38.2017.26
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23 novembre 2017Italiano26 min
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n.
38.2017.26
rs
Lugano
23 novembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 marzo 2017 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 21 marzo 2017 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, __________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 14 marzo
2017 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha
sospeso RI 1 per otto giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a
causa di mancate ricerche di lavoro nel periodo dal 9 gennaio al 15 febbraio
2017 precedente la disoccupazione iniziata il 16 febbraio 2017 (cfr. doc. 5).
1.2. A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurato (cfr. doc. 6), l’amministrazione, il 21 marzo 2017,
ha emesso una decisione su opposizione con cui ha ridotto la sospensione
inflittagli a sei giorni, motivando come segue:
" (…)
3. Nel caso concreto, dalla documentazione
agli atti, ad eccezione della prova di lavoro effettuata presso la __________
di __________, il signor RI 1 non ha presentato alcuna ricerca di lavoro
durante il periodo di disdetta. Effettuare una prova di lavoro non significa
avere in mano un contratto tant’è che al termine della settimana l’assicurato
non è stato ritenuto idoneo per ricoprire la funzione richiesta. Egli avrebbe
dovuto prima di inoltrare la disdetta del contratto di lavoro, attendere
l’esito della prova e poi se la stessa si fosse conclusa positivamente avrebbe
potuto inoltrare la disdetta del rapporto di lavoro.
Alla luce di quanto precede, tenuto conto
che la valutazione andava considerata dal 9 gennaio al 15.02.2017 risulta
essere corretta una sospensione di 6 giorni invece degli 8 inflitti.” (Doc. A)
1.3. Contro la decisione su opposizione
del 21 marzo 2017 l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel
quale ha chiesto che il numero dei giorni di sospensione venga ridotto.
A sostegno della propria
pretesa ricorsuale egli ha segnatamente addotto, da un lato, che il datore di
lavoro, il 9 gennaio 2017, gli ha comunicato oralmente la disdetta per il 30
aprile 2017 e di avere ricevuto la conferma scritta il 24 gennaio 2017.
Dall’altro, di essersi
immediatamente adoperato per ricercare un nuovo posto di impiego.
Al riguardo il ricorrente
ha indicato di avere svolto una prova di lavoro presso la __________ di __________.
Il medesimo ha precisato di avere avuto un colloquio con il signor __________
della __________ il 20 gennaio 2017 con il quale è rimasto d’accordo di avere
un nuovo incontro nei giorni seguenti.
L’insorgente ha poi
asserito di aver chiesto, quando il 23 gennaio 2017 è rientrato presso il
proprio datore di lavoro, la __________, di poter cessare l’attività per il 31
gennaio 2017, visto che era fiducioso di un’assunzione presso la __________.
Egli ritiene, inoltre, che
avrebbe dovuto essere sospeso per mancanza di ricerche di lavoro dal 1° al 15
febbraio 2017 e non dal 9 gennaio 2017.
A mente del ricorrente, infine,
sei giorni di sospensione sono eccessivi (cfr. doc. I).
1.4. Nella sua risposta del 31
marzo 2017 l’URC ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. L’assicurato ha presentato
delle osservazioni il 7 aprile 2017 (cfr. doc. V).
1.6. Il doc. V è stato inviato per
conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. VI).
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
Nel merito
2.2. Oggetto della vertenza è la
questione di sapere se l’URC ha a ragione o meno sospeso l’assicurato dal
diritto all’indennità di disoccupazione per assenza di ricerche di lavoro dal 9
gennaio al 15 febbraio 2017.
2.3. Tra gli obblighi
dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato
modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della
professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto
invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio
luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo di
controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali
relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio
1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:
"
L'assicurato deve
finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di
domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede
che:
"
L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni
periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il
termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese
in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3
OADI stabilisce che:
"
Il servizio competente
verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."
La LADI ha, dunque, previsto
che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre
lo stato di disoccupazione.
Tale principio non è stato
messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr.
Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la
disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).
L'obbligo di ridurre il danno,
valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197
consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p.
48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti
per trovare lavoro.
Se non adempie il suo obbligo
egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI,
secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo
possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF
8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02
del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI
è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1°
gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione
OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V
228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation
de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).
La
giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità
l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo
che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del
28 giugno 2010).
Per
costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione
deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.
In
una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così
sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo
precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA.
Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché
gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere
tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione
in disoccupazione.
L'assicurato deve così, ad
esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal
momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova
occupazione (cfr. STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.1.; STF
8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_544/2014 del 26 novembre
2014 consid. 4.2.; STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2.
pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010,
consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del
26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio
1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici
regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti
sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure
art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre
gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. STF 8C_863/2014 del 16 marzo 2015
consid. 2.2., pubblicata in DTF 141 V 365; Comunicazioni e istruzioni UFIAML,
n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).
2.4. Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid.
2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
Per
quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non
prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di
riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo
di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide
(cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).
L'Alta Corte, pur confermando
tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha
precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche
mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi
amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese
(cfr. STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29
settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
In una sentenza 8C_589/2009
del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria
giurisprudenza e ha rilevato:
"
(…)
3.2 Pour trancher le point de savoir si
l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il
faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches
entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif,
la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en
principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février
2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à
une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches
de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et
bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C
176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2;
RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4.,
pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.;
STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_463/2016 del 20
settembre 2016 consid. 3.2.
Sulle modalità con le quali
bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il
suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio
competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26
cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.
95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede nessun
modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate
sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di
lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni
periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere
realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella
causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò significa
che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca personale
il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di
lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il
datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul
formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la
ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S.
P., AD 5/87).
Inoltre
deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si
è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella
causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà servirsi
dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la
Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello
sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del datore
di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque
limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio
competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 pag. 95).
In
una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la
durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in
caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).
La sua durata è determinata secondo
la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv. 5
OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la
durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il
prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due
anni.
Nella già
citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha
ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des
circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être
mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses
démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas
suivies en dépit de leur pertinence".
Per quel che attiene
alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art.
30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6
giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per
insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo
successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9
giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione
per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con
proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI/ID D72 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle
sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo,
"Alcuni compiti …”, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte
dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato il
modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005;
STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C
286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del
6 agosto 2002).
2.6. Nella presente evenienza,
dalla documentazione agli atti si evince che a RI 1, il 9 gennaio 2017, è stato
comunicato verbalmente da parte del datore di lavoro, la __________, il
licenziamento a far tempo dal 30 aprile 2017 (cfr. doc. 1, I).
Da uno scritto del 24
gennaio 2017 della ditta, controfirmato dall’assicurato, risulta che su
richiesta di quest’ultimo il rapporto di impiego è stato sciolto il 31 gennaio
2017. Al riguardo è stato precisato che il dipendente aveva trovato una nuova
occupazione (cfr. doc. 1).
Il ricorrente si è
iscritto in disoccupazione con effetto dal 16 febbraio 2017, dichiarando di
ricercare un impiego quale tecnico in assistenza edile o muratore
soprastruttura. Egli ha aperto il suo primo termine quadro per la riscossione
delle prestazioni (cfr. doc. 3; A).
Al momento dell’annuncio
per il collocamento egli ha dichiarato di non avere svolto ricerche di lavoro
nel periodo precedente l’annuncio all’URC (cfr. doc. 2).
Il
consulente del personale, il 27 febbraio 2017, gli ha pertanto inviato una
“Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitato a motivare, entro il 6
marzo 2017, il fatto di non avere intrapreso ricerche di impiego nel periodo
antecedente l’iscrizione in disoccupazione, allegando l’eventuale
documentazione a sostegno delle proprie dichiarazioni.
Il
collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale
avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente
l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un
assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere
un’occupazione adeguata (cfr. doc. 2).
Il 3 marzo 2017
l’assicurato ha risposto quanto segue:
" (…) In
data 09.01.2017 ripresa del lavoro dopo le ferie natalizie, la ditta __________
(mio ultimo datore di lavoro), mi ha comunicato verbalmente che il nostro
rapporto di lavoro andrà a terminare. Da subito mi sono messo alla ricerca di
un nuovo posto di lavoro. Sono venuto a contatto con la ditta __________ di __________,
dopo aver colloquiato con il proprietario Sig. __________, siamo giunti alla
decisione di eseguire una settimana di prova per verificare se mi piacesse il
tipo di lavoro.
Usufruendo di alcuni giorni di vacanza che
avevo da recuperare dalla ditta __________. In data 17.01.2017 ho avuto la
possibilità di andare ad eseguire la prova presso la ditta __________, le
attività svolte e i tipi di lavori che si eseguono regolarmente mi sono
interessate molto. Al termine del periodo di prova in data 20.01.2017, ho
colloquiato nuovamente con il Sig. __________, arrivando verbalmente all’esito
positivo per la mia assunzione. Con accordo che ci saremmo trovati nei giorni
seguenti per i dettagli e per il contratto di lavoro.
Con previsione d’inizio del rapporto tra
la metà di febbraio 2017 e inizio marzo 2017.
In data 24.01.2017 mi è stata consegnata la
lettera di disdetta per il rapporto di lavoro.
A questo punto, sono consapevole di avere
fatto un errore, sicuramente dovuto per mia ingenuità e inesperienza in queste
situazioni non essendo mai stato licenziato. Mi sono fidato ciecamente della
ditta __________ e del Sig. __________ pur non avendo niente di scritto /
contratto in mano.
Vedendo come proseguivano i rapporti di
lavoro con la ditta __________ dove per circa 3 anni e mezzo ho sempre svolto
lavori dirigenziali e di responsabilità sempre nel migliore dei modi, nelle
ultime settimane venivo lasciato in disparte da tutto quello che era il
programma lavorativo e restando senza alcuna attività, personalmente mi trovavo
in una situazione umiliante.
In modo che anche un po’ per orgoglio
personale ammetto e sapendo di avere un nuovo posto di lavoro, anche se
confermato solo verbalmente e che avrebbe avuto inizio a breve, ha fatto sì che
io prendessi la decisione di terminare il rapporto di lavoro con la ditta __________
già in data 31.01.2017. Pur avendo i 3 mesi di disdetta che mi spettavano di
diritto.
Inoltre sapendo che a breve circa 2
settimane avrei iniziato un nuovo rapporto di lavoro con la ditta __________,
ho pensato e deciso di non iscrivermi al URC, pensando non ne valesse la pena
per solo 2 settimane.
E qui nasce il problema, dal 31.10.2017
contatto più volte il Sig. __________ per trovarci e stipulare contratto e vari
dettagli, con risposte sempre positive sulla mia assunzione, e che mi avrebbe
contattato lui appena avesse avuto tempo. Notando che stentava a contattarmi
passato circa il 10.02.2017 (praticamente poco prima del confermato mio inizio
lavoro presso la ditta __________), ho provato più volte a contattarlo
telefonicamente e presentandomi presso la sede della ditta di persona, lasciando
note e messaggi di contattarmi, ma senza nessuna risposta o responso positivo
(praticamente non facendosi più trovare senza alcuna spiegazione).
Ecco che per prevenzione in data 16.02.2016
ho preso la decisione di iscrivermi al URC. (…)” (Doc. 4)
Dal profilo procedurale l’URC ha ossequiato il diritto di essere
sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42
LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).
L’amministrazione,
non ritenendo valide le giustificazioni addotte dall’assicurato, con decisione
formale del 14 marzo 2017, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di
disoccupazione per otto giorni (cfr. doc. 5; consid. 1.1.).
Con decisione su
opposizione l’URC ha poi ridotto la sanzione a sei giorni, in quanto il periodo
valutato precedente alla disoccupazione si estende dal 9 gennaio al 15 febbraio
2017 (cfr. doc. A; consid.1.2.).
2.7. Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte osserva innanzitutto che a ragione l’URC
ha esaminato il periodo dal 9 gennaio 2017, ossia da quando all’assicurato è
stata comunicata verbalmente la disdetta, e non solo dal 1° febbraio 2017, come
sembra pretendere il ricorrente (cfr. doc. I), al 15 febbraio 2016, giorno
precedente all’iscrizione in disoccupazione.
Gli
assicurati devono, infatti, adoperarsi già durante il periodo di disdetta, e
meglio a partire dal momento in cui viene loro notificato il licenziamento per
trovare una nuova occupazione (cfr. consid. 2.3.).
Dalle carte processuali
emerge, poi, che effettivamente il ricorrente, nel lasso di tempo 9 gennaio –
15 febbraio 2017, non ha svolto ricerche di lavoro, ad eccezione dello sforzo
intrapreso presso __________ dove ha pure svolto una prova di lavoro dal 17 al
20 gennaio 2017 (cfr. consid. 2.6.).
L’insorgente, a
quest’ultimo riguardo, nella risposta del 3 marzo 2017 alla Richiesta di
giustificazione ha affermato che il 20 gennaio 2017 il signor __________ della __________
gli avrebbe comunicato che l’esito della prova era positivo ai fini
dell’assunzione e che si sarebbero incontrati nei giorni seguenti per definire
Fatti
i dettagli e il contratto di lavoro.
Egli ha comunque precisato
di non essersi però mai più incontrato con il signor __________, il quale non
si sarebbe più fatto trovare senza fornire spiegazioni (cfr. doc. 4; consid.
2.6.).
__________, il 9 marzo
2017, ha tuttavia indicato, come peraltro menzionato nella risposta di causa
(cfr. doc. III), che alla fine del periodo di prova l’assicurato è stato
ritenuto persona non idonea a ricoprire la funzione richiesta presso la __________
(cfr. doc. 8).
Il TCA rileva, in
proposito, da una parte, che il ricorrente non ha formulato osservazioni
specifiche in merito a tale punto della risposta di causa.
Dall’altro, che
nell’impugnativa il medesimo ha in ogni caso dichiarato che “visto che ero fiducioso
di un’assunzione presso la __________ ho chiesto (sciaguratamente) di poter
cessare l’attività presso la __________ per il 31.03.2017 (recte:
31.01.2017)” (la sottolineatura è del redattore; cfr. doc. I).
2.8. L'Alta Corte ha stabilito che
non deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione
l'assicurato che, pur non compiendo un numero di ricerche di lavoro
sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un
determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre
termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione (cfr. STF 8C_40/2016 del 21
aprile 2016 consid. 2.4.; DLA 1990 pag. 132; STCA del 13 febbraio 1997 nella
causa M. C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).
Secondo la giurisprudenza
federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché un contratto di
lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso la volontà
concordata delle parti, non bastando invece che le trattative facciano sorgere
la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr. STF 8C_219/2012
del 30 luglio 2012 consid. 4.1.; DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA C
275/03 del 3 febbraio 2004, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa
M.V.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).
In particolare, nella
sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg. l'Alta Corte ha fornito al
riguardo le seguenti precisazioni:
" Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art. 44 lit. b AVIV setzt
für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und Erwartungen erweckende
Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle erst dann als zugesichert,
wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung
von Arbeitgeber und Arbeitnehmer (Art. 1 OR) ein Arbeitsvertrag im Sinne von
Art. 319 ff. OR tatsächlich zustande gekommen ist (unveröffentlichtes Urteil S.
vom 12. März 1987, C 110/86). (...)"
Decisivo
è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non
necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA C 197/03 dell11 ottobre 2004):
" Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig erwogen hat,
begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein schriftlicher
Arbeitsvertrag vorlag, keine Unzumutbarkeit, am Arbeitsplatz zu verbleiben."
Considerandi
2.9
In concreto non risulta che
all’assicurato sia stato garantito un posto di lavoro presso la __________, né
può essere concluso che tra le parti sia stato stipulato verbalmente un
contratto di impiego.
Al riguardo giova
ricordare che giusta l’art. 319 CO il contratto individuale di lavoro è
quello con il quale il lavoratore si obbliga a lavorare al servizio del datore
di lavoro per un tempo determinato o indeterminato e il datore di lavoro a
pagare un salario stabilito a tempo o a cottimo.
Nel caso di specie il
ricorrente mai ha sostenuto, ad esempio, di avere discusso in merito al
salario.
Le parti non hanno
manifestato concordemente, neppure tacitamente, la loro reciproca volontà a
concludere un contratto di lavoro, per cui non ha avuto luogo il
perfezionamento di alcun contratto (cfr. art. 1 CO).
L’insorgente, del resto, nel
ricorso si è limitato ad affermare di essere stato fiducioso circa una
sua assunzione presso la __________ (cfr. doc. I).
Egli, pertanto, nutriva
soltanto una semplice speranza di essere assunto dalla __________, ciò che non
è sufficiente per ritenere garantita un’occupazione (secondo la costante
giurisprudenza federale).
In simili condizioni il
ricorrente, che d’altronde non ha svolto altre ricerche di lavoro - oltre a
quella presso __________ - nemmeno dal 9 al 20 gennaio 2017, avrebbe dovuto
intensificare i suoi sforzi volti al reperimento di un nuovo impiego.
Avendo violato l’obbligo
di ridurre il danno nel periodo dal 9 gennaio al 15 febbraio 2017, l’assicurato
deve essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione giusta l’art.
30.
cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).
2.10
Per quanto concerne l’entità
della sanzione, l’URC ha inflitto all’assicurato otto giorni di sospensione dal
diritto alle indennità per disoccupazione, poi ridotti a sei giorni in quanto
il periodo valutato si estende dal 9 gennaio al 15 febbraio 2016 (cfr. doc. A;
consid. 1.2.).
Normalmente, in base alle
direttive in vigore, la sanzione inflitta dall’amministrazione in caso di
mancate ricerche di lavoro durante un mese antecedente la disoccupazione
ammonta ad un minimo di quattro giorni di sospensione, mentre la penalità
minima prevista per insufficienti ricerche durante un mese precedente
l’annuncio per il collocamento corrisponde a tre giorni di sospensione (cfr.
consid. 2.5.).
A mente del TCA, nella
presente fattispecie, ai fini della sospensione da applicare all’insorgente deve
comunque essere considerato lo sforzo da questi intrapreso al fine di reperire
una nuova occupazione presso la __________ nel mese di gennaio 2017 (cfr. doc.
3; STCA 38.2012.26 del 16 gennaio 2013 consid. 2.8.; 2.11.).
Inoltre, sempre in
relazione al mese di gennaio 2017, va tenuto conto del fatto che il
licenziamento è stato comunicato all’assicurato il 9 gennaio 2017. Il suo
obbligo di cercare un impiego nel periodo antecedente la disoccupazione non si
estendeva, dunque, a tutto il mese di gennaio, bensì dal 9 al 31 del mese.
Ne discende che la
sospensione di sei giorni inflitta al ricorrente non rispetta il principio
della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.) e deve pertanto essere ridotta a quattro
giorni (2 giorni per il periodo dal 9 al 31 gennaio 2017 + 2 giorni per il
lasso di tempo dal 1° al 15 febbraio 2017).
Il ricorso, con cui
l’assicurato ha chiesto la riduzione dei giorni di sospensione irrogatigli (cfr.
doc. I), va, di conseguenza, accolto e la decisione su opposizione impugnata
riformata nel senso che l’insorgente è sospeso dal diritto alle indennità di
disoccupazione per quattro giorni.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
La decisione su
opposizione del 21 marzo 2017 emessa dall'URC di __________ è riformata nel
senso che l’assicurato è sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione
per quattro giorni.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti