38.2017.27
Sosp.di 2 gg x non avere dato seguito alle istruz.della consul.del pers.(non inviato tempest.nuovo CV).Nonost.URC dato 3 opport.da 9/16 x consegnare nuovo CV aggiornato,trasmesso solo a fine 12/16.Rid
4 luglio 2017Italiano14 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
Fatti
38.2017.27
rs
Lugano
4 luglio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 marzo 2017 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 24 febbraio 2017 emanata
da
Ufficio regionale di collocamento, __________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 24 febbraio 2017 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito:
URC) ha confermato la precedente decisione del 13 gennaio 2017 (cfr. doc. 9)
con cui aveva sospeso RI 1 per due giorni dal diritto all’indennità di
disoccupazione per non avere dato seguito alle istruzioni della consulente del
personale.
Più specificatamente nella
decisione su opposizione l’amministrazione ha rilevato:
" (…)
19.09.2016 in occasione del primo colloquio
di consulenza viene evidenziata la necessità di migliorare il curriculum vitae
e la consulente invita l’assicurato a provvedere;
21.10.2016 nel colloquio di consulenza il
signor RI 1 informa lo scrivente che produrrà il documento rielaborato in
occasione del prossimo appuntamento;
29.11.2016 l’assicurato a seguito di
un’indisposizione non ha potuto partecipare al previsto colloquio di
consulenza;
20.12.2016 lo scrivente Ufficio trasmette
una richiesta di giustificazione, con scadenza 27.12.2016, affinché
l’assicurato possa prendere posizione per non aver ottemperato le istruzioni
della propria consulente (richiesta di aggiornamento della documentazione);
21.12.2016 l’assicurato contatta
telefonicamente l’URC e desidera essere richiamato, la consulente tuttavia non
riesce a raggiungere l’assicurato in quanto ha il telefono scollegato;
27.12.2016 l’assicurato prende posizione
(ma nemmeno in quell’occasione produce il documento richiesto);
13.01.2017 dopo aver preso atto delle
argomentazioni prodotte in sede di richiesta di giustificazioni, lo scrivente
emette la sanzione contestata (2 giorni di sospensione);
Si ritiene che un profilo eccellente come
quello del signor RI 1, debba essere accompagnato da una documentazione di
candidatura ineccepibile, sia nella forma che nei contenuti, ciò per poter
favorire il processo di selezione, la richiesta formulata dallo scrivente è da
ritenere pertanto giustificata.” (Doc. A1)
1.2. Contro la decisione su
opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso nel quale ha
chiesto l’annullamento della stessa.
L’insorgente, a sostegno
della propria pretesa ricorsuale, ha addotto in buona sostanza che il proprio
curriculum vitae, contrariamente a quanto preteso dall’URC - e meglio che sarebbe
incompleto e stampato in maniera troppo chiara -, è conforme e adeguato per
fornire tutte le informazioni necessarie a un potenziale datore di lavoro.
Egli ha indicato che la
leggera imprecisione era essenzialmente dovuta al fatto - peraltro noto alla
sua precedente consulente - che l’ultimo datore di lavoro non si è mai
dimostrato collaborativo nel fornirgli i documenti usuali per l’URC e per la Cassa
e che nemmeno a quel momento gli aveva rilasciato un benservito corretto
preciso e controfirmato.
Riguardo alla qualità
della stampa il ricorrente ha osservato che il curriculum vitae è stato
scansionato e poi stampato con una normale stampante laser a colori ad uso
domestico (cfr. doc. I).
1.3. Nella sua risposta del 18
aprile 2016 l’URC ha proposto di respingere il ricorso, sottolineando che:
" (…)
L’assicurato per ben tre volte è stato
invitato a consegnare un Curriculum Vitae aggiornato, egli non ha mai
rispettato i termini stabiliti.
Il CV corretto (doc. 12) è stato consegnato
all’URC di __________ il 27 dicembre 2016, quando ha consegnato le sue
osservazioni relative alla “Richiesta di giustificazione” del 20 dicembre 2016.
E’ doveroso ribadire che il motivo per cui
l’assicurato è stato sanzionato è unicamente quello di non aver rispettato, per
ben tre volte, le istruzioni ricevute dalla sua consulente.
Il punto legato al fatto che la stampa del
CV risultasse troppo chiara alla lettura non risulta essere il fattore
determinante per decidere di sanzionare o meno il comportamento dell’assicurato.”
(Doc. III)
1.4. Con scritto del 26 aprile
2017 l’assicurato si è nuovamente espresso in merito alla fattispecie (cfr.
doc. V + B-G).
1.5. La parte resistente, l’11
maggio 2017, ha preso posizione riguardo al doc. V (cfr. doc. VII).
1.6. Il doc. VII è stato trasmesso
al ricorrente per conoscenza (cfr.doc. VIII).
Considerandi
In ordine
2.1
La costante giurisprudenza
federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il
presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale
(cfr. STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6
dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_208/2013 del 3 luglio 2013 consid. 2.1.; STF
9C_393/2011 del 16 settembre 2011 consid. 1; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF
131.
V 164; SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388, DTF 125 V 413; DTF 122 V 36
consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV
81, p. 294).
Nella presente fattispecie
la decisione su opposizione del 24 febbraio 2017 riguarda esclusivamente la
sanzione di due giorni di sospensione dal diritto all’indennità di
disoccupazione inflitta all’assicurato per non avere dato seguito alle
istruzioni della consulente in relazione alla consegna di un nuovo curriculum
vitae aggiornato e formalmente ineccepibile (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).
Altre questioni, in
particolare quelle concernenti l’assegnazione ritenuta dal ricorrente tardiva
di un posto di lavoro, la qualità considerata non ottimale del servizio offerto
dall’URC e l’asserito obbligo dei consulenti del personale di massimizzare il
numero di sanzioni emesse mensilmente (cfr. doc. I; V), esulano dalla presente
causa e risultano quindi irricevibili.
Nel merito
2.2
Il TCA è chiamato a stabilire
se l’URC, a ragione oppure no, ha sospeso l’assicurato per due giorni dal
diritto all’indennità di disoccupazione per non avere rispettato le istruzioni
dell’URC di __________.
L'art. 17 cpv. 3 LADI
stabilisce in particolare che l'assicurato è tenuto ad accettare
l'occupazione adeguata propostagli.
È obbligato,
su istruzione dell'ufficio del lavoro competente, a:
a. partecipare
a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro atti a migliorare la sua
idoneità al collocamento;
b. partecipare
a colloqui di consulenza e sedute informative nonché a consultazioni conformemente
al capoverso 5;
c.
fornire i documenti necessari per valutare l'idoneità al collocamento o
l'adeguatezza di un'occupazione.
Secondo l'art. 30 cpv. 1
lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non osserva le
prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamene
non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un
provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l’attuazione
oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile
l’esecuzione o lo scopo.
2.3
Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace
in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 150).
In virtù dell'art. 45 cpv.
5.
OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro
il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 4 OADI
stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato senza valido motivo ha
abbandonato un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova o ha rifiutato
un’occupazione adeguata.
2.4
Nella presente fattispecie
dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurato, dopo aver ricevuto la
disdetta del rapporto di impiego da parte dell’__________ presso il quale è
stato attivo dal 2012 al 2016 quale responsabile comunicazione ed eventi, si è
iscritto in disoccupazione il 1° settembre 2016, aprendo il quarto termine
quadro per la riscossione delle prestazioni (1°.9.2016 – 31.8.2018; cfr. doc.
III; A3).
Egli ha dichiarato di
ricercare un’occupazione al 100% quale esperto in comunicazione, in marketing,
comunicatore SUP e attività affini (cfr. doc. 2).
In occasione
dell’allestimento dell’”Analisi del profilo della persona in cerca d’impiego e
Piano d’azione” sottoscritto dal ricorrente il 19 settembre 2016 la consulente
del personale ha rilevato che il suo curriculum vitae era da sistemare (cfr.
doc. 2 pag. 6).
Nel verbale di colloquio
di consulenza del 21 ottobre 2016, firmato dall’insorgente, è stato indicato:
" (…)
curriculum vitae
L’assicurato comunica che in occasione del
prossimo colloquio di consulenza consegnerà il curriculum vitae aggiornato.”
(Doc. 3)
L’appuntamento seguente
con l’URC previsto per il 29 novembre 2016, già dal 21 ottobre 2016, (cfr. doc.
3.
pag. 2; 4), non ha avuto luogo, in quanto l’assicurato era malato (cfr. doc.
A1; V).
Durante il colloquio di
consulenza del 6 dicembre 2016 l’assicurato ha comunicato che avrebbe inviato
il nuovo curriculum vitae entro il 15 dicembre 2016 (cfr.doc. 6).
Non avendo trasmesso il
documento in questione per la data stabilita e ritenuto il lungo lasso di tempo
trascorso dal 19 settembre 2016, allorché gli era stato domandato per la prima
volta di produrre un curriculum vitae aggiornato e qualitativamente leggibile,
il 20 dicembre 2016 l’URC ha inviato al ricorrente una Richiesta di
giustificazione, con la quale è stato reso attento, da un lato, che il suo
comportamento avrebbe potuto portare a una sospensione dal diritto
all’indennità di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.
Dall’altro, che le
giustificazioni pervenute dopo la data indicata non avrebbero potuto essere
tenute in considerazione e che in tal caso l’autorità cantonale avrebbe deciso
sulla base degli atti in suo possesso (cfr. doc. 7).
Il 27 dicembre 2016
l’insorgente ha asserito di avere consegnato, in occasione del primo colloquio
con l’URC, il curriculum vitae come richiesto e che lo stesso era incompleto
perché l’ultimo datore di lavoro non aveva ancora allestito il foglio di
benservito.
L’assicurato, il 27
dicembre 2016, ha prodotto il nuovo curriculum vitae (cfr. doc. III),
precisando, per quanto attiene all’inchiostro, che il documento aggiornato è
stato stampato con la medesima stampante utilizzata nel settembre 2016 e gli
sembrava leggibile come altre documentazioni (cfr. doc. 8).
Dal profilo
procedurale l’URC ha, in ogni caso, ossequiato il diritto di essere sentito
dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42 LPGA
(al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).
L’amministrazione, con
decisione formale 13 gennaio 2017, indicando che le osservazioni del 27
dicembre 2016 dell’assicurato non giustificano il mancato ossequio delle
indicazioni della consulente in relazione alla consegna di un curriculum vitae
aggiornato, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per due
giorni (cfr. doc. 9).
Con decisione su
opposizione 24 febbraio 2017 l’URC ha confermato il proprio precedente
provvedimento (cfr. doc. A1).
2.5
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte, in primo luogo, evidenzia, da una parte,
che l’assicurato, nel settembre 2016 quando si è iscritto in disoccupazione, ha
subito prodotto il proprio curriculum vitae (cfr. doc. 2 pag. 6).
Dall’altra, che tale
documento era, tuttavia, effettivamente incompleto, non riportando
l’indicazione dell’ultimo datore di lavoro, come neppure il nuovo indirizzo
dell’assicurato (era ancora indicato __________ - cfr. doc. 1 - invece di __________
- cfr. doc. 2), né il suo nuovo numero di telefono fisso (risultava 091/825 28
64; cfr. doc. 1, invece dello 091/ 835 47 03; cfr. doc. 2).
In secondo luogo, il TCA
osserva che, nonostante l’URC abbia dato al ricorrente tre opportunità per
produrre un nuovo curriculum vitae aggiornato, e meglio il 19 settembre, il 21
ottobre e il 6 dicembre 2016 con termine scadente il 15 dicembre 2016, il
documento in questione è stato trasmesso soltanto il 27 dicembre 2016
unitamente alla risposta alla Richiesta di giustificazione del 20 dicembre 2016
(cfr. consid. 2.4.).
L’insorgente, in virtù
dell’art. 17 cpv. 3 LADI (cfr. consid. 2.2.), avrebbe invece dovuto seguire
scrupolosamente le indicazioni dell’amministrazione (cfr. B. Rubin,
“Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess,
Ginevra-Zurigo-Basilea 2014, N° 90 pag. 220-221) e, in particolare, consegnare tempestivamente
un curriculum vitae aggiornato.
È evidente, infatti, che
quello di disporre di documentazione aggiornata relativa ad un assicurato
costituisce una condizione indispensabile per valutare l’idoneità al
collocamento e per aumentare le possibilità di reperire una nuova occupazione,
come peraltro indicato dall’URC che ha sottolineato come una documentazione
completa e aggiornata serva per gestire in modo adeguato il dossier di ogni
disoccupato (cfr. doc. VII).
L’assicurato, non avendo
rispettato celermente le istruzioni dell’URC nella misura in cui tendevano
all’invio, senza indugio, di un ulteriore curriculum vitae aggiornato dal
profilo dell’indirizzo, dei numeri telefonici e del nominativo dell’ultimo
datore di lavoro, deve essere sospeso sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. d
LADI (cfr. STCA 38.2016.36 del 12 settembre 2016).
2.6
Relativamente alla qualità
della stampa del curriculum vitae che secondo l’amministrazione non
consentirebbe una buona comprensibilità, come dalla medesima sottolineato nella
Richiesta di giustificazione e nella decisione di sanzione del 13 gennaio 2017
(cfr. doc. 7; 9), giova rilevare che la parte resistente, nella risposta di
causa, ha comunque affermato che “…E’ doveroso ribadire che il motivo per
cui l’assicurato è stato sanzionato è unicamente quello di non aver rispettato,
per ben tre volte, le istruzioni ricevute dalla sua consulente. Il punto legato
al fatto che la stampa del CV risultasse troppo chiara alla lettura non risulta
essere il fattore determinante per decidere di sanzionare o meno il
comportamento dell’assicurato” (cfr. doc. III; consid. 1.3.).
Il TCA prende atto che per
l’URC la qualità della stampa non è stata decisiva per decidere la sospensione
dell’insorgente. Dall’affermazione della parte resistente, la quale non ha
affermato che la stampa non ha in alcun modo influito sul fatto di richiedere
un nuovo curriculum vitae, si evince però che tale elemento ha comunque
contribuito, anche se indirettamente (l’amministrazione ha domandato un nuovo
curriculum vitae in quanto, tra l’altro, stampato in modo troppo chiaro e il
ricorrente non ha proceduto senza ritardo alla relativa consegna) nell’applicare
una sanzione all’assicurato.
In proposito questo
Tribunale osserva che la qualità della stampa non deve penalizzare un
assicurato. L’amministrazione, in simili casi, potrebbe richiedere
semplicemente l’invio tramite posta elettronica del curriculum vitae e
stamparlo all’occorrenza.
2.7
A proposito dell’entità
della sanzione, va ribadito che l’URC ha inflitto all’assicurato due
giorni di sospensione (cfr. consid. 1.1.).
Il TCA ritiene che nella
commisurazione della penalità vada considerato, da un lato, che l’assicurato
aveva in ogni caso prodotto un curriculum vitae immediatamente nel settembre
2016, mese in cui si è annunciato per il collocamento.
Dall’altro, che egli ha
comunque consegnato all’URC il documento aggiornato richiesto, anche se solo il
27.
dicembre 2016 (cfr. doc. A3).
Infine, che la qualità non
ottimale della stampa del curriculum vitae non deve sfavorirlo.
Di conseguenza a mente di
questa Corte, tutto ben considerato, la sospensione del diritto all'indennità
di disoccupazione di due giorni inflitta al ricorrente dall'URC non rispetta il
principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.3.) e deve pertanto essere
ridotta a un giorno.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, in quanto
ricevibile, è parzialmente accolto.
§ La
decisione su opposizione del 24 febbraio 2017 emessa dall'URC di __________ è
riformata nel senso che l’assicurato è sospeso dal diritto alle indennità di
disoccupazione per 1 giorno.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti