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Decisione

38.2017.31

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 luglio 2017Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

3.‑ a) En l'espèce, les deux contrats de

travail en cause ont été résiliés par l'employeur (en dehors du temps d'essai)

avant l'expiration du délai de trois mois suivant la fin de la période d'initiation,

fixé par l'office régional de placement dans ses décisions. Il s'agit donc de

savoir si l'employeur peut se prévaloir de justes motifs.

Sont notamment considérées comme de justes motifs

toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent

pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de

travail (art. 337 al. 2 CO). D'après la jurisprudence, seul un manquement

particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat. Un

tel manquement suppose que le travailleur ait violé soit l'une de ses

obligations au travail, soit son devoir de fidelité. Si le manquement est moins

grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété

malgré un avertissement (ATF 121 III 472 consid. 4d et les arrêts cités).

b) Dans le cas de J., l'employeur a invoqué des

griefs d'ordre général ‑ au demeurant contestés par l'intéressée ‑

liés à la qualité du travail fourni. A l'évídence il ne s'agit pas de

manquements pouvant justifier une résiliation immédiate. Quant au motif tiré

des absences répétées de la travaiIleuse, il ne peut pas être retenu comme un

juste motif de résiliation. A l'exception, semble-t-il, d'une brève absence

motivée par le décès du frère de l'intéressée, les absences reprochées étaient

dues à la maladie, soit un empêchement non fautif de travailler au sens de

l'art. 324a al. 1 CO, qui ne saurait justifier le licenciement immédiat du

travailleur (art. 337 al. 3 CO).

En ce qui concerne K., l'employeur n'a formulé aucun

reproche susceptible d'entrer dans les prévisions de l'art. 337 CO. Le fait

qu'il n'était pas en mesure de procurer suffisamment de travail à l'assurée, en

raison du manque de développement d'un secteur d'activité de la société, ne

saurait le dispenser de son obligation de restituer.

S'il apparaît que l'employeur n'est plus à même, peu

de temps après le début de la période d'initiation, de garantir un emploi

durable au salarié, en raison d'un manque de travail, cela démontre que le but

du versement des allocations ne sera pas atteint et que les allocations déjà

versées l'ont été indûment. On ne voit pas de raison qui justifierait une

renonciation à restitution dans un tel cas.

c) En conséquence, l'office régional de placement

était en droit, comme l'ont retenu avec raison les premiers juges, de réclamer

à la recourante la restitution des allocations versées.

(…)." (cfr. DTF 126 V 42, consid. 3a, pag.

46-47)

1.2. Con decisione

su opposizione del 24 marzo 2017 la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa) ha

parzialmente accolto l’opposizione inoltrata da RI 1 contro la decisione con la

quale è stato sospeso per 31 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione

per avere perso colpevolmente il proprio impiego.

L’amministrazione

ha ridotto la penalità a 13 giorni di sospensione, argomentando:

" (…)

Nella fattispecie, la ditta ha spiegato che la disdetta è stata

data poiché dopo l'ammonimento del 22 agosto 2016, il comportamento del Sig. RI

1 non è migliorato. In questo ammonimento, è stato evidenziato che se la

situazione non fosse migliorata, l'azienda avrebbe interrotto il rapporto di

lavoro con l'assicurato. Per rafforzare la loro giustificazione circa la

condotta del Sig. RI 1, l'impresa fa riferimento alle diverse discussioni avute

con il capo cantiere, colleghi di lavoro del Sig. RI 1 come pure un impiegato

della ditta __________ e ha invitato l'Amministrazione a verificare il

comportamento della stesso presso la ditta precedente. La ditta conferma che il

motivo economico è stato indicato per non nuocere all'assicurato.

Il Sindacato RA 1 afferma che il cambiamento di motivazione da

parte della ditta era dovuto al fatto di non voler rimborsare alla Cassa

disoccupazione gli assegni del periodo d'introduzione (API), ottenuti in

precedenza.

Le versioni sono discordanti, tuttavia, il Sig. RI 1 ha ricevuto

un ammonimento il 22 agosto 2016 che non è stato da lui contestato, riferito

proprio al suo comportamento dove tra l'altro vi era la minaccia di

licenziamento.

Il Sindacato RA 1 contesta che il licenziamento sia dovuto al

comportamento avuto dal suo patrocinato, dopo questo ammonimento, poiché non è

data prova di questa circostanza.

Il fatto che non esista una prova, non significa che il

comportamento dello stesso sia migliorato.

L'assicurato non si è mai difeso, affermando di essersi sempre

comportato bene con il capo cantiere, i suoi colleghi e impiegati di altre

ditte. Egli si limita a non contestare l'ammonimento e a ribadire che non

esistono prove per il periodo successivo ad esso.

Con lo scritto dell'8 marzo 2017, il Sindacato RA 1 non entra nel

merito delle affermazioni della ditta inerenti ad un comportamento negativo del

suo patrocinato circa le discussioni avute con il capo cantiere, i suoi

colleghi ed un impiegato della ditta __________.

La ditta per contro in questo scritto ha evidenziato sia i

comportamenti negativi dell'assicurato (continue discussioni) sia le persone,

con le quali egli aveva avuto diversi diverbi.

Visto quanto sopra, l'Amministrazione può considerare in parte le

motivazioni indicate dal Sindacato RA 1 in quanto la ditta __________ non è

stata inizialmente chiara per ciò che attiene il motivo del licenziamento;

tuttavia, tenuto conto di quanto sopra esposto, compreso l'ammonimento del 22

agosto 2016, non si arriva alla conclusione che non esista un grado di colpa da

parte del Sig. RI 1. (…)” (Doc. A1)

1.3. Contro la

decisione su opposizione l’assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso

al TCA. Il suo patrocinatore rileva innanzitutto che sia sulla lettera di

disdetta che sull’attestato del datore di lavoro viene indicata la mancanza di

lavoro quale motivo della disdetta. Egli rileva inoltre come la ditta abbia

successivamente fornito una diversa motivazione solo per non dovere restituire

gli assegni per il periodo di introduzione per un totale di fr. 25'920.--.

Il

rappresentante dell’assicurato ritiene che oltre all’ammonimento scritto

dell’agosto 2016 non vi è nessun elemento, prossima alla data del

licenziamento, che permetta di concludere che il licenziamento è da ascrivere

al comportamento dell’assicurato e al riguardo rileva:

" (…)

Ribadiamo inoltre come non sia ammissibile che a posteriori,

quando il periodo di disdetta era già terminato, un cambiamento così radicale

della motivazione della disdetta quando il dipendente non aveva più la

possibilità di opporsi alla stessa e di contestarla. Ancora più sorprendente è

il fatto che la cassa disoccupazione, e anche l'Ufficio delle misure attive,

abbiano dato credito alle nuove dichiarazioni della ditta __________ che non

erano e non sono sostanziate da nessun mezzo di prova.

Rimane, è vero, unicamente l'ammonimento notificato al dipendente

nell'agosto del 2016. Ma dopo tale data non c'è nessun elemento che possa

provare come abbia avuto un comportamento scorretto nei confronti del capo

cantiere, dei suoi colleghi e di un dipendente della ditta __________, come

sostenuto dalla ditta __________ nelle ulteriori osservazioni alla cassa

disoccupazione del 27.2.2017. Sono semplicemente delle affermazioni non

sostanziate o documentate che non meritano quindi di essere prese in

considerazione. Non c'è la prova di nessun ulteriore richiamo, in forma scritta

o verbale, che possa giustificare quanto sostenuto in un secondo tempo dalla

ditta __________.

Riteniamo che anche in quest'ambito si debba applicare il

principio che le dichiarazioni iniziali debbano aver maggior valore rispetto a

versioni successive, date quando si è a conoscenza di eventuali conseguenze che

le prime dichiarazioni possono avere rispetto al diritto ad eventuali prestazioni.

Nel caso concreto, come abbiamo già evidenziato, il cambiamento di motivazioni

della disdetta è stato dato quando la ditta __________ è stata chiamata a

rimborsare prestazioni ricevuto a titolo di assegni per il periodo di

introduzione. (…)” (Doc. I)

Abbondanzialmente

il patrocinatore del ricorrente sottolinea di avere scoperto il mancato

rispetto di una serie di obblighi legali e contrattuali da parte della ditta __________.

1.4. Nella sua

risposta del 19 aprile 2017 la Cassa ribadisce le motivazioni alla base della

decisione su opposizione ed evidenzia che se non ci fossero altre problematiche

relative al comportamento del ricorrente la ditta non avrebbe avuto nessun

interesse e a licenziare un dipendente che considera un buon lavoratore e per il

quale avrebbe potuto beneficiare degli assegni per il periodo di introduzione

fino al 31 gennaio 2017 (cfr. doc. III).

1.5. Il 28 aprile

2017 il rappresentante dell’assicurato ha inviato al TCA uno scritto del

seguente tenore:

" (…)

Vorremmo unicamente nuovamente far osservare come, anche nella

risposta di causa, la /cassa disoccupazione fa riferimento a quanto asserito

dalla ditta __________ come a verità assolute che però non sono suffragate da

nessuna prova di alcun genere.

La cassa disoccupazione scrive nelle sue osservazioni: "Inoltre,

il Sig. RI 1 era stato informato che, se il suo comportamento negativo non

fosse migliorato, sarebbe stato licenziato. L'assicurato era stato

correttamente avvertito delle conseguenze". Affermazione del tutto

inveritiera e come, come già evidenziato, non assolutamente provata.

E ancora viene indicato come "La ditta __________ fa

rilevare inoltre con quali persone il Sig. RI 1 si è comportato in modo

scortese: ex colleghi, ex artigiani, impiegati di altre ditte che lavorano nei

loro cantieri ed un dipendente della ditta __________ ". Anche in

questo caso affermazioni di parte non sostanziate da alcuna prova.

Un'elencazione generica di persone che poteva anche essere molto più lunga ma

che non dimostra assolutamente nulla.

Al riguardo

la Cassa il 9 maggio 2017 ha richiamato il contenuto dell’ammonimento del 28

agosto 2016 ed ha precisato che “Il fatto che il datore di lavoro non abbia

fatto i nomi specifici delle persone coinvolte, non significa che il Sig. RI 1

non abbia avuto discussioni con ex colleghi, ex artigiani, impiegati di altre

ditte che lavoravano nei loro cantieri ed un dipendente della ditta __________ A.” (doc. VII).

Considerandi

2.1

Secondo

l'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità

se è disoccupato per propria colpa.

In questa evenienza

competenti ad emettere una decisione di sospensione sono le casse di

disoccupazione (cfr. art. 30 cpv. 2 LADI).

La disoccupazione è ad

esempio imputabile all'assicurato che, con il suo comportamento, in particolare

violando gli obblighi contrattuali di lavoro, ha fornito al proprio datore di

lavoro un motivo di disdetta del rapporto di lavoro (cfr. art. 44 cpv. 1 lett.

a OADI).

La giurisprudenza ha

stabilito che, un assicurato è da considerarsi disoccupato per colpa propria ai

sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI se l'insorgenza della disoccupazione non

è ascrivibile a fattori oggettivi bensì trova origine in un comportamento

evitabile dell'interessato, per il quale l'assicurazione contro la

disoccupazione non si assume la responsabilità (DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.;

DLA 1998 nr. 9 pag. 44 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 8C_22/2016

del 3 marzo 2016; STF C 221/02 del 4 agosto 2003, consid. 2.3).

La sospensione del diritto

alle indennità di disoccupazione per colpa propria dell'assicurato non

presuppone uno scioglimento del rapporto di lavoro per cause gravi ai sensi

dell'art. 337 e 346 cpv. 2 CO, essendo sufficiente che il comportamento

generale o il carattere dell'interessato abbia dato luogo alla disdetta (STF

8C_179/2017 del 30 giugno 2017; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; STF 8C_366/2015

del 14 agosto 2015; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015; STF 8C_370/2014 dell’11

giugno 2015; STF C 143/06 del 3 ottobre 2007; STF C 254/06 del 26 novembre

2007).

Neppure è dunque

necessario che vi siano delle inadempienze a livello professionale (DLA 2016

Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245). Una sospensione può

tuttavia essere pronunciata unicamente se il comportamento in questione è

chiaramente comprovato (v. ancora DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245) e, secondo

l'art. 20 lett. b e c della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione

internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la

protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988, se vi è dolo perlomeno

eventuale (STF 8C_179/2017 del 30 giugno 2017; STF 8C_99/2017 del 26 giugno

2017; DLA 2012 pag. 294; DTF 124 V 234 consid. 3b p. 236; STF

8C_370/2014 dell’11 giugno 2015; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015, STFA C

53/00 del 17 ottobre 2000; Th. Nussbaumer, "Arbeitslosenversicherung",

in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV,

Soziale Sicherheit, 2ed., Basilea 2007, p. 2426-2427 cifre marg. 830-831).

La terza revisione della

LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 ed entrata in vigore il 1°

luglio 2003, non ha modificato il principio secondo cui devono essere

sanzionati gli assicurati che sono disoccupati per loro colpa, avendo dato al

datore di lavoro motivo di disdire il rapporto di impiego di cui agli art. 30

cpv. 1 lett. a LADI e art. 44 cpv. 1 lett. a OADI (cfr. Messaggio concernente

la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28

febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2007).

2.2

La costante giurisprudenza

federale ha stabilito che, ove occorre esaminare se il lavoratore ha con il suo

comportamento, segnatamente mediante violazione dei suoi obblighi contrattuali,

fornito al datore di lavoro un motivo di licenziamento, la sospensione del

diritto alle indennità potrà essere decisa solo se sarà nettamente stabilita

una colpa del lavoratore.

Tale è il caso soltanto

quando le accuse del datore di lavoro sono chiaramente credibili.

Ciò significa

concretamente che quando una controversia oppone l'assicurato al suo datore di

lavoro, le sole affermazioni di quest'ultimo non bastano per ammettere una

colpa contestata dell'assicurato e non confermata da altre prove (ad es.

deposizioni testimoniali) o indizi in grado di convincere l'amministrazione o

il giudice (cfr. STF 8C_99/2017 del 22 giugno 2017; STF 8C_22/2016 del 3 marzo

2016; STF 8C_446/2015 del 29 dicembre 2015; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015;

STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015; STFA C 120/03 del 13 novembre 2003,

consid. 2.2; STFA C 281/02 del 24 settembre 2003 consid. 1.2; DLA 1999 N. 8,

consid. 7b, pag. 39; DLA 1995 N. 18, consid. 1, pag. 108; DTF 112 V 242,

consid. 1, pag. 245 e i rinvii ivi menzionati).

2.3

Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto

a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua

durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI e

DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al principio

della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150;

sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 278/01 del 17 marzo 2003,

consid. 1.3).

In virtù dell'art. 45 cpv.

2.

bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità

entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45 cpv. 3 OADI

stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza

valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un

lavoro idoneo.

2.4

Nella presente fattispecie

l’assicurato ha lavorato quale operaio generico presso la ditta __________ dal

1° febbraio al 30 novembre 2016.

Egli

è stato licenziato il 21 ottobre 2016 con la motivazione di mancanza di lavoro

(cfr. doc. 38 e doc. 39).

A

seguito della conclusione della vertenza con l’UMA da cui è emersa una diversa

motivazione per il licenziamento (cfr. consid. 1.1), la Cassa il 10 gennaio

2017.

ha chiesto all’ex datore di lavoro di indicare i motivi della disdetta del

rapporto di lavoro (cfr. doc. 42).

L’azienda

ha così risposto il 16 gennaio 2017:

" Abbiamo

assunto il signor RI 1 con le migliori intenzioni ma la nostra buona fede non è

stata ripagata poiché da subito il dipendente ha mostrato il suo comportamento

scortese nei confronti dei suoi colleghi ma anche con gli artigiani e impiegati

di altre ditte che lavoravano nei nostri cantieri.

Abbiamo richiamato il signor RI 1 diverse volte oralmente ma dopo

non aver constatato nessun tipo di miglioramento, abbiamo preferito avvisare ancora

ma in questo caso in forma scritta, facendo firmare il documento anche dal

nostro dipendente.

Nonostante il nostro richiamo, la situazione è rimasta la stesa e

ci siamo trovati costretti a interrompere il rapporto di lavoro.

A testimonianza di quanto esposto alleghiamo la nostra lettera di

richiamo al signor RI 1 da lui firmata.”

L’ammonimento del 22

agosto 2016, firmato pure dall’assicurato, ha il seguente tenore:

" Siamo a

conoscenza, che sul cantiere ci sono sempre discussioni con altri operai a

causa del suo carattere. Per questo motivo, malgrado sia un buon lavoratore, se

la situazione non migliorerà, siamo costretti nostro malgrado, ad interrompere

il nostro rapporto di lavoro immediatamente o alla fine del periodo di

introduzione (API).

Speriamo vivamente che la situazione migliori e che si possa

tornare ad un’ambiente lavorativo sereno e collegiale, evitando in questo modo

drastiche decisioni “ (Doc. 44)

Il 18 gennaio 2017

l’assicurato ha formulato le seguenti osservazioni:

" (…)

Come potete vedere nella lettera di disdetta, la motivazione per

cui sono stato licenziato è per motivi di "..., causa mancanza di lavoro,

..." e non per motivi caratteriali. In oltre, al termine del rapporto di

lavoro, mi è stato comunicato che qualora durante i primi mesi dell'anno nuovo

il lavoro fosse aumentato, mi avrebbero ripreso a lavorare per loro. Nel

momento che mi è stata consegnata la disdetta del rapporto di lavoro, la ditta

mi ha chiesto se fossi stato disponibile, a partire da marzo 2017, a tornare a

lavorare per loro.

La lettera che mi firmata nel mese di agosto dove viene detto che

ci sono problemi comportamentali, non viene però confermata dal fatto che dal

momento che è stata fatta quella lettera fino al termine del contratto di

lavoro, il mio impiego è stato chiesto sempre e solo nello stesso cantiere e

per di più con lo stesso capo cantiere e lo stesso collega. Se il problema

fosse stato quello da loro comunicato, mi avrebbero cambiato cantiere e

colleghi d lavoro.” (Doc. 47)

Nella decisione del 23

gennaio 2017 figura in particolare il motivo per cui la ditta ha modificato la

ragione del licenziamento:

" (…) sulla

lettera di disdetta, abbiamo giustificato l’interruzione del rapporto di lavoro

con la mancanza di lavoro per non influire negativamente sul futuro del

dipendente. Questa nostra scelta è stata accolta dall’Ufficio del lavoro. (…)”

(Doc. 48)

In effetti il 18 gennaio

2017.

la Cassa aveva chiesto al datore di lavoro di precisare quanto segue:

" (…)

Nell’ammonimento del 22 agosto 2016, consegnato al Signor RI 1 si

afferma che “… sul cantiere ci sono sempre discussioni con altri operati a

causa del suo carattere. Per questo motivo, malgrado sia un buon lavoratore, se

la situazione non migliorerà, siamo costretti nostro malgrado, ad interrompere

il nostro rapporto di lavoro immediatamente o alla fine del periodo di

introduzione (API).”.

Vi chiediamo cortesemente di indicare se il comportamento

dell’assicurato in oggetto a seguito dell’ammonimento è migliorato, e

soprattutto perché nella lettera di disdetta del 21 ottobre 2016 il motivo

dello scioglimento del rapporto del lavoro è legata a “… causa mancanza di

lavoro”.

Inoltre vi chiediamo cortesemente, di voler indicare se “__________”,

attualmente è attiva in un cantiere e quanti operai impiega la società in

questo momento.

Tale nostra richiesta viene effettuata per permetterci di

stabilire l’eventuale sospensione dal diritto all’indennità (Art. 30 LADI e 44

OADI) di disoccupazione del nostro assicurato citato.” (Doc. IX1)

La ditta ha così risposto

il 19 gennaio 2017:

" (…)

Dopo il nostro ammonimento il comportamento del nostro dipendente

non è assolutamente migliorato, addirittura i suoi colleghi erano arrivati al

punto di non voler più lavorare con lui.

Sulla lettera di disdetta, abbiamo giustificato l’interruzione del

rapporto con la mancanza di lavoro per non influire negativamente sul futuro

del dipendente. Questa nostra scelta è stata spiegata e accolta dall’Ufficio

del lavoro.

Per ultimo, la nostra impresa è attualmente attiva su più cantieri

in cui lavorano 7 dipendenti.” (Doc. IX2)

Il

23.

febbraio 2017 la Cassa ha ancora interpellato l’impresa di costruzioni __________

ponendole i seguenti quesiti:

" (…)

1) Per quale motivo

avete compilato il formulario “attestato del datore di lavoro” confermando che

il motivo della disdetta fosse la mancanza di lavoro ed, in seguito, dopo la

decisione dell’UMA, avete comunicato che il motivo era dovuto a comportamenti

scortesi da parte dell’assicurato?

2) Dopo il 22

agosto 2016, ammonito di nuovo l’assicurato? In caso affermativo indicare

esattamente gli episodi e se vi fossero testimoni durante questi presunti

successivi ammonimenti.

3) Per quale motivo,

avete comunicato al nostro assicurato di volerlo riassumere a partire dal mese

di marzo 2017. Quali sono le vostre osservazioni in merito?” (Doc. 50)

La ditta ha così risposto

il 27 febbraio 2017:

" (…)

Sull'attestato del datore di lavoro, abbiamo giustificato

l'interruzione del rapporto con la mancanza di lavoro per non influire

negativamente sul futuro del dipendente. Lo stesso abbiamo fatto per la lettera

di disdetta. Essendo questo un nostro errore (anche se fatto in buona fede)

abbiamo dovuto chiarire questa nostra scelta all'Ufficio del lavoro, il quale

ha accolto questa motivazione.

Dopo il nostro ammonimento scritto il signor RI 1 non ha cambiato

il suo modo di fare ed è stato più volte richiamato dal capo cantiere e dai

suoi colleghi. Anche un dipendente della ditta Salvi SA ha potuto toccare con

mano il comportamento negativo del dipendente.

Lavorare con lui, era diventato per tutti i suoi colleghi e non

solo, davvero impossibile oltre ad essere causa di tante discussioni contro

producenti per il lavoro.

A testimonianza di quanto scritto, potete inoltre rivolgervi

all'impresa in cui il signor RI 1 lavorava prima di esser stato assunto nella

nostra ditta.

Non siamo assolutamente a conoscenza di aver proposto al signor RI

1.

il ritorno nella nostra impresa. Questo inoltre ci sorprende perché, assumere

del personale scortese e inadeguato non rientra nella filosofia della nostra

impresa.” (Doc. 51)

2.5

Chiamato ora a pronunciarsi

il TCA ricorda innanzitutto che per costante giurisprudenza federale (cfr.

consid. 2.1.), per infliggere una sanzione fondata sugli art. 30 cpv. 1 lett. a

LADI e 44 lett. a OADI non è necessario che si sia in presenza di un

licenziamento con effetto immediato giustificato.

Basta

invece che con il suo comportamento l’assicurato abbia indotto il datore di

lavoro a disdire il contratto. Come giustamente sottolineato dalla Cassa (cfr.

consid. 1.2.), è proprio ciò che è avvenuto nel caso concreto. L’assicurato

avrebbe infatti dovuto modificare il proprio comportamento soprattutto dopo

avere ricevuto un ammonimento scritto, nel quale era chiaramente indicato che,

sebbene fosse “un buon lavoratore”, in caso contrario sarebbe stato licenziato

(al riguardo cfr. le osservazioni della Cassa al consid. 2.4. e la STF

8C_179/2017 del 30 giugno 2017 consid. 5.2.).

Il ricorrente ha dunque

fornito consapevolmente al datore di lavoro un motivo di disdetta (cfr. STF 8C_582/2014

del 12 gennaio 2015 consid. 6.2 nella quale l’Alta Corte ha sottolineato la

necessità di evitare le situazioni di conflitto anche verbali con i colleghi e

di rivolgersi ai superiori; STF 8C_179/2017 del 30 giugno 2017; STF 2C_286/2015

del 6 agosto 2015; STCA 38.2015.3 del 22 aprile 2015. Vedi pure STF 8C_22/2016

del 3 marzo 2016 sulla puntualità).

In simili

condizioni questo Tribunale ritiene pertanto che l’assicurato ha contribuito

colpevolmente a causare la perdita della sua occupazione (cfr. in particolare

DLA 2012 Nr. 13 pag. 294, nella quale il Tribunale federale ha ricordato che

basta il dolo eventuale ; STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015: “Sous

l'angle du droit de l'assurance-chômage, l'intention, respectivement le dol

éventuel, ne doit pas se rapporter à l'acte fautif qui est en cause mais au

fait d'être licencié: il y a chômage fautif si l'assuré adopte

intentionnellement un comportement en vue d'être licencié ou s'il peut prévoir

que son comportement peut avoir pour conséquence un licenciement et qu'il

accepte de courir ce risque (arrêt 8C_872/2011, précité, consid. 4;

arrêt C 282/00 du 11 janvier 2001 consid. 2b)”).

Di

conseguenza l’assicurato deve essere sospeso dal diritto all'indennità di

disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI in relazione con

l'art. 44 lett. a OADI (DLA 2012 Nr. 13 pag. 294; STF 8C_829/2009 del 17

dicembre 2009).

Anche l'entità della

sanzione (13 giorni di sospensione) si rivela proporzionata alla gravità della

colpa.

Alla luce di tutto quanto

esposto, la decisione su opposizione del 24 marzo 2017 deve, quindi, essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni