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Decisione

38.2017.28

Negata indennità x insolvenza. Crediti salariali non rivendicati tempestivamente. Ass. accontentatosi di promesse di pagamamento verbali. PE fatto spiccare solo 15 mesi dopo la fine del rapporto di la

24 maggio 2017Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

I disposti relativi

all’indennità di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non contemplano una norma

corrispondente.

Ciò non comporta,

tuttavia, in caso di disoccupazione, il riconoscimento automatico del diritto

alle relative indennità al coniuge del datore di lavoro, alle persone che hanno

una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e ai loro coniugi.

Con decisione pubblicata

in DTF 123 V 234 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha infatti

esteso l’applicabilità dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI all’assegnazione

dell’indennità di disoccupazione (cfr. STF C 292/05 del 16 febbraio 2007

consid. 3) e ha stabilito, in particolare, che il lavoratore in posizione

professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto all'indennità

di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società anonima,

continua ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della ditta.

Nelle sentenze pubblicate

in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130, e in

SVR 1997 ALV Nr. 101, il TFA ha, inoltre, deciso che un dipendente membro del

consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art. 716a-716b

del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai sensi

dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.

Per un membro del

consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è escluso senza che

sia necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui

esercitate all'interno della società (cfr. STF 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016;

STF 8C_172/2013 del 23 gennaio 2014; STFA C 160/05 del 24 gennaio 2006; STFA C

102/04 del 15 giugno 2005).

In una sentenza

8C_279/2010 del 8 giugno 2010 il Tribunale federale ha sviluppato su questi

temi le seguenti considerazioni:

" (…)

Il primo giudice ha infine correttamente precisato che per

stabilire se un impiegato possa esercitare un influsso considerevole ai sensi

dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (e, quindi, dell'art. 51 cpv. 2 LADI), deve

essere esaminato di quali poteri decisionali egli disponga concretamente sulla

base della struttura aziendale interna, non essendo per contro determinanti i

soli criteri formali. Segnatamente, non è ammissibile negare, in modo generico,

il diritto alle indennità a lavoratori esercitanti mansioni dirigenziali per il

solo fatto che essi detengono una procura o un altro mandato commerciale e sono

iscritti nel registro di commercio. D'altro canto però, possono di principio

vedersi rifiutare le prestazioni anche salariati che non fruiscono formalmente

di un diritto di firma e non figurano a registro di commercio, ma che in realtà

partecipano in modo decisivo alla formazione della volontà sociale (DTF

120 V 525 consid. 3b e riferimenti).

Da questa regola la giurisprudenza ha escluso solo i membri del

consiglio d'amministrazione che collaborano nell'azienda, per il motivo che la

legge conferisce a tale organo esecutivo attribuzioni, in parte inalienabili,

che per definizione comportano la facoltà di influire in modo diretto sulle

decisioni del datore di lavoro, foss'anche solo nella forma della suprema

direzione o dell'alta vigilanza sugli incaricati della gestione (art. 716-716b

CO). Di conseguenza, l'appartenenza di un salariato al consiglio

d'amministrazione è una circostanza che lo esclude automaticamente, giusta

l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, dal diritto all'indennità per lavoro ridotto (e,

quindi, anche d'insolvenza), senza che nemmeno occorra esperire ulteriori

accertamenti ai sensi della dianzi citata giurisprudenza in DTF

120 V 525 con riferimento alla concreta posizione dell'interessato in seno

all'azienda (DTF

122 V 273 consid. 3; DLA 2004 no. 21 pag. 198 consid. 3.2 [C 113/03]).

3.

Come già rilevato dal primo giudice, nella fattispecie in esame è

pacifico che la ricorrente ha ricoperto, dal 3 dicembre 2007 al 6 maggio 2008,

la carica di membro del consiglio di amministrazione della A.________ SA. Ne

discende che deve essere esclusa, giusta l'art. 51 cpv. 2 LADI e la

giurisprudenza menzionata, dalle chieste prestazioni, di modo che a ragione la

precedente istanza ha confermato il provvedimento amministrativo di diniego.

(…)"

Questo

Tribunale sottolinea che lo scopo della giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V

234 non è unicamente quello di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche

quello di prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di

indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione

professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro

coniugi (cfr. STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 4.3.; STF C 292/05 del

16 febbraio 2007 consid. 3; DLA 2003 N. 22 pag. 240).

Questo principio

è stato riconfermato in una sentenza 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016, nella

quale il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

4.2. Dans

plusieurs arrêts (en dernier lieu l'arrêt 8C_295/2014 du 7 avril 2015 consid.

4), le Tribunal fédéral a rappelé les motifs qui ont présidé au développement

de cette jurisprudence. Pour des raisons de conflits d'intérêts évidents, la

loi exclut du cercle des bénéficiaires de l'indemnité en cas de réduction de

travail les personnes qui occupent dans l'entreprise une position dirigeante

leur permettant de déterminer elles-mêmes l'ampleur de la diminution de leur

activité (cf. art. 31 al. 3 let. c LACI [RS 837.0]). Il en va de même des

conjoints de ces personnes qui travaillent dans l'entreprise. Dans l'arrêt ATF 123 V 234, le Tribunal fédéral a identifié un risque de contournement de

cette clause d'exclusion lorsque dans un contexte économique difficile, ces

mêmes personnes procèdent à leur propre licenciement et revendiquent

l'indemnité de chômage tout en conservant leurs liens avec l'entreprise. Dans

une telle configuration, en effet, il est toujours possible pour elles de se

faire réengager dans l'entreprise ultérieurement et d'en reprendre les activités

dans le cadre de son but social. La même chose vaut pour le conjoint de la

personne qui se trouve dans une position assimilable à un employeur lorsque,

bien que licencié par ladite entreprise, il conserve des liens avec celle-ci au

travers de sa situation de conjoint d'un dirigeant d'entreprise. Cette

possibilité d'un réengagement dans l'entreprise - même si elle est seulement

hypothétique et qu'elle découle d'une pure situation de fait - justifie la

négation du droit à l'indemnité de chômage. Ce droit peut toutefois être

reconnu lorsque le dirigeant démontre qu'il a coupé tous les liens qu'il

entretenait avec l'entreprise (en raison de la fermeture de celle-ci ou en cas

de démission de la fonction dirigeante) ou, s'agissant du conjoint licencié, lorsque

celui-ci a travaillé dans une autre entreprise que celle dans laquelle son mari

ou sa femme occupe une position assimilable à un employeur. Bien que cette

jurisprudence puisse paraître très sévère, il y a lieu de garder à l'esprit que

l'assurance-chômage n'a pas pour vocation à indemniser la perte ou les

fluctuations de gain liées à une activité indépendante mais uniquement la perte

de travail, déterminable et contrôlable, du travailleur ayant un simple statut

de salarié qui, à la différence de celui occupant une position décisionnelle,

n'a pas le pouvoir d'influencer la perte de travail qu'il subit et pour

laquelle il demande l'indemnité de chômage (sur l'ensemble de cette

problématique, voir BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage,

2014, ad art. 10 n° 18 ss; également du même auteur, Droit à l'indemnité de

chômage des personnes occupant une position assimilable à celle d'un employeur,

in DTA 2013 n° 1, p. 1-12). (…)"

Il rischio d’abuso non

esiste dunque più quando l’assicurato in questione dimostra di avere rotto ogni

legame con la ditta.

Sempre secondo la

giurisprudenza federale la posizione di socio gerente di una Sagl (cfr. art.

809-818 CO) è equiparabile a quella di un membro del consiglio di

amministrazione di una SA (cfr. STF 8C_776/2011 del 14 novembre 2012; STF

8C_729/2014 del 18 novembre 2014; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STFA C 37/02

del 22 novembre 2002 e STFA C 71/01 del 30 agosto 2001; STF 8C_84/2008 del 3

marzo 2009, pubblicata in DLA 2009 N. 9 pag. 177; STCA 38.2013.51 del 23

gennaio 2014; in un altro contesto cfr. pure la STF 9C_424/2016 del 26 gennaio

2017).

In una sentenza

8C_191/2014 del 4 giugno 2014 la nostra Massima Istanza ha stabilito, nel caso

di una piccola impresa Sagl creata principalmente per continuare a impiegare

l’assicurato in progetti di un’altra società, che può non essere sufficiente

cancellarsi dal registro di commercio come socio o dirigente della Sagl per

eludere quanto espresso nell’articolo 31 cpv. 3 lett. c LADI. L’assicurato in quella

fattispecie non aveva diritto alle indennità per lavoro ridotto poiché,

malgrado non rivestisse più una posizione ufficiale in seno alla Sagl, era

rimasto partecipe in modo determinante alle decisioni della Sagl nel senso di

una persona esercitante un’attività analoga a quella di un datore di lavoro.

Il TF, con giudizio

8C_401/2015 del 5 aprile 2016, pubblicato in DLA 2016 N. 5 pag. 132, ha

stabilito che a ragione era stata chiesta la restituzione d’indennità di

disoccupazione percepite, in quanto il ricorrente, anche se non era più

iscritto a RC quale socio e gerente della Sagl sua ex datrice di lavoro,

continuava a disporre di un potere decisionale che escludeva il diritto a

prestazioni LADI.

L’Alta Corte ha, in

particolare, osservato che lo stretto legame di parentela tra l’interessato e

la madre a cui aveva ceduto la sua parte sociale ed era diventata l’unica socia

gerente costituiva un serio indizio che consentiva di ritenere che l’insorgente

occupava, per il tramite della madre, una posizione di fatto analoga a quella

di un datore di lavoro.

In una sentenza

8C_230/2016 del 25 agosto 2016 la nostra Massima Istanza ha confermato un

giudizio di questa Corte con cui è stato negato il diritto a indennità di

disoccupazione a un’assicurata che, benché non fosse più iscritta a RC avendo

ritrasferito quote e gestione nelle mani del padre che avrebbe contribuito

finanziariamente alla costituzione dell’azienda, aveva mantenuto in seno alla

Sagl un ruolo dirigenziale e ne era la persona di riferimento.

Al proposito B. Rubin, in

“Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess 2014 pag. 99,

ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" Dans une Sàrl, les associés qui n’occupent pas la fonction de gérant

ne sont pas d’emblée exclus du droit.

Une examen de leur pouvoir effectif d’influencer

les décision de l’entreprise est nécessaire (arrêt du 19 décembre 2006 [C 267/05] consid. 4).

26 Pour les

personnes licenciées qui ne font pas formellement partie d’un organe dirigeant

mais qui disposent encore d’une part sociale, leur droit ne pourra être exclu

que si leur part est importante (en principe d’au mois 30%) ou si la

possibilité d’influencer les décisions est considérable pour d’autres motifs,

par exemple en raison de liens de parenté avec d’autres personnes jouissant

d’un pouvoir décisionnel important (arrêts du 13 février 2009

[8C_1044/2008] ; 10 avril 2006 [C 61/05] ; 27 janvier 2005 [C

45/04] ; 14 mars 2003 [C 120/02].”

In

una sentenza 38.2016.65 del 6 marzo 2017 il TCA ha escluso il diritto

all’indennità per insolvenza nel caso di un assicurato che deteneva un terzo

del capitale sociale di una Sagl, costituita da una società anonima, la quale

aveva sottoscritto con il ricorrente e altri due soci a tale scopo un mandato

fiduciario.

In

quell’occasione il TCA si è così espresso:

" (…)

Da questo documento risulta con evidenza, come sostenuto a ragione

dall’amministrazione (cfr. doc. 62-63), che X. _________, attraverso la Z. _________,

era di fatto compartecipe finanziario in ragione di un terzo della B. _________

(cfr. doc. 45 – 47; le affermazioni del rappresentante del ricorrente nello

scritto del 1° settembre 2014 inviato al datore di lavoro nel quale evidenzia

“come grazie al fondamentale apporto – finanziario lavorativo – del mio mandante

la B. _________ ha potuto essere costituita e da dicembre 2013 a maggio 2014,

su 38 fatture solo 2 non sono state frutto della sua intermediazione. Il tutto

senza sinora essere stato retribuito come da contratto di lavoro 20 dicembre

2013.”, doc. 43 e le precisazioni dello stesso assicurato del 1° luglio 2016,

“Di fatto come socio ho contribuito unicamente a versare 1/3 del capitale

sociale (andato perso, visto che le quote sono detenute dalla Z. _________), e

ad apporre il mio avvallo presso la banca dove abbiamo aperto il conto.”, doc.

52).

Già solo per questa importante partecipazione finanziaria

superiore al 30% (cfr. Rubin op.cit al consid. 2.4 in fine), che oltretutto non

risulta esplicitamente, X. _________, anche se non era formalmente iscritto come

socio gerente, non ha diritto all’indennità per insolvenza. (…)”

A proposito della

partecipazione finanziaria importante come motivo per escludere il diritto alle

prestazioni vedi pure: STF 8C_1044/2008 del 13 febbraio 2009; STCA 38.2016.12

del 5 settembre 2016; STCA 38.2012.27 del 24 settembre 2012; STCA 38.2008.3 del

12 marzo 2008.

2.3. Nella presente fattispecie risulta

dagli atti dell’incarto che RI 1, di formazione geometra, ha lavorato come

tecnico di cantiere presso la ditta __________ dal 1° maggio al 31 ottobre

2014, senza avere mai ottenuto lo stipendio pattuito di fr. 4'500.-- mensile

(cfr. contratto di lavoro del 27 aprile 2014, doc. 32-33) a causa delle

difficoltà economiche del datore di lavoro.

Il 10 novembre 2016 egli

ha così chiesto il versamento a titolo di indennità per insolvenza di fr.

50'532.35 (cfr. doc. 29-30).

Il capitale sociale di

20'000 franchi della Sagl fallita apparteneva ad __________, il quale al

momento della costituzione è stato presidente della gerenza dal 22 gennaio 2014

(cfr. doc. 64-65).

Il ricorrente è invece

stato gerente con firma individuale dal 3 luglio al 17 ottobre 2014. Egli ha

dimissionato dalla carica con effetto immediato con scritto del 4 settembre

2014 (cfr. doc. 49).

Chiamato ora a pronunciarsi,

il TCA ritiene che, già solo per il ruolo rivestito dall’assicurato all’interno

della società, durante la maggior parte dei mesi per i quali ha lavorato per la

ditta __________, ed indipendentemente dai motivi per cui ha assunto la carica,

allo stesso deve essere negato il diritto all’indennità per insolvenza (cfr. la

giurisprudenza riprodotta al consid. 2.2).

2.4. L'art. 55 cpv. 1 LADI

stabilisce che:

" Il

lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni

provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di

lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura.

Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa

del suo diritto."

Considerandi

In una sentenza pubblicata

in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha

sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore,

menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del

rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o non versa inte­ramente

- il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita. L'obbligo

di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo scioglimento

del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo caso. Non si

esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio un'esecuzione contro

il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro quest'ultimo. Occorre

invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e riconoscibile per il

datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale.

Contravviene al proprio

obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per

insolvenza, l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere

il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del

proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia

che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi

finanziari.

In una sentenza C 121/03

del 2 settembre 2003 l'Alta Corte ha stabilito che aveva gravemente violato

l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che aveva rivendicato il versamento

del salario soltanto oralmente durante il rapporto di lavoro e che era stato

gravemente negligente nel periodo successivo non avendo intensificato le

modalità con le quali fare valere le sue pretese

In una sentenza C 231/06

del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg., l'Alta Corte ha

stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata,

contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di lavoro viene

sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di versare le

prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo di

diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave:

occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se

l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti necessari

alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni caso non è

opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza del termine

di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il suo

precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o intentando

un'azione legale contro di lui.

In un'altra sentenza C

254/05 del 2 marzo 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 52 seg., la nostra Massima

Istanza ha sottolineato che:

" Non si può

esigere che l'assicurato, per adempiere l'obbligo di diminuire il danno, receda

immediatamente dal rapporto di lavoro, conformemente all'articolo 337a CO, in

quanto non gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per le pretese

derivanti da tale rapporto. Tuttavia egli agisce a proprio rischio se, invece

di cercare una nuova occupazione, resta al servizio del precedente datore di

lavoro, senza percepire il rispettivo salario, oltre il limite di quattro mesi

previsto dall'articolo 52 capoverso 1 LADI.

L'assicurato deve fare valere in modo chiaro e inequivocabile i

suoi crediti salariali nei confronti del datore di lavoro già durante l'attuale

rapporto di lavoro. Egli è tenuto a intraprendere ulteriori passi se si sono

verificati notevoli ritardi nel versamento del salario e se deve effettivamente

attendersi di subire una perdita di salario. Nella fattispecie occorre

presumere che l'assicurato, il quale aveva pochi contatti personali con il

datore di lavoro, non fosse a conoscenza della precarietà della sua situazione finanziaria."

In quel caso l'Alta Corte

ha così negato l'esistenza di una grave negligenza.

In una sentenza

8C_801/2011 dell’11 giugno 2012 il Tribunale federale ha confermato il rifiuto

dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata che aveva lasciato trascorrere

nove mesi prima di far valere le sue pretese salariali.

In una sentenza

8C_364/2012 del 24 agosto 2012 il Tribunale federale ha ribadito la necessità

di rivendicare le pretese salariali nella forma scritta e di mettere in atto

tutte le misure previste dal diritto esecutivo per esercitare una pressione

sull’ex datore di lavoro al fine di ottenere i salari arretrati.

In una sentenza

8C_831/2012 del 5 febbraio 2013, la nostra Alta Corte ha confermato il rifiuto

dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata, la quale, inizialmente ha

adempiuto all’obbligo di diminuire il danno tutelando i suoi interessi

salariali avviando diverse procedure di esecuzione, alle quali è poi però

seguito un periodo di inattività di 13 mesi.

In una sentenza

8C_956/2012 del 19 agosto 2013 l'Alta Corte ha concluso che un assicurato aveva

violato l'obbligo di ridurre il danno in quanto egli era rimasto inattivo per

più di sei mesi (“L'absence de réaction de l'assuré durant un tel laps de

temps constitue, au regard de la jurisprudence (arrêts 8C_630/2011 du 3 octobre

2011, C 367/01 du 12 avril 2002 et C 91/01 du 4 septembre 2001), une violation

de l'obligation de réduire le dommage”) .

Il

Tribunale federale ha peraltro sottolineato che delle rivendicazioni orali sono

insufficienti (« Supposées avérées, ces interventions orales ne suffisent

pas pour satisfaire à l'obligation de réduire le dommage (voir à cet égard les

arrêts C 121/03 et C 145/03 du 2 septembre 2003, et C 367/01 du 12 avril 2002) ».

)

In una

sentenza 8C_66/2013 del 18 novembre 2013, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr . 4

pag. 9, il Tribunale federale ha considerato che l’assicurato ha violato

l’obbligo di ridurre il danno in quanto ha atteso cinque mesi prima di fare

valere le proprie pretese salariali per via giudiziaria.

In una sentenza

8C_211/2014 del 17 luglio 2014, pubblicata in

DLA 2014 p. 226 seg., la nostra Massima Istanza ha ritenuto

insufficienti ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI gli sforzi messi in atto da

un’assicurata che, tra la comminatoria di fallimento del suo ex datore di

lavoro emanata dall’Ufficio fallimenti dietro sua domanda e la procedura di

fallimento promossa da un altro creditore, ma alla quale ha anch’ella aderito,

ha lasciato trascorrere nove mesi e mezzo senza compiere i necessari atti

esecutivi volti a recuperare il suo credito salariale.

Nella

medesima sentenza, il Tribunale federale ha stabilito che affinché sussista il diritto all’indennità per insolvenza

per pretese salariali scoperte, l’assicurato deve portare avanti in modo

continuativo e sistematico i provvedimenti contro il datore di lavoro, che

devono sfociare in uno degli stadi della procedura d’esecuzione forzata

richiesti dalla legge. Il lavoratore deve infatti comportarsi nei confronti del

datore di lavoro come se l’istituto dell’indennità per insolvenza non

esistesse. Questo requisito non permette una situazione di inattività di lunga

durata.

2.5

La Segreteria di Stato per l’economia (in seguito SECO), quale autorità di sorveglianza che deve

adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le

istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004,

consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8

agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), nella

pubblicazione della Prassi LADI II A1 valida dal marzo 2015 si è così espressa:

" (…)

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO

art. 55 LADI

OBBLIGO DI RIDURRE IL DANNO

B35 Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di

pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi

diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi

d’averlo surrogato nella procedura. Questa condizione, alla quale è subordinato

il diritto all’II, attua l’obbligo generale dell’assicurato di ridurre il

danno.

Dal momento in cui la cassa subentra nella procedura, la persona

assicurata è invece tenuta ad assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella

difesa del suo diritto.

B36 Per soddisfare l’obbligo di ridurre il danno, l’assicurato

deve adoperarsi già durante il rapporto di lavoro per recuperare i salari non

versati (richiamo scritto, precetto esecutivo, ecc.). L’assicurato non deve

necessariamente inoltrare un precetto esecutivo oppure un’azione nei confronti del

datore di lavoro. Deve però dimostrare in modo inequivocabile e riconoscibile

per il datore di lavoro, la serietà della sua pretesa salariale (DTF C 367/01 del

12.4

).

B37 Se il fallimento viene pronunciato dopo la risoluzione del

rapporto di lavoro, il lavoratore al quale non è stato versato il salario a

causa di difficoltà economiche riscontrate del datore di lavoro è tenuto a

intraprendere quanto necessario per recuperare il credito onde evitare di

perdere il diritto all’II.

B38 La cassa valuta in base alle circostanze del caso concreto in

che misura ci si può aspettare che l’assicurato intraprenda quanto necessario

per recuperare il suo salario.

La cassa giudicherà con più severità gli sforzi per adempiere

l'obbligo di ridurre il danno forniti dall'assicurato dopo la risoluzione del

contratto di lavoro (soprattutto la rapidità con cui intraprende tali sforzi).

Un giudizio più severo è giustificato dal fatto che, non essendo più vincolato

dal rapporto di lavoro, il lavoratore non ha più alcuna ragione per non

pretendere il salario non versato. In questa fase è infatti molto probabile che

i suoi crediti salariali non verranno versati.

Giurisprudenza

DTF 8C_682/2009 del 23.10.2009

(Durante gli ultimi 6 mesi del rapporto di lavoro l’assicurato si è

limitato a rivendicare il salario solo oralmente, dato che il datore di lavoro

era anche suo genero. Si tratta di una grave negligenza, anche se sussisteva un

rapporto di parentela)

TFA C231/06 del 5.12.2006 (Non si può pretendere che l’assicurato

avvii una procedura immediatamente dopo l'estinzione del termine di mora di 30

giorni per il versamento del salario).

TFA C 109/04del 9.6.2005

(Non basta formulare oralmente diversi solleciti durante il

rapporto di lavoro per dedurre un indebitamento manifesto del datore di lavoro

ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 lett. b LADI).

TFA C 91/01del 4.9.2001

(Non è ammissibile che l’assicurato, nei 3 mesi seguenti la fine

del rapporto di lavoro, non abbia intrapreso nulla per recuperare il proprio

salario aspettando semplicemente la dichiarazione di fallimento)

La Cassa di disoccupazione non può invece far dipendere il diritto

dell’assicurato all’II dalla condizione che egli abbia contestato la

graduatoria (DTF 123 V 75)."

2.6

Le direttive amministrative

non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle

assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2

pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1;

DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid.

5.1

; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57

consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag.

379.

e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid.

2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68

consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.

86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA

1998.

N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;

DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992

pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF

117.

V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114

V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267

consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois,

"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.

77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527;

Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una sentenza

2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive,

ha ricordato che:

"

Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del

diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e

non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli

amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa

tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime

verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di

legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione

corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non

si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la

stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento

a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."

2.7

Nell’evenienza concreta,

dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurato durante tutto il periodo

per il quale ha lavorato per la __________, e cioè dal 1° maggio al 31 ottobre

2014, non ha mai ricevuto il salario.

In data 31 ottobre 2014

egli ha inviato al datore di lavoro uno scritto del seguente tenore:

" Con la

presente vi sollecito nuovamente il pagamento degli stipendi arretrati inerenti

il periodo come sopra indicato per un importo di frs. 41'694.85 corrispondente

ai mesi di

- maggio-giugno-luglio-agosto-settembre-ottobre

2014.

- quota

tredicesima pro-rata 6/12 dell’anno 2014

- vacanze non

dovute 10.60% secondo CCL Edilizia e Genio Civile.

Il suddetto importo è da versare entro 15 giorni sul CCP __________.”

(Doc. 60)

Il datore di lavoro non ha

versato il salario entro il termine assegnatigli.

RI 1 ha invece “ricevuto

nuovamente delle promesse di pagamento ¾ tranches mensili a partire dal mese di

gennaio 2015” (cfr. doc. I) ed ha poi sollecitato più volte il pagamento senza

ottenere nulla.

Il titolare della ditta

dal 23 febbraio 2015 ha riassunto la carica di socio e gerente con diritto di

firma individuale, avendo ottenuto un permesso B e spostato la residenza a __________

(cfr. doc. I e doc. 65). Egli si è poi “gravemente ammalato nel mese di

giugno/agosto ed è stato poi operato al cuore nel mese di agosto” (cfr. doc.

I).

Il precetto esecutivo è

stato emesso il 9 marzo 2016.

Il ricorrente ha proceduto

in questo modo “poiché a nulla sono valse le successive e ripetute promesse

verbali di pagamento da parte del suo ex datore di lavoro” (cfr. doc. 55).

2.8

Chiamato ora a pronunciarsi

su questo punto, il TCA ritiene che gli sforzi compiuti dall’assicurato per

ottenere quanto dovutogli dalla __________ siano insufficienti e che quindi la

Cassa ha correttamente negato al ricorrente il diritto all’indennità per

insolvenza.

In effetti l’assicurato si

è accontentato di promesse verbali prima e dopo il sollecito del 31 ottobre

2014.

con fissazione di un termine di 15 giorni per il versamento del salario e

ha fatto spiccare il precetto esecutivo soltanto nel febbraio 2016, vale a dire

più di 15 mesi dopo la conclusione del rapporto di lavoro.

Questa soluzione si

giustifica tanto più se si considera che l’assicurato non ha mai ricevuto un

salario sin da quando ha iniziato a prestare la sua attività lavorativa.

In simili condizioni questo

Tribunale ritiene che l’assicurato abbia commesso una negligenza grave in

relazione all’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI (al

riguardo cfr. STF 8C_211/2014 del 17 luglio 2014; STF 8C_364/2012 del 24 agosto

2012; STCA 38.2014.45 del 1° dicembre 2014 STCA 38.2014.4 del 23 gennaio 2014;

STCA 38.2010.28 del 25 agosto 2010; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010).

La giurisprudenza esige,

infatti, che il dipendente metta in atto tutte le misure possibili per

rivendicare il salario (cfr. in particolare STFA C 297/02 del 2 aprile 2003;

STFA C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STFA C 271/05 del 30 marzo 2006;

“Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung; Lohnklage”) il più presto

possibile (cfr. STFA C 323/02 del 17 aprile 2003; STFA C 25/05 del 13 dicembre

2005).

Nel caso concreto il

ricorrente, per molti mesi, ha invece dato credito alle promesse (cfr. consid.

1.

), non mantenute, del suo ex datore di lavoro.

Alla luce di tutto quanto

appena esposto, a ragione, la Cassa ha quindi negato al ricorrente il diritto all’indennità per insolvenza.

La decisione

su opposizione emessa dalla Cassa cantonale di assicurazione contro la

disoccupazione l’8 febbraio 2017 deve, conseguentemente, essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti