Lexipedia

Decisione

38.2017.27

Sosp.di 2 gg x non avere dato seguito alle istruz.della consul.del pers.(non inviato tempest.nuovo CV).Nonost.URC dato 3 opport.da 9/16 x consegnare nuovo CV aggiornato,trasmesso solo a fine 12/16.Rid

4 luglio 2017Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

38.2017.27

rs

Lugano

4 luglio 2017

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 21 marzo 2017 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 24 febbraio 2017 emanata

da

Ufficio regionale di collocamento, __________

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione

del 24 febbraio 2017 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito:

URC) ha confermato la precedente decisione del 13 gennaio 2017 (cfr. doc. 9)

con cui aveva sospeso RI 1 per due giorni dal diritto all’indennità di

disoccupazione per non avere dato seguito alle istruzioni della consulente del

personale.

Più specificatamente nella

decisione su opposizione l’amministrazione ha rilevato:

" (…)

19.09.2016 in occasione del primo colloquio

di consulenza viene evidenziata la necessità di migliorare il curriculum vitae

e la consulente invita l’assicurato a provvedere;

21.10.2016 nel colloquio di consulenza il

signor RI 1 informa lo scrivente che produrrà il documento rielaborato in

occasione del prossimo appuntamento;

29.11.2016 l’assicurato a seguito di

un’indisposizione non ha potuto partecipare al previsto colloquio di

consulenza;

20.12.2016 lo scrivente Ufficio trasmette

una richiesta di giustificazione, con scadenza 27.12.2016, affinché

l’assicurato possa prendere posizione per non aver ottemperato le istruzioni

della propria consulente (richiesta di aggiornamento della documentazione);

21.12.2016 l’assicurato contatta

telefonicamente l’URC e desidera essere richiamato, la consulente tuttavia non

riesce a raggiungere l’assicurato in quanto ha il telefono scollegato;

27.12.2016 l’assicurato prende posizione

(ma nemmeno in quell’occasione produce il documento richiesto);

13.01.2017 dopo aver preso atto delle

argomentazioni prodotte in sede di richiesta di giustificazioni, lo scrivente

emette la sanzione contestata (2 giorni di sospensione);

Si ritiene che un profilo eccellente come

quello del signor RI 1, debba essere accompagnato da una documentazione di

candidatura ineccepibile, sia nella forma che nei contenuti, ciò per poter

favorire il processo di selezione, la richiesta formulata dallo scrivente è da

ritenere pertanto giustificata.” (Doc. A1)

1.2. Contro la decisione su

opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso nel quale ha

chiesto l’annullamento della stessa.

L’insorgente, a sostegno

della propria pretesa ricorsuale, ha addotto in buona sostanza che il proprio

curriculum vitae, contrariamente a quanto preteso dall’URC - e meglio che sarebbe

incompleto e stampato in maniera troppo chiara -, è conforme e adeguato per

fornire tutte le informazioni necessarie a un potenziale datore di lavoro.

Egli ha indicato che la

leggera imprecisione era essenzialmente dovuta al fatto - peraltro noto alla

sua precedente consulente - che l’ultimo datore di lavoro non si è mai

dimostrato collaborativo nel fornirgli i documenti usuali per l’URC e per la Cassa

e che nemmeno a quel momento gli aveva rilasciato un benservito corretto

preciso e controfirmato.

Riguardo alla qualità

della stampa il ricorrente ha osservato che il curriculum vitae è stato

scansionato e poi stampato con una normale stampante laser a colori ad uso

domestico (cfr. doc. I).

1.3. Nella sua risposta del 18

aprile 2016 l’URC ha proposto di respingere il ricorso, sottolineando che:

" (…)

L’assicurato per ben tre volte è stato

invitato a consegnare un Curriculum Vitae aggiornato, egli non ha mai

rispettato i termini stabiliti.

Il CV corretto (doc. 12) è stato consegnato

all’URC di __________ il 27 dicembre 2016, quando ha consegnato le sue

osservazioni relative alla “Richiesta di giustificazione” del 20 dicembre 2016.

E’ doveroso ribadire che il motivo per cui

l’assicurato è stato sanzionato è unicamente quello di non aver rispettato, per

ben tre volte, le istruzioni ricevute dalla sua consulente.

Il punto legato al fatto che la stampa del

CV risultasse troppo chiara alla lettura non risulta essere il fattore

determinante per decidere di sanzionare o meno il comportamento dell’assicurato.”

(Doc. III)

1.4. Con scritto del 26 aprile

2017 l’assicurato si è nuovamente espresso in merito alla fattispecie (cfr.

doc. V + B-G).

1.5. La parte resistente, l’11

maggio 2017, ha preso posizione riguardo al doc. V (cfr. doc. VII).

1.6. Il doc. VII è stato trasmesso

al ricorrente per conoscenza (cfr.doc. VIII).

Considerandi

In ordine

2.1

La costante giurisprudenza

federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il

presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale

(cfr. STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6

dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_208/2013 del 3 luglio 2013 consid. 2.1.; STF

9C_393/2011 del 16 settembre 2011 consid. 1; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF

131.

V 164; SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388, DTF 125 V 413; DTF 122 V 36

consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV

81, p. 294).

Nella presente fattispecie

la decisione su opposizione del 24 febbraio 2017 riguarda esclusivamente la

sanzione di due giorni di sospensione dal diritto all’indennità di

disoccupazione inflitta all’assicurato per non avere dato seguito alle

istruzioni della consulente in relazione alla consegna di un nuovo curriculum

vitae aggiornato e formalmente ineccepibile (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).

Altre questioni, in

particolare quelle concernenti l’assegnazione ritenuta dal ricorrente tardiva

di un posto di lavoro, la qualità considerata non ottimale del servizio offerto

dall’URC e l’asserito obbligo dei consulenti del personale di massimizzare il

numero di sanzioni emesse mensilmente (cfr. doc. I; V), esulano dalla presente

causa e risultano quindi irricevibili.

Nel merito

2.2

Il TCA è chiamato a stabilire

se l’URC, a ragione oppure no, ha sospeso l’assicurato per due giorni dal

diritto all’indennità di disoccupazione per non avere rispettato le istruzioni

dell’URC di __________.

L'art. 17 cpv. 3 LADI

stabilisce in particolare che l'assicurato è tenuto ad accettare

l'occupazione adeguata propostagli.

È obbligato,

su istruzione dell'ufficio del lavoro competente, a:

a. partecipare

a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro atti a migliorare la sua

idoneità al collocamento;

b. partecipare

a colloqui di consulenza e sedute informative nonché a consultazioni conformemente

al capoverso 5;

c.

fornire i documenti necessari per valutare l'idoneità al collocamento o

l'adeguatezza di un'occupazione.

Secondo l'art. 30 cpv. 1

lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non osserva le

prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamene

non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un

provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l’attuazione

oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile

l’esecuzione o lo scopo.

2.3

Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace

in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 150).

In virtù dell'art. 45 cpv.

5.

OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro

il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45 cpv. 4 OADI

stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato senza valido motivo ha

abbandonato un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova o ha rifiutato

un’occupazione adeguata.

2.4

Nella presente fattispecie

dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurato, dopo aver ricevuto la

disdetta del rapporto di impiego da parte dell’__________ presso il quale è

stato attivo dal 2012 al 2016 quale responsabile comunicazione ed eventi, si è

iscritto in disoccupazione il 1° settembre 2016, aprendo il quarto termine

quadro per la riscossione delle prestazioni (1°.9.2016 – 31.8.2018; cfr. doc.

III; A3).

Egli ha dichiarato di

ricercare un’occupazione al 100% quale esperto in comunicazione, in marketing,

comunicatore SUP e attività affini (cfr. doc. 2).

In occasione

dell’allestimento dell’”Analisi del profilo della persona in cerca d’impiego e

Piano d’azione” sottoscritto dal ricorrente il 19 settembre 2016 la consulente

del personale ha rilevato che il suo curriculum vitae era da sistemare (cfr.

doc. 2 pag. 6).

Nel verbale di colloquio

di consulenza del 21 ottobre 2016, firmato dall’insorgente, è stato indicato:

" (…)

curriculum vitae

L’assicurato comunica che in occasione del

prossimo colloquio di consulenza consegnerà il curriculum vitae aggiornato.”

(Doc. 3)

L’appuntamento seguente

con l’URC previsto per il 29 novembre 2016, già dal 21 ottobre 2016, (cfr. doc.

3.

pag. 2; 4), non ha avuto luogo, in quanto l’assicurato era malato (cfr. doc.

A1; V).

Durante il colloquio di

consulenza del 6 dicembre 2016 l’assicurato ha comunicato che avrebbe inviato

il nuovo curriculum vitae entro il 15 dicembre 2016 (cfr.doc. 6).

Non avendo trasmesso il

documento in questione per la data stabilita e ritenuto il lungo lasso di tempo

trascorso dal 19 settembre 2016, allorché gli era stato domandato per la prima

volta di produrre un curriculum vitae aggiornato e qualitativamente leggibile,

il 20 dicembre 2016 l’URC ha inviato al ricorrente una Richiesta di

giustificazione, con la quale è stato reso attento, da un lato, che il suo

comportamento avrebbe potuto portare a una sospensione dal diritto

all’indennità di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.

Dall’altro, che le

giustificazioni pervenute dopo la data indicata non avrebbero potuto essere

tenute in considerazione e che in tal caso l’autorità cantonale avrebbe deciso

sulla base degli atti in suo possesso (cfr. doc. 7).

Il 27 dicembre 2016

l’insorgente ha asserito di avere consegnato, in occasione del primo colloquio

con l’URC, il curriculum vitae come richiesto e che lo stesso era incompleto

perché l’ultimo datore di lavoro non aveva ancora allestito il foglio di

benservito.

L’assicurato, il 27

dicembre 2016, ha prodotto il nuovo curriculum vitae (cfr. doc. III),

precisando, per quanto attiene all’inchiostro, che il documento aggiornato è

stato stampato con la medesima stampante utilizzata nel settembre 2016 e gli

sembrava leggibile come altre documentazioni (cfr. doc. 8).

Dal profilo

procedurale l’URC ha, in ogni caso, ossequiato il diritto di essere sentito

dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42 LPGA

(al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).

L’amministrazione, con

decisione formale 13 gennaio 2017, indicando che le osservazioni del 27

dicembre 2016 dell’assicurato non giustificano il mancato ossequio delle

indicazioni della consulente in relazione alla consegna di un curriculum vitae

aggiornato, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per due

giorni (cfr. doc. 9).

Con decisione su

opposizione 24 febbraio 2017 l’URC ha confermato il proprio precedente

provvedimento (cfr. doc. A1).

2.5

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte, in primo luogo, evidenzia, da una parte,

che l’assicurato, nel settembre 2016 quando si è iscritto in disoccupazione, ha

subito prodotto il proprio curriculum vitae (cfr. doc. 2 pag. 6).

Dall’altra, che tale

documento era, tuttavia, effettivamente incompleto, non riportando

l’indicazione dell’ultimo datore di lavoro, come neppure il nuovo indirizzo

dell’assicurato (era ancora indicato __________ - cfr. doc. 1 - invece di __________

- cfr. doc. 2), né il suo nuovo numero di telefono fisso (risultava 091/825 28

64; cfr. doc. 1, invece dello 091/ 835 47 03; cfr. doc. 2).

In secondo luogo, il TCA

osserva che, nonostante l’URC abbia dato al ricorrente tre opportunità per

produrre un nuovo curriculum vitae aggiornato, e meglio il 19 settembre, il 21

ottobre e il 6 dicembre 2016 con termine scadente il 15 dicembre 2016, il

documento in questione è stato trasmesso soltanto il 27 dicembre 2016

unitamente alla risposta alla Richiesta di giustificazione del 20 dicembre 2016

(cfr. consid. 2.4.).

L’insorgente, in virtù

dell’art. 17 cpv. 3 LADI (cfr. consid. 2.2.), avrebbe invece dovuto seguire

scrupolosamente le indicazioni dell’amministrazione (cfr. B. Rubin,

“Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess,

Ginevra-Zurigo-Basilea 2014, N° 90 pag. 220-221) e, in particolare, consegnare tempestivamente

un curriculum vitae aggiornato.

È evidente, infatti, che

quello di disporre di documentazione aggiornata relativa ad un assicurato

costituisce una condizione indispensabile per valutare l’idoneità al

collocamento e per aumentare le possibilità di reperire una nuova occupazione,

come peraltro indicato dall’URC che ha sottolineato come una documentazione

completa e aggiornata serva per gestire in modo adeguato il dossier di ogni

disoccupato (cfr. doc. VII).

L’assicurato, non avendo

rispettato celermente le istruzioni dell’URC nella misura in cui tendevano

all’invio, senza indugio, di un ulteriore curriculum vitae aggiornato dal

profilo dell’indirizzo, dei numeri telefonici e del nominativo dell’ultimo

datore di lavoro, deve essere sospeso sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. d

LADI (cfr. STCA 38.2016.36 del 12 settembre 2016).

2.6

Relativamente alla qualità

della stampa del curriculum vitae che secondo l’amministrazione non

consentirebbe una buona comprensibilità, come dalla medesima sottolineato nella

Richiesta di giustificazione e nella decisione di sanzione del 13 gennaio 2017

(cfr. doc. 7; 9), giova rilevare che la parte resistente, nella risposta di

causa, ha comunque affermato che “…E’ doveroso ribadire che il motivo per

cui l’assicurato è stato sanzionato è unicamente quello di non aver rispettato,

per ben tre volte, le istruzioni ricevute dalla sua consulente. Il punto legato

al fatto che la stampa del CV risultasse troppo chiara alla lettura non risulta

essere il fattore determinante per decidere di sanzionare o meno il

comportamento dell’assicurato” (cfr. doc. III; consid. 1.3.).

Il TCA prende atto che per

l’URC la qualità della stampa non è stata decisiva per decidere la sospensione

dell’insorgente. Dall’affermazione della parte resistente, la quale non ha

affermato che la stampa non ha in alcun modo influito sul fatto di richiedere

un nuovo curriculum vitae, si evince però che tale elemento ha comunque

contribuito, anche se indirettamente (l’amministrazione ha domandato un nuovo

curriculum vitae in quanto, tra l’altro, stampato in modo troppo chiaro e il

ricorrente non ha proceduto senza ritardo alla relativa consegna) nell’applicare

una sanzione all’assicurato.

In proposito questo

Tribunale osserva che la qualità della stampa non deve penalizzare un

assicurato. L’amministrazione, in simili casi, potrebbe richiedere

semplicemente l’invio tramite posta elettronica del curriculum vitae e

stamparlo all’occorrenza.

2.7

A proposito dell’entità

della sanzione, va ribadito che l’URC ha inflitto all’assicurato due

giorni di sospensione (cfr. consid. 1.1.).

Il TCA ritiene che nella

commisurazione della penalità vada considerato, da un lato, che l’assicurato

aveva in ogni caso prodotto un curriculum vitae immediatamente nel settembre

2016, mese in cui si è annunciato per il collocamento.

Dall’altro, che egli ha

comunque consegnato all’URC il documento aggiornato richiesto, anche se solo il

27.

dicembre 2016 (cfr. doc. A3).

Infine, che la qualità non

ottimale della stampa del curriculum vitae non deve sfavorirlo.

Di conseguenza a mente di

questa Corte, tutto ben considerato, la sospensione del diritto all'indennità

di disoccupazione di due giorni inflitta al ricorrente dall'URC non rispetta il

principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.3.) e deve pertanto essere

ridotta a un giorno.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, in quanto

ricevibile, è parzialmente accolto.

§ La

decisione su opposizione del 24 febbraio 2017 emessa dall'URC di __________ è

riformata nel senso che l’assicurato è sospeso dal diritto alle indennità di

disoccupazione per 1 giorno.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti