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38.2017.34

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

29 novembre 2017Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00

del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29

gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre

1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se a ragione oppure no l’URC ha sospeso l’assicurata per

dieci giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione per aver consegnato

tardivamente le ricerche di impiego relative al periodo di controllo del mese

di dicembre 2016.

2.3. Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente

un'occupazione adeguata (cfr. art. 16 cpv. 1 e 2 LADI), se necessario anche

fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori

del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

Alla fine di

ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio

competente le prove documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese

(cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 non pubblicata).

Secondo

l'art. 26 cpv. 1 OADI:

" L'assicurato

deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di

domande d'impiego ordinarie."

L’art.

26 cpv. 2 OADI, il cui tenore è entrato in vigore il 1° aprile 2011 a seguito della quarta revisione della LADI, prevede che:

" L’assicurato

deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo

di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno

lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine

senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in

considerazione.”

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro

dell'assicurato."

La LADI ha, dunque, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per

evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

Tale

principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta revisione

della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica delle legge

sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).

Se non

adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv.

1 lett. c LADI secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se

non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr.

STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C

221/02 del 3 agosto 2003).

L’art. 30

cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni

(TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della

Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de

réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 193s.).

2.4. Secondo l'art.

30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità

della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o,

nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La

sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).

La sua

durata è determinata secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù

dell'art. 45 cpv. 5 OADI se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto

all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per

determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli

ultimi due anni.

Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale

federale ha ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des

circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être

mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses

démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas

suivies en dépit de leur pertinence".

Per

quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione

fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una

sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo i parametri della SECO e della

Sezione del lavoro contemplano da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche

di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro,

in caso di prima sospensione, con proporzionale aumento per le inadempienze

successive (da 10 a 19 giorni per la seconda volta), visto l'art. 45 cpv. 5

OADI (cfr. Prassi LADI/D72 punto 1.C; 1.D emanata dalla SECO nell’ottobre 2011;

Lista delle sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).

Queste direttive sono

conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli

Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti

sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni

inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate

dal TCA.

Anche il

Tribunale federale delle assicurazioni ha approvato il modo di procedere

dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del

10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio

2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).

2.5. Nel caso concreto l’URC ha

sospeso l’assicurata, iscrittasi in disoccupazione dal 1° aprile 2016 (cfr.

doc. 1A), per dieci giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione, in

quanto non ha consegnato le ricerche di lavoro relative al mese di dicembre

2016 entro il termine legale contemplato dall’art. 26 cpv. 2 OADI (cfr. consid.

2.3.), senza alcuna valida giustificazione.

In una sentenza 38.2011.64

del 24 maggio 2012 questo Tribunale ha stabilito che il nuovo articolo 26 cpv.

Considerandi

2.

OADI è conforme alla legge e si è in particolare così espresso:

" (…) Alla

luce di tutto quanto esposto, in particolare considerato quanto sottolineato dall’Alta

Corte nella sentenza 8C_183/2008 del 27 giugno 2008, pubblicata in DLA 2009 N.

2.

pag. 76, e meglio che il regime di cui all’art. 26 cpv. 2bis vOADI risultava

insoddisfacente, permettendo a certi assicurati di ritardare sistematicamente

la consegna delle ricerche di lavoro fino alla scadenza del termine

supplementare assegnato dall’amministrazione senza dover fornire alcuna

giustificazione (cfr. consid. 2.9., 2.10.), come pure quanto emerso dal Rapporto

esplicativo dell’avanprogetto OADI menzionato dalla SECO nel proprio scritto

del 28 febbraio 2012, nonché dal Rapporto concernente i risultati della

procedura di consultazione in merito alla revisione parziale dell’OADI dell’11

marzo 2011 (cfr. consid. 2.9.), questa Corte ritiene che il nuovo art. 26 cpv.

2.

OADI sia conforme alla legge.

In effetti l’esigenza imposta agli assicurati di inoltrare

all’amministrazione la prova degli sforzi intrapresi per trovare un’occupazione

al più tardi il quinto giorno del mese seguente il periodo di controllo in

questione o il primo giorno lavorativo successivo a tale data deve essere

considerata una condizione per meglio adempiere all’obbligo di controllo degli

assicurati di cui all’art. 17 LADI e permettere al servizio competente di

verificare agevolmente le ricerche effettuate. (…)"

Il Tribunale federale, in

una sentenza 8C_46/2012 dell'8 maggio 2012, ha peraltro applicato questa disposizione dell'ordinanza senza formulare alcuna considerazione circa la sua

conformità alla legge.

In quell'occasione l'Alta

Corte, contrariamente all'autorità cantonale di ricorso, ha concluso che un

assicurato non è stato in grado di comprovare la tempestiva consegna delle

ricerche di lavoro ed ha confermato la sanzione di nove giorni che era stata

inflitta dall'amministrazione, argomentando:

" (…) La juridiction cantonale a considéré que

l'intimé n'était certes pas parvenu à prouver qu'il avait remis le formulaire

de recherches d'emploi pour juillet 2011 dans le délai échéant au 5 août 2011.

Cependant, il avait toujours remis ses recherches d'emploi dans le délai

prescrit. Il avait du reste été en mesure de fournir - au stade de l'opposition

- une copie du formulaire relatif au mois de juillet 2011. En outre, il n'était

pas exclu que l'administration ait égaré ce formulaire, ce d'autant plus la

conseillère en personnel de l'assuré était absente au début du mois d'août

2011.

De surcroît, il paraissait peu vraisemblable que l'intéressé ait

totalement oublié de remettre ce formulaire, même au moment où il avait

rencontré sa conseillère le 18 août 2011 et qu'il entreprenne cette démarche

seulement au moment où l'OCE l'informe de sa carence. Par ailleurs, il

ressortait du procès-verbal dudit entretien que l'assuré était une personne non

seulement sérieuse et consciencieuse, mais également motivée dans la recherche

d'un emploi, nonobstant une sanction dont il avait fait l'objet en mars 2011

(pour recherches d'emploi insuffisantes sur le plan qualitatif en janvier

2011).

4.

4.1

L'office recourant fait

grief à la juridiction cantonale d'avoir méconnu la portée de l'art. 26 al. 2

OACI en considérant la remise du formulaire de recherches à un employé de l'ORP

comme hautement vraisemblable. Se référant à la jurisprudence du Tribunal

fédéral (arrêts C 3/07 du 3 janvier 2008 et 8C_625/2009 du 26 février 2010), il

estime que le respect du délai prévu par cette disposition aurait dû être

déterminé avec certitude.

4.2

En matière d'indemnités de chômage, l'assuré

supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise

de cartes de contrôle (arrêt C 90/97 du 29 juin 1998 consid. 2a, in DTA 1998 no

48.

p. 284; arrêt C 360/97 du 14 décembre 1998 consid. 2b) ce qui vaut aussi

pour d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité,

notamment la liste de recherches d'emploi (cf. arrêt C 294/99 du 14 décembre

1999.

consid. 2a, in DTA 2000 no 25 p. 122; cf. aussi arrêt 8C_427/2010 du 25

août 2010 consid. 5.1).

4.3

L'ensemble des éléments

retenus dans la décision attaquée ne constitue pas un faisceau d'indices

suffisants de la remise en temps utile des justificatifs de recherches

d'emploi. En fait, la juridiction cantonale s'est fondée sur les seules

déclarations de l'intimé et sur des considérations qui ne reposent sur aucun

élément matériel. Ainsi le dépôt de la copie d'une pièce ne dit rien sur la

remise de l'original à l'autorité. De même, la ponctualité passée d'un assuré

ne laisse pas présumer de l'absence de toute omission future. Sur ce dernier

point, l'argumentation des premiers juges reviendrait, en cas de contestation

de la part de l'assuré, à renoncer systématiquement à sanctionner un premier

manquement. On doit ainsi conclure que l'assuré n'a pas été en mesure d'établir

qu'il avait remis en temps utile (soit jusqu'au 5 août 2011) les justificatifs

de ses recherches d'emploi pour le mois de juillet 2011.

4.4

Il convient par conséquent d'annuler le jugement

entrepris et de confirmer la mesure de suspension prononcée par l'office

recourant, laquelle tient compte du fait qu'il s'agit du deuxième manquement de

l'intéressé. (…)"

Con sentenza 8C_601/2012

del 26 febbraio 2013, pubblicata in DTF 139 V 164, in SVR 2013 ALV Nr. 7 pag. 21 e in DLA 2013 N. 9 pag. 181, il Tribunale federale ha stabilito la

conformità del nuovo art. 26 cpv. 2 OADI alla legge.

L’Alta Corte ha precisato

che le conseguenze connesse alla mancata produzione entro il termine dei

documenti probatori relativi alle ricerche effettuate in un determinato periodo

di controllo non devono necessariamente fondarsi su una base legale formale. In

effetti l’art. 26 cpv. 2 OADI è in definitiva la concretizzazione dei disposti

legali di cui agli art. 17 cpv. 1 e 30 cpv. 1 lett. c LADI (un assicurato deve

comprovare gli sforzi intrapresi al fine di reperire un’occupazione sotto pena

di essere sanzionato).

Inoltre il TF ha deciso

che la sospensione del diritto all'indennità soggiace esclusivamente alle

specifiche disposizioni dell'assicurazione disoccupazione (e non all'art. 43

cpv. 3 LPGA). Ne discende che, salvo motivo scusabile, se le prove non sono

fornite nel termine dell'art. 26 cpv. 2 OADI, una sospensione del diritto

all'indennità può essere pronunciata senza che si debba impartire un termine

supplementare. Poco importa che le prove vengano prodotte ulteriormente, per

esempio nell'ambito di una procedura di opposizione.

In proposito cfr. anche

STF 8C_365/2016 del 3 marzo 2017 consid. 3.2.

2.6

Nella presente

evenienza le ricerche d’impiego del mese di dicembre 2016, in applicazione

dell’art. 26 cpv. 2 OADI, andavano prodotte all’amministrazione entro giovedì 5

gennaio 2017 (cfr. consid. 2.3.; STCA 38.2017.21 del 18 luglio 2017 consid.

2.6

; STCA 38.2015.24 del 30 luglio 2015 consid. 2.6.; STCA 38.2012.25 del 26

luglio 2012 consid. 2.6.).

L'amministrazione,

come visto sopra, ha ritenuto tardiva la consegna delle ricerche di lavoro, in

quanto esse sono state da lei ricevute lunedì 9 gennaio 2017, ossia oltre il

termine legale (cfr. consid. 1.1.).

L’assicurata, nella

risposta del 12 gennaio 2017 alla Richiesta di giustificazione inviatale

dall’URC (cfr. doc. 5J), ha asserito, da un lato, di avere avuto una grave

influenza con febbre alta e dolori che le ha impedito di uscire di casa.

Dall’altro, che anche le sue figlie erano malate, per cui non aveva nessuno a

cui chiedere di inviare la sua lista delle ricerche (cfr. doc. 5K).

Nell’opposizione la

ricorrente ha affermato, invece, di avere, a causa di malattia, recapitato

all’URC la busta contenente il giustificativo delle ricerche svolte la sera del

5.

gennaio 2017 (cfr. doc. A3).

Con il ricorso la medesima

sostiene di avere consegnato le ricerche di lavoro in ritardo, in quanto era

malata (cfr. doc. I; consid.1.2.).

2.7

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte osserva innanzitutto che quanto

dichiarato dall’assicurata nell’opposizione, ovvero di avere recapitato all’URC

la busta contenente il giustificativo delle ricerche svolte la sera del 5

gennaio 2017 (cfr. doc. A3), non risulta minimamente comprovato.

Al

riguardo giova ricordare che nella procedura amministrativa federale, il

principio inquisitorio dispensa le parti dall'obbligo di provare i fatti ma non

le libera dall'onere di sopportare le conseguenze della mancanza di prova, nel

senso che in tal caso il giudice deciderà a sfavore di quella parte che

intendeva dedurre un diritto dalla circostanza di fatto rimasta non provata (cfr.

STF 8C_535/2017 del 7 novembre 2017 consid. 4.2.; DTF 117 V 261 consid.

3b pag. 264; 114 V 213 consid. 5

pag. 218 con riferimenti). Ora, mentre per quel che concerne la notifica di una

decisione o di una comunicazione dell'amministrazione essa dev'essere

dimostrata - dall'amministrazione stessa - secondo il grado della

verosimiglianza preponderante valido in materia di assicurazioni sociali,

questa attenuazione del grado della prova - dettata da esigenze legate

all'attuabilità dell'amministrazione di massa - non si giustifica laddove si

tratta di dover dimostrare circostanze di fatto a sostegno - come in concreto -

della tempestività dell'esercizio di un diritto soggetto a termine e a

perenzione. In questi casi infatti la prova della verosimiglianza preponderante

non basta. La tempestività dell'atto o della dichiarazione deve essere

determinata con certezza (cfr. STF 8C_237/2017 del 4 ottobre 2017 consid. 5.1.;

DTF 142 V 389; DTF 9C_448/2009 del 28 agosto 2009; DTF 119 V 7 consid.

3c/bb pag. 10; DLA 2000 n. 25 pag. 118 [C 294/99] consid. 2a; cfr. pure DTF 121 V 204 consid.

6b; 120 V 33 consid. 3c

pag. 37).

La

prova del rispetto del termine che incombe al ricorrente, può essere fornita

mediante testimonianza (cfr. STCA 38.2012.8 del 18 giugno 2012 consid. 2.6.,

massimata in RtiD I-2013 N.69 pag. 326; STCA 35.2011.77 del 28 marzo 2012).

In concreto l’insorgente

non ha fornito alcuna prova inerente alla consegna delle ricerche la sera del 5

gennaio 2017, né ha indicato eventuali testimoni che possano confermare tale

circostanza.

L’amministrazione, dal

canto suo, ha affermato di avere controllato tutte le buche delle lettere

dell’URC nella mattinata del 6 gennaio 2017 e di non avere trovato la busta

della ricorrente, reperita invece la mattina del 9 gennaio 2017 (cfr. doc. A1

p.to 3).

Il TCA non vede ragioni

per dubitare di quanto asserito dall’URC.

L’assicurata, del resto, nel

ricorso si è limitata a far valere di avere prodotto le ricerche di lavoro in

ritardo, in quanto era malata (cfr. doc. I), come espresso anche nella risposta

alla Richiesta di giustificazione (cfr. doc. 5K), senza più menzionare la

consegna alla sera del 5 gennaio 2017.

Pertanto occorre

concludere che l’insorgente ha consegnato tardivamente le proprie dodici

ricerche di lavoro relative al mese di dicembre 2016 (cfr. doc. 4J; B. Rubin: “La

suspension du droit à l’indemnité de chômage” in DLA 2017 pag. 9).

2.8

Per quanto attiene

all’asserzione della ricorrente secondo cui era malata, e meglio affetta da una

grave influenza con febbre alta e dolori (cfr. doc. 5K), va osservato, da una

parte, che la medesima non ha precisato per quanti e quali giorni è stata

malata, dall’altra, che la malattia in questione non è stata certificata da alcun

attestato medico.

Anche considerando

che l’assicurata fosse effettiv).

Visto il breve tratto di

strada da percorrere dal domicilio alla Posta, la ricorrente avrebbe, quindi,

potuto spedire le ricerche senza rischiare di peggiorare le sue condizioni di

salute.

Se poi, per

ipotesi, si volesse ammettere che l’assicurata era malata in misura tale da

impedirle di inviare personalmente, tramite la Posta sita a pochi passi dalla

sua abitazione, le ricerche all'URC di __________ (cfr. STF 8C_33/2012 del 26

giugno 2012, consid. A), resta il fatto che la medesima, indipendentemente

dalla circostanza asserita secondo cui anche le sue figlie avevano l’influenza

(cfr. doc. 5K), avrebbe potuto incaricare una terza persona al di fuori della

famiglia, ad esempio un conoscente, di consegnare le ricerche

all'amministrazione (sul tema cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid.

2.2

; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009; STFA I 854/06 del 5 dicembre 2006; STCA

38.2012.25

del 26 luglio 2012, pubblicata in RtiD I-2013 N. 68 pag. 322 segg.; STCA

38.2008

-33; STFA k 34/03 del 2 luglio 2003; STCA 38.3004.37 del 3 settembre

2004.

nella quale è spiegato che contrariamente a quanto sembra ritenere

l'amministrazione decisivo è l'impedimento che sopraggiunge nell'ultimo periodo

di un termine).

Non è,

infatti, verosimile che la ricorrente, la quale ha risieduto in Ticino dal 1994

al 2001 e dal 2008 a tuttora (cfr. sistema informatico relativo alla

banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino), non abbia delle

amicizie o perlomeno delle conoscenze che potessero aiutarla.

L’insorgente non ha

d’altronde nemmeno avvisato l’URC anticipatamente, e meglio entro il 5 gennaio

2017, di essere malata.

A tale proposito va evidenziato

che l’assicurata, il 4 gennaio 2017, ha sottoscritto il formulario “Prova degli

sforzi personali intrapresi per trovare lavoro”, per cui, a prescindere

dall’influenza, la medesima era certamente in grado di effettuare una

telefonata per avvertire l’amministrazione del suo stato di salute.

A ragione,

pertanto, l'URC ha ritenuto nel caso di specie non sussistere valide

giustificazioni per la consegna tardiva delle ricerche relative al mese di

dicembre 2016, e ciò indipendentemente da quanto fatto valere dalla ricorrente

in relazione al suo comportamento propositivo confermato dai buoni esiti dei

programmi occupazionali svolti, dai verbali e dal bilancio intermedio giudicato

positivamente (cfr. doc. I; STF 8C_365/2016 del 3 marzo 2017 consid. 4.3.)

Ne discende che l’insorgente

ha violato l’art. 26 cpv. 2 OADI e deve, conseguentemente, essere sospesa dal

diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c

LADI (cfr. STCA 38.2016.4 del 13 aprile 2016 consid. 2.6.; STCA 38.2015.24 del

30.

luglio 2015; STCA 38.2014.60 dell’11 dicembre 2014 consid. 2.7.).

2.9

Per quanto

attiene all’entità della penalità, va ribadito che nel caso di specie

l’amministrazione ha inflitto all’assicurata dieci giorni di sospensione dal

diritto alle indennità di disoccupazione, in considerazione di una precedente

sanzione di due giorni a causa della consegna tardiva delle ricerche di

settembre 2016 (cfr. consid. 1.1.; doc. A4; III; 5i).

L’insorgente

ha consegnato dodici ricerche di lavoro per il mese di dicembre 2016, pervenute

all’URC il 9 gennaio 2017 (cfr. doc. 4J; 5J; A4; A1).

Come visto in precedenza

(cfr. consid. 2.4.), la SECO prevede da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro durante un periodo di controllo, in caso di prima

sospensione, con proporzionale aumento per le inadempienze successive (da 10 a

19.

giorni per la seconda volta e rinvio al servizio cantonale per decisione

alla terza volta).

Anche nel caso di prove

della ricerca di lavoro inoltrate oltre il termine la SECO contempla una

sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione da 5 a 9 giorni per il

primo invio oltre il termine, da 10 a 19 il secondo invio tardivo e il rinvio

al servizio cantonale per decisione alla terza volta (cfr. Prassi LADI/D72

punti 1.D; 1.E).

In proposito va ricordato che

il Tribunale federale, in una sentenza 8C_64/2012 del 26 giugno 2012, ha

indicato che il fatto che dall’aprile 2011 la sanzione prevista dall’art. 26

cpv. 2 OADI, ovvero che le ricerche consegnate tardivamente senza valido motivo

non possono più essere prese in considerazione, intervenga già quando le prove

delle ricerche non sono consegnate entro il termine previsto dall’OADI stessa -

senza quindi assegnazione di un termine supplementare come in passato - non

significa ancora che una sanzione di durata identica si imponga all'assicurato

che non effettua ricerche di lavoro in un determinato periodo di controllo e a

quello che compie sforzi sufficienti dal profilo qualitativo e quantitativo e

consegna tuttavia le ricerche con un lieve ritardo.

Inoltre in una sentenza

8C_257/2014 del 10 giugno 2014, pubblicata in DLA 2014 N. 11 pag.

219, l’Alta Corte ha lasciato aperta la questione di sapere se la

direttiva della SECO che prevede la medesima sanzione nel caso di mancate

ricerche in un periodo di controllo e nel caso di consegna tardiva delle

ricerche (Prassi LADI p.to D.72) sia conforme alla legge, rispettivamente

all’ordinanza.

In proposito il TF ha

ricordato che determinante per la commisurazione della durata della sospensione

è unicamente la gravità della colpa di un assicurato da definire sulla base del

suo comportamento generale.

La nostra Massima Istanza

ha comunque osservato che infliggere la stessa sanzione a entrambe le

fattispecie (mancate ricerche in un periodo di controllo e consegna tardiva

delle ricerche effettuate) appare, alla luce dell’entità della violazione

dell’obbligo di ridurre il danno, perlomeno dubbio. Infatti mentre l’assicurato

che viola il proprio dovere di ricercare un impiego compromette le probabilità

di uscire al più presto dalla disoccupazione, nel caso dell’assicurato che

compie le ricerche di lavoro in modo conforme alla legge ma le comprova

tardivamente le possibilità di reperire un’occupazione non si riducono.

In proposito

cfr. pure consid. 2.5.; art. 30 cpv. 3 LADI; DLA 2006 N.20 pag. 229 segg.

consid. 2.3.

Il TCA

rileva che in concreto è vero che la ricorrente è già stata sanzionata a causa

della consegna tardiva delle ricerche relative al mese di settembre 2016.

E’

altrettanto vero, tuttavia, che la sospensione inflittale il 7 novembre

2016.

è stata di due giorni (cfr. doc. 5i).

Inoltre va

tenuto conto, che in ragione dei giorni non lavorativi (venerdì 6, sabato 7 e

domenica 8 gennaio 2017), l’URC ha ricevuto le ricerche di dicembre 2016 con un

solo giorno di ritardo (cfr. STCA 38.2012.25 del 26 luglio 2012 consid. 2.6. in

fine, pubblicata in RtiD I-2013 N. 68 pag. 322 segg.).

In

simili condizioni, tutto ben considerato, a mente del TCA, alla

luce della giurisprudenza federale, si giustifica la riduzione della sanzione

da dieci a sei giorni di penalità.

La decisione su opposizione

del 7 marzo 2017 è, dunque, modificata nel senso che l’insorgente è sospesa per

sei giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto e la decisione su opposizione del 7 marzo 2017 è modificata nel

senso che l'assicurata è sospesa per sei giorni dal diritto all'indennità di

disoccupazione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti