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38.2017.20

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 settembre 2017Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande

d'impiego ordinarie."

L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede

che:

"

L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni

periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo

giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il

termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere

prese in considerazione."

L'art. 26 cpv. 3

OADI stabilisce che:

"

Il servizio competente

verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

La LADI ha, dunque, previsto

che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o

ridurre lo stato di disoccupazione.

Tale principio non è stato

messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr.

Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la

disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).

L'obbligo di ridurre il danno,

valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197

consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische

Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p.

48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti

per trovare lavoro.

Se non adempie il suo obbligo

egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI,

secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo

possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF

8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C

221/02 del 3 agosto 2003).

L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI

è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1°

gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione

OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V

228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation

de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).

La

giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità

l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo

che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del

28 giugno 2010).

Per

costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione

deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

In

una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così

sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo

precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA.

Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché

gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere

tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione

in disoccupazione.

L'assicurato deve così, ad

esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal

momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova

occupazione (cfr. STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.1.; STF

8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_544/2014 del 26 novembre

2014 consid. 4.2.; STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2.

pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010,

consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del

26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio

1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici

regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti

sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure

art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre

gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere

sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che

precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. STF 8C_863/2014 del 16 marzo 2015,

pubblicata in DTF 141 V 365; Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29

dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,

op. cit., pag. 17).

2.4. Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare

un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la

qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76

consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

Per

quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non

prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di

riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo

di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide

(cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

L'Alta Corte, pur confermando

tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha

precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche

mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi

amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese

(cfr. STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29

settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

In una sentenza 8C_589/2009

del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria

giurisprudenza e ha rilevato:

"

(…)

3.2 Pour trancher le point de savoir si

l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il

faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches

entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif,

la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en

principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février

2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à

une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches

de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et

bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C

176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2;

RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4.,

pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.;

STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_463/2016 del 20

settembre 2016 consid. 3.2.

Sulle modalità con le quali

bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che

secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il

suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio

competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26

cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.

95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede nessun

modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate

sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di

lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni

periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere

realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella

causa E.R., non pubblicata).

Concretamente ciò significa che,

in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione

la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro

interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta

ricerca.

In caso di ricerca personale

il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di

lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il

datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul

formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la

ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S.

P., AD 5/87).

Inoltre

deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si

è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella

causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà servirsi

dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la

Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello

sviluppo economico e del lavoro).

In caso di rifiuto del datore

di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque

limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio

competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 pag. 95).

In

una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la

durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in

caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).

La sua durata è determinata

secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv. 5

OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la

durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il

prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due

anni.

Nella già

citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha

ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des

circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être

mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses

démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas

suivies en dépit de leur pertinence".

Per quel che attiene alla

sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30

cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6

giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per

insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo

successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9

giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione

per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con

proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI/ID D72 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle

sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo,

"Alcuni compiti …”, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte

dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato il

modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005;

STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C

286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del

6 agosto 2002).

2.6. Nella presente evenienza,

dalla documentazione agli atti si evince che RI 1, nel mese di agosto 2016, ha

concluso presso la __________ di __________ il proprio apprendistato quale

elettricista di montaggio, svolto in virtù di un contratto di durata

determinata scadente il 31 agosto 2016.

L’assicurato ha conseguito

il relativo attestato federale di capacità (cfr. doc. 4; A1).

Il datore di lavoro non ha

proposto al ricorrente un contratto di lavoro al termine del tirocinio (cfr.

doc. 4).

L’insorgente si è, dunque,

iscritto in disoccupazione con effetto dal 19 settembre 2016 (cfr. doc. A1).

Al

momento dell’annuncio per il collocamento il ricorrente ha indicato di non

avere svolto alcuna ricerca di impiego nei mesi di giugno e luglio 2016

antecedenti la disoccupazione (cfr. doc. 2).

La

consulente del personale, il 14 novembre 2016, gli ha pertanto inviato una

“Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitato a motivare, entro il 21

novembre 2016, il fatto di non avere intrapreso ricerche di impiego nei mesi di

giugno e luglio 2016, allegando l’eventuale documentazione a sostegno delle

proprie dichiarazioni.

La

collocatrice ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità

cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando

espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la

sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per

ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 2).

L’assicurato,

il 22 novembre 2016, ha risposto come segue:

"

Con il foglio che vi allego,

dimostro che il mio ex datore di lavoro (__________) ha contattato diverse

ditte in Ticino, in Svizzera interna.” (Doc. 3)

In effetti il ricorrente

ha annesso alla sua risposta del 22 novembre 2016 uno scritto del 30 giugno

2016 indirizzato dalla __________ al medesimo da cui risulta:

" (…) con la

presente le comunichiamo che durante il mese di giugno 2016 abbiamo contattato

diverse ditte di impianti elettrici in Ticino, come pure in Svizzera interna,

per un suo possibile impiego in qualità di Elettricista di montaggio AFC

diplomato.

Abbiamo lasciato le sue referenze, quindi,

nel caso in cui dovessero necessitare di nuovi collaboratori, potrebbe venire

contattato direttamente. (…)” (Doc. 3)

Dal profilo procedurale l’URC ha ossequiato il diritto di essere

sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42

LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).

L’amministrazione,

non ritenendo valide le giustificazioni addotte dall’assicurato, con decisione

formale del 31 gennaio 2017, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di

disoccupazione per sei giorni (cfr. doc. 4; consid. 1.1.).

Tale provvedimento è stato

confermato con decisione su opposizione del 21 febbraio 2017 (cfr. doc. A1;

consid. 1.1.).

2.7. Come esposto

precedentemente (cfr. consid. 2.3.), gli assicurati devono compiere delle

ricerche di lavoro prima di controllare la disoccupazione.

Ciò vale anche per gli

assicurati che stanno terminando un tirocinio.

Sulla questione di principio relativa alle ricerche di lavoro

durante l'apprendistato, questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che vi

è un obbligo di cercare lavoro negli ultimi mesi di tirocinio, (cfr. STCA

38.99.332 del 17 aprile 2000, sentenza nella quale il TCA ha confermato una

sanzione di 4 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione

per insufficienti ricerche di lavoro negli ultimi tre mesi di tirocinio; STCA

38.2001.213 del 14 febbraio 2002, sentenza nella quale il TCA ha ridotto da 6

giorni a 4 giorni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione la

sanzione inflitta ad un’assicurata per mancate ricerche di lavoro negli ultimi

tre mesi di tirocinio; D. Cattaneo, op. cit., pag. 19).

Il TCA nelle sentenze citate aveva fatto espressamente riferimento

all'art. 22 cpv. 6 della v.legge sulla formazione professionale secondo cui

"il maestro di tirocinio comunica all'apprendista, entro tre mesi dalla

fine del tirocinio, se potrà successivamente essere occupato

nell'azienda". Tale normativa è stata abrogata a decorrere dal 31 dicembre

2003. In effetti il 1° gennaio 2004 è entrata in vigore la nuova legge sulla

formazione professionale, la quale non contempla più quanto previsto all’art.

22 cpv. 6 della v.legge.

Tuttavia, a mente di questa Corte, il principio dell’obbligo di

cercare un impiego adeguato nell’ultimo periodo di apprendistato rimane

invariato, siccome la formazione professionale ha di regola una durata

determinata (cfr. art. 17 legge sulla formazione professionale; STCA 38.2005.94

del 2 febbraio 2006).

Va, pure, evidenziato che

un assicurato al beneficio di un contratto di durata determinata deve cercare

un nuovo impiego negli ultimi tre mesi di attività (cfr. fra le tante: STF 8C_863/2014

del 16 marzo 2015, pubblicata in DTF 141 V 365; STFA C 200/03 del 15 dicembre

2003; STCA 38.2012.6 del 26 aprile 2012 consid. 2.7.; STCA 38.2010.75 del 4

maggio 2011).

Giova, inoltre, rilevare

che con STCA 38.2009.1 del 16 febbraio 2009 questa Corte ha stabilito che un

assicurato - che si era iscritto in disoccupazione il 1° ottobre 2008 al

termine del tirocinio, benché non avesse superato gli esami finali - non aveva

svolto delle ricerche di impiego nei mesi di luglio, agosto e dal 1° all’11

settembre 2008, mentre ne aveva compiute di insufficienti dal 12 al 30

settembre 2008.

La sospensione è stata

ridotta da dodici a undici giorni, in quanto dal 12 al 30 settembre 2008

l’assicurato aveva comunque intrapreso degli sforzi volti al reperimento di

un’occupazione, anche se non validi dal profilo qualitativo.

Con giudizio 38.2010.75

del 4 maggio 2011 il TCA ha, poi, confermato una sospensione di dodici giorni

dal diritto all’indennità di disoccupazione inflitta a un assicurato che non

aveva svolto ricerche di lavoro negli ultimi tre mesi di apprendistato

precedenti l’annuncio per il collocamento.

Al riguardo cfr. pure STCA

38.2012.72 del 27 febbraio 2013.

2.8. Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte rileva che dalle carte processuali emerge,

innanzitutto, che l’URC ha esaminato gli eventuali sforzi intrapresi

dall’assicurato al fine di reperire un’occupazione nel periodo dal 18 giugno al

18 settembre 2016, lasso di tempo corrispondente ai tre mesi precedenti

la data da cui ha richiesto le prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione, ossia il 19 settembre 2016 (cfr. consid. 2.6.).

Tale modo di operare

risulta corretto, visto che il ricorrente, prima di annunciarsi per il

collocamento, ha svolto l’apprendistato di installatore elettricista

beneficiando di un contratto di durata determinata. Egli, quindi, era tenuto a

cercare un nuovo impiego negli ultimi tre mesi di attività (cfr. consid. 2.6.;

2.7.).

Dagli atti di causa si

evince, poi, che effettivamente il ricorrente, nel lasso di tempo dal 18 giugno

al 31 luglio 2016, non ha svolto personalmente alcuna ricerca di lavoro (cfr.

doc. 2; 5; I).

Egli, al riguardo, ha

indicato che il datore di lavoro gli aveva assicurato il suo impegno nel

cercargli un nuovo impiego e di avere ritenuto che tale aiuto fosse sufficiente

(cfr. doc. 5; I).

Come visto sopra (cfr.

consid. 2.6.), la __________, il 30 giugno 2016, ha attestato di avere

contattato nel mese di giugno 2016 diverse ditte di impianti elettrici in

Ticino e in Svizzera interna fornendo le referenze dell’insorgente per un suo

possibile impiego quale elettricista di montaggio AFC diplomato (cfr. doc. 3).

In proposito giova

osservare che l’ex datore di lavoro dell’assicurato ha dichiarato unicamente di

essersi attivato nel mese di giugno 2016 presso altre ditte del medesimo settore

professionale segnalando il suo nominativo.

Di conseguenza per il mese

di luglio 2016 non risultano, in ogni caso, effettuate ricerche di impiego né

personalmente dal ricorrente, né tramite la __________.

Per l’arco di tempo dal 18

al 30 giugno 2016 è utile rilevare, da un lato, che risulta plausibile che il

datore di lavoro, non continuando a tenere l’assicurato alle proprie dipendenze

dopo aver svolto il tirocinio (cfr. consid. 2.7.) si sia attivato presso altre

aziende del ramo degli impianti elettrici al fine di tentare di reperirgli un

impiego.

Dall’altro, che però l’art.

17 cpv. 1 LADI enuncia che è compito dell’assicurato cercare lavoro.

Pertanto il ricorrente

avrebbe dovuto, parallelamente all’intervento dell’ex datore di lavoro,

intraprendere comunque qualche sforzo di lavoro.

Da quanto precede discende

che l’insorgente dal 18 al 30 giugno 2016 e nel mese di luglio 2016 ha violato

l’obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge (cfr. consid. 2.3.).

Tale violazione implica,

di principio, la sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione sulla

base dell’art. 30 cpv. 1 lett. c (cfr. consid. 2.3.).

2.9. Il ricorrente ha fatto valere

di essere stato in buona fede, in particolare poiché, essendo la prima volta

che ricorreva all’assicurazione contro la disoccupazione, non conosceva la

relativa legge, né era pienamente consapevole dei suoi obblighi quale

disoccupato. In proposito egli ha pure evidenziato di non essere un avvocato o

un impiegato d’ufficio, bensì un elettricista (cfr. doc. I; V).

Questo

Tribunale deve, perciò, esaminare se l’eventuale non conoscenza dell’obbligo di

effettuare un determinato numero di ricerche di lavoro qualitativamente

sufficienti nel periodo precedente l’iscrizione in disoccupazione possa

costituire, nel caso di specie, un valido motivo per non sanzionare

l’insorgente in relazione al periodo 18 giugno – 31 luglio 2016.

L'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il

seguente tenore:

"

1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle

singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad

informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

Considerandi

2.

Ognuno ha diritto, di

regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi.

Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli

interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per

le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può

prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.

3.

Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti

possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa

immediatamente."

L'art. 27 LPGA sancisce, in

particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale

e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e

individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene

fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su

questi aspetti cfr. in particolare STFA C 192/04 del 14 settembre 2005

consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9

pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6;

STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG

und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof,

"Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und

Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R.

Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les

organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag.

524.

seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar",

2.

ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, ad art. 27 pag. 400 e pag. 402-407).

In materia di assicurazione

contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli

miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più

limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr.

DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato

generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).

Il

capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e

permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve

avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e

d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli

informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C

241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr.

9.

pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

Per

quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va

segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli

fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr.

DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di

competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse

fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore

della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la

consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

Inoltre

tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno

stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza

deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la

persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.

Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 29 pag. 405).

Questo

Tribunale, in una sentenza 38.2003.55 del 20 novembre 2003, massimata e

parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186, chinandosi su un caso di

mancate ricerche di lavoro prima dell'iscrizione in disoccupazione, ha

stabilito che anche dopo l'entrata in vigore della LPGA e conformemente alla

giurisprudenza del TFA deve essere sanzionato con una sospensione dal diritto

all'indennità di disoccupazione l'assicurato che non ha intrapreso sforzi al

fine di reperire un impiego prima di annunciarsi per il collocamento anche se

egli ignorava questo obbligo, riservata l'ipotesi in cui egli si è rivolto

all'amministrazione per chiedere informazioni sui suoi diritti e doveri.

A quest’ultimo riguardo va

evidenziato che l’Alta Corte ha confermato che il dovere di informazione e di

consulenza giusta l’art. 27 cpv. 2 LPGA deve essere ossequiato

dall’amministrazione qualora un assicurato entri in contatto con lei per

ottenere delle delucidazioni o comunque quale richiedente di determinate

prestazioni.

In particolare il

Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza C 192/04 del 14

settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato ritenuto

inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione

della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato

all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell’Ufficio

regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per

poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli assicurati

devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il

diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’Ufficio regionale di collocamento

avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a breve scadenza

non permetteva di collocarlo.

Il

TFA ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’Ufficio regionale di collocamento e

rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno

avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza

preponderante era disposto a posticiparlo.

In

caso affermativo, l’amministrazione avrebbe dovuto rispondere della sua

omissione - implicante la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare,

quindi, a quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione.

In

proposito cfr. pure STF 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010; STFA C 301/05 dell’8

maggio 2006; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005.

Inoltre,

in una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, l’Alta Corte ha precisato che

l’obbligo di cercare un’occupazione adeguata nel periodo precedente la

disoccupazione vige anche con l’entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è

ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati

non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a

intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all’iscrizione in

disoccupazione.

2.10

In

concreto non è ravvisabile una violazione del diritto all’informazione e

consulenza ex art. 27 LPGA da parte dell’URC.

In primo

luogo, non risulta che l’assicurato abbia contattato l’amministrazione nel

periodo antecedente la richiesta di prestazioni LADI a partire dal 19 settembre

2016.

per ottenere delucidazioni circa i diritti e gli obblighi dei disoccupati.

In

secondo luogo, in ogni caso l'Alta Corte ha stabilito che il

dovere di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una regola di

comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza una

precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche - avvertimento da

parte dell’amministrazione. Gli assicurati, del resto, devono intraprendere

sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della disoccupazione e

pure nel periodo di disdetta (cfr. STFA C 14/06 del 6 settembre 2006

consid. 2.2; STFA C 138/05 del 3 luglio 2006 già citata; STFA C 50/06 del 23

maggio 2006 consid. 2.1.; STFA C 144/05 del 1° dicembre 2005 consid. 5.2.1.).

Nella

sentenza C 14/06 del 6 settembre 2006, appena menzionata, la nostra Massima

istanza ha deciso che non era stato violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA nel caso di

un assicurato sanzionato per insufficienti ricerche dal profilo quantitativo.

In

particolare è stato stabilito che un assicurato nulla può dedurre a suo favore

dalla circostanza che un consulente del personale non indichi già al momento

dell’annuncio in disoccupazione il numero delle ricerche da effettuare,

ma attenda il primo colloquio di consulenza.

Inoltre

nel giudizio 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013, pubblicato in DTF 139 V 524 e già

citato sopra, l’Alta Corte ha ribadito che un assicurato non può discolparsi

dal non avere compiuto ricerche di lavoro o dall’averne effettuate di

insufficienti nel periodo antecedente la disoccupazione asserendo di non avere

saputo di dovere cercare seriamente un’occupazione già a questo momento e di

non essere stato reso attento a tale obbligo.

In proposito cfr. pure STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.; STF

8C_768/2014 del 23 febbraio 2015 consid. 2.2.2.

L’insorgente non può,

conseguentemente, trarre vantaggio alcuno, ai fini della presente lite,

da un’eventuale non conoscenza del dovere di effettuare un determinato numero

di ricerche di lavoro qualitativamente valide nel periodo dal 18 giugno al 31

luglio 2016 antecedente l’iscrizione in disoccupazione (cfr. STCA 38.2016.22

del 27 settembre 2016 consid. 2.9.; STCA 38.2014.73 del 26 marzo 2015 consid.

2.11

; STCA 38.2014.22 del 20 agosto 2014 consid. 2.10.).

2.11

Alla

luce di tutto quanto esposto, il ricorrente deve essere sospeso dal diritto

all’indennità di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI per non

avere compiuto personalmente ricerche di lavoro nel periodo dal 18 giugno al 31

luglio 2016.

2.12

Per quanto concerne l’entità

della penalità, l’URC ha inflitto all’assicurato sei giorni di sospensione dal

diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. consid. 1.1.; doc. 4; A1).

Normalmente, in base alle

direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di

mancate ricerche di lavoro durante un mese antecedente la disoccupazione

ammonta a un minimo di quattro giorni di sospensione, mentre la penalità minima

prevista per insufficienti ricerche durante un mese precedente l’annuncio per

il collocamento corrisponde a tre giorni di sospensione (cfr. consid. 2.5.).

A mente del TCA, nella

presente fattispecie, ai fini della sospensione da applicare all’insorgente va

comunque considerata la circostanza che nel mese di giugno 2016 tramite il suo ex

datore di lavoro è stato ricercato un possibile impiego presso ditte del suo

settore professionale in Ticino e in Svizzera interna (cfr. doc. 3; STCA

38.2012.26

del 16 gennaio 2013 consid. 2.8.; 2.11.).

In simili condizioni, la

sospensione di sei giorni inflittagli non rispetta il principio della proporzionalità

(cfr. consid. 2.5.) e deve pertanto essere ridotta a cinque giorni (1 giorno

per il periodo dal 18 al 30 giugno 2016 + 4 giorni per il mese di luglio 2016).

Il ricorso va, di

conseguenza, parzialmente accolto e la decisione su opposizione impugnata

riformata nel senso che l'assicurato è sospeso dal diritto alle indennità di

disoccupazione per cinque giorni.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto.

La decisione su

opposizione del 21 febbraio 2017 emessa dall'URC di __________ è riformata nel

senso che l’assicurato è sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione

per cinque giorni.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti