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Decisione

38.2017.26

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 novembre 2017Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i dettagli e il contratto di lavoro.

Egli ha comunque precisato

di non essersi però mai più incontrato con il signor __________, il quale non

si sarebbe più fatto trovare senza fornire spiegazioni (cfr. doc. 4; consid.

2.6.).

__________, il 9 marzo

2017, ha tuttavia indicato, come peraltro menzionato nella risposta di causa

(cfr. doc. III), che alla fine del periodo di prova l’assicurato è stato

ritenuto persona non idonea a ricoprire la funzione richiesta presso la __________

(cfr. doc. 8).

Il TCA rileva, in

proposito, da una parte, che il ricorrente non ha formulato osservazioni

specifiche in merito a tale punto della risposta di causa.

Dall’altro, che

nell’impugnativa il medesimo ha in ogni caso dichiarato che “visto che ero fiducioso

di un’assunzione presso la __________ ho chiesto (sciaguratamente) di poter

cessare l’attività presso la __________ per il 31.03.2017 (recte:

31.01.2017)” (la sottolineatura è del redattore; cfr. doc. I).

2.8. L'Alta Corte ha stabilito che

non deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione

l'assicurato che, pur non compiendo un numero di ricerche di lavoro

sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un

determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre

termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione (cfr. STF 8C_40/2016 del 21

aprile 2016 consid. 2.4.; DLA 1990 pag. 132; STCA del 13 febbraio 1997 nella

causa M. C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

Secondo la giurisprudenza

federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché un contratto di

lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso la volontà

concordata delle parti, non bastando invece che le trattative facciano sorgere

la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr. STF 8C_219/2012

del 30 luglio 2012 consid. 4.1.; DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA C

275/03 del 3 febbraio 2004, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa

M.V.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

In particolare, nella

sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg. l'Alta Corte ha fornito al

riguardo le seguenti precisazioni:

" Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art. 44 lit. b AVIV setzt

für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und Erwartungen erweckende

Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle erst dann als zugesichert,

wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung

von Arbeitgeber und Arbeitnehmer (Art. 1 OR) ein Arbeitsvertrag im Sinne von

Art. 319 ff. OR tatsächlich zustande gekommen ist (unveröffentlichtes Urteil S.

vom 12. März 1987, C 110/86). (...)"

Decisivo

è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non

necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA C 197/03 dell11 ottobre 2004):

" Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig erwogen hat,

begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein schriftlicher

Arbeitsvertrag vorlag, keine Unzumutbarkeit, am Arbeitsplatz zu verbleiben."

Considerandi

2.9

In concreto non risulta che

all’assicurato sia stato garantito un posto di lavoro presso la __________, né

può essere concluso che tra le parti sia stato stipulato verbalmente un

contratto di impiego.

Al riguardo giova

ricordare che giusta l’art. 319 CO il contratto individuale di lavoro è

quello con il quale il lavoratore si obbliga a lavorare al servizio del datore

di lavoro per un tempo determinato o indeterminato e il datore di lavoro a

pagare un salario stabilito a tempo o a cottimo.

Nel caso di specie il

ricorrente mai ha sostenuto, ad esempio, di avere discusso in merito al

salario.

Le parti non hanno

manifestato concordemente, neppure tacitamente, la loro reciproca volontà a

concludere un contratto di lavoro, per cui non ha avuto luogo il

perfezionamento di alcun contratto (cfr. art. 1 CO).

L’insorgente, del resto, nel

ricorso si è limitato ad affermare di essere stato fiducioso circa una

sua assunzione presso la __________ (cfr. doc. I).

Egli, pertanto, nutriva

soltanto una semplice speranza di essere assunto dalla __________, ciò che non

è sufficiente per ritenere garantita un’occupazione (secondo la costante

giurisprudenza federale).

In simili condizioni il

ricorrente, che d’altronde non ha svolto altre ricerche di lavoro - oltre a

quella presso __________ - nemmeno dal 9 al 20 gennaio 2017, avrebbe dovuto

intensificare i suoi sforzi volti al reperimento di un nuovo impiego.

Avendo violato l’obbligo

di ridurre il danno nel periodo dal 9 gennaio al 15 febbraio 2017, l’assicurato

deve essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione giusta l’art.

30.

cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).

2.10

Per quanto concerne l’entità

della sanzione, l’URC ha inflitto all’assicurato otto giorni di sospensione dal

diritto alle indennità per disoccupazione, poi ridotti a sei giorni in quanto

il periodo valutato si estende dal 9 gennaio al 15 febbraio 2016 (cfr. doc. A;

consid. 1.2.).

Normalmente, in base alle

direttive in vigore, la sanzione inflitta dall’amministrazione in caso di

mancate ricerche di lavoro durante un mese antecedente la disoccupazione

ammonta ad un minimo di quattro giorni di sospensione, mentre la penalità

minima prevista per insufficienti ricerche durante un mese precedente

l’annuncio per il collocamento corrisponde a tre giorni di sospensione (cfr.

consid. 2.5.).

A mente del TCA, nella

presente fattispecie, ai fini della sospensione da applicare all’insorgente deve

comunque essere considerato lo sforzo da questi intrapreso al fine di reperire

una nuova occupazione presso la __________ nel mese di gennaio 2017 (cfr. doc.

3; STCA 38.2012.26 del 16 gennaio 2013 consid. 2.8.; 2.11.).

Inoltre, sempre in

relazione al mese di gennaio 2017, va tenuto conto del fatto che il

licenziamento è stato comunicato all’assicurato il 9 gennaio 2017. Il suo

obbligo di cercare un impiego nel periodo antecedente la disoccupazione non si

estendeva, dunque, a tutto il mese di gennaio, bensì dal 9 al 31 del mese.

Ne discende che la

sospensione di sei giorni inflitta al ricorrente non rispetta il principio

della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.) e deve pertanto essere ridotta a quattro

giorni (2 giorni per il periodo dal 9 al 31 gennaio 2017 + 2 giorni per il

lasso di tempo dal 1° al 15 febbraio 2017).

Il ricorso, con cui

l’assicurato ha chiesto la riduzione dei giorni di sospensione irrogatigli (cfr.

doc. I), va, di conseguenza, accolto e la decisione su opposizione impugnata

riformata nel senso che l’insorgente è sospeso dal diritto alle indennità di

disoccupazione per quattro giorni.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

La decisione su

opposizione del 21 marzo 2017 emessa dall'URC di __________ è riformata nel

senso che l’assicurato è sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione

per quattro giorni.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti