38.2017.31
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27 luglio 2017Italiano26 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2017.31
dc/sc
Lugano
27 luglio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 30 marzo 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 24 marzo 2017 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, in data 15 gennaio 2016
ha presentato una domanda di assegni per il periodo di introduzione (API) della
durata di 12 mesi a seguito dell’assunzione del 1° febbraio 2016 quale operaio
generico presso la ditta __________ di __________.
Con decisione 1° febbraio
2016 l’Ufficio delle misure attive ha accolto la richiesta, concedendo un
periodo di API dal 01.02.2016 al 31.01.2017.
In data 21 ottobre 2016, e
dunque durante il periodo d’introduzione, la ditta __________ di __________ ha
notificato a RI 1 la disdetta del rapporto di lavoro con effetto 30 novembre
2016 “causa mancanza di lavoro” (cfr. doc. 39 e doc. 38 punto 3: “mancanza di
lavoro per la stagione invernale”).
Con decisione 7 dicembre
2016 l’Ufficio misure attive ha decretato la restituzione degli assegni
versati, incaricando la cassa disoccupazione di valutare l’adempimento dei
presupposti contemplati dall’articolo 95 LADI (cfr. doc. 40).
Il 20 dicembre 2016 l’UMA
ha accolto l’opposizione inoltrata dall’azienda e si è così espressa:
" (…)
5. In ditta 19
dicembre 2016 la ditta __________ ha interposto opposizione contro la decisione
del 7 dicembre 2016. In base a quanto dichiarato dal datore di lavoro sulla
lettera di opposizione, l’assicurato è stato richiamato diverse volte oralmente
ed in seguito anche con un ammonimento scritto, per un comportamento scorretto
nei confronti sia dei colleghi che dagli artigiani e impiegati di altre ditte.
Nel caso specifico la ditta __________ di __________ ha motivato
l’opposizione dichiarando che il sig. RI 1 era a conoscenza che, se il suo
comportamento sui cantieri non fosse migliorato, la ditta avrebbe interrotto il
rapporto d’impiego. L’ammonimento del 22 agosto 2016 è stato firmato anche
dall’assicurato.” (doc. 42)
In tale contesto il TCA
ricorda che in una sentenza del 27 marzo 2000, pubblicata in DTF 126 V 42 in
SVR ALV Nr. 26, il TFA, in un caso in cui il riconoscimento del diritto agli
assegni per il periodo di introduzione era stato sottoposto alla condizione
risolutiva secondo cui il rapporto di lavoro non doveva venire disdetto (al di
fuori del tempo di prova e in assenza di causa grave), durante il periodo di
introduzione o nei tre mesi successivi, ha stabilito che se questo presupposto
non è realizzato, l'amministrazione può chiedere al datore di lavoro la
restituzione degli assegni percepiti, a prescindere dall'adempimento dei
requisiti cui è subordinata la revoca di una decisione.
Al riguardo l'Alta Corte
si è così espressa:
" (…)
2.- a) Dans ses décisions des 30 décembre 1997 et 13
mars 1998, l'office régional de placement a réservé l'éventualité d'une
restitution des prestations si le contrat de travail était résilié, en dehors
du temps d'essai et sans justes motifs, pendant la période d'initiation ou dans
les trois mois suivant celle-ci. Une telle réserve doit être comprise en ce
sens que le versement des allocations a lieu sous condition résolutoire,
appelée aussi réserve de révocation (cf. ATF 111 V 223 consid. 1; GRISEL,
Traité de droit administratif, vol. I, p. 408). Elle est tout à fait admissible
au regard du but de la mesure, qui est de favoriser l'engagement durable de
personnes au chômage dont le placement est fortement entravé; il s'agit
également d'éviter une sous-enchère sur les salaires, ainsi qu'un
subventionnement des employeurs par l'assurance-chômage (ATF
112 V 251 sv. consid. 3b; THOMAS NUSSBAUMER,
Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],
Soziale Sicherheit, ch. 583; DANIELE CATTANEO, Les mesures préventives et de
réadaptation de l'assurance-chômage, thèse Genève 1992, no 780 ss, p. 467 ss).
L'autorité cantonale peut même exiger que la condition légale d'un engagement
aux conditions usuelles dans la branche et la région, après la période
d'initiation (art. 65 let. c LACI), fasse l'objet d'un contrat écrit (art. 90
al. 3 OACI). L'employeur peut ainsi être tenu à restituer les allocations
perçues si les rapports de travail sont résiliés sans justes motifs avant
l'échéance du délai indiqué par l'administration dans sa décision; cette
restitution s'opère conformément à l'art. 95 al. 1 LACI (GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. II,
n. 30 ad art. 65-67). Quant à la notion de justes motifs,
elle est, dans le présent contexte, la même que celle définie à l'art. 337 CO (DIETER FREIBURGHAUS,
Präventivmassnahmen gegen die Arbeitslosigkeit in der Schweiz, Berne 1987, p.
51).
La restitution ne peut toutefois pas être exigée
quand le contrat de travail est résilié pendant le temps d'essai, attendu que
celui-ci a notamment pour but de permettre aux parties de réfléchir avant de
s'engager pour une plus longue période (ATF 124 V 246). (…)."
(cfr. DTF 126 V 42, consid. 2a, pag. 45)
Nel caso che era chiamata
a giudicare l’Alta Corte ha, in particolare, rilevato:
" (…)
Fatti
3.‑ a) En l'espèce, les deux contrats de
travail en cause ont été résiliés par l'employeur (en dehors du temps d'essai)
avant l'expiration du délai de trois mois suivant la fin de la période d'initiation,
fixé par l'office régional de placement dans ses décisions. Il s'agit donc de
savoir si l'employeur peut se prévaloir de justes motifs.
Sont notamment considérées comme de justes motifs
toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent
pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de
travail (art. 337 al. 2 CO). D'après la jurisprudence, seul un manquement
particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat. Un
tel manquement suppose que le travailleur ait violé soit l'une de ses
obligations au travail, soit son devoir de fidelité. Si le manquement est moins
grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété
malgré un avertissement (ATF 121 III 472 consid. 4d et les arrêts cités).
b) Dans le cas de J., l'employeur a invoqué des
griefs d'ordre général ‑ au demeurant contestés par l'intéressée ‑
liés à la qualité du travail fourni. A l'évídence il ne s'agit pas de
manquements pouvant justifier une résiliation immédiate. Quant au motif tiré
des absences répétées de la travaiIleuse, il ne peut pas être retenu comme un
juste motif de résiliation. A l'exception, semble-t-il, d'une brève absence
motivée par le décès du frère de l'intéressée, les absences reprochées étaient
dues à la maladie, soit un empêchement non fautif de travailler au sens de
l'art. 324a al. 1 CO, qui ne saurait justifier le licenciement immédiat du
travailleur (art. 337 al. 3 CO).
En ce qui concerne K., l'employeur n'a formulé aucun
reproche susceptible d'entrer dans les prévisions de l'art. 337 CO. Le fait
qu'il n'était pas en mesure de procurer suffisamment de travail à l'assurée, en
raison du manque de développement d'un secteur d'activité de la société, ne
saurait le dispenser de son obligation de restituer.
S'il apparaît que l'employeur n'est plus à même, peu
de temps après le début de la période d'initiation, de garantir un emploi
durable au salarié, en raison d'un manque de travail, cela démontre que le but
du versement des allocations ne sera pas atteint et que les allocations déjà
versées l'ont été indûment. On ne voit pas de raison qui justifierait une
renonciation à restitution dans un tel cas.
c) En conséquence, l'office régional de placement
était en droit, comme l'ont retenu avec raison les premiers juges, de réclamer
à la recourante la restitution des allocations versées.
(…)." (cfr. DTF 126 V 42, consid. 3a, pag.
46-47)
1.2. Con decisione
su opposizione del 24 marzo 2017 la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa) ha
parzialmente accolto l’opposizione inoltrata da RI 1 contro la decisione con la
quale è stato sospeso per 31 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione
per avere perso colpevolmente il proprio impiego.
L’amministrazione
ha ridotto la penalità a 13 giorni di sospensione, argomentando:
" (…)
Nella fattispecie, la ditta ha spiegato che la disdetta è stata
data poiché dopo l'ammonimento del 22 agosto 2016, il comportamento del Sig. RI
1 non è migliorato. In questo ammonimento, è stato evidenziato che se la
situazione non fosse migliorata, l'azienda avrebbe interrotto il rapporto di
lavoro con l'assicurato. Per rafforzare la loro giustificazione circa la
condotta del Sig. RI 1, l'impresa fa riferimento alle diverse discussioni avute
con il capo cantiere, colleghi di lavoro del Sig. RI 1 come pure un impiegato
della ditta __________ e ha invitato l'Amministrazione a verificare il
comportamento della stesso presso la ditta precedente. La ditta conferma che il
motivo economico è stato indicato per non nuocere all'assicurato.
Il Sindacato RA 1 afferma che il cambiamento di motivazione da
parte della ditta era dovuto al fatto di non voler rimborsare alla Cassa
disoccupazione gli assegni del periodo d'introduzione (API), ottenuti in
precedenza.
Le versioni sono discordanti, tuttavia, il Sig. RI 1 ha ricevuto
un ammonimento il 22 agosto 2016 che non è stato da lui contestato, riferito
proprio al suo comportamento dove tra l'altro vi era la minaccia di
licenziamento.
Il Sindacato RA 1 contesta che il licenziamento sia dovuto al
comportamento avuto dal suo patrocinato, dopo questo ammonimento, poiché non è
data prova di questa circostanza.
Il fatto che non esista una prova, non significa che il
comportamento dello stesso sia migliorato.
L'assicurato non si è mai difeso, affermando di essersi sempre
comportato bene con il capo cantiere, i suoi colleghi e impiegati di altre
ditte. Egli si limita a non contestare l'ammonimento e a ribadire che non
esistono prove per il periodo successivo ad esso.
Con lo scritto dell'8 marzo 2017, il Sindacato RA 1 non entra nel
merito delle affermazioni della ditta inerenti ad un comportamento negativo del
suo patrocinato circa le discussioni avute con il capo cantiere, i suoi
colleghi ed un impiegato della ditta __________.
La ditta per contro in questo scritto ha evidenziato sia i
comportamenti negativi dell'assicurato (continue discussioni) sia le persone,
con le quali egli aveva avuto diversi diverbi.
Visto quanto sopra, l'Amministrazione può considerare in parte le
motivazioni indicate dal Sindacato RA 1 in quanto la ditta __________ non è
stata inizialmente chiara per ciò che attiene il motivo del licenziamento;
tuttavia, tenuto conto di quanto sopra esposto, compreso l'ammonimento del 22
agosto 2016, non si arriva alla conclusione che non esista un grado di colpa da
parte del Sig. RI 1. (…)” (Doc. A1)
1.3. Contro la
decisione su opposizione l’assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso
al TCA. Il suo patrocinatore rileva innanzitutto che sia sulla lettera di
disdetta che sull’attestato del datore di lavoro viene indicata la mancanza di
lavoro quale motivo della disdetta. Egli rileva inoltre come la ditta abbia
successivamente fornito una diversa motivazione solo per non dovere restituire
gli assegni per il periodo di introduzione per un totale di fr. 25'920.--.
Il
rappresentante dell’assicurato ritiene che oltre all’ammonimento scritto
dell’agosto 2016 non vi è nessun elemento, prossima alla data del
licenziamento, che permetta di concludere che il licenziamento è da ascrivere
al comportamento dell’assicurato e al riguardo rileva:
" (…)
Ribadiamo inoltre come non sia ammissibile che a posteriori,
quando il periodo di disdetta era già terminato, un cambiamento così radicale
della motivazione della disdetta quando il dipendente non aveva più la
possibilità di opporsi alla stessa e di contestarla. Ancora più sorprendente è
il fatto che la cassa disoccupazione, e anche l'Ufficio delle misure attive,
abbiano dato credito alle nuove dichiarazioni della ditta __________ che non
erano e non sono sostanziate da nessun mezzo di prova.
Rimane, è vero, unicamente l'ammonimento notificato al dipendente
nell'agosto del 2016. Ma dopo tale data non c'è nessun elemento che possa
provare come abbia avuto un comportamento scorretto nei confronti del capo
cantiere, dei suoi colleghi e di un dipendente della ditta __________, come
sostenuto dalla ditta __________ nelle ulteriori osservazioni alla cassa
disoccupazione del 27.2.2017. Sono semplicemente delle affermazioni non
sostanziate o documentate che non meritano quindi di essere prese in
considerazione. Non c'è la prova di nessun ulteriore richiamo, in forma scritta
o verbale, che possa giustificare quanto sostenuto in un secondo tempo dalla
ditta __________.
Riteniamo che anche in quest'ambito si debba applicare il
principio che le dichiarazioni iniziali debbano aver maggior valore rispetto a
versioni successive, date quando si è a conoscenza di eventuali conseguenze che
le prime dichiarazioni possono avere rispetto al diritto ad eventuali prestazioni.
Nel caso concreto, come abbiamo già evidenziato, il cambiamento di motivazioni
della disdetta è stato dato quando la ditta __________ è stata chiamata a
rimborsare prestazioni ricevuto a titolo di assegni per il periodo di
introduzione. (…)” (Doc. I)
Abbondanzialmente
il patrocinatore del ricorrente sottolinea di avere scoperto il mancato
rispetto di una serie di obblighi legali e contrattuali da parte della ditta __________.
1.4. Nella sua
risposta del 19 aprile 2017 la Cassa ribadisce le motivazioni alla base della
decisione su opposizione ed evidenzia che se non ci fossero altre problematiche
relative al comportamento del ricorrente la ditta non avrebbe avuto nessun
interesse e a licenziare un dipendente che considera un buon lavoratore e per il
quale avrebbe potuto beneficiare degli assegni per il periodo di introduzione
fino al 31 gennaio 2017 (cfr. doc. III).
1.5. Il 28 aprile
2017 il rappresentante dell’assicurato ha inviato al TCA uno scritto del
seguente tenore:
" (…)
Vorremmo unicamente nuovamente far osservare come, anche nella
risposta di causa, la /cassa disoccupazione fa riferimento a quanto asserito
dalla ditta __________ come a verità assolute che però non sono suffragate da
nessuna prova di alcun genere.
La cassa disoccupazione scrive nelle sue osservazioni: "Inoltre,
il Sig. RI 1 era stato informato che, se il suo comportamento negativo non
fosse migliorato, sarebbe stato licenziato. L'assicurato era stato
correttamente avvertito delle conseguenze". Affermazione del tutto
inveritiera e come, come già evidenziato, non assolutamente provata.
E ancora viene indicato come "La ditta __________ fa
rilevare inoltre con quali persone il Sig. RI 1 si è comportato in modo
scortese: ex colleghi, ex artigiani, impiegati di altre ditte che lavorano nei
loro cantieri ed un dipendente della ditta __________ ". Anche in
questo caso affermazioni di parte non sostanziate da alcuna prova.
Un'elencazione generica di persone che poteva anche essere molto più lunga ma
che non dimostra assolutamente nulla.
Al riguardo
la Cassa il 9 maggio 2017 ha richiamato il contenuto dell’ammonimento del 28
agosto 2016 ed ha precisato che “Il fatto che il datore di lavoro non abbia
fatto i nomi specifici delle persone coinvolte, non significa che il Sig. RI 1
non abbia avuto discussioni con ex colleghi, ex artigiani, impiegati di altre
ditte che lavoravano nei loro cantieri ed un dipendente della ditta __________ A.” (doc. VII).
Considerandi
2.1
Secondo
l'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità
se è disoccupato per propria colpa.
In questa evenienza
competenti ad emettere una decisione di sospensione sono le casse di
disoccupazione (cfr. art. 30 cpv. 2 LADI).
La disoccupazione è ad
esempio imputabile all'assicurato che, con il suo comportamento, in particolare
violando gli obblighi contrattuali di lavoro, ha fornito al proprio datore di
lavoro un motivo di disdetta del rapporto di lavoro (cfr. art. 44 cpv. 1 lett.
a OADI).
La giurisprudenza ha
stabilito che, un assicurato è da considerarsi disoccupato per colpa propria ai
sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI se l'insorgenza della disoccupazione non
è ascrivibile a fattori oggettivi bensì trova origine in un comportamento
evitabile dell'interessato, per il quale l'assicurazione contro la
disoccupazione non si assume la responsabilità (DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.;
DLA 1998 nr. 9 pag. 44 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 8C_22/2016
del 3 marzo 2016; STF C 221/02 del 4 agosto 2003, consid. 2.3).
La sospensione del diritto
alle indennità di disoccupazione per colpa propria dell'assicurato non
presuppone uno scioglimento del rapporto di lavoro per cause gravi ai sensi
dell'art. 337 e 346 cpv. 2 CO, essendo sufficiente che il comportamento
generale o il carattere dell'interessato abbia dato luogo alla disdetta (STF
8C_179/2017 del 30 giugno 2017; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; STF 8C_366/2015
del 14 agosto 2015; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015; STF 8C_370/2014 dell’11
giugno 2015; STF C 143/06 del 3 ottobre 2007; STF C 254/06 del 26 novembre
2007).
Neppure è dunque
necessario che vi siano delle inadempienze a livello professionale (DLA 2016
Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245). Una sospensione può
tuttavia essere pronunciata unicamente se il comportamento in questione è
chiaramente comprovato (v. ancora DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245) e, secondo
l'art. 20 lett. b e c della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione
internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la
protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988, se vi è dolo perlomeno
eventuale (STF 8C_179/2017 del 30 giugno 2017; STF 8C_99/2017 del 26 giugno
2017; DLA 2012 pag. 294; DTF 124 V 234 consid. 3b p. 236; STF
8C_370/2014 dell’11 giugno 2015; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015, STFA C
53/00 del 17 ottobre 2000; Th. Nussbaumer, "Arbeitslosenversicherung",
in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV,
Soziale Sicherheit, 2ed., Basilea 2007, p. 2426-2427 cifre marg. 830-831).
La terza revisione della
LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 ed entrata in vigore il 1°
luglio 2003, non ha modificato il principio secondo cui devono essere
sanzionati gli assicurati che sono disoccupati per loro colpa, avendo dato al
datore di lavoro motivo di disdire il rapporto di impiego di cui agli art. 30
cpv. 1 lett. a LADI e art. 44 cpv. 1 lett. a OADI (cfr. Messaggio concernente
la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28
febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2007).
2.2
La costante giurisprudenza
federale ha stabilito che, ove occorre esaminare se il lavoratore ha con il suo
comportamento, segnatamente mediante violazione dei suoi obblighi contrattuali,
fornito al datore di lavoro un motivo di licenziamento, la sospensione del
diritto alle indennità potrà essere decisa solo se sarà nettamente stabilita
una colpa del lavoratore.
Tale è il caso soltanto
quando le accuse del datore di lavoro sono chiaramente credibili.
Ciò significa
concretamente che quando una controversia oppone l'assicurato al suo datore di
lavoro, le sole affermazioni di quest'ultimo non bastano per ammettere una
colpa contestata dell'assicurato e non confermata da altre prove (ad es.
deposizioni testimoniali) o indizi in grado di convincere l'amministrazione o
il giudice (cfr. STF 8C_99/2017 del 22 giugno 2017; STF 8C_22/2016 del 3 marzo
2016; STF 8C_446/2015 del 29 dicembre 2015; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015;
STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015; STFA C 120/03 del 13 novembre 2003,
consid. 2.2; STFA C 281/02 del 24 settembre 2003 consid. 1.2; DLA 1999 N. 8,
consid. 7b, pag. 39; DLA 1995 N. 18, consid. 1, pag. 108; DTF 112 V 242,
consid. 1, pag. 245 e i rinvii ivi menzionati).
2.3
Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto
a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua
durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI e
DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al principio
della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150;
sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 278/01 del 17 marzo 2003,
consid. 1.3).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2.
bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI
stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza
valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un
lavoro idoneo.
2.4
Nella presente fattispecie
l’assicurato ha lavorato quale operaio generico presso la ditta __________ dal
1° febbraio al 30 novembre 2016.
Egli
è stato licenziato il 21 ottobre 2016 con la motivazione di mancanza di lavoro
(cfr. doc. 38 e doc. 39).
A
seguito della conclusione della vertenza con l’UMA da cui è emersa una diversa
motivazione per il licenziamento (cfr. consid. 1.1), la Cassa il 10 gennaio
2017.
ha chiesto all’ex datore di lavoro di indicare i motivi della disdetta del
rapporto di lavoro (cfr. doc. 42).
L’azienda
ha così risposto il 16 gennaio 2017:
" Abbiamo
assunto il signor RI 1 con le migliori intenzioni ma la nostra buona fede non è
stata ripagata poiché da subito il dipendente ha mostrato il suo comportamento
scortese nei confronti dei suoi colleghi ma anche con gli artigiani e impiegati
di altre ditte che lavoravano nei nostri cantieri.
Abbiamo richiamato il signor RI 1 diverse volte oralmente ma dopo
non aver constatato nessun tipo di miglioramento, abbiamo preferito avvisare ancora
ma in questo caso in forma scritta, facendo firmare il documento anche dal
nostro dipendente.
Nonostante il nostro richiamo, la situazione è rimasta la stesa e
ci siamo trovati costretti a interrompere il rapporto di lavoro.
A testimonianza di quanto esposto alleghiamo la nostra lettera di
richiamo al signor RI 1 da lui firmata.”
L’ammonimento del 22
agosto 2016, firmato pure dall’assicurato, ha il seguente tenore:
" Siamo a
conoscenza, che sul cantiere ci sono sempre discussioni con altri operai a
causa del suo carattere. Per questo motivo, malgrado sia un buon lavoratore, se
la situazione non migliorerà, siamo costretti nostro malgrado, ad interrompere
il nostro rapporto di lavoro immediatamente o alla fine del periodo di
introduzione (API).
Speriamo vivamente che la situazione migliori e che si possa
tornare ad un’ambiente lavorativo sereno e collegiale, evitando in questo modo
drastiche decisioni “ (Doc. 44)
Il 18 gennaio 2017
l’assicurato ha formulato le seguenti osservazioni:
" (…)
Come potete vedere nella lettera di disdetta, la motivazione per
cui sono stato licenziato è per motivi di "..., causa mancanza di lavoro,
..." e non per motivi caratteriali. In oltre, al termine del rapporto di
lavoro, mi è stato comunicato che qualora durante i primi mesi dell'anno nuovo
il lavoro fosse aumentato, mi avrebbero ripreso a lavorare per loro. Nel
momento che mi è stata consegnata la disdetta del rapporto di lavoro, la ditta
mi ha chiesto se fossi stato disponibile, a partire da marzo 2017, a tornare a
lavorare per loro.
La lettera che mi firmata nel mese di agosto dove viene detto che
ci sono problemi comportamentali, non viene però confermata dal fatto che dal
momento che è stata fatta quella lettera fino al termine del contratto di
lavoro, il mio impiego è stato chiesto sempre e solo nello stesso cantiere e
per di più con lo stesso capo cantiere e lo stesso collega. Se il problema
fosse stato quello da loro comunicato, mi avrebbero cambiato cantiere e
colleghi d lavoro.” (Doc. 47)
Nella decisione del 23
gennaio 2017 figura in particolare il motivo per cui la ditta ha modificato la
ragione del licenziamento:
" (…) sulla
lettera di disdetta, abbiamo giustificato l’interruzione del rapporto di lavoro
con la mancanza di lavoro per non influire negativamente sul futuro del
dipendente. Questa nostra scelta è stata accolta dall’Ufficio del lavoro. (…)”
(Doc. 48)
In effetti il 18 gennaio
2017.
la Cassa aveva chiesto al datore di lavoro di precisare quanto segue:
" (…)
Nell’ammonimento del 22 agosto 2016, consegnato al Signor RI 1 si
afferma che “… sul cantiere ci sono sempre discussioni con altri operati a
causa del suo carattere. Per questo motivo, malgrado sia un buon lavoratore, se
la situazione non migliorerà, siamo costretti nostro malgrado, ad interrompere
il nostro rapporto di lavoro immediatamente o alla fine del periodo di
introduzione (API).”.
Vi chiediamo cortesemente di indicare se il comportamento
dell’assicurato in oggetto a seguito dell’ammonimento è migliorato, e
soprattutto perché nella lettera di disdetta del 21 ottobre 2016 il motivo
dello scioglimento del rapporto del lavoro è legata a “… causa mancanza di
lavoro”.
Inoltre vi chiediamo cortesemente, di voler indicare se “__________”,
attualmente è attiva in un cantiere e quanti operai impiega la società in
questo momento.
Tale nostra richiesta viene effettuata per permetterci di
stabilire l’eventuale sospensione dal diritto all’indennità (Art. 30 LADI e 44
OADI) di disoccupazione del nostro assicurato citato.” (Doc. IX1)
La ditta ha così risposto
il 19 gennaio 2017:
" (…)
Dopo il nostro ammonimento il comportamento del nostro dipendente
non è assolutamente migliorato, addirittura i suoi colleghi erano arrivati al
punto di non voler più lavorare con lui.
Sulla lettera di disdetta, abbiamo giustificato l’interruzione del
rapporto con la mancanza di lavoro per non influire negativamente sul futuro
del dipendente. Questa nostra scelta è stata spiegata e accolta dall’Ufficio
del lavoro.
Per ultimo, la nostra impresa è attualmente attiva su più cantieri
in cui lavorano 7 dipendenti.” (Doc. IX2)
Il
23.
febbraio 2017 la Cassa ha ancora interpellato l’impresa di costruzioni __________
ponendole i seguenti quesiti:
" (…)
1) Per quale motivo
avete compilato il formulario “attestato del datore di lavoro” confermando che
il motivo della disdetta fosse la mancanza di lavoro ed, in seguito, dopo la
decisione dell’UMA, avete comunicato che il motivo era dovuto a comportamenti
scortesi da parte dell’assicurato?
2) Dopo il 22
agosto 2016, ammonito di nuovo l’assicurato? In caso affermativo indicare
esattamente gli episodi e se vi fossero testimoni durante questi presunti
successivi ammonimenti.
3) Per quale motivo,
avete comunicato al nostro assicurato di volerlo riassumere a partire dal mese
di marzo 2017. Quali sono le vostre osservazioni in merito?” (Doc. 50)
La ditta ha così risposto
il 27 febbraio 2017:
" (…)
Sull'attestato del datore di lavoro, abbiamo giustificato
l'interruzione del rapporto con la mancanza di lavoro per non influire
negativamente sul futuro del dipendente. Lo stesso abbiamo fatto per la lettera
di disdetta. Essendo questo un nostro errore (anche se fatto in buona fede)
abbiamo dovuto chiarire questa nostra scelta all'Ufficio del lavoro, il quale
ha accolto questa motivazione.
Dopo il nostro ammonimento scritto il signor RI 1 non ha cambiato
il suo modo di fare ed è stato più volte richiamato dal capo cantiere e dai
suoi colleghi. Anche un dipendente della ditta Salvi SA ha potuto toccare con
mano il comportamento negativo del dipendente.
Lavorare con lui, era diventato per tutti i suoi colleghi e non
solo, davvero impossibile oltre ad essere causa di tante discussioni contro
producenti per il lavoro.
A testimonianza di quanto scritto, potete inoltre rivolgervi
all'impresa in cui il signor RI 1 lavorava prima di esser stato assunto nella
nostra ditta.
Non siamo assolutamente a conoscenza di aver proposto al signor RI
1.
il ritorno nella nostra impresa. Questo inoltre ci sorprende perché, assumere
del personale scortese e inadeguato non rientra nella filosofia della nostra
impresa.” (Doc. 51)
2.5
Chiamato ora a pronunciarsi
il TCA ricorda innanzitutto che per costante giurisprudenza federale (cfr.
consid. 2.1.), per infliggere una sanzione fondata sugli art. 30 cpv. 1 lett. a
LADI e 44 lett. a OADI non è necessario che si sia in presenza di un
licenziamento con effetto immediato giustificato.
Basta
invece che con il suo comportamento l’assicurato abbia indotto il datore di
lavoro a disdire il contratto. Come giustamente sottolineato dalla Cassa (cfr.
consid. 1.2.), è proprio ciò che è avvenuto nel caso concreto. L’assicurato
avrebbe infatti dovuto modificare il proprio comportamento soprattutto dopo
avere ricevuto un ammonimento scritto, nel quale era chiaramente indicato che,
sebbene fosse “un buon lavoratore”, in caso contrario sarebbe stato licenziato
(al riguardo cfr. le osservazioni della Cassa al consid. 2.4. e la STF
8C_179/2017 del 30 giugno 2017 consid. 5.2.).
Il ricorrente ha dunque
fornito consapevolmente al datore di lavoro un motivo di disdetta (cfr. STF 8C_582/2014
del 12 gennaio 2015 consid. 6.2 nella quale l’Alta Corte ha sottolineato la
necessità di evitare le situazioni di conflitto anche verbali con i colleghi e
di rivolgersi ai superiori; STF 8C_179/2017 del 30 giugno 2017; STF 2C_286/2015
del 6 agosto 2015; STCA 38.2015.3 del 22 aprile 2015. Vedi pure STF 8C_22/2016
del 3 marzo 2016 sulla puntualità).
In simili
condizioni questo Tribunale ritiene pertanto che l’assicurato ha contribuito
colpevolmente a causare la perdita della sua occupazione (cfr. in particolare
DLA 2012 Nr. 13 pag. 294, nella quale il Tribunale federale ha ricordato che
basta il dolo eventuale ; STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015: “Sous
l'angle du droit de l'assurance-chômage, l'intention, respectivement le dol
éventuel, ne doit pas se rapporter à l'acte fautif qui est en cause mais au
fait d'être licencié: il y a chômage fautif si l'assuré adopte
intentionnellement un comportement en vue d'être licencié ou s'il peut prévoir
que son comportement peut avoir pour conséquence un licenciement et qu'il
accepte de courir ce risque (arrêt 8C_872/2011, précité, consid. 4;
arrêt C 282/00 du 11 janvier 2001 consid. 2b)”).
Di
conseguenza l’assicurato deve essere sospeso dal diritto all'indennità di
disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI in relazione con
l'art. 44 lett. a OADI (DLA 2012 Nr. 13 pag. 294; STF 8C_829/2009 del 17
dicembre 2009).
Anche l'entità della
sanzione (13 giorni di sospensione) si rivela proporzionata alla gravità della
colpa.
Alla luce di tutto quanto
esposto, la decisione su opposizione del 24 marzo 2017 deve, quindi, essere
confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente La
segretaria
Daniele Cattaneo Stefania
Cagni