38.2017.22
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19 ottobre 2017Italiano29 min
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Raccomandata
Incarto
n.
38.2017.22
rs
Lugano
19 ottobre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 marzo 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 27 gennaio 2017 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 27 gennaio 2017 la CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la precedente
decisione del 22 settembre 2016 (cfr. doc. 43) con cui ha negato ad RI 1 il
diritto a indennità di disoccupazione a decorrere dal 26 luglio 2016, in
quanto, benché nel termine quadro per il periodo di contribuzione dal 26 luglio
2014 al 25 luglio 2016 abbia esercitato un’attività salariata soggetta a
contribuzione, non è più stata retribuita dal datore di lavoro, la __________,
dal mese di agosto 2015, con la conseguenza che l’ammontare del guadagno
assicurato è risultato inferiore all’importo minimo di fr. 500.-- (cfr. doc. A).
In particolare nella
decisione su opposizione è stato rilevato quanto segue:
" (…) Nell’evenienza
concreta emerge come l’opponente è stata impiegata presso la __________ dal 14
febbraio 2013 al 21 luglio 2016 in qualità di responsabile di sistemi d’informazione.
In data 21 luglio 2016 ha rassegnato le proprie dimissioni con effetto
immediato per mancato versamento dello stipendio a decorrere dal mese di agosto
2015.
Preso atto delle osservazioni formulate
nell’opposizione del 19 ottobre 2016, la Cassa ha convocato a verbale
l’assicurata in data 14 novembre 2016. Dal verbale d’audizione si rivela come
l’opponente non abbia percepito il salario a decorrere dal mese di agosto 2015.
Per i salari non percepiti è stato intimato un precetto esecutivo nei confronti
dell’ex datore di lavoro, al quale non è stata interposta opposizione: in data
14 novembre 2016 l’opponente ha richiesto il proseguimento dell’esecuzione.
Inoltre la signora RI 1 ha inoltrato una richiesta d’indennità per insolvenza
alla cassa cantonale di disoccupazione del Canton __________, la quale ha però
negato le prestazioni d’insolvenza tramite decisione del 23 settembre 2016.
La Cassa ha proceduto, in virtù dell’art.
37 dell’ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione (OADI), ad effettuare
la media degli ultimi 6/12 mesi lavorativi. Siccome il salario percepito
mensilmente è inferiore a CHF 500.00, non vi è alcun diritto a prestazioni
dell’assicurazione contro la disoccupazione. Per quanto concerne il periodo
contributivo si fa rilevare come la Cassa non ha mai contestato il mancato
raggiungimento del periodo contributivo necessario per avere diritto alle
indennità disoccupazione. Semmai, in base all’art. 37 OADI, il diritto è stato
negato in quanto l’opponente non ha raggiunto un guadagno medio mensile di CHF
500.00 nel periodo di riferimento (periodo di calcolo ultimi 6/12 mesi
lavorativi, nello specifico dal 22 luglio 2015 al 21 luglio 2016). (…)” (Doc. A1)
1.2. Contro la decisione su
opposizione RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo
(cfr. doc. IX+1; X+1) ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento della
medesima e il conseguente riconoscimento delle indennità di disoccupazione dal 26
luglio 2016.
A sostegno della propria
pretesa ricorsuale l’avv. RA 1, per conto dell’assicurata, dopo aver indicato, che
quest’ultima presso la __________ si occupava concretamente della comunicazione
visiva dell’azienda e di altre società annesse come da istruzioni ricevute
dalla datrice di lavoro e della gestione dei siti web, del social media
marketing e corporate identity di queste società, ha segnatamente ha addotto
che nell’agosto 2015 la SA ha iniziato a mostrare problemi nel versare il
salario per presunti problemi finanziari, tanto che lo stesso (inizialmente ammontante
a fr. 5'500.-- lordi al mese e dall’ottobre 2013 aumentato a fr. 7'000.-- lordi
mensili) non è stato più pagato fino al licenziamento da parte della dipendente
nel luglio 2016.
Al riguardo è stato
precisato che in quel periodo l’assicurata ha comunque continuato a svolgere il
proprio lavoro e che il datore di lavoro prometteva il versamento degli
arretrati facendo riferimento a un finanziamento che doveva giungere da lì a
poco.
Il patrocinatore della
ricorrente ha rilevato, da un lato, che quest’ultima, come risulta dalla
documentazione prodotta agli atti, richiedeva regolarmente riscontro al fine di
essere pagata alla datrice di lavoro, la quale prometteva il pagamento con
dichiarazioni molto specifiche e concrete, in modo da indurla a rimanere presso
di lei.
Dall’altro, che visto però
che il credito accumulato aumentava e la datrice di lavoro non accennava a
mantenere le proprie promesse, l’assicurata si è licenziata con effetto
immediato e ha fatto valere le proprie pretese mediante un’esecuzione contro la
datrice di lavoro per salari non pagati (fr. 72'944.55) per la quale è stata
chiesta la continuazione in via di fallimento.
Inoltre la parte
ricorrente ha asserito che dall’estratto delle esecuzioni è risultata una
situazione a lei del tutto sconosciuta, in quanto sia l’amministratore che la
datrice di lavoro non avevano mai accennato a problematiche definitive, bensì
l’avevano sempre rassicurata sostenendo che il pagamento sarebbe avvenuto
presto.
L’avv. RA 1 ha, poi,
contestato a nome dell’insorgente, l’assunto secondo cui siccome la medesima
non ha percepito lo stipendio negli ultimi 12 mesi prima della domanda di
disoccupazione, allora non avrebbe avuto un guadagno assicurato, sostenendo che
avendo svolto un’attività soggetta a contribuzione, disponeva di un guadagno
assicurato dell’ammontare di fr. 7'000.-- determinato sia dai versamenti
effettivi ricevuti, sia dai certificati di salario, dalle buste paga, dal
contratto di lavoro e dall’insieme degli facenti parte dell’incarto.
E’ inoltre stato osservato
che l’assicurata non aveva alcuna funzione analoga a quella di un datore di
lavoro, né era una parente dello stesso, né aveva alcuna altra relazione con il
medesimo tale da destare dubbi sulla realtà del rapporto lavorativo.
Infine la parte ricorrente
ha evidenziato che non è mai stata messa in discussione la sua buona fede e che
ha continuato a lavorare nella speranza di ricevere il salario dovuto, senza
rinunciarvi mai (cfr. doc. I).
1.3. In risposta la Cassa ha
postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. L’avv. RA 1, a nome e per
conto dell’assicurata, si è nuovamente espresso in merito alla fattispecie con
scritto del 9 aprile 2017 al quale ha allegato un estratto conto bancario della
sua cliente da cui si evincono gli ultimi dodici mesi di stipendio incassati, e
meglio dall’agosto 2014 al luglio 2015, in quanto non risulta nell’incarto
trasmesso dalla parte resistente (cfr. doc. V; B).
1.5. Il 21 aprile 2017 la Cassa ha
preso posizione al riguardo e si è riconfermata con quanto esposto nella
risposta di causa (cfr. doc. VII).
1.6. Il doc. VII è stato inviato
per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. VIII).
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se la Cassa ha correttamente o meno negato all’assicurata
il diritto a indennità di disoccupazione dal 26 luglio 2016, poiché non è
possibile stabilire un guadagno assicurato superiore alla somma di fr. 500.--
mensili.
Secondo l’art. 23 cpv. 1
LADI è considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della
legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel
corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali
periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro.
L’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a quello
dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il guadagno non è
considerato assicurato se non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale
stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.
In virtù e nell’ambito
della delega legislativa, in particolare per quanto attiene al periodo di
calcolo per il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha stabilito che il guadagno assicurato è calcolato in
base al salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione (art. 11) che
precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 37 cpv.
1 OADI).
Il
guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici
mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della
prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso
1 (cfr. art. 37 cpv. 2 OADI).
Il
periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di
guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell’annuncio alla
disoccupazione. A quel momento, l’assicurato deve aver versato contributi per
almeno dodici mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione
(cfr. art. 37 cpv. 3 OADI).
Il Consiglio federale ha
pure stabilito che per periodi che, secondo l’art. 13 cpv. 2 lett. b-d LADI,
sono computati come periodi di contribuzione, è determinante il salario che
l’assicurato avrebbe normalmente ottenuto (cfr. art. 39 OADI).
L’art. 13 cpv. 2 lett. c
LADI stabilisce che sono computati quali periodi di contribuzione i periodi in
cui l’assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro, ma, per malattia (art. 3
LPGA) o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve salario e non paga quindi i
contributi.
Giusta
l’art. 40 OADI il guadagno non è assicurato qualora, durante il periodo di
calcolo, non raggiunga mensilmente 500 franchi. I guadagni risultanti da più
rapporti di lavoro sono cumulati.
Al riguardo cfr. STF
8C_70/2015 del 19 agosto 2015 consid. 4.1.
2.2. Per
costante giurisprudenza determinanti ai fini del calcolo del guadagno
assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI sono i redditi effettivamente percepiti
sotto forma di salario durante il periodo di calcolo (cfr. DTF 123 V 72 consid.
3; DLA 1995 Nr. 15 pag. 81 consid. 2c).
Il
Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale
federale), in una sentenza C 180/01 del 5 giugno 2002, pubblicata in DTF 128 V
189, ha confermato il principio secondo il quale il guadagno
assicurato è stabilito in funzione dei redditi effettivamente percepiti sotto
forma di salario durante il periodo di calcolo. Soltanto in casi eccezionali e
giustificati il guadagno assicurato è determinato fondandosi sull'accordo
salariale tra il datore di lavoro e il lavoratore. Più precisamente è possibile
derogare al reddito effettivamente percepito unicamente qualora possa essere
escluso un rischio di abuso, segnatamente possa essere esclusa la possibilità
di concludere accordi in merito a salari fittizi.
Al riguardo cfr. pure STF
8C_921/2013 del 15 aprile 2014; STFA C 9/02 del 19 novembre 2002.
In
una sentenza C 284/05 del 25 aprile 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 46 (vedi
pure la sentenza C 183/06 del 16 luglio 2007), l'Alta Corte ha stabilito che la
mancanza della prova del salario esatto non comporta la negazione del diritto
all'indennità di disoccupazione, ma deve essere presa in considerazione nel
calcolo del guadagno determinante.
Inoltre con sentenza 8C_913/2011
del 10 aprile 2012, pubblicata in DLA 2012 N. 11 pag. 288, il Tribunale
federale, chinandosi su una fattispecie in cui litigiosa era
soltanto la questione concernente la determinazione del guadagno assicurato,
mentre non era più contestato l’adempimento del periodo di contribuzione
riconosciuto tramite l’esercizio da parte dell’assicurato di un’attività
lavorativa, ha deciso che in quel caso, siccome non era definibile l’entità del
salario (difettavano libri contabili tenuti in maniera regolare e
trasparente, giustificativi di pagamenti bancari, postali o in contanti oppure
testimonianze che permettessero di stabilire il reddito come richiesto dalla
legge), il guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI non era determinabile
in modo sufficientemente attendibile.
Ciò
ha comportato il diniego della pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro
la disoccupazione.
In proposito cfr. pure STF
8C_387/2015 dell’11 agosto 2015 consid. 3 in fine; STF 8C_75/2013 del 25
giugno 2013 consid. 3.5.
2.3. La nostra
Massima Istanza, in una sentenza C 14/94 del 31 maggio 1994 concernente
l’entità del guadagno assicurato di un’assicurata, dal 1986 alle dipendenze di
una società, che il 20 settembre 1991, dopo che dal giugno 1991 non riceveva
più il salario, è stata licenziata senza termine di disdetta a seguito del
fallimento della ditta e che il 23 settembre 1991 si è annunciata al
collocamento rivendicando delle indennità di disoccupazione, ha stabilito che
il guadagno assicurato andava calcolato facendo riferimento al salario
pattuito. Il fatto che da giugno 1991 l’assicurata non ha più ricevuto lo
stipendio dipendeva da problemi finanziari della società, mentre la circostanza
che la medesima ha continuato a lavorare presso la ditta fino al 20 settembre
1991 non poteva esserle imputata. In particolare tale comportamento non poteva
essere visto quale rinuncia al salario. In effetti sulla base degli atti
(segnatamente la lettera di una banca) risultava che l’assicurata era
legittimata a nutrire fondate speranze circa il superamento delle difficoltà
legate alla mancanza di liquidità.
Con giudizio C 161/04 del 29 luglio 2005 l’Alta Corte, nel contesto di una
restituzione di indennità di disoccupazione chiesta a un assicurato che dal
luglio 2002 era in disoccupazione dopo essere stato attivo, dall’agosto 2001 al
giugno 2002, presso un club di calcio quale giocatore, ha deciso che, contrariamente
a quanto effettuato dalla Cassa, il guadagno assicurato doveva essere determinato
sulla base del salario concordato e non degli stipendi minori percepiti, in
quanto alla luce della situazione specifica non risultava una rinuncia a parte
del salario.
Il TF, in
una sentenza 8C_743/2008 del 9 febbraio 2009, pubblicata in SVR 2009 ALV Nr. 8
pag. 27, ha poi stabilito che nel caso di un lavoratore che aveva rinunciato
temporaneamente con accordo esplicito al pagamento del salario concordato con
lo scopo di sostenere la ditta di recente fondata dal suo datore di lavoro e
che, nel prosieguo, in ragione dell’insolvenza della ditta, non è riuscito a
incassare il salario, quest’ultimo non poteva essere preso in considerazione
per fissare il guadagno assicurato.
Il Tribunale
federale, con giudizio 8C_840/2010 del 14 gennaio 2011 relativo all’entità del
guadagno assicurato (fissato dalla Cassa in fr. 4'134.-- e contestato
dall’assicurato che ha chiesto di considerare a tale titolo un importo di fr.
8'900.--) di una persona che si è iscritta in disoccupazione il 26 aprile 2006
dopo che il 10 aprile 2006, a seguito della dichiarazione di fallimento della
società, è stato disdetto il rapporto di lavoro che la legava alla Sagl di cui
era socio gerente e da cui non riceveva lo stipendio da settembre 2005 , ha
deciso che a ragione il guadagno assicurato era stato calcolato facendo capo ai
salari effettivamente percepiti.
In effetti
in quel caso di specie, da un lato, non si trattava di un contratto di lavoro
di lunga durata (da settembre 2004 ad aprile 2006) e l’assicurato aveva
ricevuto lo stipendio pattuito soltanto per dieci mesi. Dall’altro e
soprattutto, il ricorrente, quale socio e gerente della società datrice di
lavoro poteva influenzare in modo determinante le decisioni di quest’ultima,
così che un rischio di abuso non poteva essere escluso.
La nostra
Massima Istanza, con giudizio 8C_921/2013 del 15 aprile 2014, massimato in RtiD
II-2014 N. 90 pag. 396 segg, ha inoltre confermato una sentenza emessa il 18
novembre 2013 da questo Tribunale relativa a un assicurato
socio e gerente con diritto di firma individuale e una quota di fr. 1'000.-- di
una Sagl sin dalla sua fondazione fino al luglio 2012, quando è rimasto solo socio
senza diritto di firma, che fino al 1° giugno 2012 è stato pure alle dipendenze
della società (il 31 maggio 2012 ha disdetto il rapporto di lavoro con effetto
immediato a causa del mancato pagamento degli stipendi dal mese di febbraio
2012) e al quale è stato negato il diritto alle indennità di disoccupazione,
non essendo stato in grado di comprovare il versamento effettivo di un salario
superiore a fr. 500.-- durante il periodo di calcolo (1° dicembre 2011 – 31
maggio 2012 oppure 1° giugno 2011 – 31 maggio 2012).
L’assicurato, in effetti, per sua stessa
ammissione non ha percepito alcun salario per i mesi da febbraio a maggio 2012.
Inoltre il
TCA ha ritenuto che la questione di sapere se i salari del 2011 e lo stipendio
per il mese di gennaio 2012 siano stati effettivamente versati all'interessato
poteva rimanere irrisolta. Decisivo essendo il fatto che gli stessi, come
riconosciuto dall'insorgente, erano stati interamente e direttamente immessi
nella società, vista la difficile situazione finanziaria di quest'ultima, poi
fallita nell'agosto 2012.
Tale modo di
procedere dell'insorgente risultava analogo, dal profilo della finalità e del
risultato, al comportamento di un assicurato che per sostenere la ditta del suo
datore di lavoro rinuncia, anche solo temporaneamente, al salario che in
seguito non riesce più a incassare a causa dell'insolvenza della società.
Questa Corte
cantonale ha, quindi, considerato che doveva essere fatta astrazione da un
eventuale effettivo incasso dei salari reinvestiti direttamente nella società.
In concreto,
poi, il TCA ha applicato il principio secondo il quale il guadagno assicurato
ai sensi dell'art. 23 LADI è determinato in funzione dei redditi effettivamente
percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo e non
l'eccezione prevista dalla giurisprudenza, ritenuto che non poteva essere
escluso un rischio di abuso.
Determinante
era la circostanza che l'interessato quale socio e gerente con firma
individuale fino al luglio 2012 poteva influenzare in maniera rilevante le
decisioni del datore di lavoro. Il suo ruolo in seno alla società implicava
l'assunzione di un rischio imprenditoriale che non poteva essere scaricato
sull'assicurazione disoccupazione la cui finalità era quella di garantire
un'adeguata compensazione della perdita di guadagno ai salariati. Il fatto di
avere reinvestito i redditi salariali direttamente nella società confermava,
del resto, il potere decisionale dell'insorgente all'interno della stessa.
Di
conseguenza secondo questo Tribunale il guadagno assicurato del ricorrente per
il periodo febbraio-maggio 2012, in cui non aveva ricevuto alcuna remunerazione,
era pari a fr. 0.--, mentre per i mesi precedenti non risultava determinabile
in modo sufficientemente attendibile, siccome, anche nel caso in cui
l’assicurato abbia utilizzato i salari pure per se stesso e per i propri
bisogni, sarebbe comunque impossibile stabilire l’ammontare esatto della
remunerazione che, nel caso di corresponsione effettiva, è rimasto a sua
disposizione.
In simili
condizioni, il TCA ha deciso che a ragione l'amministrazione aveva negato
all’assicurato il riconoscimento di prestazioni LADI.
Il TF ha
stabilito che l’accertamento di questa Corte, secondo cui nel periodo in
questione precedente l'annuncio in disoccupazione non è stato versato alcun
salario, non risultava essere stato svolto in modo manifestamente inesatto o in
violazione del diritto, né si fondava su una valutazione arbitraria o comunque
incompleta delle prove. L’Alta Corte, al riguardo, ha evidenziato che non
bisognava in sostanza dimenticare che il ricorrente, pur detenendo una quota
del solo 5%, aveva sempre gestito la società da solo.
Infine giova
rilevare che questa Corte, con sentenza 38.2011.3 del 5 settembre 2011,
pubblicata in RtiD I-2012 N. 83 pag. 460, pronunciandosi in relazione al caso
di una socia e gerente di una Sagl con diritto di firma
individuale dalla fondazione della società nel 1988 e in possesso di una quota
sociale di fr. 19’000.– (su un totale di fr. 20’000.–) che, dal 1988 al 31
marzo 2010, è pure stata alle dipendenze – senza percepire salario negli anni
2009/2010 – della Sagl, poi radiata d’ufficio nell’agosto 2010 a seguito di
fallimento sospeso per mancanza di attivo, e nel mese di agosto 2010 si è
iscritta in disoccupazione, ha deciso che a
ragione la Cassa le aveva negato il diritto a indennità di disoccupazione,
ritenuto che il suo guadagno assicurato per gli anni 2009/2010, non avendo la
stessa percepito alcun salario, era pari a fr. 0.--.
Il TCA ha
motivato il proprio giudizio, rilevando che in quel caso di specie era
applicabile il principio generale secondo cui determinanti ai fini del calcolo
del guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI sono i redditi
effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo.
Non entrava, invece, in linea di conto l’applicazione dell’eccezione
contemplata dalla giurisprudenza, che prevede di prendere come riferimento il
salario concordato, ma soltanto allorché un abuso (nel senso di un accordo in
merito a salari fittizi) può essere escluso. Infatti, in quella specifica
evenienza un rischio di abuso, già dal profilo oggettivo, non poteva essere
negato, in quanto quale socia e gerente della Sagl la ricorrente poteva
influenzare in maniera rilevante le decisioni del datore di lavoro. Il suo
ruolo in seno alla società implicava l’assunzione di un rischio imprenditoriale
che non poteva essere scaricato sull’assicurazione contro la disoccupazione.
L’asserzione della ricorrente secondo cui, per una sua precisa scelta, avrebbe
girato gli stipendi spettantile ai collaboratori occupati della società a causa
della carenza di liquidità della ditta per salvaguardare posti di lavoro e
sperando in una ripresa non le è stata di alcun ausilio: tale dichiarazione ha confermato,
al contrario, il suo potere decisionale all’interno della Sagl e perciò il
fatto che la stessa si fosse addossata un rischio imprenditoriale che non
andava posto a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Al riguardo cfr. pure STCA
38.2016.60 dell’8 giugno 2017; STCA 38.2015.64-65 del 24 ottobre 2016 consid.
2.7.-2.8.; STCA 38.2014.54 del 2 dicembre 2015.
2.4. Nell’evenienza concreta dalla
documentazione agli atti emerge che la ricorrente, di nazionalità __________
(cfr. doc. 168), ha lavorato dal 14 febbraio 2013 al 21 luglio 2016 quale responsabile
del sistema d’informazione presso la __________ di __________. Il salario
iniziale è stato fissato a fr. 5'500 lordi al mese per dodici mensilità, poi
aumentato a fr. 7'000 lordi dal 1° ottobre 2013 (cfr. doc. 172; 135; 134; 132).
Lo scopo della __________ risulta
il seguente:
" (…) toutes activités, en Suisse et dans le monde, dans le domaine
des nouvelles technologies dans le respect de l'environnement, notamment de
l'eau et du solaire, et plus particulièrement l'étude, le développement, la
réalisation, l'acquisition, le commerce, la distribution, la fabrication de
tous produits dans ce domaine, toutes opérations liées au financement de ces
produits ainsi que tous services y relatifs (pour but complet, cf. statuts).” (cfr.
doc. 159: estratto RC, anche reperibile al sito www.zefix.ch)
A RC sono iscritte __________,
dal __________ a __________, amministratrice presidente (dal 2017 anche
liquidatrice) con firma individuale e __________, dalla __________ a __________,
amministratore (dal 2017 anche liquidatore) con firma individuale (cfr.
estratto RC).
Il 21 luglio 2016 l’assicurata
si è licenziata con effetto immediato, in quanto lo stipendio non le è stato
versato dopo il mese di luglio 2015 (cfr. doc. 132).
L’insorgente, il 21 luglio
2016, ha pure avviato contro la SA una procedura di esecuzione per un importo
pari a fr. 72'944.55 corrispondenti a salari non pagati dall’agosto 2015 (cfr. doc.
127).
Il relativo precetto
esecutivo è stato notificato alla società il 23 agosto 2016. Contro il medesimo
non è stata interposta opposizione (cfr. doc. 34; 109; 110).
L’assicurata ha
rivendicato il diritto a indennità di disoccupazione a far tempo dal 26 luglio
2017 (cfr. doc. 120).
Da uno scritto del 26
luglio 2016 indirizzato dalla ricorrente alla Cassa emerge che:
" (…) ho
dato le mie dimissioni il 21 luglio 2016 a causa dei continui ritardi nel
versamento dello stipendio. L’ultimo versamento è stato realizzato il mese di
settembre 2015 corrispondente ai mesi di giugno e luglio 2015.
Durante tutto questo tempo io ho svolto il
mio lavoro senza mancare un giorno; lavoro poi dichiarato da __________ alle
istituzioni pertinenti (AVS, LPP, disoccupazione, ecc.) fino alla mia disdetta.
Ho avuto una lunga comprensione a questo
ritardo poiché avevo fiducia nel recupero dell’azienda che aveva ricevuto una lettera
a febbraio 2016 che confermava il prestito di 27,5 milioni di dollari per un
progetto in __________. Sono potuta sopravvivere durante questo lungo periodo
grazie ai miei risparmi, all’aiuto della mia famiglia e della mia compagna. Nel
mese di luglio 2016 quando il mio capo mi ha informato che ancora non avevano
ricevuto i soldi di detto progetto ho deciso di licenziarmi e iscrivermi nella
cassa di disoccupazione.
(…)” (Doc. 131)
Con decisione del 22
settembre 2016 la Cassa ha negato all’assicurata il diritto a indennità di
disoccupazione a decorrere dal 26 luglio 2016, in quanto, benché nel termine
quadro per il periodo di contribuzione dal 26 luglio 2014 al 25 luglio 2016
abbia esercitato un’attività salariata soggetta a contribuzione, non è più stata
retribuita dal datore di lavoro, la __________, dal mese di agosto 2015, con la
conseguenza che l’ammontare del guadagno assicurato è risultato inferiore
all’importo minimo di fr. 500.-- (cfr. doc. 43; consid. 1.1.).
La Caisse __________, il
23 settembre 2016, ha negato all’insorgente le indennità per insolvenza, poiché
non erano adempiute le condizioni di cui all’art. 51 cpv. 1 lett. a LADI, e
meglio la SA non risultava fallita (cfr. doc. 31).
A seguito dell’opposizione
inoltrata contro la decisione del 22 settembre 2016 dall’avv. RA 1, per conto
dell’assicurata (cfr. doc. 38 segg.), quest’ultima, il 14 novembre 2016, è
stata sentita dalla parte resistente (cfr. doc. 14).
Dal relativo verbale si
evince quanto segue:
" (…)
Ha dei legami di parentela con il suo ex
datore di lavoro?
No, non ho assolutamente alcun legame con
la mia ex datrice di lavoro.
Quali sono state le sue mansioni
dettagliate in __________?
Responsabile dei sistemi d’informazione,
questo comprende il marketing e tutta la comunicazione dell’azienda e delle sue
filiali.
Ci può indicare con esattezza fino a
quando ha incassato il salario da __________?
Il 30.09.2015 mi ha retribuito giugno e
luglio 2015, 10806 franchi, equivalenti a 2 mesi di stipendio.
A decorrere da quale data ha iniziato la
rivendicazione scritta degli stipendi non ricevuti?
Da settembre 2015 ho cominciato a scrivere
vari mail, nel mese di febbraio 2016 la datrice di lavoro ha inviato uno scritto
dove ci comunicava l’entrata di soldi per questo ero fiduciosa e per questo ho
tenuto duro e ho continuato a lavorare anche senza incassare un salario e
ritenuto che vantavo un credito verso la datrice di lavoro.
A che punto sono le domande d’esecuzione
presentate?
Il precetto è stato ritirato senza alcuna
opposizione, al momento attuale non è ancora stato fatto niente per procedere.
Stiano valutando la possibilità di far
richiedere il fallimento della società.
(…)
Per quale motivo ha atteso fino a tale
data per iniziare una rivendicazione salariale?
Sin dal mese di settembre 2015 ho rivendicato
il mio salario, non ho mai scritto alcuna lettera per posta raccomandata in
quanto, anche da contratto, vi era indicato che la nostra corrispondenza
sarebbe stata via e-mail, pertanto non ho ritenuto necessario procedere con una
procedura così formale, d’altra parte anche la datrice di lavoro mi confermava
che da lì a poco sarebbero entrati dei soldi e la situazione si sarebbe risolta.
(…)” (Doc. 15-16)
Il 14 novembre 2016 la
ricorrente ha, poi, richiesto la continuazione dell’esecuzione nei confronti
della __________ (cfr. doc. 34).
Il provvedimento del 22
settembre 2016 è stato confermato con decisione su opposizione del 27 gennaio
2017 (cfr. doc. A; consid. 1.1.).
Da un
estratto del registro delle esecuzioni relativo al periodo febbraio
2012-febbraio 2017, rilasciato il 16 febbraio 2017 dall'Ufficio di esecuzione
di __________, a carico della __________ risultano 65 esecuzioni per
complessivi fr. 745'560.87 (dal 26 febbraio 2014 al 21 ottobre 2016) e 12 attestati
di carenza di beni per un ammontare globale di fr. 35'960.87 (cfr. doc. A3)
La __________ è stata
sciolta d’ufficio in virtù dell’art. 153b ORC dal 5 luglio 2017 (cfr. estratto
RC; www.zefix.ch).
2.5. Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte ritiene utile rilevare che è incontestato
che l’assicurata, nel termine quadro per il periodo di contribuzione (26 luglio
2014-25 luglio 2014; cfr. art. 9 cpv. 3 LADI), ha svolto un’attività lavorativa
soggetta a contribuzione per almeno dodici mesi ai sensi dell’art. 13 cpv. 1
LADI (cfr. doc. 43; A).
Ne discende che la
ricorrente ha adempiuto il presupposto per avere diritto all’indennità di
disoccupazione relativo al periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e
LADI).
Al riguardo nella
decisione su opposizione la Cassa ha, del resto, affermato di non avere “mai
contestato il mancato raggiungimento del periodo contributivo necessario per
avere diritto alle indennità di disoccupazione” (cfr. doc. A pag. 5).
Litigiosa è piuttosto la
questione di sapere se in concreto al fine della determinazione del guadagno
assicurato debba essere fatto riferimento al salario effettivamente percepito
dalla ricorrente o allo stipendio pattuito con la __________.
La Cassa, ritenendo, da
una parte, che sia decisivo il salario effettivamente ricevuto, dall’altra, che
l’assicurata da agosto 2015 non è più stata pagata dall’ex datrice di lavoro,
ha concluso che il suo guadagno assicurato non ha raggiunto l’importo di fr.
500.-- e conseguentemente le ha negato le prestazioni LADI (cfr. doc. 43; A;
consid. 2.4.).
La parte ricorrente è,
invece, del parere che, siccome non ha rinunciato al salario e ha continuato a
lavorare fino al luglio 2016 sulla base delle rassicurazioni fornitele dall’ex
datrice di lavoro in merito al pagamento degli stipendi, non vi è motivo,
considerato pure che non aveva alcuna funzione analoga a quella di un datore di
lavoro, rispettivamente alcun legame di parentela con quest’ultimo, per non
considerare per il calcolo del guadagno assicurato lo stipendio concordato di
fr. 7'000.-- lordi al mese (cfr. doc. I; V).
2.6. Il TCA ribadisce, inoltre,
che ai sensi dell’art. 37 cpv. 1 OADI il periodo di calcolo per il guadagno
assicurato corrisponde agli ultimi sei mesi di contribuzione che precedono il
termine quadro per la riscossione della prestazione.
Il guadagno assicurato è
calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici mesi di contribuzione
che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione, se tale
salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso 1 (cfr. art. 37
cpv. 2 OADI).
Inoltre il periodo di calcolo
decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di guadagno computabile,
indipendentemente dalla data di annuncio alla disoccupazione (art. 37 cpv. 3
OADI; STF 8C_921/2013 del 15 aprile 2014 consid. 2.2.; STF C 155/06 del 3
agosto 2007, consid. 3.1.).
In concreto
Fatti
i periodi di calcolo previsti all’art. 37 cpv. 1 e 2 OADI decorrono
rispettivamente dal 26 gennaio al 25 luglio 2016 e dal 26 luglio 2015 al 25
luglio 2016.
L’assicurata, come
peraltro ammesso dalla stessa, non ha più ricevuto lo stipendio dal mese di
agosto 2015 (cfr. consid. 2.4.).
Pertanto, se per definire
il guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI si dovesse applicare il
principio generale secondo cui determinanti sono
i redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di
calcolo (cfr. consid. 2.2.), lo stesso corrisponderebbe a un importo
inferiore a fr. 500.--, come deciso dalla Cassa, visto che il solo salario che
potrebbe essere considerato sarebbe quello dal 26 al 31 luglio 2015 (lo
stipendio ricevuto per l’intero mese di luglio 2015 è pari a fr. 5'403.30; cfr.
doc. B), il quale andrebbe poi diviso per dodici mesi.
Questo Tribunale,
attentamente esaminate le circostanze del caso di specie e tutto ben
considerato, ritiene, tuttavia, che nella presente fattispecie torni
applicabile l’eccezione al principio
generale contemplata dalla giurisprudenza, consistente nel
prendere come riferimento il salario concordato (cfr. consid. 2.2.; 2.3.).
In effetti in
casu un rischio di abuso può essere escluso.
Al riguardo va osservato
che la ricorrente è stata alle dipendenze della __________ dal febbraio 2013 al
luglio 2016, ossia per poco meno di tre anni e mezzo.
Fino al mese di agosto
2015 alla medesima è stato corrisposto il salario. In particolare per il
periodo agosto 2014 – settembre 2015 (in relazione ai salari da giugno 2014 a
luglio 2015) la retribuzione le è stata versata sul suo conto bancario presso __________
(cfr. doc. B).
Da alcuni messaggi di
posta elettronica intercorsi tra l’insorgente e l’amministratrice presidente
della società, __________, tra dicembre 2015 e settembre 2016 (cfr. doc. 96
segg.) emerge poi che l’assicurata ha regolarmente chiesto informazioni circa
Considerandi
il pagamento dei salari arretrati, rivendicandoli.
In proposito va
evidenziato che nel mese di febbraio 2016 __________ le ha indicato, producendo
anche una lettera di una società terza, la EAWC Technologies, debitrice nei
confronti della __________, come pure un’attestazione di una banca del __________
che garantiva un credito alla __________ (cfr. doc. 105; 106; 107), che il
pagamento dei salari sarebbe avvenuto entro qualche giorno (cfr. doc. 101; 104).
Da un ulteriore messaggio
del 9 aprile 2016 della ricorrente emerge che l’amministratrice della SA un
mese prima aveva ancora garantito il pagamento degli stipendi (cfr. doc. 97).
Il TCA non ignora che sono
trascorsi molti mesi, quasi un anno, dal primo mancato pagamento dello
stipendio, in agosto 2015, al suo licenziamento del luglio 2016.
Al riguardo va, tuttavia,
rilevato che l’insorgente svolgeva la funzione di responsabile del sistema d’informazione,
e meglio si occupava della comunicazione visiva dell’azienda e della gestione
dei siti web (cfr. consid. 1.2.; 2.4., doc. I).
Pertanto ella non si
trovava professionalmente nelle condizioni di rendersi conto della reale
situazione finanziaria della società, che in un secondo tempo si è rivelata in
seria difficoltà già dal 2014-2015 (cfr. doc. A3).
In simili condizioni,
occorre concludere che l’assicurata non ha rinunciato, nemmeno temporaneamente,
alla propria retribuzione. Al contrario, sulla base delle rassicurazioni
dell’amministratrice presidente della SA sostanziate da documenti (scritto di
una società creditrice e attestazione bancaria), la ricorrente nutriva
piuttosto una fondata speranza circa il fatto che le difficoltà di liquidità sarebbero
state a breve superate e di ricevere, quindi, gli stipendi (cfr. consid. 2.3.).
L’assicurata, in seno alla
__________, non rivestiva del resto alcuna posizione analoga a un datore di
lavoro e non risultano rapporti di parentela con gli amministratori della
stessa (cfr. consid. 2.4.).
Nemmeno la Cassa sostiene
il contrario.
2.7
Alla luce di tutto quanto
esposto, la decisione su opposizione impugnata deve essere annullata e gli atti
rinviati alla Cassa affinché determini il guadagno assicurato dell’insorgente
facendo riferimento al salario pattuito con la sua ex datrice di lavoro e
stabilisca il suo diritto a indennità di disoccupazione dal 26 luglio 2016.
2.8
Vincente in causa, la
ricorrente, rappresentata da un avvocato, ha diritto all’importo di fr.
1’500.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico della Cassa (cfr. art. 61
lett. g LPGA; 30 Lptca).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione su
opposizione del 27 gennaio 2017 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
alla Cassa affinché proceda come indicato al consid. 2.7.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa verserà alla
ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti