38.2017.29
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18 settembre 2017Italiano17 min
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Incarto
n.
38.2017.29
rs
Lugano
18 settembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 marzo 2017 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 27 febbraio 2017 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 27 febbraio 2017 la Cassa Disoccupazione CO 1 (di seguito: la Cassa) ha
confermato la precedente decisione del 17 novembre 2016 (cfr. doc. A3) con cui
ha negato ad RI 1 il diritto a indennità di disoccupazione dal 1° agosto 2016,
in quanto entro il termine quadro per il periodo di contribuzione (1°.08.2014 –
31.07.2016) non poteva comprovare i 12 mesi di contribuzione richiesti, bensì
unicamente 5 mesi e 15 giorni, e non poteva essere esonerato dal periodo di
contribuzione (cfr. doc. 58).
1.2. Contro la decisione su
opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha
fatto valere quanto segue:
" (…)
A seguito della chiusura dell’azienda
di cui ero gerente (la __________ di __________) nel giugno 2014 mi sono
iscritto alla cassa disoccupazione ed ho percepito le indennità fino al 15
febbraio 2016 data in cui ho iniziato un nuovo lavoro presso la ditta __________
di __________.
A fine giugno 2016 a seguito
delle mie pressanti richieste di ricevere i salari arretrati (avevo ricevuto
solo 2 acconti di chf 4000) il proprietario mi ha consegnato la lettera di
licenziamento e per poter incassare il mio dovuto mi sono dovuto rivolgere ad
un avvocato, avviare una procedura esecutiva e di seguito attendere la decisione
del pretore che mi ha dato completamente ragione così che a novembre ho potuto
incassare in due versamenti i mei salari arretrati, naturalmente per poter
arrivare a questo ho dovuto pagare la parcella dell’avvocato…
Ho dovuto, quindi, mio
malgrado riscrivermi alla cassa disoccupazione pensando di potere ancora
usufruire delle indennità che non avevo ricevuto (ne avevo ancora 79).
Sono un uomo di 59 anni, ho
sempre fatto l’imprenditore, ho gestito persone, formato apprendisti,
rispettato e fatto rispettare le leggi che regolano la nostra società, ho
guidato la mia associazione professionale e di seguito la formazione
professionale del mio settore.
Conosco la LADI e non voglio
certo essere al di sopra della legge ma ritengo che ogni persona sia un caso e
ogni caso vada esaminato e approfondito pur nel rispetto delle leggi.
Mi sono trovato in questa
assurda situazione malgrado il mio desiderio di tornare al lavoro, il mio entusiasmo
e le mie motivazioni.
Ripeto, non capisco per quale
motivo non possa ricevere le indennità che avrei ricevuto in ogni modo se non
avessi ripreso il lavoro (…)” (Doc. I)
1.3. La Cassa, in risposta, ha
postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
In ordine
Fatti
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2,
5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio
2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7
novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del
21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4
febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre
2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9
settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
Nel merito
2.2. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se l’assicurato abbia diritto o meno
all’apertura di un nuovo termine quadro per la riscossione di prestazioni a
decorrere dal 1° agosto 2016.
L’art.
9 cpv. 1 LADI prevede che per la riscossione della prestazione e per il periodo
di contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la presente legge
non disponga altrimenti.
In
virtù del cpv. 2 il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno
nel quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.
Il
termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale
giorno (cfr. art. 9 cpv. 3 LADI).
Secondo
il cpv. 4 se il termine quadro per la riscossione è scaduto e l'assicurato
pretende di nuovo l'indennità di disoccupazione, termini quadro biennali sono
nuovamente applicabili alla riscossione e al periodo di contribuzione sempre
che la legge non disponga altrimenti.
Riguardo
all’art. 9 cpv. 4 LADI cfr. STF 8C_656/2014 del 10 novembre 2015, consid. 3.2.
2.3. Questa
Corte evidenzia che i termini quadro una volta stabiliti sono definitivi e non
possono essere modificati.
Con
giudizio pubblicato in DTF 126 V 368 = DLA 2001 pag. 220, il Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha, ad
esempio, stabilito che se un assicurato percepisce l'indennità di
disoccupazione sulla base dell'art. 29 cpv. 1 LADI, la successiva
realizzazione, completa o parziale, delle pretese di salario o di risarcimento,
la cui esistenza o il cui soddisfacimento erano dubbi, non comporta mai un
differimento dell'inizio del termine quadro.
Sul
carattere definitivo dei termini quadro dopo che sono stati stabiliti la nostra
Massima Istanza, nella sentenza appena citata, ha, in particolare, osservato
che il termine quadro per la riscossione di prestazioni delimita la pretesa di
un assicurato dal profilo temporale e fissa una volta per tutte il lasso di
tempo determinante per la durata e l’entità delle prestazioni.
In un'altra
decisione pubblicata in DTF 127 V 475, il TFA ha confermato la propria
giurisprudenza ed ha precisato che l'inizio del termine quadro per la
riscossione della prestazione inizialmente fissato fa stato salvo laddove
risulti in seguito, dal profilo del riesame o della revisione processuale, che
le indennità di disoccupazione erano state riconosciute e versate indebitamente
in quanto uno o più presupposti del diritto non erano adempiuti. Ciò vale ad
esempio per l'idoneità al collocamento (pure in applicazione dell'art. 15 cpv. 3 OADI), ma non, invece, per quanto
attiene al riconoscimento di indennità di disoccupazione giusta l'art. 29 cpv. 1 LADI (cfr. DTF 123 V 368).
Al riguardo cfr. pure STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 consid.
4.2.1.; STFA C 147/03 del 16 ottobre 2003; STFA C 265/02 del 26 maggio 2003;
STFA C 224/03 del 1° marzo 2004.
In
una sentenza C 224/03 del 1° marzo 2004 l'Alta Corte è stata chiamata ad esaminare il caso di un assicurato che nel luglio del 2002 si è iscritto per il
collocamento a partire dal 1° agosto 2002 e che ha conseguito un guadagno
intermedio, esercitando un'attività temporanea nel periodo dal 22 luglio al 27
settembre 2002. L'assicurato durante il mese di settembre 2002 si è disiscritto
dalla disoccupazione e si è nuovamente annunciato alla fine di quel mese.
Il
TFA ha stabilito che il termine quadro per il periodo di riscossione andava
aperto il 1° agosto 2002 (al momento in cui tutte le condizioni ex art. 8 LADI
per avere diritto a prestazioni LADI erano adempiute) e non il 1° ottobre 2001,
come fissato dalla Cassa. Di conseguenza il guadagno assicurato ammontava a fr.
5'047.-- come preteso dall'assicurato e non a fr. 4'715.-- come stabilito
dall'amministrazione.
Al
riguardo l'Alta Corte ha precisato che i termini quadro, infatti, una volta
aperti non terminano con l’annullamento di un’iscrizione per il collocamento.
In
proposito cfr. pure STCA 38.2012.55 del 13 marzo 2013 consid. 2.3.; 38.2011.46
del 5 marzo 2012; 38.2004.41 del 18 ottobre 2004.
2.4. L'assicurato
ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è
liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv.
1 lett. e LADI).
Secondo
l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che,
entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto durante almeno 12 mesi
un'occupazione soggetta a contribuzione.
L'art.
Considerandi
2.
cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi
all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art.
10.
LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per
il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre
1946.
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
L'obbligo
di adempiere al periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando
l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine
quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione e di aver percepito durante
almeno dodici mesi un salario determinate ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS
(cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).
Ai
fini dell’applicazione di tale articolo non è necessario che il datore di
lavoro, quale organo nella procedura di percezione, abbia effettivamente
trasferito alla cassa di compensazione i contributi del salariato (cfr. DTF 113
V 352; DLA 1988 N. 88, consid. 3a, pag. 88-89; vedi inoltre Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],
Soziale Sicherheit, cifra marginale 67, pag. 27-28 e 161, pag. 64-65 e
Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, (AVIG), Berna 1987,
Vol. 1, Ad. art. 13, N. 29, pag. 174).
In una sentenza
pubblicata in DTF 131 V 444 l’Alta Corte, precisando la propria giurisprudenza,
ha stabilito che, dal profilo del periodo di contribuzione, la sola condizione
per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio, l'esercizio di
un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di contribuzione.
La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le sentenze che ne
sono seguite) non deve dunque essere intesa nel senso che, in aggiunta a ciò, deve
pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un salario è
stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la prova
dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.
Al
riguardo cfr. anche DTF 133 V 516 e STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008.
L'art. 14 LADI, che regola
l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione, prevede al cpv. 1
che sono esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone
che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), durante oltre 12 mesi
complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto di lavoro per uno dei
seguenti motivi e non hanno quindi potuto soddisfare i relativi obblighi:
a. formazione
scolastica, riqualificazione professionale, formazione e formazione continua, a
condizione che durante almeno dieci anni siano state domiciliate in Svizzera;
b. malattia
(art. 3 LPGA2), infortunio (art. 4
LPGA) o maternità (art. 5 LPGA), a condizione che durante questo periodo siano
state domiciliate in Svizzera;
c. soggiorno
in un istituto svizzero per l'esecuzione delle pene d'arresto o d'educazione al
lavoro o in un istituto svizzero analogo.
Il cpv. 2 enuncia che sono
parimenti esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione le persone
che, in seguito a separazione o divorzio, invalidità (art. 8 LPGA) o morte del
coniuge oppure per motivi analoghi o a causa della soppressione di una rendita
d'invalidità, sono costrette ad assumere o a estendere un'attività dipendente.
Questa norma è applicabile soltanto se l'evento corrispondente non risale a più
di un anno e la persona interessata dall'insorgere di questo evento era
domiciliata in Svizzera.
In
merito al rapporto tra l'art. 13 e l'art. 14 LADI, in una sentenza pubblicata
in DLA 2004 N. 26 pag. 269 segg., il TFA ha ribadito la sussidiarietà delle
regole circa l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione secondo
l'art. 14 LADI rispetto al periodo minimo di contribuzione secondo l'art. 13
LADI.
Contestualmente
il TFA ha pure confermato che non è possibile cumulare periodi di contribuzione
con periodi di esonero.
Cfr. pure STF 8C_645/2014
del 3 luglio 2015 consid. 1.2.; STF 8C_318/2011 del 5 marzo 2012 consid. 5.2.;
STF C 25/07 del 22 novembre 2007.
2.5
Nella presente evenienza
dalla documentazione agli atti emerge che RI 1, nato il __________ 1958, ha
aperto un termine quadro per la riscossione di prestazioni contro la
disoccupazione il 4 giugno 2014 con scadenza al 3 giugno 2016 (cfr. doc. 9;
III).
L’assicurato ha percepito
441.
indennità di disoccupazione dal giugno 2014 al febbraio 2016 su un diritto di
complessive 520 indennità.
Il 15 febbraio 2016 egli
ha, in effetti, iniziato a lavorare per la ditta __________ (cfr. doc. III;
42).
Il contratto di impiego è
stato disdetto dalla Sagl il 30 giugno 2016 con effetto dal 31 luglio 2016
(cfr. doc. 43).
Il 2 agosto 2016 il
ricorrente ha avviato una procedura esecutiva contro la __________ per
l’importo di fr. 20'000.-- corrispondenti a salari arretrati (cfr. doc. 46).
Dal verbale di udienza del
30.
settembre 2016 davanti al Segretario assessore della Pretura di __________
si evince che l’assicurato e l’ex datrice di lavoro hanno raggiunto un’intesa
nel senso che a saldo di ogni pretesa derivante dal rapporto di lavoro la __________
avrebbe versato all’insorgente la somma di fr. 14'000.-- al netto degli oneri
sociali, di cui fr. 7'000.-- entro il 3 ottobre 2016 e i rimanenti fr. 7'000.--
entro il 31 ottobre 2016 (cfr. doc. A2).
Nel frattempo l’insorgente,
il 26 luglio 2016, si è nuovamente annunciato per il collocamento a decorrere
dal 1° agosto 2016, dichiarando una disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc.
39).
Con decisione del 17
novembre 2016 la Cassa ha negato all’assicurato il diritto a indennità di
disoccupazione dal 1° agosto 2016, poiché non aveva compiuto il periodo di
contribuzione minimo nel termine quadro 1° agosto 2014 – 31 luglio 2016, bensì
poteva dimostrare unicamente di avere svolto un’attività soggetta a
contribuzione per 5 mesi e 15 giorni (cfr. doc. A3; consid. 1.1.).
Tale provvedimento è stato
confermato dalla parte resistente con decisione su opposizione del 27 febbraio
2017.
(cfr. doc. 58; consid. 1.1.).
2.6
Chiamata a pronunciarsi in merito
alla fattispecie, questa Corte ritiene dapprima utile evidenziare, riguardo
alla circostanza fatta valere dal ricorrente di avere avuto 58 anni al momento
dell’iscrizione in disoccupazione a partire dal 1° agosto 2016, rispettivamente
59.
anni al momento della decisione su opposizione (cfr. doc. I; A4), che giusta
l’art. 27 cpv. 3 LADI:
" 3 Il
Consiglio federale può aumentare di 120 unità al massimo il numero di indennità
giornaliere e prolungare di due anni al massimo il termine per la riscossione
per gli assicurati divenuti disoccupati durante gli ultimi quattro anni
precedenti il raggiungimento dell’età che dà diritto alla rendita AVS e il cui
collocamento risulta generalmente impossibile o molto difficile per motivi
inerenti al mercato del lavoro.”
L’art. 41b OADI prevede:
" 1 L'assicurato che ha aperto un termine quadro per la riscossione della
prestazione in base all'articolo 13 LADI durante gli ultimi quattro anni
precedenti il raggiungimento dell'età ordinaria che dà diritto alla rendita AVS
ha diritto a 120 indennità giornaliere supplementari.
2.
Il termine quadro per la riscossione della
prestazione è prolungato fino alla fine del mese che precede quello del
versamento della rendita AVS.
3.
Se il diritto all'indennità è esaurito, un nuovo termine quadro
per la riscossione della prestazione viene aperto qualora i relativi
presupposti siano adempiuti.”
In una sentenza
8C_442/2017 del 25 agosto 2017 il Tribunale federale ha confermato la decisione
del Tribunale delle assicurazioni del Canton Soletta che, nel caso di un
assicurato nato il 25 novembre 1955 che si era iscritto in disoccupazione dal
1° agosto 2015, aveva escluso il prolungamento del termine quadro e della
pretesa di indennità giornaliere ai sensi dell’art. 41b OADI, in quanto l’apertura
del termine quadro per la riscossione di prestazioni aveva avuto luogo più di
cinque anni prima del raggiungimento dell'età ordinaria AVS.
Al riguardo cfr. pure STF
C 32/07 del 7 dicembre 2007.
In concreto l’insorgente,
nato il __________ 1958, al momento dell’apertura del termine quadro per la
riscossione di prestazioni il 4 giugno 2014 aveva quasi 56 anni e alla scadenza
dello stesso, il 3 giugno 2016, quasi 58 anni.
Pertanto, mancando più di
quattro anni all’età ordinaria per avere diritto a una rendita AVS - per gli
uomini corrispondente a 65 anni (cfr. art. 21 cpv. 1 lett. a LAVS) -,
l’assicurato non può in ogni caso beneficiare di un prolungamento del termine quadro per la riscossione della prestazione aperto il 4 giugno
2014.
in applicazione dell’art. 41b OADI.
2.7
Giova, poi,
ribadire che giusta l’art. 9 cpv. 4 LADI se il termine quadro per la
riscossione è scaduto e l’assicurato pretende di nuovo l’indennità di
disoccupazione, sono nuovamente applicabili termini quadro biennali alla riscossione
della prestazione e al periodo di contribuzione (cfr. consid. 2.2.; DLA 2012 N.
10.
pag. 284).
Inoltre secondo l’art. 9
cpv. 2 LADI il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel
quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.
L’art. 9 cpv. 3 LADI enuncia
che il termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di
tale giorno (cfr. consid. 2.2.).
Nel caso di
specie rettamente, dunque, all’insorgente, che ha di nuovo postulato
l’erogazione d’indennità di disoccupazione dal 1° agosto 2016, dopo che il
primo termine quadro per la riscossione di prestazioni era scaduto il 3 giugno
2016.
(cfr. consid. 2.5.), sono stati applicati ancora una volta termini quadro
di due anni, in particolare per il periodo di contribuzione (dal 1° agosto 2014
al 31 luglio 2016).
Nel nuovo
termine quadro per il periodo di contribuzione (1° agosto 2014 - 31 luglio 2016)
- che ai sensi degli art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 LADI deve essere adempiuto
tramite lo svolgimento di un’occupazione soggetta a contribuzione durante
almeno 12 mesi (cfr. consid. 2.4.) - è incontestato che il ricorrente ha
lavorato soltanto per 5 mesi e 15 giorni presso la __________, e meglio dal 15
febbraio al 31 luglio 2016 (cfr. doc. 42; consid. 2.5.).
Ne discende
che l’assicurato, potendo comprovare nel termine quadro determinante (1° agosto
2014.
- 31 luglio 2016) unicamente un periodo di contribuzione di 5 mesi
e 15 giorni, non ha ossequiato il periodo minimo di contribuzione
di 12 mesi ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LADI.
Il ricorrente nemmeno può
essere esonerato dal compimento del periodo di contribuzione ex art. 14 LADI,
in quanto non entra in linea di conto alcuno motivo di esenzione (cfr. consid.
2.
).
Egli non ha, peraltro,
preteso il contrario.
Infine, in
merito all’asserzione del ricorrente secondo cui si è riscritto in
disoccupazione a far tempo dal 1° agosto 2016 “pensando di potere ancora
usufruire della indennità che non aveva ricevuto” durante il termine quadro
dal 4 giugno 2014 al 3 giugno 2016 (cfr. doc. I), va osservato che è escluso
che l’assicurato possa beneficiare delle indennità di disoccupazione relative
al termine quadro precedente (4.6.2014 – 3.6.2016) di cui non ha usufruito nel
periodo in cui ha lavorato, come d’altronde indicato dalla Cassa (cfr. doc.
III).
In effetti,
come visto precedentemente, i termini quadro una volta definiti restano tali,
anche dal profilo della riscossione delle prestazioni (cfr. consid. 2.3.; DLA
2012.
N. 10 pag. 284 consid. 4.2.; STCA 38.2012.55 del 13 marzo 2013 consid.
2.9
).
2.8
Alla luce di tutto quanto
esposto, questa Corte non può che tutelare la decisione su opposizione
impugnata (per alcuni casi analoghi cfr. STCA 38.2014.12 del 2 giugno 2014;
STCA 38.2012.55 del 13 marzo 2013).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti