38.2017.32
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27 luglio 2017Italiano60 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2017.32
dc/sc
Lugano
27 luglio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 3 aprile 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 3 marzo 2017 emanata da
Cassa CO 1,
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 3 marzo 2017 la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato la
precedente decisione del 25 gennaio 2017 (cfr. doc. 9) con la quale aveva
negato a RI 1 il diritto a beneficiare di indennità di disoccupazione in quanto
l’assicurato non risiede in Svizzera (cfr. doc. B).
1.2. Contro questa decisione
l’assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.
Il suo patrocinatore ha innanzitutto
fatto valere una carenza di motivazione sottolineando che la Cassa “aveva il
dovere, a maggiore ragione in sede di opposizione di argomentare il proprio
rifiuto, non bastando il mero rimando alle dichiarazioni rese dal ricorrente
(cfr. doc. I pag. 3).
Egli sostiene poi che
l’assicurato vive in Svizzera e al riguardo rileva:
" (…)
Il giudizio di poco verosimiglianza
attribuito alle dichiarazioni del ricorrente è ingiusto e infondato. Il
ricorrente ha dichiarato di vivere a __________ sin dal 2010, allorquando ha
ricevuto il permesso di dimora B, permesso poi rinnovato nel 2016; ha
confermato di essere sposato con la signora __________, che vive in Italia a __________
(provincia di __________); ha serenamente dichiarato di accompagnare la moglie,
che lavora in Svizzera, almeno una volta a settimana al proprio domicilio
italiano in quanto frontaliera titolare di permesso G.
Tali fatti sono stati posti a
fondamento del giudizio negativo, si ripete senza la possibilità di comprendere
per quale motivo. (…)”
(Doc. I pag. 2)
Il rappresentante
dell’assicurato rileva inoltre che il permesso di dimora del ricorrente è stato
rinnovato nel 2016, ciò che non sarebbe avvenuto se il ricorrente non
risiedesse nel nostro paese.
Il rappresentante
dell’assicurato ha poi precisato che la residenza in Svizzera è confermata di
seguenti ulteriori elementi:
" (…)
ln secondo luogo, vi sono testimoni che possono confermare il
fatto che il ricorrente abbia vissuto e continui a vivere stabilmente in
Svizzera al suo domicilio di __________. Al riguardo, potranno rendere
testimonianza in tal senso il vicino di casa, signor __________, ed il
volontario che aiuta l'attraversamento pedonale dei bambini della scuola
limitrofa, signor __________.
Vero è, inoltre, che tutte le utenze relative alla casa di __________
sono intestate alla moglie del ricorrente (doc. C), ad ulteriore
dimostrazione della verità di quanto affermato da quest'ultimo, il quale ha ben
specificato che la moglie non vive con lui stabilmente a __________ solo in
quanto la sua situazione economica non gli permette di garantire uno standard
di vita sufficiente al ricongiungimento familiare. Il fatto che il ricorrente
accompagnasse periodicamente la moglie al suo domicilio non inficia alcun modo
il requisito della residenza effettiva in Svizzera: anzi, proprio la
trasparenza con la quale il signor RI 1 ha riferito i suoi spostamenti mette in
luce la più completa verosimiglianza di quanto da lui affermato (qualora non
corrispondesse a l vero, non avrebbe avuto senso riferire tali circostanze).
Ad ulteriore comprova della residenza effettiva in Svizzera del
ricorrente, si produce la comunicazione 15.02.2017 dell'Ufficio del veterinario
cantonale (doc. D), con la quale viene chiesta la notifica all'anagrafe
canina AMICUS del cane del ricorrente: cane, evidentemente, nato in territorio
svizzero, dove altrettanto evidentemente vive il suo padrone, il ricorrente.
Quanto, infine, alla mancata iscrizione all'AIRE al Comune di
ultima residenza in Italia, si tratta di mera irregolarità di ordine
amministrativo, dettata unicamente da ignoranza della normativa italiana (cosa
che, peraltro, accade di frequente in ragione della notoria estrema complessità
delle normative amministrative italiche).
Il ricorrente ha regolarizzato la proprio posizione (doc. E)
unicamente a seguito dell'incontro con lo scrivente difensore, ricevendo
informazioni circa l'obbligatorietà dell'adempimento. (…)”
(Doc. I pag. 4)
Infine, il rappresentante
dell’assicurato ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio (cfr. doc. I).
1.3. Nella sua risposta del 2
maggio 2017 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:
" (…)
A mente della cassa, le argomentazioni fornite dall'assicurato:
"… // motivo per cui accompagno I volta alla settimana mia
moglie in Italia è perché lei con il permesso G non può rimanere tutta la
settimana in Svizzera.
Come già spiegato non posso fare il ricongiungimento perché non
posso dimostrare il mantenimento. (ho domandato ma mi anno risposto che
sicuramente verrebbe negato) per questo motivo va a dormire a __________ I otte
o due. lo la accompagno e torno a __________ successivamente torno a
riprenderla ..."
sono sufficienti a ritenere l'assicurato, in base alle
disposizioni in materia di assicurazione contro la disoccupazione, non
residente in Svizzera.
Appare poco verosimile il fatto che l'assicurato accompagni la
moglie in Italia una volta alla settimana per poi ritornare in Svizzera anziché
pernottare in casa propria (formalmente della moglie).
Ad avvalorare quanto indicato vi sono inoltre gli acquisti di
materiale effettuati dall'assicurato per la sua attività da indipendente e
dichiarato quale guadagno intermedio dal 16 al 19 gennaio 2017.
In particolare:
Venerdì 13 gennaio 2017:
Una fattura di CHF 100.-- __________
Una fattura di Euro 20.00 senza alcuna intestazione
Sabato 14 gennaio 2017
Fattura di Euro 10.60 __________ (ore 10:37)
Fattura di Euro 3.90 __________ (ore 15:18)
Lunedi 16 gennaio 2017
Fattura __________ + __________ di __________ (ore 14.44)
Martedi 17 gennaio 2017
Fattura CHF 19.45 __________ (ore 12:02)
Mercoledì 18 gennaio 2017
Fattura CHF 32.85 __________
Fattura CHF 44.05 __________ (13:12)
Vi sono infine altre 2 fatture che non riportano la data, entrambe
in Italia, la prima di una ferramenta nella provincia di __________, la seconda
la società __________ di __________
Doc. 12 __________ gennaio 2017
Doc. 13 Attestato guadagno
intermedio gennaio 2017
Doc. 14 Fattura __________
13.01.2017
Doc. 15 Fattura senza intestazione
13.01.2017
Doc. 16 Fattura __________
14.01.2017 (10:37)
Doc. 17 Fattura __________
14.01.2017 (15:18)
Doc. 18 Fattura __________ (14.44)
Doc. 19 Fattura __________
17.01.2017 (12:02)
Doc. 20 Fattura __________
18.01.2017
Doc. 21 Fattura __________
18.01.2017 (13:12)
Doc. 22 Fattura Euro 3.-- ferramenta
Doc. 23 Fattura Euro 120.-- __________
Da quanto indicato si può constatare che l'assicurato gli acquisti
della merce li ha effettuati in Svizzera durante la settimana, il sabato in
Italia per due volte si è recato presso la __________ di __________ una volta
il mattino ed una volta il pomeriggio, per poi essere di nuovo in Italia il
lunedì pomeriggio per un ulteriore acquisto.
Appare quindi verosimile il fatto che, almeno durante il fine
settimana, l'assicurato soggiorni all'estero.
Ultimo indizio il fatto che l'assicurato fino al 30 gennaio 2017
(data del fallimento) è stato socio della società __________ di RI 1 con sede
ad __________ in provincia di __________.
Fattispecie indicata anche al punto 20 della domanda d'indennità
di disoccupazione, infatti l'assicurato ha indicato "Lavoro autonomo
disoccupazione senza diritto".
Doc. 24 Tribunale ordinario di __________
dichiarazione di fallimento
Visto quanto esposto la cassa, applicando l'abituale criterio
delle probabilità preponderante valido nel settore della assicurazioni ,
ritiene che l'assicurato non adempie i presupposti dell'art. 8 cpv. 1 lett. c
LADI in quanto la sua permanenza in Svizzera è finalizzata unicamente
all'esercizio di un'attività lavorativa.” (Doc. III)
1.4. Il 15 maggio 2017 il
patrocinatore dell’assicurato ha chiesto l’annullamento della decisione già per
il solo fatto che la Cassa ha indicato nuove argomentazioni mai evidenziate in
precedenza.
Al riguardo, “per scrupolo
difensivo”, ha formulato comunque le seguenti osservazioni:
" (…)
2.1 Acquisti di materiali.
Ancora una volta si esclude la qualità di residente sul solo
presupposto che il ricorrente abbia pernottato per una volta (1) in Italia.
Come se il possesso di un permesso di tipo B obblighi il dimorante a restare
"recluso" in Svizzera!
L'atteggiamento della Cassa di compensazione appare di incomprensibile
accanimento verso il ricorrente, il quale ha l'unica colpa di aver fatto
acquisti in Italia e di pernottare qualche volta presso il domicilio della
propria moglie (...), attività non certo impedita dalla normativa in materia di
permessi e di certo non indiziante di residenza estera.
Senza considerare il fatto che il ricorrente, se si concepisse (a
fatica) verosimile quanto sostenuto dalla Cassa di compensazione - che peraltro
ammette di fondare il proprio giudizio solo su indizi - non riuscirebbe a
chiedere l'indennità di disoccupazione nemmeno in Italia, i cui competenti
organi potrebbero fare a contrario il medesimo ragionamento della controparte.
E continuando a dimenticare (come mai la Cassa non ha preso
posizione in merito?) che il signor RI 1 ha ottenuto recentemente il rinnovo
del permesso di dimora di tipo B dopo lunghe attività di indagine della Polizia
cantonale e comunale. Sul punto si richiamano le richieste istruttorie del
ricorso.
Prove: già richieste in ricorso
1.2 Qualità di sociodi __________ in Italia.
Sostiene la Cassa di fondare (ora...) la proprio decisione sulla
qualità, in capo al ricorrente, di socio di una società in nome collettivo
italiana. Circostanza peraltro ammessa in modo trasparente dal ricorrente (e
che, quindi, doveva a maggior ragione essere sollevata già in sede di
decisione).
Senonché, se il ricorrente fosse stato messo nelle condizioni di
conoscere tale "indizio", avrebbe potuto serenamente rispondere che detta
società è inattiva da anni, come dimostrato dalle dichiarazioni IVA
(doc. H) e redditi (doc. I) autenticate da studio commerciale. E ciò
proprio in quanto il ricorrente da anni lavora in Ticino come lavoratore
dipendente, quindi di certo impossibilitato a condurre una società __________
(società di persone) all'estero.” (Doc. V)
Il 26 maggio 2017 la Cassa
ha così replicato alle affermazioni del patrocinatore dell’assicurato:
" (…)
Contrariamente da quanto asserito dalla controparte non sono i
motivi indicati nella risposta di causa e mai evidenziati in precedenza che
hanno portato alla contestata decisione, la stessa si fonda sullo scritto
rilasciato dall'assicurato il 19 gennaio 2017 (Doc. 8) quanto indicato nella
risposta di causa sono indizi che avvalorano quanto apprezzato dalla cassa.
Si rileva che le dichiarazioni dell'assicurato o il suo
rappresentante legale sono discordanti:
Lettera assicurato del 19 gennaio 2017:
"… Accompagno mia moglie in Italia e ritorno – non è
cambiato nulla ..."
Opposizione del 1 febbraio 2017:
" motivo per cui accompagno 1 volta alla settimana mia
moglie in Italia è perché lei con il permesso G non può rimanere tutta la
settimana in Svizzera ... per questo motivo va a dormire a __________ 1 notte o
due. Io la accompagno e torno a __________ successivamente torno a
riprenderla …*”
Ricorso 3 aprile 2017:
" ... ha confermato di essere sposato con la signora __________,
che vive in Italia a __________ (provincia di __________); ha serenamente
dichiarato di accompagnare la moglie che lavora in Svizzera, almeno una volta a
settimana al proprio domicilio italiano in quanto frontaliera titolare di permesso
G. ..."
Lettera al TCA del 15 maggio 2017:
"... Ancora una volta si esclude la qualità di residente
sul solo presupposto che il ricorrente abbia pernottato per una volta (!) in
Italia. Come se il possesso di un permesso di tipo B obblighi il dimorante a
restare "recluso" in Svizzera! L'atteggiamento della cassa di
compensazione appare di in-comprensibile accanimento verso il ricorrente, il
quale ha l'unica colpa di aver fatto acquisti in Italia e di pernottare qualche
volta presso il domicilio della propria moglie (..) attività non certo impedito
dalla normativa in materia di permessi e di certo non indiziante di residenza
estera ..."
A mente della cassa il centro degli interessi dell'assicurato sono
in Italia.” (Doc. VII)
2.1. Uno dei presupposti da
adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).
L'art. 12 LADI precisa che
"in deroga all'articolo 13 LPGA, gli stranieri senza
permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi
dimorano in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività
lucrativa o in virtù di un permesso stagionale".
In
una sentenza del 20 settembre 1989, pubblicata parzialmente in DTF 115 V 448 e
riprodotta integralmente in D. Cattaneo "Les mesures préventives et de
réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 422-424, il TFA (dal 1° gennaio 2007:
Tribunale federale) ha stabilito che determinante, nel contesto dell'art. 8
cpv. 1 lett. c LADI, non è l'esistenza di un domicilio civile in Svizzera bensì
la residenza effettiva (cfr. DTF 115 V 448-449).
Così, nel caso che era
chiamata a giudicare, la nostra Massima Istanza giudiziaria ha stabilito che un
cittadino svizzero che aveva affittato un appartamento in Francia, ma risiedeva
a Ginevra, adempiva il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. D.
Cattaneo, op. cit., p. 424, n. 685).
In un'altra sentenza del 6
settembre 1999, pubblicata in DTF 125 V 465, il TFA ha stabilito che la
giurisprudenza sviluppata a proposito all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non viola
l'art. 20 lett. a della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale
del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro
la disoccupazione del 21 giugno 1988 (RS 0.822.726.8; RU 1991 1914; in vigore
per la Svizzera dal 17 ottobre 1991).
L’Alta Corte ha pure
ribadito la validità della propria giurisprudenza che subordina il diritto
all'indennità di disoccupazione alla residenza effettiva in Svizzera, così come
all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante
questo tempo, il centro delle proprie relazioni personali:
" (…)
Orbene non si vede come la
suddetta giurisprudenza relativa all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI esigente una
presenza qualificata nel nostro Paese possa essere
contraria alla Convenzione. In effetti, solo restando a diretto contatto con il
mondo del lavoro nel quale intende essere reinserito il disoccupato può dar
prova di un serio e costante impegno nella ricerca di un lavoro. Inoltre la
presenza effettiva garantisce alle autorità competenti la possibilità di
verificare l'idoneità al collocamento e di controllare la disoccupazione.
Ridurre tale presenza a qualche ora al giorno, come richiesto dal ricorrente,
equivarrebbe a non far obbligo agli interessati di mettersi nella situazione di
concretamente poter reperire un impiego. Con un simile sistema verrebbe
garantita solo l'indennizzazione degli assicurati, mentre sarebbe disatteso
l'altro intento contenuto nella Convenzione, quello della promozione del pieno
impiego, intento che può essere concretizzato solo con un disciplinamento che
favorisca la ricerca di un'occupazione. La giurisprudenza di questa Corte che
subordina il diritto all'indennità di disoccupazione, oltre che alla residenza
effettiva in Svizzera, anche all'intenzione di conservarla durante un certo
periodo e di farne - durante questo tempo - il centro delle proprie relazioni
personali non è quindi in contrasto con il diritto convenzionale, questo a
prescindere dal fatto che ciò non esclude necessariamente per l'interessato la
possibilità di avere il domicilio all'estero presso la propria famiglia. (…)”
In
quell’occasione il TFA, accogliendo il ricorso e rinviando gli atti
all'amministrazione cantonale, ha poi concluso che:
" (…)
Nella fattispecie si pone la questione di sapere se C. fosse nel
periodo determinante effettivamente residente nel nostro Paese, ossia presente
sul mercato del lavoro svizzero.
Orbene, per attestare la sua effettiva residenza in Svizzera il
ricorrente rileva in particolare di avere avuto a disposizione una camera
presso il "Personalhaus" dell'ex-datore di lavoro. A comprova di
quanto affermato esibisce una dichiarazione 18 dicembre 1996 di quest'ultimo,
da cui si evince che l'interessato, quale dipendente della ditta L. SA, abitava
durante tutto l'anno nel "Personalhaus". Per contro, nulla si rileva
per quanto concerne il periodo dopo il licenziamento.
In effetti, nell'incarto manca qualsivoglia documento attestante
una costante presenza sul mercato del lavoro svizzero per consentire al giudice
di statuire. Si rende pertanto necessario un complemento d'istruttoria.
(…)" (cfr. DTF 125 V 465, consid. 6, pag. 469-470)
In una
sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in DLA 2012 Nr. 1 pag. 71,
il Tribunale federale ha concluso che un assicurato non aveva la residenza in
Svizzera, rilevando che, benché alloggiasse per una parte della settimana in
Svizzera, risiedeva la maggior parte del tempo in Francia, dove, da un lato,
percepiva delle prestazioni sociali (reddito di inserimento, assegno di
sostegno familiare e aiuto all’alloggio), dall’altro, dal 2000 aveva preso in
locazione diversi appartamenti con i suoi tre figli di cui aveva l’autorità
parentale e la custodia e dove questi ultimi frequentavano le scuole. Egli
disponeva sì di un pied-à-terre a Ginevra, ma non vi poteva ospitare la propria
famiglia in ragione delle dimensioni modeste dello stesso.
Al
risultato opposto l’Alta Corte è giunta nella sentenza
8C_658/2012 del 15 febbraio 2013 nel caso di un assicurato, in possesso di un
permesso di domicilio (tipo C), che dormiva su un materasso in un appartamento
occupato dai suoi genitori e da sua sorella, senza che vi fossero i suoi
effetti personali.
Il Tribunale
federale ha ritenuto decisive le circostanze che l’indirizzo era stato
annunciato alla polizia degli stranieri, che l’assicurato era presente
nell’abitazione durante un controllo non preannunciato, che l’assicurato ha
lavorato conseguendo un guadagno intermedio e che i genitori e la sorella hanno
confermato per iscritto la presenza nell’appartamento in questione.
In un’altra
sentenza 8C_797/2013 del 21 febbraio 2014, a proposito di un'assicurata che
aveva svolto la professione di badante e che è rimasta in disoccupazione
soltanto per un mese e mezzo, il Tribunale federale ha stabilito che
l'assicurata risiedeva in Svizzera rilevando:
" (…)
4.1. L'argomentazione dell'istanza precedente non può essere
seguita. La Corte cantonale ha in particolare ritenuto che l'assicurata aveva
risieduto in Svizzera a partire dall'ottobre 2009 fino a fine gennaio 2012,
ossia durante quasi due anni e mezzo, per poi interrompere questa sua residenza
durante circa due mesi e mezzo e quindi riprenderla a contare da metà aprile
2012. L'istanza precedente ha evidentemente giudicato che l'assicurata durante
il periodo da fine gennaio a metà aprile aveva risieduto a C.________, in
Italia. Simile accertamento appare contrario al diritto federale, per i
seguenti motivi.
La ricorrente sostiene di vivere da lungo tempo separata dal
marito, che abita in Italia. L'affermazione appare senz'altro credibile in
considerazione dell'ininterrotta residenza in Svizzera dell'interessata sin
dall'ottobre del 2009. Le ragioni che avrebbero in siffatte circostanze indotto
quest'ultima a interrompere questa sua residenza per la durata di due mesi e
mezzo appaiono alquanto dubbie, visto in particolare che l'insorgente spiega di
aver potuto soggiornare durante il periodo in parola presso la sua amica
Y.________, la quale conferma tale asserzione. Non appare pertanto plausibile
che l'interessata abbia per quel breve periodo ripreso a convivere con suo
marito a C.________, dopo che ciò non era avvenuto durante i due anni e mezzo
precedenti e neppure in seguito. Dal momento che le relazioni coniugali erano
da parecchio tempo turbate, come la ricorrente espone in maniera credibile, il
soggiorno presso un'amica appare assai più probabile, e anche comprensibile,
che non quello presso il marito, considerata la turbata unione coniugale. (…)"
Per una
critica di questa sentenza federale cfr. Daniele Cattaneo, “Assurance-chômage
et droit du travail: quelques cas tessinois” in Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain
Marchand (ed.), Regards croisés sur la droit du travail: Liber Amicorum pour
Gabriel Aubert, Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag.73 seg.
(75-76: “(…) Malheureusement, dans cet arrêt, la Haute Cour a entièrement omis
d’examiner les motivations (pour éventuellement les rejeter) à la base de la
décision sur opposition du service de l’emploi et de l’arrêt cantonal
(notamment le fait que le domicile à l’étranger avait été signalé par l’ancien
employeur de l’assurée, que cet adresse figurait sur les attestations de
l’autorité administrative étrangère et la circonstance que les prélèvements et
payements avaient été faits tout près de la frontière). (…)"). Vedi
pure lo stralcio per intervenuta transazione della successiva causa STCA
38.2014.31 del 2 ottobre 2014 pag. 3: "(…) e che inoltre i rapporti erano
tali per cui un paio di volte ha portato la signora a casa sua a X. per alcuni
giorni, dove dormiva nella casa dell’ex marito, che spesso non c’era visto che
lavorava fuori. (…)".
In un’altra sentenza,
pubblicata in SVR 2014 ALV Nr. 9, il Tribunale federale ha ribadito che il
diritto all’indennità di disoccupazione secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI
presuppone la residenza effettiva in Svizzera, come pure l’intenzione di
conservarla per un certo periodo di tempo e di farne, durante quel periodo il
centro delle proprie relazioni personali.
Questo presupposto è stato
negato nel caso di un assicurato che ha subaffittato uno studio ad una famiglia
di tre persone e che ha dichiarato di avere vissuto in un appartamento con la
sua amica in Francia. L’Alta Corte ha, tra l’altro, sottolineato che appare
difficilmente credibile l’affermazione secondo cui quella all’estero è una
residenza secondaria visto che si tratta di un appartamento di sua proprietà.
In una sentenza
8C_405/2015 del 27 ottobre 2015 il Tribunale federale ha ritenuto che un
assicurato di nazionalità svizzera, sposato e padre di due bambini, che ha
lavorato in Svizzera dal 1° novembre 2012 al 31 dicembre 2013 e che è
proprietario di una villa in Francia dove la famiglia si è trasferita nel 2010
soddisfa il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.
Egli infatti, dopo avere
beneficiato nel settembre 2010 di indennità di disoccupazione quale vero
frontaliere “atipico” già nell’agosto 2012 e quindi ben prima del momento in
cui si è iscritto per il collocamento (dal 1° gennaio 2014) aveva annunciato il
suo ritorno all’indirizzo del padre.
In una sentenza
8C_592/2015 del 23 novembre 2015 il Tribunale federale, confermando la sentenza
del TCA (cfr. qui sotto al consid. 2.5.), ha sottolineato che “è peraltro anche
più probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di
lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera”
dove viveva in un bilocale con il figlio.
Con giudizio 8C_855/2015 del 29
febbraio 2016 l’Alta Corte ha poi stabilito che un’assicurata, dopo essere
stata attiva all’estero in ambito umanitario, si è iscritta in disoccupazione
in Svizzera il 2 giugno 2014, non adempiva la condizione della residenza
effettiva in Svizzera dal suo annuncio per il collocamento al 22 luglio 2014.
Il Tribunale federale ha in particolare sottolineato che, siccome dal 14 giugno
al 22 luglio 2014 ha lasciato la Svizzera per raggiungere all’estero il suo
compagno ed essere seguita dal suo medico curante fino alla fine della
gravidanza, l’assicurata non aveva l’intenzione di creare in Svizzera il centro
della sua vita.
In un’altra sentenza
8C_157/2016 del 24 marzo 2016 il Tribunale federale ha dichiarato
manifestamente inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2015.5
del 3 febbraio 2016 con la quale il TCA aveva considerato un assicurato
frontaliere. L’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
che il ricorrente non si confronta con le motivazioni del
Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al
fascicolo e le di lui dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui egli
dovesse essere ritenuto frontaliere e quindi con diritto di prestazioni in
Italia,
che la Corte cantonale in modo particolare ha concluso come la
condivisione dell’appartamento di due locali e mezzo (60 m2), di cui il
conduttore è un amico, dormendo sul divano del soggiorno, quando nel fine
settimana era regolare il rientro in Italia, non potesse costituire una
residenza in Svizzera a norma dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr.
recentemente sulla tematica sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid.
5), considerazione essenziale per l’ottenimento delle prestazioni
dell’assicurazione contro la disoccupazione,
che il ricorrente non si china in alcun modo su questo aspetto,
dilungandosi per contro sul comportamento di alcuni funzionari ticinesi,
questione non oggetto del litigio (art. 86 cpv. LTF) (…).”
In una sentenza pubblicata
in DTF 138 V 186 il Tribunale federale ha ricordato che nella sua
giurisprudenza, il domicilio (in questo contesto: la residenza abituale “der
Wohnort als gewöhnlicher Aufenthalt”) viene determinato sulla base esclusivamente
di criteri oggettivi riconoscibili a terzi e non di quelli soggettivi (la
volontà interna della persona interessata).
La situazione familiare è
soltanto uno dei diversi indizi da ritenere. Rilevanti sono pure la durata e la
continuità del domicilio prima di iniziare un’occupazione; la durata e la
modalità dell’assenza, il tipo di attività svolta nell’altro Stato come pure
l’intenzione del lavoratore, risultante dall’insieme delle circostanze, di
tornare nel luogo in cui si trovava prima di assumere un’occupazione.
In
una sentenza pubblicata in DTF 141 V 530 e in SVR 2015 IV Nr. 42 il Tribunale
federale si è chinato sulla questione della differenza tra la nozione di
domicilio a norma degli art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 cpv. 1 prima frase CC e quella
di dimora abituale a norma dell’art. 13 cpv. 2 LPGA.
Per dimora abituale ai
sensi dell’art. 13 cpv. 2 LPGA si intende la residenza effettiva in Svizzera e
la volontà di conservarla; il centro dei tutte le relazioni dell’interessato
deve inoltre situarsi in Svizzera.
In quel caso, concernente
una rendita straordinaria dell’assicurazione invalidità, il TF ha stabilito che
la ricorrente non aveva in Svizzera il suo domicilio civile, né la residenza
effettiva che restava in Francia.
Il deposito dei suoi
documenti presso l’Ufficio cantonale della popolazione è peraltro un indizio
insufficiente, in concreto, per determinare la volontà della ricorrente di
rendere la Svizzera il centro delle sue relazioni personali.
La medesima trascorreva le
giornate della settimana nell’istituto in Svizzera scelto dai suoi genitori e
le notti, come pure i fine settimana, in Francia presso i suoi genitori.
In
una sentenza 32.2012.285 del 18 novembre 2013, in materia di assicurazione per
l’invalidità, il TCA ha stabilito che il centro degli interessi di
un’assicurata al beneficio di un assegno per grandi invalidi fosse presso il
suo curatore in Italia e non presso il suo domicilio in Svizzera. Decisiva è
stata considerata la circostanza che tra gennaio e agosto 2013 la polizia cantonale
ha eseguito rispettivamente fatto eseguire dalla polizia comunale di un Comune
svizzero 18 controlli presso l’appartamento di cui l’assicurata è conduttrice
in Svizzera senza mai trovare nessuno.
In una sentenza
2C_498/2015 del 9 novembre 2015 relativa alla stessa assicurata il Tribunale
federale ha confermato una decisione della Sezione alla popolazione del
Dipartimento delle istituzioni del Canton Ticino, confermato dal Tribunale
cantonale amministrativo, che ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio
della cittadina straniera intimandole di lasciare la Svizzera.
L’Alta Corte ha ritenuto
che vi sono sufficienti indizi, sostanzialmente concordi fra loro per
concludere, che il centro degli interessi della ricorrente si trova all’estero
e non in Svizzera (controlli nell’appartamento senza mai trovare nessuno,
appartamento non utilizzato con regolarità, verbale dell’interrogatorio del
curatore e compagno della ricorrente).
In una sentenza pubblicata
in DLA 2016 n° 10 pag. 227 il Tribunale federale ha ribadito che l’articolo 8
LADI stabilisce che per aver diritto alle indennità di disoccupazione un
assicurato deve risiedere in Svizzera (cpv. 1 lett. c). Questa condizione vale
anche per i cittadini svizzeri residenti in uno Stato dell’UE. In tal caso si
applicano anche l’ALC e il Regolamento n. 883/2004, benché il diritto
comunitario non specifichi la questione del domicilio e lasci che siano le
legislazioni nazionali a farlo. Se, come nel presente caso, l’assicurato non
risiede in Svizzera e non soddisfa quindi il presupposto di cui all’articolo 8
capoverso 1 lettera c LADI, la competenza sulle prestazioni non è dunque della
Confederazione.
In una sentenza
8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 il Tribunale federale ha negato il diritto alle
indennità di disoccupazione ad un assicurato che, pur avendo il centro delle
relazioni personali in Svizzera, aveva la residenza effettiva in Francia. In
quell’occasione l’Alta Corte si è così espressa:
" 4.1. Les motifs exposés par la
juridiction cantonale sont convaincants. Il n'est pas contesté que le recourant
et sa famille entretiennent des liens privilégiés avec la Suisse, plus
particulièrement à D.________ où réside la mère du recourant, où sont
scolarisés ses enfants et où certains membres de la famille pratiquent des
activités de loisirs. Il n'en demeure pas moins que les premiers juges étaient
fondés à conclure à l'absence d'un domicile en Suisse pendant la période en
cause. En effet, à lui seul, l'existence d'un centre de relations personnelles
à D.________ n'est pas déterminant. Il faut bien plutôt accorder un poids
décisif au fait que la famille résidait dans une villa sise en France. Les
circonstances invoquées par l'intéressé ne suffisent pas à remettre en cause
l'argumentation de la juridiction cantonale. Par ses affirmations, le recourant
ne conteste d'ailleurs pas concrètement les motifs de l'arrêt entrepris, ni
n'indique précisément en quoi l'autorité précédente aurait établi les faits
déterminants de façon manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1
LTF.”
Infine, in una sentenza
8C_420/2017 del 21 giugno 2017 il Tribunale federale ha dichiarato
manifestamente inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2016.72
del 24 aprile 2017 con la quale il TCA aveva considerato un assicurato
frontaliere, argomentando:
" (…)
che il ricorrente non si confronta con le
motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi
sugli atti al fascicolo e sulle di lui dichiarazioni, ha spiegato le ragioni
per cui facesse difetto una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1
lett. c LADI,
che in modo particolare la Corte cantonale ha
accertato, negando un centro delle relazioni personali in Svizzera, come il
ricorrente avesse dimora in un monolocale arredato, precedentemente in albergo
o da terze persone, fosse proprietario in Italia di una parte di casa, ove era
domiciliata la di lui madre, e di un appartamento occupato dalla compagna e dai
propri figli peraltro iscritti in scuole della Lombardia, luogo in cui vi faceva
ritorno settimanalmente, nonché egli con la sua famiglia non abbia mai avuto
l'intenzione di trasferirsi in Svizzera,
che il ricorrente si limita a evocare genericamente
in poche righe un "dovere di genitore", corsi extralavorativi e
diplomi conseguiti in Svizzera, nonché asseriti rientri settimanali in Italia
mai effettuati, (…)”
2.2. A livello cantonale in una
sentenza 38.2013.35 del 4 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 Nr. 67 pag.
376-377, questa Corte ha negato dal luglio 2012 il diritto a beneficiare delle
indennità di disoccupazione ad un assicurato, ospitato dal 9 giugno 2012 da un
amico in Ticino, la cui famiglia (moglie e due figli in età scolastica)
risiedeva all’estero e il cui statuto è stato modificato da lavoratore
frontaliero a lavoratore dimorante con permesso CE/AELS (tipo B) secondo
modalità inabituali nell’imminenza del licenziamento e per di più quando il
datore di lavoro era già fallito, in quanto il centro dei suoi interessi
personali, soprattutto quelli familiari (figli e sorella che gli metteva pure a
disposizione l'auto) ha continuato a essere all'estero.
Il presupposto dell’art. 8
cpv. 1 lett. c LADI è pure stato negato dal TCA in una sentenza 38.2012.51 del
30 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 Nr. 68 pag. 377-379, ad un
assicurato con doppia nazionalità svizzera ed estera, nato in Ticino, dove ha
frequentato le scuole dell’obbligo e il liceo, poiché non aveva la residenza
effettiva in Svizzera, bensì in un Paese estero dove abitava in un proprio
appartamento preso in locazione.
Il TCA è arrivato alla
medesima conclusione in un'altra sentenza 38.2013.73 del 6 agosto 2014,
cresciuta in giudicato incontestata e massimata in RtiD I-2015 Nr. 53 pag.
781-782, relativa al caso di un assicurato che ha abitato presso un'amica in
Svizzera, senza avere con lei nessuna relazione sentimentale, mentre la sua
famiglia risiedeva in Italia a 37 km dal comune svizzero in cui abitava. La
condizione dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI è, invece, stata ammessa
dall’amministrazione e dal Tribunale in un’epoca posteriore quando sua moglie e
Fatti
i figli hanno lasciato l’Italia dove vivevano per stabilirsi in un altro Stato
estero e in considerazione del fatto che l’assicurato ha dichiarato di avere da
diversi mesi una relazione sentimentale con la sua amica.
Questa
giurisprudenza è poi stata applicata anche in una sentenza 38.2014.15 del 6
ottobre 2014 cresciuta incontestata in giudicato e massimata in RtiD I-2015 Nr.
55 pag. 784, a proposito di un assicurato che aveva quasi sempre lavorato soltanto
in Italia e che aveva un'abitazione di sua proprietà in tale Paese, presso il
quale ritornava settimanalmente, nonché un appartamento in comproprietà con la
moglie, da cui era separato da molti anni, in un'altra località, sempre in
Italia a pochi chilometri di distanza, dove vivevano la moglie e i loro due
figli.
Alla medesima conclusione
il TCA è giunto pure in una sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014, massimata in
RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782 seg., nella quale è stato confermato il diniego a
un assicurato del diritto a indennità di disoccupazione dal luglio 2013, in
quanto il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non era in concreto
realizzato.
In primo luogo,
l’assicurato, il quale nell'aprile 2012 si era stabilito in Svizzera per
esercitare un'attività lucrativa dipendente di durata determinata
(1.4.2012-30.6.2013), con possibilità di rinnovo per gli anni successivi, e che
era in possesso di un permesso B, non doveva essere qualificato come falso
frontaliere.
In secondo luogo, anche
ammettendo che l'assicurato fosse risieduto effettivamente in Svizzera nel
periodo successivo all'iscrizione in disoccupazione, visto in particolare il
contratto di locazione per l'appartamento in Ticino del 17 luglio 2013 sebbene
già a dicembre 2012 fosse stato licenziato e liberato dall'obbligo di prestare
la propria attività lavorativa fino al termine del contratto di lavoro del 30
giugno 2013, resta il fatto che l’assicurato non aveva l'intenzione di
risiedere in Svizzera durevolmente e non aveva neppure qui il centro delle
proprie relazioni personali.
Su questo tema B. Rubin in
"Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea,
Schulthess Editions Romandes, 2014 pag. 77 e 78 ha sviluppato le seguenti
considerazioni:
" (…)
9 L'exigence de la
résidence en Suisse permet d'instaurer une corrélation entre le lieu où les
recherches d'emploi sont effectuées et celui où les conseils des professionnels
du placement sont donnés. Cette exigence garantit ainsi l'efficacité du
placement. Elle permet en outre le contrôle du chômage et de l'aptitude au
placement (ATF 115 V 448 consid. lb p. 449 ; FF 1950 11 546). Si l'exportation
des prestations était possible, de tels contrôles seraient très difficiles à
effectuer, ce qui favoriserait les abus (arrêt du 22 octobre 2002 [C 34/02]
consid. 3). C'est seulement en restant en contact étroit avec le monde du
travail dans lequel il désire être réinséré qu'un chômeur peut faire preuve
d'efforts sérieux et constants dans la recherche d'un emploi (arrêt du 30 novembre
1999 [C 183/99] consid. 2c). C'est à l'assuré qu'il appartient de rendre
vraisemblable qu'il réside en
Suisse (arrêt du 19 septembre 2000 [C 73/00]).
10 Le domicile
fiscal, le lieu où les papiers d'identité et autres documents officiels ont été
déposés (déclaration d'arrivée) ainsi que d'éventuelles indications dans des
documents officiels ou des décisions judiciaires ne sont que des indices
permettant de déterminer le lieu du domicile (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p.
410; arrêt du 13 mars 2002 [C 149/01]). Pour pouvoir localiser le centre des
intérêts personnels, il convient notamment de chercher à savoir où se trouvent
la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement,
le mobilier et les affaires personnelles. Une visite des lieux est parfois
indispensable (art. 12 let. d PA). Par ailleurs, le lieu où les enfants sont
scolarisés joue un rôle. Le droit à des prestations sociales nécessite souvent
d'être domicilié dans le pays qui les verse, de sorte que cet aspect doit également
être pris en compte (DTA 2012 p. 71 consid. 3.3 p. 74).
11 II convient de
donner davantage de poids aux critères objectifs tels que le lieu du logement
et celui des activités professionnelles. Les critères subjectifs tels que
l'intention de s'établir et de créer un centre de vie passent au second plan
car ils sont difficiles à vérifier. Il est cependant parfois nécessaire
d'instruire au mieux l'élucidation des aspects subjectifs tels que les motifs
de licenciement ou les raisons d'un changement de domicile (arrêt du 12 avril
2006 [C 339/05]). Un séjour éphémère ou de pur hasard en Suisse, de même que
l'occupation, dans ce pays, d'un pied-à-terre une à deux fois par semaine, ne
suffisent pas à démontrer que la résidence est en Suisse. Par contre, un séjour
prolongé permanent et ininterrompu n'est pas indispensable. Mais dans ce cas,
un lien étroit avec le marché du travail suisse est exigé (arrêt du 7 décembre
2007 [8C_270/2007] consid. 2.2).”
2.3. Nella presente fattispecie,
questo Tribunale osserva innanzitutto che, dal profilo del diritto interno, un
assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera
ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in
Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di
farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr. consid. 2.1.-2.3.).
Il 25 gennaio 2017 RI 1,
nato nel __________ ed iscritto in disoccupazione dal 12 gennaio 2017 ha così
risposto ad una “Richiesta informativa inviatagli dalla Cassa di
disoccupazione:
" (…)
D: Da quale data rivendica le indennità di disoccupazione?
R: 12 Gennaio 2017
D: ln quale misura è disposto ad esercitare un'attività
lucrativa?
R: 100% qualsiasi lavoro
D: Quali attività è disposto ad esercitare?
R: Tutte
D: Quale è
stato il suo ultimo impiego prima di iscriversi in disoccupazione (per quale
datore di lavoro, da quando a quando, dove e con quale funzione)?
R: __________ responsabile cantiere
D: Per quale motivo e da chi è stato disdetto il rapporto di
lavoro?
R: Spiegato sulle note fornite al vs ufficio dal datore di lavoro
D: Chi ha sottoscritto la disdetta del contratto di lavoro?
R: __________
D: Lei o un suo
famigliare partecipa o partecipava finanziariamente all'azienda oppure
fa/faceva parte di un organo decisionale supremo dell'azienda?
R: No
D: In
precedenza aveva già lavorato in Svizzera (p.f. precisare il datore di lavoro,
la funzione, il tipo di contratto, periodi lavorativi e luogo)?
R: In Svizzera
dal 2010 vari lavori e lavoro autonomo come indipendente
D: Qual è la
sua formazione professionale, dove e quando si è formato? (vita professionale e
formazione)
R: In Italia elettricista-idraulico tecnico di cantiere
costruttore
D: Presso
l'ultimo datore di lavoro come era organizzato il tempo di lavoro (orari di
lavoro, ev. turni, periodi di libero)?
R: Flessibile come orario 100%
D: Con quale
permesso di lavoro è stato occupato presso l'ultimo datore di lavoro?
R: Permesso B dal 2010
D: E' iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero
(A.I.R.E.)?
R: No
D: Mentre
lavorava dove abitava? (p.f. fornire una breve descrizione della abitazione,
delle condizioni d'uso e da quando vi abita; se disponibile produrre una copia
del contratto d'affitto o ev. accordi scritti)?
R: Locale di proprietà del datore di lavoro
D: Come sono regolate le spese di locazione?
R: 1000 Fr. mese trattenuti direttamente dallo stipendio
D: Dopo la fine
del lavoro, dall'inizio della disoccupazione è cambiato qualcosa nella sua
situazione abitativa? E' previsto qualche cambiamento?
R: Disdetta del contratto da fine marzo 2017
D: Qual è la
sua situazione famigliare? Ha figli? Dove risiedono i suoi famigliari? (chi,
dove, obblighi d'assistenza, figli (età), coniuge, genitori, genere di
abitazione moglie e figli, casa, appartamento, in proprietà, in locazione?
Particolari oneri legati all'abitazione, mutui?
R: Coniugato No figli
D: Per quale
motivo non vive con sua moglie/compagna e i vostri figli?
R: Non riesco a
pagare spese per mia moglie in Svizzera lei non ha permesso B
D: Ha un veicolo? Quale è l'immatricolazione?
R: Peugeot partner Svizzera
D: Quale è la sua Cassa malattia?
R: CSS
D: Chi è il suo medico curante?
R: Medico online
D: Con quale
frequenza rientrava in Italia mantra lavorava? Con l'inizio della
disoccupazione cambiato qualcosa?
R: Accompagno mia moglie in Italia e ritorno — non è cambiato
nulla
D: Svolge attualmente attività lavorativa? Da quale data? Dove?
R: No (…)” (Doc. B pag. 4-5)
Il 1° febbraio 2017,
nell’opposizione contro la decisione della Cassa, l’assicurato si è così
espresso:
" Sono
dimorante in Svizzera dal 2010.
Nel 2015 ho richiesto il permesso C a seguito della richiesta al
colloquio avuto con la Polizia Cantonale. Sono stato controllato se realmente
vivo in Svizzera.
A distanza di un anno mi è stato negato il permesso C (presumo
perchè ho dei precetti del 2012 e con i debiti lo negano).
Mi è stato rinnovato il permesso B valido fino al 2020.
Il mese di settembre 2016 sono stato interrogato dall’ispettorato
del lavoro (sig. __________) mi hanno fatto le stesse domande.
Non ho ricevuto altre contestazioni in merito alla mia dimora in
Svizzera.
Il motivo per cui accompagno 1 volta alla settimana mia moglie in
Italia e perché lei con il permesso G non può rimanere tutta la settimana in
Svizzera.
Come già spiegato non posso fare il ricongiungimento perché non
posso dimostrare il mantenimento (ho domandato ma mi hanno risposto che
sicuramente verrebbe negato) per questo motivo va a dormire a __________ 1
notte o due. Io l’accompagno e torno in __________ successivamente torno a
riprenderla.” (Doc. 10)
Chiamato ora a
pronunciarsi, il TCA ricorda preliminarmente che è la data della decisione su
opposizione impugnata (nel presente caso: il 3 marzo 2017) che
delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_661/2013 del 22 settembre 2014
consid. 3.1.2.; STF 9C_5/2012 del 31 gennaio 2012; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; STFA I 525/04 del 15 aprile
2005 consid. 2).
Alla luce della
giurisprudenza qui sopra illustrata (cfr. consid. 2.2. e 2.3.), le
dichiarazioni contenute nella “Richiesta d’informazioni” e nell’opposizione assumono
un'importanza decisiva.
Applicando
l’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel
settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014
consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo
2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3
pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195),
questo Tribunale deve concludere che, a giusta ragione, la Cassa ha ritenuto
che RI 1 ha in Italia il centro delle proprie relazioni di vita.
Il ricorrente, non ha
concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo in
cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi
della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.1), cantonale (cfr. consid. 2.2)
e della prassi amministrativa (cfr. consid. 2.3), le quali esigono come terza
condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni
personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C_592/2015 del 23
novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8
novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer
Lebensbeziehungen” all’estero nella quale l’Alta Corte ha precisato che non
basta avere amici e conoscenti in Svizzera; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano
piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro
non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza,
là dove si trova il centro dei loro interessi”).
Il centro delle relazioni
professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione della prima
condizione (residenza effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente
nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465).
Giova ribadire che con
giudizio 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, già citato (cfr. consid. 2.1.), il
Tribunale federale, confermando la sentenza del TCA (cfr. qui sotto al consid.
2.5.), ha sottolineato che “è peraltro anche più probabile che il centro dei
propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di
un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera” dove viveva in un bilocale con il
figlio.
In una sentenza
8C_157/2016 del 24 marzo 2016 l’Alta Corte, ritenendo inammissibile il ricorso
di un assicurato interposto contro una sentenza del TCA con la quale gli era
stato negato il diritto a indennità di disoccupazione, ha inoltre evidenziato
che:
" (…) la
Corte in modo particolare ha concluso come la condivisione dell'appartamento di
due locali e mezzo (60 m 2), di cui il conduttore è un amico,
dormendo sul divano del soggiorno, quando nel fine settimana era regolare il
rientro in Italia, non potesse costituire una residenza in Svizzera a norma
dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. recentemente sulla tematica sentenza
8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 5), condizione essenziale per
l'ottenimento delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione. (…)”
In un’altra sentenza 8C_420/2017
del 21 giugno 2017 il Tribunale federale ha pure ritenuto inammissibile un
ricorso rilevando che:
" (…)
che il ricorrente non si confronta con le
motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi
sugli atti al fascicolo e sulle di lui dichiarazioni, ha spiegato le ragioni
per cui facesse difetto una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1
lett. c LADI,
che in modo particolare la Corte cantonale ha
accertato, negando un centro delle relazioni personali in Svizzera, come il
ricorrente avesse dimora in un monolocale arredato, precedentemente in albergo
o da terze persone, fosse proprietario in Italia di una parte di casa, ove era
domiciliata la di lui madre, e di un appartamento occupato dalla compagna e dai
propri figli peraltro iscritti in scuole della Lombardia, luogo in cui vi
faceva ritorno settimanalmente, nonché egli con la sua famiglia non abbia mai
avuto l'intenzione di trasferirsi in Svizzera,
che il ricorrente si limita a evocare genericamente
in poche righe un "dovere di genitore", corsi extralavorativi e
diplomi conseguiti in Svizzera, nonché asseriti rientri settimanali in Italia
mai effettuati, (…)”
Nella presente fattispecie
il centro delle relazioni personali di RI 1 si situa a __________ (provincia di
__________), che dista da __________ 45 km. In quella località la moglie, che
lavora in Svizzera quale frontaliera e che vi rientra settimanalmente, è
proprietaria di un’abitazione.
Nel nostro paese, durante
il rapporto di lavoro e fino al 31 marzo 2017, l’assicurato ha invece vissuto
in un locale di proprietà del suo ultimo datore di lavoro (la __________).
Il ricorrente rientra
peraltro settimanalmente in Italia, per accompagnare la moglie e, secondo
quanto da lui dichiarato, rientrerebbe immediatamente in Ticino per poi andarla
a riprendere nei giorni successivi.
Come giustamente
sottolineato dalla Cassa (cfr. consid. 1.3), tale affermazione appare poco
credibile. Non si capisce del resto per quale motivo, se realmente l’assicurato
non soggiornasse regolarmente nella loro abitazione almeno durante i fine
settimana, la moglie si farebbe sempre accompagnare dal marito anziché
utilizzare un altro mezzo di trasporto (ad esempio, treno o bus).
Rettamente, dunque, nella
decisione su opposizione del 3 marzo 2017 la Cassa CO 1 ha stabilito che il
presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l’art. 12 LADI non
è in concreto realizzato.
2.4. Vista la conclusione alla
quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se
l’assicurato possa ottenere le prestazioni della LADI sulla base delle
disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF
8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Rubin, op.cit. p. 683 n. 24).
Il 1° giugno 2002 è
entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera,
da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla
libera circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II
regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (DTF 130 V 145 consid.
3 pag. 146; DTF 128 V 315, con
riferimenti [RS 0.142.112.681]).
Giusta l'art. 1 cpv. 1
dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante
dello stesso (art. 15 ALC),
in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano
nell'ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71
del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]),
come pure il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che
stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni
equivalenti. L'art. 121
LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a,
all'ALC e a questi due regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AlV n. 24 pag. 82
consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).
Una decisione n. 1/2012
del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il
contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo
che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V
88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le
modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Il regolamento (CE) n.
883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il
periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid.
4.1.3).
Questi regolamenti sono
stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la
Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; (cfr. B.
Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et
d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in
SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1).
L’art. 11 del Regolamento
(CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla
legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che
esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla
legislazione di tale Stato membro.
In materia di
assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio
quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività
lavorativa dipendente (cfr. DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015
consid. 3.1; B. Rubin, op.cit., pag. 683).
Per quel che concerne i
lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole
differenti.
Secondo l’art. 1 lett. f
del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero»
qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato
membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di
massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.
In effetti viene
considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la
settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 175: “(…) dove, di
massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito
il seco ricorda giustamente che il predetto regolamento è applicabile a tutti i
lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero, indipendentemente
dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del diritto della polizia
degli stranieri). (…)”).
Questi assicurati
beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della
LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1
lett. b LADI e STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 in particolare consid. 2.6.)
alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La persona che si
trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso della sua
ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso
dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro
o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia delle prestazioni
in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se risiedesse in
tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione dello Stato
membro competente.”).
Gli assicurati frontalieri
in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece
chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel
nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del
Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel
corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato
membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale
Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del
lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona
che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a
disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato
la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a
del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase,
riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza
come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività
subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del
luogo di residenza.”; cfr. B. Rubin, op.cit. p. 683).
Da notare che i costi per
il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e quello
di residenza (cfr. B. Rubin, op. cit., p. 684: “L’institution suisse rembourse,
sur domande de l’institution étrangère, la totalité des prestations versées aux
frontaliers durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art. 65 par. 6 a
8 du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16 novembre
2013 ad un interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo Quadri
denominata “Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di disoccupazione
dei frontalieri”: “(…) Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica il regolamento
(CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo Stato di
residenza, competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati, delle
indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a
secondo della durata del rapporto di lavoro individuale) (…)”).
In una Direttiva del 24
ottobre 2013, denominata Regolamento 883. Fine dello status di "lavoratore
frontaliere vero, atipico", la SECO ha ricordato che:
" Ai sensi
dell'art. 65 paragrafo 5 lett. a) del regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento
883) il versamento delle prestazioni di disoccupazione ai veri lavoratori
frontalieri compete allo Stato di residenza. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha precisato la portata di questa disposizione in una
sentenza dell'11.04.2013 sostenendo che la giurisprudenza Miethe, sviluppata
quando era ancora in vigore il regolamento (CEE) n. 1408/71 (regolamento
1408/1), non è più valida in virtù del regolamento 883. Secondo tale
giurisprudenza, un vero lavoratore frontaliero in disoccupazione che aveva
conservato con lo Stato di occupazione legami personali e professionali
particolarmente stretti poteva, come "lavoratore frontaliero
atipico", beneficiare delle prestazioni in quest'ultimo Stato.
Il versamento delle prestazioni ai veri lavoratori frontalieri in
disoccupazione completa spetta ormai senza eccezioni allo stato di
residenza."
Sul tema e per un
riassunto di casi di applicazione della giurisprudenza Miethe anche relativi al
Canton Ticino, cfr. STF 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 pubblicata in SVR 2014
ALV N. 9; vedi pure DLA 2012 N. 1 pag. 71 seg. e la STCA 38.2015.6 del 25
giugno 2015 consid. 2.15 con successiva sentenza del Tribunale federale
8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4.
In una sentenza pubblicata
in DTF 142 V 591 il Tribunale federale ha considerato frontaliera un’assicurata
domiciliata in Francia che rimaneva a Ginevra a dormire al massimo una o due
volte per settimana (“Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il convient
d'admettre que la recourante - qui rentrait plusieurs fois par semaine en
France - répondait à la définition de travailleuse frontalière au sens du
règlement”.).
In quell’occasione l’Alta
Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
6.2. Cette disposition du règlement
d'application n o 987/2009 assimile la résidence au centre d'intérêt de la
personne concernée. Elle codifie également les éléments élaborés par la
jurisprudence européenne qui peuvent être pris en compte pour déterminer ledit
centre d'intérêt, comme la durée et la continuité de la présence sur le
territoire des Etats membres concernés ou la situation familiale et les liens
de famille (arrêts de la CJUE du 11 septembre 2014 C-394/13 Ministerstvo
práce a sociálních vecí contre B., point 34; du 16 mai 2013 C-589/10
Wencel, points 49 et 50).
6.3. La recourante soutient que
l'application des critères règlementaires susmentionnés doit conduire à la
reconnaissance de sa résidence en Suisse. Elle met en évidence le fait qu'elle
a passé l'entier de sa vie en Suisse, que son activité professionnelle s'y est
toujours déroulée et que celle-ci était liée au territoire helvétique (elle y
travaillait en qualité de spécialiste de la sécurité au travail).
6.4. Ces éléments ne sont toutefois pas
absolument pertinents dans l'analyse de la condition de résidence pour
l'indemnisation d'un travailleur frontalier au chômage complet.
Par définition, un tel travailleur exerce une
activité dans un Etat membre autre que l'Etat de résidence. Peu importe qu'il
ait auparavant résidé longtemps dans le premier Etat. Admettre le contraire
viderait de sa substance l'art. 65 al. 2 du règlement n° 883/2004. En effet, ce
qui est décisif, à teneur de cette disposition, c'est que la personne, au cours
de sa dernière activité salariée (ou non salariée) résidait dans un Etat membre
autre que l'Etat membre compétent et qu'elle continue à y résider. La résidence
dans l'Etat membre autre que le pays d'emploi peut prendre fin après la
survenance du chômage ou, au contraire, être constituée immédiatement avant la
fin de l'activité. Dans le premier cas, l'Etat de résidence n'est plus
compétent pour le versement des prestations, alors qu'il peut le devenir dans
la seconde éventualité (voir EBERHARD EICHENHOFER, in Europäisches Sozialrecht,
6 e éd. 2013, n° 8 ad art. 65 du règlement n o 883/2004; SUSANNE
DERN, in VO (EG) Nr. 883/2004, 2012, n° 5 ss ad art. 65).
N'est pas non plus un critère pertinent, dans le
cas particulier tout au moins, le statut fiscal de l'intéressée du moment que,
dans le canton de Genève, les travailleurs frontaliers sont imposés sur les
rémunérations qu'ils perçoivent en Suisse en raison seulement de l'activité
qu'ils y exercent (cf. l'art. 3 al. 1 let. e de la loi [du canton de Genève] du
27 septembre 2009 sur l'imposition des personnes physiques [LIPP; RS/GE D 3 08]
et art. 7 de la loi [du canton de Genève] du 23 septembre 1994 sur l'imposition
à la source des personnes physiques et morales [LISP; RS/GE D 3 20]). Le statut
fiscal ne peut constituer en l'espèce un indice d'une résidence en Suisse.
Quant à la situation familiale de l'intéressée,
elle plaide plutôt contre l'existence d'une résidence en Suisse (supra consid.
5.2). Il en va de même de la situation en matière de logement (l'acquisition
d'une maison en France étant un indice du caractère permanent de cette
situation). Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner ce qu'il en est de l'exercice
d'activités non lucratives. La recourante se contente d'alléguer, sans autres
précisions, qu'elle a produit la preuve de ses nombreuses activités
associatives déployées sur le sol suisse et le jugement attaqué ne contient à
ce sujet aucune constatation. Au demeurant le fait que la recourante a conservé
avec la Suisse (Etat membre de son dernier emploi) des liens personnels
professionnels et associatifs étroits ne saurait à lui seul être décisif. De
telles circonstances justifient pour un chômeur de se mettre de manière
complémentaire à la disposition des services de l'emploi en Suisse, non pas en
vue d'obtenir dans ce dernier des allocations de chômage, mais uniquement aux
fins d'y bénéficier des services de reclassement (supra consid. 4.3;
arrêt Jeltes e.a. précité, qui modifie la jurisprudence antérieure
rendue sous le régime de l'ancien Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14
juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121) et qui
avait une portée plus large; cf. à propos de l'ancienne jurisprudence, arrêt de
la CJCE du 12 juin 1986 C-1/85, Miethe contre Bundesanstalt für Arbeit,
Rec. 1986 1837 point 17; voir aussi l'arrêt 8C_60/2016 du 9 août 2016 consid.
4.2.3).
6.5. Par conséquent, même en tenant compte
des critères susmentionnés, si tant est qu'ils soient pertinents dans le cas
d'espèce, on doit admettre que la recourante résidait bel et bien en France dès
la survenance de son chômage et pendant la durée de celui-ci. (…)"
In applicazione delle
disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza 38.2014.51 del 15
dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di
disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero
lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria
famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi
personali, soprattutto quelli familiari.
Le medesime argomentazioni
sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA
ha pure confermato il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione in
quanto un’assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava in Italia una volta
per settimana.
Con analoghe
argomentazioni il TCA ha respinto il ricorso di un’assicurata in una sentenza
38.2015.9 del 15 giugno 2015 fondandosi su di un verbale allestito da un
funzionario della Sezione del lavoro e firmato anche dall’interessata da cui
emergeva in particolare che rientrava settimanalmente presso l’abitazione
coniugale e che con la Svizzera aveva legami professionali.
Il successivo ricorso è
stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_521/2015
del 9 settembre 2015, nella quale l’Alta Corte ha sottolineato che “la
ricorrente non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale
cantonale delle assicurazioni, il quale, basandosi sulla di lei audizione del
18 settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro, ha spiegato le ragioni per
cui ella dovesse essere ritenuta frontaliera e quindi con diritto a prestazioni
in Italia.”.
In una sentenza 38.2015.6
del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero frontaliere un altro
assicurato, in possesso di un permesso di dimora B, visto che egli rientrava in
Italia una volta per settimana.
Il TCA si è fondato sul
contenuto di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro e firmato anche
dall’assicurato oltre che su un Rapporto della polizia cantonale, sulle
dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e sull’estratto
conto attestante i prelevamenti in contanti.
L’assicurato ha contestato
la sentenza cantonale davanti all’Alta Corte.
Il
Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in
RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, ha respinto il ricorso dell’assicurato,
ritenendolo manifestamente infondato, sulla base delle seguenti argomentazioni:
" (…)
L’apprezzamento dei fatti operato dal Tribunale delle assicurazioni non può
essere criticato con successo, anche sotto il profilo dell’applicazione del
diritto federale. Il giudizio è fondato sulle dichiarazioni della prima ora
espresse dal ricorrente e sui fatti accertati. La pronuncia cantonale si
confronta altresì con le censure già sollevate dal ricorrente nel precedente
grado di giudizio. È peraltro anche più probabile che il centro dei propri
interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di
un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera, ove si vedeva costretto, ospitato
dal figlio, a dividere un bilocale con lui. In tale evenienza, non possono
essere date le condizioni per ammettere la residenza in Svizzera del
ricorrente. (…)”
In un’altra sentenza
38.2015.61 del 16 dicembre 2015 il TCA ha negato ad un assicurato il diritto
all’indennità di disoccupazione “Un ricorrente, titolare di un permesso B
dall’aprile 2012, la cui moglie abita in Italia – non lontano dal confine
svizzero – in una casa di loro proprietà e che ha dichiarato, da una parte, di
non avere altri legami con la Svizzera al di fuori di quelli professionali,
dall’altra, di aver abitato in Ticino dal lunedì al venerdì e di aver
soggiornato regolarmente in Italia nella sua abitazione il sabato e la domenica
sia durante lo svolgimento dell’attività lavorativa sia dopo l’iscrizione per
il collocamento non ha diritto alle indennità di disoccupazione in Svizzera dal
marzo 2015 né sulla base del diritto interno, né in virtù del diritto
internazionale. In effetti, in primo luogo, alla luce degli elementi concreto
agli atti va ritenuto che il medesimo abbia mantenuto in Italia il centro delle
proprie relazioni di vita. Non è, pertanto, dato il presupposto della residenza
in Svizzera secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI. In secondo luogo, il
ricorrente deve essere considerato quale lavoratore vero frontaliere che si trova
in disoccupazione completa. Egli deve dunque, chiedere le prestazioni di
disoccupazione nel suo Stato di residenza.”.
Alla medesima conclusione
il TCA è arrivato sulla base delle stesse argomentazioni sviluppate nelle
decisioni precedenti in una sentenza 38.2015.47 del 20 gennaio 2016, in una
sentenza 38.2015.5 del 3 febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.12 del 5
febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.76 del 24 marzo 2016 e in una sentenza
38.2015.49 del 18 aprile 2016.
2.5. Nella presente fattispecie lo
stesso assicurato ha affermato di rientrare ogni settimana in Italia per
accompagnare la moglie.
Di conseguenza, dal
profilo del diritto internazionale egli deve essere considerato un frontaliere
vero per cui ha diritto alle prestazioni di disoccupazione in Italia.
Come già sottolineato dal
TCA in una sentenza 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 è indubbio che tale
soluzione può risultare svantaggiosa per l’assicurato. Ciò deriva tuttavia
dall’assenza di armonizzazione del livello delle prestazioni di sicurezza
sociale a livello europeo (cfr. D. Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du
travail: quelques cas tessinois” in op.cit., pag. 90-91) e dalla scelta di
porre a carico dei Paesi di residenza i lavoratori frontalieri in
disoccupazione completa (sui motivi cfr. DTF 133 V 169, consid. 6.2-6.3 pag.
176-178. Vedi pure: STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015, STCA 38.2015.17 del
23 novembre 2015 e STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015 nelle quali il TCA ha
riconosciuto ad alcuni assicurati lo statuto di falso lavoratore frontaliero
con conseguente diritto di opzione tra le prestazioni di disoccupazione
svizzera e quelle del paese di residenza).
In
tale contesto il TCA ricorda che la vecchia giurisprudenza sul vero
frontaliere, ma atipico, non è più applicabile (cfr. consid. 2.4. e STF
8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 4.2).
Anche da questo profilo
dunque, va negato a RI 1 il diritto all’indennità di disoccupazione.
2.6. Deve ancora essere verificato
se il ricorrente può essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con
il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I).
La domanda dell’insorgente
di assistenza giudiziaria deve essere intesa solo come richiesta di gratuito
patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in materia di assicurazione
disoccupazione è per principio gratuita (cfr. art. 61 lett. a LPGA; art. 29
cpv. 1 Lptca).
Secondo
l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito
patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza
giudiziaria.
L'art.
2 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) -
del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13
maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:
"
L’assistenza giudiziaria garantisce
a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese
di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità
giudiziarie e amministrative.”
Inoltre
giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione
dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali;
all’ammissione al gratuito patrocinio.
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Il
TCA, nella presente fattispecie, ritiene che non sia soddisfatto il requisito
della probabilità di esito favorevole (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre
2010; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001; STFA I 446/00 dell'8 febbraio 2001;
STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; STFA 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; DTF
119 Ia 253 consid. 3b).
Tale
presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue
che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,
rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr.
STF 9C_37/2012+9C_106/2012 del 16 gennaio 2013 consid. 3.2.; STFA del 26
settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b;
DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese
massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).
A
tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole
non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente
che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di
essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un
ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF
8C_26/2010 del 27 maggio 2010;8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STFA K 75/05
del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29
agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).
Inoltre,
quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si
eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi,
le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125
Considerandi
II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F.
Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
Nel
caso concreto, alla luce della LADI e della giurisprudenza pubblicata nella
Raccolta ufficiale delle sentenze del Tribunale federale, nel sito www.bger.ch,
rispettivamente www.sentenze.ti.ch, nonché nella Rivista
ticinese di diritto, la presente vertenza appariva, dopo un esame forzatamente
sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione
dell'istanza, in quanto le prospettive di esito favorevole erano
considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.
In effetti, come esposto
ai considerandi precedenti, dalla documentazione agli atti emergeva che, almeno
il presupposto del centro degli interessi personali in Svizzera non era
adempiuto.
Di
primo acchito, dunque, si doveva concludere che il procedimento non aveva
probabilità di esito favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA
38.2014.54
del 2 dicembre 2015; STCA 38.2007.100 del 25 febbraio 2008; STCA
35.2002.12
del 21 maggio 2002; STCA 35.2002.32 del 9 luglio 2002).
In
simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre
presupposti cumulativi, la domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza
giudiziaria è respinta.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente La
segretaria
Daniele Cattaneo Stefania
Cagni