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38.2017.30

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 giugno 2017Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I pag. 3; STF 9C_37/2011 del 20 giugno 2011 consid. 7; STF 9C_964/2009 del 29

gennaio 2010 consid. 4; STF 9C_938/2008 del 26 novembre 2009 consid. 7; STFA K

65/05 del 21 luglio 2005 consid. 4; STCA 42.2016.6-7 del 2 agosto 2016 consid.

2.2.; STCA 42.2015.2 del 5 maggio 2015 consid. 2.1.; STCA 38.2011.75 del 26

ottobre 2011 consid. 2.10.).

In proposito giova in ogni

caso rilevare che il riferimento all’art. 70 cpv. 1 e 2 lett. b LPGA per

fondare la richiesta di indennità a titolo provvisionale (cfr. doc. I) non è

pertinente, in quanto tale disposto, nell’ambito dell’assicurazione contro la

disoccupazione, si combina con gli art. 15 cpv. 2 LADI e 15 cpv. 3 LADI (cfr.

consid. 2.5.) e concerne l’anticipo di prestazioni da parte dell’AD in attesa

della decisione di un altro assicuratore qualora una persona con impedimento durevole

e importante della capacità lavorativa e di guadagno non sia manifestamente

inidonea al collocamento (cfr. STF 8C_919/2015 del 21 luglio 2016 consid. 2;

STF 8C_401/2014 del 25 novembre 2014, STF 8C_53/2014 del 26 agosto 2014 = SVR

2014 ALV Nr. 12 pag. 37 = DLA 2014 N. 9 pag. 210; STCA 38.2013.55 del 12 maggio

2014 consid. 2.2.).

In concreto all’assicurato

è stato applicato l’art. 28 LADI riguardante la capacità lavorativa

temporaneamente inesistente o ridotta a seguito di malattia, infortunio o

gravidanza (cfr. consid. 2.4.).

Nel merito

2.2. Il TCA è chiamato a stabilire

se a ragione o meno a RI 1 è stato ritenuto applicabile l’art. 28 LADI dal 1°

giugno 2016 e se quindi correttamente gli è stato negato il diritto alle

indennità di disoccupazione a far tempo dal 1° luglio 2016.

2.3. Fondamentale presupposto per

il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione è, tra l'altro,

che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f LADI).

Il nuovo tenore dell'art.

15 cpv. 1 LADI, in vigore dal 1° luglio 2003, non ha modificato le condizioni

necessarie per poter considerare un assicurato idoneo al collocamento e quindi

la giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene tutta la sua validità.

Infatti, secondo l'art. 15

cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003, "Il disoccupato

è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare

un'occupazione adeguata". A questa formulazione il nuovo testo, in vigore

dal

1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a partecipare a provvedimenti di

reintegrazione".

Inoltre, nel Messaggio

concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la

disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15

LADI, ha rilevato che:

" Art. 15

Idoneità al collocamento

Secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la

disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di

accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in

materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a

un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc. E' pertanto decisivo il

comportamento dell’assicurato. L’idoneità al collocamento che è stata negata

può quindi essere nuovamente ottenuta se l’assicurato modifica radicalmente il

suo comportamento e non solo se accetta di partecipare a un provvedimento

isolato. E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di

reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di

consulenza e di controllo)."

(cfr. FF N 23 del 12 giugno

2001, pag. 2002)

L'idoneità

al collocamento deve essere quindi valutata da un duplice punto di vista.

Oggettivamente

l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e

mentali (cfr. STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.;

STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid.

3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag.

63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216,

entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die

Arbeitslosen-versicherung", Schulthess Polygraphischer Verlag, Zurigo

1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).

Soggettivamente la sua

situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere

collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità

dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi

dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento,

ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più

strettamente legate alla sua persona (cfr. STF 8C_406/2010 del 18

maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001

consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag.

265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58

e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388;

DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA

1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V

217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF

109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38,

40, 1982 n. 2).

L'assicurato dimostra una

sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole

tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di

lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. STF 8C_459/2007

dell’11 giugno 2008 consid. 6.1.; DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).

Vi è invece inidoneità al

collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari

non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo

pretende un datore di lavoro.

Assicurati che, a causa di

ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare

soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali,

possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto

condizionatamente.

Quando l'assicurato è

talmente limitato nella scelta di un’occupazione da rendere molto incerto il

ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al

collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha

nessuna importanza (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 consid. 6.1.; STFA

C 245/04 del 10 febbraio 2005; STFA

C 119/04 del 3 gennaio

2005; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995

pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V

217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V

275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).

In una sentenza C 108/03

del 2 settembre 2003 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; Tribunale

federale dal 1° gennaio 2007), in proposito, ha rilevato che:

" (…)

1.3 Für die Frage der Vermittlungsfähigkeit

entscheidend sind die konkreten Aussichten auf eine Anstellung auf dem für die

versicherte Person in Betracht fallenden allgemeinen Arbeitsmarkt, wobei nicht

nur die zeitliche Verfügbarkeit, sondern auch die herrschenden konjunkturellen

Verhältnisse sowie alle anderen Umstände, insbesondere auch die Art der

Tätigkeit zu berücksichtigen sind (ARV 1991 Nr. 3 S. 24). Die (tatsächlichen)

Anstellungschancen sind allein mit Blick auf die der versicherten Person

zumutbaren Stellen zu beurteilen (Art. 15 Abs. 1 AVIG)."

L'idoneità

al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato

rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag.

53-56).

Riguardo a quest'ultimo

aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non beneficia di

un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il

diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. SVR 2001 ALV

Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA

1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale 217,

pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz",

Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).

La nostra Massima istanza

ha, pure, stabilito che l'idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni

nel senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l'idoneità al

collocamento e l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale).

O la persona assicurata è

collocabile, in particolare disposta ad accettare un lavoro esigibile in

ragione di almeno il 20% di un pensum normale, oppure non lo è (cfr. STF

8C_126/2014 dell’8 luglio 2014 cosid. 3.1.; DTF 125 V 58 consid. 6a e

riferimenti ivi menzionati).

E' dal profilo della perdita

di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in che misura

una persona assicurata è disposta o in grado di assumere un'occupazione

adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78; DTF 126 V 124,

consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e riferimenti; STFA C

287/03 del 12 maggio 2004).

2.4. L’art. 28 LADI regola il

diritto all’indennità giornaliera nel caso di capacità lavorativa

temporaneamente inesistente o ridotta (cfr. STF 9C_361/2011 dell’11 novembre

2011 consid. 5.2.; STF 8C_841/2009 del 22 dicembre 2009 consid. 4.3.,

pubblicata in SVR 2010 ALV Nr. 5 pag. 11; STFA C 344/05 dell’11 dicembre 2006;

STFA C 286/05 del 24 gennaio 2006).

Il cpv. 1 di questa

disposizione stabilisce che gli assicurati la cui capacità lavorativa o la cui

idoneità al collocamento è temporaneamente inesistente o ridotta per malattia

(art. 3 LPGA), infortunio (art. 4 LPGA) o gravidanza e che non possono pertanto

adempiere le prescrizioni di controllo hanno diritto all’intera indennità

giornaliera purché soddisfino gli altri presupposti. Questo diritto dura al

massimo sino al trentesimo giorno dopo l’inizio dell’incapacità totale o

parziale al lavoro ed è limitato a 44 indennità giornaliere entro il termine

quadro.

Il cpv. 2 prevede che le

indennità giornaliere dell'assicurazione contro le malattie o gli infortuni, se

compensative della perdita di guadagno, sono dedotte dall’indennità di

disoccupazione.

Il cpv. 3 enuncia che il

Consiglio federale disciplina i particolari, stabilisce segnatamente il termine

per l'esercizio del diritto e le conseguenze di un esercizio tardivo.

Giusta il cpv. 4 i

disoccupati, la cui capacità lavorativa continua ad essere temporaneamente

ridotta dopo esaurimento del loro diritto secondo il capoverso 1 e che

percepiscono indennità giornaliere di un’assicurazione, hanno diritto, in

quanto tale capacità ridotta non impedisca il loro collocamento e ove adempiano

gli altri presupposti, all'intera indennità giornaliera, se la capacità

lavorativa è di almeno il 75 per cento, e a un’indennità giornaliera ridotta

del 50 per cento, se la capacità lavorativa è di almeno il 50 per cento.

Il cpv. 5, infine, prevede

che il disoccupato deve comprovare la sua incapacità, rispettivamente la sua

capacità lavorativa con un certificato medico. Il servizio cantonale o la cassa

può in ogni caso ordinare una visita da parte di un medico di fiducia, a spese

dell'assicurazione contro la disoccupazione.

L'art. 28 cpv. 1 LADI

deroga, dunque, a uno dei principi fondamentali dell'assicurazione contro la

disoccupazione, ovvero al concetto secondo cui le relative prestazioni possono

essere erogate a un assicurato solo se questi è idoneo al collocamento. Tale

disposto prevede infatti una regolamentazione specifica per i casi di capacità

lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta a seguito di malattia,

infortunio o gravidanza. Il senso e lo scopo di questa eccezione consiste

nell'evitare, nonostante l'inidoneità al collocamento e la conseguente mancanza

dei presupposti per pretendere le prestazioni dell'assicurazione contro la

disoccupazione, i casi di rigore e nel colmare le lacune relative a quelle

situazioni particolari che rischiano di non essere coperte né

Considerandi

dall'assicurazione contro la disoccupazione, né dall'assicurazione malattie o

infortuni.

Ai fini di migliorare la

sicurezza sociale dei disoccupati è stata quindi prevista, nel caso di capacità

lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta a causa di malattia,

infortunio o maternità, una pretesa a indennità giornaliere limitata nel tempo

(cfr. DTF 136 V 95 consid. 5.2.; STF 8C_841/2009 del 22 dicembre 2009 consid.

4.4

, pubblicata in SVR 2010 ALV Nr. 5 pag. 11; DTF 128 V 149 consid. 3b=SVR

2003.

KV Nr. 8 pag. 37; DLA 2001 pag. 165 consid. 6b; STF 9C_361/2011 dell’11

novembre 2011 consid., 5.2.; STFA del 14 aprile 2001 nella causa H., C 303/02).

Il cpv. 1 dell'art. 28 LADI sottolinea,

perciò, in particolare il carattere sussidiario dell'obbligo di indennizzare

dell'assicurazione disoccupazione (cfr. STF 8C_295/2007+8C_327/2007 del 30

maggio 2008 consid. 5.2.).

La fattispecie di cui

all’art. 28 LADI non deve essere confusa con quella di cui agli art. 15 cpv. 2

LADI e 15 cpv. 3 OADI.

La nostra Massima Istanza

ha ricordato che questi due ultimi disposti sono applicabili in caso di

impedimento durevole e importante della capacità lavorativa e di guadagno (cfr.

DTF 136 V 95 consid. 5.2.; DLA 2006 N. 10 pag. 141; STF 8C_904/2014 del 3 marzo

2015.

consid. 2.2.2.; STF 8C_651/2009 del 24 marzo 2015 consid. 3.2.). L'art. 15

cpv. 3 OADI contempla l'obbligo, per l'assicurazione contro la disoccupazione,

di anticipare prestazioni a titolo preventivo, qualora un impedito non sia

manifestamente inidoneo al collocamento (cfr. STF 8C_919/2015 del 21 luglio

2016.

consid. 2; STF 8C_53/2014 del 26 agosto 2014 = SVR 2014 ALV Nr. 12 pag. 37

= DLA 2014 N. 9 pag. 210) e soddisfi gli altri presupposti del diritto. Queste

prestazioni sono soggette a restituzione (art. 95 LADI) nel caso in cui

l'assicurazione per l'invalidità conceda successivamente una rendita.

Un impedimento della

capacità lavorativa e di guadagno è durevole se permane almeno un anno (cfr. B.

Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea

2014, ad art. 15, N. 76).

Per contro l'art. 28 LADI,

come già precisato, è applicabile in caso di incapacità lavorativa temporanea.

Ai sensi dell’art. 42 cpv.

1.

OADI, relativo al diritto all’indennità giornaliera in caso di incapacità al

lavoro temporanea, l’assicurato che si trova temporaneamente in una situazione

di incapacità al lavoro totale o parziale e intende far valere il diritto

all’indennità giornaliera deve annunciare la sua incapacità lavorativa all’URC

entro una settimana dall’inizio della medesima.

Il cpv. 2 prevede che

l’assicurato annuncia l’incapacità al lavoro tardivamente senza valido motivo e

che no ha indicato tale incapacità neppure nel modulo “Indicazioni della

persona assicurata” perde il diritto all’indennità giornaliera per i giorni di

incapacità al lavoro precedenti l’annuncio.

2.5

RI 1 dal 13 settembre 2004 al

31.

maggio 2016 è stato alle dipendenze della __________ di __________ in

qualità di carpentiere a tempo pieno (cfr. doc. 3).

Egli non ha più svolto

l’attività lavorativa dal 15 febbraio 2015 a causa di malattia (cfr. doc. 2).

L’assicurazione per

perdita di guadagno a causa di malattia collettiva, __________, ha versato

all’assicurato indennità giornaliere dal 10 febbraio 2015 al 31 maggio 2016

(cfr. doc. I p.to 1).

In effetti il 26 febbraio

2016.

la __________, dopo aver menzionato l’esito della visita peritale

reumatologica del 18 gennaio 2016 presso il Dr. med. __________ (“…il sig. RI

1, come carpentiere, va considerato inabile al lavoro nella misura dei 2/3, da

intendersi come diminuzione del rendimento sull’arco di una giornata lavorativa

normale di 8-9 ore, a partire dal 10.2.2015, dato che l’attività svolta non

soddisfa in gran parte i limiti funzionali e di carico citati. L’assicurato in

attività confacenti va considerato abile al lavoro sull’arco di una giornata

lavorativa normale di 8-9 ore, con rendimento massimo al 100% a decorrere dal

10.2

”; cfr. doc. 14), ha comunicato al ricorrente che gli accordava un

adeguato periodo di adattamento garantendo l’indennità giornaliera del 100%

fino al 31 maggio 2016 e che in seguito avrebbe sospeso il pagamento della

stessa (cfr. doc. 14).

Il 29 febbraio 2016 la __________,

rilevando che al 31 maggio 2016 l’insorgente aveva raggiunto la prestazione

massima prevista dal contratto collettivo di lavoro di quel settore

professionale in caso di malattia, ha disdetto il contrato di lavoro con

effetto dal 1° giugno 2016 (cfr. doc. 4).

L’assicurato, il 1° giugno

2016, si è iscritto in disoccupazione aprendo un termine quadro per la

riscossione delle prestazioni dal 1° giugno 2016 al 31 maggio 2018. Egli ha

dichiarato una disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc. 1; 11; A).

Con decisione del 3 giugno

2016.

l’Ufficio assicurazione invalidità (progetto di decisione del 29 marzo

2016, cfr. doc. 5) ha negato al ricorrente il diritto a una rendita

d’invalidità e a provvedimenti professionali. In particolare l’Ufficio AI,

sulla base delle conclusioni del medico SMR che aveva fatto capo alla perizia

reumatologica del Dr. med. __________ del gennaio 2016, l’ha ritenuto inabile

al lavoro per 2/3 (intesa come riduzione del rendimento) dal 10 febbraio 2015

nella sua professione abituale di carpentiere e dallo stesso giorno capace al

lavoro al 100% in attività adeguate alle sue condizioni di salute

Tale provvedimento è stato

confermato dal TCA con sentenza 32.2016.67 del 15 marzo 2017 cresciuta in

giudicato incontestata.

Questo Tribunale ha posto

il parere del gennaio 2016 del reumatologo, Dr. med. __________, alla base del

menzionato giudizio, evidenziando che anche il medico SMR, intervenuto in

seguito, ha avallato la valutazione peritale.

Il TCA ha di conseguenza considerato

l’assicurato, dall’inizio della malattia (10 febbraio 2015) fino all’emanazione

della decisione impugnata (del 3 giugno 2016), abile al 100% in attività

adeguate al suo stato di salute, fermo restando le limitazioni elencate dal Dr.

med. __________. Dal conseguente raffronto tra il reddito da valido e il

reddito da invalido è risultata un’incapacità al guadagno nulla riducendo il

salario teorico statistico da invalido del 10% e del 2% applicando, come

richiesto dall’insorgente, una riduzione del 15%.

Con certificato medico del

6.

giugno 2016 la Dr. med. __________, FMH in medicina generale e medicina

interna, ha dichiarato l’assicurato inabile al lavoro al 100% dal 1° giugno al

20.

luglio 2016 a causa di malattia (cfr.doc. 13).

Il 7 giugno 2016 la Cassa

ha, quindi, sottoposto il caso del ricorrente alla Sezione del lavoro Ufficio

giuridico al fine di chiarire la questione della sua idoneità al collocamento

(cfr. doc. 6).

Nel formulario

“Indicazioni della persona assicurata” relativo al mese di giugno 2016

compilato il 21 giugno 2016 l’insorgente ha indicato di essere impossibilitato

a lavorare in seguito a malattia dal 1° giugno al 20 luglio 2016 (cfr. doc.

16).

La dottoressa __________,

il 19 luglio 2016, ha attestato un’ulteriore incapacità lavorativa del 100% per

malattia dal 21 luglio al 4 settembre 2016 (cfr.doc. 13).

La Sezione del lavoro

Ufficio giuridico, il 25 agosto 2016, fondandosi sulla perizia reumatologica

del Dr. med. __________ citata sopra, ha emesso una decisione con la quale ha

ritenuto l’assicurato idoneo al collocamento dal 1° giugno 2016. Il grado di

disponibilità è stato considerato del 100% con delle limitazioni mediche che

possono variare a differenza della professione (cfr. doc. 11).

Il 30 agosto 2016 la

Cassa, menzionando l’art. 28 LADI (cfr. consid. 2.4.) e facendo riferimento,

alla sua incapacità al lavoro dal 1° giugno 2016, ha comunicato all’assicurato di

potergli versare l’indennità di disoccupazione soltanto fino al 30 giugno 2016,

trentesimo giorno civile dell’incapacità al lavoro.

L’insorgente è stato,

inoltre, reso attento che avrebbe potuto percepire nuovamente l’indennità di

disoccupazione solo nel caso in cui avesse ritrovato una capacità lavorativa di

almeno il 20%, rispettivamente del 50% se riceveva indennità da

un’assicurazione privata contro la perdita di guadagno in caso di malattia

(cfr.doc. 15).

Il 6 settembre 2016 la Dr.

med. __________ ha certificato un’inabilità al lavoro del 100% in seguito a

malattia dal 5 settembre al 7 novembre 2016 (cfr.doc. 13).

Con decisione formale del

27.

settembre 2016 la Cassa ha negato al ricorrente il diritto a indennità di

disoccupazione dal 1° luglio 2016, poiché il 30 giugno 2016 corrispondeva al

30° giorno di inabilità lavorativa totale a far tempo dal 1° giugno 2016,

periodo (dal 1° al 30 giugno 2016) in cui le prestazioni LADI sono state

regolarmente pagate conformemente a quanto contemplato dall’art. 28 cpv. 1 LADI

(cfr. doc. A1=20).

La Dr. med. __________ ha

ritenuto l’assicurato nuovamente incapace al lavoro al 100%, l’8 novembre 2016,

dall’8 novembre 2016 al 31 gennaio 2017, il 19 gennaio 2017, dal 1° al 28 febbraio

2017, il 23 febbraio 2017, dal 1° marzo al 9 aprile 2017 (cfr. doc. 13).

Con decisione su

opposizione del 23 febbraio 2017 la Cassa ha confermato il proprio

provvedimento del 27 settembre 2016 (cfr. doc. A).

2.6

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte ritiene utile osservare che a seguito del

suo annuncio per il collocamento del 1° giugno 2016 l’assicurato è stato

ritenuto dalla Sezione del lavoro, a far tempo da tale data, idoneo al

collocamento con un grado di disponibilità del 100% con delle limitazioni

mediche che possono variare a differenza della professione (cfr. doc. 11;

consid. 2.5.).

Inoltre il TCA ricorda che

ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 LADI gli assicurati la cui capacità lavorativa o

la cui idoneità al collocamento è temporaneamente inesistente o ridotta,

segnatamente, per malattia e che non possono pertanto adempiere le prescrizioni

di controllo hanno diritto all’intera indennità giornaliera purché soddisfino

gli altri presupposti.

Questo diritto dura,

tuttavia, al massimo sino al trentesimo giorno dopo l’inizio dell’incapacità

totale o parziale al lavoro ed è limitato a 44 indennità giornaliere entro il termine

quadro (cfr. consid. 2.4.).

Successivamente al lasso

di tempo di trenta giorni in cui hanno diritto all’indennità giornaliera intera,

gli assicurati la cui capacità lavorativa continua a essere temporaneamente

ridotta e che percepiscono indennità giornaliere di un’assicurazione hanno

diritto a prestazioni se sono abili al lavoro almeno in misura del 50% (cfr.

art. 28 cpv. 4 LADI).

L’art. 28 cpv. 5 LADI

enuncia, poi, che il disoccupato deve comprovare la sua incapacità,

rispettivamente la sua capacità lavorativa con un certificato medico (cfr.

consid. 2.4.).

Benché un tale certificato

medico non abbia un valore probatorio assoluto, dubbi riguardo alla correttezza

dello stesso presuppongono in ogni caso dei motivi seri in merito (cfr. STF

8C_841/2009 del 22 dicembre 2009 consid. 5.1., pubblicata in SVR 2010 ALV N. 5

pag. 11).

In concreto l’inabilità al

lavoro totale dell’assicurato per il periodo a decorrere dal 1° giugno 2016

risulta dai certificati medici rilasciati dal medico curante dello stesso, e

meglio dalla Dr. med. __________, FMH in medicina generale e medicina interna,

in data 6 giugno, 19 luglio, 6 settembre, 8 novembre 2016, 19 gennaio e 23

febbraio 2017 (cfr. doc. 13; consid. 2.5.).

Tali attestazioni mediche

sono state fornite dal ricorrente medesimo. In particolare il certificato

medico del 6 giugno 2016 relativo al periodo d’incapacità lavorativa dal 1° giugno

al 20 luglio 2016 è stato prodotto a sostegno delle proprie dichiarazioni

espresse nel formulario “Indicazioni della persona assicurata” concernente il

mese di giugno 2016, in cui l’assicurato ha risposto affermativamente alla

domanda “E’ stato impossibilitato a lavorare?”, precisando che era a causa di

malattia dal 1° giugno al 20 luglio 2016 (cfr. doc. 16; consid. 2.5.)

Pertanto questa Corte non

ravvede alcun valido motivo per dubitare dell’affidabilità delle certificazioni

mediche della Dr. med. __________.

L’assicurato, del resto,

non mette in discussione le attestazioni della Dr. med. __________ in quanto

tali.

Egli contesta piuttosto il

fatto che la Cassa non abbia tenuto conto della decisione della Sezione del

lavoro riguardante la sua idoneità al collocamento dal 1° giugno 2016 (cfr. doc.

I; V).

Il TCA, in proposito,

rileva che la Cassa, contrariamente alle asserzioni del ricorrente, ha

considerato la decisione emessa il 25 agosto 2016 dalla Sezione del lavoro di

ritenerlo idoneo al collocamento dal giugno 2016.

In effetti è proprio tenendo

conto di tale provvedimento che la parte resistente ha applicato all’assicurato,

il quale - nonostante le decisioni dell’__________ del febbraio 2016 e

dell’Ufficio AI del giugno 2016, fondate principalmente sulla valutazione

medica reumatologica del Dr. med. __________ (cfr. consid. 2.5.), di ritenerlo

abile al lavoro al 100% in attività adeguate al suo stato di salute -, ha

prodotto dei certificati medici di incapacità lavorativa totale, l’art. 28 LADI

concernente i casi di capacità lavorativa temporaneamente inesistente (o

ridotta; cfr. consid. 2.4.).

La Cassa ha così

riconosciuto all’assicurato indennità giornaliere dal 1° giugno 2016 per trenta

giorni (art. 28 cpv. 1 LADI; cfr. consid. 2.4.).

Per avere diritto a

indennità anche successivamente al periodo di trenta giorni un assicurato, come

indicato dalla parte resistente (cfr. doc. 15), deve dimostrare, nel caso in

cui non percepisca prestazioni da altre assicurazioni, di avere ritrovato un’abilità

al lavoro almeno in misura del 20% (cfr. consid. 2.3. in fine) oppure di almeno

il 50% se beneficiava di indennità da parte di un’altra assicurazione (cfr.

art. 28 cpv. 4 LADI).

Nel caso di specie, invece,

l’insorgente, dal mese di giugno 2016, ha continuato a produrre certificati

medici di incapacità lavorativa al 100% (cfr. consid. 2.5.).

Egli nemmeno ha preteso di

avere effettuato delle ricerche di lavoro che possano attestare che il medesimo

si ritenesse, perlomeno parzialmente, abile al lavoro.

In simili condizioni,

occorre concludere che la Cassa a ragione, dopo che l’assicurato ha esaurito il

diritto alle indennità giornaliere di trenta giorni dal 1° al 30 giugno 2016

erogategli in virtù dell’art. 28 cpv. 1 LADI, gli ha negato il diritto a

ulteriori prestazioni dal 1° luglio 2016 (cfr. STCA 38.2015.15 del 25 gennaio

2016).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti