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Decisione

38.2017.29

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 settembre 2017Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2,

5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio

2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7

novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del

21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4

febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre

2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre

2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9

settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

Nel merito

2.2. Oggetto del

contendere è la questione di sapere se l’assicurato abbia diritto o meno

all’apertura di un nuovo termine quadro per la riscossione di prestazioni a

decorrere dal 1° agosto 2016.

L’art.

9 cpv. 1 LADI prevede che per la riscossione della prestazione e per il periodo

di contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la presente legge

non disponga altrimenti.

In

virtù del cpv. 2 il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno

nel quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.

Il

termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale

giorno (cfr. art. 9 cpv. 3 LADI).

Secondo

il cpv. 4 se il termine quadro per la riscossione è scaduto e l'assicurato

pretende di nuovo l'indennità di disoccupazione, termini quadro biennali sono

nuovamente applicabili alla riscossione e al periodo di contribuzione sempre

che la legge non disponga altrimenti.

Riguardo

all’art. 9 cpv. 4 LADI cfr. STF 8C_656/2014 del 10 novembre 2015, consid. 3.2.

2.3. Questa

Corte evidenzia che i termini quadro una volta stabiliti sono definitivi e non

possono essere modificati.

Con

giudizio pubblicato in DTF 126 V 368 = DLA 2001 pag. 220, il Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha, ad

esempio, stabilito che se un assicurato percepisce l'indennità di

disoccupazione sulla base dell'art. 29 cpv. 1 LADI, la successiva

realizzazione, completa o parziale, delle pretese di salario o di risarcimento,

la cui esistenza o il cui soddisfacimento erano dubbi, non comporta mai un

differimento dell'inizio del termine quadro.

Sul

carattere definitivo dei termini quadro dopo che sono stati stabiliti la nostra

Massima Istanza, nella sentenza appena citata, ha, in particolare, osservato

che il termine quadro per la riscossione di prestazioni delimita la pretesa di

un assicurato dal profilo temporale e fissa una volta per tutte il lasso di

tempo determinante per la durata e l’entità delle prestazioni.

In un'altra

decisione pubblicata in DTF 127 V 475, il TFA ha confermato la propria

giurisprudenza ed ha precisato che l'inizio del termine quadro per la

riscossione della prestazione inizialmente fissato fa stato salvo laddove

risulti in seguito, dal profilo del riesame o della revisione processuale, che

le indennità di disoccupazione erano state riconosciute e versate indebitamente

in quanto uno o più presupposti del diritto non erano adempiuti. Ciò vale ad

esempio per l'idoneità al collocamento (pure in applicazione dell'art. 15 cpv. 3 OADI), ma non, invece, per quanto

attiene al riconoscimento di indennità di disoccupazione giusta l'art. 29 cpv. 1 LADI (cfr. DTF 123 V 368).

Al riguardo cfr. pure STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 consid.

4.2.1.; STFA C 147/03 del 16 ottobre 2003; STFA C 265/02 del 26 maggio 2003;

STFA C 224/03 del 1° marzo 2004.

In

una sentenza C 224/03 del 1° marzo 2004 l'Alta Corte è stata chiamata ad esaminare il caso di un assicurato che nel luglio del 2002 si è iscritto per il

collocamento a partire dal 1° agosto 2002 e che ha conseguito un guadagno

intermedio, esercitando un'attività temporanea nel periodo dal 22 luglio al 27

settembre 2002. L'assicurato durante il mese di settembre 2002 si è disiscritto

dalla disoccupazione e si è nuovamente annunciato alla fine di quel mese.

Il

TFA ha stabilito che il termine quadro per il periodo di riscossione andava

aperto il 1° agosto 2002 (al momento in cui tutte le condizioni ex art. 8 LADI

per avere diritto a prestazioni LADI erano adempiute) e non il 1° ottobre 2001,

come fissato dalla Cassa. Di conseguenza il guadagno assicurato ammontava a fr.

5'047.-- come preteso dall'assicurato e non a fr. 4'715.-- come stabilito

dall'amministrazione.

Al

riguardo l'Alta Corte ha precisato che i termini quadro, infatti, una volta

aperti non terminano con l’annullamento di un’iscrizione per il collocamento.

In

proposito cfr. pure STCA 38.2012.55 del 13 marzo 2013 consid. 2.3.; 38.2011.46

del 5 marzo 2012; 38.2004.41 del 18 ottobre 2004.

2.4. L'assicurato

ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è

liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv.

1 lett. e LADI).

Secondo

l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che,

entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto durante almeno 12 mesi

un'occupazione soggetta a contribuzione.

L'art.

Considerandi

2.

cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi

all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art.

10.

LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per

il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre

1946.

sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

L'obbligo

di adempiere al periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando

l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine

quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione e di aver percepito durante

almeno dodici mesi un salario determinate ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS

(cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).

Ai

fini dell’applicazione di tale articolo non è necessario che il datore di

lavoro, quale organo nella procedura di percezione, abbia effettivamente

trasferito alla cassa di compensazione i contributi del salariato (cfr. DTF 113

V 352; DLA 1988 N. 88, consid. 3a, pag. 88-89; vedi inoltre Nussbaumer,

Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],

Soziale Sicherheit, cifra marginale 67, pag. 27-28 e 161, pag. 64-65 e

Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, (AVIG), Berna 1987,

Vol. 1, Ad. art. 13, N. 29, pag. 174).

In una sentenza

pubblicata in DTF 131 V 444 l’Alta Corte, precisando la propria giurisprudenza,

ha stabilito che, dal profilo del periodo di contribuzione, la sola condizione

per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio, l'esercizio di

un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di contribuzione.

La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le sentenze che ne

sono seguite) non deve dunque essere intesa nel senso che, in aggiunta a ciò, deve

pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un salario è

stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la prova

dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.

Al

riguardo cfr. anche DTF 133 V 516 e STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008.

L'art. 14 LADI, che regola

l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione, prevede al cpv. 1

che sono esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone

che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), durante oltre 12 mesi

complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto di lavoro per uno dei

seguenti motivi e non hanno quindi potuto soddisfare i relativi obblighi:

a. formazione

scolastica, riqualificazione professionale, formazione e formazione continua, a

condizione che durante almeno dieci anni siano state domiciliate in Svizzera;

b. malattia

(art. 3 LPGA2), infortunio (art. 4

LPGA) o maternità (art. 5 LPGA), a condizione che durante questo periodo siano

state domiciliate in Svizzera;

c. soggiorno

in un istituto svizzero per l'esecuzione delle pene d'arresto o d'educazione al

lavoro o in un istituto svizzero analogo.

Il cpv. 2 enuncia che sono

parimenti esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione le persone

che, in seguito a separazione o divorzio, invalidità (art. 8 LPGA) o morte del

coniuge oppure per motivi analoghi o a causa della soppressione di una rendita

d'invalidità, sono costrette ad assumere o a estendere un'attività dipendente.

Questa norma è applicabile soltanto se l'evento corrispondente non risale a più

di un anno e la persona interessata dall'insorgere di questo evento era

domiciliata in Svizzera.

In

merito al rapporto tra l'art. 13 e l'art. 14 LADI, in una sentenza pubblicata

in DLA 2004 N. 26 pag. 269 segg., il TFA ha ribadito la sussidiarietà delle

regole circa l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione secondo

l'art. 14 LADI rispetto al periodo minimo di contribuzione secondo l'art. 13

LADI.

Contestualmente

il TFA ha pure confermato che non è possibile cumulare periodi di contribuzione

con periodi di esonero.

Cfr. pure STF 8C_645/2014

del 3 luglio 2015 consid. 1.2.; STF 8C_318/2011 del 5 marzo 2012 consid. 5.2.;

STF C 25/07 del 22 novembre 2007.

2.5

Nella presente evenienza

dalla documentazione agli atti emerge che RI 1, nato il __________ 1958, ha

aperto un termine quadro per la riscossione di prestazioni contro la

disoccupazione il 4 giugno 2014 con scadenza al 3 giugno 2016 (cfr. doc. 9;

III).

L’assicurato ha percepito

441.

indennità di disoccupazione dal giugno 2014 al febbraio 2016 su un diritto di

complessive 520 indennità.

Il 15 febbraio 2016 egli

ha, in effetti, iniziato a lavorare per la ditta __________ (cfr. doc. III;

42).

Il contratto di impiego è

stato disdetto dalla Sagl il 30 giugno 2016 con effetto dal 31 luglio 2016

(cfr. doc. 43).

Il 2 agosto 2016 il

ricorrente ha avviato una procedura esecutiva contro la __________ per

l’importo di fr. 20'000.-- corrispondenti a salari arretrati (cfr. doc. 46).

Dal verbale di udienza del

30.

settembre 2016 davanti al Segretario assessore della Pretura di __________

si evince che l’assicurato e l’ex datrice di lavoro hanno raggiunto un’intesa

nel senso che a saldo di ogni pretesa derivante dal rapporto di lavoro la __________

avrebbe versato all’insorgente la somma di fr. 14'000.-- al netto degli oneri

sociali, di cui fr. 7'000.-- entro il 3 ottobre 2016 e i rimanenti fr. 7'000.--

entro il 31 ottobre 2016 (cfr. doc. A2).

Nel frattempo l’insorgente,

il 26 luglio 2016, si è nuovamente annunciato per il collocamento a decorrere

dal 1° agosto 2016, dichiarando una disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc.

39).

Con decisione del 17

novembre 2016 la Cassa ha negato all’assicurato il diritto a indennità di

disoccupazione dal 1° agosto 2016, poiché non aveva compiuto il periodo di

contribuzione minimo nel termine quadro 1° agosto 2014 – 31 luglio 2016, bensì

poteva dimostrare unicamente di avere svolto un’attività soggetta a

contribuzione per 5 mesi e 15 giorni (cfr. doc. A3; consid. 1.1.).

Tale provvedimento è stato

confermato dalla parte resistente con decisione su opposizione del 27 febbraio

2017.

(cfr. doc. 58; consid. 1.1.).

2.6

Chiamata a pronunciarsi in merito

alla fattispecie, questa Corte ritiene dapprima utile evidenziare, riguardo

alla circostanza fatta valere dal ricorrente di avere avuto 58 anni al momento

dell’iscrizione in disoccupazione a partire dal 1° agosto 2016, rispettivamente

59.

anni al momento della decisione su opposizione (cfr. doc. I; A4), che giusta

l’art. 27 cpv. 3 LADI:

" 3 Il

Consiglio federale può aumentare di 120 unità al massimo il numero di indennità

giornaliere e prolungare di due anni al massimo il termine per la riscossione

per gli assicurati divenuti disoccupati durante gli ultimi quattro anni

precedenti il raggiungimento dell’età che dà diritto alla rendita AVS e il cui

collocamento risulta generalmente impossibile o molto difficile per motivi

inerenti al mercato del lavoro.”

L’art. 41b OADI prevede:

" 1 L'assicurato che ha aperto un termine quadro per la riscossione della

prestazione in base all'articolo 13 LADI durante gli ultimi quattro anni

precedenti il raggiungimento dell'età ordinaria che dà diritto alla rendita AVS

ha diritto a 120 indennità giornaliere supplementari.

2.

Il termine quadro per la riscossione della

prestazione è prolungato fino alla fine del mese che precede quello del

versamento della rendita AVS.

3.

Se il diritto all'indennità è esaurito, un nuovo termine quadro

per la riscossione della prestazione viene aperto qualora i relativi

presupposti siano adempiuti.”

In una sentenza

8C_442/2017 del 25 agosto 2017 il Tribunale federale ha confermato la decisione

del Tribunale delle assicurazioni del Canton Soletta che, nel caso di un

assicurato nato il 25 novembre 1955 che si era iscritto in disoccupazione dal

1° agosto 2015, aveva escluso il prolungamento del termine quadro e della

pretesa di indennità giornaliere ai sensi dell’art. 41b OADI, in quanto l’apertura

del termine quadro per la riscossione di prestazioni aveva avuto luogo più di

cinque anni prima del raggiungimento dell'età ordinaria AVS.

Al riguardo cfr. pure STF

C 32/07 del 7 dicembre 2007.

In concreto l’insorgente,

nato il __________ 1958, al momento dell’apertura del termine quadro per la

riscossione di prestazioni il 4 giugno 2014 aveva quasi 56 anni e alla scadenza

dello stesso, il 3 giugno 2016, quasi 58 anni.

Pertanto, mancando più di

quattro anni all’età ordinaria per avere diritto a una rendita AVS - per gli

uomini corrispondente a 65 anni (cfr. art. 21 cpv. 1 lett. a LAVS) -,

l’assicurato non può in ogni caso beneficiare di un prolungamento del termine quadro per la riscossione della prestazione aperto il 4 giugno

2014.

in applicazione dell’art. 41b OADI.

2.7

Giova, poi,

ribadire che giusta l’art. 9 cpv. 4 LADI se il termine quadro per la

riscossione è scaduto e l’assicurato pretende di nuovo l’indennità di

disoccupazione, sono nuovamente applicabili termini quadro biennali alla riscossione

della prestazione e al periodo di contribuzione (cfr. consid. 2.2.; DLA 2012 N.

10.

pag. 284).

Inoltre secondo l’art. 9

cpv. 2 LADI il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel

quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.

L’art. 9 cpv. 3 LADI enuncia

che il termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di

tale giorno (cfr. consid. 2.2.).

Nel caso di

specie rettamente, dunque, all’insorgente, che ha di nuovo postulato

l’erogazione d’indennità di disoccupazione dal 1° agosto 2016, dopo che il

primo termine quadro per la riscossione di prestazioni era scaduto il 3 giugno

2016.

(cfr. consid. 2.5.), sono stati applicati ancora una volta termini quadro

di due anni, in particolare per il periodo di contribuzione (dal 1° agosto 2014

al 31 luglio 2016).

Nel nuovo

termine quadro per il periodo di contribuzione (1° agosto 2014 - 31 luglio 2016)

- che ai sensi degli art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 LADI deve essere adempiuto

tramite lo svolgimento di un’occupazione soggetta a contribuzione durante

almeno 12 mesi (cfr. consid. 2.4.) - è incontestato che il ricorrente ha

lavorato soltanto per 5 mesi e 15 giorni presso la __________, e meglio dal 15

febbraio al 31 luglio 2016 (cfr. doc. 42; consid. 2.5.).

Ne discende

che l’assicurato, potendo comprovare nel termine quadro determinante (1° agosto

2014.

- 31 luglio 2016) unicamente un periodo di contribuzione di 5 mesi

e 15 giorni, non ha ossequiato il periodo minimo di contribuzione

di 12 mesi ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LADI.

Il ricorrente nemmeno può

essere esonerato dal compimento del periodo di contribuzione ex art. 14 LADI,

in quanto non entra in linea di conto alcuno motivo di esenzione (cfr. consid.

2.

).

Egli non ha, peraltro,

preteso il contrario.

Infine, in

merito all’asserzione del ricorrente secondo cui si è riscritto in

disoccupazione a far tempo dal 1° agosto 2016 “pensando di potere ancora

usufruire della indennità che non aveva ricevuto” durante il termine quadro

dal 4 giugno 2014 al 3 giugno 2016 (cfr. doc. I), va osservato che è escluso

che l’assicurato possa beneficiare delle indennità di disoccupazione relative

al termine quadro precedente (4.6.2014 – 3.6.2016) di cui non ha usufruito nel

periodo in cui ha lavorato, come d’altronde indicato dalla Cassa (cfr. doc.

III).

In effetti,

come visto precedentemente, i termini quadro una volta definiti restano tali,

anche dal profilo della riscossione delle prestazioni (cfr. consid. 2.3.; DLA

2012.

N. 10 pag. 284 consid. 4.2.; STCA 38.2012.55 del 13 marzo 2013 consid.

2.9

).

2.8

Alla luce di tutto quanto

esposto, questa Corte non può che tutelare la decisione su opposizione

impugnata (per alcuni casi analoghi cfr. STCA 38.2014.12 del 2 giugno 2014;

STCA 38.2012.55 del 13 marzo 2013).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti