Lexipedia

Decisione

38.2017.22

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

19 ottobre 2017Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

i periodi di calcolo previsti all’art. 37 cpv. 1 e 2 OADI decorrono

rispettivamente dal 26 gennaio al 25 luglio 2016 e dal 26 luglio 2015 al 25

luglio 2016.

L’assicurata, come

peraltro ammesso dalla stessa, non ha più ricevuto lo stipendio dal mese di

agosto 2015 (cfr. consid. 2.4.).

Pertanto, se per definire

il guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI si dovesse applicare il

principio generale secondo cui determinanti sono

i redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di

calcolo (cfr. consid. 2.2.), lo stesso corrisponderebbe a un importo

inferiore a fr. 500.--, come deciso dalla Cassa, visto che il solo salario che

potrebbe essere considerato sarebbe quello dal 26 al 31 luglio 2015 (lo

stipendio ricevuto per l’intero mese di luglio 2015 è pari a fr. 5'403.30; cfr.

doc. B), il quale andrebbe poi diviso per dodici mesi.

Questo Tribunale,

attentamente esaminate le circostanze del caso di specie e tutto ben

considerato, ritiene, tuttavia, che nella presente fattispecie torni

applicabile l’eccezione al principio

generale contemplata dalla giurisprudenza, consistente nel

prendere come riferimento il salario concordato (cfr. consid. 2.2.; 2.3.).

In effetti in

casu un rischio di abuso può essere escluso.

Al riguardo va osservato

che la ricorrente è stata alle dipendenze della __________ dal febbraio 2013 al

luglio 2016, ossia per poco meno di tre anni e mezzo.

Fino al mese di agosto

2015 alla medesima è stato corrisposto il salario. In particolare per il

periodo agosto 2014 – settembre 2015 (in relazione ai salari da giugno 2014 a

luglio 2015) la retribuzione le è stata versata sul suo conto bancario presso __________

(cfr. doc. B).

Da alcuni messaggi di

posta elettronica intercorsi tra l’insorgente e l’amministratrice presidente

della società, __________, tra dicembre 2015 e settembre 2016 (cfr. doc. 96

segg.) emerge poi che l’assicurata ha regolarmente chiesto informazioni circa

Considerandi

il pagamento dei salari arretrati, rivendicandoli.

In proposito va

evidenziato che nel mese di febbraio 2016 __________ le ha indicato, producendo

anche una lettera di una società terza, la EAWC Technologies, debitrice nei

confronti della __________, come pure un’attestazione di una banca del __________

che garantiva un credito alla __________ (cfr. doc. 105; 106; 107), che il

pagamento dei salari sarebbe avvenuto entro qualche giorno (cfr. doc. 101; 104).

Da un ulteriore messaggio

del 9 aprile 2016 della ricorrente emerge che l’amministratrice della SA un

mese prima aveva ancora garantito il pagamento degli stipendi (cfr. doc. 97).

Il TCA non ignora che sono

trascorsi molti mesi, quasi un anno, dal primo mancato pagamento dello

stipendio, in agosto 2015, al suo licenziamento del luglio 2016.

Al riguardo va, tuttavia,

rilevato che l’insorgente svolgeva la funzione di responsabile del sistema d’informazione,

e meglio si occupava della comunicazione visiva dell’azienda e della gestione

dei siti web (cfr. consid. 1.2.; 2.4., doc. I).

Pertanto ella non si

trovava professionalmente nelle condizioni di rendersi conto della reale

situazione finanziaria della società, che in un secondo tempo si è rivelata in

seria difficoltà già dal 2014-2015 (cfr. doc. A3).

In simili condizioni,

occorre concludere che l’assicurata non ha rinunciato, nemmeno temporaneamente,

alla propria retribuzione. Al contrario, sulla base delle rassicurazioni

dell’amministratrice presidente della SA sostanziate da documenti (scritto di

una società creditrice e attestazione bancaria), la ricorrente nutriva

piuttosto una fondata speranza circa il fatto che le difficoltà di liquidità sarebbero

state a breve superate e di ricevere, quindi, gli stipendi (cfr. consid. 2.3.).

L’assicurata, in seno alla

__________, non rivestiva del resto alcuna posizione analoga a un datore di

lavoro e non risultano rapporti di parentela con gli amministratori della

stessa (cfr. consid. 2.4.).

Nemmeno la Cassa sostiene

il contrario.

2.7

Alla luce di tutto quanto

esposto, la decisione su opposizione impugnata deve essere annullata e gli atti

rinviati alla Cassa affinché determini il guadagno assicurato dell’insorgente

facendo riferimento al salario pattuito con la sua ex datrice di lavoro e

stabilisca il suo diritto a indennità di disoccupazione dal 26 luglio 2016.

2.8

Vincente in causa, la

ricorrente, rappresentata da un avvocato, ha diritto all’importo di fr.

1’500.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico della Cassa (cfr. art. 61

lett. g LPGA; 30 Lptca).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione su

opposizione del 27 gennaio 2017 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

alla Cassa affinché proceda come indicato al consid. 2.7.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa verserà alla

ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti