38.2017.23
Assicurato che ha fornito indicazioni inveritiere circa le ricerche svolte nel mese di marzo 2016 (5 su 13 sono risultate, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, non effettuate). Sos
19 giugno 2017Italiano35 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2017.23
KE/sc
Lugano
19 giugno 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Kathrin Erne, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 marzo 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 2 febbraio 2017 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Il 14 giugno 2016 l’Ufficio
regionale di collocamento di __________ (di seguito: URC), fondandosi sull’art.
30 cpv. 1 lett. e LADI, ha sottoposto per decisione alla Sezione del lavoro il
caso concernente RI 1, in quanto da un controllo delle ricerche di impiego
relativo al mese di marzo 2016 è emerso, segnatamente, che delle 10 ricerche
consegnate per iscritto, 5 potenziali datori hanno dichiarato di non avere
ricevuto la relativa candidatura (cfr. doc. 7).
1.2. Con decisione del 19
settembre 2016 la Sezione del lavoro ha sospeso l’assicurato per 11 giorni dal
diritto all’indennità di disoccupazione, per non avere inviato nel periodo
determinante 3 delle 13 ricerche consegnate all’URC (cfr. doc. 17).
In particolare
l’amministrazione ha rilevato che:
" (…)
- 5 datori di
lavoro hanno confermato che non hanno ricevuto la candidatura dell’interessato,
di cui 3 di essi hanno precisato che conservano le candidature (__________, __________,
__________), mentre, 2 datori di lavoro hanno riferito di non aver ricevuto la
candidatura ma le conservano (__________e __________);
- 1 datore di
lavoro (__________) non è in grado di rispondere se ha ricevuto o meno la
candidatura;
- 4 datori di
lavoro hanno confermato di aver ricevuto la candidatura nel mese di marzo 2016
(__________, __________, __________, __________).” (cfr. doc. 17)
1.3. A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurato, rappr. da RA 1 (cfr. doc. 18), la Sezione del
lavoro, il 2 febbraio 2017, ha emanato una decisione su opposizione in cui ha
ribadito quanto stabilito nel suo primo provvedimento.
L’autorità ha in
particolare specificato che:
" (…)
Dagli accertamenti esperiti sia dall’URC che dall’UC riguardo alle
candidature svolte per iscritto, interpellando i potenziali datori di lavoro in
merito alla ricezione o meno delle postulazioni e alla gestione delle
candidature (risposta al candidato e conservazione dei documenti), risulta che:
- 4 datori di
lavoro hanno dichiarato di non aver ricevuto la lettera di candidatura
dell’interessato e hanno precisato di conservare le candidature (__________, __________,
__________ e __________);
- 1 datore di
lavoro ha riferito di non aver ricevuto la lettera di candidatura
dell’interessato, di non rispondere e non conservare le lettere di candidatura,
precisando tuttavia di conservare una lista con nominativi, date di nascita,
date richieste, impiego richiesto e che tale lista viene conservata per 3 anni
(__________);
- 1 datore di
lavoro (__________) non è in grado di rispondere se ha ricevuto o meno la
candidatura;
- 3 datori di
lavoro hanno confermato di aver ricevuto la candidatura nel mese di marzo 2016
(__________, __________, __________);
- 1 datore di
lavoro ha indicato di aver ricevuto la candidatura dell’assicurato, precisando
“probabilmente” e di non averla conservata. Osserva inoltre che ricevono molte
lettere di candidatura e non sempre rispondono per iscritto e che non
conservano la corrispondenza.
Pertanto, anche limitando la valutazione
ai soli datori di lavoro che forniscono la migliore attendibilità in ragione
della modalità di gestione delle candidature, vanno considerati almeno i
cinque, che hanno riferito di non aver ricevuto le lettere di candidatura
dell’interessato, di cui quattro hanno precisato di conservare le lettere di
candidatura (__________, __________, __________, __________), mentre uno (__________)
ha dichiarato di conservare in una lista i nominativi dei candidati (data di
nascita, date richieste, impiego richiesto) per la durata di tre anni”. (cfr.
doc. B)
1.4. Contro questa decisione
l’assicurato, rappresentato da RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA
con il quale ha chiesto il rinvio dell’incarto alla prima istanza e l’assegnazione
di un ulteriore termine di 30 giorni per completare il mezzo di impugnazione.
A motivazione del ricorso
il rappresentante ha addotto:
" (…)
Da parte ricorrente si richiede il ritorno dell’incarto in quanto
si considera che in prima istanza non siano stati istruiti tutti gli elementi
che ragionevolmente potevano essere assunti.
In particolare il ricorrente nella sua opposizione fa specifico
riferimento alla questione da verificare, ossia la procedura
registrazione/controllo e funzionamento della trasmissione postale, che di
fatto non è stata oggetto di ulteriore verifica.
Da parte dello scrivente è stato fatto un rapido esame di quanto
sopra in base al quale ci permettiamo di richiedere il ritorno dell’incarto
alla prima istanza e l’assegnazione alla parte ricorrente di un ultimo termine
di 30 giorni per produrre le prove in merito a quanto sostenuto.
A questo titolo si anticipa che da un primo esame:
- uno dei datori
di lavoro che dichiara di non aver ricevuto la candidatura del RI 1 ci ha
informato che tra marzo e aprile 2016 vi è stata la partenza delle segretaria
addetta a tale disbrigo.
- un altro datore
di lavoro, disponibile a dichiararlo per iscritto, ci ha informato che egli
stesso ha in passato inviato simultaneamente 5-6 fatture a differenti clienti,
nessuna delle quali è mai arrivata. Sempre lo stesso dichiara inoltre di aver
ricevuto richiami in determinate fattispecie senza aver mai ricevuto la prima
comunicazione.
In buona sintesi si tratta di due esempi che mostrano come le
affermazioni del RI 1 siano del tutto credibili e attendibili.” (cfr. doc. I)
1.5. In risposta la Sezione del
lavoro ha chiesto la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.6. Con scritto del 6 aprile 2017,
il rappresentante dell’assicurato ha chiesto una proroga di 20 giorni del
termine per presentare eventuali
altri mezzi di prova (cfr. doc. V).
1.7. Con scritto del 10 aprile 2017
il TCA ha concesso al ricorrente una proroga di 20 giorni (cfr. doc. VI).
2.1. Oggetto della presente
vertenza è la questione a sapere se l’assicurato deve o meno essere sospeso dal
diritto all’indennità di disoccupazione per avere fornito all’URC di __________
delle indicazioni inveritiere in merito all’invio di alcune lettere di
candidatura spontanea relative al mese di marzo 2016.
2.2. L’assicurato è sospeso dal
diritto all’indennità, tra l’altro, se ha fornito indicazioni inveritiere o
incomplete oppure ha violato altrimenti il suo obbligo di informare o di
annunciare (cfr. art. 30 cpv. 1 lett. e LADI).
Con l'entrata in vigore
della LPGA al 1° gennaio 2003 il vecchio art. 96 LADI, che regolava l'obbligo
di informare e di annunciare, è stato abrogato.
L'art. 28 LPGA regola la
"Collaborazione nell'esecuzione".
Gli assicurati e il loro
datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all’esecuzione delle varie
leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1 LPGA).
Colui che rivendica
prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni
necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni
assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).
Chi pretende prestazioni
assicurative deve autorizzare le persone e i servizi, segnatamente il datore di
lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo
caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il
diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le
informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).
L'art. 31 LPGA regola la
"Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni".
L’avente diritto, i suoi
congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare
all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi
cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per
l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi persona o
servizio che partecipa all’esecuzione delle assicurazioni sociali ha l’obbligo
di informare l’assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per
l’erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).
Circa gli effetti degli
art. 28 e 31 LPGA sulla LADI, Kieser rileva che:
" a) Die Mitwirkung beim Vollzug der Sozialversicherungsgesetze und
insbesondere bei der Leistungsfestsetzung hat in den bisherigen Erlassen eine
eingehende Regelung erfahren (vgl. dazu auch LOCHER, Grundriss, 340: Regelung
ist "in den einzelnen Gesetzten verstreut"). Art. 28 ATSG weicht
nicht grundsätzlich von den bisherigen Normierungen ab und steht auch in
Übereinstimmung mit art. 12 lit. c VwVG (Auskünfte von Drittpersonen) bzw. von
Art. 13 Abs. 1 VwVG (Mitwirkung der Partei). Insoweit ergeben sich gegenüber
dem bisherigen Rechtszustand keine wesentlichen Neuerungen.
b) Eine Reihe von Bestimmungen der Einzelgesetze
wurde im Zuge der Anpassung an das ATSG ersatzlos aufgehoben. Dies trifft
insbesondere Regelungen zur Auskunftspflicht der Partei bzw. von Drittpersonen
(vgl dazu BBl 1999 4585). (…)."
(cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess 2003,
ad art. 28, n. 30 e 31)
" a Der Gesetzgeber hat grunsätzlich darauf verzichtet, von der
allgemeinen Regelung des Art. 31 ATSG abweichende einzelgesetzliche
Normierungen festzulegen. Vielmehr hob er die bestehenden einzelgesetzlichen
Ordnungen ersatzlos auf. Dies betrifft art 83 altAbs. 3 MVG (dazu BBl
1999 4726) sowie altArt. 96 Abs. 2 AVIG (dazu BBl 1999 4744)."
(cfr. Kieser op. cit., ad art. 31, n. 23)
La
dottrina e la giurisprudenza sviluppate in merito al vecchio art. 96 LADI
conservano dunque la loro validità.
In merito all’estensione
dell’obbligo di informare e annunciare così si esprime Gehrards:
" Die Auskunftspflicht ist umfassend. - Sie bezieht sich auf “alle
erforderlichen Auskünfte” (96 I, III). Was dabei im einzelnen “erforderlich”
ist, bestimmt dabei die anfragende Stelle bzw. richtet sich nach der
Informationsbedarf dieser Stelle.
Ebenso umfassend ist die Pflicht der Vorlage von
Unterlagen. - Es müssen alle Unterlagen vorgelegt werden, welche die anfragende
Stelle zur Erfüllung ihrer Aufgabe (im ALV-Bereich) benötigt (s. “die nötigen
Unterlagen”).
Anderseits dürfen von der berechtigten Stelle
keine Auskünfte und Unterlagen verlangt werden, die nicht “erforderlich” oder
“nötig” sind. Das Auskunftsrecht darf also nicht schikanös ausgeübt werden.
(...).
Die Meldepflicht des Versicherten gegenüber der
Kasse (vgl. oben N. 28) ist umfassend (vgl. “alles melden”), soweit die
Erfüllung der Meldepflicht wichtig ist für die:
- Anspruchsberechtigung des Versicherten
(s. Anspruchs- vorausetzungen)
- Leistungsbemessung (s. Höhe und Dauer)."
(cfr. G. Gehrards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Vol. II, pag. 792-793,
N. 20, 21, 22 e 30).
Il dovere di informare
deve essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di prestazioni.
Devono essere fornite
tutte le indicazioni necessarie per valutare l'adempimento delle condizioni da
ossequiare per avere diritto alle indennità (cfr. STFA C 104/01 del 25 luglio
2001, consid. 2 in fine).
Secondo la giurisprudenza
federale è peraltro irrilevante se le informazioni inveritiere o incomplete
sono causali per l'erogazione delle prestazioni assicurative o del relativo
calcolo (cfr. DTF 123 V 151 consid. 1b; DLA 1993/1994 N. 3 pag. 21).
Il motivo di sospensione
perseguito dall’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI comprende ogni violazione del
dovere dell’assicurato di dare le informazioni veritiere, esatte e complete
della sua situazione di disoccupazione, nonché delle circostanze che permettono
di calcolare le prestazioni. Poco importa se le informazioni inveritiere o
incomplete siano o meno all’origine delle prestazioni versate indebitamente.
Pure una negligenza leggera in funzione dell’adempimento dell’obbligo di
informare e di annunciare può portare a una sanzione. Essa può essere esclusa
solo se l’assicurato era di buona fede. Il criterio soggettivo dell’intenzione,
ossia il modo di agire consapevolmente e volontariamente non è una condizione
d’applicazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI (cfr. ARV/DTA 2017 B. Rubin, La
suspension du droit à l’indemnité de chômage, p. 12).
2.3. La Segreteria di Stato per
l’economia (in seguito: SECO), quale autorità di sorveglianza che deve
adoperarsi per garantire un’applicazione uniforme del diritto ed impartire le
istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004,
consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell’8
agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3° pag. 61), nella
pubblicazione della Prassi LADI sull’indennità di disoccupazione (Prassi LADI
ID), in vigore dall’ottobre 2012, in merito alla violazione dell’art. 30 cpv. 1
lett. e LADI, si è così espresso:
"D
37 L’assicurato viola il suo obbligo di informare e di
annunciare se fornisce indicazioni inveritiere o incomplete alle questioni che
figurano sul modulo da consegnare all’organo esecutivo competente. Vi è pure
motivo di sospensione se l’assicurato non fornisce spontaneamente tutte le
informazioni importanti per determinare il suo diritto all’indennità o
calcolare le sue prestazioni.
D
38 Il fatto che indicazioni inveritiere o incomplete gli abbiano
effettivamente permesso di percepire prestazioni alle quali non aveva diritto è
irrilevante.
Giurisprudenza:
ARV/DTA 2004 n. 19 pag. 190 segg. (È irrelevante se le informazioni inveritiere
o incomplete abbiano portato o meno a un versamento indebito delle prestazioni
o al loro calcolo errato); DTFA C 273/05 del 7.4.2006 (Assenza all’incontro
informative da comunicare senza indugio anche in caso di malattia).
D
39 Se viene stabilito che l’assicurato ha violato scientemente il suo
obbligo di informare e di annunciare, l’organo esecutivo interessato valuta
inoltre la possibilità di sporgere una denuncia penale (art. 106 LADI).
D
40 Se la violazione dell’obbligo di informare e di annunciare comporta una
perdita duratura o temporanea del diritto all’indennità, si rinuncia a
pronunciare sospensione.
2.4. Le direttive amministrative
non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle
assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2
pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1;
DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid.
5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57
consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag.
379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid.
2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,
pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68
consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.
86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA
1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;
DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992
pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF
117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114
V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267
consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois,
"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.
77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527;
Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una sentenza
2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive,
ha ricordato che:
"
Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del
diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e
non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli
amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa
tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime
verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di
legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione
corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non
si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la
stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento
a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."
2.5. Secondo l'art.
30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità
della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o,
nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La
sospensione del diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).
La sua
durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),
soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V
151-155).
In virtù
dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto
all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45
cpv. 4 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato
senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha
rifiutato un lavoro idoneo.
2.6. In una sentenza del 27 maggio
1997 pubblicata in DTF 123 V 150 (giudizio reso contro una decisione emessa
dopo l’entrata in vigore, il 1° gennaio 1996, della modifica dell’art. 30 cpv.
3 LADI e dell’art. 45 cpv. 2 OADI che hanno inasprito i limiti della durata
delle sospensioni a seconda del grado della colpa), il TFA ha stabilito che è
costitutiva di abuso del potere di apprezzamento la prassi amministrativa
secondo cui nel caso di un assicurato che fa dichiarazioni inveritiere circa le
sue ricerche personali di lavoro viene di regola pronunciata una sospensione
dal diritto all’indennità di disoccupazione per la durata massima prevista
nell’ipotesi di colpa grave.
Contestualmente la nostra Massima Istanza ha, in particolare, rilevato che:
" (...)
2.- Streitig und zu prüfen ist, ob die von der
Vorinstanz auf 45 Tage reduzierte Dauer der Einstellung in der
Anspruchberechtigung im Sinne des mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde gestellten
Rechts-begehrens wieder auf 60 Tage zu erhöhen ist.
(...)
3.- (...)
c) Als sachgemässer Ausgangspunkt für die
individuelle Verschuldensbeurteilung im Bereich des schweren Verschuldens ist
ein Mittelwert in der von 26 bis 60 Tagen reichenden Skala zu wählen, d.h. eine
durchschnittliche Dauer von ca. 43 Einstellungstagen. Unter Berücksichtigung
der gegebenen Umstände des konkreten Einzelfalls ermöglicht diese
Vorgehensweise einerseits eine Verschärfung der verwaltungsrechtlichen
Sanktion, wie dies auch durch Art. 45 Abs. 2 lit. d AVIV angeordnet wird, wenn
das Verschulden des Versicherten besonders schwer wiegt, z.B. im
Wiederholungsfall bei bereits erfolgter strafrechtlicher Verurteilung. Eine
Verschärfung der Sanktion in krasseren Fällen als dem vorliegenden ist nicht
mehr möglich, wenn bereits der durchschnittliche Fall mit der maximal
zulässigen Sanktion belegt wird. Anderseits erlauben Milderungsgründe, den
Durchschnittswert von ca. 43 Einstellungstagen nach Massgabe des in milderem
Licht erscheinenden Verschuldens auch in der Kategorie schweren Verschuldens
angemessen zu reduzieren, wobei der Bereich von 26 bis 42 Tagen auszuschöpfen
ist, ohne das Ermessen zu unterschreiten. Sachgerechte Ermessenbetätigung
erfordert, den gesamten Ermessespielraum nach oben und unten in eine dem
jeweiligen Verschulden entsprechenden Weise zu nutzen.
Eine zahlenmässige Schwerpunktbildung an der
oberen Grenze des Ermessensspielraums ist auch insofern nicht sachgerecht, als
der Gesetzgeber mit der auf den 1. Januar 1996 in Kraft getretenen Neuregelung von Art. 30 Abs. 3 AVIG den Sanktionsrahmen von 40 auf 60
Einstellungstage je Einstellungsgrrund erhöht hat. Es geht somit nicht etwa
darum, überholte reformbedürftige Normen durch besonders strenge Anwendung
aktuellen Bedürfnissen anzupassen.
(...)
d) Auch die konkreten Umstände des
vorliegenden Falles bilden keinen hinreichenden Anlass, auf 60 Einstellungstage
zu erkennen. Festzuhalten ist, das die unwahren Angaben des Beschwerde-gegners
als erstellt zu gelten haben. Es sind jedoch keine Anhaltspunkte ersichtlich,
welche eine Verschärfung der Sanktion über einen mittleren Wert, der gemäss
vorinstanzlichem Entscheid bei 45 Tagen liegen kann, aufdrängen oder
rechtfertigen würden.
(...)." (cfr. DTF 123 V 150, consid. 2 e 3c) e d), pag. 151,
153 e 154)
In
un’ulteriore sentenza C 152/03 del 25 giugno 2004, chiamata a decidere nel caso
in cui ad un assicurato, oltre ad una sospensione di 37 giorni in quanto
disoccupato per propria colpa, è stata inflitta una sospensione dal diritto
alle indennità di disoccupazione di 60 giorni, ridotti dal Tribunale cantonale
a 45, sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI, in merito allo scopo e alla
durata della sospensione irrogata in forza di quest’ultimo disposto, l’Alta
Corte ha, in particolare, sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
2.3 Die Dauer der Einstellung nach Art. 30 Abs. 1
lit. e AVIG leitet sich - ihrer Zweckbestimmung gemäss - von Art und Ausmass
des im Einzelfall vorhandenen objektiven Schadensrisikos ab, wie es sich durch
die unwahren oder unvollständigen Angaben oder durch andere Verletzungen der
Auskunfts- und Meldepflichten ergeben hat. Die subjektive Vorwerfbarkeit des
betreffenden Verhaltens beeinflusst das Mass der Sanktion dagegen nur insoweit,
als deren Berücksichtigung in einem angemessenen Verhältnis zum gesetzlichen
Schutzzweck steht. Denn auch bei beim Einstellungstatbestand des Art. 30 Abs. 1
lit. e AVIG handelt es sich nicht um eine Massnahme mit dem Charakter einer
Strafe (a.M. Chopard, a.a.O., S. 35; vgl. auch Nussbaumer, a.a.O., S. 251 N
691). Dies ergibt sich nach gesetzessystematischen Gesichtspunkten nicht
zuletzt daraus, dass die rein pönalen Rechtsfolgen - unter anderem - von
Auskunfts- oder Meldepflichtverletzungen in komplementärer Weise durch die
Strafbestimmungen der Art. 105 und 106 AVIG abgedeckt werden.
Im konkreten Fall hat das Verhalten des
Versicherten nur insofern zu einem effektiven wirtschaftlichen Schaden der
Arbeitslosenversicherung geführt, als er ein Arbeitsverhältnis aufgekündigt hat,
ohne dass hiefür hinreichende Gründe vorgelegen hätten. Die selbstverschuldete
Arbeitslosigkeit wurde mit einer (rechtskräftigen) Einstellung in der
Anspruchsberechtigung über 37 Tage separat sanktioniert. Diese Anzahl von
Arbeitslosentaggeldern hätte der Versicherte zu Unrecht in Anspruch genommen,
falls sein Ansinnen, die Kasse über die Urheberschaft der Vertragskündigung zu
täuschen, erfolgreich gewesen wäre. Mit Blick auf dieses begrenzte spezifische
Schadensrisiko erhellt die Unverhältnismässigkeit einer Einstellungsdauer von
60 Tagen. Hinzu kommt noch, dass die Einreichung des gefälschten Belegs
gewissermassen einem untauglichen Versuch gleichkommen musste, der als solcher
objektiv nicht geeignet war, eine Täuschung zu bewirken, weil die Kasse bei der
Abklärung des Leistungsanspruchs stets Angaben des letzten Arbeitgebers
einholt, die sich unter anderem auf die Umstände der Vertragsauflösung
erstrecken. Damit ist die vorinstanzlich reduzierte Einstellungsdauer im
Ergebnis zu bestätigen.
(…)." (cfr. STFA C 152/03 del 25 giugno 2004)
Con giudizio C 23/07 del 2
maggio 2007, la nostra Massima istanza ha confermato la sentenza dell’istanza
inferiore con la quale essa ha ridotto la sospensione dal diritto alle
indennità di disoccupazione da 45 a 16 giorni in un caso che riguardava
un’assicurata che aveva fornito delle indicazioni inveritiere circa le sue
ricerche personali di lavoro. In sette casi l’assicurata aveva indicato la data
sbagliata e in due casi non aveva fatto la candidatura anche se l’aveva dichiarato
sul formulario “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare un lavoro”.
In merito alla durata della sospensione il TF ha in particolare osservato
quanto segue:
" (…).Demgegenüber lässt die gesamte Aktenlage vorliegend den Schluss
nicht zu, dass sich die Versicherte durch die unwahren Angaben irgend einen
Vorteil hätte verschaffen wollen, indem sie beispielsweise absichtlich mittels
fingierten Bewerbungen über eine ungenügende Anzahl Bewerbungen mangels
Arbeitswille hätte hinweg täuschen wollen, zumal sie in dem hier zu
beurteilenden Zeitraum eine Vielzahl korrekter Bewerbungen auswies. Vielmehr
ist mit der Vorinstanz von einer Überforderung beim Koordinieren der 49
Bewerbungen und Ausfüllen der entsprechenden Nachweisformulare aufgrund einer
schwierigen familiären und gesundheitlichen Situation auszugehen, wobei sich in
den Akten Hinweise auf eine somatische wie auch psychische Problematik finden.
Wie der Diakon der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Niederuzwil in einem
Schreiben vom 21. August 2006 glaubwürdig darlegte, entfalte die
Beschwerdegegnerin zuweilen eine hektische Betriebsamkeit, um die permanente
und intensive Belastung zu reduzieren, die offenbar zulasten von Faktoren wie
Genauigkeit und Effizienz ging und schlussendlich zu den falschen Angaben in
den Nachweisformularen führte, was bei der Verschuldensbeurteilung zu
berücksichtigen ist. Ebenso wenig lässt sich aus der in BGE 123 V 150
ergangenen Rechtsprechung schliessen, dass im Falle unwahrer Angaben beim
Nachweis persönlicher Arbeitsbemühungen grundsätzlich von einem schweren
Verschulden auszugehen ist. In Übereinstimmung mit der internen
Verwaltungsweisung des seco (Kreisschreiben über die Arbeitslosenentschädigung,
Januar 2003, Sanktionen (Teil D), Einstellraster) ist bei einer Verletzung der
Auskunfts- und Meldepflicht nach Art. 30 Abs. 1 lit. e AVIG eine
einzelfallgerechte, verschuldensabhängige Einstellungsdauer zu verfügen.”
2.7. L'art. 42 LPGA prevede che le parti hanno il diritto di
essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni
impugnabili mediante opposizione (cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).
Nella
presente fattispecie il TCA constata che, prima di emettere la decisione
formale del 19 settembre 2016, con la quale ha sospeso l’insorgente per 11
giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione, il 20 luglio 2016 la Sezione del lavoro ha trasmesso all’assicurato copia della comunicazione dell’URC del 14 giugno
2016 relativa a una sanzione, invitandolo a formulare osservazioni scritte in
merito (cfr. doc. 7 e 15), che egli ha, peraltro, inoltrato il 19 agosto 2016
(cfr. doc. 16).
Il diritto di essere
sentito dell’assicurato è, dunque, stato rispettato già prima dell’emanazione
della decisione formale del 19 settembre 2016, conformemente alla chiara giurisprudenza
federale emessa prima dell'entrata in vigore della LPGA (cfr. STFA
C 91/02 del 6 agosto 2002 consid. 1a; RAMI 2002 pag. 77, consid. 3d,
pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12 pag. 37),
che mantiene comunque, in talune circostanze (cfr. DTF 136 V 116), la sua
validità anche successivamente (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 42, n. 1-28;
Th. Locher, "Grundriss des
Sozialversicherungsrechts", Ed. Staempfli Verlag AG, Berna 2003, pag. 466
n° 53 e 54).
2.8. La
Sezione del lavoro ritiene che l’assicurato non abbia spedito 5 candidature di
lavoro delle 13 ricerche di lavoro indicate sul formulario “Prova degli sforzi
personali intrapresi per trovare lavoro” afferente al mese di marzo 2016 che
sono state oggetto di verifica presso i potenziali datori di lavoro da parte
dell’URC.
Al riguardo
l’amministrazione ha precisato che 5 potenziali datori di lavoro hanno riferito
di non aver ricevuto le lettere di candidatura dell’assicurato. Quattro di essi
hanno precisato di conservare le lettere di candidatura, mentre uno ha
dichiarato di conservare in una lista i nominativi dei candidati (date di
nascita, date richieste, impiego richiesto) per la durata di tre anni (cfr.
doc. B, consid. 1.2.).
L’assicurato sostiene in
buona sostanza di avere sempre spedito tutte le lettere (cfr. doc. 16). Il suo
rappresentante contesta in particolare che il funzionamento della trasmissione
postale non è stata oggetto di ulteriore verifica e pertanto le affermazioni
dell’assicurato fossero del tutto credibili e attendibili (cfr. doc. I).
Questa Corte, dapprima,
constata che la Sezione di lavoro, relativamente a quanto emerso dagli
accertamenti esperiti dall’URC e dall’ufficio giuridico riguardo alle
candidature svolte per iscritto, interpellando i potenziali datori di lavoro in
merito alla ricezione o meno delle postulazioni e alla gestione delle
candidature, ha indicato che:
" - 4
datori di lavoro hanno dichiarato di non aver ricevuto la lettera di
candidatura dell’interessato e hanno
precisato di conservare le candidature (__________, __________, __________ e __________);
- 1 datore di
lavoro ha riferito di non aver ricevuto la lettera di candidatura
dell’interessato, di non rispondere e non conservare le lettere di candidatura,
precisando tuttavia di conservare una lista con nominativi, date di nascita,
date richieste, impiego richiesto e che tale lista viene conservata per tre
anni (__________);
- 1 datore di
lavoro (__________) non è in grado di rispondere se ha ricevuto o meno la
candidatura;
- 3 datori di
lavoro hanno confermato di aver ricevuto la candidatura nel mese di marzo 2016
(__________, __________, __________);
- 1 datore di
lavoro ha indicato di aver ricevuto la candidatura dell’assicurato, precisando
“probabilmente” e di non averla conservata. Osserva inoltre che ricevono molte
lettere di candidatura e non sempre rispondono per iscritto e che non
conservano la corrispondenza.” (cfr. doc. B)
Da un attento esame delle
“Richieste di informazioni sulle ricerche di lavoro” trasmesse ai potenziali
datori di lavoro (cfr. doc. 4 e 12-14) risulta in effetti che tre potenziali
datori di lavoro, e meglio __________ di __________, __________ di __________ e
__________ di __________, hanno dichiarato di aver ricevuto la candidatura
dell’assicurato nel lasso di tempo rilevante, ossia nel mese di marzo 2016. __________
di __________ ha dichiarato di averla ricevuta “probabilmente” (cfr. doc. 4, 13
e 14).
Dagli atti risulta inoltre
che un potenziale datore di lavoro, ossia __________ di __________, non è stato
in grado di indicare se avesse o meno ricevuto una candidatura dell’insorgente
nel periodo determinante (cfr. doc. 7). Pertanto non può essere affermato con
la necessaria tranquillità che questo datore di lavoro non ha ricevuto la
candidatura dell’assicurato. Ciò non è peraltro preteso dalla Sezione del
lavoro.
È utile osservare che
l’insorgente nel lasso di tempo rilevante ha effettuato tre domande d’impiego
di persona, e meglio il 9 marzo 2016 da __________ di __________, il 14 marzo
2016 da __________ di __________ e il 21 marzo 2016 da __________ di __________
(cfr. doc. 5).
Per contro 5 potenziali
datori di lavoro (__________di __________, __________ di __________, __________
di __________, __________ di __________ e __________ di __________) hanno
risposto negativamente alla precisa domanda “Avete ricevuto la candidatura in
questione?”.
Di questi 5 potenziali
datori di lavoro 4, ossia __________ di __________, __________ di __________, __________
di __________, __________ di __________ e __________ di __________, hanno,
inoltre indicato di non rispondere per iscritto ai candidati ma di conservare
le lettere nei loro atti.
Infine un potenziale
datore di lavoro, __________ di __________, ha indicato di non conservare le
lettere nei suoi atti ma di conservare una lista con nominativi, date di
nascita, date richieste, impiego richiesto. Questa lista viene conservata per 3
anni.
Ne discende che se questi
5 potenziali datori di lavoro avessero ricevuto le lettere di candidatura che
il ricorrente sostiene di aver inviato, avrebbero perlomeno conservate le
missive, ciò che in concreto non si è verificato.
Dunque risultano almeno 5
Fatti
i potenziali datori di lavoro che non hanno ricevuto le lettere di candidatura
che l’assicurato pretende di avere inviato nel mese di marzo 2016.
Quanto rilevato dal rappresentante
del ricorrente, e meglio che l’errore non deve per forza essere cercato
dall’assicurato, poiché il funzionamento della posta non è stato oggetto di
ulteriore verifica e che vi possono essere varie cause per le quali le lettere
non sarebbero giunte a destinazione (cfr. doc. I), non è atto a sovvertire la
conclusione appena esposta alla quale è giunta questa Corte.
In effetti le asserzioni
dell’assicurato sono semplici allegazioni di parte (cfr. STF 8C_524/2009
dell’11 gennaio 2010; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 2.2.; DLA 1997 n.
17 pag. 79) non suffragate da alcuna prova.
2.9. Il ricorrente
ha, inoltre, fatto valere di aver sempre spedito le lettere di candidatura in
questione, precisando che “… se poi i datori di lavoro non le guardano o le
cestinano, non so come difendermi” (cfr. doc. 16).
Al riguardo
è utile rammentare che normalmente un invio con posta A viene recapitato al
destinatario già il giorno lavorativo seguente e anche di sabato, mentre un
invio con posta B viene recapitato al destinatario al più tardi il terzo giorno
lavorativo dopo l'impostazione, escluso il sabato (cfr. www.posta.ch).
In una
sentenza C 212/00 del 2 novembre 2000, relativa a un caso in cui
l’amministrazione ha rifiutato a un assicurato le indennità di disoccupazione
in quanto lo stesso non avrebbe esercitato il relativo diritto entro tre mesi
dalla fine del periodo di controllo (art. 20 cpv. 3 LADI), in casu luglio 1997,
il TFA ha stabilito che il plico postale, se fosse stato inviato il 31 ottobre
1997, ultimo giorno del termine di tre mesi, mediante posta non prioritaria,
avrebbe dovuto giungere al destinatario il 5 novembre 1997 (il 3 novembre 1997
era un sabato). Nel caso di specie la lettera è arrivata l’11 novembre 1997,
ossia il settimo giorno feriale dopo il relativo invio. Secondo l’Alta Corte
questo ritardo rientrava nell’ambito del possibile, per cui l’assicurato non
doveva sopportare le conseguenze della perdita o della distruzione della busta
di intimazione da parte della cassa. Il termine di tre mesi è stato considerato
ossequiato.
Nell’evenienza
concreta l’assicurato ha indicato di aver inviato le 5 lettere di candidatura
in questione (cfr. consid. 2.8.) nel mese di marzo 2016, mentre gli
accertamenti dell’amministrazione sono stati eseguiti a fine aprile 2016 (cfr.
doc. 4).
Benché
inviate con posta ordinaria, nella peggiore delle ipotesi - dal profilo del
numero dei giorni necessari per il rispettivo recapito - tramite posta B, le
candidature del ricorrente del mese di marzo 2016 (7 marzo 2016 presso __________
l, 18 marzo 2016 presso __________, 23 marzo 2016 presso __________ e __________
e 29 marzo 2016 presso __________) a fine aprile 2016, allorché sono stati
esperiti i controlli da parte dell’URC a distanza di circa tre settimane dagli
ultimi presunti invii postali dell’assicurato, avrebbero dovuto essere arrivate
ai destinatari.
In proposito
va evidenziato che __________, __________, __________ e __________, ai quali
l’insorgente ha scritto il 7, rispettivamente il 14, 15 e 25 marzo 2016, hanno
indicato che la candidatura è stata loro recapitata.
Per costante dottrina e
giurisprudenza, l’onere della prova di un invio incombe a chi se ne prevale
(cfr. DTF 99 Ib 359, consid. 2; E. Catenazzi, Le insidie di un invio non
raccomandato, in RTT 1974, p. 65ss.; per quanto concerne gli invii da parte
dell’autorità cfr. STF 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 consid. 5.9. destinata
alla pubblicazione). Pertanto, se l’interessato non è in grado di fornirne la
prova, ne deve sopportare le conseguenze giuridiche (E. Catenazzi, op. cit., p.
67; cfr., pure, A. Borella, L’affiliation à l’assurance-maladie sociale suisse,
Losanna 1993, p. 288; per quanto concerne gli invii da parte dell’autorità cfr.
STF 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 consid. 5.9. destinata alla
pubblicazione).
Da un accertamento
esperito da questa Corte presso l’URC di __________ nell’ambito di un’altra
vertenza è emerso che normalmente l’amministrazione non chiede agli assicurati
di spedire per raccomandata le ricerche di impiego (cfr. STCA 38.2002.108 del
16 maggio 2003, consid. 1.4.; 2.7).
Il
fatto di inviare le ricerche per posta A o B non può, dunque, per principio,
nuocere agli assicurati.
L'importante è, tuttavia,
che essi sappiano comprovare di avere realmente effettuato le ricerche
allegando, ad esempio, la domanda e la relativa risposta del potenziale datore
di lavoro contattato.
Va, poi, osservato che secondo una costante giurisprudenza federale, il giudice delle
assicurazioni sociali applica il criterio della verosimiglianza
Considerandi
preponderante (cfr. cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV
N. 50 pag. 145; STF 8C_480/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 3.1.; STFA U 162/02
del 29 gennaio 2003; STFA C 264/99 del 18 settembre 2001; STFA H 407/99 del 28
novembre 2000; STFA C 116/00 del 22 agosto 2000; STFA C 341/98 del 23 dicembre
1999, consid. 3, pag., 6; DTF 125 V 195; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC
1984.
pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid.
8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b;
Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler
Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32) e non quello della prova piena come il giudice civile
o, in modo ancor più rigoroso, il giudice penale, ritenuto che in quest'ultima
evenienza per il principio "in dubio pro reo" l'incertezza
profitta all'accusato (cfr. DTF 126 V 319 consid. 5a; Piquerez, Procédure
pénale suisse, Zurigo 2000, n. 102 pag. 22 e n. 1918 pag. 403).
Il
TFA ha ricordato questi principi in una sentenza C 49/00 del 15 gennaio 2001,
pubblicata in RDAT II-2001 N. 91 pag. 378, e ha sottolineato che conformemente
al criterio della probabilità preponderante il
giudice delle assicurazioni sociali, dopo un'analisi ed una valutazione
oggettiva delle prove, deve seguire quella rappresentazione fattuale che
ritiene essere la più verosimile tra i vari scenari possibili.
Per quanto
concerne, le 5 candidature che i potenziali datori di lavoro hanno asserito di
non aver ricevuto nel mese di marzo 2016 (cfr. consid. 2.8.), tutto ben
considerato, viste in particolare le risposte fornite dalle rispettive ditte
contattate dall’URC menzionate sopra e il fatto che, comunque, quando sono
stati effettuati gli accertamenti da parte dell’URC le lettere di candidatura
avrebbero dovuto essere giunte ai potenziali datori di lavoro interpellati,
anche se spedite per posta B, questo Tribunale ritiene provato, perlomeno secondo il criterio della
verosimiglianza preponderante, che l’insorgente, nel mese di marzo 2016, non le
ha effettivamente svolte.
L’assicurato ha
conseguentemente fornito all’amministrazione indicazioni inveritiere.
E’ pertanto a giusto
titolo che la Sezione del lavoro lo ha sospeso dal diritto all’indennità di
disoccupazione in base all’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI.
2.10
Come visto (cfr. consid. 2.5.;
2.6
), la durata della sospensione è determinata in funzione della gravità
della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio
della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 150; STFA C 152/03 del 25 giugno 2004;
cfr. pure, la “Tabella delle sospensioni per i servizi cantonali e gli URC”
pubblicata nella Prassi LADI ID (consid. 2.3.) in vigore dall’ottobre 2011
(consid. 2.3) che nel caso dell’art. 30 cpv. 1 lett. e non fissa il numero dei
giorni di sospensione e si limita a rinviare alla gravità della colpa da
valutare secondo i casi).
Con sentenza pubblicata in
DTF 123 V 150 e riportato al consid. 2.6., il TFA ha confermato, nel caso di un
assicurato che aveva fatto dichiarazioni inveritiere circa le sue ricerche
personali di lavoro, una sospensione di 45 giorni.
Ritenuto un minimo di 31
ed un massimo di 60 giorni di sospensione nel caso di colpa grave (cfr. art. 45
cpv. 2 lett. c OADI), la nostra Corte federale ha pure rilevato che una
sospensione pari alla durata media di circa 43 giorni offre la possibilità di
considerare tutti i fattori, aggravanti o attenuanti, che giustificano l'entità
della sospensione decisa.
Con giudizio C 23/07 del 2
maggio 2007, anch’essa riportata al consid. 2.6., il TFA ha confermato la
riduzione della sospensione da 45 a 16 giorni del diritto alle indennità nel
caso di un’assicurata che aveva indicato sul formulario “Prova degli sforzi
personali intrapresi per trovare lavoro” 7 date erronee e due candidature che
non aveva consegnato. Il TFA ha ritenuto determinante la molteplicità delle
candidature (erano 49), la difficile situazione familiare, il suo stato salute
e la mancanza di un’intenzione di volersi procacciare un vantaggio.
In una sentenza 38.2005.22
del 21 luglio 2005, questo Tribunale ha confermato la correttezza della
sospensione di 20 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione stabilita
dall’amministrazione, nel caso di un assicurato che aveva fornito indicazioni
inveritiere in relazione a 13 ricerche di impiego su un totale di 25 ricerche
controllate dall’URC per il periodo agosto-ottobre 2004.
Con giudizio 38.2010.53 il
TCA ha confermato la decisione dell'amministrazione che ha sospeso l’insorgente
per 20 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione per avere fornito
indicazioni inveritiere in relazione a 12 ricerche di impiego su 36 indicate
per i mesi da gennaio a marzo 2010.
Nel caso di specie
l’amministrazione ha sospeso l’insorgente per 11 giorni dal diritto alle
indennità di disoccupazione per avere fornito indicazioni inveritiere in
relazione a 5 ricerche di impiego su 13 indicate per il mese di marzo 2016
(cfr. doc. 17).
Con l’indicazione di 13
candidature sul formulario “Prova degli sforzi personali per trovare un lavoro”
nel mese di marzo 2016 l’assicurato ha raggiunto il numero di ricerche di
lavoro da effettuare durante un periodo di controllo. In effetti, il suo piano
d’azione, allestito l’11 gennaio 2016, prevede un minimo di 3 ricerche di
lavoro settimanalmente, ossia almeno 12 ricerche al mese (cfr. doc. 1). Quindi,
senza le 5 ricerche non effettuate, l’insorgente non avrebbe raggiunto il
numero richiesto e di conseguenza avrebbe subito una sospensione per ricerche
di lavoro insufficienti (art. 30 cpv. 1 lett. c LADI).
Alla luce della
giurisprudenza appena menzionata e tenuto conto di tutte le circostanze del
caso concreto, la sanzione di 11 giorni inflitta al ricorrente - nonostante,
come esposto sopra (cfr. consid. 2.9.), risulti in applicazione del principio
della verosimiglianza preponderante che le ricerche di lavoro non compiute
dall’insorgente nel mese di marzo 2016 sono 5, - è conforme al principio della
proporzionalità e deve essere confermata, tanto più che il Giudice non può
scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF
123.
V 152 consid. 2; DLA 1998 no. 10 pag. 52 consid. 2 STF C 153/06 del 12
marzo 2007 consid. 2.2.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti