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Decisione

38.2017.3

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 settembre 2017Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi del salariato (cfr. DTF 113 V 352; DLA 1988 N. 88, consid. 3a, pag. 88-89; vedi inoltre Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung,

in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra

marginale 67, pag. 27-28 e 161, pag. 64-65 e Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz, (AVIG), Berna 1987, Vol. 1, Ad. art. 13, N.

29, pag. 174).

In

una sentenza pubblicata in DTF 131 V 444 l’Alta Corte ha stabilito, precisando

la propria giurisprudenza, che, dal profilo del periodo di contribuzione, la

sola condizione per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio,

l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di

contribuzione. La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le

sentenze che ne sono seguite) non deve essere intesa nel senso che, in aggiunta

a ciò, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un

salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la prova

dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.

In secondo luogo, allorché

un assicurato non comprova di aver effettivamente percepito un salario,

segnatamente in assenza di bonifici periodici di una remunerazione su un conto

bancario o postale a suo nome, il diritto all’indennità di disoccupazione non

potrà essergli negato in applicazione degli art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 LADI, a

meno che venga stabilito che il medesimo ha rinunciato al salario relativo al

lavoro effettuato.

Al riguardo cfr. anche DTF

133 V 515 e STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 e D. Cattaneo, “Nouvautés en

matière d’assurance-chômage” in Quoi de neuf en droit social? Ed. Stämpfli SA,

Berna 2009 pag. 76-79.

2.4. La riscossione effettiva del

salario non costituisce, pertanto, una conditio sine qua non per

riconoscere adempiuto il periodo di contribuzione minimo di dodici mesi ai

sensi degli art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 cpv. 1 LADI. In effetti la sola

condizione risulta essere l’esercizio di un’attività soggetta all’obbligo contributivo,

ciò anche per gli assicurati che hanno rivestito una posizione analoga in seno

alla società che è stata loro datrice di lavoro (cfr. consid. 2.2; 2.3.; DTF

131 V 444; STF C 233/06 del 2 luglio 2007; STF 8C_913/2011 del 10 aprile 2012).

In ogni caso, però, la

prova che un salario è stato realmente pagato costituisce un indizio importante

e significativo per dimostrare l’esercizio effettivo di un’attività dipendente,

soprattutto nei casi critici, ad esempio nel caso di assicurati che avevano una

posizione analoga a quella di un datore di lavoro nella società in cui

lavoravano e che di conseguenza erano, ad esempio, nella situazione di poter

firmare il proprio contratto d’impiego sia nella veste di lavoratore che in

quella di datore di lavoro, rispettivamente di stabilire le proprie pretese

salariali (cfr. STF 8C_75/2013 del 25 giugno 2013 consid. 3.3.; 3.5.).

In proposito è utile

rilevare che con sentenza C 92/06 dell’11 aprile 2007, in cui gli atti sono

stati rinviati al Tribunale cantonale per determinare l’esistenza di

un’attività sottoposta a contribuzione, l’Alta Corte ha stabilito che in quel

caso di specie gli estratti bancari nei quali erano indicati dei versamenti di

diversi importi in contanti, gli estratti del RC, l’estratto del conto individuale

AVS, l’attestazione del datore di lavoro firmata dall’assicurato stesso che era

stato socio e gerente della Sagl, sua ex datrice di lavoro, come pure le

testimonianze scritte di ex dipendenti confermanti che gli stipendi erano

versati in contanti a mano non risultavano sufficienti per comprovare la

riscossione effettiva di un salario, né per dimostrare che l’assicurato aveva

realmente lavorato.

2.5. L'art. 14 LADI, che regola

l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione, prevede al cpv. 1

che sono esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone

che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), durante oltre 12 mesi

complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto di lavoro per uno dei

seguenti motivi e non hanno quindi potuto soddisfare i relativi obblighi:

a. formazione

scolastica, riqualificazione professionale, formazione e formazione continua, a

condizione che durante almeno dieci anni siano state domiciliate in Svizzera;

b. malattia

(art. 3 LPGA2), infortunio (art. 4 LPGA) o maternità

(art. 5 LPGA), a condizione che durante questo periodo siano state domiciliate

in Svizzera;

c. soggiorno

in un istituto svizzero per l'esecuzione delle pene d'arresto o d'educazione al

lavoro o in un istituto svizzero analogo.

Il cpv. 2 enuncia che sono

parimenti esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione le persone

che, in seguito a separazione o divorzio, invalidità (art. 8 LPGA) o morte del

coniuge oppure per motivi analoghi o a causa della soppressione di una rendita

d'invalidità, sono costrette ad assumere o a estendere un'attività dipendente.

Questa norma è applicabile soltanto se l'evento corrispondente non risale a più

di un anno e la persona interessata dall'insorgere di questo evento era

domiciliata in Svizzera.

In merito al rapporto tra

l'art. 13 e l'art. 14 LADI, in una sentenza pubblicata in DLA 2004 N. 26 pag.

269 segg., il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007

Tribunale federale) ha ribadito la sussidiarietà delle regole circa l'esenzione

dall'adempimento del periodo di contribuzione secondo l'art. 14 LADI rispetto

al periodo minimo di contribuzione secondo l'art. 13 LADI.

Contestualmente il TFA ha

pure confermato che non è possibile cumulare periodi di contribuzione con

periodi di esonero.

Cfr. pure STF 8C_645/2014

del 3 luglio 2015 consid. 1.2.; STF 8C_318/2011 del 5 marzo 2012 consid. 5.2.;

STF C 25/07 del 22 novembre 2007.

2.6. Nella presente evenienza

dalla documentazione agli atti emerge che RI 1 dal 1° luglio 2000 al 28

febbraio 2013 è stata alle dipendenze della __________ a tempo pieno presso il

negozio di __________, dapprima come commessa e dal 1° maggio 2009 quale

gerente (cfr. doc. 3; 5).

L’assicurata si è

licenziata per dedicarsi a suo figlio __________ nato il __________ 2012 (cfr.

doc. 3; 23).

Dalla Convezione

sull’obbligo di mantenimento dei minori e sul diritto alle relazioni personali

conclusa l’8 gennaio 2013 si evince che il padre di __________, __________, ha

riconosciuto il bambino, che l’autorità parentale è attribuita unicamente alla

madre e che il padre si è impegnato a pagare un contributo alimentare mensile

(cfr. doc. 23).

Il 10 marzo 2016 la

ricorrente si è iscritta per il collocamento ricercando un impiego al 100%

(cfr. doc. 1).

Nella “Domanda d’indennità

di disoccupazione” quale ultimo rapporto d’impiego ella ha indicato “__________”

con ultimo giorno di lavoro effettuato il 1° ottobre 2012 (cfr. doc. 2).

In seguito l’assicurata ha

indicato di aver lavorato pure nel mese di marzo 2013 alle dipendenze della __________

Considerandi

(cfr. doc. III; 12).

Lo scopo della __________

con sede a __________ - il cui socio e gerente con firma individuale fino all’ottobre

2014, nonché socio con firma individuale fino al novembre 2014 e senza diritto

di firma in seguito, era __________, padre del figlio della ricorrente -

risulta essere il seguente:

" Tutte le

operazioni riguardanti i trasporti interni e internazionali di ogni genere, in

proprio e per conto di terzi, nonché l’assunzione ed esercizio di commissioni,

rappresentanze e agenzie” (cfr. estratto RC; doc. 22)

Con decreto della Pretura

del Distretto di __________ del 21 agosto 2015 è stato dichiarato lo

scioglimento della __________ e ordinata la liquidazione in via di fallimento.

La procedura di fallimento

è stata sospesa per mancanza di attivo con decreto pretorile del 3 febbraio

2016.

(cfr. estratto RC; doc. 22).

__________, per la __________,

nell’Attestato del datore di lavoro del 6 aprile 2016, ha indicato che la

ricorrente è stata attiva per la società in questione dal 1° al 31 marzo 2016,

che l’impiego era su chiamata e che il guadagno complessivo lordo è stato di

fr. 1'000.-- (cfr. doc. 10).

Nel conteggio di salario

relativo al mese di marzo 2013 allestito dalla __________ e firmato anche

dall’insorgente “per ricevuta” è stato indicato:

" LAVORI

D’UFFICIO 50 ORE a 20 CHF ORA 1000 CHF” (Doc. 11)

Il documento menzionato

non riporta la data di emissione.

L’estratto del conto

individuale AVS del 15 aprile 2016 non indica l’attività lavorativa presso la __________

(cfr. doc. 14).

La Cassa, con decisione

del 25 maggio 2016, ha negato all’assicurata il diritto a indennità di

disoccupazione, in quanto nel termine quadro per il periodo di contribuzione –

che in casu si estende dal 10 marzo 2012 al 9 marzo 2016 in applicazione

dell’art. 9b LADI (termine quadro prolungato di due anni essendosi l’insorgente

dedicata all’educazione del figlio nato nel novembre 2012) – poteva comprovare

11,7 mesi di contribuzione dal 10 marzo 2012 al 28 febbraio 2013, lasso di

tempo in cui aveva lavorato per __________, invece del periodo minimo di 12

mesi.

La ricorrente nemmeno

poteva essere esonerata dall’obbligo di compiere il periodo di contribuzione

minimo (cfr. doc. 7; consid. 1.1.).

Nell’opposizione

interposta contro il provvedimento del 25 maggio 2016 l’assicurata, tramite

l’avv. RA 1, ha fatto valere di avere compiuto un periodo di contribuzione di

12,7 mesi, siccome nel mese di marzo 2013 ha lavorato alle dipendenze della __________

(cfr. doc. 8).

A sostegno delle proprie

affermazioni è stato allegato, tra l’altro, un estratto del conto individuale

AVS del 22 giugno 2016 in cui, a differenza di quello del 15 aprile 2016,

l’attività presso la __________ risulta registrata (cfr. doc. 15).

La Cassa, il 28 giugno

2016, ha quindi chiesto all’insorgente di produrre la dichiarazione d’imposte

per l’anno 2013 e la notifica di tassazione, come pure di precisare quando è

stato notificato il salario di marzo 2013 alla Cassa __________ (cfr. doc. 16).

Il 18 luglio 2016 l’avv. RA

1, per conto dell’assicurata, ha risposto che la notifica del salario di marzo

2013.

alla Cassa __________ è stata effettuata nell’aprile 2016 essendo stato

commesso un errore in precedenza da parte del datore di lavoro (cfr. doc. 19)

Il patrocinatore

dell’insorgente, l’8 novembre 2016, ha poi inviato alla parte resistente (cfr.

doc. 20) copia della seguente comunicazione del 30 settembre 2016 della sua

assistita all’Ufficio circondariale di tassazione di __________ avente per

oggetto ”Reddito non dichiarato nella dichiarazione fiscale 2013”:

" la

presente per comunicare che non ho dichiarato un reddito del lavoro di CHF

1'000.00 percepito dalla __________.

Reddito che dichiarerò nella prossima dichiarazione.”

(Doc. 21)

Con decisione su

opposizione del 30 novembre 2016 la Cassa ha confermato la procedente decisione

del 25 maggio 2016 di diniego del diritto a indennità di disoccupazione dal 10

marzo 2016.

La parte resistente ha in

particolare evidenziato che lo svolgimento di un’attività lavorativa presso __________

durante il mese di marzo 2013 non è stato validamente dimostrato (cfr. doc. I).

2.7

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte dopo un attento esame delle carte

processuali, ritiene corretto il modo di procedere della Cassa che ha negato alla

ricorrente il diritto a indennità di disoccupazione dal 10 marzo 2016.

In effetti, in primo

luogo, l’assicurata, compilando la “Domanda d’indennità di disoccupazione” nel

marzo 2016, non solo ha indicato quale ultimo datore di lavoro la __________

presso la quale è stata impiegata dal luglio 2000 al febbraio 2013, ma ha pure

precisato che l’ultimo giorno di lavoro effettuato è stato il 1° ottobre 2012.

Nulla è stato menzionato

circa l’asserito svolgimento di un’attività lavorativa per la __________ nel

marzo 2013 (cfr. doc. 2).

In secondo luogo, sorprende

in ogni caso il concatenarsi di una serie di pretesi ulteriori errori da parte

dell’insorgente e della __________.

Più specificatamente, da

un lato, la notifica del salario di marzo 2013 da parte della __________ - il

cui socio e gerente con firma individuale nel 2013 era, peraltro, il padre del

figlio dell’insorgente (cfr. consid. 2.6.) - alla Cassa __________ che sarebbe

avvenuta dopo la metà del mese di aprile 2016, ossia successivamente alla

domanda d’indennità di disoccupazione.

Dall’altro, la mancata

indicazione nella dichiarazione delle imposte relativa all’anno 2013 dello

stipendio di marzo 2013 da parte della ricorrente fino a quando quest’ultima,

nel settembre 2016, ha scritto all’Ufficio circondariale di tassazione di __________

ammettendo di non avere dichiarato tale reddito (cfr. doc. 21).

Al riguardo giova

evidenziare che lo scritto dell’insorgente all’Ufficio di tassazione ha avuto luogo

successivamente all’emissione della decisione del 25 maggio 2016 di diniego del

diritto a prestazioni LADI (cfr. doc. 7) e alla richiesta della parte

resistente del 28 giugno 2016 di fornire la dichiarazione d’imposte per l’anno

2013, nonché la relativa notifica di tassazione (cfr. doc. 16).

Infine nemmeno è stata

debitamente comprovata la riscossione dell’asserito salario di fr. 1'000.-- lordi,

elemento che costituisce un indizio importante per documentare l’esercizio

effettivo di un’attività dipendente (cfr. consid. 2.3.; 2.4.).

In particolare va rilevato

che, come evidenziato sopra, il conteggio di salario concernente il mese di

marzo 2013 è sì firmato anche dall’insorgente “per ricevuta”, tuttavia non

risulta quando lo stesso sia stato allestito (cfr. doc. 11).

In simili condizioni,

occorre concludere che l’assicurata non ha dimostrato, perlomeno secondo il

grado della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni

sociali (cfr. STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; STF 9C_316/2013

del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF

8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011;

DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V

193.

consid. 2 pag. 195), di avere svolto un’attività lavorativa soggetta a

contribuzione ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LADI (cfr. consid. 2.3.) nel mese di

marzo 2013.

Ne discende che nel

termine quadro per il periodo di contribuzione che, nella presente fattispecie,

si estende dal 10 marzo 2012 al 9 marzo 2016, l’insorgente può comprovare un periodo

di contribuzione soltanto di 11,7 mesi dal 10 marzo 2012 al 28 febbraio 2013.

La medesima non ha,

dunque, ossequiato il periodo minimo di contribuzione 12 mesi contemplato

dall’art. 13 cpv. 1 LADI.

La ricorrente neppure può

essere esonerata dall’adempimento del periodo di contribuzione giusta l’art. 14

LADI, in quanto in casu non entra in linea di conto alcuno motivo di esenzione.

(cfr. consid. 2.5.).

La decisione su opposizione

del 30 novembre 2016 deve, conseguentemente, essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti