URC ha inflitto all’assicurato sei giorni di sospensione dal
diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. consid. 1.1.; doc. 4; A1).
Normalmente, in base alle
direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di
mancate ricerche di lavoro durante un mese antecedente la disoccupazione
ammonta a un minimo di quattro giorni di sospensione, mentre la penalità minima
prevista per insufficienti ricerche durante un mese precedente l’annuncio per
il collocamento corrisponde a tre giorni di sospensione (cfr. consid. 2.5.).
A mente del TCA, nella
presente fattispecie, ai fini della sospensione da applicare all’insorgente va
comunque considerata la circostanza che nel mese di giugno 2016 tramite il suo ex
datore di lavoro è stato ricercato un possibile impiego presso ditte del suo
settore professionale in Ticino e in Svizzera interna (cfr. doc. 3; STCA
38.2012.26
del 16 gennaio 2013 consid. 2.8.; 2.11.).
In simili condizioni, la
sospensione di sei giorni inflittagli non rispetta il principio della proporzionalità
(cfr. consid. 2.5.) e deve pertanto essere ridotta a cinque giorni (1 giorno
per il periodo dal 18 al 30 giugno 2016 + 4 giorni per il mese di luglio 2016).
Il ricorso va, di
conseguenza, parzialmente accolto e la decisione su opposizione impugnata
riformata nel senso che l'assicurato è sospeso dal diritto alle indennità di
disoccupazione per cinque giorni.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è parzialmente accolto.
La decisione su
opposizione del 21 febbraio 2017 emessa dall'URC di __________ è riformata nel
senso che l’assicurato è sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione
per cinque giorni.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti