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Decisione

38.2017.23

Assicurato che ha fornito indicazioni inveritiere circa le ricerche svolte nel mese di marzo 2016 (5 su 13 sono risultate, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, non effettuate). Sos

19 giugno 2017Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

i potenziali datori di lavoro che non hanno ricevuto le lettere di candidatura

che l’assicurato pretende di avere inviato nel mese di marzo 2016.

Quanto rilevato dal rappresentante

del ricorrente, e meglio che l’errore non deve per forza essere cercato

dall’assicurato, poiché il funzionamento della posta non è stato oggetto di

ulteriore verifica e che vi possono essere varie cause per le quali le lettere

non sarebbero giunte a destinazione (cfr. doc. I), non è atto a sovvertire la

conclusione appena esposta alla quale è giunta questa Corte.

In effetti le asserzioni

dell’assicurato sono semplici allegazioni di parte (cfr. STF 8C_524/2009

dell’11 gennaio 2010; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 2.2.; DLA 1997 n.

17 pag. 79) non suffragate da alcuna prova.

2.9. Il ricorrente

ha, inoltre, fatto valere di aver sempre spedito le lettere di candidatura in

questione, precisando che “… se poi i datori di lavoro non le guardano o le

cestinano, non so come difendermi” (cfr. doc. 16).

Al riguardo

è utile rammentare che normalmente un invio con posta A viene recapitato al

destinatario già il giorno lavorativo seguente e anche di sabato, mentre un

invio con posta B viene recapitato al destinatario al più tardi il terzo giorno

lavorativo dopo l'impostazione, escluso il sabato (cfr. www.posta.ch).

In una

sentenza C 212/00 del 2 novembre 2000, relativa a un caso in cui

l’amministrazione ha rifiutato a un assicurato le indennità di disoccupazione

in quanto lo stesso non avrebbe esercitato il relativo diritto entro tre mesi

dalla fine del periodo di controllo (art. 20 cpv. 3 LADI), in casu luglio 1997,

il TFA ha stabilito che il plico postale, se fosse stato inviato il 31 ottobre

1997, ultimo giorno del termine di tre mesi, mediante posta non prioritaria,

avrebbe dovuto giungere al destinatario il 5 novembre 1997 (il 3 novembre 1997

era un sabato). Nel caso di specie la lettera è arrivata l’11 novembre 1997,

ossia il settimo giorno feriale dopo il relativo invio. Secondo l’Alta Corte

questo ritardo rientrava nell’ambito del possibile, per cui l’assicurato non

doveva sopportare le conseguenze della perdita o della distruzione della busta

di intimazione da parte della cassa. Il termine di tre mesi è stato considerato

ossequiato.

Nell’evenienza

concreta l’assicurato ha indicato di aver inviato le 5 lettere di candidatura

in questione (cfr. consid. 2.8.) nel mese di marzo 2016, mentre gli

accertamenti dell’amministrazione sono stati eseguiti a fine aprile 2016 (cfr.

doc. 4).

Benché

inviate con posta ordinaria, nella peggiore delle ipotesi - dal profilo del

numero dei giorni necessari per il rispettivo recapito - tramite posta B, le

candidature del ricorrente del mese di marzo 2016 (7 marzo 2016 presso __________

l, 18 marzo 2016 presso __________, 23 marzo 2016 presso __________ e __________

e 29 marzo 2016 presso __________) a fine aprile 2016, allorché sono stati

esperiti i controlli da parte dell’URC a distanza di circa tre settimane dagli

ultimi presunti invii postali dell’assicurato, avrebbero dovuto essere arrivate

ai destinatari.

In proposito

va evidenziato che __________, __________, __________ e __________, ai quali

l’insorgente ha scritto il 7, rispettivamente il 14, 15 e 25 marzo 2016, hanno

indicato che la candidatura è stata loro recapitata.

Per costante dottrina e

giurisprudenza, l’onere della prova di un invio incombe a chi se ne prevale

(cfr. DTF 99 Ib 359, consid. 2; E. Catenazzi, Le insidie di un invio non

raccomandato, in RTT 1974, p. 65ss.; per quanto concerne gli invii da parte

dell’autorità cfr. STF 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 consid. 5.9. destinata

alla pubblicazione). Pertanto, se l’interessato non è in grado di fornirne la

prova, ne deve sopportare le conseguenze giuridiche (E. Catenazzi, op. cit., p.

67; cfr., pure, A. Borella, L’affiliation à l’assurance-maladie sociale suisse,

Losanna 1993, p. 288; per quanto concerne gli invii da parte dell’autorità cfr.

STF 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 consid. 5.9. destinata alla

pubblicazione).

Da un accertamento

esperito da questa Corte presso l’URC di __________ nell’ambito di un’altra

vertenza è emerso che normalmente l’amministrazione non chiede agli assicurati

di spedire per raccomandata le ricerche di impiego (cfr. STCA 38.2002.108 del

16 maggio 2003, consid. 1.4.; 2.7).

Il

fatto di inviare le ricerche per posta A o B non può, dunque, per principio,

nuocere agli assicurati.

L'importante è, tuttavia,

che essi sappiano comprovare di avere realmente effettuato le ricerche

allegando, ad esempio, la domanda e la relativa risposta del potenziale datore

di lavoro contattato.

Va, poi, osservato che secondo una costante giurisprudenza federale, il giudice delle

assicurazioni sociali applica il criterio della verosimiglianza

Considerandi

preponderante (cfr. cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV

N. 50 pag. 145; STF 8C_480/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 3.1.; STFA U 162/02

del 29 gennaio 2003; STFA C 264/99 del 18 settembre 2001; STFA H 407/99 del 28

novembre 2000; STFA C 116/00 del 22 agosto 2000; STFA C 341/98 del 23 dicembre

1999, consid. 3, pag., 6; DTF 125 V 195; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC

1984.

pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid.

8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b;

Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler

Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32) e non quello della prova piena come il giudice civile

o, in modo ancor più rigoroso, il giudice penale, ritenuto che in quest'ultima

evenienza per il principio "in dubio pro reo" l'incertezza

profitta all'accusato (cfr. DTF 126 V 319 consid. 5a; Piquerez, Procédure

pénale suisse, Zurigo 2000, n. 102 pag. 22 e n. 1918 pag. 403).

Il

TFA ha ricordato questi principi in una sentenza C 49/00 del 15 gennaio 2001,

pubblicata in RDAT II-2001 N. 91 pag. 378, e ha sottolineato che conformemente

al criterio della probabilità preponderante il

giudice delle assicurazioni sociali, dopo un'analisi ed una valutazione

oggettiva delle prove, deve seguire quella rappresentazione fattuale che

ritiene essere la più verosimile tra i vari scenari possibili.

Per quanto

concerne, le 5 candidature che i potenziali datori di lavoro hanno asserito di

non aver ricevuto nel mese di marzo 2016 (cfr. consid. 2.8.), tutto ben

considerato, viste in particolare le risposte fornite dalle rispettive ditte

contattate dall’URC menzionate sopra e il fatto che, comunque, quando sono

stati effettuati gli accertamenti da parte dell’URC le lettere di candidatura

avrebbero dovuto essere giunte ai potenziali datori di lavoro interpellati,

anche se spedite per posta B, questo Tribunale ritiene provato, perlomeno secondo il criterio della

verosimiglianza preponderante, che l’insorgente, nel mese di marzo 2016, non le

ha effettivamente svolte.

L’assicurato ha

conseguentemente fornito all’amministrazione indicazioni inveritiere.

E’ pertanto a giusto

titolo che la Sezione del lavoro lo ha sospeso dal diritto all’indennità di

disoccupazione in base all’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI.

2.10

Come visto (cfr. consid. 2.5.;

2.6

), la durata della sospensione è determinata in funzione della gravità

della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio

della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 150; STFA C 152/03 del 25 giugno 2004;

cfr. pure, la “Tabella delle sospensioni per i servizi cantonali e gli URC”

pubblicata nella Prassi LADI ID (consid. 2.3.) in vigore dall’ottobre 2011

(consid. 2.3) che nel caso dell’art. 30 cpv. 1 lett. e non fissa il numero dei

giorni di sospensione e si limita a rinviare alla gravità della colpa da

valutare secondo i casi).

Con sentenza pubblicata in

DTF 123 V 150 e riportato al consid. 2.6., il TFA ha confermato, nel caso di un

assicurato che aveva fatto dichiarazioni inveritiere circa le sue ricerche

personali di lavoro, una sospensione di 45 giorni.

Ritenuto un minimo di 31

ed un massimo di 60 giorni di sospensione nel caso di colpa grave (cfr. art. 45

cpv. 2 lett. c OADI), la nostra Corte federale ha pure rilevato che una

sospensione pari alla durata media di circa 43 giorni offre la possibilità di

considerare tutti i fattori, aggravanti o attenuanti, che giustificano l'entità

della sospensione decisa.

Con giudizio C 23/07 del 2

maggio 2007, anch’essa riportata al consid. 2.6., il TFA ha confermato la

riduzione della sospensione da 45 a 16 giorni del diritto alle indennità nel

caso di un’assicurata che aveva indicato sul formulario “Prova degli sforzi

personali intrapresi per trovare lavoro” 7 date erronee e due candidature che

non aveva consegnato. Il TFA ha ritenuto determinante la molteplicità delle

candidature (erano 49), la difficile situazione familiare, il suo stato salute

e la mancanza di un’intenzione di volersi procacciare un vantaggio.

In una sentenza 38.2005.22

del 21 luglio 2005, questo Tribunale ha confermato la correttezza della

sospensione di 20 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione stabilita

dall’amministrazione, nel caso di un assicurato che aveva fornito indicazioni

inveritiere in relazione a 13 ricerche di impiego su un totale di 25 ricerche

controllate dall’URC per il periodo agosto-ottobre 2004.

Con giudizio 38.2010.53 il

TCA ha confermato la decisione dell'amministrazione che ha sospeso l’insorgente

per 20 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione per avere fornito

indicazioni inveritiere in relazione a 12 ricerche di impiego su 36 indicate

per i mesi da gennaio a marzo 2010.

Nel caso di specie

l’amministrazione ha sospeso l’insorgente per 11 giorni dal diritto alle

indennità di disoccupazione per avere fornito indicazioni inveritiere in

relazione a 5 ricerche di impiego su 13 indicate per il mese di marzo 2016

(cfr. doc. 17).

Con l’indicazione di 13

candidature sul formulario “Prova degli sforzi personali per trovare un lavoro”

nel mese di marzo 2016 l’assicurato ha raggiunto il numero di ricerche di

lavoro da effettuare durante un periodo di controllo. In effetti, il suo piano

d’azione, allestito l’11 gennaio 2016, prevede un minimo di 3 ricerche di

lavoro settimanalmente, ossia almeno 12 ricerche al mese (cfr. doc. 1). Quindi,

senza le 5 ricerche non effettuate, l’insorgente non avrebbe raggiunto il

numero richiesto e di conseguenza avrebbe subito una sospensione per ricerche

di lavoro insufficienti (art. 30 cpv. 1 lett. c LADI).

Alla luce della

giurisprudenza appena menzionata e tenuto conto di tutte le circostanze del

caso concreto, la sanzione di 11 giorni inflitta al ricorrente - nonostante,

come esposto sopra (cfr. consid. 2.9.), risulti in applicazione del principio

della verosimiglianza preponderante che le ricerche di lavoro non compiute

dall’insorgente nel mese di marzo 2016 sono 5, - è conforme al principio della

proporzionalità e deve essere confermata, tanto più che il Giudice non può

scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF

123.

V 152 consid. 2; DLA 1998 no. 10 pag. 52 consid. 2 STF C 153/06 del 12

marzo 2007 consid. 2.2.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti