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Decisione

38.2017.21

Riduzione della sospensione da 5 a 3 giorni per consegna tardiva delle ricerche di lavoro del mese di 9/2015. Non valida giustificazione. Ricerche consegnate il giorno successivo

18 luglio 2017Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

1.3. Nella sua risposta del 14 marzo 2017 l’URC propone di

respingere il ricorso (cfr. doc. III).

1.4. L’assicurata si è nuovamente

pronunciata in merito alla fattispecie con scritto del 24 marzo 2017 nel quale

ha precisato di non avere mai chiesto l’annullamento della decisione ma di

avere fatto presente che tale sanzione è troppo severa (cfr. doc. V).

1.5. L’URC, il 27 marzo 2017, ha

ribadito la posizione espressa nella risposta di causa del 14 marzo 2014 (cfr.

doc. VII).

1.6. Il doc. VII è stato inviato

per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. VIII).

Considerandi

In ordine

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31.

agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio

2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06

del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18

febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio

2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999.

Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

Nel merito

2.2

Oggetto del contendere è la

questione di sapere se a ragione o meno l’URC ha sospeso l’assicurata per

cinque giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione per aver consegnato

tardivamente le ricerche di impiego relative al periodo di controllo del mese di

settembre 2015.

2.3

Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente

un'occupazione adeguata (cfr. art. 16 cpv. 1 e 2 LADI), se necessario anche

fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori

del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

Alla fine di

ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio

competente le prove documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese

(cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 non pubblicata).

Secondo

l'art. 26 cpv. 1 OADI:

" L'assicurato

deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di

domande d'impiego ordinarie."

L’art.

26.

cpv. 2 OADI, il cui tenore è entrato in vigore il 1° aprile 2011 a seguito della quarta revisione della LADI, prevede che:

" L’assicurato

deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo

di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno

lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine

senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in

considerazione.”

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro

dell'assicurato."

La LADI ha, dunque, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per

evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

Tale

principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta

revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica delle legge

sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).

L’obbligo di

ridurre il danno, valido anche nell’assicurazione contro la disoccupazione

(cfr. DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische

Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p.

48), è violato, fra l’altro, quando l’assicurato compie sforzi insufficienti

per trovare lavoro.

Se non

adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv.

1.

lett. c LADI secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se

non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr.

STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C

221/02 del 3 agosto 2003).

L’art. 30

cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni

(TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della

Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de

réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea

e Francoforte sul Meno 1992, pag. 193s.).

2.4

Secondo l'art.

30.

cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità

della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o,

nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La

sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).

La sua

durata è determinata secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù

dell'art. 45 cpv. 5 OADI se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto

all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per

determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli

ultimi due anni.

Cfr. pure

STF 8C_556/2016 del 23 novembre 2016 consid. 4.

Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale

federale ha ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des

circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être

mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses

démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas

suivies en dépit de leur pertinence".

Per

quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione

fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una

sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta, con proporzionale aumento

per le inadempienze successive (da 8 a 12 giorni per la seconda volta in caso

di mancate ricerche e da 6 a 8 giorni per la seconda volta in caso di ricerche

insufficienti).

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri della SECO e

della Sezione del lavoro contemplano da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di

lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per le

inadempienze successive (da 10 a 19 giorni per la seconda volta), visto l'art.

45.

cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI/D72 punto 1.A. - 1C. dell’ottobre 2011).

Invece per le prove della ricerca di lavoro inoltrate oltre il

termine, è prevista una sanzione da 5 a 9 giorni in caso del primo invio oltre

il termine. Per il secondo invio oltre il termine è prevista una sanzione da 10

a 19 giorni e per il terzo invio oltre termine, l’incarto va rinviato al

servizio cantonale per la decisione (cfr. Prassi LADI/ID D72 punto 1.E.

dell’ottobre 2011).

Queste direttive sono

conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli

Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti

sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni

inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate

dal TCA.

Anche il

Tribunale federale delle assicurazioni ha approvato il modo di procedere

dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del

10.

dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio

2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).

2.5

Nel caso concreto l’URC ha

sospeso l’assicurata, iscrittasi in disoccupazione dal 2 giugno 2014 (cfr. doc.

A), per cinque giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione, in quanto non

ha consegnato le ricerche di lavoro relative al mese di settembre 2015 entro il

termine legale contemplato dall’art. 26 cpv. 2 OADI (cfr. consid. 2.3.), senza

alcuna valida giustificazione.

In una sentenza 38.2011.64

del 24 maggio 2012 questo Tribunale ha stabilito che il nuovo articolo 26 cpv.

2.

OADI è conforme alla legge e si è in particolare così espresso:

" (…)

Alla luce di tutto quanto esposto, in particolare considerato quanto

sottolineato dall’Alta Corte nella sentenza 8C_183/2008 del 27 giugno 2008, pubblicata

in DLA 2009 N. 2 pag. 76, e meglio che il regime di cui all’art. 26 cpv. 2bis

vOADI risultava insoddisfacente, permettendo a certi assicurati di ritardare

sistematicamente la consegna delle ricerche di lavoro fino alla scadenza del

termine supplementare assegnato dall’amministrazione senza dover fornire alcuna

giustificazione (cfr. consid. 2.9., 2.10.), come pure quanto emerso dal Rapporto

esplicativo dell’avanprogetto OADI menzionato dalla SECO nel proprio scritto

del 28 febbraio 2012, nonché dal Rapporto concernente i risultati della

procedura di consultazione in merito alla revisione parziale dell’OADI dell’11

marzo 2011 (cfr. consid. 2.9.), questa Corte ritiene che il nuovo art. 26 cpv.

2.

OADI sia conforme alla legge.

In effetti l’esigenza imposta agli assicurati di inoltrare

all’amministrazione la prova degli sforzi intrapresi per trovare un’occupazione

al più tardi il quinto giorno del mese seguente il periodo di controllo in

questione o il primo giorno lavorativo successivo a tale data deve essere

considerata una condizione per meglio adempiere all’obbligo di controllo degli

assicurati di cui all’art. 17 LADI e permettere al servizio competente di

verificare agevolmente le ricerche effettuate. (…)"

Il Tribunale federale, in

una sentenza 8C_46/2012 dell'8 maggio 2012, ha peraltro applicato questa disposizione dell'ordinanza senza formulare alcuna considerazione circa la sua

conformità alla legge.

In quell'occasione l'Alta

Corte, contrariamente all'autorità cantonale di ricorso, ha concluso che un

assicurato non è stato in grado di comprovare la tempestiva consegna delle

ricerche di lavoro ed ha confermato la sanzione di nove giorni che era stata

inflitta dall'amministrazione, argomentando:

" (…)

La juridiction cantonale a considéré que l'intimé

n'était certes pas parvenu à prouver qu'il avait remis le formulaire de

recherches d'emploi pour juillet 2011 dans le délai échéant au 5 août 2011.

Cependant, il avait toujours remis ses recherches d'emploi dans le délai

prescrit. Il avait du reste été en mesure de fournir - au stade de l'opposition

- une copie du formulaire relatif au mois de juillet 2011. En outre, il n'était

pas exclu que l'administration ait égaré ce formulaire, ce d'autant plus la

conseillère en personnel de l'assuré était absente au début du mois d'août

2011.

De surcroît, il paraissait peu vraisemblable que l'intéressé ait

totalement oublié de remettre ce formulaire, même au moment où il avait

rencontré sa conseillère le 18 août 2011 et qu'il entreprenne cette démarche

seulement au moment où l'OCE l'informe de sa carence. Par ailleurs, il

ressortait du procès-verbal dudit entretien que l'assuré était une personne non

seulement sérieuse et consciencieuse, mais également motivée dans la recherche

d'un emploi, nonobstant une sanction dont il avait fait l'objet en mars 2011

(pour recherches d'emploi insuffisantes sur le plan qualitatif en janvier

2011).

4.

4.1

L'office recourant fait

grief à la juridiction cantonale d'avoir méconnu la portée de l'art. 26 al. 2

OACI en considérant la remise du formulaire de recherches à un employé de l'ORP

comme hautement vraisemblable. Se référant à la jurisprudence du Tribunal

fédéral (arrêts C 3/07 du 3 janvier 2008 et 8C_625/2009 du 26 février 2010), il

estime que le respect du délai prévu par cette disposition aurait dû être

déterminé avec certitude.

4.2

En matière d'indemnités de chômage, l'assuré

supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise

de cartes de contrôle (arrêt C 90/97 du 29 juin 1998 consid. 2a, in DTA 1998 no

48.

p. 284; arrêt C 360/97 du 14 décembre 1998 consid. 2b) ce qui vaut aussi

pour d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité,

notamment la liste de recherches d'emploi (cf. arrêt C 294/99 du 14 décembre

1999.

consid. 2a, in DTA 2000 no 25 p. 122; cf. aussi arrêt 8C_427/2010 du 25

août 2010 consid. 5.1).

4.3

L'ensemble des éléments

retenus dans la décision attaquée ne constitue pas un faisceau d'indices

suffisants de la remise en temps utile des justificatifs de recherches

d'emploi. En fait, la juridiction cantonale s'est fondée sur les seules

déclarations de l'intimé et sur des considérations qui ne reposent sur aucun

élément matériel. Ainsi le dépôt de la copie d'une pièce ne dit rien sur la

remise de l'original à l'autorité. De même, la ponctualité passée d'un assuré

ne laisse pas présumer de l'absence de toute omission future. Sur ce dernier

point, l'argumentation des premiers juges reviendrait, en cas de contestation

de la part de l'assuré, à renoncer systématiquement à sanctionner un premier

manquement. On doit ainsi conclure que l'assuré n'a pas été en mesure d'établir

qu'il avait remis en temps utile (soit jusqu'au 5 août 2011) les justificatifs

de ses recherches d'emploi pour le mois de juillet 2011.

4.4

Il convient par conséquent d'annuler le jugement

entrepris et de confirmer la mesure de suspension prononcée par l'office

recourant, laquelle tient compte du fait qu'il s'agit du deuxième manquement de

l'intéressé. (…)"

Con sentenza 8C_601/2012

del 26 febbraio 2013, pubblicata in DTF 139 V 164, in SVR 2013 ALV Nr. 7 pag. 21 e in DLA 2013 N. 9 pag. 181, il Tribunale federale ha stabilito la

conformità del nuovo art. 26 cpv. 2 OADI alla legge.

L’Alta Corte ha precisato

che le conseguenze connesse alla mancata produzione entro il termine dei

documenti probatori relativi alle ricerche effettuate in un determinato periodo

di controllo non devono necessariamente fondarsi su una base legale formale. In

effetti l’art. 26 cpv. 2 OADI è in definitiva la concretizzazione dei disposti

legali di cui agli art. 17 cpv. 1 e 30 cpv. 1 lett. c LADI (un assicurato deve

comprovare gli sforzi intrapresi al fine di reperire un’occupazione sotto pena

di essere sanzionato).

Inoltre il TF ha deciso

che la sospensione del diritto all'indennità soggiace esclusivamente alle

specifiche disposizioni dell'assicurazione disoccupazione (e non all'art. 43

cpv. 3 LPGA). Ne discende che, salvo motivo scusabile, se le prove non sono

fornite nel termine dell'art. 26 cpv. 2 OADI, una sospensione del diritto

all'indennità può essere pronunciata senza che si debba impartire un termine

supplementare. Poco importa che le prove vengano prodotte ulteriormente, per

esempio nell'ambito di una procedura di opposizione.

Cfr. al riguardo STF

8C_365/2016 del 3 marzo 2017, STF 8C_40/2016 del 21 aprile 2016 e STF

8C_885/2012 del 2 luglio 2013.

2.6

Nella presente

evenienza le ricerche d’impiego del mese di settembre 2015, in applicazione

dell’art. 26 cpv. 2 OADI, andavano prodotte all’amministrazione entro lunedì 5

ottobre 2015 (cfr. consid. 2.3.; STCA 38.2012.11 del 13 giugno 2012 consid.

2.7

).

L'amministrazione,

come visto sopra, nella decisione del 28 luglio 2016 ha precisato di aver

ritenuto tardiva la consegna delle ricerche di lavoro, in quanto esse sono

state inoltrate dall’assicurata in data 6 ottobre 2015, ossia oltre il termine

legale (cfr. doc. C2 = 2).

In concreto è incontestato

il fatto che la ricorrente abbia consegnato tardivamente le proprie ricerche

d’impiego relative al mese di settembre 2016 (cfr. doc. I, V, C5).

L’insorgente, a seguito

della Richiesta di giustificazione inviatale dal consulente del personale il 19

luglio 2016 (cfr. doc. C4), il 25 luglio 2016 ha addotto:

" In

risposta alla sua richiesta di giustificazione del 19.7.2016, le faccio

presente che durante il nostro colloquio di consulenza del 2.11.2015 ne avevamo

già discusso in merito.

Detto questo, le ribadisco che ho inoltrato

la prova delle ricerche di lavoro con un solo giorno di ritardo, causa la mia

disattenzione riguardo agli orari di apertura particolari dello sportello

postale di __________.” (cfr. doc. C5)

2.7

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte ritiene che a ragione l’URC ha

considerato che non esistono in concreto valide giustificazioni

per la consegna tardiva delle ricerche di settembre 2015.

In effetti

il fatto di aver inviato gli sforzi intrapresi nel settembre 2015 volti al

reperimento di un’occupazione il giorno successivo, siccome non era a conoscenza

degli orari dell’ufficio postale a __________ e non sapeva utilizzare il

distributore automatico per i francobolli, non può rappresentare un valido

motivo per non consegnare tempestivamente le ricerche di lavoro.

Gli assicurati devono

prestare la debita attenzione alle date degli appuntamenti con l’URC,

rispettivamente dei termini per la consegna della documentazione richiesta, in

particolar modo dei formulari relativi agli sforzi intrapresi al fine di

reperire un’occupazione. Ciò implica anche la modalità dell’invio, ossia gli

orari degli uffici postali.

Non va dimenticato che

l’esigenza imposta agli assicurati di inoltrare all’amministrazione la prova

delle ricerche di impiego svolte al più tardi il quinto giorno del mese

seguente il periodo di controllo in questione o il primo giorno lavorativo

successivo a tale data deve essere considerata una condizione per meglio

adempiere all’obbligo di controllo degli assicurati di cui all’art. 17 LADI e

permettere al servizio competente di verificare agevolmente le ricerche effettuate

(cfr. consid. 2.5.; STF 8C_40/2016 del 21 aprile 2016 consid. 4.2.).

Ne discende che la

ricorrente, avendo prodotto in ritardo le ricerche di settembre 2015 a causa di

una sua disattenzione, ha violato l’art. 26 cpv. 2 OADI e deve, conseguentemente,

essere sospesa dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art.

30.

cpv. 1 lett. c LADI (cfr. STCA 38.2016.4 del 13 aprile 2016 consid. 2.6.;

STCA 38.2014.60 dell’11 dicembre 2014 consid. 2.7.).

Infatti, come già esposto

in precedenza (cfr. consid. 2.3.; 2.5.), l’assicurato è tenuto a fare

tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di

disoccupazione.

2.8

Per quanto

attiene all’entità della penalità, va ribadito che nel caso di specie

l’amministrazione inizialmente ha inflitto all’assicurata dieci giorni di

sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione, riducendo la sanzione

con la decisione su opposizione a 5 giorni (cfr. consid. 1.1.).

L’insorgente

ha inoltrato il 6 ottobre 2015 nove ricerche di lavoro per il mese di settembre

2015, ossia con un giorno di ritardo (cfr. consid. 2.6.; doc. C2 = 2) a seguito

di una sua disattenzione (non era a conoscenza degli orari di apertura

dell’ufficio postale di __________, cfr. consid. 2.7.).

Come visto in precedenza

(cfr. consid. 2.4.), la SECO prevede da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro durante un periodo di controllo, in caso di prima

sospensione, con proporzionale aumento per le inadempienze successive (da 10 a

19.

giorni per la seconda volta e rinvio al servizio cantonale per decisione

alla terza volta).

Anche nel caso di prove

della ricerca di lavoro inoltrate oltre il termine la SECO contempla una

sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione da 5 a 9 giorni per il

primo invio oltre il termine, da 10 a 19 il secondo invio tardivo e il rinvio

al servizio cantonale per decisione alla terza volta (cfr. Prassi LADI/D72

punti 1.D; 1.E).

In proposito va ricordato che

il Tribunale federale, in una sentenza 8C_64/2012 del 26 giugno 2012, ha

indicato che il fatto che dall’aprile 2011 la sanzione prevista dall’art. 26

cpv. 2 OADI, ovvero che le ricerche consegnate tardivamente senza valido motivo

non possono più essere prese in considerazione, intervenga già quando le prove

delle ricerche non sono consegnate entro il termine previsto dall’OADI stessa -

senza quindi assegnazione di un termine supplementare come in passato - non

significa ancora che una sanzione di durata identica si imponga all'assicurato

che non effettua ricerche di lavoro in un determinato periodo di controllo e a

quello che compie sforzi sufficienti dal profilo qualitativo e quantitativo e

consegna tuttavia le ricerche con un lieve ritardo.

Inoltre in una sentenza

8C_257/2014 del 10 giugno 2014 l’Alta Corte ha lasciato aperta la questione di

sapere se la direttiva della SECO che prevede la medesima sanzione nel caso di

mancate ricerche in un periodo di controllo e nel caso di consegna tardiva

delle ricerche (Prassi LADI p.to D.72) sia conforme alla legge, rispettivamente

all’ordinanza.

In proposito il TF ha

ricordato che in ogni caso determinante per la commisurazione della durata

della sospensione è unicamente la gravità della colpa di un assicurato da

definire sulla base del suo comportamento generale.

A quest’ultimo

proposito cfr. pure consid. 2.5.; art. 30 cpv. 3 LADI; STF 8C_257/2014 del 10

giugno 2014 consid. 4.3., pubblicata in DLA 2014 N. 11 pag. 219; DLA 2006 N.20

pag. 229 segg., consid. 2.3.

Si segnala

inoltre che questa Corte, in una fattispecie paragonabile, ha ridotto una

sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto all’indennità a 3 giorni di

sospensione dal diritto all’indennità, tenendo conto in particolare del fatto

che il ricorrente ha inoltrato le ricerche di lavoro insieme alla risposta

della Richiesta di giustificazione (cfr. STCA 38.2016.26 del 9 agosto 2016

consid. 2.8.).

La durata della penalità da

infliggere ad un assicurato non dipende, per contro, dalle sue condizioni

economiche (cfr. STCA 38.2015.24 del 30 luglio 2015 consid. 2.8.; STCA

38.2014.60

dell’11 dicembre 2014 consid. 2.8.).

Nel caso concreto il

TCA rileva che le ricerche d’impiego sono state prodotte il 6 ottobre 2015, e quindi

solo un giorno dopo il termine legale (cfr. doc. 3).

Tutto

ben considerato, a mente del TCA, si giustifica la riduzione

della sanzione da cinque a tre giorni di penalità (cfr. STF 8C_33/2012 del 26

giugno 2012).

La decisione su opposizione

del 3 febbraio 2017 è, dunque, modificata nel senso che l’insorgente è sospesa

per tre giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

e la decisione su opposizione del 3 febbraio 2017 è modificata nel senso che

l’assicurata è sospesa per 3 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni