38.2017.34
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29 novembre 2017Italiano24 min
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Raccomandata
Incarto
n.
38.2017.34
rs
Lugano
29 novembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 aprile 2017 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 7 marzo 2017 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, __________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 7 marzo 2017 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito:
URC) ha confermato la precedente decisione del 30 gennaio 2017 (cfr. doc. A4)
con cui aveva sospeso RI 1 per dieci giorni dal diritto alle indennità di
disoccupazione a causa della consegna tardiva, senza valida giustificazione,
delle ricerche di lavoro concernenti il periodo di controllo del mese di dicembre
2016 (cfr. doc. A1).
L’amministrazione ha,
segnatamente, rilevato:
" 1. Nell’ambito
del controllo mensile durante gennaio 2017 la consulente del personale
incaricata riscontra la consegna tardiva delle ricerche di lavoro per dicembre
2016. Come da prassi invia richiesta di giustificazione in data 9 gennaio 2017.
Il 13 gennaio 2017 la consulente riceve risposta alla nostra richiesta; le
giustificazioni non possono essere tenute in considerazione (art. 26 cpv. 2
OADI) “grave influenza di tutta la famiglia”; (…)
3. Nel caso concreto da parte del nostro ufficio è
stato fatto un controllo di tutte le buca lettere nella mattinata del 6 gennaio
2017 e posso affermare che le stesse sono state trovate durante il nuovo
controllo effettuato alle ore 7.00 del lunedì 9 gennaio 2017 e, pertanto anche
le giustificazioni apportate in sede di opposizione non sono veritiere “A causa
di malattia ho recapitato all’URC la busta contenente la giustificazione delle
mie ricerche la sera del 5 gennaio 2017”.” (Doc. A1)
1.2. Contro la decisione su
opposizione del 7 marzo 2017, notificata all’assicurata il 10 marzo 2017 (cfr. service.post.ch/EasyTrack), quest’ultima ha
inoltrato un tempestivo ricorso al TCA chiedendo l’annullamento della sanzione,
rispettivamente la riduzione dei giorni di sospensione.
A sostegno delle proprie
pretese ricorsuali l’insorgente ha addotto:
" Nel mese
di gennaio scorso ho consegnato le ricerche di lavoro in ritardo in quanto ero
malata. Dall’Ufficio di collocamento mi sono stati inflitti 10 giorni di
sospensione. Ho presentato la mia giustificazione ed in seguito, la mia
opposizione alla decisione di sanzione (ved. Allegato). Infine ho ricevuto la
decisione su opposizione che confermava i dieci giorni di sospensione
dell’indennità (ved. Allegato).
So che in questi casi è prevista una
sanzione, quello che non capisco è l’ammontare della stessa. Sulle indicazioni
generali dell’URC si legge che “la durata della sospensione è determinata in
base alla gravità della colpa imputabile all’assicurato…”.
In poco più di 11 mesi di disoccupazione
sono stata perlopiù occupata, ho svolto con successo 3 mesi di stage, quasi 3
di guadagno intermedio e diversi programmi occupazionali. Nel frattempo ho
firmato un contratto di lavoro indeterminato (cosa non facile all’età di 50
anni).
Durante il mio percorso in disoccupazione
ho sempre avuto un comportamento propositivo, lo confermano i buoni esiti dei
miei programmi occupazionali, i verbali ed il bilancio intermedio giudicati
positivamente per iscritto dalla mia consulente. (…)” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 20
aprile 2017 l’URC ha chiesto di confermare la sospensione con argomenti di cui
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
In ordine
Fatti
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se a ragione oppure no l’URC ha sospeso l’assicurata per
dieci giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione per aver consegnato
tardivamente le ricerche di impiego relative al periodo di controllo del mese
di dicembre 2016.
2.3. Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (cfr. art. 16 cpv. 1 e 2 LADI), se necessario anche
fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori
del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di
ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio
competente le prove documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese
(cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 non pubblicata).
Secondo
l'art. 26 cpv. 1 OADI:
" L'assicurato
deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di
domande d'impiego ordinarie."
L’art.
26 cpv. 2 OADI, il cui tenore è entrato in vigore il 1° aprile 2011 a seguito della quarta revisione della LADI, prevede che:
" L’assicurato
deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo
di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno
lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine
senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in
considerazione.”
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
La LADI ha, dunque, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per
evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Tale
principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta revisione
della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica delle legge
sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).
Se non
adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv.
1 lett. c LADI secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se
non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr.
STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C
221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30
cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni
(TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della
Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de
réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 193s.).
2.4. Secondo l'art.
30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità
della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o,
nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La
sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).
La sua
durata è determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù
dell'art. 45 cpv. 5 OADI se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto
all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per
determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli
ultimi due anni.
Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale
federale ha ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des
circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être
mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses
démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas
suivies en dépit de leur pertinence".
Per
quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione
fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una
sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo i parametri della SECO e della
Sezione del lavoro contemplano da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche
di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro,
in caso di prima sospensione, con proporzionale aumento per le inadempienze
successive (da 10 a 19 giorni per la seconda volta), visto l'art. 45 cpv. 5
OADI (cfr. Prassi LADI/D72 punto 1.C; 1.D emanata dalla SECO nell’ottobre 2011;
Lista delle sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).
Queste direttive sono
conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli
Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti
sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni
inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate
dal TCA.
Anche il
Tribunale federale delle assicurazioni ha approvato il modo di procedere
dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del
10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio
2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).
2.5. Nel caso concreto l’URC ha
sospeso l’assicurata, iscrittasi in disoccupazione dal 1° aprile 2016 (cfr.
doc. 1A), per dieci giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione, in
quanto non ha consegnato le ricerche di lavoro relative al mese di dicembre
2016 entro il termine legale contemplato dall’art. 26 cpv. 2 OADI (cfr. consid.
2.3.), senza alcuna valida giustificazione.
In una sentenza 38.2011.64
del 24 maggio 2012 questo Tribunale ha stabilito che il nuovo articolo 26 cpv.
Considerandi
2.
OADI è conforme alla legge e si è in particolare così espresso:
" (…) Alla
luce di tutto quanto esposto, in particolare considerato quanto sottolineato dall’Alta
Corte nella sentenza 8C_183/2008 del 27 giugno 2008, pubblicata in DLA 2009 N.
2.
pag. 76, e meglio che il regime di cui all’art. 26 cpv. 2bis vOADI risultava
insoddisfacente, permettendo a certi assicurati di ritardare sistematicamente
la consegna delle ricerche di lavoro fino alla scadenza del termine
supplementare assegnato dall’amministrazione senza dover fornire alcuna
giustificazione (cfr. consid. 2.9., 2.10.), come pure quanto emerso dal Rapporto
esplicativo dell’avanprogetto OADI menzionato dalla SECO nel proprio scritto
del 28 febbraio 2012, nonché dal Rapporto concernente i risultati della
procedura di consultazione in merito alla revisione parziale dell’OADI dell’11
marzo 2011 (cfr. consid. 2.9.), questa Corte ritiene che il nuovo art. 26 cpv.
2.
OADI sia conforme alla legge.
In effetti l’esigenza imposta agli assicurati di inoltrare
all’amministrazione la prova degli sforzi intrapresi per trovare un’occupazione
al più tardi il quinto giorno del mese seguente il periodo di controllo in
questione o il primo giorno lavorativo successivo a tale data deve essere
considerata una condizione per meglio adempiere all’obbligo di controllo degli
assicurati di cui all’art. 17 LADI e permettere al servizio competente di
verificare agevolmente le ricerche effettuate. (…)"
Il Tribunale federale, in
una sentenza 8C_46/2012 dell'8 maggio 2012, ha peraltro applicato questa disposizione dell'ordinanza senza formulare alcuna considerazione circa la sua
conformità alla legge.
In quell'occasione l'Alta
Corte, contrariamente all'autorità cantonale di ricorso, ha concluso che un
assicurato non è stato in grado di comprovare la tempestiva consegna delle
ricerche di lavoro ed ha confermato la sanzione di nove giorni che era stata
inflitta dall'amministrazione, argomentando:
" (…) La juridiction cantonale a considéré que
l'intimé n'était certes pas parvenu à prouver qu'il avait remis le formulaire
de recherches d'emploi pour juillet 2011 dans le délai échéant au 5 août 2011.
Cependant, il avait toujours remis ses recherches d'emploi dans le délai
prescrit. Il avait du reste été en mesure de fournir - au stade de l'opposition
- une copie du formulaire relatif au mois de juillet 2011. En outre, il n'était
pas exclu que l'administration ait égaré ce formulaire, ce d'autant plus la
conseillère en personnel de l'assuré était absente au début du mois d'août
2011.
De surcroît, il paraissait peu vraisemblable que l'intéressé ait
totalement oublié de remettre ce formulaire, même au moment où il avait
rencontré sa conseillère le 18 août 2011 et qu'il entreprenne cette démarche
seulement au moment où l'OCE l'informe de sa carence. Par ailleurs, il
ressortait du procès-verbal dudit entretien que l'assuré était une personne non
seulement sérieuse et consciencieuse, mais également motivée dans la recherche
d'un emploi, nonobstant une sanction dont il avait fait l'objet en mars 2011
(pour recherches d'emploi insuffisantes sur le plan qualitatif en janvier
2011).
4.
4.1
L'office recourant fait
grief à la juridiction cantonale d'avoir méconnu la portée de l'art. 26 al. 2
OACI en considérant la remise du formulaire de recherches à un employé de l'ORP
comme hautement vraisemblable. Se référant à la jurisprudence du Tribunal
fédéral (arrêts C 3/07 du 3 janvier 2008 et 8C_625/2009 du 26 février 2010), il
estime que le respect du délai prévu par cette disposition aurait dû être
déterminé avec certitude.
4.2
En matière d'indemnités de chômage, l'assuré
supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise
de cartes de contrôle (arrêt C 90/97 du 29 juin 1998 consid. 2a, in DTA 1998 no
48.
p. 284; arrêt C 360/97 du 14 décembre 1998 consid. 2b) ce qui vaut aussi
pour d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité,
notamment la liste de recherches d'emploi (cf. arrêt C 294/99 du 14 décembre
1999.
consid. 2a, in DTA 2000 no 25 p. 122; cf. aussi arrêt 8C_427/2010 du 25
août 2010 consid. 5.1).
4.3
L'ensemble des éléments
retenus dans la décision attaquée ne constitue pas un faisceau d'indices
suffisants de la remise en temps utile des justificatifs de recherches
d'emploi. En fait, la juridiction cantonale s'est fondée sur les seules
déclarations de l'intimé et sur des considérations qui ne reposent sur aucun
élément matériel. Ainsi le dépôt de la copie d'une pièce ne dit rien sur la
remise de l'original à l'autorité. De même, la ponctualité passée d'un assuré
ne laisse pas présumer de l'absence de toute omission future. Sur ce dernier
point, l'argumentation des premiers juges reviendrait, en cas de contestation
de la part de l'assuré, à renoncer systématiquement à sanctionner un premier
manquement. On doit ainsi conclure que l'assuré n'a pas été en mesure d'établir
qu'il avait remis en temps utile (soit jusqu'au 5 août 2011) les justificatifs
de ses recherches d'emploi pour le mois de juillet 2011.
4.4
Il convient par conséquent d'annuler le jugement
entrepris et de confirmer la mesure de suspension prononcée par l'office
recourant, laquelle tient compte du fait qu'il s'agit du deuxième manquement de
l'intéressé. (…)"
Con sentenza 8C_601/2012
del 26 febbraio 2013, pubblicata in DTF 139 V 164, in SVR 2013 ALV Nr. 7 pag. 21 e in DLA 2013 N. 9 pag. 181, il Tribunale federale ha stabilito la
conformità del nuovo art. 26 cpv. 2 OADI alla legge.
L’Alta Corte ha precisato
che le conseguenze connesse alla mancata produzione entro il termine dei
documenti probatori relativi alle ricerche effettuate in un determinato periodo
di controllo non devono necessariamente fondarsi su una base legale formale. In
effetti l’art. 26 cpv. 2 OADI è in definitiva la concretizzazione dei disposti
legali di cui agli art. 17 cpv. 1 e 30 cpv. 1 lett. c LADI (un assicurato deve
comprovare gli sforzi intrapresi al fine di reperire un’occupazione sotto pena
di essere sanzionato).
Inoltre il TF ha deciso
che la sospensione del diritto all'indennità soggiace esclusivamente alle
specifiche disposizioni dell'assicurazione disoccupazione (e non all'art. 43
cpv. 3 LPGA). Ne discende che, salvo motivo scusabile, se le prove non sono
fornite nel termine dell'art. 26 cpv. 2 OADI, una sospensione del diritto
all'indennità può essere pronunciata senza che si debba impartire un termine
supplementare. Poco importa che le prove vengano prodotte ulteriormente, per
esempio nell'ambito di una procedura di opposizione.
In proposito cfr. anche
STF 8C_365/2016 del 3 marzo 2017 consid. 3.2.
2.6
Nella presente
evenienza le ricerche d’impiego del mese di dicembre 2016, in applicazione
dell’art. 26 cpv. 2 OADI, andavano prodotte all’amministrazione entro giovedì 5
gennaio 2017 (cfr. consid. 2.3.; STCA 38.2017.21 del 18 luglio 2017 consid.
2.6
; STCA 38.2015.24 del 30 luglio 2015 consid. 2.6.; STCA 38.2012.25 del 26
luglio 2012 consid. 2.6.).
L'amministrazione,
come visto sopra, ha ritenuto tardiva la consegna delle ricerche di lavoro, in
quanto esse sono state da lei ricevute lunedì 9 gennaio 2017, ossia oltre il
termine legale (cfr. consid. 1.1.).
L’assicurata, nella
risposta del 12 gennaio 2017 alla Richiesta di giustificazione inviatale
dall’URC (cfr. doc. 5J), ha asserito, da un lato, di avere avuto una grave
influenza con febbre alta e dolori che le ha impedito di uscire di casa.
Dall’altro, che anche le sue figlie erano malate, per cui non aveva nessuno a
cui chiedere di inviare la sua lista delle ricerche (cfr. doc. 5K).
Nell’opposizione la
ricorrente ha affermato, invece, di avere, a causa di malattia, recapitato
all’URC la busta contenente il giustificativo delle ricerche svolte la sera del
5.
gennaio 2017 (cfr. doc. A3).
Con il ricorso la medesima
sostiene di avere consegnato le ricerche di lavoro in ritardo, in quanto era
malata (cfr. doc. I; consid.1.2.).
2.7
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte osserva innanzitutto che quanto
dichiarato dall’assicurata nell’opposizione, ovvero di avere recapitato all’URC
la busta contenente il giustificativo delle ricerche svolte la sera del 5
gennaio 2017 (cfr. doc. A3), non risulta minimamente comprovato.
Al
riguardo giova ricordare che nella procedura amministrativa federale, il
principio inquisitorio dispensa le parti dall'obbligo di provare i fatti ma non
le libera dall'onere di sopportare le conseguenze della mancanza di prova, nel
senso che in tal caso il giudice deciderà a sfavore di quella parte che
intendeva dedurre un diritto dalla circostanza di fatto rimasta non provata (cfr.
STF 8C_535/2017 del 7 novembre 2017 consid. 4.2.; DTF 117 V 261 consid.
3b pag. 264; 114 V 213 consid. 5
pag. 218 con riferimenti). Ora, mentre per quel che concerne la notifica di una
decisione o di una comunicazione dell'amministrazione essa dev'essere
dimostrata - dall'amministrazione stessa - secondo il grado della
verosimiglianza preponderante valido in materia di assicurazioni sociali,
questa attenuazione del grado della prova - dettata da esigenze legate
all'attuabilità dell'amministrazione di massa - non si giustifica laddove si
tratta di dover dimostrare circostanze di fatto a sostegno - come in concreto -
della tempestività dell'esercizio di un diritto soggetto a termine e a
perenzione. In questi casi infatti la prova della verosimiglianza preponderante
non basta. La tempestività dell'atto o della dichiarazione deve essere
determinata con certezza (cfr. STF 8C_237/2017 del 4 ottobre 2017 consid. 5.1.;
DTF 142 V 389; DTF 9C_448/2009 del 28 agosto 2009; DTF 119 V 7 consid.
3c/bb pag. 10; DLA 2000 n. 25 pag. 118 [C 294/99] consid. 2a; cfr. pure DTF 121 V 204 consid.
6b; 120 V 33 consid. 3c
pag. 37).
La
prova del rispetto del termine che incombe al ricorrente, può essere fornita
mediante testimonianza (cfr. STCA 38.2012.8 del 18 giugno 2012 consid. 2.6.,
massimata in RtiD I-2013 N.69 pag. 326; STCA 35.2011.77 del 28 marzo 2012).
In concreto l’insorgente
non ha fornito alcuna prova inerente alla consegna delle ricerche la sera del 5
gennaio 2017, né ha indicato eventuali testimoni che possano confermare tale
circostanza.
L’amministrazione, dal
canto suo, ha affermato di avere controllato tutte le buche delle lettere
dell’URC nella mattinata del 6 gennaio 2017 e di non avere trovato la busta
della ricorrente, reperita invece la mattina del 9 gennaio 2017 (cfr. doc. A1
p.to 3).
Il TCA non vede ragioni
per dubitare di quanto asserito dall’URC.
L’assicurata, del resto, nel
ricorso si è limitata a far valere di avere prodotto le ricerche di lavoro in
ritardo, in quanto era malata (cfr. doc. I), come espresso anche nella risposta
alla Richiesta di giustificazione (cfr. doc. 5K), senza più menzionare la
consegna alla sera del 5 gennaio 2017.
Pertanto occorre
concludere che l’insorgente ha consegnato tardivamente le proprie dodici
ricerche di lavoro relative al mese di dicembre 2016 (cfr. doc. 4J; B. Rubin: “La
suspension du droit à l’indemnité de chômage” in DLA 2017 pag. 9).
2.8
Per quanto attiene
all’asserzione della ricorrente secondo cui era malata, e meglio affetta da una
grave influenza con febbre alta e dolori (cfr. doc. 5K), va osservato, da una
parte, che la medesima non ha precisato per quanti e quali giorni è stata
malata, dall’altra, che la malattia in questione non è stata certificata da alcun
attestato medico.
Anche considerando
che l’assicurata fosse effettiv).
Visto il breve tratto di
strada da percorrere dal domicilio alla Posta, la ricorrente avrebbe, quindi,
potuto spedire le ricerche senza rischiare di peggiorare le sue condizioni di
salute.
Se poi, per
ipotesi, si volesse ammettere che l’assicurata era malata in misura tale da
impedirle di inviare personalmente, tramite la Posta sita a pochi passi dalla
sua abitazione, le ricerche all'URC di __________ (cfr. STF 8C_33/2012 del 26
giugno 2012, consid. A), resta il fatto che la medesima, indipendentemente
dalla circostanza asserita secondo cui anche le sue figlie avevano l’influenza
(cfr. doc. 5K), avrebbe potuto incaricare una terza persona al di fuori della
famiglia, ad esempio un conoscente, di consegnare le ricerche
all'amministrazione (sul tema cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid.
2.2
; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009; STFA I 854/06 del 5 dicembre 2006; STCA
38.2012.25
del 26 luglio 2012, pubblicata in RtiD I-2013 N. 68 pag. 322 segg.; STCA
38.2008
-33; STFA k 34/03 del 2 luglio 2003; STCA 38.3004.37 del 3 settembre
2004.
nella quale è spiegato che contrariamente a quanto sembra ritenere
l'amministrazione decisivo è l'impedimento che sopraggiunge nell'ultimo periodo
di un termine).
Non è,
infatti, verosimile che la ricorrente, la quale ha risieduto in Ticino dal 1994
al 2001 e dal 2008 a tuttora (cfr. sistema informatico relativo alla
banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino), non abbia delle
amicizie o perlomeno delle conoscenze che potessero aiutarla.
L’insorgente non ha
d’altronde nemmeno avvisato l’URC anticipatamente, e meglio entro il 5 gennaio
2017, di essere malata.
A tale proposito va evidenziato
che l’assicurata, il 4 gennaio 2017, ha sottoscritto il formulario “Prova degli
sforzi personali intrapresi per trovare lavoro”, per cui, a prescindere
dall’influenza, la medesima era certamente in grado di effettuare una
telefonata per avvertire l’amministrazione del suo stato di salute.
A ragione,
pertanto, l'URC ha ritenuto nel caso di specie non sussistere valide
giustificazioni per la consegna tardiva delle ricerche relative al mese di
dicembre 2016, e ciò indipendentemente da quanto fatto valere dalla ricorrente
in relazione al suo comportamento propositivo confermato dai buoni esiti dei
programmi occupazionali svolti, dai verbali e dal bilancio intermedio giudicato
positivamente (cfr. doc. I; STF 8C_365/2016 del 3 marzo 2017 consid. 4.3.)
Ne discende che l’insorgente
ha violato l’art. 26 cpv. 2 OADI e deve, conseguentemente, essere sospesa dal
diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI (cfr. STCA 38.2016.4 del 13 aprile 2016 consid. 2.6.; STCA 38.2015.24 del
30.
luglio 2015; STCA 38.2014.60 dell’11 dicembre 2014 consid. 2.7.).
2.9
Per quanto
attiene all’entità della penalità, va ribadito che nel caso di specie
l’amministrazione ha inflitto all’assicurata dieci giorni di sospensione dal
diritto alle indennità di disoccupazione, in considerazione di una precedente
sanzione di due giorni a causa della consegna tardiva delle ricerche di
settembre 2016 (cfr. consid. 1.1.; doc. A4; III; 5i).
L’insorgente
ha consegnato dodici ricerche di lavoro per il mese di dicembre 2016, pervenute
all’URC il 9 gennaio 2017 (cfr. doc. 4J; 5J; A4; A1).
Come visto in precedenza
(cfr. consid. 2.4.), la SECO prevede da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro durante un periodo di controllo, in caso di prima
sospensione, con proporzionale aumento per le inadempienze successive (da 10 a
19.
giorni per la seconda volta e rinvio al servizio cantonale per decisione
alla terza volta).
Anche nel caso di prove
della ricerca di lavoro inoltrate oltre il termine la SECO contempla una
sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione da 5 a 9 giorni per il
primo invio oltre il termine, da 10 a 19 il secondo invio tardivo e il rinvio
al servizio cantonale per decisione alla terza volta (cfr. Prassi LADI/D72
punti 1.D; 1.E).
In proposito va ricordato che
il Tribunale federale, in una sentenza 8C_64/2012 del 26 giugno 2012, ha
indicato che il fatto che dall’aprile 2011 la sanzione prevista dall’art. 26
cpv. 2 OADI, ovvero che le ricerche consegnate tardivamente senza valido motivo
non possono più essere prese in considerazione, intervenga già quando le prove
delle ricerche non sono consegnate entro il termine previsto dall’OADI stessa -
senza quindi assegnazione di un termine supplementare come in passato - non
significa ancora che una sanzione di durata identica si imponga all'assicurato
che non effettua ricerche di lavoro in un determinato periodo di controllo e a
quello che compie sforzi sufficienti dal profilo qualitativo e quantitativo e
consegna tuttavia le ricerche con un lieve ritardo.
Inoltre in una sentenza
8C_257/2014 del 10 giugno 2014, pubblicata in DLA 2014 N. 11 pag.
219, l’Alta Corte ha lasciato aperta la questione di sapere se la
direttiva della SECO che prevede la medesima sanzione nel caso di mancate
ricerche in un periodo di controllo e nel caso di consegna tardiva delle
ricerche (Prassi LADI p.to D.72) sia conforme alla legge, rispettivamente
all’ordinanza.
In proposito il TF ha
ricordato che determinante per la commisurazione della durata della sospensione
è unicamente la gravità della colpa di un assicurato da definire sulla base del
suo comportamento generale.
La nostra Massima Istanza
ha comunque osservato che infliggere la stessa sanzione a entrambe le
fattispecie (mancate ricerche in un periodo di controllo e consegna tardiva
delle ricerche effettuate) appare, alla luce dell’entità della violazione
dell’obbligo di ridurre il danno, perlomeno dubbio. Infatti mentre l’assicurato
che viola il proprio dovere di ricercare un impiego compromette le probabilità
di uscire al più presto dalla disoccupazione, nel caso dell’assicurato che
compie le ricerche di lavoro in modo conforme alla legge ma le comprova
tardivamente le possibilità di reperire un’occupazione non si riducono.
In proposito
cfr. pure consid. 2.5.; art. 30 cpv. 3 LADI; DLA 2006 N.20 pag. 229 segg.
consid. 2.3.
Il TCA
rileva che in concreto è vero che la ricorrente è già stata sanzionata a causa
della consegna tardiva delle ricerche relative al mese di settembre 2016.
E’
altrettanto vero, tuttavia, che la sospensione inflittale il 7 novembre
2016.
è stata di due giorni (cfr. doc. 5i).
Inoltre va
tenuto conto, che in ragione dei giorni non lavorativi (venerdì 6, sabato 7 e
domenica 8 gennaio 2017), l’URC ha ricevuto le ricerche di dicembre 2016 con un
solo giorno di ritardo (cfr. STCA 38.2012.25 del 26 luglio 2012 consid. 2.6. in
fine, pubblicata in RtiD I-2013 N. 68 pag. 322 segg.).
In
simili condizioni, tutto ben considerato, a mente del TCA, alla
luce della giurisprudenza federale, si giustifica la riduzione della sanzione
da dieci a sei giorni di penalità.
La decisione su opposizione
del 7 marzo 2017 è, dunque, modificata nel senso che l’insorgente è sospesa per
sei giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione su opposizione del 7 marzo 2017 è modificata nel
senso che l'assicurata è sospesa per sei giorni dal diritto all'indennità di
disoccupazione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti